Introduzione
Le società che gestiscono servizi di radiologia e diagnostica per immagini affrontano costi elevati per l’acquisto e la manutenzione degli apparecchi, per il personale altamente qualificato e per la conformità normativa. Spesso questi oneri si sovrappongono ad imposte non versate, contributi previdenziali INPS e prestiti bancari. In un settore dove il pagamento delle fatture da parte delle strutture sanitarie pubbliche può subire ritardi, un accumulo di debiti può rapidamente diventare insostenibile. Il 2025‑2026 è un periodo di profondi cambiamenti legislativi: la legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto la Rottamazione‑quinquies, un’ulteriore definizione agevolata delle cartelle, mentre la riforma del processo tributario e l’evoluzione della giurisprudenza sulla prescrizione dei contributi previdenziali hanno ridefinito i termini per agire. Per un’impresa sanitaria con debiti le scelte da compiere sono urgenti e complesse: un’azione tardiva può cristallizzare il credito dell’erario e impedire qualsiasi contestazione.
Questo articolo, aggiornato a gennaio 2026, offre un’analisi giuridica completa e pratico‑operativa per le aziende di radiologia che si trovano in situazioni di indebitamento verso fisco, INPS e banche. Verranno esaminate le norme (DPR 602/1973, D.Lgs. 46/1999, L. 3/2012, D.L. 118/2021 e relativi correttivi), le pronunce della Corte di Cassazione, le definizioni agevolate e gli strumenti concorsuali. Le soluzioni illustrate sono state elaborate dal team dello Studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista iscritto negli elenchi dei Gestori della crisi da sovraindebitamento del Ministero della Giustizia. L’Avv. Monardo coordina un gruppo multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenza nazionale nel diritto bancario, tributario e previdenziale; è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Lo studio assiste quotidianamente imprenditori, professionisti e cittadini nella contestazione di cartelle e avvisi di addebito, nella negoziazione con l’Agente della riscossione e nella redazione di piani di rientro o procedure concorsuali.
Perché agire subito
Un’intimazione di pagamento o un avviso di addebito non vanno mai ignorati: l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione concede cinque giorni per pagare le somme iscritte a ruolo e avviare l’esecuzione . La notifica dell’intimazione segna l’ultimo momento in cui è possibile far valere vizi della cartella; oltre tale termine la pretesa fiscale si cristallizza . Anche per gli avvisi di addebito INPS i termini sono strettissimi: il debitore ha 60 giorni per pagare e 40 giorni per contestare l’atto . La giurisprudenza ha chiarito che l’omessa impugnazione dell’intimazione o dell’avviso rende definitivo il credito e impedisce di eccepire la prescrizione . Nel campo dei contributi previdenziali, inoltre, la mancata opposizione non trasforma la prescrizione quinquennale in decennale; la Corte di Cassazione ha confermato che l’effetto dell’avviso di addebito è di rendere il credito definitivo ma non di convertire il termine . Per evitare pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi è indispensabile agire tempestivamente.
Come possiamo aiutarti
Lo Studio Legale Monardo offre un supporto completo:
- Analisi dell’atto: verifica della regolarità della notifica, dei vizi formali e sostanziali, della prescrizione e dei termini decadenziali.
- Ricorsi e opposizioni: predisposizione di ricorsi alla Corte di giustizia tributaria contro cartelle e intimazioni (art. 19 D.Lgs. 546/1992), opposizioni all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) e opposizioni agli atti esecutivi (artt. 617–618 c.p.c.).
- Sospensioni e misure protettive: richiesta di sospensione giudiziale per gravi motivi, istanze di rateizzazione, sospensioni dell’esecuzione previste dal D.Lgs. 46/1999 o dalle normative sulle definizioni agevolate.
- Trattative e piani di rientro: negoziazione con l’Agente della riscossione e con le banche per concordare rientri sostenibili, compresi piani del consumatore e concordati minori.
- Soluzioni concorsuali e stragiudiziali: accesso a procedure di sovraindebitamento (L. 3/2012 – CCII), composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e rottamazioni delle cartelle esattoriali.
Se hai ricevuto un’intimazione di pagamento o hai debiti con l’INPS o con le banche, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo tramite il modulo in fondo a questa guida per ottenere una valutazione legale personalizzata. Agire in fretta può fare la differenza tra salvare l’azienda e subire un’esecuzione.
1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Carichi fiscali e intimazione di pagamento
Le imprese di radiologia, come tutte le aziende fornitrici di servizi sanitari, sono soggette alla riscossione coattiva delle imposte disciplinata dal DPR 602/1973 e dal D.Lgs. 46/1999. L’agente della riscossione (Agenzia delle Entrate‑Riscossione) iscrive i debiti a ruolo e notifica una cartella di pagamento. Trascorsi 60 giorni dalla notifica senza che il debitore paghi o impugni, il concessionario può procedere alla riscossione forzata; se non avvia l’espropriazione entro un anno deve notificare un avviso contenente un’intimazione ad adempiere . L’intimazione, detta anche avviso di mora, indica l’obbligo di pagare entro cinque giorni e perde efficacia trascorso un anno . La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6436/2025, ha affermato che l’intimazione deve essere impugnata; in caso contrario il credito si cristallizza e il contribuente non potrà più far valere la prescrizione o altri vizi . L’ordinanza n. 20476/2025 ha precisato che chi non propone ricorso entro 60 giorni non può più eccepire la prescrizione .
L’elenco degli atti impugnabili è contenuto nell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992: avviso di accertamento, avviso di liquidazione, provvedimento irrogativo di sanzioni, cartella di pagamento, avviso di mora, iscrizione di ipoteca, fermo amministrativo, atti relativi a rifiuti di restituzione di tributi, revoche di agevolazioni e altri atti che incidono sul rapporto tributario . Nel 2025 la Cassazione ha esteso tale elencazione all’intimazione di pagamento, considerandola equiparabile all’avviso di mora . L’art. 21 dello stesso decreto stabilisce che il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto ; trascorso questo termine l’atto diventa definitivo. Nel 2026 entrerà in vigore il nuovo Codice del processo tributario (D.Lgs. 175/2024) ma, per tutto il 2025, resta applicabile il termine di 60 giorni .
