Azienda Di Confezione abbigliamento con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Nel settore della confezione di abbigliamento e più in generale nel mondo della piccola e media impresa italiana, l’equilibrio finanziario è spesso messo a dura prova dai ritardi nei pagamenti dei clienti, dalle oscillazioni del mercato e dalle normative fiscali e previdenziali sempre più complesse. Un imprenditore che gestisce un laboratorio di confezionamento può trovarsi improvvisamente oberato da cartelle esattoriali, accertamenti fiscali, contributi INPS arretrati o pignoramenti bancari. La pressione fiscale e contributiva, la rigidità degli adempimenti e le difficoltà nel reperire liquidità per onorare ogni scadenza possono trasformare un’attività florida in una vicenda di sovraindebitamento. È quindi essenziale conoscere gli strumenti di difesa previsti dall’ordinamento italiano, le sentenze più recenti, le procedure di opposizione e le definizioni agevolate che consentono di ristrutturare il debito o ottenere un’esdebitazione.

Perché questo articolo è importante

L’intento di questa guida è di offrire un quadro sistematico e aggiornato a gennaio 2026 su tutto ciò che un imprenditore o un contribuente indebitato con il Fisco, l’INPS o una banca deve sapere. La complessità deriva non solo dal sovrapporsi di norme contenute in leggi, decreti legislativi e circolari ministeriali, ma anche dalle interpretazioni fornite dalla Corte di Cassazione e dalle giurisprudenze di merito, che spesso segnano l’esito di una controversia. La recente giurisprudenza, ad esempio, ha affermato che, nel pignoramento presso terzi, la banca è obbligata a trattenere e versare al Fisco tutte le somme accreditate entro 60 giorni dalla notifica, anche se il conto è a saldo negativo . Conoscere questi orientamenti consente di evitare errori costosi e di attivare tempestivamente le procedure di opposizione.

Presentazione dell’avvocato Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’avvocato Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina un network di avvocati e commercialisti operativi su tutto il territorio nazionale, con particolare specializzazione nel diritto bancario e tributario. La sua esperienza è arricchita dalla qualifica di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e dalla funzione di professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). È inoltre Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del decreto-legge 118/2021. Grazie a questo bagaglio di competenze, l’avv. Monardo e il suo staff sono in grado di offrire:

  • Analisi preventiva degli atti notificati dal Fisco, dall’INPS e dagli istituti di credito;
  • Ricorsi e opposizioni presso le commissioni tributarie e i tribunali ordinari;
  • Richieste di sospensione delle procedure esecutive e tutela dei beni aziendali;
  • Negoziazioni con le banche per piani di rientro sostenibili;
  • Assistenza nella predisposizione di piani del consumatore o accordi di ristrutturazione ai sensi del Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza (CCII);
  • Soluzioni stragiudiziali per evitare il fallimento e preservare la continuità aziendale.

Se sei un imprenditore o un cittadino alle prese con cartelle esattoriali, accertamenti fiscali, avvisi INPS o minacce di pignoramento, ricordati che ogni situazione può essere affrontata con gli strumenti giusti. Non aspettare che la situazione si aggravi: una consulenza mirata consente di prendere decisioni consapevoli e di sfruttare le opportunità normative (come le definizioni agevolate e le rottamazioni) prima che siano chiuse.

📩 Contatta subito qui di seguito l’avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

Contesto normativo e giurisprudenziale

L’ordinamento italiano prevede una serie di norme che regolano la riscossione dei tributi e dei contributi, la tutela del creditore e i diritti del debitore. Per comprendere come difendersi occorre analizzare gli articoli più rilevanti del D.P.R. 602/1973, del codice di procedura civile (c.p.c.), del Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza (CCII) e delle leggi speciali che disciplinano le definizioni agevolate e le rottamazioni. A ciò si aggiunge la giurisprudenza della Corte di Cassazione e delle corti di merito.

1. La riscossione esattoriale e il pignoramento presso terzi

La riscossione dei tributi e dei contributi avviene, una volta formato un titolo esecutivo (cartella di pagamento o avviso di accertamento esecutivo), attraverso la notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione o di Equitalia (per i carichi risalenti) e, in mancanza di pagamento entro 60 giorni, mediante l’avvio delle procedure esecutive. Tra queste, il pignoramento presso terzi è lo strumento utilizzato per aggredire i crediti che il debitore vanta verso banche, clienti, locatori, datori di lavoro.

1.1. L’articolo 72‑bis del D.P.R. 602/1973

L’art. 72‑bis del D.P.R. 602/1973 consente all’agente della riscossione di procedere direttamente al pignoramento dei crediti del debitore verso terzi senza l’autorizzazione del giudice e senza necessità di notifica dell’atto di precetto. La norma prevede che il pignoramento presso terzi si perfezioni con una semplice intimazione al terzo a pagare le somme dovute al debitore direttamente all’agente della riscossione entro 60 giorni . Il terzo deve quindi comunicare all’agente della riscossione l’eventuale esistenza di altri vincoli e può incorrere in responsabilità se omette o ritarda il pagamento.

L’art. 72‑bis rappresenta una deroga significativa rispetto alle procedure ordinarie previste dal codice di procedura civile: l’agente della riscossione non deve ricorrere al tribunale per ottenere un’ordinanza di assegnazione, ma può intimare direttamente il pagamento al terzo. L’obbligazione del terzo comprende non solo le somme già dovute al momento della notifica, ma anche quelle che maturano successivamente entro il termine di 60 giorni .

