Introduzione
Le imprese che producono adesivi e sigillanti – settore chimico altamente specializzato – operano in un mercato competitivo dove la ricerca, la conformità ambientale e gli investimenti in macchinari sono indispensabili. Basti pensare ai costi per materie prime quali resine, elastomeri o solventi, agli oneri di laboratorio per la certificazione CE, alla gestione dei rifiuti e all’adeguamento alle norme REACH. In una fase di rallentamento della domanda oppure in presenza di clienti insolventi, l’azienda può trovarsi rapidamente esposta verso fisco, INPS e banche. La somma di imposte arretrate, contributi previdenziali non versati, rate di mutuo scadute e fornitori che chiedono il pagamento immediato può generare un cortocircuito finanziario che mette a rischio la continuità aziendale.
L’obiettivo di questo articolo è fornire una guida completa (oltre 10 000 parole) per l’imprenditore o il professionista del settore adesivi e sigillanti che si trova in difficoltà finanziaria. Vedremo come leggere e contestare gli atti della riscossione, quali rimedi utilizzare, quali procedure di composizione della crisi sono disponibili, quali errori evitare e quali strategie adottare con un approccio difensivo. Partiremo dal quadro normativo aggiornato a gennaio 2026, illustrando le principali leggi, decreti e sentenze della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato e delle Corti di Giustizia Tributarie.
Perché leggere questo articolo
- Rischi: l’inerzia può portare a cartelle esattoriali, iscrizioni ipotecarie, pignoramenti o fermi amministrativi. Il pignoramento presso terzi ex art. 72‑bis del d.P.R. 602/1973 consente al Fisco di ordinare al terzo di pagare direttamente l’Agente della Riscossione . Se non si reagisce, il vincolo resta efficace e può bloccare crediti vitali.
- Errori da evitare: sottovalutare le notifiche, ricorrere in ritardo, aderire a piani di rateizzazione senza un vero piano di ristrutturazione, ignorare i limiti all’iscrizione ipotecaria (debito inferiore a € 20 000 o 120 000 a seconda dei casi ).
- Urgenze: taluni termini sono brevi (30 o 60 giorni) e la mancanza di reazione può precludere la tutela giudiziale. L’intimazione di pagamento ex art. 50 del d.P.R. 602/1973 che precede l’espropriazione perde efficacia dopo un anno ; decorsi i termini senza impugnazione, l’amministrazione può procedere direttamente.
Chi può aiutarti
L’avvocato Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare seguono da anni aziende del settore chimico e manifatturiero. L’avv. Monardo
- è cassazionista abilitato al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori;
- coordina professionisti con competenze nazionali in diritto bancario, societario e tributario;
- è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
- è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC);
- è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021, figura introdotta per assistere le imprese nella composizione negoziata.
Come possiamo aiutarti
- Analisi degli atti: verifica formale e sostanziale di cartelle esattoriali, avvisi di addebito INPS, decreti ingiuntivi bancari o contratti di finanziamento;
- Ricorsi: predisposizione di ricorsi alla Corte di Giustizia Tributaria, opposizioni a pignoramenti presso terzi, impugnazioni dell’iscrizione ipotecaria o del fermo amministrativo;
- Sospensioni e trattative: richiesta di sospensione della riscossione e piani di rateizzazione, trattative con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, INPS e istituti bancari;
- Procedure di composizione della crisi: attivazione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati minori previsti dal Codice della Crisi d’Impresa;
- Soluzioni giudiziali e stragiudiziali: contenzioso bancario (anatocismo, usura, segnalazione a sofferenza), azioni di nullità, riduzione del tasso d’interesse e negoziazione dei debiti.
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1 Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Fonti normative principali
| Norma/atto | Ambito | Contenuti essenziali |
|---|---|---|
| D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 | Riscossione coattiva delle imposte | Disciplina cartelle di pagamento, espropriazione forzata, pignoramenti presso terzi (art. 72‑bis ), iscrizione ipotecaria (art. 77, che limita l’ipoteca a debiti superiori a € 20 000 ), fermo amministrativo (art. 86 ), intimazione di pagamento (art. 50 ). |
| D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 | Accertamento delle imposte | Art. 36‑bis e 36‑ter regolano il controllo automatico e formale delle dichiarazioni. |
| D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 | Riordino della riscossione | Introdotto l’avviso di intimazione di pagamento (art. 50 d.P.R. 602/73) e modificato l’iter di riscossione. |
| L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) | Diritti del contribuente | Art. 6 prevede che l’amministrazione finanziaria garantisca la conoscenza effettiva degli atti, comunicandoli al domicilio del contribuente con modalità idonee . |
| D.L. 18 dicembre 2020, n. 146 (convertito in L. 215/2021) | Misure fiscali e contenzioso | Ha stabilito la non impugnabilità dell’estratto di ruolo (art. 12, comma 4‑bis d.P.R. 602/73) e introdotto disposizioni sull’intimazione. |
| D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, CCII) | Procedure concorsuali | Introduce la liquidazione giudiziale (ex fallimento), il concordato preventivo, i piani di risanamento attestati, gli accordi di ristrutturazione dei debiti e la composizione assistita . |
| D.L. 24 agosto 2021, n. 118 | Composizione negoziata | Ha istituito l’esperto negoziatore per la composizione assistita della crisi; alcuni istituti sono confluiti nel CCII. |
| L. 27 gennaio 2012, n. 3 (legge sul sovraindebitamento) | Sovraindebitamento di consumatori e imprese non fallibili | Consente al debitore in stato di sovraindebitamento di concludere un accordo con i creditori o di presentare un piano del consumatore. Definisce “sovraindebitamento” come la situazione di squilibrio tra obblighi e patrimonio che rende difficile o impossibile adempiere . |
| Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) | Pace fiscale 2026 | Ha introdotto la “rottamazione‑quinquies”: definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, senza sanzioni e interessi . |
| Decreti e circolari INPS | Contributi previdenziali | Il D.L. 78/2010 ha sostituito la cartella esattoriale con l’avviso di addebito INPS, titolo esecutivo immediatamente impugnabile. |
1.2 Obbligazioni fiscali e contributive delle aziende di adesivi e sigillanti
Le imprese del settore adesivi e sigillanti, a prescindere dalla forma giuridica (società di capitali, di persone o imprese individuali), sono soggette a:
- Imposte dirette: IRES per le società di capitali e IRPEF per gli imprenditori individuali. Le dichiarazioni devono essere presentate annualmente e l’imposta va versata in acconto e saldo secondo le scadenze previste dal calendario fiscale.
