Introduzione
Gestire un’azienda che realizza arredi su misura richiede creatività, competenza artigianale e, soprattutto, investimenti. L’acquisto di materiali, la gestione del personale e il rispetto delle scadenze fiscali possono portare a situazioni di sovraindebitamento. Un’impresa che produce mobili su misura spesso lavora su commessa, con incassi dilazionati nel tempo; quando arrivano cartelle esattoriali, avvisi di addebito dell’INPS, richieste di rientro delle banche o pignoramenti, l’equilibrio finanziario può essere compromesso rapidamente. Sottovalutare la notifica di un atto o attendere troppo per chiedere assistenza è uno degli errori più frequenti: trascorsi i termini, molte difese non possono più essere utilizzate e il Fisco può procedere a fermi, ipoteche e pignoramenti.
Questo articolo fornisce una guida completa e aggiornata (gennaio 2026) sulle tutele legali a disposizione di un’azienda di arredo su misura con debiti verso Agenzia delle Entrate-Riscossione, INPS e banche. Il taglio è pratico e giuridico‑divulgativo: analizzeremo le fonti normative e giurisprudenziali ufficiali, descriveremo le procedure passo‑passo, esamineremo le strategie di difesa e gli strumenti di soluzione della crisi (come rottamazioni, rateazioni, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, composizione negoziata e esdebitazione). Ogni sezione è pensata dal punto di vista del debitore per aiutare imprenditori e professionisti del settore arredo a bloccare o sospendere azioni esecutive e a trovare un percorso di risanamento.
La consulenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff multidisciplinare
Per affrontare il sovraindebitamento serve un professionista che conosca le norme tributarie, previdenziali e bancarie e che sappia coordinare strategie giudiziali e stragiudiziali. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina un team nazionale di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Inoltre è Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del d.l. 24 agosto 2021 n. 118 (convertito con legge 147/2021), quindi può assistere l’imprenditore nella composizione negoziata prevista dal Codice della crisi.
L’Avv. Monardo e il suo staff possono:
- Analizzare la cartella esattoriale, l’atto di pignoramento o l’avviso di addebito per individuare vizi di notifica, decadenza o prescrizione;
- Predisporre ricorsi e opposizioni contro cartelle, intimazioni, ipoteche e fermi amministrativi;
- Ottenere la sospensione delle procedure esecutive chiedendo la tutela urgente al giudice o avviando definizioni agevolate;
- Aprire trattative con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, INPS e banche per concordare rateazioni, piani di rientro e accordi di saldo e stralcio;
- Attivare strumenti giudiziali (opposizione all’esecuzione, opposizione agli atti esecutivi, reclamo al giudice dell’esecuzione) e stragiudiziali (composizione negoziata, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione) per definire il debito;
- Seguire l’imprenditore nella composizione della crisi ai sensi del Codice della crisi e nella domanda di esdebitazione per chi non può offrire alcuna utilità ai creditori.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Debiti fiscali e riscossione tributaria
Le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito sono emessi dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AdeR) per conto degli enti impositori (Agenzia delle Entrate, Comuni, Regioni ecc.). Le principali fonti normative sono:
- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, che regola la riscossione delle imposte. L’art. 72‑bis disciplina il pignoramento presso terzi dei crediti verso il contribuente e consente all’agente della riscossione di ordinare al terzo (p.es. una banca) di versare le somme dovute entro 60 giorni per i crediti già maturati e alle scadenze per i crediti futuri . Questo pignoramento “esattoriale” è più rapido rispetto al pignoramento ordinario.
- D.Lgs. 26 ottobre 2023 n. 152 e successive modifiche (decreto attuativo della riforma fiscale) che disciplinano la “tregua fiscale” e la definizione agevolata dei carichi pendenti.
- Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023), art. 1 commi 231–252, che ha introdotto la rottamazione‑quater: i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti versando solo l’imposta e gli interessi legali, senza sanzioni né interessi di mora. Nel 2025 il d.l. 17 giugno 2025 n. 84, convertito in legge 108/2025, ha aggiunto l’art. 12‑bis che chiarisce che per l’estinzione dei giudizi pendenti basta la presentazione della domanda di adesione, la comunicazione dell’Agenzia e il pagamento della prima rata .
- Legge 24 febbraio 2024 n. 18 (c.d. “Decreto Milleproroghe 2024”) che ha prorogato alcuni termini per la definizione agevolata e introdotto la riammissione per chi era decaduto dalla rottamazione‑quater.
Sul piano giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti:
- Ordinanza 24428/2024: la Cassazione ha stabilito che l’estinzione del processo tributario per adesione alla rottamazione‑quater si produce con il perfezionamento della procedura, ossia con la presentazione della domanda e la comunicazione del piano dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione; non occorre attendere il pagamento integrale delle rate .
- Sentenza 28513/2025 (Sez. III Civile): pronunciandosi su rinvio pregiudiziale ex art. 363‑bis c.p.c., la Corte ha affermato che l’iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare e presso terzi) deve avvenire entro il termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., depositando copie conformi dell’atto di pignoramento e del precetto; il deposito tardivo o privo di attestazione di conformità determina l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo .
- Sentenza 28520/2025 (Sez. III Civile): la Cassazione ha interpretato l’art. 72‑bis d.p.r. 602/1973 stabilendo che, nel pignoramento esattoriale, la banca deve versare all’Agente della riscossione anche le somme che affluiscono sul conto corrente entro 60 giorni dalla notifica, non solo il saldo esistente. Il vincolo di custodia si estende quindi ai crediti futuri ed eventuali (stipendi, bonifici, pagamenti dei clienti) e opera anche se il conto è a zero o in rosso al momento della notifica.
1.2 Debiti previdenziali e pignoramento delle pensioni
Le aziende di arredo con dipendenti sono tenute al versamento di contributi previdenziali e assicurativi all’INPS. In caso di omissioni contributive o indebite percezioni, l’INPS emette avvisi di addebito esecutivi. La disciplina della trattenuta sulle pensioni e del pignoramento è peculiare:
- Art. 69 legge 30 aprile 1969 n. 153: prevede che pensioni, assegni e indennità erogati dall’INPS possano essere ceduti, sequestrati e pignorati fino a un quinto dell’intero ammontare per i debiti verso l’INPS derivanti da indebite prestazioni o da omissioni contributive . Per le pensioni ordinarie è comunque garantito il trattamento minimo.
- Art. 545, settimo comma c.p.c. (come modificato dal d.l. 9 agosto 2022 n. 115): stabilisce la soglia di impignorabilità pari al doppio dell’assegno sociale (circa 1.000 euro); il pignoramento può avvenire solo sulla parte eccedente e nei limiti di un quinto .