1.2. La decisione della Cassazione n. 28520/2025

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28520/2025, ha fornito un’interpretazione rigorosa dell’art. 72‑bis. La Corte ha stabilito che la banca, quale terzo pignorato, è obbligata a bloccare e versare all’Agente della Riscossione tutte le somme accreditate sul conto del debitore nei 60 giorni successivi alla notifica del pignoramento, anche se il conto presenta un saldo negativo . La Corte ha precisato che il conto corrente diventa un contenitore “cristallizzato”: il terzo deve impedire ogni movimentazione da parte del debitore fino a concorrenza del credito e trasferire le somme al Fisco. Questa sentenza amplia la portata del pignoramento e impone agli istituti bancari un’attività di custodia simile a quella prevista dall’art. 546 c.p.c. .

1.3. Gli obblighi del terzo pignorato (art. 546 c.p.c.)

L’art. 546 del codice di procedura civile disciplina gli obblighi del terzo in caso di pignoramento. Il terzo deve dichiarare entro 10 giorni se esistono crediti del debitore e, se conferma la sussistenza di crediti, diventa custode delle somme pignorate fino all’assegnazione. La norma prevede importanti eccezioni per le somme derivanti da stipendi e pensioni: fino al triplo dell’importo dell’assegno sociale, esse non possono essere prelevate e devono rimanere nella disponibilità del debitore .

1.4. L’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi

Se il debitore ritiene illegittimo il pignoramento o l’atto di esecuzione, può ricorrere ai rimedi previsti dal codice di procedura civile:

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): permette di contestare il diritto del creditore di procedere all’esecuzione. Va proposta davanti al giudice competente prima dell’inizio dell’esecuzione o entro il termine stabilito nel precetto. Il giudice può sospendere l’esecuzione e, in seguito, decidere nel merito .
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): serve a denunciare vizi formali dell’atto esecutivo (ad esempio errori nella notifica o nella formazione del titolo). Deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica dell’atto impugnato o dal primo atto successivo .

La recente ordinanza della Cassazione n. 22754/2024 ha chiarito che la competenza a conoscere le controversie sull’esecuzione coattiva dei tributi spetta al giudice tributario quando si discute della pretesa tributaria, mentre compete al giudice ordinario quando si contestano vizi dell’esecuzione o eventi successivi alla cartella .

2. Le definizioni agevolate e le rottamazioni dei debiti fiscali

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto numerose definizioni agevolate (c.d. rottamazioni) che consentono di estinguere i debiti con il Fisco e l’INPS mediante il pagamento del solo capitale, degli interessi ridotti o dell’imposta in misura parziale. La normativa è stata più volte modificata, e nel 2025 è stato introdotto l’istituto della riammissione alla definizione agevolata con la legge 15/2025, che ha convertito il decreto-legge 202/2024 (Milleproroghe). Questa legge consente ai contribuenti che erano decaduti dalla rottamazione-quater di rientrare nel beneficio.

Secondo la legge 15/2025, i contribuenti decaduti devono presentare domanda entro il 30 aprile 2025 attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il versamento può avvenire in un’unica soluzione entro 31 luglio 2025 o in dieci rate; le prime due rate sono dovute il 31 luglio e il 30 novembre 2025, e le restanti scadono il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027 . Il decreto prevede l’applicazione di interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023 e sospende le azioni esecutive durante l’esame della domanda .

3. La disciplina del sovraindebitamento e il CCII

Per imprenditori individuali, professionisti e consumatori è fondamentale considerare gli strumenti previsti dalla legge 3/2012 e dal Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza (CCII), entrato a regime dal luglio 2022 e più volte aggiornato. Le procedure di composizione della crisi e di sovraindebitamento consentono al debitore meritevole di liberarsi dai debiti e di ripartire.

3.1. Il piano del consumatore e l’accordo di composizione

Gli articoli 67 e seguenti del CCII disciplinano la possibilità per il debitore di proporre un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Il piano può prevedere il pagamento parziale e differenziato dei creditori, la moratoria per i creditori privilegiati fino a due anni e l’eventuale rimborsabilità delle rate di mutui ipotecari . Devono essere allegati l’elenco dettagliato dei creditori, dei beni e dei redditi del debitore, nonché la relazione particolareggiata dell’OCC.

La Cassazione e la giurisprudenza di merito hanno chiarito che la “meritevolezza” del debitore (requisito per l’omologazione del piano) non richiede eventi eccezionali o imprevedibili, ma l’assenza di dolo o colpa grave: la procedura non può essere negata per semplice negligenza nella gestione del proprio patrimonio .

3.2. Il concordato minore e la composizione negoziata della crisi

Per l’imprenditore commerciale (anche se di piccole dimensioni), il CCII ha introdotto il concordato minore, un accordo proposto con l’ausilio dell’OCC per pagare i creditori in misura percentuale, garantendo la continuità aziendale. L’esperto negoziatore della crisi (figura introdotta dal D.L. 118/2021) assiste l’imprenditore nella composizione negoziata con i creditori e nell’elaborazione di soluzioni che salvaguardino l’attività. L’avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore, può affiancare l’imprenditore anche in questa fase.

