Introduzione: perché occuparsi dei debiti è urgente
Organizzare congressi, fiere o eventi aziendali è un’attività complessa che comporta rischi finanziari, fiscali e bancari. I debiti con l’Erario o con gli istituti di credito possono nascere per diverse ragioni: ricavi non registrati correttamente, ritardi nel pagamento dei fornitori o difficoltà di incasso dai clienti. Le conseguenze possono essere molto gravi: recupero delle imposte non versate, sanzioni fiscali fino al 200 %, interessi di mora, iscrizioni a ruolo, pignoramenti su conti correnti e addirittura denunce penali per dichiarazione infedele . Anche le banche, in presenza di esposizioni scadute, possono avviare azioni esecutive su beni e crediti del debitore.
Il settore dell’organizzazione di eventi è considerato ad alto rischio da parte del Fisco. L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza incrociano i dati di clienti e fornitori per individuare compensi non fatturati . Per questo motivo è fondamentale predisporre una difesa tempestiva e documentata per evitare pesanti conseguenze economiche e legali.
In questa guida approfondiamo le principali strategie per difendersi da fisco e banche, con un taglio pratico e professionale rivolto agli organizzatori di congressi e a chiunque svolga l’attività di eventi. Spiegheremo il contesto normativo, le procedure, le difese disponibili e gli strumenti alternativi (rottamazioni, piani del consumatore, composizione negoziata, ecc.). L’obiettivo è offrire soluzioni concrete per uscire dal circolo dei debiti e riprendere l’attività con serenità.
Il supporto dell’avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff
Questa guida è stata curata dallo Studio Legale e Tributario dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano su tutto il territorio nazionale in materia di diritto bancario e tributario. L’avv. Monardo è gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012 (iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia), professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Lo studio offre un’assistenza completa:
- Analisi degli atti: verifica della legittimità di accertamenti, cartelle esattoriali, pignoramenti o decreti ingiuntivi.
- Ricorsi e sospensioni: predisposizione di ricorsi alla Corte di Giustizia Tributaria o al Tribunale per sospendere o annullare gli atti illegittimi.
- Trattative e piani di rientro: negoziazione con Agenzia delle Entrate Riscossione e banche per ottenere rateizzazioni, riduzioni o accordi transattivi.
- Soluzioni giudiziali e stragiudiziali: accesso a procedure di sovraindebitamento (accordo con i creditori, piano del consumatore, liquidazione controllata), composizione negoziata, concordato minore e transazione fiscale.
Se hai debiti con il Fisco o con le banche e organizzi congressi o eventi, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione personalizzata e immediata. Ogni situazione è diversa e richiede un’analisi specifica: non attendere che le azioni esecutive blocchino l’attività.
📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.
Contesto normativo e giurisprudenziale
1. Responsabilità fiscali di amministratori, soci e liquidatori
Gli organizzatori di congressi operano spesso come società di capitali o imprese individuali. È quindi essenziale comprendere le norme che disciplinano la responsabilità dei soci e degli amministratori per i debiti fiscali.
- Art. 36 D.P.R. 602/1973 (Responsabilità ed obblighi di amministratori, liquidatori e soci). La norma dispone che i liquidatori che non soddisfano i debiti tributari con le attività della liquidazione rispondono personalmente per le imposte dovute. La responsabilità si estende agli amministratori in carica all’atto dello scioglimento e ai soci che hanno ricevuto beni o danaro nei due anni precedenti la messa in liquidazione.
- Art. 72 D.P.R. 602/1973 (Pignoramento di fitti o pigioni). L’atto di pignoramento di fitti o pigioni dovuti da terzi al debitore contiene l’ordine all’affittuario o all’inquilino di pagare direttamente al concessionario le somme scadute entro quindici giorni . Se il terzo non ottempera, si procede secondo le norme del codice di procedura civile .
- Art. 543 c.p.c. (Forma del pignoramento). Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore. L’atto deve indicare il credito per cui si procede, il titolo esecutivo, l’intimazione al terzo di non disporne e la citazione del debitore a comparire . Il creditore deve iscrivere a ruolo la procedura entro trenta giorni dalla consegna dell’atto, pena l’inefficacia del pignoramento .
- Presunzione di riferibilità dei flussi bancari. Con l’ordinanza n. 11956/2025 la Corte di Cassazione ha stabilito che, in presenza di particolari rapporti contrattuali, i movimenti sui conti correnti dell’amministratore sono presunti riferibili alla società. Tale presunzione è relativa e può essere superata con prova contraria . La decisione ricorda che gli uffici fiscali possono richiedere alle banche dati e documenti relativi a rapporti con i clienti (art. 51, comma 2, n. 7, D.P.R. 633/1972) .