- IVA: L’imposta sul valore aggiunto è dovuta sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi; il settore adesivi opera spesso con regimi di reverse charge in caso di cessioni intracomunitarie e può beneficiare di aliquote ridotte su alcuni prodotti industriali.
- IRAP: L’imposta regionale sulle attività produttive grava sul valore della produzione netta.
- Contributi previdenziali: Le aziende sono tenute a versare contributi INPS per i dipendenti (fondo pensione, trattamento di fine rapporto, NASpI) e per i titolari (Gestione IVS artigiani/commercianti o Gestione Separata per i professionisti).
- Contributi ambientali: Versamenti al CONAI e ad altri consorzi obbligatori per il recupero degli imballaggi, nonché contributi per lo smaltimento dei rifiuti speciali.
- Imposte locali: IMU sugli immobili strumentali e TARI sui rifiuti.
Il mancato pagamento di una o più di queste voci genera interessi e sanzioni che possono raddoppiare rapidamente l’importo dovuto.
1.3 La riscossione delle imposte: cartella, intimazione e procedure esecutive
La fase esattoriale inizia quando l’Agenzia delle Entrate o l’INPS affidano i crediti all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (ADER). L’iter tipico è il seguente:
- Cartella di pagamento: contiene l’indicazione delle somme dovute a titolo di imposte, sanzioni, interessi e aggio. Viene notificata secondo le modalità di cui all’art. 26 del d.P.R. 602/73. Dal momento della notifica il debitore ha 60 giorni per pagare o chiedere la rateizzazione.
- Intimazione di pagamento: se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella, il concessionario deve inviare un avviso di intimazione che invita a pagare entro 5 giorni . Questo atto perde efficacia trascorso un anno dalla notifica .
- Iscrizione ipotecaria: ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. 602/73 l’Agente della Riscossione può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore come misura cautelare anche se non sono ancora maturate le condizioni per procedere all’espropriazione, purché il debito complessivo non sia inferiore a 20 000 euro . L’ipoteca non può essere iscritta se il debito non supera 20 000 €, e l’esecuzione immobiliare non può essere avviata se il debito è inferiore a 120 000 €, salvo che l’immobile non sia l’unica abitazione non di lusso .
- Pignoramento presso terzi (art. 72‑bis): l’atto di pignoramento può ordinare direttamente al terzo (ad esempio un cliente o una banca) di versare all’agente della riscossione, entro 60 giorni, le somme spettanti al debitore . In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni previste dall’art. 72 .
- Fermo amministrativo di beni mobili registrati: decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla cartella, l’ADER può disporre il fermo dei beni mobili registrati (auto, autocarri, macchinari) notificando un preavviso; il fermo viene iscritto nei registri mobiliari e impedisce la circolazione del veicolo .
- Pignoramento mobiliare o immobiliare: se il debito permane, l’agente avvia l’espropriazione forzata mediante pignoramento di beni mobili o immobili (artt. 52‑73 d.P.R. 602/73).
1.4 Diritti del contribuente
La Legge 212/2000 (Statuto del contribuente) tutela la posizione del debitore. L’articolo 6 impone all’amministrazione di assicurare l’effettiva conoscenza degli atti comunicandoli al domicilio del contribuente e con modalità idonee a garantire la riservatezza . Se la cartella o l’intimazione di pagamento non sono stati notificati correttamente o non contengono l’indicazione dei termini per il ricorso, l’atto è nullo e può essere contestato.
L’articolo 19 del D.Lgs. 546/1992 elenca gli atti impugnabili davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, tra cui la cartella di pagamento, l’avviso di addebito INPS e l’iscrizione ipotecaria . Ogni atto deve indicare il termine e l’autorità competente per il ricorso; in caso contrario è nullo.
1.5 Giurisprudenza rilevante
- Cassazione (Sez. Tributaria, ord. 16 novembre 2025): la Suprema Corte ha ribadito che il pignoramento speciale ex art. 72‑bis del d.P.R. 602/73 perde efficacia se il terzo pignorato non versa le somme entro 60 giorni; decorso il termine, l’agente deve procedere con un nuovo pignoramento ordinario . La sospensione dei termini ex art. 68 del D.L. 18/2020 (“Cura Italia”) si applica solo ai versamenti dovuti dai contribuenti e non riguarda i pagamenti del terzo .
- Corte di Giustizia Tributaria di Milano, sent. n. 3052/2025: ha annullato un’ipoteca esattoriale su immobile per debiti inferiori a € 120 000, ribadendo che l’ipoteca ex art. 77 d.P.R. 602/73 è preordinata all’espropriazione e deve rispettare il limite quantitativo previsto .
