Pignoramento Postepay Evolution: come difendersi con l’Avvocato

Introduzione

Il pignoramento di una Postepay Evolution – la carta prepagata con IBAN emessa da Poste Italiane – è un evento critico che può colpire imprenditori, professionisti e privati. Si tratta di un atto esecutivo attraverso cui un creditore (anche l’Agenzia delle Entrate-Riscossione) blocca e si appropria delle somme caricate sulla carta per recuperare debiti non pagati. L’argomento è importante perché un pignoramento sul conto può provocare gravi danni: fondi indisponibili, impossibilità di pagare spese essenziali, blocco di stipendi o pensioni accreditati e forte stress per il debitore . Molti commettono l’errore di sottovalutare i segnali di rischio – ad esempio ignorando precetti, cartelle esattoriali o intimazioni – fino a ritrovarsi la Postepay bloccata improvvisamente. Agire con urgenza è fondamentale: se si interviene tempestivamente, è spesso possibile evitare o sospendere il pignoramento e trovare soluzioni legali efficaci.

Come difendersi? In questa guida affronteremo in modo completo le principali soluzioni legali a tutela del debitore. Anticipiamo subito alcuni strumenti di difesa: l’opposizione formale all’esecuzione per contestare vizi dell’atto; la richiesta di sospensione immediata al giudice per “sbloccare” la carta; l’adesione a procedure di definizione agevolata del debito (come la rottamazione delle cartelle esattoriali) che congelano le azioni esecutive; i piani di rientro o le rateizzazioni che evitano il prosieguo del pignoramento; fino agli strumenti straordinari di composizione della crisi da sovraindebitamento (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, esdebitazione) che consentono di azzerare i debiti residui. Tutte queste soluzioni – giudiziali e stragiudiziali – verranno illustrate nel corso dell’articolo, con riferimenti normativi aggiornati al gennaio 2026 e alle più recenti sentenze della Cassazione.

Chi siamo – L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivi a livello nazionale nel diritto bancario e tributario . È Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 . Forte di queste qualifiche, l’Avv. Monardo e il suo staff offrono un’assistenza completa al debitore, potendo intervenire concretamente per: analizzare la legittimità degli atti ricevuti (verificando notifiche, prescrizioni e vizi formali), presentare ricorsi ai giudici competenti (Tribunale o Giustizia Tributaria) per contestare pignoramenti o cartelle, ottenere provvedimenti urgenti di sospensione delle azioni esecutive, negoziare piani di rientro e transazioni con i creditori, predisporre rateizzazioni fino a 120 rate in caso di debiti fiscali , oppure attivare le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata) che possono portare al blocco dei pignoramenti e alla cancellazione dei debiti non sostenibili . L’approccio è professionale e orientato al risultato pratico: l’obiettivo è tutelare immediatamente il patrimonio e i redditi del debitore, evitando misure come pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi prima che diventino irreversibili.

In sintesi, questa guida di taglio giuridico-divulgativo fornirà al lettore – dal punto di vista del debitore – tutte le informazioni per capire cosa accade quando la Postepay viene pignorata e come difendersi efficacemente con l’aiuto di un avvocato. Troverete spiegazioni chiare sulle norme aggiornate (Codice di procedura civile, D.P.R. 602/1973, Leggi speciali) e sulla giurisprudenza recente (sentenze di Cassazione fino al 2025) riguardanti il pignoramento di conti correnti e carte prepagate. Illustreremo passo per passo la procedura dopo la notifica di un atto di pignoramento, i diritti del contribuente, i termini per reagire e le possibili opposizioni. Spiegheremo le strategie legali di difesa per contestare o sospendere il pignoramento (sia in caso di creditori privati che di Agenzia delle Entrate), oltre agli strumenti alternativi come le definizioni agevolate dei debiti tributari (rottamazione quater/quinquies) e le soluzioni offerte dalla legge sul sovraindebitamento. Troverete anche tabelle riepilogative dei limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni e dei termini procedurali, oltre a una ricca sezione di domande frequenti (FAQ) con risposte pratiche. Infine, alcuni casi concreti vi aiuteranno a comprendere l’applicazione pratica di queste difese.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Il pignoramento della Postepay rientra nella disciplina generale del pignoramento presso terzi, regolata dagli artt. 543 e seguenti del Codice di procedura civile (per i creditori privati) e, per i debiti fiscali, dall’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973 (per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione). In altre parole, il creditore procede contro il denaro del debitore detenuto da un terzo – in questo caso Poste Italiane – intimando al terzo di vincolare e poi versare le somme dovute. La Postepay Evolution è tecnicamente assimilabile a un conto corrente: essendo dotata di IBAN, i depositi su di essa possono essere pignorati con le stesse modalità di un normale conto bancario . Di conseguenza, la carta non offre alcuna protezione particolare: se il debitore non paga spontaneamente e il creditore è munito di un titolo esecutivo (es. sentenza, decreto ingiuntivo definitivo, cartella esattoriale non impugnata), le somme presenti su Postepay Evolution possono essere bloccate e sottratte forzatamente.

È importante sfatare un mito: anche le carte prepagate “ricaricabili” come Postepay Standard – prive di IBAN – possono teoricamente essere aggredite. È vero che la Postepay Standard non è collegata a un conto tradizionale e dunque non risulta direttamente pignorabile tramite atto giudiziario notificato a Poste Italiane (non avendo un IBAN identificativo) . Tuttavia, ciò non significa che sia completamente immune: le somme caricate sulla carta standard appartengono comunque al debitore e sono nella disponibilità di Poste Italiane, quindi rientrano nel patrimonio pignorabile. In pratica il creditore, se a conoscenza della carta intestata al debitore, potrebbe chiedere al giudice un provvedimento specifico o contestare eventuali spostamenti di fondi dal conto con IBAN alla carta anonima come atti in frode ai creditori . In sintesi: sia Postepay Evolution che Standard (quando intestate al debitore) sono potenzialmente soggette a pignoramento . La differenza è che la Evolution, avendo IBAN, è facilmente rintracciabile attraverso i sistemi bancari e le banche dati dei rapporti finanziari, mentre la Standard potrebbe sfuggire ai controlli tradizionali – sebbene oggi i creditori istituzionali dispongano di strumenti sofisticati per individuare anche conti online e carte ricaricabili. Ad esempio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può accedere all’Anagrafe dei Rapporti Finanziari (dove banche e intermediari segnalano i conti intestati ai clienti) e ha facoltà di consultare persino i dati delle fatture elettroniche dei debitori per intercettare conti e crediti occultati (come previsto dalla Legge di Bilancio 2026) .

Vediamo ora le fonti normative di riferimento:

  • Codice di Procedura Civile (C.p.c.) – disciplina il pignoramento presso terzi agli articoli 543–546 c.p.c. In particolare l’art. 543 c.p.c. prevede che il pignoramento si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore, contenente l’ingiunzione al terzo di non disporre delle somme dovute al debitore (divieto di pagamento) e l’intimazione al debitore di astenersi da atti diretti a sottrarre i beni pignorati . L’atto cita il terzo a comparire davanti al giudice per dichiarare quali somme detiene (art. 547 c.p.c.). L’art. 546 c.p.c. stabilisce che dal momento della notifica del pignoramento il terzo è obbligato a bloccare le somme oggetto di esecuzione, evitando di pagarle al debitore. Inoltre, l’art. 545 c.p.c. detta i limiti di pignorabilità di stipendi, pensioni e altre entrate (vedremo nel dettaglio più avanti tali limiti aggiornati al 2026). Ad esempio, secondo l’ultimo comma dell’art. 545 c.p.c., le somme accreditate sul conto a titolo di pensione prima del pignoramento sono impignorabili fino a una certa soglia (corrispondente al triplo dell’assegno sociale) .
  • Testo Unico della Riscossione (D.P.R. 602/1973) – contiene la procedura speciale di pignoramento da parte dell’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate Riscossione, ex Equitalia). L’art. 72-bis D.P.R. 602/1973 consente all’ente di procedere senza passare dal tribunale: il suo atto di pignoramento ingiunge direttamente al terzo (banca o Poste) di pagare le somme dovute al debitore, fino a concorrenza del debito, entro 60 giorni . Questo atto speciale tiene luogo sia del pignoramento che dell’ordinanza di assegnazione del giudice. In pratica, trascorsi 60 giorni dalla notifica senza che il debitore abbia pagato né fatto opposizione, la banca o Poste deve versare ad Agenzia delle Entrate l’importo pignorato (nei limiti del debito) . L’art. 72-bis inoltre specifica che l’ordine di pagamento può riguardare sia le somme già esigibili al momento della notifica (saldo presente sul conto) sia le somme future derivanti da rapporti già in essere, le quali dovranno essere versate alle rispettive scadenze . Ciò significa, ad esempio, che se viene pignorato un conto corrente, la banca deve trasferire al Fisco non solo il saldo disponibile al momento del pignoramento, ma anche gli accrediti che arriveranno sul conto nei 60 giorni successivi . Questa è una differenza cruciale rispetto al pignoramento ordinario (come vedremo meglio più avanti). Va ricordato che il pignoramento esattoriale può essere attivato solo dopo che il debito tributario è divenuto definitivo ed esigibile (ad es. dopo 60 giorni dalla notifica di una cartella di pagamento non opposta o non pagata) e previo eventuale invio di un’intimazione di pagamento (se è trascorso più di un anno dalla cartella) come previsto dall’art. 50 D.P.R. 602/1973 .
  • Leggi speciali e giurisprudenza – Oltre alle norme di codice e al DPR 602/1973, occorre tenere presenti le leggi più recenti che hanno innovato la materia. Ad esempio, il D.L. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis), convertito nella L. 142/2022, ha modificato l’art. 545 c.p.c. aumentando la soglia di impignorabilità delle pensioni: attualmente le pensioni non possono essere pignorate per l’importo corrispondente al doppio dell’assegno sociale mensile, con un minimo garantito di 1.000 € . Inoltre, la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione (cosiddetta rottamazione-quater), mentre la Legge di Bilancio 2026 (L. 108/2025) ha previsto una nuova “rottamazione-quinquies” dei debiti esattoriali con domanda entro aprile 2026 . In ambito di procedure concorsuali, il D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in vigore dal 2022) ha riordinato la materia del sovraindebitamento, introducendo strumenti come il piano di ristrutturazione del consumatore e il concordato minore che possono incidere sui pignoramenti in corso. Sul fronte giurisprudenziale, la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale hanno emesso pronunce rilevanti: ad esempio, la Cassazione n. 28520/2025 ha chiarito che nel pignoramento esattoriale il conto rimane bloccato per 60 giorni anche se inizialmente vuoto (catturando gli accrediti successivi) , mentre la Corte Costituzionale n. 114/2018 ha dichiarato illegittimo l’art. 57 DPR 602/1973 nella parte in cui vietava al debitore di proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) in materia di riscossione esattoriale, aprendo quindi la strada alle opposizioni anche contro pignoramenti fiscali illegittimi . Approfondiremo questi aspetti nelle sezioni seguenti.

Prima di esaminare la procedura nel dettaglio, è utile distinguere i due percorsi possibili del pignoramento Postepay, a seconda che ad agire sia un creditore privato oppure l’Agente della Riscossione (Fisco), poiché presentano alcune differenze procedurali importanti.