Queste norme sembrano in conflitto: una disciplina generale che garantisce un minimo vitale e una disciplina speciale che consente all’INPS di prelevare fino a un quinto dell’intera pensione. La Corte Costituzionale è intervenuta nel 2025 per chiarire i rapporti:
- Con la sentenza 216/2025 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69 l. 153/1969 sollevata dal Tribunale di Ravenna. La Corte ha ribadito che l’art. 69 costituisce norma speciale giustificata dall’interesse generale alla sostenibilità del sistema previdenziale. La soglia di impignorabilità di cui all’art. 545 c.p.c. resta applicabile solo ai creditori diversi dall’INPS o ai crediti diversi da indebiti previdenziali. Di conseguenza l’INPS può trattenere un quinto dell’intera pensione per recuperare indebiti, fermo restando il trattamento minimo . La Corte ha evidenziato che i crediti previdenziali perseguono l’obiettivo di mantenere l’equilibrio del sistema pensionistico e quindi giustificano una disciplina più severa .
1.3 Debiti bancari e tutele del correntista
Le banche finanziano spesso le aziende di arredo per l’acquisto di macchinari, materie prime o immobili. In caso di morosità, la banca può:
- Decadere dal beneficio del termine e chiedere il pagamento immediato del capitale residuo;
- Iscrivere un’ipoteca sull’immobile o avviare un’azione di esecuzione immobiliare;
- Pignorare il conto corrente o altri crediti dell’azienda.
La giurisprudenza di legittimità degli ultimi anni fornisce importanti spunti di difesa:
- Sentenza 28513/2025: come già ricordato, la Cassazione ha sancito che l’omesso deposito delle copie conformi dell’atto di pignoramento e del precetto, all’iscrizione a ruolo, comporta l’inefficacia del pignoramento . Questa pronuncia è rilevante per il debitore che voglia far valere vizi formali nel pignoramento avviato da banche o finanziarie.
- Sentenza 28520/2025: estende l’obbligo della banca, come terzo pignorato, di consegnare al Fisco tutte le somme che transitano sul conto nei 60 giorni successivi alla notifica del pignoramento esattoriale. Il correntista deve quindi agire tempestivamente per bloccare o sospendere il pignoramento.
- Art. 120 TUB (Testo unico bancario) e artt. 47 e ss. TUB prevedono l’obbligo della banca di applicare tassi di interesse non usurari e di fornire la rendicontazione chiara dei costi. In presenza di usura o anatocismo, il debitore può agire per la ripetizione di indebito e la rideterminazione del saldo.
- Ordinanza 26580/2024 (Sez. Lavoro): la Cassazione ha affermato che la novella dell’art. 545 c.p.c. sulla soglia di impignorabilità si applica quando il pignoramento è eseguito da creditori diversi dall’INPS o quando l’INPS agisce per crediti diversi da indebiti previdenziali . Pertanto, se la banca pignora la pensione, si applica la soglia di 1.000 euro.
1.4 Crisi d’impresa, sovraindebitamento e strumenti di regolazione
Quando i debiti superano la capacità di rimborso, l’imprenditore può ricorrere agli strumenti di composizione della crisi. Le principali fonti normative sono:
- Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (c.d. “legge salva-suicidi”), che disciplina le procedure di accordo di composizione della crisi, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio. L’art. 8 prevede che il piano del consumatore o l’accordo può contemplare una ristrutturazione dei debiti con una moratoria fino a un anno per i creditori privilegiati e, se necessario, l’intervento di terzi garanti . L’art. 12‑bis regola l’omologazione del piano del consumatore: il giudice può sospendere le procedure esecutive che possano pregiudicare la realizzazione del piano e, se verifica la fattibilità e la buona fede del debitore, omologa il piano; dalla data di omologazione i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive .
- D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – CCII), entrato pienamente in vigore nel 2022 e successivamente modificato dai decreti correttivi del 2023 e del 2024. Il Codice introduce nuovi strumenti come il concordato minore e regola l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente all’art. 283: il debitore che non può offrire alcuna utilità ai creditori può ottenere una cancellazione dei debiti una sola volta, a condizione che dimostri la propria meritevolezza e che dichiari eventuali sopravvenienze per tre anni . L’art. 283 precisa che il giudice deve verificare l’assenza di atti in frode o colpa grave nella formazione dell’indebitamento.
- D.L. 24 agosto 2021 n. 118, convertito nella legge 21 ottobre 2021 n. 147: introduce la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa e la figura dell’esperto indipendente. L’imprenditore in squilibrio patrimoniale o economico‑finanziario può chiedere alla Camera di commercio la nomina di un esperto per agevolare le trattative con i creditori . Il decreto prevede l’istituzione di una piattaforma telematica nazionale e la formazione di elenchi di esperti selezionati tra avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro e manager con esperienza in ristrutturazioni . Durante la composizione negoziata l’imprenditore può chiedere misure protettive per sospendere le azioni esecutive e definire un accordo di risanamento.
- D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 (terzo correttivo al CCII): ha modificato varie disposizioni, fra cui la definizione di “consumatore” ai fini dell’accesso al piano del consumatore. Il legislatore ha chiarito che solo i debiti contratti per scopi non imprenditoriali possono essere ristrutturati con questo strumento .
Sul versante giurisprudenziale:
- Sentenza 9549/2025 della Corte di Cassazione (Sez. I Civile): ha chiarito che la moratoria fino a un anno prevista dall’art. 8, comma 4, l. 3/2012 per i creditori privilegiati nel piano del consumatore decorre dalla data di omologazione ed è un termine iniziale, non finale. Il pagamento integrale dei creditori privilegiati non deve avvenire entro un anno; il termine indica quando devono iniziare i pagamenti . La Corte ha escluso l’analogia con il concordato preventivo e ha ribadito che i creditori non hanno diritto di voto nel piano del consumatore .
- Ordinanza 30108/2025: la Cassazione ha precisato che per ottenere l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCII occorre dimostrare la meritevolezza e l’assenza di frode, dolo o colpa grave nella formazione dei debiti. Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto inammissibile la domanda di esdebitazione proposta da un ex imprenditore fallito che aveva compiuto atti distrattivi; il giudice deve valutare anche la condotta del debitore prima della crisi e non può concedere il beneficio a chi non ha agito con correttezza .
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto
Quando l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’INPS o una banca notificano un atto all’azienda, il tempo è la risorsa più preziosa. Ogni procedura prevede termini precisi per impugnare, pagare o definire il debito. Questa sezione descrive cosa succede dopo la notifica e come il debitore può reagire.
