Introduzione
Ricevere una lettera di sollecito da parte di una società di recupero crediti come Gardant (o Special Gardant, Gardant Liberty Servicing e simili) può generare ansia e spinge molti debitori ad accettare proposte poco vantaggiose. Nel mercato dei servizi bancari e finanziari la rimodulazione dei modelli di business ha portato a cessioni di rapporti giuridici in blocco, per cui i debiti originariamente nei confronti di banche vengono trasferiti a società specializzate. La Banca d’Italia ha evidenziato che tali operazioni possono creare problemi ai clienti a causa di carente informativa e di limiti alla piena operatività dei prodotti o dei servizi . Per questo ha invitato gli operatori a considerare le esigenze dei clienti e ad informarli in modo adeguato affinché possano comprendere gli effetti della cessione e valutare se proseguire la relazione con il nuovo intermediario .
L’articolo offre una guida giuridica aggiornata (gennaio 2026) per chi ha ricevuto una lettera di sollecito da Gardant. Saranno illustrate le principali norme (art. 58 TUB, art. 1264 c.c., art. 2946 c.c., Legge 3/2012 e nuovo Codice della crisi), la giurisprudenza più recente (Cass. civ. 8 novembre 2024 n. 28790; Cass. civ. 6 aprile 2025 n. 9073), le procedure passo‑passo per verificare la legittimità della richiesta e le strategie di difesa per ottenere un saldo e stralcio vantaggioso. Sono infine trattati strumenti alternativi come la composizione della crisi da sovraindebitamento e la definizione agevolata dei debiti, errori da evitare, tabelle di sintesi e un ampio FAQ.
Chi è l’avv. Giuseppe Angelo Monardo
Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario. È anche professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziale della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a queste competenze offre:
- Analisi personalizzata degli atti di sollecito, accertamenti del debito, verifica della legittimità della cessione e dei termini di prescrizione;
- Ricorsi ed opposizioni contro ingiunzioni, pignoramenti e altre azioni esecutive;
- Trattative stragiudiziali per ottenere soluzioni di saldo e stralcio efficaci e sostenibili;
- Piani di rientro e soluzioni giudiziali (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, concordato minore) grazie alla qualifica di Gestore OCC;
- Difesa nell’ambito di esdebitazione e procedure di crisi d’impresa.
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Contesto Normativo e Giurisprudenziale
1 – La cessione dei crediti bancari e il Testo Unico Bancario
Articolo 58 TUB: cessione di rapporti giuridici
Il Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario) disciplina la cessione di rapporti giuridici fra banche e altri intermediari. L’art. 58 prevede che la Banca d’Italia emani istruzioni per la cessione di aziende, rami d’azienda o rapporti giuridici individuabili in blocco . La banca cessionaria deve dare notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel Registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale . Tale pubblicazione produce, nei confronti dei debitori ceduti, gli effetti della notifica di cui all’art. 1264 c.c. ; i debitori possono esigere l’adempimento dal cedente o dal cessionario entro tre mesi . La norma consente di evitare la notifica individuale della cessione e tutela i privilegi e le garanzie esistenti .
La giurisprudenza ha precisato che, in una cessione in blocco, la società cessionaria deve dimostrare che il singolo credito sia incluso nel lotto ceduto. Nella Cassazione civile 6 aprile 2025 n. 9073 la Corte afferma che la parte che agisce come successore a titolo particolare deve fornire la prova documentale della propria legittimazione, dimostrando l’inclusione del credito nella cessione . La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale produce effetti “erga omnes”, ma non sempre basta: se il debitore contesta l’esistenza del contratto di cessione, la cessionaria deve esibire il contratto o altre prove . Solo se le caratteristiche dei crediti indicati nell’avviso di cessione sono sufficientemente precise è possibile identificare il credito senza incertezze . Questa impostazione è stata ribadita nella Cass. civ. 8 novembre 2024 n. 28790, secondo cui la pubblicazione dell’avviso di cessione può costituire prova dell’avvenuta cessione solo quando l’inclusione del credito non sia contestata, ma se si contesta l’esistenza del contratto occorre la prova del contratto stesso .
