Occhialeria con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Nel comparto dell’occhialeria — che comprende le imprese artigiane e industriali dedite alla produzione di occhiali e montature — la crisi economica degli ultimi anni ha aggravato il problema dell’indebitamento. Alla diminuzione delle commesse e all’aumento dei costi di materie prime ed energia si sono aggiunti adempimenti fiscali e contributivi sempre più stringenti. Per un imprenditore del settore è fin troppo facile accumulare debiti verso l’Erario, l’INPS e le banche: cartelle esattoriali, avvisi di addebito, ipoteche e pignoramenti rappresentano un rischio concreto che può compromettere la continuità aziendale e la vita personale del titolare.

Per evitare errori irreparabili è essenziale conoscere i propri diritti e le strategie che l’ordinamento mette a disposizione del contribuente. In questo articolo — aggiornato a gennaio 2026 — analizzeremo in maniera approfondita il quadro normativo e giurisprudenziale, illustreremo passo passo cosa fare dopo la notifica di un atto, esamineremo le difese e gli strumenti alternativi (rottamazioni, rateizzazioni, procedure di sovraindebitamento, piani del consumatore) e forniremo esempi pratici. L’obiettivo è offrire una guida completa pensata per gli imprenditori dell’occhialeria che vogliono difendersi e ripartire.

Chi siamo: lo studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale nel diritto bancario, tributario e nel contenzioso con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER). È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia (Legge 3/2012) e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Inoltre è esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, convertito in legge 147/2021.

Grazie alla sinergia tra professionisti, lo studio offre:

  • Analisi approfondita degli atti ricevuti (cartelle, avvisi di addebito, intimazioni, pignoramenti);
  • Ricorsi dinanzi alle Corti di giustizia tributaria, opposizioni all’esecuzione e opposizioni agli atti esecutivi;
  • Istanza di sospensione delle misure cautelari ed esecutive (ipoteche, fermi, pignoramenti) e trattative con l’AdER per la rateizzazione;
  • Piani di rientro, transazioni fiscali e adesione a definizioni agevolate (rottamazione‑quinquies, saldo e stralcio, stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 €);
  • Procedure giudiziali e stragiudiziali di ristrutturazione del debito: piano del consumatore, accordi di composizione, liquidazione del patrimonio, esdebitazione.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

1. I termini per impugnare gli atti del fisco

Quando l’Agenzia delle Entrate o l’AdER emettono un avviso di accertamento o una cartella di pagamento, il contribuente ha diritto di contestare l’atto. L’articolo 21 del D.Lgs. 546/1992 stabilisce che il ricorso deve essere notificato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto . Questo termine è sospeso dal 1° al 31 agosto (periodo feriale) . La costituzione in giudizio deve avvenire entro 30 giorni dal deposito del ricorso.

Per importi superiori a 3.000 euro è obbligatoria l’assistenza di un avvocato abilitato . L’avviso di pagamento dell’INPS, invece, è impugnabile dinanzi al giudice del lavoro entro 40 giorni .

2. La notifica degli atti

Gli atti dell’Amministrazione finanziaria devono essere notificati secondo l’art. 60 del D.P.R. 600/1973 e le norme del codice di procedura civile. La disciplina è stata aggiornata consentendo l’uso della posta elettronica certificata (PEC) per professionisti e imprese . Un’errata notifica è motivo di nullità dell’atto e va sempre verificata.

In tema di avviso di addebito INPS, la Corte di cassazione (ordinanza n. 21847/2025) ha chiarito che, in caso di notifica postale con temporanea assenza del destinatario, la notifica si considera perfezionata decorsi dieci giorni dall’avviso di giacenza presso l’ufficio postale; non è necessario che venga inviata una raccomandata informativa . Questa pronuncia rafforza la presunzione di conoscenza dell’atto da parte del debitore.

