Difendersi da un atto di recupero crediti d’imposta dell’Agenzia delle Entrate nel 2026 con l’avvocato specializzato

Introduzione

Nel corso del 2026 le azioni di recupero dei crediti d’imposta assumono un ruolo centrale nel contenzioso tributario. Le ragioni sono molteplici: la forte espansione dei bonus e delle detrazioni negli ultimi anni, i controlli incrociati dell’Agenzia delle Entrate e l’entrata in vigore del decreto legislativo 13/2024, che ha rivisitato la disciplina dell’atto di recupero e le relative sanzioni. Un contribuente che ha utilizzato in compensazione un credito può ricevere la notifica di un atto di recupero anni dopo l’utilizzo, con il rischio di dover restituire somme ingenti maggiorate da interessi e sanzioni. I tempi per difendersi sono stretti, e un errore procedurale può compromettere la tutela dei propri diritti.

In questo quadro complesso, affidarsi a professionisti esperti è fondamentale. L’avvocato cassazionista Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operano a livello nazionale nel diritto bancario e tributario. L’avv. Monardo è:

  • Cassazionista
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia (legge 3/2012);
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC);
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del decreto legge 118/2021 e relative modifiche;
  • Coordinatore di un team di avvocati e commercialisti in grado di fornire analisi dell’atto di recupero, redazione di ricorsi in Commissione tributaria, richieste di sospensione della riscossione, trattative con l’Agenzia e predisposizione di piani di rientro o accordi di ristrutturazione.

L’articolo che segue fornisce un quadro completo e aggiornato al mese di gennaio 2026 su come difendersi da un atto di recupero dei crediti d’imposta. Verranno illustrati il contesto normativo e giurisprudenziale, la procedura passo‑per‑passo, le strategie difensive, gli strumenti alternativi (rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore, ecc.), gli errori da evitare e una ricca sezione di domande e risposte. Infine, un simulatore pratico mostrerà come calcolare importi e scadenze. Se hai ricevuto un atto di recupero o temi di riceverlo, contatta subito l’avv. Monardo e il suo staff per una valutazione legale personalizzata e immediata.

📩 Contatta ora l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo tramite il form a fine articolo per ricevere assistenza dedicata.

Contesto normativo e giurisprudenziale

L’atto di recupero dei crediti d’imposta (art. 38‑bis D.P.R. 600/1973)

La disciplina dell’atto di recupero è stata profondamente rivista dal decreto legislativo 13/2024, che ha introdotto l’art. 38‑bis nel D.P.R. 600/1973. Questo articolo consente all’Agenzia delle Entrate di recuperare i crediti d’imposta non spettanti o inesistenti utilizzati in compensazione mediante modello F24 (art. 17 del D.Lgs. 241/1997). I punti chiave sono:

  • Atto motivato: l’ufficio deve emettere un atto di recupero motivato, con indicazione delle ragioni giuridiche e di fatto e con riferimento al quantum del credito recuperato .
  • Competenza territoriale: la competenza a emettere l’atto spetta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate in cui il contribuente ha il domicilio fiscale .
  • Termini di notifica: i termini decadenziali differiscono a seconda della natura del credito:
    Crediti non spettanti: l’atto deve essere notificato entro 5 anni dall’utilizzo del credito in compensazione .
    Crediti inesistenti: il termine è 8 anni .
    – Eccezione: per atti da notificare tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024 è prevista una proroga di un anno .
  • Pagamento e iscrizione a ruolo: il contribuente può pagare l’importo indicato entro i termini per proporre ricorso; in caso contrario l’Ufficio iscrive a ruolo le somme .

L’atto di recupero costituisce un vero e proprio accertamento che incide sulla pretesa tributaria. Per questo è impugnabile dinanzi al giudice tributario e, a partire dal 2024, deve essere preceduto dal contraddittorio con il contribuente, salvo i casi in cui l’atto derivi da controlli automatizzati o risulti motivato da fondato pericolo per la riscossione .

