Azienda di dispositivi medici con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

In Italia il settore dei dispositivi medici è caratterizzato da innovazione continua, ma molte aziende faticano a sopravvivere a causa di debiti accumulati verso l’Erario, l’INPS e il sistema bancario. La crisi economica, l’aumento dei costi energetici e l’incertezza normativa hanno messo a dura prova i bilanci delle imprese che forniscono dispositivi al Servizio sanitario nazionale. In questo contesto è fondamentale conoscere quali strumenti difensivi offre l’ordinamento per preservare il patrimonio dell’azienda, evitare sanzioni e recuperare la liquidità necessaria. Errori procedurali, ritardi o scelte non ponderate possono trasformare una situazione difficile in un disastro irreparabile: cartelle esattoriali, ipoteche, fermi amministrativi, pignoramenti su conti correnti e stipendi rappresentano rischi concreti. L’obiettivo di questo articolo è spiegare in modo dettagliato e aggiornato (gennaio 2026) come affrontare e risolvere i debiti fiscali, contributivi e bancari quando si opera nel settore dei dispositivi medici.

Durante la lettura troverete:

  • Il quadro normativo e giurisprudenziale più recente sul payback dei dispositivi medici e sulle procedure di riscossione, con riferimento alle leggi e alle sentenze della Cassazione e della Corte Costituzionale più significative.
  • Procedure passo‑passo: cosa succede dopo la notifica della cartella esattoriale o dell’avviso di addebito e quali sono i termini da rispettare per impugnare o chiedere una dilazione.
  • Difese e strategie legali per opporsi o ridurre il debito verso l’Agenzia delle Entrate Riscossione, l’INPS e le banche: ricorsi, sospensioni, esdebitazione, rateizzazioni e rottamazioni.
  • Strumenti alternativi: soluzioni stragiudiziali come la definizione agevolata (rottamazione quater), il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione del debito, la composizione negoziata della crisi d’impresa e la liquidazione controllata.
  • Errori frequenti e consigli pratici per non cadere nelle trappole della procedura.
  • Tabelle riepilogative con norme, termini, sanzioni e benefici, seguite da un’ampia sezione di FAQ per rispondere alle domande più comuni.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti con comprovata esperienza in diritto bancario e tributario. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi). Inoltre riveste il ruolo di Esperto negoziatore della crisi d’impresa secondo il D.L. 118/2021. Grazie a queste competenze, l’Avv. Monardo e il suo team sono in grado di:

  • analizzare la legittimità degli atti di riscossione;
  • predisporre ricorsi e opposizioni contro cartelle esattoriali e avvisi di addebito;
  • ottenere sospensioni e rateizzazioni dei debiti con l’Agenzia delle Entrate Riscossione e l’INPS;
  • negoziare con gli istituti bancari piani di rientro sostenibili;
  • predisporre piani di ristrutturazione del debito e soluzioni giudiziali e stragiudiziali per l’esdebitazione.

Se siete un’azienda di dispositivi medici con debiti o siete amministratori preoccupati per la sopravvivenza dell’impresa, non aspettate che sia troppo tardi. La tempestività è decisiva per evitare fermi o pignoramenti.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

Per comprendere come difendersi dai debiti verso Fisco, INPS e banche è necessario partire dal quadro normativo. Gli ultimi anni hanno visto importanti riforme, dal payback dei dispositivi medici al riordino della riscossione, fino alla legge sulla composizione negoziata della crisi d’impresa. In questa sezione analizziamo le leggi e le sentenze più rilevanti per le aziende fornitrici di dispositivi medici.

1.1 Payback dei dispositivi medici e normativa 2015‑2025

Il payback è un meccanismo introdotto dall’articolo 9‑ter del D.L. 78/2015, convertito con legge 132/2015, che impone ai fornitori di dispositivi medici di contribuire alla copertura del disavanzo regionale quando la spesa per dispositivi supera il tetto programmato. Il contributo richiesto è proporzionale alla quota di fatturato di ciascuna azienda nel mercato regionale. Dopo una lunga fase di stallo, nel 2022 il Ministero della Salute e le Regioni hanno attivato il meccanismo per gli anni 2015‑2018, generando richieste di pagamento che hanno colpito duramente le imprese.

1.1.1 D.L. 95/2025 e conversione in legge 2025

Le forti contestazioni e un’ondata di ricorsi presso il TAR Lazio (oltre 2.000) hanno spinto il Governo a intervenire con il D.L. 95/2025 (c.d. “decreto Economia”), poi convertito in legge nell’agosto 2025. Il decreto prevede:

  • Sconto del 75 %: per gli anni 2015‑2018 i fornitori possono chiudere la posizione pagando solo il 25 % delle somme richieste dalle Regioni entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione; nessun interesse è dovuto ;
  • Chiusura del contenzioso: al pagamento fa seguito la comunicazione alle Regioni e al TAR, con conseguente chiusura dei giudizi pendenti e compensazione delle spese ;
  • Periodo di grazia: se il pagamento non avviene entro 30 giorni, le autorità possono procedere al recupero entro i limiti fissati dalla Corte Costituzionale, ma fino al 31 dicembre 2025 non sono consentite procedure coattive o compensazioni ;
  • Rimborso degli eccessi: le aziende che hanno già versato più del 25 % hanno diritto a un credito compensabile con futuri debiti ;
  • Finanziamento per le PMI: le piccole e medie imprese possono accedere a finanziamenti assistiti dal Fondo di garanzia, subordinati alla valutazione del merito creditizio .

Queste disposizioni consentono alle aziende di ridurre drasticamente il debito di payback e di sospendere i procedimenti esecutivi fino al 31 dicembre 2025. Tuttavia, per usufruire del beneficio occorre agire tempestivamente e pagare la quota dovuta.

