Azienda di energia rinnovabile con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

L’Italia sta attraversando una fase di transizione energetica in cui lo sviluppo delle energie rinnovabili rappresenta una priorità strategica per il Paese e per la competitività delle imprese. Molte società attive nella produzione di energia solare, eolica o da biomasse sono nate negli anni scorsi con investimenti ingenti, finanziamenti bancari e incentivi pubblici. Le fluttuazioni del prezzo dell’energia, la riduzione degli incentivi e la recente crisi economica e geopolitica, tuttavia, hanno messo in difficoltà numerose aziende del settore. Spesso il fatturato non riesce a coprire i costi, i debiti con banche, fornitori e fisco crescono e l’azienda rischia di perdere l’accesso al credito o di subire pignoramenti e sequestri.

Affrontare questi problemi richiede una conoscenza approfondita della normativa fiscale, previdenziale e bancaria e delle strategie di difesa consentite dall’ordinamento. L’imprenditore deve sapere quali atti possono essere impugnati, in che modo sospendere le azioni esecutive e quali strumenti di ristrutturazione del debito consentono di salvaguardare l’attività. Il rischio di commettere errori è elevato: la mancata opposizione a una cartella esattoriale può comportare l’esecuzione forzata senza possibilità di contestare successivamente la pretesa; l’omissione di regolarizzare i debiti contributivi con l’INPS impedisce l’accesso ai bandi per le energie rinnovabili; un mancato controllo del tasso d’interesse applicato dalle banche può portare a pagare somme non dovute.

L’obiettivo di questo articolo, aggiornato a gennaio 2026, è fornire una guida completa, pratica e professionale per aiutare gli imprenditori del settore delle energie rinnovabili ad affrontare e gestire i debiti verso l’erario, l’INPS e gli istituti di credito. L’analisi si basa su leggi, decreti legislativi, circolari ministeriali e sentenze della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale pubblicate fino alla fine del 2025. Verranno illustrati i diritti del contribuente e del debitore, i termini da rispettare, le procedure da attivare e gli strumenti (anche stragiudiziali) disponibili per ristrutturare o definire le pendenze.

Chi siamo: la competenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team

Il presente approfondimento è curato dallo studio legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista con consolidata esperienza nel diritto bancario, tributario e nella tutela del consumatore. L’Avv. Monardo coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti operativi su tutto il territorio nazionale e possiede qualifiche di eccellenza:

  • Cassazionista: può assistere i clienti dinanzi alla Corte di Cassazione e alla Corte Costituzionale.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia .
  • Professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC), abilitato a presentare e gestire le procedure di sovraindebitamento.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, nominato dalla Camera di commercio per assistere l’imprenditore nelle trattative con i creditori .

Lo studio si occupa quotidianamente di difendere imprese e privati da pretese fiscali e bancarie attraverso:

  • Analisi preliminare degli atti (cartelle, avvisi di addebito, decreti ingiuntivi, pignoramenti);
  • Ricorsi in commissione tributaria e opposizioni in sede civile;
  • Istanza di sospensione delle azioni esecutive;
  • Negoziazione con le banche e con l’Agenzia delle Entrate;
  • Redazione di piani di rientro, domande di rateizzazione e definizione agevolata dei debiti;
  • Attivazione di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e di composizione negoziata per salvare l’azienda.

Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. Troverai i contatti a fondo pagina.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1. Leggi di riferimento e loro evoluzione

Per comprendere come difendersi dalle pretese di fisco, INPS e banche è fondamentale conoscere il quadro normativo che disciplina la riscossione e la gestione delle crisi d’impresa.

1.1.1. Riscossione tributaria: dal D.P.R. 602/1973 al Testo unico 2025

La riscossione dei tributi erariali e previdenziali è stata disciplinata per decenni dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che regola l’iter della cartella di pagamento, le modalità di pignoramento e le opposizioni. Le norme più rilevanti per le imprese sono:

  • Art. 25 D.P.R. 602/1973 – disciplina la notifica della cartella di pagamento, stabilendo che la cartella deve essere consegnata mediante PEC, posta raccomandata o messo notificatore. La Corte di Cassazione ha chiarito che la cartella inviata per PEC da un indirizzo non iscritto nei pubblici registri è comunque valida se l’indirizzo è riconducibile all’ente impositore e l’atto è comprensibile al destinatario .
  • Art. 26 – prevede la notifica del ruolo tramite posta elettronica certificata (PEC) e posta ordinaria. La giurisprudenza ha stabilito che l’atto di riscossione non necessita di firma digitale: la Corte di Cassazione, con ordinanza 12997/2025, ha precisato che la cartella notificata via PEC in formato PDF è valida anche senza sottoscrizione digitale .
  • Art. 50 – impone all’Agente della riscossione di notificare un’intimazione di pagamento almeno cinque giorni prima di procedere al pignoramento.
  • Art. 72-bis – regola il pignoramento presso terzi (ad esempio il pignoramento del conto corrente). La sentenza 28520/2025 della Corte di Cassazione ha chiarito che, nel pignoramento esattoriale, la banca deve versare al Fisco non solo il saldo disponibile al momento della notifica ma anche le somme accreditate nei sessanta giorni successivi: durante questo periodo l’istituto deve bloccare tutti i fondi e riversarli all’erario . Tale norma sarà sostituita a partire dal 1 gennaio 2026 dagli articoli 169–176 del D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 (Testo unico in materia di versamenti e riscossione), che recepiscono integralmente l’impianto dell’art. 72-bis .

Il D.Lgs. 33/2025, pubblicato in G.U. il 26 marzo 2025, entrerà in vigore il 1 gennaio 2026 e riordinerà in modo sistematico tutte le norme sulla riscossione, senza stravolgere le procedure vigenti . Nel frattempo continuano ad applicarsi le regole del D.P.R. 602/1973.

1.1.2. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII)

Le procedure concorsuali per imprese e professionisti sono disciplinate dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, noto come Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Il Codice ha assorbito la precedente legge 3/2012 sul sovraindebitamento; pertanto oggi si parla di “procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento” ma comunemente ci si riferisce ancora alla “legge 3/2012”. L’articolo 65 e seguenti del CCII regolano i piani del consumatore, gli accordi di ristrutturazione del debito e la liquidazione controllata.

Il sovraindebitamento è definito come la situazione di crisi o insolvenza in cui il debitore non è più in grado di pagare regolarmente i propri debiti . Il CCII disciplina strumenti dedicati ai soggetti non fallibili, tra cui privati cittadini, liberi professionisti e piccole imprese . Le tre procedure fondamentali sono:

  1. Ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore): è riservata alla persona fisica con debiti personali (non d’impresa) e consente di proporre un piano di pagamento sostenibile ai creditori, basato sulle effettive capacità reddituali .
  2. Accordo di ristrutturazione (concordato minore): destinato a imprenditori minori e professionisti; prevede una proposta da sottoporre ai creditori, che devono approvarla a maggioranza .
  3. Liquidazione controllata del patrimonio: comporta la vendita dei beni con distribuzione del ricavato ai creditori e la successiva esdebitazione.

Nel 2025 il CCII è stato modificato dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (correttivo ter), che ha esteso l’accesso alla procedura di composizione negoziata e ha introdotto regole sulla transazione fiscale . Inoltre, dal 1 marzo 2025 sono entrate in vigore novità che semplificano l’accesso all’esdebitazione immediata (art. 283‑bis) e prevedono la rateizzazione fino a 144 mesi per debiti fiscali e previdenziali .

1.1.3. Decreto‑legge 118/2021 e composizione negoziata della crisi

Nel pieno della pandemia il legislatore ha introdotto con il D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito nella Legge 147/2021, un nuovo istituto per prevenire la crisi: la composizione negoziata della crisi d’impresa. Tale strumento consente all’imprenditore, anche agricolo, di avviare un percorso volontario e riservato con l’assistenza di un esperto indipendente nominato dalla Camera di commercio. Lo scopo è favorire la continuità aziendale attraverso accordi con i creditori e misure protettive. Il D.L. 118/2021 è stato recepito nel CCII attraverso gli articoli 12‑25 quinquies e successivamente modificato dal d.lgs. 83/2022 e dal d.lgs. 136/2024 .

Il correttivo ter ha ampliato l’ambito applicativo: ora la composizione negoziata può essere attivata anche in caso di squilibrio patrimoniale o economico‑finanziario, non solo di crisi o insolvenza, e l’esperto deve considerare l’impatto occupazionale delle scelte . Le novità includono la possibilità di transazioni fiscali e di accordi con l’Agenzia delle Entrate. Dal 2025 la prassi giudiziaria ha riconosciuto alla composizione negoziata un ruolo centrale come strumento di “scudo” contro i pignoramenti mentre l’impresa negozia soluzioni con i creditori.