La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto la Rottamazione‑quinquies, una definizione agevolata dei debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. La norma consente di estinguere i carichi derivanti da imposte dichiarate ma non versate e dagli esiti dei controlli automatici e formali sulle dichiarazioni (artt. 36‑bis e 36‑ter DPR 600/1973; artt. 54‑bis e 54‑ter DPR 633/1972) e i contributi previdenziali dovuti all’INPS per omesso versamento, nonché le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada . La definizione comporta la sterilizzazione di sanzioni, interessi e aggio: il debitore versa solo il capitale residuo, i costi delle procedure e i diritti di notifica . L’istanza deve essere presentata esclusivamente in via telematica entro il 30 aprile 2026; il sistema permette di selezionare i carichi da includere e di scegliere tra pagamento unico o rateale (rata minima 100 euro) . L’Agenzia renderà disponibile la comunicazione delle somme dovute entro il 30 giugno 2026; il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione o in fino a 54 rate bimestrali con prima rata al 31 luglio 2026 . Il mancato pagamento della prima o di due rate comporta la perdita dei benefici .
1.2 Contributi previdenziali INPS e avviso di addebito
A differenza delle imposte, i contributi previdenziali non sono riscossi tramite cartella ma mediante l’avviso di addebito. L’art. 30 del D.L. 78/2010 (convertito in L. 122/2010) ha introdotto questa figura: l’avviso è emesso dagli uffici INPS per tutte le somme dovute “a qualunque titolo” e costituisce titolo esecutivo immediatamente azionabile . Deve contenere i dati identificativi del debitore, i periodi contributivi, la distinzione tra capitale, sanzioni e interessi, l’indicazione dell’agente della riscossione competente e la firma del responsabile . L’avviso intima al debitore di pagare entro 60 giorni e lo avverte che, in mancanza, l’agente procederà ad espropriazione forzata . Dal 2011 l’INPS non invia più la cartella; trascorsi i 60 giorni il titolo viene caricato sui sistemi dell’Agenzia della riscossione e si possono avviare pignoramenti senza ulteriori formalità .
La procedura di contestazione dell’avviso è regolata dall’art. 24 D.Lgs. 46/1999. Prima dell’emissione l’INPS può inviare un avviso bonario; se il debitore paga entro 30 giorni non si procede oltre . Se invece si forma l’avviso, il debitore può proporre opposizione nel merito entro 40 giorni dinanzi al giudice del lavoro; per i vizi formali l’opposizione va proposta entro 20 giorni (artt. 617–618 c.p.c.) . Il giudice può sospendere l’esecuzione dell’avviso se ricorrono gravi motivi .
Per quanto riguarda la prescrizione dei contributi, l’art. 3, comma 9, della L. 335/1995 fissa in cinque anni il termine di prescrizione per i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori; il termine può estendersi a dieci anni solo in caso di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti effettuata prima del decorso del quinquennio . Una volta maturata, la prescrizione ha efficacia estintiva: l’ente previdenziale non può rinunciarvi e il pagamento costituisce indebito . L’art. 24, comma 5, del D.Lgs. 46/1999 prevede che contro la cartella o l’avviso di pagamento possa essere proposto ricorso entro quaranta giorni; la giurisprudenza considera questo termine perentorio per rendere incontrovertibile il credito . Tuttavia la mancata impugnazione non converte la prescrizione da quinquennale a decennale: le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che la conversione a dieci anni si applica solo ai titoli giudiziali (art. 2953 c.c.), non agli atti amministrativi come la cartella o l’avviso di addebito . Di conseguenza, la prescrizione dei contributi resta di cinque anni anche se l’avviso non è stato impugnato .
Una recente ordinanza del 2020 (Cass. 10584/2020) ha ribadito che non esiste un termine per far valere la prescrizione: il contribuente può chiedere la dichiarazione di prescrizione anche dopo la notifica delle cartelle o degli avvisi di addebito non impugnati . L’azione generale prevista dall’art. 615 c.p.c. può essere promossa in qualsiasi momento per accertare l’estinzione del credito , anche oltre i 40 giorni previsti per l’opposizione . Questa tutela, tuttavia, è limitata dalle nuove pronunce del 2025: la Cassazione ha affermato che la prescrizione non è automatica e può essere fatta valere solo tramite impugnazione tempestiva dell’intimazione . Il contribuente deve quindi agire entro 60 giorni dalla notifica dell’intimazione per evitare la cristallizzazione del debito.
1.3 Debiti bancari: anatocismo e interessi usurari
I rapporti con le banche per l’acquisto di apparecchiature di radiologia o per il finanziamento del capitale circolante sono spesso caratterizzati da tassi di interesse elevati, commissioni e spese occulte. La Corte di Cassazione ha più volte censurato le pratiche bancarie abusive. Con la sentenza n. 27460/2025 la Corte ha ribadito che la capitalizzazione trimestrale degli interessi (anatocismo) è valida solo se vi è un accordo scritto e specifico; l’uso di clausole generiche è nullo . Il giudice richiama la delibera CICR del 2000 e la sentenza della Corte costituzionale n. 425/2000: i contratti stipulati prima del 2000, se privi di pattuizione scritta, non possono prevedere l’anatocismo; quelli successivi devono rispettare condizioni di reciprocità e prevedere l’esplicita accettazione del cliente . In mancanza, il cliente ha diritto alla restituzione degli interessi indebitamente capitalizzati.
Le banche devono inoltre rispettare il tasso soglia antiusura e il principio di trasparenza nella determinazione del TAEG. In presenza di interessi usurari, il debitore può contestare il contratto, ottenere la restituzione delle somme pagate in eccesso e chiedere la ricalcolazione del saldo a debito. La giurisprudenza ritiene che la nullità della clausola usuraria determini l’applicazione dei soli interessi legali; la restituzione può essere eccepita anche in sede di opposizione all’esecuzione.
1.4 Sovraindebitamento e procedure concorsuali
Nel 2012 il legislatore ha introdotto la Legge 3/2012 (c.d. “salva‑suicidi”), che consente a consumatori e piccoli imprenditori non fallibili di ristrutturare i debiti. La normativa è stata assorbita e coordinata nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), adottato con il D.Lgs. 14/2019 e modificato dai D.Lgs. 83/2022 e 136/2024. Lo strumento principe per i debitori persone fisiche è il piano del consumatore, disciplinato dagli artt. 66‑73 CCII. La legge definisce “consumatore” la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale e definisce lo stato di sovraindebitamento come l’impossibilità di far fronte regolarmente alle obbligazioni . La procedura è destinata ai debitori non fallibili (consumatori, ex imprenditori, agricoltori, start‑up) che versano in crisi ; il piano del consumatore permette il pagamento parziale e differenziato dei creditori e consente di ottenere l’esdebitazione al termine della procedura .