2. Procedure di riscossione e pignoramento esattoriale
- Pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973. La procedura consente all’Agenzia delle Entrate Riscossione di ordinare direttamente al terzo (ad esempio una banca) di versare le somme dovute dal debitore senza necessità di un’ordinanza del giudice. Con l’ordinanza n. 30214/2025 la Corte di Cassazione ha precisato che il pignoramento esattoriale perde efficacia automaticamente se il terzo non paga entro 60 giorni dalla notifica: trascorso il termine, l’agente della riscossione deve procedere con il pignoramento ordinario ex art. 543 c.p.c. . Non occorre una pronuncia del giudice né l’opposizione del debitore .
- Durata del vincolo. La stessa ordinanza ha sottolineato che il pignoramento esattoriale è una fase preliminare; se il pagamento non avviene, il vincolo decade e il conto corrente si libera . L’agente della riscossione deve procedere con un nuovo pignoramento ordinario, altrimenti perde il diritto di trattenere le somme.
3. Riforma del contraddittorio e Statuto del contribuente
Lo Statuto del contribuente (Legge 212/2000) è stato modificato nel novembre 2025 per introdurre un contraddittorio preventivo generalizzato. Le principali novità:
- L’Amministrazione finanziaria deve trasmettere al contribuente uno schema di atto impositivo e concedere 60 giorni per presentare memorie difensive e richiedere la documentazione .
- Nello stesso termine il contribuente può esercitare il diritto di accesso agli atti .
- L’autotutela è stata ampliata: gli uffici devono annullare non solo gli atti illegittimi ma anche le sanzioni quando emergano errori evidenti . Questo riduce i contenziosi e consente di risolvere molti casi in via amministrativa.
Per il settore eventi, dove le contestazioni si basano spesso su presunzioni e su ricostruzioni contabili, il contraddittorio preventivo offre l’opportunità di chiarire la propria posizione prima dell’emissione di un avviso definitivo e di evitare sanzioni.
4. Procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012) e Codice della Crisi d’Impresa
La Legge 3/2012 (cd. “legge salva suicidi”) tutela i soggetti non fallibili che si trovano in uno stato di sovraindebitamento. Le definizioni rilevanti sono:
- Sovraindebitamento: situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, che determina difficoltà rilevanti nel soddisfare le obbligazioni .
- Debitore: soggetto non assoggettabile alle procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267/1942; possono accedere consumatori, imprenditori “sotto soglia”, imprenditori agricoli, enti non profit e start‑up innovative .
- Consumatore: debitore persona fisica che ha contratto debiti prevalentemente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale .
Il debitore può proporre:
- Accordo di ristrutturazione con i creditori: l’art. 7 della Legge 3/2012 consente al debitore di proporre ai creditori un accordo per ristrutturare i debiti e soddisfare i crediti, con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) .
- Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche consumatrici; l’art. 8 prevede che la proposta preveda la ristrutturazione dei debiti “attraverso qualsiasi forma” . Il piano non richiede il consenso dei creditori e può essere omologato dal tribunale se il consumatore è meritevole .
- Liquidazione controllata: consente di liquidare il patrimonio per estinguere i debiti residui.
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e i correttivi 2022‑2024 hanno introdotto nuovi strumenti:
- Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021, conv. in L. 147/2021): prevede la nomina di un esperto che assiste l’imprenditore nel negoziare con i creditori. Con il correttivo 2024 (D.Lgs. 136/2024) è stato introdotto l’art. 23, comma 2‑bis CCII che consente al debitore di concludere con il Fisco un accordo per il pagamento parziale e dilazionato dei debiti tributari . Sono esclusi i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea e gli enti previdenziali .
- Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 63 CCII): il correttivo ha imposto limiti anti‑abuso, impedendo la transazione fiscale alle imprese con debiti fiscali superiori all’80 % dell’indebitamento complessivo . L’accordo si risolve di diritto se il debitore non paga entro 60 giorni dalle scadenze .
- Concordato semplificato e concordato minore: procedure rapide destinate alle micro e piccole imprese che non richiedono il voto dei creditori; l’omologazione è subordinata alla convenienza per i creditori rispetto alla liquidazione.
5. Rottamazione quater e quinquies e Legge di bilancio 2026
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie definizioni agevolate (“rottamazioni”) per permettere ai contribuenti di estinguere le cartelle esattoriali con riduzione di sanzioni e interessi. La Legge di Bilancio 2026 ha previsto una nuova edizione, la rottamazione quinquies. Le principali caratteristiche:
- La rottamazione riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Le modalità di pagamento (unica soluzione o rateizzazione fino a cinque anni) sono analoghe alle precedenti edizioni.
