Consulente gestione crediti con debiti: cosa fare per difendersi da fisco e banche

Introduzione

La gestione dei debiti fiscali e bancari è un tema di grande rilevanza per chiunque – imprenditori, professionisti o privati – si trovi ad affrontare cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi. Dal punto di vista del debitore, gli errori nella fase iniziale possono avere conseguenze pesantissime: il mancato rispetto dei termini, l’ignoranza delle possibilità di opposizione o il ricorso a soluzioni improvvisate comportano spesso l’avvio di procedure esecutive con pignoramenti su stipendi, conti correnti o immobili. Per questo motivo è fondamentale conoscere i propri diritti, i rimedi legali previsti dalla legge italiana e le strategie per difendersi efficacemente da richieste illecite o eccessive dell’Agente della Riscossione o degli istituti di credito.

Perché è urgente agire tempestivamente

Quando arriva una cartella di pagamento o un preavviso di pignoramento, il contribuente ha termini molto stringenti per decidere se pagare, rateizzare, presentare domanda di definizione agevolata o impugnare l’atto. L’articolo 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) stabilisce che il concessionario può procedere all’espropriazione forzata solo dopo sessanta giorni dalla notifica della cartella ; se l’espropriazione non è iniziata entro un anno, l’agente deve notificare un avviso di intimazione a pagare entro cinque giorni . Questa finestra temporale consente di proporre ricorso alla corte di giustizia tributaria, presentare istanza di rateazione o aderire a forme di definizione agevolata, ma trascorsi i termini l’agente potrà iscrivere ipoteca, fermo o procedere direttamente al pignoramento.

L’urgenza riguarda anche i debiti bancari: in caso di rate non pagate di mutui o prestiti, la banca o la finanziaria può iscrivere ipoteca (art. 77 D.P.R. 602/1973) quando il credito non è inferiore a 20.000 € e, dopo sei mesi dall’iscrizione senza estinzione del debito, avviare l’espropriazione . Nei pignoramenti presso terzi, l’agente può ordinare direttamente al datore di lavoro o alla banca di versare le somme dovute entro 60 giorni . Ignorare questi avvisi significa subire blocchi del conto o trattenute sullo stipendio.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

Per affrontare efficacemente una situazione debitoria serve l’assistenza di un professionista esperto sia di diritto bancario che di diritto tributario. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti operanti a livello nazionale. Vanta competenze specialistiche in:

  • Diritto bancario e finanziario: difesa contro il recupero crediti di banche e società finanziarie, contestazioni di anatocismo, usura bancaria e commissioni illegittime.
  • Diritto tributario: impugnazioni di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, opposizioni a fermo, ipoteca e pignoramento, assistenza in giudizio davanti alle corti di giustizia tributaria.
  • Gestione della crisi da sovraindebitamento: l’avvocato è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi tenuti dal Ministero della Giustizia. Coordina un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e partecipa alle procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), dove è possibile proporre un piano che soddisfi i creditori in misura parziale .
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: interviene per negoziare accordi stragiudiziali con i creditori, elaborare piani di risanamento e prevenire il fallimento.

Cosa può fare per te l’Avv. Monardo

Il nostro studio legale offre un’analisi completa della situazione debitoria e propone soluzioni personalizzate:

  • Verifica della legittimità degli atti: controlliamo se la cartella o l’atto notificato è nullo per vizi di notifica, prescrizione, difetti formali o sostanziali.
  • Impugnazione e sospensione: presentiamo ricorsi davanti alle corti di giustizia tributaria contro avvisi di accertamento, cartelle, ipoteche e fermi amministrativi (art. 19 D.Lgs. 546/1992 ), chiedendo la sospensione dell’esecuzione.
  • Rateazioni e definizioni agevolate: elaboriamo piani di rientro con Agenzia Entrate Riscossione, otteniamo rateazioni lunghe (fino a 120 rate) e aderiamo a rottamazioni o stralci dei debiti previsti dalle leggi finanziarie (Rottamazione-quater 2023 e successive definizioni agevolate). Offriamo assistenza nella compilazione delle istanze e nella gestione dei pagamenti.
  • Procedure di sovraindebitamento: predisponiamo piani del consumatore o accordi di ristrutturazione dei debiti con l’OCC, ottenendo l’omologazione del tribunale; in alcuni casi il giudice può sospendere le procedure esecutive e concedere la “esdebitazione”, cioè la liberazione dei debiti residui .
  • Trattative con banche e finanziarie: negoziamo riduzioni degli interessi, allungamento dei piani di ammortamento o chiusura a saldo e stralcio.

Agire con rapidità e competenza fa la differenza tra perdere i beni e salvare l’attività. Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

Contesto normativo e giurisprudenziale

Per comprendere le strategie difensive è necessario conoscere le principali fonti normative e giurisprudenziali che disciplinano la riscossione coattiva, la tutela del contribuente e le procedure di sovraindebitamento.

1. Disposizioni sulla riscossione delle imposte (D.P.R. 602/1973)

Il D.P.R. 602/1973 regola l’attività dell’agente della riscossione nell’esigere imposte e contributi. Tra gli articoli più rilevanti per la difesa del debitore ricordiamo:

NormaOggettoPunti chiave
Art. 26Notifica della cartella di pagamentoLa cartella può essere notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati, anche tramite raccomandata A/R. La notifica si considera avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento . La cartella può essere notificata via PEC ai domicili digitali previsti dall’art. 60 ter D.P.R. 600/1973 . L’esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella .
Art. 50Termine per l’inizio dell’esecuzioneL’esecuzione forzata può iniziare solo dopo 60 giorni dalla notifica della cartella . Se l’espropriazione non inizia entro un anno dalla notifica, l’agente deve inviare un avviso di intimazione con termine di 5 giorni per pagare .
Art. 72‑bisPignoramento dei crediti verso terziL’agente della riscossione può ordinare al terzo (datore di lavoro, banca, cliente) di versare le somme dovute direttamente al concessionario. Il pagamento deve avvenire entro 60 giorni per le somme già maturate e alle scadenze per le somme future .
Art. 77Iscrizione di ipotecaDopo 60 giorni dalla cartella, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore. L’agente può iscrivere ipoteca anche prima dell’esecuzione se il debito supera 20.000 € . Decorsi sei mesi senza pagamento, procede all’espropriazione .
Art. 86Fermo di beni mobili registratiSe il debitore non paga dopo 60 giorni, l’agente può disporre il fermo di veicoli o altri beni mobili registrati, notificando un preavviso con termine di 30 giorni . Il fermo è iscritto nei registri mobiliari ed è vietato circolare col veicolo .
Art. 19 D.Lgs. 546/1992Atti impugnabiliStabilisce gli atti impugnabili dinanzi alle corti di giustizia tributaria: avvisi di accertamento, cartelle di pagamento, iscrizione di ipoteca, fermo amministrativo e ogni altro atto della riscossione .

Oltre a queste disposizioni, il D.Lgs. 110/2024 ha modificato l’art. 50 introducendo un avviso di intimazione che perde efficacia dopo un anno . Il D.Lgs. 13/2024 ha introdotto l’art. 26‑bis sulle comunicazioni digitali , consentendo all’agente di inviare atti non soggetti a notifica via PEC.

2. Procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012 e D.Lgs. 14/2019)

La Legge 3/2012, come novellata dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), introduce diversi istituti per chi è in stato di sovraindebitamento e non può far fronte alle obbligazioni. Le procedure più importanti sono:

  • Accordo di composizione della crisi (L. 3/2012, art. 7 e segg.): il debitore, con l’ausilio di un OCC, propone ai creditori un piano di rientro che può prevedere la falciatura del debito, cessioni di futuri crediti, garanzie di terzi e una moratoria fino a un anno per i creditori privilegiati .
  • Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi non imprenditoriali. L’art. 12‑bis consente al giudice di sospendere le procedure esecutive e di omologare il piano se la proposta è fattibile e il consumatore si è comportato correttamente . In caso di omologazione, il piano diventa vincolante per tutti i creditori e può comportare la cancellazione dei debiti residuali (esdebitazione).
  • Ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 Codice della crisi): il consumatore può proporre un piano che preveda il pagamento parziale dei crediti e consenta la ristrutturazione di prestiti garantiti da cessione del quinto o mutui . L’art. 70 disciplina l’omologazione, stabilendo la pubblicazione del piano e la possibilità per i creditori di sollevare osservazioni .

3. Leggi di bilancio e definizioni agevolate

Le leggi di bilancio degli ultimi anni hanno introdotto misure agevolative per la definizione dei debiti fiscali. La Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha previsto la cosiddetta “rottamazione‑quater”: i debiti affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 possono essere estinti pagando solo l’imposta e le spese di notifica, con esclusione di interessi e sanzioni . È possibile pagare in unica soluzione (entro luglio 2023) o in un massimo di 18 rate; le prime due rate pari al 10% del dovuto devono essere pagate entro il 31 luglio e il 30 novembre 2023 . Durante l’adesione sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza e non possono essere avviate o proseguite procedure esecutive .

La Legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto una nuova definizione agevolata (“rottamazione‑quinquies”) dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Sebbene al momento della stesura di questo articolo non siano ancora disponibili i testi integrali sul portale dell’Agenzia Entrate Riscossione, il comunicato stampa del Governo annuncia che sarà possibile estinguere i debiti con lo sconto di sanzioni e interessi e pagare in un massimo di 20 rate in 5 anni, con interessi al 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026. Le domande andranno presentate entro il 30 aprile 2026 e il mancato pagamento di una rata comporterà la decadenza dal beneficio. (Nota: l’avvocato Monardo verifica sempre le novità normative appena pubblicate per offrire assistenza aggiornata.)

4. Responsabilità delle banche nella concessione del credito

Negli ultimi anni la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha evidenziato la responsabilità degli istituti di credito nella valutazione del merito creditizio. L’art. 124‑bis del Testo Unico Bancario (TUB) impone al finanziatore di verificare l’affidabilità del consumatore basandosi su informazioni adeguate e consultando le banche dati . In caso di inadempimento del consumatore, la banca non può contestare la procedura di sovraindebitamento se non ha svolto diligentemente l’istruttoria. La Cassazione, con ordinanza n. 20725/2025, ha precisato che la banca non può opporsi all’omologazione del piano del consumatore sostenendo di essersi affidata a false dichiarazioni del debitore, poiché ha l’obbligo di acquisire ulteriori informazioni quando necessario; la valutazione della diligenza della banca è rimessa al giudice di merito .

5. Giurisprudenza su moratoria e privilegi dei creditori

Una questione importante riguarda la moratoria prevista dall’art. 8 della Legge 3/2012: il piano di composizione può concedere ai creditori privilegiati (ad esempio banche con ipoteca o pegno) un periodo di sospensione fino a un anno dall’omologazione . La Cassazione, con sentenza n. 9549/2025, ha chiarito che il termine di un anno è un termine iniziale e non finale: la moratoria può durare fino a 12 mesi, trascorsi i quali il debitore deve iniziare il pagamento; i creditori possono contestare la convenienza del piano, ma il giudice può omologare se ritiene che il piano garantisca un risultato migliore rispetto alla liquidazione .

Procedura passo–passo dopo la notifica dell’atto

Affrontare correttamente una cartella di pagamento o un avviso della banca significa conoscere il funzionamento delle diverse fasi della riscossione e dei rimedi da attivare. Di seguito viene illustrato un percorso operativo dal ricevimento dell’atto fino alla definizione del debito.