Il Codice della crisi contiene una clausola di favor debitoris: non vi sono percentuali minime di soddisfazione, ma il piano deve garantire una convenienza rispetto alla liquidazione controllata e rispettare il principio della par condicio. L’art. 67 CCII stabilisce che il consumatore può proporre un piano di ristrutturazione dei debiti con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi (OCC) che assista il debitore e attesti la fattibilità della proposta . I requisiti per accedere al piano includono la buona fede, l’assenza di frodi e la circostanza che il debitore non abbia già ottenuto l’esdebitazione nei cinque anni precedenti . La giurisprudenza, con Cass. 15246/2022 e 27562/2024, ha chiarito che non esistono soglie minime di rimborso; il giudice valuta la convenienza complessiva e la condotta del debitore .
Il concordato minore è previsto dagli artt. 74‑80 CCII ed è destinato a imprenditori minori o professionisti non fallibili. Con la sentenza n. 28574/2025 la Cassazione ha affermato che la proposta di concordato minore è ammissibile solo se rispetta l’ordine delle cause legittime di prelazione previsto dagli artt. 2740 e 2741 c.c. e dagli artt. 84 e 112 CCII . La violazione di tali regole comporta l’inammissibilità della proposta, rilevabile d’ufficio dal giudice . La Corte ha precisato che il controllo sulla proposta riguarda la sua conformità ai principi inderogabili (par condicio creditorum), non la convenienza economica .
Nel 2021 il Decreto‑legge 118/2021, convertito con la L. 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa, poi integrata nel CCII e riformata dai D.Lgs. 83/2022 e 136/2024. La procedura consente all’imprenditore in crisi, insolvente o anche solo in squilibrio patrimoniale o economico‑finanziario di avviare un percorso volontario, privo di spossessamento, basato sulla cooperazione con i creditori sotto la guida di un esperto indipendente . Il sistema è stato ampliato dal correttivo ter (D.Lgs. 136/2024), che estende l’accesso a situazioni di mera instabilità e introduce la possibilità di transazioni fiscali con l’Agenzia delle Entrate . Il correttivo prevede, fra l’altro, che l’accesso alla composizione negoziata può avvenire anche in stato di semplice squilibrio finanziario e che l’esperto deve considerare l’impatto occupazionale ; stabilisce inoltre obblighi informativi per gli esperti (art. 13) e impone alle banche di motivare eventuali revoche delle linee di credito . Dal punto di vista dell’azienda debitrice, la composizione negoziata offre la possibilità di sospendere le azioni esecutive, di concludere accordi con i creditori e di accedere a strumenti concorsuali più sofisticati .
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto
In questa sezione descriviamo cosa accade quando un’azienda di radiologia riceve una cartella di pagamento, un’intimazione o un avviso di addebito, e quali sono i termini per agire. Conoscere la sequenza degli atti e dei tempi è fondamentale per non perdere il diritto a contestare.
2.1 Cartella di pagamento e iscrizione a ruolo
1. Notifica della cartella: l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione notifica la cartella mediante posta elettronica certificata (PEC), raccomandata o messo comunale. La cartella indica l’imposta, le sanzioni e gli interessi. Il contribuente ha 60 giorni dalla notifica per pagare o per proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria (art. 21 D.Lgs. 546/1992) .
2. Eventuale sospensione (art. 47 D.Lgs. 546/1992): entro il termine di 60 giorni il debitore può chiedere la sospensione dell’esecuzione in presenza di gravi motivi. La Corte di giustizia tributaria decide con ordinanza.
3. Rottamazioni e definizioni agevolate: se il debito rientra tra quelli ammissibili, entro i termini previsti (per la rottamazione‑quinquies entro il 30 aprile 2026) il debitore può presentare domanda per estinguere l’importo senza sanzioni né interessi .
4. Trascorsi 60 giorni senza pagamento o ricorso: l’agente della riscossione può avviare l’esecuzione forzata. Se non attiva l’esecuzione entro un anno dalla notifica, deve inviare un intimazione di pagamento (art. 50 DPR 602/1973) .
2.2 Intimazione di pagamento
1. Notifica: l’intimazione (avviso di mora) è notificata quando è decorso più di un anno dalla cartella senza che sia iniziata l’espropriazione. Contiene l’obbligo di pagare entro 5 giorni e avvisa che l’esecuzione può proseguire .
2. Termine per impugnare: la giurisprudenza ritiene che l’intimazione sia un atto autonomamente impugnabile; il contribuente deve proporre ricorso entro 60 giorni (art. 21 D.Lgs. 546/1992) . Secondo la Cassazione, la mancata impugnazione preclude qualsiasi eccezione di prescrizione .
3. Conseguenze dell’inerzia: se non viene contestata, l’intimazione cristallizza il debito; l’agente della riscossione può procedere con pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi senza ulteriori avvisi .
2.3 Avviso di addebito INPS
1. Notifica: l’avviso di addebito è emesso dall’INPS e notificato via PEC o raccomandata. Contiene l’intimazione a pagare entro 60 giorni, con avvertimento che, in caso di mancato pagamento, l’Agente della riscossione procederà al recupero . L’avviso deve indicare i dati del debitore, i periodi di contribuzione e la suddivisione tra capitale, sanzioni e interessi .
2. Termini per contestare: il debitore può impugnare l’avviso nel merito entro 40 giorni dalla notifica davanti al giudice del lavoro . Per eccepire vizi formali la contestazione deve essere proposta entro 20 giorni (opposizione agli atti esecutivi) . Oltre questi termini il credito diventa definitivo, ma la prescrizione resta quinquennale .
3. Prescrizione: anche se non impugnato, l’avviso non converte la prescrizione in decennale: secondo la Cassazione il termine resta di cinque anni . Tuttavia la prescrizione deve essere eccepita tempestivamente, preferibilmente con l’opposizione all’intimazione, perché la giurisprudenza del 2025 afferma che la prescrizione non è automatica e va sollevata entro 60 giorni .
2.4 Atti delle banche
1. Notifica di decreti ingiuntivi e pignoramenti: le banche, in caso di prestiti insoluti, possono ottenere un decreto ingiuntivo dal tribunale ed avviare l’esecuzione. Il debitore ha 40 giorni per proporre opposizione al decreto ingiuntivo. Una volta passato in giudicato, il decreto produce effetto novativo: il credito si prescrive in dieci anni.