- Per i tributi locali (IMU, TARI, bollo auto, ecc.) la Legge di Bilancio 2026 lascia autonomia a Comuni, Province e Regioni nel decidere se introdurre definizioni agevolate; la rottamazione delle tasse locali non è automatica . I commi 102‑110 dell’art. 1 della legge stabiliscono che gli enti possono ridurre o eliminare interessi e sanzioni nel rispetto degli equilibri di bilancio .
Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto
1. Notifica dell’avviso di accertamento o della cartella
L’Agenzia delle Entrate effettua controlli incrociati su fatture, flussi bancari e indici di settore. Se rileva incongruenze (ricavi non dichiarati, compensi “in nero” o flussi bancari anomali), emette un avviso di accertamento.
L’avviso deve essere motivato e specificare i fatti contestati. La notifica avviene tramite posta raccomandata, PEC o ufficiale giudiziario. L’organizzatore deve verificare la corretta notifica (indirizzo, termini, contenuto). Se l’avviso è infondato o viziato, può essere impugnato.
Dopo la notifica, si aprono due fasi:
- Contraddittorio preventivo (se previsto): grazie alla riforma 2025, l’Agenzia deve comunicare lo schema di atto impositivo e concedere 60 giorni per presentare memorie e documenti . Durante questa fase è possibile evidenziare errori di calcolo, fornire documentazione e chiedere l’annullamento in autotutela.
- Atto definitivo: se l’Agenzia non accoglie le osservazioni, emette l’avviso definitivo e iscrive a ruolo le somme. Si può proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica (o entro 90 se la notifica avviene all’estero). La proposizione del ricorso sospende il pagamento solo se si chiede la sospensione e il giudice la concede.
2. Notifica della cartella esattoriale
Dopo l’iscrizione a ruolo, l’Agente della riscossione invia la cartella di pagamento. La cartella deve contenere l’indicazione del tributo, degli interessi, delle sanzioni e il riferimento all’avviso. Il debitore ha 60 giorni per:
- Pagare in un’unica soluzione o chiedere la rateizzazione (fino a 10 anni in casi particolari).
- Presentare istanza di definizione agevolata (rottamazione), se prevista.
- Proporre ricorso per vizi propri della cartella (mancata notifica dell’avviso, prescrizione, errori di calcolo).
Trascorsi i 60 giorni, l’Agente della riscossione può avviare azioni esecutive: fermo amministrativo su veicoli, iscrizione ipotecaria, pignoramenti.
3. Azioni esecutive e pignoramenti
Pignoramento presso terzi – L’agente può utilizzare due forme:
- Pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973: l’agente notifica direttamente alla banca l’ordine di pagamento. Il pignoramento dura 60 giorni; se la banca non paga, il vincolo si estingue . In questo caso, il debitore può attendere la scadenza dei 60 giorni; se l’agente non intraprende il pignoramento ordinario, il conto si sblocca.
- Pignoramento ordinario ex art. 543 c.p.c.: l’ufficiale giudiziario notifica l’atto al terzo (banca o cliente) e al debitore. L’atto deve indicare il credito e intimare al terzo di non disporre delle somme . Il creditore deve iscrivere a ruolo la procedura entro 30 giorni . Se non lo fa, il pignoramento è inefficace.
In entrambi i casi, è possibile proporre opposizione agli atti esecutivi per contestare vizi della notifica o del titolo esecutivo.
4. Pignoramento immobiliare e ipoteca
Se i debiti superano 120 € e sono trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, l’agente può iscrivere ipoteca su beni immobili. Per il pignoramento immobiliare occorre un preavviso di almeno 30 giorni ai sensi dell’art. 555 c.p.c. Per difendersi è possibile:
- Dimostrare che il debito è prescritto.
- Eccepire vizi del titolo (cartella nulla, avviso mai notificato, mancata sottoscrizione).
- Chiedere la sospensione della procedura in attesa della definizione di un ricorso tributario o della presentazione di un’istanza di saldo e stralcio.
Difese e strategie legali
1. Verifica della legittimità degli atti
La prima difesa consiste nell’analizzare gli atti notificati. Gli errori più frequenti sono:
- Mancata notifica dell’avviso di accertamento o notifica irregolare (errata PEC, indirizzo inesatto, raccomandata non consegnata).
- Vizi di motivazione: l’avviso deve indicare elementi e presunzioni su cui si fonda. La Cassazione ha ribadito che la presunzione sui flussi bancari dell’amministratore è relativa e richiede prova contraria ; se l’ufficio non motiva adeguatamente l’atto, esso è nullo.
