Rasatore con debiti: cosa fare per difendersi da fisco e banche

Introduzione

L’Italia è uno dei paesi con il carico fiscale e contributivo più elevato d’Europa, e sempre più persone – imprenditori, professionisti e privati – si trovano ad affrontare debiti con il fisco o con banche e finanziarie. La pandemia, le crisi energetiche e il rincaro dei tassi d’interesse hanno aggravato una situazione di già ampia sovraindebitamento, facendo crescere il numero di cartelle esattoriali, ipoteche e pignoramenti. Chi riceve un atto di riscossione o una diffida della banca vive un momento di forte stress: non sa come reagire, rischia di commettere errori fatali (ad esempio pagare subito senza verificare, ignorare le scadenze o perdere l’accesso a misure agevolative) e teme di perdere la casa o di vedere bloccati i conti correnti.

Conoscere i diritti del debitore e le difese legali permette di affrontare con lucidità le richieste del creditore ed evitare azioni esecutive. Esistono strumenti normativi e giurisprudenziali che consentono di contestare cartelle illegittime, sospendere pignoramenti, rateizzare o definire i debiti con il fisco, oppure avviare procedure di composizione della crisi e liberarsi dei debiti. Questa guida, aggiornata a gennaio 2026, illustra passo per passo cosa fare quando si hanno debiti con l’erario o con le banche, citando leggi, decreti legislativi e sentenze recenti (Cassazione, Corte costituzionale) e offrendo soluzioni pratiche dal punto di vista del debitore.

Chi siamo: lo studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivi su tutto il territorio nazionale nei settori bancario e tributario. Lo studio si occupa esclusivamente di difesa dei debitori, tutela patrimoniale e composizione delle crisi. Fra i titoli dell’avvocato:

  • Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ai sensi della Legge 3/2012, con esperienza in piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e liquidazione del patrimonio.
  • Professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC), abilitato a presentare procedure di esdebitazione e gestione della crisi per privati e piccoli imprenditori.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, norma che ha introdotto la composizione negoziata per le imprese in difficoltà.

Lo studio fornisce assistenza completa nella difesa da cartelle esattoriali, ipoteche, pignoramenti, intimazioni di pagamento e decreti ingiuntivi. Le principali attività comprendono:

  • Analisi degli atti notificati (ruoli, estratti di ruolo, avvisi di accertamento, piani di rientro bancari) e verifica delle illegittimità (errori di notifica, prescrizione, vizi di motivazione, calcolo di interessi e sanzioni).
  • Ricorsi tributari presso le Corti di giustizia tributaria e opposizioni in ambito civile contro banche e finanziarie.
  • Sospensioni e istanze di autotutela per bloccare sul nascere ipoteche, pignoramenti e fermi amministrativi.
  • Trattative stragiudiziali e definizioni agevolate (rottamazioni, saldo e stralcio, accordi a stralcio con le banche) per ridurre l’importo dovuto.
  • Piani di rientro e rateizzazioni ad hoc, anche con piani di lungo periodo introdotti dai recenti decreti legislativi.
  • Procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di composizione, liquidazione controllata) e composizione negoziata della crisi d’impresa.

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13. Approfondimenti giurisprudenziali su usura e anatocismo

La lotta contro i tassi usurari e l’anatocismo bancario è un terreno fertile di contenziosi. La giurisprudenza più recente offre chiarimenti utili per comprendere quando un contratto di mutuo o di leasing viola la legge e quali rimedi spettano al debitore.

13.1 Cassazione 24197/2025: l’ammortamento “alla francese” non è anatocismo

Nell’ordinanza n. 24197 del 29 agosto 2025, la Corte di cassazione (Sezione III) ha riaffermato il principio che il piano di ammortamento alla francese non integra un’ipotesi di anatocismo. La quota di interessi inclusa in ciascuna rata non è calcolata su interessi maturati in precedenza, né genera a sua volta interessi per le rate successive; di conseguenza non si realizza la capitalizzazione vietata dall’art. 1283 c.c. .

La Corte ha inoltre sottolineato che chi contesta l’anatocismo deve specificare l’errore di calcolo del giudice di merito e proporre un metodo alternativo, altrimenti il motivo è inammissibile . Con riferimento all’usura, ha ribadito che l’interesse ad agire esiste anche nel corso del rapporto ma che la valutazione del tasso soglia per gli interessi moratori si effettua al momento dell’accordo; in caso di mora si considera il tasso concretamente applicato dopo l’inadempimento .