- Cassazione, Sezioni Unite n. 4077/2010 e n. 5771/2012: hanno qualificato l’ipoteca esattoriale come misura cautelare strumentale all’esecuzione e soggetta ai limiti dell’esecuzione immobiliare .
- Cassazione n. 993/2021: ha confermato che il limite di € 120 000 per l’esecuzione immobiliare si applica anche all’iscrizione ipotecaria .
Queste pronunce fissano paletti precisi per l’azione dell’ADER e forniscono al debitore argomenti per difendersi.
2 Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto
2.1 Fase amministrativa: dalla cartella alla messa in mora
- Ricezione della cartella di pagamento
- Verificare l’esattezza dei dati (codice fiscale, periodo d’imposta, importi). Se la cartella riporta errori evidenti o è stata notificata a un indirizzo errato, è nulla e può essere contestata.
- Controllare la data di notifica: il termine per pagare o impugnare la cartella è 60 giorni. Decorso tale termine, l’agente può avviare l’esecuzione forzata .
- Richiedere la sospensione o l’annullamento in autotutela
- Presentare un’istanza motivata all’Agenzia delle Entrate o all’INPS, allegando la documentazione che dimostra l’inesistenza o l’errata determinazione del debito (per esempio, pagamenti già effettuati, prescrizione, vizi formali).
- L’istanza non sospende automaticamente la riscossione; occorre verificare se l’Agente della Riscossione concede una sospensione in via amministrativa. In caso di diniego, si può chiedere la sospensione al giudice.
- Rateizzazione del debito
- L’ADER concede piani di rateizzazione ordinaria (fino a 72 rate) o straordinaria (fino a 120 rate) in presenza di comprovata difficoltà economica. La richiesta va presentata entro 60 giorni dalla notifica della cartella. Il mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio.
- Notifica dell’intimazione di pagamento
- Se l’espropriazione non è avviata entro un anno dalla cartella, l’ADER deve notificare l’intimazione di pagamento con l’invito a pagare entro 5 giorni . Tale atto costituisce l’ultimo avvertimento prima dell’esecuzione.
- Iscrizione ipotecaria o fermo amministrativo
- Ipoteca: può essere iscritta a garanzia del credito per importi superiori a € 20 000 . L’ADER deve notificare un preavviso di iscrizione entro 30 giorni; la mancanza del preavviso rende l’iscrizione nulla.
- Fermo amministrativo: l’ADER notifica un preavviso dando 30 giorni al debitore per pagare; se il bene è strumentale all’attività d’impresa o della professione, è possibile chiedere la revoca .
- Pignoramento presso terzi
- L’atto di pignoramento presso terzi ex art. 72‑bis viene notificato al debitore e al terzo (cliente, banca, ecc.). Contiene l’ordine di versare le somme al concessionario entro 60 giorni . Se il terzo non risponde, è responsabile in solido.
2.2 Fase giudiziaria: ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
- Termini per il ricorso
- Il ricorso contro la cartella di pagamento, l’avviso di addebito INPS o l’iscrizione ipotecaria deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica (art. 21 D.Lgs. 546/1992). Per gli atti dell’INPS, alcuni tribunali ammettono 40 giorni in quanto assimilati ai decreti ingiuntivi.
- Il ricorso si propone presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente per territorio. Dal 2023 le Commissioni Tributarie sono state ridenominate Corti di Giustizia Tributarie.
- Contenuto del ricorso
- Generalità del ricorrente, codice fiscale e domicilio eletto.
- Indicato l’atto impugnato e l’autorità che lo ha emesso.
- Motivi specifici di contestazione (vizi formali, prescrizione, decadenza, errata quantificazione).
- Richiesta di sospensione dell’esecuzione (in sede di reclamo o con istanza cautelare).
- Sospensione e misure cautelari
- È possibile chiedere la sospensione della riscossione se si prova il fumus boni iuris (probabilità di vittoria) e il periculum in mora (danno grave e irreparabile). La richiesta va presentata con l’atto di ricorso o successivamente.
- Fasi del processo tributario
- Fase preliminare: il giudice valuta l’ammissibilità del ricorso e decide sulla sospensione.
- Udienza di trattazione: discussione orale e deposito delle memorie.
- Sentenza: pubblicata nei termini di legge; può essere impugnata con appello entro 60 giorni.
- Ricorso in Cassazione
- È ammesso per motivi di legittimità (violazione di legge); l’avvocato deve essere cassazionista. In caso di rigetto, le spese possono essere aggravate.
2.3 Procedure INPS: avviso di addebito e contenzioso previdenziale
Dal 2011 l’INPS non utilizza più la cartella di pagamento ma emette l’avviso di addebito, che costituisce titolo esecutivo immediatamente eseguibile. L’avviso deve indicare la causale, l’anno di riferimento, l’aliquota contributiva e i termini per il pagamento. Può essere contestato innanzi al Giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica. L’opposizione comporta la sospensione della riscossione se il giudice concede la provvisoria esecutorietà.
3 Difese e strategie legali
3.1 Verifica preliminare degli atti
Una difesa efficace inizia con l’esame dell’atto da parte di un professionista. Gli errori più comuni riscontrati nelle cartelle e negli avvisi includono:
- Difetti di notifica: mancanza di raccomandata con avviso di ricevimento, notifica a un indirizzo errato, notificazione tramite PEC a un indirizzo non registrato; l’art. 6 dello Statuto del contribuente impone che gli atti siano comunicati al domicilio effettivo .
- Mancata indicazione del responsabile: le cartelle devono indicare il responsabile del procedimento e i riferimenti per eventuali istanze di accesso.