Crediti “non spettanti” e “inesistenti”: criteri distintivi

Una delle principali questioni difensive è determinare se il credito contestato sia non spettante o inesistente, poiché da questa qualificazione dipendono il termine di notifica e le sanzioni. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con le sentenze nn. 34419 e 34452 del 2023, ha chiarito che un credito è inesistente quando:

  1. Manca il presupposto giuridico: il credito deriva da operazioni fittizie o insussistenti oppure non è previsto dalla legge ;
  2. L’inesistenza non è rilevabile tramite i controlli automatizzati di cui agli artt. 36‑bis e 36‑ter del D.P.R. 600/1973 o art. 54‑bis del D.P.R. 633/1972 .

Se manca anche uno solo di questi requisiti, il credito è non spettante e si applicano i termini ordinari. La Cassazione n. 8287/2025 ha ribadito che l’utilizzo tardivo del credito (cioè in anni successivi) costituisce mera irregolarità formale e non rende il credito inesistente; pertanto l’atto di recupero deve essere notificato nei termini ordinari . La Corte ha inoltre stabilito che la mancata indicazione del credito nel quadro RU non fa venir meno il diritto all’agevolazione, se il credito sussiste in fatto e in diritto .

Modifiche sanzionatorie (art. 13 D.Lgs. 471/1997)

Il medesimo decreto 13/2024 ha riscritto l’art. 13 del D.Lgs. 471/1997. Attualmente le sanzioni previste sono:

Tipologia di violazioneDescrizione sinteticaAliquota sanzione
Credito non spettanteIl credito esiste ma è utilizzato in misura eccedente o in violazione dei limiti normativi25 % del credito utilizzato
Credito esistente ma utilizzato in modo erratoAd esempio utilizzo in compensazione oltre il limite annualeSanzione fissa € 250
Credito inesistenteMancanza del presupposto costitutivo o operazione fraudolenta; inesistenza non rilevabile dai controlli automatizzati70 % del credito
Condotta fraudolentaUtilizzo di crediti inesistenti con false attestazioni, importo superiore a € 50 000Reclusione da 1 a 6 anni ai sensi dell’art. 10‑quater D.Lgs. 74/2000

Oltre alla sanzione amministrativa, l’omesso versamento di crediti inesistenti oltre 50 000 € costituisce reato . Tali novità rendono ancora più delicata la gestione di un atto di recupero.

Obbligo di contraddittorio (art. 6‑bis L. 212/2000)

L’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente, introdotto dal D.Lgs. 219/2023 e in vigore dal 18 gennaio 2024, prevede che tutti gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. L’amministrazione deve comunicare al contribuente lo schema dell’atto e concedere almeno 60 giorni per presentare osservazioni . Sono esonerati dal contraddittorio gli atti automatizzati (art. 36‑bis e 54‑bis) e i casi di fondato pericolo per la riscossione . L’atto definitivo deve dare conto delle osservazioni del contribuente . Questa norma si applica anche all’atto di recupero, salvo le ipotesi di urgenza, e costituisce un’importante garanzia difensiva.

Onere della prova e recente giurisprudenza

Per difendersi efficacemente occorre conoscere anche l’evoluzione giurisprudenziale più recente:

  • Onere della prova: la Cassazione ha stabilito che, quando il fisco contesta un credito agevolativo, spetta al contribuente dimostrare i fatti costitutivi del diritto, poiché le norme agevolative sono di stretta interpretazione . Ciò significa che in giudizio occorre provare l’esistenza del credito (ad esempio, investimenti effettuati, documenti contabili, autorizzazioni ministeriali).
  • Utilizzo del controllo automatizzato: con la sentenza n. 5284/2025, la Cassazione ha precisato che l’Agenzia può emettere direttamente la cartella da controllo automatizzato quando l’errore è facilmente individuabile (ad esempio compensazione di crediti indicati ma non spettanti), ma per gli anni non coperti da detto controllo deve essere emesso un atto di recupero motivato; l’assenza di motivazione rende la cartella nulla .
  • Giudicato esterno e decorrenza dei termini: ulteriori pronunce del 2025 hanno affermato che la definitività di una sentenza favorevole sul diritto a un credito (giudicato esterno) preclude future contestazioni per annualità successive. Inoltre, qualora l’atto sia notificato oltre i termini, esso è improcedibile, anche se il credito era inesistente .

Conoscere queste regole aiuta a comprendere se un atto è viziato e come impostare la strategia difensiva.