4. L’evoluzione normativa sulla compensazione di crediti e debiti

Un tema delicato per le imprese è la compensazione tra i crediti tributari e i debiti previdenziali o contributivi. Con l’art. 4‑bis del D.L. 39/2024 e con l’ultima legge di bilancio, il legislatore ha esteso il divieto di compensazione: dal 1° luglio 2026 le imprese non potranno più utilizzare i crediti d’imposta non liquidati per pagare contributi INPS o premi INAIL . La modifica abbassa anche la soglia che consente la compensazione da 100.000 euro a 50.000 euro . Questa restrizione avrà un impatto significativo sulle aziende di confezione abbigliamento che facevano affidamento sui crediti derivanti da bonus fiscali (es. superbonus o crediti d’imposta per investimenti).

5. Circolari e istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS

Oltre alle fonti normative e giurisprudenziali, gli imprenditori devono monitorare le circolari dell’Agenzia delle Entrate e le circolari INPS. Ad esempio, l’Agenzia delle Entrate ha emanato circolari che disciplinano la sospensione dei termini processuali durante la pandemia, le modalità di presentazione delle domande per le definizioni agevolate e i chiarimenti sull’applicabilità delle sanzioni in caso di errori formali. L’INPS, dal canto suo, ha fornito istruzioni su rateizzazioni, agevolazioni contributive e condoni, nonché sul recupero dei contributi non versati.

Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica dell’atto

Per un imprenditore del settore abbigliamento che riceva una cartella esattoriale, un avviso di accertamento o un atto di pignoramento, è fondamentale conoscere i termini e le azioni che è possibile intraprendere. Di seguito descriviamo le fasi principali del procedimento e le scadenze da rispettare.

1. Notifica della cartella o dell’avviso di accertamento

La notifica può avvenire a mezzo posta elettronica certificata (PEC) per le imprese e i professionisti, oppure tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Dalla data di notifica decorre il termine per pagare o presentare ricorso:

  1. Ricorso alla Commissione tributaria: se il contribuente ritiene che il tributo richiesto sia infondato, deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica (30 giorni per gli avvisi INPS). In caso di accertamento esecutivo (art. 29 D.L. 78/2010), il pagamento delle somme indicate deve avvenire entro lo stesso termine, salvo sospensione.
  2. Istanza di autotutela: in presenza di errori evidenti (ad es. persona sbagliata, doppia imposizione), è possibile presentare un’istanza di annullamento in autotutela all’ente emittente, allegando documentazione. L’amministrazione può annullare l’atto, ma non è obbligata; quindi conviene presentare anche ricorso per interrompere i termini.

2. Notifica dell’intimazione di pagamento e del preavviso di fermo o ipoteca

Se la cartella non viene pagata entro 60 giorni, l’agente della riscossione può notificare un’intimazione di pagamento e successivamente un preavviso di fermo amministrativo sui veicoli o un preavviso di iscrizione ipotecaria sugli immobili. Questi atti devono essere notificati con preavviso di almeno 30 giorni. Anche questi atti possono essere impugnati per vizi propri (irregolarità nella notifica, decadenza del credito, prescrizione).

3. Avvio dell’esecuzione forzata

Trascorsi 30 giorni dall’intimazione senza pagamento, l’agente della riscossione può procedere:

  • Fermo amministrativo: blocca la circolazione del veicolo e impedisce la vendita. Può essere cancellato pagando il debito o ottenendo una sospensione.
  • Iscrizione ipotecaria: grava un immobile del debitore per garantire il credito. L’ipoteca non comporta l’immediata vendita del bene ma rende il bene meno commerciabile.
  • Pignoramento immobiliare o mobiliare: può essere effettuato se le somme dovute superano determinati limiti di valore (mediamente 120.000 € per gli immobili). L’agente notifica l’atto di pignoramento e procede alla vendita forzata.
  • Pignoramento presso terzi: come spiegato, l’agente intima il terzo (banca, datore di lavoro, cliente) a versare le somme dovute al debitore entro 60 giorni .

4. Opposizione e sospensione della riscossione

Se l’imprenditore ritiene che il pignoramento o l’esecuzione sia illegittima, può presentare:

  • Ricorso in Commissione tributaria: per contestare il merito del debito (ad es. imposta non dovuta). In questo caso è possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione al presidente della sezione (art. 47 D.Lgs. 546/1992) allegando un fumus boni iuris e il danno grave e irreparabile.
  • Opposizione ex art. 615 c.p.c.: per contestare il diritto a procedere all’esecuzione (ad es. cartella nulla). Può essere proposta prima dell’esecuzione o durante, e consente di chiedere la sospensione .
  • Opposizione ex art. 617 c.p.c.: per contestare vizi formali dell’atto (ad es. notifica inesistente) entro 20 giorni .
  • Istanza di rateizzazione: la legge consente di chiedere all’Agenzia delle Entrate-Riscossione la rateizzazione fino a 72 rate (o 120 in casi eccezionali) dei debiti iscritti a ruolo. La presentazione dell’istanza impedisce l’avvio di nuove procedure esecutive.

5. Termini di prescrizione e decadenza

La prescrizione delle imposte dirette e dell’IVA è di 10 anni; per i contributi INPS è di 5 anni. Molte cartelle sono viziati da decadenza (ad es. mancato rispetto dei termini tra avviso e iscrizione a ruolo) o da prescrizione (decorso del termine di legge senza atti interruttivi). Contestare tali vizi richiede un’analisi attenta degli atti e la conoscenza delle norme applicabili.