3. Termini e limiti dell’esecuzione esattoriale

  • Art. 50 D.P.R. 602/1973Inizio dell’esecuzione: l’Agente della riscossione può avviare l’espropriazione forzata solo dopo che siano trascorsi almeno 60 giorni dalla notifica della cartella e solo se il contribuente non ha presentato ricorso o istanza di rateizzazione. Se l’esecuzione non è iniziata entro un anno, deve essere preceduta da una intimazione ad adempiere che perde efficacia dopo 180 giorni.
  • Art. 77 D.P.R. 602/1973Iscrizione di ipoteca: dopo il decorso del termine di cui all’art. 50, il ruolo esattoriale costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili. L’Agente può procedere anche prima dell’espropriazione se il credito supera 20.000 € . Se il credito è inferiore al 5 % del valore del bene, l’ipoteca è condizione necessaria per procedere all’esecuzione; l’Agente deve comunque inviare un preavviso di iscrizione 30 giorni prima .
  • Art. 86 D.P.R. 602/1973Fermo amministrativo: l’Agenzia delle Entrate – Riscossione può disporre il blocco dei veicoli intestati al debitore tramite iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA) . Prima dell’iscrizione viene inviato un preavviso; se entro 30 giorni il debitore non paga, non chiede la rateizzazione né ottiene uno sgravio, l’atto di fermo diventa esecutivo . L’art. 86, comma 2, stabilisce che sono esclusi dal fermo i veicoli strumentali all’attività di impresa o destinati al trasporto di persone con disabilità .
  • Art. 76 D.P.R. 602/1973Espropriazione immobiliare: l’Agenzia non può procedere all’espropriazione se l’immobile del debitore è l’unico bene di proprietà, adibito ad abitazione e non di lusso . In tutti gli altri casi, l’espropriazione è possibile solo se l’importo del debito supera 120.000 € e se è stata iscritta l’ipoteca da almeno sei mesi . La Cassazione ha precisato che la tutela riguarda l’unico immobile del debitore e vale solo per l’espropriazione fiscale, non per i creditori privati .

4. Giurisprudenza recente

  1. Ipoteca e rateizzazione – Con l’ordinanza 20 giugno 2024 n. 17031 la Corte di Cassazione ha stabilito che, in presenza di una richiesta di rateizzazione del debito, l’Agente non può iscrivere ipoteca ex art. 77 se non dopo il rigetto dell’istanza o la decadenza del piano. Queste circostanze non devono per forza essere indicate nell’avviso di iscrizione, ma il contribuente può farle valere in giudizio .
  2. Ipoteca su beni del fondo patrimoniale – L’ordinanza n. 396/2026 ha affermato che l’art. 170 del Codice civile (che tutela i beni conferiti nel fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia) si applica anche all’iscrizione ipotecaria ai sensi dell’art. 77 D.P.R. 602/1973. L’Agente della riscossione non può quindi iscrivere ipoteca sui beni del fondo se non dimostra che il debito è stato contratto per fini estranei ai bisogni familiari e che il creditore era consapevole di tale estraneità . L’onere della prova grava sul debitore o sul terzo garante .
  3. Notifica dell’avviso di addebito INPS – La Cassazione (ordinanza 29 luglio 2025 n. 21847) ha stabilito che per la notificazione diretta dell’avviso di addebito a mezzo posta, in caso di mancato recapito, è sufficiente il rilascio dell’avviso di giacenza: la notifica si perfeziona decorsi dieci giorni e non è necessaria la comunicazione di avvenuta notifica .
  4. Pignoramento della prima casa – Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito che la protezione dell’art. 76 non riguarda genericamente la “prima casa”, ma esclusivamente l’unico immobile di proprietà adibito ad abitazione. Inoltre la tutela si applica solo alle espropriazioni dell’Agente della riscossione e non ai creditori privati .

5. Procedure di composizione della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)

Il D.L. 118/2021, convertito in legge 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa. Il decreto prevede che l’imprenditore in difficoltà può presentare una istanza telematica attraverso il portale della Camera di Commercio; un’apposita commissione nominata da tribunale, CCIAA e Prefettura designa un esperto negoziatore che assiste l’imprenditore nelle trattative con creditori, banche e Fisco . Tra i vantaggi: riduzione di interessi e sanzioni, possibilità di sospendere le azioni esecutive e mantenere la gestione dell’impresa . Le procedure sono utili alle aziende dell’occhialeria che presentano squilibri ma vogliono evitare il fallimento.

Procedura passo‑passo: cosa fare dopo la notifica dell’atto

Quando un’imposta non viene pagata, l’Agenzia delle Entrate o l’AdER emettono cartelle di pagamento, avvisi di accertamento, avvisi di addebito INPS o altre intimazioni. Di seguito il percorso per tutelarsi:

  1. Verificare la notifica e i termini — Controlla la data di ricezione, il contenuto dell’atto e l’indicazione del responsabile. Se la cartella non è stata notificata correttamente (per esempio manca la PEC, non c’è raccomandata, l’indirizzo non è aggiornato), l’atto può essere annullato. Ricorda: per ricorrere hai 60 giorni dall’avviso (o 40 giorni per gli avvisi INPS) .
  2. Calcolare la prescrizione — Alcuni debiti tributari o contributivi possono essere prescritti (ad esempio, i contributi INPS si prescrivono in cinque anni se non c’è interruzione). Occorre verificare la cronologia degli atti. La Cassazione ha chiarito che la prescrizione può maturare anche se il contribuente non impugna l’atto immediatamente.
  3. Richiedere la documentazione all’AdER — È possibile ottenere copia degli atti presupposti (ruolo, avviso di accertamento) tramite istanza di accesso agli atti. In mancanza degli atti, la cartella è nulla.
  4. Presentare istanza di sospensione — Se l’importo è contestato o si sta preparando un ricorso, è possibile chiedere all’AdER la sospensione della riscossione in via amministrativa (autotutela) o giudiziale. Per i debiti INPS la sospensione può essere concessa dal giudice .
  5. Valutare la rateizzazione o la definizione agevolata — Prima di impugnare, il contribuente può chiedere la rateizzazione (piano ordinario fino a 72 rate; piano straordinario fino a 120 rate; piani “a tempo” nelle situazioni di eccezionale gravità). Con l’adesione alla rottamazione‑quinquies si ottiene lo stralcio di interessi, sanzioni e aggio .
  6. Presentare il ricorso — Se la documentazione è irregolare o il debito è infondato, lo studio può predisporre un ricorso alla Corte di giustizia tributaria (ex commissioni tributarie) o un’opposizione all’esecuzione davanti al giudice ordinario. Nel ricorso si possono eccepire vizi di notifica, prescrizione, mancata motivazione, mancanza di prova del credito, difetto di legittimazione, violazione del contraddittorio, abuso di diritto.
  7. Attivare le procedure concorsuali o di sovraindebitamento — Se i debiti sono tali da compromettere la sopravvivenza dell’azienda, è consigliabile avviare la composizione negoziata (per società e imprese) o le procedure previste dalla Legge 3/2012 (per persone fisiche e ditte individuali): accordo di composizione, piano del consumatore, liquidazione del patrimonio, esdebitazione del sovraindebitato incapiente. Queste procedure possono sospendere le azioni esecutive e portare alla cancellazione dei debiti residui.

Difese e strategie legali

Impugnare cartelle e avvisi

Le principali eccezioni da sollevare in un ricorso tributario sono:

  • Nullità della notifica – se l’atto è stato notificato a indirizzo errato, a mezzo posta senza seguire le regole del regolamento postale, o se manca la relata di notifica. La Cassazione ha affermato che per l’avviso di addebito è sufficiente il deposito dell’avviso di giacenza , ma resta contestabile la mancanza di firma o l’assenza di autorizzazione.
  • Mancata allegazione degli atti presupposti – l’Amministrazione deve dimostrare il credito mediante produzione dell’avviso di accertamento, del ruolo e della relativa motivazione. In caso contrario la cartella è nulla.
  • Violazione del contraddittorio – per gli avvisi di accertamento il contraddittorio è obbligatorio. Se l’Ufficio non invita il contribuente a presentare osservazioni, l’atto è annullabile.
  • Difetto di motivazione – l’atto deve indicare le ragioni di fatto e di diritto che giustificano l’imposizione. L’iscrizione ipotecaria deve contenere l’indicazione del credito e dell’atto presupposto. Diversamente è illegittima.
  • Prescrizione o decadenza – molti tributi si prescrivono in cinque anni; alcune imposte (IRES, IRAP, IVA) in 10 anni per ruoli straordinari. Il giudice annulla il debito se l’AdER non dimostra l’interruzione.
  • Eccezione di incostituzionalità – in caso di norme dubbie si può sollevare questione di legittimità dinanzi alla Corte costituzionale.

Richiedere la sospensione e la cancellazione delle misure cautelari

  • Sospensione giudiziale – il ricorso può essere accompagnato da un’istanza cautelare per sospendere l’esecuzione della cartella o la misura ipotecaria. Il giudice la concede quando la pretesa risulta manifestamente infondata o quando l’esecuzione provocherebbe un danno grave e irreparabile.
  • Cancellazione del fermo – per richiedere la cancellazione è sufficiente saldare la prima rata del piano di rateizzazione o dimostrare che il veicolo è strumentale all’attività o destinato al trasporto di disabili . In questo caso l’Agente sospende il fermo e, a pagamento ultimato, ne cura la cancellazione .
  • Cancellazione dell’ipoteca – la cancellazione si ottiene con il pagamento del debito o con la sentenza di annullamento. Dopo la cancellazione, l’Agente ha 30 giorni per comunicare la cancellazione al PRA . In caso di inerzia è possibile ricorrere al giudice.