2. Contestazione del conto corrente: se il debito deriva da scoperti di conto, è possibile contestare l’addebito per anatocismo o usura. La Cassazione n. 27460/2025 ha chiarito che l’anatocismo è valido solo se c’è un accordo scritto e espresso . In assenza di pattuizione si può chiedere la rideterminazione del saldo e la restituzione degli interessi indebitamente capitalizzati.
3. Difese e strategie legali
3.1 Impugnazione della cartella e dell’intimazione
Verifica preliminare: analizzare la cartella per accertare la presenza di vizi formali (mancanza di sottoscrizione, errori di calcolo, notifica irregolare) e sostanziali (prescrizione del tributo, mancanza di motivazione). In presenza di vizi, proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni dalla notifica .
Eccezione di prescrizione: se sono trascorsi più di cinque anni tra l’ultimo atto interruttivo e la notifica della cartella o dell’intimazione, eccepire la prescrizione. Grazie alla pronuncia della Cassazione n. 23397/2016, la mancata opposizione non trasforma la prescrizione in decennale . Tuttavia le ordinanze del 2025 richiedono che la prescrizione sia fatta valere mediante impugnazione dell’intimazione .
Sospensione dell’esecuzione: in casi di gravi motivi (vizi evidenti, rischio di danno irreparabile) chiedere la sospensione immediata dell’esecuzione ai sensi dell’art. 47 D.Lgs. 546/1992 o degli artt. 615 e 618 c.p.c. La sospensione impedisce pignoramenti e iscrizioni ipotecarie fino alla decisione nel merito.
Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): se l’intimazione non è stata impugnata in tempo e l’agente della riscossione intraprende un pignoramento, è possibile proporre opposizione all’esecuzione per far valere cause di inesistenza o estinzione del credito (ad esempio pagamento avvenuto, prescrizione maturata successivamente alla cartella) . La Cassazione 10584/2020 ha riconosciuto che non vi è termine per promuovere tale azione .
3.2 Difese contro l’avviso di addebito INPS
Controllo dei requisiti formali: verificare che l’avviso contenga i dati obbligatori (codice fiscale, periodi contributivi, distinzione tra capitale e sanzioni) e la firma del responsabile . La Cassazione n. 8379/2014 ha ritenuto nullo l’avviso privo di indicazione dell’agente della riscossione .
Impugnazione entro 40 giorni: proporre opposizione al giudice del lavoro per contestare la legittimità del credito. In presenza di irregolarità formali (notifica inesistente, errata intestazione, mancanza di firma) agire entro 20 giorni con opposizione agli atti esecutivi .
Eccezione di prescrizione quinquennale: invocare la prescrizione quinquennale prevista dalla L. 335/1995 . Anche se l’avviso non è stato impugnato, la prescrizione può essere eccepita; tuttavia la giurisprudenza richiede che venga sollevata entro 60 giorni dall’intimazione .
Contestazione del calcolo contributivo: l’avviso deve indicare la retribuzione di riferimento. La Cassazione n. 11189/2024 ha chiarito che per il calcolo dei contributi occorre far riferimento alla retribuzione dovuta per legge o contratto e non a quella effettivamente corrisposta . Questa interpretazione può ridurre notevolmente la pretesa contributiva.
Sospensione e rateizzazione: in presenza di gravi motivi il giudice può sospendere l’efficacia dell’avviso . È inoltre possibile chiedere una rateizzazione all’INPS; se viene concessa, l’avviso non perde efficacia ma la riscossione è dilazionata.
3.3 Difese contro le banche
Eccezione di anatocismo: contestare la capitalizzazione trimestrale degli interessi nei contratti di conto corrente e mutuo. La sentenza n. 27460/2025 ha affermato che la capitalizzazione è valida solo se espressamente pattuita per iscritto e se rispetta la delibera CICR del 2000 . In mancanza, gli interessi devono essere ricalcolati senza anatocismo.
Controllo del TAEG e usura: verificare se il tasso di interesse applicato supera il tasso soglia antiusura determinato trimestralmente dal MEF. In caso affermativo la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti nella misura legale. La perizia tecnica sui contratti bancari è spesso determinante per ridurre o annullare il debito residuo.
Opposizione a decreto ingiuntivo: se la banca ottiene un decreto ingiuntivo, il debitore ha 40 giorni per proporre opposizione. In sede di opposizione è possibile eccepire l’usura, l’anatocismo e la nullità delle clausole vessatorie.
3.4 Rinegoziazione e transazioni bancarie
Molte banche sono disponibili a ristrutturare il debito pur di evitare il contenzioso: si può richiedere la rimodulazione del mutuo, la riduzione del tasso o l’allungamento della durata. In presenza di segnalazioni in Centrale dei Rischi, il piano di rientro deve dimostrare la sostenibilità e la continuità dell’attività. Le banche possono richiedere garanzie reali o personali; un professionista può negoziare condizioni più favorevoli.
4. Strumenti alternativi per la gestione dei debiti
4.1 Rottamazione‑quinquies e definizioni agevolate
La Rottamazione‑quinquies è lo strumento di punta della legge di bilancio 2026 per chi ha debiti con il fisco e con gli enti previdenziali. È riservata ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 e copre le imposte dichiarate ma non versate, gli esiti dei controlli automatizzati e formali, i contributi previdenziali dovuti all’INPS e le multe stradali . Non sono ammessi i debiti derivanti da accertamenti (ad esempio avvisi di accertamento esecutivi) o quelli iscritti nei piani di definizione precedente regolarmente adempiuti. Chi aderisce deve pagare soltanto il capitale e i costi di notifica e di procedura; le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio vengono azzerati .
Come si aderisce
- Accesso alla piattaforma: dal sito dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione si accede alla sezione “Definizione agevolata (Rottamazione‑quinquies)” con SPID, CIE o CNS.
- Selezione dei carichi: il sistema propone l’elenco dei debiti rottamabili. È possibile scegliere quali carichi includere e optare per il pagamento in un’unica soluzione o rateale (rate bimestrali) .
- Invio della domanda: la domanda deve essere trasmessa entro il 30 aprile 2026 . In area pubblica (senza credenziali) è necessario inserire i dati delle cartelle, caricare il documento d’identità e indicare un indirizzo e‑mail.
