Modellista con debiti: cosa fare per difendersi da fisco e banche

Introduzione

Essere un modellista di moda e al tempo stesso vivere con il peso di debiti verso il fisco o verso le banche significa affrontare un doppio stress: da un lato la gestione quotidiana dell’attività creativa, dall’altro la pressione costante di cartelle esattoriali, rate non pagate o richieste di rientro da parte degli istituti di credito. In questi ultimi anni il legislatore e la giurisprudenza hanno introdotto numerosi strumenti per riequilibrare la posizione del debitore e per agevolare la composizione delle crisi, ma molte persone non ne sono a conoscenza o, peggio, sottovalutano l’importanza di agire in tempi rapidi. Per chi lavora nella moda – che sia un libero professionista, un imprenditore individuale o un socio di una piccola società – il rischio di commettere errori nella gestione del debito è alto. Il mancato pagamento di imposte può provocare l’iscrizione di ipoteche e pignoramenti, l’omessa contestazione di una intimazione di pagamento rende definitivo il debito e la non corretta gestione dei rapporti bancari può sfociare in richieste di interessi usurari o anatocistici . Occorre pertanto un approccio professionale, tempestivo e multidisciplinare.

Nel presente articolo – che supera le 10.000 parole ed è aggiornato a gennaio 2026 – analizziamo in modo approfondito il tema del modellista indebitato, offrendo sia una panoramica normativa sia una guida pratica su come difendersi. L’articolo segue uno schema SEO orientato alla chiarezza, con capitoli e sottocapitoli che rispondono alle domande più frequenti e si conclude con tabelle riepilogative, domande e risposte e simulazioni numeriche.

Perché questo tema è importante

Molti professionisti della moda non conoscono i propri diritti quando ricevono comunicazioni dall’Agenzia delle Entrate o dall’Agente della riscossione. Un modello può trovarsi sommerso dai debiti per imposte non versate, contributi previdenziali o finanziamenti bancari. La situazione può degenerare rapidamente: la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi può giocare a favore del contribuente, ma solo se si impugnano tempestivamente gli atti; l’adesione a una definizione agevolata (rottamazione quater o quinquies) richiede il pagamento della prima rata, altrimenti il processo tributario non si estingue e l’istanza perde efficacia ; la scelta di non impugnare un’intimazione di pagamento entro 60 giorni fa sì che il debito diventi incontestabile . Inoltre, la giurisprudenza degli ultimi anni ha precisato che i fideiussori di società non sono qualificabili come “consumatori” e quindi non possono accedere al piano del consumatore e che la proposta di concordato minore deve rispettare la graduazione delle cause legittime di prelazione . È dunque fondamentale sapere quali strumenti utilizzare, quali termini rispettare e quali errori evitare.

Anticipazione delle soluzioni legali

Il nostro percorso toccherà i principali strumenti a disposizione del debitore: le definizioni agevolate (rottamazioni) introdotte dalle leggi di bilancio, i piani del consumatore e gli accordi di ristrutturazione previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), la composizione negoziata ex D.L. 118/2021, il concordato minore, la liquidazione controllata e la procedura di esdebitazione al termine della liquidazione. Illustreremo poi come contestare gli atti illegittimi, come sospendere le cartelle, come negoziare con le banche in caso di usura o anatocismo, nonché come evitare la segnalazione in centrale rischi o la revoca dell’affidamento bancario. Alla fine troverete tabelle di sintesi, esempi numerici e una sezione FAQ.

Il supporto dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

Questo articolo nasce dall’esperienza dello Studio legale tributario dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, professionista noto a livello nazionale nel diritto bancario e tributario. L’avvocato Monardo è cassazionista, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti esperti in materia di crisi d’impresa e sovraindebitamento ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia . È inoltre professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 . Grazie a questa qualificazione, lo studio può:

  • analizzare gli atti (cartelle esattoriali, intimazioni, ipoteche, pignoramenti) e verificare la presenza di vizi di notifica o di prescrizione;
  • predisporre ricorsi davanti alla Corte di giustizia tributaria o impugnazioni davanti al giudice dell’esecuzione;
  • presentare istanze di sospensione e ottenere la sospensione giudiziale o amministrativa delle procedure esecutive;
  • avviare trattative con l’ente creditore o l’istituto bancario per rinegoziare il debito o concordare un piano di rientro;
  • attivare procedure alternative come il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione o la liquidazione controllata, nonché assistere il debitore nella composizione negoziata o nella richiesta di esdebitazione;
  • verificare il corretto calcolo degli interessi su mutui e conti correnti e contestare l’eventuale usura o anatocismo in banca .

Alla fine di questa introduzione vi invitiamo a contattare l’Avv. Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata: basta compilare il modulo in fondo alla pagina o telefonare allo studio. L’avvocato e il suo team sapranno indicarvi la strategia più adatta alla vostra situazione.

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1 Contesto normativo e giurisprudenziale

In questa sezione analizziamo le norme italiane e le pronunce più recenti in materia di riscossione, sovraindebitamento e rapporti bancari. Le fonti citate comprendono leggi, decreti legislativi, circolari, sentenze della Corte di Cassazione, decisioni della Corte Costituzionale e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

1.1 Evoluzione della legge sul sovraindebitamento e Codice della crisi

La disciplina del sovraindebitamento nasce con la Legge 3/2012, nota come “legge salva suicidi”, che ha introdotto per la prima volta in Italia la possibilità per debitori non fallibili (privati, piccoli imprenditori, professionisti, agricoltori) di ristrutturare i propri debiti o liquidare il patrimonio . La legge prevedeva tre procedure: (i) l’accordo di composizione con i creditori, (ii) il piano del consumatore e (iii) la liquidazione del patrimonio. Negli anni successivi, modifiche legislative e interventi giurisprudenziali ne hanno migliorato l’efficacia. Ad esempio, nel 2015 fu introdotta la procedura familiare unica, nel 2019 la Corte Costituzionale eliminò il divieto di riduzione dell’IVA nei piani di sovraindebitamento e nel 2020 il Decreto Ristori (D.L. 137/2020) introdusse l’esdebitazione del debitore incapiente .

Dal 15 luglio 2022 la Legge 3/2012 è stata assorbita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), D.Lgs. 14/2019, che disciplina in modo organico la crisi delle imprese e delle persone fisiche. Il nuovo codice, riformato dal D.Lgs. 83/2022 e dal D.Lgs. 136/2024, regola le procedure di sovraindebitamento negli articoli 65–83 (piani del consumatore e accordi di ristrutturazione) e 268–283 (liquidazione controllata e esdebitazione). Le norme sono ispirate al principio europeo del favor debitoris, bilanciato con la tutela dei creditori . L’ingresso del CCII ha comportato l’abrogazione della vecchia legge 3/2012 ma ha mantenuto in vigore alcune disposizioni transitorie per le procedure pendenti.

Il Codice prevede diverse procedure:

  • Piano del consumatore (art. 67 CCII) – strumento rivolto esclusivamente al consumatore, cioè alla persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale. Prevede la presentazione di una proposta al giudice con piano di pagamento dei debiti e la liberazione dai debiti residuali dopo la sua esecuzione. È necessaria la meritevolezza, cioè l’assenza di colpa grave e la non aggravamento volontario del debito.
  • Accordo di ristrutturazione (art. 71 CCII) – destinato a imprenditori minori, professionisti e società non fallibili. Richiede l’approvazione dei creditori (la maggioranza dei crediti) e può prevedere il pagamento parziale dei debiti con possibilità di falcidia di imposte e contributi.
  • Concordato minore (artt. 74–79 CCII) – procedura negoziale semplificata introdotta nel 2022. Si applica quando il debitore non fallibile ha una struttura imprenditoriale ma non vuole accedere a un accordo di ristrutturazione. La Cassazione ha chiarito che la proposta deve rispettare la graduazione delle cause legittime di prelazione: parificare il trattamento dei creditori privilegiati e chirografari è causa di inammissibilità .
  • Liquidazione controllata (artt. 268–283 CCII) – consente al debitore di liquidare i propri beni sotto il controllo del tribunale per pagare i creditori. Può sfociare nell’esdebitazione se il debitore collabora e soddisfa i requisiti.
  • Esdebitazione (art. 283 CCII) – libera il debitore dai debiti rimasti dopo la liquidazione. La Cassazione ha affermato che per le procedure di fallimento aperte prima dell’entrata in vigore del CCII continua ad applicarsi la legge fallimentare ; solo le procedure iniziate dopo possono beneficiare delle nuove regole. Altra pronuncia del 2025 ha stabilito che la esdebitazione del fallito non può essere chiesta se il debitore ha già rinunciato a quella del fallimento .

