Introduzione
Gestire un’azienda di materiali edili comporta grandi investimenti e margini spesso risicati. Bastano un ritardo nei pagamenti o un calo della domanda per trovarsi con un’esposizione debitoria difficile da sostenere. Le cartelle esattoriali dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, gli avvisi di addebito dell’INPS e le rate dei mutui o dei finanziamenti bancari possono diventare un incubo. Se non affrontati tempestivamente, questi debiti sfociano in iscrizioni ipotecarie, pignoramenti e fermi amministrativi che paralizzano l’attività. Eppure esistono rimedi legali efficaci per contestare gli atti viziati, sospendere l’azione esecutiva e rinegoziare il debito.
In questa guida aggiornata a gennaio 2026 illustreremo, con taglio pratico e professionale, il quadro normativo e giurisprudenziale più recente, le procedure da seguire dopo la notifica di un atto, le difese possibili, gli strumenti agevolati (rottamazione quinquies, definizioni agevolate, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione) e gli errori da evitare. L’obiettivo è fornire agli imprenditori edili un vademecum completo per far valere i propri diritti contro Fisco, INPS e banche, ridurre l’importo dovuto e salvare l’azienda.
Chi siamo e come possiamo aiutarti
L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti assistono imprese e privati in tutta Italia nelle controversie tributarie, bancarie e nelle procedure da sovraindebitamento. Cassazionista, coordinatore di professionisti esperti a livello nazionale in diritto bancario e tributario, l’avv. Monardo è:
- Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
- Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC);
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021.
Insieme al suo team offre un’analisi approfondita degli atti (cartelle, avvisi di addebito, decreti ingiuntivi), redige ricorsi entro i termini di legge, chiede la sospensione dell’esecutività, tratta con i creditori per ottenere stralci e rateizzazioni e predispone piani di rientro giudiziali e stragiudiziali. La nostra esperienza nel settore edile ci permette di cogliere le peculiarità delle imprese del comparto, come la gestione dei magazzini, i contratti di appalto e subappalto e il ruolo delle banche nel finanziamento dei lavori.
📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.
1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Le principali fonti normative in materia di riscossione
Le norme che regolano l’accertamento, l’iscrizione a ruolo e la riscossione dei debiti tributari e contributivi sono molteplici. Le più rilevanti per il nostro tema sono:
| Norma | Contenuto essenziale | Novità/aggiornamenti |
|---|---|---|
| D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 | Disciplina la riscossione delle imposte mediante ruolo. L’art. 19 consente di rateizzare fino a 72 rate mensili e, a seguito della riforma operata dal d.lgs. 110/2024, prevede piani di dilazione fino a 120 rate per i debiti inferiori a 120 000 € in caso di documentata difficoltà . Il debitore deve presentare la richiesta entro i termini indicati e dimostrare lo stato di temporanea difficoltà. | Con il d.lgs. 110/2024 la ratazione è stata estesa: 84 rate per le domande presentate nel biennio 2025‑2026; 96 rate nel biennio 2027‑2028; 108 rate dal 2029 . |
| Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) | Introduce la rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito INPS per i carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Prevede la possibilità di pagare solo il capitale e le spese, con esclusione di sanzioni e interessi . | La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026; l’adesione sospende le rateizzazioni in corso e consente di pagare in un’unica soluzione o in massimo 54 rate bimestrali . La decadenza scatta con il mancato pagamento di due rate . |
| D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147 | Introdotto durante la pandemia, rinvia l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa al 16 maggio 2022 e istituisce la composizione negoziata della crisi, un percorso volontario e stragiudiziale assistito da un esperto che favorisce la ristrutturazione dell’impresa . | Questo decreto ha creato la figura dell’esperto negoziatore, nominato dalla Camera di Commercio per aiutare l’imprenditore a negoziare con i creditori e predisporre un piano di rilancio . |
| Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (cosiddetta Legge salva suicidi) | Disciplinava originariamente la composizione della crisi da sovraindebitamento per i soggetti non fallibili. A partire dal 2022 è stata in larga parte assorbita dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ma rimane la base per la nomina del Gestore della crisi e per il funzionamento degli Organismi di composizione della crisi (OCC). La legge definisce il sovraindebitamento come «situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile» . | Il Gestore della crisi assiste il debitore nella predisposizione del piano e ne verifica la fattibilità . La legge si applica ancora alle procedure pendenti aperte prima del settembre 2022 e continua a regolare alcuni profili, come l’esdebitazione. |
| D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (C.C.I.I.) | Raccoglie e aggiorna le procedure concorsuali e di sovraindebitamento: ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata. Definisce i requisiti di accesso e le fasi delle procedure, prevede misure protettive automatiche e consente l’omologazione di accordi di ristrutturazione anche con approvazione a maggioranza dei creditori. | È stato più volte modificato (correttivi 2021, 2022 e 2024) e rappresenta la disciplina attuale delle crisi per i soggetti non fallibili e per le imprese. |
| Decreto interministeriale 24 ottobre 2025 (Ministero del Lavoro e MEF) | Attua la legge 203/2024 e consente a INPS e INAIL di concedere piani di rateazione dei contributi fino a 60 mesi: 36 rate per debiti fino a 500 000 € e 60 rate per debiti superiori . | La riforma permette di dilazionare i contributi prima che siano affidati alla riscossione e consente una seconda dilazione anche in presenza di un piano già in corso . |
| Art. 72‑bis e art. 75‑bis D.P.R. 602/1973 | Riguardano il pignoramento presso terzi. L’art. 72‑bis consente all’agente della riscossione di pignorare crediti del debitore verso terzi senza l’intervento del giudice; l’art. 75‑bis introduce strumenti informatici per reperire informazioni sui crediti. | La Legge di Bilancio 2026, art. 1, comma 117, autorizza l’Agenzia delle Entrate a fornire all’Agente della Riscossione i dati delle fatture elettroniche per individuare crediti da pignorare , accelerando le procedure. |
1.2 Giurisprudenza più recente
La Corte di Cassazione e la Corte costituzionale hanno emesso pronunce importanti negli ultimi anni in materia di riscossione e di crisi d’impresa. Alcuni orientamenti rilevanti per le aziende in difficoltà sono:
- Estratto di ruolo non impugnabile: la Cassazione, con ordinanza n. 30341/2025, ha ribadito che l’estratto di ruolo, cioè l’elenco delle cartelle consegnato dall’Agenzia Entrate‑Riscossione al contribuente, non è un atto autonomamente impugnabile. Il ricorso è ammesso solo se si dimostra un pregiudizio concreto; la semplice elencazione di cartelle prescritte non basta . Questa pronuncia fa seguito alle riforme del 2021 che hanno limitato l’impugnabilità dell’estratto di ruolo.