Negoziazione e definizione agevolata dei debiti fiscali

  1. Rateizzazione ordinaria e straordinaria – È possibile chiedere all’AdER di dilazionare il debito: fino a 72 rate mensili per importi standard e fino a 120 rate in caso di comprovata difficoltà economica. Il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive comporta la decadenza dal beneficio e l’Agente può iscrivere ipoteca .
  2. Rottamazione‑quinquies (Legge n. 199/2025) – Istituita dalla legge di bilancio 2026, consente di estinguere i debiti affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da imposte e contributi INPS non a seguito di accertamento . Aderendo alla rottamazione, il debitore paga solo il capitale e le spese di riscossione; sono eliminati interessi, sanzioni e aggio . L’istanza va presentata in via telematica entro 30 aprile 2026 e può riguardare specifiche cartelle o avvisi . In caso di rateizzazione, dal 1° agosto 2026 si applica un interesse del 3 % annuo .
  3. Saldo e stralcio – In determinate annualità la legge finanziaria introduce stralci automatici dei debiti di modestissimo importo (ad esempio, cancellazione delle mini‑cartelle fino a 1.000 €). Altre misure (saldo e stralcio delle cartelle per contribuenti in difficoltà economica) prevedono il pagamento di una percentuale del capitale.
  4. Transazione fiscale – Prevista dall’art. 182‑ter della Legge fallimentare (ora art. 63 CCII), consente alle imprese in crisi di proporre ai creditori pubblici un pagamento ridotto nell’ambito di un concordato preventivo o accordo di ristrutturazione. È uno strumento utile nelle procedure di composizione negoziata introdotte dal D.L. 118/2021.
  5. Autotutela – L’AdER può annullare in autotutela gli atti che risultino palesemente illegittimi o infondati. È possibile presentare un’istanza motivata per ottenere lo sgravio; la Cassazione ha riconosciuto che l’autotutela non è discrezionale ma deve essere esercitata nel rispetto dei principi di buona amministrazione.

Tutela del patrimonio immobiliare

Il pignoramento della casa è uno dei timori principali degli imprenditori dell’occhialeria. Alcune norme fondamentali da conoscere:

  1. Protezione dell’unico immobile – L’art. 76, comma 1, lettera a), vieta l’espropriazione dell’unico immobile di proprietà del debitore se adibito ad abitazione principale e non di lusso . La tutela non si applica ai creditori privati (banche, fornitori) né agli immobili in comproprietà .
  2. Soglia di 120.000 € – Il pignoramento da parte dell’AdER è ammesso solo se il debito supera 120.000 € e se l’ipoteca è iscritta da almeno sei mesi . Se il debito è inferiore non è possibile procedere alla vendita dell’immobile.
  3. Esclusione dei beni essenziali – Il comma a‑bis) dell’art. 76 esclude l’espropriazione di un paniere di beni essenziali individuato dall’art. 514 c.p.c. (frigorifero, lavatrice, mobili indispensabili) . Questa tutela si estende anche alle abitazioni se rientrano in tale categoria.
  4. Opposizione all’esecuzione – Se il pignoramento è illegittimo perché riguarda l’unico immobile o perché l’importo è inferiore a 120.000 €, si può proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. per far dichiarare la nullità del pignoramento.
  5. Fondo patrimoniale – L’ordinanza Cass. n. 396/2026 ha stabilito che l’iscrizione ipotecaria su beni conferiti nel fondo patrimoniale è ammessa solo se il debito è estraneo ai bisogni della famiglia e il creditore ne era consapevole . Pertanto, per tutelare i beni della famiglia occorre dimostrare che il debito fiscale non ha finalità familiari.

Rapporto con le banche e tutela del credito

Le aziende dell’occhialeria spesso ricorrono al credito bancario per finanziare gli impianti di produzione, l’acquisto di materiali e la ricerca. Quando la crisi compromette la capacità di rimborso, la banca può escutere garanzie, revocare fidi e richiedere il rientro immediato. È quindi fondamentale:

  1. Verificare la presenza di interessi usurari o anatocistici – La legge anti‑usura (L. 108/1996) vieta tassi oltre la soglia fissata trimestralmente dal MEF. Se i tassi applicati superano la soglia, il contratto può essere annullato e la banca è tenuta a restituire gli interessi illegittimi.
  2. Controllare la trasparenza bancaria – Ai sensi dell’art. 119 del T.U.B. (D.Lgs. 385/1993) il correntista ha diritto di ricevere l’estratto conto e tutti i documenti contrattuali. La mancanza di copia del contratto di mutuo o di conto corrente rende la prova del debito più difficile per la banca.
  3. Negoziare accordi di ristrutturazione – Grazie al D.L. 118/2021 e al Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019) è possibile avviare una composizione negoziata con i creditori bancari, eventualmente assistita dall’esperto nominato dalla CCIAA . In questa sede si può proporre una riduzione dei tassi, una dilazione del rimborso o la conversione dei debiti in capitale.
  4. Opposizione agli atti esecutivi bancari – Se la banca promuove un pignoramento senza aver rispettato le norme (ad esempio, non è decorso il termine di preavviso o l’ipoteca è sproporzionata), si può proporre opposizione al giudice dell’esecuzione.
  5. Fondo di garanzia e misure straordinarie – In determinati casi (crisi economiche, emergenze sanitarie) il legislatore ha previsto garanzie pubbliche sui prestiti bancari e moratorie per le PMI. È consigliabile verificare se l’impresa può accedere a tali misure.

