Introduzione
Ricevere un avviso di accertamento o un avviso di liquidazione dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori è un momento delicato per ogni contribuente. Nel 2026 il sistema fiscale italiano è attraversato da numerose riforme legislative e giurisprudenziali che hanno modificato profondamente la procedura di accertamento, i termini per l’impugnazione e le possibili strategie difensive. Ignorare o sottovalutare questi atti può comportare conseguenze gravi: l’iscrizione a ruolo di imposte non dovute, l’avvio di procedure esecutive (pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche) e la lievitazione degli importi per sanzioni e interessi. Al contrario, conoscere le norme attuali e gli strumenti di tutela consente di giocare d’anticipo e difendersi efficacemente.
In questo articolo forniremo una guida completa e aggiornata (gennaio 2026) su come reagire a un avviso di accertamento, dalla verifica dei presupposti legali alla predisposizione del ricorso fino alla scelta di soluzioni alternative come rottamazioni, definizioni agevolate o procedure da sovraindebitamento. L’obiettivo è offrire un taglio pratico e professionale, con il punto di vista del contribuente/debitore, illustrando in modo chiaro i riferimenti normativi e le pronunce più recenti della Corte di Cassazione, della Corte costituzionale e delle Corti di giustizia tributaria. A tal fine, citeremo i principali decreti legislativi (d.lgs. 219/2023, d.lgs. 139/2024, d.lgs. 110/2024, d.lgs. 33/2025), le norme processuali (d.lgs. 546/1992, art. 57 del Testo Unico dell’imposta di registro) e le sentenze cardine del 2025‑2026.
La figura dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff multidisciplinare
Per difendersi da un avviso di accertamento nel 2026 è fondamentale rivolgersi a professionisti specializzati in diritto tributario e bancario. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, coordina un team multidisciplinare composto da avvocati tributaristi e commercialisti con esperienza a livello nazionale. È fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il suo studio offre assistenza completa:
- analisi dell’avviso e verifica delle irregolarità (contraddittorio, motivazione, decadenza, notifica);
- redazione e deposito di ricorsi davanti alle Corti di giustizia tributaria;
- richieste di sospensione della riscossione;
- trattative con l’Agenzia delle Entrate e definizioni in autotutela o con accertamento con adesione;
- piani di rientro e rateizzazioni;
- accesso a procedure di composizione della crisi, esdebitazione e piani del consumatore in caso di debiti insostenibili.
Grazie alla combinazione di competenze legali e contabili, l’Avv. Monardo è in grado di individuare la strategia più adatta al caso concreto e di tutelare il contribuente sia in sede giudiziale sia in sede stragiudiziale. Se hai ricevuto un avviso di accertamento o una cartella esattoriale, non aspettare: il tempo è fondamentale per far valere i tuoi diritti. 📩 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.
1 Contesto normativo e giurisprudenziale 2026
1.1 Lo Statuto del Contribuente e il principio del contraddittorio (d.lgs. 219/2023)
Il principio del contraddittorio è la pietra angolare della tutela del contribuente. Con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, il Governo ha inserito nello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) un nuovo articolo 6‑bis che prevede l’obbligo generalizzato di instaurare il contraddittorio prima dell’emissione di qualsiasi atto autonomamente impugnabile:
- ogni atto (come gli avvisi di accertamento o di liquidazione) deve essere preceduto da un “contraddittorio preventivo” con il contribuente, pena l’annullabilità. Restano esclusi solo gli atti derivanti da controlli automatizzati o automatizzati più complessi e l’iscrizione a ruolo delle imposte mediante procedure automatizzate ;
- l’amministrazione fiscale deve comunicare lo schema di provvedimento e concedere al contribuente almeno 60 giorni per presentare memorie e documenti ;
- il provvedimento finale deve motivare puntualmente le ragioni per cui eventuali osservazioni non siano state accolte ;
- la violazione di tali regole comporta l’annullabilità dell’atto (art. 7‑bis), mentre nei casi più gravi (ad esempio se il provvedimento non reca l’indicazione dell’imposta o non è notificato) si applica la nullità assoluta o l’inesistenza .
Questa innovazione normativa recepisce e supera la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che da anni distingue tra tributi armonizzati (IVA, dazi) – per i quali il contraddittorio deriva direttamente dal diritto dell’Unione europea – e tributi non armonizzati (imposte dirette, registro), per i quali l’obbligo sussiste solo se previsto espressamente. La riforma pone fine a tale distinzione introducendo un principio generale, anche se mantiene alcune eccezioni (accertamenti automatizzati, atti con elementi di prova già a disposizione del contribuente, ecc.).
1.2 Riforma delle imposte indirette: d.lgs. 139/2024 e modifica dell’art. 57 del TUR
Il decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, ha razionalizzato la normativa in materia di imposta di registro, imposta di successione e donazione, imposta di bollo e altre imposte indirette. Di particolare rilievo, per il tema dell’avviso di accertamento, è la modifica dell’art. 57 del DPR 131/1986 (Testo unico dell’imposta di registro). Il nuovo comma 1.1 dispone che:
- l’iscrizione a ruolo delle imposte dovute su sentenze e provvedimenti dell’autorità giudiziaria avviene indipendentemente dal pagamento dell’imposta dovuta;
- l’Agenzia delle Entrate richiede il pagamento al soggetto condannato alle spese e notifica un avviso di liquidazione agli altri soggetti o al creditore risultato vittorioso, i quali sono tenuti in solido se non si riesce a recuperare dall’obbligato principale ;
- il recupero verso gli altri soggetti è sospeso finché non si dimostra l’infruttuosità dell’azione verso il debitore principale .
La norma attribuisce all’avviso di liquidazione la funzione di atto presupposto per l’iscrizione a ruolo. La Corte di Cassazione ha affermato che è sufficiente indicare nel provvedimento la data e il numero della sentenza per assolvere all’obbligo di motivazione, poiché tali elementi permettono al destinatario di ricostruire il contenuto dell’atto giudiziario .