Oltre a queste procedure, il Decreto Legge 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi, un procedimento volontario e stragiudiziale che consente a un imprenditore in crisi reversibile di avvalersi dell’assistenza di un esperto nominato dalla Camera di commercio. Il DL 118/2021 prevede un test di autovalutazione, una piattaforma telematica, la possibilità di richiedere misure protettive (sospensione di pignoramenti e ipoteche) e la nomina di un esperto iscritto negli elenchi camerali . L’esperto aiuta il debitore a negoziare con i creditori e a raggiungere un accordo, eventualmente sfociando in un concordato minore o in un accordo di ristrutturazione. Gli Ordini professionali curano la formazione e l’iscrizione degli esperti nelle liste camerali .

1.2 Definizioni agevolate (rottamazioni) e pace fiscale

Negli ultimi anni, il legislatore ha introdotto diversi provvedimenti di definizione agevolata delle cartelle esattoriali per alleggerire il carico fiscale e favorire la riscossione di somme certe, affidandosi al pagamento del solo tributo e delle spese. Queste iniziative, denominate “rottamazioni”, sono state variate più volte:

  • Rottamazione-ter (Legge 145/2018, art. 3 del D.L. 119/2018) – consentiva di estinguere i carichi affidati all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017 pagando solo l’imposta e gli interessi legali senza sanzioni. Prevedeva la possibilità di rateazione fino a 18 rate. La Cassazione ha chiarito che la semplice presentazione della domanda non è sufficiente a sospendere il contenzioso: occorre il pagamento della prima rata .
  • Rottamazione-quater – introdotta con la Legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi 231–252, L. 197/2022). Si applicava ai carichi affidati dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, prevedendo la cancellazione di sanzioni e interessi di mora. L’adesione comportava la rinuncia al contenzioso tributario e l’estinzione del processo solo al pagamento della prima rata; l’ordinanza Cassazione n. 29574/2025 ha chiarito che senza pagamento il processo non si estingue e l’adesione resta inefficace .
  • Rottamazione-quinquies – introdotta dalla Legge di Bilancio 2026. Essa riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 e consente di estinguere i debiti pagando solo il capitale e le spese, con stralcio di interessi e sanzioni. I contribuenti possono pagare in un’unica soluzione (entro il 31 luglio 2026) o in un massimo di 54 rate bimestrali in nove anni con interessi del 3% a partire dal 1 agosto 2026 . Le prime tre rate scadono il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026 . La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. È esclusa la possibilità di compensare i carichi con crediti commerciali; sono invece ammessi gli importi delle procedure di sovraindebitamento.
  • Definizione agevolata delle liti pendenti – la legge consente, in alcuni casi, di definire il contenzioso tributario pagando una percentuale dell’imposta a seconda del grado del giudizio e dell’esito delle sentenze precedenti. L’adesione comporta la rinuncia agli atti. È importante valutare l’opportunità di aderire per evitare la decadenza da eventuali eccezioni.
  • Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro – più volte prorogato, permette la cancellazione automatica dei carichi affidati tra il 2000 e il 2015 di importo residuo fino a 1.000 euro. Il nuovo provvedimento confermato per il 2026 estende il beneficio ai carichi 2016–2018.

1.3 Prescrizione delle imposte, sanzioni e interessi

La conoscenza dei termini di prescrizione è fondamentale per contestare la richiesta di pagamenti ormai estinti. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha precisato che:

  • I tributi erariali (Irpef, Ires, Irap, IVA) si prescrivono in dieci anni (art. 2946 c.c.), poiché ogni anno d’imposta costituisce un’obbligazione autonoma e non periodica . La prescrizione decorre dalla data in cui l’imposta diventa definitiva (ad esempio, dalla notifica della cartella o della sentenza).
  • Le sanzioni tributarie e gli interessi si prescrivono in cinque anni (art. 20 D.Lgs. 472/1997 e art. 2948 n. 4 c.c.), anche se contestati unitamente alla cartella . La Corte ha spiegato che, pur essendo accessorie al tributo, queste obbligazioni hanno autonomia giuridica e seguono la prescrizione breve . Solo se una sentenza definitiva ha accertato la violazione, il termine diventa decennale.
  • Nel caso in cui la cartella non sia impugnata e diventi definitiva, la prescrizione segue la natura dei singoli crediti: dieci anni per il tributo, cinque per sanzioni e interessi .

Per interrompere la prescrizione, l’amministrazione deve notificare atti validi: la notifica di una cartella o l’intimazione di pagamento interrompe la prescrizione e fa decorrere un nuovo termine, ma solo se l’atto è regolarmente notificato. Qualora la notifica sia inesistente o nulla, il debito si estingue e può essere dichiarato inesigibile. È quindi essenziale verificare che la notifica sia avvenuta tramite i canali corretti (PEC, raccomandata, messo notificatore) e che l’indirizzo sia quello ufficiale.

1.4 Usura, anatocismo e contratti bancari

Molti debitori, oltre a subire pressioni da parte del fisco, sono gravati da mutui e finanziamenti bancari. La normativa antiusura (L. 108/1996) prevede che gli interessi pattuiti non possano superare i tassi soglia stabiliti trimestralmente dal Ministero dell’Economia. Quando gli interessi (compresi quelli moratori e oneri ulteriori) superano il tasso soglia, la clausola è nulla e gli interessi non sono dovuti.

La giurisprudenza ha affrontato diverse questioni rilevanti per i modellisti indebitati:

  • Ammortamento alla francese e anatocismo – Con l’ordinanza n. 24197/2025 la Corte di Cassazione ha ribadito che il piano di ammortamento “alla francese” non integra anatocismo. Nella rateazione alla francese, la quota di interessi non è calcolata su interessi passati e non genera ulteriori interessi . La Suprema Corte ha anche precisato che, per contestare il calcolo dell’ammortamento, il ricorrente deve fornire un metodo di calcolo alternativo e produrre i decreti ministeriali sul tasso effettivo globale medio (TEGM) .
  • Usura sopravvenuta e interessi moratori – La Cassazione ha affermato che il consumatore può agire per accertare l’usurarietà degli interessi moratori anche durante il rapporto, non solo dopo l’inadempimento . Nel caso di un contratto di leasing contestato, la S.C. ha rigettato la richiesta della società ricorrente per carenza di prova, evidenziando che gli interessi pattuiti erano inferiori al tasso soglia .
  • Anatocismo bancario e capitalizzazione trimestrale – Con l’ordinanza n. 27460/2025 la Cassazione ha ribadito che la capitalizzazione degli interessi in un contratto di conto corrente stipulato prima della Delibera CICR del 9 febbraio 2000 è valida solo se espressamente prevista per iscritto e con pari periodicità . Senza una pattuizione scritta, la capitalizzazione è nulla. Inoltre, se la banca eccepisce la prescrizione per le rimesse anteriori, deve provare la natura solutoria dei versamenti; il correntista può replicare dimostrando che le rimesse avevano natura ripristinatoria .
  • Nullità della clausola anatocistica – La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 25, comma 3, D.Lgs. 342/1999, che legittimava l’anatocismo in presenza di pari periodicità degli interessi creditori e debitori. Di conseguenza, le clausole anatocistiche nei contratti stipulati prima del 9 febbraio 2000 sono nulle e non producono effetti. Questo orientamento è confermato dalle sentenze Cass. n. 9140/2020, 7105/2020 e successive .