1. Ricezione dell’atto: cosa leggere e verificare

  1. Verificare la data di notifica: la cartella è valida se consegnata all’indirizzo del contribuente o via PEC. Controllare l’avviso di ricevimento o la ricevuta telematica.
  2. Controllare l’intestazione e i dati: la cartella deve indicare correttamente il nome del contribuente, il codice fiscale, la motivazione del debito e il dettaglio delle somme (capitale, interessi, sanzioni, spese).
  3. Verificare la legittimità della pretesa: confrontare gli importi con le dichiarazioni presentate; verificare se il debito è prescritto (per imposte dirette 10 anni; IVA 10 anni; multe stradali 5 anni; contributi previdenziali 5 anni). Controllare eventuali raddoppi di sanzioni o interessi.
  4. Analizzare il termine per agire: a partire dalla notifica decorrono 60 giorni per pagare o presentare ricorso ; se si riceve un avviso di intimazione dopo un anno, il termine per l’esecuzione è di 5 giorni .

2. Decisione: pagare, rateizzare o impugnare

Dopo aver verificato la correttezza dell’atto, il contribuente deve scegliere tra:

  • Pagamento integrale: estingue il debito e interrompe la procedura. È consigliabile richiedere direttamente all’Agente della Riscossione un aggiornamento dell’importo (gli interessi maturano fino al giorno del pagamento). Per il pagamento tramite rottamazione o definizione agevolata, verificare se il carico rientra nei periodi previsti dalle leggi di bilancio.
  • Rateazione del debito: la legge consente di rateizzare i debiti fino a 72 rate mensili (sei anni) o, in caso di comprovata difficoltà economica, fino a 120 rate mensili (dieci anni). La rateazione blocca le procedure esecutive finché le rate vengono pagate regolarmente. L’istanza va presentata all’Agenzia Entrate Riscossione allegando l’ISEE (per privati) o l’ultima dichiarazione IVA/ricavi (per imprese).
  • Definizione agevolata (rottamazione o stralcio): se i debiti rientrano nelle cartelle ammissibili, è possibile presentare domanda di rottamazione entro la scadenza prevista. La domanda sospende i termini di prescrizione e blocca nuove azioni esecutive . Il contribuente può scegliere il numero di rate e beneficiare dell’azzeramento delle sanzioni.
  • Impugnazione davanti alla corte di giustizia tributaria: la cartella di pagamento, l’iscrizione di ipoteca, il fermo amministrativo e l’avviso di intimazione possono essere impugnati entro 60 giorni (o 30 giorni per l’istanza di sospensione urgente) dinanzi alla corte di giustizia tributaria competente . Il ricorso deve contenere i motivi di illegittimità (ad esempio, notifica nulla, prescrizione del debito, mancata motivazione, errata determinazione dell’importo) e può essere accompagnato da un’istanza cautelare per la sospensione dell’atto.

3. Istanza di sospensione e ricorso cautelare

Se l’esecuzione è imminente (pignoramento presso terzi, fermo, ipoteca), è possibile richiedere la sospensione dell’atto presentando un’istanza motivata all’Agenzia Entrate Riscossione oppure rivolgendosi al tribunale. La Legge 3/2012 e l’art. 12‑bis consentono al giudice della crisi da sovraindebitamento di sospendere le azioni esecutive per permettere l’omologazione del piano . Nel contenzioso tributario, la corte di giustizia può concedere la sospensione in presenza di grave e irreparabile danno.

Per la sospensione richiesta all’Agenzia Entrate Riscossione, il contribuente deve dimostrare che la pretesa è illegittima (es. pagamento già effettuato, prescrizione o annullamento da parte dell’ente creditore). L’agente può concedere una sospensione fino a 220 giorni in attesa del responso dell’ente.

4. Pignoramento presso terzi e conti correnti

L’art. 72‑bis disciplina il pignoramento dei crediti del debitore presso terzi. L’agente può notificare al terzo l’ordine di versare entro 60 giorni le somme già maturate e, alle scadenze, quelle successive . Il terzo diventa responsabile se non ottempera (risponde in solido del pagamento). Il contribuente può opporsi al pignoramento contestando:

  • Vizi formali dell’atto: mancanza di motivazione, omessa indicazione della cartella a cui si riferisce, importi indeterminati, vizi di notifica.
  • Prescrizione del credito: se le cartelle sono prescritte, il pignoramento è nullo.
  • Sussistenza di procedure concorsuali: se il debitore ha presentato un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione, il pignoramento è sospeso.

Per difendersi, si può presentare ricorso al giudice dell’esecuzione (art. 617 c.p.c.) o alla corte di giustizia tributaria (se si contesta la cartella). Inoltre, l’art. 545 c.p.c. fissa i limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni (1/5 dello stipendio; somme minime impignorabili).

5. Fermo amministrativo di veicoli

Il fermo su beni mobili registrati, previsto dall’art. 86 D.P.R. 602/1973, è una misura cautelare utilizzata per indurre il debitore al pagamento. Dopo la cartella e lo scadere del termine di 60 giorni, l’agente invia una comunicazione preventiva: il debitore ha 30 giorni per pagare; in mancanza, il fermo viene iscritto nei registri mobiliari . La circolazione con veicolo sottoposto a fermo è vietata e comporta sanzioni amministrative .

Il fermo può essere impugnato con ricorso al giudice ordinario o alla corte di giustizia tributaria, sostenendo ad esempio che:

  • il debito è inferiore a 800 €, importo minimo sotto il quale l’agente non può disporre il fermo;
  • il bene è essenziale per l’attività di impresa o professionale (fermo strumentale);
  • la cartella sottostante è nulla o prescritta.