1.2. Giurisprudenza recente

1.2.1. Opposizione alle cartelle e prescrizione (Cass. 18152/2024)

Con l’ordinanza n. 18152/2024 la Corte di Cassazione ha ribadito che l’eccezione di prescrizione può essere sollevata in qualsiasi momento con l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., anche se la cartella non è stata impugnata tempestivamente . Secondo la Corte, la cartella di pagamento svolge la medesima funzione del precetto nell’esecuzione ordinaria e il debitore può contestare l’esistenza del credito con l’opposizione all’esecuzione senza limiti temporali, purché sussista l’interesse ad agire . Questa decisione sconfessa l’orientamento restrittivo di alcuni giudici di merito che ritenevano l’eccezione preclusa se non sollevata con la cartella. È quindi possibile far valere la prescrizione anche impugnando un atto successivo (es. intimazione di pagamento).

1.2.2. Validità della notifica via PEC (Cass. 26682/2024 e Cass. 12997/2025)

La Suprema Corte ha affrontato più volte il tema della validità delle notifiche digitali. Con l’ordinanza n. 26682/2024 ha stabilito che la cartella esattoriale notificata tramite PEC è valida anche se l’indirizzo del mittente non è iscritto nei pubblici elenchi (INI‑PEC), purché l’indirizzo sia riconducibile all’amministrazione e il destinatario non abbia subito un concreto pregiudizio .

L’ordinanza n. 12997/2025 ha invece chiarito che non è necessaria la firma digitale sulla cartella di pagamento inviata via PEC; la legge non richiede la sottoscrizione dell’atto e pertanto la cartella in formato PDF, priva di firma, è valida . Queste pronunce riducono i margini di contestazione formale ma non escludono la possibilità di sollevare eccezioni quando l’atto non è comprensibile o non è riconducibile all’ente.

1.2.3. Pignoramento del conto corrente e blocco dei 60 giorni (Cass. 28520/2025)

La sentenza n. 28520/2025, pubblicata il 27 ottobre 2025, è destinata ad avere un impatto significativo sulle imprese. La Corte di Cassazione ha affermato che, nel pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973, la banca deve versare all’Agente della riscossione non solo il saldo esistente al momento della notifica, ma anche le somme accreditate nel termine di 60 giorni successivo . Ciò significa che il conto corrente rimane “bloccato” per due mesi e tutte le entrate (es. pagamenti dei clienti, incentivi GSE) devono essere girate al Fisco. La Corte ha precisato che dal 1 gennaio 2026 l’art. 72‑bis sarà sostituito dagli artt. 169‑176 del D.Lgs. 33/2025, ma la disciplina rimarrà sostanzialmente identica . L’interpretazione restrittiva della Cassazione ha scatenato critiche perché rischia di paralizzare l’attività delle imprese, soprattutto quelle che lavorano con margini ridotti come gli operatori delle rinnovabili.

1.2.4. Contestazione degli interessi e anatocismo (Cass. 24197/2025)

Nel settore bancario, la Cassazione ha stabilito con l’ordinanza n. 24197/2025 che il piano di ammortamento “alla francese” non comporta anatocismo illegittimo. In questa forma di piano (comune nei mutui), ogni rata è composta da quota capitale e quota interessi e il calcolo non implica la capitalizzazione degli interessi; di conseguenza l’ammortamento è lecito . La Corte ha inoltre precisato che chi contesta il tasso applicato dalla banca deve fornire un calcolo alternativo: la semplice allegazione dell’illegittimità non è sufficiente . Questo pone l’onere della prova a carico del debitore e invita a rivolgersi a consulenti esperti per le perizie sui rapporti bancari.

1.3. Le novità del 2025: esdebitazione immediata, transazione fiscale e rateizzazioni lunghe

Il Decreto Legislativo 13/2025 ha introdotto l’articolo 283-bis nel CCII che consente l’esdebitazione immediata del soggetto sovraindebitato privo di beni da liquidare: la persona fisica “insolvente senza colpa” può ottenere la cancellazione dei debiti residui in tempi rapidi . In parallelo, il Decreto “Crisi e Rilancio” (convertito nella Legge 27/2025) ha previsto la transazione fiscale agevolata per debiti tributari inferiori a 100 000 € e la rateizzazione fino a 144 mesi per i debiti fiscali e previdenziali nell’ambito di piani di composizione .

Le procedure sono state ulteriormente semplificate: dal 2025 è stato introdotto un “percorso unico di risoluzione della crisi”, gestito dagli sportelli delle Camere di commercio, che centralizza analisi, negoziazione con i creditori e eventuale liquidazione . Queste novità sono particolarmente utili alle piccole imprese delle rinnovabili che spesso hanno debiti inferiori a 700 000 € .

2. Procedura passo per passo dopo la notifica di un atto di riscossione

L’imprenditore che riceve una cartella di pagamento, un avviso di addebito INPS o un pignoramento sul conto corrente deve reagire con tempestività. La procedura da seguire può essere sintetizzata nei seguenti step:

2.1. Esame preliminare dell’atto

  1. Verifica formale della notifica: controllare data, modalità di consegna e soggetto notificante. Una cartella è valida anche se inviata via PEC da un indirizzo non inserito nei pubblici registri purché l’indirizzo sia riconducibile all’ente . La mancanza di firma digitale non inficia l’atto .
  2. Individuazione della natura del debito: distinguere tra debiti fiscali (IVA, imposte dirette, accise), previdenziali (contributi INPS e INAIL), sanzioni amministrative o interessi bancari. Ogni tipologia ha termini e procedure diverse.
  3. Verifica della prescrizione: calcolare se sono trascorsi i termini (generalmente 5 anni per tributi periodici, 10 anni per imposte erariali). Anche in assenza di impugnazione della cartella, è possibile eccepire la prescrizione in qualsiasi momento con l’opposizione all’esecuzione .
  4. Controllo dell’importo e del tasso: se il debito riguarda un mutuo o leasing, occorre verificare la corretta applicazione degli interessi. Il piano di ammortamento alla francese non comporta anatocismo, ma può sussistere usura o errori; la Cassazione richiede che chi contesta fornisca una perizia alternativa .

2.2. Terminologia e scadenze fondamentali

Atto di riscossioneDescrizioneTermine per agire
Cartella di pagamentoDocumento con cui l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AER) richiede il pagamento di tributi, contributi o sanzioni iscritti a ruolo. Deve essere notificata al debitore con indicazione delle somme dovute e delle modalità di ricorso.60 giorni per il ricorso al giudice tributario (per tributi) o per l’opposizione (per sanzioni amministrative). L’opposizione all’esecuzione può essere proposta anche oltre, per far valere la prescrizione .
Avviso di addebito INPSAtto con valore di titolo esecutivo con cui l’INPS richiede contributi previdenziali non versati (aziende e professionisti).40 giorni per proporre opposizione dinanzi al giudice del lavoro.
Pignoramento presso terzi (art. 72-bis)Atto con cui l’AER ordina alla banca o ad altri soggetti di pagare le somme dovute dal debitore. Blocca il conto corrente per 60 giorni: la banca deve accantonare anche gli accrediti sopravvenuti .20 giorni per opporsi al pignoramento dinanzi al giudice dell’esecuzione; i creditori hanno 60 giorni per impugnare la sospensione.
Intimazione di pagamentoPreavviso che l’AER invia al debitore almeno cinque giorni prima dell’azione esecutiva (art. 50 D.P.R. 602/1973).Il pagamento o l’impugnazione deve avvenire entro 5 giorni; in difetto si procede al pignoramento.

2.3. Presentazione di ricorsi e opposizioni

2.3.1. Ricorso alla giustizia tributaria

Per contestare la legittimità della cartella (ad esempio per vizi sostanziali dell’imposizione o di liquidazione), si presenta ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica. Il ricorso sospende la riscossione solo se si richiede la sospensione cautelare e il giudice la concede. In caso di rigetto in primo grado, è possibile appellare entro 60 giorni dalla notifica della sentenza.

2.3.2. Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)

Quando si vuole contestare l’esistenza del credito (prescrizione, pagamento già effettuato, mancanza di titolo), si propone l’opposizione all’esecuzione dinanzi al giudice competente. Grazie alla sentenza 18152/2024, l’eccezione di prescrizione può essere sollevata anche se non si è impugnata la cartella . L’opposizione va proposta entro 20 giorni dal pignoramento, ma la prescrizione può essere eccepita anche successivamente con atto autonomo.

2.3.3. Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)

Serve per contestare la regolarità formale degli atti (vizi della notifica, mancanza della firma, errori di calcolo). Deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica dell’atto (pignoramento, avviso di addebito, ecc.). In mancanza, il vizio si sana.