1.3 Giurisprudenza 2025‑2026 sul contraddittorio e sulla prova di resistenza
L’obbligo del contraddittorio è stato oggetto di numerose pronunce della Corte di Cassazione nel biennio 2025‑2026. Le più rilevanti sono:
- Cass., Sez. Unite, sentenza 21271/2025: le Sezioni Unite hanno precisato che la violazione del contraddittorio non comporta automaticamente la nullità dell’atto. La nullità è subordinata alla dimostrazione da parte del contribuente di una “prova di resistenza”, cioè della concreta possibilità che, se fosse stato ascoltato, l’accertamento avrebbe potuto concludersi in modo diverso . Solo nei tributi armonizzati (IVA) la violazione del contraddittorio determina la nullità senza onere della prova . La riforma del 2023 ha superato in parte questa impostazione fissando l’obbligo generalizzato ma la giurisprudenza rimane utile per interpretare l’onere probatorio.
- Cass., ord. 24783/2025: ribadisce che per i tributi armonizzati il contraddittorio è un obbligo costante e l’atto è nullo se non viene instaurato un vero dialogo preventivo. In caso di tributi non armonizzati, l’obbligo sussiste soltanto se previsto dalla legge; in ogni caso, il contribuente deve fornire argomentazioni non pretestuose e concrete per ottenere l’annullamento .
- Cass., ord. 398/2026: ha stabilito un principio fondamentale sulla notifica per posta degli atti tributari. La Corte ha affermato che la presunzione di conoscenza dell’atto per il destinatario sussiste solo se l’Amministrazione dimostra che la raccomandata conteneva effettivamente l’avviso e identifica con precisione il documento spedito. Diversamente, se il contribuente contesta che la busta era vuota o conteneva altro, la notifica è nulla . Questa sentenza rafforza la possibilità di eccepire vizi di notifica.
- Cass., ord. 14582/2025: in tema di avvisi di liquidazione per imposta di registro su sentenze, la Corte ha ribadito che l’indicazione del numero e della data della sentenza assolve all’obbligo di motivazione; eventuali vizi vanno contestati con riferimento alla sentenza stessa .
1.4 Articoli 19 e 21 del d.lgs. 546/1992: atti impugnabili e termini
Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 disciplina il processo tributario. L’art. 19 elenca gli atti che possono essere impugnati davanti alle Corti di giustizia tributaria: avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, provvedimenti di irrogazione sanzioni, ruoli e cartelle, atti relativi alle operazioni catastali, dinieghi e revoche di agevolazioni, ecc. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che l’elenco non è tassativo: può essere impugnato qualsiasi atto con cui l’amministrazione manifesta in modo definitivo la propria pretesa tributaria, in ossequio al principio costituzionale di tutela giurisdizionale dei diritti .
L’art. 21 stabilisce i termini per proporre ricorso: generalmente il contribuente ha sessanta giorni dalla notifica dell’atto per depositare il ricorso presso la Commissione tributaria; per le istanze di rimborso respinte tacitamente il termine decorre dopo novanta giorni dalla domanda; la domanda di rimborso deve essere presentata entro due anni dal pagamento . La mancata impugnazione nei termini rende l’atto definitivo e comporta l’iscrizione a ruolo.
1.5 Riforma della riscossione: discarico automatico e accertamento esecutivo (d.lgs. 110/2024 e d.lgs. 33/2025)
Nel 2024‑2025 la riscossione è stata oggetto di una profonda revisione. Il d.lgs. 110/2024 ha introdotto l’istituto del discarico automatico: i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione vengono automaticamente discaricati (cioè restituiti al creditore originario) se, trascorsi cinque anni, non sono stati riscossi. La misura non è un condono, ma serve a semplificare la gestione: restano esclusi dal discarico i ruoli oggetto di rateizzazione, le procedure esecutive in corso e i debiti oggetto di sospensione o contestazione . Lo stesso decreto ha ampliato l’accertamento esecutivo a tutte le imposte indirette e ha facilitato l’accesso alla rateizzazione.
Il successivo d.lgs. 33/2025, pubblicato in G.U. n. 71 del 26 marzo 2025, ha istituito il Testo Unico sulla riscossione. Il decreto riunisce in tredici titoli e oltre duecento articoli tutta la normativa su versamenti, rimborsi, procedure coattive e cooperazione europea . Fra le novità più significative:
- viene confermato il discarico automatico dopo cinque anni e introdotto il discarico anticipato in assenza di beni aggredibili ;
- viene ampliata la rateizzazione fino a 84 rate mensili per debiti di importo non elevato ;
- si rafforza l’utilizzo dei servizi telematici per i pagamenti e si prevedono sanzioni per l’uso indebito della compensazione ;
- vengono disciplinati rimborsi, transazioni, cause di estinzione del debito e assistenza reciproca tra Stati membri .
1.6 Rottamazione “quiquies” 2026 e definizioni agevolate
La legge di bilancio per il 2026 prevede una nuova rottamazione, informale detta “rottamazione quinquies” (o quiquies), destinata a chi non ha potuto aderire alle precedenti edizioni. Secondo la bozza di legge, l’agevolazione si applica ai carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2023 derivanti da controlli automatizzati (artt. 36‑bis/36‑ter del d.p.r. 600/1973 e 54‑bis del d.p.r. 633/1972) o formali e consente il pagamento in massimo 54 rate bimestrali (9 anni) . Sono esclusi gli avvisi derivanti da verifiche sostanziali o da atti di accertamento ordinari . Il contribuente può ottenere lo sgravio di sanzioni e interessi di mora, saldando solo l’imposta e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo.
Oltre alla rottamazione, nel 2024‑2025 sono state varate altre definizioni agevolate, come la chiusura delle liti pendenti, l’adesione agevolata ai verbali di constatazione e la regolarizzazione delle violazioni formali. È possibile che tali misure vengano riaperte nel 2026. Sarà fondamentale monitorare le norme attuative emanate dall’Agenzia delle Entrate.