6. Iscrizione di ipoteca su immobili

L’ipoteca ex art. 77 D.P.R. 602/1973 è una garanzia sui beni immobili. Può essere iscritta dopo 60 giorni dalla cartella e anche prima dell’espropriazione se il debito supera 20.000 € . L’agente è tenuto a inviare una comunicazione preventiva con termine di 30 giorni . Trascorsi sei mesi senza pagamento, procede alla vendita all’asta .

La Cassazione ha affermato che l’iscrizione di ipoteca è un atto impugnabile dinanzi alla corte di giustizia tributaria ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 546/1992. Il contribuente può contestare la mancanza del titolo esecutivo, l’assenza di notifica della cartella, l’insussistenza del debito o l’inesistenza del requisito di importo minimo (20.000 €). Inoltre, se l’immobile è l’unica abitazione del debitore e non di lusso, l’espropriazione è vietata (art. 76 D.P.R. 602/1973).

7. Preavviso di esecuzione e pignoramento immobiliare

Se il debito permane e l’immobile non è protetto, l’agente notifica un preavviso di esecuzione immobiliare. Il pignoramento è disciplinato dal codice di procedura civile; il debitore può opporsi contestando l’atto o richiedendo la conversione del pignoramento (pagamento dilazionato). All’esito della vendita, l’eventuale eccedenza resta al debitore.

8. Azioni contro le banche e usura bancaria

Oltre alla riscossione fiscale, molti debitori affrontano procedure esecutive avviate da banche o finanziarie. È fondamentale:

  • Contestare gli interessi usurari o anatocistici: in base all’art. 644 c.p. e alla Legge 108/1996, gli interessi sono usurari se eccedono i tassi soglia fissati trimestralmente dal MEF. L’anatocismo (capitalizzazione degli interessi) è vietato; la Corte di Cassazione ha dichiarato la nullità delle clausole anatocistiche nei contratti di mutuo e di conto corrente.
  • Verificare la trasparenza contrattuale: il TUB e le disposizioni della Banca d’Italia impongono agli intermediari di fornire informazioni chiare sui costi; la mancanza di trasparenza può comportare la restituzione di commissioni illegittime.
  • Opporsi ai decreti ingiuntivi: entro 40 giorni dalla notifica, il debitore può proporre opposizione se ritiene infondato il credito.

Difese e strategie legali per il debitore

Il debitore non è privo di strumenti per contrastare le pretese di fisco e banche. Nella pratica quotidiana, lo studio dell’Avv. Monardo applica le seguenti strategie.

1. Verifica della validità della notifica e della prescrizione

Molti atti della riscossione sono annullabili perché notificati in modo irregolare o oltre i termini di legge. Alcune fattispecie:

  • Notifica invalida: la cartella deve essere notificata a mano dall’ufficiale o tramite raccomandata A/R. Se la raccomandata non è consegnata al destinatario e l’avviso di ricevimento indica un terzo non autorizzato, la notifica è nulla .
  • Mancata consegna al domicilio digitale: con l’introduzione dell’art. 26‑bis, l’agente deve utilizzare i domicili digitali della PEC registrati negli indici pubblici . Una notifica inviata ad altro indirizzo non è valida.
  • Prescrizione e decadenza: se dalla data di notifica dell’accertamento o del ruolo sono trascorsi i termini prescrizionali (generalmente 3 anni per sanzioni amministrative, 5 anni per multe e contributi previdenziali, 10 anni per imposte dirette e IVA) senza atti interruttivi, il debito si estingue. Gli atti successivi (fermo, ipoteca) sono nulli.

2. Contestazione del merito del debito

Spesso l’importo richiesto nella cartella è errato o eccessivo per via di calcoli sbagliati, applicazione di sanzioni non dovute o mancata detrazione di pagamenti già effettuati. È possibile richiedere lo sgravio all’ente impositore e, in mancanza di risposta, impugnare la cartella contestando l’erroneità del ruolo.

Nella materia bancaria, può essere contestata l’usurarietà degli interessi o l’indeterminatezza del tasso. Se il tasso oltrepassa la soglia usura, il contratto è nullo per la parte eccedente e la banca è tenuta a restituire gli interessi pagati. Tassi illegittimi possono ridurre notevolmente il debito residuo.

3. Istanza di rateazione e piani di rientro

L’istanza di rateazione è uno strumento efficace per sospendere le procedure esecutive. È necessario presentarla all’Agente della Riscossione allegando documenti reddituali; se l’istanza viene accolta, il debitore deve rispettare scrupolosamente le scadenze, altrimenti decade e l’esecuzione riprende. In caso di temporanea difficoltà, il debitore può chiedere una rimodulazione delle rate.

Lo studio dell’Avv. Monardo negozia con l’ente impositore o con la banca piani di rientro personalizzati, spesso accompagnati da rinunce agli interessi di mora e da una parziale riduzione del capitale (saldo e stralcio). Nelle trattative stragiudiziali con la banca, la presentazione di un’analisi approfondita della capacità di rimborso del debitore aumenta le possibilità di ottenere una soluzione soddisfacente.

4. Accesso alle procedure di sovraindebitamento

Quando i debiti sono eccessivi rispetto al reddito, il percorso migliore può essere il ricorso a una procedura di sovraindebitamento. Il cliente viene assistito dall’OCC nella redazione di un piano del consumatore o di un accordo di ristrutturazione. Vantaggi principali:

  1. Sospensione delle procedure esecutive: dal momento della presentazione della domanda e fino all’omologazione, il giudice può sospendere pignoramenti, ipoteche e fermi .
  2. Riduzione del debito: il piano può prevedere il pagamento parziale dei crediti in proporzione al patrimonio e al reddito disponibile, anche con falcidia dei debiti chirografari .
  3. Esdebitazione: dopo aver adempiuto al piano, il debitore può chiedere la cancellazione dei debiti residui.
  4. Protezione dell’abitazione principale: in molti casi l’accordo consente di evitare la vendita dell’unica casa, proponendo la conversione del credito in piani di pagamento più sostenibili.

