Azienda di manutenzione impianti FV con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Gestire un’azienda che opera nella manutenzione di impianti fotovoltaici (FV) richiede competenze tecniche, investimenti in attrezzature e un rapporto costante con gli enti pubblici. Quando le difficoltà economiche causano ritardi nei pagamenti o carenze contributive, il rischio di finire nella morsa di cartelle esattoriali, iscrizioni ipotecarie o procedure esecutive è molto alto. Per chi si occupa di manutenzione di impianti FV, la situazione può diventare ancora più complessa a causa dei lunghi tempi di incasso dei crediti, dei finanziamenti bancari per acquistare componentistica e dei frequenti controlli da parte di Agenzia delle Entrate, INPS e banche.

Le cartelle e gli avvisi di addebito possono trasformarsi rapidamente in ipoteche sui beni aziendali o personali, fermo amministrativo dei veicoli, pignoramenti sui conti correnti e, nei casi più gravi, in azioni esecutive. Ignorare o sottovalutare questi atti è un errore che può compromettere la sopravvivenza della società e dei suoi amministratori. Molti imprenditori rimangono paralizzati di fronte alle richieste di pagamento, non sanno come contestare le irregolarità e finiscono per pagare somme non dovute o per perdere opportunità di rateizzazione agevolata, definizione dei debiti o stralcio.

Perché l’argomento è urgente: il legislatore ha introdotto numerose riforme negli ultimi anni per rendere più efficace l’esazione delle imposte e dei contributi, ma anche per offrire strumenti di pace fiscale. La Legge n. 197/2022 e la Legge di conversione n. 108/2025 hanno disciplinato le ultime rottamazioni (“quater” e “quinquies”) e chiarito i requisiti per l’estinzione dei giudizi pendenti . Il Decreto Legislativo 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, CCII) ha introdotto procedure come la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e l’esdebitazione del debitore incapiente, prevedendo tutele e percorsi di risanamento anche per imprenditori individuali e piccole società . Parallelamente, i decreti-legge fiscali e il Ministero del Lavoro hanno ampliato le possibilità di rateizzare i contributi INPS/INAIL fino a 36 o 60 rate .

Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff: di fronte a un quadro normativo in continua evoluzione è fondamentale avere al proprio fianco professionisti competenti. L’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina un team multidisciplinare di avvocati tributaristi, civilisti e commercialisti distribuiti su tutto il territorio nazionale. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012), iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; è professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a queste competenze, assiste imprese e contribuenti nella difesa da Agenzia delle Entrate–Riscossione, INPS e istituti bancari, offrendo consulenza nell’analisi degli atti, nella predisposizione di ricorsi, nella richiesta di sospensioni giudiziali o stragiudiziali e nella definizione di piani di rientro sostenibili.

Il presente articolo, aggiornato a gennaio 2026, guida l’imprenditore del settore fotovoltaico attraverso le normative e la giurisprudenza più recenti, suggerendo strategie operative per difendere il proprio patrimonio. La prospettiva è quella del debitore, con un taglio pratico e divulgativo.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Atti impugnabili davanti al giudice tributario

Per capire come difendersi dal fisco bisogna individuare quali atti possono essere contestati davanti alle commissioni tributarie (dal 2026, “corti di giustizia tributaria”) e quali rimedi sono previsti. L’articolo 19 del D.Lgs. 546/1992 (nel testo in vigore prima dell’abrogazione prevista dal D.Lgs. 175/2024 a partire dal 1° gennaio 2026) enumerava gli atti impugnabili: avvisi di accertamento e di liquidazione, provvedimenti che irrogano sanzioni, cartelle di pagamento, avvisi di mora, iscrizioni ipotecarie ex art. 77 del DPR 602/1973, fermi amministrativi, atti di recupero crediti erariali, rifiuti o revoche di agevolazioni . Il legislatore ha chiarito che gli atti non compresi nell’elenco non sono autonomamente impugnabili; tuttavia possono essere contestati unitamente al provvedimento finale . Questo sistema di tassatività impone di analizzare la tipologia di atto ricevuto per verificare se esiste un rimedio giudiziale o se occorre attendere l’atto successivo per far valere i vizi.

Obblighi di motivazione e forma: la Legge 212/2000 (Statuto del contribuente) impone che ogni atto dell’amministrazione finanziaria sia motivato, indichi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche e riporti l’ufficio che lo ha emanato, l’autorità competente per l’eventuale ricorso e i termini di impugnazione . Qualora l’atto si richiami a documenti non conosciuti dal contribuente, questi devono essere allegati; in caso contrario l’atto è nullo. Per le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito, devono essere riportati il calcolo degli interessi, le somme dovute a titolo di capitale, interessi e sanzioni e le eventuali responsabilità solidali.

1.2 Ipoteca ex art. 77 DPR 602/1973 e preavviso

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione può iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore come misura cautelare per garantire il pagamento delle somme iscritte a ruolo. L’art. 77 del DPR 602/1973 stabilisce che l’iscrizione dell’ipoteca può essere effettuata se il debito complessivo supera 20.000 euro e solo dopo che è decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito. Nel 2013 è stato introdotto il preavviso di ipoteca: l’agente della riscossione deve comunicare al debitore l’intenzione di procedere all’iscrizione ipotecaria con un preavviso che concede 30 giorni per presentare osservazioni o pagare il debito. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8184 del 28 marzo 2025, ha ribadito che l’iscrizione di ipoteca ai sensi dell’art. 77 DPR 602/1973, in quanto incide negativamente sugli interessi del contribuente, deve essere preceduta, a pena di nullità, dalla comunicazione preventiva e dalla concessione del termine di 30 giorni per consentire l’esercizio del diritto di difesa . La stessa ordinanza ha precisato che la mancata prova della notifica del preavviso rende nullo l’avviso di iscrizione ipotecaria .

Questa pronuncia si inserisce in una lunga serie di decisioni (Cass. n. 27000/2024, Cass. nn. 25456/2025, 4619/2025, 31641/2025 ecc.) che hanno specificato che il preavviso non ha natura provvedimentale ma informativa, e che il contribuente può impugnarlo solo unitamente all’iscrizione ipotecaria; tuttavia la sua mancata notifica comporta la nullità dell’iscrizione. La giurisprudenza ha anche sottolineato che il preavviso non è soggetto a scadenza annuale: se l’Agenzia non procede all’iscrizione entro un anno, non è necessario inviare un nuovo preavviso. Per le imprese che operano su beni strumentali (immobili che ospitano impianti o magazzini) l’attenzione alla corretta procedura di ipoteca è essenziale, perché un’ipoteca illegittima può essere cancellata o sospesa con ricorso urgente.

1.3 Rottamazione e definizione agevolata dei debiti fiscali

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie forme di “definizione agevolata” delle cartelle esattoriali, note comunemente come “rottamazioni”. La Legge 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha istituito la cosiddetta rottamazione-quater: i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti versando integralmente le somme a titolo di capitale e rimborso spese di notifica, senza corrispondere interessi e sanzioni. Il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione e può pagare in un’unica soluzione o in rate (fino a 18 rate in 5 anni). L’art. 1, comma 236, della stessa legge prevede che la definizione estingua i giudizi pendenti relativi ai carichi inclusi, a condizione che l’agente della riscossione comunichi l’accoglimento e che il contribuente versi le somme dovute; il giudice dichiara l’estinzione con decreto.

Con la Legge n. 108 del 30 luglio 2025, di conversione del d.l. 84/2025, il Parlamento ha introdotto una norma interpretativa che chiarisce quando si perfeziona l’estinzione del giudizio a seguito di definizione agevolata. L’art. 12‑bis stabilisce che l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che il giudice dichiara l’estinzione d’ufficio su istanza delle parti e previa presentazione della documentazione di pagamento . Le somme versate restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili . Questo chiarimento ha notevole impatto: se il contribuente paga la prima rata ma successivamente decade dalla rottamazione per mancato pagamento delle rate successive, la causa resta estinta e non può essere riaperta; tuttavia l’Agenzia può riprendere la riscossione per le somme residuanti.

La Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) ha poi introdotto la rottamazione-quinquies. Secondo l’articolo pubblicato da Fisco e Tasse, la nuova rottamazione riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023; consente di estinguere il debito senza corrispondere interessi, sanzioni, interessi di mora o aggio e si applica anche ai contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento . Sono esclusi i carichi che risultano integralmente pagati nella precedente rottamazione-quater alla data del 30 settembre 2025 . Il debitore deve presentare la domanda entro il 30 aprile 2026 tramite il servizio telematico dell’Agenzia Entrate Riscossione . In caso di pagamento rateale, ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro e dal 1° agosto 2026 decorrono interessi al tasso del 3% annuo . È possibile estinguere i carichi con pagamento dilazionato fino a un massimo di dieci rate, ma il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dai benefici.