1.7 Procedure da sovraindebitamento e composizione negoziata della crisi
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022) e la legge 3/2012 (come riformata dal d.lgs. 83/2022) offrono strumenti di protezione per i privati e le piccole imprese sovraindebitate che non riescono a onorare i debiti, compresi quelli tributari. Le principali procedure sono:
- Piano del consumatore: rivolto alle persone fisiche che hanno debiti derivanti da esigenze personali o famigliari; permette di proporre ai creditori (e quindi anche al fisco) un piano di pagamento sostenibile, con possibile riduzione dell’ammontare. Necessita dell’attestazione di un OCC e dell’omologazione del tribunale.
- Accordo di composizione della crisi: utilizzabile da imprenditori, liberi professionisti o lavoratori autonomi per ristrutturare i debiti; prevede l’adesione della maggioranza dei creditori.
- Liquidazione controllata o esdebitazione del debitore incapiente: consente la liberazione dai debiti residui al termine della procedura; è uno strumento estremo per chi non ha patrimonio o capacità di pagamento.
- Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021): procedura volontaria per le imprese in crisi volta a trovare soluzioni con i creditori tramite l’ausilio di un esperto negoziatore. L’Avv. Monardo, quale esperto negoziatore della crisi d’impresa, può assistere le aziende nell’accesso a questa procedura, sospendendo azioni esecutive e riducendo l’esposizione fiscale.
2 Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’avviso di accertamento
Ricevere un avviso di accertamento non significa che il debito sia immediatamente dovuto e incontestabile. La normativa attribuisce al contribuente diritti specifici e consente di difendersi. Di seguito descriviamo in dettaglio le fasi da seguire.
2.1 Verifica della notifica e dell’identificazione dell’atto
La prima cosa da fare è accertare che l’avviso sia stato notificato validamente. Le notifiche possono avvenire tramite PEC, posta raccomandata o ufficiale giudiziario:
- Notifica via PEC: l’avviso deve essere allegato in formato PDF/A firmato digitalmente. Verificare che l’indirizzo PEC utilizzato sia quello del contribuente e che il messaggio non provenga da domini sospetti.
- Raccomandata con ricevuta di ritorno: se l’atto è notificato a mezzo posta, l’Agenzia deve conservare prova dell’invio e del contenuto. La Cassazione ha stabilito che il semplice deposito della busta presso l’indirizzo non fa presumere la conoscenza dell’atto, a meno che l’ente dimostri che la busta conteneva proprio l’avviso . Se sospettate irregolarità, conservate la busta e fate fotografare la documentazione.
- Ufficiale giudiziario o messi notificatori: la relata di notifica deve indicare con chiarezza il luogo, la persona a cui è stato consegnato l’atto e la data.
Se la notifica non è stata eseguita correttamente (indirizzo errato, prova del contenuto carente, ecc.), l’atto può essere impugnato per nullità.
2.2 Analisi dell’avviso: motivazione, contraddittorio, decadenza
Una volta verificata la notifica, occorre leggere attentamente l’avviso per individuare possibili vizi sostanziali:
- Motivazione insufficiente: l’atto deve indicare gli elementi essenziali della pretesa (imposta, periodo d’imposta, norme applicate, ragionamenti logici). Per l’imposta di registro, è sufficiente la menzione della sentenza e della sua data ; per altri tributi, la motivazione deve essere più articolata. Se l’avviso è generico o fa riferimento a documenti non allegati, può essere annullato.
- Mancanza del contraddittorio: il nuovo art. 6‑bis prevede che l’amministrazione debba inviare uno schema di provvedimento e attendere 60 giorni per le osservazioni del contribuente . Se l’atto è stato emesso senza questa fase (salvo i casi in cui la legge lo esclude) si può eccepire l’annullabilità. Tuttavia, secondo la giurisprudenza 2025, occorre dimostrare con argomenti concreti che la mancanza del contraddittorio ha inciso sul risultato (prova di resistenza) .
- Decadenza e prescrizione: verificare che l’avviso sia stato emesso entro i termini. Ad esempio, per l’imposta di registro l’Agenzia può liquidare entro 3 anni (o 5 in caso di situazioni particolari) dal momento in cui l’atto è divenuto definitivo. Il d.lgs. 139/2024 ha introdotto un termine di decadenza espressamente nel nuovo art. 57 comma 1.1, che prevede la sospensione della prescrizione per i co‑obbligati .
- Competenza e firma: l’avviso deve essere sottoscritto dal dirigente competente. La mancanza di firma o la sottoscrizione da parte di soggetto privo di delega comporta la nullità.
- Errata individuazione del soggetto passivo: talvolta l’Agenzia notifica l’avviso alla persona sbagliata (socio anziché società, erede privo di accettazione, ecc.). Un controllo della posizione anagrafica è fondamentale.
2.3 Richiesta di accesso agli atti e contraddittorio
Il contribuente ha diritto di accedere agli atti istruttori e alla documentazione che fonda l’avviso. In caso di contraddittorio preventivo:
- presentare osservazioni e documenti entro il termine di 60 giorni indicato nella comunicazione preliminare;
- chiedere un incontro con l’ufficio per discutere le contestazioni e proporre soluzioni (ad esempio, la definizione per adesione);
- documentare con precisione tutte le eccezioni che si intendono sollevare in giudizio. Ricordiamo che le argomentazioni generiche non soddisfano la prova di resistenza .
2.4 Ricorso in autotutela (istanza di annullamento)
In presenza di errori manifesti (es. doppia imposizione, mancata considerazione di pagamenti, decadenza evidente), è possibile presentare una istanza di autotutela all’ufficio che ha emesso l’atto. L’autotutela è una forma di auto-annullamento dell’atto da parte dell’amministrazione quando riconosce un errore. Non sospende i termini per il ricorso: conviene comunque presentare il ricorso giudiziale entro i 60 giorni per evitare la definitività dell’atto.
2.5 Accertamento con adesione
L’accertamento con adesione (d.lgs. 218/1997) consente al contribuente di definire la pretesa fiscale prima dell’emissione dell’avviso o dopo la sua notifica, ottenendo riduzioni delle sanzioni (generalmente al 50 %). Può essere richiesto:
- dopo la notifica del processo verbale di constatazione;
- dopo la comunicazione di irregolarità (c.d. “invito al contraddittorio”);
- entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento.