Procedura passo‑per‑passo dopo la notifica

La ricezione di un atto di recupero è un momento critico. Di seguito si illustra la procedura standard dalla notifica alla definizione del contenzioso.

  1. Notifica dell’atto: l’atto di recupero viene notificato all’indirizzo digitale (PEC) o presso il domicilio fiscale. Occorre verificare la data di notifica poiché da essa decorrono i termini per il pagamento e il ricorso.
  2. Verifica dell’atto: è consigliabile rivolgersi subito a un professionista per:
  3. Controllare l’identificazione del credito e la corretta qualificazione (non spettante vs inesistente);
  4. Esaminare la motivazione e la documentazione allegata (in caso di motivazione insufficiente l’atto può essere annullato );
  5. Verificare il rispetto dei termini di notifica di 5 o 8 anni .
  6. Contraddittorio: se l’atto non è derivato da controllo automatizzato e non ricorrono motivi di urgenza, l’Agenzia deve aver inviato lo schema di atto e concesso 60 giorni per presentare controdeduzioni . Se tale contraddittorio non è avvenuto, l’atto è annullabile.
  7. Pagamento o ricorso: entro 60 giorni dalla notifica è possibile:
  8. Pagare l’intero importo richiesto per evitare sanzioni future. È possibile chiedere la rateazione o l’adesione ad una definizione agevolata, se disponibile;
  9. Presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, indicando tutti i motivi di illegittimità (vizi di notifica, decadenza, mancanza di motivazione, errata qualificazione del credito, ecc.). È necessario depositare ricorso telematicamente tramite il portale della Giustizia Tributaria. Per importi superiori a 50 000 €, è previsto il versamento del contributo unificato e del tributo speciale.
  10. Istanza di sospensione: contestualmente al ricorso, è consigliabile chiedere la sospensione della riscossione affinché l’Agenzia non proceda con fermi, ipoteche o pignoramenti in attesa della decisione del giudice.
  11. Udienza e decisione: la Corte di giustizia tributaria fissa l’udienza; le parti depositano memorie illustrative e si discute. La sentenza può confermare, ridurre o annullare il recupero. In caso di soccombenza si può presentare appello, e in ultimo ricorso per Cassazione con l’assistenza di un avvocato cassazionista come l’avv. Monardo.
  12. Eventuale adesione a strumenti agevolativi: se nel frattempo interviene una rottamazione o definizione agevolata (vedi sezione successiva), si può aderire per chiudere il debito con notevole riduzione di sanzioni e interessi.

Difese e strategie legali

Affrontare un atto di recupero richiede una strategia su misura. Di seguito alcune difese che l’avv. Monardo e il suo staff possono valutare:

Eccezione di decadenza

Verificare se l’atto è stato notificato oltre i termini previsti (5 o 8 anni) è la prima difesa. L’omessa indicazione del credito nella dichiarazione non proroga il termine: la Cassazione ha stabilito che la semplice omissione non rende il credito inesistente . Pertanto l’atto notificato tardivamente è nullo.

Vizi formali e motivazione

Molti atti di recupero sono viziati da difetto di motivazione: non spiegano perché il credito sarebbe non spettante o inesistente o non allegano la documentazione. La Cassazione ha dichiarato nulla la cartella da controllo automatizzato priva di motivazione quando l’errore non è immediatamente rilevabile . Anche l’assenza del contraddittorio obbligatorio comporta l’annullabilità dell’atto .

Qualificazione errata del credito

Spesso l’Agenzia qualifica un credito come inesistente per applicare il termine più lungo e sanzioni più severe. È necessario dimostrare che il credito esisteva, anche se non indicato in dichiarazione, come riconosciuto dalla Cassazione . Documenti contabili, fatture, perizie e autorizzazioni ministeriali possono dimostrarne l’esistenza.

Onere della prova

Secondo la Cassazione l’onere della prova grava sul contribuente : occorre produrre la documentazione attestante l’investimento o la spesa agevolata, la legislazione che riconosce l’agevolazione e la corretta imputazione contabile. Tuttavia l’Agenzia deve provare la non spettanza con elementi concreti e non con mere presunzioni.