5. Opposizione a fermo, ipoteca e pignoramento

Per contestare questi atti è necessario attivare rapidamente le procedure giudiziali appropriate:

  • Ricorso alla corte di giustizia tributaria: entro 60 giorni dall’iscrizione di ipoteca o dal fermo, si può impugnare l’atto per vizi formali o per carenza di importo minimo . Il ricorso può chiedere la sospensione dell’efficacia dell’atto.
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): in caso di pignoramento presso terzi o immobiliare, l’opposizione va proposta al giudice dell’esecuzione entro 20 giorni dalla notifica.
  • Ricorso al giudice ordinario per fermo su veicoli strumentali: se l’auto è indispensabile per l’attività lavorativa, il fermo è illegittimo e può essere sospeso.

6. Transazioni fiscali e conciliazione giudiziale

Il D.Lgs. 546/1992 consente la conciliazione giudiziale nel processo tributario: le parti (contribuente e Agenzia delle Entrate) possono raggiungere un accordo in udienza riducendo sanzioni e interessi. L’avvocato negozia anche transazioni fiscali nell’ambito della crisi d’impresa, proponendo piani di pagamento che prevedano il pagamento minimo richiesto dai crediti erariali (che restano privilegiati) e la falcidia dei debiti chirografari.

7. Nullità per vizi procedimentali

Numerosi atti di riscossione sono stati annullati dai giudici per errori procedurali. Esempi:

  • Mancata sottoscrizione della cartella: in passato le cartelle prodotte in formato elettronico riportavano la firma digitale automatica dell’agente della riscossione; alcuni giudici hanno ritenuto che la mancanza di sottoscrizione autografa non comportasse nullità, ma in caso di errori nella certificazione la cartella può essere annullata.
  • Omessa indicazione del responsabile del procedimento: la legge sulla trasparenza amministrativa richiede l’indicazione del responsabile del procedimento; l’assenza può comportare violazione del diritto di difesa.
  • Omessa allegazione della copia della cartella: l’art. 26 impone all’agente di conservare per cinque anni la matrice della cartella e di esibirla su richiesta ; se non la esibisce, il ruolo è inesigibile.

8. Richieste di rimborso e compensazione

Qualora il contribuente abbia versato somme non dovute o in eccesso (ad esempio perché successivamente la cartella è annullata), è possibile presentare un’istanza di rimborso. Inoltre, se il contribuente vanta crediti verso lo Stato (rimborsi d’imposta o crediti IVA), può chiedere la compensazione dei debiti con tali crediti. La compensazione è ammessa anche in sede di definizione agevolata, nei limiti previsti dalla legge.

Strumenti alternativi e soluzioni agevolate

1. Definizioni agevolate e rottamazioni

Le definizioni agevolate, previste dalle leggi di bilancio, consentono di estinguere i debiti risparmiando su sanzioni e interessi. Al momento (gennaio 2026) sono attive o si prevede l’attivazione delle seguenti misure:

  1. Rottamazione‑quater (Legge 197/2022): riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Prevede il pagamento della sola imposta e delle spese senza interessi e sanzioni . Il pagamento può avvenire in massimo 18 rate in 5 anni . Durante la rateazione sono sospesi i termini di prescrizione e non possono essere avviate o proseguite azioni esecutive .
  2. Stralcio dei mini–debiti: la stessa legge di bilancio ha previsto lo stralcio automatico dei debiti inferiori a 1.000 € affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015. Per i carichi fino a 100 €, lo stralcio è integrale; per quelli superiori, gli enti creditori possono decidere di non aderire.
  3. Rottamazione‑quinquies (Legge 199/2025): riguarda i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Al momento si prevede il pagamento della sola quota capitale senza sanzioni e interessi con un massimo di 20 rate. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 aprile 2026, con pagamento della prima o unica rata entro il 31 luglio 2026. Gli interessi del 3% annuo decorrono dal 1° agosto 2026. (Nota: a causa delle restrizioni di accesso ai siti istituzionali, si invita a verificare sul sito dell’Agenzia Entrate Riscossione non appena disponibile il testo ufficiale.)
  4. Definizione liti pendenti: la legge di bilancio può prevedere la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui l’Agenzia delle Entrate è parte, con pagamento di una percentuale del valore della controversia e abbandono del giudizio. In passato tale percentuale variava dal 5% al 90% a seconda del grado di soccombenza.

2. Transazioni e accordi con le banche

Molti debitori hanno contratto mutui e finanziamenti con tassi elevati o clausole abusive. La transazione a saldo e stralcio con la banca è uno strumento efficace per estinguere il debito pagando una somma inferiore. L’avvocato negozia con la banca basandosi su:

  • analisi del contratto per evidenziare usura o anatocismo;
  • perizia econometrica che dimostri la reale esposizione debitoria;
  • prospetto di pagamento immediato (anche con supporto di fondi familiari) che spinga la banca ad accettare.

3. Accordi di ristrutturazione del debito del consumatore

Il Codice della crisi d’impresa consente al consumatore sovraindebitato di proporre un accordo di ristrutturazione tramite l’OCC. L’accordo può prevedere il pagamento parziale dei debiti e la falcidia di quelli chirografari . Se il debitore ha anche debiti fiscali, l’Agenzia delle Entrate partecipa come creditore privilegiato e può essere soddisfatta per il valore della garanzia; l’eventuale quota eccedente può essere falcidiata se il piano prevede una soddisfazione migliore rispetto alla liquidazione.