La presentazione della domanda sospende i termini per ricorrere. Se la trattativa si conclude con esito positivo, l’Ufficio emette un atto di adesione con sanzioni ridotte e rateizzazioni. In caso di esito negativo, i termini per impugnare riprendono a decorrere.
2.6 Ricorso alla Corte di giustizia tributaria
Se l’avviso presenta vizi o se non si raggiunge un accordo in adesione, è necessario proporre ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado. La procedura prevede:
- Termine di 60 giorni dalla notifica (art. 21 d.lgs. 546/1992) . In caso di istanza di adesione o di sospensione feriale (1‑31 agosto), il termine è sospeso.
- Deposito telematico: dal 2022 il processo tributario è telematico obbligatorio. Occorre iscriversi al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) e depositare ricorso, fascicolo e documenti digitali, allegando la prova di notifica all’ufficio e la ricevuta di versamento del contributo unificato.
- Contenuto del ricorso: indicare l’Ufficio emittente, le ragioni di fatto e di diritto per cui si chiede l’annullamento, l’eventuale richiesta di sospensione dell’esecuzione e la prova delle notifiche.
- Istanza di sospensione: se l’avviso comporta un pagamento immediato, si può chiedere la sospensione dell’atto. La Corte decide sulla sospensione in camera di consiglio tenendo conto del fumus boni iuris (probabilità di successo) e del periculum in mora (danno grave e irreparabile).
- Deposito della comparsa di risposta: l’Ufficio deposita la propria difesa. Segue la fissazione dell’udienza e la discussione.
- Sentenza: la Corte può annullare l’atto, annullarlo parzialmente o rigettare il ricorso. La sentenza può essere impugnata con appello entro 60 giorni e, per motivi specifici (violazione di legge, omessa motivazione), in cassazione.
2.7 Rateizzazione e sospensione della riscossione
Durante il contenzioso è possibile chiedere la sospensione amministrativa all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione quando ricorrono gravi situazioni economiche, o presentare istanza di rateizzazione. Secondo il nuovo testo unico sulla riscossione, i debiti fino a 120 mila euro possono essere pagati in massimo 84 rate mensili . Per debiti superiori occorre dimostrare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. La rateizzazione consente di evitare l’iscrizione ipotecaria e i pignoramenti, ma in caso di mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive si decade dal beneficio.
3 Difese e strategie legali per contestare un avviso di accertamento nel 2026
3.1 Contestazione della motivazione e onere della prova dell’amministrazione
Una delle contestazioni più frequenti riguarda la carenza di motivazione dell’avviso. L’atto deve indicare le ragioni di fatto e di diritto, i documenti su cui si fonda e i riferimenti normativi. Se l’Ufficio omette di allegare gli atti richiamati o riporta formule generiche (“avviso emesso in base ai dati bancari”), il contribuente può dedurre la nullità per violazione dell’art. 7 della L. 212/2000.
In tema di imposta di registro su sentenze, la Cassazione ha stabilito che è sufficiente indicare la data e il numero del provvedimento . Tuttavia, se l’avviso si limita a queste indicazioni anche per altre imposte o per fatti complessi, la motivazione può essere censurata.
L’onere di provare la legittimità dell’atto spetta all’Amministrazione. In giudizio l’Ufficio deve depositare i documenti richiesti; se non lo fa, il giudice può annullare l’atto.
3.2 Eccezione di difetto di contraddittorio
La riforma del 2023 ha introdotto l’obbligo generalizzato del contraddittorio. Tuttavia, per i procedimenti pendenti o per atti emessi prima della data di entrata in vigore (1° gennaio 2024), la giurisprudenza continua a richiedere la prova di resistenza: il contribuente deve dimostrare che, se fosse stato ascoltato, l’esito dell’accertamento sarebbe potuto mutare . Pertanto, nel ricorso è opportuno indicare le osservazioni che si sarebbero potute presentare e le prove che si sarebbero potute addurre.
Per gli atti emessi dopo il 1° gennaio 2024 la mancanza del contraddittorio è causa di annullabilità ex art. 6‑bis, a meno che l’atto rientri tra le eccezioni (controlli automatizzati, atti di recupero a credito d’imposta, ecc.).
3.3 Vizi di notifica e incertezza sull’atto notificato
Come precisato dalla Cassazione nel 2026, la notifica a mezzo posta non può essere convalidata se non è dimostrato che la busta conteneva l’avviso . Se la raccomandata è arrivata senza avviso o con un altro documento, la notifica è inesistente e l’atto può essere impugnato anche oltre i 60 giorni. È quindi importante conservare la busta e far verbalizzare le contestazioni al momento della consegna.
Altri vizi di notifica includono l’invio alla residenza errata, l’omessa indicazione del destinatario, la notifica ad un avvocato senza delega, la notificazione via PEC a un indirizzo non iscritto nei registri pubblici. In tutti questi casi il ricorso potrà essere basato sulla nullità dell’atto.
3.4 Decadenza e prescrizione della pretesa
Molte volte l’avviso di accertamento viene notificato oltre i termini di decadenza. I termini variano a seconda dell’imposta e della fattispecie (redditi, IVA, registro, bollo, successioni). Ad esempio:
- per l’imposta di registro su provvedimenti giudiziari il termine è di tre anni dalla registrazione della sentenza (ma la responsabilità solidale degli altri soggetti decorre dopo l’infruttuosità dell’azione verso il debitore principale );
- per le imposte sui redditi e IVA, l’accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’ottavo anno in caso di omessa dichiarazione;
- per le imposte catastali e ipotecarie, il termine è generalmente di tre anni dal trasferimento.
Oltre la decadenza per l’accertamento vi è la prescrizione del credito iscritto a ruolo (generalmente dieci anni). Grazie al discarico automatico, i ruoli non riscossi vengono restituiti all’ente creditore dopo cinque anni . Se ricevete un sollecito di pagamento per ruoli prescritti o discaricati potete eccepire l’estinzione del debito.
