Azienda di tessitura con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Nel tessuto economico moderno capita sempre più spesso di trovarsi in difficoltà con i pagamenti. Imprese e privati, di fronte a crisi aziendali, ritardi negli incassi o improvvise emergenze, possono accumulare debiti verso l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, l’INPS e gli istituti bancari. Gli atti di riscossione (cartelle di pagamento, intimazioni, preavvisi di ipoteca, fermi amministrativi) e le azioni esecutive (pignoramenti presso terzi, ipoteche sugli immobili, blocco dei conti correnti) possono risultare drammatici per chi non è preparato. Il rischio maggiore è l’immobilismo: non reagire per tempo espone il debitore alla perdita di beni, al blocco dei conti e ad ulteriori aggravi di interessi e sanzioni. Inoltre molti commettono errori per scarsa conoscenza della normativa: pensano che la prima casa sia sempre al sicuro (quando non lo è per debiti sopra 120.000 €), che la notifica via PEC sia annullabile solo perché manca la firma digitale (ma la Cassazione l’ha ritenuta valida ), o trascurano i termini per l’opposizione, perdendo così diritti fondamentali.

In questo articolo affronteremo la “tessitura” complessa dei debiti con il fisco, l’INPS e le banche. Analizzeremo le norme italiane più importanti (dalla Legge n. 212/2000 – Statuto del contribuente, ai Decreti Legislativi n. 46/1999 e n. 33/2025, fino alla Legge 3/2012 sulla sovraindebitazione) e le più recenti sentenze della Corte di Cassazione (ord. n. 28520/2025 sul pignoramento del conto corrente, ord. n. 11703/2025 sui preavvisi di ipoteca, ord. n. 25456/2025 sulla forma del preavviso di ipoteca, ord. n. 11703/2025 sulle notifiche postali, ecc.). Approfondiremo anche le novità della definizione agevolata 2026 (“rottamazione quinquies”) introdotta dalla legge n. 199/2025 e le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dalla Legge 3/2012 e dal Codice della crisi d’impresa.

L’obiettivo è fornire un quadro pratico e aggiornato per chi, da debitore o contribuente, vuole difendersi. Esamineremo le strategie di opposizione alle cartelle e agli atti esecutivi, i rimedi per ottenere sospensioni o piani di pagamento, gli strumenti stragiudiziali (rottamazioni, saldo e stralcio, piani del consumatore) e le tutele previste dalla legge (ad esempio il divieto di pignoramento della prima casa se sussistono determinate condizioni ).

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un professionista cassazionista con una riconosciuta esperienza nel diritto tributario, bancario e nelle procedure di sovraindebitamento. È coordinatore di un team multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti operanti su tutto il territorio nazionale. Oltre a patrocinare dinanzi alla Corte di Cassazione, l’Avv. Monardo ricopre incarichi di Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012 ed è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia come professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC). È inoltre esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del Decreto Legge 118/2021, con specifica formazione di 55 ore per la gestione delle trattative con i creditori .

Grazie a queste competenze, lo studio legale dell’Avv. Monardo offre assistenza mirata in:

  • Analisi degli atti: verifica della legittimità delle notifiche e del contenuto degli avvisi di accertamento, cartelle, intimazioni, preavvisi di ipoteca e fermi amministrativi.
  • Ricorsi e opposizioni: redazione e deposito di ricorsi dinanzi al giudice tributario o civile per impugnare gli atti viziati.
  • Sospensioni e piani di pagamento: richiesta di sospensione dell’esecuzione, rateizzazione del debito e piani di rientro con AdER o con l’INPS.
  • Trattative stragiudiziali con le banche: assistenza per rinegoziare mutui e finanziamenti, con possibile transazione o saldo e stralcio.
  • Soluzioni per sovraindebitati: predisposizione di piani del consumatore, concordati minori, accordi di ristrutturazione o liquidazione controllata nell’ambito delle procedure ex L. 3/2012 e del nuovo Codice della crisi.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Statuto del contribuente e principi generali

La Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) costituisce la “Carta dei diritti” di chi si confronta con il fisco. L’articolo 7 impone che gli atti dell’amministrazione finanziaria siano motivati, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche e allegando gli atti cui si fa riferimento . Gli atti devono inoltre indicare l’ufficio presso il quale ottenere informazioni, l’autorità cui ricorrere e i termini per l’impugnazione. L’articolo 8 prevede che le obbligazioni tributarie possano estinguersi per compensazione; vieta l’estensione della prescrizione oltre i limiti del diritto civile e obbliga l’amministrazione a rimborsare i costi delle garanzie richieste per le sospensioni e le rateizzazioni . Questi principi sono fondamentali quando si contesta una cartella di pagamento: se l’atto manca di motivazione o non allega gli atti richiamati, è nullo e può essere annullato.

D.P.R. n. 602/1973: riscossione e limiti alle esecuzioni

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 disciplina la riscossione dei tributi tramite ruolo. Alcuni articoli sono particolarmente rilevanti per la tutela del debitore:

  • Art. 26 (Notifica della cartella) – L’agente della riscossione può notificare la cartella di pagamento mediante raccomandata A/R. La Corte di Cassazione con ordinanza n. 144/2026 ha ribadito che questa modalità è regolata dalle norme del servizio postale ordinario: la consegna al domicilio indicato nella raccomandata fa presumere la conoscenza dell’atto ai sensi dell’art. 1335 c.c. e il destinatario che contesta il contenuto deve fornire prova contraria . La stessa ordinanza ricorda che per tributi locali e camerali (come l’ICI) la prescrizione è quinquennale .
  • Art. 72 e 72‑bis (pignoramento presso terzi) – Nella versione vigente fino al 31 dicembre 2025, queste disposizioni consentono al Fisco di pignorare conti correnti e crediti tramite un ordine di pagamento diretto al terzo senza bisogno di un giudice. La Cassazione con l’ordinanza n. 28520/2025 ha interpretato l’art. 72‑bis stabilendo che, una volta notificato l’atto di pignoramento alla banca, il vincolo si estende a tutte le somme che saranno accreditate sul conto nei 60 giorni successivi, anche se al momento della notifica il saldo era negativo . La banca deve quindi versare all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione le somme maturate entro il termine e, per i crediti successivi, pagare alle scadenze indicate . Questa interpretazione rafforza i poteri dell’agente della riscossione, trasformando il pignoramento in un “vincolo a strascico” di 60 giorni.
  • Art. 76 (Espropriazione immobiliare) – L’agente della riscossione non può procedere all’espropriazione dell’unico immobile di proprietà del debitore se l’immobile è adibito ad abitazione principale e non appartiene alle categorie catastali di lusso A/8 o A/9; inoltre l’espropriazione è possibile solo se il debito complessivo supera 120.000 € e se è stata iscritta ipoteca da almeno sei mesi . Questa tutela, introdotta dal D.L. 69/2013, è fondamentale per chi teme di perdere la prima casa.
  • Art. 77 (Iscrizione ipotecaria) – Prevede che l’agente possa iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore dopo il decorso di sessanta giorni dalla notifica della cartella e purché il debito superi 20.000 €. La Cassazione ha chiarito che il preavviso di ipoteca è un atto meramente informativo: non deve individuare il bene specifico da ipotecare ma solo indicare il credito e l’importo . L’ordinanza n. 11703/2025 ha altresì precisato che l’impugnazione del preavviso di ipoteca non è soggetta al termine di 20 giorni previsto per l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ma si tratta di un’azione di accertamento negativo che segue i termini ordinari .
  • Art. 76‑bis e 77‑bis (Fermo amministrativo) – Consentono all’agente di iscrivere il fermo sui veicoli del debitore per crediti superiori a 800 € previa notifica di un preavviso di fermo. Il fermo blocca la circolazione e l’alienazione del veicolo fino al pagamento. Numerose sentenze hanno riconosciuto la possibilità di contestare il fermo per vizi di notifica, prescrizione o per illegittimità del preavviso (ad esempio se non sono allegati gli atti presupposti o se mancano i requisiti di legge).

D.Lgs. 46/1999 e D.Lgs. 33/2025 (Testo unico riscossione e compensazioni)

Il Decreto Legislativo 46/1999 (e le sue successive modifiche) disciplina l’affidamento dei carichi tributari e contributivi agli agenti della riscossione e la procedura di riscossione mediante ruolo. Nel 2025 è stato emanato il D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33, destinato a sostituire dal 1º gennaio 2026 gran parte delle disposizioni del D.P.R. 602/1973 con un Testo unico dei versamenti e della riscossione. Alcuni passaggi rilevanti per i debitori sono:

  • Compensazione dei crediti – Gli articoli 1‑3 del nuovo decreto prevedono un sistema unitario di pagamento delle imposte e dei contributi, consentendo di compensare crediti d’imposta e contributi INPS con debiti tributari. Tuttavia, la compensazione è inibita se il contribuente ha debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 € e non sospesi; chi usa crediti in violazione di questo divieto incorre in una sanzione del 50% .
  • Rateizzazione e decadenza – L’art. 96 stabilisce che il mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio della dilazione e l’immediata iscrizione a ruolo delle somme residue . Tuttavia sono previste esimenti per ritardi non superiori a sette giorni o di importo modesto.
  • Sospensione della riscossione – Gli artt. 94 e 95 consentono la sospensione della riscossione in presenza di procedure amichevoli internazionali in materia fiscale; fino alla definizione della procedura il contribuente non subisce esecuzioni .
  • Pignoramento presso terzi – Le norme relative al pignoramento speciale sui conti correnti (simili all’attuale art. 72‑bis) sono confermate con l’obbligo per la banca di versare le somme maturate nei 60 giorni successivi alla notifica .

Legge 3/2012 e riforma del sovraindebitamento

Per i soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, start‑up) e per le piccole imprese il ricorso alla Legge 3/2012 rappresenta un importante strumento di tutela. La legge prevede tre procedure di composizione della crisi:

  1. Piano del consumatore: riservato al consumatore in buona fede che non svolge attività d’impresa. Consente di proporre ai creditori un piano di pagamento con eventuale falcidia. La Corte di Cassazione ha chiarito che, per i creditori privilegiati, la moratoria di pagamento può essere dilazionata sino a un anno dall’omologa e che si tratta di un termine iniziale (dies a quo) .
  2. Concordato minore (ex “concordato preventivo”) rivolto a imprenditori non fallibili e professionisti: consente di proporre un accordo ai creditori, con la possibilità di liberarsi dalle obbligazioni residuenti dopo l’esecuzione.
  3. Liquidazione controllata: permette al debitore sovraindebitato di liquidare il proprio patrimonio, ottenere la liberazione dei debiti e accedere all’esdebitazione. Tuttavia, l’esdebitazione non è automatica: la giurisprudenza richiede la prova dello stato di incipiente insolvenza e della buona fede del debitore .

La riforma del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019 e successive modifiche) ha riassorbito gran parte della disciplina del sovraindebitamento nel nuovo Codice della crisi. Il decreto legge 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi: un imprenditore in difficoltà può chiedere alla Camera di commercio la nomina di un esperto che lo aiuti a negoziare con i creditori; l’esperto deve possedere specifici requisiti professionali (almeno cinque anni di esperienza e un corso di 55 ore) . Durante la procedura, i creditori non possono avviare o proseguire azioni esecutive senza l’autorizzazione del tribunale.