- Violazione del contraddittorio: dal 2025 l’Agenzia deve concedere 60 giorni per controdedurre . L’omessa attivazione del contraddittorio comporta l’annullamento dell’accertamento.
- Prescrizione e decadenza: per le imposte sui redditi la decadenza è di 5 anni; per l’IVA 7 anni; per le sanzioni 5 anni. Se l’avviso o la cartella sono emessi oltre i termini, devono essere annullati.
2. Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
Se l’accertamento non è annullato in autotutela, si propone ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. Il ricorso deve essere notificato all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni (o 90 se la notifica è avvenuta all’estero) e depositato telematicamente con la prova della notifica. È essenziale allegare documentazione contabile (contratti, fatture, estratti conto, corrispondenza) per dimostrare la legittimità dei ricavi e delle spese.
Nel ricorso è possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione: il giudice valuta se esistono gravi e fondati motivi e se il pagamento immediato comporta danno grave e irreparabile. Se concessa, la sospensione blocca le azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche) fino alla definizione del giudizio.
3. Trattative con il Fisco e definizioni agevolate
In molti casi conviene trattare con l’Agenzia delle Entrate per ridurre l’importo dovuto. Gli strumenti principali sono:
- Accertamento con adesione: consente di definire l’avviso prima del ricorso con riduzione delle sanzioni e possibilità di rateizzazione fino a 48 mesi.
- Rottamazione delle cartelle: consente di pagare solo il capitale e gli interessi legali, escludendo sanzioni e interessi di mora. L’edizione Rottamazione quinquies (Legge di Bilancio 2026) si applica ai carichi affidati dal 2000 al 2023 con pagamento in un’unica soluzione o in rate; per le tasse locali la definizione dipende dagli enti .
- Saldo e stralcio: misura straordinaria (ultima edizione 2023) riservata ai contribuenti con ISEE basso e debiti fino a 30.000 €, che consente di pagare una percentuale ridotta del debito. Non è certo che venga riproposta nel 2026.
- Autotutela e annullamento parziale: presentazione di istanza all’Ufficio per chiedere l’annullamento totale o parziale della cartella per vizi evidenti. La riforma 2025 estende l’autotutela anche alle sanzioni .
4. Difesa dai pignoramenti bancari
Se la banca riceve un pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis, deve versare le somme entro 60 giorni; se non lo fa, il pignoramento perde efficacia . È consigliabile:
- Controllare la data di notifica e calcolare il termine di 60 giorni.
- Verificare la legittimità del titolo (cartella, avviso) e dei termini.
- Presentare opposizione se il pignoramento è nullo (ad esempio per vizi di notifica).
- Chiedere alla banca di non versare quando si stanno definendo ricorsi o rottamazioni; la banca può invocare la decadenza del vincolo dopo 60 giorni.
In caso di pignoramento ordinario, verificare se l’atto contiene tutti i requisiti di cui all’art. 543 c.p.c. (indicazione del credito, titolo, intimazione al terzo) . La mancata iscrizione a ruolo entro 30 giorni rende inefficace il pignoramento .
5. Responsabilità della banca e tutela del debitore
Le banche devono rispettare le norme in materia di pignoramenti e segnalazioni. Se omettono il versamento entro il termine, il pignoramento si estingue e non sono responsabili . Tuttavia, se pagano somme non dovute o senza verificare la legittimità del titolo, possono essere chiamate a rispondere.
Il debitore può avvalersi delle norme sulla privacy e sul segreto bancario (art. 51, comma 2, D.P.R. 633/1972) per contestare richieste eccessive di dati e può chiedere al giudice la revoca del pignoramento per violazione del principio di proporzionalità.
Strumenti alternativi per risolvere i debiti
1. Accordo di ristrutturazione dei debiti (Legge 3/2012 e CCII)
L’accordo di ristrutturazione è una soluzione negoziale che consente al debitore (anche imprenditore sotto soglia) di proporre ai creditori un piano di pagamento basato sulla propria capacità economica. L’accordo viene depositato al Tribunale con l’assistenza di un OCC e del gestore della crisi. È necessario che almeno il 60 % dei crediti aderisca. Il piano può prevedere falcidia del capitale, dilazione e garanzie.
Vantaggi: sospensione di interessi e sanzioni; blocco delle azioni esecutive; esdebitazione residua.
Svantaggi: richiede il consenso dei creditori; l’imprenditore deve rispettare requisiti patrimoniali e contabili e fornire una garanzia di fattibilità.