Obblighi di informativa verso i clienti
Nel 2024 la Banca d’Italia ha richiamato gli intermediari alla tutela della clientela nelle cessioni di rapporti giuridici, rilevando che tali operazioni hanno spesso creato disagi per i clienti per la carente informativa e il mancato rispetto dei contratti . La comunicazione invita gli operatori ad adottare cautele per prevenire disagi e a mettere i clienti nelle condizioni di comprendere gli effetti della cessione, affinché possano valutare se proseguire la relazione con il nuovo intermediario e a quali condizioni . In particolare, i clienti devono essere informati dei loro diritti (rinegoziazione, surrogazione, recesso, estinzione anticipata) .
Prescrizione dei diritti e interruzione
Il Codice civile stabilisce termini di prescrizione per i diritti di credito. L’art. 2946 c.c. prevede una prescrizione ordinaria decennale: “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni” . Alcuni crediti (rate di mutuo, canoni di leasing, rate di finanziamento) possono essere assoggettati a prescrizione quinquennale (art. 2948 c.c.), mentre i crediti derivanti da strumenti di pagamento elettronico possono avere prescrizione biennale. Ogni atto di intimazione o di costituzione in mora notificato al debitore interrompe il termine di prescrizione, facendolo decorre nuovamente (art. 2945 c.c.); se interviene una sentenza passata in giudicato, il termine diventa decennale (art. 2953 c.c.).
2 – Sovraindebitamento e procedure di composizione della crisi
La Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (cosiddetta “legge anti-suicidi”), ora integrata nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019), prevede strumenti per la composizione della crisi da sovraindebitamento. Il piano del consumatore, l’accordo di composizione e la liquidazione del patrimonio consentono di pagare i debiti in misura proporzionata alle reali capacità del debitore. L’art. 6 L. 3/2012 definisce il sovraindebitamento come il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, che determina la difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ; l’art. 7 individua le cause di inammissibilità (aver già beneficiato della procedura negli ultimi 5 anni, essere soggetto a procedure concorsuali diverse, ecc.) . Questi strumenti possono essere attivati da soggetti non fallibili (privati, professionisti, piccoli imprenditori) con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
Il Decreto legge 24 agosto 2021 n. 118 ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa, prevedendo l’intervento di un esperto indipendente che assiste l’imprenditore nella ricerca di una soluzione concordata con i creditori; l’avv. Monardo è qualificato come Esperto negoziale e può affiancare le imprese nella trattativa.
3 – Giurisprudenza rilevante
Oltre alle pronunce citate in tema di cessione del credito, si ricordano:
- Cass. civ. 6 aprile 2025 n. 9073: ribadisce che in caso di cessione in blocco ex art. 58 TUB chi agisce come cessionario deve dimostrare l’inclusione del credito nella cessione; la pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale produce gli effetti della notifica ma non è sufficiente se il debitore contesta l’esistenza del contratto .
- Cass. civ. 8 novembre 2024 n. 28790: la pubblicazione dell’avviso di cessione costituisce prova sufficiente quando l’inclusione del credito non è contestata, ma la società cessionaria deve produrre il contratto di cessione se l’esistenza del contratto viene messa in dubbio .
- Banca d’Italia, comunicazione 12 aprile 2024: richiama gli intermediari a tutelare i clienti nelle operazioni di cessione e a fornire adeguata informazione affinché i clienti possano valutare se continuare il rapporto o esercitare diritti come recesso, surroga o estinzione anticipata .
Procedura dopo la ricezione di una lettera di sollecito di pagamento da Gardant
Ricevere una lettera di sollecito non significa necessariamente che il debito sia certo, esigibile o non prescritto. È fondamentale seguire alcuni passi operativi per tutelare i propri diritti:
- Analizzare il contenuto della lettera
- Verificare chi è il soggetto mittente (Gardant S.p.A., Special Gardant, Gardant Liberty Servicing) e se agisce come cessionario del credito o come servicer per conto di un terzo.
- Esaminare la descrizione del debito: importo originario, capitale residuo, interessi, spese legali, eventuali sentenze.
- Controllare la data di stipula del contratto originario e l’ultimo pagamento effettuato per verificare la prescrizione.
- Individuare se la lettera è una semplice “sollecitazione” (priva di valore legale) o una vera messa in mora (che interrompe la prescrizione e apre la strada ad azioni giudiziarie).
- Richiedere la documentazione
- In base agli artt. 119 e 120 TUB, il debitore ha diritto di ottenere copia del contratto originario, del piano di ammortamento e dello storico dei pagamenti.