1.1.2 Sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024 e giurisprudenza amministrativa

Il payback ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale per la retroattività e la sproporzione dell’onere. Il TAR Lazio ha sospeso molte richieste, rimettendo la questione alla Corte Costituzionale. Con la sentenza n. 140/2024 la Corte ha dichiarato il payback conforme alla Costituzione perché persegue l’obiettivo di contenere la spesa sanitaria e salvaguardare il servizio pubblico . La Corte ha ritenuto il contributo “ragionevole” e “proporzionato” in quanto il legislatore ha successivamente ridotto il prelievo al 48 % delle somme richieste . La sentenza ha legittimato la prosecuzione delle richieste, ma ha spinto il Governo a introdurre lo sconto del 75 % con il D.L. 95/2025.

Nel maggio 2025 il TAR Lazio ha emesso le prime sentenze di merito, respingendo i ricorsi e confermando la legittimità del payback . Tali decisioni costituiscono un precedente importante: chi non aderisce allo sconto del 75 % rischia di dover pagare l’intero importo (fino al 48 % ex sentenza costituzionale) oltre interessi.

1.2 Riforma della riscossione: legge delega, art. 19 DPR 602/1973 e novità 2024‑2025

La riscossione dei tributi e dei contributi è disciplinata dal DPR 602/1973. Negli ultimi anni il governo ha varato una legge delega per la riforma del sistema, che ha portato a due decreti legislativi attuativi (D.Lgs. 110/2024 e D.Lgs. 33/2025) con importanti novità per i contribuenti.

1.2.1 Rateizzazione dei debiti fiscali: art. 19 DPR 602/1973

L’art. 19 consente ai contribuenti di rateizzare le somme iscritte a ruolo. In sintesi:

  • Durata ordinaria: l’agente della riscossione può accordare fino a 72 rate mensili e, per importi superiori a 60 000 €, il contribuente deve dimostrare la temporanea difficoltà economica. Il piano può essere esteso di ulteriori 72 rate se la situazione peggiora .
  • Durata straordinaria: per chi versa in una comprovata e grave situazione di difficoltà, le rate possono arrivare a 120 mensili .
  • Sospensione delle azioni esecutive: la presentazione della domanda sospende le procedure esecutive e, dopo il pagamento della prima rata, l’agente non può procedere con nuove azioni . Se tuttavia il contribuente non paga cinque rate, anche non consecutive, il beneficio decade e l’intero debito torna esigibile .
  • Novità 2024‑2025: i decreti attuativi hanno introdotto nuovi parametri di valutazione (ISEE, indice di liquidità, rapporto tra debito e fatturato) e hanno portato il numero massimo di rate a 84, 96 o 108 a seconda del periodo di presentazione della domanda e della condizione economica . Per le richieste presentate entro il 31 dicembre 2024 restano in vigore le 72‑120 rate del regime precedente.

Gli operatori devono verificare attentamente i nuovi requisiti e predisporre la documentazione (bilanci, indice di liquidità) per ottenere piani di rientro sostenibili.

1.2.2 Pignoramenti e tutele del contribuente: artt. 50, 72‑bis, 76 e 77 DPR 602/1973

Le procedure esecutive per la riscossione dei tributi seguono norme speciali. Di particolare interesse sono:

  • Art. 50: prima di procedere al pignoramento, l’agente deve notificare un’intimazione di pagamento. Se trascorre un anno senza pignoramento, deve inviare una nuova intimazione .
  • Art. 72‑bis: consente all’agente di riscossione di ordinare ai debitori del contribuente (ad esempio, Asl o ospedali che devono pagare una fornitura) di versare direttamente le somme dovute all’Erario.
  • Art. 76: vieta l’espropriazione dell’unica abitazione del debitore (non di lusso) se vi risiede anagraficamente. L’agente può espropriare solo se il debito supera 120 000 € e ha iscritto un’ipoteca da almeno sei mesi .
  • Art. 77: disciplina l’iscrizione di ipoteca. L’agente può iscrivere ipoteca su beni immobili solo per debiti superiori a 20 000 €.

La conoscenza di queste norme è essenziale: molte notifiche sono nulle per mancanza di motivazione o per violazione dei limiti di pignorabilità. L’art. 7 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) richiede che ogni atto sia motivato con l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche, pena la nullità . Inoltre l’atto deve indicare l’ufficio competente, i modi di impugnazione e l’autorità presso la quale ricorrere . Il rispetto di questi requisiti rappresenta un elemento di difesa fondamentale.

1.2.3 Pignoramento presso terzi e limiti su stipendi e pensioni

Il pignoramento presso terzi è la procedura con cui l’agente trattiene somme dovute al debitore da soggetti terzi (committenti, banche, datori di lavoro). L’art. 545 c.p.c. stabilisce limiti precisi:

  • Salari, stipendi e altre indennità da lavoro possono essere pignorati nella misura massima di un quinto per debiti fiscali; in presenza di più pignoramenti la quota totale non può superare la metà del salario netto .
  • Per le pensioni, il pignoramento è vietato fino al doppio della pensione minima (circa 1 000 €) e può riguardare solo l’eccedenza .
  • Se le somme sono accreditate su un conto bancario, sono impignorabili fino a tre volte la pensione sociale; oltre tale soglia, si applica il limite del quinto .

Questi limiti sono spesso disattesi nei pignoramenti eseguiti dall’Agenzia delle Entrate Riscossione; la vigilanza e il ricorso possono consentire di liberare somme indebitamente trattenute.

1.3 Definizione agevolata (rottamazione quater) della legge 197/2022 e proroghe

La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto la definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Le norme (commi 231‑240) prevedono:

  • Pagamento solo del capitale e delle spese: il debitore versa l’importo dovuto a titolo di capitale e le spese di notifica e di procedura, mentre sanzioni, interessi e aggio sono cancellati .
  • Modalità di pagamento: è possibile saldare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023 o scegliere un piano fino a 18 rate. Le prime due rate (10 % ciascuna) scadevano il 31 luglio e il 30 novembre 2023; le rate successive sono fissate al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno . Sugli importi rateizzati si applicano interessi al 2 % annuo .
  • Presentazione della dichiarazione: il contribuente doveva trasmettere una dichiarazione entro il 30 aprile 2023, indicando il numero di rate prescelte e dichiarare eventuali contenziosi pendenti, che restavano sospesi fino al perfezionamento della definizione .
  • Effetti della domanda: l’invio della dichiarazione sospendeva i termini di prescrizione e decadenza delle cartelle esattoriali, blocca le procedure esecutive e fa venir meno la necessità del DURC negativo .