- Comunicazione dell’esito: entro il 30 giugno 2026 l’Agenzia invia la comunicazione con l’importo dovuto e i moduli di pagamento .
- Pagamento: la prima o unica rata scade il 31 luglio 2026; il piano può prevedere fino a 54 rate bimestrali (9 anni). La definizione perde efficacia se non si paga la prima rata o due rate anche non consecutive .
Vantaggi e limiti
La rottamazione consente di alleggerire notevolmente il debito ma presenta alcuni limiti:
- I debiti per accertamenti esecutivi e le somme dovute a seguito di pronunce giudiziarie definitive restano esclusi.
- Il mancato pagamento di una rata comporta la perdita di tutti i benefici; le somme versate sono considerate acconto.
- Non sono cancellati gli interessi calcolati dai giudici o le sanzioni diverse da quelle amministrative tributarie.
4.2 Rateizzazione e piani di rientro
Fuori dalle definizioni agevolate è possibile chiedere la rateizzazione dei debiti fiscali e previdenziali. L’Agente della riscossione può concedere piani fino a 120 rate mensili, a seconda dell’importo e della situazione economica (il D.Lgs. 110/2024 ha ampliato le facoltà di rateizzazione) . Per i debiti bancari si può negoziare con l’istituto una rimodulazione del prestito; spesso le banche preferiscono piani di rientro piuttosto che procedure giudiziali costose.
4.3 Piano del consumatore e esdebitazione (L. 3/2012 – CCII)
Il piano del consumatore consente a persone fisiche consumatrici (ex imprenditori non più soggetti a fallimento, professionisti, cittadini con debiti personali) di proporre un programma di rientro ai creditori con l’assistenza di un OCC. Ai sensi del CCII, il consumatore può offrire un rimborso parziale anche con pagamenti differenziati; non esistono quote minime e, se il piano è omologato, il debitore ottiene l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti residui . La definizione di consumatore e i requisiti sono descritti agli artt. 2 e 66 CCII . Possono accedere anche soggetti che hanno cessato l’attività di impresa ma hanno debiti misti, purché la proposta includa tutti i debiti .
Procedura: 1. Raccolta documentazione: il debitore raccoglie elenco dei debiti, redditi e patrimonio. 2. Relazione dell’OCC: l’Organismo redige una relazione sul merito e sulla fattibilità. 3. Deposito del piano e richiesta di omologa: il piano viene depositato in tribunale; il giudice può sospendere le esecuzioni pendenti . 4. Omologa e esdebitazione: se il giudice ritiene che il piano sia fattibile e non vi siano frodi, lo omologa; al termine dell’adempimento il debitore ottiene l’esdebitazione .
Vantaggi: – Possibilità di salvaguardare la prima casa (se non vi sono ipoteche). – Taglio dei debiti residui e stop alle azioni esecutive. – Possibilità di mantenere la continuità aziendale (per gli ex imprenditori) grazie alla combinazione con il concordato minore.
4.4 Concordato minore
Destinato a imprenditori minori e professionisti, il concordato minore consente di proporre una ristrutturazione dei debiti senza liquidare l’intero patrimonio. La proposta deve rispettare l’ordine delle cause legittime di prelazione previsto dagli artt. 2740–2741 c.c. e dagli artt. 84 e 112 CCII. La Cassazione n. 28574/2025 ha stabilito che la violazione di tale ordine rende la proposta inammissibile . Il giudice può dichiarare l’inammissibilità d’ufficio anche prima dell’omologa .
Procedura: 1. Nomina dell’OCC e predisposizione del piano: l’imprenditore presenta la domanda tramite l’OCC, allegando una relazione attestativa della fattibilità. 2. Deposito presso il tribunale e convocazione dei creditori: il giudice apre il procedimento e convoca i creditori per il voto. 3. Omologa: se la proposta rispetta l’ordine delle prelazioni e ottiene le maggioranze richieste, il giudice la omologa. 4. Esecuzione e esdebitazione: al termine dell’esecuzione il debitore è liberato dai debiti residui.
Vantaggi: – Possibilità di mantenere l’azienda e gli asset indispensabili; – Coinvolgimento di tutti i creditori, inclusi fisco, INPS e banche; – Taglio dei debiti chirografari se la proposta è ritenuta conveniente rispetto alla liquidazione.
4.5 Composizione negoziata della crisi d’impresa
La composizione negoziata è una procedura volontaria introdotta dal D.L. 118/2021 e integrata nel CCII. Permette all’imprenditore in difficoltà di avviare trattative con i creditori sotto la guida di un esperto indipendente nominato dalla Camera di commercio. Il percorso è flessibile e non prevede spossessamento; consente di richiedere misure protettive per sospendere le azioni esecutive e di concludere accordi stragiudiziali . Il correttivo ter ha ampliato l’accesso anche a imprese in stato di semplice squilibrio e ha introdotto la possibilità di transazioni fiscali .
Procedura: 1. Istanza di composizione: l’imprenditore presenta l’istanza sulla piattaforma telematica indicando la situazione economico‑finanziaria; l’esperto è nominato dalla Commissione presso la Camera di commercio. 2. Incontro con l’esperto: l’esperto verifica la situazione, redige una relazione e propone soluzioni di risanamento. 3. Misure protettive: l’impresa può chiedere al tribunale la sospensione delle azioni esecutive e cautelari; le banche devono motivare la revoca di linee di credito e non possono interromperle senza giustificazione . 4. Accordo con i creditori: l’imprenditore negozia con i creditori un accordo di ristrutturazione, un piano di risanamento attestato o un concordato semplificato. 5. Chiusura della procedura: se l’accordo viene raggiunto, l’imprenditore può tornare alla gestione ordinaria; in caso contrario può accedere al concordato minore o alla liquidazione controllata.
Vantaggi: – Sospensione delle azioni esecutive e trattative riservate; – Possibilità di transazione fiscale e contributiva; – Maggiore flessibilità rispetto alle procedure giudiziali.
5. Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare l’intimazione di pagamento: molti contribuenti pensano che l’intimazione sia un semplice sollecito; in realtà è un atto impugnabile che cristallizza il debito se non contestato entro 60 giorni .
- Confondere i termini: la cartella deve essere impugnata entro 60 giorni; l’avviso di addebito INPS entro 40 giorni; l’intimazione entro 60 giorni; confondere questi termini può far perdere il diritto alla difesa .