L’ordinanza richiama la sentenza a Sezioni Unite n. 15130/2024: per verificare l’usura bisogna confrontare il tasso effettivo globale (TEG) con il tasso soglia indicato nei decreti ministeriali relativi al trimestre di stipula. Se il debitore non produce tali decreti, le contestazioni sulla usurarietà sono inammissibili .

13.2 Usura e interessi moratori

L’art. 644 c.p. punisce chi presta denaro a tassi usurari. La legge 108/1996 prevede che gli interessi sono usurari quando superano il tasso soglia fissato trimestralmente dal Ministero dell’Economia, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di quattro punti percentuali. La giurisprudenza distingue tra interessi corrispettivi (dovuti per l’uso del denaro) e interessi moratori (dovuti in caso di ritardo). Le Sezioni Unite (sentenza n. 19597/2020) hanno affermato che anche gli interessi moratori devono essere inclusi nel calcolo del TEG. Tuttavia, per l’usurarietà degli interessi moratori occorre verificare se l’eventuale mora si sia concretamente verificata o sia solo potenziale; nel primo caso si confronta il tasso con la soglia vigente al momento del ritardo .

Se un contratto è usurario, gli interessi sono nulli e il debitore è tenuto a restituire solo il capitale; può inoltre agire per la restituzione degli interessi pagati. Il giudice può ricalcolare il piano di ammortamento e ridurre la rata.

13.3 Oneri probatori e calcolo del TEG

Per dimostrare l’usura o l’anatocismo occorre produrre documenti e perizie contabili. Secondo la Cassazione, chi si duole della violazione del tasso soglia deve produrre i decreti ministeriali che riportano i tassi soglia del trimestre di riferimento e allegare una perizia che calcoli il TEG includendo tutte le commissioni, spese e oneri. In mancanza, le contestazioni sono inammissibili .

I giudici hanno riconosciuto che la banca deve fornire al cliente tutte le condizioni contrattuali in modo chiaro e trasparente, ma spetta al debitore dimostrare l’usurarietà. L’analisi deve considerare anche i tassi di mora, le spese di assicurazione e le penali di estinzione anticipata.

13.4 Pronunce dei tribunali di merito (2025)

Oltre alla Cassazione, anche i tribunali hanno emesso decisioni rilevanti nel 2025. Ad esempio, il Tribunale di Gorizia (ordinanza 24 settembre 2025) ha stabilito che, nel calcolo del TEG, il differenziale del piano di ammortamento “alla francese” non deve essere sommato al tasso d’interesse, confermando l’assenza di anatocismo. Il Tribunale di Cassino (sentenza n. 1572/2025) ha giudicato usurario un mutuo a tasso variabile perché, considerando la capitalizzazione composta e i costi occulti, il TEG superava il tasso soglia. In questi casi i giudici hanno ordinato la restituzione degli interessi e la ricalcolazione del debito.

13.5 Conseguenze pratiche per il debitore

Le recenti pronunce offrono spunti utili:

  • Prima di contestare un mutuo per usura o anatocismo, è necessario predisporre una perizia tecnica.
  • È importante confrontare il TEG con i tassi soglia pubblicati nel periodo di riferimento.
  • Se il tasso effettivo supera la soglia, gli interessi sono nulli e il contratto diventa gratuito per il cliente.
  • I contratti a piano di ammortamento alla francese non sono di per sé illeciti; per configurare l’anatocismo bisogna dimostrare che gli interessi maturati sono capitalizzati su interessi già scaduti.
  • Le contestazioni generiche o la mancanza di documenti comportano l’inammissibilità del ricorso.

Per questi motivi è essenziale rivolgersi a professionisti esperti che possano analizzare la posizione contrattuale, reperire la documentazione necessaria e predisporre le azioni legali più efficaci.

14. Glossario dei termini principali

Per facilitare la lettura di questa guida, presentiamo un glossario dei termini giuridici e fiscali più ricorrenti.

Agente della riscossione: soggetto incaricato della riscossione coattiva dei tributi. In Italia l’Agente della riscossione è l’Agenzia delle entrate‑Riscossione (AdER), subentrata a Equitalia nel 2017.

Agio: compenso spettante all’agente della riscossione per l’attività svolta; in passato era pari all’8 % delle somme riscosse, ma con le rottamazioni l’aggio è ridotto o azzerato .

Anatocismo: capitalizzazione degli interessi; consiste nel calcolare interessi su interessi. È vietato se praticato senza il consenso espresso del cliente e se avviene con periodicità inferiore all’anno .