Nel 2024 e nel 2025 sono intervenute proroghe dei termini di pagamento: la scadenza della prima rata del 2023 è stata rinviata a ottobre 2024, mentre nuove sanatorie (c.d. “rottamazione quater bis”) sono state previste per i carichi 2021‑2022, con termine di presentazione al 30 giugno 2025. Ai fini di questo articolo si ricorda che, per le aziende di dispositivi medici, la rottamazione costituisce un’opportunità per pagare solo l’imposta e liberarsi dagli oneri accessori. Tuttavia l’ammissione ai benefici è subordinata, per i debiti contributivi, a una delibera dell’INPS o dell’ente previdenziale che decide se aderire alla definizione .

1.4 Sovraindebitamento e strumenti per la crisi: legge 3/2012 e Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019)

Molte aziende di dispositivi medici rientrano nella categoria delle PMI e possono accedere alle procedure di composizione della crisi previste dalla legge 3/2012, poi confluite nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). I principali strumenti sono:

1.4.1 Accordo di ristrutturazione dei debiti e piano del consumatore

La procedura di sovraindebitamento consente ai debitori che non possono accedere al fallimento (imprese sotto soglia, professionisti, start‑up) di proporre un piano per la soddisfazione dei creditori. Secondo l’art. 6 l’accordo prevede una proposta da sottoporre all’OCC; il debitore deve esporre la propria situazione patrimoniale, le cause dell’indebitamento e indicare i mezzi con cui intende soddisfare i creditori . L’accordo può prevedere la dilazione del pagamento e la falcidia dei crediti, ma deve assicurare il pagamento integrale dei crediti privilegiati (fisco, INPS, dipendenti). Gli artt. 8‑10 disciplinano la presentazione del piano, il deposito presso il tribunale e la sospensione delle azioni esecutive per 120 giorni dalla pubblicazione del decreto di ammissione .

Il piano del consumatore è una variante destinata alle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa. Tuttavia, il termine è usato impropriamente in riferimento a imprenditori individuali: in ogni caso la procedura consente di ristrutturare i debiti con l’omologazione del tribunale e prevede la liberazione residua per i debiti non soddisfatti.

1.4.2 Liquidazione controllata e esdebitazione

In alternativa, il debitore può optare per la liquidazione controllata dei beni (ex art. 14‑ter l. 3/2012 e ora artt. 268 ss. del Codice). In questa procedura un liquidatore nominato dal tribunale vende i beni e distribuisce il ricavato ai creditori. Al termine, il debitore può ottenere l’esdebitazione: l’art. 282 del Codice prevede che, nelle procedure di liquidazione controllata, il tribunale può dichiarare la liberazione dai debiti residui dopo tre anni dalla chiusura, a condizione che il debitore abbia agito con diligenza e senza colpa grave .

1.4.3 Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)

Il D.L. 118/2021, convertito con modificazioni dalla legge 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata della crisi: si tratta di uno strumento volontario e confidenziale che consente all’imprenditore in difficoltà di farsi affiancare da un esperto indipendente, nominato tramite una piattaforma telematica gestita dalle Camere di commercio . L’esperto aiuta l’imprenditore a negoziare con i creditori un accordo di ristrutturazione, sospendendo temporaneamente le azioni esecutive e, se necessario, gestendo la cessione di rami d’azienda o l’ingresso di nuovi soci . L’art. 3 del decreto prevede che la piattaforma fornisca strumenti operativi, test di auto‑diagnosi e modelli per la predisposizione dei piani .

1.5 Giurisprudenza recente: Cassazione 2025 e altri casi

Le sentenze della Corte di Cassazione forniscono orientamenti importanti per la difesa del contribuente. Tra le più rilevanti per le aziende di dispositivi medici troviamo:

1.5.1 Cass., sezioni unite, sentenza 3625/2025

La Suprema Corte ha affermato che, in caso di scioglimento della società, i soci possono essere chiamati a rispondere dei debiti tributari ex art. 36 DPR 602/1973 anche dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, purché l’Agenzia notifichi gli atti entro il termine di prescrizione e dimostri l’avvenuta ripartizione dell’attivo . La sentenza sottolinea che la responsabilità dei soci è sussidiaria ma non automatica: l’Ente deve provare di aver tentato la riscossione verso la società e che vi sia stato trasferimento di beni ai soci. Per le imprese di dispositivi medici questo principio implica che gli ex‑soci non possono considerarsi al riparo dai debiti fiscali dell’azienda, soprattutto se hanno ricevuto liquidazioni o beni.

1.5.2 Cass., ordinanza 23057/2025 e pignoramento in pendenza di rateizzazione

L’ordinanza 23057/2025, relativa a un pignoramento presso terzi, ha evidenziato che la presentazione della domanda di rateizzazione non blocca automaticamente le procedure esecutive. Nel caso in esame l’Agenzia delle Entrate Riscossione aveva proceduto al pignoramento presso l’ASL nonostante la richiesta di rateizzazione; secondo la Corte la questione è complessa e richiede un’udienza pubblica per chiarire la portata dell’art. 19, comma 1‑quater, DPR 602/1973 . La pronuncia segnala che l’interpretazione delle norme sulla sospensione delle azioni esecutive in pendenza di rateizzazione non è pacifica e che occorre dimostrare l’avvenuto accoglimento della rateizzazione e il pagamento della prima rata.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto

Ricevere un’intimazione di pagamento, un’avviso di addebito INPS o un’ingiunzione bancaria provoca spesso panico. Conoscere i passi successivi è essenziale per difendersi. Vediamo cosa succede e quali sono i termini da rispettare.