Per i debiti relativi a sanzioni amministrative tributarie, la definizione agevolata trova fondamento anche nell’art. 16 del D.Lgs. 472/1997, che consente al trasgressore di definire la controversia versando un terzo della sanzione irrogata entro il termine per l’impugnazione; l’importo può essere rateizzato in otto o sedici rate trimestrali se supera 50.000 euro .

1.4 Rateizzazione dei contributi INPS e INAIL

Gli imprenditori spesso accumulano omessi versamenti di contributi. Il legislatore ha ampliato la possibilità di rateizzare i debiti con gli enti previdenziali. L’art. 23 della Legge 203/2024 ha autorizzato un Decreto Ministeriale (DM 24 ottobre 2025) per disciplinare l’accesso a rateizzazioni lunghe. Il DM, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 novembre 2025, prevede che l’INPS e l’INAIL possano concedere piani fino a 36 rate per debiti inferiori a 500.000 euro e fino a 60 rate per debiti superiori . Il piano può essere richiesto anche se il debito è già oggetto di accertamento ma non è stato ancora affidato all’agente della riscossione . Le domande devono essere presentate entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di addebito, allegando la documentazione che dimostra la temporanea situazione di difficoltà, e l’esito positivo comporta la sospensione delle procedure esecutive . Questa possibilità è particolarmente utile per le aziende di manutenzione FV che hanno debiti contributivi elevati.

1.5 Sovraindebitamento e crisi d’impresa: CCII, concordato minore ed esdebitazione

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) disciplina le procedure di soluzione della crisi per imprenditori commerciali, artigiani, professionisti e consumatori. Tra le procedure di sovraindebitamento introdotte dal D.Lgs. 14/2019, rilevano:

  1. Ristrutturazione dei debiti del consumatore: l’art. 67 CCII consente alle persone fisiche (anche imprenditori individuali) di proporre, attraverso l’OCC, un piano che prevede il pagamento parziale dei debiti, anche con falcidie e moratorie, purché i creditori privilegiati ricevano almeno l’importo che otterrebbero in caso di liquidazione . Il debitore deve depositare l’elenco dei creditori, la descrizione del patrimonio, le dichiarazioni fiscali e l’indicazione del reddito familiare; il piano può includere la ristrutturazione dei mutui con cessione del quinto e prevedere una moratoria fino a due anni.
  2. Concordato minore: l’art. 74 CCII (come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e dal decreto correttivo n. 136/2024) consente agli imprenditori sotto soglia (non fallibili) di proporre un concordato con i creditori per proseguire l’attività o liquidare l’azienda. La Cassazione, con sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025, ha stabilito che la proposta di concordato minore deve rispettare l’ordine delle cause legittime di prelazione previsto dagli artt. 2740 e 2741 c.c. e dalle norme sul concordato preventivo. La Corte ha precisato che il mancato rispetto delle regole di prelazione costituisce causa di inammissibilità rilevabile d’ufficio . Pertanto, il debitore non può trattare i creditori privilegiati e chirografari con la stessa percentuale; la proposta deve assicurare ai privilegiati (fisco e enti previdenziali) il pagamento integrale o una percentuale maggiore rispetto ai chirografari.
  3. Concordato semplificato ex art. 25‑sexies CCII: destinato agli imprenditori che, dopo aver attivato la composizione negoziata (D.L. 118/2021), non riescano a concludere un accordo. Prevede la vendita dell’azienda o dei beni con procedura competitiva e la distribuzione del ricavato ai creditori.
  4. Accordo di ristrutturazione dei debiti: il soggetto in crisi può negoziare con i creditori un accordo, omologato dal tribunale, che vincola anche i creditori dissenzienti se raggiunge determinate maggioranze.
  5. Liquidazione controllata e esdebitazione: quando il debitore non può proporre un piano sostenibile, può chiedere la liquidazione controllata del patrimonio; al termine della procedura può ottenere l’esdebitazione. L’art. 283 CCII riconosce l’esdebitazione del debitore incapiente, ossia il beneficio di cancellazione dei debiti residui per chi non ha patrimonio o reddito, a condizione che non abbia commesso atti in frode, che non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei 5 anni precedenti e che collabori con l’OCC . Questa misura è rivoluzionaria perché consente di ripartire da zero anche a chi, come molti imprenditori del fotovoltaico colpiti dalla crisi, si trova a dover cessare l’attività.

1.6 Ordinamento bancario e rapporti con gli istituti di credito

Le aziende di manutenzione FV spesso finanziano l’acquisto di macchinari, attrezzature e software con mutui ipotecari o leasing. In caso di crisi, le banche possono revocare gli affidamenti, richiedere rientri immediati o avviare azioni di recupero. Il Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) prevede che i contratti bancari siano soggetti a un obbligo di trasparenza e buona fede. In ambito giudiziario, l’imprenditore può proporre opposizione a decreto ingiuntivo se ritiene infondata la pretesa o azioni di accertamento di eventuali illeciti (anatocismo, usura, indeterminatezza dei tassi). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità richiede che le clausole dei contratti bancari siano redatte con chiarezza e che non possa essere pretesa la restituzione immediata di somme se non risultano esigibili. Quando il debito bancario è particolarmente elevato, è possibile proporre un accordo di ristrutturazione o un piano nel concordato minore, chiedendo ai giudici di imporre alle banche una falcidia e una dilazione. Le Corti hanno però chiarito che i crediti assistiti da ipoteca devono essere soddisfatti secondo la graduazione delle cause di prelazione .

2. Procedura passo-passo dopo la notifica di un atto

Per il titolare di un’azienda di manutenzione impianti FV che riceve una cartella di pagamento o un avviso di addebito INPS è fondamentale seguire una procedura ordinata. Qui di seguito indichiamo i passaggi principali, distinguendo per tipologia di atto.

2.1 Cartella di pagamento (Agenzia delle Entrate – Riscossione)

1. Verifica formale: controllare che la cartella riporti i dati essenziali previsti dall’art. 7 della Legge 212/2000: codice fiscale, intestatario, ufficio che ha emesso il ruolo, estremi dell’atto presupposto (avviso di accertamento o liquidazione), importi separati (capitale, sanzioni, interessi, aggio) e indicazione dei termini di impugnazione . Se la cartella fa riferimento a un atto non allegato (es. avviso di accertamento) chiederne immediatamente copia.

2. Verifica della notifica: l’atto deve essere notificato nel rispetto del Codice di procedura civile (per mezzo di ufficiale giudiziario, posta raccomandata con avviso di ricevimento o PEC). Un vizio di notifica (mancanza della relata, indirizzo errato, notifica a soggetto non abilitato) rende l’atto nullo o inefficace. È utile richiedere all’Agenzia la prova della notifica.

3. Esame della prescrizione: la cartella può contenere tributi o contributi che sono prescritti. Ad esempio, i contributi INPS si prescrivono in 5 anni, le imposte dirette e l’IVA in 10 anni (salvo interruzioni), le sanzioni amministrative in 5 anni. Se il termine di prescrizione è decorso e non vi sono atti interruttivi validi, la pretesa è estinta. L’avvocato può eccepire la prescrizione nei ricorsi.

4. Termine per impugnare: per le cartelle di pagamento relative a imposte il termine è di 60 giorni dalla notifica (art. 21 D.Lgs. 546/1992), mentre per i contributi previdenziali il termine è di 40 giorni. Se l’imprenditore ritiene che la cartella sia infondata, può proporre ricorso alla commissione tributaria competente, tramite difensore abilitato, e chiedere la sospensione dell’esecuzione (art. 47 D.Lgs. 546/1992).

5. Rateizzazione e sospensione: se non ci sono i presupposti per l’annullamento, si può chiedere la rateizzazione fino a 72 rate ex art. 19 DPR 602/1973 (per i tributi) o, per i contributi INPS, la dilazione disciplinata dal DM 24 ottobre 2025 . In presenza di ricorso, il giudice può concedere la sospensione del pagamento se sussiste un danno grave e irreparabile. In alternativa, si può aderire alla rottamazione o alla definizione agevolata (vedi § 3).

2.2 Avviso di addebito INPS

Gli avvisi di addebito sono atti emessi dall’INPS per recuperare contributi previdenziali e sostituiscono la cartella di pagamento. Vengono notificati via PEC o posta raccomandata e diventano titolo esecutivo trascorsi 60 giorni. Le procedure di difesa sono simili a quelle per le cartelle:

  1. Controllare la motivazione: l’avviso deve indicare in dettaglio le somme dovute (contributi, sanzioni e interessi), i periodi di riferimento e l’eventuale omissione contributiva contestata. Le pronunce giurisprudenziali hanno stabilito che avvisi generici o privi di motivazione sono nulli.
  2. Verificare la notifica: anche per gli avvisi di addebito occorre controllare la regolarità della notifica. Se è stata effettuata a un indirizzo PEC errato o senza ricevuta di avvenuta consegna, l’atto è inesistente.
  3. Termine di opposizione: il ricorso avverso l’avviso di addebito deve essere proposto al giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica. L’opposizione sospende l’esecutività se il giudice concede la sospensione.
  4. Rateizzazione ex DM 24 ottobre 2025: chi non impugna l’avviso può chiedere la dilazione fino a 36 o 60 rate . È necessario presentare domanda entro 60 giorni e fornire documentazione sulla situazione economica.
  5. Recupero degli sgravi contributivi: se la società ha beneficiato di agevolazioni contributive (es. assunzioni agevolate) e l’INPS revoca il beneficio, è possibile contestare l’illegittimità della revoca o richiedere un piano di rientro.