2.3.4. Opposizione all’ingiunzione bancaria e difesa contro gli interessi illegittimi

Se la banca notifica un decreto ingiuntivo per un mutuo o un affidamento di conto corrente, si può proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. entro 40 giorni. Chi contesta l’anatocismo o l’usura deve allegare una perizia che dimostri il superamento dei tassi soglia; la Cassazione ha ribadito che il semplice richiamo all’anatocismo non basta .

2.4. Misure di sospensione e rateizzazione

Se l’azienda non riesce a pagare subito, può chiedere la rateizzazione del debito all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. In generale, sono previste fino a 72 rate mensili per debiti ordinari. Per importi superiori a 60 000 € o per situazioni di comprovata difficoltà (es. crollo del fatturato), l’AER può concedere piani di 120 rate (dieci anni); dal 2025 la normativa consente rateizzazioni fino a 144 mesi nell’ambito di procedure di composizione della crisi . Durante la rateizzazione è possibile richiedere la sospensione di eventuali fermi amministrativi o ipoteche. È fondamentale presentare la domanda prima che scadano i termini per l’esecuzione forzata.

2.5. Richiesta di sospensione cautelare

Quando il debitore propone ricorso o opposizione, può chiedere al giudice la sospensione dell’esecutività dell’atto contestato. La sospensione può essere concessa se: (a) sussistono gravi motivi di fondatezza del ricorso; (b) l’esecuzione comporterebbe un pregiudizio grave e irreparabile. Nel pignoramento del conto corrente, ad esempio, si può chiedere al giudice la revoca del blocco e la restituzione delle somme accantonate entro i 60 giorni se l’atto è viziato o se il conto è alimentato da crediti impignorabili (come contributi per l’energia rinnovabile o compensazioni ambientali).

2.6. Ulteriori aspetti procedurali: notifiche, depositi e contributi

Oltre alla reazione tempestiva, è importante conoscere le regole tecniche sulle notifiche e sui depositi telematici. Dal 2022 è operativo il Processo tributario telematico (PTT), ora incorporato nel Portale della Giustizia tributaria, che impone al difensore di depositare gli atti di ricorso e gli allegati in formato digitale tramite PEC o mediante upload sul portale. La mancata trasmissione telematica può comportare l’inammissibilità del ricorso. Il ricorso deve essere notificato anche all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione o all’INPS tramite PEC; la prova dell’avvenuta notifica (ricevuta di consegna e accettazione) deve essere allegata al ricorso.

Per la proposizione del ricorso, il contribuente deve versare il contributo unificato tributario (analogamente a quello civile), il cui importo varia in base al valore della controversia. Ad esempio, per atti fino a 2 582,28 € la tassa è di 30 €, tra 2 582,29 e 5 000 € è di 60 €, tra 5 000,01 e 25 000 € è di 120 €, e così via; per importi oltre 200 000 € il contributo unificato è di 1 500 €. In alcuni casi (ricorsi presentati da enti locali o nelle esecuzioni relative a tributi camerali) il contributo non è dovuto.

Le udienze si svolgono spesso in via telematica attraverso videoconferenza; il contribuente può partecipare personalmente o tramite il proprio difensore. Se si decide di conciliare la controversia, è possibile avviare la mediazione tributaria: per debiti fino a 50 000 € occorre proporre obbligatoriamente un’istanza di mediazione prima di adire il giudice. La mediazione consente di ridurre sanzioni e interessi e di dilazionare i pagamenti; se non si trova un accordo, si può comunque presentare ricorso.

In caso di ricorsi in materia previdenziale, la competenza è del tribunale del lavoro. Il ricorso si notifica all’INPS e deve essere depositato in cancelleria entro 40 giorni. Anche in questo caso è prevista la possibilità di mediazione con l’ente, soprattutto per gli avvisi di addebito inferiori a 1 000 €.

2.7. Il diritto di accesso e lo Statuto del contribuente

Oltre ai termini e alle procedure formali, il contribuente gode di una serie di diritti sanciti dallo Statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212) e da altre leggi generali (L. 241/1990 sulla trasparenza amministrativa). Questi diritti spesso rappresentano armi difensive potenti, ma poco conosciute:

  1. Diritto a un contraddittorio preventivo: prima di iscrivere a ruolo un’imposta o di notificare una cartella, l’amministrazione deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti (contraddittorio endoprocedimentale). L’assenza di contraddittorio può determinare l’illegittimità dell’atto, soprattutto per i tributi armonizzati (IVA). In materia di rimborsi di incentivi o di contestazioni sul GSE, l’azienda può chiedere che venga instaurato un confronto prima che venga emesso il provvedimento.
  2. Diritto alla motivazione: ogni atto della Pubblica amministrazione deve essere motivato, cioè deve spiegare la ragione della pretesa, i presupposti di fatto e di diritto e l’iter logico che conduce alla quantificazione del debito. Una cartella che non riporta l’imposta e l’anno di riferimento o un avviso di addebito che non descrive i contributi dovuti può essere impugnato per nullità.
  3. Diritto di accesso agli atti: i contribuenti e le imprese possono ottenere copia degli atti e dei documenti che li riguardano, presentando richiesta ai sensi degli articoli 22 e seguenti della L. 241/1990. Per esempio, se l’azienda riceve una cartella per recupero di incentivi GSE, può chiedere di visionare il fascicolo per verificare la documentazione tecnica e contabile utilizzata nell’istruttoria. L’accesso consente di valutare gli errori dell’amministrazione e di predisporre una difesa mirata.
  4. Divieto di retroattività e di interpretazione analogica in malam partem: le norme tributarie non possono avere effetto retroattivo e, in caso di dubbio, l’interpretazione deve essere a favore del contribuente. Ciò significa che eventuali modifiche agli incentivi o ai meccanismi di calcolo dell’IVA sull’energia non possono essere applicate retroattivamente ai periodi pregressi.
  5. Tutela della buona fede: lo Statuto del contribuente tutela chi, in buona fede, si adegua a prassi amministrative poi ritenute illegittime. Se l’azienda ha applicato un regime IVA in base a circolari dell’Agenzia delle Entrate e successivamente l’interpretazione viene modificata, il contribuente può invocare la non applicazione di sanzioni.

Lo Statuto, pur essendo un testo programmatico e non sempre dotato di sanzioni dirette, rappresenta la base per contestare gli atti che violano i principi di legalità e buona fede. Richiamarlo nei ricorsi può rafforzare la posizione del contribuente.

3. Difese e strategie legali

3.1. Contestare i vizi formali e sostanziali

Le irregolarità nella notifica o nella formazione dell’atto possono comportare la nullità della cartella o del pignoramento. Tra i vizi più comuni:

  1. Notifica inesistente o tardiva: se la cartella è stata inviata a un indirizzo PEC sbagliato, a un indirizzo non aggiornato o oltre i termini di decadenza.
  2. Mancanza di motivazione: l’atto deve riportare l’imposta, l’anno, gli interessi e le sanzioni. Omessi questi elementi, la cartella è nulla.
  3. Errore di calcolo: sommatoria errata delle imposte, doppia imposizione, applicazione di interessi non dovuti.
  4. Assenza del titolo esecutivo: l’avviso di addebito INPS deve indicare la determinazione dei contributi; se manca, l’atto è illegittimo.

Contro questi vizi si propone l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. o il ricorso al giudice tributario. La Cassazione riconosce la possibilità di sollevare l’eccezione di prescrizione e altri fatti estintivi anche se non si è impugnata la cartella .

3.2. Difendersi dal pignoramento del conto corrente

Quando il conto aziendale viene pignorato ai sensi dell’art. 72‑bis D.P.R. 602/1973, la banca è obbligata a trattenere e versare all’Agente della riscossione le somme presenti e i crediti futuri nel termine di 60 giorni . Per difendersi:

  • Verificare la notifica: se l’atto non è stato notificato al debitore (o è stato notificato a persona diversa), il pignoramento è nullo.
  • Opporsi entro 20 giorni: l’opposizione può essere fondata su vizi dell’atto o sulla prescrizione.
  • Chiedere la sospensione: dimostrando che il blocco del conto pregiudica l’attività e che vi sono seri motivi di impugnazione.
  • Eseguire un piano di rientro: se l’azienda può pagare in tempi brevi, è possibile negoziare con l’AER per sbloccare il conto.
  • Utilizzare le misure protettive della composizione negoziata: avviando la procedura di composizione negoziata, l’imprenditore può richiedere al tribunale l’applicazione di misure protettive che sospendono i pignoramenti e le azioni esecutive in corso.