2.1 Notifica della cartella esattoriale o dell’avviso di addebito

La cartella di pagamento viene notificata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. Contiene l’indicazione del tributo o contributo, degli interessi e delle sanzioni. L’avviso di addebito INPS sostituisce la cartella e costituisce titolo esecutivo immediato.

2.1.1 Controllare la regolarità della notifica

Occorre verificare:

  • Corretta intestazione e motivazione: l’atto deve indicare il tributo, l’anno, la causale e la norma applicata. In mancanza di motivazione o di allegazione degli atti richiamati, la cartella è nulla ai sensi dell’art. 7 L. 212/2000 .
  • Tempistica: i tributi si prescrivono in 10 anni (imposte dirette), 5 anni (IVA e contributi), 3 anni (sanzioni amministrative). Se l’atto è notificato oltre tali termini, si può eccepire la prescrizione.
  • Notifica a soggetto corretto: in caso di società sciolta, l’atto deve essere notificato prima alla società e poi, se questa è inattiva, ai soci entro cinque anni dallo scioglimento .

2.2 Termini per impugnare

I termini decorrono dalla notifica dell’atto:

  • 60 giorni per proporre ricorso alla Commissione tributaria contro cartelle e avvisi di accertamento;
  • 40 giorni per opporsi agli avvisi di addebito INPS davanti al giudice del lavoro;
  • 30 giorni per opporsi a decreti ingiuntivi bancari.

È fondamentale rispettare i termini: il ricorso tardivo è inammissibile. In alcuni casi, come per la mancata motivazione dell’atto, la nullità può essere rilevata anche d’ufficio.

2.3 Contestazione dell’atto e sospensione

Una volta notificato l’atto, si può:

  1. Chiedere la sospensione all’Agenzia delle Entrate Riscossione presentando domanda motivata (ad es. perché è stato avviato ricorso o perché si sta chiedendo la rateizzazione). La sospensione evita che l’agente proceda a fermi o pignoramenti in attesa della decisione.
  2. Proporre ricorso alla Commissione tributaria o al giudice del lavoro, contestando motivi di legittimità (es. prescrizione, carenza di motivazione, soggetto sbagliato) o di merito (es. inesistenza del debito, calcoli errati).
  3. Richiedere la rateizzazione: il pagamento della prima rata sospende le procedure esecutive .

2.4 Notifica di fermo o ipoteca

Se il contribuente non paga entro 60 giorni dalla cartella, l’agente può iscrivere fermo amministrativo sul veicolo o ipoteca sull’immobile. Prima dell’iscrizione deve inviare un preavviso. È possibile opporsi entro 30 giorni dinanzi al giudice ordinario (per ipoteca) o alla Commissione tributaria (per fermo), invocando l’illegittimità (es. mancato rispetto dei limiti di cui all’art. 76, debito inferiore a 20 000 €, notifica irregolare).

2.5 Pignoramento presso terzi

Trascorsi 60 giorni dall’intimazione senza pagamento, l’agente può procedere a pignoramento presso terzi notificato solo al terzo debitore (non è richiesta notifica al contribuente). Tuttavia, la Cassazione ha sottolineato che il pignoramento deve indicare chiaramente il credito e la motivazione; in caso contrario è nullo . Il debitore può opporsi ex art. 72‑bis e 96 DPR 602/1973 entro 20 giorni.

3. Difese e strategie legali contro Fisco, INPS e banche

Affrontiamo ora le principali strategie difensive che un’azienda di dispositivi medici può adottare per ridurre o azzerare i propri debiti.

3.1 Verifica della legittimità degli atti

Prima di ogni altra azione, l’avvocato verifica la legittimità dell’atto di riscossione. Si analizzano:

  1. Competenza e firma: il funzionario che firma deve essere delegato, altrimenti l’atto è nullo.
  2. Motivazione sufficiente: come visto, l’art. 7 L. 212/2000 impone di indicare i presupposti di fatto e di diritto . L’assenza di motivazione rende l’atto annullabile.
  3. Prescrizione e decadenza: si verificano i termini di notifica e se vi è stata interruzione.
  4. Corretta notifica: errori nella PEC, nei termini o nel destinatario possono rendere inefficace l’atto.

Molte cartelle vengono annullate perché non è allegato l’atto presupposto (ad esempio l’avviso di accertamento), come richiesto dall’art. 7 .

3.2 Ricorsi e opposizioni

Se l’atto risulta illegittimo o il debito non è dovuto, si procede con ricorso. I principali rimedi sono:

3.2.1 Ricorso alla giustizia tributaria

Per cartelle esattoriali o avvisi di accertamento si propone ricorso alla Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni. Il ricorso può essere fondato su:

  • Motivi formali: mancanza di motivazione, notifica irregolare, violazione dello Statuto del contribuente.
  • Motivi sostanziali: errata applicazione delle norme tributarie, assenza di base imponibile, decadenza dell’ufficio.

Il giudice può sospendere l’atto in via cautelare se la pretesa rischia di arrecare danni irreparabili al contribuente.

3.2.2 Opposizione agli avvisi di addebito INPS

Gli avvisi di addebito si impugnano davanti al giudice del lavoro. Le eccezioni possono riguardare la mancata notifica dell’estratto di ruolo, la prescrizione quinquennale dei contributi, errori nel calcolo o la nullità dell’atto per mancata motivazione. È possibile anche chiedere la sospensione del DURC.

3.2.3 Opposizione a decreti ingiuntivi bancari

Le banche possono agire con decreto ingiuntivo per recuperare scoperti di conto o rientri da finanziamenti. Il cliente può opporsi entro 40 giorni contestando l’usura, l’anatocismo, la violazione della trasparenza bancaria (omessa consegna dei contratti, clausole vessatorie). La difesa può includere una consulenza contabile per dimostrare interessi ultra‑legali o indebitamente capitalizzati.

