Introduzione
Ricevere una lettera di sollecito da una società di recupero crediti come Cribis Credit Management (parte del gruppo CRIF) può generare preoccupazione, ma è importante ricordare che il recupero stragiudiziale non equivale a un’azione esecutiva. Cribis è una società specializzata nella vendita di informazioni commerciali, credit scoring e soluzioni per le decisioni aziendali; raccoglie milioni di esperienze di pagamento su aziende italiane e straniere e supporta il credito aziendale attraverso strumenti evoluti . Tuttavia il debitore conserva diritti fondamentali e può difendersi o concordare un saldo e stralcio per chiudere il debito a condizioni sostenibili.
Perché questo tema è importante
- Rischio di azioni giudiziarie: se il sollecito viene ignorato, il creditore potrà richiedere un titolo esecutivo e, in seguito, avviare pignoramenti. È quindi essenziale capire se il credito è legittimo e ancora esigibile. Un sollecito di pagamento non costituisce un titolo esecutivo: l’articolo 474 del codice di procedura civile prevede che l’esecuzione forzata possa essere intrapresa solo sulla base di titoli esecutivi (sentenze, decreti ingiuntivi, cambiali, ecc.) . Cribis, senza titolo, non può pignorare beni o stipendi, ma può costituire in mora il debitore e interrompere la prescrizione.
- Interessi e prescrizione: molti debiti di natura commerciale e bancaria si prescrivono in 10 anni (articolo 2946 c.c.) o in 5 anni per canoni e fatture periodiche (articolo 2948 c.c.) ; alcuni (bollette elettriche o telefoniche) si prescrivono in 2 anni. Se il credito è prescritto, il sollecito è illegittimo.
- Validità della cessione del credito: spesso Cribis agisce per conto di banche o società cessionarie di portafogli “non performing”. La cessione in blocco ex art. 58 Testo unico bancario richiede pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel registro delle imprese , ma non libera il cessionario dall’onere di provare la specifica inclusione del singolo credito nella cessione . Senza tale prova, il debitore può eccepire la mancanza di legittimazione attiva .
- Possibilità di accordo: prima di un’azione giudiziale è spesso possibile negoziare una definizione a saldo e stralcio, riducendo l’importo da pagare. In alternativa, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) prevede strumenti come la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 c.c.i.i.) , il piano del consumatore (art. 12‑bis L. 3/2012) e l’esdebitazione (art. 14‑terdecies L. 3/2012) , che consentono al debitore onesto ma sovraindebitato di liberarsi dai debiti residui.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC (Organismo di composizione della crisi). Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operanti in tutta Italia, con esperienza in diritto bancario e tributario. È anche Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. In caso di solleciti, l’avvocato e il suo team possono:
- Analizzare la documentazione (contratti, estratti conto, atti di cessione) per verificare la legittimità del credito e la prescrizione.
- Predisporre istanze di accesso agli atti e ricorsi per sospendere procedure esecutive.
- Condurre trattative stragiudiziali con Cribis e con la banca cedente per ottenere uno sconto a saldo e stralcio, rateizzazione o rinuncia al credito.
- Presentare ricorsi giudiziali per far accertare la nullità del contratto (ad es. per tassi usurari) o l’inesistenza del diritto.
- Assistere nella predisposizione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e liquidazioni controllate presso il tribunale competente, con sospensione delle azioni esecutive.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Natura della lettera di sollecito e requisiti per la costituzione in mora
Una lettera di sollecito inviata da Cribis o da altri recuperatori serve a costituire in mora il debitore e a interrompere la prescrizione. Per essere valida, la lettera deve rispettare quanto previsto dall’articolo 1219 del codice civile:
- deve contenere una intimazione o richiesta formale di adempimento;
- deve essere scritta;
- non sono richieste particolari formule, ma è necessario che l’atto identifichi il debitore, l’importo, il titolo del credito e fissi un termine per adempiere .
La Corte di cassazione ha più volte ribadito che un mero invio di fatture o note di debito non è sufficiente a costituire in mora: occorre una intimazione chiara ed espressa. La sentenza n. 26286/2025 ha precisato che l’interruzione della prescrizione richiede una richiesta di pagamento che identifichi il credito e fissi un termine; una semplice fattura o estratto conto non vale . Pertanto, se la lettera di Cribis non contiene questi elementi, il debitore può eccepirne l’inefficacia.