2.1 Cartella di pagamento e avviso di addebito (Fisco e INPS)
- Ricezione della cartella o dell’avviso: la cartella esattoriale è notificata tramite posta raccomandata o pec; l’avviso di addebito INPS è esecutivo e costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo. Controlla subito:
- che l’atto sia stato notificato al legale rappresentante o all’indirizzo corretto;
- la data di notifica, da cui decorrono i termini per il ricorso;
- la descrizione del debito (imposta, contributo, sanzione) e l’anno di riferimento.
- Termini per impugnare:
- 60 giorni per ricorrere alla Commissione Tributaria (ora Corte di Giustizia Tributaria) contro cartelle relative a tributi erariali o locali.
- 40 giorni per opporsi agli avvisi di addebito INPS davanti al giudice del lavoro.
- 30 giorni per impugnare la cartella contenente sanzioni amministrative non tributarie.
- Il termine è perentorio: decorso senza ricorso, la cartella diventa definitiva e può essere riscossa.
- Controllo delle irregolarità: un avvocato esperto verifica se la cartella è viziata per:
- Omessa o tardiva notifica dell’atto presupposto (avviso di accertamento); se la cartella è il primo atto, è nulla.
- Prescrizione del tributo o del contributo (tipicamente 10 anni per le imposte dirette, 5 anni per l’IVA, 5 anni per i contributi INPS);
- Errore di calcolo degli interessi o applicazione di sanzioni illegittime;
- Decadenza per decorso dei termini di iscrizione a ruolo.
- Ricorso e richiesta di sospensione: il ricorso può essere accompagnato da un’istanza di sospensione della riscossione, motivata con il periculum (danno grave e irreparabile) e il fumus boni iuris (ragioni di fondatezza del ricorso). In caso di sospensione, l’agente della riscossione non può procedere a pignoramenti.
- Valutazione di definizione agevolata: se la cartella è corretta ma l’azienda non può pagarla in un’unica soluzione, si può valutare:
- Rateizzazione (piano ordinario): la legge consente fino a 72 rate mensili, estendibili a 120 se il debitore dimostra comprovate difficoltà. Per importi superiori a 60.000 euro è richiesta la garanzia.
- Rottamazione‑quater: se il debito rientra tra quelli affidati dal 2000 al 30 giugno 2022, il contribuente può presentare domanda (termini scaduti nel 2023, con riammissione 2025 per chi era decaduto) e pagare solo imposta e interessi legali. La domanda comporta l’automatica sospensione delle azioni esecutive; il perfezionamento avviene con la prima rata .
- Definizione agevolata delle liti pendenti: per i giudizi tributari pendenti in Cassazione è possibile chiudere la controversia pagando una percentuale del valore (40, 15 o 5% a seconda del grado di soccombenza).
2.2 Intimazione di pagamento, fermo e ipoteca
L’intimazione di pagamento è un atto con cui l’agente della riscossione richiede il pagamento dei carichi iscritti a ruolo entro 5 giorni, preannunciando l’esecuzione forzata. È autonomamente impugnabile: la Cassazione ha affermato che l’intimazione deve essere impugnata entro il termine dell’atto presupposto per eccepire vizi propri (ord. 28706/2025 e ord. 35019/2025).
Se il debito non viene pagato o impugnato, l’Agenzia può disporre:
- Fermo amministrativo sui beni mobili registrati (auto, furgoni): blocca la possibilità di circolare. Può essere iscritto per debiti superiori a 800 euro; il pagamento della prima rata della rateizzazione sospende il fermo.
- Ipoteca su beni immobili: l’Agenzia può iscrivere ipoteca per debiti superiori a 5.000 euro; la notifica dell’iscrizione deve essere comunicata al debitore che può impugnare per vizi di notifica, carenza di motivazione o sproporzione tra credito e valore del bene.
In entrambi i casi, è possibile chiedere la cancellazione del fermo o dell’ipoteca mediante:
- Pagamento o rateizzazione del debito;
- Accoglimento del ricorso (per annullamento del debito);
- Conversione del pignoramento con deposito di una somma o garanzia (art. 495 c.p.c.).
2.3 Pignoramento presso terzi e pignoramento esattoriale
Il pignoramento presso terzi è l’atto con cui un creditore (Fisco, INPS o banca) blocca i crediti che il debitore ha verso un terzo (banche, clienti, datori di lavoro). La procedura varia a seconda del creditore:
- Pignoramento ordinario (artt. 543 e ss. c.p.c.): si notifica al terzo e al debitore un atto di pignoramento che cita il terzo a comparire davanti al giudice per dichiarare i crediti. Il creditore deve depositare, entro 15 giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento, la nota di iscrizione a ruolo con le copie conformi del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento; l’omesso deposito delle copie conformi determina l’inefficacia del pignoramento .
- Pignoramento esattoriale (art. 72‑bis d.p.r. 602/1973): l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può ordinare al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario senza necessità di udienza. Il terzo deve versare le somme maturate entro 60 giorni per i crediti già esigibili e alle scadenze per i crediti futuri . La Cassazione 28520/2025 ha chiarito che la banca deve versare anche i fondi che affluiscono sul conto entro i 60 giorni successivi alla notifica; il correntista non può utilizzare il conto in quel periodo.
Il debitore può difendersi mediante:
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) se contesta il diritto del creditore;
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per vizi formali del pignoramento (notifica, mancata attestazione di conformità, mancato rispetto dei termini);
- Istanza di riduzione (art. 496 c.p.c.) se il pignoramento eccede la somma dovuta.
2.4 Recupero contributi previdenziali e pignoramento delle pensioni
In caso di omissioni contributive, l’INPS iscrive a ruolo i contributi e può pignorare il conto corrente dell’azienda o del titolare. Se il debitore percepisce una pensione, l’INPS può trattenere fino a un quinto della pensione per debiti da indebite prestazioni o omissioni contributive . Tuttavia:
- La soglia di impignorabilità di 1.000 euro prevista dall’art. 545 c.p.c. si applica ai pignoramenti eseguiti da creditori diversi dall’INPS; nei confronti dell’INPS vale la regola speciale del quinto .
- È possibile impugnare la trattenuta se è stata applicata in assenza di indebiti, se il debito è prescritto o se l’INPS non ha rispettato il limite del trattamento minimo.
- Per debiti contributivi, la rateizzazione fino a 60 mesi può essere concessa dall’INPS su richiesta motivata.