Strumenti alternativi per la gestione dei debiti

1. Rottamazione‑quinquies e definizioni agevolate

La Rottamazione‑quinquies è la misura di definizione agevolata introdotta dalla Legge n. 199/2025. Riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 e consente di saldare i debiti pagando solo capitale e spese . I contribuenti devono presentare la domanda entro il 30 aprile 2026 . Possono scegliere quali cartelle includere e devono versare la prima rata entro 31 luglio 2026; i pagamenti successivi sono previsti fino a cinque anni e comportano l’applicazione del 3 % di interessi dal 1° agosto 2026 .

Sono ammessi alla rottamazione anche i contribuenti decaduti dalle precedenti edizioni, purché i carichi rientrino nel perimetro. Sono esclusi i debiti già inclusi nella rottamazione‑quater per i quali entro il 30 settembre 2025 risultino pagate tutte le rate .

2. Rateizzazione e sospensione delle misure esecutive

La richiesta di rateizzazione sospende le azioni esecutive: l’Agente non può iscrivere nuove ipoteche o fermi finché la domanda è pendente . In caso di rigetto o decadenza dal piano, le misure possono essere riprese. È consigliabile presentare la domanda in maniera completa, allegando la documentazione economica che attesta la difficoltà e stabilendo un importo sostenibile.

3. Saldo e stralcio e stralcio automatico dei piccoli debiti

In alcune leggi di bilancio sono stati introdotti stralci automatici dei debiti fino a 1.000 € (mini‑cartelle), nonché procedure di saldo e stralcio rivolte ai contribuenti in difficoltà economica con ISEE basso. Anche se queste misure non sono previste ogni anno, conviene monitorare le novità legislative.

4. Procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012)

La Legge 3/2012 ha previsto strumenti specifici per i soggetti non fallibili (privati, professionisti, piccoli imprenditori) in stato di sovraindebitamento. La normativa è stata aggiornata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ma continua a trovare applicazione fino alla piena entrata in vigore delle nuove disposizioni. Le procedure principali sono:

a) Accordo di composizione della crisi

È un accordo con i creditori che richiede l’approvazione della maggioranza degli stessi. Prevede la nomina di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) che assiste il debitore nella redazione della proposta. L’accordo consente di falcidiare i debiti e prevede la sospensione delle azioni esecutive.

b) Piano del consumatore

Riservato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi non professionali. L’art. 12‑bis della L. 3/2012 stabilisce che il giudice, verificati i requisiti di legge, fissa l’udienza e dispone la comunicazione ai creditori; l’udienza deve svolgersi entro 60 giorni dal deposito della proposta . Il giudice può sospendere le esecuzioni che pregiudicano la fattibilità del piano e, dopo aver valutato la meritevolezza del debitore, omologa il piano, che diventa vincolante per tutti i creditori . Dalla data di omologazione i creditori anteriori non possono avviare o proseguire azioni esecutive .

c) Liquidazione del patrimonio

Consiste nella cessione integrale dei beni del debitore (eccetto quelli impignorabili) per soddisfare i creditori. Dopo tre anni (salvo proroghe) è prevista l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti residui. La procedura è adatta quando non è possibile proporre un piano sostenibile.

d) Esdebitazione del sovraindebitato incapiente

Introdotta dal D.Lgs. 14/2019, consente al debitore privo di beni di ottenere la cancellazione dei debiti non appena dimostra di aver fatto il possibile per soddisfare i creditori. È un’ultima ratio per ripartire senza debiti.

5. Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)

Per le imprese dell’occhialeria che hanno ancora capacità produttiva ma sono indebitate, la composizione negoziata è uno strumento prezioso. L’imprenditore presenta istanza sulla piattaforma telematica delle Camere di Commercio, allegando un piano di risanamento, un test di autodiagnosi e la dichiarazione di accettazione dell’esperto. L’esperto favorisce accordi con l’AdER, l’INPS e le banche e può proporre misure protettive (sospensione dei pagamenti e delle azioni esecutive). L’istituto consente di rimodulare i debiti con l’erario, ridurre interessi e sanzioni e salvaguardare l’attività .

6. Transazione bancaria e accordi di ristrutturazione

Nel contesto della composizione negoziata o di altre procedure concorsuali, le banche possono accettare un accordo di ristrutturazione con falcidia del debito e dilazione del pagamento. L’art. 57 del D.Lgs. 14/2019 prevede che gli accordi con gli istituti di credito possono essere omologati e diventare vincolanti anche per i creditori dissenzienti se ottengono l’adesione del 60 % dei crediti bancari. In presenza di ipoteche o pegni, l’accordo può prevedere la loro riduzione o cancellazione.