1.2 Termini di prescrizione dei diversi debiti
I debiti gestiti da Cribis possono riguardare finanziamenti bancari, carte di credito, forniture di energia, telefonia, ecc. Conoscere la prescrizione è fondamentale:
| Tipo di debito | Norma e durata | Descrizione |
|---|---|---|
| Finanziamenti bancari, mutui, prestiti personali, scoperti di conto | Art. 2946 c.c. – 10 anni | I crediti derivanti da contratti di mutuo o finanziamenti si prescrivono in 10 anni se non esercitati. Decorrono dalla data di scadenza della rata non pagata. |
| Fatture commerciali, canoni, affitti, fatture di professionisti (continuativi) | Art. 2948 c.c. – 5 anni | Periodicità annuale o superiore (rata di leasing, canoni di locazione) prescrive in 5 anni. |
| Bollette telefoniche ed energia | Art. 2948 c.c. e normative settoriali | Le bollette di telecomunicazioni si prescrivono in 5 anni per le forniture non domestiche; per energia elettrica le fatture si prescrivono in 2 anni in base alla legge di bilancio 2020. |
| Condomini e contributi associativi | Art. 2948 c.c. – 5 anni | Le quote condominiali e associative hanno prescrizione quinquennale. |
| Contributi INPS | Art. 3, L. 335/1995 – 5 anni | Prescrizione quinquennale per i contributi previdenziali. |
| Cartelle esattoriali | D.P.R. 602/1973 e normativa speciale | Per tributi erariali il termine è 10 anni; per contributi previdenziali 5 anni; per sanzioni amministrative il diritto si prescrive in 5 anni. |
La prescrizione decorre dal giorno in cui il pagamento doveva essere effettuato. L’invio di un sollecito conforme alla legge interrompe la prescrizione, ma il creditore deve dimostrarne l’avvenuta ricezione. Se il debitore ritiene che il debito sia prescritto, può inviare una contestazione scritta chiedendo la prova dell’interruzione.
1.3 La cessione del credito e la prova del titolo
Quando Cribis agisce per conto di un cessionario, è essenziale verificare se la cessione è avvenuta e se il credito è compreso nel portafoglio ceduto. L’articolo 1264 del codice civile dispone che la cessione del credito produce effetti verso il debitore ceduto solo quando questi l’ha accettata o gli sia stata notificata . In mancanza di notifica, il debitore che paga al cedente è liberato se ignorava la cessione.
Per le cessioni in blocco operate da banche o intermediari, il Testo unico bancario (art. 58) prevede un regime speciale. La Banca d’Italia emana istruzioni per la cessione in blocco di aziende, beni o rapporti . La banca cessionaria deve pubblicare l’avviso di cessione nel registro delle imprese e nella Gazzetta Ufficiale . Tali adempimenti producono nei confronti dei debitori gli effetti della notifica di cui all’art. 1264 c.c. . Tuttavia, la Cassazione ha stabilito che la pubblicazione non è prova sufficiente dell’inclusione del singolo credito: la società cessionaria deve dimostrare con documenti (contratto di cessione, allegati, quietanze) che il debito specifico è compreso nella cessione . Un avviso generico o un elenco pubblicato online non prova la titolarità del credito .
La sentenza Cass. 25547/2025 ha confermato che la pubblicazione in Gazzetta non esonera il cessionario dall’onere di provare l’inclusione del credito; altrimenti la domanda deve essere rigettata . Il debitore che contesta la legittimazione può chiedere in giudizio la produzione del contratto di cessione e, se non soddisfatto, chiedere l’estinzione del procedimento.
1.4 Titolo esecutivo e limiti del recupero stragiudiziale
Come già ricordato, l’esecuzione forzata si fonda su un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cambiale ecc.). L’articolo 474 c.p.c. prevede che senza titolo esecutivo non si può procedere ad alcun pignoramento . Pertanto Cribis, priva di titolo, può inviare solleciti o offrire piani di rientro ma non può minacciare legalmente pignoramenti. Le eventuali telefonate intimidatorie che paventano sequestri o fermi auto sono illecite e vanno contestate.
1.5 Normativa sul saldo e stralcio e definizione agevolata dei tributi
Per i debiti fiscali o previdenziali iscritti a ruolo, il legislatore ha introdotto varie definizioni agevolate (rottamazione). La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha previsto lo stralcio automatico dei carichi di importo residuo fino a 1.000 euro affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 . Alla data del 31 marzo 2023 tali debiti (comprensivi di capitale, interessi e sanzioni) sono stati annullati . L’agente della riscossione ha sospeso la riscossione fino all’annullamento e ha comunicato l’elenco delle quote annullate .
Per i carichi affidati da enti diversi da quelli erariali (Comuni, consorzi, ordini professionali) lo stralcio ha riguardato solo interessi e sanzioni, mentre il capitale è rimasto dovuto . Gli enti potevano decidere di non applicare lo stralcio entro il 31 gennaio 2023 . La normativa non si applica ad alcuni crediti (recupero aiuti di Stato, condanne Corte dei Conti, sanzioni penali, risorse proprie UE, IVA all’importazione) .
Successivamente la definizione agevolata 2023 (Rottamazione quater) ha consentito di pagare i tributi iscritti a ruolo senza interessi e sanzioni con rateizzazione fino a 18 rate; la legge 100/2023 e la legge 18/2024 hanno prorogato i termini di pagamento al 15 marzo 2024 e il D.Lgs. 108/2024 ha spostato la scadenza della quinta rata al 15 settembre 2024 . Per i contribuenti che rispettano le scadenze, l’agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, non può iscrivere fermi o ipoteche, ed il contribuente è considerato in regola per DURC e appalti .
La legge di bilancio 2026 ha introdotto la Rottamazione quinquies per i debiti affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023: domanda entro il 30 aprile 2026, pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o fino a 54 rate bimestrali con interessi al 3% .