- Assenza di sottoscrizione: la giurisprudenza ritiene sufficiente la firma automatica dell’ADER, ma in alcuni casi l’assenza totale di firma può comportare nullità.
- Calcolo errato degli interessi e delle sanzioni: l’Agenzia può aver applicato un tasso non corretto o calcolato gli interessi su sanzioni già decadute.
- Prescrizione e decadenza: le imposte dirette si prescrivono in 10 anni, l’IVA in 10 anni, i contributi INPS in 5 anni; se l’atto è notificato oltre tali termini, è nullo.
3.2 Contestazione del pignoramento presso terzi ex art. 72‑bis
L’art. 72‑bis consente al concessionario di pignorare i crediti del debitore presso terzi senza passare per il tribunale. Tuttavia:
- Il pignoramento perde efficacia se il terzo non versa le somme entro 60 giorni . Una pronuncia del 2025 ha chiarito che la sospensione dei termini prevista dal D.L. 18/2020 non si applica ai pagamenti del terzo .
- L’atto deve contenere tutti gli elementi essenziali (creditore, importo, riferimenti del debito) e deve essere notificato anche al debitore. La mancata notifica al debitore è motivo di nullità.
- Il pignoramento può essere impugnato davanti alla Corte di Giustizia Tributaria tramite un’opposizione agli atti esecutivi e, se vi sono vizi del titolo, tramite opposizione all’esecuzione.
3.3 Impugnazione dell’iscrizione ipotecaria
L’ipoteca esattoriale è una misura cautelare che precede l’espropriazione. I punti di attacco sono:
- Limiti quantitativi: l’iscrizione non è legittima se il debito complessivo è inferiore a € 20 000 . Inoltre, la giurisprudenza richiede che l’importo superi € 120 000 per procedere all’esecuzione immobiliare .
- Preavviso: l’ADER deve inviare un preavviso di iscrizione 30 giorni prima. La mancata notifica rende l’ipoteca nulla.
- Ordine cronologico: l’iscrizione deve essere eseguita dopo la cartella di pagamento e la scadenza dei 60 giorni. Iscrizioni eseguite prima della scadenza sono annullabili.
- Competenza: il ricorso avverso l’ipoteca si propone alla Corte di Giustizia Tributaria.
3.4 Impugnazione del fermo amministrativo
Per i beni mobili registrati (auto, autocarri) il fermo ha natura cautelare. Può essere impugnato se:
- l’azienda dimostra che il veicolo è strumentale all’attività d’impresa o professionale: in tal caso l’art. 86 consente di evitare l’iscrizione ;
- il preavviso non è stato notificato o non sono decorsi i termini di 30 giorni;
- il debito oggetto del fermo è prescritto o già pagato.
La contestazione si propone alla Corte di Giustizia Tributaria o, in caso di fermo derivante da contributi previdenziali, al Giudice del lavoro.
3.5 Difesa nei confronti dell’INPS
L’avviso di addebito INPS può contenere errori come contributi prescritti, importi duplicati o erronea classificazione dell’attività. Le strategie difensive includono:
- Ricorso amministrativo all’INPS entro 30 giorni dalla notifica per chiedere la sospensione o la revisione.
- Opposizione giudiziaria al tribunale del lavoro entro 40 giorni. In sede giudiziale si può chiedere la sospensione dell’esecuzione.
- Eccezione di prescrizione: i contributi si prescrivono in 5 anni, ridotti a 3 se il contribuente non riceve atti interruttivi.
3.6 Strategie con le banche: ristrutturazione del debito bancario e contenzioso
Le aziende di adesivi e sigillanti spesso finanziano l’acquisto di materie prime e macchinari tramite linee di credito, mutui ipotecari e leasing. In caso di crisi, gli istituti di credito possono revocare le linee, iscrivere ipoteche o segnalare l’azienda in sofferenza alla Centrale Rischi, con effetti devastanti sul rating. Le principali azioni di difesa sono:
- Verifica dei contratti: controllare la presenza di clausole vessatorie, tassi usurari o anatocistici (capitalizzazione illegittima degli interessi). I tribunali riconoscono la nullità delle clausole che applicano interessi usurari.
- Mediazione e negoziazione: la Banca d’Italia e l’ACF (Arbitro per le Controversie Finanziarie) promuovono soluzioni alternative. Il cliente può presentare un reclamo, avviare una mediazione presso l’Arbitro Bancario Finanziario o l’Arbitro delle Controversie Finanziarie.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182‑bis L.F.): permette all’imprenditore in stato di crisi di concludere un accordo con i creditori che rappresentano almeno il 60 % dei crediti, depositando un accordo di ristrutturazione unitamente ad una relazione di un esperto . L’accordo viene omologato dal tribunale; una volta pubblicato nel registro delle imprese produce effetti erga omnes.
- Piani attestati di risanamento (art. 56 L.F.): piani predisposti con l’ausilio di professionisti che attestano la veridicità dei dati e la fattibilità; non richiedono l’omologazione ma consentono la protezione da revocatorie.
- Concordato preventivo e concordato minore: procedure concorsuali disciplinate dal CCII, che consentono la falcidia dei debiti e la continuazione dell’attività.
- Transazione fiscale e contributiva (art. 63 CCII): consente di proporre il pagamento parziale dei crediti tributari e contributivi, purché sia assicurata la continuità aziendale; la transazione è subordinata al voto favorevole dell’ente creditore.