2.3 Preavviso di iscrizione ipotecaria e iscrizione ipotecaria

Quando l’Agenzia delle Entrate – Riscossione intende iscrivere ipoteca su un immobile dell’imprenditore, deve inviare un preavviso ai sensi dell’art. 77 DPR 602/1973. Il preavviso concede 30 giorni per saldare, chiedere rateazione o presentare istanza di annullamento. L’ipoteca è illegittima se:

  • il debito non supera 20.000 euro;
  • la cartella non è stata correttamente notificata;
  • il preavviso non è stato notificato o contiene errori sostanziali;
  • è stato notificato ma non è decorso il termine di 30 giorni;
  • il bene ipotecato è indispensabile per l’attività e la proporzione tra debito e valore del bene non è rispettata.

La giurisprudenza (Cass. 8174/2019, 27000/2024, 8184/2025, 25456/2025, 31641/2025) ha ribadito che l’iscrizione ipotecaria è misura cautelare e non esecutiva, e la mancanza di preavviso o la mancanza di prova della notifica del preavviso comporta la nullità dell’atto . Il contribuente può impugnare l’iscrizione ipotecaria entro 60 giorni; in caso di urgenza può chiedere al giudice la sospensione e la cancellazione d’urgenza, dimostrando la sproporzione della misura e l’inesistenza del debito.

2.4 Fermo amministrativo dei veicoli

Il fermo amministrativo è previsto dall’art. 86 DPR 602/1973. L’agente della riscossione può iscrivere fermo sui veicoli intestati al debitore se il debito supera 800 euro. Anche in questo caso deve essere inviato un preavviso. L’atto è impugnabile davanti al giudice tributario se si tratta di debiti fiscali, o davanti al giudice ordinario se riguarda contributi previdenziali. Per un’azienda di manutenzione FV i veicoli sono strumenti di lavoro: si può chiedere la cancellazione dimostrando che il fermo pregiudica l’attività e che il valore del mezzo è sproporzionato rispetto al debito. Il DM 24 ottobre 2025 prevede la possibilità di sospendere i fermi in pendenza di rateizzazione.

2.5 Pignoramento presso terzi e pignoramento immobiliare

Se il debitore non paga, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione può procedere al pignoramento di conti correnti, crediti verso clienti o immobili. È fondamentale reagire tempestivamente:

  1. Pignoramento presso terzi: l’agente notifica un atto al terzo (banca o cliente) che deve versare le somme dovute al debitore direttamente all’erario. Il contribuente può proporre opposizione per vizi della procedura o per contestare la titolarità del credito. È importante controllare che il pignoramento non ecceda il limite impignorabile (es. per i crediti da lavoro, sono impignorabili sino al triplo dell’assegno sociale).
  2. Pignoramento immobiliare: di norma è preceduto da ipoteca. Se l’ipoteca è illegittima, si può chiedere la cancellazione con ricorso. Nel pignoramento immobiliare, il giudice dell’esecuzione fissa l’udienza e autorizza la vendita. È possibile proporre opposizione agli atti esecutivi o alla pretesa tributaria entro 20 giorni e chiedere la sospensione, soprattutto se si stanno definendo i debiti con la rottamazione o con il concordato minore.

2.6 Atti bancari: decreti ingiuntivi e revoche degli affidamenti

Le banche possono richiedere il rientro immediato dai fidi o emettere decreti ingiuntivi. Se l’azienda non impugna il decreto, questo diventa esecutivo e la banca può iscrivere ipoteca giudiziaria o procedere al pignoramento. La procedura da seguire è la seguente:

  1. Ricezione del decreto ingiuntivo: verifica della notifica e del termine (40 giorni) per proporre opposizione. Nel settore bancario le contestazioni più frequenti riguardano l’applicazione di interessi usurari, indeterminatezza del tasso, anatocismo e difetto di prova del credito.
  2. Opposizione: va proposta davanti al tribunale civile competente; se fondata su eccezioni tecniche (es. tassi non indicati) può sospendere l’esecutorietà. L’assistenza di un avvocato specializzato è indispensabile.
  3. Negoziazione con la banca: nel frattempo, è possibile trattare un piano di rientro o un accordo di ristrutturazione. Le banche spesso preferiscono incassare la somma in forma dilazionata piuttosto che avviare un’esecuzione complessa.
  4. Concordato minore o accordo di ristrutturazione dei debiti: se il debito è ingente e l’azienda non è fallibile, può proporre ai creditori un concordato minore che preveda la ristrutturazione dei debiti bancari rispettando l’ordine di prelazione . Il tribunale può imporre la falcidia ai creditori dissenzienti se il piano è conveniente rispetto alla liquidazione.

3. Difese e strategie legali

La difesa del debitore richiede un’analisi interdisciplinare che considera normativa fiscale, previdenziale, societaria e bancario. Di seguito illustriamo le principali strategie per contestare gli atti e definire i debiti.

3.1 Eccezioni preliminari: nullità dell’atto per vizi formali

1. Difetto di motivazione: come stabilisce l’art. 7 dello Statuto del contribuente, l’atto deve contenere la motivazione specifica; l’assenza o l’insufficienza della motivazione rende l’atto nullo . La giurisprudenza ha anche affermato che l’atto può essere dichiarato nullo se non indica l’ufficio emanante, la data o i riferimenti normativi.

2. Carenza di notifica: la mancata o irregolare notifica dell’atto (cartella, preavviso di ipoteca, avviso di addebito) costituisce motivo di nullità. Nel caso della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, la Cassazione ha ribadito che deve essere comprovata la notifica; in mancanza, l’iscrizione è nulla . Per le notifiche via PEC, occorre verificare la conformità ai requisiti tecnici (marca temporale, ricevute di accettazione e consegna).

3. Prescrizione e decadenza: molte contestazioni si basano sul decorso dei termini. La prescrizione varia a seconda del tributo e va eccepita nei ricorsi; la decadenza riguarda il termine entro cui l’amministrazione può notificare l’atto (es. cinque anni dalla dichiarazione per i tributi). Se l’atto è stato notificato oltre il termine, va annullato.

3.2 Eccezioni di merito: inesistenza del debito o vizi dell’accertamento

1. Errata quantificazione: spesso le cartelle includono somme non dovute, interessi calcolati in eccesso o duplicazioni di imposte. È necessario verificare i conteggi e chiedere il dettaglio dell’estratto di ruolo. Le imprese che lavorano nel settore FV possono avere contestazioni legate alla fatturazione dell’energia e ai meccanismi di incentivazione: ad esempio, i compensi percepiti per la manutenzione possono essere assoggettati a IVA al 10% o 22% a seconda della tipologia di intervento; errori possono generare accertamenti poi rivisti in fase di contenzioso.

2. Vizi dell’accertamento: se l’atto presupposto (avviso di accertamento) contiene errori, la cartella è illegittima. Per esempio, gli accertamenti “esecutivi” emessi dall’Agenzia delle Entrate consentono di iscrivere ipoteca dopo 30 giorni ma devono contenere l’indicazione dei motivi, la prova del contraddittorio e la stima del bene ipotecato. In caso contrario, il giudice può sospendere la riscossione.

3. Violazioni procedurali: l’agenzia deve rispettare il contraddittorio endoprocedimentale nelle verifiche fiscali. Se l’atto non riporta l’invito al contraddittorio o se la società non ha potuto partecipare, è annullabile. Il contraddittorio è diventato obbligatorio per tutte le procedure di accertamento dal 2020.

3.3 Richiesta di sospensione e ricorso d’urgenza

Quando l’atto comporta l’immediata iscrizione di ipoteca, il fermo del veicolo o il pignoramento dei conti correnti, si può proporre ricorso con istanza cautelare. Occorre dimostrare che l’esecuzione dell’atto arreca un danno grave e irreparabile e che il ricorso presenta fumus boni iuris (ragionevoli prospettive di accoglimento). Il giudice tributario può sospendere il pagamento e la misura cautelare; in sede civile, il giudice dell’esecuzione può sospendere il pignoramento. È importante allegare bilanci, contratti, fatture che dimostrino la necessità di disporre dei beni per continuare l’attività.