1.6 Strumenti per consumatori sovraindebitati
Oltre alla trattativa stragiudiziale, l’ordinamento italiano prevede procedure giudiziali di composizione delle crisi da sovraindebitamento. La Legge 3/2012, oggi confluita nel Codice della crisi d’impresa, consente a consumatori e piccoli imprenditori non fallibili di presentare un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione dei debiti:
- Art. 6 L. 3/2012 – Finalità e definizioni: definisce la situazione di sovraindebitamento come il perdurante squilibrio tra obbligazioni e patrimonio che rende il debitore incapace di adempiere regolarmente.
- Art. 7 L. 3/2012 – Presupposti di ammissibilità: il debitore può proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione, allegando l’elenco dei creditori e dei beni .
- Art. 8 L. 3/2012 – Contenuto dell’accordo/piano: il piano indica i tempi e le modalità per soddisfare i creditori e le risorse finanziarie disponibili.
- Art. 12-bis L. 3/2012 – Procedimento di omologazione del piano del consumatore: il giudice, verificati i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9, fissa un’udienza e può sospendere procedure esecutive fino all’omologazione ; omologa il piano se assicura il pagamento dei crediti impignorabili e se il consumatore non ha assunto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di adempimento . In caso di contestazione, può omologarlo se ritiene che il piano soddisfi i crediti in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria .
- Art. 12-ter – Effetti dell’omologazione: dall’omologazione non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali , ed il piano è obbligatorio per tutti i creditori anteriori .
- Art. 14-terdecies – Esdebitazione: il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui se coopera con l’OCC, non ha ritardato la procedura, non ha ottenuto altra esdebitazione negli otto anni precedenti, non è stato condannato per reati e abbia soddisfatto almeno in parte i creditori . L’esdebitazione non opera per debiti alimentari, risarcimenti da fatto illecito, sanzioni penali e tributi accertati successivamente .
- Art. 15 – Organismi di composizione della crisi (OCC): gli organismi, iscritti presso il Ministero della Giustizia, assistono il debitore nella predisposizione del piano, verificano la veridicità dei dati e attestano la fattibilità .
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ha sostituito molte previsioni della L. 3/2012. L’articolo 67 consente al consumatore di proporre un piano di ristrutturazione con l’ausilio dell’OCC; il piano può prevedere anche la falcidia dei crediti privilegiati a condizione di assicurare un pagamento non inferiore al valore di liquidazione e può consentire la moratoria di massimo due anni per i creditori privilegiati .
1.7 Costi delle procedure
La procedura di composizione della crisi è soggetta a un contributo unificato fisso di 98 euro secondo una nota del Ministero della Giustizia , oltre ai compensi per l’OCC, determinati dal decreto ministeriale che fissa parametri su base percentuale.
1.8 Ulteriori sentenze rilevanti
- Cass. 23834/2025 (onorario): ribadisce che l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta surroga la notifica ma non è prova della titolarità; spetta al cessionario dimostrare con documenti la specifica inclusione del credito . La pronuncia sottolinea che senza prova la domanda va rigettata.
- Cass. 9073/2025: afferma che il soggetto che agisce su crediti derivanti da cessione in blocco deve dimostrare l’inclusione del credito nella cessione; la pubblicazione in Gazzetta non basta .
- Cass. 25547/2025: conferma l’orientamento sulla prova della cessione e ribadisce l’onere probatorio in capo al cessionario .
Queste decisioni sono fondamentali per contestare le pretese di Cribis quando non vengono prodotti documenti idonei.
2. Procedura passo‑passo dopo il sollecito di Cribis
Quando si riceve un sollecito, è importante seguire una strategia strutturata. Ecco i passaggi principali:
2.1 Verifica dell’identità e della legittimazione di Cribis
- Identificare il mittente: Cribis potrebbe agire come servicer per conto del creditore originario o del cessionario. Controllare il numero di pratica, l’indicazione del creditore e l’importo richiesto.
- Richiedere documentazione: se il sollecito non contiene prova della cessione, si può inviare una richiesta di documentazione (raccomandata A/R o PEC) chiedendo: il contratto di cessione, la prova dell’inclusione del credito nella cessione, il contratto originario (mutuo, carta di credito, ecc.), gli estratti conto.
- Verificare la prescrizione: calcolare i termini di prescrizione (vedi tabella sopra). Se il credito è prescritto e la lettera non costituisce valida interruzione, contestare l’inesigibilità.
- Controllare la legittimità della pretesa: verificare se il contratto originario conteneva clausole nulle (tassi usurari o anatocistici), se le spese richieste sono giustificate, se il debito è già stato pagato o transato.
2.2 Comunicazione di contestazione o richiesta di prova
Se emergono dubbi sulla prescrizione o sulla titolarità del credito, il debitore può inviare una contestazione. La lettera deve contenere:
- Riferimenti al sollecito ricevuto e al numero di pratica;
- Eccezione di prescrizione (se il debito è maturato oltre i termini) e richiesta di prova dell’interruzione;
- Eccezione di difetto di legittimazione in mancanza di prova della cessione in blocco (art. 58 TUB) ;
- Richiesta di copia del contratto originario e degli estratti conto;
- Diffida a non proseguire in attività di recupero illegittime.