Procedura: come avviene il pignoramento della Postepay

Pignoramento ordinario da parte di creditori privati

Se il pignoramento è richiesto da un creditore privato (ad esempio una banca per un prestito non pagato, un fornitore, un condominio, ecc.), si segue la procedura ordinaria prevista dal codice di procedura civile. I passaggi principali sono:

  1. Titolo esecutivo e precetto – Il creditore deve innanzitutto possedere un titolo esecutivo valido contro il debitore (una sentenza passata in giudicato, un decreto ingiuntivo non opposto, una cambiale protestata, ecc.). In base all’art. 474 c.p.c., il titolo è il documento che legittima l’esecuzione forzata. Ottenuto il titolo, il creditore notifica al debitore un atto di precetto (art. 480 c.p.c.), ossia un’ingiunzione di pagare entro un termine non inferiore a 10 giorni, avvertendo che in difetto si procederà ad esecuzione forzata. Il precetto è un passaggio obbligatorio e ha efficacia limitata (90 giorni); trascorso tale periodo senza iniziare l’esecuzione, occorre notificare un nuovo precetto.
  2. Ricerca dei beni da pignorare – Decorsi almeno 10 giorni dalla notifica del precetto (salvo casi d’urgenza), il creditore può procedere al pignoramento vero e proprio. Egli dovrà individuare i beni del debitore da colpire. Spesso il creditore non sa dove il debitore tenga i suoi conti: può però sfruttare strumenti come l’istanza al Presidente del Tribunale per accedere alle banche dati (art. 492-bis c.p.c.) e svolgere una ricerca telematica dei beni. Tramite questa ricerca, l’ufficiale giudiziario può interrogare l’Anagrafe dei conti correnti e scoprire eventuali rapporti finanziari intestati al debitore (banche, poste, gestori di carte) . Nel nostro caso, se emerge una Postepay Evolution intestata al debitore, il creditore avrà l’informazione necessaria per procedere.
  3. Atto di pignoramento presso terzi – Il creditore redige quindi l’atto di pignoramento destinato a Poste Italiane (terzo pignorato) e al debitore. Questo atto, redatto dall’ufficiale giudiziario su istanza del creditore, viene notificato sia a Poste Italiane (di solito presso la sua sede legale o direzione BancoPosta) sia al debitore. Nell’atto vengono indicati: il credito per cui si procede (importo dovuto comprensivo di interessi e spese), il titolo esecutivo, e l’ingiunzione rivolta al terzo di non disporre delle somme dovute al debitore e di tenerle a disposizione per l’esecuzione . Inoltre, l’atto contiene la citazione per un’udienza davanti al Giudice dell’Esecuzione (presso il Tribunale del luogo di residenza del debitore, di norma), con indicazione di data e ora.
  4. Effetti del pignoramento sul conto – Dal momento in cui Poste Italiane riceve la notifica, scatta il vincolo di pignoramento. In base all’art. 546 c.p.c., Poste (terzo pignorato) deve immediatamente bloccare il saldo presente sulla Postepay (fino a coprire l’importo del debito precettato) e astenersi da qualsiasi operazione che riduca tali somme. Il debitore non potrà più utilizzare i soldi sulla carta perché risultano “congelati”. È importante notare che il pignoramento ordinario colpisce le somme disponibili in quel momento: eventuali nuovi accrediti successivi non rientrano automaticamente nel pignoramento (a differenza di quanto accade nel pignoramento fiscale, come vedremo). Tuttavia, in pratica, spesso le banche o Poste tendono a mantenere bloccato l’intero rapporto fino all’udienza, per evitare di consentire movimenti su fondi potenzialmente oggetto di assegnazione. Se al momento della notifica il conto Postepay è vuoto o in negativo, il pignoramento avrà esito infruttuoso: non si possono pignorare scoperti o fidi non utilizzati – in altre parole, la mera disponibilità di credito non costituisce una somma pignorabile . Il pignoramento su un conto a saldo zero si traduce quindi in un nulla di fatto (il creditore potrà eventualmente tentare di nuovo in futuro, sperando di trovare disponibilità). In ogni caso, Poste dovrà comunicare se e quali somme detiene per conto del debitore.
  5. Dichiarazione del terzo e udienza – Poste Italiane, in qualità di terzo pignorato, è tenuta dalla legge a comunicare all’ufficiale giudiziario o direttamente in udienza l’entità delle somme detenute per il debitore (art. 547 c.p.c.). Spesso questa dichiarazione avviene per iscritto prima dell’udienza (ad esempio via PEC alla cancelleria del Tribunale) oppure tramite l’avvocato del terzo presente in udienza. Se Poste conferma di possedere fondi del debitore (es. “saldo di € 3.000 sulla carta X intestata al debitore”), il giudice potrà procedere a assegnare tali somme al creditore fino alla concorrenza del dovuto. Se Poste non rende dichiarazione, il giudice può anche imporle di comparire o, in mancanza, desumere che esistano somme nei limiti precettati (art. 548 c.p.c., nel testo vigente). Attenzione: secondo la Cassazione, se il terzo rilascia una dichiarazione positiva (ad esempio indicando un certo saldo) e il creditore ritiene che vi siano ulteriori somme non dichiarate, deve contestarlo entro termini brevi. La Suprema Corte ha chiarito che la dichiarazione del terzo diviene definitiva se il creditore non la contesta tempestivamente (entro 10 giorni): diversamente, non potrà più mettere in discussione quanto dichiarato dopo l’ordinanza di assegnazione . In pratica, se Poste dichiara saldo zero e il creditore non reagisce subito, poi non potrà lamentarsi se successivamente emergono fondi.
  6. Ordinanza di assegnazione – All’udienza fissata, il Giudice dell’Esecuzione verifica gli atti. Se la procedura è regolare (titolo valido, notifica corretta, ecc.) e il terzo conferma la disponibilità di somme, il giudice emette un’ordinanza di assegnazione in base all’art. 553 c.p.c. Con questo provvedimento, viene trasferita definitivamente al creditore procedente la proprietà delle somme pignorate, fino a soddisfare il suo credito. Ad esempio, se il debito è €5.000 e su Postepay ci sono €3.000, il giudice assegnerà €3.000 al creditore (che potrà poi eventualmente agire per il resto su altri beni). Se invece i fondi superano il necessario, verrà assegnato solo l’importo del credito (capitale, interessi, spese) e il residuo resterà al debitore. L’ordinanza ingiunge a Poste di pagare tali somme al creditore (di solito mediante bonifico su conto indicato dall’avvocato del creditore) entro un termine. Una volta eseguito il pagamento, il pignoramento si estingue e la Postepay viene “sbloccata” per eventuali importi residui.
  7. Chiusura della procedura – Se tutto va a buon fine, il creditore ottiene il pagamento assegnato. Se invece all’udienza risultano zero fondi, oppure vi sono problemi (ad esempio vizi di notifica, opposizione pendente, ecc.), il giudice può dichiarare improseguibile o estinto il pignoramento. In caso di esito negativo (conto vuoto), l’atto perde efficacia – ma il conto del debitore torna utilizzabile. Il creditore potrà tentare altri mezzi (pignorare stipendi, immobili, ecc.). È bene sapere che se il creditore non compie i passi dovuti (come presentarsi all’udienza o attivarsi per ottenere l’assegnazione) il pignoramento può decadere: l’art. 497 c.p.c. prevede che il pignoramento perde efficacia se dall’atto non segue alcun atto esecutivo ulteriore entro 45 giorni. Dunque, passati 45 giorni senza richiesta di assegnazione o vendita, il vincolo si scioglie automaticamente.

Pignoramento esattoriale da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione

Nel caso in cui a procedere sia Agenzia Entrate-Riscossione (AdER) per recuperare tributi, contributi o multe non pagati, la procedura segue regole speciali. Ecco i passaggi, disciplinati in particolare dall’art. 72-bis DPR 602/1973:

  1. Titolo esecutivo e preavviso – L’Agente della Riscossione può attivare il pignoramento solo dopo che il credito tributario è divenuto definitivo. Ciò di solito avviene tramite la notifica di una cartella di pagamento o di un avviso di accertamento esecutivo. Decorso il termine di 60 giorni senza pagamento né ricorso, il debito viene iscritto a ruolo e diventa esigibile . Se dalla notifica della cartella sono passati più di 12 mesi, AdER deve inviare al debitore un intimazione di pagamento (art. 50 DPR 602/73), ossia un sollecito che dà ulteriori 5 giorni per pagare prima di procedere forzosamente . L’intimazione perde efficacia dopo 180 giorni se in tale periodo non inizia l’esecuzione. In sintesi, il debitore fiscale ha un “ultimo avviso” prima del pignoramento.
  2. Atto di pignoramento ex art. 72-bis – Trascorsi i termini, AdER può emettere direttamente l’atto di pignoramento presso terzi ai sensi dell’art. 72-bis. Questo atto è redatto dagli stessi funzionari dell’Agenzia (non serve l’ufficiale giudiziario né un’autorizzazione del giudice) . Viene notificato al terzo (es. Poste Italiane/BancoPosta) e per conoscenza al debitore. Cosa contiene? L’atto indica le somme dovute dal contribuente (capitali, sanzioni, interessi, aggio, spese) e ordina al terzo di pagare direttamente all’Agente della Riscossione, entro 60 giorni, le somme del debitore che risultano dovute e già esigibili al momento della notifica . In più, ingiunge al terzo di vincolare anche i crediti futuri derivanti da rapporti già in essere (come contratti, conti correnti) che maturano successivamente . In pratica, l’atto statuisce che la banca/Poste deve bloccare subito il saldo attivo esistente e trattenere anche le somme che dovessero affluire successivamente, fino a concorrenza del debito. Esempio: se AdER pignora la Postepay, Poste dovrà congelare l’eventuale saldo presente (es. €2.000) e monitorare per 60 giorni i movimenti: se entro 60 giorni vengono accreditati altri importi (stipendi, bonifici, ecc.), anch’essi restano vincolati e destinati al pagamento del debito . Questo meccanismo è stato confermato espressamente dalla Cassazione, che ha assimilato il pignoramento fiscale a quello ordinario quanto all’efficacia “espansiva” sui nuovi accrediti fino all’udienza – con la differenza che qui il termine è fissato in 60 giorni anche senza udienza .
  3. Mancato intervento del giudice – A differenza del pignoramento ordinario, nel 72-bis non c’è un’udienza immediata né una dichiarazione formale del terzo . L’atto dell’AdER sostituisce il provvedimento del giudice: in altre parole, se il debitore non reagisce, dopo 60 giorni il pagamento al creditore pubblico avviene senza bisogno di chiedere un’ordinanza di assegnazione al tribunale . Durante questi 60 giorni, chiamati spatium deliberandi, il conto rimane bloccato nei limiti dell’importo dovuto e il debitore ha la possibilità di pagare o opporsi, mentre il terzo ha tempo per verificare la posizione ed eventualmente eseguire l’ordine . Allo scadere del termine, se nulla è accaduto, Poste dovrà versare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione le somme pignorate, fino a soddisfacimento del credito . Importante: secondo l’interpretazione della Cassazione, questo versamento deve includere anche il saldo attivo maturato dopo il pignoramento, purché entro i 60 giorni . Ciò significa che anche se la Postepay era a zero al momento della notifica, ma nei due mesi successivi vi è stato un accredito (es. uno stipendio), la banca dovrà girarlo al Fisco fino a concorrenza del debito. Questa “trappola dei 60 giorni” è un aspetto peculiare del pignoramento esattoriale confermato dalla Cass. n. 28520/2025 .
  4. Diritti del debitore durante i 60 giorni – Il contribuente, una volta ricevuto l’atto di pignoramento, ha alcune opzioni prima che scadano i 60 giorni:
  5. Pagare o rateizzare: pagando interamente il dovuto (o la prima rata di una rateizzazione concessa) entro i 60 giorni, il pignoramento dovrà essere revocato e il conto sbloccato . La legge infatti consente la rateizzazione amministrativa anche dopo la notifica del pignoramento: se il debitore presenta domanda di dilazione e paga subito la prima rata (oggi è possibile con rate minime da 50 euro ), le procedure esecutive sono sospese. La Legge di Bilancio 2025 ha chiarito che il pagamento della prima rata di una nuova rateizzazione blocca immediatamente i pignoramenti in corso .
  6. Opporsi: Il debitore può proporre opposizione se ritiene il pignoramento illegittimo (ad esempio per vizi di notifica, perché il debito è prescritto, perché ha già pagato, ecc.). Le opposizioni nelle esecuzioni esattoriali sono un tema complesso: la giurisdizione può appartenere al giudice tributario o a quello ordinario a seconda dei motivi. In generale, se si contestano nel merito i motivi del debito (es. l’errore di importo, la non debenza del tributo) si ricorre al giudice tributario impugnando la cartella o l’atto presupposto (se ancora nei termini o tramite rimessione in termini per mancata notifica). Se invece si contestano vizi della procedura esecutiva (ad esempio la mancata notifica della cartella, o l’inesistenza dell’intimazione, o errori formali nel pignoramento), si può agire col ricorso in opposizione al Giudice Ordinario (tribunale) ex art. 615 c.p.c., come confermato dalla Consulta . Un tempo l’art. 57 DPR 602/73 limitava molto queste opposizioni, ma dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018 tale sbarramento è caduto e oggi sono ammesse le opposizioni all’esecuzione anche per pignoramenti fiscali (non solo per far valere l’impignorabilità, ma per qualsiasi vizio dell’azione esecutiva) . L’opposizione all’esecuzione va proposta davanti al tribunale competente entro termini che, in caso di atti già esecutivi, sono brevi (spesso 20 giorni dall’atto, se interpretata come opposizione agli atti esecutivi) – per questo è essenziale consultare subito l’avvocato appena ricevuto l’atto. In pendenza di opposizione, il debitore può chiedere al giudice un provvedimento di sospensione dell’esecuzione (nel frattempo AdER non potrà incassare). Approfondiremo le strategie difensive nella sezione dedicata.
  7. Versamento al Fisco e chiusura – Se entro 60 giorni il debitore non paga, non rateizza e non ottiene una sospensione giudiziale, Poste Italiane dovrà eseguire l’ordine: ciò significa prelevare dal conto le somme disponibili (incluse quelle accreditate nel frattempo) e versarle all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’atto di pignoramento stesso tiene luogo dell’ordinanza di assegnazione, quindi il trasferimento è automatico . AdER incasserà l’importo e lo porterà in detrazione del debito del contribuente. Se il pagamento copre l’intero importo dovuto, la procedura si esaurisce. Se invece il debito risultasse solo parzialmente soddisfatto (perché i fondi erano insufficienti), AdER potrà proseguire con ulteriori azioni esecutive sul resto (ad esempio, pignorare altri conti, lo stipendio, mettere un’ipoteca, ecc.). Va segnalato che negli atti di pignoramento AdER in realtà è spesso indicato – forse in modo contraddittorio rispetto alla Cassazione – che l’ordine di pagamento riguarda solo le somme maturate antecedentemente alla notifica (escludendo quelle future) . In pratica, però, la banca tende comunque a bloccare l’intero conto e, dopo 60 giorni, versa anche gli accrediti intervenuti nel frattempo, in base al principio sancito dalla Cassazione nel 2025. In caso di versamento parziale, il conto verrà sbloccato per l’eventuale eccedenza, ma il contribuente resterà esposto per il debito residuo.
  8. Caso di intervento del giudice – Se il debitore propone opposizione (o se il terzo solleva contestazioni), la procedura esattoriale – che fin lì si svolge senza giudice – si giudiziarizza. L’opposizione ex art. 615 o 617 c.p.c. verrà trattata dal tribunale competente e il giudice dell’esecuzione potrà sospendere la procedura in attesa della decisione. In tal caso, il destino delle somme pignorate si decide in sede giudiziale: ad esempio, se l’opposizione viene accolta perché il pignoramento era viziato, il giudice dichiarerà nullo l’atto e le somme torneranno nella disponibilità del debitore; se invece l’opposizione viene rigettata, il giudice disporrà il pagamento all’Agente della Riscossione.