3.4 Richiesta di rateizzazione o definizione agevolata

Se il debito è fondato ma si desidera evitare l’esecuzione, la strategia può essere quella di ottenere un piano di rateizzazione o aderire alla rottamazione. Le opzioni sono:

  1. Rateizzazione ex art. 19 DPR 602/1973: consente di ripartire il debito tributario fino a 72 rate mensili; in casi eccezionali, se si dimostra la temporanea situazione di difficoltà, si possono ottenere fino a 120 rate. La domanda va presentata all’agente della riscossione; la concessione sospende i provvedimenti cautelari.
  2. Rateizzazione INPS/INAIL ex DM 24 ottobre 2025: il piano può arrivare fino a 36 o 60 rate . Sono richieste garanzie (fideiussione o ipoteca) per debiti superiori a 300.000 euro.
  3. Definizione agevolata delle sanzioni: ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 472/1997, si può pagare un terzo della sanzione entro il termine di ricorso .
  4. Rottamazione-quater e rottamazione-quinquies: aderendo nei termini previsti (30 aprile 2026 per la quinquies), si può estinguere il debito senza interessi e sanzioni . Occorre monitorare costantemente le norme perché ogni rottamazione prevede scadenze diverse e la decadenza comporta la perdita dei benefici.
  5. Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro: per i carichi inferiori a 1.000 euro relativi al periodo 2000–2015, la Legge 197/2022 prevede la cancellazione automatica (stralcio). Le imprese devono comunque verificare che i carichi siano effettivamente annullati; se l’Agenzia continua la riscossione, si può presentare istanza di annullamento.

3.5 Composizione negoziata e accordo di ristrutturazione

Il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa, un percorso volontario e stragiudiziale in cui l’imprenditore richiede la nomina di un esperto negoziatore (come l’Avv. Monardo) per facilitare accordi con creditori e banche. La procedura consente di sospendere le azioni esecutive, ottenere misure protettive e concordare un piano di risanamento. Se l’accordo non viene raggiunto, si può ricorrere al concordato minore o all’accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57 e 61 CCII. Tali strumenti permettono di dilazionare i debiti bancari, tributari e previdenziali, con o senza falcidia, e di chiedere l’omologazione al tribunale.

3.6 Concordato minore e liquidazione controllata

Come evidenziato nel § 1.5, il concordato minore consente all’imprenditore non fallibile di offrire ai creditori un piano di pagamento prolungato o di liquidare i beni salvaguardando la continuità aziendale. La Cassazione 28574/2025 ha chiarito che il piano deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione; il giudice può dichiarare inammissibile la proposta se il debitore propone la medesima percentuale a creditori privilegiati e chirografari . Nella prassi, il concordato minore è utile per le società di manutenzione FV che hanno debiti verso il fisco, l’INPS e le banche: si può proporre di pagare integralmente l’ipoteca su immobili aziendali, ridurre i debiti chirografari al 30–40%, cedere alcuni mezzi inutilizzati e continuare l’attività con i proventi futuri.

Se l’azienda non dispone di beni sufficienti, può optare per la liquidazione controllata; al termine, l’imprenditore persona fisica può chiedere l’esdebitazione ex art. 283 CCII .

3.7 Azioni nei confronti delle banche

Nel rapporto con le banche, le strategie di difesa includono:

  • Controllo dei contratti: esaminare i contratti di mutuo, factoring, leasing o conto corrente per individuare clausole abusive, interessi usurari o anatocistici. In caso di usura, il debitore può chiedere la rideterminazione del tasso e la restituzione degli interessi pagati.
  • Opposizione a decreto ingiuntivo: proporre opposizione entro 40 giorni contestando la sussistenza del credito. L’imprenditore può anche chiedere la sospensione dell’esecuzione e opporsi al precetto.
  • Ristrutturazione del debito bancario: in sede di concordato minore, accordo di ristrutturazione o composizione negoziata, è possibile chiedere alle banche di convertire parte del credito in capitale o di allungare la durata del finanziamento. Il tribunale può omologare l’accordo nonostante il dissenso di una minoranza di banche se il piano è migliore della liquidazione.
  • Tutela del patrimonio personale: l’imprenditore che ha prestato fideiussioni può chiedere la liberazione della garanzia se la banca accetta la transazione; in caso contrario può tentare la esdebitazione al termine della liquidazione controllata.

4. Strumenti alternativi di definizione dei debiti

Oltre all’impugnazione e alle rateizzazioni, esistono strumenti legislativi che permettono di ridurre o cancellare i debiti, preservare l’attività e ristabilire l’equilibrio finanziario.

4.1 Definizione agevolata e rottamazione

La definizione agevolata consente di chiudere i debiti fiscali senza interessi e sanzioni. Il percorso è regolato dalla Legge 197/2022 e dalla Legge 199/2025.

Rottamazione-quater: riguarda i carichi dal 2000 al 2022; consente di pagare il capitale e le spese, eliminando interessi, sanzioni e aggio. Il pagamento può avvenire in un massimo di 18 rate in 5 anni. La procedura prevede:

  1. Presentazione della domanda: tramite il portale dell’Agenzia Entrate Riscossione entro la scadenza fissata (solitamente 30 aprile dell’anno di riferimento).
  2. Comunicazione dell’adesione: l’agente invia entro giugno una comunicazione con l’importo dovuto, le scadenze e il numero delle rate.
  3. Pagamento della prima rata: per perfezionare l’adesione è necessario pagare la prima rata entro la data indicata (es. 31 luglio 2025 per la rottamazione-quater); il versamento della prima rata estingue il giudizio pendente .
  4. Decadenza e effetti: il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza, il carico residuo torna esigibile con gli interessi e le sanzioni originarie.

Rottamazione-quinquies: introdotta dalla Legge 199/2025, si applica ai carichi 2000–2023 e consente di estinguerli senza interessi e sanzioni . Le domande vanno presentate entro il 30 aprile 2026. È possibile pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in dieci rate; a differenza della rottamazione-quater, gli interessi del 3% decorrono dal 1° agosto 2026 .

Definizione agevolata delle sanzioni: per sanzioni amministrative tributarie è possibile pagare un terzo dell’importo entro il termine per proporre ricorso, rateizzabile in otto o sedici rate . Questa soluzione è utile per gli imprenditori che contestano un avviso di irrogazione sanzioni; versando un terzo si evita l’iscrizione a ruolo.

4.2 Rateizzazione ordinaria e straordinaria

Oltre alle rottamazioni, rimangono operative le rateizzazioni ordinarie previste dal DPR 602/1973. Il numero di rate dipende dall’importo e dalla situazione economica. La concessione comporta la sospensione delle azioni cautelari e dell’addebito automatico; tuttavia la decadenza da un piano di rateizzazione preclude l’accesso a nuovi piani se non decorre un determinato periodo.

Per quanto riguarda l’INPS, il DM 24 ottobre 2025 consente la rateizzazione straordinaria fino a 60 rate . La domanda deve essere corredata da un piano di rientro e da un business plan per dimostrare la capacità futura di pagamento. L’impresa di manutenzione FV può, ad esempio, presentare un prospetto dei contratti di manutenzione pluriennale, evidenziando gli incassi futuri garantiti.

4.3 Ristrutturazione dei debiti del consumatore

L’art. 67 CCII consente al consumatore o all’imprenditore individuale sovraindebitato di proporre un piano di ristrutturazione che prevede il pagamento parziale dei debiti . La procedura è avviata tramite un OCC e richiede:

  • elenco dei creditori e delle somme dovute;
  • elenco dei beni e dei redditi del nucleo familiare;
  • indicazione degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
  • proposte di pagamento (es. rateizzazione del mutuo, falcidia di alcune posizioni).

Il tribunale valuta la fattibilità e può omologare il piano anche con il dissenso di alcuni creditori se il piano assicura loro un trattamento migliore rispetto alla liquidazione. Il gestore della crisi (professionista nominato) assiste il debitore nella predisposizione del piano e nella trattativa con i creditori.

4.4 Concordato minore

Il concordato minore si rivolge a imprenditori non assoggettabili a liquidazione giudiziale (ad esempio ditte individuali o società di persone che non superano i limiti dimensionali). Consente di proporre un piano di continuità aziendale o di liquidazione; la Cassazione ha chiarito che la proposta deve rispettare la graduazione dei crediti . Pertanto l’imprenditore deve:

  • assicurare ai creditori muniti di privilegio (fisco, INPS, banche con ipoteca) un pagamento proporzionale alla garanzia;
  • dimostrare che il piano offre ai creditori privilegiati un trattamento non inferiore a quanto otterrebbero in caso di liquidazione;
  • prevedere la relazione del gestore e la suddivisione del patrimonio.

L’omologazione comporta l’esdebitazione per i debiti residui non soddisfatti; la procedura è utile per salvare l’azienda di manutenzione FV, continuando l’attività e pagando i debiti con i proventi futuri.