L’invio tramite PEC o raccomandata fornisce prova della comunicazione. Spesso Cribis, se non riesce a produrre la documentazione richiesta, può proporre uno sconto per chiudere la posizione.
2.3 Valutazione economica e proposta di saldo e stralcio
Una volta verificata l’esistenza del debito, il debitore può decidere di pagare integralmente o proporre un saldo e stralcio. Questa tecnica consiste nell’offrire al creditore un pagamento ridotto in unica soluzione in cambio della rinuncia al residuo. Alcuni consigli:
- Quantificare la somma sostenibile: valutare reddito, patrimonio e carichi familiari; considerare eventuali altre procedure esecutive in corso.
- Argomentare la proposta: spiegare le ragioni della riduzione (prescrizione imminente, assenza di titolo esecutivo, spese giudiziarie che il creditore dovrebbe sostenere). Talvolta si può offrire il 40–60% del capitale, ma ogni trattativa è diversa.
- Formalizzare l’accordo per iscritto: il pagamento deve essere subordinato alla sottoscrizione di una transazione con rinuncia espressa al credito residuo e rinuncia a segnalazioni nelle centrali rischi. L’accordo deve indicare importo, data di pagamento, modalità (bonifico) e liberatoria.
- Conservare la quietanza: una volta pagato, chiedere una quietanza liberatoria che attesti l’estinzione del debito.
2.4 Eventuale azione giudiziale per l’ottenimento del titolo esecutivo
Se non si trova un accordo, il creditore potrebbe ricorrere al decreto ingiuntivo per ottenere un titolo esecutivo. In quel caso:
- Opposizione al decreto ingiuntivo: entro 40 giorni il debitore può proporre opposizione contestando la legittimazione del creditore, la prescrizione o la nullità del contratto. Se l’opposizione è fondata, il giudice può revocare il decreto.
- Richiesta di sospensione: è possibile chiedere al giudice la sospensione dell’esecutorietà del decreto, presentando documentazione (es. contestazione della cessione, estratti conto errati).
- Transazione in corso di causa: anche nel corso del giudizio è sempre possibile un accordo di saldo e stralcio.
2.5 Procedure esecutive e difesa del debitore
In caso di ottenimento del titolo esecutivo, il creditore potrà procedere con pignoramenti. Tuttavia il debitore dispone di diritti:
- Eccezione di impignorabilità: alcuni beni sono impignorabili (ad es. mobili necessari, stipendio nella misura prevista dalla legge).
- Conversione del pignoramento: il debitore può sostituire i beni pignorati con una somma di denaro versata in tribunale.
- Sospensione per procedure concorsuali: se il debitore avvia una procedura di composizione della crisi (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione), il giudice può sospendere o bloccare le esecuzioni fino all’omologazione .
2.6 Ricorso agli strumenti di sovraindebitamento
Se il debito è solo uno dei tanti carichi che oppressano il debitore, la soluzione può essere una procedura di sovraindebitamento. L’Avv. Monardo, come Gestore della crisi, può assistere nella predisposizione di:
- Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 c.c.i.i.): consente di riorganizzare tutti i debiti, anche quelli con Cribis, pagando una percentuale in base al reddito disponibile. Il piano può prevedere la falcidia dei crediti privilegiati e la moratoria fino a due anni .
- Accordo di composizione della crisi: negoziato con tutti i creditori e omologato dal tribunale; richiede la maggioranza dei creditori per valore.
- Liquidazione controllata dei beni: procedura simile al fallimento ma per soggetti non fallibili; consente di liquidare il patrimonio per soddisfare i creditori e poi ottenere l’esdebitazione.
- Esdebitazione del debitore incapiente: procedimento che permette la cancellazione dei debiti al consumatore incapiente che non ha beni o redditi significativi, ottenendo l’esdebitazione immediata.
Il vantaggio di questi strumenti è la sospensione delle azioni esecutive (art. 12-ter L. 3/2012) e la possibilità di ripartire senza debiti residui grazie all’esdebitazione .
3. Difese e strategie legali contro Cribis e il creditore
3.1 Controllo dell’atto di cessione e contestazione della legittimazione
Quando la richiesta proviene da un soggetto diverso dal creditore originario, l’avv. Monardo verifica l’esistenza del contratto di cessione. Ai sensi dell’art. 58 TUB, la banca cessionaria deve comunicare la cessione mediante registrazione e pubblicazione , ma ciò non basta: il cessionario deve dimostrare la titolarità del singolo credito . Se Cribis non produce il contratto con l’elenco dei crediti, la richiesta può essere rigettata.
In giudizio, il difensore può:
- Eccepire la mancanza di titolo: se la banca originaria non ha ottenuto un decreto ingiuntivo e la cessione non è provata, il giudice non può emettere decreto.
