Introduzione
Gestire un’azienda di ricambi auto comporta competenze tecniche e una continua attenzione al ciclo finanziario. Quando la liquidità manca o i margini diminuiscono, l’impresa può accumulare debiti verso l’Erario, l’INPS o le banche. Le conseguenze possono essere gravi: cartelle di pagamento, iscrizioni a ruolo, pignoramenti, ipoteche e perfino azioni penali per il mancato versamento di ritenute o IVA. Comprendere il quadro normativo e le strategie di difesa è essenziale per evitare errori costosi e tutelare l’azienda e i suoi amministratori.
Questo articolo fornisce un’analisi aggiornata al gennaio 2026 del diritto bancario e tributario italiano, con un’attenzione particolare alle imprese di ricambi auto che si trovano in difficoltà finanziarie. Verranno esaminate leggi, decreti legislativi, sentenze della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale, circolari dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS, nonché gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Perché è importante agire subito
Ricevere un avviso di accertamento o una cartella di pagamento non significa automaticamente che il debito sia dovuto. La legge prevede tempi precisi per impugnare e strumenti per sospendere o annullare l’atto. Ignorare questi termini porta all’esecutività del debito e alla perdita di importanti difese. Le conseguenze possono includere:
- Pignoramento dei conti correnti e delle somme dovute dai clienti: l’agente della riscossione può ordinare ai terzi di versare direttamente le somme al fisco (art. 72 DPR 602/1973) .
- Blocco del conto corrente o del fido bancario: le banche possono revocare le linee di credito in caso di insolvenza e chiedere il rientro immediato.
- Pignoramento di stipendi, pensioni o indennità: la normativa limita l’entità della trattenuta, ma consente comunque il prelievo fino a un quinto per tributi e contributi .
- Responsabilità personale degli amministratori e dei soci: il liquidatore o l’amministratore che distribuisce gli attivi senza soddisfare i crediti fiscali risponde con il proprio patrimonio (art. 36 DPR 602/1973) . Analogamente, la Cassazione penale ha stabilito che il legale rappresentante in carica alla scadenza del termine per la dichiarazione è l’unico soggetto attivo del reato di omesso versamento di ritenute, e in caso di fallimento risponde il curatore fallimentare .
- Procedimenti penali: l’omesso versamento di ritenute certificate o di IVA sopra determinate soglie costituisce reato (artt. 10‑bis e 10‑ter D.Lgs. 74/2000) e può portare a condanne penali se non si agisce tempestivamente per sanare la violazione.
Presentazione dell’avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team
L’avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con molti anni di esperienza in diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti, operante su tutto il territorio nazionale, specializzato nel contenzioso con l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e gli istituti di credito. L’avv. Monardo è:
- Cassazionista: abilitato al patrocinio dinanzi alle Supreme Corti.
- Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, per assistere le aziende nella composizione negoziata.
- Coordinatore di professionisti esperti in procedure di ristrutturazione del debito, concordati, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e cause di responsabilità bancarie.
Grazie a queste competenze, lo studio legale è in grado di:
- effettuare analisi preliminari degli atti (cartelle, avvisi, pignoramenti) per verificare vizi di notifica e prescrizione;
- predisporre ricorsi al giudice tributario e istanze di sospensione cautelare per bloccare l’esecuzione ;
- negoziare piani di rientro e rateizzazioni con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS;
- gestire trattative con le banche, contestando clausole illegittime e fideiussioni abusive;
- avviare procedure stragiudiziali di sovraindebitamento, come il concordato minore o la ristrutturazione del consumatore;
- assistere le imprese nella composizione negoziata della crisi d’impresa introdotta dal D.L. 118/2021 ;
- proporre azioni giudiziarie per risarcimenti e responsabilità di banche e finanziarie.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
Responsabilità dell’amministratore, del liquidatore e dei soci
Nelle imprese di ricambi auto a responsabilità limitata, l’esposizione verso l’Erario non si ferma alla società. L’art. 36 DPR 602/1973 disciplina la responsabilità degli organi societari in caso di debiti fiscali. La norma prevede che:
- Liquidatori: devono destinare gli attivi di liquidazione prima al pagamento dei crediti tributari. Se distribuiscono l’attivo ai soci senza soddisfare l’Erario, rispondono personalmente e solidalmente per il pagamento dei tributi e relative sanzioni .
- Amministratori: quando non sono nominati liquidatori, gli amministratori restano responsabili con i loro beni se non provano di aver soddisfatto i crediti fiscali prima di distribuire utili . Ciò vale anche per l’amministratore di fatto.
- Soci: chi ha ricevuto somme o beni negli ultimi due anni dalla messa in liquidazione risponde con il proprio patrimonio nei limiti di quanto ricevuto, qualora l’Erario non sia stato soddisfatto . La responsabilità è sussidiaria e richiede un atto motivato dell’Agenzia delle Entrate.
La Corte di Cassazione ha ribadito questi principi. Nella sentenza n. 3625/2025, trattando il caso di una società di ricambi auto (SIMPRAR s.r.l.) in liquidazione, la Suprema Corte ha osservato che la responsabilità del liquidatore è «personale» quando l’attivo è distribuito ai soci senza pagare i debiti fiscali. Ha aggiunto che i soci che hanno percepito somme nei due anni precedenti possono essere chiamati a restituire quanto incassato .