Rottamazione e definizioni agevolate

Nel corso degli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie definizioni agevolate per i debiti iscritti a ruolo. La più recente è la rottamazione quinquies, prevista dalla legge n. 199/2025 (commi 82‑101). Essa consente ai contribuenti con carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 di estinguere il debito pagando solo le imposte e i contributi, senza sanzioni né interessi . Possono accedere anche coloro che avevano aderito alla precedente rottamazione‑quater ma sono decaduti prima del 30 settembre 2025 . La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026; il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali. L’adesione sospende le procedure esecutive in corso e impedisce nuove iscrizioni di ipoteca o fermo fino a quando il debitore è in regola con i versamenti . È bene sapere che la decadenza dalla rottamazione interviene con il mancato pagamento di due rate anche non consecutive .

Giurisprudenza sulle notifiche

Le modalità di notifica degli atti del fisco e della riscossione sono una delle principali fonti di contenzioso. Negli ultimi anni la Corte di Cassazione ha dettato principi rilevanti:

  • Notifica via PEC in PDF – La Corte con ordinanza n. 30922/2024 (poi confermata con successive decisioni del 2025) ha stabilito che la notifica della cartella di pagamento via PEC è valida anche se il file allegato non è firmato digitalmente in formato p7m: la sicurezza del canale PEC garantisce autenticità e integrità, e il contribuente deve dimostrare un concreto pregiudizio .
  • PEC del mittente non iscritta in INI‑PEC – Con la sentenza n. 18684/2023 la Cassazione ha affermato che la notificazione via PEC è valida anche se l’indirizzo PEC del mittente non è registrato nell’indice pubblico INI‑PEC; l’obbligo di utilizzare una PEC risultante dall’indice riguarda il destinatario, non l’agente della riscossione, e il contribuente deve provare di non aver ricevuto la comunicazione .
  • Notifica postale e CAD – La sentenza n. 9125/2024 ha precisato che in caso di notifica a mezzo posta, se il destinatario è assente o rifiuta di ricevere l’atto, il messo notificatore deve dimostrare non solo di aver inviato la seconda comunicazione di avviso di giacenza (CAD) ma anche che questa è stata effettivamente recapitata; in mancanza di tale prova, la notifica è nulla .
  • Prescrizione e decadenza – Numerose decisioni (ad esempio Cass. 11703/2025 e Cass. 144/2026 ) hanno sottolineato che la notifica valida della cartella interrompe la prescrizione; per i tributi locali la prescrizione è quinquennale . Se il contribuente riceve un’intimazione di pagamento e non propone ricorso entro 60 giorni, perde la possibilità di far valere la prescrizione .

Altre sentenze rilevanti

  • Preavviso di ipoteca – L’ordinanza n. 25456/2025 ha stabilito che il preavviso di ipoteca è solo un atto informativo e deve indicare il titolo e l’ammontare del credito, senza necessità di identificare il bene . La Cassazione n. 11703/2025 ha precisato che l’azione per contestare il preavviso non è soggetta al termine di 20 giorni proprio dell’opposizione agli atti esecutivi .
  • Pignoramento presso terzi – Oltre alla sentenza n. 28520/2025, la Corte ha chiarito che il pignoramento perde efficacia se entro 60 giorni il terzo (banca, datore di lavoro) non versa le somme dovute; dopo la scadenza l’agente deve avviare un nuovo pignoramento . Inoltre, la Corte di giustizia tributaria di Roma ha riconosciuto che la decadenza dal piano di rateizzazione non può essere dichiarata automaticamente quando il mancato pagamento dipende da cause di forza maggiore, richiamando i principi di proporzionalità e ragionevolezza dello Statuto del contribuente .
  • Ingiunzioni INPS – Alcune sentenze del 2024‑2025 hanno annullato le ingiunzioni INPS per difetti di motivazione e per mancata prova della notifica dell’avviso di addebito; il contributo previdenziale è soggetto a prescrizione quinquennale salvo interruzione valida.

Procedura passo‑passo: cosa succede dopo la notifica

1. Notifica dell’atto

Il procedimento di riscossione inizia con la notifica di un atto: avviso di accertamento esecutivo, avviso di addebito INPS, cartella di pagamento, intimazione di pagamento, preavviso di fermo o di ipoteca. La notifica può avvenire mediante:

  1. PEC: l’atto è inviato all’indirizzo PEC risultante dagli elenchi pubblici. Come visto, la notifica è valida anche se il file è in PDF e la PEC del mittente non è iscritta nell’INI‑PEC .
  2. Raccomandata A/R: l’agente può inviare la cartella tramite posta. La Cassazione ha stabilito che la notifica è regolata dal servizio postale ordinario e la consegna all’indirizzo indicato fa presumere la conoscenza dell’atto; il destinatario deve dimostrare eventuali difetti .
  3. Messo notificatore: l’atto può essere consegnato a mani; se il destinatario è assente viene lasciato l’avviso e depositato l’atto.

Il termine per proporre ricorso (contro l’avviso di accertamento o la cartella) decorre dalla notifica. Per gli avvisi di accertamento esecutivi, il ricorso va presentato al giudice tributario entro 60 giorni (30 in caso di accertamento “immediato” come gli avvisi catastali). La mancata notifica di un atto presupposto (ad esempio l’avviso di accertamento) rende illegittima la cartella e può essere eccepita in ogni momento.

2. Trascorsi i termini, iscrizione a ruolo e intimazione

Dopo la notifica dell’avviso di accertamento (o dell’avviso di addebito INPS) e l’inutile decorso del termine per il pagamento, l’ufficio iscrive il credito a ruolo e affida il carico all’agente della riscossione. Quest’ultimo invia la cartella di pagamento con la quale invita il contribuente a versare il tributo entro 60 giorni. Se l’atto non viene impugnato, decorsi i 60 giorni la cartella diventa definitiva e l’agente può procedere.

Se il debitore non paga la cartella, l’agente notifica un’intimazione di pagamento (o “avviso di intimazione”) con la quale sollecita il pagamento entro 5 giorni. La Cassazione ha sottolineato che l’intimazione è un atto autonomo e che, se non è contestata entro 60 giorni, il debitore perde la possibilità di eccepire la prescrizione del credito .