3.5 Errata individuazione del soggetto passivo
Può accadere che l’Agenzia indirizzi l’avviso a chi non è titolare del rapporto tributario: ad esempio, al socio di una società di persone a responsabilità illimitata per imposte dovute dalla società, al coniuge in regime di separazione dei beni, o ad un erede che non ha accettato l’eredità. In tali casi è possibile contestare la legittimazione passiva e ottenere l’annullamento.
3.6 Questioni di legittimità costituzionale
In alcuni casi le norme su cui si fonda l’avviso possono essere oggetto di questione di legittimità costituzionale. Ad esempio, la Corte costituzionale ha ritenuto illegittimi i differimenti dei termini di prescrizione senza adeguata motivazione o la retroattività di sanzioni più onerose. Se la pretesa si basa su norme di dubbia conformità ai principi costituzionali (art. 3 uguaglianza, art. 53 capacità contributiva, art. 24 tutela giurisdizionale) è possibile sollevare la questione in giudizio.
3.7 Difese specifiche per tipologie di accertamento
Le strategie difensive variano a seconda del tipo di accertamento:
- Accertamento sintetico (redditometro): contestare la presunzione sulla capacità di spesa, fornire prove documentali sulle fonti di reddito, dimostrare l’inidoneità degli indici utilizzati.
- Accertamento induttivo: eccepire la mancanza di motivazione se l’Ufficio non esplicita gli elementi presuntivi; allegare libri contabili, fatture, estratti conto, contratti per confutare le presunzioni.
- Accertamento bancario: l’Ufficio trae spunto dai movimenti bancari; il contribuente deve giustificare ogni versamento come reddito esente o già tassato; è possibile chiedere l’annullamento per violazione del contraddittorio se non vi è stato preavviso.
- Accertamento da studi di settore o ISA: dimostrare la non congruità degli indicatori rispetto all’attività svolta; fornire prove di particolari condizioni (crisi di mercato, eventi straordinari).
- Avvisi di liquidazione su registrazioni: verificare la corretta applicazione dell’imposta di registro (ad esempio, se l’atto è esente); verificare che l’imposta sia stata determinata sulla corretta base imponibile; eccepire la mancanza di motivazione se l’atto non indica i parametri utilizzati.
4 Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e procedure di composizione della crisi
4.1 Rottamazione “quiquies” 2026: requisiti e vantaggi
La rottamazione 2026 consente di estinguere i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione dal 2000 al 2023 derivanti da controlli automatizzati e formali. Principali caratteristiche :
- Debiti ammessi: imposte e addizionali risultanti da controlli automatizzati (artt. 36‑bis/36‑ter d.p.r. 600/1973 e 54‑bis d.p.r. 633/1972). Sono esclusi gli accertamenti ordinari e gli atti derivanti da veri e propri accertamenti sostanziali.
- Periodi interessati: carichi affidati dal 2000 al 2023.
- Modalità di pagamento: fino a 54 rate bimestrali (9 anni). Per importi inferiori a 1.000 euro si può pagare in un’unica soluzione.
- Benefici: stralcio di sanzioni e interessi di mora; rimangono dovuti capitale e interessi legali.
- Procedura: il contribuente presenta la domanda entro il termine stabilito dal provvedimento attuativo; l’AE‑Riscossione comunica l’accoglimento e il piano di pagamento.
- Incompatibilità: non possono aderire i contribuenti che hanno già beneficiato di precedenti rottamazioni e sono decaduti per mancato pagamento se non versano integralmente le rate scadute.
4.2 Altre definizioni agevolate
Nel 2024‑2025 sono state previste altre forme di definizione agevolata che potrebbero essere riaperte o prorogate nel 2026:
- Regolarizzazione delle violazioni formali: consente di sanare errori ed omissioni che non incidono sulla determinazione dei tributi mediante il pagamento di una somma forfettaria.
- Definizione dei verbali di constatazione: l’accettazione integrale del contenuto del PVC consente di accedere a sanzioni ridotte.
- Chiusura delle liti pendenti: permette di definire le controversie tributarie pendenti pagando una percentuale della pretesa (40 % in primo grado, 15 % in secondo, 5 % in cassazione), con stralcio delle sanzioni e interessi. Questa misura potrebbe essere riproposta per smaltire l’arretrato delle Corti di giustizia tributaria.
- Definizione agevolata degli avvisi bonari: riguarda le comunicazioni relative ai controlli automatizzati e prevede il pagamento delle somme dovute entro termini agevolati con riduzione delle sanzioni.
4.3 Piani di rateizzazione e strumenti della riscossione
Oltre alle rottamazioni, i contribuenti possono richiedere la rateizzazione ordinaria dei debiti. Con le novità del d.lgs. 110/2024 e del d.lgs. 33/2025:
- i debiti fino a 120 mila euro possono essere rateizzati in un massimo di 84 rate mensili ;
- l’accesso alla rateizzazione è semplificato; non è più necessario depositare l’ISEE per importi fino a 60 mila euro;
- in caso di decadenza (mancato pagamento di 5 rate), l’Agenzia può attivare procedure esecutive ma il contribuente può chiedere una nuova rateizzazione se dimostra il pagamento di almeno 1/10 delle somme;
- la rateizzazione comporta la sospensione delle misure cautelari (fermi e ipoteche) ma non interrompe gli interessi di mora.
4.4 Procedure da sovraindebitamento per privati e microimprese
Quando i debiti tributari sono insostenibili, il contribuente può accedere alle procedure da sovraindebitamento (L. 3/2012 e d.lgs. 14/2019). Le principali caratteristiche:
- Piano del consumatore: il debitore propone al giudice un piano di pagamento in base alla propria capacità reddituale; le sanzioni e gli interessi possono essere ridotti; l’omologazione comporta l’inopponibilità di nuovi atti esecutivi; l’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi, verifica la fattibilità e redige la relazione.
- Accordo di composizione: richiede il consenso della maggioranza dei creditori (anche pubblici) e può prevedere la falcidia dell’imposta e la dilazione fino a 5‑7 anni. L’accordo, se omologato, impedisce l’iscrizione di ipoteche e pignoramenti.