- Chiedere l’esibizione del contratto di cessione e degli allegati. Se l’avviso di cessione rimanda a un elenco consultabile solo online, ciò non integra la prova . La Cassazione ha chiarito che l’onere probatorio grava sul creditore .
- Far valere vizi del contratto originario (anatocismo, interessi usurari, costi occulti) e chiedere la rideterminazione del saldo.
3.2 Eccezione di prescrizione e decadenza
La prescrizione è una delle difese più efficaci. Se il sollecito è intervenuto quando il termine era già decorso, il debito è estinto. Anche se la prescrizione non è ancora maturata, la sua imminenza può indurre il creditore ad accettare una proposta di saldo e stralcio.
Occorre verificare se la lettera di Cribis costituisce valida intimazione (art. 1219 c.c.) . In mancanza, la prescrizione non è interrotta. Inoltre, la sentenza 26286/2025 ha stabilito che l’onere di provare la ricezione della lettera incombe sul creditore ; senza prova, la prescrizione prosegue.
3.3 Opposizione a decreto ingiuntivo
Se la banca o il cessionario ottiene un decreto ingiuntivo, l’avvocato può proporre opposizione deducendo:
- Inefficacia della cessione (mancanza di prova dell’inclusione del credito);
- Prescrizione;
- Nullità del contratto per violazione di norme imperative (tassi oltre soglia, mancanza di forma scritta, mancata consegna del contratto);
- Errori di contabilizzazione, contestando l’estratto conto.
L’opposizione comporta un giudizio ordinario nel quale il giudice verifica la fondatezza del credito. È possibile chiedere la sospensione provvisoria del decreto.
3.4 Denuncia di pratiche scorrette alle autorità
Se Cribis o i suoi agenti utilizzano pratiche aggressive o intimidatorie (ad es. telefonate minacciose, avvisi che prospettano conseguenze non fondate), il debitore può:
- Inviare una diffida ad interrompere la condotta scorretta;
- Segnalare l’accaduto all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), competente per le pratiche commerciali scorrette;
- Presentare denuncia all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali se i dati sono trattati senza consenso (ad esempio contatti a numeri non forniti dal debitore). La disciplina sul telemarketing prevede l’obbligo di iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni.
3.5 Rateizzazione e piani di rientro
Se il credito è valido ma l’importo elevato impedisce un pagamento immediato, è possibile richiedere una rateizzazione. Cribis spesso opera secondo le istruzioni del creditore cedente: per i debiti fiscali iscritti a ruolo, si può chiedere la rateizzazione all’Agenzia Entrate Riscossione; per i debiti bancari, la banca può concedere un piano con rata mensile. È importante formalizzare l’accordo e rispettare le scadenze per evitare ulteriori interessi e aggravi.
3.6 Soluzioni alternative: rottamazioni, concordati, ristrutturazioni
Se il debito rientra tra quelli fiscali, la definizione agevolata consente di ridurre sanzioni e interessi. In caso di multi-indebitamento, l’accesso alle procedure di sovraindebitamento offre vantaggi quali:
- Sospensione delle esecuzioni ;
- Falciatura dei debiti (pago solo in base al patrimonio e al reddito);
- Esdebitazione finale ;
- Costi controllati (contributo unificato fisso ).
La scelta tra saldo e stralcio, ristrutturazione dei debiti o liquidazione dipende dalla situazione personale. L’avvocato può consigliare la strada più conveniente.
4. Strumenti alternativi alla composizione stragiudiziale
4.1 Piano del consumatore e ristrutturazione dei debiti
Il piano del consumatore (art. 12‑bis L. 3/2012) offre al debitore persona fisica la possibilità di proporre al giudice un piano che preveda il pagamento dei debiti in proporzione alle risorse. Il giudice convoca i creditori entro 60 giorni dal deposito e può sospendere le procedure esecutive . L’omologazione è concessa se il piano è fattibile e il debitore meritevole . Se un creditore contesta la convenienza, il giudice può comunque omologare il piano se la soddisfazione non è inferiore alla liquidazione .
Dopo l’omologazione, nessun creditore anteriore può avviare o proseguire esecuzioni . Questo strumento è ideale per consumatori con reddito stabile ma debiti elevati.
4.2 Accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 c.c.i.i.)
Il Codice della crisi d’impresa disciplina la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67):
- Il debitore, tramite l’OCC, propone ai creditori un piano che indica le cause dell’indebitamento, risorse, tempi di adempimento e eventuali garanzie .
- Il piano può prevedere la falcidia dei crediti privilegiati se il pagamento non è inferiore al valore di liquidazione e può stabilire una moratoria fino a due anni .
- La proposta è depositata al tribunale e, se omologata, vincola tutti i creditori. In caso di mancato accordo, il giudice può omologare se il credito contestato è soddisfatto in misura non inferiore al valore liquidatorio.
4.3 Liquidazione controllata e esdebitazione
Quando il consumatore non dispone di reddito sufficiente, può optare per la liquidazione controllata dei propri beni (art. 14‑ter e seguenti L. 3/2012). L’OCC nomina un liquidatore che vende i beni per soddisfare i creditori . Al termine, il debitore può chiedere l’esdebitazione se sussistono i requisiti previsti dall’art. 14‑terdecies (collaborazione, assenza di frode, pagamento parziale dei creditori, ecc.). L’esdebitazione non è concessa per debiti alimentari o da risarcimento e può essere revocata in caso di frode .