Autotutela e istanza di annullamento

L’istituto dell’autotutela permette di chiedere all’Agenzia l’annullamento in via amministrativa dell’atto viziato (ad esempio per errore di calcolo o palese illegittimità). Sebbene non sospenda automaticamente l’esecutività, può portare alla chiusura del contenzioso senza ricorso. L’avv. Monardo assiste il contribuente nel presentare l’istanza e nel seguire la pratica.

Rinegoziazione e transazioni

In alcuni casi, specie quando il credito è in parte fondato, può essere conveniente negoziare un piano di pagamento con l’Agenzia o aderire a una definizione agevolata. L’avv. Monardo valuta la convenienza di tali soluzioni rispetto all’azione giudiziaria.

Strumenti alternativi e definizioni agevolate

Oltre al ricorso, esistono strumenti di carattere transattivo o concorsuale che consentono di definire o ristrutturare i debiti. Qui esponiamo i principali.

Rottamazioni e definizioni agevolate (Legge 199/2025 – Rottamazione quinquies)

La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto la rottamazione quinquies, applicabile ai debiti affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. I contribuenti possono estinguere tali carichi pagando solo l’imposta e gli oneri di riscossione, con l’eliminazione di interessi, sanzioni e aggio. È possibile:

  • Pagare in unica soluzione entro il 31 luglio 2026;
  • Oppure rateizzare in fino a 54 rate bimestrali (9 anni) . I beneficiari devono versare la prima rata entro il 31 luglio 2026.

Sono esclusi i debiti già oggetto della rottamazione quater, salvo mancato pagamento delle rate . La definizione agevolata si applica anche ai debiti derivanti da liquidazione automatizzata (art. 36‑bis) e da controllo formale (54‑bis) .

Piano di ristrutturazione dei debiti e piani del consumatore (art. 67 C.C.I.I.)

Per le persone fisiche sovraindebitate è prevista la ristrutturazione dei debiti del consumatore, regolata dall’art. 67 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Il consumatore, con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), può proporre un piano che prevede tempi e modalità per superare la crisi. Il piano può:

  • Prevedere il pagamento parziale e differenziato dei creditori;
  • Consentire il pagamento dei creditori privilegiati in misura inferiore, purché sia loro garantito almeno il valore di realizzo;
  • Concedere una moratoria fino a due anni sui crediti assistiti da privilegio .

Il piano non richiede il voto dei creditori ma l’omologazione del giudice. In caso di esito positivo, il debitore ottiene la esdebitazione al termine dei pagamenti.

Accordi di ristrutturazione delle imprese e composizione negoziata

Per le imprese in crisi ma ancora in esercizio è possibile:

  • Accordo di ristrutturazione (art. 57 C.C.I.I.): consente di concordare con i creditori il pagamento dei debiti e, previo omologazione del tribunale, bloccare le azioni esecutive. Può includere la falcidia del credito fiscale, ma è necessaria l’adesione dell’Agenzia.
  • Composizione negoziata della crisi: introdotta dal D.L. 118/2021, è una procedura volontaria in cui l’imprenditore chiede la nomina di un esperto negoziatore per trattare con i creditori. La procedura offre protezioni temporanee dalle azioni esecutive e può portare ad accordi stragiudiziali . L’avv. Monardo, abilitato come esperto negoziatore, assiste le imprese in questa fase.

Errori comuni e consigli pratici

Di seguito alcuni errori da evitare e suggerimenti pratici per i contribuenti che ricevono un atto di recupero:

  • Ignorare la notifica: non leggere o non ritirare la PEC/posta raccomandata non ferma la decorrenza dei termini; reagire tempestivamente è essenziale.
  • Pagare senza verificare: molti contribuenti pagano immediatamente per paura di ulteriori sanzioni; invece occorre sempre controllare la legittimità dell’atto e valutare se convenga ricorrere.
  • Non consultare un professionista: la complessità delle norme rende rischioso il “fai da te”. Affidarsi a un avvocato cassazionista come l’avv. Monardo consente di individuare vizi e strategie efficaci.
  • Tralasciare la prova del credito: conservare fatture, contratti, perizie, certificazioni e ogni documento relativo al credito è indispensabile per vincere in giudizio.
  • Non aderire alle definizioni agevolate: le rottamazioni possono ridurre notevolmente il debito; valutare attentamente tempi e requisiti.
  • Omettere la domanda di sospensione: senza sospensione, l’Agenzia può attivare subito pignoramenti o fermi. Presentare l’istanza contestualmente al ricorso tutela il patrimonio.