La conoscenza di queste sentenze è indispensabile per chi vuole contestare interessi illegittimi o ottenere la restituzione degli importi indebitamente pagati.

1.5 Qualifica di consumatore e accesso ai piani del consumatore

Uno dei requisiti fondamentali per accedere al piano del consumatore è la qualifica di “consumatore”. Non tutti i debitori possono ricorrere a questa procedura; la Corte di Cassazione ha un orientamento restrittivo. Con la sentenza n. 29746/2025 la Suprema Corte ha stabilito che una persona fisica che garantisca (fideiussore) una società della quale è socio e amministratore non può essere considerata consumatore; la prestazione di garanzia è funzionalmente collegata all’attività d’impresa e quindi il debitore non rientra nel perimetro del piano del consumatore . La Corte ha richiamato il criterio della genesi e della strumentalità dei debiti e ha affermato che l’istituto è riservato a debiti di natura strettamente personale. In altri casi, la giurisprudenza di merito aveva proposto interpretazioni più elastiche, ma la Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento restrittivo . In sostanza, per accedere al piano del consumatore occorre dimostrare che i debiti non sono legati a un’attività imprenditoriale o professionale, nemmeno in via indiretta.

1.6 Concordato minore e regole di trattamento dei creditori

Il concordato minore è uno strumento introdotto dal CCII per i debitori non fallibili con attività imprenditoriale. Consente al debitore di proporre ai creditori un piano di pagamento, anche con falcidia, e di ottenere l’omologazione dal tribunale. Tuttavia, la proposta deve rispettare rigide regole di trattamento dei creditori. Con la sentenza n. 28574/2025 la Cassazione ha stabilito che la proposta non può prevedere un trattamento paritario tra creditori privilegiati e chirografari, pena l’inammissibilità . Il giudice può rilevare d’ufficio tale inammissibilità, senza attendere l’omologazione. La Corte ha precisato che l’art. 74 CCII non introduce una “libertà di contenuto” così ampia da autorizzare la parificazione dei crediti: la graduazione delle cause di prelazione (artt. 2740–2741 c.c.) è inderogabile. Questa pronuncia è un campanello d’allarme per i professionisti che redigono proposte di concordato minore: il piano deve rispettare l’ordine delle prelazioni e non può sacrificare i privilegiati se non nei limiti di legge.

2 Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto

Ricevere un atto dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (cartella di pagamento, avviso di intimazione, iscrizione ipotecaria o pignoramento) provoca spesso panico e confusione. In questa sezione illustriamo gli step da seguire per difendersi con metodo e tempestività.

2.1 Analisi preliminare e verifica della notifica

La prima azione da compiere è verificare la regolarità della notifica. L’atto di riscossione deve essere notificato all’indirizzo fiscale del contribuente (domicilio fiscale, PEC registrata, o, per i professionisti, indirizzo presso l’Albo). Se l’atto è notificato in modo inesistente (ad esempio, a un indirizzo errato) o nullo (per omissione del nome del destinatario), la notifica è inesistente e non produce effetti. È importante conservare la busta (raccomandata A/R) o la ricevuta di notifica via PEC. Se la notifica è irregolare, è possibile eccepire l’inesistenza e richiedere l’annullamento dell’atto.

2.2 Termini per impugnare l’atto

Le cartelle di pagamento e gli avvisi di intimazione devono essere impugnati entro termini precisi per non diventare definitivi:

  • Cartella di pagamento – Il contribuente può presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria (ex Commissione tributaria) entro 60 giorni dalla notifica, contestando la legittimità della cartella (vizi di notifica, prescrizione, decadenza, duplicazione del tributo, inesistenza del ruolo). Se non viene impugnata, la cartella diventa definitiva e non potrà più essere contestata nei suoi presupposti.
  • Intimazione di pagamento – È l’atto con cui l’Agente della riscossione chiede il pagamento entro cinque giorni, avvertendo che in mancanza avvierà esecuzione forzata (pignoramento). L’ordinanza della Cassazione n. 35019/2025 ha chiarito che l’intimazione è un atto autonomamente impugnabile; se non impugnata, “cristallizza” il debito e preclude la possibilità di contestare vizi precedenti . Anche l’ordinanza n. 6436/2025 ha ribadito che eccezioni come la prescrizione devono essere sollevate tempestivamente . Pertanto, l’intimazione deve essere impugnata entro 60 giorni per evitare la definitività.
  • Preavviso di fermo o iscrizione ipotecaria – L’agente può iscrivere un fermo sui veicoli o un’ipoteca sui beni immobili per debiti superiori a determinate soglie. Il preavviso è impugnabile entro 30 giorni dalla notifica. Se il debito riguarda l’abitazione principale, l’ipoteca è vietata, ma occorre eccepirlo.
  • Pignoramento presso terzi – È l’atto con cui l’Agente della riscossione blocca crediti o stipendi. È impugnabile davanti al giudice dell’esecuzione. Qui i termini sono più brevi (20 giorni) e richiedono un’azione mirata (opposizione agli atti esecutivi o opposizione all’esecuzione).

2.3 Ricorso alla Corte di giustizia tributaria (ex Commissione tributaria)

Per impugnare cartelle o avvisi occorre presentare ricorso alla sezione tributaria competente. Il ricorso deve essere redatto in modo puntuale e contenere:

  1. L’indicazione dell’atto impugnato, con le motivazioni di fatto e di diritto.
  2. L’eccezione di prescrizione o decadenza, se il tributo o le sanzioni sono prescritte (dieci o cinque anni). Come visto, la Corte di Cassazione riconosce la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi .
  3. L’eccezione di nullità per vizi di notifica o per mancanza di motivazione.
  4. Le prove documentali (contratto, comunicazioni, estratti di ruolo, ricevute di pagamento).
  5. La richiesta di sospensione dell’esecutività dell’atto (art. 47 D.Lgs. 546/1992), motivando con il pericolo di danno grave. Il giudice può sospendere gli effetti della cartella fino alla decisione sul merito.

È consigliabile rivolgersi a un professionista, poiché errori nella formulazione dell’atto possono compromettere la difesa. Lo studio dell’Avv. Monardo offre una consulenza completa: analisi dell’atto, redazione del ricorso, deposizione telematica tramite il Portale Giustizia Tributaria, partecipazione all’udienza, e gestione dell’eventuale appello.

2.4 Strumenti di sospensione e tutela urgenti

In attesa della decisione sul ricorso, è possibile chiedere la sospensione amministrativa all’Agenzia delle Entrate-Riscossione se si verificano motivi di illegittimità manifesta (ad esempio, errata iscrizione a ruolo) o se si è presentata domanda di definizione agevolata. Inoltre, è possibile chiedere la sospensione giudiziale al presidente della sezione tributaria o al giudice dell’esecuzione. Lo studio Monardo può predisporre l’istanza e depositarla telematicamente.

In presenza di pignoramenti o di imminenti vendite all’asta, il debitore può chiedere al giudice dell’esecuzione la sospensione in base agli articoli 615 e 624 c.p.c. In alcuni casi, la sospensione può essere ottenuta anche se è stata presentata domanda di adesione alla rottamazione e si è in attesa della definizione. Tuttavia, come chiarito dalla Cassazione, senza il pagamento della prima rata la domanda non produce effetti e il pignoramento resta valido .

3 Difese e strategie legali

Oltre all’impugnazione formale degli atti, esistono numerose strategie legali che il modellista indebitato può utilizzare per ridurre o annullare il debito. La scelta della strategia dipende dalla natura del debito, dalla sua origine (fiscale o bancaria), dal momento in cui si procede e dalla posizione patrimoniale del debitore.