4.4 Accordo di composizione negoziata della crisi d’impresa
Per imprenditori sotto‑soglia o società che non possono accedere al fallimento, il D.L. 118/2021 ha introdotto l’esperto negoziatore della crisi d’impresa. Con l’assistenza di un esperto, l’imprenditore può negoziare con i creditori un accordo per proseguire l’attività. L’Avv. Monardo, come esperto negoziatore, coordina consulenti aziendali e bancari per elaborare piani di risanamento e proporre concordati minori.
4.5 Istituti transattivi fiscali
Quando il debito riguarda tributi o imposte, è possibile ricorrere a:
- Accertamento con adesione: permette di chiudere la controversia con l’Agenzia delle Entrate pagando l’imposta dovuta con riduzione delle sanzioni.
- Ravvedimento operoso: pagamento spontaneo di imposta e interessi con riduzione delle sanzioni.
- Definizione agevolata degli avvisi bonari e rottamazioni: procedure che consentono di estinguere le cartelle senza sanzioni e con interessi ridotti .
4.6 Esempio pratico di piano del consumatore
Immaginiamo un debitore con:
- debiti con carta di credito (€15.000),
- prestito personale (€20.000),
- scoperto di conto (€5.000),
- cartella di Agenzia Entrate Riscossione (€3.000),
- reddito mensile netto di €1.500.
Il debitore chiede l’assistenza dell’OCC. L’organismo verifica i debiti e propone un piano quinquennale in cui il debitore versa €300 al mese (totale €18.000 in cinque anni). I creditori chirografari ricevono il 40% del capitale; la cartella è inserita nella definizione agevolata. Il giudice omologa il piano; tutte le esecuzioni sono sospese . Al termine, il debitore chiede l’esdebitazione per il residuo .
5. Errori comuni da evitare e consigli pratici
5.1 Ignorare il sollecito o rispondere senza consulenza
Il primo errore è ignorare la lettera: il sollecito costituisce il presupposto per future azioni giudiziarie. Se il debito è prescritto, va contestato; se non lo è, rispondere tempestivamente consente di negoziare uno sconto. Evitare di sottoscrivere piani di rientro senza esaminare il contratto: potrebbero contenere riconoscimento del debito e rinuncia alle eccezioni.
5.2 Pagare senza verificare la legittimità
Molti debitori pagano immediatamente per evitare “grane”. Tuttavia, la richiesta potrebbe provenire da soggetti non autorizzati o per crediti estinti. Verificare la titolarità del creditore e la prescrizione è fondamentale. Non fidarsi di telefonate minacciose: pretendere comunicazioni scritte.
5.3 Sottovalutare i costi dell’accordo
Nel saldo e stralcio è bene considerare le eventuali conseguenze fiscali: la differenza tra il debito originario e quello pagato può essere considerata reddito. Inoltre, se il credito è stato ceduto a prezzo molto basso, il margine di trattativa è ampio. Non accettare la prima proposta: presentare controfferta basata su analisi economica.
5.4 Non richiedere la cancellazione dalle centrali rischi
La chiusura del debito deve essere accompagnata dalla cancellazione delle segnalazioni nelle banche dati (CRIF, Experian, Cerved). L’accordo di saldo e stralcio deve prevedere l’obbligo per il creditore di richiedere la cancellazione entro un termine. In mancanza, persiste la segnalazione come “sofferenza” e ciò compromette l’accesso al credito.
5.5 Affidarsi a soggetti non qualificati
Trattative delicate come il saldo e stralcio richiedono competenze giuridiche e finanziarie. Rivolgersi a professionisti improvvisati può comportare errori (pagamento a società non legittimata, mancanza di liberatoria, ecc.). L’assistenza di un avvocato cassazionista esperto in diritto bancario e sovraindebitamento è la miglior garanzia.