3.3 Rateizzazioni e piani di rientro

Se il debito è dovuto ma l’azienda non riesce a pagarlo in unica soluzione, la rateizzazione è lo strumento più immediato. Oltre all’art. 19 DPR 602/1973 esaminato sopra, esistono rateazioni per avvisi bonari (art. 3‑bis D.Lgs. 462/1997), versamenti derivanti da dichiarazione (F24), contributi INPS e sanzioni da cartelle esattoriali. La procedura è la seguente:

  1. Compilazione della domanda presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione (o INPS), allegando bilanci, ISEE e documentazione su flussi di cassa. Per importi fino a 120 000 € spesso non è richiesta documentazione e il piano è concesso automaticamente.
  2. Pagamento della prima rata per perfezionare il piano e sospendere le azioni esecutive . Nel frattempo l’Agenzia può iscrivere ipoteca o fermo (non sempre, ma ha facoltà di farlo ai sensi degli artt. 76‑77).
  3. Rispetto delle rate: il mancato pagamento di 5 rate determina la decadenza e l’esigibilità del residuo .

Le aziende devono valutare attentamente la sostenibilità della rata, poiché un piano troppo ambizioso rischia di far perdere i benefici. Con l’entrata in vigore dei nuovi decreti attuativi, il numero delle rate varia e serve presentare l’indice di liquidità .

Per i debiti bancari, è possibile richiedere un piano di rientro extragiudiziale tramite trattative con l’istituto: la banca può accettare la rinegoziazione del tasso o un saldo e stralcio, specialmente se l’alternativa è la procedura di insolvenza. Il supporto di un consulente può ridurre notevolmente il debito.

3.4 Definizioni agevolate e rottamazioni

Come visto, la rottamazione quater consente di pagare solo il capitale e le spese, azzerando sanzioni e interessi . Occorre però verificare l’ammissibilità del carico (non sono inclusi recuperi aiuti di Stato, risorse proprie UE, sanzioni penali) e presentare la domanda nei termini. Per le aziende di dispositivi medici può essere conveniente combinare la rottamazione con il payback: se l’azienda aderisce allo sconto del 25 %, potrà poi rottamare eventuali ruoli residui per ridurre ulteriormente il debito.

Inoltre sono previste definizioni agevolate delle liti pendenti (commi 186‑205 L. 197/2022): per i giudizi tributari pendenti si può chiudere la controversia pagando una percentuale del tributo (15 % in primo grado, 40 % in appello, 5 % in Cassazione) . Per le aziende coinvolte in contenziosi con l’Agenzia, questa è un’opportunità da valutare.

3.5 Sovraindebitamento e procedure concorsuali

Se l’indebitamento è tale da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività, l’azienda può ricorrere alle procedure di sovraindebitamento:

  1. Accordo di ristrutturazione: consente di proporre ai creditori un piano con falcidia dei debiti. È necessario il voto favorevole della maggioranza dei creditori in base ai crediti e l’omologa del tribunale . I crediti privilegiati (Fisco e INPS) devono essere pagati integralmente, ma è possibile dilazionarli.
  2. Piano del consumatore: applicabile all’imprenditore persona fisica per debiti prevalentemente personali. Permette di ristrutturare i debiti con pagamento parziale e ottenere la liberazione del residuo.
  3. Liquidazione controllata: i beni vengono liquidati e, dopo tre anni dalla chiusura, il debitore può ottenere l’esdebitazione se ha operato con diligenza .
  4. Composizione negoziata della crisi: come spiegato, l’imprenditore è affiancato da un esperto che lo aiuta a negoziare con creditori e trovare un accordo che eviti la liquidazione . Questa procedura è particolarmente utile per aziende ancora in attività che vogliono continuare a operare.

3.6 Contenzioso bancario: usura, anatocismo e nullità delle clausole

Oltre ai debiti fiscali e contributivi, le aziende di dispositivi medici spesso hanno esposizioni bancarie rilevanti. Gli strumenti di difesa includono:

  • Contestazione dell’usura: verificare se il tasso applicato supera il tasso soglia usura (TUS) pubblicato trimestralmente dal MEF. In caso di usura, gli interessi sono nulli ex art. 1815 c.c.
  • Anatocismo: la capitalizzazione degli interessi deve essere prevista da patti scritti e rispettare le delibere CICR; in caso contrario si può chiedere la restituzione degli interessi anatocistici.
  • Violazione della trasparenza: la banca deve consegnare la documentazione contrattuale e informare correttamente il cliente; la mancata consegna comporta la nullità delle clausole e la rinegoziazione del debito.

Queste questioni richiedono una perizia contabile e un’azione giudiziale o stragiudiziale per ridurre l’esposizione.

4. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore, esdebitazione e accordi di ristrutturazione

In questa sezione approfondiamo gli strumenti che possono essere utilizzati in combinazione o in alternativa alle rateizzazioni per risolvere i debiti.

4.1 Rottamazione quater e sue evoluzioni

La rottamazione quater riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022. È una procedura semplificata ma richiede attenzione:

  • Compilazione della dichiarazione sul sito di Agenzia delle Entrate Riscossione entro le scadenze. Il contribuente sceglie il numero di rate e indica eventuali controversie pendenti .
  • Pagamento della prima rata: senza il versamento della prima rata la definizione non produce effetti e le azioni esecutive riprendono immediatamente .
  • Combinazioni con altre procedure: la rottamazione non è compatibile con il piano del consumatore per gli stessi carichi, ma si può combinare con l’accordo di ristrutturazione; in tal caso si versa solo il capitale, mentre la parte eccedente (sanzioni e interessi) viene stralciata .

4.2 Definizione delle liti pendenti

Le controversie tributarie pendenti alla data del 1º gennaio 2023 possono essere definite pagando una percentuale del tributo a seconda del grado di giudizio. Ad esempio, per i giudizi pendenti in primo grado è dovuto il 90 % dell’imposta, mentre per quelli pendenti in Cassazione, se il contribuente è soccombente, è dovuto il 5 %. Questa definizione consente di estinguere il contenzioso con un notevole risparmio e ridurre i tempi.