- Pensare che la prescrizione diventi decennale: la mancata opposizione non trasforma la prescrizione quinquennale dei contributi in decennale; questo accade solo per i titoli giudiziali .
- Non verificare i vizi formali: cartelle e avvisi spesso contengono errori di notifica, mancanza di firma o elementi essenziali. Un controllo accurato può portare all’annullamento dell’atto.
- Pagare senza riserve: versare somme in acconto senza eccepire vizi o prescrizione può costituire riconoscimento del debito. È sempre consigliabile accompagnare i pagamenti con una riserva di impugnazione.
- Trascurare i debiti bancari: l’anatocismo e l’usura possono gonfiare il debito. Effettuare una perizia sui contratti bancari può portare a notevoli riduzioni.
- Evitare la consulenza professionale: le procedure di opposizione e le definizioni agevolate sono complesse; affidarsi a professionisti esperti, come l’Avv. Monardo, evita errori fatali.
- Non valutare gli strumenti concorsuali: piani del consumatore, concordati minori e composizione negoziata consentono di gestire il debito in modo strutturato. Ignorarli significa rinunciare a opportunità di esdebitazione.
- Presentare piani non sostenibili: i tribunali respingono piani meramente liquidatori o che non rispettano l’ordine delle prelazioni . È essenziale elaborare proposte realistiche e documentate.
- Rinviare l’azione: la tempestività è fondamentale; il decorso dei termini preclude molte difese e aggrava le sanzioni.
6. Tabelle riepilogative
6.1 Atti impugnabili e termini
| Atto | Riferimento normativo | Termini per il ricorso (giorni) | Note |
|---|---|---|---|
| Cartella di pagamento | Art. 25 DPR 602/1973; art. 19 e 21 D.Lgs. 546/1992 | 60 | Ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni . |
| Intimazione di pagamento (avviso di mora) | Art. 50 DPR 602/1973 | 60 | Deve essere impugnata entro 60 giorni; in mancanza il credito si cristallizza . |
| Avviso di addebito INPS | Art. 30 DL 78/2010; art. 24 D.Lgs. 46/1999 | 40 (merito) / 20 (vizi formali) | Opposizione al giudice del lavoro entro 40 giorni; per vizi formali entro 20 giorni . |
| Avviso di accertamento/accertamento esecutivo | DPR 600/1973 e 633/1972; art. 19 D.Lgs. 546/1992 | 60 | Impugnabile entro 60 giorni; gli accertamenti esecutivi non rientrano nella rottamazione-quinquies. |
| Decreto ingiuntivo bancario | Art. 633 c.p.c. | 40 | Opposizione entro 40 giorni; dopo passa in giudicato e la prescrizione diventa decennale. |
6.2 Prescrizione dei crediti
| Tipo di credito | Termine di prescrizione | Riferimento | Note |
|---|---|---|---|
| Imposte erariali | 10 anni (titolo giudiziale), 5 anni per tributi periodici | Art. 2946 c.c.; art. 2948 c.c. | La prescrizione decennale si applica solo ai titoli giudiziali; per tributi periodici (IVA, IRPEF) il termine è quinquennale. |
| Contributi INPS | 5 anni | Art. 3, c. 9 L. 335/1995 | La prescrizione può estendersi a 10 anni solo in caso di denuncia del lavoratore . |
| Carte di credito/affidamenti bancari | 10 anni | Art. 2946 c.c. | Decorrono dalla data dell’ultima movimentazione. |
| Contratti di mutuo | 10 anni | Art. 2946 c.c. | Il termine decorre dalla scadenza di ciascuna rata. |
6.3 Strumenti difensivi e concorsuali
| Strumento | Destinatari | Vantaggi principali | Riferimenti |
|---|---|---|---|
| Rottamazione‑quinquies | Contribuenti con carichi affidati dal 2000 al 2023 | Estinzione dei debiti senza sanzioni e interessi; rate fino a 9 anni | L. 199/2025; Diritto.it . |
| Rateizzazione | Tutti | Pagamento dilazionato fino a 120 rate; sospensione delle azioni esecutive in caso di regolarità | D.Lgs. 110/2024 . |
| Piano del consumatore | Persone fisiche consumatrici, ex imprenditori | Pagamento parziale e differenziato; esdebitazione finale | CCII (artt. 66‑73) . |
| Concordato minore | Imprenditori minori, professionisti | Ristrutturazione con rispetto delle prelazioni; tutela dei beni aziendali | CCII (artt. 74‑80); Cass. 28574/2025 . |
| Composizione negoziata | Imprese in crisi o squilibrio finanziario | Sospensione delle azioni esecutive; accordi stragiudiziali con creditori | D.L. 118/2021; D.Lgs. 136/2024 . |
| Opposizione all’esecuzione | Debitori sottoposti a pignoramento | Possibilità di far valere prescrizione, pagamento o nullità; nessun termine di decadenza | Art. 615 c.p.c.; Cass. 10584/2020 . |
7. Domande frequenti (FAQ)
1. Cosa succede se non impugno un’intimazione di pagamento entro 60 giorni?
Se trascorrono 60 giorni dalla notifica dell’intimazione senza presentare ricorso, il credito si cristallizza. La Cassazione ha stabilito che l’intimazione è un atto autonomamente impugnabile; se non contestata non si potrà più eccepire la prescrizione .
2. Posso eccepire la prescrizione dei contributi INPS dopo aver ricevuto un avviso di addebito non impugnato?
In linea di principio sì, perché la prescrizione quinquennale non si converte in decennale. La Cassazione 23397/2016 ha escluso l’applicazione dell’art. 2953 c.c. agli avvisi di addebito . Tuttavia le ordinanze del 2025 richiedono che la prescrizione venga eccepita tempestivamente, preferibilmente in occasione dell’intimazione .
3. Quali sono i termini per contestare un avviso di addebito INPS?
Il debitore deve proporre opposizione entro 40 giorni dalla notifica per contestare il merito e entro 20 giorni per i vizi formali . Trascorso il termine il credito diventa definitivo, ma la prescrizione resta di cinque anni.
4. La mancata impugnazione di una cartella trasforma la prescrizione in decennale?
No. La giurisprudenza maggioritaria ritiene che la mancata impugnazione non renda applicabile l’art. 2953 c.c.; la prescrizione resta quinquennale per i contributi e varia per le imposte .