- Chiedere a Gardant la prova della cessione del credito, ossia l’estratto dell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale con riferimento al proprio debito.
- Ai sensi della giurisprudenza citata, se la esistenza del contratto di cessione è contestata, la società deve produrre il contratto ; in mancanza la legittimazione attiva può essere eccepita in giudizio.
- Inviare la richiesta tramite raccomandata A/R o PEC per avere prova dell’avvenuta richiesta.
- Verificare la legittimità della cessione
- Controllare se l’avviso di cessione indica esattamente il tipo di crediti ceduti; se l’avviso è generico o mancano elementi per ricondurre il proprio debito al blocco ceduto, si può eccepire il difetto di legittimazione.
- Verificare che la cessione sia stata pubblicata nel Registro delle imprese e nella Gazzetta Ufficiale come imposto dall’art. 58 TUB .
- Accertare se la cessione è avvenuta “pro soluto” (il cedente resta responsabile?) o “pro solvendo” (il cedente garantisce il pagamento).
- Valutare la prescrizione
- Calcolare il termine di prescrizione (in genere 10 anni ; 5 anni per finanziamenti rateali o carte di credito).
- Verificare se sono intervenuti atti interruttivi (decreti ingiuntivi, atti giudiziari, intimazioni) e l’ultimo pagamento effettuato.
- Se il termine è decorso, formulare eccezione di prescrizione e diffidare la società dal proseguire le richieste.
- Contestare eventuali illeciti
- Se la lettera è minatoria o contiene clausole vessatorie, valutare una segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per pratiche commerciali scorrette.
- In caso di violazione della privacy (telefonate eccessive, uso di numeri non autorizzati, divulgazione dei dati a terzi) è possibile presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
- Per contestazioni sulla correttezza dei comportamenti bancari o finanziari, rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
- Consultare un professionista
- Evitare di firmare piani di rientro o accordi di saldo e stralcio senza un’analisi approfondita.
- L’avv. Monardo esamina la legittimità della cessione, verifica la prescrizione e valuta l’opportunità di un ricorso giudiziale (opposizione a decreto ingiuntivo, opposizione all’esecuzione, giudizio di accertamento negativo).
- Il professionista può intavolare trattative con la società di recupero per ridurre il debito, tenendo conto dei margini di rischio e delle possibili alternative (piani del consumatore, accordo di ristrutturazione, esdebitazione).
- Avviare la trattativa di saldo e stralcio
- Una volta verificata la legittimità del credito, è possibile proporre un accordo di saldo e stralcio pagando una somma a saldo (inferiore al debito originario) a chiusura del rapporto.
- È consigliabile formalizzare l’accordo per iscritto, condizionando il pagamento alla cancellazione di eventuali segnalazioni in Centrale Rischi e alla rinuncia ad azioni future.
- In molti casi, soprattutto in presenza di debiti deteriorati acquistati a valori molto bassi, le società sono disponibili a chiudere la posizione con sconti dal 40 al 80 %.
Tabella riepilogativa – Passaggi fondamentali dopo il sollecito
| Fase | Azione | Riferimenti normativi |
|---|---|---|
| Analisi | Esaminare la lettera, identificare mittente e importo, verificare prescrizione | Art. 2946 c.c. (prescrizione ordinaria) |
| Richiesta di documenti | Domandare contratto originario, storico pagamenti, prova della cessione | Art. 58 TUB (pubblicazione avviso) ; giurisprudenza Cass. 9073/2025 |
| Verifica legittimazione | Controllare avviso su G.U.; contestare se il credito non è incluso | Cass. 9073/2025 |
| Calcolo prescrizione | Verificare decorrenza e atti interruttivi; eccepire prescrizione se maturata | Art. 2946 c.c. – 10 anni ; art. 2945 c.c. |
| Contestazioni | Impugnare pratiche scorrette (AGCM, Garante Privacy), depositare reclamo ABF | Codice del consumo; Reg. UE 2016/679 |
| Trattativa | Proporre saldo e stralcio; formalizzare accordo scritto | Principio di buona fede nei contratti (art. 1375 c.c.) |
| Soluzioni alternative | Valutare piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, esdebitazione | L. 3/2012 |
Difese e Strategie Legali
Eccezione di difetto di titolarità
Se la società di recupero non è in grado di dimostrare la propria legittimazione (perché non prova la cessione o non produce il contratto), il debitore può sollevare eccezione di difetto di titolarità del credito. Le pronunce recenti chiariscono che la semplice pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale non basta quando si contesta l’esistenza del contratto . In giudizio, il debitore può ottenere la dichiarazione di inesistenza del diritto di credito e la condanna della controparte alle spese.