3.7 Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
Per le imprese di piccole dimensioni e le società di persone che non superano i limiti per la liquidazione giudiziale, la legge sul sovraindebitamento (L. 3/2012) e il CCII offrono diversi strumenti:
- Accordo di composizione della crisi (artt. 6‑12 L. 3/2012): il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione, con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). L’art. 6 prevede che l’accordo e il piano siano finalizzati a porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento; la legge definisce sovraindebitamento come uno squilibrio tra obbligazioni e patrimonio che rende difficile o impossibile adempiere .
- Piano del consumatore (artt. 12‑bis – 12‑ter): riservato al consumatore persona fisica. Il debitore propone un piano di pagamento basato su un budget familiare; il tribunale valuta l’ammissibilità e omologa il piano. Il piano può prevedere la dilazione del pagamento dei tributi, ma non la falcidia dell’IVA e delle ritenute .
- Liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268‑277 CCII): consente la liquidazione del patrimonio con l’assistenza di un liquidatore nominato dal tribunale; al termine è concessa l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residuali) .
- Concordato minore (artt. 74‑83 CCII): procedura simile al concordato preventivo ma destinata alle imprese sotto soglia. Prevede un piano di ristrutturazione e la continuità aziendale; l’adesione del 60 % dei creditori è sufficiente.
- Esdebitazione del sovraindebitato (artt. 278‑283 CCII): permette al debitore onesto ma sfortunato di ottenere la liberazione dai debiti residui a conclusione della liquidazione controllata, se ha cooperato lealmente con l’OCC.
3.8 Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)
Questo strumento, trasformato nel CCII, consente alle imprese commerciali in crisi – anche nel settore chimico – di avviare una procedura volontaria con l’ausilio di un esperto negoziatore nominato dalla Camera di Commercio. L’esperto assiste l’imprenditore nella ricerca di accordi con creditori, fornitori e banche. Vantaggi:
- sospensione temporanea delle azioni esecutive;
- possibilità di chiedere misure protettive (sospensione degli obblighi contrattuali) al tribunale;
- negoziazione di finanziamenti prededucibili per proseguire l’attività;
- riduzione dei costi rispetto al concordato preventivo.
L’avv. Monardo, come esperto negoziatore, può attivare questa procedura depositando l’istanza sulla piattaforma telematica istituita dalle Camere di Commercio.
3.9 Rottamazione, definizioni agevolate e pace fiscale 2026
L’ultima legge di bilancio (n. 199/2025) ha introdotto la rottamazione‑quinquies, che consente ai contribuenti di definire i carichi affidati all’ADER tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Elementi principali:
- Domanda entro il 30 aprile 2026: la richiesta va presentata online sul sito dell’ADER .
- Carichi ammessi: imposte risultanti dalle dichiarazioni, controlli automatizzati (art. 36‑bis e 36‑ter d.P.R. 600/1973), IVA (art. 54‑bis e 54‑ter d.P.R. 633/1972) e contributi previdenziali INPS, esclusi quelli derivanti da accertamenti .
- Benefici: cancellazione di sanzioni, interessi di mora e aggio; pagamento integrale del capitale e delle spese di notifica . In caso di pagamento rateale, dal 1° agosto 2026 sono dovuti gli interessi al tasso del 3 % .
- Decadenza: il mancato pagamento dell’unica rata o di una rata entro il termine comporta la perdita dei benefici e la ripresa della riscossione .
- Compatibilità con altre definizioni: sono ammessi alla “quinquies” anche i contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni (ter e quater), purché i carichi rientrino nell’ambito .
Le imprese con debiti fiscali possono quindi utilizzare la rottamazione per ridurre l’esposizione e rinegoziare il pagamento del capitale.
3.10 Altre definizioni agevolate e sanatorie
Oltre alla rottamazione, il legislatore ha introdotto negli ultimi anni:
- Stralcio dei debiti inferiori a € 1 000: cancellazione automatica dei carichi residui inferiori a € 1 000 affidati dal 2000 al 2015; può interessare vecchie cartelle.
- Saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà economica: riservato a persone fisiche con ISEE sotto determinate soglie; consente di pagare una percentuale ridotta del dovuto.
- Definizione agevolata delle liti pendenti: pagamento di una percentuale dell’imposta in contenzioso in base al grado di giudizio.
Ogni misura ha termini e condizioni specifiche; è opportuno farsi assistere per valutare la convenienza.
4 Strumenti alternativi: piani, concordati e accordi
Le aziende di adesivi e sigillanti con debiti importanti possono optare per procedure più strutturate che garantiscono la continuità aziendale.
4.1 Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182‑bis L.F.
L’accordo di ristrutturazione dei debiti è un contratto tra il debitore e i creditori che rappresentano almeno il 60 % dei crediti. Il debitore deposita in tribunale l’accordo corredato da una relazione di un esperto sulla fattibilità . Il tribunale, esaminate le opposizioni, omologa l’accordo; dopo l’omologazione, gli effetti si estendono anche ai creditori non aderenti, a condizione che siano integralmente pagati.
Vantaggi:
- Sospensione delle azioni esecutive durante la procedura.
- Maggiore flessibilità rispetto al concordato preventivo.
- Possibilità di includere una transazione fiscale e contributiva ai sensi dell’art. 63 CCII, con la riduzione di imposte e contributi.
Limiti:
- Necessità di convincere almeno il 60 % dei creditori.
- Durata della procedura (6‑12 mesi) e costi professionali.
4.2 Piani attestati di risanamento
Previsti dall’art. 56 CCII, sono accordi stipulati con i creditori sulla base di un piano redatto dal debitore e attestato da un professionista indipendente. Non necessitano dell’omologazione del tribunale e non comportano l’esdebitazione, ma offrono protezione da azioni revocatorie.