4.3 Stralcio dei debiti inferiori a 1 000 €

La legge di bilancio 2023 prevede lo stralcio automatico dei carichi affidati dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 di importo residuo fino a 1 000 €. Lo stralcio comporta la cancellazione totale di imposta, sanzioni e interessi. Per importi superiori il contribuente può valutare la rottamazione o l’accordo di ristrutturazione.

4.4 Piano del consumatore, accordo di ristrutturazione e liquidazione controllata

Questi strumenti sono disciplinati dalla legge 3/2012 e dal Codice della crisi:

  • Piano del consumatore: destinato alle persone fisiche non imprenditori. Prevede una proposta di pagamento rateale in base alla capacità reddituale, con possibile falcidia dei debiti. Il giudice omologa il piano se accerta la meritevolezza e la convenienza per i creditori.
  • Accordo di ristrutturazione: richiede il voto favorevole dei creditori rappresentanti la maggioranza dei crediti. Può prevedere la falcidia del debito; i creditori dissenzienti sono vincolati se il tribunale omologa .
  • Liquidazione controllata: prevede la vendita dei beni del debitore. Dopo tre anni dalla chiusura, su richiesta del debitore, il tribunale può concedere l’esdebitazione .

4.5 Composizione negoziata della crisi d’impresa

L’istituto introdotto dal D.L. 118/2021 consente all’imprenditore di attivare una procedura volontaria con l’aiuto di un esperto. Il procedimento prevede:

  1. Domanda telematica sulla piattaforma delle Camere di commercio, corredata da documenti contabili, analisi di sostenibilità e rapporto sulla situazione economico‑finanziaria .
  2. Nomina dell’esperto da un elenco nazionale; l’esperto convoca i creditori e verifica la possibilità di un accordo .
  3. Negoziazione: l’esperto favorisce l’accordo e può suggerire soluzioni quali accordo di ristrutturazione, transazione fiscale, cessione dell’azienda o conversione del debito in capitale.
  4. Misure protettive: previa autorizzazione del tribunale, il debitore può ottenere la sospensione delle azioni esecutive per il tempo necessario a concludere le trattative.

Questo strumento è consigliato alle imprese ancora operative che vogliono evitare la liquidazione e trovare un’intesa con Fisco, INPS e banche.

5. Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare gli atti: molti debitori non aprono le PEC o non ritirano le raccomandate. L’atto diventa comunque efficace e i termini decorrono. Occorre sempre visionare gli atti e rivolgersi subito a un professionista.
  2. Pagare senza verificare: prima di versare è bene controllare la motivazione e la prescrizione. Spesso si pagano importi non dovuti o già prescritti.
  3. Aspettare la fine del giudizio: alcuni creditori attendono la sentenza del TAR o della Cassazione. Tuttavia, nel caso del payback, il decreto 95/2025 permette di chiudere il debito con uno sconto del 75 %, mentre attendere la sentenza può comportare il pagamento del 48 % o dell’intero importo con interessi .
  4. Sottovalutare la responsabilità degli amministratori e dei soci: come visto, la Cassazione può chiamare in causa gli ex soci per i debiti societari . È quindi importante gestire correttamente la liquidazione e conservare la documentazione.
  5. Non tenere traccia dei pagamenti: i piani di rateizzazione richiedono disciplina; qualsiasi rata non pagata fa decadere i benefici . Occorre impostare un sistema di monitoraggio e avvisi.
  6. Non sfruttare le procedure di sovraindebitamento: molte imprese ignorano la possibilità di accordo o piano del consumatore. Queste procedure consentono di ristrutturare i debiti e ripartire senza il peso del passato.
  7. Affidarsi a consulenti improvvisati: la complessità delle norme richiede l’assistenza di professionisti esperti. Un errore di strategia può costare caro.

6. Tabelle riepilogative

Di seguito alcune tabelle sintetiche per avere un colpo d’occhio sui principali strumenti. Le tabelle contengono solo parole chiave, numeri e date per facilitare la lettura.

6.1 Norme e termini fondamentali

StrumentoNormativa di riferimentoDurata/ScadenzeBenefici
Payback dispositivi mediciD.L. 78/2015 art. 9‑ter; D.L. 95/2025 art. 7Pagamento 25 % entro 30 giorni; sospensione azioni fino al 31 dicembre 2025Sconto 75 % del contributo; chiusura contenziosi
Rateizzazione tributiDPR 602/1973 art. 19; D.Lgs. 110/2024; D.Lgs. 33/2025Fino a 72/84/96/108/120 rate; domande entro 31 dicembre 2024; decadenza dopo 5 rate non pagateSospensione azioni esecutive; dilazione del debito
Rottamazione quaterL. 197/2022 commi 231‑240Dichiarazione entro 30 aprile 2023; pagamento in 18 rate fino al 2027; interessi 2 %Eliminazione di sanzioni, interessi e aggio
SovraindebitamentoL. 3/2012; D.Lgs. 14/2019Presentazione domanda all’OCC; sospensione 120 giorni ; esdebitazione dopo 3 anniFal ridia dei debiti; sospensione esecutive; liberazione residui
Composizione negoziata crisiD.L. 118/2021Domanda sulla piattaforma; durata variabile; misure protettive su richiestaNegoziazione con creditori; sospensione azioni; supporto esperto

6.2 Limiti di pignoramento

Reddito o beneLimite di pignorabilitàNormativa
Stipendi e salariPignorabili fino a 1/5; cumulabili fino a 1/2Art. 545 c.p.c.
PensioniImpignorabili fino a 2 volte la pensione minima; pignorabili oltre tale sogliaArt. 545 c.p.c.
Conto corrente con stipendio/pensione accreditatoImpignorabile fino a 3 volte l’assegno sociale; oltre si applica 1/5Art. 545 c.p.c.
Prima casaNon espropriabile se non di lusso e se il debito < 120 000 €Art. 76 DPR 602/1973

7. FAQ (domande frequenti)

7.1 Cos’è il payback dei dispositivi medici e perché mi riguarda?

Il payback è un contributo imposto ai fornitori di dispositivi medici per coprire gli sforamenti dei tetti di spesa regionali dal 2015 in poi. Se la tua azienda ha fatturato dispositivi al Servizio sanitario, la Regione potrebbe aver richiesto il pagamento di una percentuale del tuo fatturato. Grazie al D.L. 95/2025 è possibile chiudere il debito pagando il 25 % dell’importo entro 30 giorni .

7.2 Non ho mai ricevuto la cartella relativa al payback; devo pagare comunque?

No. La Regione deve notificare la richiesta di payback. Se non hai ricevuto la notifica, puoi contestare l’atto per nullità. Tuttavia, se la notifica è stata effettuata via PEC o raccomandata e non l’hai ritirata, l’atto è comunque valido. In tal caso conviene aderire allo sconto del 25 %.

7.3 Cosa succede se non pago entro i 30 giorni il 25 % del payback?

Se non versi la quota entro il termine, la Regione può procedere al recupero entro i limiti fissati dalla Corte Costituzionale (48 %). Tuttavia, fino al 31 dicembre 2025 non potrà avviare procedure coattive . Trascorso questo periodo riprenderanno pignoramenti e compensazioni.

7.4 Posso rateizzare il payback?

Il decreto 95/2025 non prevede un piano di rateizzazione specifico per il payback. Tuttavia, le PMI possono ottenere un finanziamento garantito dal Fondo di garanzia per saldare il 25 % . In alternativa si può cercare un accordo con la Regione o attendere eventuali decreti attuativi.

7.5 Che differenza c’è tra rateizzazione art. 19 DPR 602/1973 e rottamazione?

La rateizzazione permette di diluire il pagamento ma non elimina sanzioni e interessi, che restano a carico del contribuente. La rottamazione, invece, consente di pagare solo il capitale e le spese, cancellando sanzioni e interessi . Tuttavia, la rottamazione ha scadenze più rigide e non copre tutti i carichi.

7.6 Se presento domanda di rateizzazione, l’Agenzia può procedere a pignoramento?

La sola domanda non blocca automaticamente le azioni esecutive. Secondo la Cassazione, occorre che la rateizzazione sia concessa e che sia pagata la prima rata; solo allora l’agente non può procedere . L’ordinanza 23057/2025 ha rimarcato che la questione è controversa e merita approfondimento .

7.7 Quante rate posso ottenere con la nuova riforma della riscossione?

Per le domande presentate entro il 31 dicembre 2024 restano in vigore le 72 o 120 rate. Dal 2025 le rate massime variano a 84, 96 o 108, in base all’ISEE e agli indici finanziari . È importante consultare un professionista per calcolare la capacità di rimborso.

7.8 Posso salvare la mia abitazione principale dall’espropriazione?

Sì. L’art. 76 DPR 602/1973 vieta l’espropriazione dell’unico immobile adibito a abitazione, a condizione che non sia di lusso e che il debito fiscale sia inferiore a 120 000 € . Se l’agente iscrive ipoteca o avvia esecuzione in violazione di questi limiti, l’atto è nullo.

7.9 L’INPS aderisce alla rottamazione quater?

Solo se il Consiglio di amministrazione dell’INPS adotta un’apposita delibera. Nel 2023 l’INPS ha aderito per alcune categorie di debiti, ma è necessario verificare per ogni anno. Senza delibera, i contributi previdenziali non possono essere rottamati .

7.10 Cosa devo fare se la mia banca mi notifica un decreto ingiuntivo?

Devi opporlo entro 40 giorni davanti al tribunale. Puoi contestare l’usura, l’anatocismo e la nullità delle clausole. Con l’ausilio di un consulente tecnico si può rideterminare il saldo e ottenere la sospensione.

7.11 Posso proporre il piano del consumatore per debiti societari?

Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche non imprenditori. L’amministratore di una società può però accedere all’accordo di ristrutturazione oppure, se la società è sotto soglia, alle procedure di sovraindebitamento.

7.12 Cosa succede se non rispetto le rate della rottamazione?

Il mancato pagamento di una sola rata determina l’inefficacia della definizione e l’iscrizione a ruolo delle somme residue con ripresa delle azioni esecutive. È quindi fondamentale programmare i pagamenti.

7.13 Dopo la liquidazione della società, i soci sono al sicuro?

No. La Cassazione ha stabilito che i soci possono essere chiamati a rispondere dei debiti fiscali se hanno ricevuto beni o somme nella liquidazione . È necessario mantenere una corretta contabilità e conservare documenti che dimostrino l’assenza di ripartizioni.

7.14 Posso ottenere la sospensione del DURC se rateizzo o impugno?

Presentando ricorso o domanda di rateizzazione è possibile chiedere la sospensione del DURC negativo. Tuttavia, l’INPS valuterà caso per caso e potrà rilasciare un DURC in corso di validità solo se l’azienda ha regolarizzato i versamenti correnti e ha in essere un piano approvato.

7.15 Come funziona l’esdebitazione nella liquidazione controllata?

Alla fine della liquidazione controllata, il debitore può chiedere la liberazione dai debiti residui se dimostra di aver collaborato lealmente e di non avere nuovo patrimonio occultato. Il tribunale verifica la diligenza e, se ricorrono i presupposti, dichiara l’esdebitazione .

7.16 Esiste un termine di prescrizione per i contributi INPS?

Sì. I contributi previdenziali si prescrivono in cinque anni; tuttavia, se l’INPS ha notificato un avviso di addebito o un’ordinanza ingiunzione, il termine può diventare decennale. È pertanto essenziale controllare la data di notifica.

7.17 Cosa sono gli interessi anatocistici e come si contestano?

L’anatocismo è la capitalizzazione degli interessi, cioè l’addebito di interessi su interessi. In ambito bancario, la capitalizzazione deve essere espressamente convenuta e non può avvenire con periodicità inferiore all’anno, salvo diversa delibera del CICR. Se la banca applica anatocismo non pattuito, si può chiedere la restituzione delle somme.