4.5 Esdebitazione del debitore incapiente

L’esdebitazione del debitore incapiente, disciplinata dagli artt. 278–283 CCII, permette a chi ha concluso la liquidazione controllata di ottenere la cancellazione dei debiti residui. L’art. 283 stabilisce che possono accedere all’esdebitazione le persone fisiche che non dispongono di beni o redditi tali da soddisfare i creditori; è richiesto l’elenco dei creditori, la dimostrazione della buona fede e l’assenza di atti in frode . L’esdebitazione può essere concessa una sola volta e il beneficiario è sottoposto a controllo per tre anni; eventuali sopravvenienze attive in questo periodo vanno destinate ai creditori entro il limite del 10%.

4.6 Strumenti stragiudiziali con le banche

Per i debiti bancari, oltre alle procedure concorsuali, si possono utilizzare strumenti stragiudiziali:

  • Transazione sul saldo e stralcio: la banca accetta di chiudere il debito con il pagamento di una somma ridotta in un’unica soluzione. È utile quando l’immobile dato in garanzia vale meno del debito o quando la società non ha patrimonio.
  • Rinegoziazione del mutuo: le banche possono concedere la sospensione delle rate o l’allungamento del piano di ammortamento; in alcuni casi è possibile convertire un leasing operativo in finanziario o viceversa.
  • Cessione del credito a società di recupero: se il credito viene ceduto, il debitore può trattare con la nuova società un saldo inferiore, specie se il credito è deteriorato.

5. Errori comuni e consigli pratici

Le aziende di manutenzione FV che accumulano debiti spesso commettono errori che aggravano la loro posizione. Elenchiamo i più frequenti e forniamo consigli per evitarli.

5.1 Ignorare le notifiche e le scadenze

Spesso gli imprenditori lasciano le raccomandate giacere in posta o non controllano la casella PEC. Questo comportamento può portare alla decadenza dei termini di ricorso. Consiglio: attivare un servizio di gestione della PEC, conservare le ricevute di notifica e rivolgersi subito a un professionista appena riceve un atto.

5.2 Pagare senza verificare la legittimità

Molti contribuenti pagano le cartelle o gli avvisi di addebito senza analizzare se i tributi sono prescritti o se l’atto è viziato. Pagare significa riconoscere il debito e perdere la possibilità di contestarlo. Consiglio: prima di pagare, richiedere l’estratto di ruolo, analizzare i termini di prescrizione e valutare con un avvocato se impugnare.

5.3 Affidarsi a soluzioni “fai da te”

La difesa in materia tributaria e bancaria richiede competenze giuridiche specifiche. Tentare ricorsi generici o inviare istanze di autotutela senza conoscere la normativa può produrre rigetti e aggravare la posizione. Consiglio: affidarsi a un professionista specializzato, come l’Avv. Monardo, che può individuare l’azione più efficace e predisporre un ricorso ben argomentato.

5.4 Trascurare i contributi INPS e gli obblighi previdenziali

Molti imprenditori si concentrano sulle imposte ma trascurano i contributi. L’INPS può iscrivere avvisi di addebito e iscrivere ipoteca su immobili. Consiglio: verificare periodicamente la posizione contributiva sul cassetto previdenziale e, in caso di difficoltà, richiedere subito la rateizzazione.

5.5 Non considerare le soluzioni concorsuali

Alcuni imprenditori temono che il concordato minore o la liquidazione controllata comportino la chiusura dell’attività; al contrario, spesso rappresentano l’unico strumento per salvare l’azienda e definire i debiti. Consiglio: valutare con il team legale e contabile tutte le opzioni previste dal CCII; un piano ben strutturato può convincere i creditori e il giudice.

6. Tabelle riepilogative

Le tabelle che seguono sintetizzano alcune delle normative e dei termini più rilevanti. Attenzione: le tabelle contengono parole chiave e numeri; per le spiegazioni complete si faccia riferimento al testo.

Tabella 1 – Atti impugnabili e termini

AttoNorma di riferimentoTermine per impugnare
Avviso di accertamento e avviso di liquidazioneArt. 19 D.Lgs. 546/199260 giorni dalla notifica
Cartella di pagamento (tributi)Art. 19 D.Lgs. 546/1992; DPR 602/197360 giorni
Avviso di addebito INPSArt. 24 L. 88/1989; DM 24 ottobre 202540 giorni
Preavviso di iscrizione ipotecariaArt. 77 DPR 602/197330 giorni per osservazioni
Iscrizione ipotecariaArt. 77 DPR 602/197360 giorni dalla notifica
Fermo amministrativoArt. 86 DPR 602/197360 giorni
Pignoramento presso terziCodice di procedura civileOpposizione entro 20 giorni
Decreto ingiuntivo bancarioArt. 645 c.p.c.Opposizione entro 40 giorni

Tabella 2 – Rottamazioni e definizioni agevolate

StrumentoDebiti ammessiScadenze principaliCaratteristiche
Rottamazione-quater (Legge 197/2022)Carichi affidati dal 2000 al 30 giugno 2022Domanda entro data stabilita (es. 30 aprile 2024); pagamento prima rata entro luglioEstinzione senza interessi e sanzioni; massimo 18 rate; estinzione del giudizio con pagamento prima rata
Rottamazione-quinquies (Legge 199/2025)Carichi affidati dal 2000 al 31 dicembre 2023Domanda entro 30 aprile 2026; pagamento prima rata entro 31 luglio 2026Estinzione senza interessi e sanzioni; fino a 10 rate; interessi al 3% dal 1° agosto 2026
Definizione agevolata sanzioni (art. 16 D.Lgs. 472/1997)Sanzioni amministrative tributariePagamento entro il termine di impugnazioneVersamento di 1/3 della sanzione; possibile rateizzazione in 8 o 16 rate
Stralcio dei carichi fino a 1.000 euroCarichi 2000–2015 di importo residuo ≤ 1.000 euroStralcio automaticoCancellazione totale di capitale, interessi e sanzioni

Tabella 3 – Rateizzazione contributi INPS/INAIL (DM 24 ottobre 2025)

Importo del debitoNumero massimo di rateDocumentazione richiestaAltre condizioni
≤ 500.000 €Fino a 36 ratePiano di rientro, situazione economico-finanziariaPossibile sospensione delle procedure esecutive
> 500.000 €Fino a 60 rateBusiness plan, garanzie (fideiussione o ipoteca)Applicazione interessi al tasso legale; decadenza per mancato pagamento

Tabella 4 – Procedure di sovraindebitamento (CCII)

ProceduraDestinatariCaratteristicheNorme principali
Ristrutturazione dei debiti del consumatoreConsumatori, imprenditori individualiPiano con falcidie e moratorie; necessità di OCC; tutela del credito privilegiatoArt. 67 CCII
Concordato minorePiccoli imprenditori e società non fallibiliPiano di continuità o liquidazione; rispetto della prelazioneArt. 74 CCII; Cass. 28574/2025
Accordo di ristrutturazioneImprese di ogni dimensioneAccordo con i creditori, omologato; vincola anche i dissenzienti se raggiunge il 60% dei consensiArtt. 57–61 CCII
Liquidazione controllataDebitori incapientiVendita del patrimonio e pagamento ai creditori; accesso all’esdebitazioneArtt. 268–283 CCII

7. Domande frequenti (FAQ)

Di seguito rispondiamo a 20 domande comuni che gli imprenditori del settore manutenzione FV con debiti rivolgono ai nostri professionisti.

1. Cos’è una cartella di pagamento e quali elementi deve contenere?
La cartella di pagamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate – Riscossione richiede il pagamento di tributi e contributi iscritti a ruolo. Deve indicare l’ente creditore, il tipo di tributo, gli importi separati (capitale, sanzioni, interessi, aggio), i termini e l’autorità per il ricorso. Secondo l’art. 7 della Legge 212/2000, la mancanza di tali elementi comporta la nullità .

2. Che differenza c’è tra cartella di pagamento e avviso di addebito INPS?
La cartella è emessa dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione per tributi statali, regionali o locali; l’avviso di addebito è emesso dall’INPS e sostituisce la cartella per i contributi previdenziali. L’avviso diventa titolo esecutivo dopo 60 giorni; si impugna davanti al giudice del lavoro entro 40 giorni.

3. Quando l’ipoteca dell’Agenzia delle Entrate è illegittima?
L’ipoteca è illegittima se il debito è inferiore a 20.000 euro, se la cartella non è stata notificata, se manca il preavviso o se non sono trascorsi 30 giorni dal preavviso. La Cassazione ha ribadito che l’iscrizione di ipoteca deve essere preceduta da preavviso pena la nullità .

4. Il preavviso di ipoteca scade?
No. La giurisprudenza ritiene che il preavviso sia un atto informativo; se l’iscrizione non viene effettuata subito, non è necessario inviare un nuovo preavviso. Ciò non toglie che l’iscrizione debba comunque rispettare i termini di prescrizione.