Tabella riepilogativa – Pignoramento ordinario vs esattoriale:

CaratteristicaPignoramento Ordinario (privati)Pignoramento Esattoriale (AdER)
Base normativaArtt. 543–546 c.p.c.Art. 72-bis DPR 602/1973
Titolo esecutivoTitoli vari (sentenza, decreto, cambiale)Cartella/avviso definitivo, intimazione se >1 anno
Necessità di precettoSì, con 10 giorni per pagareNo (60 gg già previsti da cartella)
Notifica atto di pignoramentoDa ufficiale giudiziario a terzo e debitoreDa AdER direttamente a terzo e debitore
Ruolo del giudice inizialmenteCentrale: fissa udienza e decide assegnazioneAssente nella fase iniziale
Dichiarazione del terzo (banca/Poste)Necessaria (art. 547 c.p.c.), verbalizzataNon formale (vincolo implicito, no udienza)
Congelamento somme successiveSolo fino all’udienza (effetto di blocco temporaneo)Fino a 60 gg su accrediti successivi
Termine di bloccoFino ad assegnazione/estinzione60 giorni fissi (spatium deliberandi)
Assegnazione sommeCon ordinanza del giudice (art. 553 c.p.c.)Automaticamente dopo 60 gg, l’atto vale titolo
Opposizioni del debitoreAmmesse: 615 (esecuzione) e 617 (atti) c.p.c.Ammesse (615 c.p.c. ora consentita ); oppure ricorso tributario se merito del debito
Sospensione dell’esecuzioneDa chiedere al G.E. (art. 624 c.p.c.)Da chiedere al giudice ordinario; oppure automatica con rateizzazione
Limiti di pignorabilità (stipendi/pens.)1/5 (con soglie protezione – v. oltre)Idem (stesse soglie di legge) – AdER deve rispettarli

(Legenda: G.E. = Giudice dell’Esecuzione; AdER = Agenzia Entrate-Riscossione.)

Difese e strategie legali del debitore

A fronte di un pignoramento (sia ordinario che esattoriale) il debitore non è inerme: esistono diverse strategie legali per difendersi, contestare l’azione esecutiva e tutelare i propri mezzi di sostentamento. Di seguito esaminiamo le principali difese, distinguendo tra opposizioni giudiziali e altri strumenti (come la sospensione amministrativa, le trattative o le soluzioni per sovraindebitamento).

Opposizione al pignoramento presso terzi

L’opposizione è lo strumento formale con cui il debitore può contestare la legittimità dell’esecuzione forzata. Ne esistono di due tipi principali:

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): serve a far valere ragioni per cui il creditore non aveva diritto di procedere all’esecuzione. Ad esempio, se il debito è già stato pagato (totale o parziale), se il titolo esecutivo è invalido o nullo, se il credito è prescritto, se si beneficia di una sospensione per legge, ecc. In sostanza, contesta il fondo del diritto di procedere. Questa opposizione può proporsi anche prima che inizi l’esecuzione (se si ha notizia di un precetto ingiusto, ad esempio) oppure dopo, ma tempestivamente. Nel pignoramento ordinario, l’opposizione all’esecuzione dopo l’inizio della procedura va proposta entro l’udienza di comparizione (o entro la prima difesa) davanti al Giudice dell’Esecuzione. Nel pignoramento esattoriale, come detto, l’opposizione all’esecuzione era limitata dalla legge, ma dopo la sentenza costituzionale 114/2018 è ammessa: va proposta in tribunale con citazione dell’Agente della Riscossione, tipicamente entro 60 giorni dall’atto (spesso assimilando il termine a quello dell’opposizione agli atti, per prudenza).
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): serve a censurare i vizi formali degli atti dell’esecuzione, ad esempio un vizio di notifica, la mancanza delle indicazioni di legge nell’atto di pignoramento, la notifica in un luogo sbagliato, il mancato rispetto dei termini, etc. Questa opposizione ha termini di decadenza brevi: va fatta entro 20 giorni dalla notifica o dalla conoscenza legale dell’atto viziato. Nel caso di pignoramento presso terzi ordinario, il termine di 20 giorni per opporsi al pignoramento decorre dalla notifica dell’atto al debitore (per vizi del pignoramento stesso) o dall’udienza (per vizi dell’ordinanza di assegnazione). Nel pignoramento fiscale, l’opposizione agli atti è certamente ammessa contro, ad esempio, la cartella o l’intimazione se viziata, ma per l’atto di pignoramento 72-bis c’è discussione: alcuni lo impugnano come atto esecutivo al giudice ordinario entro 20 giorni, altri come atto della riscossione al giudice tributario entro 60 giorni. In pratica, molte opposizioni ex art. 615 e 617 vengono proposte in via cumulativa e il giudice valuta caso per caso.

Motivi frequenti di opposizione possono essere:

  • Vizi di notifica: es. la cartella esattoriale o il precetto non sono mai stati notificati regolarmente, oppure il pignoramento stesso ha una notifica nulla. Se il debitore non ha mai ricevuto gli atti presupposti, l’esecuzione può essere invalidata. La Cassazione ha più volte ribadito che la mancata notifica di un atto fondamentale (come la cartella) rende illegittimo il pignoramento e dà luogo a opposizione, pur nei limiti di giurisdizione (opposizione davanti al giudice ordinario per far valere l’inesistenza della notifica, senza entrare nel merito tributario) .
  • Prescrizione del credito: se il credito sottostante è caduto in prescrizione (ad es. cartella esattoriale oltre i termini, tipicamente 5 anni per tributi locali o contributi, 10 anni per tributi erariali salvo atti interruttivi), il debitore può eccepirlo con opposizione all’esecuzione. Attenzione: la prescrizione di un tributo non opposto decorre dal giorno in cui il tributo è divenuto definitivo (es. 60 gg dopo cartella) ed è interrotta da eventuali intimazioni o altri atti nel frattempo. Va verificato bene con l’avvocato il calcolo dei termini.
  • Vizi sostanziali del titolo: ad es. il decreto ingiuntivo su cui si procede è stato successivamente annullato in appello; oppure la sentenza è stata sospesa in appello; oppure la cartella esattoriale è stata annullata dalla commissione tributaria, ma il provvedimento non è stato ancora registrato dall’Agente della Riscossione. In questi casi il pignoramento si fonda su un titolo venuto meno, quindi si può fare opposizione all’esecuzione.
  • Errore nell’atto di pignoramento: ad esempio, l’atto non contiene l’ingiunzione al debitore ex art. 492 c.p.c., o non indica in modo chiaro il credito e il titolo, oppure (nel pignoramento fiscale) l’ordine di pagamento è stato notificato solo al terzo e non al debitore. Alcuni di questi vizi possono comportare la nullità dell’atto esecutivo, da far valere con opposizione agli atti.
  • Mancato rispetto dei limiti di pignorabilità: se il creditore ha pignorato somme eccedendo i limiti di legge (ad esempio tentando di pignorare somme impignorabili, come indennità particolari, o superando il quinto su stipendi, o ignorando la soglia dei 1.000 € sulle pensioni), il debitore può opporsi per far dichiarare parzialmente illegittimo il pignoramento. L’art. 545 c.p.c. infatti prevede che il pignoramento eseguito oltre i limiti legali è inefficace per la parte eccedente, rilevabile d’ufficio dal giudice . Ciò significa che anche senza opposizione formale il giudice dovrebbe ridurre l’assegnazione al limite consentito; ma è bene eccepirlo per sicurezza.

In sede di opposizione, il debitore può chiedere al giudice (sia esso il G.E. nel caso ordinario o il giudice dell’opposizione) di sospendere l’efficacia esecutiva dell’atto impugnato, ai sensi dell’art. 624 c.p.c. o analoghe norme. Il giudice valuta se ci sono gravi motivi (fumus boni iuris e rischio di danno grave/irreparabile) e può emettere un’ordinanza di sospensione. Ad esempio, può sospendere il pignoramento in attesa che si decida sulla notifica nulla della cartella. Se concessa, la sospensione ordina al terzo di non pagare al creditore finché la causa non si risolve – questo per il debitore significa “tornare a respirare” e nel frattempo trovare soluzioni.

È fondamentale farsi assistere da un avvocato esperto in queste opposizioni, perché occorre individuare subito il tipo giusto di opposizione, il giudice competente e i motivi fondati da far valere, entro i termini di legge. Un errore di inquadramento (es: fare ricorso in commissione tributaria quando invece serviva opposizione in tribunale, o viceversa) può far perdere tempo prezioso e pregiudicare la tutela.

Sospensione amministrativa e altre istanze di autotutela

Parallelamente o in alternativa alle opposizioni giudiziarie, il debitore può tentare strade amministrative per bloccare o attenuare gli effetti del pignoramento:

  • Istanze in autotutela all’ente creditore: se il pignoramento è frutto di un errore palese (ad esempio, il debito era stato pagato e l’ente creditore se ne rende conto), si può presentare una richiesta di sospensione/annullamento in autotutela. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ad esempio, può disporre la sospensione della riscossione se il debitore invia una domanda dichiarando di aver già pagato o che esistono provvedimenti di sgravio, allegando le prove (art. 3 L. 228/2012 sulla sospensione amministrativa). In caso di accoglimento, AdER sospende le azioni esecutive per 220 giorni e verifica il caso; se l’ente creditore conferma l’errore, il debito viene annullato in autotutela e il pignoramento decade. Questa è una soluzione che richiede collaborazione dell’ente, ma in casi documentati funziona.
  • Rateizzazione del debito: come accennato, se il debitore non riesce a pagare in un’unica soluzione, può chiedere una dilazione del pagamento. Nel campo fiscale, la rateazione fino a 72 o 120 rate (a seconda dell’importo e della situazione di difficoltà) è concessa praticamente in automatico dall’Agente della Riscossione. La presentazione di una domanda di rateizzazione, se avviene prima che il pignoramento sia concluso, comporta la sospensione delle procedure esecutive. In base alle norme attuali (art. 19 DPR 602/73 come riformato nel 2023-2024), basta che il debitore sia in regola con la prima rata per ottenere il blocco dei pignoramenti e anche la liberazione delle somme pignorate se ancora non versate al creditore . Dunque, se si riceve un pignoramento AdER e non si riesce a pagare tutto, è spesso consigliabile chiedere subito una rateizzazione: ad esempio, un debito da €5.000 può essere dilazionato in 50 rate da 100 €; pagando la prima rata da 100 €, AdER sospende l’azione esecutiva. Se però il pignoramento si è già perfezionato con il versamento, la rateazione può essere tardiva (servirà eventualmente a evitare altri pignoramenti futuri ma non a recuperare quanto già preso).
  • Transazioni e accordi stragiudiziali: con i creditori privati, c’è sempre la possibilità di trattare. Anche dopo l’avvio di un pignoramento, il debitore tramite il suo legale può contattare l’avvocato del creditore e proporre un accordo: ad esempio, il pagamento immediato di una parte del dovuto in cambio della rinuncia alla procedura sul resto (questo a volte accade quando i fondi pignorati sono insufficienti e il creditore preferisce evitare ulteriori azioni). Oppure si può concordare un piano di rientro rateale e fare in modo che il creditore rinunci al pignoramento attuale (magari liberando il conto per consentire al debitore di reperire le somme). Queste trattative, se coronate da successo, vanno formalizzate possibilmente per iscritto e comportano la rinuncia agli atti da parte del creditore in tribunale (così il pignoramento viene chiuso). È chiaro che il creditore accetterà solo se ottiene una garanzia o un vantaggio concreto (ad esempio, un pagamento parziale immediato, oppure l’intervento di un garante, ecc.). L’assistenza di un avvocato è importante per negoziare i termini migliori e formalizzare l’accordo in modo sicuro.
  • Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.): questo istituto consente al debitore esecutato di sostituire ai beni pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto, evitando la prosecuzione dell’esecuzione. In pratica, il debitore chiede al giudice di poter versare l’intera somma (capitale, interessi e spese) oppure, se non ha tutto subito, può chiedere di pagare a rate fino a 18 mesi depositando una cauzione. La conversione è poco usata nei pignoramenti di somme (perché se il debitore avesse tutti i soldi, avrebbe pagato prima), ma potrebbe applicarsi se per esempio il debitore riesce a ottenere un prestito o l’aiuto di un terzo per saldare e vuole liberare il conto. Se il giudice autorizza la conversione, il pignoramento viene revocato una volta versata la somma sostitutiva.