7. Aste telematiche e acquisto del credito

Il pignoramento immobiliare porta spesso alla vendita all’asta dei beni. L’azienda o i suoi soci possono valutare il riacquisto del bene partecipando all’asta o attraverso la società veicolo. In alternativa, si può proporre un acquisto del credito da parte di terzi, così da chiudere il contenzioso con la banca e liberare l’immobile. Queste operazioni richiedono assistenza legale e valutazioni economiche approfondite.

Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare la notifica – Non aprire la raccomandata o la PEC non impedisce all’atto di produrre effetti: i termini decorrono comunque . È quindi essenziale verificare il contenuto subito e consultare un professionista.
  2. Pagare senza verificare – Versare l’importo richiesto senza controllare la legittimità dell’atto può comportare la perdita del diritto al rimborso. Molte cartelle contengono debiti prescritti o già pagati.
  3. Ricorrere da soli – Presentare un ricorso senza l’assistenza di un esperto può portare a errori procedurali. Il D.Lgs. 546/1992 impone la rappresentanza qualificata per controversie superiori a 3.000 € .
  4. Trascurare la rateizzazione – Anche se si intende impugnare la cartella, può essere utile richiedere contestualmente la rateizzazione per bloccare le misure esecutive. L’ipoteca non può essere iscritta finché la domanda è pendente .
  5. Sottovalutare le procedure concorsuali – Molti imprenditori ritengono che ricorrere al piano del consumatore o alla composizione negoziata equivalga al fallimento. In realtà queste procedure consentono di salvare l’azienda e cancellare i debiti. Lo studio dell’Avv. Monardo segue i clienti in ogni fase, dalla predisposizione del piano alla trattativa con i creditori.

Tabelle riepilogative

Principali norme e termini

NormaOggettoTermine/limiteNote
Art. 21 D.Lgs. 546/1992Ricorso contro avviso di accertamento o cartella60 giorni dalla notificaTermine sospeso dal 1° al 31 agosto
Ricorso avviso di addebito INPSOpposizione al giudice del lavoro40 giorniPossibile sospensione giudiziale
Art. 50 D.P.R. 602/1973Inizio espropriazione≥ 60 giorni dopo la notificaIntimazione perde efficacia dopo 180 gg
Art. 77 D.P.R. 602/1973Ipoteca sugli immobiliDopo 60 gg; credito ≥ 20.000 €Preavviso 30 gg; ipoteca propedeutica all’espropriazione
Art. 86 D.P.R. 602/1973Fermo amministrativoPreavviso 30 ggEsclusi veicoli strumentali o per disabili
Art. 76 D.P.R. 602/1973Espropriazione immobiliareVietata se unico immobile abitativo ; consentita sopra 120.000 € e dopo 6 mesi dall’ipotecaTutela non vale per creditori privati
Rottamazione‑quinquies (L. 199/2025)Definizione agevolata dei carichi 2000‑2023Domanda entro 30 aprile 2026Si paga solo capitale e spese; interessi 3 % dal 1/8/2026
Piano del consumatore (L. 3/2012)Omologazione del pianoUdienza entro 60 gg dal depositoGiudice può sospendere le esecuzioni

Strumenti difensivi principali

StrumentoDescrizione sinteticaBenefici
Ricorso tributarioImpugnazione dinanzi alla Corte di giustizia tributaria contro cartelle, avvisi, intimazioniAnnullamento del debito; sospensione dell’esecuzione
Opposizione avviso di addebito INPSRicorso al giudice del lavoro entro 40 ggSospensione dell’esecuzione; contestazione dei contributi
RateizzazioneDilazione dei pagamenti fino a 120 rateSospensione di ipoteche/fermi
Rottamazione‑quinquiesDefinizione agevolata dei carichi 2000‑2023Stralcio di interessi, sanzioni e aggio
Accordo di composizioneAccordo con i creditori ex L. 3/2012Ristrutturazione debiti; sospensione esecuzioni
Piano del consumatorePiano di pagamento per privati ex L. 3/2012Vincola tutti i creditori; sospensione esecuzioni
Liquidazione del patrimonioVendita dei beni e successiva esdebitazioneCancellazione dei debiti residui
Composizione negoziataProcedura ex D.L. 118/2021 per impreseSospensione azioni esecutive; trattativa con creditori

FAQ (Domande frequenti)

1. Ho ricevuto una cartella per contributi INPS non versati: quanto tempo ho per fare ricorso?

Hai 40 giorni dalla notifica dell’avviso di addebito per proporre opposizione al giudice del lavoro . Se trascorsi questi giorni il contributo non viene pagato né contestato, l’INPS può procedere al pignoramento.