4. Piano del consumatore e esdebitazione

Nel piano del consumatore il giudice valuta la meritevolezza del debitore e la fattibilità del piano . Se il piano viene omologato, il debitore è obbligato a versare ai creditori le somme previste; eventuali debiti residui vengono cancellati (esdebitazione). La legge ha introdotto anche una procedura di esdebitazione del debitore incapiente, riservata a chi non possiede alcun patrimonio e percepisce un reddito minimo: dopo tre anni dalla chiusura della procedura, tutti i debiti residui vengono cancellati.

5. Concordato preventivo minore e liquidazione controllata

Per le imprese minori e gli imprenditori agricoli, il Codice della crisi prevede il concordato preventivo minore e la liquidazione controllata del patrimonio. Anche queste procedure consentono di liberarsi dai debiti mediante la cessione dei beni e di ottenere l’esdebitazione.

6. Procedure negoziali della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)

Il decreto 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa: un istituto finalizzato a prevenire l’insolvenza attraverso l’assistenza di un esperto negoziatore nominato dalla camera di commercio. L’azienda in difficoltà può avvalersi dell’esperto per negoziare con i creditori, congelare temporaneamente le azioni esecutive e predisporre un piano di risanamento credibile. L’Avv. Monardo è iscritto nell’elenco degli esperti negoziatori e offre assistenza nella richiesta di apertura della procedura e nelle trattative con banche, fornitori e Agenzia delle Entrate.

Errori comuni e consigli pratici

Molti debitori commettono errori che aggravano la situazione. Ecco i più frequenti:

  1. Ignorare le notifiche: spesso si lasciano scadere i termini per pagare o impugnare. Non leggere la PEC o la raccomandata può comportare la perdita del diritto di ricorrere.
  2. Pagare senza verificare: alcuni contribuenti pagano la cartella senza controllare se il debito è prescritto o se la cartella è nulla. È sempre consigliabile far analizzare l’atto a un professionista prima di procedere.
  3. Affidarsi a consulenti improvvisati: professionisti non specializzati promettono soluzioni miracolose, ma senza basi normative rischiano di peggiorare la situazione. È importante rivolgersi a un avvocato esperto di diritto bancario e tributario.
  4. Ritenere che il fisco abbia sempre ragione: molti debitori credono che non sia possibile opporsi alla cartella. In realtà numerosi atti sono annullati per vizi formali o sostanziali.
  5. Non tenere traccia dei versamenti: bisogna conservare tutte le ricevute dei pagamenti, i bonifici e le quietanze rilasciate dall’agente; in mancanza di prova, l’ente potrebbe continuare la riscossione.
  6. Non proporre alcuna soluzione: non esiste solo il pagamento integrale; la rateazione, la rottamazione, il piano del consumatore o la transazione con la banca sono soluzioni concrete da valutare.

Tabelle riepilogative

Per una consultazione rapida, si riportano alcune tabelle che sintetizzano norme, termini e strumenti difensivi. Le tabelle riportano solo parole chiave e numeri; le spiegazioni dettagliate sono nel testo.

Principali termini e misure della riscossione

Atto/ProceduraTermini principaliNote chiave
Cartella di pagamentonotifica con raccomandata A/R o PEC; pagamento entro 60 giorninotifica valida anche via PEC
Avviso di intimazioneinvio dopo 1 anno dalla cartella, pagamento entro 5 giorninecessario per procedere all’esecuzione
Rateazionefino a 72 o 120 rate mensilisospende le procedure esecutive se mantenuta
Pignoramento presso terziil terzo paga entro 60 giornicomprende stipendi, pensioni, crediti bancari
Fermo amministrativopreavviso con termine 30 giornivietata la circolazione, sanzione ex Codice Strada
Ipotecaiscrizione dopo 60 giorni e se debito > 20.000 €preavviso con termine 30 giorni
Rottamazione‑quaterdomande entro 30 aprile 2023, pagamento 1ª rata 31 luglio 2023esclusione di interessi e sanzioni
Rottamazione‑quinquiesdomande entro 30 aprile 2026 (proiezione), pagamento 1ª rata 31 luglio 2026interessi 3% dal 1° agosto 2026 (legge 199/2025)

Principali procedure di sovraindebitamento

ProceduraDestinatariCaratteristicheVantaggi
Accordo di composizione della crisiconsumatori e piccoli imprenditoripiano di rientro con falcidia e moratoria; necessaria maggioranza dei creditori; intervento OCCsospende le azioni esecutive; consente pagamento parziale
Piano del consumatorepersone fisiche con debiti non professionaliproposta unilaterale senza voto dei creditori; omologazione giudizialesospensione esecuzioni; esdebitazione finale
Ristrutturazione debiti del consumatoreconsumatori sovraindebitatipiano con pagamento proporzionale al valore dei beni e falcidia di debiti garantitipossibilità di ristrutturare cessioni del quinto; sospensione esecuzioni
Esdebitazione del debitore incapientedebitori senza patrimonio e reddito minimoesenzione da tutti i debiti dopo tre annicancella i debiti residui senza necessità di riparto

Tipologie di debiti e termini di prescrizione

Tipo di debitoTermine di prescrizioneRiferimento normativo
Imposte dirette (Irpef, Ires), IVA10 anniart. 2946 c.c.; giurisprudenza costante
Sanzioni amministrative5 anniart. 28 L. 689/1981
Contributi previdenziali (INPS)5 anniart. 3, commi 9–10 L. 335/1995
Multe stradali5 anniart. 209 c. 1 D.Lgs. 285/1992
Tributi locali (IMU, TARI)5 anniart. 1 c. 161 L. 296/2006

Domande e risposte (FAQ)

1. Ho ricevuto una cartella di pagamento: entro quanto tempo posso contestarla?

Hai 60 giorni dalla data di notifica per proporre ricorso alla corte di giustizia tributaria . Se ritieni che la cartella sia nulla (ad esempio per prescrizione, vizi formali o importo errato), contatta un professionista per valutare l’impugnazione. Attenzione: se paghi o lasci trascorrere i 60 giorni senza agire, la cartella diventa definitiva.