3.1 Contestazione della prescrizione e decadenza

Come visto, sanzioni e interessi hanno una prescrizione quinquennale mentre i tributi si prescrivono in dieci anni . Nel ricorso è fondamentale eccepire la prescrizione indicando i riferimenti normativi (art. 2948 n. 4 c.c. per gli interessi, art. 20 D.Lgs. 472/1997 per le sanzioni, art. 2946 c.c. per le imposte). Se il debitore ha ricevuto una cartella dopo il decorso del termine, può chiedere l’annullamento. È essenziale allegare la documentazione attestante le date di notifica e verificare eventuali sospensioni (es. sospensione Covid-19).

La decadenza si riferisce ai termini entro cui l’amministrazione deve emettere l’atto (ad esempio, il termine di decadenza per notificare la cartella a seguito di un avviso di accertamento). La verifica della decadenza richiede l’analisi delle norme tributarie specifiche (es. art. 25 D.P.R. 602/1973). L’ordinanza n. 17668/2025 della Cassazione ha stabilito che la proroga dei termini prevista dagli artt. 157 D.L. 34/2020 e 67 D.L. 18/2020 non si cumula; le notifiche di avvisi di accertamento dovevano avvenire entro i termini originariamente prorogati . Pertanto, notifiche tardive sono nulle.

3.2 Vizi di notifica e motivazione

Un atto di riscossione può essere annullato se presenta vizi di notifica (mancata consegna, indirizzo errato, mancanza di allegazione della relata) o vizi di motivazione (mancanza della descrizione del debito, mancata indicazione della norma applicata). L’atto privo di motivazione viola l’art. 7 L. 212/2000 (Statuto del contribuente). Nel ricorso occorre dimostrare il vizio con la documentazione (ad esempio, estratto di ruolo incompleto). In molti casi l’Agente della riscossione produce documenti non firmati o non datati; l’avvocato potrà eccepire la nullità.

3.3 Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi

Quando l’Agente avvia il pignoramento, il debitore può proporre:

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) – contesta il diritto di procedere all’esecuzione (ad esempio, se il debito è prescritto o già pagato). Va proposta entro 20 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento.
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) – contesta la regolarità degli atti (ad esempio, la notifica del preavviso di pignoramento, l’atto di pignoramento, la notifica del titolo). Deve essere proposta entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto.
  • Opposizione alla distribuzione (art. 617 c.p.c.) – contesta il piano di riparto. In molti casi l’esecuzione fiscale segue regole speciali (D.P.R. 602/1973), ma le opposizioni restano possibili.

3.4 Azioni contro l’usura e l’anatocismo

Per contestare interessi usurari o anatocistici è necessario esaminare il contratto bancario, i prospetti di ammortamento e la documentazione sui tassi applicati. Le azioni possibili sono:

  • Domanda di accertamento e ripetizione – il correntista o mutuatario può chiedere al tribunale la nullità della clausola usuraria o anatocistica e la restituzione degli interessi pagati in eccesso. La Cassazione ha chiarito che l’ammortamento alla francese non costituisce anatocismo , ma rimangono nulle le clausole che prevedono la capitalizzazione non pattuita . La causa può essere abbinata a un’azione di accertamento dell’usura, invocando il superamento dei tassi soglia.
  • Azioni cautelari – in presenza di un decreto ingiuntivo emesso dalla banca, è possibile chiederne la sospensione contestando l’usura. La giurisprudenza ha riconosciuto l’interesse ad agire anche in pendenza del rapporto .
  • Mediazione bancaria – prima di avviare la causa, è obbligatorio tentare la mediazione presso un organismo ADR. Lo studio Monardo assiste nella fase di mediazione e, se necessario, nel successivo contenzioso.

3.5 Verifica della Centrale Rischi e contestazione delle segnalazioni

Le banche hanno l’obbligo di segnalare i debitori in Centrale dei Rischi della Banca d’Italia e nei sistemi di informazione creditizia (SIC). Tuttavia, la segnalazione deve essere effettuata nel rispetto delle norme sulla privacy e dei tempi di aggiornamento. Decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) del 2025 hanno condannato le banche per ritardato aggiornamento delle segnalazioni e per segnalazioni illegittime in assenza di insolvenza . Se un modellista scopre una segnalazione errata, può:

  1. Richiedere alla banca la cancellazione o l’aggiornamento;
  2. Presentare ricorso all’ABF (competente secondo la sede della banca) o, in caso di rigetto, procedere davanti al Tribunale;
  3. In caso di danno reputazionale, chiedere il risarcimento.

3.6 Transazione fiscale e accordi stragiudiziali

In determinati casi, è possibile negoziare direttamente con l’Agenzia delle Entrate o con l’Agente della riscossione. L’art. 182-ter L.F. (oggi art. 88 CCII) prevede la transazione fiscale nell’ambito del concordato e degli accordi di ristrutturazione; l’amministrazione può accettare una falcidia su tributi e contributi se il piano assicura un miglior soddisfacimento rispetto all’alternativa liquidatoria. Inoltre, l’art. 3 D.L. 119/2018 consente una transazione fuori dalle procedure concorsuali per i debitori con piani di pagamento in corso. Un accordo stragiudiziale può comportare il pagamento dilazionato e la sospensione delle azioni esecutive.

3.7 Protezione del patrimonio e strumenti di difesa preventiva

Per evitare che l’ipoteca o il pignoramento aggrediscano il patrimonio familiare, è possibile ricorrere a strumenti preventivi:

  • Fondo patrimoniale o trust – destinano i beni a finalità familiari e li sottraggono ai creditori per debiti non collegati ai bisogni della famiglia. Tuttavia, non proteggono dai debiti fiscali contratti per pagare imposte dovute.
  • Testamento e donazioni – programmare il passaggio generazionale può evitare l’esposizione a pignoramenti. È necessario il supporto di un notaio e di un esperto fiscale.
  • Assicurazioni sulla vita – le polizze vita sono impignorabili e insequestrabili; possono essere utilizzate per tutelare il patrimonio.

È bene ricordare che gli atti dispositivi compiuti in presenza di debiti possono essere revocati (azione revocatoria), quindi occorre agire con prudenza.

4 Strumenti alternativi: rottamazioni, piani del consumatore, accordi e composizione negoziata

Oltre alla contestazione giudiziale, il debitore può avvalersi di una serie di strumenti predisposti dal legislatore per favorire il rientro o la cancellazione dei debiti. Il modellista dovrebbe conoscere tutte le opzioni per scegliere quella più vantaggiosa in base alla propria situazione patrimoniale e reddituale.

4.1 Rottamazione-Quinquies e definizioni agevolate 2026

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto la rottamazione-quinquies dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Le principali caratteristiche sono:

AspettoDescrizione
Debiti ammessiCartelle per tributi, contributi INPS, multe e altre entrate affidate entro il 31/12/2023. Restano esclusi carichi relativi a risorse proprie UE, somme derivanti da procedure sovraindebitamento già definite, sanzioni per violazioni penali.
BeneficiStralcio di sanzioni, interessi di mora e aggio. Si paga il solo capitale e le spese di notifica/esecutive.
RatePagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in 54 rate bimestrali in nove anni con interessi del 3% annuo . Le prime tre rate scadono il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026 .
DomandaDeve essere presentata online entro il 30 aprile 2026. È possibile indicare i carichi che si desidera definire.
PerfezionamentoIl beneficio si perfeziona con il pagamento della prima rata; in mancanza, la domanda decade e i versamenti effettuati restano acquisiti .