2. Piano del consumatore
Riservato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per esigenze personali. Non richiede il consenso dei creditori; il Tribunale valuta la meritevolezza e omologa il piano . Il piano può prevedere la falcidia del capitale, la dilazione dei pagamenti e l’esdebitazione finale.
Vantaggi: tempi più rapidi; nessun voto dei creditori; riduzione significativa dei debiti.
Svantaggi: il Tribunale può rigettare il piano se il debitore non è meritevole (ha contratto debiti senza ragionevole previsione di poterli pagare).
3. Liquidazione controllata (ex Legge 3/2012)
La liquidazione consente di vendere i beni del debitore sotto la supervisione del Tribunale. Il ricavato viene distribuito ai creditori. Dopo il completamento, il debitore è esdebitato. È utile quando non si può garantire un piano di rientro ma si vuole ottenere la liberazione dai debiti.
4. Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)
Procedure introdotta dal D.L. 118/2021 e confluita nel Codice della crisi. L’imprenditore nomina un esperto negoziatore (iscritto all’elenco presso le Camere di commercio) che lo assiste nelle trattative. Il correttivo 2024 ha previsto la possibilità di concludere con il Fisco un accordo parziale per la riduzione dei debiti tributari (art. 23, comma 2‑bis CCII) . Se le trattative non riescono, l’imprenditore può accedere al concordato semplificato o ad altre procedure.
5. Concordato minore e concordato semplificato
Sono procedure destinate alle imprese minori che offrono una soluzione rapida e meno costosa rispetto al concordato preventivo ordinario. Il concordato minore richiede l’approvazione dei creditori; quello semplificato si basa su una proposta diretta dal debitore e prevede la cessione dell’intero patrimonio ai creditori.
6. Transazione fiscale e previdenziale
Il Codice della crisi consente di stipulare una transazione con l’Erario all’interno dell’accordo di ristrutturazione o del concordato. Il correttivo 2024 ha stabilito che la transazione non può essere utilizzata dalle imprese con debiti fiscali superiori all’80 % del totale ; l’accordo si risolve automaticamente se il debitore non paga entro 60 giorni . Prima di intraprendere questa strada occorre valutare con un professionista la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale.
7. Esdebitazione e “fresh start”
Dopo l’esecuzione di un accordo o di un piano, il debitore meritevole può ottenere l’esdebitazione: la cancellazione dei debiti residui. La riforma 2022 ha esteso l’esdebitazione al consumatore incapiente (debitore che non possiede beni). Dal 2025 è possibile ottenere l’esdebitazione anche senza la liquidazione dei beni se dimostrano di avere agito con diligenza.
Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare le notifiche: non ritirare la raccomandata o la PEC non impedisce la notifica. È importante ritirare gli atti per conoscere i termini e poter impugnare.
- Pagare senza verificare: spesso l’importo indicato nella cartella comprende sanzioni e interessi indebiti. Una verifica può portare a una riduzione significativa.
- Non richiedere il contraddittorio: dal 2025 il contraddittorio è un diritto . Utilizzarlo può evitare un contenzioso.
- Non rivolgersi a un professionista: le procedure sono complesse; un avvocato e un commercialista possono individuare errori, presentare ricorsi e negoziare con le banche e il Fisco.
- Sottovalutare i termini: i ricorsi hanno scadenze rigide (60 giorni); la rateizzazione deve essere chiesta entro 60 giorni dalla cartella; la rottamazione ha scadenze fissate dalla legge.
- Non tenere separati i conti personali e aziendali: la Cassazione presume che i versamenti dell’amministratore siano riferibili alla società . È fondamentale utilizzare conti distinti e documentare ogni movimento.