6. Tabelle riepilogative
6.1 Prescrizione dei principali debiti gestiti da Cribis
| Debito | Prescrizione | Norma |
|---|---|---|
| Prestiti, mutui, leasing | 10 anni | Art. 2946 c.c. – prescrizione ordinaria |
| Fatture commerciali, canoni periodici | 5 anni | Art. 2948 c.c. – periodicità |
| Bollette energia, gas, acqua | 2 anni (ai sensi di varie leggi di settore) | L. 205/2017, art. 1, comma 4 (prescrizione biennale per energia elettrica); D.Lgs. 206/2005 per gas; varie delibere ARERA. |
| Bollette telefoniche | 5 anni | Art. 2948 c.c.; regolamento AGCOM |
| Contributi INPS | 5 anni | L. 335/1995, art. 3 |
| Cartelle esattoriali fiscali | 10 anni | D.P.R. 602/1973 |
| Sanzioni amministrative | 5 anni | L. 689/1981 |
6.2 Strumenti difensivi e loro effetti
| Strumento | Effetto | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Contestazione della cessione | Impone al creditore la prova dell’inclusione del credito; può portare alla nullità dell’azione | Art. 58 TUB |
| Eccezione di prescrizione | Estingue il debito se decorso il termine | Artt. 2946, 2948 c.c. |
| Opposizione a decreto ingiuntivo | Avvia un giudizio ordinario che può annullare il titolo | Artt. 633 ss. c.p.c. |
| Piano del consumatore | Sospende le esecuzioni e permette di pagare in proporzione al reddito | Artt. 12‑bis e 12‑ter L. 3/2012 |
| Ristrutturazione dei debiti del consumatore | Consente moratoria e falcidia dei privilegiati | Art. 67 c.c.i.i. |
| Liquidazione controllata | Realizza il patrimonio per soddisfare i creditori e consente l’esdebitazione | Artt. 14‑ter, 14‑terdecies L. 3/2012 |
6.3 Benefici delle definizioni agevolate
| Misura | Debiti ammessi | Vantaggi | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Stralcio mini debiti 2023 | Carichi fino a €1.000 affidati dal 2000 al 2015 | Annullamento automatico del debito al 31/3/2023 ; sospensione riscossione | Art. 1 commi 222–230 L. 197/2022 |
| Rottamazione quater (2023) | Cartelle affidate fino al 30 giugno 2022 | Pagamento solo dell’imposta e rateizzazione fino a 18 rate; sospensione esecuzioni | Legge 197/2022; Legge 100/2023; D.Lgs. 108/2024 |
| Rottamazione quinquies (2026) | Cartelle affidate dal 2000 al 2023 | Pagamento in unica soluzione entro 31/7/2026 o 54 rate; interessi al 3% | Legge di bilancio 2026 |
7. Domande frequenti (FAQ)
7.1 Cos’è Cribis e cosa significa ricevere una sua lettera?
Cribis Credit Management è una società del gruppo CRIF specializzata nella gestione del credito e nel recupero di portafogli deteriorati. Ricevere una lettera significa che la società sta gestendo un credito per conto di un creditore (banca, finanziaria, impresa di servizi). La lettera è un sollecito stragiudiziale e non ha valore di titolo esecutivo.
7.2 Devo pagare subito quanto richiesto?
Non necessariamente. Occorre prima verificare:
- la legittimità della richiesta (il creditore è titolare del credito? ha prova della cessione?);
- la prescrizione del debito (se decorso il termine, il credito non è più esigibile);
- l’esattezza degli importi (capitale, interessi, sanzioni). È consigliabile inviare una richiesta di documentazione prima di pagare.
7.3 Una fattura o un estratto conto interrompe la prescrizione?
No. La Cassazione (sentenza 26286/2025) ha affermato che la prescrizione si interrompe solo se la lettera contiene un’esplicita intimazione di pagamento con indicazione del titolo e del termine . Un semplice invio di fattura o estratto conto non costituisce messa in mora.
7.4 La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prova la cessione del mio credito?
No. L’art. 58 TUB prevede che la cessione in blocco sia pubblicata per surrogare la notifica . Tuttavia, la Cassazione richiede che il cessionario dimostri l’inclusione del singolo credito con documenti idonei . Senza questi documenti, il debitore può contestare la legittimazione.
7.5 Cosa succede se ignoro il sollecito?
Il creditore potrà richiedere un decreto ingiuntivo e ottenere un titolo esecutivo. Se non si oppone, il decreto diventa esecutivo e il creditore può pignorare beni. È quindi preferibile attivarsi subito, contestare le anomalie e, se necessario, negoziare un saldo e stralcio.
7.6 Posso proporre un saldo e stralcio anche se il debito è prescritto?
Sì, ma è consigliabile farlo solo se la prescrizione non è certa o se si desidera chiudere la vicenda velocemente. Se il credito è chiaramente prescritto, si può contestare e chiedere la cancellazione dalle banche dati. Una trattativa può comunque evitare un contenzioso.
7.7 Quanto posso ottenere di sconto nel saldo e stralcio?
Dipende da vari fattori: importo originario, data del debito, prezzo di acquisto del credito da parte del cessionario, capacità economica del debitore e probabilità di recupero. In genere gli sconti oscillano tra il 40% e l’80% del debito residuo. L’assistenza di un esperto può aumentare il risultato.
7.8 Cosa prevede l’art. 12‑bis L. 3/2012 sul piano del consumatore?
Prevede che il giudice, ricevuta la proposta e verificata l’assenza di frodi, fissi un’udienza entro 60 giorni e possa sospendere le esecuzioni . Omologa il piano se ritiene che il debitore sia meritevole e che il piano assicuri il pagamento dei crediti impignorabili .
7.9 Che cosa succede dopo l’omologazione del piano?
Dalla data dell’omologazione, i creditori anteriori non possono avviare o proseguire azioni esecutive . Il piano è vincolante per tutti i creditori e, se eseguito correttamente, il debitore può chiedere l’esdebitazione .