5. Posso vendere un immobile gravato da ipoteca?
La vendita è possibile ma l’ipoteca rimane sul bene e si trasferisce all’acquirente. Per liberare il bene occorre cancellare l’ipoteca pagando il debito o ottenendo la sospensione/cancellazione con ricorso.

6. Cosa succede se non pago la prima rata della rottamazione?
Il mancato pagamento comporta la decadenza dalla rottamazione; il debito torna esigibile con sanzioni e interessi e non è più possibile rateizzare per la stessa procedura. Tuttavia, se il pagamento della prima rata è avvenuto, il giudizio pendente è estinto .

7. Posso includere anche i contributi INPS nella rottamazione?
La rottamazione-quater include i contributi INPS se affidati all’agente della riscossione; la rottamazione-quinquies li comprende espressamente, eccetto quelli relativi ad accertamenti .

8. Che documenti servono per chiedere la rateizzazione INPS/INAIL?
Bisogna presentare il piano di rientro, la situazione economico-finanziaria aggiornata (bilanci, dichiarazioni fiscali), l’elenco dei debiti e, per importi elevati, garanzie reali o personali. Il DM 24 ottobre 2025 prevede fino a 36 rate per debiti ≤ 500.000 euro e 60 per debiti > 500.000 euro .

9. Cosa significa concordato minore “in continuità”?
È un piano che consente all’impresa di proseguire l’attività mentre paga i debiti in modo dilazionato; può prevedere l’ingresso di nuovi soci o capitali, la cessione di rami d’azienda o la rinegoziazione dei contratti. Deve rispettare le cause di prelazione .

10. I creditori possono opporsi al concordato minore?
Sì, possono presentare opposizione, ma il giudice valuterà se il piano garantisce loro un trattamento migliore della liquidazione e potrà omologare il concordato nonostante il dissenso di alcune categorie di creditori (cram down).

11. Cos’è l’esdebitazione del debitore incapiente?
È la cancellazione dei debiti residui dopo la liquidazione controllata, prevista dagli artt. 278–283 CCII. È concessa a chi non ha patrimonio o reddito, non ha commesso frodi e non ha beneficiato di esdebitazione nei 5 anni precedenti .

12. Posso contestare un decreto ingiuntivo della banca?
Sì. Entro 40 giorni dalla notifica si può proporre opposizione, contestando la sussistenza del credito o eccependo interessi usurari, anatocismo o nullità delle clausole. L’opposizione può sospendere l’esecuzione.

13. Che differenza c’è tra ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore?
La ristrutturazione del consumatore (art. 67 CCII) è riservata alle persone fisiche non esercenti attività d’impresa o agli imprenditori individuali; il concordato minore (art. 74 CCII) si applica agli imprenditori sotto soglia e può includere società di persone. Nel concordato minore occorre rispettare le cause di prelazione e ottenere il voto dei creditori; nella ristrutturazione, il piano può essere omologato con il dissenso dei creditori se il giudice lo ritiene conveniente .

14. L’accordo di ristrutturazione del debito è diverso dalla composizione negoziata?
Sì. La composizione negoziata (D.L. 118/2021) è una fase preliminare di negoziazione assistita da un esperto, senza immediati effetti vincolanti; l’accordo di ristrutturazione (art. 57 CCII) è un atto negoziale che, una volta omologato, vincola tutti i creditori aderenti e può estendersi ai non aderenti se raggiunge una determinata maggioranza.

15. Posso chiedere la sospensione di un fermo amministrativo se ho presentato la domanda di rottamazione?
Sì. In attesa dell’esito della domanda di definizione agevolata, l’agente della riscossione sospende le azioni cautelari (fermi e ipoteche) e non procede a nuove iscrizioni. Tuttavia la sospensione non si applica ai pignoramenti già in corso.

16. È possibile ottenere un saldo e stralcio con la banca?
Spesso sì, soprattutto se l’immobile dato in garanzia ha un valore inferiore al credito residuo o se il debitore minaccia di aprire una procedura concorsuale. La trattativa deve essere documentata e conclusa con un accordo scritto; eventuali rinunce a garanzie devono essere precisate.

17. Una società può accedere alla ristrutturazione del consumatore?
No. La ristrutturazione del consumatore è riservata alle persone fisiche e agli imprenditori individuali. Le società devono ricorrere all’accordo di ristrutturazione o al concordato minore.

18. Posso inserire le sanzioni amministrative nella rottamazione-quinquies?
Sì. La rottamazione-quinquies comprende anche le sanzioni amministrative collegate ai tributi e ai contributi affidati, con l’azzeramento degli importi a titolo di interesse e aggio .

19. Cosa comporta la decadenza dalla rateizzazione INPS?
Se non si pagano due rate anche non consecutive, il piano di rateizzazione viene revocato; l’INPS iscrive i residui a ruolo e può avviare la riscossione immediata. È possibile chiedere un nuovo piano solo se si versa almeno il 50% del debito residuo.

20. L’esdebitazione cancella anche i debiti verso la banca?
Sì, purché siano debiti non soddisfatti nella liquidazione. L’esdebitazione produce effetti erga omnes: il debitore non è più obbligato a pagare le somme escluse, salve le eccezioni previste per i debiti da mantenimento, alimentari e per le obbligazioni da dolo.

8. Simulazioni pratiche

Per rendere più concreto l’utilizzo degli strumenti legali, presentiamo alcune simulazioni numeriche che riguardano un’azienda di manutenzione di impianti fotovoltaici con sede in Calabria. I dati sono ipotetici ma si avvicinano a situazioni ricorrenti.

8.1 Simulazione: rottamazione-quater di cartelle fiscali

Situazione: la società “Energia Pulita S.r.l.” ha ricevuto cartelle di pagamento relative a IVA e imposte dirette per un importo complessivo (capitale + interessi + sanzioni + aggio) di 100.000 euro riferito agli anni 2017–2019. L’importo dovuto a titolo di capitale è 60.000 euro; interessi e sanzioni ammontano a 40.000 euro. La società vuole aderire alla rottamazione-quater.

Soluzione: presentando la domanda entro il termine, la società potrà estinguere il debito pagando solo i 60.000 euro di capitale e le spese di notifica (supponiamo 800 euro), azzerando i 40.000 euro di interessi e sanzioni. Optando per il pagamento rateale, potrà scegliere fino a 18 rate: ipotizzando 18 rate trimestrali, la prima rata di circa 3.400 euro (60.800/18) andrà versata entro la prima scadenza. Dopo il pagamento della prima rata, il giudizio in corso sull’avviso di accertamento sarà dichiarato estinto .

Vantaggi: risparmio di 40.000 euro di interessi e sanzioni; sospensione delle procedure esecutive; rateizzazione flessibile.

8.2 Simulazione: rateizzazione INPS di debiti contributivi

Situazione: la stessa società ha un debito contributivo di 720.000 euro derivante da omissioni contributive per i dipendenti dal 2020 al 2023. Il debito non è ancora stato affidato all’agente della riscossione.

Soluzione: ai sensi del DM 24 ottobre 2025, è possibile ottenere una rateizzazione fino a 60 rate (importo > 500.000 euro). La società presenta domanda allegando bilanci, piano di rientro e garanzia fideiussoria. L’INPS concede un piano a 60 rate mensili: 12.000 euro al mese più interessi legali dal momento della concessione. Durante il piano, le procedure esecutive sono sospese .

Vantaggi: evitare l’affidamento del carico all’agente della riscossione; diluire il debito su 5 anni; preservare la liquidità per l’attività.

8.3 Simulazione: concordato minore per debiti multi-creditore

Situazione: la società ha debiti per 1.200.000 euro così suddivisi: 400.000 euro verso l’erario (IVA e IRES), 300.000 euro verso l’INPS, 500.000 euro verso una banca garantiti da ipoteca su un capannone dove sono depositati i materiali. Il valore del capannone è 600.000 euro. L’azienda presenta ricavi annui di 900.000 euro ma utili ridotti.

Soluzione: tramite l’OCC, propone un concordato minore in continuità:

  • pagamento integrale del debito ipotecario (500.000 euro) con vendita del capannone e stipula di un contratto di leasing per l’immobile;
  • pagamento del 50% dei debiti privilegiati verso erario e INPS (350.000 euro) in cinque anni;
  • pagamento del 20% dei debiti chirografari (c’è un residuo di 350.000 euro dopo la falcidia dei privilegi);
  • mantenimento dei contratti di manutenzione e investimenti su nuovi impianti.

Il tribunale valuta il piano: i creditori votano e la maggioranza approva. La Cassazione richiede il rispetto delle cause di prelazione; il piano soddisfa i creditori privilegiati in misura maggiore rispetto ai chirografari . Dopo l’omologazione, l’azienda può proseguire l’attività e i creditori sono vincolati al piano.