Omesso versamento di ritenute e IVA – responsabilità penale
L’amministratore che non versa le ritenute operate ai dipendenti o l’IVA incassata può incorrere nel reato previsto dal D.Lgs. 74/2000. La Cassazione penale ha precisato, con l’ordinanza n. 13135/2025, che:
- il reato di omesso versamento di ritenute ex art. 10‑bis è «unisussistente», cioè si consuma al termine fissato per la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta;
- soggetto attivo del reato è il legale rappresentante in carica a tale data, indipendentemente da chi abbia curato gli adempimenti precedenti ;
- se prima della scadenza interviene il fallimento, è il curatore fallimentare a dover provvedere al pagamento; pertanto la responsabilità penale ricade su quest’ultimo .
Il messaggio per gli imprenditori di ricambi auto è chiaro: non basta dimettersi o cambiare la carica; occorre assicurarsi che i versamenti siano effettuati entro i termini per evitare responsabilità penali.
Termini per impugnare avvisi e cartelle – irrimissibilità della rimessione
L’art. 21 D.Lgs. 546/1992 (abrogato dal D.Lgs. 175/2024 ma ancora rilevante per gli atti notificati fino al 31 dicembre 2025) stabiliva che il ricorso avverso gli atti della riscossione, comprese le cartelle di pagamento, deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notifica, a pena di inammissibilità . La notifica della cartella vale come notifica del ruolo e costituisce il dies a quo del termine per ricorrere .
La pronuncia di estinzione del processo sull’avviso di accertamento non proroga i termini per impugnare la cartella. La Corte di Cassazione (ord. 5759/2024), richiamata da varie massime, ha ribadito che la rimessione in termini può essere concessa soltanto quando l’impossibilità di agire è dovuta a causa non imputabile alla parte, ossia a un impedimento assoluto estraneo alla volontà del contribuente . In mancanza di tali presupposti, la decadenza dal termine rende definitiva la pretesa tributaria.
Sospensione dell’esecuzione e tutela cautelare
L’art. 47 D.Lgs. 546/1992 disciplinava la sospensione dell’atto impugnato (norma abrogata dal 1 gennaio 2026 ma applicabile ai giudizi pendenti). Secondo la norma:
- Il ricorrente che rischia un danno grave ed irreparabile può chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto con istanza motivata, allegata al ricorso .
- Il presidente della corte di giustizia tributaria fissa la trattazione dell’istanza e dispone che la comunicazione alle parti avvenga almeno cinque giorni prima .
- In caso di urgenza, il presidente può disporre la sospensione provvisoria con decreto .
- L’ordinanza che concede o nega la sospensione è impugnabile entro quindici giorni .
Anche se la norma è abrogata, la disciplina sulla sospensione è confluita nelle nuove disposizioni del Codice di giustizia tributaria (D.Lgs. 220/2023), che mantengono la possibilità di sospendere l’atto in presenza di un danno grave.
Pignoramenti e limiti di impignorabilità
Le aziende con debiti possono subire pignoramenti sui conti, sugli stipendi dei soci o su indennità corrisposte dall’INPS. La Circolare INPS n. 130/2025 ha sintetizzato la disciplina su impignorabilità e pignorabilità dei crediti. I punti principali sono:
- Responsabilità patrimoniale generale: l’art. 2740 c.c. stabilisce che il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i beni presenti e futuri .
- Crediti assolutamente impignorabili: art. 545 c.p.c. elenca le prestazioni assistenziali (sussidi di povertà, indennità di maternità, malattia, invalidità) che non possono essere pignorate . La circolare conferma che indennità di malattia, maternità o paternità sono impignorabili e che le prestazioni in sostituzione del reddito da lavoro sono pignorabili solo nei limiti del quinto .
- Trattenuta massima: per crediti fiscali e contributivi, lo stipendio e la pensione possono essere pignorati nella misura di un quinto . La stessa frazione si applica ai compensi per i servizi resi e ai redditi da lavoro subordinato o autonomo in favore dell’INPS .
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 216/2025, ha giudicato legittima la disciplina che consente all’INPS di trattenere fino a un quinto della pensione per recuperare prestazioni indebite o contributi omessi, purché sia garantita la pensione minima . La Corte ha rilevato che tale trattenuta è eccezionale, giustificata dalla necessità di recuperare risorse indebitamente sottratte al sistema e proporzionata al fine .
Strumenti di riscossione dell’agente: pignoramento presso terzi e revoca
L’art. 72 DPR 602/1973 consente all’agente della riscossione di notificare un atto di pignoramento ai debitori della società (p. es. clienti che devono pagare fatture) ordinando loro di versare l’importo direttamente all’agente entro quindici giorni . Se il terzo non ottempera, l’agente può citarlo in giudizio secondo il codice di procedura civile.
Tuttavia, l’art. 72‑bis DPR 602/1973 offre una via d’uscita: quando il debitore chiede e ottiene la rateizzazione del debito o paga integralmente, il pignoramento presso terzi deve essere revocato. L’articolo prevede due situazioni :
- Pagamento integrale: il pignoramento si estingue e l’agente comunica la revoca alle parti.