2. Se chiedo la rateazione, possono comunque pignorarmi il conto?

No. L’istanza di rateazione presentata all’Agenzia Entrate Riscossione sospende le procedure esecutive finché le rate vengono pagate regolarmente. Tuttavia, il mancato pagamento di anche una sola rata comporta la decadenza dal piano e la ripresa delle azioni esecutive.

3. Cos’è il preavviso di fermo amministrativo e come posso evitarlo?

È una comunicazione inviata dall’agente della riscossione dopo il termine di 60 giorni dalla cartella; concede 30 giorni per saldare il debito prima che venga iscritto il fermo . Per evitarlo puoi pagare, rateizzare o impugnare la cartella. Se l’auto è indispensabile per il lavoro, è possibile chiedere l’annullamento del fermo.

4. Posso contestare l’iscrizione di ipoteca se il debito è inferiore a 20.000 €?

Sì. L’art. 77 prevede che l’agente possa iscrivere ipoteca solo se l’importo complessivo del credito supera 20.000 € . In caso contrario, l’atto è nullo e può essere impugnato dinanzi alla corte di giustizia tributaria.

5. Che differenza c’è tra fermo amministrativo e pignoramento?

Il fermo è una misura cautelare che blocca l’utilizzo di beni mobili (soprattutto veicoli) impedendo la circolazione; il pignoramento è un atto esecutivo che vincola beni o crediti (stipendio, conto corrente, immobile) per la vendita forzata o il pagamento diretto al creditore. Il pignoramento ha effetti più gravi perché può condurre alla vendita del bene.

6. Cosa posso fare se la cartella è stata notificata all’indirizzo sbagliato?

La notifica è nulla se inviata a un indirizzo diverso da quello indicato nell’anagrafe tributaria o nella PEC registrata. In questo caso puoi impugnare la cartella entro 60 giorni, deducendo l’irregolarità. Ricorda che la notifica via PEC è valida solo se trasmessa al domicilio digitale corretto .

7. Cos’è la moratoria di un anno prevista dalla Legge 3/2012?

Nel piano di composizione della crisi, il debitore può chiedere una moratoria fino a 12 mesi per il pagamento dei creditori privilegiati (banche, ipoteche, creditori con pegno) . La Cassazione ha precisato che la moratoria non è un termine finale ma un periodo di sospensione: dopo un anno i pagamenti devono iniziare .

8. Quando posso chiedere l’esdebitazione?

L’esdebitazione è prevista dopo l’esecuzione del piano del consumatore o dell’accordo di ristrutturazione. Il debitore deve dimostrare di aver rispettato gli obblighi previsti. Esiste anche una procedura di esdebitazione per il debitore incapiente (priva di patrimonio) che comporta la cancellazione dei debiti dopo tre anni.

9. Cosa succede se non pago una rata della rottamazione?

Il mancato pagamento o il ritardo superiore a 5 giorni determina la decadenza dal beneficio della definizione agevolata. Tutte le somme residue tornano esigibili, comprensive di sanzioni e interessi, e riprendono le azioni esecutive.

10. Posso compensare i debiti con crediti fiscali o rimborsi?

Sì. Se hai crediti nei confronti dell’erario (rimborsi IRPEF o crediti IVA) puoi chiederne la compensazione con le somme dovute. Occorre presentare istanza all’Agente della Riscossione; in alcuni casi la compensazione è automatica (ad esempio, nel modello F24 per debiti inferiori a 1.500 €).

11. È possibile opporsi a un pignoramento presso terzi per importi minimi?

Sì. La legge prevede soglie minime di impignorabilità. Ad esempio, i crediti inferiori a 1.000 € non possono essere pignorati via art. 545 c.p.c.; i conti correnti su cui vengono versati stipendi o pensioni sono impignorabili nei limiti di tre volte l’assegno sociale (per somme depositate prima del pignoramento) e di un quinto per i versamenti successivi.

12. Se la banca ha concesso un prestito senza verificare la mia solvibilità, posso contestare il credito?

Puoi eccepire l’inadempimento della banca all’obbligo di valutare il merito creditizio. L’art. 124‑bis TUB impone al finanziatore di acquisire informazioni adeguate . La Cassazione ha riconosciuto che la banca non può opporsi all’omologazione del piano del consumatore sostenendo di aver creduto a false dichiarazioni del debitore . Ciò può giustificare la riduzione del credito o la sua esclusione dal piano.

13. Come difendermi dal decreto ingiuntivo della banca?

Entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo puoi proporre opposizione. Puoi contestare l’illegittimità degli interessi, l’anatocismo, l’usura, la nullità delle clausole contrattuali o l’inesistenza del debito. Se l’ingiunzione riguarda un mutuo con tasso usurario, il giudice può rideterminare il debito. È consigliabile avvalersi di un avvocato specializzato per elaborare una perizia bancaria.

14. Posso avviare un piano del consumatore se ho già avuto un fallimento?

Sì, ma occorre valutare i requisiti. Il Codice della crisi impedisce l’accesso alla ristrutturazione dei debiti se negli ultimi cinque anni il debitore ha già beneficiato dell’esdebitazione . In caso di fallimento chiuso da oltre cinque anni, il piano del consumatore è ammesso. Occorre dimostrare la meritevolezza e l’assenza di colpa grave o frode.

15. Le procedure di sovraindebitamento proteggono l’abitazione?

In molti casi sì. Il piano del consumatore può prevedere la conservazione dell’abitazione principale se il pagamento proposto ai creditori è comunque più vantaggioso della vendita forzata. Tuttavia, il giudice valuterà caso per caso. Per i mutui ipotecari l’istituto di credito ha diritto a ricevere almeno il valore dell’immobile, ma il piano può prevedere tempi di pagamento più lunghi.