Limiti di pignorabilità: tutela di stipendi, pensioni e conti correnti

Una difesa fondamentale per il debitore consiste nel far valere i limiti legali di pignorabilità di alcune somme, in particolare quelle destinate al sostentamento (stipendio, salario, pensione). La normativa italiana (art. 545 c.p.c. e leggi correlate) prevede soglie e percentuali massime per proteggere il minimo vitale del debitore. Queste norme si applicano anche quando lo stipendio o la pensione sono depositati su un conto o carta come Postepay. Ecco i principi chiave (aggiornati alle ultime novità del 2025):

  • Stipendi e salari: Per i lavoratori dipendenti, la quota massima pignorabile del netto mensile è generalmente 1/5 (20%). Tuttavia, a partire dal 2025, la legge ha introdotto una scala progressiva per favorire i redditi più bassi . Oggi si applicano queste percentuali:
  • Fino a €2.500 netti mensili, pignorabile 10% (un decimo);
  • Tra €2.501 e €5.000, pignorabile fino a 14,3% (circa un settimo);
  • Oltre €5.000, pignorabile 20% (un quinto) .
    Ciò significa, ad esempio, che con stipendio netto di €2.000 al mese, al massimo €200 possono essere prelevati dal creditore; con €4.000 netti, circa €486 (10% sui primi 2.500 = 250; 14,3% sui restanti 1.500 ≈ 214; totale ~464 €); con €6.000 netti, circa €857 (€250 + €357 + €250 per la parte sopra 5000). Queste percentuali non sono cumulabili con altri pignoramenti: se il dipendente ha già un quinto impegnato per un altro debito, un secondo creditore deve attendere che si liberi spazio (il totale delle trattenute non può superare il massimo per fascia). È importante notare che queste regole valgono sia se lo stipendio viene pignorato direttamente presso il datore di lavoro, sia – per quanto compatibile – se le somme stipendiali sono rinvenute su conto corrente.
  • Pensioni: Le pensioni godono di una soglia di impignorabilità assoluta pari a il doppio dell’assegno sociale (importo indicizzato annualmente) e comunque almeno €1.000 al mese . Significa che la parte di pensione fino a €1.000 è intoccabile per qualsiasi creditore. Solo l’importo eccedente tale soglia può essere pignorato, e comunque nei limiti di legge (di regola 1/5). Anche per le pensioni dal 2025 si applicano percentuali differenziate analoghe agli stipendi:
  • Fino a €1.000 la pensione è impignorabile al 100% ;
  • Tra €1.001 e €2.500, pignorabile fino al 10%;
  • Tra €2.501 e €5.000, pignorabile fino al 14,3%;
  • Oltre €5.000, pignorabile fino al 20% .
    Da notare che la percentuale si applica solo sulla parte eccedente €1.000. Esempio: pensione netta €1.500 -> i primi €1.000 non si toccano, dei restanti €500 si può pignorare 10% = €50; pensione €3.000 -> €1.000 intoccabili, €1.500 al 10% = €150, €500 al 14,3% ≈ €71, quindi circa €221 totali (soli 7,3% dell’intera pensione). Come si vede, i pensionati sono più tutelati delle altre categorie, per garantire il minimo vitale.
  • Conti correnti con stipendio/pensione accreditati: Caso frequente – lo stipendio o la pensione vengono accreditati sul conto Postepay. La legge distingue tra somme presenti prima del pignoramento e somme accreditate dopo. In base all’art. 545, ottavo comma, c.p.c., le somme da lavoro o pensione già versate sul conto prima del pignoramento mantengono una tutela maggiore: sono impignorabili per un importo pari al triplo dell’assegno sociale (circa €1.604 nel 2025, dato assegno sociale €534,11) . In pratica, se il pignoramento colpisce il conto il giorno X e su di esso c’era il residuo dello stipendio, il creditore non può prendere gli ultimi €1.600 circa (questo per garantire almeno tre mensilità di base al debitore). Solo la parte eccedente tale soglia può essere assegnata. Ad esempio, se sul conto vi erano €2.000 di stipendio risparmiato, il creditore potrà pignorare circa €396 (la parte oltre €1.604). Questa regola, introdotta dal 2015 e mantenuta anche dopo la riforma 2022, si applica espressamente per “trattamenti pensionistici o assistenziali” accreditati , ma la giurisprudenza tende ad applicarla anche agli stipendi per analogia, vista la ratio protettiva (anche se non tutti i tribunali sono allineati su questo punto). Nel dubbio, è opportuno che il debitore segnali al giudice dell’esecuzione la natura delle somme sul conto: se dimostra che erano accrediti da lavoro/pensione, il giudice dovrà lasciare intatto il triplo assegno sociale. Invece, per le somme accreditate dopo il pignoramento, la legge prevede che siano pignorabili nei limiti di 1/5 se provenienti da stipendio o pensione . In altri termini, quando lo stipendio entra in conto dopo la notifica del pignoramento (nel caso ordinario, un nuovo bonifico mensile prima dell’udienza; nel caso esattoriale, durante i 60 giorni), la banca deve trattenere solo la quota pignorabile (20% o meno a seconda delle fasce) e lasciare il resto al debitore. Ad esempio, se sul conto pignorato affluisce uno stipendio mensile di €1.500 netto, la banca dovrebbe “girare” al procedura €300 (20% o la quota corretta per fascia) e rendere disponibile al debitore €1.200. Questa regola evita che un intero stipendio versato venga preso per intero solo perché temporaneamente su conto: lo stipendio non perde la sua natura protetta sol perché accreditato. Ovviamente, questo riguarda i pignoramenti ordinari con udienza: per i pignoramenti AdER nei 60 giorni, come visto, la Cassazione ha concesso al Fisco un trattamento più duro (prendendo tutto l’accreditato nel periodo). In ogni caso, se il debitore nota che la banca ha bloccato importi superiori al dovuto (ad esempio l’intero stipendio anziché il quinto), deve segnalarlo immediatamente e, se necessario, fare opposizione per far rispettare i limiti. Spesso gli istituti applicano automaticamente le regole, ma talvolta per eccesso di cautela congelano tutto e attendono istruzioni del giudice.
  • Esempi pratici sui limiti:
    Esempio 1: Mario ha una pensione netta di €900 al mese accreditata su Postepay. Questa pensione è sotto la soglia di €1.000, dunque non è pignorabile. Se un creditore tenta pignoramento, Mario può opporsi e il giudice dovrà dichiarare improduttiva l’esecuzione perché l’unica entrata è impignorabile.
    Esempio 2: Anna ha uno stipendio di €2.200 netti. Un pignoramento sul conto trova €2.200 appena accreditati il giorno prima. Per legge, Anna ha diritto a conservare almeno il triplo dell’assegno sociale: circa €1.604. Il restante (€596) sarebbe teoricamente pignorabile. Tuttavia, poiché €2.200 rientra nella fascia <€2.500, il 10% è la quota su cui il creditore può agire. Il 10% di €2.200 è €220. Dunque, tra i vari limiti, il risultato è che su €2.200, al creditore spettano €220, Anna ne trattiene €1.980.
    Esempio 3: Luca ha sul conto €5.000 derivanti dalla liquidazione (TFR) e da risparmi vari. Il pignoramento colpirà tutto tranne eventuali parti dimostrabilmente impignorabili. Il TFR, ad esempio, se riconoscibile, è pignorabile solo per crediti alimentari o dello Stato entro certi limiti. Se Luca riesce a provare che in quei €5.000 c’erano €3.000 di TFR depositato, potrebbe proteggere quella parte invocando l’impignorabilità relativa. Ma se non lo prova, tutto il saldo sarà assegnabile fino a concorrenza del debito.

In aggiunta alle somme da lavoro, ci sono altre somme impignorabili per legge: ad esempio le indennità di invalidità civile, assegni di accompagnamento, sussidi per fini di sostentamento o figli minori, ecc., non possono essere pignorati. Se tali importi finiscono sul conto, è onere del debitore segnalarlo tempestivamente al giudice, allegando la documentazione (es. accredito con causale INPS invalidità): il giudice ne disporrà l’esclusione dal pignoramento. Anche il reddito di cittadinanza (sino al 2023) e dal 2024 l’assegno di inclusione e altre misure assistenziali sono impignorabili per legge.

Riassumendo, far valere i limiti di pignorabilità serve a tutelare il minimo vitale e spesso consente al debitore di conservare una parte delle somme per andare avanti. Un avvocato preparato avrà cura di elencare al giudice tutte le voci protette, chiedendo di applicare la normativa a favore del debitore.

Strumenti alternativi: rottamazione, definizione agevolata, sovraindebitamento

Oltre alle difese dirette sul pignoramento, il debitore alle prese con problemi finanziari dovrebbe valutare strumenti più ampi di gestione del debito, che possono risolvere a monte la causa del pignoramento. Tra questi:

  • Definizioni agevolate dei debiti fiscali (“rottamazioni”): Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie misure di “pace fiscale” per aiutare i contribuenti a regolarizzare i debiti con l’Erario a condizioni agevolate. Queste misure sono rilevanti perché, se attivate, comportano la sospensione delle azioni esecutive da parte di Agenzia Entrate-Riscossione. Ad esempio, la rottamazione-quater 2023 (prevista dalla L. 197/2022) ha permesso di pagare i carichi affidati dal 2000 al 30 giugno 2022 senza sanzioni né interessi di mora, in un massimo di 18 rate (poi estese a 20) fino al 2027. Chi ha presentato domanda entro il 30 aprile 2023 e pagato le prime rate (scadenze nel 2023) si è visto sospendere fermi, ipoteche e pignoramenti relativi a quei debiti. Ora, con la Legge di Bilancio 2026 (L. 197/2025 convertita in L. 108/2025), è stata introdotta la rottamazione-quinquies 2026 . Questa permette a chi è in regola con la quater (o anche a chi ne è decaduto dopo qualche rata, e a chi ha altri debiti non inclusi) di presentare entro il 30 aprile 2026 una nuova domanda per estinguere i ruoli con solo capitale e interessi legali (niente sanzioni né interessi di mora né aggio) . Il pagamento potrà avvenire fino a 54 rate in 5 anni (prima rata 31 luglio 2026) . Appena la domanda di definizione quinquies è protocollata, l’Agente della Riscossione sospende le azioni esecutive fino all’esito . Ciò significa che, se il tuo conto Postepay è stato pignorato dal Fisco e rientri tra i beneficiari della rottamazione quinquies, puoi presentare la domanda e il pignoramento verrà congelato immediatamente (il tribunale di Roma, ad esempio, con decreto 15/10/2025 ha confermato la sospensione di un pignoramento immobiliare non appena fu presentata la domanda di definizione quinquies, senza attendere l’esito) . Successivamente, se aderirai e pagherai regolarmente le rate, quel debito si estinguerà e il pignoramento decadrà del tutto. Conclusione: approfittare di rottamazioni e condoni può essere una via per liberarsi dai debiti a costo ridotto, bloccando nel frattempo le azioni esecutive. Bisogna però seguire le scadenze e pagare puntualmente le rate per non perdere il beneficio.
  • Saldo e stralcio e definizione delle liti pendenti: Oltre alle rottamazioni generali, ci sono stati strumenti mirati come il saldo e stralcio 2019 (per contribuenti con ISEE basso, ormai concluso) o la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti (es. in Legge di Bilancio 2023 e 2024) che consentivano di chiudere le liti con il Fisco pagando percentuali ridotte. Questi strumenti se applicabili possono anch’essi sospendere le procedure. Ad esempio, se il tuo debito deriva da un avviso di accertamento impugnato in Commissione e aderisci alla “definizione liti” pagando il 20%, l’Agenzia dovrà cessare ogni esecuzione su quel debito. È importante dunque che il legale esamini tutte le possibili agevolazioni vigenti al momento.
  • Procedure da sovraindebitamento (Legge 3/2012 e Codice della Crisi): Quando la situazione debitoria è grave e coinvolge più creditori, uno strumento potente è rappresentato dalle procedure previste per i soggetti sovraindebitati (privati, consumatori, ditte individuali non fallibili, ecc.). La vecchia Legge 3/2012, ora confluita nel D.Lgs. 14/2019, offre tre soluzioni:
  • Piano del consumatore: riservato a chi ha debiti principalmente personali/familiari (non derivanti da attività d’impresa). Consiste in un piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore al tribunale, senza bisogno di accordo coi creditori (è il giudice a omologarlo se ritiene il debitore meritevole e il piano fattibile). Può prevedere il pagamento parziale dei debiti e il saldo stralcio del resto, con dilazioni. Vantaggio: se il piano è ammesso, il tribunale può disporre la sospensione delle procedure esecutive in corso. Quindi un pignoramento sul conto verrebbe congelato in attesa dell’omologa. Una volta omologato il piano, i creditori devono adeguarsi e le azioni esecutive cessano definitivamente, seguendo le previsioni del piano.
  • Concordato minore (ex accordo di ristrutturazione): è simile al piano ma aperto anche a soggetti non consumatori (piccoli imprenditori, professionisti) e richiede l’adesione di una parte qualificata di creditori (almeno 60% dei crediti). Se i creditori votano a favore e il tribunale omologa, il piano diventa vincolante per tutti. Anche qui, con l’ammissione alla procedura si ottiene la sospensione dei pignoramenti e, dopo l’omologa, la loro estinzione secondo i termini dell’accordo.
  • Liquidazione controllata del patrimonio: l’equivalente di un fallimento personale. Il debitore mette a disposizione il suo patrimonio a un liquidatore nominato dal tribunale, il quale liquidando i beni soddisferà in parte i creditori. Al termine, il debitore persona fisica può ottenere l’esdebitazione, ossia la cancellazione dei debiti residui non soddisfatti. Durante la liquidazione, i pignoramenti sono sospesi e confluiscono nella procedura concorsuale.