- Liquidazione controllata e esdebitazione del debitore incapiente: applicabile a chi non dispone di patrimonio; prevede la liquidazione di eventuali beni e l’esdebitazione dei debiti residui dopo un periodo di “buona condotta” di 3‑5 anni.
- Composizione negoziata della crisi d’impresa: procedura introdotta dal D.L. 118/2021 per le imprese in difficoltà. L’imprenditore nomina un esperto negoziatore (l’Avv. Monardo) per elaborare con i creditori un piano di risanamento; durante la procedura sono sospese azioni esecutive e misure conservative. Questa modalità è utile quando l’azienda ha debiti fiscali elevati ma è ancora in grado di proseguire l’attività.
L’accesso a queste procedure richiede documentazione completa (elenco creditori, stato patrimoniale, piani economici) e il supporto di professionisti qualificati.
5 Errori comuni e consigli pratici
Nel gestire un avviso di accertamento o di liquidazione, i contribuenti commettono spesso errori che compromettono la difesa. Ecco i più frequenti e i consigli per evitarli:
- Ignorare l’avviso: molti pensano che l’avviso si “annulli da solo”. In realtà la mancata impugnazione nei termini lo rende definitivo. Consiglio: agire tempestivamente e rivolgersi subito a un professionista.
- Pagare senza verificare: alcune persone pagano immediatamente per paura delle conseguenze. Ma se l’avviso è viziato, i soldi potrebbero essere recuperati solo con un lungo contenzioso. Consiglio: far analizzare l’atto prima di versare.
- Presentare ricorsi generici: un ricorso privo di argomentazioni specifiche viene respinto. Occorre sviluppare motivi di diritto, allegare documenti, citare sentenze e normative pertinenti, e dimostrare la prova di resistenza quando richiesta .
- Confondere ricorso e autotutela: l’istanza di autotutela non sospende i termini per il ricorso. Consiglio: presentare ricorso e, contestualmente, chiedere l’autotutela.
- Ignorare le procedure agevolate: a volte si attende la definizione del contenzioso ignorando la possibilità di aderire a una rottamazione o rateizzazione. Consiglio: valutare sempre se una definizione agevolata comporta un risparmio di tempo e denaro.
- Non conservare la documentazione: i documenti (contratti, ricevute, estratti conto) sono essenziali per dimostrare le proprie difese. Consiglio: organizzare un archivio elettronico e cartaceo.
- Affidarsi a personale non specializzato: le norme fiscali sono complesse. Consiglio: scegliere professionisti con esperienza specifica in diritto tributario, come l’Avv. Monardo.
- Ritardare le rate: la rateizzazione è uno strumento utile ma richiede puntualità. Consiglio: pianificare i pagamenti e comunicare tempestivamente eventuali difficoltà per ottenere una proroga.
- Trascurare la notifica via PEC: molte notifiche avvengono tramite PEC; se non si controlla regolarmente la casella, si rischia di perdere i termini. Consiglio: attivare alert e delegare un professionista.
- Non valutare il ricorso collettivo: in alcuni casi più contribuenti possono impugnare lo stesso atto (es. avvisi a condomini). Consiglio: valutare azioni collettive per ridurre costi e aumentare l’efficacia.
6 Tabelle riepilogative
Tabella 1 – Principali norme e aggiornamenti 2024‑2026
| Normativa | Contenuto sintetico | Riferimenti e note |
|---|---|---|
| Art. 6‑bis Statuto del Contribuente (d.lgs. 219/2023) | Introduce il contraddittorio preventivo obbligatorio per tutti gli atti impugnabili; obbligo di schema di provvedimento e 60 giorni per osservazioni . | Annullabilità dell’atto in assenza di contraddittorio; alcune eccezioni (controlli automatizzati). |
| Art. 7‑bis, 7‑ter, 7‑quater L. 212/2000 | Prevedono cause di nullità e irregolarità degli atti fiscali; limitano l’uso di prove raccolte tardivamente . | Rilevante per eccepire vizi formali. |
| Art. 57 comma 1.1 TUR (d.lgs. 139/2024) | Per le sentenze registrate l’imposta è iscritta a ruolo a prescindere dal pagamento; l’Agenzia può rivalersi su altri soggetti solo dopo infruttuosità dell’azione verso il debitore principale . | Impone avviso di liquidazione agli altri co‑obbligati. |
| Cass. SU 21271/2025 | Stabilisce la necessità della prova di resistenza per far valere la violazione del contraddittorio . | Applicabile agli accertamenti emessi prima dell’entrata in vigore dell’art. 6‑bis. |
| Cass. ord. 24783/2025 | Ribadisce l’obbligo del contraddittorio per tributi armonizzati e l’onere del contribuente di fornire argomentazioni non pretestuose . | Valida come guida interpretativa. |
| Cass. ord. 398/2026 | In materia di notifiche postali stabilisce che la presunzione di conoscenza scatta solo se la busta contiene l’atto e l’ente lo dimostra . | Essenziale per eccepire nullità della notifica. |
| Art. 21 d.lgs. 546/1992 | Fissa in 60 giorni il termine per proporre ricorso contro gli atti tributari . | Termine che può essere sospeso per accertamento con adesione o feriale. |
| d.lgs. 110/2024 – discarico automatico | Restituisce i ruoli non riscossi dopo 5 anni all’ente creditore; esclude ruoli rateizzati o oggetto di contenzioso . | Non è un condono; comporta l’estinzione del debito a carico della riscossione. |
| d.lgs. 33/2025 – Testo unico riscossione | Riorganizza le norme su versamenti, rimborsi e procedure coattive; prevede discarico anticipato, rateizzazione fino a 84 rate ; obbligo di usare servizi telematici . | Nuovo riferimento principale per la riscossione. |
| Rottamazione 2026 | Consente di pagare i carichi affidati dal 2000 al 2023 derivanti da controlli automatizzati in 54 rate bimestrali ; stralcio di sanzioni e interessi di mora . | Attuazione prevista con decreto MEF. |
Tabella 2 – Termini e scadenze principali
| Fase/Atto | Termine | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Presentazione del ricorso alla Corte di giustizia tributaria | 60 giorni dalla notifica | art. 21 d.lgs. 546/1992 |
| Presentazione istanza di accertamento con adesione | Entro 60 giorni dall’avviso; sospende il termine per il ricorso | d.lgs. 218/1997 |
| Contraddittorio preventivo | L’Ufficio invia lo schema di provvedimento e attende 60 giorni | art. 6‑bis L. 212/2000 |
| Termine decadenza avviso di liquidazione per sentenze | 3 anni dalla registrazione; responsabilità solidale dopo infruttuosità | art. 57 TUR |
| Prescrizione dei ruoli | 10 anni; discarico automatico dopo 5 anni | d.lgs. 110/2024 |
| Rateizzazione ordinaria | Fino a 84 rate mensili per debiti sotto 120 mila euro | d.lgs. 33/2025 |