3. Preavvisi di fermo e di ipoteca

Prima di iscrivere un fermo amministrativo sui veicoli o un’ipoteca sui beni immobili, l’agente invia un preavviso. Il preavviso di fermo, previsto dagli artt. 86 e 86‑bis del D.P.R. 602/1973, dà 30 giorni di tempo per pagare o per presentare osservazioni. Il preavviso di ipoteca (art. 77 c. 2‑bis) contiene l’indicazione del credito e dell’importo dovuto e non deve individuare il bene specifico . L’impugnazione del preavviso non è soggetta al breve termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c.; è invece un’azione di accertamento negativo che può essere proposta entro i termini ordinari .

4. Azioni esecutive: fermo, ipoteca e pignoramento

Se il debitore non paga o non ottiene la sospensione, l’agente procede con le azioni esecutive:

  • Fermo amministrativo – Impedisce la circolazione del veicolo e ne blocca la vendita o il trasferimento. Il fermo si iscrive presso il PRA. È possibile opporsi dinanzi al giudice di pace o al tribunale se l’atto è viziato (mancanza di notifica, prescrizione, errore sulla proprietà del veicolo, ecc.).
  • Ipoteca – L’agente iscrive ipoteca sugli immobili del debitore per crediti superiori a 20.000 €. L’ipoteca è un vincolo reale che consente di procedere successivamente all’espropriazione. L’espropriazione dell’unica casa di abitazione non può essere avviata se si tratta di prima casa non di lusso e se il debito non supera 120.000 € .
  • Pignoramento presso terzi – Il Fisco può pignorare conti correnti, stipendi, pensioni e altri crediti con un atto che ordina al terzo di versare le somme dovute al debitore. Nel caso di conti correnti, la Cassazione ha stabilito che la banca deve bloccare tutte le somme accreditate nei 60 giorni successivi alla notifica ; se entro 60 giorni il terzo non versa le somme, il pignoramento perde efficacia . Per stipendi e pensioni vigono limiti di pignorabilità (di solito un quinto dell’importo), ma quando lo stipendio viene accreditato sul conto corrente le somme eccedenti il triplo dell’assegno sociale diventano interamente pignorabili.
  • Pignoramento immobiliare – Se il debito supera 120.000 € e dopo almeno sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca, l’agente può procedere all’espropriazione dell’immobile. Il primo step è il pignoramento, seguito dalla vendita forzata. Anche in questa fase il debitore può opporsi per vizi procedurali o cercare un accordo di saldo e stralcio.

5. Rateizzazione e sospensione

Il contribuente può chiedere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo. Fino al 2025 sono previste diverse forme di dilazione (per importi inferiori o superiori a 120.000 €). Dal 2026 il D.Lgs. 33/2025 introduce un sistema unitario di rateizzazione e disciplina la decadenza in caso di mancato pagamento di cinque rate non consecutive . È fondamentale rispettare le scadenze: la decadenza comporta l’obbligo di pagare il residuo in un’unica soluzione e il riavvio delle azioni esecutive.

La sospensione della riscossione può essere ottenuta nelle seguenti ipotesi:

  • Sospensione legale: ad esempio nelle procedure amichevoli internazionali (artt. 94‑95 D.Lgs. 33/2025) o durante l’istruttoria delle procedure di sovraindebitamento.
  • Sospensione amministrativa: richiesta all’agente della riscossione per errori materiali, pagamenti già effettuati, prescrizione intervenuta o provvedimenti giudiziari di sospensione.
  • Sospensione giudiziale: disposta dal giudice, su ricorso del debitore, quando sussiste il fumus boni iuris (probabilità di vittoria) e il pericolo nel ritardo. In questa sede è possibile chiedere la sospensione delle rate o l’annullamento dell’atto.

6. Rimedi successivi

Il debitore che subisce un’azione esecutiva può sempre:

  • Proporre opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) entro 20 giorni dalla notifica se l’atto esecutivo (pignoramento, fermo, ipoteca) è affetto da vizi formali (ad esempio notifica inesistente, mancanza di autorizzazione). Come chiarito dalla Cassazione, il preavviso di ipoteca non rientra tra gli atti esecutivi e quindi non è soggetto a questo termine .
  • Proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) per contestare il diritto di procedere all’esecuzione (ad esempio eccependo l’estinzione del debito, la prescrizione o la mancanza di titolo). In caso di pignoramento presso terzi, il debitore può chiedere al giudice la riduzione del pignoramento o la sostituzione con una cauzione.
  • Promuovere reclamo al Prefetto nei casi di fermo amministrativo (entro 60 giorni dalla notifica del preavviso). Il Prefetto deve decidere entro 120 giorni; decorso inutilmente tale termine, il reclamo si intende respinto.
  • Chiedere l’annullamento d’ufficio all’Agenzia delle Entrate se l’atto è illegittimo per errore di calcolo o per vizi macroscopici.

Difese e strategie legali

Verifica dell’atto e dei vizi formali

La prima mossa per difendersi è analizzare attentamente l’atto ricevuto. Occorre controllare:

  1. Legittimazione e motivazione – L’atto deve indicare l’ente creditore, l’imponibile, la base giuridica e i calcoli effettuati. L’assenza di motivazione o di allegati essenziali (ad esempio l’avviso di accertamento cui si riferisce la cartella) viola lo Statuto del contribuente e rende l’atto nullo.
  2. Notifica – Verificare la data e le modalità di notifica. Una notifica avvenuta a un indirizzo errato, tramite PEC non registrata o senza l’invio della CAD può essere contestata . Occorre anche verificare l’esistenza di eventuali notifiche precedenti (avvisi di accertamento, avvisi bonari) non ricevute.
  3. Prescrizione – Controllare se il credito è prescritto. Per le imposte erariali la prescrizione è decennale; per ICI e tributi locali è quinquennale ; per contributi INPS e multe stradali è quinquennale; per sanzioni amministrative può essere triennale. La prescrizione si interrompe con la notifica della cartella o dell’intimazione ma deve essere eccepita tempestivamente .
  4. Importi – Verificare l’esattezza degli importi richiesti (imposta, interessi, sanzioni, aggio). In caso di errori di calcolo o duplicazioni, si può chiedere l’annullamento parziale dell’atto.