3.3. Difesa nei confronti dell’INPS

L’INPS notifica gli avvisi di addebito per contributi arretrati e somme aggiuntive. Tali avvisi hanno efficacia di titolo esecutivo e possono essere seguiti dal pignoramento dei conti aziendali. Per difendersi:

  1. Verificare la prescrizione: i contributi previdenziali si prescrivono in 5 anni (10 anni per le sanzioni civili). Se l’INPS non ha interrotto la prescrizione con atti regolari, il debito può essere contestato.
  2. Controllare la base di calcolo: errori nel calcolo delle aliquote o nel cassetto previdenziale possono essere contestati tramite ricorso al giudice del lavoro.
  3. Chiedere la rateizzazione: l’INPS concede piani fino a 60 rate; in situazioni di crisi si può chiedere la dilazione fino a 120 rate.
  4. Ricorrere alle procedure di esdebitazione: i debiti contributivi possono essere inclusi nei piani di ristrutturazione del debito del consumatore o dell’imprenditore.

3.4. Difesa nei confronti delle banche

Le banche e gli intermediari possono avviare azioni esecutive per il recupero di mutui, leasing e scoperti di conto. Le strategie difensive includono:

  • Verifica del tasso di interesse e dell’usura: se il TAEG applicato supera il tasso soglia definito dalla Banca d’Italia, è possibile chiedere la restituzione degli interessi usurari. Tuttavia, il piano di ammortamento alla francese è considerato lecito .
  • Contestazione delle clausole contrattuali: alcune clausole di estinzione anticipata, spese di incasso o commissioni non concordate possono essere nulle ai sensi della normativa sui contratti bancari.
  • Opposizione al decreto ingiuntivo: entro 40 giorni, allegando perizia econometrica.
  • Transazioni stragiudiziali: rinegoziazione del debito e allungamento delle scadenze; spesso la banca preferisce una soluzione concordata piuttosto che l’esecuzione, soprattutto se il settore è in difficoltà.

3.5. Abbinare la difesa processuale alla composizione negoziata

La composizione negoziata consente di sospendere le azioni esecutive, mantenere la continuità aziendale e negoziare un accordo globale con tutti i creditori. Il ruolo dell’esperto è fondamentale: l’esperto nominato assiste l’imprenditore nell’elaborare un piano di risanamento, verificare la sostenibilità e trattare con Fisco, INPS, banche e fornitori. Grazie alle modifiche del correttivo ter, la composizione può essere attivata anche in presenza di squilibri patrimoniali e prevede la possibilità di transazioni fiscali .

Il percorso negoziato implica:

  1. Preparazione della documentazione: bilanci, flussi di cassa, elenco dei debiti e dei crediti.
  2. Richiesta alla Camera di commercio di nomina dell’esperto e pubblicazione della nomina nel registro delle imprese.
  3. Negoziazione con i creditori: definizione di accordi di ristrutturazione o di rimodulazione del debito.
  4. Presentazione al tribunale delle misure protettive: richiesta di sospensione dei pignoramenti e delle procedure concorsuali.
  5. Omologa del piano: se si raggiunge un accordo con i creditori, il piano può essere omologato e reso esecutivo. Se l’accordo fallisce, il debitore può accedere al concordato minore o alla liquidazione controllata.

3.6. Approccio integrato tra difesa e compliance

Difendersi dalle pretese del Fisco, dell’INPS e delle banche non significa solo reagire a cartelle o pignoramenti: una strategia efficace richiede anche l’adozione di un approccio proattivo che riduca il rischio di nuovi debiti e dimostri la serietà dell’azienda nei confronti delle autorità. Questo approccio si articola su più livelli:

  1. Audit interno e pianificazione fiscale: è consigliabile effettuare periodicamente una due diligence fiscale e contributiva con il supporto di commercialisti esperti. L’audit serve a verificare la corretta applicazione delle aliquote IVA e IRES, la gestione delle ritenute d’acconto, il versamento tempestivo dei contributi INPS per i dipendenti e i soci, nonché la registrazione degli incentivi GSE. Un piano fiscale ben strutturato evita sovrapposizioni di tributi e riduce la probabilità di accertamenti.
  2. Controllo dei flussi finanziari: l’azienda deve monitorare i flussi di cassa provenienti dalla vendita dell’energia, dai certificati verdi o dai contratti PPA (Power Purchase Agreement), confrontandoli con le uscite (rate dei mutui, leasing, contributi, tributi locali). Attraverso strumenti di tesoreria e previsioni di budget è possibile individuare in anticipo eventuali tensioni di liquidità e negoziare con i creditori prima che si arrivi al pignoramento.
  3. Governance e modelli organizzativi: l’adozione di un modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001 aiuta a prevenire i reati tributari e societari. Il modello deve prevedere procedure per l’approvazione delle spese, la gestione dei rapporti con fornitori e banche, la tracciabilità dei flussi finanziari e l’individuazione dei responsabili interni. Un’azienda strutturata in questo modo è percepita come più affidabile dai creditori e dalle istituzioni.
  4. Formazione del personale: spesso gli errori nelle comunicazioni con il Fisco o l’INPS derivano da una scarsa conoscenza delle normative. Organizzare corsi interni su contabilità, gestione fiscale e compliance può ridurre gli errori e consentire un’interazione consapevole con i consulenti esterni.
  5. Gestione dei rapporti bancari: mantenere un dialogo costante con le banche consente di rinegoziare le condizioni dei finanziamenti in caso di necessità. È importante informare l’istituto sui piani di ristrutturazione e sulle proiezioni economiche dell’azienda, dimostrando la capacità di generare flussi di cassa a medio termine. In presenza di più linee di credito, occorre evitare clausole di cross‑default che potrebbero accelerare la revoca di tutte le linee in caso di ritardo in una sola posizione.
  6. Compliance ambientale e incentivi: la produzione di energia rinnovabile è legata a normative ambientali (autorizzazioni, VIA, adeguamenti tecnici) e a regimi di sostegno. La mancata ottemperanza può generare sanzioni rilevanti, mentre un corretto adempimento può aprire la strada a contributi o crediti d’imposta. Inserire la compliance ambientale nel piano di gestione riduce il rischio di sospensione degli incentivi e migliora la reputazione aziendale.

Integrare difesa e compliance permette non solo di gestire le emergenze, ma anche di prevenire la formazione di nuovi debiti e di presentarsi agli occhi dei creditori con un profilo affidabile. L’Avv. Monardo e il suo team lavorano spesso in sinergia con commercialisti e consulenti ambientali per fornire un’assistenza completa.

3.7. Gestione dei rapporti con l’amministrazione e soluzioni stragiudiziali

Un capitolo a parte merita la gestione negoziale dei rapporti con l’Agenzia delle Entrate e con l’INPS. Spesso la migliore difesa non è il contenzioso, ma l’attivazione di strumenti stragiudiziali e transattivi che consentono di ridurre sanzioni e interessi senza passare per il giudice. Ecco alcuni strumenti:

  1. Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997): in caso di avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate (ad esempio per recupero di incentivi o contestazione dell’aliquota IVA applicata), il contribuente può richiedere l’adesione. La procedura consente di definire la controversia con uno sconto del 50 % sulle sanzioni e la sospensione del pagamento fino alla sottoscrizione dell’atto. Una volta sottoscritto, il debito può essere rateizzato in un massimo di 8 rate trimestrali (o 12 rate se l’importo supera 50 000 €). L’adesione evita il contenzioso e riduce i costi.
  2. Ravvedimento operoso e definizione degli avvisi bonari: prima che venga notificato l’avviso di accertamento, l’Agenzia può inviare un avviso bonario. Il contribuente che paga entro 30 giorni usufruisce di una riduzione delle sanzioni fino all’85 % e può rateizzare in 8 rate. Analogamente, il ravvedimento operoso permette di regolarizzare versamenti omessi o ritardati pagando sanzioni ridotte e interessi. Questi strumenti sono particolarmente utili per rimediare a errori nella contabilizzazione degli incentivi GSE o degli interessi passivi sui finanziamenti.
  3. Transazione fiscale nell’accordo di ristrutturazione: come già illustrato, la transazione consente di proporre al Fisco un pagamento parziale del debito tributario e contributivo. La percentuale di falcidia e la durata della rateizzazione dipendono dalla capacità di pagamento dell’azienda e devono essere approvate dal tribunale. La transazione è un’arma potente per ridurre notevolmente il passivo, ma richiede la predisposizione di un piano dettagliato e l’assistenza di professionisti qualificati.
  4. Accordi ex art. 182‑ter l.fall.: nelle procedure di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione è possibile proporre al Fisco la cancellazione totale o parziale delle sanzioni e degli interessi, subordinatamente all’approvazione del tribunale. Per le imprese rinnovabili con ingenti debiti fiscali, questa soluzione può essere determinante per evitare il fallimento giudiziale (liquidazione giudiziale) e salvare l’operatività.
  5. Composizione extragiudiziale con l’INPS: l’ente previdenziale talvolta è disposto a transare i debiti contributivi o a riconoscere la prescrizione maturata. Nel corso della procedura di sovraindebitamento o di composizione negoziata, l’INPS partecipa come creditore e può approvare piani di falcidia in misura simile a quella dei debiti fiscali. Tuttavia, la quota contributiva dovuta a favore dei lavoratori deve essere privilegiata; per questo è fondamentale contrattare le sanzioni e le somme aggiuntive piuttosto che il capitale.