L’Avv. Monardo, essendo Gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista OCC, valuta spesso questa via per i clienti fortemente indebitati. Ad esempio, se Tizio ha 5 pignoramenti in corso (conto, stipendio, ecc.) e debiti complessivi sproporzionati al reddito, un piano del consumatore potrebbe ridurre drasticamente l’importo da pagare e liberarlo dalle esecuzioni. Ovviamente, serve la fattibilità (avere un minimo di risorse da offrire ai creditori, o magari un immobile da liquidare). Ma in molti casi queste procedure portano a risultati ottimi: debiti falcidiati e fresh start per il debitore. La legge richiede requisiti di meritevolezza (non aver colposamente causato il sovraindebitamento, ecc.), su cui il legale ti saprà consigliare. Importante: se si intende intraprendere una procedura di sovraindebitamento, è bene coordinare le tempistiche con eventuali pignoramenti. Spesso conviene depositare l’istanza prima che vengano assegnate somme ai creditori, così da bloccare tutto. Ad ogni modo, l’effetto protettivo scatta con il decreto di apertura del procedimento da parte del giudice.

  • Esempio pratico: Paola, consumatrice sommersa dai debiti (mutuo arretrato, carte di credito, cartelle) si ritrova il conto pignorato. Con l’aiuto dell’avvocato, presenta ricorso per un piano del consumatore offrendo ai creditori il ricavato della vendita della seconda auto e una parte dello stipendio per 4 anni, impegnandosi a pagare il 50% dei debiti. Il tribunale ammette il ricorso e sospende le procedure esecutive. Il pignoramento sul conto di Paola viene congelato, permettendole di riutilizzare il conto per l’accredito dello stipendio corrente. Dopo qualche mese, il piano viene omologato: i creditori recupereranno metà dei loro crediti secondo il piano, e al termine Paola otterrà l’esdebitazione sul restante 50%. Il pignoramento del conto viene revocato definitivamente.

In sintesi, gli strumenti alternativi come rottamazioni e sovraindebitamento non agiscono “sul” pignoramento in sé, ma risolvono a monte il debito che causa il pignoramento, portando come conseguenza la cessazione delle esecuzioni. Spesso rappresentano la soluzione più efficace per chi ha debiti multipli e difficoltà economiche, perché guardano alla situazione nel suo complesso e non al singolo atto.

Errori comuni da evitare (e come prevenirli)

Nel fronteggiare un pignoramento su conto o carta, i debitori commettono talvolta dei passi falsi che possono peggiorare la situazione. Ecco alcuni errori frequenti e i consigli per evitarli:

  • Ignorare le comunicazioni: Molti, presi dall’ansia, tendono a non ritirare raccomandate o a ignorare atti come precetti, cartelle o intimazioni. Questo è un grave errore: non ritirare l’atto non impedisce al creditore di procedere (la notifica si considera perfezionata ugualmente, ad esempio con compiuta giacenza). Così ci si ritrova con pignoramenti “a sorpresa” senza aver utilizzato i termini per difendersi. Consiglio: ritira sempre la posta e porta subito gli atti dall’avvocato. Meglio affrontare un precetto ora che un pignoramento domani. Il tempo gioca a tuo favore solo se agisci tempestivamente.
  • Reagire in ritardo: Legato al punto sopra, attendere troppo prima di attivarsi può essere fatale. Ad esempio, l’opposizione agli atti esecutivi va fatta entro 20 giorni; la sospensione va chiesta prima che la banca paghi al creditore (nel pignoramento fiscale hai 60 giorni); la domanda di rottamazione entro le scadenze fissate. Consiglio: Appena notificato un pignoramento (o ancor prima, un precetto/cartella), contatta immediatamente il tuo avvocato. Ogni giorno perso può restringere le opzioni di difesa. L’Avv. Monardo e il suo team, ad esempio, offrono valutazioni immediate proprio per impostare subito la strategia e magari ottenere provvedimenti d’urgenza in pochi giorni.
  • Svuotare o trasferire i soldi all’ultimo minuto: Alcuni, temendo il pignoramento, spostano i soldi su un altro conto, su una carta intestata a terzi o li prelevano in contanti. Farlo dopo aver ricevuto un atto di precetto o intimazione potrebbe essere considerato un atto in frode ai creditori. Se il creditore lo scopre, può chiedere al giudice di dichiarare inefficaci quei trasferimenti (ex art. 2929-bis c.c. o azione revocatoria) e recuperare comunque le somme. Ad esempio, passare tutti i fondi dalla Postepay Evolution a una Postepay intestata al coniuge il giorno prima del pignoramento è un comportamento rischioso e potrebbe configurare un tentativo di sottrazione di beni. Consiglio: meglio prevenire in modo lecito. Se temi un pignoramento e hai risorse, valuta una soluzione concordata col creditore (es. offri un pagamento parziale prima che agisca). Se vuoi tutelare parte del denaro, parlane con l’avvocato: esistono modi legali, ad esempio destinare somme a bisogni essenziali documentabili (affitto, cure mediche) prima che arrivi il pignoramento non è illecito. Ma evitare mosse avventate e fai-da-te.
  • Continuare a usare il conto pignorato senza informarsi: Quando un conto è pignorato, qualsiasi somma in entrata potrebbe finire bloccata. Un errore comune è lasciar accreditare lo stipendio o altri bonifici sul conto già pignorato sperando che “passino”. In realtà, quasi sempre resteranno congelati. Consiglio: se subisci un pignoramento sul conto, apri immediatamente un altro conto (o carta) su cui farti accreditare entrate future, almeno finché la situazione non si sblocca. Ad esempio, puoi chiedere all’azienda di pagarti sulla nuova IBAN. Assicurati però che il nuovo conto sia a tuo nome e regolare (non intestato a prestanome per nascondere denaro, quello sarebbe illecito). Aprire un secondo conto non è vietato e ti consente di avere liquidità per le spese correnti mentre il primo è congelato. Attenzione: se il creditore è AdER, potrebbe pignorare anche il nuovo conto se il debito resta e scoprono l’IBAN, ma intanto guadagni tempo.
  • Non verificare la legittimità del pignoramento: A volte i debitori danno per scontato che “non ci sia nulla da fare” e non fanno controllare all’avvocato gli atti. Invece, capita di trovare vizi procedurali che rendono il pignoramento annullabile (ad es. difetto di notifica della cartella, importi errati, prescrizioni). Consiglio: fai sempre controllare da un professionista il fascicolo della riscossione o la documentazione del creditore. Anche un dettaglio potrebbe essere la chiave per liberare i tuoi soldi. L’avvocato può richiedere all’Agente della Riscossione l’estratto di ruolo completo, oppure in tribunale verificare se il creditore ha rispettato i termini. Mai arrendersi senza aver analizzato tutte le carte.
  • Farsi prendere dal panico e fare promesse irrealistiche al creditore: Sotto pressione, c’è chi contatta il creditore e promette pagamenti impossibili pur di far bloccare il pignoramento, per poi non riuscire a mantenerli. Questo purtroppo peggiora la credibilità e rende il creditore meno disposto a concessioni ulteriori. Consiglio: se vuoi trattare, fallo in modo strategico e veritiero, preferibilmente tramite il tuo avvocato. Non impegnarti in pagamenti che non potrai rispettare. Meglio offrire meno ma mantenere la parola, che offrire la luna e poi mancare. La presenza di un legale dà serietà alla negoziazione e spesso il creditore la prende più sul serio.
  • Non considerare le procedure concorsuali: alcuni debitori sovraindebitati ignorano l’esistenza delle soluzioni di sovraindebitamento e continuano a subire pignoramenti su pignoramenti fino all’esaurimento. Consiglio: informati sempre sulle alternative globali. A volte, invece di tamponare il singolo pignoramento, conviene impostare un piano per uscire da tutti i debiti (come visto sopra). Rivolgiti ad avvocati che abbiano competenze trasversali (tributario, esecuzioni, concorsuale) per avere una visione d’insieme.

Riassumendo, evitare gli errori comuni significa: non procrastinare, non nascondere (male) il problema, agire in modo trasparente e guidato dal legale, e conoscere i propri diritti. Così aumenti le chance di salvare i tuoi beni o almeno di limitare i danni.

Tabelle riepilogative utili

Di seguito proponiamo due tabelle di sintesi: la prima riepiloga le principali scadenze e termini legati al pignoramento Postepay e relative difese; la seconda elenca i limiti di pignorabilità delle somme da lavoro e pensione (alla luce delle norme in vigore nel 2026).

Tabella 1 – Termini e scadenze del procedimento e delle difese

Fase/AttoTermine per il debitoreRiferimenti
Notifica Cartella di pagamento60 giorni per pagare o proporre ricorso (Giustizia Tributaria)Art. 25 DPR 602/73 (cartella); Art. 21 D.lgs. 546/92 (ricorso)
Notifica Precetto (credito privato)10 giorni per pagare (minimo), precetto valido 90 giorniArt. 480 c.p.c. (precetto)
Notifica Intimazione di pagamento (se >1 anno da cartella)5 giorni per pagare spontaneamenteArt. 50 DPR 602/73
Notifica Atto di pignoramento – ordinario– (nessun termine fisso per debitore prima dell’udienza, ma vedi opposizioni)Art. 543 c.p.c.
Notifica Atto di pignoramento – AdER (72-bis)60 giorni per pagare, opporsi o rateizzare prima del versamento forzatoArt. 72-bis DPR 602/73
Opposizione agli atti esecutivi (vizi formali)20 giorni dalla notifica o conoscenza dell’atto viziatoArt. 617 c.p.c.
Opposizione all’esecuzione (contestazione sostanza)– Se pre-esecuzione: in ogni momento prima dell’inizio; Dopo inizio: prima che la procedura sia definita (meglio entro udienza assegnazione)Art. 615 c.p.c. (opposizione esecuzione)
Ricorso Commissione Tributaria (contro atti esattoriali impugnabili)60 giorni dall’atto (cartella, intimazione, preavviso fermo/ipoteca, ecc.)Art. 19 D.lgs. 546/92 (atti impugnabili)
Istanza sospensione giudiziale (G.E. o giudice tributario)Da presentare insieme a ricorso/opposizione, decisione urgente (in giorni)Art. 615 co.2 c.p.c., Art. 47 D.lgs. 546/92 (sosp. trib.)
Istanza sospensione in autotutela (AdER)Entro 60 gg da notifica, autodichiarazione + prove (220 gg verifica)Art. 2-ter DL 564/2012 conv. L.228/2012
Richiesta rateizzazione AdERIn qualunque momento (se pignoramento in corso, prima del versamento) – prima rata blocca esecuzioneArt. 19 DPR 602/73 (rateazione)
Rottamazione-quinquies 2026 – domandaEntro 30 aprile 2026 (sospende esecuzioni fino a esito)L. 197/2025 (Bilancio 2026)
Versamento 1ª rata rottamazione31 luglio 2026 (evita decadenza; blocco pignoramento finché rate ok)L. 197/2025
Durata vincolo pignoramento ordinario45 giorni (se creditore non deposita istanza, si estingue) / Fino a ordinanza assegnazione se tutto regolareArt. 497 c.p.c. (inefficacia)
Durata vincolo pignoramento AdER60 giorni (spatium deliberandi) ; poi pagamento a AdER e chiusura (salvo opposizione pendente)Art. 72-bis DPR 602/73

Tabella 2 – Limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni (2025–2026)

Tipologia entrataLimite impignorabileQuota pignorabileRiferimento normativo
Stipendio netto (mensile)– (nessuna quota esente fissa, ma tutelato su conto v. sotto)Fino a 1/5 (20%) massimo. Dal 2025:<br>- 10% fino €2.500;<br>- 14,3% €2.501–5.000;<br>- 20% oltre €5.000 .Art. 545 co.4–5 c.p.c.; L.197/2022 e L.197/2025
Pensione (mensile)Impignorabile fino a €1.000 (doppio assegno sociale).Oltre la soglia, fino a 1/5 sulla parte eccedente. Dal 2025:<br>- 10% su €1.001–2.500;<br>- 14,3% su €2.501–5.000;<br>- 20% oltre €5.000 .Art. 545 co.7 c.p.c. modificato da DL 115/2022; L.197/2025
Stipendio/pensione accreditati su conto prima del pignoramentoTriplo assegno sociale impignorabile (circa €1.600 nel 2025) .Solo la parte eccedente tale importo può essere assegnata al creditore.Art. 545 co.8 c.p.c. (introdotto da DL 83/2015 conv. L.132/2015)
Stipendio/pensione accreditati dopo il pignoramento (continuativi)– (no esenzione fissa, ma si applica la regola proporzionale)1/5 di ciascun accredito mensile (o aliquota minore se rientra nei limiti di cui sopra). Resto liberato al debitore .Art. 545 co.4–5 c.p.c.; Cass. ord. 6533/2019 (principio applicazione su accrediti)
Esempi:
– Stipendio €1.500 su contoTriplo ass. soc. ≈ €1.600 esenteEccedente €1.500–1.600 = €0 → nulla pignorabile (se prima del pignoramento); Se accredito dopo: 10% di €1.500 = €150 pignorabile.
– Stipendio €3.000 su conto€1.600 esente€1.400 eccedenti: pignorabili se prima (fino a €1.400). Se accredito dopo: 14,3% su eccedente €2.500 → ~€71 + €250 = €321 tot.
– Pensione €800€800 < €1.000 → tutto esente0 pignorabile (improcedibile l’esecuzione su questa pensione).
– Pensione €1.500€1.000 esente€500 eccedenti: 10% = €50 pignorabile/mese.