Ricorsi dinanzi agli organi competenti

Una volta individuati i vizi, occorre proporre ricorso entro i termini. Le competenze sono:

  • Giudice tributario: competente per i tributi erariali e locali (imposte sui redditi, IVA, IMU) e per le controversie su cartelle relative a tali tributi. Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica e può essere preceduto da una domanda di sospensione cautelare.
  • Giudice ordinario (tribunale): competente per le opposizioni agli atti esecutivi (artt. 615 e 617 c.p.c.), per i crediti non tributari (sanzioni amministrative, multe, contributi INPS) e per questioni relative alla nullità della notifica. In alcuni casi, come i contributi INPS iscritti a ruolo, la competenza spetta al giudice del lavoro.
  • Commissione provinciale/regionale del lavoro: decide su contributi previdenziali e contestazioni di avvisi di addebito.

Nel ricorso è fondamentale indicare tutti i motivi (vizi formali, prescrizione, incompetenza dell’ufficio) e allegare la documentazione. È consigliabile farsi assistere da un professionista che conosca le complessità della procedura.

Sospensione e rateizzazione

Se il ricorso viene ritenuto ammissibile, è possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione: il giudice valuta il danno grave e il fumus boni iuris. Se la sospensione viene concessa, le azioni esecutive sono bloccate fino alla decisione di merito.

In alternativa, il debitore può richiedere all’AdER una rateizzazione. È consigliabile farlo tempestivamente perché la richiesta può essere accolta solo prima che inizino le procedure esecutive o entro certi limiti. Le rate sono mensili o bimestrali; il mancato pagamento di cinque rate comporta la decadenza . Nei casi di forza maggiore (malattia, calamità naturali) è possibile invocare la giurisprudenza che esclude la decadenza automatica .

Negoziazione con le banche

Quando il debitore è in arretrato con le banche (mutui, prestiti), la prima cosa da fare è avviare un confronto costruttivo. Molti istituti preferiscono evitare il contenzioso e possono accettare:

  • Rinegoziazione del mutuo – Allungamento della durata, riduzione del tasso o passaggio da tasso variabile a fisso.
  • Consolidamento dei debiti – Unificazione di vari prestiti in un unico finanziamento con rata più sostenibile.
  • Accordo di saldo e stralcio – Pagamento di una somma ridotta a saldo definitivo del debito; più frequente quando il debitore è insolvente e la banca preferisce recuperare subito una percentuale piuttosto che intraprendere azioni esecutive.
  • Rinuncia agli interessi di mora – In casi di particolare difficoltà, alcune banche possono rinunciare agli interessi di mora o rimborsare spese illegittime (ad esempio se il contratto contiene clausole vessatorie).

L’assistenza di un avvocato e di un commercialista è utile per valutare la sostenibilità dell’accordo e verificare eventuali vizi contrattuali (anatocismo, usura, indeterminatezza del tasso).

Procedure di sovraindebitamento e composizione della crisi

Quando i debiti sono numerosi e il reddito non consente di farvi fronte, la Legge 3/2012 e il Codice della crisi offrono strumenti di soluzione globale. Le principali procedure sono:

  1. Piano del consumatore – Il debitore propone al giudice un piano di pagamento che può prevedere una riduzione del debito e la sospensione delle azioni esecutive. I creditori non votano ma possono opporsi per motivi di convenienza; il giudice valuta la fattibilità e l’adeguatezza del piano. La Cassazione ha chiarito che la moratoria nei confronti dei creditori privilegiati decorre dalla data di omologa e rappresenta un termine iniziale .
  2. Concordato minore – Prevede una proposta concordataria rivolta a tutti i creditori; i creditori votano e il piano viene omologato se raggiunge la maggioranza richiesta. È possibile prevedere la ristrutturazione dell’impresa, la cessione di beni e la falcidia dei debiti.
  3. Accordo di ristrutturazione dei debiti – È un accordo negoziato con i creditori che consente di evitare la liquidazione e di proseguire l’attività; richiede l’intervento di un OCC e il rispetto di determinate percentuali di adesione.
  4. Liquidazione controllata – Consente la vendita di tutti i beni del debitore; al termine, il debitore può ottenere l’esdebitazione. Tuttavia, l’esdebitazione non è automatica: secondo la giurisprudenza, occorre dimostrare la incapienza del patrimonio e la buona fede del debitore .
  5. Composizione negoziata della crisi – Prevista dal d.l. 118/2021, permette alle imprese in crisi di nominare un esperto che assista nella trattativa con i creditori. L’esperto verifica i dati aziendali, media tra le parti e aiuta a redigere un accordo; per svolgere questo ruolo sono richiesti almeno cinque anni di esperienza e un corso di 55 ore . Durante la procedura, il tribunale può autorizzare misure protettive che sospendono le azioni esecutive.

Accordo di saldo e stralcio con l’Agenzia delle Entrate e definizioni agevolate

Oltre alle procedure “classiche”, è possibile definire i debiti fiscali tramite accordi con l’AdER. Ad esempio:

  • Accordo transattivo ex art. 11 D.Lgs. 546/1992 – Consente di chiudere le liti fiscali pendenti con pagamento parziale dell’imposta e rinuncia alla causa.
  • Definizione agevolata (“rottamazione”) – L’ultima edizione, la rottamazione quinquies, permette di estinguere i debiti affidati al riscossore dal 2000 al 2023 pagando solo imposte e contributi; occorre presentare domanda entro il 30 aprile 2026 e pagare in unica soluzione o in 54 rate . L’adesione sospende le azioni esecutive; la decadenza scatta dopo il mancato pagamento di due rate .
  • Transazione fiscale nell’ambito della procedura di sovraindebitamento – Consente di ridurre l’ammontare del debito tributario e di dilazionarlo; richiede l’approvazione dell’AdER e del giudice.