2.5 Esecuzione immobiliare e tutela della casa
Se i debiti verso banche o creditori privati non vengono saldati, può essere avviata un’esecuzione immobiliare sul laboratorio artigianale o sulla casa del titolare. È possibile difendersi mediante:
- Opposizione all’esecuzione per contestare il titolo esecutivo (ad esempio, decreto ingiuntivo non notificato correttamente);
- Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) depositando una somma che sostituisce il bene;
- Domanda di sospensione per trattative stragiudiziali (art. 624‑bis c.p.c.);
- Accordi di ristrutturazione e piani del consumatore, che possono prevedere la vendita volontaria dell’immobile e la distribuzione del ricavato ai creditori;
- Esdebitazione al termine della procedura di liquidazione del patrimonio.
3. Difese e strategie legali per aziende di arredo su misura
3.1 Verifica della legittimità degli atti e opposizioni
La prima linea di difesa consiste nell’analizzare gli atti e individuare errori o illegittimità. Le opposizioni più ricorrenti sono:
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): si propone quando si contesta il diritto del creditore a procedere, ad esempio perché il debito è stato già pagato, è prescritto o non è dovuto. Il giudice può sospendere l’esecuzione.
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): riguarda i vizi formali della procedura, come l’omessa notifica del titolo esecutivo, l’inesistenza o la nullità dell’atto di pignoramento, il difetto di attestazione di conformità delle copie, il mancato rispetto dei termini per l’iscrizione a ruolo .
- Opposizione alla cartella esattoriale: da proporre entro 60 giorni alla Corte di giustizia tributaria. È possibile chiedere la sospensione della riscossione se sussistono gravi motivi.
- Ricorso all’INPS: per contestare gli avvisi di addebito o le trattenute pensionistiche; il giudice del lavoro può sospendere la trattenuta se il debito non è certo o se la parte impignorabile è stata violata.
- Ricorso contro l’intimazione di pagamento: l’intimazione è impugnabile in modo autonomo entro 30 giorni per i vizi propri dell’atto.
3.2 Prescrizione e decadenza
Molti debiti possono essere prescritti se non riscossi entro un certo periodo. Gli imprenditori spesso ignorano questi termini e pagano somme non più dovute. In generale:
- Imposte dirette (IRPEF, IRES): prescrizione decennale; l’Amministrazione deve notificare la cartella entro il 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
- IVA: prescrizione quinquennale.
- Contributi INPS: prescrizione quinquennale; se il debitore riconosce il debito (ad esempio, chiedendo la rateizzazione) la prescrizione si interrompe e ricomincia.
- Sanzioni amministrative: prescrizione quinquennale.
La decadenza riguarda i termini entro cui l’ente deve emettere l’accertamento. Ad esempio, l’INPS deve notificare l’avviso di addebito entro cinque anni dalla denuncia contributiva.
3.3 Ristrutturazione del debito con banche e finanziarie
Le aziende di arredo su misura spesso hanno mutui e finanziamenti per l’acquisto di macchinari. Se le rate diventano insostenibili, è possibile:
- Chiedere la rinegoziazione del mutuo o la sospensione delle rate ai sensi delle moratorie previste dalla legge (ad es. accordo ABI per sospensione dei mutui per PMI).
- Contestare l’usura o l’anatocismo nei contratti di finanziamento: l’applicazione di interessi usurari può comportare la restituzione degli interessi pagati e la gratuità del prestito; è necessario un perito che ricalcoli gli interessi.
- Far valere la nullità di clausole vessatorie nei contratti con la banca (ad es. clausole di recesso immediato), soprattutto se la banca agisce con eccessiva severità nel revocare i finanziamenti. Una recente ordinanza del Tribunale di Livorno (12 settembre 2025) ha sospeso una procedura esecutiva immobiliare per mancato controllo su clausole vessatorie.
- Opporsi alla decadenza dal beneficio del termine: il Tribunale di Brindisi, con provvedimento del 6 luglio 2025, ha qualificato come abusiva la condotta della banca che si avvale della decadenza dal beneficio del termine senza valutare la buona fede del debitore. Il principio di buona fede oggettiva impone alla banca di non aggravare irragionevolmente la posizione del debitore.
3.4 Rateizzazione e rottamazione dei debiti fiscali
Rateizzazione ordinaria (art. 19 d.p.r. 602/1973)
- Durata: fino a 72 rate mensili (6 anni), estendibili a 120 rate (10 anni) in caso di comprovato disagio economico.
- Importo minimo: 50 euro a rata.
- Garanzie: per somme superiori a 60.000 euro è richiesto un fideiussore; per aziende con difficoltà, l’Agenzia può chiedere l’ipoteca su un immobile.
- Decadenza: il mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal piano. Tuttavia, è possibile chiedere una nuova rateizzazione se si versa almeno il 10% del debito residuo.
Rottamazione‑quater e definizione agevolata
La rottamazione‑quater introdotta dalla legge di bilancio 2023 consente di estinguere i carichi iscritti a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo l’imposta, gli interessi legali e un rimborso spese per la riscossione. La procedura prevede:
- Domanda di adesione: doveva essere presentata entro il 30 aprile 2023, ma chi era decaduto entro il 31 dicembre 2024 poteva essere riammesso presentando domanda entro il 30 aprile 2025 e pagando la prima rata entro il 31 luglio 2025 (cfr. circolari AdeR 2025). In caso di reingresso, vanno versate le rate scadute maggiorate di interessi del 2% .
- Piano di pagamento: fino a 18 rate (5 anni), con scadenze fisse (31 luglio e 30 novembre di ogni anno). Il pagamento della prima rata perfeziona la definizione: la Cassazione e l’art. 12‑bis d.l. 84/2025 hanno stabilito che l’estinzione del giudizio avviene con la comunicazione dell’adesione e il versamento della prima rata .
- Effetti: sospensione delle azioni esecutive; cancellazione di fermi e ipoteche dopo il pagamento della seconda rata; estinzione dei giudizi pendenti con declaratoria d’ufficio.
- Decadenza: il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la perdita dei benefici e la ripresa della riscossione, senza possibilità di rateizzare il debito residuo.
Il consiglio pratico è valutare con un professionista se la rottamazione conviene: in molti casi le sanzioni e gli interessi di mora rappresentano la parte più consistente del debito; estinguerle può ridurre l’esposizione anche del 40‑50%. Tuttavia bisogna avere la capacità di pagare le rate regolarmente; in caso contrario, è preferibile chiedere una rateizzazione ordinaria più lunga.
Definizione agevolata delle liti pendenti e conciliazione giudiziale
Per i giudizi pendenti in cassazione al 31 gennaio 2025 è prevista la possibilità di definire la controversia pagando il 5% del valore del contenzioso se l’Agenzia ha perso nel merito, il 15% se la lite è stata vinta dal contribuente in primo grado e il 40% se la lite è stata persa in entrambi i gradi. La domanda va presentata entro il 31 marzo 2025 (termine indicativo; consultare la normativa vigente).