7.10 Quali debiti non sono esdebitabili?
Secondo l’art. 14‑terdecies L. 3/2012, non sono esdebitabili i debiti per alimenti e mantenimento, risarcimento per fatto illecito, sanzioni penali e alcuni tributi accertati successivamente . È dunque opportuno valutare se questi debiti rientrano nel patrimonio.
7.11 Quali sono i costi di una procedura di sovraindebitamento?
Oltre ai compensi dell’OCC e del professionista, è dovuto un contributo unificato di 98 euro . L’onorario dell’avvocato e dell’organismo varia in base al valore dei debiti e alla complessità.
7.12 Posso accedere alla procedura se sono imprenditore?
Gli imprenditori commerciali sopra soglia rientrano nelle procedure concorsuali (fallimento o concordato). Tuttavia, gli imprenditori sotto soglia, gli agricoltori e le start up innovative possono utilizzare le procedure di sovraindebitamento , così come i professionisti e le associazioni senza scopo di lucro.
7.13 Cosa accade se pago parzialmente senza accordo?
Il pagamento parziale può essere considerato riconoscimento del debito e interrompere la prescrizione. Inoltre, il creditore potrebbe pretendere il saldo residuo. È sempre opportuno formalizzare l’accordo di saldo e stralcio e ottenere la liberatoria.
7.14 Posso chiedere la cancellazione dai registri se il debito è prescritto?
Sì. In base al Codice in materia di protezione dei dati personali, la segnalazione nelle banche dati deve essere corretta e aggiornata. Se il debito è prescritto o inesistente, il debitore può richiedere la cancellazione per inesattezza. In caso di rifiuto, ci si può rivolgere al Garante o all’autorità giudiziaria.
7.15 Cosa fare se Cribis minaccia l’iscrizione di ipoteca o fermo amministrativo?
L’iscrizione di ipoteca o fermo amministrativo su un bene immobile o su un veicolo può essere richiesta solo dalla Agenzia Entrate Riscossione per debiti fiscali e solo dopo la notifica della cartella di pagamento e del preavviso. Cribis, priva di poteri pubblici, non può iscrivere ipoteche. Se nel sollecito vengono prospettate azioni di questo tipo, si può denunciare la pratica scorrette all’AGCM.
7.16 Se il credito è stato venduto a un prezzo irrisorio, posso pagare solo quella somma?
No. La cessione del credito a titolo oneroso trasferisce il credito per intero; il debitore continua ad essere tenuto al pagamento originario. Tuttavia, l’acquisto a prezzo basso dà maggiore margine di trattativa per il saldo e stralcio. L’avvocato può negoziare uno sconto significativo.
7.17 Le comunicazioni telefoniche costituiscono messa in mora?
No. La messa in mora richiede un atto scritto con richiesta di pagamento . Telefonate e SMS non hanno valore legale per interrompere la prescrizione.
7.18 Devo pagare gli interessi e le spese richiesti nel sollecito?
Solo se dovuti. Il creditore deve dimostrare il tasso contrattuale, l’applicazione corretta e il conteggio aggiornato. Spese di recupero e costi amministrativi non concordati nel contratto non sono dovuti. È possibile contestare interessi usurari o anatocistici.
7.19 Posso aderire alla definizione agevolata se ho già sottoscritto un piano del consumatore?
Sì, ma occorre coordinare le procedure. La definizione agevolata riguarda debiti fiscali; se questi debiti sono inclusi nel piano, si può chiedere l’adesione per pagare in misura agevolata. L’OCC e il giudice valuteranno l’impatto sul piano.
7.20 Qual è il ruolo dell’Organismo di composizione della crisi?
L’OCC è un ente iscritto presso il Ministero della Giustizia che assiste il debitore nella predisposizione della domanda di composizione della crisi, verifica la veridicità dei dati e attesta la fattibilità del piano . Svolge funzioni di mediatore tra debitore e creditori e cura le comunicazioni e le pubblicazioni. Senza l’assistenza dell’OCC non è possibile accedere alle procedure di sovraindebitamento.
8. Conclusione
Affrontare una lettera di sollecito da Cribis richiede lucidità, competenza e tempestività. La normativa offre numerosi strumenti per contestare pretese illegittime, eccepire la prescrizione, verificare la legittimazione del cessionario e negoziare un saldo e stralcio vantaggioso. In caso di sovraindebitamento, le procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il piano del consumatore e la liquidazione controllata consentono di bloccare le azioni esecutive, pagare una parte sostenibile del debito e ottenere l’esdebitazione.
L’esperienza dimostra che agire tempestivamente e con l’assistenza di professionisti esperti fa la differenza. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti sono pronti a valutare gratuitamente la posizione del debitore, analizzare la documentazione, elaborare strategie difensive e condurre trattative efficaci. La loro competenza spazia dal diritto bancario e tributario alle procedure di sovraindebitamento, con particolare attenzione ai diritti del consumatore e dell’imprenditore. Grazie all’iscrizione nel registro dei Gestori della crisi e all’esperienza come esperto negoziatore, l’Avv. Monardo può attivare tutte le procedure giudiziali e stragiudiziali idonee a bloccare pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e cartelle esattoriali.
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