Difese e strategie legali

1. Impugnazione della cartella e del ruolo

La prima strategia consiste nel contestare la legittimità dell’atto di riscossione. I principali motivi sono:

  • Vizi di notifica: la cartella può essere nulla se inviata a un indirizzo errato o notificata senza il rispetto delle regole (art. 26 D.P.R. 602/1973). La notifica a mezzo PEC deve essere inviata all’indirizzo risultante dal Registro INI-PEC; l’utilizzo di un indirizzo diverso comporta nullità.
  • Vizi di motivazione: l’atto deve indicare chiaramente l’imposta e le sanzioni; la mancanza di motivazione o la genericità rendono l’atto annullabile.
  • Prescrizione e decadenza: se il tributo è prescritto, l’atto è nullo. La prescrizione decorre dall’anno successivo a quello di riferimento (es. per i contributi INPS) e può essere interrotta da atti formali.
  • Difetto di delega o di potere: l’agente della riscossione deve dimostrare la legittimazione e la corretta iscrizione a ruolo.

2. Istanza di sospensione amministrativa

Se la cartella presenta vizi, oltre al ricorso è possibile inoltrare una istanza di sospensione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’istanza deve essere motivata e documentata (ad es. già pagato il tributo, presenza di sgravio). La sospensione impedisce l’avvio o la prosecuzione delle azioni esecutive fino alla definizione.

3. Rateizzazione del debito

La rateizzazione consente di dilazionare il pagamento in 72, 120 o 180 rate mensili a seconda dell’importo e dell’indice della capacità di pagamento. Per importi fino a 60.000 €, la rateizzazione è concessa automaticamente; oltre tale soglia occorre dimostrare la temporanea situazione di difficoltà. Il mancato pagamento di cinque rate (anche non consecutive) comporta la decadenza e la ripresa delle azioni esecutive.

4. Transazione fiscale e accordi con il Fisco

Nel concordato preventivo e nel concordato minore, l’imprenditore può proporre una transazione fiscale chiedendo la riduzione di imposte, sanzioni e interessi. La proposta deve assicurare un trattamento non deterioro rispetto a quello previsto dal codice e deve essere approvata dall’agenzia delle Entrate. La transazione è uno strumento efficace per salvare l’azienda e ripartire con un carico fiscale ridotto.

5. Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione

I piani del consumatore e gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 67 e 68 CCII) consentono ai debitori non fallibili di ottenere l’esdebitazione pagando in percentuale i creditori. Grazie alla recente giurisprudenza, il requisito della meritevolezza è interpretato in modo più favorevole: solo il dolo o la colpa grave impediscono l’omologazione . È pertanto fondamentale predisporre un piano realistico, che preveda pagamenti in linea con le possibilità del debitore e la tutela dei creditori privilegiati.

6. Strumenti di conciliazione e definizione agevolata

Il legislatore prevede strumenti specifici per definire i debiti in modo agevolato:

  • Rottamazione e definizione agevolata: come visto, consente di estinguere i debiti con sconto su interessi e sanzioni . Va presentata nei termini previsti, e il pagamento rateale consente di bloccare le azioni esecutive.
  • Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro: la legge di bilancio 2023 (legge 197/2022) ha previsto l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000 € relativi agli anni 2000-2015. Occorre verificare se l’importo residuo sia comprensivo di interessi e sanzioni.
  • Conciliazione giudiziale: nelle controversie fiscali introdotte dal 2022, il contribuente può proporre la conciliazione (art. 48 D.Lgs. 546/92) chiedendo la riduzione delle sanzioni e degli interessi. La conciliazione può avvenire anche in appello.

7. Ricorso alla Cassazione e tutela cautelare

Se il giudizio in Commissione tributaria regionale si conclude con una decisione sfavorevole, è possibile proporre ricorso per Cassazione per violazione di legge o vizio di motivazione. Durante il giudizio di legittimità si può chiedere la sospensione della esecutività della sentenza. L’avv. Monardo, cassazionista, può seguire questa fase delicata.

Strumenti alternativi: definizione agevolata, piani del consumatore, esdebitazione

Oltre alle strategie di difesa nel merito, esistono strumenti alternativi che consentono di risolvere il problema dei debiti in modo strutturale. Vediamoli in dettaglio.

1. Rottamazioni e definizioni agevolate

Le rottamazioni introdotte negli ultimi anni (D.L. 148/2017, D.L. 119/2018, D.L. 34/2019 e D.L. 73/2022) hanno permesso a migliaia di contribuenti di estinguere i propri debiti con riduzione o annullamento di sanzioni e interessi. La rottamazione-quater (D.L. 34/2023) ha dato la possibilità di pagare in 18 rate. Con la legge 15/2025, come visto, è stata prevista la riammissione per coloro che erano decaduti dal beneficio .

Un imprenditore del settore abbigliamento che non riesca a rispettare le scadenze può valutare se rientra nei requisiti per la riammissione, calcolare il costo complessivo (incluse le rate e gli interessi al 2%) e presentare domanda. È importante verificare la data di scadenza per l’adesione e le modalità di presentazione online.