3.5 Piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e concordato minore
Per le imprese artigiane che non superano i limiti di fallibilità (art. 1 legge fallimentare) e per i soci illimitatamente responsabili è possibile ricorrere alle procedure di sovraindebitamento. L’azienda di arredo su misura, spesso costituita come ditta individuale o s.r.l. artigiana, rientra nella disciplina del piano del consumatore o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti previsto dalla legge 3/2012 e dal CCII.
Piano del consumatore (legge 3/2012)
- Destinatari: persone fisiche con debiti contratti per scopi estranei all’attività imprenditoriale, compresi i soci e i titolari che si sono indebitati per esigenze personali. Il correttivo 2024 ha chiarito che possono accedervi solo i debiti non professionali .
- Contenuto: il piano deve prevedere la ristrutturazione dei debiti attraverso pagamenti rateali o il ricorso a un finanziatore. È possibile una moratoria fino a un anno per i creditori privilegiati; la moratoria è un termine iniziale, quindi i pagamenti possono iniziare entro un anno dall’omologazione e possono protrarsi oltre (Cass. 9549/2025) . I creditori non votano; il giudice valuta la convenienza del piano e l’eventuale opposizione dei creditori.
- Omologazione e effetti: il giudice, verificata la fattibilità e la buona fede del debitore, omologa il piano. Dalla omologazione cessano le azioni esecutive e gli interessi di mora . La mancata esecuzione del piano comporta la risoluzione e la perdita del beneficio.
Accordo di ristrutturazione dei debiti (legge 3/2012)
- Destinatari: imprenditori commerciali sotto soglia, professionisti, artigiani e microimprese non fallibili.
- Contenuto: l’accordo deve essere approvato dai creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti; può prevedere l’abbattimento delle somme e la cessione dei beni non necessari all’attività.
- Garanzie: sono richiesti documenti che attestino la situazione patrimoniale e l’elenco dei creditori; l’OCC verifica la veridicità.
- Omologazione: il giudice omologa l’accordo se ritiene che il creditore contrario riceva un soddisfacimento non inferiore rispetto alla liquidazione.
Concordato minore (CCII)
Con l’entrata in vigore del CCII, l’accordo di composizione è stato sostituito dal concordato minore (art. 74 CCII). Le principali caratteristiche sono:
- Il debitore propone un piano con un soddisfacimento anche parziale dei creditori, con la cessione del patrimonio o la continuità aziendale.
- È richiesta l’approvazione dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
- Prevede la possibilità di moratoria per i creditori con privilegi e la ristrutturazione del mutuo ipotecario.
3.6 Liquidazione controllata ed esdebitazione
Se l’impresa non è in grado di proporre un piano di ristrutturazione o un accordo, può accedere alla liquidazione controllata (già liquidazione del patrimonio). In questo caso:
- I beni non indispensabili sono liquidati dal liquidatore nominato dal tribunale.
- I creditori presentano domanda di insinuazione al passivo.
- Al termine, il debitore può chiedere l’esdebitazione dei debiti residui.
L’art. 283 CCII disciplina l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente: il debitore che non può offrire alcuna utilità ai creditori e non ha compiuto atti di frode può ottenere l’esdebitazione una sola volta . La Cassazione ha chiarito che il giudice deve valutare anche la condotta anteriore alla crisi; non può essere concesso il beneficio a chi ha operato con dolo o colpa grave (ord. 30108/2025) . Inoltre, il debitore deve comunicare ai creditori ogni acquisizione sopravvenuta di beni o redditi entro 3 anni.
3.7 Composizione negoziata e esperto indipendente
La composizione negoziata introdotta dal d.l. 118/2021 consente all’imprenditore di intraprendere trattative assistite da un esperto indipendente per il risanamento. È uno strumento agile che può prevenire l’insolvenza e salvare l’azienda. I punti chiave sono:
- Accesso: l’imprenditore commerciale o agricolo in situazione di squilibrio può presentare domanda alla Camera di commercio; il segretario generale nomina un esperto indipendente tra gli iscritti in un elenco. L’esperto facilita le trattative con creditori e eventuali investitori .
- Piattaforma telematica: tramite la piattaforma nazionale l’imprenditore carica i dati dell’azienda, la lista di controllo e il piano di risanamento .
- Misure protettive: il debitore può chiedere al tribunale l’applicazione di misure protettive per sospendere azioni esecutive e bloccare i pignoramenti; il giudice decide con decreto motivato.
- Accordo e piano di risanamento: a esito delle trattative, le parti possono sottoscrivere un contratto di ristrutturazione o un concordato semplificato. L’esperto certifica che il piano è idoneo a risanare l’impresa.
La figura dell’esperto negoziatore, introdotta dalla riforma, richiede competenze interdisciplinari. L’Avv. Monardo è iscritto nell’elenco degli esperti della Camera di commercio; grazie alla sua esperienza può aiutare l’azienda di arredo a negoziare con banche e fornitori, riducendo i debiti e preservando l’attività.
3.8 Stralcio, saldo e stralcio e altre agevolazioni
Per debiti di modesta entità o per contribuente in difficoltà, la legge prevede ulteriori misure:
- Stralcio automatico dei debiti inferiori a 1.000 euro: l’art. 1 commi 222–230 l. 197/2022 ha disposto la cancellazione d’ufficio dei carichi affidati all’agente della riscossione tra il 2000 e il 2015 di importo residuo fino a 1.000 euro. L’Agenzia ha effettuato lo stralcio entro luglio 2023.
- Saldo e stralcio per contribuenti con ISEE basso: la legge 145/2018 ha previsto il saldo e stralcio per persone fisiche in grave e comprovata difficoltà economica con ISEE non superiore a 20.000 euro; consente di versare una percentuale tra 16% e 35% delle somme dovute.
- Rateazione dell’IVA e delle imposte non versate: il Fisco può concedere piani di rientro mirati per pagare l’IVA o le ritenute versate.
4. Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare la notifica: molte aziende non ritirano le raccomandate, ma la legge considera valida la notifica con il deposito nella casa comunale. Non ritirare l’atto non evita il pignoramento.
- Pagare senza controllare: versare immediatamente le somme richieste senza verificare prescrizione o vizi può comportare il pagamento di somme non dovute.
- Affidarsi a soluzioni fai-da-te: molte imprese chiedono rateazioni online senza comprendere i vincoli. In caso di debiti elevati è fondamentale farsi assistere da un professionista per valutare rottamazioni, piani del consumatore e composizioni negoziate.