Opposizione a decreto ingiuntivo e opposizione all’esecuzione
Se Gardant ottiene un decreto ingiuntivo, il debitore può proporre opposizione entro 40 giorni (art. 645 c.p.c.), contestando la validità del credito, la prescrizione, l’usura, l’indeterminatezza dell’avviso di cessione o la mancata prova del contratto. In caso di pignoramento o esecuzione forzata, è possibile proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per eccepire vizi formali (mancato rispetto dei termini, notifica invalida) o sostanziali (inesistenza del credito).
Reclamo all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
Il cliente può ricorrere all’ABF per controversie con banche o finanziarie relative a servizi bancari; l’arbitrato è gratuito e le decisioni sono prese in tempi brevi (180 giorni). Il reclamo all’ABF può essere utile per contestare pratiche scorrette nel recupero del credito (ad es. mancata consegna del contratto o addebito di spese non dovute). L’avv. Monardo assiste i clienti nella redazione del reclamo e nella procedura arbitrale.
Saldo e stralcio: come negoziare correttamente
Il saldo e stralcio è un accordo transattivo in cui il debitore paga una somma ridotta a titolo definitivo, ottenendo la cancellazione del residuo e la chiusura del rapporto. Per negoziare efficacemente:
- Valutare la forza della propria posizione: se la società non prova la cessione o se il debito è vicino alla prescrizione, la posizione del debitore è più forte.
- Stabilire un budget realistico: quantificare la somma sostenibile per il pagamento unico o in più rate; un professionista può presentare un piano motivato.
- Condizionare il pagamento: inserire nell’accordo clausole che prevedono la cancellazione di eventuali segnalazioni in centrale rischi e la rinuncia a future azioni da parte del creditore.
- Controllare la fiscalità: l’eventuale riduzione del debito può generare un reddito tassabile; per i consumatori si applica l’art. 88 TUIR (sopravvenienze attive) ma spesso la somma non è soggetta a imposta.
- Richiedere quietanza liberatoria: dopo il pagamento, ottenere una dichiarazione che attesti il saldo finale e la chiusura del rapporto; conservare la documentazione in caso di future contestazioni.
Strumenti alternativi e definizioni agevolate
Oltre al saldo e stralcio, esistono altri strumenti per risolvere situazioni debitorie:
- Piano del consumatore (art. 12-bis L. 3/2012): è rivolto alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi non professionali; prevede un piano di pagamento sostenibile omologato dal tribunale, senza il voto dei creditori. L’accordo diventa obbligatorio per tutti e consente di bloccare le azioni esecutive.
- Accordo di composizione della crisi (art. 10 L. 3/2012): richiede l’adesione di almeno il 60 % dei crediti; consente la ristrutturazione dei debiti con falcidia, dilazione e moratoria.
- Liquidazione controllata del patrimonio: permette di liquidare i beni del debitore per soddisfare i creditori; dopo 3 anni (o 4 per le procedure avviate sotto la L. 3/2012), il debitore può chiedere l’esdebitazione.
- Esdebitazione dell’incapiente (art. 278 CCII): consente di cancellare i debiti residui del debitore che non ha beni e ha tenuto un comportamento diligente; l’esdebitazione può essere ottenuta dopo tre anni dalla chiusura della procedura.
- Composizione negoziata (D.L. 118/2021): per le imprese in difficoltà, prevede la nomina di un esperto che assiste nella negoziazione con i creditori; l’obiettivo è evitare la liquidazione giudiziale e preservare la continuità aziendale.
- Definizioni agevolate e rottamazioni (Leggi di bilancio 2022, 2023 e 2025): per i debiti fiscali sono state previste la rottamazione‑quater (Legge 197/2022) e, più recentemente, la rottamazione‑quinquies (Legge 199/2025), che consentono di estinguere cartelle affidate all’Agente della riscossione pagando solo le imposte e riducendo sanzioni e interessi. Tali definizioni si applicano solo ai debiti fiscali e contributivi; i debiti verso società come Gardant restano disciplinati dal diritto civile.