2. Cosa succede se non pago una cartella entro 60 giorni?

Decorsi 60 giorni dalla notifica, la cartella diventa esecutiva e l’Agente può iscrivere ipoteca o avviare il pignoramento. Tuttavia è possibile presentare richiesta di rateizzazione o aderire alla rottamazione prima che si avvii l’esecuzione.

3. Posso evitare il fermo dell’auto della mia azienda?

Sì. Se l’auto è strumentale all’attività (ad esempio per consegnare prodotti o visitare fornitori), puoi presentare un’istanza con documentazione (modello F2 dell’AdER) entro 30 giorni dal preavviso di fermo . La stessa tutela vale per veicoli destinati al trasporto di disabili .

4. L’Agenzia può ipotecare la mia casa se sto pagando a rate?

No. L’ordinanza Cass. n. 17031/2024 ha stabilito che l’iscrizione ipotecaria è consentita solo dopo il rigetto della domanda di rateizzazione o la decadenza del piano . Finché la rateizzazione è pendente sei protetto.

5. Sono proprietario di un solo immobile non di lusso: possono pignorarlo?

L’Agente della riscossione non può espropriare l’unico immobile adibito ad abitazione principale . Tuttavia, se l’immobile non è l’unico bene o se il debito supera 120.000 €, il pignoramento è possibile.

6. Cosa fare se la cartella contiene importi prescritti?

Puoi eccepire la prescrizione in sede di ricorso. Il giudice verificherà se sono decorsi i termini (in genere cinque anni) e se l’AdER ha interrotto la prescrizione mediante atti validamente notificati.

7. Posso aderire alla rottamazione‑quinquies se ho già una rateizzazione?

Sì. Puoi scegliere quali carichi inserire nella rottamazione e mantenere la rateizzazione per gli altri. La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 .

8. Devo pagare interessi nella rottamazione‑quinquies?

Solo in caso di pagamento rateale: gli interessi del 3 % annuo decorrono dal 1° agosto 2026 . Se paghi in un’unica soluzione non ci sono interessi.

9. È possibile ottenere lo stralcio delle sanzioni?

Le definizioni agevolate (rottamazione, saldo e stralcio) prevedono lo stralcio integrale di sanzioni e interessi . Anche alcune transazioni fiscali all’interno di procedure concorsuali consentono la riduzione delle sanzioni.

10. Cosa accade se non pago le rate della rottamazione?

Il mancato pagamento di una sola rata entro cinque giorni dalla scadenza comporta la decadenza dal beneficio e il ripristino del debito residuo, con la possibilità di riavviare le azioni esecutive.

11. La composizione negoziata sospende tutte le azioni esecutive?

Sì, se il tribunale concede le misure protettive. L’esperto negoziatore può chiedere la sospensione di pignoramenti, ipoteche e sequestri . Tuttavia i creditori possono opporsi e il tribunale decide.

12. Posso includere i debiti bancari in un piano del consumatore?

Sì. Nel piano del consumatore si possono ricomprendere debiti di qualsiasi natura, compresi i finanziamenti bancari. Il giudice valuta la sostenibilità del piano e la meritevolezza del debitore .

13. Se il debito deriva da un fondo patrimoniale, l’AdER può iscrivere ipoteca?

Solo se il debito è estraneo ai bisogni della famiglia e se il creditore lo sapeva. La Cassazione n. 396/2026 ha affermato che l’art. 170 c.c. si applica anche all’ipoteca ex art. 77 . Il debitore deve provare che il debito non è familiare.

14. Quanto costa depositare un ricorso?

È dovuto il contributo unificato (da 30 € a 1.500 €, in base al valore della causa) e i costi di notifica. Se il ricorso è accolto, le spese sono a carico della parte soccombente.

15. È possibile sospendere un pignoramento già iniziato?

Sì. Si può presentare opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi dinanzi al giudice dell’esecuzione, chiedendo la sospensione. Inoltre, l’adesione alla rottamazione o la presentazione di un piano del consumatore possono portare alla sospensione del pignoramento.

16. Cos’è la liquidazione controllata del sovraindebitato incapiente?

È una procedura prevista dal Codice della crisi che consente a chi non possiede beni di vedere cancellati i debiti residuali dopo aver messo a disposizione il proprio reddito per tre anni. È riservata a debitori persona fisica che dimostrino di non aver causato colposamente il sovraindebitamento.

17. Se non posso pagare i contributi INPS, cosa succede ai miei dipendenti?

L’omesso versamento dei contributi può dar luogo a sanzioni amministrative e penali. Tuttavia, l’istanza di rateizzazione o la richiesta di sospensione possono evitare misure più gravi. È importante informare tempestivamente l’INPS e attivare un piano.