Adottare un approccio negoziale e coinvolgere l’amministrazione nella definizione del debito riduce i tempi e i costi del contenzioso, migliora la reputazione dell’azienda e consente di dedicare risorse alla crescita. Lo studio dell’Avv. Monardo favorisce soluzioni stragiudiziali quando possibile, ma non esita a ricorrere al giudice quando l’amministrazione rifiuta proposte ragionevoli.

4. Strumenti alternativi per risolvere i debiti

4.1. Rottamazioni e definizioni agevolate

Il legislatore ha introdotto negli ultimi anni diverse definizioni agevolate per permettere ai contribuenti di regolarizzare i debiti iscritti a ruolo pagando solo il capitale e i costi di notifica, senza interessi né sanzioni. Tra le misure più rilevanti:

4.1.1. Rottamazione-quater (2023) e rottamazione-quinquies (2026)

  • La rottamazione-quater è stata introdotta dalla legge di bilancio 2023 e riguarda i carichi affidati all’AER dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Consente di pagare in un massimo di 18 rate in 5 anni, senza sanzioni e interessi di mora.
  • La rottamazione-quinquies, prevista dalla legge di bilancio 2026, estende il periodo ai carichi fino al 31 dicembre 2023 e permette di sanare anche le quote di contributi INPS non versati, l’IVA (salvo importazioni), i tributi locali e le sanzioni ex D.Lgs. 471/1997 . L’adesione consente di pagare solo l’imposta e il rimborso delle spese di notifica, con esclusione degli interessi e delle sanzioni; il termine per presentare la domanda è fissato al 30 aprile 2026 . La rottamazione-quinquies prevede la possibilità di rateizzare in 60 rate mensili e sospende le procedure esecutive in corso.

4.1.2. Stralcio dei mini‑ruoli

Negli ultimi anni sono state approvate misure di cancellazione automatica dei ruoli di importo ridotto (sotto i 1 000 €). L’ultima previsione, inserita nella Legge 197/2022, ha cancellato i debiti relativi al periodo 2000‑2015; analoghi stralci potrebbero essere approvati in futuro. Occorre verificare se le cartelle rientrano nei periodi oggetto di stralcio.

4.1.3. Definizione agevolata delle liti pendenti

Per i ricorsi pendenti in materia fiscale, il contribuente può definire la controversia pagando un importo ridotto (in genere il 5 % o il 10 %) del valore della causa, a seconda del grado di giudizio. Le liti fiscali pendenti al 31 dicembre 2025 possono essere definite con istanza entro il 30 giugno 2026; il pagamento dell’importo agevolato comporta l’estinzione del giudizio.

4.2. Piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e liquidazione controllata

4.2.1. Piano del consumatore (ristrutturazione dei debiti del consumatore)

Il piano del consumatore – ora denominato ristrutturazione dei debiti del consumatore nel CCII – è destinato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per bisogni personali o familiari e non per attività d’impresa. L’obiettivo è rimodulare il debito secondo le capacità effettive del debitore. Il piano viene predisposto con l’ausilio dell’OCC e deve essere omologato dal tribunale. La procedura presenta vantaggi quali la sospensione immediata delle azioni esecutive, la riduzione delle rate e l’esdebitazione finale. È indicata per i soci e gli amministratori di aziende che hanno fideiussioni personali o per gli imprenditori che hanno debiti extra-imprenditoriali (es. mutuo per la casa).

4.2.2. Accordo di ristrutturazione (concordato minore)

È rivolto a imprenditori minori, professionisti e società agricole che non superano le soglie di fallibilità. Prevede la presentazione di una proposta ai creditori, che devono approvarla a maggioranza. Se l’accordo è approvato e omologato, i creditori non aderenti sono comunque vincolati. La procedura consente di prevedere transazioni fiscali e rateizzazioni lunghe . Il concordato minore tutela l’attività dell’azienda rinnovabile consentendo di ristrutturare i debiti verso fisco e INPS e di proseguire la produzione.

4.2.3. Liquidazione controllata e esdebitazione

Quando non è possibile predisporre un piano di rientro sostenibile, il debitore può accedere alla liquidazione controllata del patrimonio. In questa procedura un liquidatore vende i beni dell’impresa o della persona e distribuisce il ricavato ai creditori. Alla fine, il debitore può ottenere la esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui, anche se non ha pagato integralmente. Dal 2025 l’art. 283‑bis introduce l’esdebitazione immediata per chi è “insolvente senza colpa” e non possiede beni da liquidare .

4.3. Composizione negoziata della crisi d’impresa

Come già illustrato, la composizione negoziata è un percorso stragiudiziale che mira a evitare l’insolvenza e a preservare l’attività. È particolarmente indicata per le imprese dell’energia rinnovabile che vogliono ristrutturare i debiti senza perdere l’accesso agli incentivi e ai rapporti con GSE e fornitori.

4.3.1. Vantaggi

  1. Volontarietà: l’imprenditore sceglie di accedere alla procedura e può interromperla in qualsiasi momento.
  2. Misure protettive: su richiesta, il tribunale può sospendere le azioni esecutive e i pignoramenti in corso, anche quelli ex art. 72‑bis .
  3. Conservazione della gestione: l’imprenditore rimane alla guida dell’azienda, coadiuvato dall’esperto.
  4. Trattativa con i creditori: si possono proporre accordi di ristrutturazione, transazioni fiscali e definizioni agevolate.
  5. Riservatezza: la procedura non viene iscritta presso il Registro delle imprese, se non nelle ipotesi previste dalla legge.

4.3.2. Fasi della procedura

  • Domanda e nomina dell’esperto: la richiesta si presenta sul portale delle Camere di commercio con i bilanci, i flussi di cassa, l’elenco dei debiti e dei crediti. La nomina dell’esperto viene pubblicata, ma alcune informazioni restano riservate.
  • Prima riunione con i creditori: l’esperto organizza un incontro per esporre la situazione.
  • Elaborazione del piano: l’azienda e l’esperto definiscono un piano che può prevedere la ristrutturazione o la liquidazione parziale, la transazione fiscale e la rateizzazione.
  • Richiesta di misure protettive: il tribunale può emanare un decreto che sospende i pignoramenti, i sequestri e i contratti risolutivi.
  • Negoziazione e accordo: se i creditori accettano, l’accordo diventa vincolante; altrimenti si può accedere a un concordato minore o alla liquidazione controllata.

4.4. Esdebitazione immediata e altre soluzioni

Dal 2025, per i soggetti privi di beni da liquidare, è possibile ottenere la esdebitazione immediata in virtù dell’art. 283‑bis del CCII . Questa misura consente di cancellare tutti i debiti residui in tempi rapidi a condizione che:

  • il debitore sia persona fisica sovraindebitata;
  • non abbia beni sufficienti a soddisfare i creditori;
  • abbia agito con diligenza e non abbia provocato volontariamente il proprio dissesto;
  • presenti un’attestazione dell’OCC e la documentazione richiesta.

Altre soluzioni per cancellare o ridurre i debiti includono:

  • Transazioni fiscali nell’ambito di accordi di ristrutturazione, con riduzione di sanzioni e interessi;
  • Accordi extragiudiziali con le banche, talvolta nell’ambito di ristrutturazione del debito ex art. 67 L.F.;
  • Voluntary disclosure e ravvedimento operoso** per regolarizzare violazioni fiscali pregresse;
  • Cessioni del credito o factoring per anticipare i crediti GSE e utilizzare la liquidità per rientrare dai debiti;
  • Utilizzo di garanzie statali (Fondo centrale di garanzia per PMI) per rinegoziare i prestiti e ottenere moratorie.

4.5. Agevolazioni e incentivi per l’energia rinnovabile: interazioni con i debiti

Le imprese che producono energia da fonti rinnovabili beneficiano di numerose agevolazioni fiscali e contributi che, se gestiti correttamente, possono ridurre l’esposizione debitoria ma, se mal gestiti, possono generare accertamenti e sanzioni. È utile fare il punto sui principali strumenti e sul loro impatto sui debiti:

  1. Tariffe incentivanti del Conto Energia e dei decreti FER: i precedenti meccanismi di incentivo (Conto Energia, DM 6 luglio 2012, DM FER 2019) prevedevano tariffe premium per l’energia prodotta. I ricavi percepiti costituiscono reddito d’impresa e devono essere dichiarati ai fini IRES e IRAP. La mancata dichiarazione o il ritardo nei versamenti può comportare la contestazione di omesse dichiarazioni e la richiesta di imposte arretrate con sanzioni. È quindi fondamentale contabilizzare correttamente i ricavi e accantonare le risorse per il pagamento delle imposte future.
  2. Crediti d’imposta per investimenti in impianti fotovoltaici e accumuli: le leggi di bilancio degli ultimi anni hanno introdotto crediti d’imposta per l’acquisto di impianti di autoconsumo, come il Superbonus 110 % (ora ridotto) e gli incentivi per l’agrovoltaico. Tali crediti possono essere utilizzati in compensazione tramite F24 o ceduti a terzi. Una gestione errata (compensazione senza effettivo diritto, cessione a prezzi eccessivi) può determinare sanzioni e recuperi. Prima di procedere con la cessione è opportuno verificare con il proprio commercialista la documentazione tecnica e fiscale.
  3. Contributi in conto capitale: a volte le regioni o l’Unione europea erogano contributi a fondo perduto per la realizzazione di impianti rinnovabili. Tali contributi non costituiscono ricavo se destinati a ridurre il costo dell’impianto, ma devono essere iscritti tra i ricavi se erogati come incentivo operativo. Anche in questo caso, è necessario verificare i vincoli previsti dai bandi (durata dell’impianto, divieto di trasferimento) e le modalità di restituzione in caso di inadempimento.
  4. Vendita e cessione dei certificati verdi: i certificati verdi sono titoli negoziabili che attestano la produzione di energia da fonti rinnovabili. L’azienda può venderli sul mercato o cederli a un trader. Il prezzo incassato aumenta il reddito imponibile e può essere pignorato in caso di debiti. È utile valutare la cessione dei certificati verdi a un prezzo congruo e destinare una quota degli incassi al pagamento delle imposte e dei contributi.
  5. Regolarità contributiva (DURC): per accedere a incentivi e partecipare a gare pubbliche è necessario il DURC (Documento unico di regolarità contributiva). Un DURC irregolare per debiti con INPS o INAIL impedisce la concessione del contributo e può determinare la revoca di quello già ottenuto. Pertanto, prima di presentare domanda di incentivo occorre verificare la posizione contributiva e, se necessario, avviare una rateizzazione o una definizione agevolata.
  6. Impatto sul rating bancario: i ricavi derivanti da incentivi garantiti dal GSE migliorano la bancabilità dell’impresa e possono essere utilizzati come garanzia per ottenere finanziamenti. Tuttavia, se l’azienda accumula debiti fiscali, le banche possono ridurre il rating e revocare gli affidamenti. Mantenere un buon bilancio e documentare il rispetto delle normative ambientali aiuta a preservare i rapporti bancari.

Integrare la pianificazione degli incentivi con la gestione del debito consente di massimizzare il cash flow e ridurre i rischi fiscali. L’assistenza di un consulente esperto è essenziale per coordinare questi aspetti.

5. Errori comuni da evitare e consigli pratici

  1. Ignorare le notifiche: spesso gli imprenditori non aprono la PEC o trascurano le raccomandate. È fondamentale prendere visione degli atti immediatamente: i termini decorrono dalla ricezione e la mancata impugnazione può rendere definitivo il debito.
  2. Pagare senza verificare: prima di versare le somme richieste, è bene controllare l’esattezza degli importi e la legittimità dell’atto.
  3. Rivolgersi a soggetti non qualificati: la materia è complessa e richiede competenze tributarie, bancarie e concorsuali. Affidarsi a consulenti improvvisati può peggiorare la situazione.
  4. Aspettare troppo tempo: la legge prevede termini decadenziali per ricorsi, rateizzazioni e rottamazioni. Intervenire tempestivamente consente di accedere a strumenti agevolativi (rottamazione-quinquies, transazione fiscale, composizione negoziata) e di evitare pignoramenti.
  5. Non distinguere tra debiti dell’azienda e debiti personali: in caso di società di persone (es. SNC) o di garanzie personali (fideiussioni), i debiti possono coinvolgere gli amministratori. Occorre valutare se ricorrere al piano del consumatore per i debiti personali e a procedure societarie per quelli aziendali.
  6. Non documentare correttamente la crisi: per accedere alla composizione negoziata o al sovraindebitamento occorre presentare bilanci veritieri, piani finanziari e attestazioni dell’OCC. Una documentazione incompleta può comportare l’inammissibilità della domanda.
  7. Trascurare la gestione del cash flow: nel settore delle rinnovabili, i flussi di cassa sono spesso irregolari (pagamenti GSE trimestrali, incassi da certificati verdi). È importante predisporre un budget che tenga conto dei debiti fiscali e contributivi e utilizzare strumenti come la cessione del credito per evitare il blocco del conto.
  8. Non utilizzare le misure protettive: l’avvio della composizione negoziata permette di sospendere i pignoramenti e consente all’azienda di continuare a operare. Ignorare questa opportunità può portare alla paralisi dell’attività.

6. Tabelle riepilogative

6.1. Principali norme e strumenti di difesa

Norma / strumentoRiferimentoOggetto / Vantaggi
Art. 25 D.P.R. 602/1973Notifica della cartella di pagamentoLa cartella può essere notificata via PEC; l’indirizzo non deve essere per forza nei pubblici elenchi, purché sia riconducibile all’ente .
Art. 72-bis D.P.R. 602/1973Pignoramento presso terziLa banca deve versare al Fisco le somme presenti e quelle accreditate nei 60 giorni successivi .
D.Lgs. 33/2025Testo unico in materia di versamenti e riscossioneRiordina le norme sulla riscossione e sostituirà l’art. 72-bis dal 1 gennaio 2026 .
Cass. 18152/2024Opposizione e prescrizioneLa prescrizione può essere eccepita in qualsiasi momento con l’opposizione all’esecuzione .
Cass. 26682/2024Notifica via PECLa notifica è valida anche se il mittente non è nei registri pubblici .
Cass. 12997/2025Firma digitaleLa cartella via PEC è valida anche senza firma digitale .
Cass. 28520/2025Pignoramento e conti correntiLa banca deve bloccare il conto per 60 giorni e versare le somme sopravvenute .
Cass. 24197/2025AnatocismoIl piano di ammortamento alla francese non è anatocistico; onere della prova a carico del cliente .
D.Lgs. 14/2019 (CCII)Codice della crisi d’impresaDisciplina le procedure di ristrutturazione dei debiti (consumatore, accordo minore, liquidazione controllata).
D.L. 118/2021Composizione negoziataIntroduce la procedura di composizione negoziata; correttivo ter 2024 amplia l’accesso .
D.Lgs. 13/2025Esdebitazione immediataInserisce l’art. 283‑bis per cancellare i debiti dei soggetti incapienti .
Legge di bilancio 2026Rottamazione-quinquiesDefinizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo tra il 2000 e il 2023; pagamento solo capitale e spese .
Legge 27/2025Transazione fiscaleConsente la transazione fiscale per debiti inferiori a 100 000 € e la rateizzazione fino a 144 mesi .

6.2. Termini per agire

ProceduraSoggetto competenteTermine
Ricorso avverso cartellaGiudice tributario60 giorni dalla notifica
Ricorso avverso avviso di addebito INPSGiudice del lavoro40 giorni
Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)Giudice dell’esecuzioneEntro 20 giorni dal pignoramento (eccezione prescrizione sempre proponibile)
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)Giudice dell’esecuzioneEntro 20 giorni dalla notifica
Rottamazione-quinquiesAgenzia Entrate‑RiscossioneDomanda entro 30 aprile 2026
Transazione fiscale agevolataGiudice concorsuale / AEREntro i termini del piano di composizione
Rateizzazione ordinaria (AER)Agenzia Entrate‑RiscossioneDomanda prima della scadenza della cartella

7. Domande frequenti (FAQ)

1. Cosa fare appena ricevo una cartella di pagamento?

Occorre leggere attentamente l’atto, verificare la data di notifica e gli importi. In caso di errori, è possibile presentare ricorso al giudice tributario entro 60 giorni. Per i vizi formali (notifica irregolare, mancanza di motivazione) si può proporre l’opposizione agli atti esecutivi. Non trascurare l’atto: la cartella può trasformarsi in pignoramento.

2. Il pignoramento del conto corrente blocca tutti gli incassi della mia azienda rinnovabile?

Sì. La Cassazione ha stabilito che la banca deve versare all’Agente della riscossione non solo il saldo esistente, ma anche gli accrediti ricevuti nei 60 giorni successivi . Ciò significa che i pagamenti dei clienti e gli incentivi GSE saranno bloccati. È necessario agire subito per contestare il pignoramento o richiedere la sospensione tramite misure protettive.

3. Posso eccepire la prescrizione anche se non ho impugnato la cartella?

Sì. La Cassazione, con l’ordinanza 18152/2024, ha chiarito che l’eccezione di prescrizione può essere sollevata in qualsiasi momento con l’opposizione all’esecuzione . Anche se la cartella è diventata definitiva, si può contestare il credito quando si riceve un atto esecutivo.

4. La cartella notificata via PEC senza firma digitale è valida?

Sì. L’ordinanza 12997/2025 ha stabilito che la cartella inviata tramite PEC in formato PDF non deve essere necessariamente firmata digitalmente . L’importante è che l’atto sia riconducibile all’ente e contenga gli elementi essenziali.

5. Come posso difendermi da un avviso di addebito INPS?

È possibile impugnare l’avviso entro 40 giorni davanti al giudice del lavoro, contestando la prescrizione (5 anni), gli errori nei calcoli o la non debenza dei contributi. In alternativa, si può chiedere un piano di rateizzazione. I debiti INPS possono essere inclusi in piani di ristrutturazione o nella rottamazione-quinquies.

6. Quando conviene aderire alla rottamazione-quinquies?

Conviene quando il debito è composto prevalentemente da sanzioni e interessi, perché la rottamazione permette di pagarne solo il capitale e le spese di notifica . Se invece la quota capitale è elevata, potrebbe essere preferibile rateizzare o proporre un accordo di ristrutturazione.

7. Le procedure di sovraindebitamento sono accessibili alle società?

Sono accessibili alle imprese minori, cioè a quelle che non superano le soglie di fallibilità. Le società di capitali possono accedere alla composizione negoziata o, in caso di insolvenza, al concordato preventivo. Per i soci che hanno garantito i debiti con fideiussioni è possibile presentare un piano del consumatore a livello personale.

8. Posso chiedere la sospensione di un pignoramento mentre tratto con il Fisco?

Sì. È possibile chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione se si dimostra che il pignoramento è fondato su atti viziati o che si sta perseguendo una definizione del debito (rottamazione, transazione fiscale, composizione negoziata). Le misure protettive della composizione negoziata consentono di sospendere i pignoramenti in corso.

9. Come funziona la transazione fiscale agevolata?

È una forma di accordo con l’Agenzia delle Entrate che consente di ridurre sanzioni e interessi e di rateizzare in un massimo di 144 mesi i debiti tributari inferiori a 100 000 € . Si attua nell’ambito di un piano di ristrutturazione del CCII o di una composizione negoziata e richiede l’approvazione del giudice.

10. È possibile ridurre i contributi INPS arretrati?

I contributi non sono soggetti a sconto integrale, ma possono essere rateizzati e inclusi in piani del consumatore o accordi di ristrutturazione. La rottamazione-quinquies consente di estinguere il capitale e le spese, ma non abbatte la parte riferita alla contribuzione dovuta .

11. Cosa succede se non pago le rate di una rottamazione?

Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dalla definizione agevolata e l’importo residuo diventa immediatamente esigibile con ripresa degli interessi e delle sanzioni. È quindi fondamentale rispettare il piano di pagamento.

12. Posso contestare gli interessi di un mutuo con piano alla francese?

È difficile. La Cassazione ha riconosciuto che il piano alla francese non comporta anatocismo illegittimo . Tuttavia, è possibile contestare l’usura o la presenza di spese non pattuite, ma bisogna produrre una perizia tecnica che dimostri il superamento del tasso soglia.

13. Quando ricorrere alla composizione negoziata?

La composizione negoziata è indicata quando l’azienda è in una fase di crisi ma vuole preservare la continuità. Permette di sospendere le azioni esecutive, trattare con i creditori e ottenere transazioni fiscali . È consigliabile avviare la procedura appena emergono segnali di squilibrio finanziario.

14. Che differenza c’è tra piano del consumatore e accordo di ristrutturazione?

Il piano del consumatore riguarda solo le persone fisiche che hanno debiti non professionali; non richiede il voto dei creditori e viene omologato dal giudice se soddisfa i criteri di meritevolezza. L’accordo di ristrutturazione (concordato minore) è riservato a imprenditori minori e professionisti; richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori e può prevedere transazioni fiscali.

15. È possibile annullare una cartella per vizi formali?

Sì. Se la cartella è stata notificata a un indirizzo errato, non contiene le motivazioni o è stata emessa senza titolo, è possibile chiederne l’annullamento tramite ricorso. In mancanza di motivazione o di indicazione dell’imposta, l’atto è nullo. È opportuno affidare la questione a un avvocato esperto.

16. I contributi GSE e i certificati verdi sono impignorabili?

I contributi erogati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per la produzione di energia rinnovabile sono crediti d’impresa e, salvo specifici vincoli normativi, possono essere pignorati. Tuttavia, se tali contributi sono destinati a coprire finanziamenti agevolati o garanzie pubbliche, il debitore può chiedere di escluderli dal pignoramento dimostrando la loro destinazione specifica.

17. Come si calcola la prescrizione dei tributi?

Per le imposte erariali la prescrizione è di 10 anni (ad esempio per l’IVA e per le imposte sui redditi), mentre per tributi locali e contributi la prescrizione è di 5 anni. La prescrizione decorre dal giorno in cui l’imposta è diventata definitivamente esigibile. Atti interruttivi validi (accertamento, notifica della cartella) fanno ripartire il termine. Con l’opposizione all’esecuzione si può far valere la prescrizione anche tardivamente .

18. Posso cedere i crediti derivanti dalla vendita di energia per pagare i debiti?

Sì. È possibile cedere i crediti futuri derivanti dalla vendita di energia elettrica o dei certificati verdi a una banca o a un factor per ottenere liquidità immediata e rientrare dai debiti. Questa operazione deve essere valutata attentamente, verificando le condizioni economiche e la compatibilità con gli impegni contrattuali con GSE.

19. La chiusura dell’impianto comporta l’estinzione dei debiti?

No. La chiusura o la cessione dell’impianto non elimina i debiti fiscali e bancari. È necessario saldare o ristrutturare i debiti; in caso contrario, i creditori potranno agire sui beni personali degli amministratori o sui proventi della vendita. Valutare la liquidazione controllata può essere una soluzione per chiudere l’attività e ottenere l’esdebitazione.

20. Perché devo rivolgermi a un professionista specializzato?

La normativa su fisco, INPS e banche è complessa e in continua evoluzione. Gli errori procedurali possono essere fatali. Un professionista specializzato, come l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team, è in grado di analizzare gli atti, scegliere la strategia migliore (ricorso, rottamazione, concordato minore, piano del consumatore) e tutelare efficacemente l’impresa.

21. I soci che hanno firmato fideiussioni possono tutelarsi?

Se i soci o gli amministratori della società hanno prestato fideiussioni personali a favore delle banche o dell’AER, sono personalmente responsabili dei debiti aziendali. Possono però accedere a strumenti di sovraindebitamento o a un piano del consumatore per liberarsi dai debiti personali. È anche possibile negoziare con la banca la liberazione delle garanzie se la società offre altre garanzie reali (ad esempio ipoteche su impianti) o presenta un piano di rientro credibile.

22. È possibile aprire un nuovo conto corrente dopo il pignoramento?

Aprire un nuovo conto è possibile, ma occorre valutare alcuni aspetti: la banca consulterà la Centrale Rischi e, se i debiti sono elevati o sono in corso pignoramenti, potrebbe rifiutare l’apertura o imporre condizioni restrittive. Inoltre, se il debitore continua a essere oggetto di azioni esecutive, anche il nuovo conto può essere pignorato. È quindi opportuno agire per ottenere la sospensione dei pignoramenti prima di cambiare banca.

23. Quali costi comporta un ricorso in Commissione tributaria?

Oltre al contributo unificato (che varia da 30 € a 1 500 € in base al valore della lite), occorre considerare l’onorario del difensore, eventuali spese di perizia e il costo della notifica. Se il ricorso viene accolto, il giudice può condannare l’Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese; in caso contrario, le spese saranno a carico del ricorrente. Esistono però forme di tutela legale che consentono di contenere i costi.

24. Posso rottamare anche sanzioni penali o ambientali?

No. La definizione agevolata (rottamazione, stralcio) riguarda solo tributi e contributi iscritti a ruolo. Le sanzioni penali, le multe ambientali o le ammende derivanti da condanne non possono essere oggetto di rottamazione. È invece possibile rateizzare o transare le sanzioni amministrative tributarie e previdenziali.