2. Stralcio automatico dei debiti minori

La legge 197/2022 ha previsto l’annullamento automatico dei debiti fino a 1.000 euro. Questo stralcio si applica ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2015 e comprende tributi, contributi e sanzioni. Non è necessario presentare domanda; l’annullamento avviene in automatico. Tuttavia, per i carichi degli enti locali lo stralcio si applica soltanto alle sanzioni e agli interessi, non al capitale. È necessario controllare la posizione tramite il proprio cassetto fiscale.

3. Piani di rateizzazione e rottamazione delle cartelle con importi inferiori a 30.000 €

Per debiti inferiori a 30.000 €, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la rateizzazione automatica fino a 72 rate senza obbligo di presentare documentazione. Questa opportunità consente di diluire il debito e sospendere le procedure esecutive. In caso di grave e comprovata difficoltà, si può chiedere la rateizzazione straordinaria fino a 120 rate.

4. Sovraindebitamento e piano del consumatore

Come visto, il piano del consumatore (artt. 67 e 68 CCII) è uno strumento destinato a persone fisiche, professionisti e imprenditori agricoli che non possono accedere al fallimento. Consente di proporre un piano di pagamento parziale dei debiti, con il supporto dell’OCC e la supervisione del tribunale. Tra i vantaggi vi sono la sospensione delle azioni esecutive e la possibilità di includere debiti fiscali e contributivi. Secondo la giurisprudenza più recente, il giudice non può rigettare il piano per il semplice fatto che la crisi non sia dovuta a eventi straordinari; occorre accertare l’assenza di dolo o colpa grave .

5. Concordato minore e composizione negoziata

L’imprenditore commerciale (anche di piccole dimensioni) può accedere al concordato minore per ridurre i debiti con il pagamento parziale. Questa procedura è particolarmente utile quando vi sono crediti bancari e debiti fiscali elevati. L’impresa mantiene la continuità e i creditori ricevono una percentuale in base alle risorse disponibili. L’avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore, può guidare l’imprenditore nella composizione negoziata, individuando soluzioni concordate con creditori e Fisco per evitare l’insolvenza.

6. Esdebitazione e freschezza economica

L’esito delle procedure di sovraindebitamento è l’esdebitazione: il debitore, dopo aver adempiuto al piano, viene liberato dai debiti residui e può ripartire. L’istituto dell’esdebitazione è stato rafforzato dal CCII, che ha esteso la possibilità di ottenere la liberazione anche ai debitori incapienti (art. 14‑terdecies legge 3/2012) che si trovano nella cosiddetta “esdebitazione del debitore incapiente”. Questa procedura consente di liberare anche chi non dispone di beni sufficienti, a condizione che non abbia causato la crisi con dolo o colpa grave.

Errori comuni e consigli pratici

Nella gestione dei debiti fiscali e bancari, molti imprenditori commettono errori che possono aggravare la situazione. Ecco alcuni consigli pratici:

  1. Non ignorare la notifica: una cartella o un avviso non affrontato per tempo diventa esecutivo e rende più difficili le difese. Leggere attentamente il documento e annotare i termini di impugnazione è fondamentale.
  2. Verificare sempre la notifica PEC: la PEC deve provenire da un indirizzo ufficiale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione; se la cartella è inviata da un indirizzo non certificato può essere annullata. Controllare anche che il file allegato sia firmato digitalmente.
  3. Raccogliere documentazione: conservare tutte le fatture, le ricevute di pagamento, i bonifici e la corrispondenza con l’Agenzia delle Entrate. Serviranno per dimostrare i pagamenti effettuati o per quantificare eventuali errori.
  4. Presentare l’istanza di rateizzazione o di rottamazione nei termini: i benefici delle definizioni agevolate sono subordinati al rispetto delle scadenze. Anche un ritardo di un giorno può comportare la decadenza.
  5. Considerare il sovraindebitamento come opportunità di ripartenza: le procedure di composizione della crisi non sono un fallimento morale ma un percorso giuridico per tornare in bonis. Rivolgersi a un esperto può ridurre i costi e aumentare le probabilità di omologazione.
  6. Attenzione al divieto di compensazione: dal 1° luglio 2026 non sarà possibile compensare crediti d’imposta non liquidati con contributi INPS e INAIL . Pianificare le scadenze fiscali e previdenziali tenendo conto di questa restrizione è fondamentale.
  7. Non sottovalutare l’azione delle banche: a seguito del pignoramento presso terzi la banca bloccherà le somme per 60 giorni . Prevedere le necessità di cassa e mantenere conti separati per le attività aziendali può ridurre gli effetti del blocco.
  8. Utilizzare gli strumenti alternativi: definizioni agevolate, piani del consumatore e concordati minori sono strumenti complementari. Valutare la combinazione di più soluzioni può portare al risultato migliore.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Principali norme di riferimento