- Non rispettare le scadenze: perdere un termine comporta l’irrevocabilità dell’atto. Segnare sul calendario le date (60 giorni per il ricorso, scadenze delle rate) evita decadenze.
- Confondere pignoramento ordinario e esattoriale: il pignoramento esattoriale consente al Fisco di prelevare le somme che arrivano sul conto nei 60 giorni successivi ; è quindi essenziale agire subito per sospenderlo.
- Sottovalutare la composizione negoziata: molte imprese pensano che la composizione negoziata sia una procedura complessa; al contrario, può evitare il fallimento e permette di negoziare con i creditori sotto la guida di un esperto.
5. Tabelle di sintesi
Per facilitare la consultazione, presentiamo alcune tabelle riassuntive. Le tabelle contengono solo parole chiave, numeri e date; per le spiegazioni complete si rimanda ai paragrafi precedenti.
5.1 Principali norme e sentenze
| Normativa/Sentenza | Oggetto/Principio | Riferimento |
|---|---|---|
| Art. 72‑bis d.p.r. 602/1973 | Pignoramento esattoriale: l’atto può ordinare al terzo di pagare entro 60 giorni le somme maturate e alle scadenze le somme future | Riscossione Fisco |
| Art. 69 l. 153/1969 | Trattenuta pensione per debiti INPS fino a un quinto; trattamento minimo garantito | Previdenza |
| Art. 545, comma 7 c.p.c. | Soglia impignorabile pari a doppio assegno sociale (minimo 1.000 €); pignoramento sulla parte eccedente nei limiti di un quinto | Pignoramenti |
| Cass. 28513/2025 | Inefficacia del pignoramento se le copie conformi del titolo, precetto e pignoramento non sono depositate entro il termine perentorio | Pignoramento ordinario |
| Cass. 28520/2025 | La banca, come terzo pignorato, deve versare al Fisco anche le somme che affluiscono sul conto nei 60 giorni successivi alla notifica; il pignoramento esattoriale colpisce anche i crediti futuri | Pignoramento conti |
| Cass. 9549/2025 | Moratoria annuale nel piano del consumatore è termine iniziale; i creditori privilegiati non votano | Sovraindebitamento |
| Cass. 30108/2025 | Per l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente occorre l’assenza di frode, dolo o colpa grave; esdebitazione negata a ex imprenditore fallito con condotte distrattive | Esdebitazione |
| Corte cost. 216/2025 | Legittima la norma che consente all’INPS di trattenere un quinto della pensione per recuperare indebiti contributivi; la soglia di 1.000 € non si applica all’INPS | Previdenza |
| Art. 8, 12‑bis, 12‑ter l. 3/2012 | Piano del consumatore: ristrutturazione debiti, moratoria fino a un anno ; omologazione e sospensione esecuzioni | Sovraindebitamento |
| Art. 283 CCII | Esdebitazione del sovraindebitato incapiente: condizioni e obblighi | Sovraindebitamento |
| Art. 2–3 d.l. 118/2021 | Composizione negoziata: nomina dell’esperto indipendente, piattaforma telematica e requisiti | Crisi d’impresa |
| Art. 12‑bis d.l. 84/2025 (l. 108/2025) | Estinzione dei giudizi pendenti in rottamazione‑quater con il pagamento della prima rata e la comunicazione dell’adesione | Rottamazione |
5.2 Termini principali
| Atto | Termine per impugnare | Autorità competente |
|---|---|---|
| Cartella esattoriale tributi | 60 giorni | Corte di giustizia tributaria |
| Avviso di addebito INPS | 40 giorni | Tribunale (sezione lavoro) |
| Intimazione di pagamento | 30 giorni | Autorità del giudizio di merito |
| Opposizione a pignoramento ordinario | 20 giorni dalla conoscenza dell’atto | Giudice dell’esecuzione (artt. 615 e 617 c.p.c.) |
| Rateizzazione ordinaria | Domanda prima dell’avvio del pignoramento | Agenzia Entrate-Riscossione |
| Rottamazione‑quater (riammissione 2025) | Domanda entro 30 aprile 2025; pagamento prima rata 31 luglio 2025 | AdeR |
| Piano del consumatore | Presentazione istanza all’OCC; udienza di omologa entro 6 mesi | Tribunale |
| Esdebitazione incapiente | Richiesta entro 4 anni dalla chiusura della liquidazione; comunicazione ai creditori di sopravvenienze per 3 anni | Tribunale |
5.3 Strumenti di soluzione e requisiti
| Strumento | Destinatari | Requisiti | Vantaggi |
|---|---|---|---|
| Rateizzazione ordinaria | Tutti i contribuenti | Situazione di temporanea difficoltà; garanzia per importi elevati | Dilazione fino a 10 anni; sospende esecuzioni |
| Rottamazione‑quater | Debiti affidati a riscossione 2000–2022 | Domanda nei termini; pagamento rate | Estinzione sanzioni e interessi di mora; estinzione giudizi |
| Definizione liti pendenti | Contribuenti con ricorsi pendenti | Pagamento percentuale su valore | Chiusura processo; riduzione sanzioni |
| Piano del consumatore | Persone fisiche con debiti non professionali | Meritevolezza e capacità di pagamento | Sospensione esecuzioni; moratoria annuale ; no voto creditori |
| Accordo di ristrutturazione | Imprese non fallibili, professionisti, artigiani | Approvazione 60% crediti; relazione OCC | Possibile abbattimento debito; protezione dai creditori |
| Concordato minore | Debitori sotto soglia | Voto maggioranza crediti | Continuità aziendale; falcidia |
| Composizione negoziata | Imprese in crisi | Nomina esperto indipendente | Trattative protette; misure protettive; accordo fuori dal tribunale |
| Esdebitazione incapiente | Debitori senza utilità da offrire | Assenza di frode; una volta nella vita | Cancellazione residui; riabilitazione |
6. Domande frequenti (FAQ)
1. Ho ricevuto una cartella dell’Agenzia delle Entrate per IVA e IRPEF. Quanto tempo ho per impugnarla?
Hai 60 giorni dalla notifica per presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria. Se non impugni entro quel termine, la cartella diventa definitiva.
2. Posso pagare la cartella a rate?
Sì. È possibile chiedere la rateizzazione fino a 72 rate (120 in casi gravi). La domanda va presentata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione prima dell’avvio di procedure esecutive e richiede garanzie per importi elevati.
3. Che cosa è la rottamazione‑quater?
È la definizione agevolata dei carichi affidati a riscossione tra il 2000 e il 2022, introdotta dalla legge 197/2022. Permette di pagare solo l’imposta e gli interessi legali, senza sanzioni né interessi di mora. La legge 108/2025 ha chiarito che per chiudere il processo tributario basta presentare la domanda di adesione e pagare la prima rata .