Esempi di errori comuni e consigli pratici

Molti debitori commettono errori che pregiudicano la loro posizione. Ecco i più frequenti e i consigli per evitarli:

  1. Ignorare la notifica: pensare che l’atto non sia stato notificato perché non si è firmato nulla. In realtà, la notifica via PEC o raccomandata A/R si perfeziona anche senza la consegna in mano; se non si controlla la PEC o non si ritira la raccomandata, l’atto si considera comunque notificato. Consiglio: controllate regolarmente la PEC e ritirate le raccomandate; in caso di dubbi, fate una richiesta di accesso agli atti.
  2. Non rispettare i termini: molti credono di poter impugnare una cartella in qualsiasi momento. L’impugnazione deve essere proposta entro 60 giorni dalla notifica, mentre le opposizioni agli atti esecutivi vanno presentate entro 20 giorni; le opposizioni al preavviso di ipoteca seguono i termini ordinari . Consiglio: annotate la data di notifica e consultate un professionista immediatamente.
  3. Pagare senza verificare: alcuni pagano la cartella senza controllare l’esistenza di vizi (prescrizione, difetto di motivazione). Il pagamento riconosce il debito e impedisce future contestazioni. Consiglio: prima di pagare, fate verificare l’atto da un avvocato o commercialista; se l’atto è illegittimo, chiedete l’annullamento o la sospensione.
  4. Trascurare la prescrizione: non eccepire la prescrizione entro il termine comporta la decadenza dal diritto a farla valere . Consiglio: verificate sempre la data dell’ultimo atto interruttivo.
  5. Ignorare la prima casa: molti pensano che la prima casa sia impignorabile in ogni caso. In realtà, la tutela è limitata: il divieto vale solo per l’unico immobile adibito ad abitazione principale e non di lusso e se il debito è inferiore a 120.000 € . Consiglio: se possedete altri immobili o il vostro debito supera tale soglia, informatevi sulle strategie per prevenire la vendita.
  6. Sottovalutare il pignoramento del conto: la Cassazione ha esteso il vincolo ai crediti futuri; quindi anche un conto a zero può essere pignorato e tutte le somme accreditate nei 60 giorni successivi saranno sequestrate . Consiglio: se ricevete un ordine di pignoramento, contattate subito la banca e un avvocato per valutare eventuali contestazioni (prescrizione, notifica) o la conversione del pignoramento in rate.
  7. Non negoziare con le banche: molte persone lasciano che la banca agisca in giudizio. Consiglio: aprite un dialogo con l’istituto prima che maturino ingenti interessi; la banca può accettare ristrutturazioni o saldi e stralci.

Tabelle riepilogative

Di seguito alcune tabelle riassuntive che sintetizzano norme, termini e strumenti difensivi. Le tabelle contengono parole chiave e numeri; le spiegazioni dettagliate si trovano nel testo.

Tabella 1 – Termini per impugnare gli atti

AttoTermine per ricorsoNormativa di riferimento
Avviso di accertamento (tributi erariali)60 giorni dalla notificaD.Lgs. 546/1992 art. 21
Avviso di accertamento (tributi catastali)30 giorniD.Lgs. 546/1992
Avviso di addebito INPS40 giorni (ricorso al giudice del lavoro)L. n. 689/1981, art. 101
Cartella di pagamento60 giorniArt. 19 D.Lgs. 546/1992
Intimazione di pagamento60 giorni (per eccepire la prescrizione)Cass. 28706/2025
Preavviso di fermo o ipotecaTermini ordinari (di solito 60 giorni)Cass. 11703/2025
Pignoramento presso terzi20 giorni (opposizione atti esecutivi)Art. 617 c.p.c.

Tabella 2 – Limiti di esecuzione

Beni o creditiLimite di pignorabilitàRiferimento
Salario/stipendiopignorabile fino a 1/5; se accreditato in conto, impignorabile fino a 3 volte l’assegno sociale; oltre tale soglia pignorabile per interoArt. 545 c.p.c.; Cass. Sez. Un. 2023
Pensionestessi limiti dello stipendioArt. 545 c.p.c.
Prima casaNon pignorabile se unico immobile non di lusso e debito < 120.000 €Art. 76 D.P.R. 602/1973
Conto correnteTutte le somme accreditate entro 60 giorni dal pignoramento vanno al creditoreArt. 72‑bis D.P.R. 602/1973
VeicoliFermo amministrativo per debiti > 800 € previa notifica del preavvisoArt. 86 D.P.R. 602/1973

Tabella 3 – Principali strumenti di definizione e protezione

StrumentoDescrizione sinteticaBenefici
RateizzazionePagamento dilazionato in 72, 84 o più rate; decadenza con 5 rate impagateevita l’esecuzione immediata; riduce l’importo della rata
Rottamazione quinquiesPagamento del solo capitale senza sanzioni e interessi; domanda entro 30 aprile 2026annulla sanzioni e interessi; sospende le azioni esecutive
Saldo e stralcio con AdERPagamento percentuale del debito in un’unica soluzione; richiede accordo con l’amministrazioneriduce il debito; chiude la partita
Piano del consumatoreProcedura ex L. 3/2012 con omologa giudiziale; moratoria per i creditori privilegiatiriduce e dilaziona i debiti; sospende le azioni esecutive
Concordato minoreAccordo con i creditori per soggetti non fallibiliconsente la continuità aziendale
Liquidazione controllataVendita dei beni con eventuale esdebitazionelibera dai debiti residui
Composizione negoziata (D.L. 118/2021)Procedura stragiudiziale assistita da espertopermette la negoziazione con i creditori e sospende le azioni

Domande frequenti (FAQ)

Di seguito rispondiamo a 20 domande comuni che i debitori e i contribuenti rivolgono allo studio legale. Le risposte sono sintetiche; per un parere personalizzato è necessario analizzare il singolo caso.