- Pignoramento presso terzi e dati di fatturazione elettronica: la giurisprudenza ha riconosciuto la legittimità delle norme che consentono all’Agenzia delle Entrate Riscossione di utilizzare i dati delle fatture elettroniche per individuare crediti da pignorare e di notificare l’atto di pignoramento senza autorizzazione del giudice . Tuttavia, il pignoramento perde efficacia se non viene eseguito entro 60 giorni .
- Rateizzazione e decadenza: i giudici tributari hanno sottolineato che, una volta ottenuta la dilazione dei ruoli, il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dai benefici con conseguente ripresa dell’azione esecutiva. La decadenza è automatica e non è prevista alcuna tolleranza salvo diversa previsione normativa .
- Contribuente e DURC: le FAQ sulla rottamazione quinquies precisano che il contribuente non è considerato inadempiente ai fini del DURC durante l’adesione alla rottamazione . Questa interpretazione è stata recepita dalle sentenze dei giudici amministrativi.
- Prescrizione e notifiche: la Cassazione ha costantemente affermato che la prescrizione dei tributi (cinque o dieci anni a seconda della natura del tributo) decorre dall’anno successivo a quello in cui il tributo doveva essere pagato. La notifica tardiva della cartella può essere eccepita solo se avviene oltre il termine di prescrizione e se il contribuente dimostra di non aver mai ricevuto l’atto intermedio.
Queste pronunce rafforzano la necessità di verificare sempre la regolarità degli atti notificati e di contestare tempestivamente eventuali vizi.
2. Procedura passo‑passo: cosa fare dopo la notifica dell’atto
Ricevere una cartella esattoriale, un avviso di addebito INPS o una lettera della banca può generare panico. Tuttavia esistono tempi e modalità precise per reagire. Di seguito viene descritta una procedura cronologica.
- Aprire e leggere l’atto. Molti imprenditori, per timore, non aprono le comunicazioni dell’Agenzia Entrate‑Riscossione o della banca. Questo è un errore fatale: i termini per ricorrere decorrono dalla data di notifica. Leggere l’atto consente di conoscere l’origine del debito, l’anno di riferimento, l’importo richiesto e il termine per pagare o impugnare.
- Verificare la regolarità della notifica. Controllate la data di notifica (indicata sull’avviso di deposito o sulla raccomandata). Verificate che l’atto sia stato consegnato al legale rappresentante o a persona autorizzata. Notifiche a indirizzi errati o recapitate a persone non abilitate possono essere nulle. Nel contenzioso tributario, la notifica irregolare è una delle eccezioni più frequenti.
- Richiedere l’estratto di ruolo e i documenti. È consigliabile recarsi presso lo sportello dell’Agenzia Entrate‑Riscossione o utilizzare i servizi online per richiedere l’estratto del proprio debito. Ricordate che questo documento non è impugnabile se non dimostrate un danno concreto, ma è utile per verificare l’esistenza di cartelle prescritte .
- Analizzare i vizi formali. Controllate se l’atto riporta la firma del dirigente o del funzionario abilitato. L’art. 12, comma 4, del D.P.R. 602/73 stabilisce che devono essere indicati il codice fiscale, l’importo iscritto a ruolo e la firma del titolare dell’ufficio . La mancanza di questi elementi comporta la nullità della cartella. Verificate inoltre che la pretesa sia motivata e che non vi siano errori di calcolo.
- Valutare la prescrizione. Per le imposte erariali la prescrizione è di cinque anni; per i contributi INPS può essere di cinque o dieci anni a seconda del periodo. La prescrizione va eccepita nel primo atto difensivo; in mancanza, non può essere rilevata d’ufficio.
- Decidere se pagare o impugnare. In genere la cartella va pagata entro 60 giorni dalla notifica. Il pagamento tempestivo evita gli interessi di mora ma preclude l’impugnazione. Se avete dubbi sulla legittimità della pretesa, potete presentare:
- Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (CGT) per le cartelle e gli avvisi di accertamento fiscali. Il termine è di 60 giorni dalla notifica. Nel ricorso potete chiedere la sospensione dell’esecutività per evitare pignoramenti.
- Opposizione all’avviso di addebito INPS davanti al giudice del lavoro entro 40 giorni. L’avviso di addebito ha la stessa efficacia esecutiva della cartella.
- Opposizione a decreto ingiuntivo o atto di precetto davanti al giudice civile per i debiti bancari.