Domande e risposte (FAQ)

  1. Cos’è un atto di recupero crediti d’imposta?
    È un atto con cui l’Agenzia delle Entrate recupera crediti d’imposta utilizzati in compensazione e considerati non spettanti o inesistenti. Ha natura accertativa ed è autonomamente impugnabile.
  2. Entro quanto tempo deve essere notificato l’atto?
    Entro 5 anni per i crediti non spettanti e 8 anni per quelli inesistenti . Per gli atti da notificare tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024 i termini sono prorogati di un anno .
  3. Qual è la differenza tra credito non spettante e inesistente?
    Il credito è inesistente se manca totalmente il presupposto giuridico e l’inesistenza non è rilevabile con i controlli automatizzati . In tutti gli altri casi il credito è non spettante.
  4. Posso ricevere un atto di recupero se ho dimenticato di indicare il credito in dichiarazione?
    Sì, ma la Cassazione ha chiarito che l’omessa indicazione non rende il credito inesistente; l’atto deve essere notificato entro i termini ordinari .
  5. Cosa devo fare dopo aver ricevuto l’atto?
    Rivolgiti immediatamente a un professionista per analizzare la motivazione, verificare i termini e decidere se pagare, ricorrere o chiedere l’autotutela.
  6. È obbligatorio il contraddittorio?
    Sì, per tutti gli atti impugnabili, salvo quelli automatizzati o in caso di pericolo per la riscossione. L’amministrazione deve inviarti lo schema di atto e concederti 60 giorni per presentare osservazioni .
  7. Che succede se non pago né ricorro?
    L’atto diventa definitivo e l’Agenzia iscrive a ruolo le somme. Seguiranno azioni esecutive (pignoramento, ipoteca, fermo). Non esiste più possibilità di contestazione.
  8. Posso chiedere la rateazione dell’importo?
    Sì. È possibile pagare a rate sia tramite piani ordinari di riscossione sia aderendo a definizioni agevolate come la rottamazione quinquies. Una rateazione ordinaria impedisce l’azione esecutiva, ma non sospende il contenzioso.
  9. Le sanzioni possono essere ridotte?
    Le sanzioni sono fisse in base alla tipologia di violazione (25 %, € 250, 70 %). Tuttavia in giudizio è possibile contestare la qualificazione del credito e ottenere la disapplicazione delle sanzioni o l’adesione a definizioni agevolate che le azzerano.
  10. L’Agenzia può utilizzare un controllo automatizzato invece dell’atto di recupero?
    Solo se l’errore è facilmente rilevabile e rientra tra le ipotesi dell’art. 36‑bis o 54‑bis. Per le annualità anteriori deve essere emesso un atto motivato .
  11. Posso chiedere l’annullamento in autotutela?
    Sì. L’istanza di autotutela consente all’Agenzia di annullare o rettificare l’atto senza ricorso. Non sospende automaticamente l’azione esecutiva, ma è spesso accolta in presenza di evidenti errori.
  12. È possibile conciliare la controversia con l’Agenzia?
    In sede di giudizio tributario è possibile la conciliazione giudiziale, con riduzione delle sanzioni. È inoltre possibile la conciliazione fuori giudizio tramite l’istituto della definizione agevolata o la transazione fiscale nell’ambito di una procedura concorsuale.
  13. Posso chiedere il rimborso se ho pagato un credito inesistente?
    Se paghi e successivamente la Cassazione stabilisce che il credito era spettante, puoi chiedere il rimborso. Occorre presentare un’istanza entro 48 mesi dal pagamento.
  14. Cosa succede se l’atto riguarda un credito già riconosciuto da una sentenza definitiva?
    Prevale il giudicato esterno: l’Agenzia non può contestare nuovamente il credito . Occorre allegare la sentenza passata in giudicato nel ricorso.
  15. Le società possono utilizzare strumenti diversi dal ricorso?
    Sì. Possono accedere a piani di ristrutturazione o alla composizione negoziata della crisi, che consentono di concordare con l’Agenzia la falcidia dei debiti .
  16. Chi certifica i crediti d’imposta (bonus fiscali)?
    Alcuni crediti richiedono il visto di conformità da parte di un commercialista o CAF. Se il visto è infedele si può configurare responsabilità del professionista, ma il contribuente resta tenuto alla restituzione.
  17. È possibile cedere un credito oggetto di recupero?
    La cessione non elimina l’obbligazione originaria; in caso di recupero la responsabilità ricade sul cedente e, in alcuni casi, sul cessionario (ad esempio per superbonus). La difesa deve essere calibrata anche sulla posizione del cessionario.
  18. I tempi del giudizio sono lunghi?
    Il giudizio tributario di primo grado dura mediamente 1‑2 anni; l’appello e la Cassazione possono richiedere ulteriori anni. Ecco perché è utile valutare soluzioni alternative e sospensive.
  19. Come posso verificare se esistono definizioni agevolate attive?
    L’Agenzia delle Entrate-Riscossione pubblica periodicamente sul proprio sito le istruzioni per aderire. L’avv. Monardo monitora costantemente queste opportunità per offrire ai clienti la scelta più conveniente.
  20. Chi può aiutarmi a predisporre un piano del consumatore?
    Il piano deve essere redatto con l’assistenza di un OCC iscritto presso il Ministero della Giustizia . L’avv. Monardo è professionista fiduciario di un OCC e può guidarti dalla predisposizione del piano all’omologazione.