7 Domande frequenti (FAQ)
1. Cos’è un avviso di accertamento?
È l’atto con cui l’amministrazione finanziaria contesta al contribuente un’imposta non versata o un tributo accertato in misura superiore rispetto alla dichiarazione. Può riguardare imposte dirette, IVA, imposte di registro, imposte di successione e altri tributi. L’avviso indica l’imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi e, in molti casi, è già esecutivo.
2. Cosa succede se non impugno l’avviso entro 60 giorni?
L’atto diventa definitivo e l’imposta viene iscritta a ruolo. L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione potrà avviare pignoramenti o ipoteche senza ulteriore comunicazione.
3. Posso pagare in forma rateale l’avviso?
Sì. Puoi chiedere all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione la rateizzazione ordinaria (fino a 84 rate mensili) o aderire alle rottamazioni se previste. La richiesta non impedisce di presentare ricorso.
4. Cos’è il contraddittorio preventivo?
È la procedura introdotta dal d.lgs. 219/2023 per cui l’Amministrazione deve comunicare al contribuente lo schema di atto e attendere 60 giorni per ricevere osservazioni . Senza contraddittorio, l’atto è annullabile.
5. In quali casi l’Amministrazione non è tenuta al contraddittorio?
Sono esclusi i controlli automatizzati, gli avvisi di recupero crediti d’imposta, gli atti basati su dati già noti al contribuente e le ipotesi di particolare urgenza previste dalla legge.
6. Cos’è la prova di resistenza?
È l’onere del contribuente di dimostrare, nei giudizi riguardanti accertamenti notificati prima del 2024, che se avesse potuto partecipare al contraddittorio l’esito dell’accertamento sarebbe cambiato . Senza tale prova, la violazione del contraddittorio non comporta nullità.
7. Posso chiedere l’autotutela dopo aver ricevuto l’avviso?
Sì, ma l’istanza di autotutela non sospende i termini per il ricorso. È consigliabile presentare sia l’istanza di autotutela sia il ricorso entro 60 giorni.
8. Cosa devo verificare nella motivazione dell’avviso?
Che contenga l’indicazione della norma violata, delle ragioni di fatto e di diritto e dei documenti su cui si fonda. Per l’imposta di registro su sentenze, è sufficiente la data e il numero della sentenza , ma per altri tributi la motivazione dev’essere più completa.
9. Quando un avviso è nullo per difetto di notifica?
Se l’Ufficio non dimostra che la raccomandata conteneva l’atto , se la PEC è stata inviata a un indirizzo sbagliato o se la notifica è effettuata a un soggetto che non è il destinatario legittimo.
10. Cosa prevede la rottamazione “quiquies” 2026?
Permette di pagare i debiti affidati dal 2000 al 2023 derivanti da controlli automatizzati in 54 rate bimestrali, con stralcio di sanzioni e interessi .
11. Posso aderire alla rottamazione se ho debiti derivanti da accertamenti ordinari?
No. Sono ammessi solo i carichi provenienti da controlli automatizzati e formali .
12. Cos’è il discarico automatico?
È la restituzione dei ruoli non riscossi dopo cinque anni all’ente creditore . Non è un condono; l’ente creditore può riprendere la riscossione con modalità proprie, ma spesso preferisce non procedere.
13. Cosa posso fare se non riesco a pagare tutti i debiti?
Puoi accedere alle procedure da sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di composizione, liquidazione controllata) o alla composizione negoziata della crisi. L’Avv. Monardo e il suo team possono guidarti in queste procedure.
14. Posso ancora impugnare un avviso notificato tramite raccomandata consegnata a un parente?
Sì, se la notifica è stata effettuata senza le formalità previste (es. destinatario diverso, assenza di prova del contenuto). La Cassazione riconosce la nullità se non è documentata l’identità dell’atto consegnato .
15. È possibile unire più avvisi in un unico ricorso?
Sì, se gli avvisi riguardano lo stesso periodo d’imposta e sono fondati sugli stessi presupposti. In caso contrario, è preferibile presentare ricorsi separati per evitare questioni di inammissibilità.
16. Qual è la differenza tra avviso di accertamento e avviso di liquidazione?
L’avviso di accertamento rettifica o determina la base imponibile e la misura dell’imposta; l’avviso di liquidazione calcola l’imposta dovuta in base a un atto già registrato o a una base imponibile già determinata (ad esempio una sentenza). Spesso l’avviso di liquidazione è emesso a seguito di controlli formali.
17. In caso di morte del contribuente, l’avviso è valido?
L’avviso notificato al defunto è nullo. L’Agenzia deve notificare agli eredi entro un anno dalla morte. Se gli eredi non hanno ancora accettato l’eredità, possono rinunciarvi.
18. Posso ottenere la sospensione dell’atto senza ricorrere?
La sospensione amministrativa può essere concessa dall’Agenzia in presenza di gravi motivi, ma non sostituisce la tutela giurisdizionale. La sospensione giudiziale può essere richiesta solo con il ricorso.
19. Cosa comporta la mancata indicazione del responsabile del procedimento?
Secondo l’art. 7 della L. 212/2000, l’avviso deve contenere l’indicazione del responsabile del procedimento; l’omissione può comportare nullità, ma la giurisprudenza tende a considerarla sanabile se non vi è lesione del diritto di difesa.