18. Posso trasferire la sede all’estero per sfuggire ai debiti?

Trasferire la sede legale non fa venir meno i debiti tributari e contributivi maturati in Italia. Inoltre, l’AdER può agire sui beni presenti sul territorio italiano e avvalersi di procedure internazionali di recupero.

19. Se ricevo un preavviso di fermo, posso vendere l’auto?

Fino alla notifica del fermo l’auto è libera. Tuttavia, vendere il veicolo per sottrarlo alla garanzia può essere considerato un atto in frode ai creditori. È preferibile presentare istanza di annullamento se l’auto è strumentale o aderire a una rateizzazione .

20. Qual è il ruolo dell’OCC e dell’esperto negoziatore?

L’Organismo di Composizione della Crisi assiste il debitore nelle procedure della L. 3/2012: verifica la documentazione, redige la relazione di fattibilità e vigila sull’esecuzione del piano. L’esperto negoziatore nominato ai sensi del D.L. 118/2021 facilita le trattative tra debitore e creditori, propone soluzioni sostenibili e può segnalare eventuali comportamenti scorretti .

Simulazioni pratiche

Esempio 1: cartella dell’AdER e rateizzazione

Scenario: Un’azienda di produzione di occhiali riceve nel marzo 2025 una cartella di pagamento da 50.000 € per IVA e contributi non versati. Dopo la notifica, l’azienda, seguendo le indicazioni dello studio, verifica la correttezza della notifica e constata che il debito è dovuto. Per evitare l’iscrizione di ipoteca, presenta entro 60 giorni una richiesta di rateizzazione straordinaria. L’istanza viene accolta e vengono concesse 120 rate da circa 417 € al mese. Durante la rateizzazione l’AdER non può iscrivere ipoteca su immobili né procedere a pignoramenti . L’azienda rispetta i pagamenti, continua la produzione e, grazie alla dilazione, recupera liquidità.

Esempio 2: preavviso di fermo e veicolo strumentale

Scenario: Un artigiano titolare di un laboratorio di montature riceve un preavviso di fermo per un debito di 8.000 €. Il veicolo oggetto del fermo è il furgone utilizzato per consegnare le merci. Entro i 30 giorni il debitore, assistito dallo studio, presenta all’AdER l’istanza di annullamento allegando la documentazione che prova l’uso strumentale del veicolo. L’AdER sospende l’iscrizione e, avviata la rateizzazione, il fermo viene revocato .

Esempio 3: ipoteca su immobile in fondo patrimoniale

Scenario: Un imprenditore ha costituito un fondo patrimoniale con l’abitazione familiare e riceve un avviso di iscrizione ipotecaria per un debito di 70.000 €. Lo studio propone ricorso sostenendo che il debito non è stato contratto per bisogni familiari e che l’Agente non può iscrivere l’ipoteca se non viene dimostrata l’estraneità del debito. La Corte di giustizia tributaria accoglie il ricorso richiamando l’ordinanza Cass. n. 396/2026 .

Esempio 4: Piano del consumatore

Scenario: Un imprenditore individuale con debiti fiscali (30.000 €), contributivi (20.000 €) e bancari (50.000 €) non riesce più a far fronte ai pagamenti. Con l’assistenza dell’OCC e dello studio Monardo presenta al tribunale un piano del consumatore offrendo ai creditori un rimborso del 40 % in cinque anni, finanziato dai proventi dell’attività e dalla vendita di un immobile non abitativo. Il giudice fissa l’udienza entro 60 giorni , sospende i pignoramenti e, verificata la meritevolezza, omologa il piano. Dopo l’omologazione i creditori non possono avviare nuove azioni esecutive . Al termine dei cinque anni il debitore ottiene l’esdebitazione del residuo.

Conclusioni

L’industria dell’occhialeria è un’eccellenza italiana che merita di essere tutelata. I debiti fiscali, contributivi e bancari non devono diventare una condanna: il diritto offre numerose difese e soluzioni. Conoscere i termini per impugnare gli atti, verificare la correttezza delle notifiche, richiedere la rateizzazione e aderire alle definizioni agevolate è fondamentale per evitare ipoteche, fermi e pignoramenti. Le procedure di sovraindebitamento e la composizione negoziata rappresentano ulteriori strumenti per ripartire e salvare l’impresa.

Agire con tempestività è essenziale: la mancanza di reazione può determinare la perdita dei propri beni o della propria attività. Affidarsi a un professionista qualificato consente di individuare la strategia più adatta alla propria situazione e di negoziare con l’AdER, l’INPS e le banche condizioni sostenibili.

Perché rivolgersi all’Avv. Monardo

  • Competenza multidisciplinare: lo studio combina diritto tributario, bancario, previdenziale e fallimentare.
  • Esperienza nelle giurisdizioni superiori: l’Avv. Monardo è cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento; conosce le prassi delle Corti di giustizia tributaria e dei tribunali.
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