Norma o sentenzaOggettoDettaglio sintetico
Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973Pignoramento presso terziPermette all’agente della riscossione di intimare il pagamento direttamente al terzo senza ricorrere al giudice; il terzo deve versare le somme maturate entro 60 giorni .
Art. 546 c.p.c.Obblighi del terzo pignoratoIl terzo diventa custode delle somme pignorate; alcune somme (stipendi, pensioni fino al triplo dell’assegno sociale) sono impignorabili .
Cass. n. 28520/2025Pignoramento e conti bancariLe banche devono trattenere e versare al Fisco tutte le somme accreditate sul conto nei 60 giorni successivi alla notifica del pignoramento, anche con saldo negativo .
Art. 615 c.p.c.Opposizione all’esecuzionePermette di contestare il diritto del creditore di procedere all’esecuzione; il giudice può sospendere l’esecuzione .
Art. 617 c.p.c.Opposizione agli atti esecutiviPermette di contestare vizi formali degli atti entro 20 giorni dalla notifica .
Legge 15/2025Riammissione alla definizione agevolataConsente a chi è decaduto dalla rottamazione-quater di rientrare versando entro 31 luglio 2025 (o in 10 rate) .
Art. 67 CCIIPiano di ristrutturazione del consumatorePrevede un piano di pagamento parziale con assistenza dell’OCC, includendo moratoria e pagamento per cassa .
Cass. n. 22754/2024Giurisdizione in materia di riscossioneStabilisce che la competenza si divide tra giudice tributario (pretesa tributaria) e giudice ordinario (esecuzione) .
D.L. 39/2024, art. 4‑bisDivieto di compensazioneDal 1° luglio 2026 non si potranno compensare crediti fiscali non liquidati con debiti contributivi; soglia ridotta a 50.000 € .

Tabella 2 – Scadenze importanti

EventoTermineNote
Presentazione ricorso Commissione tributaria60 giorni dalla notifica della cartella o dell’avvisoPer gli atti INPS il termine è 30 giorni.
Presentazione domanda di riammissione alla definizione agevolata30 aprile 2025Solo per chi è decaduto dalla rottamazione-quater .
Pagamento unico definizione agevolata31 luglio 2025In alternativa, 10 rate fino al 30 novembre 2027 con interesse al 2% .
Richiesta rateizzazione ordinariaEntro 60 giorni dalla cartella o durante l’esecuzioneFino a 72 rate (o 120 in casi straordinari).
Opposizione ex art. 617 c.p.c.20 giorni dalla notifica del titolo o del primo atto esecutivoPer contestare vizi formali.
Divieto di compensazione crediti d’imposta non liquidatiDal 1° luglio 2026Soglia di 50.000 € .

Tabella 3 – Strumenti di difesa e benefici

StrumentoFunzionamentoBenefici
Ricorso tributarioImpugnazione davanti alla Commissione tributaria; richiede motivazione e pagamento del contributo unificatoSospende la riscossione; consente l’annullamento totale o parziale dell’atto
Opposizione ex art. 615 c.p.c.Ricorso al giudice ordinario per contestare il diritto all’esecuzioneSospensione dell’esecuzione; tutela dei beni
Definizione agevolataRottamazione con sconto su interessi e sanzioni; pagamento in rateAnnulla sanzioni e interessi; sospende azioni esecutive
RateizzazioneDilaziona il debito fino a 72 rate (120 straordinarie)Permette di evitare pignoramenti e gestire la liquidità
Piano del consumatorePresentato con OCC; prevede pagamento parziale e omologazione del tribunaleEsdebitazione finale; blocco azioni esecutive; inclusione debiti fiscali
Concordato minoreAccordo tra imprenditore e creditori; approvato dal tribunaleContinuazione dell’attività; riduzione del debito; tutela del patrimonio
Composizione negoziataProcedura introdotta dal D.L. 118/2021 con la figura dell’esperto negoziatoreRicerca di soluzioni concordate; evita il fallimento; tutela dei dipendenti

FAQ – Domande frequenti

1. Ho ricevuto una cartella esattoriale per contributi INPS arretrati: cosa devo fare?

Devi verificare la data di notifica e valutare se sussistono motivi di contestazione (es. prescrizione quinquennale). Entro 30 giorni puoi proporre ricorso al tribunale ordinario (se la cartella riguarda contributi previdenziali) o alla Commissione tributaria (se riguarda tributi). È consigliabile anche presentare un’istanza di sospensione all’INPS e una richiesta di rateizzazione.

2. La banca può prelevare dal mio conto le somme per pagare una cartella?

In caso di pignoramento presso terzi, la banca è obbligata a bloccare le somme presenti sul conto e quelle che arrivano nei 60 giorni successivi . Non può tuttavia prelevare somme eccedenti il credito pignorato o somme impignorabili come gli stipendi fino al triplo dell’assegno sociale .

3. Posso rateizzare un debito superiore a 60.000 €?

Sì, ma in questo caso la rateizzazione non è automatica: devi presentare domanda dimostrando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. L’Agenzia valuterà la tua capacità di pagamento e potrà concedere fino a 72 rate (o 120 in casi straordinari).

4. Sono decaduto dalla rottamazione-quater: posso rientrare?

Sì, la legge 15/2025 consente la riammissione: devi presentare domanda entro il 30 aprile 2025 e versare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in 10 rate con interesse al 2% .

5. Cosa succede se non pago le rate della definizione agevolata?

Il mancato pagamento di una rata entro 5 giorni dalla scadenza comporta la decadenza dal beneficio e il ripristino del debito con interessi e sanzioni. Le somme versate restano acquisite e vengono imputate a capitale.

6. Se presento ricorso al tribunale ordinario, posso chiedere la sospensione immediata del pignoramento?

Sì, nell’opposizione ex art. 615 c.p.c. puoi chiedere la sospensione dell’esecuzione se dimostri che l’atto è viziato o che l’esecuzione ti arrecherebbe un danno grave. Il giudice decide con decreto motivato .