Tabelle riepilogative
Norme principali per la difesa del debitore
| Tema | Norma/Pronuncia | Contenuto essenziale |
|---|---|---|
| Responsabilità di amministratori e soci | Art. 36 D.P.R. 602/1973 | I liquidatori che non pagano i debiti fiscali rispondono personalmente; la responsabilità si estende agli amministratori e ai soci che hanno ricevuto beni nei due anni precedenti. |
| Pignoramento di fitti e pigioni | Art. 72 D.P.R. 602/1973 | Ordina all’inquilino di pagare fitti e pigioni direttamente al concessionario entro 15 giorni; se non ottempera, si procede ex c.p.c. . |
| Forma del pignoramento ordinario | Art. 543 c.p.c. | Il pignoramento di crediti presso terzi si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore; deve indicare titolo e credito . Il creditore deve iscrivere a ruolo entro 30 giorni . |
| Pignoramento esattoriale | Ordinanza Cass. n. 30214/2025 | Il pignoramento ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 perde efficacia se il terzo non paga entro 60 giorni; l’agente deve ricorrere al pignoramento ordinario . |
| Presunzione sui flussi bancari | Ordinanza Cass. n. 11956/2025 | Presumibile la riferibilità dei movimenti bancari dell’amministratore alla società; presunzione relativa superabile con prova contraria . |
| Sovraindebitamento | Legge 3/2012 | Definisce il sovraindebitamento come squilibrio tra obbligazioni e patrimonio ; consente accordo con i creditori e piano del consumatore . |
| Contraddittorio preventivo | Modifica Statuto del Contribuente (2025) | L’Agenzia deve inviare schema di atto e concedere 60 giorni per memorie ; l’autotutela si estende anche alle sanzioni . |
| Rottamazione cartelle 2026 | Legge di Bilancio 2026, commi 102‑110 | Gli enti locali possono stabilire definizioni agevolate riducendo o eliminando sanzioni per IMU, TARI, bollo auto e altre entrate . |
| Composizione negoziata | Art. 23, comma 2‑bis CCII (D.Lgs. 14/2019, correttivo 2024) | Consente accordo con il Fisco per pagamento parziale e dilazionato dei debiti tributari ; esclusi tributi UE e enti previdenziali . |
Principali termini e scadenze
| Adempimento | Termine | Riferimenti |
|---|---|---|
| Presentazione delle memorie nel contraddittorio | 60 giorni dalla ricezione dello schema di atto | Statuto del Contribuente modificato |
| Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria contro avviso/cartella | 60 giorni (90 se notificato all’estero) | Codice del processo tributario |
| Richiesta rateizzazione cartella | 60 giorni dalla notifica | |
| Termini di efficacia del pignoramento esattoriale | 60 giorni per il pagamento del terzo | |
| Iscrizione a ruolo pignoramento ordinario | 30 giorni dalla consegna dell’atto | |
| Adesione alla rottamazione quinquies | Termine fissato da AdER (verificare su portale); scadenza rate: data comunicata |
Domande e risposte (FAQ)
- Sono un organizzatore di congressi e ho ricevuto un avviso di accertamento: cosa devo fare per primo?
È essenziale verificare la correttezza della notifica e dei dati contestati. Grazie alla riforma del contraddittorio, l’Agenzia deve inviare uno schema di atto e concedere 60 giorni per presentare memorie . In questo periodo puoi fornire documentazione e chiedere l’annullamento. Rivolgiti a un avvocato per valutare se ci sono vizi (notifica irregolare, motivazione insufficiente). - Cosa succede se non rispondo allo schema di atto?
Se non presenti osservazioni, l’Agenzia può emettere l’avviso definitivo che diventa esecutivo. Per evitare sanzioni pesanti (fino al 200 % ) conviene sfruttare il contraddittorio e, se necessario, ricorrere alla Corte di Giustizia Tributaria. - Posso ottenere la sospensione dell’esecuzione mentre presento ricorso?
Sì. Nel ricorso puoi chiedere la sospensione motivando che il pagamento immediato ti procurerebbe un danno grave e che il ricorso è fondato. La Corte decide se sospendere la cartella o il pignoramento. - La banca può prelevare i fondi dal mio conto senza avvisarmi?
In caso di pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis, l’Agente notifica l’ordine alla banca che ha 60 giorni per versare le somme . Trascorso il termine, il pignoramento decade. Per il pignoramento ordinario il debitore deve essere citato in giudizio . - Cosa posso fare se la banca blocca il conto?
Verifica se la notifica è avvenuta e se sono trascorsi i 60 giorni. Se la banca ha pagato somme non dovute, puoi chiederne la restituzione. Puoi impugnare il pignoramento presso la Corte di Giustizia Tributaria o il Tribunale competente. - È vero che la Cassazione presume che i movimenti sul mio conto siano riferibili alla mia società?
La Cassazione ha affermato che, in presenza di rapporti contrattuali particolari, i versamenti sui conti correnti dell’amministratore sono presumibilmente riferibili alla società . È una presunzione relativa: puoi dimostrare che i movimenti riguardano attività personali producendo documenti giustificativi. - Quali sono i vantaggi della rottamazione quinquies?
La rottamazione consente di pagare il debito senza sanzioni e interessi di mora. Tuttavia, la definizione delle tasse locali (IMU, TARI, bollo) dipende dagli enti . Assicurati di presentare la domanda entro la scadenza e di rispettare le rate per non decadere. - Posso ancora accedere al saldo e stralcio?
Al momento (gennaio 2026) non è prevista una nuova edizione del saldo e stralcio; l’ultima risale al 2023. Se il legislatore dovesse riproporlo, conviene aderire. In alternativa, valuta l’accordo di ristrutturazione o il piano del consumatore. - Cosa succede se non pago una rata della rottamazione?