- Chiedere la rateazione o la sospensione. Se la cartella è corretta ma non potete pagare in un’unica soluzione, potete presentare richiesta di rateazione all’Agente della Riscossione (ex art. 19 DPR 602/73). Per i debiti inferiori a 120 000 €, è sufficiente una richiesta semplice e potete ottenere fino a 84 rate per le domande presentate nel 2025‑2026 ; per importi maggiori o domande presentate dopo, occorre documentare la difficoltà. Le rate vanno pagate con puntualità, altrimenti si decade dal beneficio .
- Valutare la rottamazione o altre definizioni agevolate. Se rientrate nei carichi ammessi, potete aderire alla rottamazione quinquies entro il 30 aprile 2026, pagando solo il capitale e le spese . Dal 1° agosto 2026 decorrono interessi al 3 % . La domanda sospende le rate in corso sui carichi definibili .
- Monitorare l’azienda e comunicare con i creditori. Nel frattempo, è utile predisporre un piano di risanamento interno: ridurre i costi, recuperare crediti, negoziare con fornitori e banche. Molti istituti sono disponibili a rinegoziare i debiti se dimostrate la capacità di onorare un piano di rientro.
- Rivolgersi a professionisti. Le procedure tributarie e bancarie richiedono competenze specifiche. Una difesa efficace presuppone la conoscenza delle ultime sentenze e delle procedure di sospensione. Rivolgersi all’avv. Monardo e al suo team garantisce di non perdere i termini e di individuare la strategia più vantaggiosa.
3. Difese e strategie legali
3.1 Impugnazione delle cartelle e degli avvisi di addebito
Le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito INPS sono atti esecutivi che si possono contestare davanti alla Corte di Giustizia Tributaria o al giudice del lavoro. Le principali eccezioni da sollevare sono:
- Nullità per difetto di notifica: se l’atto è stato notificato a un indirizzo errato o a persona non abilitata, oppure mediante PEC non registrata nei pubblici registri. La giurisprudenza annulla le cartelle notificate a indirizzi PEC diversi da quelli comunicati all’Albo.
- Mancanza di motivazione: la cartella deve indicare chiaramente l’imposta, l’anno e l’atto presupposto. Cartelle “mute” che riportano solo un importo cumulativo sono nulle.
- Incompetenza funzionale: alcuni atti devono essere firmati dal dirigente dell’ente impositore; la firma di un funzionario privo di delega comporta la nullità.
- Illegittimità degli interessi e degli aggi: verificate se sono stati calcolati applicando tassi oltre la legge. In alcuni casi, gli interessi iscritti potrebbero essere già decorsi o prescritti.
- Prescrizione: la prescrizione dei tributi è quinquennale per Iva, Ires, Irpef e imposte indirette, decennale per imposte ipotecarie e catastali. Per i contributi INPS la prescrizione era decennale, ma per i contributi dovuti dopo il 2012 è quinquennale.
- Difetto di legittimazione dell’agente della riscossione: verificate se il ruolo è stato correttamente affidato. A volte le cartelle sono emesse da concessionari non più titolati.
- Errato calcolo degli importi: occorre verificare se le somme richieste sono state già pagate, se sono state sgravate o se vi sono errori di duplicazione.
Il ricorso va presentato entro 60 giorni (per i tributi locali 60 giorni) dalla notifica. È possibile chiedere la sospensione cautelare della cartella, dimostrando il fumus boni iuris (ossia la fondatezza del ricorso) e il periculum in mora (pregiudizio grave e irreparabile). La sospensione impedisce i pignoramenti e gli interessi di mora fino alla decisione del giudice.
3.2 Contestare i pignoramenti e le ipoteche
Quando il debitore non paga entro i termini, l’Agenzia Entrate‑Riscossione può avviare misure cautelari (fermi amministrativi, iscrizioni ipotecarie) e misure esecutive (pignoramenti). Le difese tipiche sono:
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 57 e 617 c.p.c.): può essere proposta entro 20 giorni dalla notifica del pignoramento per contestare i vizi formali dell’atto. Ad esempio, la notifica senza la preventiva comunicazione dell’intenzione di iscrivere ipoteca (preavviso ex art. 50 DPR 602/73) oppure il mancato rispetto dei termini di 60 giorni tra notifica della cartella e avvio dell’esecuzione.
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): mira a contestare il diritto dell’ente a procedere, eccependo la prescrizione del credito o l’illegittimità della cartella presupposta.
- Contenzioso contro l’ipoteca illegittima: l’ipoteca può essere iscritta solo per debiti superiori a 5.000 € (limite innalzato a 10.000 € nel 2024, salvo successive modifiche). Deve essere preceduta da preavviso e può essere cancellata se il debito originario è prescritto.
- Pignoramento presso terzi: si contesta verificando l’assenza di credito (ad esempio il conto corrente è in negativo) o l’esistenza di precedenti pignoramenti. Va evidenziato che dal 2026 l’Agente della Riscossione potrà utilizzare i dati delle fatture elettroniche per individuare i crediti del debitore , ma resta l’obbligo di notificare l’atto e di rispettare il termine di 60 giorni per l’esecuzione .
3.3 Difendersi dagli avvisi di addebito INPS
Gli avvisi di addebito emessi dall’INPS hanno la stessa efficacia esecutiva delle cartelle esattoriali. Vengono notificati quando l’ente previdenziale rileva omissioni nei versamenti contributivi. Le difese si articolano in:
- Ricorso al giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica. Si contestano l’esistenza del credito, la prescrizione, la nullità della notifica o gli errori di calcolo. La procedura è regolata dagli artt. 442 e ss. c.p.c.
- Eccezione di compensazione per crediti vantati nei confronti dell’ente (es. rimborso contributi versati indebitamente) se non sono prescritti.