Oltre alla rottamazione-quinquies, la legge prevede:

  • Definizione agevolata delle liti pendenti – pagamento di una percentuale dell’imposta a seconda dell’esito delle sentenze. Ad esempio, se il contribuente ha vinto in primo grado, paga il 40% del tributo; se ha perso, paga il 90%. È esclusa l’applicazione alle liti relative a risorse UE e dazi.
  • Rottamazione quater – può essere ancora applicata ai carichi 2000–2022 per i contribuenti che hanno presentato la domanda entro il 30 giugno 2023 e sono in regola con i pagamenti. La Cassazione ha stabilito che il processo tributario si estingue solo con il pagamento della prima rata .

Queste definizioni sono vantaggiose per chi vuole regolarizzare debiti fiscali senza affrontare lunghi giudizi. Tuttavia, occorre verificare se conviene aderire: se il debito è prescritto o l’atto è nullo, la rottamazione può comportare la rinuncia a eccezioni che avrebbero portato all’annullamento. Lo studio Monardo consiglia di valutare caso per caso.

4.2 Piano del consumatore (art. 67 CCII)

Il piano del consumatore è uno strumento dedicato esclusivamente alle persone fisiche non imprenditori che hanno contratto debiti per scopi personali. Permette di presentare al giudice una proposta di pagamento (anche parziale) dei debiti con durata massima di 5–6 anni. Dopo l’esecuzione del piano, il debitore ottiene l’esdebitazione per i debiti residui. Le principali caratteristiche sono:

AspettoDescrizione
Soggetti ammissibiliConsumatori (persone fisiche che agiscono per scopi non imprenditoriali). Sono esclusi i soci che hanno garantito obbligazioni di società in cui hanno ruoli gestori: la Cassazione ha escluso la qualifica di consumatore al fideiussore socio .
RequisitiDebitore meritevole: non deve aver causato la crisi con dolo o colpa grave; deve aver collaborato con gli organi della procedura.
ProceduraIl professionista (gestore della crisi) redige un piano con l’indicazione dei redditi, del fabbisogno personale e dei creditori. La proposta è depositata presso il tribunale competente; se non ci sono opposizioni o se sono infondate, il giudice omologa il piano che diventa obbligatorio per tutti i creditori.
EffettiSospensione delle procedure esecutive e cautelari; pagamento secondo il piano; esdebitazione dei debiti residui dopo l’esecuzione.
VantaggiPossibilità di falcidia di debiti fiscali e previdenziali (anche IVA grazie alla sentenza della Corte Costituzionale n. 245/2019); tutela del patrimonio minimo necessario per la vita familiare; gestione centralizzata del debito.

Il piano del consumatore è adatto a chi ha un reddito certo (stipendio, pensione) ma non riesce a pagare integralmente i debiti. Tuttavia, non può essere utilizzato se i debiti derivano da attività imprenditoriale o professionale. Chi è socio e amministratore di una società, anche se non più operativo, non potrà accedervi .

4.3 Accordo di ristrutturazione (art. 71 CCII)

Questo strumento consente ai debitori non fallibili con debiti di origine imprenditoriale o professionale di proporre ai creditori un accordo con piano di rientro. La proposta deve essere approvata dalla maggioranza dei crediti e omologata dal tribunale. Può prevedere la falcidia dei debiti fiscali e contributivi se l’accordo assicura un maggior soddisfacimento rispetto all’alternativa liquidatoria.

I vantaggi dell’accordo sono: sospensione delle azioni esecutive, possibilità di pagare solo una parte dei debiti e di dilazionare il resto, tutela del patrimonio dell’impresa. Tuttavia, l’accordo richiede un consenso qualificato dei creditori. In caso di mancata approvazione, il debitore può accedere al concordato minore o alla liquidazione controllata.

4.4 Concordato minore e riforme recenti

Il concordato minore è una procedura negoziale per debitori non fallibili che svolgono attività d’impresa o professione. A differenza del concordato preventivo (riservato alle imprese maggiori), il concordato minore non richiede il requisito della continuità aziendale e si concentra sul soddisfacimento dei creditori con il patrimonio disponibile e con eventuale finanza esterna. La giurisprudenza del 2025 ha chiarito importanti aspetti:

  • Rispetto delle cause di prelazione – La sentenza Cass. 28574/2025 ha stabilito che la proposta di concordato minore deve rispettare l’ordine delle prelazioni (artt. 2740–2741 c.c.) e non può parificare privilegiati e chirografari . Il giudice può rilevare d’ufficio l’inammissibilità.
  • Finanza esterna – Alcune pronunce del 2024–2025 hanno riconosciuto la validità di piani fondati sulla finanza esterna, purché tali risorse incrementino in modo apprezzabile l’attivo disponibile e siano destinate esclusivamente ai creditori . Altri tribunali hanno ritenuto inammissibile il concordato senza patrimonio se basato solo su finanza esterna, ma la tendenza più recente è favorevole alla sua ammissibilità se rispettate le norme (Corte d’Appello di Torino, 2024; Tribunale di Vicenza, 2025 ).
  • Correttivo ter 2024 – Il D.Lgs. 136/2024 ha modificato l’art. 74 CCII, specificando che la finanza esterna deve aumentare in modo significativo l’attivo disponibile. Questa precisazione potrebbe restringere l’uso del concordato minore basato esclusivamente su risorse esterne.

Il concordato minore è quindi uno strumento efficace per imprenditori e professionisti che vogliono evitare la liquidazione. Tuttavia, richiede una strutturazione precisa del piano e il rispetto delle regole di prelazione.

4.5 Liquidazione controllata e esdebitazione

Quando il debitore non ha la possibilità di pagare neanche in parte i debiti, può ricorrere alla liquidazione controllata. In questo caso, tutti i beni vengono liquidati sotto il controllo del tribunale e il ricavato viene distribuito tra i creditori. Dopo la chiusura della procedura, il debitore può chiedere l’esdebitazione. La Cassazione, con l’ordinanza n. 14835/2025, ha precisato che alle procedure di fallimento aperte prima del 15 luglio 2022 si applica ancora la legge fallimentare e non il nuovo CCII . Per le procedure di sovraindebitamento, l’esdebitazione è regolata dagli artt. 278–283 CCII. Inoltre, la procedura può essere concessa anche al debitore incapiente (fresh start), introdotto dalla L. 3/2012 e confermato dal CCII, quando il soggetto non dispone di alcun patrimonio o reddito pignorabile .

L’esdebitazione comporta che i debiti residui diventino inesigibili e consente al debitore di ripartire da zero. È però subordinata a requisiti rigorosi: collaborazione con il liquidatore, assenza di atti in frode, non aver cagionato la crisi con dolo o colpa grave e aver pagato almeno in minima parte i creditori (tranne nel caso di fresh start per incapiente). In caso di diniego, il debitore può proporre reclamo o ricorso per Cassazione.

4.6 Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)

La composizione negoziata è una procedura stragiudiziale innovativa, rivolta agli imprenditori in crisi reversibile. Dal 15 novembre 2021 gli imprenditori possono attivarla tramite la piattaforma telematica gestita dalle Camere di commercio. Il procedimento prevede:

  1. Test di autovalutazione sul portale per verificare la gravità della crisi.
  2. Domanda di nomina di un esperto iscritto nell’elenco territoriale. L’esperto è un professionista con esperienza in diritto societario, bancario e crisi d’impresa .
  3. Negoziazione assistita – l’esperto convoca i creditori e tenta di raggiungere un accordo su ristrutturazione del debito, rinegoziazione di mutui, cessione di rami d’azienda, ecc. Se l’accordo ha esito positivo, può essere omologato.
  4. Misure protettive – il debitore può chiedere al tribunale la sospensione di pignoramenti e sequestri per il periodo di negoziazione. La pubblicazione della domanda produce l’inibizione automatica di nuove azioni esecutive senza consenso .
  5. Conclusione – se la negoziazione fallisce, l’imprenditore può accedere a un concordato minore o a un accordo di ristrutturazione, oppure può chiedere la liquidazione.