Vantaggi: continuazione dell’attività; riduzione dei debiti chirografari; tutela dei creditori privilegiati; cancellazione dei debiti residui dopo l’esecuzione del piano.

8.4 Simulazione: esdebitazione del debitore incapiente

Situazione: un imprenditore individuale attivo nella manutenzione FV chiude l’attività nel 2024 dopo aver accumulato debiti pari a 250.000 euro (150.000 euro verso erario, 50.000 euro verso INPS e 50.000 euro verso fornitori). Non possiede immobili né redditi; ha solo un’autovettura di valore 5.000 euro.

Soluzione: presenta istanza di liquidazione controllata cedendo la vettura e i pochi beni. Dopo la liquidazione, chiede l’esdebitazione del debitore incapiente. Il tribunale, verificati i requisiti (assenza di frodi, buona fede, elencazione corretta dei creditori), concede l’esdebitazione . L’imprenditore viene liberato dai debiti residui e può riprendere una nuova attività senza il peso delle pregresse obbligazioni.

Vantaggi: cancellazione totale dei debiti; possibilità di ricominciare; tutela della dignità personale.

9. Ulteriori approfondimenti normativi e giurisprudenziali

La complessità della normativa in materia fiscale, previdenziale e concorsuale richiede un approfondimento di alcune tematiche spesso trascurate ma decisive per la difesa dell’imprenditore.

9.1 Prescrizione e decadenza: differenze, termini e rimedi

Molti imprenditori confondono i concetti di prescrizione e decadenza. La prescrizione è il termine entro cui il creditore può far valere giudizialmente il proprio diritto; decorso tale termine senza atti interruttivi (come la notifica di un atto di accertamento o la costituzione in mora), il diritto si estingue. La decadenza è invece il termine entro cui l’amministrazione deve esercitare il potere di accertare e di iscrivere a ruolo il tributo; dopo la decadenza, l’atto è nullo anche se l’imposta non è prescritta.

Per i tributi erariali (IVA, IRES, IRAP) il termine di decadenza per notificare l’avviso di accertamento è normalmente di 5 anni (o 7 anni in caso di omessa dichiarazione). Una volta notificato l’avviso, se il contribuente non impugna e l’atto diventa definitivo, il diritto alla riscossione si prescrive in 10 anni. Per i contributi previdenziali il termine di prescrizione è di 5 anni. Per le sanzioni amministrative la prescrizione è quinquennale. È fondamentale conservare la documentazione che dimostra gli atti interruttivi: se l’Agenzia invia un estratto di ruolo senza prova della notifica della cartella, non è idoneo a interrompere la prescrizione. La giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che l’estratto di ruolo non è un atto suscettibile di opposizione ma può essere utilizzato come prova della prescrizione in sede di impugnazione di altri atti.

L’imprenditore deve pertanto verificare: a) la data dell’ultima notifica valida; b) il tempo trascorso; c) l’eventuale presentazione di istanze che possano interrompere il termine. In molti casi, eccependo la prescrizione o la decadenza si ottiene l’annullamento di importi rilevanti.

9.2 Prescrizione dei principali tributi e contributi

Di seguito una panoramica dei termini (salvo interruzioni):

  • IVA e imposte dirette (IRPEF/IRES): decadenza per notificare l’accertamento entro 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione; prescrizione della riscossione in 10 anni dalla definitività dell’atto.
  • IMU e tributi locali: il Comune deve notificare l’avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata; prescrizione in 5 anni.
  • Contributi INPS e INAIL: prescrizione in 5 anni; la decadenza per notificare l’avviso di addebito coincide con il termine di prescrizione poiché l’avviso è atto esecutivo. Per il DURC, eventuali irregolarità devono essere regolarizzate entro 15 giorni dalla notifica; in difetto, l’ente può revocare le agevolazioni.
  • Diritti camerali e tributi minori: prescrizione in 5 anni. Anche per i canoni di locazione o concessione di reti energetiche (ad esempio, per l’uso di terreni per impianti FV) la prescrizione è quinquennale.

9.3 Responsabilità patrimoniale di soci e amministratori

Le imprese che svolgono manutenzione di impianti FV possono essere costituite in forma di società di capitali (S.r.l. o S.p.A.) o di persone (S.n.c. o S.a.s.). Nelle società di capitali, il principio è la responsabilità limitata al capitale conferito; tuttavia l’amministratore che non adempie agli obblighi tributari può essere chiamato a rispondere se ha commesso illeciti tributari o ha omesso il versamento delle ritenute. L’art. 36 del D.Lgs. 546/1992 e l’art. 2476 c.c. regolano la responsabilità degli amministratori; le somme dovute a titolo di sanzioni possono essere recuperate sui loro beni se è provato il dolo o la colpa grave. I soci di società di persone rispondono solidalmente e illimitatamente dei debiti fiscali e previdenziali; pertanto, l’Agenzia può iscrivere ipoteca sui loro immobili o procedere al pignoramento di conti correnti personali.

Per tutelarsi, i soci e gli amministratori devono:

  1. Mantenere una contabilità regolare e provare di aver adottato tutti i provvedimenti per adempiere ai pagamenti fiscali e contributivi.
  2. Impugnare gli atti anche a nome della società per evitare che diventino definitivi.
  3. Chiedere la rateizzazione o la rottamazione per evitare la propagazione delle responsabilità.

9.4 Garanzie e privilegi nei piani di rateizzazione

Quando si ottiene una rateizzazione, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione o l’INPS possono richiedere garanzie. Per debiti superiori a 60.000 euro, la rateizzazione ex art. 19 DPR 602/1973 richiede una fideiussione bancaria o assicurativa. Se si tratta di importi particolarmente elevati, può essere richiesta l’ipoteca su un immobile. È importante valutare con attenzione l’impatto di tali garanzie: concedere un’ipoteca su un immobile aziendale potrebbe limitare la possibilità di finanziare l’acquisto di nuove attrezzature o rallentare la vendita dell’immobile. Talvolta conviene preferire una fideiussione personale, che tuttavia incide sulla capacità creditizia del socio.

Nel DM 24 ottobre 2025, per la rateizzazione dei contributi INPS/INAIL, si prevede che per importi superiori a 300.000 euro la garanzia sia obbligatoria . Inoltre, se la società ha una linea di credito con la banca garantita da un’ipoteca, occorre verificare che l’ulteriore iscrizione ipotecaria in favore dell’INPS non pregiudichi la prelazione della banca; il codice civile stabilisce che i crediti privilegiati si soddisfano in ordine di iscrizione, pertanto la banca potrebbe richiedere l’estinzione del debito o il declassamento della garanzia.

9.5 Revoca degli incentivi GSE e impatto sui debiti

Le aziende che installano o gestiscono impianti fotovoltaici percepiscono incentivi dal Gestore dei servizi energetici (GSE) a seguito delle convenzioni per il ritiro dedicato o lo scambio sul posto. In presenza di violazioni (manutenzione insufficiente, mancato rispetto dei requisiti tecnici, dichiarazioni mendaci), il GSE può disporre la revoca totale o parziale degli incentivi e il recupero delle somme erogate. Questi recuperi diventano debiti tributari o ricadono nella sfera civilistica? In linea generale, il GSE opera come ente pubblico economico; la pretesa di restituzione degli incentivi revocati è sottoposta al giudice ordinario, ma se il recupero viene affidato all’Agenzia delle Entrate – Riscossione si applicano le regole della riscossione coattiva.

Pertanto, l’azienda destinataria di una richiesta di restituzione da parte del GSE deve:

  1. Analizzare le ragioni della revoca, verificando se vi siano stati errori procedurali o se l’impianto possedesse effettivamente i requisiti al momento della richiesta.
  2. Ricorrere nei termini previsti dalle convenzioni (generalmente 30 giorni) dinanzi al TAR o al giudice civile, a seconda della natura del provvedimento.
  3. Valutare la rateizzazione della somma da restituire, anche attraverso un piano di rientro con il GSE o con l’Agenzia Entrate Riscossione.

La revoca degli incentivi può incidere sulla possibilità di pagare i debiti tributari: occorre quindi integrare la strategia difensiva nel complesso della crisi.