7. Che differenza c’è tra opposizione ex art. 615 e art. 617 c.p.c.?

L’opposizione ex art. 615 riguarda il diritto stesso del creditore a procedere (ad es. cartella nulla), mentre l’opposizione ex art. 617 riguarda i vizi formali degli atti (errori di notifica, decadenza). I termini di proposizione e la competenza possono differire .

8. Posso compensare crediti d’imposta con debiti INPS nel 2026?

No, dal 1° luglio 2026 entrerà in vigore il divieto di compensazione per i crediti d’imposta non liquidati oltre la soglia di 50.000 € . Dovrai pagare i contributi con altre risorse o con rateizzazioni.

9. Sono un piccolo imprenditore: posso accedere al concordato preventivo?

Sì, se sussistono i presupposti (stato di crisi e passivo inferiore alle soglie del concordato minore). Il concordato preventivo consente di proporre una transazione fiscale e di pagare i creditori in percentuale, ma richiede l’intervento del tribunale e l’approvazione dei creditori.

10. Cosa include un piano del consumatore?

Il piano deve elencare tutti i creditori, i beni, i redditi del debitore, la percentuale di pagamento, la durata e le garanzie. Deve inoltre prevedere la soddisfazione dei creditori privilegiati e la moratoria entro due anni .

11. Se non ho beni sufficienti, posso ottenere l’esdebitazione?

Sì, la legge prevede l’esdebitazione del debitore incapiente per chi, pur non avendo beni, soddisfa i requisiti di meritevolezza (assenza di dolo o colpa grave) e si impegna a mettere a disposizione eventuali sopravvenienze future. Questa procedura consente di ripartire senza debiti residui.

12. Posso fermare l’ipoteca o il fermo amministrativo?

Sì, impugnando l’atto entro 60 giorni e dimostrando vizi di notifica o prescrizione. In alternativa puoi chiedere la rateizzazione o aderire alla definizione agevolata. Se l’immobile è l’unica abitazione non di lusso, l’ipoteca non può essere seguita da espropriazione.

13. Quali sono i vantaggi della composizione negoziata?

La composizione negoziata, condotta con l’ausilio di un esperto, consente di avviare trattative con i creditori per ristrutturare il debito ed evitare l’insolvenza. Durante la procedura è possibile chiedere misure protettive al tribunale per sospendere le azioni esecutive.

14. Le somme pignorate dal Fisco sono sempre impignorabili?

No, alcune somme sono impignorabili o pignorabili solo in parte: ad esempio, la retribuzione e la pensione sono pignorabili solo nella misura di un quinto e le somme sul conto derivanti da stipendi fino al triplo dell’assegno sociale sono impignorabili .

15. Come posso evitare le ripercussioni sui fornitori e sui clienti?

È consigliabile comunicare tempestivamente ai fornitori la presenza di procedure in atto per evitare il blocco dei rapporti; inoltre è opportuno tenere conti separati e non utilizzare il conto aziendale per spese personali. La predisposizione di un piano di ristrutturazione può rassicurare i partner commerciali.

16. Le procedure di sovraindebitamento si applicano anche agli imprenditori agricoli?

Sì, gli imprenditori agricoli possono accedere al piano del consumatore o all’accordo di composizione, purché non siano soggetti a fallimento. Devono presentare istanza all’OCC competente.

17. Cosa succede se il terzo pignorato non paga?

Il terzo (es. banca) che non adempie all’obbligo di pagamento può essere condannato a pagare direttamente il credito fino a concorrenza dell’importo dovuto, oltre agli interessi e alle sanzioni. La Cassazione ha chiarito che la responsabilità è oggettiva .

18. Le circolari dell’Agenzia delle Entrate possono essere impugnate?

Le circolari non hanno valore normativo e non sono impugnabili autonomamente, ma possono essere disapplicate dal giudice se contrastano con la legge. Tuttavia, contengono interpretazioni che guidano l’applicazione delle norme.

19. Posso chiedere il rimborso di sanzioni pagate ingiustamente?

Sì, se una sanzione è stata annullata in giudizio o se il legislatore ha previsto un condono, puoi chiedere il rimborso presentando un’istanza all’ente che l’ha incassata. Il termine generale è 48 mesi dalla data del pagamento.

20. Ho ricevuto un avviso bonario dall’Agenzia delle Entrate: conviene pagarlo?

L’avviso bonario (comunicazione di irregolarità) consente di pagare le somme dovute con sanzioni ridotte (10% anziché 30%). Se ritieni che la pretesa sia corretta, conviene aderire. Se invece vi sono errori, puoi presentare un’istanza di rettifica entro 30 giorni.

Simulazioni pratiche

Per rendere più concreto quanto esposto, presentiamo due simulazioni: una relativa a un pignoramento presso terzi e l’altra a un piano del consumatore.

Simulazione 1 – Pignoramento del conto bancario di una ditta di confezione abbigliamento

Scenario:

  • Debito fiscale: 25.000 € per IVA e IRPEF non versate (anni 2022–2023).
  • Notifica cartella: 1° marzo 2025.
  • Nessun pagamento entro 60 giorni.
  • Notifica pignoramento presso terzi: 5 maggio 2025.
  • Saldo del conto bancario al momento della notifica: –1.500 € (conto in rosso).