(N.B.: Le percentuali ridotte 10% e 14,3% si applicano solo in ambito di pignoramento presso terzi per crediti ordinari; per alimenti e alcuni crediti speciali possono valere quote diverse. AdER in genere segue gli stessi limiti per stipendio/pensione. Assegno sociale 2025 ≈ €534,11.)

Domande Frequenti (FAQ)

Di seguito rispondiamo in modo chiaro ad alcune domande comuni sul pignoramento della Postepay e le strategie di difesa, dal punto di vista pratico del debitore.

1. Possono pignorare la carta Postepay?
Sì. Qualunque somma di denaro intestata al debitore può essere pignorata dai creditori. La Postepay (sia Evolution che Standard) contiene un saldo di denaro a te intestato, custodito da Poste Italiane, che può essere aggredito tramite pignoramento presso terzi . Non viene “sequestrata” la carta fisica, ma vengono bloccate e sottratte le somme caricate su di essa. L’assenza di un IBAN (come nel caso della Postepay Standard) rende solo un po’ più macchinoso individuarla e notificare l’atto, ma se il creditore è a conoscenza dell’esistenza della carta, può comunque pignorarne il saldo . Invece la Postepay Evolution, avendo IBAN, viene equiparata a un conto corrente tradizionale ai fini dell’esecuzione . Quindi, contrariamente a qualche credenza popolare, la Postepay non è un rifugio sicuro: in caso di debiti non pagati, è pignorabile come un conto in banca.

2. Chi effettua il pignoramento della Postepay e come?
Il pignoramento viene eseguito su iniziativa del creditore. Se è un creditore privato (banca, finanziaria, privato cittadino con un decreto ingiuntivo, ecc.), questi, tramite un ufficiale giudiziario, notifica un atto di pignoramento a Poste Italiane (terzo pignorato) e al debitore, citando Poste a rendere la dichiarazione in tribunale . L’ufficiale giudiziario può recarsi presso l’ufficio postale centrale o notificare presso la sede legale di Poste. Da quel momento, Poste blocca il saldo della carta. Se invece il creditore è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’ente emette un ordine di pagamento ex art. 72-bis DPR 602/73 che viene notificato a Poste (ad esempio via PEC) e per conoscenza al debitore . Questo ordine impone a Poste di congelare le somme e dopo 60 giorni versarle direttamente ad AdER. In entrambi i casi, quindi, il meccanismo è: notifica al terzo (Poste) → blocco del saldo → eventuale pagamento al creditore se il debitore non reagisce. Il debitore riceve l’atto a cose fatte (in simultanea), quindi di solito scopre del pignoramento quando la carta risulta bloccata o dal contenuto dell’atto stesso.

3. Cosa succede se la Postepay è vuota al momento del pignoramento?
Se la carta ha saldo zero (o addirittura negativo per spese, se possibile) nel momento in cui arriva il pignoramento, non c’è nulla da prelevare. In un pignoramento ordinario ciò significa che all’udienza il procedimento verrà chiuso per insufficienza di fondi – sostanzialmente un pignoramento infruttuoso. Il conto verrà sbloccato dopo qualche tempo (non immediatamente, di solito aspettano l’esito dell’udienza). Il creditore non ottiene nulla e dovrà eventualmente riprovare più avanti. Nel pignoramento esattoriale, se il conto è vuoto, l’atto rimane formalmente in piedi per 60 giorni: in questo periodo Poste deve segnalare eventuali movimenti. Se entro 60 giorni non entra denaro, dopo i 60 giorni il pignoramento si chiude da sé (senza incassi) e la carta torna operativa. Tuttavia attenzione: se il conto era vuoto ma nei 60 giorni successivi sono arrivati accrediti, nel caso di Fisco questi sono catturati . Se per esempio il 10° giorno è arrivato un bonifico di €1000, Poste lo bloccherà e allo scadere dei 60 giorni lo invierà ad AdER. In sostanza, con creditori privati un saldo zero ti salva (per il momento); con AdER un saldo zero iniziale non garantisce salvezza per i movimenti successivi a breve termine. In ogni caso, conviene tenere il meno possibile su conti noti quando si hanno debiti pendenti, proprio per evitare di far trovare facile preda al creditore.

4. Possono pignorare anche i futuri versamenti sulla Postepay?
Nel pignoramento ordinario (creditore privato) normalmente no: il pignoramento riguarda ciò che il terzo (Poste) deve al debitore al momento della notifica. Quindi i bonifici o ricariche successive non rientrano, a meno che arrivino prima dell’udienza e siano dichiarati dal terzo – ma in teoria la situazione si cristallizza al momento della notifica (c’è un dibattito, ma prevale che servirebbe un nuovo pignoramento per catturare accrediti successivi). Diverso è se il creditore pignora il datore di lavoro per lo stipendio futuro: allora ogni mese 1/5 dello stipendio viene prelevato alla fonte. Invece con la banca, l’atto non si rinnova mensilmente. Nel pignoramento fiscale (AdER), come spiegato, l’ordine di pagamento si estende espressamente alle “somme dovute al debitore in futuro, derivanti da rapporti già esistenti” . Ciò copre i crediti futuri periodici come stipendi, affitti, ecc., entro il periodo di 60 giorni. La Cassazione ha confermato che anche i versamenti successivi entro 60 giorni sul conto vanno girati al Fisco . Quindi, se la Postepay viene pignorata da AdER, per 60 giorni tutti i bonifici in entrata restano bloccati. Trascorsi i 60 giorni, il vincolo si ferma a quella data: accrediti successivi (oltre i 60 giorni) non sono più toccati da quel particolare atto – anche se, va detto, AdER potrebbe emettere un nuovo pignoramento successivamente se residua debito. In sintesi: creditore privato non aggancia il futuro (salvo rifare atto), AdER aggancia 60 giorni di movimenti futuri.

5. L’agenzia delle Entrate può pignorare il conto senza giudice?
Sì. Proprio la caratteristica del pignoramento esattoriale è che avviene senza passare dal tribunale. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione utilizza il suo potere ex DPR 602/73: una volta notificata la cartella e decorso il termine, può notificare direttamente l’ordine di pagamento (pignoramento) alla banca o posta . Non serve un’udienza né una preventiva autorizzazione di un giudice. Il giudice dell’esecuzione entrerà in gioco solo se il debitore o il terzo faranno opposizione. Questo non significa che AdER possa agire arbitrariamente: deve rispettare comunque le norme (ad esempio non può pignorare oltre i limiti di legge di stipendi/pensioni, non può pignorare la prima casa se il debito è sotto certe soglie, ecc.). Però, operativamente, , AdER pignora “in proprio”. È un potere speciale riconosciuto al concessionario della riscossione per accelerare il recupero dei tributi, ed esiste da anni (prima col nome di pignoramento presso terzi immediato di Equitalia, ora art. 72-bis). In confronto, un creditore privato deve obbligatoriamente rivolgersi a un giudice e a un ufficiale giudiziario.

6. Che differenze ci sono tra pignoramento di un privato e pignoramento dell’Agenzia Entrate?
Riassumendo quanto visto:
– Il privato deve avere un titolo esecutivo e notificare precetto; AdER procede con cartella/avviso senza precetto.
– Il privato passa per il tribunale (atto con citazione in udienza, dichiarazione del terzo, ordinanza di assegnazione); AdER fa tutto senza tribunale (atto vale titolo di assegnazione).
– Il pignoramento privato vincola solo le somme presenti al momento (nuovi accrediti esclusi, salvo rifare atto); quello AdER vincola anche gli accrediti nei 60 giorni .
– I termini: nel privato il procedimento si sviluppa in udienza, può durare alcune settimane; in AdER c’è la finestra fissa di 60 giorni.
– Opposizioni: contro un privato puoi fare opposizione al G.E. per vizi o all’esecuzione senza restrizioni; contro AdER, fino al 2018 c’erano limitazioni ma ora anche col Fisco puoi opporre l’esecuzione (in aggiunta al ricorso tributario per questioni di merito tributario).
– Limiti di pignorabilità: valgono uguale per entrambi (un quinto stipendio, soglie pensione ecc.), con la differenza che il giudice nel caso privato controlla e applica d’ufficio la norma, mentre AdER dovrebbe autonomamente rispettarla (ad esempio, nell’atto di pignoramento metterà che se è stipendio si applica un quinto, etc.). In pratica AdER di solito indica all’istituto di credito di non toccare la parte impignorabile (es: l’ordine cita “somme maturate prima della notifica”: questa formula in passato veniva interpretata come a non toccare accrediti futuri, ma Cassazione 2025 ha detto il contrario).
– Costi: il pignoramento privato comporta spese legali (che poi il debitore potrebbe dover rimborsare al creditore in caso di esito positivo); il pignoramento AdER comporta aggi di riscossione e spese di procedura che si sommano al debito iscritto.
In sintesi, il pignoramento AdER è più rapido e incisivo (blocco immediato e per 60 giorni) ma ha comunque limiti a tutela del debitore, simili all’ordinario. Dal lato debitore, la differenza maggiore è che con AdER non avrai un’udienza fissata automaticamente: devi essere tu eventualmente a prendere l’iniziativa (ricorso o opposizione) se vuoi portare la questione davanti a un giudice.

7. Cosa posso fare appena mi notificano un atto di pignoramento?
La primissima cosa: contattare subito un avvocato esperto in esecuzioni o riscossione. Il legale esaminerà l’atto e tutta la documentazione correlata (precetto, cartella, eventuali comunicazioni pregresse) per individuare possibili vizi e la migliore strategia. Nel frattempo, alcune azioni pratiche che puoi fare immediatamente:
– Se sul conto sono presenti somme provenienti da stipendio/pensione o altre impignorabili, prepara la documentazione (buste paga, cedolino pensione, certificati) da mostrare all’avvocato per far valere le esenzioni.
– Valuta di aprire un altro conto per uso corrente (come detto prima) per lo stipendio dei mesi successivi, così almeno i nuovi soldi non verranno toccati dal pignoramento in essere.
– Non prelevare né spostare soldi dal conto pignorato perché comunque saranno bloccati (di solito l’operazione non va a buon fine). Lasciali lì finché non si chiarisce cosa è pignorato e cosa no.
– Se il creditore è AdER, verifica subito se il debito rientra in qualche definizione agevolata (ad esempio rottamazione): se sì, informane l’avvocato perché presentare domanda di definizione può sospendere il tutto.
– Annota la data di notifica dell’atto: da lì partono i 20 giorni (per eventuale opposizione agli atti) o i 60 giorni (per pagare/rateizzare se è AdER) o altri termini. È fondamentale per non sforare le scadenze procedurali.
– Se hai la possibilità economica, considera se conviene pagare spontaneamente il dovuto subito per liberare il conto. A volte, soprattutto con piccoli importi, pagare e poi discutere eventualmente i conteggi in sede legale (richiedendo rimborso) può essere una via rapida per sbloccare i soldi. Ad esempio, se ti pignorano €500 e rischi il fermo dell’attività, pagare e togliersi il pensiero può avere senso – chiaramente dipende dai casi.
Ogni caso è diverso: l’avvocato potrà suggerirti cosa fare. L’importante è muoversi subito. Il nostro studio, ad esempio, offre consulenza urgente perché nei primi giorni si possono spesso ottenere sospensioni provvisorie (anche inaudita altera parte in tribunale, in casi estremi) prima che il denaro venga trasferito al creditore.