Errori comuni da evitare e consigli pratici
- Ignorare la lettera: non rispondere al sollecito o cestinarlo può portare a un decreto ingiuntivo e all’avvio di procedure esecutive. È fondamentale riscontrare la comunicazione e chiedere la documentazione del credito.
- Ammettere il debito senza riserve: riconoscere il debito per iscritto interrompe la prescrizione; ogni comunicazione deve essere valutata con un professionista per evitare di riconoscere il credito erroneamente.
- Pagare subito per “togliersi il problema”: molte società offrono sconti apparenti ma senza verificare se il debito è prescritto o illegittimo. Un pagamento non dovuto può essere difficile da recuperare e costituisce riconoscimento del debito.
- Firmare piani di rientro non sostenibili: accordi non calibrati sulle reali capacità economiche portano al fallimento dell’intesa e alla ripresa delle azioni esecutive.
- Non considerare le conseguenze fiscali: alcune transazioni possono generare sopravvenienze tassabili; è importante valutare l’impatto fiscale con un commercialista.
- Sottovalutare l’importanza della privacy: telefonate insistenti o divulgazione dei dati personali possono essere sanzionate; il debitore può tutelarsi rivolgendosi al Garante Privacy.
Domande Frequenti (FAQ)
- Chi è Gardant e perché mi chiede soldi?
Gardant è un gruppo di società autorizzate alla gestione e recupero di crediti deteriorati (NPL). Acquista o gestisce crediti ceduti da banche e finanziarie ai sensi dell’art. 58 TUB e invia solleciti ai debitori per recuperare le somme dovute. - La lettera di Gardant è una notifica ufficiale?
Spesso le lettere inviate da Gardant sono sollecitazioni informali. Per avere valore legale devono contenere la messa in mora ex art. 1219 c.c., essere firmate e indicare chiaramente il termine per il pagamento. In assenza, non interrompono la prescrizione. - Come posso verificare se il mio debito è stato ceduto a Gardant?
Puoi richiedere copia dell’avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e nel Registro delle imprese. L’avviso deve indicare le caratteristiche dei crediti ceduti; se l’inclusione del tuo credito non è certa, puoi contestare la legittimazione . - La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sostituisce la notifica personale?
Sì, l’art. 58 TUB prevede che la pubblicazione produce gli effetti della notifica ai sensi dell’art. 1264 c.c. . Tuttavia, se contestata la esistenza del contratto di cessione, la cessionaria deve fornire prova del contratto . - Qual è la prescrizione dei debiti bancari?
In generale i diritti si prescrivono in 10 anni . Le rate di mutui o finanziamenti periodici possono prescriversi in 5 anni; il titolo giudiziale (sentenza, decreto ingiuntivo) si prescrive in 10 anni. La prescrizione decorre dall’ultima scadenza non pagata ed è interrotta dagli atti di messa in mora, dalla notifica di un decreto ingiuntivo o da ogni atto giudiziario. - Cosa devo fare se il debito è prescritto?
Devi comunicare formalmente l’eccezione di prescrizione alla società e diffidarla dal continuare le richieste. È consigliabile farsi assistere da un avvocato per evitare di riconoscere il debito. - Posso oppormi a un decreto ingiuntivo notificato da Gardant?
Sì, puoi proporre opposizione entro 40 giorni dalla notifica. L’opposizione può basarsi su eccezioni di prescrizione, mancanza di prova del credito o vizi del contratto originario (anatocismo, usura, inadempimenti della banca cedente). - Come funziona il saldo e stralcio?
È un accordo transattivo: il debitore propone di versare una somma inferiore a quella originariamente dovuta; la società rinuncia al restante credito. L’accordo deve essere formalizzato e deve prevedere la rinuncia a future pretese e la cancellazione delle segnalazioni negative. - Quanto posso risparmiare con il saldo e stralcio?
Dipende dal valore d’acquisto del credito da parte di Gardant, dall’anzianità del debito e dalla forza della tua posizione. Spesso gli sconti variano fra il 40 % e l’80 % del capitale, soprattutto per debiti molto datati o difficili da recuperare. Un avvocato può negoziare l’importo in base alle prove a disposizione. - Cosa succede se non rispondo alla lettera di sollecito?
La società può avviare azioni legali: decreto ingiuntivo, iscrizione di ipoteca, pignoramento di beni o dello stipendio. Rispondere e richiedere la documentazione permette di guadagnare tempo e di preparare la difesa. - Posso rivolgermi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF)?
