Aggiornato a gennaio 2026 – Il pignoramento di una carta Postepay (o di un conto BancoPosta collegato) da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è uno degli incubi peggiori per contribuenti e debitori. Significa vedersi bloccare i propri soldi e mezzi di pagamento, con il rischio di non poter disporre dei fondi per le esigenze quotidiane. In questo articolo affronteremo perché questo problema è urgente, come funziona legalmente il pignoramento sul conto/carta Postepay e soprattutto quali soluzioni ha il debitore per sbloccare la Postepay pignorata in tempi rapidi.
Vedremo innanzitutto il contesto normativo e giurisprudenziale (leggi e sentenze più recenti) che regola il pignoramento dei conti correnti da parte del Fisco italiano. Spiegheremo passo dopo passo cosa accade dopo la notifica dell’atto di pignoramento: dai termini da rispettare, ai diritti del contribuente. Approfondiremo quindi le strategie difensive e le azioni legali possibili per impugnare o sospendere l’esecuzione – ad esempio contestare vizi di notifica, chiedere la sospensione immediata o proporre un ricorso. Non mancheranno i metodi alternativi per risolvere il debito ed evitare il pignoramento: dalle rateizzazioni ordinarie alle definizioni agevolate (come la rottamazione delle cartelle), fino alle procedure di sovraindebitamento (piani del consumatore, esdebitazione) che bloccano ogni azione esecutiva.
<small>(Nota: useremo termini come “conto” e “Postepay” in modo intercambiabile, poiché le carte Postepay Evolution con IBAN funzionano come conti correnti e sono quindi pignorabili con le stesse regole dei conti bancari.)</small>
Chi siamo – Questo articolo è stato redatto in collaborazione con lo Studio legale Avv. Giuseppe Angelo Monardo, specializzato in tutela dei debitori. L’Avv. Monardo è un cassazionista con pluriennale esperienza e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivi su tutto il territorio nazionale, esperti in diritto bancario e tributario. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), ed è accreditato come Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a queste competenze, l’Avv. Monardo e il suo team sono in grado di aiutare concretamente chi si trova con conti bloccati o cartelle esattoriali, offrendo servizi come: analisi personalizzata degli atti ricevuti, predisposizione di ricorsi e opposizioni mirate, richieste urgenti di sospensione, negoziazione di piani di rientro sostenibili, fino alle soluzioni giudiziali e stragiudiziali più efficaci per fermare pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e altre azioni esecutive. Lo scopo è tutelare il debitore e trovare una strategia legale pratica per sbloccare subito i beni essenziali e alleggerire la pressione del debito.
Se hai la Postepay pignorata o temi un blocco sul tuo conto, non aspettare oltre: la tempestività è fondamentale per difendersi.
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Contesto normativo: come funziona il pignoramento sul conto da parte del Fisco
Prima di vedere come sbloccare una Postepay pignorata, è importante capire in base a quali leggi l’Agenzia Entrate-Riscossione (AER) può pignorarla, e cosa la distingue da un normale pignoramento tra privati. Il quadro normativo infatti è peculiare: il Fisco gode di poteri speciali di riscossione, introdotti per velocizzare il recupero dei crediti erariali, ma comunque soggetti a limiti a tutela del debitore. Allo stesso modo, la giurisprudenza recente (specie della Corte di Cassazione nel 2025) ha chiarito alcuni aspetti controversi, come l’estensione del blocco ai nuovi accrediti in conto.
La procedura speciale di pignoramento diretto ex art. 72-bis DPR 602/1973
Il pignoramento della Postepay da parte dell’Agenzia Entrate-Riscossione rientra nella categoria dei pignoramenti presso terzi, ovvero quelle esecuzioni in cui il creditore (in questo caso AER) agisce non direttamente sui beni del debitore, ma sui crediti che il debitore vanta verso terzi. Un conto corrente o carta con IBAN è a tutti gli effetti un credito del cliente verso la banca/Poste (il saldo attivo è denaro dovuto dall’istituto al titolare).
La normativa chiave è l’art. 72-bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602, che disciplina il pignoramento esattoriale dei crediti verso terzi. Questa norma – introdotta nel 2005 e poi modificata nel 2013 – consente all’Agente della Riscossione di effettuare un “pignoramento diretto” molto più rapido rispetto a quello ordinario previsto dal Codice di procedura civile . In sintesi, Equitalia/AER può notificare direttamente al terzo (banca o Poste) e al debitore un ordine di pagamento, senza bisogno di passare per il tribunale o l’ufficiale giudiziario .
Nel pignoramento esattoriale diretto l’atto notificato contiene l’ordine al terzo di pagare direttamente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione le somme dovute al contribuente, fino a concorrenza del credito per cui si procede . Questo pagamento deve avvenire: – entro 60 giorni dalla notifica, per le somme già esigibili prima della notifica (ad esempio il saldo presente sul conto al giorno del pignoramento) ; – alle scadenze previste, per le somme che si renderanno esigibili successivamente (ad esempio, accrediti futuri durante il periodo di blocco).
Nota: In un pignoramento bancario ordinario (da creditori privati), la banca deve solo congelare il saldo esistente al momento della notifica e dichiararlo al giudice . Eventuali somme accreditate dopo la notifica, in procedura ordinaria, di regola non verrebbero toccate per quel pignoramento (il creditore dovrebbe eventualmente notificare un nuovo atto) . Invece, l’art. 72-bis estende il vincolo anche alle somme future entro 60 giorni, come vedremo tra breve.
Questa procedura speciale dà un vantaggio enorme al Fisco: senza giudice, senza udienze e senza bisogno di avvocato, in pochi giorni può attivare il blocco del conto e ottenere il pagamento . Non c’è un’udienza di assegnazione come nel pignoramento normale; trascorsi 60 giorni, la banca esegue l’ordine di pagamento automaticamente. Proprio per questa sua forza “immediata”, la norma è stata oggetto di dubbi di legittimità costituzionale, ma la Corte Costituzionale li ha respinti fin dal 2008 (ord. n. 393/2008) , ritenendo la procedura compatibile con i principi di legge.
In pratica: se hai debiti esattoriali non pagati (es. cartelle per tasse, multe, contributi) e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione decide di agire sul tuo conto, ti notificherà un atto di pignoramento ex art. 72-bis. Lo stesso atto viene notificato a Poste Italiane (BancoPosta), ingiungendo di bloccare il saldo e poi, entro 60 giorni, girare ad AER le somme fino a copertura del credito. Vedremo più avanti il dettaglio di cosa succede nei 60 giorni e cosa può fare il debitore in quello spazio di tempo.
*“Blocco a tempo” sul conto: il vincolo dei 60 giorni e la sentenza Cassazione 2025
Una questione dibattuta era se il pignoramento del Fisco colpisse solo le somme presenti sul conto al momento della notifica, oppure anche quelle che vi sarebbero affluite nei giorni successivi. La lettera dell’atto di pignoramento in genere ingiunge di pagare le somme già maturate (presenti) entro 60 giorni . Alcuni contribuenti pensavano dunque che, se il conto era vuoto o in rosso quel giorno, il pignoramento andasse a vuoto e il conto restasse utilizzabile per accrediti futuri.
⚠️ Attenzione: Questa convinzione è stata smentita di recente dalla Corte di Cassazione. Con la sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025 (Sez. III Civile), la Cassazione ha chiarito che il conto pignorato resta “congelato” per tutti i 60 giorni successivi, catturando automaticamente ogni somma in entrata in quel periodo . In altre parole, secondo la Suprema Corte, il vincolo opera come un “sequestro a tempo”: se oggi ricevi la notifica, per i prossimi due mesi ogni accredito (stipendio, bonifico, pensione, ecc.) sul tuo conto Postepay pignorato verrà immediatamente bloccato e dovrà essere versato al creditore procedente (Agenzia Entrate) . Non esistono più conti “intoccabili” solo perché momentaneamente a saldo zero: anche un conto vuoto diventa una “scatola vuota” pronta a catturare ogni euro in entrata nei 60 giorni successivi .
Questo principio di diritto, affermato dalla Cassazione nel 2025, ha ridisegnato i confini del pignoramento esattoriale ex art. 72-bis . La ratio è impedire che il debitore eluda l’esecuzione semplicemente svuotando prima il conto o aspettando che il pignoramento “scada” . Infatti, nei pignoramenti ordinari senza esito, un creditore privato dovrebbe notificare un nuovo atto per colpire futuri accrediti ; viceversa, il Fisco con questa interpretazione copre di fatto anche le entrate future nel bimestre successivo.
Esempio: Elena ha una Postepay Evolution. Riceve il 1º ottobre 2025 un atto di pignoramento dell’Agenzia Entrate-Riscossione e trova il conto saldo 0 (addirittura in rosso). Crede di essere salva perché “non c’è nulla da prendere”. Invece, come raccontato in un caso reale , da quel momento il suo conto è congelato per 60 giorni: il 10 del mese arriva l’accredito dello stipendio e viene subito bloccato; un bonifico familiare a fine mese, idem – tutte le somme entrate vengono catturate e girate al Fisco nei limiti del debito. Elena purtroppo scopre troppo tardi questa “trappola” temporale.
Questa interpretazione deriva direttamente dalla sentenza Cass. 28520/2025 . Nella motivazione, la Corte spiega che l’art. 72-bis va letto in combinato con l’art. 546 c.p.c.: in un pignoramento presso terzi, il terzo (banca) deve custodire non solo le somme esistenti, ma anche quelle che maturano durante lo spatium deliberandi di 60 giorni . Trascorsi i 60 giorni, il terzo pignorato renderà la dichiarazione di quantità (anche implicitamente, pagando), e tutte le somme affluite in quell’intervallo finiranno al creditore .
Va detto però che questo principio, sebbene ormai diritto vivente, si è formato in un contenzioso specifico ed ha ribaltato decisioni di merito opposte: in primo grado e appello i giudici avevano dato ragione al contribuente, ritenendo che il blocco valesse solo per le somme presenti il giorno 1 . La Cassazione ha invece accolto il ricorso della banca creditrice, affermando la durata estesa del vincolo . Ciò evidenzia come fino al 2025 vi fosse incertezza, ora superata.
Impatto pratico per il debitore: se hai una Postepay pignorata, non illuderti che “versando dopo” tu possa usarla. Nei 60 giorni post-notifica, tutti i nuovi versamenti saranno bloccati e destinati al Fisco . Trascorsi i 60 giorni, se il debito non è stato soddisfatto integralmente, il residuo rimarrà e l’Agenzia potrà intraprendere altre azioni (o rinnovare il pignoramento). Se invece l’importo raccolto copre tutto il dovuto, il pignoramento si chiuderà (la banca sbloccherà l’eventuale eccedenza rimasta).
Limiti e tutele: somme impignorabili su conti e stipendi
Di fronte a un potere esecutivo così ampio del Fisco, il legislatore ha comunque previsto importanti limiti a tutela del minimo vitale del debitore e dei suoi familiari. Anche l’Agenzia Entrate-Riscossione, pur con lo strumento del 72-bis, deve rispettare queste soglie. Vediamo le principali tutele previste dalla legge:
- Stipendi e salari (pignoramento presso datore di lavoro): se il Fisco pignora lo stipendio direttamente in busta paga (quindi presso il datore di lavoro, non sul conto), non può trattenere più di una parte limitata. In generale la regola per i creditori privati è massimo 1/5 dello stipendio netto . L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha ulteriori scaglioni ridotti per tutelare i redditi bassi: può prendere al massimo 1/10 se lo stipendio netto è fino a 2.500 €, 1/7 se è tra 2.500 e 5.000 €, e 1/5 oltre i 5.000 € . Queste percentuali sono fissate dall’art. 72-ter DPR 602/73, comma 1, introdotto nel 2013 . Inoltre, se coesistono più pignoramenti sullo stesso stipendio, la legge assicura che al lavoratore resti almeno il 50% dello stipendio (somma dei prelievi non oltre metà) .
- Pensioni (pignoramento presso INPS): le pensioni godono di una soglia di impignorabilità assoluta pari al cosiddetto minimo vitale. Negli ultimi anni questa soglia è stata aumentata: attualmente è pari a 2 volte l’assegno sociale INPS (con un minimo di 1.000 € in ogni caso) . Dato che l’assegno sociale 2025 è circa 538,69 €, il minimo vitale impignorabile è circa 1.077,38 € (ma arrotondato a 1.100 €, essendoci la clausola dei 1.000 euro minimi) . La parte di pensione che eccede tale minimo può essere pignorata entro il limite di 1/5. Ad esempio, una pensione mensile di 1.500 € ha una base pignorabile di 1.500 – 1.077 ≈ 423 €, di cui il quinto (≈85 €) può essere trattenuto; una pensione di 2.000 € ha base pignorabile di (2.000 – 1.077) ≈923 €, e il quinto è ~185 €. Queste soglie sono stabilite dal combinato disposto dei commi 7 e 8 dell’art. 545 c.p.c., aggiornati dal D.L. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis) .
- Conti correnti e carte (pignoramento sul conto già accreditato lo stipendio/pensione): Se stipendio o pensione sono già stati accreditati sul conto Postepay prima del pignoramento, esiste un’ulteriore tutela. L’art. 545 c.p.c. (comma 8) prevede che le somme da lavoro o pensione già depositate sul conto, al momento del pignoramento, siano impignorabili fino a 3 volte l’assegno sociale . In pratica, se sul conto avevi risparmi equivalenti a qualche mensilità, il pignoramento bancario non può toccare un importo pari a ~3×538,69 € = 1.616 € circa (valore 2025) – quella somma ti deve essere lasciata libera. Solo l’eventuale eccedenza oltre tre mensilità minime può essere vincolata . Ad esempio, se avevi 1.500 € sul conto derivanti dallo stipendio, il creditore (anche AER) potrà pignorare solo circa 141 € (perché 3×assegno sociale ~1.359 € nel 2019, come riportato in un esempio pratico ; nel 2025 la soglia è più alta e l’intero 1.500 € sarebbe esente).
- Ultimo stipendio/pensione accreditato: Inoltre, una norma speciale (art. 72-ter DPR 602/73, comma 2-bis) stabilisce che il pignoramento di stipendi o pensioni sul conto corrente esclude in ogni caso l’ultima mensilità accreditata . Ciò significa che l’ultimo stipendio/pensione versato prima del pignoramento rimane sempre disponibile al debitore per le sue necessità, e non può essere toccato dall’Agente della Riscossione. Questa disposizione è pensata per evitare che, il giorno dopo aver ricevuto lo stipendio, uno si trovi col conto bloccato a zero senza poter comprare cibo o medicine. Ad esempio, se la pensione di ottobre è stata appena accreditata sul libretto postale e subito arriva il pignoramento, quella mensilità resta intatta al pensionato, e il Fisco potrà semmai aggredire ciò che eccede (secondo la regola delle 3× assegno sociale) .
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- Beni impignorabili per legge: Oltre alle soglie su redditi e conti, ci sono beni che non possono mai essere pignorati neppure dal Fisco. Ad esempio, l’abitazione principale del debitore (prima casa) non è pignorabile da AER per debiti sotto 120.000 € e se è l’unico immobile di proprietà in cui risiede anagraficamente . Questa garanzia (introdotta dal D.L. 69/2013) significa che l’Agenzia non può mettere all’asta la tua prima casa in situazioni ordinarie – può semmai iscrivere ipoteca se il debito supera 20.000 €, ma senza esecuzione forzata se è unico immobile e ci abiti . Sono poi sempre impignorabili gli strumenti indispensabili al lavoro del debitore (es. attrezzi da lavoro, computer per un professionista, veicoli per attività di artigiano, entro certi limiti) ai sensi dell’art. 514 c.p.c. , e alcune provvidenze assistenziali o crediti alimentari (es. assegno di mantenimento, indennità di accompagnamento per invalidi) che mantengono natura impignorabile anche se depositati in conto, purché riconoscibili .
Come si vede, la legge bilancia l’esigenza di riscuotere con la tutela del debitore: per quanto la procedura esattoriale sia incisiva, non può spingersi fino a togliere al cittadino i mezzi di sopravvivenza. Sarà importante, nel gestire la difesa, verificare che l’Agenzia Entrate abbia rispettato questi limiti e, in caso contrario, farli valere per recuperare le somme indebitamente prese.
Giurisprudenza recente: altre pronunce rilevanti
Oltre alla citata Cass. 28520/2025 sul “blocco 60 giorni”, vale la pena menzionare altre pronunce utili in questo contesto:
- Cassazione Civ. Sez. III, sent. n. 28513/2025 (depositata 27/10/2025): in parallelo alla vicenda dei conti, la Cassazione ha richiamato all’ordine anche i creditori sul rispetto delle regole processuali. Con questa sentenza, infatti, la Suprema Corte ha stabilito che un pignoramento deve essere dichiarato inefficace se il creditore procedente (nel caso di specie un privato) non deposita tempestivamente in tribunale le copie conformi degli atti (titolo esecutivo, precetto, ecc.) entro il termine perentorio fissato dagli artt. 543 e 557 c.p.c. . Si tratta di un principio rivolto ai pignoramenti ordinari, ma evidenzia come anche un vizio formale possa azzerare un’esecuzione. Nel caso AER, la procedura 72-bis non prevede deposito al tribunale, dunque questo rischio formale non si pone; tuttavia, se l’Agente seguisse la via ordinaria o in caso di delega all’ufficiale giudiziario, sarebbe tenuto anch’esso a rispettare termini e forme.
- Cassazione Civ. Sez. III, ord. n. 1643/2025 (23/01/2025): questa ordinanza chiarisce i limiti del pignoramento su conto cointestato (nel caso, tra coniugi). In generale, se un conto è intestato a due persone e solo una è debitrice, il pignoramento colpisce la quota di spettanza del debitore, presunta pari al 50% in assenza di prove contrarie . La Cassazione ha ribadito che la presunzione di contitolarità al 50% non è assoluta e può essere superata se l’altro cointestatario prova che le somme sul conto in realtà derivano esclusivamente da lui (o comunque in misura diversa) . In pratica, la banca di solito blocca fino a concorrenza dell’importo dovuto, potenzialmente attingendo dal saldo cointestato, ma il cointestatario non debitore può ricorrere per far liberare la sua parte. Giurisprudenza di merito (es. Tribunale di Sulmona 20/03/2013) ha già riconosciuto il diritto del cointestatario estraneo al debito di vedersi sbloccare almeno il 50% delle somme . Quindi, se la tua Postepay è cointestata con un familiare che non c’entra col debito, hai margine per tutelare la sua quota.
- Cassazione Civ. Sez. I, sent. n. 5157/2025 (4/04/2025): riguarda le procedure di sovraindebitamento (piani del consumatore) e specifica chi può impugnare l’omologazione di un piano. La Corte ha affermato che solo chi ha assunto la qualità di parte nel giudizio di omologa – ad esempio il debitore o gli eventuali creditori opponenti – può proporre reclamo contro l’omologazione; un creditore rimasto passivo e silente non può intervenire successivamente per impugnare . Questa pronuncia garantisce maggiore certezza sugli esiti dei piani di ristrutturazione dei debiti: i creditori che non si attivano in tempo non possono bloccare all’ultimo un piano già approvato. Per il debitore è una buona notizia, perché i piani omologati diventano più stabili. Ad esempio, se AER non si oppone in sede di omologa di un tuo piano del consumatore, successivamente non potrà attaccarlo. Ciò incoraggia a utilizzare queste soluzioni (ne parleremo più avanti) per risolvere alla radice i debiti ed evitare pignoramenti futuri.
Nella sezione Sentenze a fondo articolo troverai un elenco delle pronunce più recenti e importanti in materia, con i riferimenti. Ma quanto sopra già delinea il panorama: il 2025 ha visto un irrigidimento verso i debitori (conti bloccati completamente), ma anche conferme di tutele minime e strumenti di recupero per chi agisce con correttezza e tempestività .
Cosa succede dopo la notifica: procedura passo-passo e diritti del debitore
Esaminiamo ora in concreto cosa accade quando l’Agenzia delle Entrate-Riscossione pignora una Postepay e quali sono i passi successivi. È fondamentale capire la timeline degli eventi, così da sapere entro quando muoversi per sbloccare il conto.
Notifica della cartella o accertamento esecutivo (titolo del debito)
Di norma, prima di ogni pignoramento ci deve essere un titolo esecutivo che fonda la pretesa del creditore. Nel caso di debiti fiscali o multe: – il titolo tipico è la Cartella di pagamento (notificata da AER su incarico dell’ente creditore, ad es. Agenzia Entrate per tasse, INPS per contributi, Comune per sanzioni stradali); – oppure un Avviso di accertamento esecutivo (per tributi erariali dal 2020 in poi, che vale anche come titolo decorso un termine); – o ancora un ingiunzione fiscale per crediti di enti locali.
Se hai ricevuto un pignoramento sul conto senza sapere di avere debiti, la prima cosa da fare è verificare se e come ti è stata notificata la cartella o l’atto presupposto. Può capitare che la cartella esattoriale sia stata notificata anni fa a un vecchio indirizzo, o con deposito per irreperibilità, e tu non ne fossi a conoscenza. Oppure che tu l’abbia dimenticata. In ogni caso, la regolarità della notifica del titolo è un punto essenziale: se emergono vizi di notifica, potrai far valere l’inesistenza o nullità di tutti gli atti successivi (compreso il pignoramento). Ci torneremo nelle strategie difensive.
Dal momento della notifica della cartella, il debitore ha 60 giorni per pagare. Trascorso tale termine senza pagamento né impugnazione, la cartella diventa esecutiva e AER può procedere. In alcuni casi (ad esempio per cartelle notificate da oltre 1 anno), la legge richiede che l’Agente invii una “intimazione di pagamento” (un sollecito finale) almeno 5 giorni prima di avviare l’esecuzione forzata . Quindi potresti ricevere un’intimazione (o averla ricevuta mesi fa) che preannuncia l’azione esecutiva imminente.
Riassumendo: – Giorno 0: Notifica della cartella/accertamento esecutivo → da qui hai 60 giorni per pagare o ricorrere. – Dopo 60 giorni: Se non hai pagato né hai ottenuto sospensioni, AER può procedere con esecuzione (pignoramenti, fermi, ipoteche). Se è passato molto tempo, AER spesso invia una Intimazione (ultimatum 5 giorni) prima di agire. – Trascorsi i 5 giorni dell’intimazione: può partire il pignoramento vero e proprio.
Notifica dell’atto di pignoramento ex art. 72-bis
L’atto di pignoramento presso terzi viene notificato sia al debitore che al terzo (banca/Poste). Nel caso della tua Postepay, di solito AER notifica: – a te debitore: una copia dell’atto di pignoramento crediti verso terzi, contenente l’indicazione del debito, degli importi dovuti (capitale, interessi, sanzioni, spese) e l’ordine al terzo di pagare; – a Poste Italiane (BancoPosta): l’ordine vero e proprio di pagamento e di blocco delle somme a tuo credito.
La notifica al debitore spesso avviene via PEC (se hai una casella PEC registrata, ad esempio se sei un imprenditore o professionista) oppure a mezzo raccomandata/cartolina presso la residenza. La notifica al terzo (Poste) può avvenire a mezzo PEC direttamente all’indirizzo dell’ufficio competente.
Appena la banca/posta riceve l’atto, scatta il blocco sul conto: – se sul conto c’è un saldo attivo, Poste vincola quelle somme fino a copertura del dovuto (compresi interessi di mora e compensi di riscossione indicati nell’atto); – se il conto è vuoto o in negativo, come visto, viene comunque “segnato” a zero: resterà aperto ma inutilizzabile per i futuri accrediti (che verranno anch’essi vincolati nei 60 giorni a seguire).
Da notare che l’atto di pignoramento AER non transita dal Tribunale: non c’è un numero di procedura né un giudice assegnato. Ciò però non significa che non potrai rivolgerti a un giudice – potrai farlo tu attivando un’opposizione, ma inizialmente il pignoramento resta in ambito stragiudiziale.
Contenuto dell’atto: Nel pignoramento ex 72-bis, AER indica l’elenco delle cartelle o degli atti a base del debito, il totale dovuto aggiornato, e include una formula che ordina al terzo di pagare entro 60 giorni le somme maturate (quelle presenti prima o al momento) “nonché alle rispettive scadenze le restanti somme”. Spesso nell’atto non viene esplicitato che il blocco dura 60 giorni per i nuovi accrediti, portando alcuni (come visto) a interpretare erroneamente il termine come semplice scadenza per i soldi presenti. La Cassazione però ha chiarito che il vincolo copre anche le somme che maturano nei 60 giorni . In ogni caso, entro 60 giorni qualcosa succederà: – o il terzo paga ad AER quanto dovuto (chiudendo o riducendo il debito); – oppure, se il terzo (banca) non paga né risponde entro 60 giorni, la legge prevede che AER possa procedere contro il terzo ritenendolo inadempiente (in pratica, la banca potrebbe diventare obbligata in proprio se ignora l’ordine). Nella realtà, le banche non rischiano: eseguono sempre l’ordine, a meno che intervenga un motivo di sospensione.
Il ruolo del debitore in questi 60 giorni: Formalmente, nel pignoramento diretto, al debitore non è richiesto di fare nulla (non c’è l’udienza per cui servirebbe un’istanza di assegnazione o altro). Ma è proprio in questa finestra che il debitore deve attivarsi se vuole salvare il salvabile: – può pagare il debito, anche parzialmente; – può trovare un accordo o presentare un’istanza di rateazione; – può proporre opposizione legale per bloccare l’esecuzione; – può verificare se il pignoramento è viziato e chiederne l’annullamento.
Lo vedremo in dettaglio nel prossimo capitolo: difese e strategie. Intanto, restiamo sul “cosa succede se non faccio nulla”:
Decorso del termine e assegnazione delle somme
Se trascorrono i 60 giorni senza interventi, Poste deve eseguire l’ordine di pagamento. Tecnicamente trasferirà ad Agenzia Entrate-Riscossione tutte le somme pignorate: – se sul conto c’era un importo ≥ debito, verrà versata la somma corrispondente al debito (più eventuali spese di esecuzione indicate) e il pignoramento si estinguerà per soddisfazione. L’eventuale eccedenza resterà sul conto, che tornerà disponibile (sbloccato) dopo le pratiche interne di chiusura vincolo; – se sul conto c’era meno del dovuto, verrà versato tutto quel saldo (azzerando il conto). Tu rimarrai debitore per la parte restante. L’Agenzia potrà in futuro aggredire altri beni o ulteriori accrediti. In pratica avrà riscosso parzialmente ma il pignoramento su quel conto, una volta eseguito, termina (non è una trattenuta continuativa oltre i 60 giorni – per altre somme future dopo i 60 gg dovranno semmai notificare un nuovo atto, oppure pignorare lo stipendio direttamente alla fonte).
È importante evidenziare che, a differenza del pignoramento ordinario, qui non c’è una formale ordinanza di assegnazione del giudice. L’assegnazione è automatica ex lege: trascorsi i 60 giorni, la somma è dovuta dall’ente terzo al creditore. Dunque, se non hai reagito in tempo, ti vedrai addebitare l’importo e la partita si chiude (almeno per quel che c’era sul conto). Non riceverai un ulteriore avviso prima del prelievo.
Esempio pratico: Debito con AER €5.000; conto Postepay saldo €2.000 al 1 marzo (notifica pignoramento). Dal 1° marzo il saldo €2.000 è bloccato. Se al 1° maggio (60 giorni dopo) non hai fatto nulla: – Poste trasferirà €2.000 all’Agenzia Entrate. Il tuo conto va a zero e viene sbloccato (ma vuoto). – Rimane un debito residuo di €3.000. AER potrà successivamente pignorare altre disponibilità (ad esempio, se lasci di nuovo soldi su quel conto, potrà rinotificare un secondo pignoramento, oppure potrà pignorare stipendio, auto, ecc.). In alternativa, potresti concordare una rateazione sul residuo.
Durante i 60 giorni la banca non può autonomamente svincolare somme o pagare prima (a meno che il creditore lo autorizzi). In qualche caso, se il debitore paga direttamente al Fisco, quest’ultimo invierà un ordine di sblocco al terzo prima dei 60 giorni.
Costi aggiuntivi: Attenzione che all’importo del debito potrebbero sommarsi: – gli interessi di mora (sulle somme iscritte a ruolo) calcolati fino al giorno del pagamento effettivo; – l’aggio o compenso di riscossione (oggi chiamato oneri di riscossione): fino al 6% circa; – eventuali spese di procedura (diritti di notifica, spese per la ricerca telematica dei conti, ecc.).
Questi importi sono di solito già indicati nell’atto di pignoramento. Se pensi di pagare integralmente, chiedi all’Agente di aggiornarti esattamente la cifra per evitare che un piccolo difetto lasci aperto il pignoramento.
Diritti del debitore e informazioni da conoscere
Il debitore ha comunque alcuni diritti durante questa procedura, che è bene conoscere:
- Diritto alla notifica degli atti: come detto, devono averti notificato il titolo (cartella/avviso) e anche l’atto di pignoramento. Se scoprissi il blocco conto prima di aver ricevuto l’atto, puoi recarti in Agenzia Entrate-Riscossione e chiedere copia dell’atto (magari ti è stato notificato via PEC e non l’hai visto). Se proprio non è stato notificato, saremmo di fronte a un’irregolarità grave.
- Diritto di accesso agli atti e all’estratto di ruolo: puoi richiedere ad AER l’estratto di ruolo relativo alle somme per cui procedono, per capire l’origine del debito (anno, ente creditore, ecc.). Questo è utile per individuare eventuali cartelle prescritte o sgravate ma non risultate pagate.
- Diritto di chiedere la sospensione della riscossione: esiste una procedura (art. 1, commi 537-543 L.228/2012 e succ. mod.) per cui, se ritieni che il debito sia inesigibile (perché ad esempio hai pagato, hai un provvedimento di sgravio, o altri motivi specifici), puoi presentare a AER un’istanza di sospensione in autotutela, allegando le prove. AER è tenuta a sospendere le attività di recupero e verificare col creditore. Se sei in queste condizioni, fallo tempestivamente (meglio entro 60 giorni dall’atto); la presentazione dell’istanza, se accolta, può portare allo stop del pignoramento.
- Diritto di impugnazione: puoi contestare il pignoramento o gli atti presupposti davanti all’autorità giudiziaria competente (ne parleremo a breve). Durante un eventuale giudizio, se ottieni una sospensiva, la procedura esecutiva viene congelata in attesa della decisione.
- Diritto all’<ins>eventuale eccedenza</ins>: se per esempio ti hanno bloccato più soldi del dovuto (capita raramente, ma può succedere se nel frattempo il debito è ridotto da un pagamento o sgravio), hai diritto che la parte eccedente ti sia lasciata. La banca normalmente non tocca somme oltre quelle chieste dall’atto, però se sul conto c’è un saldo maggiore, può inizialmente congelare solo la somma pignorata e lasciare disponibile il resto. In pratica, se avevi €10.000 e il debito è €3.000, la banca dovrebbe rendere operativi i €7.000 eccedenti (alcuni istituti li “scongelano” subito, altri tengono l’intero conto sospeso fino a istruzioni – in caso di dubbio, puoi chiedere alla banca la liberazione dell’eccedenza non pignorata). Comunque, i limiti impignorabili (3x assegno sociale) che dicevamo andranno calcolati su quella parte: ad esempio, con €10.000 sul conto di cui €3.000 pignorati, ti restano €7.000 liberi solo se non derivano da stipendio protetto; se invece quei €10.000 provenivano integralmente da accrediti di pensione, non avrebbero potuto bloccare più di (10000-1616) = 8384 € teoricamente, ma entriamo in tecnicismi – questi controlli vanno fatti con l’avvocato.
Ricorda: il tempo gioca a sfavore del debitore in questi casi. Ogni giorno verso i 60 aggiunge possibili accrediti persi e avvicina la data del prelievo. Agire subito ti dà più chance di evitare o limitare il danno. Nel prossimo capitolo, vedremo tutte le mosse possibili per reagire in tempo.
Difese e strategie legali per sbloccare la Postepay pignorata
Arriviamo al punto cruciale: come può il debitore difendersi e sbloccare il conto pignorato? Ci sono diverse strategie, da attivare in base al caso concreto. L’obiettivo può essere sospendere il pignoramento in corso, annullarlo se viziato, oppure risolvere a monte il debito per far decadere l’azione esecutiva. Vediamole una per una.
1. Pagamento integrale o accordo transattivo con AER
La via più “diretta” per sbloccare la Postepay è, se possibile, pagare integralmente il debito contestato. Una volta che Agenzia Entrate-Riscossione è soddisfatta, infatti, cessa il motivo del pignoramento. Pagare entro i 60 giorni dalla notifica eviterà che le somme bloccate vengano incamerate coattivamente – di fatto anticipi il risultato.
Come procedere: Contatta subito l’Agenzia (o vai sul portale EquiPro se hai accesso) e chiedi l’ammontare esatto aggiornato per chiudere il debito (inclusi interessi maturandi e spese). Effettua il pagamento direttamente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (allo sportello, tramite il tuo area riservata o F24 ecc.) prima che scadano i 60 giorni. Tieni traccia della ricevuta.
Dopodiché, informa la banca/Poste del pagamento e chiedi di sbloccare il conto. Formalmente, dovrà essere l’Agente della Riscossione a dare disposizione di sblocco: fornisci dunque ad AER la prova dell’avvenuto saldo e richiedi contestualmente l’ordine di revoca del pignoramento. L’Agenzia trasmetterà al terzo (Poste) un atto di desistenza o liberatoria, e la tua Postepay tornerà utilizzabile.
Questa strada, ovviamente, richiede di avere le risorse per pagare tutto. Spesso chi subisce un pignoramento non dispone immediatamente dell’intera somma – altrimenti avrebbe pagato prima o evitato di accumulare il debito. Tuttavia, può capitare che i fondi bloccati sul conto siano quasi sufficienti, o che grazie a familiari tu riesca a racimolare l’importo: in tal caso, è una soluzione rapida.
Accordo transattivo? A differenza dei creditori privati, l’Agenzia Entrate-Riscossione non può “trattare” liberamente importi a saldo e stralcio, se non nei limiti previsti da leggi (rottamazioni, ecc.). Non aspettarti quindi di ottenere sconti semplicemente negoziando: l’Agente ha l’obbligo di riscuotere l’intero importo iscritto a ruolo. Puoi però: – Verificare se parte del debito è annullabile (ad es. prescrizioni, provvedimenti di ente creditore, ecc. – vedi punto 3). – Usufruire di definizioni agevolate di legge (vedi capitolo successivo sulla rottamazione). – Proporre all’ente creditore un’istanza di autotutela per far sgravare eventuali addebiti non dovuti (es: sanzioni decadute, importi già pagati).
In alcuni casi particolari (debiti di società fallite, concordati, ecc.) l’Agenzia può aderire ad accordi di transazione fiscale autorizzati dalla legge fallimentare o dal Codice della crisi, riducendo sanzioni e interessi. Ma ciò va oltre il singolo pignoramento ed è parte di procedure concorsuali.
In sintesi: pagare tutto risolve immediatamente il problema del conto bloccato. Se puoi farlo, è consigliabile per evitare lungaggini. Assicurati però di pagare in maniera tracciabile e di ottenere quietanza. Se versi dopo che la banca ha già girato i soldi (doppio pagamento), avrai poi diritto al rimborso ma sono grattacapi: meglio coordinarsi con AER sulle tempistiche.
2. Rateizzazione del debito con sospensione del pignoramento
La soluzione più utilizzata dai debitori per sbloccare i conti è la rateizzazione (o dilazione) del debito esattoriale. Ottenere un piano di rate permette infatti di congelare immediatamente le azioni esecutive in corso. In base alla normativa vigente, il pagamento della prima rata di un piano di dilazione concesso da AER sospende il pignoramento in corso, purché non sia ancora avvenuta l’assegnazione delle somme . Tradotto: se ti accordi per pagare a rate e versi subito la prima rata, la procedura esecutiva viene bloccata e il tuo conto deve essere sbloccato (ovviamente continuerai a pagare le rate mensili).
Vantaggi della rateizzazione: – Non devi pagare tutto subito, ma puoi spalmare il debito in fino a 6 anni (72 rate) o in taluni casi 10 anni (120 rate). – Importante: durante la rateizzazione, Agenzia Entrate-Riscossione non può avviare nuove esecuzioni né proseguire quelle in corso (finché sei in regola coi pagamenti) . Viene anche preclusa l’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche nel frattempo . – Anche fermi e ipoteche già iscritti possono essere sospesi o rimossi se entri in rateazione (ad esempio il fermo auto viene sospeso dopo la prima rata, e cancellato dopo aver pagato una percentuale significativa del piano, secondo le regole interne AER) .
Come ottenerla: Puoi richiedere la rateizzazione: – Online sul sito AER (area riservata o servizio “Rateizza adesso”), se il tuo debito rientra nei limiti per la richiesta semplificata. – Oppure presentando istanza presso gli sportelli AER o via PEC.
La soglia per la richiesta senza documenti è attualmente fino a 120.000 € di debito . Entro questo importo, la dilazione è concessa automaticamente e puoi scegliere il numero di rate (fino a 72 rate mensili, oppure fino a 84 se richiesto entro il 2026 grazie a misure temporanee) . Se il debito supera 120.000 €, devi allegare l’ISEE o altri dati finanziari per dimostrare difficoltà e AER potrà concedere fino a 120 rate (10 anni) nei casi più gravi .
Tempistica critica: è fondamentale fare la richiesta prima che vengano assegnate le somme pignorate. Cioè, meglio muoversi subito entro i 60 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, altrimenti se la banca ha già versato i soldi, la rateizzazione potrà essere concessa sul residuo ma il danno sul conto ormai è fatto.
Una volta presentata la domanda di rateazione, di norma AER sospende gli atti esecutivi in attesa dell’esito . Se la rateizzazione viene accolta e tu paghi la prima rata, il pignoramento in corso deve essere interrotto . AER invierà al terzo l’ordine di non procedere oltre. In pratica: – Se i soldi non sono ancora stati trasferiti (e non lo saranno perché sospeso), la banca scongela il conto e rimette le somme a tua disposizione (o almeno in parte, concordando le modalità con te se serve lasciarne a garanzia). – Il debito verrà riscuotito attraverso le rate mensili (di solito addebito SEPA o bollettini). – Attenzione: se salti troppe rate, la dilazione decade e tutti i vecchi atti riprendono efficacia senza bisogno di nuovo avviso . Dal 2022 la decadenza scatta con 8 rate non pagate anche non consecutive – quindi hai un margine (in passato bastavano 5). Ma non abusarne: cerca di essere regolare.
Quindi la strategia è: chiedi il piano rate, paga subito la prima rata (anche contestualmente alla domanda in alcuni casi, o appena hai l’ok), poi comunica al gestore del tuo pignoramento (di solito l’ufficio legale AER territoriale) che hai la rateizzazione e chiedi conferma dell’avvenuta sospensione.
In alternativa alla rateazione con AER, se il tuo debito è con un ente locale convenzionato o altro, potresti provare a contrattare un piano di rientro direttamente con l’ente creditore, il quale poi ordina ad AER di sospendere. Ad esempio alcuni Comuni, se si va a parlare prima dell’asta, propongono dilazioni su multe. Ma come regola generale, la rateizzazione AER è lo strumento standard.
Da notare che la rateizzazione non comporta riduzioni di importo: pagherai interamente il debito (capitale + interessi), solo diluito. Però in cambio fermi la procedura e riacquisti la disponibilità dei tuoi beni nel frattempo. Inoltre, l’aggio di riscossione viene ridotto al 3% sulle rate successive (in caso di dilazioni lunghe, c’è una riduzione delle sanzioni di mora per le rate che scadono negli anni successivi) .
Esempio pratico: Luigi ha €10.000 di cartelle non pagate, Postepay bloccata con €3.000 sopra. Chiede subito la dilazione in 72 rate (6 anni) – gli viene concessa perché il debito è sotto 120k. La prima rata è di circa €150, che paga immediatamente. AER ordina la sospensione del pignoramento: la Postepay viene liberata e quei €3.000 tornano disponibili a Luigi. Luigi poi pagherà le rate mensili di €150; se non paga e salta 8 rate, AER potrà riprendere dal punto in cui era, rifacendo pignoramenti ecc., ma se completa i pagamenti, estinguerà il debito sotto controllo e senza altre esecuzioni.
La rateizzazione è spesso la mossa più concreta e veloce per chi non può pagare tutto e non vuole (o non può) intraprendere un ricorso lungo. Anche l’Avv. Monardo e il suo staff spesso la consigliano come prima azione tattica: consente di guadagnare tempo, bloccare immediatamente le azioni aggressive del Fisco e poi eventualmente valutare con calma altre soluzioni (ad esempio un ricorso in autotutela o una procedura di sovraindebitamento). Infatti, una volta che sei in regola con le rate, puoi comunque proseguire eventuali contenziosi per far annullare parte del debito (se vinci il ricorso, non dovrai pagare le rate restanti). Nel frattempo però hai messo in sicurezza il conto.
3. Opposizione legale: contestare il pignoramento o il debito in tribunale
Se ritieni che il pignoramento sia illegittimo o errato, hai la facoltà di impugnarlo davanti all’autorità giudiziaria. Questa è la strada da seguire quando: – Ci sono vizi formali nell’atto di pignoramento (es. manca l’indicazione del titolo, o non è stato notificato correttamente, ecc.). – Oppure vuoi contestare nel merito il diritto di AER di procedere (ad es. perché il debito è già pagato, o prescritto, o tu non sei il debitore giusto).
Le opposizioni possibili sono principalmente due, previste dal codice di procedura civile: – Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): si usa per contestare il diritto a procedere del creditore. Ad esempio: “non dovevano pignorare perché il debito non esiste o non è più esigibile”. È il caso di cartella mai notificata, cartella annullata, prescrizione sopravvenuta, pagamento effettuato prima, ecc. – Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): serve per far valere vizi formali dell’atto esecutivo. Ad esempio: notifiche nulle, errore nella somma, violazione dei limiti (hanno pignorato oltre il quinto, o la pensione minima, ecc.), mancato rispetto di termini (come nel caso di Cass. 28513/2025 se fosse applicabile) .
La distinzione è tecnica e l’avvocato saprà inquadrare la tua situazione nell’una o nell’altra. Importante: i termini sono diversi: – L’opposizione agli atti va proposta entro 20 giorni dalla notifica dell’atto che si contesta (termine di decadenza). – L’opposizione all’esecuzione può essere proposta anche oltre, finché l’esecuzione non è conclusa, ma conviene farla prima che i soldi vengano assegnati (d’urgenza entro i 60 giorni magari).
In materia esattoriale c’è da considerare anche la ripartizione di competenza: – Se la tua contestazione riguarda la fonte del debito tributario (es. “la cartella è illegittima perché il tributo non era dovuto”), la competenza è delle Corti di Giustizia Tributaria (ex Commissioni Tributarie), entro 60 giorni dalla notifica della cartella o dell’atto impugnabile. Se sei decaduto dai termini di ricorso tributario, potresti non poter più contestare il merito del tributo (salvo rilevare prescrizione). Tuttavia, alcuni atti come il pignoramento stesso possono essere impugnati al giudice ordinario per vizi propri, anche se il debito fiscale sottostante non è più contestabile nel merito. – I vizi della procedura di pignoramento (es. mancanza dell’intimazione di pagamento quando dovuta, violazione art. 72-bis, errori nell’atto) rientrano nella giurisdizione del Giudice Ordinario (Tribunale civile) – trattandosi di atti dell’esecuzione forzata. Quindi un’opposizione ex art. 615/617 va proposta in Tribunale (se debiti oltre 5k euro; al Giudice di Pace se fossero multe sotto 5k, raramente). – In pratica oggi si tende a dire: giudice ordinario per i vizi del pignoramento esattoriale, giudice tributario per contestare il merito del debito fiscale. Bisogna muoversi con attenzione per non finire nel giudice sbagliato.
Obiettivi dell’opposizione: ottenere da parte del giudice un provvedimento di sospensione urgente e poi, a conclusione, l’annullamento dell’atto pignoratizio o della pretesa.
- Se vinci l’opposizione, il pignoramento viene dichiarato nullo o inefficace e deve essere revocato. Se AER aveva già riscosso delle somme, dovrà restituirle.
- Se perdi, il pignoramento proseguirà e tu potresti essere condannato a spese legali.
Quando conviene fare opposizione? Quando hai motivi solidi di contestazione. Ad esempio: – Mancata notifica della cartella: tu non hai mai ricevuto l’atto presupposto, quindi l’esecuzione è “senza titolo” valido. In tal caso, un’opposizione all’esecuzione può portare all’annullamento del pignoramento, salvo che AER poi notifichi correttamente e riprenda. – Cartella prescritta: se sono passati più di 5 anni (per multe) o 10 anni (per tributi) dall’ultima notifica o pagamento, il debito potrebbe essere prescritto e quindi l’esecuzione non ammessa. Va fatta valere in giudizio poiché AER raramente riconosce la prescrizione in autotutela. – Vizi dell’atto di pignoramento: ad es. manca la firma del dirigente autorizzato, o l’importo è gravemente errato oltre il limite, o non è stata rispettata la forma prevista (anche se l’art. 72-bis è sintetico, esige comunque alcuni requisiti formali). Certo, questi vizi devono essere sostanziali, perché i giudici tendono a non annullare per irregolarità minori. – Violazione dei limiti impignorabilità: se AER (o la banca su sue istruzioni) ha pignorato somme che la legge esenta (es. l’intera pensione senza lasciare il minimo vitale, o l’ultima mensilità accreditata) puoi rivolgerti al giudice per far dichiarare l’atto illegittimo in parte. In genere il giudice modificherà il provvedimento riducendo il pignoramento al lecito. Ad esempio, se ti hanno bloccato 100% di una pensione di €800, violando il limite ~€702, puoi fare ricorso urgente e otterrai lo sblocco di quella quota. – Caso di conto cointestato: come detto, il cointestatario non debitore può fare opposizione per far liberare la propria quota (spesso ottenendo un’ordinanza di svincolo del 50% delle somme) .
Proceduralmente, l’opposizione va presentata con atto di citazione o ricorso (a seconda dei casi) presso il tribunale competente (in genere il tribunale dove risiedi o dove ha sede l’agente della riscossione, essendo esecuzione mobiliare). Spesso si chiede contestualmente la sospensione ex art. 624 c.p.c. (per l’esecuzione) o art. 615 co.2 (se in fase pre-assegnazione) o 617, in modo da bloccare immediatamente gli effetti fino alla decisione.
È altamente consigliato farsi assistere da un avvocato esperto in diritto della riscossione, perché le norme sono complesse e la giurisprudenza in evoluzione. L’Avv. Monardo, essendo cassazionista specializzato in queste materie, valuta caso per caso se un’opposizione ha possibilità di successo e in che tempi. Talvolta, infatti, può essere più prudente percorrere altre vie (ad es. rateizzare e poi impugnare con calma) invece di lanciarsi in un’opposizione urgente che, se respinta in via cautelare, lascia comunque il conto bloccato.
Tuttavia, quando ci sono palesi illegittimità, il ricorso al giudice può essere risolutivo. Ad esempio, in un caso seguito dallo Studio, un pensionato si era visto pignorare l’intero saldo di conto comprendente due mesi di pensione: il giudice ha sospeso l’esecuzione rilevando la violazione dell’art. 545 c.p.c. (minimo vitale non rispettato) e successivamente ha annullato il pignoramento con condanna alle spese, restituendo le somme al debitore.
Tempistiche: un’istanza di sospensione in genere viene decisa in qualche settimana (a volte giorni, se c’è gravità). Se concessa, sospende il pignoramento sino all’esito finale del giudizio, che può durare molti mesi o un paio d’anni. Nel frattempo potrai usare il conto (il giudice di solito ordina alla banca di non trasferire il denaro all’AER finché pende la causa).
Vale la pena notare che se l’opposizione riguarda il merito del debito tributario, potrebbe essere necessario impugnare l’atto in Commissione Tributaria (ora Corte Giustizia Tributaria) se sei nei termini. Ad esempio, se ti accorgi che la cartella è nulla per un vizio proprio, potresti dover fare ricorso tributario (entro 60gg dall’atto di pignoramento che in tal caso funge da atto impugnabile “conoscitivo” del debito). Questo aspetto va coordinato con l’eventuale opposizione in tribunale, per non far dichiarare inammissibile la causa dal giudice ordinario. Sono questioni tecniche, che lo Studio Monardo affronta con approccio multidisciplinare: capita di dover avviare due fronti paralleli di ricorso, uno tributario e uno ordinario, per coprire ogni profilo. Ciò può sembrare oneroso, ma quando in ballo ci sono somme ingenti, è opportuno agire su tutti i livelli per avere maggiori chance.
Riassumendo: l’azione giudiziaria è la strada per far valere i tuoi diritti quando il Fisco ha esagerato o sbagliato. Se hai ragione, potrai annullare il pignoramento e persino farti restituire quanto preso indebitamente . Inoltre, una sentenza positiva crea un precedente utile anche per eventuali futuri contenziosi (es. se dimostri che la cartella era nulla, eviti altri pignoramenti su quella).
4. Sospensione in autotutela da parte di Agenzia Entrate-Riscossione
Parallelamente o in alternativa al ricorso giudiziale, puoi tentare un’approccio amministrativo interno: l’istanza di sospensione della riscossione in autotutela.
Questa procedura, prevista dalla L. 228/2012 e succ. mod., consente al debitore di segnalare ad AER che il carico iscritto a ruolo presenta delle irregolarità quali: – pagamento già effettuato prima della formazione del ruolo; – sgravio o sospensione già concessi dall’ente creditore; – prescrizione o decadenza del debito manifestamente maturata; – presenza di una causa di inesigibilità (es. un provvedimento di annullamento del debito da parte di un giudice o dell’ente, sopravvenuto).
Presentando l’istanza (meglio via PEC o allo sportello con protocollo) e allegando i documenti probatori, l’Agente della Riscossione è obbligato a sospendere le attività di recupero per 180 giorni (prorogabili) durante i quali verifica con l’ente creditore la fondatezza di quanto affermi. Se entro quel termine l’ente conferma l’irregolarità, il debito viene annullato; se invece l’ente conferma la pretesa, la riscossione riprende (e potrai impugnare il diniego).
Nel contesto della Postepay pignorata, questa istanza può servire a guadagnare tempo e fermare il prelievo in extremis, senza dover attendere un giudice. Ad esempio, se scopri che la cartella era prescritta e hai i calcoli/giurisprudenza a supporto, oppure hai una sentenza tributaria di annullamento ma AER non ne ha tenuto conto, etc., presenti l’istanza di sospensione e chiedi contestualmente l’immediato stop del pignoramento in virtù di ciò. Spesso AER sospende cautelativamente (anche per timore di responsabilità) almeno fino a chiarimenti.
Tieni presente però che l’istanza di autotutela non è un diritto del contribuente esigibile in giudizio (cioè non puoi obbligare AER ad accettare). Se AER la ignora o rigetta ingiustamente, dovrai comunque ricorrere poi. Ma molti contribuenti hanno risolto situazioni di pignoramenti dimostrando prontamente l’errore all’Agente della riscossione, che ha preferito sospendere senza arrivare allo scontro in tribunale.
Questa strada è particolarmente efficace per casi di errore palese: ad es. hai pagato la cartella ma per un disguido risulta non pagata – alleghi la ricevuta e AER quasi sicuramente sospende e poi annulla il pignoramento riconoscendo l’errore (nessuno vuole incassare due volte e poi dover restituire). Anche in caso di prescrizione conclamata (tipo cartella del 2010 mai sollecitata: prescritta da anni) c’è la possibilità che AER prenda atto e annulli il debito in autotutela.
Come fare: l’istanza va indirizzata all’Agenzia Entrate-Riscossione – Direzione regionale competente. Sul sito AER c’è un modulo prestampato per “Sospensione legale della riscossione” dove indichi i riferimenti delle cartelle e la motivazione (flag su una delle categorie previste). Allega sempre copia documento, dell’atto di pignoramento ricevuto e delle prove a supporto (ricevute, protocolli, sentenze). Invia via PEC o raccomandata o consegna a mano.
Esito: AER ti rilascia una ricevuta e poi entro 220 giorni (erano 200, ora 220) dovrebbe comunicarti l’esito. Durante l’attesa, la riscossione è sospesa per quei carichi: vuol dire che non possono procedere con l’esecuzione. Se il pignoramento era già in corso, tendenzialmente viene congelato fino al termine della verifica. (Per sicurezza, è bene anche comunicare alla banca che c’è un’istanza di sospensione in corso: a volte inviano direttamente copia dell’accoglimento all’istituto).
Se trascorrono 220 giorni senza risposta, la legge prevede la sospensione automatica finché l’ente creditore non risponde. Quindi è una protezione ulteriore.
Chiaro che se l’ente poi risponde negativo (“il debito è dovuto”), AER ripartirà. Ma tu a quel punto avrai comunque guadagnato tempo e potrai decidere se pagare a rate, fare ricorso, ecc. Nulla ti vieta nel frattempo di aver anche attivato la rateizzazione come tutela.
5. Stralcio o definizione agevolata dei debiti (rottamazione, saldo e stralcio)
Un’altra chiave per sbloccare un pignoramento è sfruttare eventuali norme di definizione agevolata dei carichi fiscali, conosciute anche come “pace fiscale”. Queste norme, emanate periodicamente dallo Stato, consentono di regolarizzare i debiti iscritti a ruolo a condizioni vantaggiose, spesso con sconti su sanzioni e interessi. Se aderisci a tali misure, le procedure esecutive vengono sospese e al termine (pagamento) i debiti sono estinti.
Al momento (aggiornamento gennaio 2026), è attiva la Definizione agevolata 2026, nota come “Rottamazione-quinquies”, introdotta dalla Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) . Questa rottamazione riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 , permettendo di pagare solo l’imposta o il capitale e azzerando sanzioni, interessi di mora e aggio . In pratica, si paga solo ciò che si sarebbe dovuto originariamente (più un rimborso spese notifica di qualche euro), senza le pesanti maggiorazioni accumulate.
Perché è utile per sbloccare il conto? Perché la legge prevede esplicitamente che, dopo la presentazione della domanda di adesione, vengano sospese tutte le azioni esecutive in corso relative ai debiti “rottamabili” . Più precisamente, dalla presentazione fino alla scadenza della prima rata (o unica rata) della definizione: – Non possono essere avviate nuove procedure esecutive . – Quelle già avviate non possono proseguire (a meno che per un pignoramento immobiliare non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo) . – In soldoni, un pignoramento su conto si blocca: la banca non deve versare le somme al Fisco finché sei in regola con la definizione agevolata . – Inoltre, fermi e ipoteche non possono essere iscritti di nuovi (restano quelli già messi, ma ad es. non te ne mettono altri) .
Dunque, se il tuo debito rientra nel periodo ammesso dalla rottamazione, aderire subito può congelare il pignoramento.
Come aderire: la scadenza per la domanda Rottamazione-quinquies è fissata al 30 aprile 2026 . Devi presentare un’istanza (anche online sul sito AER, c’è la sezione dedicata). Basta indicare le cartelle o i carichi che vuoi definire. Nel tuo caso, includeresti sicuramente quelli oggetto del pignoramento. Puoi scegliere se pagare in unica soluzione (entro 31 luglio 2026) o in rate (fino a 18 rate in 5 anni, ma pare che con la quinquies abbiano esteso a 18 rate in 9 anni!) – su questo dettaglio bisogna attendere la circolare applicativa, ma le anticipazioni parlano di più anni concessi.
Una volta presentata la domanda: – AER prende atto e sospende la riscossione di quei debiti . Ti rilascia ricevuta e successivamente (entro giugno 2026) ti invierà il conteggio con gli importi dovuti scontati. – Tu dal 1° maggio 2026 al 31 luglio 2026 non devi ricevere azioni sul conto per quei carichi. Se il pignoramento era in corso, deve restare congelato. – Pagando la prima o unica rata entro il 31 luglio 2026, consolidi la rottamazione e il pignoramento viene definitivamente revocato. Se invece non paghi quella rata, la rottamazione salta e le azioni ripartono.
Esempio: Debito €10.000 di cui €4.000 tra sanzioni e interessi. Con la rottamazione quinquies magari ti chiedono di pagare solo €6.000 in tot rate. Fai domanda entro aprile, pignoramento su Postepay (€2.000 bloccati) viene sospeso. Paghi la prima rata a luglio di, ad es., €600. Da lì in poi paghi le altre rate semestrali. Il conto è stato sbloccato e non toccato. Se poi non paghi due rate, decadi e quei €2.000 eventualmente bloccati potrebbero essere ripresi. Ma se completi i pagamenti, quei €2.000 restano tuoi e avrai chiuso il debito con risparmio notevole.
Va aggiunto che la Legge di Bilancio 2026 ha previsto anche lo Stralcio dei mini-debiti: in realtà già con la precedente rottamazione-quater c’era la cancellazione automatica dei ruoli fino a €1.000 del 2000-2015. Ora pare non vi siano nuovi stralci generalizzati, ma attenzione: se il tuo pignoramento riguardava solo importi molto piccoli, verifica se magari rientrava in precedenti stralci. Ad esempio, ruoli sotto €1.000 affidati entro 2015 sono stati annullati d’ufficio nel 2023 (eccetto alcune eccezioni). In tal caso, il pignoramento sarebbe privo di oggetto (e andrebbe segnalato ad AER perché liberi il conto). Lo Studio Monardo controlla sempre l’estratto per individuare questi scenari.
In passato c’è stata anche la misura del Saldo e Stralcio (L.145/2018) per persone in difficoltà economica (ISEE < €20.000) che riduceva ulteriormente l’importo dovuto (solo il 16% del debito in alcuni casi). Quella fu una tantum nel 2019. Non ce n’è una attiva ora con soglia ISEE, ma nel 2026 la rottamazione-quinquies già di per sé abbuona interessi e more, che in certe cartelle superano il 50% del dovuto.
Conclusione di questa strategia: Aderire alle definizioni agevolate è molto conveniente se sei nei parametri, perché: – Risparmi soldi (paghi meno del dovuto originario). – Fermi subito il pignoramento senza dover contrattare (è la legge stessa che sospende) . – Non ti aggravi di spese legali (non serve ricorso, è una procedura amministrativa). – Hai più tempo (di solito le scadenze prime rate sono qualche mese dopo, quindi compri tempo liquido).
Devi però impegnarti poi a pagare puntualmente le rate della definizione: il beneficio decade se salti 2 rate anche non consecutive .
6. Procedure da sovraindebitamento (Legge 3/2012 – Codice della Crisi)
Se il pignoramento della Postepay è solo una delle tante problematiche di debiti che ti affliggono (es. hai più cartelle, altri creditori, mutui insoluti, ecc.) potresti valutare una soluzione più ampia: le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Si tratta di strumenti previsti dalla legge per chi non è fallibile (privati, piccoli imprenditori, professionisti) che permettono di bloccare tutte le azioni esecutive e di ottenere una ristrutturazione dei debiti, spesso con falcidia (taglio) di una parte di essi e pagamento del resto in modo sostenibile, oppure – nei casi estremi – la cancellazione totale dei debiti residui (esdebitazione) a fine procedura.
Le procedure principali (prima disciplinate dalla L.3/2012, ora confluite nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, D.Lgs. 14/2019) sono: – Piano del consumatore (ora chiamato Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore): riservato a chi ha debiti come privato (non per attività di impresa significativa). Si presenta un piano al giudice dove ci si impegna a pagare in tot anni una parte dei debiti, in base alle proprie possibilità, dimostrando la meritevolezza (cioè di non aver colpa grave nel sovraindebitamento). Il giudice può omologarlo anche senza il consenso di tutti i creditori. Una volta omologato, i debiti vengono ridotti e riordinati come da piano, e i creditori non possono più agire al di fuori di esso. Ad esempio, un consumatore pieno di cartelle può proporre di pagare il 50% in 5 anni attingendo al suo stipendio mensile, ottenendo lo stralcio del restante 50%. Durante la procedura, tutti i pignoramenti (anche il tuo su Postepay) sono sospesi . – Accordo di ristrutturazione (o composizione) dei debiti: simile al piano, ma si negozia con i creditori e serve la maggioranza di consenso tra essi. Utile se hai anche creditori aziendali o se preferisci un approccio concordatario. – Liquidazione controllata del patrimonio: il debitore mette a disposizione il proprio patrimonio liquidabile (beni mobili, immobili, una parte di stipendio) a un liquidatore nominato dal tribunale, il quale liquida e ripartisce ai creditori. Al termine, il debitore persona fisica può ottenere l’esdebitazione (cancellazione) di tutti i debiti insoddisfatti, così da ripartire da zero. È una sorta di “fallimento del consumatore”, ma con esdebitazione finale per il debitore onesto ma sfortunato. In alcuni casi, se uno non ha nulla da liquidare, c’è la procedura dell’esdebitazione del debitore incapiente (introdotta nel 2021) che consente di cancellare i debiti senza attivo, purché nei 4 anni successivi se capita qualcosa si paghi ai creditori il 10%.
Cosa comportano queste procedure rispetto al pignoramento? Appena vengono ammesse dal tribunale, scatta l’“automatic stay”, cioè il blocco di tutte le azioni esecutive in corso . Ad esempio, se presenti un ricorso per piano del consumatore e il giudice lo dichiara ammissibile e nomina un OCC (Organismo di Composizione della Crisi), da quel momento Agenzia Entrate-Riscossione deve sospendere i pignoramenti sul conto, stipendi, etc. Se insistesse, potresti segnalarlo e il giudice li bloccherebbe. Questo consente di gestire il debito in modo organico dentro la procedura.
Il vantaggio, oltre al blocco immediato, è che potresti ridurre in modo significativo il totale da pagare. In passato, ad esempio, c’è chi con un piano ha pagato solo il 20-30% delle cartelle avute, liberandosi dal resto. La Cassazione ha più volte sottolineato nel 2025 che «uscire dal sovraindebitamento si può, legalmente e definitivamente, purché ci si attivi per tempo con serietà» e che queste procedure rappresentano una seconda chance.
Chiaramente, intraprendere un percorso di sovraindebitamento è impegnativo: serve affidarsi a un professionista gestore della crisi (come l’Avv. Monardo, che è iscritto OCC) che rediga il piano e segua la procedura in tribunale. Bisogna rispettare la massima trasparenza (dichiarare tutti i beni e redditi) e avere uno storico che non mostri frodi. Ma se sei sommerso dai debiti e non vedi via d’uscita, questa è LA soluzione per tornare in bonis.
Per tornare al nostro focus, una Postepay pignorata dall’AER verrebbe sbloccata non appena il giudice ammette la procedura. L’Agenzia Entrate diventa uno dei creditori partecipanti al piano/liquidazione, e non può più agire individualmente. Se poi il piano viene omologato, i debiti fiscali vengono ristrutturati secondo quanto approvato. Per esempio, potresti stabilire di pagare solo il 50% del debito fiscale e il resto viene stralciato. Nota bene: dal 2020 è possibile anche falcidiare l’IVA e altre risorse UE nei piani del consumatore, grazie a una sentenza della Corte Costituzionale n.245/2019 che ha eliminato il divieto di toccare l’IVA . Quindi oggi anche l’IVA non pagata può essere ridotta in un piano (prima andava pagata integralmente).
Esempio pratico: Maria ha €50.000 di debiti con il fisco (cartelle per IRPEF, IVA, multe) e altri €20.000 di prestiti personali insoluti. Vive solo con uno stipendio modesto e non possiede immobili. Un pignoramento AER le blocca il conto e minaccia 1/10 dello stipendio. Maria si rivolge a un OCC e avvia un piano del consumatore proponendo di pagare €200 al mese per 5 anni (in totale €12.000) da ripartire tra tutti i creditori, pari a circa il 20% del totale debiti. Il tribunale ammette la procedura: immediatamente tutti i pignoramenti vengono sospesi. Dopo istruttoria, il giudice omologa il piano. I creditori (AER compresa) ottengono nei 5 anni quei €12.000 rateizzati. Al termine, la parte restante (~€58k) viene cancellata. Maria riparte pulita, e nel frattempo il suo conto non era più bloccato oltre quella quota concordata.
È facile capire come queste soluzioni siano potenti: ti proteggono subito e ti liberano dai debiti a fine percorso. Ovviamente vanno valutate caso per caso: bisogna avere un profilo idoneo (sovraindebitamento effettivo, meritevolezza, ecc.), e a volte se il debito principale è solo col fisco può darsi che la rottamazione basti. Ma se la tua situazione è complicata, parlane con un esperto in sovraindebitamento. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi e professionista OCC, ha aiutato molti clienti a ottenere la sospensione di pignoramenti attivando queste procedure.
7. Conversione del pignoramento in pagamento dilazionato (art. 495 c.p.c.)
Un’ultima strategia tecnica, poco nota ma prevista dalla legge, è la conversione del pignoramento. Applicabile di norma ai pignoramenti mobiliari, consente al debitore di evitare l’espropriazione chiedendo al giudice di convertire il pignoramento in un pagamento dilazionato mediante deposito di una somma a garanzia.
In contesti esattoriali, questa procedura è poco utilizzata perché esiste la via più semplice della rateizzazione tramite AER (vista sopra). Tuttavia, merita un cenno: l’art. 495 c.p.c. permette al debitore esecutato di chiedere al giudice dell’esecuzione di sostituire ai beni pignorati (nel nostro caso, alle somme bloccate sul conto) una somma di denaro comprensiva del dovuto e spese, da versare anche ratealmente con interessi legali. Bisogna depositare subito almeno 1/5 dell’importo e proporre un piano di max 18 mesi. Se il giudice accoglie, ordina la conversione e libera il pignoramento, mentre il debitore segue il piano di pagamento al tribunale.
È una procedura complessa e sconsigliabile quando c’è la possibilità di trattare direttamente con l’AER (più veloce e flessibile). Però se, per ipotesi, l’Agenzia non volesse più concedere rate (ad esempio se sei decaduto troppe volte), la conversione giudiziale può essere un jolly. Richiede comunque una disponibilità immediata (20%) e l’assistenza di un legale nel procedimento.
Errori comuni da evitare e consigli pratici
Affrontare un pignoramento sulla propria Postepay è fonte di stress, ma mantenere la lucidità è fondamentale. Ecco alcuni errori frequenti che i debitori commettono e i consigli per evitarli:
- Errore 1: Ignorare il problema sperando svanisca. – Fare finta di niente è la reazione peggiore. Se ricevi una notifica di pignoramento, non restare inerte aspettando i 60 giorni. Il tempo perso gioca a favore del Fisco, che incamererà le somme. Anche sperare in un “miracolo” dell’ultimo minuto (tipo “forse non prenderanno i soldi”) è illusorio. Agisci subito, anche solo per prendere informazioni: contatta un professionista, verifica i dettagli del debito, non lasciare scadere i termini di opposizione o adesione a rateazioni.
- Errore 2: Spostare o occultare i soldi all’ultimo. – Molti, appresa la notizia, pensano di battere sul tempo spostando i propri risparmi altrove o intestarli a terzi. Attenzione: quando il pignoramento è notificato, ormai il vincolo legale è già in essere – se hai prelevato quei soldi subito dopo, rischi di commettere un illecito (violazione dell’art. 388 c.p. “mancata esecuzione dolosa di un provvedimento”). Senza contare che l’ordine di pagamento copre i successivi accrediti, quindi anche spostare stipendio su un altro conto intestato a te non servirà se AER lo scopre e pignora anche quello. Piuttosto, anticipa i tempi prima: se hai debiti e temi azioni, è lecito organizzare le finanze in modo da non tenere liquidi eccessivi su conti aggredibili (ad esempio, si può optare per tenere i soldi su conti di un familiare di fiducia prima che inizino le azioni, oppure in strumenti non pignorabili come polizze vita impignorabili, nei limiti consentiti). Ma dopo la notifica, muovere il denaro può essere contestato. Quindi, meglio concentrarsi su soluzioni legali (ricorsi, accordi) invece che su furbizie last minute.
- Errore 3: Non controllare la propria posizione fiscale. – Spesso i debitori “cadono dalle nuvole” quando avviene il pignoramento. In realtà è buona pratica, se sai di avere debiti non pagati, monitorare periodicamente il tuo estratto di ruolo sul sito Agenzia Entrate-Riscossione o chiedere assistenza. Sapere in anticipo se ci sono cartelle, intimazioni, ecc. ti permette di agire prima che scatti il blocco. Ignorare le comunicazioni (es. cestinare le cartelle senza affrontarle) porta poi a misure drastiche. Consiglio: utilizza il servizio online AER o rivolgiti a un professionista per fare un check-up della tua situazione debitoria e valutare soluzioni prima che arrivi il postino con l’atto di pignoramento.
- Errore 4: Pensare “tanto è solo un conto, me ne apro un altro”. – Alcuni credono di aggirare il pignoramento aprendo un nuovo conto altrove e spostandovi lo stipendio. Sbagliato per due motivi:
- L’Anagrafe dei Rapporti Finanziari consente al Fisco di sapere di tutti i conti a te intestati, vecchi e nuovi, presso banche e poste. Se apri un altro conto, potrebbe semplicemente pignorare anche quello (magari non subito, ma al prossimo tentativo).
- Finché il debito resta insoluto, la pressione continuerà: se oggi colpiscono il conto, domani potranno mettere il fermo all’auto, l’ipoteca sulla casa, il pignoramento dello stipendio presso il datore. Non scappare dal problema, risolvilo. Aprire un altro conto può servire a operare nel frattempo (ad esempio per ricevere lo stipendio successivo evitando che finisca su quello bloccato), ma è una soluzione tampone temporanea. Bisogna comunque conciliare col Fisco la situazione.
- Errore 5: Non considerare i limiti impignorabilità. – A volte né la banca né l’AER applicano correttamente i limiti, e il debitore subisce passivamente. Ad esempio, ti accorgi che ti hanno tolto tutto il saldo, compresa la pensione dell’ultimo mese – violando la regola dell’ultimo accredito esente. Se non lo fai presente, quei soldi li perderai. Consiglio pratico: informati sui tuoi diritti (anche rileggendo la sezione “limiti di legge” di questo articolo) e segnala immediatamente eventuali abusi. Puoi scrivere alla tua banca contestando il prelievo di somme impignorabili e intimando di correggere (spesso gli istituti preferiscono chiarire con AER e liberare il minimo vitale piuttosto che rischiare cause di responsabilità). Oppure, tramite l’avvocato, inviare un ammonimento all’Agente. Far capire che sai quali sono i tuoi diritti porta spesso l’ufficio riscossione a più miti consigli, magari concordando di lasciarti il minimo sul conto.
- Errore 6: Farsi prendere dal panico o affidarsi al fai-da-te. – Comprensibilmente, vedersi bloccare i propri soldi genera ansia: “come pago l’affitto? come faccio la spesa?”. In queste circostanze c’è chi, preso dal panico, reagisce in modo irrazionale, oppure cerca soluzioni su internet e agisce senza consulto. Si rischia di peggiorare la situazione: ad esempio, presentare ricorsi infondati che vengono rigettati e ti fanno perdere opportunità di soluzioni più efficaci, oppure rivolgersi a figure non qualificate che promettono miracoli (diffida di chi assicura “cancelliamo tutto il debito garantito” senza analizzare carte: nessun professionista serio garantisce esiti, offre soluzioni possibili). Il consiglio fondamentale è mantenere la calma e farsi assistere da professionisti competenti. Un avvocato specializzato può in breve tempo darti un quadro delle opzioni e delle probabilità di successo, evitandoti mosse avventate. Ad esempio, spesso il miglior approccio è combinare più soluzioni (una dilazione immediata per sbloccare il conto e contestualmente un ricorso per ridurre il debito). Da soli è difficile avere questa visione integrata.
- Errore 7: Pagare “sotto banco” o fare accordi verbali non formalizzati. – A volte il debitore, per riottenere la disponibilità del conto, si rivolge direttamente all’ufficio riscossione locale e trova un funzionario disponibile che magari verbalmente dice: “Faccia un versamento di €X intanto e le sblocco il conto”. Attenzione: tutto deve essere messo per iscritto. Se AER vuole una cauzione per sospendere il pignoramento, deve rilasciare atto di sospensione dopo il pagamento. Non accontentarti di promesse telefoniche. E soprattutto non consegnare mai denaro contante a sconosciuti millantatori che dicono di poter aggiustare le cose “conoscendo gente dentro”: sono truffe. Paga sempre tramite i canali ufficiali (sportelli, circuito PagoPA, F24, ecc.) e pretendi la quietanza.
Consigli pratici riassuntivi: – Prioritizza le azioni: se hai scadenze diverse (es. 20 giorni per opposizione atti, 30 per un’altra istanza, 60 per rottamazione), fai un calendario e non sgarrare. Fatti aiutare eventualmente dal legale nel rispettare i termini. – Documenta tutto: conserva copie di ogni atto ricevuto e spedito. Ogni PEC, raccomandata, ricevuta di pagamento. – Comunicazione con AER: meglio tramite PEC o raccomandata, per lasciare traccia scritta. Se vai allo sportello, fai mettere a verbale le richieste (es. numero di istanza) o protocollare le domande. Gli operatori spesso sono collaborativi se vedono che vuoi regolarizzare. – Chiedi sempre conferma degli effetti: se ottieni una rateizzazione o presenti rottamazione, verifica con AER che abbiano effettivamente inserito lo stop alle procedure. A volte la mano sinistra (ufficio esecuzioni) non sa subito della mano destra (ufficio concessione rate): per sicurezza, invia tu copia della domanda o del piano con ricevuta all’ufficio legale che ha avviato il pignoramento, segnalando che c’è la sospensione di legge (citando la norma) . Anche la banca, informata formalmente, sarà più cauta prima di girare soldi se sa di possibili revoche. – Preparati al peggio, spera nel meglio: tieni un piano B. Se stai tentando un ricorso ma non sei certo della sospensione, valuta comunque la rateizzazione entro il 60° giorno come scialuppa (puoi sempre rinunciarvi dopo se il ricorso vince, ma intanto hai fermato l’esecuzione). Viceversa, se rateizzi ma speri esca una rottamazione nuova più conveniente, paga le rate intanto – se poi la rottamazione esce, potrai eventualmente farle confluire.
Ricorda infine che la legge è dalla parte del debitore diligente: se mostri buona fede e iniziativa nel risolvere, spesso ottieni risultati (dilazioni, sospensioni) e vieni trattato con maggior rispetto anche dagli uffici. Al contrario, il debitore che evita ogni contatto e costringe il Fisco a rincorrerlo subirà le misure più dure.
Tabelle riepilogative utili
Per fissare meglio le informazioni chiave, ecco alcune tabelle sintetiche con norme, termini e strumenti difensivi nel caso di pignoramento della Postepay da parte di Agenzia Entrate-Riscossione.
Tabella 1 – Limiti di pignorabilità su conti, stipendi e pensioni (AER vs privati)
| Voce | Limiti per AER (pignoramento esattoriale) | Limiti per creditori privati (procedura ordinaria) | Riferimenti |
|---|---|---|---|
| Stipendio presso datore | 1/10 se netto ≤ €2.500; 1/7 se €2.500–5.000; 1/5 se > €5.000 . | Max 1/5 dello stipendio netto. Cumulabile fino metà se più pignoramenti . | Art. 72-ter co.1 DPR 602/73 ; Art. 545 co.4-5 c.p.c. |
| Pensione presso INPS | Impignorabile fino a ~€1.077 (2×assegno soc., min €1.000) . Eccedenza pignorabile max 1/5. | Impignorabile fino a ~€1.077 (doppio assegno sociale, min €1.000). Oltre, max 1/5. | Art. 545 co.7 c.p.c. (mod. D.L.115/2022) |
| Saldo conto da stipendio/pens. (accredito ante pignoramento) | Impignorabile fino a 3× assegno sociale (~€1.616 nel 2025) . Solo l’eventuale eccedenza è pignorata. | Idem: impignorabile 3× assegno sociale, eccedenza pignorabile (sempre nei limiti 1/5) . | Art. 545 co.8 c.p.c. (introdotto da D.L.83/2015) |
| Ultimo stipendio/pensione su conto | Escluso dal pignoramento: l’ultima mensilità accreditata resta al debitore . | Controverso in passato, ma oggi di fatto tutelato dal limite 3× sociale: l’ultima mensilità rientra comunque nell’esenzione se non prelevata subito. | Art. 72-ter co.2-bis DPR 602/73 ; Orient. giurisp. di merito . |
| Conto cointestato | Può pignorare solo la quota del debitore (presunta 50%). L’altra metà dev’essere lasciata libera al co-intestatario non debitore . | Idem: pignorabile la quota parte del debitore (50% salvo prova contraria). Co-titolare può opporsi per liberare la sua quota . | Art. 599 c.p.c.; Cass. ord. 1643/2025 ; Trib. Sulmona 2013 . |
Tabella 2 – Strumenti per reagire al pignoramento AER: termini e effetti
| Strumento di difesa | Termine per attivarlo | Effetto sul pignoramento | Norma di riferimento |
|---|---|---|---|
| Opposizione agli atti esecutivi (vizi formali dell’atto) | 20 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento . | Se accolta, annullamento del pignoramento. Sospensione possibile inaudita altera parte (d’urgenza) su istanza . | Art. 617 c.p.c. |
| Opposizione all’esecuzione (contestazione diritto di procedere) | Nessun termine fisso, ma meglio prima dell’assegnazione (entro 60 gg dalla notifica atto) per chiedere sospensione . | Possibile sospensione dell’esecuzione; se accolta, pignoramento dichiarato inefficace/nullo e somme restituite . | Art. 615 c.p.c. |
| Rateizzazione AER | Prima della conclusione dell’esecuzione (preferibilmente entro 60 gg dalla notifica, prima che la banca versi) . | Sospende il pignoramento dopo pagamento 1ª rata (se non ancora eseguita assegnazione) . Conto sbloccato; esecuzioni congelate finché si paga regolarmente . | Art. 19 DPR 602/73; art. 48 DL 34/2019 (8 rate decadenza) . |
| Definizione agevolata (rottamazione) | Scadenza per aderire: 30 aprile 2026 (per rottamazione-quinquies corrente) . | Sospende le misure esecutive in corso relative ai debiti rottamati . Se si perfeziona con pagamento rate, pignoramento chiuso; se decadono, riprende. | L. 197/2022 art.1 c.231-252 (rottamazione-quater); L. 199/2025 (quinquies) . |
| Istanza sospensione in autotutela AER | Presentare appena rilevato motivo di illegittimità (preferibilmente entro 60 gg) – AER sospende sospende entro 10 gg ricezione . | AER sospende la riscossione per 220 giorni ; procedure esecutive congelate in attesa di verifica. Se accolto, pignoramento revocato; se rigettato, riprende. | L. 228/2012 art.1 c.537 ss.; Attuazione: art. 6 DL 193/2016 conv. L.225/2016. |
| Procedura sovraindebitamento (piano, accordo o liquidazione) | Nessun termine fisso, avviabile in qualsiasi momento prima della vendita/assegnazione. Prima si deposita ricorso in tribunale, meglio è (automatic stay da ammissione). | Sospende tutte le azioni esecutive dal decreto di apertura/ammissione . Pignoramento sul conto bloccato; se omologazione, viene meno perché debito ricompreso nel piano. | L. 3/2012 (ora D.Lgs.14/2019: Cod. Crisi) – artt. 65-83 CCII. |
| Conversione pignoramento (art.495 cpc) | Prima che avvenga l’assegnazione (si fa istanza al giudice esecuzione, depos. 1/5 importo dovuto). | Giudice può sospendere l’esecuzione e, se accoglie, sostituire il pignoramento con un piano di pagamento rateale in tribunale, liberando il conto. | Art. 495 c.p.c. |
Nota: I termini sopra indicati sono quelli generali. La situazione concreta può presentare variabili (es. riapertura termini se notifica viziata, ecc.). Consultare sempre un legale per i dettagli applicabili al caso specifico.
Domande frequenti (FAQ) sul pignoramento della Postepay
Di seguito una serie di domande comuni che i debitori si pongono sul tema, con risposte chiare e concise per fare ulteriore luce sull’argomento.
❓ Domanda 1: Cosa significa esattamente “Postepay pignorata”?
Risposta: Vuol dire che la tua carta Postepay (in particolare se è una Postepay Evolution con IBAN, assimilata a un conto BancoPosta) è stata oggetto di un pignoramento presso terzi da parte di un creditore, in questo caso l’Agenzia Entrate-Riscossione. In pratica, AER ha notificato a Poste Italiane un atto con cui le ordina di bloccare e poi trasferire le somme disponibili sulla tua Postepay, per soddisfare un tuo debito non pagato (tasse, multe, ecc.). Di conseguenza, tu ti ritrovi la carta bloccata: non puoi prelevare né usare il denaro sopra (fino a concorrenza dell’importo pignorato). È come se il conto fosse “congelato” per la parte pignorata.
❓ Domanda 2: L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può pignorare una carta prepagata Postepay? Anche se non è un conto vero e proprio?
Risposta: Sì. Le carte Postepay Evolution hanno un IBAN e sono collegate a un conto di moneta elettronica nominativo, quindi giuridicamente equivalgono a un conto corrente intestato a te. AER può pignorare “i crediti del debitore verso terzi”, e il saldo della tua carta è un tuo credito verso Poste Italiane. Anche le Postepay Standard (senza IBAN) comunque registrano un credito verso Poste: in teoria anche quelle potrebbero essere pignorate, sebbene sia meno usuale (AER in pratica pignora il rapporto con Poste, comprendendo tutte le disponibilità a tuo nome). In sintesi, sì, il Fisco può pignorare le somme su qualsiasi conto o carta intestata al debitore presso banche o Poste. La Postepay non fa eccezione.
❓ Domanda 3: Come fa l’Agenzia delle Entrate a sapere che ho una Postepay e quanti soldi ci sono?
Risposta: Attraverso l’Anagrafe dei Rapporti Finanziari, una banca dati a cui il Fisco ha accesso, dove sono censiti tutti i conti correnti, depositi, carte con IBAN, intestati ai vari cittadini presso banche, Poste, ecc. Quando AER decide di pignorare i conti, effettua una ricerca telematica dei tuoi rapporti finanziari (prevista dall’art. 72-ter DPR 602/73): in pochi clic vede se hai conti bancari o postali e presso quali istituti . Inoltre, può richiedere a Poste di comunicare il saldo (spesso lo fa direttamente con l’atto di pignoramento). Dunque, non puoi nascondere al Fisco l’esistenza della Postepay: queste informazioni sono condivise a livello centrale. Anche l’importo che avevi al momento viene comunicato dalla banca all’atto dell’esecuzione.
❓ Domanda 4: Cosa succede appena la Postepay viene pignorata? Posso ancora usarla?
Risposta: Appena Poste riceve l’atto di pignoramento, blocca le operazioni sul tuo saldo fino all’importo pignorato. In pratica: – Se avevi, ad esempio, €1.500 e il debito pignorato è €2.000, Poste vincolerà €1.500 (tutto il saldo) e tu non potrai prelevarli o spenderli. La carta risulterà inutilizzabile per pagamenti perché quei fondi sono congelati. – Se avevi €5.000 e il debito è €2.000, Poste ne bloccherà €2.000 e ti lascerà €3.000 disponibili. In teoria, quindi, potresti ancora usare la carta per la parte eccedente. Nella pratica, alcune filiali bloccano comunque temporaneamente l’intero conto finché non eseguono le disposizioni, ma legalmente solo la somma dovuta è pignorata. – Tutti gli accrediti successivi (es. stipendio che arriva dopo) vengono anch’essi automaticamente bloccati nei 60 giorni successivi . Quindi, di fatto non puoi usare la Postepay per nessuna somma entrata dopo il pignoramento. È come se la carta diventasse una “trappola” dove ciò che entra viene catturato. Quindi, riassumendo: la carta è bloccata nelle sue funzionalità riguardo ai soldi pignorati. Non potrai fare bonifici, ricariche telefoniche, prelievi ATM da quei fondi. Rimane attiva solo per eventuali importi residui non toccati (se presenti) e potrai ancora ricevere bonifici (ma verranno subito vincolati).
❓ Domanda 5: Quanto dura il blocco del conto Postepay pignorato?
Risposta: 60 giorni dalla notifica dell’atto. Questo è il periodo di efficacia del pignoramento esattoriale . Durante questi 60 giorni il conto resta sotto vincolo: ogni euro in entrata viene catturato automaticamente. Allo scadere del 60° giorno, se non è intervenuta alcuna soluzione (pagamento, accordo, opposizione con sospensiva, ecc.), la banca deve eseguire l’ordine: cioè deve prelevare le somme bloccate e girarle al Fisco. Dopo averlo fatto, il vincolo viene meno e il conto viene sbloccato (ma ormai i soldi potrebbero essere stati tolti). Se invece entro quei 60 giorni hai risolto (ad esempio ottenuto una rateizzazione o una sospensione), il blocco può cessare anche prima. Ma in assenza di interventi, considera il conto bloccato per due mesi , e poi in seguito svuotato di quanto dovuto.
❓ Domanda 6: Ho scoperto che il mio conto era già vuoto quando è arrivato il pignoramento. Posso stare tranquillo?
Risposta: No, attenzione. Il fatto che al momento della notifica il saldo fosse zero non ti mette al sicuro. Come spiegato, per i 60 giorni successivi il conto rimane “aperto” al pignoramento . Ciò significa che se entro quei 60 giorni ricevi qualsiasi versamento (lo stipendio, un bonifico, ecc.), quella somma verrà immediatamente vincolata e destinata al Fisco . La Cassazione 2025 lo ha confermato: un conto incapiente viene comunque congelato a futura memoria . Pertanto, non usare o ricaricare quella Postepay in quei due mesi, perché i soldi verrebbero catturati. L’unico scenario in cui “non succede nulla” è se per 60 giorni non entrano fondi: allora il pignoramento si chiuderà a vuoto (senza incassi per il Fisco). Ma se anche al 59° giorno arriva un bonifico, verrà preso. Quindi non abbassare la guardia solo perché il conto era zero – considera quel conto come sequestrato per 60 giorni.
❓ Domanda 7: Possono pignorare anche lo stipendio o la pensione accreditati sulla Postepay?
Risposta: Sì, e di fatto lo fanno attraverso il conto stesso. Se il tuo stipendio o pensione vengono accreditati su quella Postepay, quando arrivano sul conto rientrano nel meccanismo del pignoramento e vengono bloccati per essere girati al Fisco . Tuttavia, ci sono delle protezioni legali sulle somme da lavoro o pensione: – Innanzitutto, come visto, la legge tutela almeno un importo pari a tre volte l’assegno sociale se era già sul conto prima del pignoramento . Quindi se avevi stipendi accumulati, l’ultima mensilità (o comunque fino ~€1.600) dovrebbero lasciarteli. – Inoltre l’ultimo stipendio/pensione accreditato sul conto è impignorabile per intero (art.72-ter). Significa che ad esempio se il giorno prima del pignoramento ti è arrivato lo stipendio di settembre, quell’importo deve restare disponibile a te (la banca dovrebbe lasciarlo). – Se invece lo stipendio/pensione arriva dopo la notifica, allora viene bloccato però con i limiti: la banca, applicando l’art. 545 c.p.c., dovrebbe lasciarti libera una parte pari al “minimo vitale” (circa €1.000 per pensioni, o comunque non toccare oltre il 1/5 di uno stipendio). In pratica, sì possono pignorare i tuoi accrediti di stipendio/pensione sul conto, ma non dovrebbero mai lasciarti senza mezzi di sostentamento: almeno l’ultimo mese di pensione o stipendio deve rimanerti e, se sul conto affluiscono somme da lavoro modesto, c’è la soglia impignorabile (ad es. se pensione 800€, è sotto il minimo vitale e non dovevano toccarla). In caso di violazione, puoi farlo valere.
❓ Domanda 8: Possono portarmi via tutti i soldi che ho sulla Postepay?
Risposta: Solo fino a coprire il debito dovuto, e con i limiti sopra citati. L’ordine di pignoramento indica una somma (capitale+interessi+mora) da riscuotere: la banca bloccherà fino a quell’importo. Se hai più soldi di quello, l’eccedenza non è toccata. E se quei soldi includono parti impignorabili (es. l’ultimo stipendio, o somme esenti), quella parte va esclusa dal vincolo. Esempio: debito €5.000, saldo conto €10.000, di cui €1.000 provengono da un piccolo assegno di mantenimento (esente). La banca dovrebbe bloccare €5.000, ma se identifica quei €1.000 esenti, dovrebbe bloccare solo €4.000 (o comunque tu puoi chiederlo). In sintesi, non possono prenderne più di quanto devi – e spesso anche meno, per via delle franchigie di legge. Naturalmente se il tuo debito è superiore al saldo, prenderanno tutto il saldo disponibile (ma non andranno oltre, il conto non può andare in negativo per pagare AER).
❓ Domanda 9: Se faccio ricorso o opposizione, mi sbloccano subito il conto?
Risposta: Presentare un ricorso di per sé non blocca automaticamente il pignoramento. Devi anche chiedere al giudice una sospensione (provvisoria dell’esecuzione). Se il giudice concede la sospensione (cautelare), allora sì: l’atto esecutivo viene sospeso e la banca non deve consegnare i soldi ad AER finché c’è la sospensione. In molti casi pratici, quando un giudice emette un’ordinanza di sospensione, la banca sblocca operativamente il conto (perché il vincolo è rimosso in attesa della decisione finale). Però attenzione: per ottenere la sospensiva il ricorso dev’essere fondato e urgente, e va presentato rapidamente (entro i termini). Se invece fai ricorso ma non ottieni la sospensione in tempo, può darsi che i 60 giorni scadano e i soldi vengano prelevati comunque (salvo poi restituirteli se vinci la causa, ma intanto li perdesti temporaneamente). Quindi: sì, è possibile liberare il conto con un’opposizione, ma serve la sospensione giudiziale. Ad esempio, un nostro cliente ha avuto il conto sbloccato in 10 giorni perché il giudice ha sospeso il pignoramento per vizio di notifica – ma senza quel provvedimento cautelare, il solo depositare l’atto di citazione non fermava Poste dal pagare AER.
❓ Domanda 10: Se pago quello che devo, la Postepay viene sbloccata subito?
Risposta: Sì, se sani completamente il debito per cui è in corso il pignoramento, non c’è più ragione di tenere il blocco. In pratica, dopo aver pagato, devi comunicare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’avvenuto pagamento e questa emetterà un atto di revoca/sospensione del pignoramento che invierà a Poste. Una volta ricevuto, Poste sblocca la carta. I tempi burocratici possono essere di qualche giorno, ma solitamente funziona. Importante è pagare per intero l’importo che risulta dovuto (meglio chiedere all’ufficio riscossione il conteggio aggiornato, includendo interessi giornalieri, in modo da non versare meno del dovuto). Se per caso paghi attraverso i canali AER (es. F24) e i soldi arrivano dopo qualche giorno, può convenire consegnare la ricevuta a mano per sollecitare lo sblocco. Quindi in sintesi: paghi –> informi ufficialmente AER –> AER dice a Poste di liberare –> la Postepay torna utilizzabile. Nota: se hai pagato dopo che la banca aveva già versato i soldi ad AER, allora c’è un doppio pagamento: in tal caso puoi chiedere il rimborso all’ente creditore, ma è un altro iter (per questo meglio coordinarsi per pagare prima che la banca esegua).
❓ Domanda 11: E se volessi pagare a rate? Mi sbloccano il conto dopo la prima rata?
Risposta: Sì. La legge prevede espressamente che la concessione di una dilazione e il pagamento della prima rata comporta la sospensione degli atti di pignoramento in corso (non ancora conclusi) . Quindi, se ottieni la rateizzazione dal Fisco e versi subito la prima rata, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ferma il pignoramento e lascia decadere la procedura esecutiva (nessun trasferimento di somme avverrà). La tua Postepay viene sbloccata poco dopo (appena AER comunica la situazione a Poste). Naturalmente, per mantenere il conto libero devi continuare a pagare regolarmente le rate: se poi decadi (salti 8 rate), AER potrà rifare il pignoramento. Ma intanto avrai avuto respiro. Dunque la risposta è: rateizzare è uno dei modi più rapidi per sbloccare il conto, e basta pagare la prima rata per ottenere l’effetto sospensivo .
❓ Domanda 12: Ho già una rateizzazione in corso con AER, possono ugualmente pignorarmi il conto?
Risposta: Finché sei in regola con le rate, NO, non dovrebbero. Una delle condizioni delle rateizzazioni è proprio la sospensione di nuove azioni esecutive . Quindi se stai pagando regolarmente un piano con AER, per legge l’Agente della Riscossione non può avviare pignoramenti né fermi o ipoteche (salvo quelli già attivati prima della rateizzazione, che però vengono sospesi anche essi). Se ciò è avvenuto (pignoramento nonostante rate in corso), è un errore o perché magari sei decaduto dal piano senza saperlo. Contatta subito l’ufficio AER segnalando che avevi la dilazione attiva: provvederanno a bloccare. Se invece eri decaduto (es. hai saltato troppe rate), allora il pignoramento è legittimo. In tal caso potresti chiedere una riammissione se prevista (a inizio 2025 è stato aperto un periodo di riammissione per chi era decaduto dalla rottamazione-quater ). Ma se tutto era regolare e ti hanno pignorato per errore, faranno marcia indietro.
❓ Domanda 13: La rottamazione delle cartelle ferma il pignoramento del conto?
Risposta: Sì. Se presenti domanda di rottamazione (definizione agevolata) per le cartelle oggetto del pignoramento, la procedura esecutiva viene sospesa fino alla scadenza della prima rata della rottamazione . Questo è previsto dalla legge di rottamazione stessa. Quindi, ad esempio, se aderisci alla Rottamazione-quinquies entro aprile 2026, il pignoramento sul tuo conto rimane congelato almeno fino al 31 luglio 2026 (data entro cui dovrai pagare la prima rata/unica). Quando poi pagherai quella rata, il pignoramento decadrà definitivamente; se non la paghi, si riattiverà dopo quella data. In sostanza, l’adesione blocca i pignoramenti in essere. Attenzione però: questo vale se la rottamazione include i debiti per cui si procede. Se per ipotesi stessero pignorando anche per somme non rottamabili (non è il caso attuale, ma un esempio potrebbero essere somme per recupero da sentenza di danno erariale che non rientrano nella rottamazione), allora su quelle parti la sospensione non opererebbe. Ma per cartelle esattoriali classiche, la definizione agevolata ferma tutto.
❓ Domanda 14: Quali debiti posso includere nella rottamazione-quinquies 2026? Anche quelli per cui mi hanno pignorato?
Risposta: La rottamazione-quinquies copre tutti i carichi affidati ad AER dal 2000 al 2023 , ad eccezione di poche categorie (dazi UE, recuperi aiuti di Stato, multe penali pecuniarie, ecc.). Dunque, quasi sicuramente il debito per cui ti hanno pignorato rientra. Anche se il pignoramento è in corso ora, puoi inserirlo. Devi elencare nell’istanza tutte le cartelle (o puoi indicare “tutte” in automatico). Sono ammessi anche i debiti su cui avevi già fatto una rottamazione precedente ma sei decaduto . Invece non puoi rottamare quei debiti che stai pagando in rottamazione-quater e sei in regola al 30/9/2025 (ma se sei in regola, comunque non ti starebbero pignorando). Quindi la risposta: sì, inserisci pure i debiti pignorati nella domanda di rottamazione. Finché segui la procedura (pagherai poi le rate agevolate), quell’azione esecutiva viene meno e risolverai il debito a condizioni migliori.
❓ Domanda 15: Se il conto è cointestato con il coniuge che non ha debiti, cosa succede?
Risposta: Nel pignoramento di un conto cointestato, la regola è che il creditore può aggredire solo la quota parte appartenente al debitore. Si presume 50%, salvo prova che la proporzione sia diversa . Quindi AER potrà bloccare indicativamente metà del saldo (o comunque solo la porzione riferibile a te debitore). L’altro cointestatario (coniuge, familiare, etc.) ha diritto alla sua quota e può chiederne lo sblocco. Spesso, tuttavia, in prima battuta la banca blocca tutto il conto per prudenza. Sarà necessario magari un intervento del giudice o un accordo: il co-intestatario non debitore può fare opposizione per ottenere la liberazione della sua metà . In passato, tribunali hanno dato ragione al cointestatario estraneo autorizzandolo a prelevare il 50% delle somme . Quindi tuo marito/moglie non perde la sua parte. Nel concreto, contattate subito la banca segnalando la situazione e, se serve, rivolgetevi a un legale per far valere questo diritto. AER, da parte sua, di solito su conti cointestati limita la richiesta al 50% del saldo, ma non è automatico. Quindi vigilate. Se il coniuge può provare che il 100% delle somme viene dal suo stipendio, può addirittura far dichiarare impignorabile quasi tutto (superando la presunzione 50/50 con prove) .
❓ Domanda 16: Possono pignorare il conto se il debito è inferiore a una certa soglia? C’è un “minimo” sotto il quale non agiscono?
Risposta: Non esiste un limite legale di importo minimo per pignorare un conto. In teoria potrebbero pignorare anche per 100 €. In pratica, l’Agenzia Entrate-Riscossione adotta criteri di economicità: difficilmente avvia un’azione legale costosa per somme irrisorie. Ad esempio, per debiti sotto poche centinaia di euro spesso si limita a solleciti o al massimo al fermo auto. Tieni però conto di una cosa: dal 2023 c’è stato lo stralcio automatico dei debiti fino a €1.000 (affidati 2000-2015). Quindi molti micro-debiti sono stati cancellati. Se il tuo debito residuo è minuscolo (es. €50 di sanzioni), può darsi che nemmeno compaia più a ruolo. Ma non c’è una garanzia legale generale. Dunque, non contare su soglie immuni: anche debiti di poche migliaia di euro sono pignorati di routine. Per fare un esempio, Equitalia (ante 2017) aveva come regola interna di non ipotecare case per debiti sotto €20.000 e di non fare fermi auto sotto €1.000. Ma per i conti non c’era una soglia scritta (anche se logica vuole che per 50 € non lo fanno). In sintesi: se devi importi bassi, è possibile che AER usi metodi meno invasivi; tuttavia, se hai ricevuto il pignoramento anche per un importo modesto, devi comunque reagire, perché legalmente potevano farlo.
❓ Domanda 17: Il pignoramento sul conto viene segnalato ai sistemi tipo CRIF o altre banche? Influisce sul mio merito creditizio?
Risposta: Il pignoramento esattoriale non viene registrato nei Sistemi di Informazioni Creditizie privati come CRIF, Experian, Cerved ecc., perché non è un’informazione creditizia (non è un prestito o una sofferenza bancaria, è un’azione di riscossione fiscale). Quindi una banca che fa una visura CRIF su di te non vede “pignoramento in corso”. Tuttavia, è possibile che risulti nei pubblici registri giudiziari se fosse passato dal tribunale (ma nel caso AER no, non essendoci un fascicolo in tribunale). Insomma, agli occhi del sistema creditizio privato, un pignoramento esattoriale non appare. Dove potrebbe emergere? Nella tua situazione patrimoniale in caso di controllo per un mutuo, ad esempio la banca potrebbe chiedere l’estratto conto e vedere che c’è stata un’uscita verso AER o un blocco – ma non è automatico. Inoltre, se ti iscrivono ipoteche o fermi (collegati spesso a situazioni di debito), quelli sì sono registrati (ipoteca nei registri immobiliari, fermo al PRA) e possono emergere in visure. Ma specificamente il pignoramento su conto, no, non incide su CRIF. Attenzione però: se subisci un pignoramento, è segnale che hai un debito con lo Stato; se poi chiedi un prestito e emergono cartelle esattoriali non pagate (a volte le banche lo controllano tramite certificato carichi pendenti fiscali), quello potrebbe influire negativamente sulla concessione del credito. Ma non c’è un “file negativo CRIF” per questo.
❓ Domanda 18: E se il debitore muore mentre c’è il pignoramento sul conto?
Risposta: In caso di decesso del debitore, la procedura esecutiva viene sospesa in attesa che gli eventuali eredi subentrino o rinuncino all’eredità. Se la Postepay era intestata solo al defunto, la banca blocca il conto per ragioni successorie a prescindere. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà rivalersi sugli eredi per quel debito se accettano l’eredità (i debiti fiscali si trasmettono agli eredi, salvo rinuncia). Quindi il pignoramento sul conto si trasforma in pratica in una rivendicazione sul patrimonio ereditario. Se gli eredi rinunciano all’eredità, la procedura si estingue (non c’è più soggetto su cui proseguire, a parte i beni del defunto che però andrebbero a Stato se giacente). Se accettano, AER potrà chiedere il pagamento agli eredi e magari rinnovare il pignoramento su conti degli eredi. In sintesi: la morte sospende e poi potenzialmente riprende con eredi. Ma è una situazione particolare.
❓ Domanda 19: Posso spostare l’accredito dello stipendio su un altro conto per evitare che me lo prendano?
Risposta: Se hai ricevuto il pignoramento sulla Postepay, quell’iban è “sorvegliato speciale” per 60 giorni. Puoi chiedere al tuo datore di lavoro di spostare temporaneamente lo stipendio su un altro conto (se ne hai uno intestato a un familiare ad esempio) per evitare di farlo transitare su quello bloccato. Questo può funzionare a breve termine, perché se lo stipendio non transita lì, non viene bloccato. Tieni però presente due cose: 1. È un rimedio temporaneo ed emergenziale, utile magari per il mese corrente per sopravvivere. Nel frattempo devi risolvere il pignoramento, altrimenti AER potrebbe scoprire quell’altro conto (se intestato a te) e pignorare anche quello. 2. Se l’altro conto non è intestato a te (es. conto di tua moglie dove fai accreditare stipendio), tecnicamente il tuo stipendio potrebbe diventare pignorabile come credito verso terzi presso terzo (cioè AER potrebbe provare a pignorare il credito che tua moglie ha verso di te? Situazione un po’ contorta – più semplice pignorare stipendio presso datore). Dunque sì, come mossa di emergenza puoi dirottare accrediti su un conto non colpito dal pignoramento, così almeno disponi di quei soldi subito. Ma raccomando di contestualmente trovare un accordo con AER. Spostare continuamente fondi da un conto all’altro può esporre a azioni successive. Meglio risolvere la causa a monte.
❓ Domanda 20: Avendo il conto bloccato, come faccio a pagare bollette, affitto ecc.? Posso chiedere qualcosa per le mie necessità?
Risposta: In astratto, potresti presentare al giudice un’istanza di “riduzione del pignoramento” per motivi di sopravvivenza, evidenziando che le somme sul conto ti servono per necessità basilari (art. 546 cpc, 3° comma consente al giudice di dare disposizioni sulle cose pignorate necessarie alla vita). Tuttavia, considerato che la legge già tutela il minimo vitale e l’ultima mensilità, i giudici raramente aggiungono altro. Non c’è una procedura formale per sbloccare in parte il conto per pagare spese correnti, se non attraverso gli strumenti che abbiamo detto (rate, sospensioni). Quindi, pragmaticamente: se hai un conto alternativo o contanti, usa quelli temporaneamente; se sei completamente senza soldi, rivolgiti urgentemente al giudice con un ricorso d’urgenza, magari evidenziando che il pignoramento sta incidendo su somme impignorabili (tipo “mi hanno bloccato anche l’assegno familiare, mi serve per mangiare”). In casi umani, qualche giudice potrebbe autorizzare lo sblocco parziale immediato. Ma non è garantito. Per questo è essenziale muoversi in anticipo con soluzioni come la rateazione, che sblocca tutto e ti ridà accesso al tuo denaro.
Conclusione
Trovarsi con una Postepay bloccata per pignoramento è un’esperienza destabilizzante, ma come abbiamo visto esistono molte strade legali per reagire e tutelarsi. Riassumiamo i punti chiave emersi e il valore delle difese legali disponibili:
- L’Agenzia Entrate-Riscossione ha strumenti speciali per pignorare conti e carte in modo rapido, ma anche il debitore ha diritti ben precisi: dalle soglie di impignorabilità (che garantiscono un minimo vitale) , alla possibilità di sospendere l’azione aderendo a una rateizzazione o rottamazione , fino alla chance di far annullare il pignoramento dimostrandone l’illegittimità in giudizio . Nulla è irrevocabile: con le giuste mosse, il conto si può sbloccare prima che i soldi vengano persi.
- Agire tempestivamente è cruciale. I termini per fare opposizione o per aderire a definizioni agevolate scorrono in fretta: non lasciarli scadere per inerzia. Abbiamo visto che entro 60 giorni puoi attivare rottamazioni, ricorsi tributari e conversioni; entro 20 giorni opposizioni agli atti ; fin da subito la richiesta di dilazione . Prima reagisci, più margine c’è per limitare i danni o addirittura ribaltare la situazione (ad esempio, convertendo il pignoramento in un piano dilazionato o facendolo dichiarare nullo se viziato).
- Le difese legali esaminate – dalla rateizzazione alla rottamazione, dalle procedure di sovraindebitamento all’opposizione giudiziaria – hanno tutte un denominatore comune: permettono al debitore di riprendere il controllo e non subire passivamente. Rateizzare o definire il debito in via agevolata ti consente di negoziare il come e il quando pagare (in maniera modulata, senza più il cappio del 100% subito) . L’opposizione e gli strumenti di tutela giuridica assicurano che vengano rispettate le regole e che eventuali errori dell’esecuzione siano corretti (impedendo abusi). Insomma, informarsi sui propri diritti e attivarli è la miglior arma di difesa .
- È emersa l’importanza di farsi assistere da professionisti competenti. Le norme su pignoramenti e riscossione sono tecniche, e ogni caso è diverso. Un professionista esperto (come un avvocato tributarista o un esperto di crisi da debiti) saprà valutare la strategia più opportuna: dalla semplice trattativa con AER per una dilazione immediata, fino alla costruzione di un ricorso in tribunale o di un piano di sovraindebitamento. Il fai-da-te è rischioso: al contrario, l’intervento tempestivo di un legale spesso porta a soluzioni concrete in tempi brevi (ad esempio, uno sblocco d’urgenza del conto ottenuto dal giudice, o un accordo di rate immediato con sospensione delle azioni) .
In conclusione, non bisogna mai arrendersi di fronte a un pignoramento: anche se il Fisco appare implacabile, il nostro ordinamento prevede una serie di vie d’uscita legali eque. L’idea stessa alla base delle norme è che “ogni debito va pagato, ma il come e il quando possono essere negoziati o modulati per via giudiziale” . Con lucidità e i giusti strumenti, è possibile bloccare azioni esecutive e rimettere in ordine la propria posizione debitoria, evitando così conseguenze irreparabili.
Il tempo è denaro: un antico proverbio che in ambito di esecuzioni non potrebbe essere più vero – aspettare inerti può costare caro (ci si vede portare via stipendi, risparmi), mentre reagire prontamente può salvare gran parte del proprio patrimonio e magari ridurre il debito dovuto .
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🔍 Sentenze recenti rilevanti (fonti ufficiali)
- Corte di Cassazione, Sez. III Civile, sent. n. 28520 del 27/10/2025: ha stabilito che nel pignoramento esattoriale di conto corrente il vincolo si estende agli accrediti entro 60 giorni dalla notifica, anche se il conto era vuoto all’inizio . Questo principio ha chiarito che la banca deve custodire e versare al Fisco non solo le somme presenti, ma anche quelle che maturano nei due mesi successivi .
- Corte di Cassazione, Sez. III Civile, sent. n. 28513 del 27/10/2025: ha sancito il rigoroso rispetto delle forme processuali, stabilendo che un pignoramento va dichiarato inefficace se il creditore non deposita in tempo le copie conformi degli atti (titolo, precetto, pignoramento) in tribunale . Conferma che anche i creditori pubblici devono seguire pedissequamente le regole, pena la nullità dell’esecuzione.
- Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sent. n. 5157 del 17/02/2025: in materia di sovraindebitamento, ha chiarito che solo i soggetti che hanno partecipato al giudizio di omologa possono impugnare l’omologazione di un piano del consumatore . Un creditore rimasto silente non può presentare reclamo successivo. Ciò tutela la stabilità dei piani omologati e impedisce azioni dilatorie tardive.
- Corte di Cassazione, Sez. III Civile, ord. n. 1643 del 23/01/2025: ha ribadito, nel caso di conto cointestato tra coniugi, che vige la presunzione di contitolarità al 50% delle somme, superabile con prova contraria . Ogni cointestatario può dimostrare la diversa provenienza delle somme per far liberare la propria quota. In assenza di prova, al co-debitore non intestatario spetta almeno metà del saldo non toccabile .
- Corte Costituzionale, ord. n. 393 del 28/11/2008: ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità sull’art. 72-bis DPR 602/73 , legittimando così la procedura di pignoramento “diretto” del concessionario (all’epoca Equitalia). Ha ritenuto non irragionevole la mancanza di intervento del giudice nell’esecuzione esattoriale, considerata la tutela giurisdizionale comunque garantita a posteriori tramite opposizioni.
- Tribunale di Sulmona, ord. 20/03/2013: (giurisprudenza di merito significativa) – in caso di pignoramento esattoriale su libretto postale cointestato a marito e moglie (debito solo del marito), ha disposto di sospendere l’esecuzione limitatamente al 50%, autorizzando la moglie (terzo cointestatario estraneo) a disporre liberamente della metà delle somme depositate . Ha affermato che ogni cointestatario mantiene la proprietà esclusiva sulla propria quota ideale del conto.
- Tribunale di Savona, ord. 02/01/2014: ha riconosciuto la persistenza del carattere privilegiato (impignorabilità minima) della pensione anche dopo l’accredito in conto, a condizione che sia immediatamente riconoscibile l’origine pensionistica delle somme e che non vi siano commistioni con altre entrate . Ha sostenuto che il mero accredito sul conto non può far perdere la natura di sostentamento della pensione, salvo prova contraria, in linea con orientamenti a tutela del minimo vitale.