La decadenza dalla rottamazione comporta il ripristino delle somme originarie e l’avvio delle azioni esecutive. Se hai difficoltà, contatta l’Agente della riscossione prima della scadenza; alcune edizioni hanno consentito di “saltare” una rata, ma è necessario verificare le norme vigenti. - Sono proprietario di una piccola società di eventi: posso accedere alla composizione negoziata?
Sì, se sei in stato di crisi o pre‑crisi puoi avviare la composizione negoziata con la nomina di un esperto. Il correttivo 2024 permette di concludere un accordo con il Fisco per pagare parzialmente i debiti tributari . Questa procedura è utile per evitare il fallimento e salvare l’azienda. - Qual è la differenza tra accordo con i creditori e piano del consumatore?
L’accordo con i creditori richiede il consenso della maggioranza e si applica a qualsiasi debitore non fallibile. Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche consumatrici; non richiede l’assenso dei creditori e può essere omologato dal Tribunale se il debitore è meritevole . - Posso chiedere l’esdebitazione anche se non ho beni da liquidare?
Sì. La riforma 2022 consente l’esdebitazione del consumatore incapiente, cioè del debitore che non possiede beni e ha agito con diligenza. Dopo tre anni dalla chiusura della procedura puoi ottenere la cancellazione dei debiti residui. - Cosa succede ai tributi europei (IVA, dazi) nelle procedure di sovraindebitamento?
I tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea (IVA, dazi) non possono essere ridotti; devono essere pagati integralmente . Nella transazione fiscale l’IVA non rientra fra i tributi escludibili. - Il Fisco può pignorare i compensi futuri derivanti dai miei eventi?
Nel pignoramento ordinario il creditore può pignorare anche crediti futuri (cachet o fatture) entro i limiti di legge. Nel pignoramento esattoriale la banca o il cliente devono versare le somme scadute e quelle a scadere fino a concorrenza del credito . - Posso continuare a lavorare mentre sono in una procedura di sovraindebitamento?
Sì. La legge mira a consentire al debitore di proseguire l’attività. Nel piano del consumatore e nell’accordo i compensi futuri sono inclusi nel piano. Anche nella composizione negoziata l’imprenditore continua a gestire l’azienda con l’assistenza dell’esperto. - Se la società viene liquidata, rispondo ancora dei debiti?
Sì, gli amministratori e i soci che hanno ricevuto beni nei due anni precedenti alla liquidazione rispondono dei debiti fiscali nei limiti del valore dei beni ricevuti. Occorre quindi evitare di prelevare utili se la società ha debiti fiscali. - Cosa comporta l’ipoteca dell’Agenzia delle Entrate?
L’ipoteca iscritta per debiti superiori a 120 € pregiudica la possibilità di vendere l’immobile. È possibile chiedere la sospensione se si dimostra che l’immobile è l’unica abitazione o se il debito è inesistente. - Quali documenti devo conservare per difendermi?
Contratti con i clienti, fatture emesse, ricevute di pagamento, estratti conto, corrispondenza e qualsiasi prova che attesti la regolarità dei ricavi. La carenza di documenti facilita l’ufficio a basarsi su presunzioni. - Quanto costa presentare un ricorso?
È previsto il contributo unificato proporzionato al valore della causa e la marca da bollo. Per importi fino a 3.000 € il contributo è ridotto; per importi superiori aumenta. Inoltre, ci sono le spese del professionista. Tuttavia, se il ricorso è fondato, si può chiedere il rimborso delle spese. - Perché rivolgersi all’avv. Monardo e al suo team?
Lo studio offre competenze integrate (avvocati tributaristi, civilisti, commercialisti) e può proporre strategie personalizzate. L’avv. Monardo è cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore della crisi d’impresa. La sua esperienza consente di individuare la migliore soluzione tra ricorso, trattativa, rottamazione o procedure di sovraindebitamento.
Simulazioni pratiche
Simulazione 1: pignoramento esattoriale su conto bancario
Scenario: un organizzatore di congressi riceve un pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis per un debito IRPEF di 30.000 €. Sul conto corrente ci sono 15.000 €. La banca riceve l’ordine il 1° febbraio 2026.
- Decorso dei termini: la banca ha 60 giorni per versare le somme all’Agente della riscossione. Il termine scade il 1° aprile 2026. Se la banca non paga, il pignoramento perde efficacia .
- Strategia del debitore: nel frattempo il debitore presenta ricorso contro la cartella e chiede la sospensione. La Corte fissa l’udienza a marzo. Se concede la sospensione prima del 1° aprile, la banca non deve pagare. Se l’udienza è successiva, la banca può attendere; trascorso il termine, il conto torna disponibile.