Sì, l’ABF è competente per controversie con intermediari finanziari. Puoi presentare reclamo se ritieni che la società non abbia fornito adeguata documentazione o abbia applicato interessi illegittimi. La decisione dell’ABF, pur non essendo vincolante come una sentenza, è spesso rispettata dagli intermediari. - L’accordo di saldo e stralcio è tassabile?
Per i consumatori l’eventuale sopravvenienza attiva derivante dalla riduzione del debito non costituisce reddito imponibile (art. 88 TUIR), ma per imprenditori e società può essere tassata. È opportuno consultare un commercialista. - Cosa prevede la Legge 3/2012 per i debitori?
La legge consente a privati e piccoli imprenditori in difficoltà di accedere a tre procedure: piano del consumatore, accordo di composizione e liquidazione del patrimonio. In presenza di “meritevolezza” si può ottenere la riduzione dei debiti o l’esdebitazione . - Chi può accedere alle procedure di sovraindebitamento?
Possono accedere i soggetti non fallibili: persone fisiche, professionisti, imprenditori sotto soglia, startup innovative, imprenditori agricoli, enti non commerciali . Sono escluse le persone che hanno già utilizzato la procedura negli ultimi 5 anni o che sono soggette a procedure concorsuali diverse . - Che differenza c’è tra accordo di composizione e piano del consumatore?
L’accordo di composizione richiede la votazione dei creditori (60 % dei crediti), mentre il piano del consumatore non prevede voto ma richiede l’omologa del giudice e la verifica della convenienza. Nel piano del consumatore i creditori non possono opporsi se il giudice accerta la meritevolezza del debitore. - Posso perdere la casa con la liquidazione del patrimonio?
La liquidazione controllata prevede la vendita di tutti i beni non necessari. Tuttavia il giudice può autorizzare il debitore a mantenere l’abitazione principale quando è di modesto valore e indispensabile per la famiglia, oppure può essere prevista la vendita con diritto di continuare a vivere nell’immobile pagando un canone. - Cosa succede se l’accordo non viene rispettato?
Se il debitore non adempie alle condizioni dell’accordo di saldo e stralcio o del piano del consumatore, il creditore può riattivare la procedura e chiedere l’intero importo residuo. È essenziale rispettare puntualmente le scadenze e, in caso di difficoltà, cercare una soluzione integrativa con l’assistenza di un professionista. - Quanto tempo dura la procedura di sovraindebitamento?
Dipende dal tipo di procedura: il piano del consumatore e l’accordo di composizione durano generalmente 3–5 anni; la liquidazione controllata ha durata minima di 3 anni; l’esdebitazione dell’incapiente richiede tre anni dalla chiusura della procedura. Le tempistiche possono variare in base al numero di creditori e alla complessità del patrimonio. - Devo pagare l’OCC per accedere alle procedure?
Sì, l’Organismo di Composizione della Crisi richiede un compenso proporzionato al valore dei debiti e alla complessità della procedura. Tuttavia, il costo è spesso inferiore ai benefici ottenuti, in quanto consente di ridurre o cancellare integralmente i debiti. - Posso avviare un saldo e stralcio anche se ho già avviato la procedura di sovraindebitamento?
Sì, è possibile trattare extragiudizialmente con singoli creditori anche mentre è pendente la procedura, ma bisogna assicurarsi che l’accordo non violi il principio di parità dei creditori e sia compatibile con la soluzione complessiva. È necessario informare l’OCC e ottenere l’approvazione del giudice.
Simulazioni pratiche
Esempio 1 – Debito bancario ceduto a Gardant con prescrizione prossima
- Situazione: Marco riceve da Gardant una richiesta di pagamento di € 15 000 per un finanziamento contratto nel 2014. L’ultimo pagamento risale al 2016; da allora non ha ricevuto atti giudiziari.
- Analisi: la prescrizione ordinaria decennale scade nel 2026 , ma se non sono intervenuti atti interruttivi può eccepire la prescrizione. Richiede a Gardant il contratto originario, lo storico dei pagamenti e la prova della cessione. La società invia solo l’avviso di cessione, con indicazione generica dei crediti ceduti.