I piani attestati sono utili alle aziende con un numero limitato di creditori e una struttura finanziaria gestibile. Per un’azienda di adesivi che ha maturato debiti per fornitori e banche ma non è ancora insolvente, il piano attestato consente di rinegoziare le scadenze e ottenere nuova finanza.
4.3 Concordato preventivo e concordato minore
Il concordato preventivo (artt. 84‑120 CCII) è una procedura concorsuale che consente alla società di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione, con pagamento parziale dei crediti e continuità aziendale. Richiede l’approvazione della maggioranza dei crediti e l’omologazione del tribunale. È più oneroso e complesso degli accordi ex art. 182‑bis ma offre un effetto più ampio (fino alla falcidia del debito). Il concordato minore (artt. 74‑83 CCII) è destinato alle imprese sotto soglia; prevede un iter semplificato e non richiede la maggioranza dei creditori ma il parere dell’esperto.
4.4 Liquidazione giudiziale (ex fallimento) e liquidazione controllata del sovraindebitato
Se la crisi è irreversibile, l’impresa può ricorrere alla liquidazione giudiziale prevista dal CCII, procedura che sostituisce il fallimento. In alternativa, i soci possono accedere alla liquidazione controllata del sovraindebitato. Entrambe le procedure comportano la vendita del patrimonio ma permettono la successiva esdebitazione .
5 Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare le notifiche: anche se l’azienda ritiene che il debito sia ingiustificato, non deve ignorare la cartella o l’avviso. È essenziale rispettare i termini per evitare pignoramenti.
- Pagare senza verificare: pagare immediatamente una cartella può precludere la possibilità di beneficiare di rottamazioni o di contestare errori. Consultare sempre un professionista prima di versare.
- Affidarsi a soluzioni “fai da te”: la normativa fiscale e la procedura concorsuale sono complesse; consigli errati possono aggravare la situazione.
- Ritardare l’attivazione delle procedure concorsuali: attendere troppo può erodere le risorse aziendali e portare al fallimento. È preferibile avviare tempestivamente la composizione negoziata o un accordo di ristrutturazione.
- Non distinguere tra debiti fiscali e bancari: i crediti fiscali hanno un privilegio speciale e non possono essere falcidiati in misura eccessiva; per i debiti bancari è possibile negoziare riduzioni più consistenti.
- Trascurare i contributi INPS: i contributi previdenziali, se non versati, generano interessi elevati e sanzioni. È opportuno regolarizzare la posizione al più presto.
- Dare in garanzia beni fondamentali senza un piano: ipotecare l’immobile produttivo per ottenere liquidità immediata può essere rischioso; una ristrutturazione pianificata è preferibile.
- Non considerare le conseguenze penali: l’omesso versamento di IVA superiore a € 250 000 o di ritenute superiori a € 150 000 è reato. La regolarizzazione tempestiva può evitare la denuncia.
- Fidarsi di “sanatorie miracolose”: diffidare di soggetti non qualificati che promettono l’annullamento immediato dei debiti senza procedura; la cancellazione è possibile solo attraverso gli strumenti previsti dalla legge.
- Non coinvolgere subito esperti: avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro possono individuare errori e soluzioni; procrastinare la consulenza può far perdere opportunità.
6 Tabelle riepilogative
6.1 Riepilogo delle principali norme e termini
| Istituto | Riferimento normativo | Termini e limiti |
|---|---|---|
| Cartella di pagamento | d.P.R. 602/73 art. 25-30 | Pagamento o ricorso entro 60 gg. |
| Intimazione di pagamento | d.P.R. 602/73 art. 50 | Notifica dopo 1 anno dalla cartella; invita a pagare entro 5 gg.; perde efficacia dopo 1 anno. |
| Pignoramento presso terzi | art. 72‑bis d.P.R. 602/73 | Il terzo deve versare entro 60 gg.; in caso di mancato pagamento il pignoramento è inefficace . |
| Iscrizione ipotecaria | art. 77 d.P.R. 602/73 | Debito minimo € 20 000; esecuzione immobiliare solo oltre € 120 000 ; preavviso di 30 gg. |
| Fermo amministrativo | art. 86 d.P.R. 602/73 | Preavviso; esente se il bene è strumentale; sanzione per circolazione con veicolo sottoposto a fermo. |
| Rottamazione‑quinquies | Legge n. 199/2025 | Domanda entro 30 aprile 2026; carichi 2000‑2023; elimina sanzioni, interessi e aggio; interessi 3 % dal 1° agosto 2026. |
| Accordo di ristrutturazione dei debiti | art. 182‑bis L.F. | Necessario il consenso di ≥60 % dei creditori; relazione di un esperto; omologa del tribunale. |
| Piano del consumatore | art. 6 L. 3/2012 | Riservato al consumatore; esdebitazione; prevede pagamenti sostenibili; non falcidia IVA e ritenute . |
| Concordato minore | artt. 74‑83 CCII | Imprese sotto soglia; iter semplificato; parere dell’esperto negoziatore. |
6.2 Strumenti di difesa e benefici
| Strumento | Vantaggi | Benefici economici |
|---|---|---|
| Rateizzazione ADER | Dilaziona il pagamento in 72 o 120 rate; evita azioni esecutive | Interessi di dilazione più bassi rispetto agli interessi moratori; consente di mantenere la regolarità fiscale |
| Rottamazione‑quinquies | Elimina sanzioni e interessi di mora | Riduce l’esposizione del 30‑40 % in media; pagamento in rate fino a 60 mesi |
| Accordo di ristrutturazione | Sospende le azioni esecutive; coinvolge solo i creditori aderenti | Possibilità di falcidiare interessi e accessori; tutelare la continuità aziendale |
| Composizione negoziata | Blocco temporaneo delle azioni; accesso a finanziamenti prededucibili | Ripresa dell’attività con un piano certificato; riduce costi rispetto al concordato |
| Piano del consumatore | Consente al titolare persona fisica di salvare il patrimonio | Possibilità di estinguere debiti con versamenti proporzionati al reddito |
| Transazione fiscale | Riduce imposte e contributi in concordato e accordi | Necessario il voto dell’ente; consente la continuità |
7 Domande frequenti (FAQ)
- Cosa succede se non pago una cartella di pagamento entro 60 giorni?