  1. Posso impugnare una cartella di pagamento per difetti di motivazione? Sì. La cartella deve indicare l’atto presupposto e le ragioni del debito; l’assenza di motivazione o di allegati rende l’atto nullo .
  2. La cartella notificata via PEC in PDF è valida anche senza firma digitale? Sì. La Cassazione ha stabilito che la PEC garantisce l’integrità e la provenienza del documento; è onere del contribuente dimostrare un concreto pregiudizio .
  3. Cosa succede se la notifica via PEC proviene da un indirizzo non iscritto in INI‑PEC? L’atto è comunque valido; l’obbligo di usare un indirizzo certificato riguarda il destinatario. Il contribuente deve dimostrare la mancata ricezione .
  4. Se non ritiro la raccomandata, la notifica è nulla? No. La consegna al domicilio indicato e l’avviso di ricevimento fanno presumere la conoscenza dell’atto . L’onere della prova della mancata ricezione è del destinatario.
  5. Quanto tempo ho per impugnare una cartella o un avviso di accertamento? Generalmente 60 giorni (30 per alcuni avvisi catastali). Gli avvisi di addebito INPS si impugnano entro 40 giorni (giudice del lavoro). I termini sono indicati nella Tabella 1.
  6. Posso eccepire la prescrizione in qualsiasi momento? La prescrizione deve essere sollevata entro i termini di impugnazione dell’atto (60 giorni) o in sede di opposizione all’esecuzione. Ignorando un’intimazione di pagamento si perde la possibilità di eccepirla .
  7. Cosa include il pignoramento del conto? Include tutte le somme giacenti e quelle che saranno accreditate nei 60 giorni successivi . Dopo 60 giorni il pignoramento decade se il terzo non paga .
  8. Il fermo amministrativo può essere contestato? Sì, si può impugnare per vizi di notifica, prescrizione, o se il debito è stato pagato. È anche possibile chiedere la sospensione.
  9. Il preavviso di ipoteca è impugnabile? Sì, perché potrebbe essere illegittimo per mancanza di presupposti o di motivazione. Non è soggetto al termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c., ma a quello ordinario .
  10. Posso chiedere la rateizzazione dopo aver ricevuto il pignoramento? La rateizzazione può essere concessa anche dopo l’avvio delle azioni esecutive, ma la banca può essere vincolata a versare le somme pignorate. È consigliabile chiederla prima.
  11. Se salto una rata del piano di rateizzazione, decade tutto? Sì se ne saltate cinque anche non consecutive . Tuttavia la giurisprudenza esclude la decadenza automatica in caso di forza maggiore .
  12. Cosa significa saldo e stralcio? È un accordo con la banca o con l’AdER per chiudere il debito pagando una parte del capitale, con rinuncia agli interessi e alle sanzioni. Richiede la disponibilità di liquidità immediata.
  13. Posso proteggere la prima casa da pignoramenti? L’espropriazione della prima casa non di lusso e unica proprietà è vietata per debiti fino a 120.000 € . Tuttavia l’ipoteca può essere comunque iscritta.
  14. Cosa succede se il mio stipendio viene pignorato? Il datore di lavoro deve trattenere fino a un quinto. Quando lo stipendio viene accreditato sul conto, la banca può bloccare le somme eccedenti tre volte l’assegno sociale.
  15. L’INPS può pignorare la pensione senza preavviso? Deve notificare un atto di pignoramento e rispettare i limiti di un quinto; se la pensione è accreditata sul conto, valgono i limiti sul saldo.
  16. Cos’è la composizione negoziata della crisi? È una procedura introdotta dal D.L. 118/2021 che consente alle imprese in difficoltà di nominare un esperto per negoziare con i creditori .
  17. Quali sono i requisiti per accedere al piano del consumatore? Essere un consumatore (non imprenditore) in stato di sovraindebitamento, presentare un piano fattibile e dimostrare buona fede. La moratoria per i creditori privilegiati decorre dall’omologa .
  18. Posso includere i debiti bancari nella procedura di sovraindebitamento? Sì, tutti i debiti, inclusi quelli verso banche e finanziarie, possono essere ricompresi nel piano o nel concordato.
  19. Cosa succede se aderisco alla rottamazione e salto le rate? Decadete dalla definizione agevolata se non pagate due rate anche non consecutive ; le somme già versate restano acquisite e non possono essere rimborsate.
  20. Chi decide se concedere l’esdebitazione nella liquidazione controllata? Il giudice, dopo aver verificato l’incapienza e la buona fede del debitore; non è automatica e può essere negata .

Simulazioni pratiche e esempi numerici

Per comprendere meglio come funzionano i vari strumenti, proponiamo alcune simulazioni basate su situazioni tipiche. Gli esempi sono indicativi e non sostituiscono una consulenza personalizzata.

Esempio 1 – Conto corrente pignorato

Scenario: Luca ha un debito con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione di 8.000 € per IVA non pagata. Riceve una cartella di pagamento che non impugna. Dopo tre mesi l’AdER notifica alla sua banca un atto di pignoramento presso terzi ai sensi dell’art. 72‑bis D.P.R. 602/1973. Al momento della notifica il conto di Luca è a zero. Due settimane dopo, Luca riceve l’accredito dello stipendio di 1.500 €.

Cosa succede: In base all’interpretazione della Cassazione, la banca deve bloccare tutte le somme accreditate nei 60 giorni successivi alla notifica . Pertanto i 1.500 € vengono interamente destinati al pagamento del debito. Se entro 60 giorni la banca non versa le somme all’AdER, il pignoramento perde efficacia e l’agente dovrà notificare un nuovo atto . Luca può contestare il pignoramento se la notifica della cartella era viziata o se il debito è prescritto, ma deve farlo entro 20 giorni.