- Rateazione dei contributi: dal 1° gennaio 2025 l’INPS può concedere rateizzazioni fino a 60 mesi anche per debiti superiori a 500 000 € . La richiesta va presentata prima che il debito sia affidato all’Agente della Riscossione e deve essere motivata con documentazione attestante la temporanea difficoltà .
3.4 Difesa contro le banche: anatocismo, usura e negoziazione del debito
Le aziende edili spesso ricorrono a linee di credito, mutui e anticipi su fatture. In caso di insolvenza, le banche possono iscrivere ipoteche giudiziali, pignorare i conti correnti o chiedere il rientro immediato. Le principali strategie difensive sono:
- Verifica del contratto di finanziamento: molti contratti contengono clausole abusive (anatocismo, interessi usurari) che possono essere contestate. La Cassazione ha più volte riconosciuto la nullità delle clausole che prevedono interessi ultra‑legali non esplicitamente indicati.
- Opposizione a decreto ingiuntivo: se la banca richiede un decreto ingiuntivo, il debitore può fare opposizione entro 40 giorni eccependo l’inesistenza del credito o l’illegittimità degli interessi.
- Richiesta di rinegoziazione: prima di arrivare all’esecuzione, è consigliabile avviare trattative con la banca per ristrutturare il debito: allungare la durata del mutuo, ridurre il tasso, concedere un periodo di preammortamento. Presentare un business plan realistico aumenta le possibilità di accordo.
- Utilizzo degli strumenti del Codice della crisi: se la situazione è compromessa, l’imprenditore può accedere al concordato minore o all’accordo di ristrutturazione dei debiti previsti dal C.C.I.I., ottenendo l’omologazione giudiziaria che vincola anche le banche dissenzienti. L’avv. Monardo, in quanto esperto negoziatore, assiste l’imprenditore nella predisposizione della domanda e nelle trattative con i creditori.
4. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e procedure di crisi
4.1 Rottamazione quinquies 2026
La Legge di Bilancio 2026 (n. 199/2025) introduce la rottamazione quinquies, una nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Questa misura è particolarmente utile alle imprese edili perché consente di azzerare sanzioni e interessi e di pianificare i pagamenti. Gli elementi principali sono:
- Debiti ammessi: cartelle e avvisi di addebito derivanti da omessi versamenti di imposte (IRPEF, IRES, IVA), attività di liquidazione automatica o controllo formale, contributi INPS dichiarati e non pagati e multe stradali irrogate da amministrazioni statali .
- Debiti esclusi: restano fuori le somme derivanti da accertamenti esecutivi, i tributi locali (IMU, TARI, TASI salvo previsioni locali) e i contributi previdenziali accertati con verbali ispettivi.
- Domanda: va presentata entro il 30 aprile 2026 tramite piattaforma telematica. L’Agente della Riscossione risponde entro il 30 giugno 2026 .
- Pagamenti: si può optare per un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o per un piano fino a 54 rate bimestrali. Le prime tre rate scadono il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026; le successive hanno cadenza bimestrale dal 2027 al 2035 . Dall’1 agosto 2026 si applicano interessi al 3 % .
- Benefici: l’adesione cancella sanzioni e interessi, sospende i pignoramenti e le misure cautelari e consente di ottenere il DURC . Le rateizzazioni in corso vengono sospese e revocate se la domanda viene accolta .
- Decadenza: il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata comporta la perdita del beneficio e il debito residuo torna esigibile .
Questa misura rappresenta un’opportunità per le imprese edili con esposizioni arretrate; tuttavia occorre valutare attentamente se conviene aderire in base all’ammontare delle sanzioni e alla sostenibilità delle rate.
4.2 Altre definizioni agevolate e strumenti tributari
Oltre alla rottamazione quinquies, il legislatore prevede periodicamente altre misure di definizione dei debiti:
- Ravvedimento operoso: consente di sanare violazioni formali e pagare imposte non versate beneficiando di sanzioni ridotte. È applicabile prima che l’Agenzia invii avvisi di accertamento.
- Definizione agevolata dei verbali di constatazione (D.Lgs. 119/2018): permette di definire le contestazioni contenute nei PVC pagando solo il 15 % delle sanzioni.
- Concordato preventivo biennale: introdotto dalla legge di Bilancio 2024, consente alle imprese di concordare preventivamente con il Fisco il reddito imponibile per due anni, ottenendo certezza sulle somme dovute. Questa misura, legata all’adesione al concordato, riduce il rischio di accertamenti.
4.3 Piani del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata
Per le imprese edili individuali e per i soci delle società di persone che non superano i limiti di fallibilità (attivo annuo inferiore a 300 000 €, ricavi inferiori a 200 000 € e debiti non superiori a 500 000 € ), il Codice della crisi prevede tre procedure:
- Ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore): destinata a persone fisiche e famiglie con debiti di natura prevalentemente personale. Consente di presentare un piano di pagamento proporzionato al reddito e di ottenere l’esdebitazione con l’omologazione del giudice. La procedura sospende pignoramenti e vendite immobiliari . I tempi indicativi sono: preparazione 1‑3 mesi, fase giudiziale 6 mesi e durata dell’esecuzione variabile .
- Concordato minore (ex accordo con i creditori): rivolto a piccoli imprenditori e professionisti non fallibili. Prevede la presentazione di una proposta di pagamento ai creditori, che deve essere approvata dalla maggioranza dei crediti e omologata dal giudice. Consente di continuare l’attività aziendale.
- Liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio): consente di vendere i beni del debitore (anche solo parte dello stipendio) per soddisfare i creditori . Il tribunale nomina un liquidatore che amministra il patrimonio. La procedura dura in media 4 anni , dopo i quali il residuo debito viene cancellato (esdebitazione).
L’accesso a queste procedure richiede la nomina di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). L’OCC è un ente pubblico o privato autorizzato dal Ministero della Giustizia che assiste il debitore nella scelta della procedura, verifica i documenti, redige una relazione e guida la trattativa . L’OCC ha il compito di garantire equilibrio tra debitore e creditori e di assicurare la serietà del piano. Il suo intervento offre vantaggi significativi: sospensione delle azioni esecutive, rinegoziazione dei debiti e recupero della stabilità finanziaria .
4.4 Composizione negoziata della crisi d’impresa
Per le società di capitali, le imprese individuali e le società di persone che superano le soglie di fallibilità, il d.l. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi. Si tratta di una procedura volontaria e riservata in cui l’imprenditore, assistito da un esperto nominato dalla Camera di Commercio, negozia con i creditori per trovare una soluzione di risanamento. Gli aspetti principali sono:
- Accesso alla piattaforma telematica: l’istanza si presenta tramite il portale nazionale; occorre allegare una relazione sull’attività svolta, i dati contabili aggiornati e un piano industriale.
- Nomina dell’esperto negoziatore: la Camera di Commercio designa un esperto indipendente (come l’avv. Monardo) che assiste il debitore e facilita le trattative.
- Misure protettive: il tribunale può concedere, su richiesta dell’imprenditore, misure protettive che sospendono azioni esecutive e cautelari. Le banche sono incentivate a mantenere gli affidamenti; la legge prevede che l’accesso alla composizione negoziata non costituisca causa di revoca degli affidamenti .
- Conclusione: la procedura può terminare con la stipula di accordi di ristrutturazione, un concordato preventivo semplificato o l’accesso a procedure concorsuali. Se l’impresa non riesce a risanarsi, l’esperto attesta l’impossibilità e invita a ricorrere alla liquidazione giudiziale.
4.5 Altri istituti: saldo e stralcio e transazioni bancarie
Oltre alle procedure previste dalla legge, è possibile negoziare con i creditori soluzioni personalizzate:
- Saldo e stralcio: consiste nel pagamento di una somma a saldo (inferiore al dovuto) e nella rinuncia del creditore al residuo. L’Agenzia Entrate‑Riscossione ha applicato questa formula nelle precedenti rottamazioni (per i soggetti con ISEE inferiore a 20 000 €) ma può essere negoziata anche con banche e fornitori.
- Transazioni fiscali: nelle procedure concorsuali, il debitore può proporre all’Erario una transazione che riduca sanzioni e interessi; occorre ottenere il voto favorevole dell’Amministrazione finanziaria.
- Accordo stragiudiziale con la banca: attraverso la mediazione di un consulente, l’impresa può ottenere una riduzione del debito, una rinegoziazione del tasso o la concessione di un periodo di grazia. Presentare analisi finanziarie e prospetti di rientro realistici è fondamentale.
5. Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare le comunicazioni. Non aprire raccomandate o PEC per paura è l’errore più frequente. I termini per impugnare decorrono dalla notifica; trascorsi 60 giorni, la cartella diventa definitiva.
- Pagare senza verificare. Versare l’importo richiesto senza controllare vizi di forma o prescrizione significa perdere la possibilità di contestare. Analizzate sempre l’atto o affidatevi a un professionista.
- Affidarsi a consulenti improvvisati. In rete proliferano sedicenti “esperti” che promettono l’annullamento automatico dei debiti. Solo un avvocato specializzato può valutare la strategia corretta.
- Aspettare l’ultimo giorno. Richiedere la rateazione o presentare il ricorso all’ultimo momento espone a errori e dimenticanze. È consigliabile iniziare l’istruttoria subito dopo la notifica.
- Confondere rateazione e rottamazione. La rateazione ordinaria comporta il pagamento di tutto il debito (comprensivo di sanzioni e interessi); la rottamazione consente di pagare solo il capitale e le spese. Valutare attentamente quale soluzione sia più conveniente.
- Non tenere la contabilità aggiornata. Molte contestazioni nascono da errori nella contabilizzazione delle fatture o dei contributi. Un’azienda edile deve monitorare attentamente la gestione dei cantieri, i registri IVA e i versamenti contributivi.
- Non pianificare la liquidità. Le rate di rottamazione o di ristrutturazione dei debiti vanno integrate nel piano finanziario aziendale. Se non si dispone di liquidità sufficiente, si rischia la decadenza e la ripresa delle azioni esecutive.
- Tralasciare la responsabilità dell’amministratore. In caso di omesso versamento di ritenute o IVA, l’amministratore può essere punito penalmente. È quindi essenziale agire tempestivamente per regolarizzare la posizione.
- Sottovalutare i contributi INPS. La mancata regolarizzazione dei contributi può comportare sanzioni maggiorate e il blocco del DURC, con conseguente impossibilità di partecipare a gare d’appalto. Dal 2025 è possibile rateizzare fino a 60 mesi ; approfittatene prima che il debito sia iscritto a ruolo.
- Non valutare la procedura di composizione negoziata. Molte imprese potrebbero evitare la liquidazione se avviassero tempestivamente una composizione negoziata con l’aiuto di un esperto. Questo strumento consente di negoziare con banche e fornitori in un contesto protetto e di conservare la continuità aziendale .