Simulazioni pratiche

Esempio 1 – Credito non spettante

Una società ha utilizzato in compensazione nel 2021 un credito d’imposta ricerca & sviluppo pari a 50 000 €. Nel 2025 riceve un atto di recupero che qualifica il credito come non spettante per carenza di alcuni requisiti formali. L’atto viene notificato entro i 5 anni. Le sanzioni ammontano al 25 % del credito, ossia 12 500 € . La società contesta la qualificazione, dimostrando con perizie e documenti che gli investimenti erano reali. L’Agenzia accoglie l’istanza di autotutela e annulla l’atto.

Esempio 2 – Credito inesistente

Un contribuente persona fisica utilizza nel 2017 un credito per spese di ristrutturazione non spettante (ad esempio bonus facciate) per 30 000 €. L’Agenzia, a seguito di verifiche, ritiene che le fatture siano false e notifica nel 2025 un atto di recupero qualificando il credito come inesistente (termine 8 anni) . Le sanzioni sono del 70 % del credito, pari a 21 000 € . Il contribuente non riesce a dimostrare l’esistenza delle opere e viene condannato anche penalmente (art. 10‑quater D.Lgs. 74/2000) .

Esempio 3 – Definizione agevolata (rottamazione quinquies)

Una ditta ha ricevuto nel 2019 una cartella per recupero di credito non spettante pari a 20 000 € più sanzioni e interessi per 8 000 €. Nel 2026 aderisce alla rottamazione quinquies: paga solo l’imposta (20 000 €) e le spese di riscossione dilazionate in 54 rate, beneficiando dell’annullamento di sanzioni e interessi .

Conclusione

Ricevere un atto di recupero dei crediti d’imposta nel 2026 può essere un’esperienza destabilizzante. Tuttavia conoscere le norme e la giurisprudenza consente di tutelare efficacemente i propri diritti. L’atto deve essere notificato entro 5 o 8 anni , deve essere preceduto dal contraddittorio , deve contenere una motivazione adeguata e deve correttamente qualificare il credito. Esistono numerosi vizi che possono portare all’annullamento; in alternativa, le definizioni agevolate e i piani di ristrutturazione offrono soluzioni economicamente vantaggiose.

L’esperienza dimostra che l’assistenza di professionisti preparati fa la differenza. L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti offrono un servizio completo: analisi approfondita dell’atto, predisposizione del ricorso, istanza di sospensione, negoziazione con l’Agenzia e accesso agli strumenti concorsuali. La loro competenza in materia tributaria, bancaria e di crisi d’impresa, unita all’iscrizione negli elenchi del Ministero della Giustizia come Gestore della crisi da sovraindebitamento e come Professionista fiduciario di un OCC, garantisce assistenza qualificata in ogni fase.

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