8. Posso ottenere la sospensione del pignoramento? Come?
Sì, ci sono varie possibilità di ottenere una sospensione:
Sospensione giudiziale: presentando un ricorso in opposizione (art. 615 o 617 c.p.c. a seconda dei motivi) e contestualmente istanza di sospensione. Il giudice, se riconosce che c’è un fumus di fondatezza e che il debitore subirebbe un danno grave nel frattempo, può emettere un’ordinanza che sospende l’efficacia del pignoramento. Ciò significa che il terzo (banca) non deve consegnare i soldi al creditore finché non si decide la causa. Spesso viene fissata una camerale d’urgenza anche in pochi giorni per valutare la sospensione. Esempio: se si eccepisce la prescrizione del debito e appare evidente, il giudice può sospendere il pignoramento perché probabilmente sarà annullato.
Sospensione amministrativa (nel caso di debiti fiscali): come detto, se presenti una domanda di rateizzazione o una richiesta di sospensione per sgravio in autotutela (ad esempio perché hai già pagato o perché hai un ricorso pendente con sospensione), AdER blocca le azioni esecutive temporaneamente. Questa è una via “in house”: non serve passare dal giudice ma ovviamente devi avere un motivo valido che AdER riconosca.
Accordo col creditore: se riesci a negoziare con il creditore (privato) e lui accetta di sospendere, magari firmando una richiesta congiunta al giudice di rinviare o sospendere la procedura, allora il giudice in genere prende atto. Nel caso di AdER, se presenti rottamazione o simili, automaticamente sospendono.
Tecnicamente, per i pignoramenti ordinari la sospensione giudiziale è regolata dall’art. 624 c.p.c.; per quelli tributari l’art. 47 D.lgs. 546/92 consente al giudice tributario di sospendere la cartella o l’atto impugnato (che in pratica sospende anche i pignoramenti derivati). Inoltre, i giudici ordinari applicano in via analogica l’art. 624 c.p.c. agli atti esattoriali se l’opposizione è in quella sede. In poche parole: , la sospensione si può chiedere e spesso è decisiva per guadagnare tempo e trattare oppure attendere rottamazioni ecc. Bisogna però avere motivi solidi da presentare. Un avvocato preparato saprà evidenziare al giudice il perché la sospensione è necessaria (es: “se non si sospende, il debitore perderà l’unico reddito familiare, pur avendo serie ragioni di opposizione”). Ricorda che la sospensione è temporanea: blocca in attesa della definizione del giudizio o di un termine. Se poi perdi la causa, il pignoramento riprende efficacia.

9. Il pignoramento si estingue automaticamente dopo un po’ di tempo?
Se il creditore non compie i passi dovuti, sì. Nell’esecuzione ordinaria, come citato, il pignoramento diventa inefficace se il creditore non va avanti entro 45 giorni (art. 497 c.p.c.). Ad esempio, se notifica il pignoramento ma poi non deposita l’atto in tribunale o non compare in udienza, dopo 45 giorni quel pignoramento “scade”. Il giudice può dichiararlo estinto e la banca sblocca i soldi. Diverso è se il creditore segue la procedura: in tal caso il vincolo dura finché il giudice assegna le somme o chiude la procedura. Una volta assegnati i soldi al creditore, il pignoramento ovviamente termina perché non ci sono più beni da prendere. Nell’esecuzione fiscale, il termine è intrinseco: 60 giorni. Se passato quel periodo l’Agente non ha incassato nulla (perché il debitore ha magari ottenuto sospensione in tribunale o perché non c’erano soldi), formalmente quell’atto di pignoramento non produce effetti ulteriori. Va detto: se c’è una sospensione giudiziale in corso, il decorso dei termini è sospeso per quel periodo. Ad esempio, se un giudice sospende un pignoramento AdER al giorno 30 e poi rigetta l’opposizione dopo 6 mesi, AdER potrebbe pretendere di conteggiare ancora 30 giorni dal rigetto per procedere (la situazione è un po’ intricata, ma in genere si ritiene che se l’esecuzione era sospesa, i termini riprendono dopo). Per il debitore, comunque, l’obiettivo è far estinguere il pignoramento senza pagamento: ciò avviene o per inazione del creditore o per accoglimento dell’opposizione o per accordo transattivo. In ogni caso è bene ottenere un atto formale (ordinanza del giudice di estinzione, verbale di rinuncia del creditore, ecc.) per dare certezza a Poste di sbloccare definitivamente la carta.

10. Cosa succede se sul conto pignorato c’erano soldi di qualcun altro (non miei)?
Situazione delicata: formalmente, se il conto è intestato a te, tutto il saldo è considerato tuo patrimonio. Anche se una parte di quei soldi proveniva magari da un familiare, o erano depositati per conto altrui, per la legge quei fondi sono tuoi (salvo casi specifici come mandati fiduciari, ma andrebbero provati). Se un terzo sostiene che su quel conto c’erano soldi suoi, dovrebbe agire legalmente per reclamarli – ad esempio con un’opposizione di terzo all’esecuzione (art. 619 c.p.c.), dove il terzo deve provare che quei beni pignorati erano di sua proprietà. Non è per niente semplice, specie con somme fungibili come il denaro. Un caso tipico: conto cointestato tra coniugi, pignorato per debiti di uno solo. Si presume che le somme siano del debitore salvo prova contraria. Il coniuge non debitore può intervenire sostenendo che metà di quel saldo era suo. La Cassazione in genere applica una presunzione 50/50 per i conti cointestati (salvo prova che erano tutti alimentati da uno solo) . Quindi il coniuge potrebbe ottenere lo svincolo della sua metà. Ma su una Postepay nominale c’è un solo intestatario, dunque non è cointestata. Se i tuoi genitori ti avevano versato €5.000 “in custodia” sul tuo conto, legalmente è una donazione o un credito di loro verso di te, non c’è un vincolo di destinazione. Morale: i terzi dovrebbero evitare di lasciare grossi fondi su conti intestati a persone indebitate. Se già successo, sarà molto arduo per loro recuperarli. Consiglio: in casi particolari (es: sei amministratore di sostegno e hai soldi dell’assistito sul tuo conto, o gestisci fondi altrui), conviene tenerli separati su conti dedicati intestati alla persona giusta, per non mischiare patrimoni. Nella normalità, però, i soldi sul tuo conto sono considerati tuoi a tutti gli effetti, quindi attaccabili dai tuoi creditori.

11. Mi hanno pignorato l’intero saldo, ma non dovevano lasciarmi il triplo dell’assegno sociale?
La regola del triplo dell’assegno sociale (circa 1.600 €) esente si applica solo se sul conto ci sono somme derivanti da pensione o da assistenza accreditate prima del pignoramento . Se il tuo saldo proveniva da quella fonte, allora hai diritto a quel minimo vitale intoccabile. Tuttavia, in pratica, la banca o Poste non sempre applica automaticamente l’esenzione: spesso blocca tutto e lascia al giudice decidere. Quindi può sembrare che ti abbiano pignorato l’intero saldo, ma poi in sede di giudizio devi far rilevare la quota impignorabile e quella parte ti verrà restituita (o liberata). Se invece i soldi sul conto derivano da altre fonti (risparmi, vendita auto, aiuti di parenti, ecc.), purtroppo il triplo assegno non si applica. Ad esempio, hai 5.000 € sul conto che provengono in minima parte da pensione e per il resto da vendite: il giudice potrebbe riconoscerti solo la parte di pensione protetta. Quindi attenzione: la soglia 3x assegno sociale non è un minimo garantito su qualsiasi conto, ma solo sui conti dove c’erano depositati accrediti pensionistici/assistenziali. Discorso analogo per stipendi: formalmente la legge parla di pensioni, e stipendio no; alcuni giudici per analogia lo estendono, ma non è garantito. Insomma, se vedi tutto bloccato, fai presentare dall’avvocato un’istanza al giudice dell’esecuzione segnalando il diritto all’esenzione sul minimo vitale. Il giudice può emettere un ordine di svincolo parziale. Se per caso il creditore avesse già preso più del dovuto, quell’atto sarebbe inefficace per la parte eccedente e potresti chiederne la restituzione. La legge dice che l’inefficacia va rilevata d’ufficio dal giudice , ma per sicurezza meglio sollevare la questione.

12. Posso evitare il pignoramento optando per una rateizzazione o un accordo?
Sì, ma va fatto prima che il pignoramento sia eseguito o completato. Mi spiego: una volta notificato l’atto di pignoramento alla banca, il blocco avviene. Però, se ti muovi velocemente, potresti riuscire a limitare i danni. Ad esempio, con l’Agenzia Entrate: se dopo il pignoramento ma prima dei 60 giorni presenti domanda di rateizzazione e paghi la prima rata, AdER sospende la procedura (la comunica anche alla banca) . Di conseguenza, il conto verrà sbloccato e non avverrà il prelievo forzoso (salvo tu decada dalla rateizzazione dopo, ma allora potrebbero riprendere). Quindi la rateizzazione è ottimo scudo se fatta in tempo utile. Con un creditore privato, una volta notificato il pignoramento puoi comunque cercare un accordo: se il creditore accetta un piano di rientro o un pagamento parziale immediato, può dare istruzioni al suo avvocato di rinunciare al pignoramento. Formalmente l’avvocato del creditore può comunicare al giudice (o all’ufficiale giudiziario) la rinuncia agli atti esecutivi: ciò estingue il pignoramento e la banca libera il conto. Ovviamente il creditore vorrà una ragione valida per rinunciare (cioè che tu gli paghi qualcosa in altro modo). Quindi , c’è spazio di manovra: mai è troppo tardi per negoziare, finché i soldi non sono materialmente usciti dal tuo conto. Anche dopo, volendo, potresti negoziare la restituzione (ma è più arduo, perché il creditore li ha già incassati). Il tempismo è fondamentale: se aspetti l’udienza e l’ordinanza di assegnazione, poi il creditore incassa e sarà meno incentivato a trattare. Se invece lo contatti appena pignorato, magari preferisce un compromesso rapido anziché attendere l’iter. Ogni creditore è diverso: banche e finanziarie di solito accettano accordi “saldo e stralcio” volentieri se conviene; un privato rancoroso magari no. L’avvocato potrà sondare il terreno. La migliore prevenzione comunque è muoversi prima che arrivi il pignoramento: se prevedi difficoltà, attiva per tempo una rateazione (col Fisco) o proponi un piano al creditore. Ad esempio, se hai ricevuto un precetto, non aspettare il pignoramento: chiama il creditore subito per un accordo. Spesso si risparmia anche sulle spese legali.

13. Quanto costa fare opposizione al pignoramento? Ne vale la pena?
I costi di un’opposizione variano in base alla complessità del caso e ai tariffari dell’avvocato. Indicativamente, ci sono delle spese fisse: il contributo unificato (costo della causa) che dipende dal valore del pignoramento – per valori medi sui €5-10mila è intorno a €218, oltre 52mila euro è €518; la marca da €27; eventuali notifiche e copie. Poi l’onorario dell’avvocato, che può essere a forfait o a ore: per un’opposizione all’esecuzione su somme di medio valore potrebbe essere qualche migliaio di euro. È un investimento, quindi bisogna valutare cosa si ottiene: se il pignoramento riguarda importi cospicui o principi importanti (es. far valere prescrizione su 20k€ di debito), certamente vale la pena opporsi, perché se vinci risparmi quella somma e spesso il giudice condanna il creditore a rimborsarti le spese legali. Invece, se il pignoramento era di importo molto piccolo (es. 300€) forse non conviene avviare un lungo contenzioso – a meno che dietro non ci sia un principio (tipo fermare altre esecuzioni analoghe). L’avvocato onesto ti dirà se conviene o meno. A volte si possono percorrere soluzioni meno costose: ad esempio, presentare istanza di sospensione e poi tentare di risolvere via accordo extragiudiziale, senza dover fare tutto il giudizio. Oppure concentrarsi su ottenere una rottamazione, che costa meno in termini di spese legali. Ogni caso ha la sua strategia ottimale costo/beneficio. Considera inoltre che se perdi l’opposizione, potresti essere condannato a pagare anche le spese legali del creditore (ulteriori). Quindi l’opposizione va fatta con argomenti solidi, non tanto per fare. Nel nostro studio prima di consigliare un’opposizione valutiamo bene la fondatezza giuridica. Se c’è rischio alto di perderla, meglio negoziare una soluzione diversa. Se c’è buona chance di vincerla, allora i costi saranno ben spesi perché recupererai somme o guadagnerai tempo prezioso.

14. Il pignoramento riguarda solo il saldo o anche la carta fisica?
Solo il denaro. La carta Postepay in sé non viene ritirata o bloccata per l’uso come tessera. Ciò che avviene è un blocco delle operazioni sul saldo: non potrai fare pagamenti, prelievi o bonifici da quella carta perché i fondi sono vincolati. Ma la carta rimane tua; dopo la fine del pignoramento potrai tornare a usarla normalmente (se non l’hai chiusa). Durante il pignoramento potresti comunque accedere all’home banking e vedere il saldo (che risulterà indisponibile). A volte Poste “congela” l’intera operatività per evitare di far muovere anche 1 centesimo. La carta può ancora ricevere accrediti (ma come detto, verranno bloccati pure quelli se rientrano nel periodo di efficacia). Se provi ad usarla ad un POS, la transazione verrà negata perché fondi non disponibili. Quindi, di fatto, la carta è inutilizzabile fino a sblocco, ma non perché sia pignorata l’oggetto, bensì perché non hai fondi disponibili utilizzabili. Non devi consegnarla a nessuno. Attento però: se hai domiciliate bollette o pagamenti su quella carta, potrebbero essere respinti causando insoluti. Quindi gestisci anche questi aspetti (sposta l’addebito su altro conto in tempo).