6. Tabelle riepilogative
6.1 Termini e scadenze principali
| Atto/Procedura | Termine per impugnare | Termine di pagamento | Osservazioni |
|---|---|---|---|
| Cartella esattoriale | 60 giorni dalla notifica per ricorso alla CGT | 60 giorni per il pagamento; 30 giorni per chiedere rateazione | In assenza di ricorso la cartella diventa definitiva. Possibile sospensione cautelare. |
| Avviso di addebito INPS | 40 giorni per ricorso al giudice del lavoro | 30 giorni per pagare o chiedere rateazione | Ha efficacia esecutiva immediata; le difese sono simili a quelle contro le cartelle. |
| Preavviso di fermo amministrativo | 20 giorni per regolarizzare o proporre ricorso | — | Se non si paga o non si impugna, l’Agenzia iscrive il fermo sul veicolo. |
| Iscrizione ipotecaria | 60 giorni per presentare opposizione agli atti esecutivi | — | L’iscrizione è legittima per debiti superiori a 10 000 €. |
| Pignoramento presso terzi | 20 giorni per opposizione agli atti esecutivi | — | Deve essere eseguito entro 60 giorni dalla notifica . |
| Domanda di rottamazione quinquies | 30 aprile 2026 | Pagamento entro 31 luglio 2026 (unica soluzione) o fino a 54 rate | La domanda sospende le rate in corso . |
| Richiesta di rateazione tributi (ex art. 19 DPR 602/73) | Nessun termine prefissato; va presentata prima dell’avvio dell’esecuzione | Versamento della prima rata entro 30 giorni dall’accoglimento | Fino a 84 rate per domande presentate nel 2025‑2026 ; fino a 120 rate con documentazione. |
| Richiesta di rateazione contributi INPS/INAIL | Prima che il debito sia affidato alla riscossione | Pagamento della prima rata alla concessione | Debiti fino a 500 000 €: max 36 rate; oltre 500 000 €: max 60 rate . |
6.2 Strumenti di difesa e benefici
| Strumento | Benefici principali | Requisiti |
|---|---|---|
| Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria | Sospensione dell’atto impugnato, possibilità di annullamento totale o parziale della pretesa. | Deve essere presentato da un avvocato. Richiede la prova dei vizi dell’atto. |
| Rateazione ordinaria (art. 19 DPR 602/73) | Suddivisione del debito in rate; sospensione delle procedure esecutive; rilascio del DURC se le rate sono puntuali. | Richiesta motivata; per piani superiori a 72 rate occorre documentare la difficoltà. |
| Rottamazione quinquies | Stralcio di sanzioni, interessi e aggio; pagamento in 54 rate bimestrali; sospensione dei pignoramenti . | Domanda entro il 30 aprile 2026; pagamento della prima rata entro 31 luglio 2026; decadenza per mancato pagamento di due rate . |
| Ristrutturazione dei debiti del consumatore | Sospende pignoramenti e aste; consente di mantenere i beni essenziali; esdebitazione alla fine . | Destinata a persone fisiche non fallibili; richiede la nomina di un OCC e la predisposizione di un piano fattibile. |
| Concordato minore | Ristrutturazione dei debiti con accordo della maggioranza dei creditori; possibilità di continuare l’attività aziendale. | Piccoli imprenditori e professionisti non fallibili; piano attestato da un professionista. |
| Liquidazione controllata | Vendita ordinata del patrimonio; cancellazione del residuo debito dopo la procedura . | Applicabile a consumatori e imprenditori sotto soglia; nomina di un liquidatore. |
| Composizione negoziata della crisi d’impresa | Negoziazione assistita con i creditori; misure protettive; mantenimento della continuità aziendale . | Imprese in crisi ma ancora attive; nomina dell’esperto negoziatore; redazione di un piano di risanamento. |
7. Domande frequenti (FAQ)
- Una cartella esattoriale può essere annullata per mancanza di motivazione?
Sì. La cartella deve indicare la causale del debito, l’anno di riferimento, l’atto presupposto e la firma del dirigente o del funzionario delegato . Se questi elementi mancano o sono incompleti, la cartella è nulla e può essere annullata dal giudice.
- L’estratto di ruolo è impugnabile?
No, salvo che dalla sua conoscenza derivi un pregiudizio concreto. La Cassazione ha ribadito che l’estratto di ruolo non è un atto autonomamente impugnabile; è solo un riepilogo delle cartelle . Il ricorso è ammesso solo se dimostrate che l’estratto preclude la partecipazione a gare o provoca il blocco dei pagamenti della PA.
- Quali debiti posso includere nella rottamazione quinquies?
Sono ammessi i carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2023 che derivano da imposte dichiarate ma non versate, da liquidazioni automatiche e da contributi INPS dichiarati . Sono inclusi anche i verbali del codice della strada emessi da amministrazioni statali.
- Cosa succede alle rateizzazioni in corso se aderisco alla rottamazione quinquies?
Le rateizzazioni relative ai carichi definibili sono sospese e vengono revocate al 31 luglio 2026 . I debiti non rottamabili vanno invece pagati regolarmente.
- Quante rate posso ottenere con la rateazione ordinaria?
Per le domande presentate nel biennio 2025‑2026, l’agente della riscossione può concedere fino a 84 rate mensili . Dal 2027 le rate potranno arrivare a 96 e dal 2029 a 108. In casi documentati di grave difficoltà il numero può essere elevato a 120 rate mensili .
- È possibile ottenere una seconda rateazione dei contributi INPS?
Sì. Il decreto interministeriale del 24 ottobre 2025 prevede la possibilità di concedere una nuova dilazione anche se un piano è già in corso . Tuttavia occorre dimostrare una temporanea difficoltà e il rispetto delle precedenti rate.
- Posso bloccare un pignoramento presso terzi?