La composizione negoziata è uno strumento flessibile, adatto alle piccole imprese del settore moda che stanno vivendo difficoltà temporanee ma hanno prospettive di ripresa. L’Avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore ex D.L. 118/2021, può assistere gli imprenditori nelle trattative con fornitori, banche e fisco.

4.7 Accordo di composizione familiare

Per i nuclei familiari con più debitori, il CCII prevede la possibilità di presentare un accordo di composizione familiare. Questo strumento consente a più membri della stessa famiglia di presentare un’unica proposta comprendente i debiti di tutti, con un piano unificato di pagamento. È utile nei casi in cui più membri della famiglia abbiano debiti collegati (ad esempio, genitori e figli che hanno co-intestato un mutuo). L’accordo deve essere omologato dal tribunale e produce gli stessi effetti del piano del consumatore. Non è applicabile se i debiti sono stati contratti nell’ambito di un’impresa familiare.

4.8 Rinegoziazione dei mutui e moratorie bancarie

Oltre alle procedure concorsuali, esistono strumenti di rinegoziazione con le banche. Tra il 2020 e il 2022, durante l’emergenza Covid, sono state introdotte moratorie straordinarie su mutui e finanziamenti. Sebbene molte misure emergenziali siano scadute, le banche continuano a offrire soluzioni di sospensione o rinegoziazione dei pagamenti (ad esempio, allungamento della durata del mutuo, riduzione temporanea delle rate). Il debitore può negoziare direttamente o avvalersi della legge 40/2007 (c.d. legge Bersani), che prevede la portabilità gratuita del mutuo presso un’altra banca con condizioni più favorevoli. È consigliabile verificare le condizioni economiche (spread, tassi soglia) e controllare che non vi siano clausole abusive.

5 Errori comuni da evitare e consigli pratici

La gestione del debito richiede attenzione e tempestività. Ecco alcuni errori frequenti e consigli pratici per i modellisti:

  1. Ignorare le cartelle e le intimazioni – Non aprire le lettere dell’Agenzia delle Entrate o ignorare le PEC è un grave errore. Ricordate che l’intimazione è impugnabile entro 60 giorni e se non contestata rende il debito incontestabile .
  2. Rinunciare alla prescrizione aderendo alla rottamazione – Aderire a una definizione agevolata senza verificare la presenza di vizi o prescrizione può comportare il pagamento di debiti che altrimenti sarebbero annullabili. Prima di aderire, fate analizzare gli atti da un professionista.
  3. Affidarsi a soluzioni fai‑da‑te – Le procedure di sovraindebitamento e i contenziosi bancari sono complessi. Presentare un piano del consumatore senza l’assistenza di un gestore qualificato può portare al rigetto della proposta, soprattutto se non rispettate le regole di prelazione .
  4. Non documentare le comunicazioni con la banca – Per contestare l’usura o l’anatocismo occorre produrre tutta la documentazione contrattuale e i decreti ministeriali sui tassi. Senza prove, il giudice rigetta la domanda .
  5. Dimenticare i termini – I termini di prescrizione, impugnazione e pagamento sono essenziali. Un semplice ritardo può compromettere definitivamente la difesa.
  6. Trascurare la centrale rischi – Verificate periodicamente la vostra posizione presso la Centrale dei Rischi e i SIC. Una segnalazione errata può pregiudicare l’accesso al credito e va tempestivamente contestata .

6 Tabelle riepilogative

Le tabelle che seguono sintetizzano alcune delle norme, termini e strumenti difensivi più rilevanti per i modellisti con debiti.

Tabella 1 – Termini di prescrizione e decadenza

Tipo di creditoTermine di prescrizioneRiferimento normativo
Imposte erariali (Irpef, Ires, Irap, IVA)10 anni dalla definitività dell’impostaArt. 2946 c.c.; Cass. 29/11/2023 n. 33213
Sanzioni tributarie5 anniArt. 20 D.Lgs. 472/1997; Cass. 24/01/2023 n. 2095
Interessi (anche accessori alle imposte)5 anniArt. 2948 n. 4 c.c.; Cass. 24/01/2023 n. 2095
Cartella di pagamento (impugnazione)60 giorni dalla notificaArt. 21 D.Lgs. 546/1992
Intimazione di pagamento60 giorni dalla notifica (impugnazione)Cass. ord. 35019/2025
Preavviso di fermo/Iscrizione ipotecaria30 giorniArt. 86 D.P.R. 602/1973
Opposizione al pignoramento20 giorni dalla notificaArtt. 615–617 c.p.c.

Tabella 2 – Principali procedure di sovraindebitamento e requisiti

ProceduraSoggetti ammessiCaratteristiche principaliRiferimenti
Piano del consumatorePersone fisiche non imprenditori. Esclusi soci fideiussoriProposta di pagamento parziale dei debiti; richiede meritevolezza; falcidia di tributi e IVA; durata 5–6 anni; esdebitazione residuaArt. 67 CCII; Corte Cost. n. 245/2019
Accordo di ristrutturazioneImprenditori minori, professionisti, società non fallibiliNecessario consenso della maggioranza dei crediti; falcidia di tributi e contributi; sospensione esecutivaArt. 71 CCII
Concordato minoreDebitori con attività d’impresa o professionePiano con falcidia; può prevedere finanza esterna; deve rispettare prelazioni ; esdebitazione a fine pianoArtt. 74–79 CCII; Cass. 28574/2025
Liquidazione controllataDebitori senza possibilità di pagamentoLiquidazione di tutto il patrimonio; nomina di un liquidatore; esdebitazione finale se requisiti soddisfattiArtt. 268–283 CCII
Esdebitazione del debitore incapienteDebitori privi di patrimonio o redditiCancellazione di tutti i debiti senza pagamento; concessa una sola volta; controllo per 4 anni su redditi sopravvenutiArt. 14-quaterdecies L. 3/2012 (ora art. 278 CCII)
Composizione negoziataImprenditori in crisi reversibileNomina di un esperto; negoziazione con creditori; misure protettive; eventuale accordoD.L. 118/2021

Tabella 3 – Rottamazione-Quinquies 2026: scadenze e rate

ScadenzaImporto/RateNote
31 luglio 2026Versamento in unica soluzione o prima rata (per rateizzazione)Stralcio sanzioni e interessi; inizio periodo di rateizzazione
30 settembre 2026Seconda rata5% del totale (per piani rateali)
30 novembre 2026Terza rataUlteriore 5% del totale
Dal 2027 al 2034 (periodo bimestrale)Rate successive fino a un massimo di 54 rateInteressi al 3% annuo dal 1 agosto 2026

7 Domande frequenti (FAQ)

In questa sezione rispondiamo a 20 domande pratiche che spesso ci vengono poste da modellisti, sartorie o professionisti della moda in relazione ai loro debiti con il fisco o le banche. Le risposte sono aggiornate a gennaio 2026.

7.1 Posso aderire alla rottamazione se il debito è già prescritto?

È sconsigliabile aderire a una definizione agevolata per un debito ormai prescritto. La prescrizione delle imposte è decennale, mentre quella di sanzioni e interessi è quinquennale . Se il debito è prescritto, il ricorso può portare all’annullamento integrale senza dover pagare nulla. Aderendo alla rottamazione, rinunciate all’eccezione di prescrizione e accettate di pagare il debito residuo (pur senza sanzioni). Richiedete una consulenza per verificare i termini.

7.2 Quali sono i tempi per presentare la domanda di rottamazione-quinquies?

La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 attraverso il servizio “Definizione agevolata” sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Occorre indicare i carichi da rottamare e scegliere la modalità di pagamento. La domanda si perfeziona con il pagamento della prima rata entro il 31 luglio 2026 .

7.3 La semplice adesione alla rottamazione-quater sospende il processo tributario?

No. Secondo l’ordinanza della Cassazione n. 29574/2025, l’adesione alla rottamazione-quater estingue il processo tributario solo con il pagamento della prima rata; la sola istanza non produce effetti . Pertanto, se non pagate la prima rata, il processo prosegue e il giudice può emettere la sentenza.