- Azioni: assistito dall’avv. Monardo, Marco contesta il difetto di titolarità e diffida la società. La trattativa porta a un saldo e stralcio di € 3 000 (20 % del debito). L’accordo prevede la cancellazione delle segnalazioni e la rinuncia a ulteriori pretese.
Esempio 2 – Debito con sentenza e ipoteca
- Situazione: Giulia ha un debito di € 50 000 garantito da ipoteca sulla casa. La banca ha ottenuto un decreto ingiuntivo nel 2021 e ha ceduto il credito a Gardant nel 2023.
- Analisi: la prescrizione è decennale dalla data del decreto ingiuntivo (2031) perché il titolo giudiziale ha valore di atto di accertamento; l’ipoteca rimane valida dopo la cessione . Giulia verifica la legittimità della cessione e contesta alcune spese illegittime.
- Azioni: l’avv. Monardo propone un piano del consumatore che prevede il pagamento di € 25 000 in 5 anni; il tribunale omologa il piano e sospende le azioni esecutive. Gardant accetta la falcidia e l’ipoteca viene cancellata al termine del piano.
Esempio 3 – Famiglia sovraindebitata
- Situazione: Una famiglia con due figli accumula debiti per finanziamenti e carte di credito per € 80 000. Gli stipendi sono insufficienti e le telefonate di recupero sono incessanti.
- Analisi: i debiti sono in parte ceduti a Gardant, in parte a altre società. La situazione di sovraindebitamento è evidente e la famiglia soddisfa i requisiti per il piano del consumatore.
- Azioni: l’avv. Monardo, come Gestore OCC, elabora un piano che prevede il pagamento di € 15 000 in 6 anni proporzionato al reddito familiare. Il giudice omologa il piano; tutte le azioni esecutive sono sospese e al termine i debiti residui sono cancellati. La famiglia evita il pignoramento della casa e riparte con una posizione finanziaria sostenibile.
Sentenze più aggiornate e fonti istituzionali
| Decisione / Fonte | Sintesi | Passaggi chiave |
|---|---|---|
| Cass. civ., Sez. III, 6 aprile 2025 n. 9073 | La Corte stabilisce che la parte che agisce come cessionaria di crediti in blocco deve dimostrare l’inclusione dello specifico credito nell’operazione; la pubblicazione dell’avviso sulla G.U. produce effetti notiziali ma non basta se il debitore contesta l’esistenza del contratto . | Art. 58 TUB; prova della cessione; legittimazione sostanziale. |
| Cass. civ., Sez. I, 8 novembre 2024 n. 28790 | L’avviso di cessione pubblicato sulla G.U. può costituire prova dell’avvenuta cessione solo se le caratteristiche dei crediti permettono di ricondurre con certezza il credito contestato; se l’esistenza del contratto è oggetto di contestazione, è necessaria la prova del contratto . | Art. 58 TUB; avviso su G.U.; onere probatorio. |
| Banca d’Italia, comunicazione 12 aprile 2024 | La Banca d’Italia richiama gli intermediari al rispetto delle esigenze dei clienti nelle cessioni di rapporti giuridici, raccomandando una adeguata informativa e cautele per consentire ai clienti di comprendere gli effetti della cessione e esercitare i propri diritti . | Tutela della clientela; informazione; diritti di rinegoziazione, surroga, recesso. |
| Art. 58 TUB (D.Lgs. 385/1993) | Regola la cessione di rapporti giuridici individuabili in blocco; prevede la pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale e l’iscrizione nel Registro delle imprese ; stabilisce che la pubblicazione produce gli effetti dell’art. 1264 c.c. ; consente ai debitori di esigere l’adempimento dal cedente o dal cessionario entro tre mesi . | Cessione in blocco; pubblicità; effetti notiziali; facoltà del debitore. |
| Art. 2946 c.c. | Prevede la prescrizione ordinaria decennale per i diritti se la legge non dispone diversamente . | Termine di prescrizione dei crediti. |
Conclusione
Affrontare una lettera di sollecito da Gardant richiede tempestività, conoscenza del diritto e competenza negoziale. Non bisogna dare per scontato che il debito sia dovuto o esigibile: la normativa sulla cessione dei rapporti giuridici (art. 58 TUB) impone specifici requisiti di pubblicità, e la giurisprudenza ha chiarito che la società cessionaria deve provare l’inclusione del credito . La prescrizione può far estinguere il diritto del creditore , e la carente informativa al cliente può integrare violazioni sanzionabili .
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