7.18 La composizione negoziata della crisi è riservata alle grandi aziende?

No. La composizione è accessibile a tutte le imprese commerciali, agricole e artigiane in difficoltà, indipendentemente dalle dimensioni. È particolarmente utile per le PMI che vogliono evitare la liquidazione e hanno ancora prospettive di continuità .

7.19 Che ruolo ha l’OCC (Organismo di Composizione della Crisi)?

L’OCC è un organismo pubblico o privato iscritto presso il Ministero della Giustizia che gestisce le procedure di sovraindebitamento. Nomina un gestore che assiste il debitore nella predisposizione del piano e nella mediazione con i creditori. La presenza dell’OCC è obbligatoria per accordo di ristrutturazione, piano del consumatore e liquidazione controllata.

7.20 Come posso contattare l’Avv. Monardo e il suo staff?

È possibile compilare il modulo di contatto alla fine di questo articolo oppure inviare una email indicando i propri dati e allegando eventuali atti ricevuti. Il team valuterà gratuitamente la documentazione e proporrà la strategia difensiva più idonea.

8. Simulazioni pratiche

Per rendere concreti i concetti finora descritti, proponiamo alcune simulazioni numeriche. I dati sono ipotetici ma basati su casi reali seguiti dallo studio.

8.1 Simulazione 1: pagamento del payback e rottamazione

Scenario: l’azienda ABC s.r.l., fornitrice di dispositivi medici, riceve nel luglio 2025 una richiesta di payback di 200 000 € per gli anni 2015‑2018. Decide di aderire al decreto 95/2025 e paga il 25 %.

  • Calcolo del 25 %: 200 000 € × 25 % = 50 000 € da pagare entro 30 giorni.
  • Risparmio: 150 000 € di contributo non dovuto grazie al decreto; nessun interesse applicato.
  • Effetti: la Regione comunica il pagamento e il TAR estingue il giudizio. L’azienda libera le garanzie e il bilancio migliora.

Se l’azienda avesse atteso la decisione del TAR, avrebbe potuto pagare fino a 96 000 € (48 % ex sentenza costituzionale) più interessi, rischiando l’esecuzione. Pertanto la scelta di aderire allo sconto del 75 % si è rivelata vantaggiosa.

8.2 Simulazione 2: rateizzazione e pignoramento

Scenario: la società XYZ s.r.l. ha un debito fiscale di 120 000 €. Presenta domanda di rateizzazione ex art. 19 DPR 602/1973 il 10 gennaio 2025. L’agente concede un piano di 84 rate da 1 500 € al mese. Dopo il pagamento della prima rata, XYZ riceve un atto di pignoramento su un credito verso un ospedale.

Analisi:

  • Errore dell’agente: la notifica del pignoramento è illegittima, poiché la rateizzazione è stata concessa e la prima rata è stata pagata. L’azienda può opporsi al pignoramento, chiedendo la sospensione e il risarcimento dei danni per illegittima esecuzione.
  • Incertezza giurisprudenziale: se la rateizzazione non fosse stata ancora concessa, l’agente avrebbe potuto procedere. La Cassazione 23057/2025 rimanda al giudizio pubblico per chiarire l’interpretazione .

8.3 Simulazione 3: accordo di ristrutturazione e esdebitazione

Scenario: la PMI “Meditech” ha debiti complessivi per 800 000 € verso Fisco, INPS, banche e fornitori. Presenta domanda di sovraindebitamento presso l’OCC nel settembre 2024.

  • Proposta: pagamento del 40 % dei debiti chirografari in 5 anni; pagamento integrale dei debiti privilegiati (200 000 € verso l’Erario) in 10 anni; stralcio del restante 60 % dei crediti chirografari.
  • Voto dei creditori: la maggioranza (in valore) dei creditori aderisce. Il piano viene omologato dal tribunale.
  • Esito: le azioni esecutive sono sospese; l’azienda prosegue l’attività; dopo il completamento, Meditech ottiene la liberazione dai residui. Gli ex soci non sono perseguiti perché non hanno ricevuto distribuzioni .

8.4 Simulazione 4: contestazione di anatocismo bancario

Scenario: la ditta “BioCare s.r.l.” ha un affidamento bancario con tasso nominale del 6 %. Analizzando gli estratti conto con un consulente, emerge che la banca ha capitalizzato gli interessi ogni trimestre senza una clausola valida.

  • Calcolo: gli interessi illegittimi ammontano a 20 000 €. Presentando ricorso, la società chiede la restituzione di tali somme e la rinegoziazione del debito residuo.
  • Esito: la banca accetta di detrarre i 20 000 € dal debito e ridurre il tasso al 4 %. Questo consente a BioCare di risparmiare e di evitare l’esposizione a ulteriori contenziosi.

Conclusione

Le aziende di dispositivi medici che si trovano in difficoltà finanziaria devono muoversi in un labirinto di norme e procedure. Il payback, la riscossione coattiva, l’INPS e i contratti bancari sono ambiti complessi che richiedono competenze trasversali. Grazie alle riforme degli ultimi anni (decreto 95/2025, legge 197/2022, D.Lgs. 110/2024 e 33/2025) sono disponibili strumenti per ridurre i debiti e per ripartire.

In sintesi:

  • Il decreto 95/2025 consente di chiudere il payback con il pagamento del 25 % e sospende le azioni esecutive fino al 31 dicembre 2025 .
  • La rateizzazione art. 19 consente fino a 108 rate a seconda dei requisiti e sospende i pignoramenti dopo il pagamento della prima rata .
  • La rottamazione quater permette di pagare solo il capitale e le spese, cancellando sanzioni e interessi .
  • Le procedure di sovraindebitamento e la composizione negoziata offrono soluzioni strutturali per l’azienda, consentendo la falcidia dei debiti e l’esdebitazione .

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