4. Sono decaduto dalla rottamazione‑quater perché non ho pagato una rata. Posso rientrare?
Il d.l. 202/2024 ha previsto la riammissione alla definizione per chi era decaduto entro il 31 dicembre 2024. La domanda doveva essere presentata entro il 30 aprile 2025 e la prima rata pagata entro il 31 luglio 2025 . Se non rientri in questa finestra dovrai valutare altre soluzioni (rateizzazione o piano del consumatore).
5. Ho ricevuto un pignoramento esattoriale sul conto corrente ma il saldo è zero. Possono prenderci i bonifici futuri?
Sì. L’art. 72‑bis d.p.r. 602/1973 permette al Fisco di pignorare anche i crediti futuri; la Cassazione 28520/2025 ha chiarito che la banca deve versare al Fisco le somme che arrivano sul conto nei 60 giorni successivi alla notifica . È quindi necessario agire subito chiedendo la sospensione o la rateizzazione.
6. Qual è la differenza tra pignoramento ordinario e pignoramento esattoriale?
Nel pignoramento ordinario il creditore notifica l’atto al terzo e al debitore e deve depositare le copie conformi del titolo e del precetto entro 15 giorni; in mancanza, il pignoramento è inefficace . Nel pignoramento esattoriale l’Agenzia invia direttamente al terzo l’ordine di pagamento e il terzo deve versare le somme entro 60 giorni; non è prevista udienza.
7. Ho un mutuo con la banca e non riesco più a pagare le rate. Cosa posso fare?
Puoi chiedere la rinegoziazione o la sospensione delle rate. Se la banca ti dichiara decaduto dal beneficio del termine, valuta con un avvocato se la clausola è abusiva. È possibile proporre un piano del consumatore o un concordato minore per ristrutturare il debito bancario.
8. L’INPS mi trattiene un quinto della pensione per recuperare contributi. È legittimo?
Sì, se si tratta di debiti da indebite prestazioni o omissioni contributive. La legge 153/1969 consente la trattenuta fino a un quinto dell’intera pensione ; la Corte costituzionale ha confermato la legittimità di questa norma . Tuttavia è sempre possibile contestare il debito se prescritto o se non è dovuto.
9. Sono una ditta individuale artigiana: posso accedere al piano del consumatore?
Puoi accedere al piano del consumatore solo per i debiti contratti a titolo personale (ad esempio, debiti con carte di credito o prestiti personali). Per i debiti contratti nell’attività imprenditoriale devi ricorrere al concordato minore o all’accordo di ristrutturazione.
10. Quanto dura la moratoria per i creditori privilegiati nel piano del consumatore?
La moratoria può durare fino a un anno dalla data di omologazione; è un termine iniziale e non finale . Il pagamento integrale dei crediti privilegiati può avvenire anche oltre l’anno.
11. Cosa succede se non rispetto il piano del consumatore?
Il giudice può dichiarare la decadenza dal piano e i creditori possono riprendere le azioni esecutive. In caso di sopravvenienze (entrate straordinarie), devi versare ai creditori almeno la metà del valore; la mancata comunicazione può comportare la revoca della esdebitazione.
12. Cos’è l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente?
È la cancellazione dei debiti residui per chi, al termine della liquidazione, non può offrire alcuna utilità ai creditori. L’art. 283 CCII richiede l’assenza di frode o dolo e la comunicazione delle sopravvenienze per tre anni . La Cassazione ha negato il beneficio a un ex imprenditore fallito che aveva compiuto atti distrattivi .
13. Posso utilizzare la composizione negoziata se ho debiti con il Fisco e con le banche?
Sì. La composizione negoziata è uno strumento per imprese in crisi che consente di negoziare un accordo con tutti i creditori sotto la supervisione di un esperto indipendente . Si possono ottenere misure protettive e definire un piano di risanamento che includa la transazione fiscale.
14. Quando conviene la liquidazione controllata?
La liquidazione è l’ultima risorsa. Conviene quando non vi sono possibilità di ristrutturare i debiti. I beni non necessari vengono venduti e, al termine, puoi chiedere l’esdebitazione. Se l’azienda ha un marchio forte o un portafoglio clienti, è preferibile valutare il concordato minore o la composizione negoziata.
15. Le banche possono pignorare il TFR dei dipendenti?
Il TFR è un credito del lavoratore e può essere pignorato nei limiti di un quinto dopo il suo pagamento. Tuttavia, se il pignoramento è esattoriale, l’Agenzia può chiedere al datore di lavoro di versare al Fisco le somme maturate a titolo di TFR.
16. Posso chiedere la cancellazione di un’ipoteca se pago la prima rata della rateizzazione?
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione procede alla cancellazione dell’ipoteca o del fermo amministrativo solo dopo il pagamento della seconda rata del piano di rateizzazione o rottamazione. Con un ricorso giudiziale è possibile chiedere la cancellazione immediata se l’iscrizione è stata illegittima.
17. Devo comunicare all’OCC le entrate straordinarie durante il piano del consumatore?
Sì. La legge impone di destinare ai creditori almeno la metà delle somme sopravvenute (eredità, vincite, risarcimenti) e di comunicarle immediatamente all’OCC; in mancanza, si rischia la revoca della esdebitazione.
18. Cos’è il concordato preventivo biennale (CPB)?
Si tratta di un istituto introdotto dalla riforma fiscale 2023 che consente agli imprenditori in regola con gli obblighi dichiarativi di concordare preventivamente, per due anni, il reddito imponibile e il valore della produzione. Il mancato pagamento di debiti iscritti a ruolo può comportare la decadenza dal CPB, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 176/2025, che nega la possibilità di mantenere il beneficio in presenza di debiti oggetto di rottamazione decaduta .
19. È possibile contestare l’iscrizione dell’ipoteca se il debito è inferiore a 8.000 euro?
Sì. La Corte di Cassazione ha stabilito più volte che l’Agenzia può iscrivere ipoteca solo per debiti superiori a 8.000 euro. Se l’importo è inferiore, l’ipoteca è illegittima e può essere cancellata con ricorso.
20. Quando il pignoramento esattoriale diventa inefficace?
Il pignoramento esattoriale diventa inefficace se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non deposita la documentazione nel fascicolo dell’esecuzione entro il termine di 60 giorni o se non iscrive a ruolo la procedura. Inoltre, il pagamento della prima rata della rateizzazione comporta la sospensione e, se si versano due rate, la cancellazione dell’atto.