- Rateizzazione: dopo il pagamento della prima rata, il contribuente può chiedere la sospensione dell’esecuzione; l’agente è tenuto a revocare il pignoramento . Le somme eventualmente già trattenute restano acquisite fino a concorrenza del debito .
Procedure di sovraindebitamento e codice della crisi
Nel 2012 l’ordinamento italiano ha introdotto la Legge n. 3/2012 sulla composizione della crisi da sovraindebitamento per offrire una via d’uscita ai debitori non fallibili. Dal 2021 tali procedure sono confluite nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) che ne disciplina quattro tipi :
- Concordato minore: accordo con i creditori che richiede l’approvazione della maggioranza dei crediti ammessi .
- Ristrutturazione dei debiti del consumatore: simile al concordato minore, ma riservata alle persone fisiche non imprenditrici e non necessita del voto dei creditori .
- Liquidazione controllata del sovraindebitato: vendita del patrimonio per soddisfare i creditori; al termine, è possibile ottenere la liberazione dai debiti residui .
- Esdebitazione del debitore incapiente: procedura eccezionale prevista dall’art. 283 CCII per le persone fisiche meritevoli prive di beni e redditi. Il Tribunale di Trapani ha spiegato che l’istituto concede un beneficio eccezionale e richiede due requisiti: la meritevolezza del debitore (assenza di dolo o colpa grave) e l’impossibilità di offrire nulla ai creditori .
Solo alcune categorie di debitori – consumatori, imprenditori agricoli, start‑up innovative e imprenditori minori (sotto certe soglie di attivo, ricavi e debiti) – possono ricorrervi .
Composizione negoziata della crisi d’impresa
Il D.L. 118/2021, convertito con modificazioni nella L. 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata per assistere l’imprenditore in difficoltà prima che la crisi degenera. In sintesi:
- Richiesta di un esperto: l’imprenditore può chiedere al segretario della camera di commercio la nomina di un esperto indipendente quando ritiene che l’azienda sia suscettibile di ritorno in equilibrio .
- Piattaforma telematica e test di sostenibilità: la procedura utilizza una piattaforma con check‑list e test per valutare la sostenibilità del debito .
- Misure protettive e obblighi: durante la negoziazione le esecuzioni sono sospese e l’imprenditore rimane al controllo dell’azienda, ma deve informare l’esperto prima di compiere atti straordinari .
Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto
Quando un’impresa riceve un atto della riscossione o un’azione di una banca, è fondamentale seguire un percorso metodico. Ecco i passaggi fondamentali:
1. Verifica della notifica e del contenuto
- Controllare la regolarità della notifica: la cartella o l’avviso devono essere consegnati all’indirizzo PEC ufficiale oppure inviati tramite raccomandata A/R. Errori nella notifica possono rendere l’atto nullo.
- Analizzare i termini: per le cartelle notificate entro il 31 dicembre 2025, il ricorso va presentato entro 60 giorni ; per le intimazioni di pagamento, il termine è ridotto a 30 giorni. Dal 2026 i termini sono disciplinati dal nuovo Codice di giustizia tributaria (D.Lgs. 220/2023), ma resta la regola dei 60 giorni per la maggior parte degli atti.
- Valutare gli importi: distinguere tra imposta, sanzioni, interessi, aggio della riscossione. Le definizioni agevolate e le rottamazioni spesso consentono di stralciare sanzioni e interessi .
2. Individuazione delle eccezioni difensive
Prima di ricorrere è opportuno identificare le possibili eccezioni, tra cui:
- Prescrizione del tributo: verificare se il tributo si è prescritto. Ad esempio, l’IVA si prescrive in dieci anni; l’IRPEF, l’IRES e le ritenute in cinque anni. Se l’agente della riscossione non ha compiuto atti interruttivi validi entro tale termine, il credito si estingue.
- Decadenza dal termine per notificare la cartella: l’Agenzia delle Entrate ha termini specifici (p. es. 31 dicembre del terzo anno successivo per le imposte da dichiarazione) per iscrivere a ruolo. Se notifica oltre tali termini, la cartella è nulla.
- Vizi della cartella o dell’avviso: mancanza di motivazione, omessa indicazione della data di esecutività, difformità tra l’atto e il ruolo. Nel caso degli accertamenti esecutivi, il ruolo deve essere notificato unitamente all’avviso.
- Responsabilità soggettive: contestare la pretesa nei confronti del socio o dell’amministratore dimostrando che l’obbligazione fiscale è stata soddisfatta o che la distribuzione degli utili non è avvenuta. Ricordare che la responsabilità sussidiaria dei soci è limitata a quanto percepito .
- Causa di forza maggiore nel penale: per il reato di omesso versamento è necessario dimostrare di non aver potuto versare per cause non imputabili (crisi di liquidità non dipendente dalla volontà). Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che l’intervenuto fallimento trasferisce l’obbligo al curatore .
3. Presentazione del ricorso e richiesta di sospensione
Il ricorso tributario deve essere redatto da un avvocato o da un commercialista abilitato. Nella fase introduttiva è opportuno:
- Depositare la domanda di sospensione: il ricorrente deve allegare una motivata istanza di sospensione per evitare che l’esecuzione prosegua . Deve dimostrare il danno grave ed irreparabile e la fondatezza delle proprie ragioni.