È possibile fare opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni per contestare i vizi di notifica o la non esistenza del credito. Ricordate che l’agente della riscossione deve eseguire il pignoramento entro 60 giorni dalla notifica dell’atto . In alternativa potete chiedere la sospensione giudiziale se dimostrate l’illegittimità del debito.
- Che differenza c’è tra concordato minore e composizione negoziata della crisi?
Il concordato minore è una procedura giudiziale prevista dal Codice della crisi per i piccoli imprenditori e richiede l’approvazione dei creditori e l’omologazione del giudice. La composizione negoziata, introdotta dal d.l. 118/2021, è una procedura volontaria e stragiudiziale gestita da un esperto che favorisce la negoziazione con i creditori .
- Cos’è l’esdebitazione?
È la cancellazione del debito residuo al termine delle procedure di sovraindebitamento (ristrutturazione, concordato minore, liquidazione controllata). Una volta completati i pagamenti previsti dal piano, il debitore ottiene l’esdebitazione e non può più essere perseguito per quei debiti.
- Posso ottenere il DURC se ho debiti rottamabili?
Sì. Le FAQ sulla rottamazione quinquies chiariscono che l’adesione alla definizione agevolata non comporta l’irregolarità del DURC . Tuttavia, per i debiti non rottamabili occorre essere in regola con i versamenti o avere una rateazione.
- Devo includere tutti i debiti nella rottamazione?
No. È possibile scegliere i carichi da rottamare. Tuttavia l’adesione riguarda tutti i debiti relativi a quel ruolo. I debiti esclusi dovranno essere pagati con rateazione o tramite ricorso.
- Cosa succede se decado dalla rottamazione?
Il debito residuo torna interamente esigibile (comprensivo di sanzioni e interessi originari) e l’Agente della Riscossione può riattivare pignoramenti e ipoteche. Non è prevista la riammissione alla rottamazione quinquies, ma si può chiedere una rateazione ordinaria.
- Come vengono calcolate le sanzioni e gli interessi stralciati?
L’Agente della Riscossione comunica, insieme alla risposta all’istanza, l’importo del capitale dovuto e quello stralciato. In generale, per i tributi erariali le sanzioni sono il 30 % del tributo; gli interessi moratori decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo.
- Che ruolo ha l’OCC nella procedura di sovraindebitamento?
L’Organismo di Composizione della Crisi nomina un Gestore che analizza la situazione debitoria, redige una relazione particolareggiata, propone il piano e assiste il debitore fino all’omologazione . Senza la relazione dell’OCC la domanda non è ammissibile.
- Quanto costano le procedure di sovraindebitamento?
I costi variano in base al tipo di procedura. L’OCC percepisce un compenso proporzionato all’attivo e al passivo; ad esempio, per un passivo di 200 000 € l’OCC può percepire circa 3 800 € . Le spese di giustizia (contributo unificato e bollo) sono modeste. L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo i parametri forensi (D.M. 55/2014).
- Posso accedere al piano del consumatore se ho debiti sia personali sia aziendali?
In linea di principio il piano del consumatore è destinato a debiti contratti per finalità estranee all’attività imprenditoriale . Tuttavia la giurisprudenza ammette il piano per “debiti misti” se la parte aziendale è residuale e se il tribunale ritiene prevalente la natura personale dell’indebitamento.
- È possibile vendere un bene pignorato per pagare i debiti?
Sì, attraverso la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) potete chiedere al giudice di sostituire il bene con una somma pari al valore del bene più spese. In questo modo evitate l’asta e mantenete il controllo sulla vendita.
- Le banche possono revocare i fidi se accedo alla composizione negoziata?
No. Il d.l. 118/2021 prevede che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di revoca degli affidamenti bancari . Tuttavia le banche possono chiedere garanzie aggiuntive o una ristrutturazione del debito.
- Come posso evitare l’iscrizione ipotecaria?
Pagando o impugnando la cartella entro 60 giorni e richiedendo la rateazione. L’ipoteca può essere iscritta solo per debiti superiori a 10 000 €. In caso di notifica del preavviso di ipoteca, potete proporre ricorso al giudice tributario.
- Che differenza c’è tra rateazione ordinaria e definizione agevolata?
La rateazione ordinaria consente di suddividere l’intero debito (comprensivo di sanzioni e interessi) in rate mensili. La definizione agevolata (rottamazione) permette di pagare solo il capitale e le spese, con esclusione di sanzioni e interessi ; però richiede il pagamento di rate in tempi più brevi e non può essere richiesta per tutti i debiti.
8. Simulazioni pratiche
8.1 Simulazione 1 – Cartella tributaria da 100 000 €
Un’azienda di materiali edili riceve nel gennaio 2026 una cartella esattoriale di 100 000 € per IVA e ritenute non versate relative agli anni 2020‑2021. L’importo comprende: capitale 60 000 €, sanzioni 18 000 €, interessi 12 000 €, aggio 10 000 €.
- Verifica dell’atto: la cartella è stata notificata a mezzo PEC all’indirizzo risultante dal registro INI‑PEC; riporta la firma del dirigente e l’indicazione dell’atto presupposto. Non emergono vizi formali.
- Rateazione ordinaria: l’azienda presenta immediatamente la richiesta di rateazione (ex art. 19 DPR 602/73). Poiché l’importo supera 120 000 €, deve documentare la temporanea difficoltà. L’agente della riscossione concede 84 rate mensili da circa 1 190 € (60 000 € di capitale + 18 000 € di sanzioni + 12 000 € di interessi + aggio) / 84 = 1 095 € circa (senza considerare l’aggio). Il pagamento puntuale consente di ottenere il DURC e sospende i pignoramenti.