5. Come posso aderire alla rottamazione‑quinquies?
Accedendo alla sezione “Definizione agevolata” del sito dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, selezionando i carichi ammissibili e inviando l’istanza entro il 30 aprile 2026. Il pagamento può avvenire in unica soluzione o fino a 54 rate .
6. Le cartelle relative a imposte non dichiarate rientrano nella rottamazione?
No. La rottamazione‑quinquies riguarda solo carichi derivanti da imposte dichiarate ma non versate, esiti di controlli automatici e formali, contributi INPS e multe stradali . Gli avvisi di accertamento esecutivi restano esclusi.
7. Cosa succede se non pago una rata della rottamazione?
Il mancato pagamento della prima rata o di due rate anche non consecutive comporta la perdita dei benefici: le somme versate si considerano acconto e il debito torna integralmente esigibile .
8. Posso salvare la mia azienda di radiologia aderendo alla composizione negoziata?
Sì. La composizione negoziata consente di sospendere le azioni esecutive e di negoziare con i creditori un piano di risanamento sotto la guida di un esperto . È particolarmente indicata per imprese in crisi che desiderano continuare l’attività.
9. Il piano del consumatore è riservato solo ai privati?
È destinato alle persone fisiche consumatrici, ma possono accedervi anche ex imprenditori non più soggetti a fallimento e lavoratori autonomi con debiti personali . Devono agire per scopi estranei all’attività d’impresa attuale.
10. Qual è la differenza tra piano del consumatore e concordato minore?
Il piano del consumatore è rivolto a persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività d’impresa; non richiede il voto dei creditori e si basa sul favor debitoris. Il concordato minore, invece, si applica a imprenditori minori e professionisti; richiede il rispetto dell’ordine delle prelazioni e la votazione dei creditori .
11. Posso includere i debiti bancari nel piano del consumatore?
Sì. Nel piano del consumatore possono essere inseriti debiti verso banche, finanziarie e l’Erario. È possibile proporre il pagamento parziale e differenziato; dopo l’omologa il debitore ottiene l’esdebitazione per la parte residua .
12. Se la banca applica interessi usurari, cosa posso fare?
Puoi contestare i contratti bancari eccependo la nullità delle clausole usurarie. In tal caso gli interessi sono dovuti nella misura legale; il giudice può ricalcolare il saldo e ordinare la restituzione degli interessi indebitamente percepiti.
13. L’anatocismo è sempre vietato?
No. È consentito solo se previsto da un accordo scritto e specifico e se la capitalizzazione è reciproca e non a senso unico. La Cassazione 27460/2025 ha dichiarato nulle le clausole generiche che prevedono l’anatocismo .
14. Posso ottenere la sospensione dell’INPS se ho impugnato l’avviso di addebito?
Il giudice del lavoro può sospendere l’esecuzione dell’avviso quando ricorrono gravi motivi . È necessario presentare un’istanza motivata che evidenzi i vizi dell’atto o la prescrizione.
15. Cosa succede se l’INPS emette l’avviso mentre è pendente un ricorso amministrativo?
L’art. 24 D.Lgs. 46/1999 prevede che l’INPS non possa emettere l’avviso se il credito è oggetto di un procedimento amministrativo o giudiziale non definito . Pertanto l’avviso sarebbe nullo e va impugnato.
16. Quali sono i requisiti per accedere alla composizione negoziata?
L’impresa deve trovarsi in crisi, insolvenza o squilibrio patrimoniale/economico; deve presentare un’istanza sulla piattaforma telematica e nominare un esperto. Il correttivo ter ha esteso l’accesso anche a situazioni di semplice squilibrio .
17. È possibile impugnare l’estratto di ruolo?
Dopo il riordino della riscossione (D.Lgs. 110/2024) l’estratto di ruolo non è impugnabile; il ruolo e la cartella possono essere contestati solo dimostrando un pregiudizio concreto, come un fermo o un’ipoteca .
18. Cosa accade se l’impresa non rispetta il piano del consumatore?
In caso di inadempimento il tribunale può revocare l’omologa e convertire la procedura in liquidazione controllata. Gli eventuali beni dati in garanzia possono essere venduti per soddisfare i creditori.
19. Qual è il ruolo dell’OCC nelle procedure di sovraindebitamento?
L’Organismo di Composizione della Crisi assiste il debitore, verifica la documentazione, redige la relazione e, nel piano del consumatore, attesta la fattibilità della proposta. La presenza dell’OCC è obbligatoria per accedere alle procedure.
20. Posso cumulare la rottamazione con il piano del consumatore?
Sì. Il debito rottamato deve essere pagato secondo le scadenze della definizione; se resta un residuo può essere incluso nel piano del consumatore. È importante coordinare i tempi per evitare la decadenza dalla rottamazione.
8. Simulazioni pratiche
8.1 Caso A: azienda di radiologia con debiti fiscali e previdenziali
Premessa: una società di radiologia ha accumulato debiti fiscali per 250.000 € (IVA e IRES) relativi al periodo 2018‑2022, contributi INPS per 80.000 € e multe stradali per 10.000 €. Ha ricevuto cartelle di pagamento e un’intimazione nell’ottobre 2025.
Passo 1 – Verifica dei termini: la cartella è stata notificata il 15 settembre 2025. Il ricorso doveva essere presentato entro 60 giorni (14 novembre 2025). L’azienda non ha impugnato la cartella, ma ha ricevuto un’intimazione il 20 ottobre 2025; entro il 19 dicembre 2025 avrebbe dovuto presentare ricorso contro l’intimazione .
Passo 2 – Prescrizione: alcuni tributi (IVA 2018) sono prescritti. Poiché la cartella non è stata impugnata, la prescrizione deve essere eccepita con l’opposizione all’intimazione entro 60 giorni. La Cassazione ha escluso l’applicazione dell’art. 2953 c.c., quindi la prescrizione resta quinquennale .
Passo 3 – Rottamazione: i debiti rientrano nel periodo 2000‑2023 e sono derivati da imposte dichiarate e contributi INPS; pertanto sono ammissibili alla rottamazione‑quinquies. L’azienda presenta domanda entro il 30 aprile 2026 .