- Indicare tutti i vizi dell’atto e allegare prove documentali (notifiche, estratti di ruolo, scritture contabili, corrispondenza con la banca o l’INPS).
- Notificare il ricorso agli enti resistenti (Agenzia Entrate‑Riscossione, Agenzia delle Entrate, INPS) e depositarlo presso la segreteria della corte di giustizia tributaria.
- Seguire il calendario del giudizio: la trattazione dell’istanza di sospensione avviene di solito entro 30 giorni ; l’ordinanza è immediatamente esecutiva e, se negativa, può essere impugnata .
4. Piani di pagamento e definizioni agevolate
Se il ricorso non appare conveniente o se si intende ridurre l’esposizione, l’agente della riscossione consente di rateizzare il debito fino a 72 rate mensili (o 120 in casi di comprovata difficoltà). La domanda di rateizzazione, se accolta, sospende l’esecuzione.
In alternativa, verificare se il debito rientra nelle definizioni agevolate. La Legge 199/2025 (Legge di bilancio 2026) ha introdotto la rottamazione‑quinquies (art. 1, commi 82‑101) che consente di estinguere i debiti affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 pagando solo il capitale e le spese per le procedure esecutive, senza sanzioni né interessi . Il contribuente può optare per:
- Pagamento integrale entro il 31 luglio 2026.
- Rateizzazione in 54 rate bimestrali: le prime tre rate scadono il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026; le altre rate sono distribuite dal 2027 al 2035 con interessi al 3% annuo .
Per accedere alla rottamazione occorre presentare domanda telematica entro il 30 aprile 2026; l’agente comunica l’importo dovuto entro il 30 giugno 2026. Il pagamento della prima rata determina la sospensione delle procedure esecutive e impedisce nuovi atti di riscossione.
5. Difesa contro le banche e le finanziarie
Le imprese di ricambi auto spesso si finanziano con linee di credito, fidi, mutui ipotecari e leasing. In caso di insolvenza, la banca può revocare il fido e iscrivere ipoteca. Tuttavia, esistono strumenti di tutela:
- Verifica delle clausole contrattuali: molte fideiussioni omnibus predisposte secondo lo schema ABI 2002 contengono clausole vietate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Le Sezioni Unite della Cassazione hanno dichiarato la nullità parziale delle clausole che impongono la rinuncia al beneficio di preventiva escussione e l’obbligo di pagamento a semplice richiesta (sent. 41994/2021). La nullità può ridurre o escludere la responsabilità del garante.
- Usura ed anatocismo: verificare i tassi applicati nei contratti di finanziamento; se superano la soglia d’usura, è possibile chiedere la restituzione degli interessi indebitamente percepiti. Anche il calcolo degli interessi composti (anatocismo) deve rispettare le delibere del CICR.
- Contratti di leasing e noleggio: controllare l’equità delle clausole risolutive e delle penali di riscatto. In molti casi, la risoluzione anticipata prevede penali sproporzionate.
L’avv. Monardo dispone di periti contabili che analizzano i contratti bancari e finanziari per individuare clausole abusive e ricostruire l’esatto ammontare del debito. Spesso la trattativa con la banca porta a una ristrutturazione del debito con abbattimento degli interessi o a un saldo e stralcio.
Difese e strategie legali
Controllo dell’atto e verifica della prescrizione
La difesa più immediata consiste nel verificare l’esistenza di errori formali e la decadenza dei poteri di riscossione. Tra le verifiche principali:
- Decadenza e prescrizione: calcolare se l’atto è stato notificato entro i termini previsti dalla legge. Ad esempio, l’avviso di accertamento per IVA deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; la cartella deve essere notificata entro i due anni successivi (art. 25 DPR 602/1973). Per il recupero contributi INPS il termine è di cinque anni.
- Vizi di notifica: l’omesso o tardivo recapito dell’atto può essere eccepito. La prova della notifica deve essere fornita dall’ente.
- Prescrizione quinquennale del contributo INPS: i contributi si prescrivono in cinque anni; le sanzioni si prescrivono in cinque anni o in dieci se accertate con sentenza. Eventuali atti interruttivi devono essere provati.
- Imposte locali: TARI, IMU, TOSAP hanno termini diversi (generalmente cinque anni); occorre controllare l’anno di riferimento e la notifica.
Sospensione e revoca del pignoramento
Quando l’agente procede con il pignoramento di conti o crediti, è possibile reagire in due modi:
- Ricorso al giudice tributario con richiesta di sospensione. Se il pignoramento riguarda un atto già impugnato, il giudice può sospenderlo. In fase cautelare bisogna dimostrare il danno grave e la fondatezza del ricorso .
- Revoca amministrativa: in caso di pagamento o di rateizzazione del debito, il pignoramento presso terzi deve essere revocato ex art. 72‑bis DPR 602/1973 . Il contribuente deve presentare una domanda di sospensione all’agente e allegare la prova del versamento della prima rata .
È importante agire rapidamente: una volta avviata la procedura esecutiva, il terzo pignorato potrebbe bloccare i pagamenti dovuti all’impresa, con pesanti ripercussioni sulla liquidità.