Svolgimento della procedura:

  1. L’agente della riscossione notifica alla banca l’ordine di pignoramento ai sensi dell’art. 72‑bis D.P.R. 602/1973, intimando il pagamento entro 60 giorni delle somme dovute dal debitore .
  2. La banca, pur avendo un saldo negativo, è obbligata a bloccare tutte le somme che saranno accreditate entro 60 giorni dalla notifica (dal 5 maggio al 4 luglio 2025), fino a concorrenza del debito .
  3. Il debitore riceve un bonifico di 8.000 € il 20 maggio 2025 e altri 10.000 € il 15 giugno 2025. La banca deve trattenere l’intero importo di 18.000 € e trasferirlo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
  4. Il debitore presenta un’istanza di sospensione al giudice ex art. 615 c.p.c. sostenendo che il debito è in parte prescritto. Il giudice decide di sospendere l’esecuzione per 5.000 €.
  5. La banca verserà pertanto all’agente della riscossione 13.000 € e restituirà 5.000 € al debitore.

Commento: la simulazione evidenzia come la banca diventi custode delle somme per 60 giorni e come la tempestiva opposizione possa limitare l’entità del pignoramento. È importante agire entro i termini e presentare ricorso con idonea documentazione.

Simulazione 2 – Piano del consumatore per un imprenditore artigiano

Scenario:

  • Debiti complessivi: 120.000 € (50.000 € debiti bancari, 40.000 € debiti fiscali, 30.000 € fornitori).
  • Reddito mensile netto: 2.200 €.
  • **Casa di proprietà gravata da mutuo residuo di 70.000 €; valore di mercato 150.000 €.
  • Assenza di beni di lusso.

Piano proposto:

  1. Nomina di un OCC per la redazione della relazione particolareggiata.
  2. Presentazione di un piano del consumatore con durata 5 anni: pagamento del 60% dei debiti complessivi (72.000 €) mediante rate mensili di 1.000 € e liquidazione dell’auto (valore 8.000 €) e di un piccolo magazzino (valore 10.000 €).
  3. Moratoria di due anni per i creditori privilegiati e sospensione delle rate del mutuo ipotecario (art. 67 CCII) .
  4. Omologazione del tribunale e sospensione di tutte le azioni esecutive.
  5. Al termine dei 5 anni, cancellazione del residuo debito di 48.000 € (esdebitazione).

Commento: la procedura consente al debitore di mantenere la casa e di pagare i creditori in percentuale. L’esdebitazione finale gli permetterà di ripartire senza debiti residui. Il piano ha maggiori possibilità di essere omologato se il debitore dimostra meritevolezza (assenza di dolo o colpa grave) e se il pagamento proposto è credibile e sostenuto da una relazione dell’OCC .

Conclusione

Gestire una ditta di confezione abbigliamento richiede competenze tecniche, organizzative e finanziarie. Quando insorgono debiti fiscali, contributivi o bancari, la pressione può diventare insostenibile; tuttavia, l’ordinamento offre molteplici strumenti di difesa e opportunità di definizione agevolata. La conoscenza delle norme (dal D.P.R. 602/1973 al CCII), l’attenzione alle sentenze della Cassazione e l’utilizzo di procedure come l’opposizione agli atti, la rateizzazione, la rottamazione, il piano del consumatore e il concordato minore possono fare la differenza. Le tabelle e le simulazioni illustrate mostrano come, anche in situazioni di forte indebitamento, sia possibile proteggere l’azienda e i beni personali.

È fondamentale agire tempestivamente: la mancata impugnazione entro i termini, il ritardo nel presentare la domanda di definizione agevolata o la scarsa attenzione alla normativa può pregiudicare la possibilità di ridurre il debito. Affidarsi a professionisti esperti è la scelta più saggia.

L’importanza di un consulente esperto

L’avvocato Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono pronti a valutare la tua posizione e a individuare la strategia più idonea. La sua esperienza come cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento, professionista fiduciario di un OCC e esperto negoziatore della crisi d’impresa si traduce in un supporto concreto e tempestivo.

Grazie alla profonda conoscenza delle norme, delle procedure e della giurisprudenza più recente, l’avv. Monardo può:

  • Analizzare gli atti e individuare eventuali vizi o irregolarità;
  • Redigere ricorsi mirati e richiedere la sospensione delle azioni esecutive;
  • Assisterti nella rateizzazione o nella definizione agevolata, calcolando i vantaggi e le scadenze;
  • Predisporre un piano del consumatore o un concordato minore che consenta l’esdebitazione e la continuità dell’attività;
  • Negoziar con banche e creditori per ottenere piani di rientro sostenibili e ridurre l’esposizione;
  • Rappresentarti in Cassazione per far valere i tuoi diritti in sede di legittimità.

Un invito all’azione

Se la tua azienda di confezione abbigliamento o la tua attività professionale si trova in una situazione di debito, non aspettare che la situazione precipiti. Il tempo è un fattore determinante: ogni giorno di ritardo può tradursi in maggiori interessi, sanzioni e nella perdita di opportunità. Solo con un’analisi precisa e un intervento tempestivo potrai difenderti efficacemente da Fisco, INPS e banche.

📞 Contatta subito qui di seguito l’avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!