Consigli pratici: Verificare sempre la validità della cartella prima che diventi definitiva; se possibile, richiedere la rateizzazione o la rottamazione; monitorare il conto corrente e, se si riceve un pignoramento, contattare subito un legale.

Esempio 2 – Rateizzazione con decadenza

Scenario: Maria ha un debito IRPEF di 20.000 € iscritto a ruolo. Ottiene una rateizzazione in 72 rate da 300 € al mese. Per problemi di salute perde il lavoro e non paga cinque rate non consecutive.

Cosa succede: In base alla normativa vigente, il mancato pagamento di cinque rate comporta la decadenza dal beneficio della dilazione e l’intero importo residuo diventa immediatamente esigibile . Tuttavia la giurisprudenza ha riconosciuto che la decadenza automatica non può essere applicata se il mancato pagamento dipende da cause di forza maggiore e se la ratio della rateizzazione è quella di salvaguardare il reddito minimo del debitore . Maria può quindi presentare istanza di riesame, allegando la documentazione medica, e chiedere la riammissione alla dilazione.

Consigli pratici: Se affrontate difficoltà temporanee, comunicate subito con l’AdER; presentate prove delle cause di forza maggiore; valutate l’adesione a una definizione agevolata o l’accesso a procedure di sovraindebitamento.

Esempio 3 – Preavviso di ipoteca e azione giudiziaria

Scenario: Giovanni riceve un preavviso di iscrizione ipotecaria per un debito IMU di 15.000 €. L’atto indica solo l’importo e il titolo (cartella n. XXXX) ma non specifica l’immobile. Giovanni ritiene l’atto illegittimo e vuole contestarlo.

Cosa succede: La Cassazione ha stabilito che il preavviso di ipoteca è un atto meramente informativo e non deve indicare l’immobile . Tuttavia può essere impugnato per contestare la sussistenza del credito o la prescrizione. Poiché l’azione non rientra tra le opposizioni agli atti esecutivi, Giovanni può proporre ricorso ordinario entro il termine ordinario (generalmente 60 giorni) . Il giudice valuterà la legittimità della pretesa.

Consigli pratici: Anche se il preavviso non è un atto esecutivo, è opportuno agire subito per evitare l’iscrizione dell’ipoteca; controllare la validità della cartella e la prescrizione; chiedere la rateizzazione se il debito è dovuto.

Esempio 4 – Prima casa e pignoramento immobiliare

Scenario: Paola possiede un solo immobile, in cui vive con la sua famiglia. Ha un debito con l’AdER di 90.000 €. Riceve la cartella di pagamento ma non la paga. Trascorso un anno, l’AdER iscrive ipoteca e poi promuove il pignoramento.

Cosa succede: L’espropriazione dell’immobile non può essere eseguita perché si tratta dell’unico bene di Paola, adibito ad abitazione principale, non di lusso, e il debito non supera 120.000 € . L’ipoteca rimane valida ma il pignoramento deve essere dichiarato improcedibile. Paola può opporsi all’atto davanti al giudice dell’esecuzione e chiedere l’estinzione del pignoramento.

Consigli pratici: In presenza di debiti inferiori a 120.000 €, verificate se l’immobile rientra nelle tutele dell’art. 76 D.P.R. 602/1973; se sì, contestate l’espropriazione. Considerate comunque di definire il debito tramite rottamazione o rateizzazione.

Esempio 5 – Sovraindebitamento e piano del consumatore

Scenario: Marco, lavoratore dipendente con due figli, ha accumulato debiti per 50.000 € tra carte di credito, finanziamenti, imposte e contributi INPS. Il suo reddito non gli permette di pagare tutti i creditori. Decide di accedere alla procedura di sovraindebitamento.

Cosa succede: In qualità di consumatore, Marco può presentare un piano del consumatore al tribunale, assistito da un professionista e da un Organismo di Composizione della Crisi. Il piano prevede di versare ai creditori il 40% del debito in 5 anni, utilizzando parte dello stipendio e vendendo un’auto. Il tribunale valuta la fattibilità, la proporzionalità rispetto al reddito e la buona fede e può omologarlo. I creditori non votano; possono impugnare il decreto solo per motivi di convenienza. La moratoria per i creditori privilegiati decorre dalla data di omologa . Dopo l’esecuzione del piano, Marco otterrà l’esdebitazione dei debiti residui.

Consigli pratici: Il piano del consumatore è uno strumento potente ma richiede trasparenza e collaborazione; è importante presentare tutta la documentazione sul patrimonio e sul reddito; rivolgersi a un professionista iscritto a un OCC.

Conclusioni e call to action

Il panorama normativo e giurisprudenziale sulla riscossione dei debiti verso il fisco, l’INPS e le banche è complesso e in continua evoluzione. Le leggi recenti, come il D.Lgs. 33/2025, la legge 199/2025 e la riforma del Codice della crisi, hanno introdotto importanti novità: nuovi limiti per il pignoramento, nuove forme di rottamazione e un sistema più severo di pignoramento dei conti correnti. Le sentenze della Corte di Cassazione hanno chiarito molti punti controversi: la validità della notifica via PEC anche senza firma digitale , l’estensione del vincolo del pignoramento a tutte le somme accreditate nei 60 giorni successivi , la natura informativa del preavviso di ipoteca e la tutela della prima casa solo entro certi limiti .

Per i debitori la parola chiave è prevenzione. È fondamentale non ignorare gli atti e agire tempestivamente: controllare la propria PEC, ritirare le raccomandate, consultare un professionista, verificare i vizi dell’atto e la prescrizione. Gli strumenti per difendersi sono numerosi: ricorsi, sospensioni, rateizzazioni, rottamazioni, piani del consumatore, accordi con le banche. Tuttavia ogni strumento ha requisiti e termini da rispettare. Senza l’assistenza di un esperto si rischia di perdere diritti o di scegliere soluzioni non adatte.

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