15. Dopo il pignoramento, la banca/Poste può chiudere il conto?
Dipende dalla politica dell’ente. In genere, un singolo pignoramento su conto non comporta la chiusura unilaterale del rapporto da parte della banca/Poste. Tu resti cliente e, anzi, dopo aver eseguito l’ordine del giudice o di AdER, il conto viene sbloccato e rimane attivo. Tuttavia, se un conto viene pignorato ripetutamente o rimane a lungo fermo e oneroso da gestire, alcune banche potrebbero invitare il cliente a chiuderlo. Poste Italiane di solito non chiude d’ufficio Postepay per un pignoramento subito. Sarà semmai il cliente a decidere se mantenerla (magari a saldo zero) o chiuderla. A volte il debitore, amareggiato, preferisce chiudere quel conto e aprirne uno nuovo altrove, per sicurezza. Attenzione: chiuderlo prima che il pignoramento sia definito non serve a evitare il pagamento – i fondi restano bloccati e trasferiti lo stesso. Dopo concluso tutto, puoi decidere liberamente. Tieni conto però che ormai i rapporti finanziari sono tracciati centralmente: aprire un nuovo conto non garantisce immunità se hai ancora debiti esecutati (AdER troverà anche il nuovo, e un privato potrebbe scoprirlo con indagini mirate o future istanze in tribunale). Quindi non pensare di “sfuggire” chiudendo e aprendo altrove. Meglio risolvere alla radice il problema del debito.

16. Se pago integralmente il debito, in quanto tempo sbloccano la Postepay?
Generalmente in tempi brevi. Procedura ordinaria: se arrivi all’udienza avendo già pagato il creditore, il giudice prenderà atto della satisfactione e dichiarerà estinto il pignoramento, liberando il conto immediatamente (l’ordinanza verrà comunicata a Poste, che in pochi giorni sblocca). Se paghi prima dell’udienza, il creditore può rilasciare una dichiarazione di avvenuto pagamento e rinunciare al pignoramento; anche qui, la liberazione del conto avviene in tempi rapidi (qualche giorno per formalità). Nel caso di pignoramento AdER: se paghi l’importo indicato nell’atto entro i 60 giorni, in teoria quell’atto decade e AdER invierà una comunicazione di revoca a Poste. Spesso però per sicurezza è bene che tu informi AdER del pagamento (inviando ricevuta) e verifichi che abbiano inoltrato il discarico. In genere entro 2-3 settimane dalla quietanza il conto viene sbloccato. A volte i debitori, per accelerare, vanno direttamente all’ufficio AdER o alla banca con le prove di pagamento per sollecitare lo sblocco. Formalmente però serve la disposizione del creditore procedente. In conclusione: saldare tutto è il metodo più sicuro per far cessare l’esecuzione, e lo sblocco non è immediato nell’istante del pagamento ma segue poco dopo gli adempimenti burocratici. L’avvocato può aiutare a interloquire con l’ufficio legale di Poste o banca per assicurarsi che, avendo il nulla osta del creditore, liberino le somme tempestivamente.

17. L’avvocato Monardo come può aiutarmi concretamente in questa situazione?
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, con il suo team, può offrire un’assistenza completa e personalizzata. In concreto, ecco alcune cose che possiamo fare per te:
Analisi immediata dell’atto: verifichiamo nei dettagli il pignoramento, il titolo, le notifiche pregresse. Cerchiamo eventuali vizi (errori di notifica, prescrizioni, somme non dovute, ecc.) da sfruttare per un’opposizione. Ad esempio, abbiamo spesso individuato cartelle mai notificate correttamente o difetti formali nell’atto AdER, ottenendo l’annullamento dei pignoramenti.
Tutela del minimo vitale: se sul conto sono presenti stipendio/pensione, interveniamo in tribunale per far rispettare rigorosamente i limiti (ad esempio, depositando istanze al G.E. per lo svincolo delle quote impignorabili).
Opposizioni in sede giudiziale: predisponiamo ricorsi di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi efficaci e documentati, per sospendere l’azione e farla annullare. Conosciamo bene la giurisprudenza più recente in materia (anche le ultime sentenze 2024–2025) e imposteremo la difesa sulle basi più solide .
Sospensioni immediate: in casi urgenti, presentiamo istanze di sospensione cautelare inaudita altera parte (cioè d’urgenza, senza sentire subito la controparte) quando ci sono ragioni evidenti. Molti clienti sono riusciti a sbloccare il conto entro pochi giorni grazie a provvedimenti ottenuti dal nostro studio.
Negoziazione con il creditore: se opportuno, contattiamo la controparte per cercare soluzioni stragiudiziali. Ad esempio, possiamo ottenere una dilazione extragiudiziale con banche/finanziarie o un saldo e stralcio, che porti alla rinuncia al pignoramento.
Procedure di sovraindebitamento: valutiamo se il tuo caso rientra tra quelli per cui conviene un piano del consumatore o concordato minore. Essendo Gestore della crisi, l’Avv. Monardo può seguirti passo passo, redigere la proposta e presentarla in tribunale. In tal modo, potremmo bloccare tutti i pignoramenti e raggruppare i debiti in un’unica soluzione sostenibile.
Salvaguardia del patrimonio: studiamo mosse lecite per proteggere i tuoi beni essenziali. Ad esempio, se sei lavoratore autonomo, valutiamo come tutelare il conto professionale (magari aprendo un conto dedicato all’attività su cui indirizzare i pagamenti dei clienti, così da evitare confusione con i tuoi debiti personali). Ogni situazione ha accorgimenti pratici che possiamo suggerire per ridurre i rischi.
Supporto multidisciplinare: spesso i problemi di pignoramento conti si accompagnano a questioni tributarie o bancarie più ampie. Nel team abbiamo anche commercialisti e consulenti fiscali: se il debito deriva da tasse, possiamo analizzare il ruolo, calcolare sanzioni e interessi, verificare prescrizioni fiscali; se riguarda una banca, possiamo controllare se magari ci sono stati interessi usurari o anatocismo (in rarissimi casi contestare il titolo di credito originario). Questa visione a 360° gradi ci permette di costruire difese robuste.
In poche parole, l’Avv. Monardo ti affianca come difensore e consulente personale: non dovrai affrontare da solo la macchina del Fisco o delle banche, ma avrai un professionista che parla la loro lingua e fa valere i tuoi diritti. Il tutto con un approccio umano e riservato – sappiamo quanto queste situazioni siano stressanti e ci impegniamo a sollevarne il peso dai tuoi ombrelli. Molti debitori, seguiti dal nostro studio, sono riusciti a bloccare pignoramenti, ottenere dilazioni vantaggiose o addirittura liberarsi definitivamente dai debiti, ripartendo da zero.

18. Quali sono le sentenze più recenti a favore dei debitori in tema di pignoramenti?
Negli ultimi tempi la giurisprudenza ha dato segnali importanti. Oltre alle pronunce già citate (Cass. 28520/2025 sulla “trappola” dei 60 giorni , Corte Cost. 114/2018 sull’opposizione ammessa ), eccone alcune degne di nota: – Cassazione, sez. III, ord. n. 13223/2024: ha stabilito che la dichiarazione del terzo resa ex art. 547 c.p.c. si consolida se non contestata entro 10 giorni. Ciò rafforza la tutela del debitore perché impedisce al creditore di “riaprire” la questione saldi dopo l’assegnazione . – Cassazione, sez. Unite, n. 8500/2021: ha chiarito che la vendita del bene pignorato al di fuori dell’esecuzione (nel caso trattato, somme oggetto di pegno) non impedisce al debitore di contestare la distribuzione delle somme in sede di esecuzione. Principio tecnico ma indica attenzione della Corte a garantire il contraddittorio in esecuzione. – Tribunale di Roma, decreto 15.10.2025: ha confermato la sospensione di un pignoramento immobiliare in presenza di istanza di definizione agevolata (rottamazione quinquies), ribadendo che la sola presentazione della domanda blocca le azioni esecutive . Ottima notizia per i debitori che hanno aderito alle sanatorie. – Corte Costituzionale, sent. n. 90/2021: ha dichiarato illegittimo l’art. 545 c.p.c. nella parte in cui non estendeva ai debiti verso lo Stato la stessa soglia di impignorabilità prevista per altri creditori sulle pensioni minime. Questo ha portato il legislatore ad allineare la tutela (e poi innalzare a 1000€ la soglia). Segno che la Consulta vigila sull’intangibilità del minimo vitale per tutti i creditori. – Cassazione, sez. III, sent. n. 20834/2022: in materia di conti cointestati, ha ribadito che il pignoramento da parte dei creditori di uno dei cointestatari può afferire solo alla quota di spettanza del debitore (presuntivamente il 50%), salvo prova diversa. Ciò a tutela del cointestatario non debitore. – Cassazione, sez. VI, ord. n. 11102/2023: ha ritenuto che, in caso di pignoramento di conto dove affluiscono stipendio/pensione, l’eventuale violazione dei limiti di pignorabilità comporta un’inefficacia automatica dell’atto per la parte eccedente, rilevabile anche in sede di distribuzione. Il giudice deve d’ufficio garantire che al debitore resti la quota impignorabile . Queste pronunce mostrano una tendenza: equilibrare il potere dei creditori con la protezione del debitore su ciò che è essenziale per vivere. Il nostro studio si mantiene aggiornato su tutte queste evoluzioni, così da poterle invocare a tuo favore se capitano nel tuo caso specifico.

Conclusione

Affrontare un pignoramento sulla Postepay può sembrare un incubo, ma come abbiamo visto esistono molteplici strategie di difesa legale per uscirne con il minor danno possibile. Riassumendo i punti chiave:

  • Conoscere la procedura è il primo passo: sapere cosa può o non può fare il creditore (privato o pubblico) ti permette di evitare passi falsi e di esercitare i tuoi diritti nei termini previsti. Ad esempio, ora sai che con l’Agenzia delle Entrate il conto resta bloccato 60 giorni anche se era vuoto , e che hai comunque diritto a conservare un minimo vitale di €1.000 sulle pensioni e la parte impignorabile dello stipendio .
  • Agire tempestivamente fa la differenza: le difese legali (opposizioni, sospensioni, istanze) hanno finestre temporali strette. Muovendoti subito con l’avvocato, puoi bloccare sul nascere la sottrazione dei tuoi soldi, ottenere dilazioni o aderire a definizioni agevolate che congelano tutto. Al contrario, attendere passivamente significa lasciare campo libero al creditore e rischiare di subire il prelievo integrale delle somme.
  • Esistono soluzioni su misura per ogni situazione: dall’opposizione formale in tribunale che annulla l’atto viziato, alla trattativa stragiudiziale per ridurre l’importo dovuto, fino alle procedure di sovraindebitamento che offrono un reset dei debiti. Un professionista esperto saprà individuare la combinazione giusta – spesso integrando più strumenti (es. sospendere l’esecuzione e contestualmente proporre un piano del consumatore).
  • Evitare gli errori comuni e seguire i consigli pratici (non occultare i soldi all’ultimo, aprire un conto alternativo per lo stipendio, ecc.) ti pone già un passo avanti e preserva la tua dignità finanziaria durante la crisi. Ricorda che la legge è dalla tua parte quando si tratta di tutelare il minimo necessario a vivere: nessun creditore può toglierti l’ultima fonte di sostentamento, e i giudici vigilano su questo equilibrio .

In definitiva, per quanto complessa sia la situazione di un pignoramento sul conto, non è mai una condanna inevitabile. Con l’assistenza legale adeguata è spesso possibile bloccare o limitare gli effetti dell’esecuzione: si possono sospendere le azioni in poche ore, avviare ricorsi che portano all’annullamento dell’atto o negoziare pagamenti sostenibili evitando di prosciugare il conto. Molti debitori, grazie alle difese attuate, sono riusciti a mantenere la casa, a continuare a utilizzare il proprio stipendio per le spese familiari, a evitare il tracollo dell’attività.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff sono pronti a mettere in campo tutte queste strategie in modo coordinato e tempestivo per proteggere i tuoi diritti di debitore. La nostra competenza multidisciplinare – unita all’esperienza maturata in centinaia di casi di pignoramenti, cartelle esattoriali e crisi da sovraindebitamento – è la tua risorsa per trasformare una situazione di emergenza in un percorso verso la soluzione. Sappiamo bene quanto sia importante, in questi frangenti, agire con rapidità e precisione: anche un singolo errore procedurale può invalidare un pignoramento, così come una richiesta ben formulata può guadagnare mesi preziosi per trovare un accordo o far partire una rottamazione.

Il messaggio finale è di speranza e concretezza: non devi subire passivamente il pignoramento della tua Postepay. Hai strumenti legali, hai diritti da far valere e soprattutto non sei solo nell’affrontare il problema. Il nostro studio crede che ogni situazione debitoria, per quanto difficile, possa essere gestita e risolta con le giuste mosse, restituendo serenità al cliente.

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La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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