Contenzioso penale – scriminanti e cause di non punibilità
Per i reati di omesso versamento (ritenute e IVA), la pena può essere evitata se l’imprenditore dimostra l’esistenza di una causa di forza maggiore o se estingue il debito prima dell’apertura del dibattimento. Inoltre, la L. 146/2016 ha introdotto la causa di non punibilità per importi minori e per il ravvedimento operoso. La giurisprudenza richiede però che l’omesso versamento sia dipeso da circostanze oggettive non imputabili all’imputato. La Cassazione ha precisato che la crisi di liquidità dovuta a scelte imprenditoriali errate non integra la forza maggiore .
Procedure concorsuali e piani di ristrutturazione
Se l’azienda non riesce a pagare i debiti, è possibile ricorrere a procedure concorsuali che consentono di sospendere le azioni esecutive e ristrutturare l’esposizione:
- Concordato preventivo (ora concordato in continuità o liquidatorio nel CCII): consente di proporre un piano ai creditori con riduzione e dilazione dei debiti. Può essere in continuità (l’attività prosegue) o liquidatorio (vendita dell’attivo). L’apertura del concordato blocca le esecuzioni individuali e consente di trattare con l’Erario.
- Accordi di ristrutturazione dei debiti: contratti omologati dal tribunale che prevedono il pagamento di almeno il 60 % dei crediti chirografari (70 % negli accordi agevolati). Possono includere la transazione fiscale ex art. 63 CCII, con riduzione delle sanzioni e degli interessi.
- Concordato minore e ristrutturazione del consumatore: previsti dal sovraindebitamento, permettono anche ai piccoli imprenditori o ai soci di srl non fallibili di proporre un piano ai creditori . Non occorre il voto dei creditori per la ristrutturazione del consumatore.
- Liquidazione controllata del sovraindebitato: consente di vendere i beni e di ottenere la liberazione dai debiti residui al termine della procedura .
- Esdebitazione del debitore incapiente: strumento eccezionale che consente alle persone fisiche prive di beni e redditi di essere liberate dai debiti residuali. La Corte di Trapani ha evidenziato che la procedura richiede meritevolezza e incapacità di offrire alcunché ai creditori .
Composizione negoziata della crisi
Per le aziende che desiderano evitare procedure giudiziali, la composizione negoziata permette di gestire la crisi con l’assistenza di un esperto nominato dalla camera di commercio. L’imprenditore conserva l’amministrazione dell’impresa ma deve condividere le decisioni con l’esperto . Durante le trattative, il tribunale può concedere misure protettive per impedire azioni esecutive. Gli accordi raggiunti con i creditori possono essere omologati e diventare vincolanti per tutti.
Strumenti alternativi e agevolazioni fiscali
Rottamazione‑quinquies e definizioni agevolate
La rottamazione‑quinquies, introdotta dalla L. 199/2025, è attiva fino al 30 aprile 2026 e consente di estinguere i debiti affidati alla riscossione dal 2000 al 2023 pagando solo il capitale e le spese esecutive . Sono esclusi interessi, sanzioni, somme aggiuntive su contributi INPS e l’aggio. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro luglio 2026 oppure in 54 rate bimestrali con interessi al 3% .
Procedura di adesione
- Domanda telematica: il contribuente deve inviare la domanda attraverso il servizio online dell’agente della riscossione entro il 30 aprile 2026. È necessario indicare le cartelle che si intendono rottamare e la modalità di pagamento.
- Comunicazione dell’importo: l’agente comunica entro il 30 giugno 2026 l’elenco dei debiti ammessi e l’importo da pagare.
- Pagamento: il pagamento della prima rata o del saldo deve avvenire entro il 31 luglio 2026; in caso di rateizzazione, le scadenze successive sono il 30 settembre e il 30 novembre 2026, poi ogni due mesi . Due ritardi nel pagamento (entro cinque giorni) comportano la decadenza.
Definizione agevolata degli avvisi bonari e avvisi di irregolarità
Le imprese possono regolarizzare le comunicazioni di irregolarità derivanti dai controlli automatizzati o formali delle dichiarazioni (avvisi bonari) pagando il tributo e riducendo a un diciottesimo le sanzioni. Per le comunicazioni emesse nel 2022 e 2023, la legge di bilancio 2026 consente di versare in 20 rate trimestrali con interessi ridotti.
Ravvedimento operoso e adesione all’accertamento
Quando l’impresa riceve un avviso di accertamento, può definire la controversia in forma agevolata:
- Adesione all’accertamento: consente di beneficiare della riduzione a un terzo delle sanzioni; occorre presentare istanza entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso e versare l’importo richiesto entro la scadenza.
- Ravvedimento operoso: permette di regolarizzare spontaneamente gli errori o i ritardati versamenti beneficiando di sanzioni ridotte che diminuiscono progressivamente in relazione al tempo di pagamento. Se si versa entro 30 giorni, la sanzione è ridotta a un decimo; entro 90 giorni a un nono; oltre 90 giorni a un ottavo.
Rateizzazione dei debiti INPS e sospensione amministrativa
I contributi previdenziali possono essere rateizzati fino a 60 rate. La domanda va presentata all’INPS, che valuta la sostenibilità del piano. Nel frattempo, è possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione; il pignoramento delle prestazioni previdenziali resta limitato a un quinto .
Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare la notifica: pensare che la cartella si prescriva automaticamente è sbagliato. I termini sono perentori e non possono essere prorogati, se non per cause non imputabili .
- Pagare immediatamente per paura: la fretta può indurre a versare somme non dovute. Prima di pagare occorre verificare la prescrizione, la notifica e l’ammontare del debito.
- Non contestare gli atti in tempo: attendere la fine di un processo su un atto presupposto (avviso) non interrompe i termini per impugnare la cartella .
- Non chiedere la sospensione: senza un’istanza cautelare, l’agente può procedere a pignoramenti mentre il ricorso è pendente.
- Non ricorrere a professionisti: la normativa è complessa; improvvisare difese può generare preclusioni e sanzioni. Affidarsi a professionisti esperti è l’unico modo per sfruttare tutti gli strumenti disponibili.
Tabelle riepilogative
Principali termini e strumenti difensivi
| Atto o situazione | Termine per agire o effetto | Normativa/Decisione |
|---|---|---|
| Cartella di pagamento (fino al 31 dicembre 2025) | Ricorso entro 60 giorni dalla notifica | Art. 21 D.Lgs. 546/1992 (abrogato dal 2026) |
| Intimazione di pagamento | Ricorso entro 30 giorni; sospende l’esecuzione se si allega istanza cautelare | Codice della giustizia tributaria (D.Lgs. 220/2023) |
| Istanza di sospensione | Da depositare con il ricorso; decisione entro 30 giorni | Art. 47 D.Lgs. 546/1992; nuove norme art. 66 D.Lgs. 220/2023 |
| Rottamazione‑quinquies | Domanda entro 30 aprile 2026; pagamento prima rata entro 31 luglio 2026 | Legge 199/2025, art. 1 commi 82‑101 |
| Pignoramento presso terzi | Revoca possibile con pagamento o rateizzazione | Art. 72‑bis DPR 602/1973 |
| Limite pignoramento stipendi/pensioni | 1/5 del reddito per debiti fiscali e contributivi | Art. 545 c.p.c.; Circolare INPS 130/2025 |
| Responsabilità del liquidatore e dei soci | Liquidatore e amministratori rispondono con il proprio patrimonio se non pagano i tributi ; i soci rispondono nei limiti di quanto ricevuto | Art. 36 DPR 602/1973; Cass. 3625/2025 |
| Reato di omesso versamento ritenute | Responsabile è il legale rappresentante in carica al termine per la dichiarazione; se interviene il fallimento risponde il curatore | Art. 10‑bis D.Lgs. 74/2000; Cass. 13135/2025 |
| Esdebitazione del debitore incapiente | Richiede meritevolezza e impossibilità di offrire beni; beneficio eccezionale | Art. 283 CCII |
Principali strumenti di composizione della crisi
| Strumento | Destinatari | Caratteristiche | Fonti |
|---|---|---|---|
| Concordato minore | Imprenditori minori, imprese agricole, start‑up | Richiede approvazione dei creditori (50 %); possibile falcidia dei debiti | Legge 3/2012; CCII |
| Ristrutturazione del consumatore | Persone fisiche non imprenditori | Piano senza voto dei creditori; soddisfazione parziale dei debiti | Legge 3/2012; CCII |
| Liquidazione controllata | Debitori sovraindebitati | Vendita dei beni, esdebitazione residua a fine procedura | CCII |
| Esdebitazione del debitore incapiente | Persone fisiche senza beni e redditi | Liberazione dai debiti residui senza vendere beni; richiede meritevolezza | Art. 283 CCII |
| Composizione negoziata | Imprese in crisi | Nomina di esperto; misure protettive; accordi con i creditori | D.L. 118/2021 convertito in L. 147/2021 |
| Accordi di ristrutturazione | Imprese | Necessario accordo con almeno il 60 % dei crediti; possibile transazione fiscale | CCII |
| Transazione fiscale e contributiva | Debitori con debiti tributari e previdenziali | Consente la falcidia di sanzioni e interessi all’interno di concordati o accordi | Art. 63 CCII |
Domande frequenti (FAQ)
- Cosa succede se non impugno la cartella entro i termini? – La cartella diventa definitiva e il debito è iscritto a ruolo in modo esigibile. I termini di 60 giorni sono perentori ; l’unica possibilità di riapertura è la rimessione in termini per causa non imputabile , molto difficile da ottenere.
- Posso chiedere la sospensione della cartella senza fare ricorso? – No. La sospensione giudiziale richiede il deposito del ricorso e di una istanza motivata . Esistono sospensioni amministrative temporanee (p. es. per rateizzazione), ma non sono automatiche.
- Se ricevo un’intimazione di pagamento anni dopo la cartella, posso eccepire la prescrizione? – Sì. La cartella non impugnata si prescrive secondo i termini del tributo (5 o 10 anni). L’intimazione può essere impugnata eccependo la prescrizione e i vizi degli atti interruttivi.
- Le prestazioni INPS possono essere pignorate per debiti fiscali? – Alcune sì. L’indennità di malattia, maternità e altre provvidenze assistenziali sono impignorabili . Stipendi, pensioni e prestazioni che sostituiscono il reddito da lavoro sono pignorabili fino a un quinto .