Trascorso il termine, l’Agente della Riscossione può procedere con l’esecuzione forzata: iscrivere ipoteca, fermo amministrativo, pignoramento presso terzi o mobiliare. Se l’esecuzione non inizia entro un anno, deve inviarti un’intimazione di pagamento . - Posso impugnare una cartella dopo la rottamazione?
L’adesione alla rottamazione comporta la rinuncia ai ricorsi pendenti. Se aderisci, non potrai impugnare ulteriormente le cartelle relative ai carichi oggetto di definizione. - Qual è la differenza tra cartella di pagamento e avviso di addebito INPS?
La cartella è emessa dall’ADER su incarico dell’Agenzia delle Entrate; l’avviso di addebito INPS è un titolo esecutivo immediato emesso dall’INPS stesso. Il ricorso contro l’avviso va proposto al giudice del lavoro entro 40 giorni. - Se ricevo un preavviso di iscrizione ipotecaria, cosa devo fare?
Verifica l’importo del debito e la correttezza della notifica. Se il debito è inferiore a € 20 000 o riguarda l’unica abitazione non di lusso, l’ipoteca è illegittima . Puoi proporre ricorso entro 60 giorni o chiedere la sospensione. - L’ipoteca esattoriale è sempre legittima?
No. Deve essere preceduta da un preavviso e può essere iscritta solo se il debito supera € 20 000 . Inoltre, l’esecuzione immobiliare richiede un debito superiore a € 120 000 . - Il pignoramento presso terzi può essere contestato?
Sì. Puoi eccepire la mancanza di notifica, l’inesistenza o la prescrizione del debito, l’erronea indicazione del terzo. Inoltre, se il terzo non paga entro 60 giorni, il pignoramento è inefficace . - È vero che la rottamazione elimina tutte le sanzioni?
La rottamazione‑quinquies cancella sanzioni, interessi di mora e aggio , ma occorre pagare integralmente il capitale e le spese di procedura. In caso di rateizzazione sono dovuti interessi al 3 % . - Posso aderire alla rottamazione se sono decaduto da una precedente sanatoria?
Sì, la legge consente l’accesso alla quinquies anche a chi è decaduto dalla rottamazione‑quater, purché i carichi rientrino nel periodo 2000‑2023 . - Come funziona il piano del consumatore per l’imprenditore?
Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche per debiti non professionali. Se sei titolare di un’impresa individuale puoi accedere solo per i debiti personali, non per quelli dell’azienda. - Qual è il vantaggio dell’accordo di ristrutturazione dei debiti?
Consente di rinegoziare i debiti con i creditori e ottenere l’omologa del tribunale; durante la procedura le azioni esecutive sono sospese e, una volta omologato, l’accordo è vincolante anche per i creditori dissenzienti . - Cosa succede se la banca revoca gli affidamenti?
L’azienda deve valutare un’azione di difesa: contestare eventuali tassi usurari, proporre un piano di rientro, attivare la composizione negoziata o un accordo di ristrutturazione. La segnalazione a sofferenza può essere impugnata se ingiustificata. - È possibile falcidiare i debiti IVA e le ritenute?
In linea generale no: l’art. 7 della L. 3/2012 prevede che i piani di sovraindebitamento possano solo dilazionare il pagamento dell’IVA e delle ritenute, non ridurle . La transazione fiscale nel CCII può comportare una riduzione, ma dipende dall’assenso dell’ente. - Cos’è la composizione negoziata e a chi conviene?
È un procedimento introdotto nel 2021 che consente all’imprenditore in crisi di negoziare con i creditori con l’assistenza di un esperto. Conviene alle imprese ancora solvibili che vogliono evitare il fallimento e ridurre i costi. - Posso chiedere il saldo e stralcio dei debiti contributivi?
Solo le persone fisiche con un ISEE basso e con cartelle affidate dal 2000 al 2017 possono accedere alle procedure di saldo e stralcio; le società non possono. - Cosa accade dopo la liquidazione controllata?
Al termine della liquidazione il debitore può ottenere l’esdebitazione; i debiti residui vengono cancellati e può ripartire senza gravami . - Quanto costa avviare una procedura di sovraindebitamento?
I costi variano a seconda dell’OCC e del patrimonio; comprendono il compenso del gestore, le spese di pubblicazione e il contributo unificato. È consigliabile richiedere un preventivo. - È possibile evitare il fermo amministrativo sui veicoli aziendali?
Sì, se il veicolo è essenziale per l’attività (per esempio mezzi di trasporto di adesivi e sigillanti) si può chiedere all’ADER di non iscrivere il fermo ai sensi dell’art. 86 . - Come posso sapere se la cartella è prescritta?
Verifica la data di notifica e l’anno di riferimento: per le imposte dirette la prescrizione è di 10 anni, per l’IVA 10 anni, per contributi INPS 5 anni. Ogni atto interruttivo (avviso, cartella, intimazione) fa ripartire il termine. - Se ho più debiti, quale procedura devo scegliere?