25. Gli incentivi GSE e i certificati verdi sono tassati? Come influiscono sui debiti?

Sì. Gli incentivi erogati dal Gestore dei Servizi Energetici (tariffe feed‑in, premi, certificati verdi) costituiscono reddito d’impresa e concorrono alla formazione della base imponibile. Di conseguenza generano imposte sui redditi (IRES o IRPEF) e contributi. L’azienda deve tenere conto di queste imposte e accantonare le somme necessarie per evitare di accumulare debiti fiscali. I crediti derivanti dagli incentivi possono essere pignorati in caso di debiti, salvo specifici vincoli previsti dai bandi; tuttavia, se vincolati a finanziamenti pubblici, può essere possibile opporsi al pignoramento.

26. Cosa succede se non verso l’IVA incassata?

L’IVA addebitata ai clienti costituisce imposta di riscossione per conto dell’erario: l’imprenditore la incassa ma deve versarla periodicamente allo Stato. Se non versa l’IVA entro i termini (di solito mensile o trimestrale), può incorrere nelle seguenti conseguenze:

  1. Sanzioni amministrative: il D.Lgs. 471/1997 prevede una sanzione dal 30 % al 60 % dell’imposta non versata. In caso di versamento entro 90 giorni, la sanzione è ridotta a un decimo grazie al ravvedimento operoso.
  2. Interessi di mora: oltre alle sanzioni, maturano interessi giornalieri calcolati sul tasso legale aumentato di 1 punto percentuale.
  3. Responsabilità penale: se l’IVA evasa supera i 250 000 € per periodo d’imposta, si configura il reato di omesso versamento IVA (art. 10‑ter D.Lgs. 74/2000), punito con reclusione da 6 mesi a 2 anni. La regolarizzazione in tempi brevi può escludere la rilevanza penale.
  4. Blocco degli incentivi e del DURC: l’omesso versamento dell’IVA può determinare la sospensione del DURC e, di conseguenza, la revoca degli incentivi GSE o l’impossibilità di partecipare a bandi pubblici.

Per regolarizzare, l’azienda può utilizzare il ravvedimento operoso versando l’imposta dovuta, la sanzione ridotta e gli interessi. Se le somme non sono disponibili, è consigliabile accedere alla rateizzazione e alla definizione agevolata, oppure includere il debito IVA in un accordo di ristrutturazione o nella composizione negoziata. Ignorare la posizione IVA è uno degli errori più gravi per un’azienda rinnovabile.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere l’impatto delle diverse soluzioni, proponiamo alcune simulazioni con valori di fantasia. Le cifre sono indicative e hanno lo scopo di mostrare le differenze tra pagamento integrale, rottamazione e accordo di ristrutturazione.

8.1. Simulazione 1: Rottamazione-quinquies

Un’azienda fotovoltaica ha ricevuto cartelle per un totale di 100 000 €, di cui 60 000 € di imposta, 20 000 € di sanzioni e 20 000 € di interessi di mora. Con la rottamazione-quinquies l’impresa può estinguere i debiti pagando solo la quota capitale (60 000 €) e le spese di notifica (1 000 €). La sanzioni e gli interessi (40 000 €) vengono cancellati .

Se l’impresa paga in 60 rate mensili di pari importo, la rata sarà di circa 1 016 €/mese (61 000 € / 60 mesi). Rispetto al pagamento integrale (100 000 €), la rottamazione consente un risparmio del 39 %. Se tuttavia l’azienda non paga due rate consecutive, decade dal beneficio e dovrà versare l’importo residuo, comprensivo di sanzioni e interessi.

8.2. Simulazione 2: Accordo di ristrutturazione per debiti bancari e fiscali

Supponiamo che la stessa azienda abbia anche debiti bancari per 200 000 € (mutuo per l’impianto) e debiti INPS per 40 000 €. In totale il passivo ammonta a 340 000 €. Attraverso un accordo di ristrutturazione (concordato minore) l’azienda propone:

  • Pagamento integrale dei debiti bancari (200 000 €) in 15 anni con tasso ridotto;
  • Pagamento del 50 % dei debiti fiscali e contributivi (70 000 €) in 10 anni;
  • Cancellazione del restante 50 % grazie alla falcidia prevista dalla transazione fiscale;
  • Liquidazione di un immobile non strumentale con ricavato di 60 000 € destinato ai creditori.

In questo scenario l’azienda paga in totale 200 000 € + 35 000 € (50 % di 70 000 €) e restituisce 60 000 € dalla vendita, per un esborso complessivo di 295 000 €. Il risparmio rispetto all’importo originario (340 000 €) è di 45 000 € e l’estinzione dei debiti residui consente di riprendere gli investimenti nell’innovazione.

8.3. Simulazione 3: Composizione negoziata e misure protettive

Immaginiamo che l’azienda rinnovabile, in crisi di liquidità, riceva un pignoramento del conto corrente per 50 000 €. L’azienda decide di attivare la composizione negoziata. Presenta domanda alla Camera di commercio con il bilancio e il piano industriale. L’esperto valuta le prospettive positive legate a un nuovo contratto di fornitura e richiede al tribunale le misure protettive. Il giudice emette un decreto che sospende il pignoramento per 120 giorni. Nel frattempo, l’azienda negozia con l’AER il pagamento in 120 rate e con la banca la rimodulazione del mutuo. Grazie alla sospensione, l’azienda evita il blocco del conto, continua a incassare i pagamenti GSE e riesce a sottoscrivere gli accordi con i creditori.

Se non avesse attivato la composizione negoziata, la banca avrebbe versato l’intero saldo e gli incassi futuri al Fisco , paralizzando l’attività. L’esempio dimostra l’importanza di agire tempestivamente.

8.4. Simulazione 4: Esdebitazione immediata del consumatore incapiente

Maria, socia di una piccola start‑up fotovoltaica in Calabria, ha accumulato debiti personali per 50 000 € (prestiti personali, bollette e contributi INPS come collaboratrice). Non possiede beni mobili o immobili, vive in affitto e il suo reddito è un assegno di disoccupazione. Decide di accedere alla procedura di esdebitazione immediata prevista dall’art. 283‑bis CCII . Presenta domanda all’OCC allegando la documentazione finanziaria e la prova di aver agito con diligenza (ha cercato un lavoro e ha venduto i beni superflui). L’OCC attesta l’incapienza, il tribunale omologa la procedura e cancella tutti i debiti residui. Maria, così, riparte da zero senza essere gravata dai debiti pregressi; potrà eventualmente partecipare come socia lavoratrice nella nuova società rinnovabile senza timore di pignoramenti futuri.

8.5. Simulazione 5: Transazione fiscale agevolata in un accordo di ristrutturazione

L’azienda “Wind Green Srl”, che gestisce tre pale eoliche, ha debiti tributari per 80 000 € (imposte arretrate e sanzioni) e contributivi per 20 000 €. Decide di avviare l’accordo di ristrutturazione e, grazie alla transazione fiscale agevolata introdotta dalla legge 27/2025 , propone al Fisco di pagare il 70 % del debito in 144 rate mensili (10 000 € all’anno), ottenendo la cancellazione del restante 30 %. L’INPS accetta un piano di rateizzazione in 96 rate per i contributi. Il tribunale omologa l’accordo e il Fisco sospende i pignoramenti. In dieci anni l’azienda pagherà 70 000 € invece degli originari 80 000 €, liberando risorse per investire nella manutenzione delle turbine. Senza la transazione avrebbe dovuto pagare integralmente le imposte con sanzioni e interessi e avrebbe rischiato il blocco dell’attività.

Conclusione

Le imprese del settore delle energie rinnovabili si trovano spesso a fronteggiare debiti verso il Fisco, l’INPS e le banche. La complessità della normativa, l’evoluzione giurisprudenziale e le continue modifiche legislative possono disorientare l’imprenditore. In questo articolo abbiamo analizzato le leggi e le sentenze più importanti fino a gennaio 2026, illustrando come difendersi efficacemente.

Abbiamo visto che la prescrizione può essere eccepita in qualsiasi momento, anche dopo la notifica della cartella ; che le cartelle via PEC senza firma digitale sono valide ; che la banca deve bloccare il conto per 60 giorni ma è possibile contestare il pignoramento ; che il piano alla francese non costituisce anatocismo . Abbiamo inoltre illustrato la riforma del Testo unico della riscossione e le importanti novità del CCII (esdebitazione immediata, transazione fiscale, rateizzazioni lunghe), nonché gli strumenti a disposizione: rottamazione-quinquies, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, liquidazione controllata e composizione negoziata.

L’esperienza insegna che agire tempestivamente è la chiave per salvare l’azienda e tutelare il patrimonio. L’avvio di un ricorso, la richiesta di sospensione o l’adesione a una definizione agevolata devono avvenire entro termini precisi. Occorre inoltre valutare la convenienza delle varie opzioni attraverso simulazioni pratiche e con l’assistenza di professionisti specializzati.

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