Calcolo:
| Voce | Importo iniziale | Sanzioni/Interessi esclusi | Importo dovuto in rottamazione |
|---|---|---|---|
| IVA e IRES | €250.000 | Sanzioni (€75.000) e interessi (€20.000) azzerati | €155.000 |
| Contributi INPS | €80.000 | Sanzioni civili (€12.000) e interessi (€4.000) azzerati | €64.000 |
| Multe stradali | €10.000 | Maggiorazioni (€2.000) azzerate | €8.000 |
| Totale | €340.000 | €227.000 |
L’azienda sceglie il pagamento rateale in 54 rate bimestrali; la rata bimestrale sarà di circa €4.204 (227.000 €/54), al netto degli interessi al 3% previsti dalla legge. Pagare regolarmente tutte le rate evita l’avvio di esecuzioni e consente di mantenere l’operatività.
Passo 4 – Avviso di addebito: se l’INPS emette un avviso di addebito per contributi ulteriori, l’azienda dovrà impugnarlo entro 40 giorni . L’eventuale prescrizione quinquennale potrà essere eccepita.
Risultato: con la rottamazione la società risparmia circa €113.000 di sanzioni e interessi, paga in nove anni e, se rispetta le scadenze, evita pignoramenti. Nel frattempo potrà accedere alla composizione negoziata per ristrutturare i debiti bancari e presentare un piano del consumatore per i soci garanti.
8.2 Caso B: professionista radiologo con debiti bancari e fiscali
Premessa: un professionista radiologo esercita come ditta individuale. Ha un finanziamento bancario di €200.000 per l’acquisto di una risonanza magnetica con tasso fisso al 10%, un fido bancario di €50.000 con capitalizzazione trimestrale, e debiti fiscali per €40.000. A causa della pandemia ha fatturato meno e non riesce a rispettare le scadenze.
Analisi del contratto bancario: la capitalizzazione trimestrale degli interessi sul fido non è stata pattuita specificamente per iscritto. In base alla sentenza Cass. 27460/2025, la clausola di anatocismo è nulla . Si chiede alla banca la ricostituzione del saldo senza capitalizzazione: ciò riduce il debito a €45.000. Il tasso del finanziamento al 10% viene confrontato con il tasso soglia usura pubblicato dal MEF; risulta superiore di 1 punto. Si eccepisce l’usura, chiedendo l’applicazione del tasso legale.
Rottamazione e piano del consumatore: il professionista aderisce alla rottamazione‑quinquies per i debiti fiscali (€40.000), versando solo €28.000 (sanzioni e interessi azzerati). Per i debiti residui, propone un piano del consumatore con rientro in 5 anni: €50.000 (fido ricalcolato) + €28.000 (rottamazione) = €78.000. Con un reddito annuo di €50.000, propone di pagare €15.600/anno (31% del reddito), ottenendo l’esdebitazione del debito residuo al termine del piano.
Risultato: grazie alla contestazione dell’anatocismo e dell’usura, il debito bancario scende; la rottamazione riduce le imposte; il piano del consumatore consente di ripartire dopo 5 anni senza debiti residui.
8.3 Caso C: società di radiologia in crisi d’impresa
Premessa: una s.r.l. che gestisce centri di diagnostica è in crisi: debiti fiscali di €500.000 (di cui €100.000 per accertamenti esecutivi), contributi INPS per €150.000 e debiti bancari per €600.000 con garanzie ipotecarie sugli immobili. Nel 2025 la società ha subito pignoramenti sui conti correnti.
Passo 1 – Composizione negoziata: nel novembre 2025 la società presenta istanza di composizione negoziata. L’esperto nominato dalla Camera di commercio analizza la situazione e suggerisce un accordo con i creditori: sospensione dei pignoramenti e rimodulazione dei debiti bancari. La banca concede una moratoria di 12 mesi sugli interessi (in linea con il correttivo ter che impone alle banche di motivare le revoche delle linee di credito ).
Passo 2 – Transazione fiscale e rottamazione: i debiti fiscali derivanti da imposte dichiarate (400.000 €) sono inclusi nella rottamazione‑quinquies. Per l’accertamento esecutivo (100.000 €) si propone una transazione fiscale nell’ambito della composizione negoziata, offrendo il pagamento del 60% in 5 anni.
Passo 3 – Concordato minore: se l’accordo non viene raggiunto, l’azienda valuta il concordato minore: propone di pagare integralmente i crediti ipotecari (banca) e il 30% dei crediti chirografari (fornitori). La proposta deve rispettare l’ordine delle prelazioni; la Cassazione 28574/2025 conferma che la parificazione tra creditori privilegiati e chirografari è illegittima .
Passo 4 – Piano di rientro e vendita beni non strategici: la società cede un immobile secondario per €200.000 e usa il ricavato per pagare parte dei debiti. Il restante è coperto con la rottamazione e con il piano di rientro negoziato.
Risultato: attraverso la composizione negoziata e la combinazione di rottamazione, transazione fiscale e piano di rientro, la società riesce a mantenere l’azienda e a sospendere le azioni esecutive. Se l’accordo con i creditori non è approvato, potrà ricorrere al concordato minore rispettando le prelazioni.
Conclusione
Le imprese di radiologia operano in un settore strategico per la tutela della salute ma ad alto rischio economico. Debiti fiscali, contributivi e bancari possono mettere a repentaglio la continuità aziendale. Il legislatore e la giurisprudenza hanno introdotto strumenti efficaci per difendersi: la Rottamazione‑quinquies consente di estinguere i debiti affidati alla riscossione azzerando sanzioni e interessi ; il piano del consumatore e il concordato minore offrono percorsi di ristrutturazione e esdebitazione ; la composizione negoziata permette di sospendere le azioni esecutive e di negoziare accordi con i creditori . Tuttavia ogni procedura richiede conoscenze tecniche e rispetto dei termini: l’intimazione di pagamento deve essere impugnata entro 60 giorni ; l’avviso di addebito INPS entro 40 giorni .
Agire tempestivamente è fondamentale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono a disposizione per analizzare la tua situazione, contestare gli atti illegittimi, bloccare pignoramenti e ipoteche, negoziare piani di rientro e accompagnarti nelle procedure concorsuali. Grazie alla sua esperienza come cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore della crisi d’impresa, lo studio garantisce una difesa competente e personalizzata.
Se hai ricevuto cartelle, intimazioni, avvisi di addebito o se i tuoi debiti bancari stanno soffocando la tua azienda, non aspettare: i termini sono stretti e ogni ritardo può essere fatale.
Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo tramite il modulo qui sotto per una consulenza personalizzata. Insieme possiamo trovare una strategia legale concreta e tempestiva per salvare il tuo futuro professionale e quello della tua azienda.