- Esito: se la banca versa i 15.000 € entro 60 giorni, il debitore deve comunque pagare il residuo con altre azioni. Se non versa, l’agente deve avviare un pignoramento ordinario, notificando l’atto al debitore .
Simulazione 2: accordo di ristrutturazione dei debiti
Scenario: società di organizzazione eventi con debiti fiscali per 200.000 € e debiti bancari per 150.000 €. Ricavi annuali attesi: 180.000 €; patrimonio immobiliare: 80.000 €.
- Analisi: la società non può pagare integralmente i debiti; tuttavia è sotto la soglia per il fallimento. Può accedere all’accordo di ristrutturazione (Legge 3/2012) e alla composizione negoziata.
- Proposta ai creditori: l’avv. Monardo predispone un piano quinquennale che prevede il pagamento di 150.000 € (75 %) ai creditori fiscali e 90.000 € (60 %) alle banche, con cessione dell’immobile. Il piano è sostenuto dal flusso di cassa dell’attività.
- Fisco: grazie all’art. 23, comma 2‑bis CCII , si negozia con l’Agenzia delle Entrate un pagamento parziale dei tributi (75 %) con rinuncia a sanzioni e interessi.
- Banche: viene proposto un accordo stragiudiziale con riduzione del debito. Le banche accettano in quanto l’alternativa (liquidazione) sarebbe meno conveniente.
- Esito: il piano viene omologato; la società paga rate mensili. Dopo il completamento, ottiene l’esdebitazione e prosegue l’attività.
Simulazione 3: piano del consumatore per debiti personali
Scenario: un organizzatore libero professionista accumula debiti per 50.000 € (tributi, banche, fornitori). Ha un reddito mensile di 1.800 € e non possiede immobili.
- Valutazione: trattandosi di persona fisica con debiti prevalentemente personali, può accedere al piano del consumatore.
- Proposta: il piano prevede il pagamento di 350 € al mese per 5 anni (totale 21.000 €) e la falcidia del restante 29.000 €.
- Omologazione: il Tribunale verifica la meritevolezza e approva il piano senza richiedere il voto dei creditori .
- Vantaggi: le azioni esecutive vengono sospese; al termine il consumatore ottiene l’esdebitazione e può ricominciare senza debiti.
Conclusione
Gli organizzatori di congressi e di eventi si trovano spesso esposti a debiti fiscali e bancari dovuti a ricavi irregolari, ritardi nei pagamenti o a controlli serrati da parte del Fisco. Le normative fiscali e bancarie sono complesse, ma offrono molti strumenti di difesa e di risanamento.
Abbiamo analizzato le responsabilità di amministratori e soci (art. 36 D.P.R. 602/1973), le procedure di pignoramento (art. 72 D.P.R. 602/1973 e art. 543 c.p.c.), la presunzione sui flussi bancari, il contraddittorio preventivo e le novità dello Statuto del contribuente, le procedure di sovraindebitamento e la composizione negoziata della crisi. Abbiamo visto come la Cassazione abbia chiarito che il pignoramento esattoriale perde efficacia se il terzo non paga entro 60 giorni , offrendo un’ulteriore tutela al debitore.
La chiave per difendersi è agire tempestivamente: verificare la legittimità degli atti, presentare memorie nel contraddittorio, ricorrere alla Corte di Giustizia Tributaria, negoziare con il Fisco e le banche e valutare strumenti come la rottamazione, l’accordo di ristrutturazione o il piano del consumatore. Un approccio proattivo può evitare pignoramenti, ipoteche e sanzioni sproporzionate.
Come può aiutarti l’avv. Monardo
L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti possono:
- Analizzare i tuoi atti (avvisi, cartelle, pignoramenti) e individuare vizi.
- Presentare ricorsi efficaci e ottenere la sospensione delle procedure esecutive.
- Negoziare con l’Agenzia delle Entrate Riscossione per rateizzazioni, rottamazioni e transazioni fiscali.
- Attivare procedure di sovraindebitamento (accordo, piano del consumatore, liquidazione) e composizione negoziata della crisi, gestendo tutto l’iter fino all’esdebitazione.
- Difenderti da pignoramenti bancari e azioni giudiziali, evitando il blocco dell’attività.
Non aspettare che il Fisco o la banca paralizzino la tua attività. Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie concrete e tempestive.
📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: insieme ai suoi avvocati e commercialisti analizzerà la tua posizione e ti guiderà verso la soluzione più idonea per bloccare pignoramenti, ipoteche e cartelle, proteggendo il tuo patrimonio e la tua attività.