- La banca può pignorare il conto della società senza preavviso? – Le banche possono agire in esecuzione solo tramite titolo esecutivo (decreto ingiuntivo, sentenza) o se l’agente della riscossione procede con pignoramento ex art. 72. Occorre verificare se vi sia stato un decreto ingiuntivo e contestare eventuali vizi.
- In caso di pignoramento presso i clienti, cosa accade? – I clienti sono obbligati a versare le somme dovute alla società direttamente all’agente della riscossione entro 15 giorni . Se non rispettano l’ordine, rischiano di essere citati.
- Posso revocare il pignoramento se rateizzo il debito? – Sì. L’art. 72‑bis DPR 602/1973 prevede la revoca del pignoramento dopo il pagamento integrale o dopo la prima rata della rateizzazione .
- Qual è la differenza tra concordato minore e ristrutturazione del consumatore? – Il concordato minore richiede il voto dei creditori e può essere utilizzato da imprenditori minori; la ristrutturazione del consumatore è riservata alle persone fisiche non imprenditrici e non richiede l’approvazione dei creditori .
- Cosa succede se l’azienda chiude ma restano debiti fiscali? – I liquidatori e gli amministratori rispondono con il proprio patrimonio se non hanno soddisfatto i crediti erariali . I soci possono essere chiamati a restituire quanto ricevuto negli ultimi due anni .
- È possibile ottenere la totale cancellazione dei debiti senza pagare nulla? – Solo in casi eccezionali. L’esdebitazione del debitore incapiente ex art. 283 CCII permette alla persona fisica meritevole, senza beni né redditi, di essere liberata dai debiti residuali . Per le imprese, esiste la liquidazione controllata con esdebitazione.
- Come funziona la composizione negoziata della crisi? – L’imprenditore presenta domanda alla camera di commercio che nomina un esperto. L’esperto assiste nelle trattative con i creditori, e il tribunale può concedere misure protettive per sospendere le azioni esecutive . L’imprenditore conserva l’amministrazione ma deve informare l’esperto prima di compiere atti straordinari .
- Se rateizzo un debito, la prescrizione si interrompe? – Sì. Il riconoscimento del debito (rateizzazione, istanza di definizione) interrompe la prescrizione e fa decorrere un nuovo termine.
- Posso compensare i crediti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate con debiti iscritti a ruolo? – È possibile utilizzare i crediti derivanti da dichiarazioni (IVA, imposte dirette) per compensare debiti iscritti a ruolo entro determinati limiti; tuttavia, la compensazione non è ammessa per i debiti relativi a ruoli definitivi se l’importo è superiore a 1.500 €. Occorre verificare le regole vigenti per il 2026.
- Gli interessi e le sanzioni si pagano sempre? – No. Le definizioni agevolate (rottamazione, saldo e stralcio) e le transazioni fiscali consentono di azzerare o ridurre sanzioni e interessi . Nei piani di ristrutturazione del CCII l’Erario può accettare pagamenti parziali.
- Come posso proteggere l’abitazione della società o dei soci? – L’abitazione privata del socio o dell’amministratore non è pignorabile se non costituisce garanzia dei debiti (ipoteca o fideiussione). È consigliabile evitare di concedere fideiussioni personali e verificare la validità delle eventuali garanzie. In sede di sovraindebitamento è possibile prevedere la salvaguardia dell’abitazione principale.
- Se la mia azienda è stata sciolta, sono ancora responsabile? – Sì. Se, prima dello scioglimento, la società non ha soddisfatto i debiti fiscali, il liquidatore e gli amministratori restano responsabili . I soci rispondono nei limiti di quanto ricevuto. Inoltre, in caso di reati tributari, l’amministratore può essere perseguito penalmente .
- È vero che le cartelle si annullano da sole dopo cinque anni? – No. La prescrizione dei tributi dipende dalla natura del credito (imposte, contributi, multe). Inoltre, l’agenzia può compiere atti interruttivi che fanno ripartire il termine. È necessario verificare ogni singolo ruolo.
- Come posso ridurre i debiti bancari? – Attraverso la negoziazione diretta con la banca o tramite procedure come il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione. È fondamentale analizzare i contratti per individuare clausole nulle (fideiussioni, usura) e presentare una proposta sostenibile. L’assistenza legale e peritale aumenta le probabilità di ottenere riduzioni significative.
- Quali sono le novità del 2026 nel processo tributario? – Dal 1 gennaio 2026 entra pienamente in vigore il Codice di giustizia tributaria (D.Lgs. 220/2023) che riforma i termini e le regole del processo. I ricorsi si propongono entro 60 giorni per la maggior parte degli atti; la sospensione cautelare è disciplinata da nuove norme ma conserva l’impostazione dell’art. 47 . La digitalizzazione è rafforzata e il processo telematico diventa la regola.
- Cosa succede se la banca mi segnala alla Centrale Rischi? – La segnalazione in Centrale Rischi della Banca d’Italia avviene in caso di sconfinamento o di sofferenza. Può compromettere l’accesso al credito. È possibile contestare segnalazioni illegittime e chiedere la rettifica; in presenza di abusi l’ordinamento prevede il risarcimento dei danni.