7. Simulazioni pratiche e numeriche
7.1 Caso pratico: azienda di arredo con debiti fiscali e INPS
Scenario: “Mobili Artigianali SRL”, azienda di arredo su misura con sede in Calabria, ha accumulato:
- 80.000 euro di debiti IVA e imposte dirette (IRPEF e IRES) relativi agli anni 2019–2022;
- 30.000 euro di contributi INPS non versati per i dipendenti;
- 20.000 euro di rate arretrate su un mutuo chirografario con la banca.
La società ha ricevuto diverse cartelle esattoriali e un avviso di addebito INPS. Temendo pignoramenti, chiede l’assistenza dell’Avv. Monardo.
Analisi:
- Verifica delle cartelle: l’avvocato controlla che le cartelle siano state notificate entro i termini di decadenza e che contengano gli atti presupposti. Risulta che alcune sanzioni sono prescritte e altre sono erroneamente raddoppiate. Vengono impugnate entro 60 giorni con richiesta di sospensione.
- Rateizzazione o rottamazione: l’azienda valutava la rottamazione‑quater ma è decaduta perché non ha pagato le rate 2024. Grazie alla riammissione 2025 presenta la domanda entro il 30 aprile 2025. Il debito residuo al 31 dicembre 2024 è di 60.000 euro (imposte + interessi legali). Con la rottamazione, la Mobili Artigianali potrà pagare 10 rate da 6.500 euro ciascuna (inclusi gli interessi del 2%) . Il pagamento della prima rata sospende i pignoramenti.
- Avviso di addebito INPS: l’avvocato impugna l’avviso davanti al giudice del lavoro eccependo la prescrizione quinquennale di parte del debito e richiedendo la rateizzazione per la parte incontestata. Nel frattempo l’INPS dispone la trattenuta di un quinto sulla pensione del socio, ma il ricorso ottiene la sospensione in via cautelare.
- Negoziazione con la banca: l’azienda dimostra di avere ordini futuri e chiede alla banca la sospensione delle rate per 6 mesi; la banca accetta in cambio di un aumento di 1 punto del tasso di interesse. Questa soluzione evita l’esecuzione sull’immobile aziendale.
- Composizione negoziata: in parallelo, l’azienda apre la procedura di composizione negoziata nominando l’Avv. Monardo come esperto indipendente. Viene predisposto un piano di risanamento che prevede: rinegoziazione dei debiti bancari, rottamazione dei debiti fiscali, cessione di macchinari obsoleti per 20.000 euro e ingresso di un socio finanziatore. Il piano viene condiviso con i creditori e sottoscritto. La procedura consente di evitare la liquidazione e di conservare l’attività.
Risultato: grazie alla combinazione di opposizione, rottamazione e composizione negoziata, l’azienda riduce i debiti a 60.000 euro dilazionati in 5 anni, sospende i pignoramenti e preserva la continuità aziendale.
7.2 Caso pratico: artigiano pensionato con debiti INPS
Scenario: “Antonio”, ex falegname, percepisce una pensione di 1.500 euro e ha debiti contributivi verso l’INPS per 25.000 euro per omissioni del 2013–2015. L’INPS gli notifica un avviso di addebito e avvia la trattenuta di un quinto (300 euro al mese). Antonio chiede assistenza.
Analisi:
- Esame prescrizione: parte dei debiti del 2013–2014 risultano prescritti in base al termine quinquennale. L’avvocato presenta ricorso al giudice del lavoro chiedendo l’annullamento parziale del debito.
- Contestazione della trattenuta: si eccepisce che l’INPS non ha rispettato la soglia di impignorabilità di 1.000 euro prevista per i creditori diversi dall’INPS; tuttavia, il giudice richiama la sentenza della Corte costituzionale 216/2025 che ha ribadito la specialità dell’art. 69 l. 153/1969 . La trattenuta fino a un quinto è dunque legittima.
- Rateizzazione: per la parte riconosciuta come dovuta (15.000 euro) si richiede la dilazione fino a 60 rate; l’INPS accoglie la richiesta riducendo la trattenuta mensile a 250 euro. Antonio riesce così a far fronte al pagamento senza compromettere il proprio sostentamento.
- Esdebitazione: al termine della rateizzazione, se restano debiti, Antonio può valutare la liquidazione controllata del patrimonio e l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente.
7.3 Caso pratico: pignoramento del conto corrente
Scenario: “Design Legno di Lucia”, ditta individuale, riceve un atto di pignoramento esattoriale per 15.000 euro di cartelle IRPEF. Il conto corrente è in rosso di 1.000 euro. Dopo la notifica, entra in conto un bonifico di 5.000 euro per un lavoro. La banca, entro i 60 giorni, versa l’intera somma all’Agenzia.
Analisi:
- Applicazione dell’art. 72‑bis: la banca ha agito correttamente: il pignoramento esattoriale colpisce le somme future entro 60 giorni e il saldo va versato all’erario . Anche se il conto era in rosso, il bonifico successivo è stato destinato al Fisco.
- Tutela del debitore: Lucia avrebbe dovuto agire tempestivamente, prima dell’arrivo del bonifico, richiedendo la sospensione del pignoramento tramite rateizzazione o rottamazione. Il pagamento della prima rata avrebbe bloccato l’obbligo della banca di versare i fondi.
- Opposizione: se il pignoramento fosse stato viziato (ad esempio per notifica irregolare) si sarebbe potuta proporre opposizione agli atti esecutivi; ma il deposito del ricorso dopo la scadenza dei 60 giorni non avrebbe impedito il versamento.
8. Conclusioni
La gestione di una azienda di arredo su misura implica una continua ricerca di equilibrio tra creatività, investimenti e adempimenti. In caso di debiti con il Fisco, l’INPS o le banche, la normativa offre numerosi strumenti per difendersi e ristrutturare l’esposizione: dalla semplice rateizzazione alle rottamazioni, dai piani del consumatore agli accordi di ristrutturazione, dalla composizione negoziata alla esdebitazione. Le sentenze più recenti forniscono linee guida preziose per contestare pignoramenti e trattenute e per comprendere i diritti del debitore.
Affidarsi a un professionista esperto consente di evitare errori irreparabili e di scegliere lo strumento più adatto. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team, grazie alla competenza maturata in diritto bancario e tributario, alla qualifica di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento e di Esperto Negoziatore, possono assistere l’imprenditore in ogni fase: dalla verifica degli atti alla predisposizione dei ricorsi, dalle trattative con i creditori alla predisposizione di piani di rientro o accordi di ristrutturazione. La loro esperienza consente di bloccare azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi) e di costruire un percorso di risanamento sostenibile.
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