Dipende dall’ammontare, dalla tipologia di creditori e dalla capacità di pagamento. La rottamazione è utile per debiti fiscali fino a € 500 000. L’accordo di ristrutturazione e il concordato minore richiedono l’intervento del tribunale ma consentono un taglio dei debiti maggiore. La composizione negoziata è consigliabile se l’azienda è ancora in bonis. - L’Avv. Monardo può seguire la mia pratica anche se la mia azienda si trova fuori dalla Calabria?
Sì. L’avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina un team di avvocati e commercialisti su tutto il territorio nazionale, ed è cassazionista; può assistere clienti in ogni regione tramite strumenti telematici.
8 Simulazioni pratiche e numeriche
8.1 Esempio 1 – Rottamazione‑quinquies
Supponiamo che l’Azienda X (s.r.l. che produce sigillanti) abbia ricevuto cartelle per un debito fiscale complessivo di € 50 000 riferito a IVA e IRES degli anni 2019‑2021, con sanzioni per € 10 000 e interessi per € 5 000. La società aderisce alla rottamazione‑quinquies.
- Carichi ammessi: tutti i debiti sono compresi nel periodo 2000‑2023 e rientrano nella definizione agevolata .
- Importo da pagare:
- Capitale: € 50 000
- Spese di notifica e procedura: € 1 000
- Totale senza sanzioni e interessi: € 51 000
- Rateizzazione: l’azienda chiede 20 rate trimestrali; dal 1° agosto 2026 decorrono interessi al 3 % . L’interesse si calcola sul capitale residuo.
- Tasso annuo: 3 %
- Interessi sul residuo medio: € 51 000 × 3 % ≈ € 1 530/anno.
- Interessi totali su 5 anni: circa € 7 650.
- Importo complessivo: € 58 650 (anziché € 65 000 con sanzioni e interessi).
L’azienda risparmia circa € 6 350.
8.2 Esempio 2 – Accordo di ristrutturazione dei debiti
Azienda Y, che produce adesivi industriali, ha debiti per € 400 000 verso fornitori, € 200 000 verso banche e € 150 000 di debiti fiscali e contributivi. La società è ancora operativa ma ha subito un calo di fatturato.
- Predisposizione del piano: con l’assistenza dell’avv. Monardo la società redige un piano che prevede:
- Pagamento del 60 % ai fornitori in 5 anni;
- Conversione dei debiti bancari in un finanziamento a medio termine con rate decrescenti;
- Transazione fiscale per ridurre del 30 % i debiti d’imposta e dilazionare i contributi INPS.
- Raccolta delle adesioni: la società ottiene l’adesione di creditori che rappresentano il 65 % dei debiti, superando la soglia minima del 60 % prevista dall’art. 182‑bis .
- Relazione dell’esperto: un professionista indipendente attesta la fattibilità del piano.
- Omologa del tribunale: il tribunale omologa l’accordo, respingendo le opposizioni irrilevanti e, una volta pubblicato nel registro delle imprese, l’accordo diventa efficace erga omnes.
- Risultato: l’azienda riduce l’indebitamento complessivo del 35 %, mantiene la continuità produttiva, evita la liquidazione giudiziale e preserva rapporti con clienti e fornitori.
8.3 Esempio 3 – Piano del consumatore e liquidazione controllata
Il socio Mario, socio al 50 % della Z s.n.c. e garante personale dei debiti bancari della società, ha debiti personali per € 120 000 (carte di credito, prestiti personali) e quote di debiti sociali. Decide di separare la propria posizione:
- Piano del consumatore: presenta un piano in cui propone di versare € 500 al mese per 5 anni attingendo al proprio stipendio. Il piano prevede la dilazione ma non la falcidia dell’IVA e delle ritenute . I creditori votano e il giudice omologa il piano. Al termine del periodo, Mario ottiene l’esdebitazione per i debiti residui.
- Liquidazione controllata: se i creditori non approvano il piano, Mario può optare per la liquidazione controllata; i suoi beni (auto, quota di un immobile) vengono liquidati e, dopo 3 anni, ottiene la cancellazione dei debiti .
9 Conclusioni
Gestire un’azienda di adesivi e sigillanti implica competenze tecniche, compliance ambientale e capacità finanziaria. In situazioni di difficoltà, la somma di debiti fiscali, previdenziali e bancari può minacciare la sopravvivenza dell’impresa. Tuttavia la legislazione italiana, integrata da sentenze della Cassazione e della Corte di Giustizia Tributaria, offre una serie di tutele per il debitore:
- il pignoramento presso terzi deve essere notificato correttamente e perde efficacia se il terzo non paga entro 60 giorni ;
- l’iscrizione ipotecaria non può avvenire per debiti inferiori a € 20 000 e non può essere seguita da espropriazione immobiliare sotto € 120 000 ;
- il fermo amministrativo può essere evitato se il bene è strumentale all’attività ;
- la rottamazione‑quinquies consente di definire i carichi 2000‑2023 eliminando sanzioni e interessi ;
- la composizione negoziata, gli accordi di ristrutturazione e i piani del consumatore offrono strumenti per salvare l’azienda e ripartire.
È fondamentale agire tempestivamente, analizzare ogni atto e scegliere la strategia più adatta. L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team mettono a disposizione competenza multidisciplinare, esperienza nei contenziosi bancari e tributari e capacità di negoziare con gli enti pubblici e le banche. Possono assistere l’azienda nella verifica degli atti, nella proposizione dei ricorsi e nella scelta della procedura di ristrutturazione o di sovraindebitamento più adeguata.
📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive.