Saldo e stralcio banca: come fare con l’avvocato e quanto offrire

Introduzione

Affrontare un debito bancario impagato è una situazione delicata e urgente: ignorare il problema espone al rischio di decreti ingiuntivi, pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi sui propri beni. Molti debitori commettono l’errore di attendere passivamente o di fidarsi di soluzioni “miracolose” pubblicizzate online, ma la realtà è più complessa. La recente giurisprudenza della Cassazione ha chiarito, ad esempio, che le finanziarie che acquistano crediti deteriorati devono provare rigorosamente la cessione: la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non basta a dimostrare il diritto di esigere il debito . Ciò significa che, con l’assistenza giusta, il debitore può contestare le pretese infondate e negoziare una riduzione significativa dell’importo dovuto tramite un accordo a saldo e stralcio. In parallelo, il legislatore ha introdotto strumenti legali per uscire dal sovraindebitamento, come i piani del consumatore che permettono di tagliare i debiti (anche tributari) sotto controllo del tribunale, senza bisogno del consenso di tutti i creditori .

Di fronte a queste opportunità ma anche alle insidie legali, è fondamentale farsi affiancare da professionisti esperti in diritto bancario. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo – avvocato cassazionista e titolare di uno studio legale-tributario multidisciplinare – coordina un team di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale specifica nel contenzioso bancario e fiscale. Vanta qualifiche di eccellenza: è Gestore della crisi da sovraindebitamento (iscritto negli elenchi ministeriali) e professionista OCC (Organismo di Composizione della Crisi) ai sensi della L. 3/2012; inoltre è Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a queste competenze, l’Avv. Monardo e il suo staff possono aiutare concretamente il debitore in ogni fase: dall’analisi tecnica del contratto di finanziamento e degli estratti conto, all’impugnazione degli atti (ricorsi contro decreti ingiuntivi, opposizioni a precetti e pignoramenti), fino alla sospensione immediata delle azioni esecutive in corso. Il team cura con professionalità sia le trattative stragiudiziali con banche, finanziarie o società di recupero crediti per definire transazioni a saldo e stralcio, sia la predisposizione di piani di rientro sostenibili. Quando necessario, viene attivata ogni tutela giudiziaria: dalle istanze urgenti al giudice per bloccare vendite forzate, alle procedure concorsuali minori (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, concordato minore o liquidazione del patrimonio) per ridurre e cancellare i debiti in sede di tribunale.

In altre parole, lo Studio Monardo offre un approccio multidisciplinare e risolutivo al problema dei debiti bancari: analizza la situazione, individua vizi nei contratti (anatocismo, usura, clausole nulle), tutela immediatamente il patrimonio del cliente e negozia con i creditori la soluzione più conveniente, sfruttando ogni strumento offerto dalla legge. Il risultato per il debitore è la possibilità di uscire dall’incubo dei debiti in modo sostenibile e definitivo, evitando errori fatali (come riconoscere importi non dovuti o perdere termini di opposizione) e prevenendo azioni esecutive irreversibili.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Per affrontare un saldo e stralcio con la banca è necessario conoscere il quadro normativo di riferimento e le ultime pronunce giurisprudenziali che tutelano i debitori. Di seguito esaminiamo le principali fonti del diritto italiano – codici, leggi speciali e sentenze – rilevanti in materia di debiti bancari e possibili stralci.

Rapporto di credito bancario e cessione a società terze

Spesso il debitore non si trova più a trattare con la banca originaria, ma con una società cessionaria (ad esempio una società di recupero crediti o un veicolo finanziario) che ha acquisito il credito in sofferenza. La normativa italiana (artt. 1260 c.c. e 58 TUB) consente alle banche di cedere in blocco portafogli di crediti deteriorati, con semplice pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale . Ciò significa che, dalla data indicata nell’avviso pubblico, il debitore deve pagare il nuovo creditore cessionario e la banca cedente perde la legittimazione a intervenire.

Tuttavia, la pubblicazione in Gazzetta ha solo valore informativo: la banca cessionaria ha l’onere di provare che il singolo credito oggetto di causa era effettivamente compreso tra quelli ceduti. Su questo punto si è formata una giurisprudenza chiara. Ad esempio, la Corte di Cassazione ha affermato che l’avviso in G.U. costituisce un semplice indizio e non prova di per sé la titolarità del credito senza il contratto di cessione e i suoi allegati . In particolare, Cass. civ. sez. III n. 17944/2023 ha ribadito che la notizia pubblicata non è prova definitiva dell’inclusione del credito ceduto, se non viene esibito l’elenco dettagliato dei crediti trasferiti . Ancora più di recente, Cass. civ. n. 25547/2025 ha sancito che la società cessionaria deve produrre in giudizio il contratto di cessione completo degli allegati con l’elenco dei crediti, poiché il mero avviso non è sufficiente a dimostrare il suo diritto di esigere la somma . Coerentemente, un tribunale di merito (Trib. Brescia sent. 79/2025) ha annullato un decreto ingiuntivo di una cessionaria che non aveva documentato specificamente la cessione del credito in questione .

In sintesi: se il debito è stato ceduto a terzi, il debitore può contestare la legittimazione del nuovo creditore chiedendo che vengano esibiti in giudizio gli atti di cessione. In mancanza, qualsiasi atto (ingiunzione, pignoramento) potrà essere invalidato per difetto di prova della titolarità del credito. Questa linea difensiva, sancita anche dalla Cassazione , è un potente strumento per guadagnare leva nella trattativa e ottenere condizioni migliori nel saldo e stralcio o addirittura far revocare l’azione di recupero.

Termini di prescrizione dei crediti bancari

Un altro pilastro normativo da considerare è la prescrizione, ossia il tempo oltre il quale il creditore perde il diritto di esigere il pagamento se non ha compiuto atti interruttivi. In base all’art. 2946 del codice civile, la prescrizione ordinaria è di 10 anni per i diritti di credito, salvo che la legge preveda termini diversi . Nel contesto bancario, ciò significa che mutui, finanziamenti, scoperti di conto e altre esposizioni si prescrivono in dieci anni dall’ultima richiesta valida di pagamento o dall’ultima rata scaduta non pagata. Ci sono eccezioni: ad esempio i crediti derivanti da rapporti di conto corrente bancario possono prescriversi in 6 mesi per gli interessi maturati periodicamente e non pagati, e alcuni finanziamenti al consumo o crediti di natura diversa possono avere termini più brevi (5 anni per le rate di prestiti personali, secondo parte della giurisprudenza, trattandosi di obbligazioni con cadenza periodica).

È frequente che le banche o le finanziarie cerchino di recuperare anche crediti ormai prescritti, confidando nell’inerzia o nell’ignoranza del debitore. Il debitore ha però il diritto di eccepire la prescrizione – eccezione che dev’essere sollevata espressamente, non rilevabile d’ufficio dal giudice – per liberarsi definitivamente del debito. Ad esempio, se sono passati oltre 10 anni dall’ultima volta che la banca ha inviato un atto formale di costituzione in mora o dall’ultimo pagamento effettuato, il debito può considerarsi estinto. In tal caso l’eccezione va sollevata tempestivamente, ad esempio inviando una raccomandata o PEC in risposta a una diffida di pagamento in cui si dichiara prescritta la pretesa, oppure presentando l’eccezione nel primo atto difensivo in giudizio .

Va ricordato che alcuni atti interrompono la prescrizione facendo “ripartire da zero” il termine decennale: tra questi vi sono la notifica di un decreto ingiuntivo, un atto di citazione, il pignoramento o anche un semplice atto stragiudiziale di ricognizione del debito da parte del debitore (art. 2944 c.c.) . Atti più informali, come una lettera di sollecito generica inviata dalla banca, potrebbero non essere sufficienti a interrompere la prescrizione se non contengono una chiara intimazione di pagamento (constitutio in mora). La Cassazione ha, ad esempio, ritenuto che un estratto conto inviato al cliente non equivale a un riconoscimento di debito idoneo a interrompere la prescrizione .

Principio pratico: è essenziale verificare sempre le date. Un avvocato potrà calcolare con esattezza se il credito bancario è ancora azionabile o se può essere dichiarato prescritto. In quest’ultimo caso, la prescrizione costituisce una difesa totale: il debito è giuridicamente estinto e qualsiasi offerta a saldo e stralcio potrebbe addirittura risultare superflua (basterebbe far valere l’estinzione). Attenzione però a non “rianimare” il debito dormiente: firmare un piano di rientro o anche solo riconoscere per iscritto l’esistenza del debito comporta l’interruzione della prescrizione e fa ripartire il termine decennale . Per questo motivo è sconsigliato sottoscrivere accordi o dichiarazioni preparati dalla banca senza prima consultare un legale, specialmente se c’è anche solo il dubbio che il credito sia prescrittibile.

Vizi nei contratti bancari: interessi usurari, anatocismo e clausole nulle

Il saldo e stralcio spesso si fonda, nella pratica, su una contestazione preliminare dell’importo preteso dalla banca. Infatti, una strategia efficace per ridurre il debito è individuare e far valere eventuali illegittimità nelle condizioni applicate dal contratto di finanziamento (mutuo, conto corrente, prestito, carta di credito, leasing, ecc.). Le due irregolarità più comuni nei contratti bancari “a valle” sono l’usura nei tassi di interesse e l’anatocismo (interessi composti); ad esse si aggiungono commissioni non trasparenti e, per i garanti, possibili clausole invalide nelle fideiussioni.

  • Usura: la legge 108/1996 fissa un tasso soglia trimestrale oltre il quale gli interessi (sia corrispettivi che di mora) sono considerati usurari e quindi nulli. La verifica si effettua confrontando il TAEG (tasso annuo effettivo globale, comprensivo di interessi e oneri) applicato al contratto con il tasso soglia vigente al momento della stipula o del periodo di riferimento. Se il tasso pattuito supera la soglia, scatta la sanzione dell’art. 1815 c.c.: nessun interesse è dovuto (si devono cioè restituire solo il capitale finanziato) . Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 19597/2020) hanno chiarito in modo definitivo che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori (di ritardo) e non solo a quelli corrispettivi: anche la sola promessa di interessi di mora eccedenti la soglia è illecita . In caso di usura pattuita, dunque, il debitore può chiedere in giudizio la nullità delle clausole di interesse e la restituzione degli interessi indebitamente pagati, utilizzando ciò come leva per ottenere uno stralcio consistente del debito residuo. Ad esempio, se un mutuo ha applicato tassi sopra soglia o se sono state addebitate commissioni occulte che portano il TAEG oltre il limite, l’importo dovuto può essere ricalcolato sottraendo tutti gli interessi: il debito residuo così “ripulito” sarà molto inferiore a quello richiesto dalla banca.
  • Anatocismo: il termine indica la capitalizzazione degli interessi su base composta, tipicamente la pratica (diffusa in passato nei conti correnti) di addebitare trimestralmente gli interessi passivi e farli fruttare a loro volta interessi. L’art. 1283 c.c. vieta in linea generale l’anatocismo, salvo accordo successivo alla scadenza degli interessi o usi normativi. La Corte di Cassazione sin dal 1999 ha dichiarato nulle le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei contratti bancari, trattandosi di pratiche basate solo su usi contrattuali e non su vere norme . In pratica, tutti gli addebiti anatocistici effettuati sui conti prima del 2000 sono stati considerati illegittimi, con diritto del correntista alla ripetizione. Dal 2000 in poi, una delibera CICR (Comitato Interministeriale Credito e Risparmio) ha permesso la capitalizzazione solo a condizione di reciprocità tra interessi attivi e passivi e previa specifica pattuizione contrattuale. Anche su questo la giurisprudenza è intervenuta di recente: Cass. civ. n. 28215/2024 ha ribadito che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un avviso con cui la banca dichiara di adeguare le condizioni di conto all’obbligo di pari periodicità non è da sola sufficiente a rendere lecita la nuova clausola anatocistica, in mancanza di un’esplicita accettazione da parte del correntista . Significa che, in assenza di una specifica firma del cliente sulle nuove condizioni di capitalizzazione annuale (come previsto dalle delibere CICR), gli interessi composti restano illegittimi anche dopo il 2000 . In sede di saldo e stralcio, quindi, il debitore può far valere l’anatocismo per ottenere uno sgravio: si ricalcola il saldo del conto o del mutuo eliminando gli interessi capitalizzati illegittimamente, spesso riducendo di molto la cifra dovuta.
  • Clausole non trasparenti e costi indebiti: oltre a tassi e anatocismo, molti contratti bancari contengono voci di costo potenzialmente contestabili. Si pensi alle commissioni di massimo scoperto applicate sui conti correnti, alle penali occulte, alle spese di incasso rata o alle polizze assicurative imposte. La normativa sulla trasparenza bancaria (TUB e delibere CICR, oltre al Codice del Consumo se il cliente è consumatore) richiede che tutti i costi siano chiaramente indicati. La giurisprudenza, in diversi casi, ha dichiarato nulle per indeterminatezza le clausole che prevedevano ad esempio una commissione di massimo scoperto senza specificarne il calcolo. I costi non pattuiti in modo chiaro non sono dovuti. Pertanto, il legale del debitore potrà riesaminare il contratto e gli estratti conto per eliminare dal calcolo del debito residuo ogni importo illegittimo (commissioni non dovute, interessi ultralegali non convenuti per iscritto, penali sproporzionate, ecc.). Questo porta a ridurre l’esposizione reale su cui impostare la trattativa .
  • Fideiussioni bancarie nulle: se il debitore ha anche un garante (fideiussore) obbligato in solido, occorre valutare la validità del contratto di fideiussione. Molte fideiussioni omnibus (garanzie rilasciate a favore di qualunque obbligazione presente e futura del debitore verso la banca) utilizzano moduli standard predisposti dall’ABI. Tali modelli contenevano clausole (in particolare quelle note come clausole “2, 6, 8”) che la Banca d’Italia già nel 2005 giudicò anticoncorrenziali. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 41994/2021, ha quindi dichiarato la nullità parziale di queste clausole standard, in quanto frutto di un’intesa restrittiva della concorrenza tra le banche, ai sensi dell’art. 2 L. 287/1990 . In pratica, le clausole che derogano all’art. 1957 c.c. (che impone di escutere il debitore principale entro 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione) e quelle che obbligano il fideiussore a pagare anche in caso di invalidità dell’obbligazione principale sono nulle. La Cassazione ha chiarito che la nullità colpisce anche le fideiussioni specifiche, non solo quelle omnibus, se riproducono quelle clausole vietate . Conseguenze pratiche: il fideiussore può sottrarsi al pagamento invocando la nullità di quelle clausole; ad esempio, grazie alla nullità della clausola che derogava all’art. 1957 c.c., la banca decade dal diritto contro il fideiussore se non agisce entro 6 mesi dalla scadenza del debito principale . Per il debitore, questo significa maggiore forza contrattuale: se la fideiussione è nulla, la banca non potrà rivalersi sul garante, e sarà più incentivata ad accettare una soluzione transattiva col debitore principale. Nella trattativa di saldo e stralcio, dunque, far presente che la fideiussione è contestabile offre un vantaggio, poiché la banca rischia di perdere quella garanzia in giudizio.

Debiti fiscali: rottamazioni e saldo e stralcio con il Fisco

Il tema “saldo e stralcio” non riguarda solo banche e finanziarie, ma anche i debiti verso l’Erario (Agenzia delle Entrate Riscossione) per cartelle esattoriali, contributi e multe. Occorre però distinguere nettamente: un accordo transattivo privato non è in generale possibile con l’Erario, se non nei limiti fissati dalla legge. Un funzionario di Agenzia Riscossione non ha il potere di accettare meno di quanto dovuto per chiudere un debito fiscale, a differenza di un creditore privato che può liberamente rinunciare a una parte del credito . Pertanto, per i debiti tributari la soluzione “saldo e stralcio” passa attraverso definizioni agevolate introdotte dal legislatore oppure tramite procedure concorsuali.

Negli ultimi anni, sono state varate varie “pace fiscali”. Ad esempio, la Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) introdusse un Saldo e Stralcio per contribuenti in difficoltà: persone fisiche con ISEE sotto €20.000 potevano chiudere le cartelle esattoriali pagando una percentuale ridotta (dal 16% al 35% circa) del debito e vedendosi annullare il resto. Più frequentemente, le rottamazioni delle cartelle (D.L. 193/2016, D.L. 119/2018, ecc.) hanno permesso a tutti i contribuenti di pagare solo il capitale e gli interessi legali, con stralcio di sanzioni e interessi di mora. Ad esempio, la “Rottamazione-ter” e la recente Rottamazione-quater (2023) hanno offerto la chance di definire i carichi affidati all’Agente della Riscossione rispettivamente fino al 2017 e fino al 2019, dilazionando il pagamento del dovuto sgravato dalle sanzioni. Aggiornamento 2026: la Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una nuova Rottamazione-quinquies per i debiti affidati dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 . Questa misura consente di estinguere cartelle fiscali e contributive senza sanzioni né interessi, pagando solo le somme base dovute, con possibilità di rateizzare in fino a 54 rate bimestrali (9 anni) . Possono aderire tutti i contribuenti (sono esclusi solo i debiti derivanti da condanne penali o quelli che erano già stati oggetto di una precedente definizione agevolata) . La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026 e, una volta inviata l’istanza, vengono sospese automaticamente le procedure esecutive in corso fino all’esito . Dunque, chi ha cartelle può bloccare sul nascere pignoramenti, fermi e ipoteche iscrivendosi alla rottamazione entro i termini.

Al di fuori di queste finestre di condono fiscale, non è ammesso un “saldo e stralcio fai-da-te” dei debiti fiscali. Se ad esempio hai una cartella per IVA o IRPEF non pagata, non puoi negoziare privatamente con Agenzia Entrate Riscossione per pagarne la metà e chiudere il conto . L’ente pubblico è vincolato a riscuotere l’intero, salvo che intervenga una legge di sanatoria. L’unica eccezione, per ottenere una riduzione, è inserire il debito fiscale in una procedura concorsuale giudiziaria. In sede di concordato preventivo (per imprese) o di procedure di sovraindebitamento (per privati e piccoli imprenditori) la legge consente la cosiddetta “transazione fiscale”: in pratica, il piano può prevedere il pagamento parziale dei tributi e contributi, e il tribunale può omologarlo anche senza l’adesione del Fisco (oggi è possibile il cram down anche dell’Erario). Ad esempio, un piano del consumatore omologato dal giudice può legalmente ridurre un debito verso Agenzia Entrate o INPS se ciò è necessario a garantire la fattibilità e l’equità del piano. La Cassazione ha riconosciuto questa possibilità, chiarendo che il giudice può omologare piani con falcidia di debiti privilegiati (come i debiti tributari con ipoteca) se il piano offre ai creditori privilegiati il miglior soddisfacimento possibile rispetto alle alternative .

In conclusione, per i debiti fiscali il debitore deve muoversi su due binari: (a) approfittare delle definizioni agevolate quando ci sono (rottamazioni, saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà, stralcio automatico delle “mini-cartelle” sotto €1000 ecc.), e (b) altrimenti valutare le procedure concorsuali da sovraindebitamento, che consentono di ottenere in via giudiziale ciò che extragiudizialmente il Fisco non concede (dilazioni ultra-decennali, stralci consistenti del capitale, o perfino l’esdebitazione integrale).

Procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012 e Codice della Crisi)

Quando i debiti sono molti e di diversa natura, o il debitore non dispone di liquidità sufficiente per proporre un saldo e stralcio accettabile, entra in gioco la legislazione sul sovraindebitamento. L’Italia, con la cosiddetta “legge salva-suicidi” (L. 3/2012), ha introdotto un insieme di procedure che oggi sono confluite nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Queste procedure permettono a privati, famiglie, piccoli imprenditori e professionisti non fallibili di trovare un accordo giudiziale per cancellare i debiti non sostenibili, sotto il controllo del tribunale.

Le forme principali previste (disciplinate dagli artt. 65-83 del Codice della Crisi) sono due: il Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (riservato alle persone fisiche che hanno debiti da scopi estranei all’attività imprenditoriale) e l’Accordo di composizione della crisi (per piccoli imprenditori, professionisti, start-up innovative, enti non commerciali e consumatori che optino per questa via). In entrambi i casi, il debitore – con l’assistenza di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e di un Gestore della crisi nominato – presenta al giudice un piano per pagare in parte i debiti (secondo le sue reali possibilità) e ottenere l’esdebitazione per la parte residua. Vantaggi chiave: fin dal momento del deposito della domanda il giudice può disporre la sospensione di tutte le procedure esecutive in corso (pignoramenti, azioni cautelari), proteggendo il patrimonio del debitore. Inoltre, a differenza di un saldo e stralcio volontario, qui i creditori sono vincolati dalla decisione del giudice: nel piano del consumatore non è neppure richiesto il voto dei creditori (conta solo la valutazione di fattibilità e meritevolezza del giudice), mentre nell’accordo per gli altri debitori serve l’assenso del 60% dei crediti ma c’è comunque omologazione che lo rende vincolante anche per i dissenzienti. Con l’omologazione, il debitore deve rispettare il piano (che può prevedere pagamenti rateali anche lunghi, vendite di beni, ecc.) e al termine ottiene la cancellazione di tutti i debiti residui. In alcune circostanze, è previsto perfino che il debitore incapiente totale (che non ha nulla da offrire se non i beni impignorabili) possa essere esdebitato una tantum senza versare nulla, purché sia “meritevole” e non abbia abusato di questa facoltà in passato.

Un aspetto importante è la valutazione del comportamento del debitore. La legge richiede espressamente la meritevolezza solo per il consumatore (il piano del consumatore è inammissibile se il debitore ha colposamente aggravato la sua posizione o contratto debiti senza prospettiva di rimborsarli – art. 69 CCII, ex art. 7 L. 3/2012). Tuttavia, la Cassazione (ord. sez. I n. 30538 del 27/11/2024) ha precisato che il giudice deve considerare il contegno del debitore in tutte le procedure di composizione della crisi, anche negli accordi che formalmente non prevedono la meritevolezza come requisito . Ciò non introduce una causa di esclusione automatica, ma significa che debiti contratti con dolo o mala fede, o violazioni ripetute (es. evasione fiscale reiterata seguita dall’acquisto di beni di lusso) possono ostacolare l’omologazione . In pratica il tribunale valuta se il debitore sta usando la procedura per il suo scopo legittimo (risanare la propria posizione offrendo il massimo possibile) e non in modo abusivo.

Per il debitore in difficoltà, la procedura di sovraindebitamento è l’arma finale: garantisce tempi più lunghi e spesso tagli del debito più consistenti rispetto a un saldo e stralcio extragiudiziale, ma comporta anche maggiore formalità e un percorso più impegnativo (serve la relazione di un OCC, ci sono costi di procedura e controlli più stringenti). La scelta tra tentare prima un saldo e stralcio oppure procedere subito con un piano ex L. 3/2012 dipende dal caso concreto: quanti creditori ci sono, se alcuni sono non disponibili a trattare, se il debitore ha comunque una somma da offrire subito oppure no, etc. Nel dubbio, l’Avv. Monardo – che è Gestore della crisi e professionista OCC – può aiutare a valutare la strada migliore per uscire dai debiti, spiegando vantaggi e limiti di ogni soluzione. Spesso si tenta prima la via bonaria (saldo e stralcio) e, se fallisce, si ripiega sulla procedura giudiziale ; altre volte, se il dissesto è grave e coinvolge tanti creditori, conviene subito la procedura, che blocca ogni azione ostile e porta alla liberazione totale dai debiti non pagabili.

Composizione negoziata per le imprese in crisi

Un ultimo strumento normativo da menzionare, introdotto dal D.L. 118/2021 (convertito con L. 147/2021), è la composizione negoziata della crisi d’impresa. Si tratta di una procedura volontaria e stragiudiziale rivolta agli imprenditori commerciali (anche sopra soglia fallimento) che si trovano in situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. Presentando istanza su una piattaforma telematica, l’imprenditore ottiene la nomina di un Esperto indipendente (figura per la quale l’Avv. Monardo è abilitato) il cui compito è analizzare la situazione aziendale e favorire le trattative con i creditori al fine di trovare un accordo di ristrutturazione (sia esso un concordato, un accordo ex art. 182-bis L.F. o anche accordi stragiudiziali). La composizione negoziata non impone automaticamente il blocco dei pignoramenti, ma l’imprenditore può chiedere misure protettive al tribunale durante la trattativa. È uno strumento innovativo che salvaguarda la continuità aziendale e incentiva banche e creditori a trovare soluzioni concordate (anche di saldo e stralcio parziale dei crediti) sotto la supervisione di un esperto terzo. Per piccoli imprenditori individuali, in verità, la composizione negoziata si affianca alle procedure di sovraindebitamento già viste, ma per società e imprese più grandi può essere un’alternativa altrimenti al fallimento o al concordato giudiziale. In ogni caso, la presenza dell’Esperto negoziatore qualificato garantisce imparzialità e competenza nel mediare tra le parti.

Procedura passo-passo: cosa succede e come reagire

Delineato il quadro normativo, vediamo ora cosa accade operativamente quando si è in posizione debitoria con una banca e come muoversi passo dopo passo. Dal primo sollecito fino all’eventuale esecuzione forzata, il debitore ha diritti da esercitare e opportunità per negoziare.

1. Lettera di sollecito o messa in mora

Di solito tutto inizia con una lettera della banca o di una società di recupero che intima il pagamento dell’arretrato entro un certo termine, pena l’adozione di provvedimenti legali. Questo atto non va ignorato. Anche se si tratta solo di una diffida stragiudiziale (non di un atto giudiziario formale), è spesso il momento migliore per intervenire. Alla ricezione del sollecito, il debitore dovrebbe immediatamente:

  • Verificare chi è il creditore attuale: se nella lettera compare un nome diverso dalla banca originaria (es. una società cessionaria), è importante chiedere prove della cessione. Si può inviare una richiesta formale di ottenere copia del contratto di cessione e dell’eventuale pubblicazione in G.U., ricordando che senza tali documenti la pretesa potrebbe essere contestabile .
  • Analizzare il contratto iniziale e lo stato del debito: recuperare il contratto di mutuo o finanziamento, l’eventuale piano di ammortamento, estratti conto e comunicazioni ricevute. In particolare, verificare quando è stato effettuato l’ultimo pagamento o l’ultima ricognizione di debito (per calcolare la prescrizione ) e quali interessi e spese sono stati applicati (per individuare potenziali usura o costi non dovuti).
  • Non ammettere immediatamente il debito in toto: nella risposta al sollecito (meglio se preparata con l’aiuto di un legale) è opportuno contestare formalmente eventuali addebiti non chiari e chiedere documentazione di supporto. Ad esempio, si può scrivere che “in assenza di dettagli analitici del calcolo, l’importo richiesto non risulta riconosciuto”, oppure che “si fa riserva di eccepire la prescrizione maturata”. Questa diffida di riscontro interrompe eventualmente la prescrizione in corso (attenzione: come visto, anche l’invio di una richiesta da parte del debitore può interrompere la prescrizione, perché implica riconoscimento parziale – meglio farsi guidare da un avvocato su come formulare la lettera) . Lo scopo è non apparire inerti: manifestare subito la volontà di “regolarizzare la posizione” ma contestando gli importi dà un segnale chiaro alla controparte e prepara il terreno al negoziato.

In questa fase preliminare, il ruolo dell’avvocato è cruciale: potrà redigere una risposta calibrata, eventualmente accompagnata da un piano di rientro provvisorio o da una richiesta di incontro per trattare. Spesso, mostrando fin da subito che il debitore è assistito e consapevole dei propri diritti, la banca o il recuperatore adotteranno un approccio più cauto, sapendo che ogni passo sarà vagliato legalmente.

2. Decadenza dal beneficio del termine e precetto

Se il debito consiste in un finanziamento rateale (mutuo, prestito personale, carta revolving), dopo alcuni mancati pagamenti la banca può dichiarare la decadenza dal beneficio del termine: significa che tutto il residuo viene dichiarato immediatamente scaduto in una volta sola. Il cliente riceve spesso una comunicazione formale di questa decadenza. Successivamente, la banca (o chi per essa) può passare alla fase giudiziale.

Il primo atto giudiziario vero e proprio potrebbe essere un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca. In alternativa, se il credito è già munito di titolo esecutivo (es. un mutuo fondiario con atto di mutuo notarile esecutivo, oppure un contratto di leasing che per legge è titolo esecutivo), la banca può saltare il decreto e procedere direttamente con un atto di precetto.

Vediamo i due casi:

  • Decreto ingiuntivo: è un provvedimento del giudice (emesso su ricorso della banca) che ingiunge al debitore di pagare quanto dovuto entro 40 giorni. Il decreto ingiuntivo viene notificato al debitore insieme al ricorso e al calcolo del credito. Da quel momento, il debitore ha 40 giorni per proporre opposizione (termine perentorio ex art. 641 c.p.c.), contestando la pretesa davanti allo stesso tribunale . Cosa fare: appena notificato il decreto, bisogna contattare subito un avvocato per valutare le difese. Se, ad esempio, manca la prova della cessione o se il conteggio include interessi usurari, tutte queste eccezioni vanno sollevate nell’atto di opposizione. L’opposizione introduce un giudizio a cognizione piena, durante il quale si potrà chiedere una sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto (specialmente se il giudice aveva concesso la provvisoria esecuzione) e nel frattempo trattare con la controparte. È fondamentale rispettare il termine di 40 giorni: decorso quel periodo senza opposizione, il decreto diventa irrevocabile ed esecutivo, equiparabile a una sentenza. Dopodiché la banca potrà agire esecutivamente senza più ostacoli.
  • Precetto: è un atto formale con cui il creditore intima al debitore di pagare entro 10 giorni sotto pena di esecuzione forzata (pignoramento). Il precetto viene notificato sulla base di un titolo esecutivo (che può essere un decreto ingiuntivo non opposto, una sentenza, oppure, come detto, un mutuo fondiario o altro titolo stragiudiziale avente efficacia esecutiva). Cosa fare: il debitore, una volta ricevuto il precetto, ha un brevissimo lasso di tempo. Può decidere di pagare quanto richiesto (se ad esempio, grazie a un aiuto familiare o a una liquidazione di beni, riesce a racimolare la somma – ma prima di pagare integralmente è sempre bene valutare con un legale la correttezza degli importi) oppure può cercare di bloccare l’esecuzione imminente. Tecnicamente, si può proporre opposizione al precetto (art. 615 c.p.c.) entro 20 giorni se si contestano fatti estintivi sopravvenuti o vizi del titolo, oppure opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c., entro 20 giorni) se si ravvisano vizi formali del precetto stesso. Nel contesto di debiti bancari, l’opposizione a precetto potrebbe basarsi – per fare un esempio – sulla nullità della fideiussione (se il precetto è notificato anche al garante) o sulla prescrizione sopravvenuta del credito (ad es. se il titolo è vecchio di oltre 10 anni). In molti casi, però, la soluzione più rapida è contattare la banca entro quei 10 giorni per comunicare l’intenzione di trovare un accordo. Spesso le banche, prima di sostenere i costi di un pignoramento, sono disposte a concedere qualche settimana se percepiscono una concreta volontà del debitore di pagare qualcosa. È fondamentale però formalizzare subito – tramite l’avvocato – la richiesta di una breve dilazione per trattativa, evitando che trascorrano i termini.

Attenzione: trascorsi i 10 giorni dal precetto, il creditore può legittimamente procedere al pignoramento (salvo che sia stata ottenuta intanto una sospensione dal giudice in caso di opposizione). Dunque, il tempo stringe. A questo stadio, se non si è riusciti a fermare la controparte, conviene prepararsi all’eventualità successiva.

3. Pignoramento (mobiliare, immobiliare o presso terzi)

Il pignoramento è l’atto con cui si avvia l’esecuzione forzata: un ufficiale giudiziario, su istanza del creditore, notifica al debitore il pignoramento e contestaualmente vincola i beni individuati (denaro su conti correnti, stipendio/pensione presso il datore di lavoro o l’INPS, beni mobili o immobili di proprietà del debitore). Di solito, per i debiti bancari di importo rilevante, si procede con pignoramento immobiliare (sull’immobile ipotecato o su altri immobili di proprietà) o con pignoramento presso terzi (sui crediti del debitore, tipicamente stipendio o conti correnti).

Ricevere un atto di pignoramento è estremamente serio, ma non significa che sia troppo tardi per negoziare. Ecco le mosse possibili:

  • Opposizione all’esecuzione: se vi erano motivi solidi per contestare il diritto della banca (es. la mancata notifica regolare del titolo esecutivo, oppure il fatto che il credito si sia estinto o non sia mai sorto validamente), si può proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. anche dopo iniziata l’esecuzione (ma prima che questa si concluda). Ad esempio, si può eccepire che il titolo esecutivo è invalido o che la somma azionata include parti non dovute. Nel caso di crediti bancari ceduti, un’opposizione all’esecuzione potrebbe sostenere la carenza di legittimazione del procedente se davvero mancasse prova della cessione. In parallelo o in alternativa, si può fare opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per vizi formali entro 20 giorni dalla notifica del pignoramento (ad esempio, se il pignoramento non contiene le indicazioni di legge, può essere annullato).
  • Istanza di sospensione concordata (art. 624-bis c.p.c.): il Codice di procedura civile prevede che, se tutte le parti sono d’accordo, il giudice possa sospendere l’esecuzione fino a 24 mesi . Ciò di solito accade quando debitore e creditore trovano un accordo di pagamento in corso di causa. È una situazione tipica: se, ad esempio, la casa del debitore è all’asta ma la banca accetta un saldo e stralcio, le parti presentano istanza congiunta al giudice dell’esecuzione per sospendere la procedura. La legge consente una sola sospensione per massimo 24 mesi , trascorsi i quali o il debitore ha pagato come da accordo oppure la procedura riprende dal punto in cui era stata congelata. Questa norma è pensata proprio per favorire soluzioni concordate anche all’ultimo minuto, evitando la vendita coattiva se c’è una transazione in corso.
  • Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.): il debitore esecutato ha la facoltà di chiedere la conversione, cioè di sostituire ai beni pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto aumentato delle spese. In pratica, deve depositare subito almeno un quinto del totale e il giudice fissa un termine (di norma 90 giorni) per versare il saldo. Questa opzione richiede disponibilità economica e viene utilizzata di rado nei debiti bancari, ma potrebbe avere senso se, ad esempio, il debitore riesce a ottenere un finanziamento da terzi per “riscattare” il proprio bene pignorato. La conversione blocca la vendita forzata, ma se poi non si paga nei termini, il pignoramento riprende.
  • Trattativa in extremis: finché non si arriva alla vendita o all’assegnazione, la possibilità di un accordo rimane sempre. Le banche, soprattutto nei pignoramenti immobiliari, sanno di dover attendere anche anni per recuperare e con incognite sul prezzo di realizzo. Pertanto, possono accettare un saldo e stralcio perfino a procedura esecutiva iniziata, magari poco prima dell’asta. In questi frangenti, il supporto di un avvocato è essenziale per: ottenere un rinvio dell’asta (ad esempio presentando un’istanza di vendita posticipata motivata dalla trattativa in corso, che molti giudici concedono), gestire i rapporti con eventuali altri creditori intervenuti (se ci sono più creditori nell’esecuzione, l’accordo deve soddisfare tutti quelli con diritto di prelazione sull’immobile, altrimenti la procedura non si può estinguere) e formalizzare correttamente l’accordo in modo da estinguere l’esecuzione. In genere, l’accordo in corsa prevede il pagamento entro pochi mesi (massimo 24, come visto), proprio grazie all’art. 624-bis c.p.c. che consente la sospensione concordata .

Dopo il pignoramento, ogni mossa è contro il tempo. È però il momento in cui la banca è spesso più incline a negoziare uno stralcio, perché ha già speso soldi per la procedura e preferirebbe incassare subito piuttosto che attendere l’asta con il rischio di recuperare meno. D’altro canto, il debitore vede concretizzarsi la perdita dei beni o di parte dello stipendio, ed è più propenso a trovare fondi (familiari, amici, vendita di altri beni non pignorati) per fare un’offerta. Un professionista esperto sa sfruttare questa dinamica per chiudere intese dell’ultimo minuto, talvolta anche a saldo molto favorevole (specialmente se l’asta si preannuncia poco fruttuosa per il creditore).

4. Dopo la conclusione della procedura esecutiva

Se purtroppo il pignoramento è andato avanti fino alla vendita di un immobile o all’assegnazione di crediti, il ruolo dell’avvocato non è necessariamente terminato. In caso di asta immobiliare, ad esempio, se il ricavato non copre tutto il debito, la banca potrebbe avanzare richiesta per il residuo non soddisfatto (il cosiddetto debito residuo post-esecuzione). A quel punto il debitore rimane debitore chirografario per la differenza. Anche quel debito può essere oggetto di saldo e stralcio, spesso per importi simbolici, poiché la banca sa che dopo aver escusso le garanzie reali, recuperare ulteriormente è difficile. Oppure, se il debitore non ha più nulla, conviene valutare la procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente prevista dal Codice della Crisi: una richiesta al tribunale di cancellare i debiti residui verso tutti i creditori non soddisfatti, per dare al debitore una clean slate. Questa procedura (art. 283 CCII) consente a chi ha agito in buona fede e non ha più patrimonio né capacità di pagare, di essere esdebitato integralmente una volta nella vita. Insomma, anche dopo eventi negativi come la perdita della casa all’asta, esistono strumenti per rialzarsi e ripartire senza debiti.

Difese e strategie legali del debitore

Passiamo ora in rassegna alle principali difese e strategie che un debitore (assistito dal suo avvocato) può mettere in campo per tutelarsi dalle pretese bancarie e ottenere le migliori condizioni nel saldo e stralcio. Queste strategie derivano in parte da quanto visto sopra sul piano normativo, applicato però tatticamente nel caso concreto.

Contestazione della legittimazione del creditore

Come già accennato, se il soggetto che richiede il pagamento non è la banca originaria, vale a dire se il credito è stato ceduto, verificare la legittimazione è la prima mossa difensiva. In giudizio, l’art. 2697 c.c. pone in capo al creditore (attore) l’onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto , quindi la cessionaria dovrà dimostrare il proprio titolo. Il debitore può:

  • Eccepire la mancata prova della cessione: ad esempio, se la società recupero crediti non produce il contratto di cessione con l’elenco nominativo dei crediti, l’avvocato chiederà al giudice di dichiarare che la società non ha provato di essere legittimata attivamente e quindi di rigettare la domanda o revocare il decreto ingiuntivo. Ci sono casi in cui i tribunali hanno dato ragione ai debitori su questo punto (es. Tribunale di Brescia cit. sopra, che ha revocato un ingiuntivo perché mancavano i documenti della cessione) .
  • Sfruttare la G.U. come tallone d’Achille: far presente che l’avviso in Gazzetta Ufficiale non basta. Anche in sede stragiudiziale, segnalare al recupero crediti che “la Cassazione considera l’avviso un semplice indizio” mette pressione affinché la controparte riveda le sue pretese. Una società di recupero che sa di non avere facile accesso al contratto di cessione potrebbe preferire un accordo a stralcio moderato, pur di evitare di andare in giudizio e vedersi respinta .

In definitiva, la contestazione di legittimazione è una leva negoziale potente: se il creditore sa di avere scartoffie incomplete, accetterà più volentieri la proposta transattiva del debitore.

Eccezione di prescrizione del diritto

Un evergreen delle difese è la prescrizione, già esaminata. Strategicamente:

  • Il legale verificherà il tipo di credito e il tempo trascorso senza atti interruttivi. Se risulta che ad esempio l’ultima rata pagata è datata oltre 10 anni fa, solleverà subito l’eccezione nei confronti di banca o cessionario. Una prescrizione decennale copre mutui, finanziamenti, scoperti di conto, prescrizione quinquennale può applicarsi a rate scadute periodiche (secondo alcuni, ma la Cassazione tende a vedere l’intero finanziamento come un’unica obbligazione frazionata e quindi 10 anni dal termine di ciascuna rata). Carte revolving e piccoli prestiti possono anch’essi ricadere nel decennio, a meno che non si tratti di aperture di credito regolate in conto (in tal caso 10 anni dalla chiusura del conto).
  • È importante anche verificare eventuali interruzioni: un decreto ingiuntivo notificato anni prima e mai eseguito interrompe la prescrizione e la fa decorrere nuovamente da capo dalla data di notifica (salvo che il decreto perda efficacia per mancata esecuzione entro 10 anni, ma intanto il diritto è riconosciuto giudizialmente). Anche un semplice atto di costituzione in mora inviato dalla banca interrompe (purché si possa provare la ricezione da parte del debitore). Per contro, la lettera di messa in mora spedita dal debitore al creditore non interrompe la prescrizione, anzi come detto può essere interpretata come riconoscimento (quindi attenzione). Spetta al legale valutare la situazione e fare i calcoli.
  • Dal punto di vista strategico, se la prescrizione è già maturata, l’avvocato del debitore la solleverà in limine in ogni sede, facendo capire alla controparte che non vedrà un euro in giudizio. A quel punto l’unica chance per la banca è accordarsi a cifre minime. Se invece la prescrizione non è ancora matura ma prossima, ad esempio mancano pochi mesi o un anno, il debitore potrebbe temporeggiare oppure offrire uno stralcio molto basso prospettando alla banca il rischio di vedersi scadere il termine a breve. In ogni caso, mai ammettere il debito senza riserve: anche in sede di trattativa, le comunicazioni vanno fatte in modo da non costituire riconoscimento di debito (ad esempio si può sempre usare la formula “senza con ciò riconoscere la debenza delle somme, si propone di definire la controversia pagando…”).

Rideterminazione del debito per usura, interessi illegittimi e addebiti non dovuti

Questa è la strategia tecnica più efficace: contestare il calcolo del credito e proporre un saldo sul debito effettivamente dovuto. In pratica si tratta di:

  • Far eseguire una perizia sul rapporto di conto o sul mutuo per individuare tassi usurari. Se emerge che, includendo magari commissioni e spese, il TAEG supera la soglia d’usura, l’interesse va azzerato. In un mutuo ciò potrebbe voler dire che il capitale residuo va ricalcolato come se tutti i pagamenti già fatti fossero imputati interamente a capitale, riducendo drasticamente quanto rimane da pagare. Ad esempio, su un mutuo di €100.000, se ne sono già rimborsati €80.000 di cui €30.000 di interessi usurari, il debito residuo effettivo sarebbe €20.000 anziché i €50.000 richiesti dalla banca. Segnalando questa situazione alla banca e minacciando causa per usura, è probabile che la banca accetti di chiudere a saldo €20.000 o anche meno (per evitare il rischio di dover restituire interessi in tribunale). Cassazione S.U. 19597/2020 conferma che in caso di usura il debitore non deve interessi moratori e paga solo quelli corrispettivi leciti , quindi la linea è ben fondata.
  • Contestare l’anatocismo su conti correnti: qui spesso occorre rifare i conti sin dall’inizio del rapporto eliminando la capitalizzazione. Molti studi legali specializzati collaborano con consulenti contabili che ricostruiscono il saldo come se gli interessi non fossero mai stati capitalizzati. Il risultato in molti casi trasforma un saldo passivo in saldo attivo (creditore il correntista). Senza pretendere tanto, può bastare mostrare alla banca che “in base agli ultimi orientamenti, quelle clausole di capitalizzazione sono nulle e il saldo andrebbe ridotto di tot euro” perché la banca, se i numeri tornano, preferisca accordarsi. La sentenza Cass. 28215/2024 citata prima è un utile supporto: ricorda infatti che la capitalizzazione non pattuita resta nulla nonostante le delibere di Banca d’Italia . Dunque, la banca sa che in giudizio perderebbe su questo punto.
  • Eliminare spese e penali indebite: talora il debito lievita per penali di risoluzione anticipata, interessi di mora al 18-20% annuo, spese legali forfettarie esagerate aggiunte unilateralmente. Il debitore attraverso il suo avvocato può contestare tali addebiti, richiamando norme come l’art. 1229 c.c. (nullità di clausole penali manifestamente eccessive, specie nei contratti col consumatore) o il fatto che le spese legali possono essere richieste solo se liquidate da un giudice (quelle richieste nel precetto spesso sono stime unilaterali). Alla fine, il debito “ripulito” da tutti questi eccessi risulterà notevolmente inferiore. Su quell’importo ritenuto legittimo si può impostare l’offerta.

In ogni caso, contestare il conteggio è fondamentale: mai accettare come oro colato la cifra pretesa. La banca parte quasi sempre da un importo comprensivo di tutto (interessi di mora maturati, spese, etc.). Dimostrare di saper “tagliare” le parti illegittime del debito mette la banca con le spalle al muro: prendere quei soldi ora o rischiare che un giudice dica che ne spettano meno. Non sorprende che molte transazioni vengano concluse proprio all’esito di CTU (consulenze tecniche d’ufficio) in tribunale che rideterminano l’esatto dare-avere. Anticipare questa analisi in fase stragiudiziale consente al debitore di non arrivare a giudizio e ottenere subito lo stralcio.

Sospendere le azioni esecutive e guadagnare tempo

Un aspetto spesso decisivo è la tempistica. Il debitore può aver bisogno di tempo per vendere un bene, trovare risorse o attendere l’esito di una definizione agevolata fiscale. Nel frattempo, però, la banca potrebbe essere in procinto di pignorare. Ecco alcune strategie per guadagnare tempo legalmente:

  • Istanze di sospensione al giudice: se c’è un giudizio pendente (ad es. opposizione a decreto ingiuntivo), si può chiedere al giudice di sospendere la provvisoria esecuzione del decreto, congelando di fatto la possibilità di precetto in attesa della decisione finale. Se invece siamo già in esecuzione (pignoramento in atto), come detto si può ottenere la sospensione ex art. 624-bis c.p.c. presentando un accordo sottoscritto da tutte le parti . Questa è la strada maestra quando un accordo di saldo e stralcio viene concluso: formalmente il processo esecutivo è sospeso fino al pagamento concordato. In assenza di accordo, l’unica è l’opposizione classica con richiesta di sospensione (che però il giudice concede solo se vede fumus nelle eccezioni e periculum nel proseguire l’esecuzione).
  • Dilazioni e piani di rientro transattivi: se il debitore non ha liquidità per un pagamento una tantum, può proporre un piano rateale alla banca. Di solito le banche, in sede di saldo e stralcio, non concedono lunghe dilazioni (non avrebbe senso fare uno sconto e poi aspettare troppi anni, salvo casi eccezionali). Tuttavia possono accettare pagamenti frazionati in 12, 24 o 36 mesi. In rari casi, per importi elevati, si è arrivati a 48 mesi o più, magari garantendo le rate con cambiali. Va ricordato che, se la trattativa avviene a pignoramento già iniziato, la legge impone il limite di 24 mesi per la sospensione , quindi difficilmente la banca andrà oltre 2 anni. Se invece la trattativa è precedente all’esecuzione, le parti sono più libere e possono convenire anche durate maggiori (ma in genere il saldo e stralcio “vero” implica un numero ridotto di rate, altrimenti si configura più come una rinegoziazione del debito).
  • Utilizzo di procedure concorsuali come scudo: la presentazione di una domanda di composizione della crisi da sovraindebitamento comporta l’immediata sospensione delle azioni esecutive (art. 54 CCII) se il giudice la ammette. Quindi, un debitore sotto pignoramento potrebbe, in casi estremi, depositare un ricorso per piano del consumatore per bloccare la vendita imminente. Ovviamente ciò richiede di voler poi proseguire seriamente su quella strada (non si può abusare della legge solo per prendere tempo, pena l’inammissibilità e possibili sanzioni). Però è un’opzione estrema che esiste: presentare un piano magari offrendo ai creditori quanto si sarebbe offerto in saldo e stralcio, ma con la protezione legale. Spesso il solo avvio della procedura spinge la banca a tornare al tavolo negoziale, perché preferisce un accordo rapido piuttosto che imbarcarsi in un lungo iter di sovraindebitamento.

In sostanza, il fattore tempo può essere gestito con strumenti legali: sospensioni, dilazioni, procedure protette. È un aspetto che il debitore da solo difficilmente riuscirebbe a ottenere, mentre con l’avvocato diventa negoziabile. Ogni mese guadagnato può servire a vendere un immobile volontariamente (cosa che rende spesso di più di un’asta), oppure a ottenere un prestito da parenti, o semplicemente ad aspettare una nuova rottamazione fiscale.

Approccio psicologico e negoziale con la banca

Oltre alle difese tecniche, c’è una componente negoziale pura. Trattare con una banca o una finanziaria richiede strategia comunicativa. Ecco alcuni consigli pratici:

  • Mostrare collaborazione, ma fermezza sulle proprie ragioni: il tono giusto nelle comunicazioni è costruttivo (si vuole trovare una soluzione) ma anche determinato (non si accettano condizioni inique). Evitare atteggiamenti o troppo supplichevoli (che inducono la banca a credere di poter imporre qualunque condizione) o troppo aggressivi senza basi (minacciare azioni legali infondate può peggiorare la situazione). L’avvocato saprà calibrare la giusta formula.
  • Evidenziare le debolezze della posizione del creditore: ad esempio, se il debitore non ha beni aggredibili noti (niente immobili, niente stipendio fisso) va detto chiaramente che “in assenza di un accordo, la banca rischia di non recuperare nulla”. Se c’è già un quinto dello stipendio pignorato da altri creditori, si farà presente che la banca dovrebbe accodarsi e attendere anni, mentre accettando ora il saldo e stralcio incasserebbe subito . Se l’immobile è difficile da vendere sul mercato o svalutato, lo si segnala per far capire che l’asta sarebbe un flop . In pratica, nella proposta di saldo e stralcio occorre mettere il creditore di fronte alla sua alternativa peggiore (il worst case scenario per lui se non accetta l’offerta).
  • Personalizzare la narrazione del debitore: una banca a volte tende a vedere i debitori come numeri. Invece, presentare la propria storia – “ho perso il lavoro, mi sono ammalato, ho dovuto aiutare un familiare…” – può umanizzare il caso e predisporre l’ufficio crediti a una maggiore comprensione. Specie se il debitore è un consumatore e c’è stata buona fede, evidenziare gli sforzi fatti, il fatto che magari in passato si è sempre pagato puntualmente, etc., motiva la richiesta di stralcio in termini equitativi. Non c’è vergogna nel sottolineare le proprie difficoltà: gli istituti spesso preferiscono chiudere con chi dimostra genuina buona fede e impegno.
  • Non svelare immediatamente tutte le carte: in trattativa, come in un gioco, non conviene scoprire subito tutte le proprie disponibilità. Se il debitore può arrivare al 30%, iniziare offrendo il 10-15% con argomentazioni solide (far credere che quello è il massimo ottenibile da parenti, ecc.), per poi eventualmente salire. D’altra parte, non fare offerte irrealistiche al ribasso: proporre il 5% senza giustificazione potrebbe chiudere le porte. Bisogna essere credibili. L’avvocato, conoscendo le prassi, saprà qual è la forchetta giusta: ad esempio, sa che una banca su un mutuo garantito difficilmente accetterà meno dell’80% se il valore dell’immobile copre il debito , mentre su un credito al consumo chirografario di 10 anni fa potrebbe accontentarsi anche del 20%.
  • Formalizzare per iscritto ogni accordo: quando si giunge a un’intesa di saldo e stralcio, è indispensabile redigere un accordo scritto dettagliato. Dovrà prevedere la somma pattuita, le modalità e i tempi di pagamento, e la clausola chiave: la banca accetta quel pagamento a titolo di saldo e stralcio definitivo, rinunciando a ogni ulteriore pretesa. Meglio ancora se include l’impegno a cancellare le segnalazioni negative nelle banche dati creditizie (CRIF, Experian, Centrale Rischi Bankitalia) una volta incassato il saldo . L’accordo va firmato da un procuratore della banca o comunque su carta intestata con timbro e firma per esteso, per avere pieno valore. In genere il legale del debitore prepara una bozza di scrittura privata da far sottoscrivere alla controparte: questo evita formulazioni ambigue.
  • Pagamento e quietanza: rispettare rigorosamente i tempi di pagamento concordati è essenziale. Si consiglia di effettuare i pagamenti con mezzi tracciabili (bonifico, assegno circolare) e appena ultimato il versamento pretendere la quietanza liberatoria dalla banca. La quietanza deve dichiarare che, in forza del pagamento ricevuto, “nulla più è dovuto” per quel rapporto. Questo documento tutela da eventuali future rivendicazioni (ad esempio cessioni ulteriori del credito residuo ormai stralciato). Qualora la banca tardasse a inviare la quietanza, l’avvocato la solleciterà formalmente. Nella pratica, la quietanza liberatoria è anche necessaria per ottenere la cancellazione di ipoteche o pignoramenti eventualmente iscritti e per riabilitare il debitore nelle centrali rischi. Ad esempio, dopo un saldo e stralcio, il nominativo del cliente verrà aggiornato come “posizione chiusa per transazione a saldo e stralcio” e dopo un certo periodo potrà essere riabilitato (di solito, nella Centrale Rischi Bankitalia il nominativo resta visibile per 36 mesi dopo l’estinzione, ma viene indicato come estinto).

In sintesi, la trattativa a saldo e stralcio è un processo fatto di tattica e di tecnica legale. Ogni mossa – dalla prima risposta al telefono all’ultima firma sulla quietanza – andrebbe studiata. Evitare il fai-da-te è quasi sempre consigliabile: come sottolineano gli esperti, improvvisarsi negoziatori di debiti può portare a errori irreparabili . Ad esempio, cedere a minacce al telefono e pagare qualcosa senza accordo scritto può costituire riconoscimento del debito (interrompendo la prescrizione) e non risolvere nulla. Affidarsi a un professionista specializzato offre sia un vantaggio tecnico sia una serenità psicologica: il debitore non dovrà più subire chiamate aggressive (basterà dire “parlate col mio avvocato”) e potrà confidare che la soluzione trovata sia davvero la migliore possibile nelle circostanze date .

Errori comuni da evitare e consigli pratici

Nella gestione dei debiti e nella ricerca di un saldo e stralcio ci sono alcuni errori ricorrenti che possono compromettere gravemente le possibilità di successo. Ecco i principali errori da evitare, con relativi consigli pratici:

  • Ignorare il problema sperando che sparisca: trascurare le comunicazioni della banca o, peggio, atti giudiziari come un decreto ingiuntivo, è l’errore più grave. Non presentare opposizione a un ingiunzione entro 40 giorni significa regalare alla banca un titolo esecutivo incontestabile. Consiglio: affronta subito la situazione, consulta un legale appena ricevi una notifica o anche solo un sollecito serio. Agire tempestivamente spesso fa la differenza tra risolvere con un accordo sostenibile e subire un pignoramento imminente.
  • Fidarsi di consigli sbagliati o di sedicenti “professionisti” non qualificati: su internet proliferano “società di saldo e stralcio” o consulenti improvvisati che promettono cancellazioni miracolose dell’80-90% del debito . Molti debitori, presi dal panico, si affidano a questi soggetti e magari pagano anche parcelle anticipate, per poi non ottenere nulla di concreto. Consiglio: verifica sempre le credenziali di chi offre aiuto. Diffida di chi garantisce risultati irrealistici (nessuno può assicurarti in anticipo uno stralcio all’80%; ogni caso è diverso e dipende dalle circostanze ). Affidati preferibilmente ad avvocati specializzati in materia bancaria/finanziaria, meglio se con esperienza comprovata (es. Gestori della crisi, avvocati che pubblicano sentenze o articoli in materia). Il passaparola di altri clienti soddisfatti è utile, ma occhio alle recensioni poco trasparenti online.
  • Firmare accordi o riconoscimenti senza farli verificare: succede spesso che il debitore, pur di prendere tempo, firmi piani di rientro proposti dalla banca o lettere dove “promette di pagare” entro una certa data. Questi documenti contengono quasi sempre una clausola di riconoscimento del debito e rinuncia alle eccezioni. Il debitore ignaro pensa di aver calmato la banca, invece ha solo reso più forte la posizione del creditore (interrompendo la prescrizione e ammettendo il dovuto). Consiglio: non sottoscrivere nulla senza il parere di un avvocato. Anche un semplice modulo di rateizzazione può avere implicazioni legali pesanti. Meglio perdere qualche giorno per un consulto che pregiudicare tutta la strategia difensiva.
  • Pagare piccole somme a caso o promettere importi che non si possono mantenere: a volte, sotto la pressione dei recuperatori telefonici, il debitore fa un pagamento parziale “a caso” (es. 100 euro sul debito di 10.000) pensando di calmare la situazione. In realtà, quel pagamento potrebbe essere ininfluente ai fini sostanziali ma costituire interruzione della prescrizione (come riconoscimento tacito). Analogamente, impegnarsi a versare rate che poi non si riusciranno a pagare espone al rischio che la controparte perda fiducia e passi direttamente alle vie legali. Consiglio: qualsiasi pagamento dev’essere fatto nell’ambito di una strategia ragionata. Se si vuole prendere tempo, piuttosto che versare somme simboliche è meglio negoziare formalmente una moratoria o una mini-rateazione in conto futura transazione. E se proprio si versa, accompagnare il pagamento da una dicitura chiara che “si versa a titolo di acconto senza rinuncia alle eccezioni”. Ma il top è non arrivare a fare versamenti senza accordo globale.
  • Non documentare le comunicazioni: telefonate e promesse verbali della banca o del recuperatore non hanno valore probatorio. Se l’operatore call center dice “mi mandi 200€ che intanto sospendo la pratica”, non c’è garanzia che accada davvero. Consiglio: cerca di spostare la conversazione su canali tracciabili – fax, PEC, raccomandate o almeno email. Chiedi conferma scritta delle eventuali concessioni (es: “come da nostra telefonata, confermate di sospendere ogni azione fino al…”). Ogni accordo dev’essere formalizzato per iscritto; diffida di frasi come “non si preoccupi, è tutto a posto” se non le hai in un documento firmato.
  • Trascurare il fattore emotivo/personale: un debitore assillato dai creditori spesso vive uno stato di ansia e vergogna che lo porta all’isolamento. Questo può fargli perdere lucidità, portandolo a scelte avventate o a procrastinare. Consiglio: ricordati che non sei il solo ad avere problemi di debiti; parlarne con professionisti (avvocato, consulente) o con persone fidate aiuta a ridimensionare l’ansia. Inoltre, mantenere la calma è importante anche nelle interazioni con il creditore: mai farsi prendere da scatti d’ira al telefono o suppliche disperate. Delegare le interazioni all’avvocato serve anche a proteggere la propria serenità mentale, lasciando a lui il ruolo di filtro contro eventuali pressioni indebite.
  • Svendere patrimoni di famiglia senza valutare alternative legali: talvolta, per paura del pignoramento, il debitore vende in fretta e a basso prezzo beni di valore (case, terreni) per pagare la banca. Questo può rivelarsi un errore se esisteva la possibilità di conservare quel bene utilizzando strumenti legali (es: un piano del consumatore avrebbe potuto preservare la casa di abitazione, oppure la banca stessa avrebbe potuto accettare un importo minore senza richiedere la vendita). Consiglio: prima di alienare un bene importante, esplora con il legale tutte le alternative. Ad esempio, la casa principale del debitore persona fisica è impignorabile dal Fisco entro certi limiti, ma non dalle banche; tuttavia in sede di piano del consumatore di regola si cerca di non far vendere l’abitazione. Ogni situazione è unica, ma non fare mosse irreversibili senza un parere legale e magari di un consulente finanziario su come ottimizzare il patrimonio per risanare i debiti.

In conclusione, evitare questi errori comuni aumenta enormemente le chance di gestire il debito in modo efficace. L’educazione finanziaria e legale del debitore è parte integrante del lavoro di un buon avvocato: uno studio specializzato come quello dell’Avv. Monardo non si limita alla pratica legale, ma informa e guida il cliente per renderlo parte attiva e consapevole della propria strategia di uscita dal debito. Con la conoscenza giusta e il supporto professionale, molti tranelli possono essere schivati e si può intraprendere un percorso virtuoso verso la soluzione.

Domande frequenti (FAQ)

Domanda 1: Cos’è esattamente il saldo e stralcio di un debito bancario?
Risposta: È un accordo extragiudiziale tra debitore e creditore in cui quest’ultimo accetta di chiudere la posizione debitoria a fronte di un pagamento inferiore al totale dovuto. In pratica la banca (o finanziaria) stralcia – cioè rinuncia – al residuo credito dopo aver incassato il saldo concordato. Ad esempio, a fronte di €50.000 dovuti, si può convenire che il debitore paghi €20.000 entro una certa data e la banca rinunci ai restanti €30.000 . L’accordo va preferibilmente formalizzato per iscritto e, una volta eseguito il pagamento, libera definitivamente il debitore.

Domanda 2: Quando è opportuno proporre un saldo e stralcio alla banca?
Risposta: Il momento giusto è strategico. In generale, prima che il debito degeneri in causa o pignoramento è più facile ottenere sconti significativi, perché si evitano costi legali alla banca. Tuttavia, se la banca è inizialmente rigida, paradossalmente la disponibilità ad accettare uno stralcio può aumentare dopo che la pratica è passata a sofferenza/NPL o è stata ceduta a terzi, oppure quando incombe un’asta giudiziaria (la banca potrebbe preferire un accordo anziché rischiare di recuperare meno in asta) . In sintesi: proponi subito se hai già gli argomenti e i fondi, ma se la banca rifiuta, non disperare – potrai riproporre più avanti, magari quando la banca avrà maturato la convenienza a chiudere.

Domanda 3: Quanto si può offrire in percentuale per un saldo e stralcio?
Risposta: Non esiste una regola fissa o di legge. La percentuale dipende da molti fattori: se il debito è garantito (es. da ipoteca) la banca tenderà a volere una percentuale alta (70-90%) , mentre se è chirografario e il debitore non ha beni aggredibili, si possono spuntare percentuali molto basse (anche 20% o meno) . Conta anche l’anzianità del debito: crediti molto vecchi e già ammortizzati per la banca (ad esempio venduti a società di recupero per pochi centesimi sul valore) possono essere chiusi con percentuali nell’ordine del 10-30%. Importante: offrire troppo poco può portare a un rifiuto, offrire troppo rispetto al minimo che avrebbero accettato è un’occasione persa. Ecco perché conviene farsi guidare da chi conosce le prassi: ad esempio, per prestiti personali insoluti da anni, molte finanziarie accettano il 20-30%, per mutui ipotecari attivi difficilmente sotto l’80% se la casa copre il debito .

Domanda 4: Come faccio a sapere se l’offerta che sto facendo è equa o sufficiente?
Risposta: Bisogna valutare la situazione concreta del credito: valore e tipo di garanzie, comportamento del debitore, eventuali vizi del contratto, rating interno della posizione. Un professionista può stimare la soglia accettabile dal creditore. In generale, l’offerta deve apparire conveniente per la banca rispetto all’alternativa (procedere per vie legali). Se, stimando costi, tempi e incertezze della causa, la somma offerta oggi ha un valore attuale maggiore di quanto la banca otterrebbe in futuro, allora è sufficiente. Esempio: debito di €100.000 senza garanzie, debitore disoccupato – realisticamente la banca rischia di non vedere nulla, quindi anche €10.000 subito potrebbero essere accettati. Viceversa, debito €50.000 con ipoteca su immobile di pari valore – la banca può recuperare quasi tutto vendendo, quindi un’offerta di €10.000 sarebbe respinta; dovrebbe essere vicina all’80-90% almeno .

Domanda 5: È necessario l’avvocato per fare un saldo e stralcio?
Risposta: Non è obbligatorio per legge, ma altamente consigliato. Un avvocato esperto: (a) sa come trattare con gli uffici legali delle banche, parla il loro linguaggio e viene preso sul serio; (b) evita che tu commetta passi falsi (come riconoscimenti di debito inconsapevoli); (c) sa individuare profili di nullità o illegittimità nel contratto che rafforzano la tua posizione negoziale; (d) può farti ottenere condizioni migliori (ad es. liberatorie ben formulate, cancellazione dalle banche dati, ecc.). Inoltre, se la trattativa fallisce, l’avvocato può subito attivare le tutele giudiziarie (opposizioni, ecc.). Considera il costo dell’avvocato come parte dell’operazione di salvataggio: ne vale la pena se porta a risparmiare decine di migliaia di euro sul debito e a metterti al sicuro da azioni legali.

Domanda 6: Cosa succede se la banca rifiuta la mia proposta di saldo e stralcio?
Risposta: Il rifiuto non è la fine: la trattativa può proseguire. Spesso il primo “no” fa parte del gioco negoziale. Si può rilanciare con un importo maggiore (se possibile) o attendere un momento più opportuno. Nel frattempo è fondamentale continuare le difese: se c’è un processo, prosegui con l’opposizione; se c’è un rischio di pignoramento, valuta le mosse per ritardarlo. La proposta respinta magari oggi potrà essere accettata tra qualche mese, ad esempio se la banca nel frattempo ha tentato l’asta senza successo o ha venduto il credito a qualcuno più disponibile a transigere. L’importante è non arrendersi e non chiudere i canali di comunicazione. Mantieni un atteggiamento aperto: “Prendo atto che la Vs. richiesta è più alta. Valuterò come reperire risorse aggiuntive”. Poi, con il tuo avvocato, deciderai se e quando formulare una nuova offerta.

Domanda 7: Posso pagare a rate un accordo a saldo e stralcio?
Risposta: Sì, è possibile, ma va negoziato caso per caso. La formula classica del saldo e stralcio è il pagamento in unica soluzione entro un termine breve (30-90 giorni dall’accettazione). Tuttavia, soprattutto per importi elevati, si possono concordare pagamenti dilazionati. Di solito le banche concedono dilazioni brevi (entro 24 mesi), specie se l’esecuzione è già in corso . Se invece l’accordo avviene prima di azioni legali, qualche finanziaria ha accordato anche piani in 36-48 rate. Ma attenzione: spesso la banca chiederà di firmare cambiali a garanzia delle rate . Inoltre, l’accordo includerà una clausola per cui se salti una rata, decade il beneficio dello stralcio e torna dovuto l’intero importo originario (magari detratto quanto già pagato). Quindi rate sì, ma poche e sicure. In ogni caso, rate o unica soluzione, metti per iscritto nel contratto transattivo il calendario dei pagamenti e cosa accade in caso di ritardo.

Domanda 8: Dopo il saldo e stralcio, la mia posizione in CRIF e in Centrale Rischi sarà pulita?
Risposta: Non immediatamente. Quando chiudi un debito a stralcio, la banca segnala quella posizione come “saldo parziale a stralcio” nelle banche dati. Ciò rimane visibile per un certo periodo (in CRIF circa 5 anni dalla data di ultima segnalazione negativa, in Centrale Rischi Bankitalia la posizione chiusa rimane a storico per 36 mesi). Tuttavia, è molto meglio di una segnalazione “a sofferenza” aperta. Inoltre, nel contratto di transazione puoi far inserire l’impegno della banca a cancellare la segnalazione o aggiornarla come “saldo a stralcio” appena eseguito il pagamento . Alcune banche, su richiesta, inviano comunicazione a CRIF di cancellazione prima del tempo, come gesto di cortesia. Formalmente, però, la traccia del mancato pagamento integrale resterà per qualche anno. Trascorso il periodo, avrai la piena riabilitazione creditizia e potrai richiedere finanziamenti come un normale soggetto “in bonis” (tenendo conto che qualche istituto potrebbe comunque considerare l’avvenuto stralcio nei propri archivi interni anche oltre i tempi di CRIF).

Domanda 9: Ho un mutuo ipotecario in arretrato: la banca può accettare un saldo e stralcio anche se la casa vale più del debito?
Risposta: In situazioni in cui il valore dell’immobile copre ampiamente il debito residuo, la banca non ha grande incentivo a fare sconti significativi . Ad esempio, debito €100.000, casa che ne vale €200.000: la banca sa che anche all’asta con qualche ribasso recupererà tutto il suo credito. Potrebbe concedere al limite un piccolo abbattimento per risparmiare tempo (es. accettare €90.000 subito invece di aspettare 2-3 anni di asta). In genere, in questi casi la banca punta a rientrare quasi interamente (80-90%). Viceversa, se la casa vale meno del debito (es. ipoteca su casa da €100.000 a fronte di debito €180.000), allora sì che la banca sarà aperta a uno stralcio perché anche pignorando non recupererebbe tutto . Quindi, se la tua casa vale molto più del debito, valuta altre opzioni: ad esempio vendere tu l’immobile sul mercato (a prezzo pieno) e con il ricavato pagare integralmente la banca, così da evitare pignoramenti e magari avanzare la differenza.

Domanda 10: Ho più debiti con diversi creditori (banche, finanziarie, Fisco). Posso fare un unico saldo e stralcio complessivo?
Risposta: Non esiste una procedura unica extragiudiziale per accordarsi con tutti insieme (ogni creditore decide per sé). Se però la tua situazione è di sovraindebitamento generale, la soluzione migliore potrebbe essere la procedura in tribunale (piano del consumatore o concordato minore). In quella sede presenti un’unica proposta che coinvolge tutti i creditori e, se viene omologata, li vincola tutti. Se invece vuoi rimanere sul piano stragiudiziale, devi trattare separatamente con ciascun creditore: magari con alcuni riuscirai a stralciare, con altri farai una rateazione. Può essere utile in questi casi farsi assistere da un professionista che elabori un piano globale e approcci i vari enti/banche in parallelo, per evitare che una manovra pregiudichi le altre. Ad esempio, se hai un debito fiscale grande, potresti aderire a una rottamazione per bloccare il Fisco, mentre negozi saldi e stralci con le banche; oppure viceversa, usare il piano del consumatore per includere anche quel debito fiscale che privatamente non avresti potuto scontare. Insomma, c’è bisogno di una strategia coordinata.

Domanda 11: Se la banca ha già pignorato il mio stipendio (o c’è già un quinto in corso), posso comunque chiudere a saldo e stralcio?
Risposta: Sì, è possibile. Anzi, il fatto che tu abbia già un pignoramento del quinto sullo stipendio in corso con un altro creditore può convincere la banca a transigere, perché sa che dovrebbe mettersi in coda e aspettare che l’altro finisca (cosa che può durare anni) . Se la banca procedesse con un altro pignoramento sullo stipendio, non potrebbe cumularne un secondo quinto finché il primo non termina; nel frattempo maturerebbero interessi ma anche il rischio prescrizione. Dunque, puoi proporre alla banca: “Invece di aspettare 5 anni per forse prendere qualcosa, accetta tot adesso e chiudiamo”. Molte banche accettano in queste situazioni. Naturalmente dovrai reperire quel “tot” magari con l’aiuto di familiari o liquidando altri beni, ma potresti ottenere uno sconto notevole proprio grazie alla presenza del pignoramento pregresso. Se il pignoramento sul tuo stipendio invece è della stessa banca che ora vorresti stralciare, allora si tratterebbe di convincerla a interrompere la trattenuta accettando una somma forfettaria minore: fattibile se offri un valore attuale superiore a quello che incasserebbe a rate (ad es., con un quinto su 10 anni recupererebbe il 20-25% del debito in termini attualizzati, quindi se offri il 30-40% cash potrebbe convenirle).

Domanda 12: Come mi devo comportare con le agenzie di recupero crediti che mi chiamano di continuo?
Risposta: Innanzitutto, ricorda che gli operatori di recupero telefonico spesso non hanno potere decisionale vero: il loro compito è spingerti a pagare o estorcerti promesse. Non farti intimidire da toni minacciosi o colpevolizzanti (entro certi limiti sono pratiche lecite, ma non possono mai offendere o molestare a orari assurdi – in caso di abusi, segnalalo al tuo avvocato e alle autorità). Consiglio pratico: mantieni la calma, limita le informazioni personali che fornisci (ad esempio non dire subito “posso pagare X”, chiedi prima dettagli su chi è il creditore, quanto affermano che devi, ecc.), prendi nota di ogni chiamata (data, nome operatore, società). Puoi comunicare che stai lavorando con un legale per definire la questione e fornire il recapito di quest’ultimo invitandoli a parlare con lui – spesso da quel momento le telefonate scendono di tono o cessano . Ricorda: nessun pagamento va fatto solo perché te lo chiede un telefonista. Pretendi sempre una lettera o email ufficiale con i termini dell’eventuale accordo prima di pagare. In generale, se ti senti sotto pressione, delega al tuo avvocato le interazioni: i recuperatori preferiranno confrontarsi con un professionista che conosce i limiti legali, piuttosto che rischiare scivoloni.

Domanda 13: Un saldo e stralcio ha effetti fiscali? Devo pagarci le tasse sopra?
Risposta: Dipende. Se stralci un debito verso un privato (es. banca) non c’è una tassa specifica sul “reddito” da stralcio: tecnicamente si tratta di una remissione di debito e il nostro TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi) non la considera reddito imponibile per il debitore persona fisica (diverso il caso per le imprese, dove la sopravvenienza attiva sarebbe tassabile, ma in ambito di procedure concorsuali anche le imprese hanno esenzioni). In passato, nei saldo e stralcio delle cartelle introdotti per legge, la norma diceva espressamente che gli importi stralciati non concorrevano a reddito IRPEF. Quindi, nella pratica, non dovrai pagare IRPEF sul “guadagno” derivante dal fatto che ti hanno abbuonato parte del debito. Un’eccezione: se il creditore ti fa un atto di liberalità (donazione) rinunciando al credito, ma è raro, comunque potrebbe profilarsi un’imposta di donazione, ma non è il caso del saldo e stralcio ordinario. Tieni però presente eventuali spese di registro o bolli sull’accordo scritto: di solito sono minime, ma se si fa una scrittura privata autenticata o un atto pubblico (non comune nel saldo e stralcio, di solito basta una scrittura semplice) potrebbero esserci costi notarili o fiscali da considerare, comunque irrisori rispetto al beneficio.

Domanda 14: Cosa succede alla garanzia ipotecaria o fideiussoria dopo il saldo e stralcio?
Risposta: Se l’accordo di saldo e stralcio viene adempiuto, la garanzia reale o personale si estingue insieme al debito. Più precisamente: nel caso di ipoteca, una volta pagato quanto concordato, la banca dovrà rilasciare il consenso alla cancellazione dell’ipoteca iscritta sull’immobile. La cancellazione può essere fatta dal notaio oppure, per mutui ipotecari estinti, può avvenire d’ufficio con procedura semplificata. È fondamentale assicurarsi che nell’accordo la banca dichiari che la somma è accettata a saldo di ogni obbligazione, così da poter procedere senza intoppi alla cancellazione. Nel caso di fideiussione, se il garante ha firmato l’accordo o se l’accordo specifica che vale anche per i coobbligati, il fideiussore è liberato. Attenzione: è buona pratica far partecipare anche i garanti all’accordo di saldo e stralcio o farli quantomeno firmare per presa d’atto, in modo che la liberatoria li includa espressamente . Se ciò non avviene, c’è il rischio teorico che la banca (o chi per essa) salvi la riserva verso i garanti e pretenda da loro il residuo stralciato – ipotesi controversa ma meglio prevenire facendoli rientrare nell’accordo . Quindi: dopo il saldo, ipoteca cancellata e fideiussori liberi, a patto che tutto sia stato scritto a dovere.

Domanda 15: In caso di mutuo cointestato o debito con più coobbligati, il saldo e stralcio fatto da uno libera anche gli altri?
Risposta: Per le obbligazioni solidali, l’art. 1301 c.c. stabilisce che la remissione del debito a favore di uno dei debitori in solido libera anche gli altri, salvo che il creditore abbia espressamente riservato il diritto verso di essi . Un accordo di saldo e stralcio è sostanzialmente una remissione parziale convenuta. Dunque, se la banca firma un accordo con uno solo dei coobbligati e non scrive nulla sugli altri, si presume che l’intera obbligazione si estingua per tutti. Tuttavia, per evitare contestazioni, è prudente far inserire nell’accordo una clausola chiara: “Il creditore dichiara di rinunciare ad ogni ulteriore azione nei confronti di tutti i condebitori e garanti relativamente al credito XY”. In alternativa, come suggerito, coinvolgere tutti i debitori nella firma dell’accordo. Così non ci sarà spazio per dubbi: il debito si considera chiuso verso chiunque.

Le più recenti sentenze in materia (giurisprudenza 2020-2025)

A completamento dell’analisi, riportiamo alcune pronunce recentissime di particolare rilievo, emanate dalla Corte di Cassazione (salvo ove indicato) e dalle giurisdizioni superiori, che riguardano i temi trattati – dalle fideiussioni nulle agli interessi – con l’indicazione sintetica del principio di diritto affermato:

  • Cass. civ. Sez. Unite n. 41994/2021: ha sancito la nullità parziale delle fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI 2003, perché frutto di intesa anticoncorrenziale tra banche ex art. 2 L. 287/90. In particolare sono nulle le clausole che riproducono gli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI, poiché lesive della libera concorrenza secondo il provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005 .
  • Cass. civ. Sez. I ord. n. 27243/2024: (21 ottobre 2024) ha esteso il principio di cui sopra anche alle fideiussioni specifiche (garanzie per singoli finanziamenti). La Cassazione ha infatti ritenuto che la tutela antitrust operi indipendentemente dalla natura omnibus o meno del contratto di fideiussione: se le clausole riproducono un’intesa nulla, vanno eliminate, a prescindere dal fatto che la fideiussione garantisca un singolo mutuo o tutte le operazioni . Questo orientamento supera precedenti pronunce che escludevano le fideiussioni specifiche dal vizio anticoncorrenziale.
  • Cass. civ. Sez. I ord. n. 30538/2024: (27 novembre 2024) in tema di sovraindebitamento, ha chiarito che il comportamento pregresso del debitore deve essere valutato dal giudice in tutte le procedure di composizione della crisi (piani e accordi), non solo nel piano del consumatore. Ciò non introduce una “meritevolezza” formale negli accordi, ma implica che il giudice, ai fini dell’omologazione, consideri l’affidabilità e le cause dell’indebitamento anche in un accordo di ristrutturazione . Nel caso deciso, la Cassazione ha cassato l’omologazione di un accordo in cui il debitore aveva ripetutamente evaso piccole somme e poi acquistato un immobile, aggravando la crisi .
  • Cass. civ. Sez. III sent. n. 28215/2024: (4 novembre 2024) ha ribadito un importante principio in materia di anatocismo bancario: la comunicazione inviata dalla banca al correntista dell’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di pari periodicità degli interessi attivi e passivi non è sufficiente a rendere lecita la continuazione della capitalizzazione degli interessi debitori . In seguito alla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 25 co. 3 D.Lgs. 342/99, le vecchie clausole di capitalizzazione sono nulle e per introdurne di nuove valide serve un’esplicita pattuizione conforme alla delibera CICR . Dunque, la mera pubblicazione in G.U. con successiva comunicazione non vale come accordo: occorre sempre il consenso espresso del cliente.
  • Cass. civ. Sez. Un. sent. n. 19597/2020: (18 settembre 2020) ha dato risposta definitiva sul dibattuto tema degli interessi moratori usurari. Le Sezioni Unite hanno affermato che la legge antiusura si applica anche agli interessi di mora, pur rilevati separatamente, e che per verificarne l’usurarietà si deve far riferimento al tasso medio dei moratori, se indicato nei decreti ministeriali, oppure al tasso soglia dei corrispettivi aumentato di una certa aliquota . In caso di tasso di mora usurario, si applica la sanzione dell’art. 1815 co. 2 c.c.: nessun interesse di mora è dovuto, ma restano dovuti gli interessi corrispettivi leciti ex art. 1224 c.c. . Inoltre, anche durante il rapporto, il debitore ha interesse ad agire per far dichiarare la nullità della clausola usuraria, senza dover aspettare l’inadempimento .
  • Cass. civ. Sez. III sent. n. 17944/2023: (giugno 2023) in tema di cessione in blocco dei crediti, ha confermato che la pubblicazione dell’avviso di cessione in G.U. ha valore meramente indicativo e non prova di per sé l’inclusione del singolo credito ceduto . È necessario che la cessionaria, se contestata, produca gli estratti del contratto di cessione con l’elenco dettagliato, altrimenti non può dirsi dimostrata la titolarità. Questo principio – ripreso poi dalla giurisprudenza di merito come Trib. Brescia 79/2025 – tutela i debitori da pretese di cessionarie che non abbiano documentazione completa.
  • Cass. civ. Sez. III sent. n. 25547/2025: (depositata 1º settembre 2025) ha ulteriormente precisato l’onere della prova a carico del cessionario: in un caso di opposizione a decreto ingiuntivo, la Suprema Corte ha stabilito che la società cessionaria di crediti deve produrre in giudizio il contratto di cessione e gli allegati con l’elenco dei crediti ceduti per dimostrare la propria legittimazione attiva . Senza tali documenti, il giudice non può ritenere provato che quel particolare credito rientri nel perimetro della cessione, e l’ingiunzione deve essere revocata. Questa pronuncia – insieme a Cass. 23852/2025, simile sul punto – rappresenta un monito forte agli acquirenti di NPL: trasparenza e prova rigorosa, altrimenti le loro azioni legali non possono avere successo.
  • Corte Costituzionale n. 66/2022: (31 marzo 2022) – merita una menzione la decisione in cui la Consulta, pur dichiarando inammissibile la questione sulle rottamazioni per motivi procedurali, ha esortato il legislatore a garantire equità nei futuri interventi di pace fiscale. Ha sottolineato che misure di stralcio reiterate possono premiare i meno diligenti a scapito di chi paga regolarmente, invitando quindi a usarle con criterio. Questa indicazione, pur non incidente direttamente sui diritti del singolo debitore, testimonia l’attenzione costituzionale sull’equilibrio tra esigenze erariali e sollievo ai contribuenti in difficoltà .

(Le fonti delle massime sopra citate sono, rispettivamente: Corte di Cassazione – sentenze e ordinanze pubblicate in Massimario Ufficiale 2020-2025; Corte Costituzionale – sentenza n. 66/2022).

Conclusione

In conclusione, il saldo e stralcio bancario si rivela uno strumento prezioso per il debitore in difficoltà, a patto di conoscerne bene le dinamiche legali e di agire con tempestività. Abbiamo visto come sia possibile – attraverso leggi e sentenze aggiornate – ridurre drasticamente i debiti facendo leva su norme a tutela del contraente debole (usura, anatocismo, prescrizione) e sull’interesse economico dello stesso creditore a chiudere rapidamente la partita. I punti chiave da ricordare sono:

  • Esistono numerose difese legali che il debitore può opporre alle pretese bancarie: dalla contestazione della legittimazione della società cessionaria , all’eccezione di prescrizione decennale , fino alla nullità di clausole abusive (fideiussioni omnibus, interessi oltre soglia, capitalizzazione illegittima) sancite anche di recente dalla Cassazione . Queste difese possono portare ad annullare o ridurre sensibilmente il debito reclamato.
  • Il sistema offre soluzioni negoziali e giudiziali complementari: il saldo e stralcio è la via privata e veloce, mentre le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo, liquidazione) sono la via istituzionale per situazioni più gravi o con molti creditori. Saper scegliere (magari con l’aiuto di un esperto) la strada giusta al momento giusto può fare la differenza tra affondare nei debiti o uscirne in modo sostenibile .
  • Agire tempestivamente è fondamentale: ogni ritardo può pregiudicare un diritto (si pensi ai 40 giorni per opporsi a un decreto ingiuntivo) o peggiorare la posizione negoziale (più si avvicina l’asta, più aumentano le spese e magari gli interventi di terzi creditori). Muoversi presto consente di evitare le mosse irreversibili (come la vendita all’asta della casa) e di cogliere le opportunità offerte da eventuali norme di sollievo (rottamazioni, stralci automatici).
  • Abbiamo sottolineato quanto sia importante farsi assistere da un professionista specializzato: non solo per la competenza tecnica nel far valere le eccezioni giuridiche, ma anche per l’abilità negoziale e la conoscenza delle prassi bancarie. L’Avv. Monardo e il suo team, con la loro esperienza ultra-decennale e le qualifiche certificate a livello nazionale, rappresentano un alleato prezioso per qualunque debitore o contribuente si trovi “schiacciato” dai debiti. Sanno individuare errori nei contratti bancari, predisporre ricorsi d’urgenza per bloccare pignoramenti e ipoteche, condurre trattative serrate con gli uffici legali degli istituti di credito e, se necessario, attivare soluzioni concorsuali per cancellare i debiti non più sostenibili.

Ricordiamo che non esiste un caso senza speranza: anche di fronte a minacce di pignoramento o a cartelle esattoriali ingestibili, la legge – come abbiamo visto – offre strumenti di protezione e di rilancio. L’importante è affidarsi a mani esperte e non lasciare che il tempo o l’inerzia giocino a favore del creditore.

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