20. Posso presentare ricorso in forma telematica senza avvocato?
Sì, il contribuente può difendersi personalmente. Tuttavia, la complessità delle norme e la necessità di depositare atti conformi ai formati digitali rendono consigliabile l’assistenza di un avvocato specializzato.
8 Simulazioni pratiche e casi numerici
8.1 Esempio 1: Avviso di accertamento per IVA e imposte dirette
La società Alfa S.r.l. riceve nel gennaio 2026 un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2021 per un maggiore reddito imponibile di 100 mila euro e maggiore IVA di 22 mila euro. L’Ufficio motiva l’accertamento sulla base di indagini bancarie e di un PVC notificato nel novembre 2025. L’avviso è notificato via PEC ma non viene allegato il PVC, né viene concesso il contraddittorio. La società, assistita dall’Avv. Monardo, procede come segue:
- Controllo notifica: verifica che la PEC provenga dall’indirizzo ufficiale dell’Agenzia e che l’avviso sia firmato digitalmente. La notifica è regolare.
- Analisi dell’atto: l’avviso richiama genericamente i movimenti bancari senza allegare il PVC. Non vi è stato contraddittorio ex art. 6‑bis. Poiché la violazione si colloca dopo il 1° gennaio 2024, l’atto è annullabile.
- Ricorso in autotutela: viene presentata istanza all’Ufficio con allegazione di documenti giustificativi (es. fatture, bilanci) per dimostrare che le somme accreditate provengono da finanziamenti soci già tassati.
- Accertamento con adesione: la società richiede l’adesione, ottenendo la sospensione dei termini. In sede di contraddittorio emergono errori dell’Ufficio e si concorda una riduzione della pretesa a 30 mila euro di maggiore reddito e 6 mila euro di IVA, con sanzioni ridotte del 50 %. L’importo è rateizzato in 12 rate.
- Ricorso: in caso di mancato accordo, la società avrebbe impugnato l’avviso deducendo la violazione del contraddittorio, la mancanza di motivazione e l’erronea qualificazione dei versamenti. La prova di resistenza sarebbe stata facilmente dimostrabile perché la società aveva documenti che avrebbero potuto cambiare l’esito dell’accertamento.
8.2 Esempio 2: Avviso di liquidazione su sentenza civile
Il signor Bruno riceve un avviso di liquidazione dell’imposta di registro per una sentenza di condanna resa dal Tribunale di Milano nel 2022, con cui veniva condannato a risarcire 50 mila euro a un ex socio. L’avviso, notificato nel dicembre 2025, richiede il pagamento di 7 mila euro. Bruno sostiene di non essere più tenuto a pagare perché il socio ha rinunciato all’esecuzione e l’avviso è carente di motivazione.
L’Avv. Monardo analizza la situazione:
- la motivazione dell’avviso riporta solo la data e il numero della sentenza, conformemente alla giurisprudenza ; pertanto, la motivazione è sufficiente.
- si verifica se il termine di decadenza triennale è rispettato: la sentenza è stata registrata nel gennaio 2023 e l’avviso è notificato entro il dicembre 2025, quindi il termine è rispettato.
- Tuttavia, ai sensi dell’art. 57 comma 1.1 TUR, l’Agenzia deve escutere prima il soggetto condannato (Bruno) e solo se la riscossione è infruttuosa può rivalersi sull’altra parte . Poiché la condanna è a carico di Bruno stesso, non vi sono co‑obbligati. Non si applica la sospensione.
- L’unica possibilità difensiva riguarda l’estinzione del giudizio attraverso transazione con l’ex socio. Se la sentenza è stata annullata o modificata in appello, si può chiedere la restituzione.
8.3 Esempio 3: Discarico automatico e contestazione di ruoli
Il signor Marco ha ricevuto nel 2017 una cartella per IRPEF 2010 di 4 mila euro. Dopo aver pagato alcune rate è decaduto dalla rateizzazione. Non ha ricevuto ulteriori solleciti. Nel gennaio 2026 chiede un estratto di ruolo e scopre che la cartella è stata discaricata nel 2025. L’Avv. Monardo spiega:
- il discarico automatico dopo cinque anni fa sì che l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione restituisca il ruolo al creditore originario ;
- ciò non significa che il debito sia annullato, ma l’ente creditore dovrebbe riattivare la riscossione con mezzi propri; spesso i comuni e altri enti rinunciano per i costi elevati;
- Marco, se ricevesse un nuovo avviso, potrebbe eccepire la prescrizione decennale: dal 2017 sono trascorsi oltre dieci anni.
9 Conclusioni
La difesa contro un avviso di accertamento nel 2026 richiede conoscenze normative aggiornate, attenzione ai dettagli e tempestività. Il contesto legislativo è in evoluzione: il nuovo principio del contraddittorio introdotto dal d.lgs. 219/2023 assegna al contribuente un ruolo attivo e impone all’amministrazione maggiore trasparenza ; la riforma delle imposte indirette (d.lgs. 139/2024) attribuisce all’avviso di liquidazione una funzione propedeutica all’iscrizione a ruolo ; la riforma della riscossione (d.lgs. 110/2024 e d.lgs. 33/2025) introduce discarichi automatici, rateizzazioni più flessibili e un nuovo testo unico ; la legge di bilancio 2026 prevede nuove rottamazioni . Le pronunce della Corte di Cassazione, infine, delineano i confini della prova di resistenza, della motivazione e della validità della notifica .
Affrontare da soli un avviso di accertamento può essere rischioso. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare hanno l’esperienza e la competenza per analizzare l’atto, individuare le contestazioni più efficaci, avviare trattative con l’amministrazione e proporre ricorsi solidi. La presenza di avvocati, commercialisti e gestori della crisi da sovraindebitamento consente di affrontare non solo l’aspetto fiscale ma anche la complessiva situazione patrimoniale del contribuente, valutando soluzioni giudiziali e stragiudiziali, rateizzazioni, rottamazioni e procedure di esdebitazione.
Se hai ricevuto un avviso di accertamento o di liquidazione, non aspettare la scadenza dei termini: ogni giorno conta per preservare i tuoi diritti e per ridurre l’importo dovuto.
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