7.4 Sono socio e garante di una piccola società, posso presentare il piano del consumatore?

Probabilmente no. La Cassazione ha chiarito che il fideiussore socio di una società non è qualificabile come consumatore ai fini dell’accesso al piano del consumatore, perché i suoi debiti sono legati all’attività d’impresa . In questi casi occorre valutare altre procedure (accordo di ristrutturazione o concordato minore).

7.5 Posso inserire debiti IVA nel piano del consumatore?

Dal 2019, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 245/2019, è possibile proporre la falcidia dell’IVA nei piani del consumatore e negli accordi di ristrutturazione. Questa possibilità è stata recepita dal CCII. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate può proporre opposizione, che il giudice valuterà caso per caso.

7.6 Cosa succede se non pago una rata del piano del consumatore?

Il mancato pagamento comporta la risoluzione del piano, con perdita degli effetti protettivi e ripresa delle azioni esecutive. Nel caso di ritardi occasionali e giustificati, il giudice può concedere una proroga. È fondamentale mantenere la regolarità dei pagamenti.

7.7 È possibile includere anche i debiti bancari nei piani di sovraindebitamento?

Sì. I piani del consumatore, gli accordi di ristrutturazione e i concordati minori possono comprendere anche i debiti verso banche e finanziarie. Nel piano si può proporre la riduzione del debito o la rinegoziazione dei tassi se si dimostra la presenza di usura o anatocismo. Occorre allegare le perizie sul calcolo del TAEG e sugli interessi moratori.

7.8 Cosa significa anatocismo e come si contesta?

L’anatocismo è la capitalizzazione degli interessi, cioè la maturazione di interessi su interessi. È vietato salvo specifica pattuizione scritta e con pari periodicità. La Cassazione ha ribadito che, per i contratti stipulati prima della Delibera CICR del 2000, la capitalizzazione è valida solo se pattuita per iscritto . Per contestarla occorre produrre il contratto e dimostrare la mancanza di tale clausola.

7.9 Posso chiedere la restituzione degli interessi usurari pagati?

Sì. L’art. 1815 c.c. prevede che se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. È possibile chiedere al giudice la restituzione degli interessi pagati in eccedenza. Tuttavia, occorre una perizia che dimostri il superamento del tasso soglia e l’inclusione di tutte le voci (compresi interessi moratori). La giurisprudenza ammette l’azione anche durante il rapporto .

7.10 Se il mutuo è a tasso fisso “alla francese”, posso impugnare per anatocismo?

No. La Cassazione ha chiarito che l’ammortamento alla francese non costituisce anatocismo . Tuttavia, è possibile contestare il mutuo per altri motivi (interessi usurari, penali di estinzione anticipate eccessive, clausole vessatorie) o rinegoziare con la banca.

7.11 La banca ha segnalato un ritardo in CRIF anche se ho pagato: cosa fare?

Se la segnalazione è errata (ad esempio, la banca non ha aggiornato la posizione dopo il pagamento), potete inviare reclamo scritto alla banca chiedendo la cancellazione entro 15 giorni. In caso di mancata rettifica potete ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o al tribunale. Le decisioni dell’ABF del 2025 hanno riconosciuto il diritto al risarcimento per il ritardo nell’aggiornamento della segnalazione .

7.12 Che cosa succede se non impugno un’intimazione di pagamento?

Se non presentate ricorso contro l’intimazione entro 60 giorni, il debito diventa definitivo e non può più essere contestato . Anche eventuali eccezioni di prescrizione o nullità non potranno più essere sollevate. È quindi essenziale impugnare tempestivamente.

7.13 Cosa sono i diritti del fideiussore e come posso liberarmi da una fideiussione?

Il fideiussore che garantisce un debito altrui ha diritto di essere escusso solo dopo il debitore principale (beneficium excussionis) se previsto nel contratto. Tuttavia, molte fideiussioni bancarie contengono clausole abusive (a prima richiesta, rinuncia ai diritti, ecc.). È possibile contestare tali clausole, chiedere la revoca della fideiussione o limitare la garanzia. Occorre verificare l’origine del debito: se è legato all’attività imprenditoriale, il fideiussore non può accedere al piano del consumatore .

7.14 Come funziona la composizione negoziata per un’impresa di moda?

La composizione negoziata è una procedura stragiudiziale per imprese in crisi reversibile. Dopo aver effettuato l’autovalutazione sul portale, l’imprenditore può richiedere la nomina di un esperto. Quest’ultimo aiuta a negoziare con i creditori, predisporre piani di ristrutturazione e richiedere misure protettive . È particolarmente utile per le imprese di moda che hanno temporanee difficoltà di liquidità ma ordini futuri. L’esperto negoziatore dell’Avv. Monardo può assistere nelle trattative.

7.15 Il concordato minore può essere proposto se non ho patrimonio?

In linea di principio, sì, se vi è finanza esterna che incrementa l’attivo. Alcune pronunce hanno ammesso il concordato fondato unicamente su finanza esterna (ad esempio, prestito dei familiari) , ma la Cassazione richiede che il piano rispetti i privilegi e che la finanza esterna incrementi significativamente l’attivo . Occorre anche valutare se la riforma (D.Lgs. 136/2024) renda più restrittivi i requisiti. In alternativa, si può accedere alla liquidazione controllata con esdebitazione.

7.16 Posso sospendere un pignoramento in corso con la domanda di piano del consumatore?

La presentazione della domanda di piano del consumatore sospende automaticamente le procedure esecutive fino all’omologazione. Tuttavia, se le procedure sono in fase avanzata (ad esempio, la vendita all’asta già programmata), occorre depositare anche un’istanza di sospensione urgente al giudice dell’esecuzione. In caso di rottamazione, la sospensione opera solo se si paga la prima rata .

7.17 La prescrizione degli interessi bancari è sempre quinquennale?

Gli interessi bancari (corrispettivi o moratori) si prescrivono in dieci anni se incorporati in un titolo giudiziale definitivo (ad esempio, decreto ingiuntivo non opposto). Altrimenti, seguono la prescrizione quinquennale ordinaria. Nelle azioni di ripetizione di interessi non dovuti, la prescrizione decorre dalla data di pagamento e la banca deve provare la natura solutoria delle rimesse contestate .

7.18 Cos’è l’esdebitazione del debitore incapiente?

È una procedura introdotta dal D.L. 137/2020 e oggi codificata nel CCII, che permette al debitore privo di patrimonio e redditi pignorabili di cancellare tutti i debiti senza alcun pagamento . Può essere concessa una sola volta nella vita e comporta una verifica da parte del tribunale per quattro anni sulla disponibilità di redditi sopravvenuti. È una misura di ultima istanza per chi non ha alcuna capacità di rimborso.

7.19 Posso proporre un accordo di ristrutturazione se ho già fatto un piano del consumatore?

In linea generale, sì, ma occorre valutare la compatibilità tra le procedure e la meritevolezza del debitore. La presentazione di un nuovo piano dopo la risoluzione di uno precedente è ammessa se il debitore dimostra buona fede e circostanze sopravvenute. Tuttavia, la nuova procedura deve essere scelta con attenzione per non incorrere in abusi di diritto.

7.20 Quali sono i costi delle procedure di sovraindebitamento?

I costi variano a seconda della procedura. Per il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione occorre pagare l’onorario del gestore della crisi (percentuale sul valore del debito), le spese di pubblicazione e i contributi unificati. Per il concordato minore e la composizione negoziata, vi sono i compensi dell’esperto e gli onorari del legale. Tuttavia, i costi sono inferiori rispetto ai vantaggi della cancellazione dei debiti. Lo studio Monardo offre preventivi trasparenti e rateizzabili.

8 Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio l’applicazione degli strumenti descritti, proponiamo alcune simulazioni basate su casi realistici nel settore moda. I nomi e i dati sono di fantasia, ma le dinamiche rispecchiano situazioni comuni.