Simulazioni pratiche
Simulazione 1 – Rottamazione delle cartelle
Situazione: l’azienda “AutoParts s.r.l.” riceve cinque cartelle di pagamento per IVA, IRAP e ritenute relative agli anni 2015‑2018, per un importo complessivo di 120.000 €, comprensivo di sanzioni e interessi. Tutti i ruoli sono stati affidati alla riscossione tra il 2016 e il 2023.
Strategia: il legale analizza le cartelle e verifica che rientrano nel perimetro della rottamazione‑quinquies. Presenta domanda telematica entro il 30 aprile 2026 e chiede la rateizzazione in 54 rate. L’agente comunica che, sottraendo sanzioni e interessi, l’importo dovuto è 80.000 €. Le prime tre rate (13.000 € ciascuna) scadono nel 2026; le successive rate bimestrali ammontano a 1.250 € con interesse al 3% .
Risultato: la società risparmia 40.000 €, evita pignoramenti e ottiene un piano sostenibile. Le procedure esecutive in corso vengono sospese al pagamento della prima rata .
Simulazione 2 – Revoca del pignoramento presso terzi
Situazione: l’azienda “Motori e Freni s.a.s.” subisce un pignoramento presso un cliente da parte dell’agente della riscossione per un debito IRPEF di 30.000 €. Il cliente riceve l’ordine di versare la somma entro 15 giorni .
Strategia: la società chiede la rateizzazione in 72 rate mensili. Dopo aver versato la prima rata di 500 €, presenta all’agente la domanda di revoca del pignoramento. Ai sensi dell’art. 72‑bis DPR 602/1973, l’agente revoca il pignoramento e restituisce al cliente la facoltà di pagare l’azienda .
Risultato: la società mantiene la relazione commerciale con il cliente e diluisce il pagamento del debito. Se non avesse agito subito, avrebbe rischiato la perdita del credito e ulteriori danni reputazionali.
Simulazione 3 – Sovraindebitamento del socio
Situazione: il socio di maggioranza dell’“Auto Ricambi Calabria s.r.l.” ha prestato fideiussioni personali per i debiti bancari della società per 200.000 €. A causa della crisi, la banca revoca i fidi e avvia azione esecutiva sul suo conto e sulla sua casa.
Strategia: il socio, persona fisica senza altri beni, ricorre alla ristrutturazione dei debiti del consumatore. Presenta domanda all’OCC con un piano che prevede il pagamento di 70.000 € in 6 anni, finanziato dalla cessione di un immobile secondario e da parte del reddito della moglie. Propone di falcidiare gli interessi e le sanzioni. I creditori non votano; il giudice omologa il piano.
Risultato: al termine della procedura il socio viene esdebitato dai debiti residui. La banca riceve una percentuale significativa ma rinuncia all’azione sull’abitazione principale. La società continua l’attività senza ulteriori pignoramenti.
Simulazione 4 – Composizione negoziata con le banche
Situazione: “Ricambi Sud s.r.l.”, con 10 dipendenti, soffre un calo di fatturato del 40% e ha debiti bancari di 500.000 € garantiti da fideiussioni dei soci. L’amministratore teme l’insolvenza.
Strategia: con l’assistenza dell’avv. Monardo, l’azienda attiva la composizione negoziata. Chiede al segretario della camera di commercio la nomina di un esperto. Sulla piattaforma telematica presenta il proprio piano e supera il test di sostenibilità . L’esperto convoca le banche; propone la moratoria dei debiti e la conversione di parte degli affidamenti in finanziamenti a lungo termine. Chiede misure protettive per sospendere eventuali pignoramenti .
Risultato: si raggiunge un accordo con gli istituti che prevede il rientro in 10 anni, la riduzione del tasso di interesse e la rinuncia a far valere le fideiussioni personali. L’azienda resta in attività e salvaguarda l’occupazione.
Conclusione
Gestire i debiti fiscali, contributivi e bancari è una sfida complessa, soprattutto per le aziende di ricambi auto che operano con margini contenuti e flussi di cassa variabili. Non esistono soluzioni miracolose, ma il sistema giuridico offre numerosi strumenti per difendersi e per ristrutturare il debito. Dalla verifica dei vizi dell’atto e della prescrizione, alla sospensione cautelare, dalla rottamazione delle cartelle alle procedure di sovraindebitamento, ogni situazione richiede un’analisi personalizzata e tempestiva.
L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare sono specializzati nel fornire assistenza alle imprese e ai soci in difficoltà. Grazie all’esperienza in ambito tributario, previdenziale e bancario e all’iscrizione come gestore della crisi da sovraindebitamento e come esperto negoziatore, sono in grado di:
- bloccare pignoramenti, ipoteche, fermi e sequestri;
- presentare ricorsi efficaci e ottenere sospensioni ;
- negoziare piani di rientro e transazioni fiscali;
- avviare procedure di sovraindebitamento e composizione negoziata;
- difendere i soci da responsabilità personali e contestare fideiussioni abusive.
Agire tempestivamente è la chiave per salvare l’azienda e il patrimonio personale. Non aspettare che il pignoramento o la revoca del fido blocchino la tua attività. Rivolgiti subito a professionisti competenti.
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