9.6 Pronunce recenti della Cassazione in tema di riscossione e sovraindebitamento

Oltre alle sentenze già richiamate, la Suprema Corte ha emesso nel 2024 e nel 2025 altre decisioni rilevanti:

  • Cass. n. 27000/2024: ha affermato che il preavviso di ipoteca è atto autonomamente impugnabile solo unitamente all’iscrizione, ma la sua omissione comporta nullità dell’ipoteca. La Corte ha inoltre chiarito che il preavviso non deve indicare l’immobile su cui si intende iscrivere ipoteca, essendo sufficiente l’indicazione dell’importo per cui si minaccia il vincolo.
  • Cass. n. 25456/2025: ha stabilito che il preavviso di ipoteca non scade nel tempo; un nuovo preavviso non è necessario se l’iscrizione avviene dopo diversi mesi. Tuttavia l’Agenzia deve rispettare i termini di prescrizione e dimostrare la notifica.
  • Cass. n. 31641/2025: ha stabilito che nell’ipotesi di pignoramento di un bene strumentale all’attività d’impresa, il giudice può sospendere la procedura se l’esecuzione pregiudicherebbe in modo grave e irreparabile la continuità aziendale, soprattutto quando è stata presentata una domanda di concordato minore o di ristrutturazione.
  • Cass. n. 1371/2026 (ordinanza del 22 gennaio 2026): ha chiarito i presupposti per la deduzione dei costi d’impresa in sede di contenzioso e le modalità di documentazione dei pagamenti; sebbene non direttamente attinente alla riscossione, ribadisce l’importanza di una contabilità puntuale.

Queste pronunce consolidano l’orientamento favorevole alla tutela del contribuente e del debitore, ma evidenziano anche che ogni situazione richiede un esame attento delle specifiche circostanze.

10. Ulteriori domande frequenti

In questa sezione rispondiamo ad altre domande che spesso non trovano spazio nei primi approfondimenti.

21. Qual è la differenza tra decadenza e prescrizione?
La decadenza è il termine entro cui l’amministrazione deve emettere l’atto di accertamento; decorso inutilmente, l’atto è nullo. La prescrizione è il termine entro cui il creditore deve esigere il pagamento dopo che l’atto è diventato definitivo; decorso il termine senza atti interruttivi, il debito si estingue. La decadenza protegge l’ordine pubblico, la prescrizione tutela la certezza dei rapporti giuridici.

22. Può l’Agenzia delle Entrate iscrivere ipoteca per un debito inferiore a 20.000 euro?
No. L’art. 77 DPR 602/1973 stabilisce che il credito complessivo deve essere superiore a 20.000 euro. Eventuali spese o interessi non possono essere sommati ad altri carichi non ancora iscritti a ruolo per superare la soglia. Se l’ipoteca è iscritta per un importo inferiore, può essere cancellata con ricorso.

23. Se aderisco alla rottamazione-quater e non pago una rata, posso accedere alla rottamazione-quinquies?
Sì, ma solo se la decadenza si è verificata prima della data fissata dalla legge per la quinquies (30 settembre 2025). La rottamazione-quinquies consente la “riammissione” dei decaduti dalla quater, ma bisogna presentare una nuova domanda e pagare le somme dovute secondo il nuovo piano .

24. Quali sono le conseguenze penali del mancato pagamento delle imposte?
Alcune omissioni possono integrare reati tributari (dichiarazione fraudolenta, omesso versamento di IVA o ritenute superiori a determinate soglie). Tuttavia, il mancato versamento dovuto alla crisi di liquidità non è di per sé reato se non sussiste dolo; la collaborazione e la richiesta tempestiva di rateizzazioni o di piani di rientro possono costituire elementi attenuanti. In ogni caso, è opportuno agire per tempo e documentare la situazione.

25. Cos’è il “saldo e stralcio” previsto per le persone fisiche in difficoltà?
Si tratta della possibilità, prevista dalla Legge 145/2018 e successive proroghe, di estinguere i debiti con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione pagando una percentuale ridotta (10%, 35% o 50%) in base all’ISEE. Al momento non sono in vigore nuove edizioni del saldo e stralcio, ma il legislatore potrebbe riproporlo; chi rientra nei requisiti potrà beneficiarne.

26. Perché è importante conservare le ricevute di notifica?
Perché la prova della notifica grava sull’ente impositore. Se l’Agenzia non riesce a dimostrare la notifica della cartella, del preavviso di ipoteca o dell’avviso di addebito, l’atto è nullo. Conservare le ricevute di avvenuta consegna (raccomandata o PEC) consente di eccepire eventuali irregolarità.

27. Come incidono i debiti fiscali sul rating bancario?
Le banche consultano la posizione debitoria dei clienti anche tramite le banche dati pubbliche (ad esempio, l’Anagrafe Tributaria). Un’ipoteca o un fermo amministrativo possono abbassare il rating e portare alla revoca dei fidi. È opportuno informare la banca delle iniziative intraprese (ricorso, rateizzazione, rottamazione) e dimostrare di avere un piano di rientro.

28. Qual è il vantaggio della composizione negoziata per un’azienda di manutenzione FV?
La composizione negoziata, introdotta dal D.L. 118/2021, consente di ottenere protezione dalle azioni esecutive e di negoziare con i creditori con l’ausilio di un esperto. Può portare a un accordo extragiudiziale o, in caso di insuccesso, preparare la strada a un concordato minore o a un accordo di ristrutturazione. Per le imprese FV, questa procedura può consentire di mantenere i contratti di manutenzione e salvare i posti di lavoro.

29. È possibile conciliare un contenzioso tributario con l’Agenzia prima della sentenza?
Dal 2023 è stata reintrodotta la conciliazione giudiziale rafforzata: il contribuente e l’Agenzia possono presentare un accordo entro l’udienza di trattazione. In presenza di definizione agevolata, la conciliazione può riguardare solo le questioni non comprese nella rottamazione. La conciliazione richiede il pagamento del tributo e di una sanzione ridotta al 40%.

30. Cosa succede se, dopo aver ottenuto l’esdebitazione, si riceve un’eredità?
L’art. 283 CCII prevede che le sopravvenienze patrimoniali entro tre anni dalla concessione dell’esdebitazione devono essere destinate ai creditori fino al limite del 10% dell’ammontare dei debiti esdebitati . Pertanto, se il debitore incapiente riceve un’eredità o vince una lotteria, dovrà destinare una parte a soddisfare i creditori.

11. L’importanza della compliance fiscale e della formazione continua

Per prevenire l’insorgenza di debiti e contenziosi è essenziale implementare all’interno dell’azienda una cultura della compliance fiscale e previdenziale. L’imprenditore deve organizzare processi interni per monitorare scadenze, versamenti e adempimenti. Utilizzare software gestionali aggiornati, formare il personale amministrativo sulle novità normative e affidarsi a consulenti esterni per periodiche verifiche può evitare errori che si traducono in sanzioni. L’esperienza dimostra che molte contestazioni dell’Agenzia delle Entrate derivano da errori formali nella fatturazione, da dichiarazioni tardive o da omissioni dovute a scarsa conoscenza delle norme.

Inoltre, la formazione continua è determinante in un settore in costante evoluzione come quello del fotovoltaico. Le innovazioni tecnologiche, i cambiamenti nei regimi di incentivo, le normative in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente richiedono aggiornamenti costanti. Partecipare a corsi, webinar e workshop consente di mantenere elevata l’efficienza degli impianti, di evitare sanzioni da parte del GSE o delle autorità competenti e di migliorare la redditività aziendale. L’Avv. Monardo e il suo staff collaborano con commercialisti e consulenti del lavoro per organizzare seminari formativi su temi fiscali, previdenziali e giuridici, offrendo alle imprese strumenti pratici per gestire le obbligazioni e individuare tempestivamente le opportunità di definizione agevolata.

9. Conclusione

Le aziende che operano nella manutenzione degli impianti fotovoltaici svolgono un ruolo essenziale per la transizione energetica; tuttavia sono spesso soggette a ritardi nei pagamenti, a variazioni normative e a controlli serrati da parte del fisco e degli enti previdenziali. Quando insorgono difficoltà, la conoscenza delle norme e l’assistenza di un professionista esperto consentono di evitare gli errori più gravi e di accedere agli strumenti di tutela previsti dalla legge.

In questo articolo abbiamo analizzato le procedure per contestare cartelle, avvisi di addebito, ipoteche e fermi, evidenziando i requisiti di validità degli atti, i termini per impugnare e le eccezioni di nullità. Abbiamo illustrato le rottamazioni e le definizioni agevolate, la nuova rateizzazione dei contributi INPS/INAIL, i piani di ristrutturazione dei debiti e le procedure concorsuali come il concordato minore e l’esdebitazione. Abbiamo inoltre fornito esempi numerici e tabelle riassuntive.

L’imprenditore del settore FV deve ricordare che ogni situazione è diversa e che è necessario agire con tempestività: la tardiva presentazione di un ricorso o di una domanda di rateizzazione può rendere infruttuose anche le difese più fondate.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare possono fornire un supporto completo: dall’analisi degli atti alla proposizione di ricorsi davanti alle corti tributarie e civili, dalle trattative con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione e l’INPS alla predisposizione di piani di rientro e concordati minori, fino all’assistenza nella composizione negoziata e nella ristrutturazione dei debiti bancari. In qualità di cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, l’Avv. Monardo garantisce competenza e aggiornamento costante alle ultime riforme legislative e giurisprudenziali.

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