16. Il fermo amministrativo si applica anche ai beni strumentali dell’azienda?

No. L’art. 86 prevede che il fermo non sia eseguito se il debitore dimostra che il veicolo è strumentale all’attività di impresa o professionale . Occorre presentare una documentazione che provi la necessità del mezzo per l’attività lavorativa.

17. Cosa succede se non rispondo all’ordine di pagamento nel pignoramento presso terzi?

Se sei il terzo (ad esempio il datore di lavoro) e non esegui il pagamento entro i termini, sei solidalmente responsabile e potresti subire a tua volta l’esecuzione . È obbligatorio trattenere le somme e versarle all’agente; in caso contrario, potresti ricevere sanzioni.

18. Devo pagare gli interessi e le sanzioni se aderisco alla rottamazione?

No. Nella rottamazione‑quater e nella rottamazione‑quinquies sono dovuti solo l’imposta e le spese di notifica; sanzioni e interessi sono stralciati . Nel pagamento rateale sono dovuti interessi di rateazione modesti (2% o 3%).

19. È vero che le cartelle “scadono” dopo un anno?

Il termine di un anno riguarda l’avvio dell’espropriazione: se l’agente non procede entro un anno dalla cartella, deve notificare un avviso di intimazione (art. 50) . Tuttavia, la cartella rimane valida; il debito si prescrive solo se decorrono i termini specifici senza atti interruttivi.

20. Posso aderire a un accordo di ristrutturazione se ho un mutuo con cessione del quinto?

Sì. L’art. 67 del Codice della crisi consente di ristrutturare anche debiti garantiti da cessioni del quinto e prestiti con garanzie . Il piano può rimodulare le rate e prevedere falcidia degli interessi.

Simulazioni pratiche

Per comprendere l’impatto delle diverse soluzioni, si presentano alcune simulazioni numeriche. Nota: si tratta di esempi indicativi; ogni situazione va analizzata individualmente.

Simulazione 1: Rateazione standard di un debito fiscale

Supponiamo che Mario abbia ricevuto una cartella di 12.000 € (10.000 € di imposta e 2.000 € di sanzioni/interessi). Non può pagare subito ma ha un reddito costante. Presenta istanza di rateazione in 72 rate mensili. L’Agenzia concede la rateazione e la cartella è sospesa. Mario dovrà versare 12.000 € / 72 ≈ 166,67 € al mese più interessi di rateazione (circa 0,5% annuo). Se paga regolarmente, non subirà pignoramenti. Se non paga due rate consecutive, decadrà dal beneficio e dovrà pagare il residuo immediatamente.

Simulazione 2: Rottamazione‑quater

Luisa ha sei cartelle per un totale di 8.000 € (5.500 € di imposta e 2.500 € di sanzioni e interessi) relative agli anni 2010‑2018. Presenta domanda di rottamazione‑quater. Paga solo i 5.500 € di imposta e le spese; le sanzioni e gli interessi (2.500 €) sono stralciati. Sceglie di pagare in 10 rate. Le prime due rate sono pari al 10% ciascuna (550 €): la prima entro 31 luglio 2023 e la seconda entro 30 novembre 2023 . Le restanti rate (8) saranno di 550 € ciascuna da pagare entro 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2024-2025. In totale pagherà 5.500 € senza interessi.

Simulazione 3: Piano del consumatore con esdebitazione

Giovanni ha debiti per 200.000 € (100.000 € con banche, 50.000 € con il fisco e 50.000 € con fornitori). Il suo reddito netto è 1.500 € al mese e non possiede immobili. Tramite l’OCC presenta un piano del consumatore proponendo di versare ai creditori 500 € al mese per cinque anni (30.000 € totali). Il giudice omologa il piano perché i creditori otterrebbero di più rispetto alla liquidazione forzata. Durante i cinque anni le procedure esecutive sono sospese . Alla fine, Giovanni paga 30.000 €; i restanti 170.000 € sono cancellati (esdebitazione). La banca non può opporsi perché non ha verificato adeguatamente il merito creditizio .

Simulazione 4: Pignoramento presso terzi illegittimo

Anna riceve un pignoramento presso terzi da 20.000 € su un credito verso il suo datore di lavoro. L’atto non indica la cartella a cui si riferisce e non riporta la data di notifica della cartella. Anna presenta opposizione ex art. 617 c.p.c. evidenziando il vizio formale. Il giudice annulla il pignoramento e condanna l’agente alla restituzione delle somme versate. Successivamente Anna propone ricorso alla corte di giustizia tributaria per ottenere l’annullamento della cartella prescritta.

Conclusione

La gestione del debito verso fisco e banche richiede competenze giuridiche specifiche e un approccio strategico. Conoscere norme e termini consente al debitore di evitare errori e di sfruttare tutte le opportunità offerte dalla legge: rateazioni, rottamazioni, piani del consumatore, opposizioni a pignoramenti, fermi e ipoteche. La giurisprudenza più recente conferma che i giudici sono sensibili alla tutela del contribuente quando l’ente o la banca agiscono in violazione di norme o senza valutare correttamente la solvibilità del debitore .

In un contesto normativo in continua evoluzione – basti pensare alla Riforma della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024), alle modifiche del D.P.R. 602/1973 e alle nuove definizioni agevolate – è indispensabile affidarsi a professionisti che aggiornino costantemente le proprie competenze e sappiano individuare la soluzione più adatta. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi, opera insieme a un’equipe di avvocati e commercialisti specializzati nel diritto bancario e tributario, offrendo assistenza completa e personalizzata: dall’analisi dell’atto alla preparazione del ricorso, dalla negoziazione con le banche alla predisposizione del piano del consumatore.

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