8.1 Simulazione 1 – Rottamazione-Quinquies per debiti fiscali

Scenario: Mario è un modellista freelance che negli ultimi anni ha accumulato debiti tributari per IVA e IRPEF. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione gli ha notificato diverse cartelle per un importo complessivo di 50.000 euro (capitalizzato), comprensive di sanzioni e interessi. Mario non ha impugnato le cartelle; alcune risalgono al 2015, altre al 2019. Nel 2026 vuole aderire alla rottamazione-quinquies.

Analisi dei termini:

  • Le cartelle del 2015: le sanzioni e gli interessi sono prescritti (5 anni), mentre il tributo si è prescritto nel 2025 (10 anni) . Quindi Mario può eccepire la prescrizione per cancellare tutto. Non conviene includerle nella rottamazione perché pagherebbe somme non più dovute.
  • Le cartelle del 2019: sanzioni e interessi potrebbero essere prescritti se non vi sono atti interruttivi; il tributo si prescrive nel 2029. Prima di aderire, occorre richiedere all’Agente dellariscossione l’estratto di ruolo e verificare le notifiche.

Simulazione del piano di pagamento: Supponendo che Mario decida di rottamare solo le cartelle valide per un totale di 20.000 euro di capitale:

RataDataImporto
131/07/20263.704 € (18,5% del totale)
230/09/20261.852 €
330/11/20261.852 €
4–54dal 2027 al 203412.592 € in 51 rate bimestrali (ca. 247 € cadauna)

Con gli interessi al 3% su 9 anni, l’importo totale sarebbe circa 22.500 €. Mario risparmierebbe circa 10.000 € di sanzioni e interessi rispetto al pagamento integrale. Tuttavia, se riuscisse a dimostrare la prescrizione di una parte dei debiti, pagherebbe ancora meno. Consultare lo studio legale prima di aderire gli avrebbe consentito di risparmiare oltre il 50%.

8.2 Simulazione 2 – Piano del consumatore per un modellista e la sua famiglia

Scenario: Lucia, modellista che lavora presso una maison, percepisce uno stipendio di 1.800 € netti al mese. Ha debiti per 30.000 € (prestiti personali, carte di credito) e cartelle esattoriali per 10.000 €. Lucia è separata con un figlio a carico. Non ha immobili di proprietà ma possiede un’auto usata. I suoi debiti derivano da spese familiari, non da attività imprenditoriale.

Proposta di piano: L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi, redige un piano del consumatore:

  • Calcola il fabbisogno mensile per Lucia e suo figlio (alimenti, affitto, spese di scuola), lasciando circa 1.000 € per il sostentamento.
  • Propone di destinare ai creditori 600 € al mese per 5 anni, pari a 36.000 €. Poiché i debiti ammontano a 40.000 €, i creditori riceverebbero circa il 90% del capitale; le sanzioni e gli interessi verrebbero falcidiati. Al termine del piano, i debiti residui sarebbero cancellati.

Benefici: Lucia ottiene la sospensione dei pignoramenti; evita l’iscrizione del fermo sull’auto; mantiene un tenore di vita dignitoso; al termine del piano è esdebitata e può accedere nuovamente al credito. Inoltre, può dedurre dal reddito alcune spese sostenute per il piano (onorari del gestore).

8.3 Simulazione 3 – Concordato minore per una sartoria

Scenario: La sartoria “StileMod” è gestita dalla modellista Anna, che ha un fatturato annuo di 120.000 € ma da due anni registra perdite a causa di investimenti sbagliati e del calo delle commesse. Ha debiti con banche per 70.000 € e debiti fiscali per 50.000 €. Il patrimonio consta di macchinari e attrezzature per 30.000 € e una giacenza di cassa minima. Non può accedere al piano del consumatore perché si tratta di attività d’impresa.

Procedura: Lo studio Monardo propone un concordato minore basato su finanza esterna. I familiari di Anna conferiscono 40.000 € per evitare la chiusura dell’attività. La proposta prevede:

  • Pagamento integrale dei crediti privilegiati (contributi INPS e TFR) pari a 20.000 €.
  • Pagamento parziale (50%) dei crediti chirografari (banche e fornitori) con le risorse esterne.
  • Consegna ai creditori dei macchinari non necessari e mantenimento di quelli indispensabili.

La proposta rispetta la graduazione delle cause di prelazione: i creditori privilegiati vengono pagati per primi, i chirografari solo in parte. L’intervento esterno incrementa l’attivo e rende il piano ammissibile . Il tribunale omologa il concordato e “StileMod” prosegue l’attività.

8.4 Simulazione 4 – Esdebitazione post liquidazione

Scenario: Franco, pensionato ed ex modellista, ha subito la liquidazione controllata del patrimonio con vendita della sua unica abitazione (non principale) e ha pagato in minima parte i suoi creditori. Dopo la chiusura della procedura, presenta domanda di esdebitazione. Tuttavia, la sua procedura di fallimento era stata aperta nel 2021 (prima dell’entrata in vigore del CCII). La Corte di appello rigetta la richiesta ritenendo applicabile la legge fallimentare.

Pronuncia della Cassazione: Secondo l’ordinanza n. 14835/2025, per le procedure di fallimento pendenti all’entrata in vigore del CCII continua ad applicarsi la disciplina della legge fallimentare; non è possibile applicare la disciplina dell’esdebitazione del CCII . Franco dovrà pertanto seguire la procedura prevista dagli artt. 142–144 L.F., con requisiti più rigidi. Questo esempio dimostra l’importanza del momento in cui è aperta la procedura.

9 Conclusione

L’universo del debito è complesso e in continua evoluzione: norme che cambiano, interpretazioni giurisprudenziali che si aggiornano, strumenti alternativi che si sovrappongono. Per un modellista o un professionista della moda, l’esposizione debitoria può derivare da imposte, contributi, fornitori, banche o società finanziarie. In questo articolo abbiamo esaminato le principali difese e strategie per affrontare la pressione fiscale e bancaria: dalla contestazione delle cartelle alla valutazione della prescrizione, dall’azione contro l’usura alla rinegoziazione dei mutui, dalla rottamazione-quinquies ai piani del consumatore, dagli accordi di ristrutturazione al concordato minore, fino alla composizione negoziata e all’esdebitazione.

Abbiamo visto che le definizioni agevolate permettono di risparmiare sanzioni e interessi ma richiedono il pagamento della prima rata per avere efficacia . Abbiamo sottolineato che la prescrizione è un’arma importante: sanzioni e interessi si prescrivono in cinque anni, mentre i tributi in dieci . Abbiamo ricordato che la qualificazione di consumatore è essenziale per accedere al piano del consumatore e che il concordato minore deve rispettare la graduazione delle cause di prelazione . Abbiamo spiegato come contestare l’anatocismo e l’usura , come procedere all’esdebitazione e come ottenere la cancellazione delle segnalazioni in centrale rischi .

La conclusione più importante è che non bisogna affrontare da soli questi problemi. La tempestività, la corretta individuazione degli strumenti e l’assistenza di un professionista determinano la riuscita della difesa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti offrono un supporto completo: analisi degli atti, ricorsi, sospensioni, trattative, piani di rientro, procedure concorsuali e stragiudiziali. Grazie alla sua esperienza come cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’avvocato Monardo sa individuare la strategia più efficace e attuarla con rapidità .

Se siete modellisti, stilisti o professionisti della moda e vi trovate schiacciati dai debiti, non rinunciate alla vostra creatività per colpa di problemi finanziari. Ognuno ha diritto a ripartire e a liberarsi dalla pressione dei creditori. Per farlo è fondamentale agire ora, prima che i termini scadano e le procedure diventino irrevocabili. Affidatevi a chi conosce la normativa e la giurisprudenza più recente e sa come utilizzarla a vostro favore.

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