- Rottamazione quinquies: poiché il debito deriva da imposte dichiarate ma non versate, l’azienda decide di aderire alla rottamazione. Presenta la domanda entro il 30 aprile 2026. L’importo da pagare è solo il capitale (60 000 €) più le spese di riscossione. Supponendo spese pari al 4 %, il totale dovuto è 62 400 €. L’azienda può optare per un pagamento unico entro il 31 luglio 2026 o per 54 rate bimestrali (27 rate annuali). Ad esempio, con 54 rate bimestrali il pagamento medio sarà di circa 1 155 € bimestrali (62 400 € / 54 ≈ 1 155 €). Questo importo è inferiore a quanto avrebbe pagato con la rateazione ordinaria e consente di risparmiare sanzioni e interessi. Tuttavia bisogna valutare la capacità di rispettare scadenze ravvicinate; la decadenza comporterebbe la perdita dei benefici.
- Ricorso: se l’azienda avesse riscontrato vizi nella notifica (ad esempio notifica ad indirizzo PEC errato) o la prescrizione di una parte del debito, avrebbe potuto presentare ricorso alla CGT chiedendo l’annullamento totale o parziale della cartella. In caso di accoglimento, avrebbe ottenuto lo sgravio del debito e il rimborso delle somme pagate.
8.2 Simulazione 2 – Avviso di addebito INPS e pignoramento presso terzi
Un’impresa individuale riceve un avviso di addebito INPS di 50 000 € per contributi non versati. Dopo 30 giorni, l’azienda non paga né richiede la rateazione. L’INPS affida il debito all’Agenzia Entrate‑Riscossione, che notifica un atto di pignoramento presso terzi alla banca dell’imprenditore.
- Ricorso al giudice del lavoro: l’imprenditore, entro 40 giorni dalla notifica dell’avviso di addebito, presenta ricorso eccependo la prescrizione quinquennale per contributi antecedenti al 2020. Il giudice sospende l’efficacia dell’avviso per valutare la fondatezza della prescrizione.
- Opposizione all’atto di pignoramento: l’imprenditore contesta il pignoramento dinanzi al giudice dell’esecuzione, affermando che il credito presso la banca è inesistente perché il conto corrente è in rosso. Inoltre contesta la mancanza del termine di 60 giorni tra la notifica dell’avviso e il pignoramento. Il giudice accoglie l’opposizione e revoca il pignoramento.
- Rateazione contributi: in alternativa, l’imprenditore potrebbe presentare una richiesta di rateazione all’INPS prima che l’avviso diventi definitivo. In base al decreto 24 ottobre 2025, per debiti fino a 500 000 € è possibile ottenere fino a 36 rate mensili . La prima rata deve essere pagata al momento della concessione; il mancato pagamento comporta la revoca del piano.
8.3 Simulazione 3 – Composizione negoziata della crisi
Una società di costruzioni con 25 dipendenti e un fatturato di 2 milioni di euro nel 2025 presenta segni di crisi: fatture non incassate, linee di credito in scadenza, cartelle esattoriali per 150 000 € e rate di leasing arretrate. I soci decidono di accedere alla composizione negoziata.
- Accesso alla piattaforma: tramite il sito istituzionale caricano il bilancio, il piano industriale e una relazione attestante la sostenibilità dell’impresa. Richiedono le misure protettive, che il tribunale concede: sospensione dei pignoramenti e blocco delle rate in scadenza.
- Nomina dell’esperto: la Camera di Commercio designa l’avv. Monardo come esperto negoziatore. L’avv. Monardo convoca banche, fornitori e l’Agenzia Entrate‑Riscossione. Propone un piano di ristrutturazione con proiezioni su tre anni, il pagamento del 60 % dei debiti tributari tramite rottamazione e il saldo dei debiti bancari in 8 anni con tassi ridotti.
- Accordo: le banche accettano la riduzione del tasso in cambio di garanzie reali; l’Agenzia aderisce alla rottamazione quinquies; i fornitori accettano un pagamento dilazionato. Il piano viene omologato e la società continua l’attività.
- Esito: grazie alla composizione negoziata, la società evita la liquidazione, mantiene i posti di lavoro e riprende la redditività. La professionalità dell’esperto e la collaborazione dei creditori sono determinanti.
Conclusione
Affrontare un debito fiscale, contributivo o bancario non significa arrendersi. Le normative aggiornate al gennaio 2026 offrono numerose possibilità di difesa e di definizione agevolata. Dal potenziamento delle rateizzazioni (fino a 120 rate) alle procedure di sovraindebitamento e alla nuova rottamazione quinquies , il legislatore ha messo a disposizione strumenti concreti per aiutare chi è in difficoltà. Tuttavia, questi strumenti richiedono competenza e tempestività per essere utilizzati al meglio.
L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff interdisciplinare sono pronti a esaminare la vostra situazione, individuare i vizi degli atti notificati, predisporre ricorsi efficaci, ottenere sospensioni e rateizzazioni e proporre piani di ristrutturazione giudiziali o stragiudiziali. In qualità di cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore, l’avv. Monardo vanta un’esperienza consolidata nelle controversie fiscali, bancarie e nella gestione della crisi d’impresa.
Non aspettate che il debito diventi insostenibile. Agire tempestivamente significa salvare l’azienda, conservare il patrimonio e tutelare i posti di lavoro. Contattate subito l’avv. Giuseppe Angelo Monardo: insieme valuteremo la strategia più adatta per difendervi da Fisco, INPS e banche, bloccare pignoramenti, ipoteche e fermi e ottenere una reale possibilità di ripartenza.
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