Accertamento con adesione: procedura che consente al contribuente di definire una controversia con l’Agenzia delle entrate prima del contenzioso, ottenendo uno sconto sulle sanzioni.

Avviso di accertamento: atto con cui l’Agenzia delle entrate comunica al contribuente un maggior tributo dovuto; diventa esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica.

Cartella di pagamento: titolo esecutivo emesso dall’AdER che contiene l’importo da versare, le sanzioni e gli interessi. Se non pagata entro 60 giorni, dà luogo alle azioni esecutive.

Codice della crisi: il D.lgs. 14/2019 che raccoglie le norme sulla crisi d’impresa e dell’insolvenza, abrogando in gran parte la legge fallimentare. Per le procedure di sovraindebitamento ha integrato la Legge 3/2012.

Composizione negoziata: procedura introdotta dal D.L. 118/2021 per consentire all’imprenditore in crisi di negoziare un piano di risanamento assistito da un esperto negoziatore.

Debitore esecutato: soggetto nei confronti del quale è stata intrapresa un’azione esecutiva (pignoramento, ipoteca, fermo).

Definizione agevolata (rottamazione): misura straordinaria che consente di estinguere i debiti fiscali pagando solo il capitale e le spese di notifica, con l’azzeramento di sanzioni e interessi .

Discarico automatico: cancellazione dei carichi inesigibili dal magazzino dell’Agente della riscossione; opera dal 1° gennaio 2026 per i debiti irrecuperabili .

Fideiussore: garante che si obbliga a pagare un debito al posto del debitore principale. Il condono o la rottamazione non liberano automaticamente i fideiussori .

Fermo amministrativo: misura cautelare che blocca l’utilizzo dei veicoli in caso di debiti tributari; disciplinata dall’art. 86 DPR 602/1973.

Ipoteca legale: iscrizione di un diritto reale di garanzia su un bene immobile, a tutela di un debito superiore a 20 000 euro .

Magazzino fiscale: l’insieme delle cartelle e dei carichi pendenti presso l’AdER. Il discarico automatico mira a ridurre questo magazzino.

Moratorie bancarie: sospensioni temporanee del pagamento delle rate di mutui e prestiti, previste da leggi speciali (ad esempio durante la pandemia) o da accordi ABI.

Piano di ammortamento alla francese: piano di restituzione di un prestito in cui ogni rata include una quota di capitale crescente e una quota di interessi decrescente. La Cassazione ha escluso che integri anatocismo .

Piano del consumatore: procedura di ristrutturazione dei debiti rivolta alle persone fisiche che non svolgono attività imprenditoriale; comporta l’omologazione giudiziale e la falcidia dei debiti .

Pignoramento presso terzi: procedura con cui si sottopone a pignoramento un credito del debitore verso terzi (conto corrente, stipendio) .

Rateizzazione straordinaria: piano di pagamento con più di 84 rate concesso a chi dimostra una grave e comprovata difficoltà economica .

Rottamazione quinquies: definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2026, applicabile ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2023, con pagamento del solo capitale e dell’aggio in massimo 54 rate .

Statuto del contribuente: legge 212/2000 che stabilisce i diritti fondamentali del contribuente nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

Tasso soglia usura: tasso massimo consentito per interessi e commissioni, determinato trimestralmente dal Ministero dell’Economia; superarlo rende il contratto usurario.

TEG (Tasso Effettivo Globale): indicatore che misura il costo complessivo di un finanziamento, includendo interessi, commissioni, spese e oneri. Va confrontato con il tasso soglia per verificare l’usura.

Triplo dell’assegno sociale: importo impignorabile su stipendi e pensioni. L’assegno sociale per il 2026 è pari a circa 503,27 euro al mese; il triplo equivale a circa 1 509,81 euro.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale: le regole della riscossione e le difese del debitore

1.1 Il sistema della riscossione: dal DPR 602/1973 al nuovo Testo Unico 2025

Il DPR 602/1973 disciplina la riscossione delle imposte sul reddito, regolando l’iscrizione a ruolo, la formazione e notifica delle cartelle, le forme di pignoramento e le procedure esecutive. L’art. 72‑bis, introdotto dal DL 40/2006, consente all’agente della riscossione di pignorare crediti del contribuente verso terzi (ad esempio il conto corrente in banca) con una procedura semplificata. Secondo questa norma, il concessionario può ordinare al terzo di versare direttamente al fisco le somme dovute dal debitore, senza l’intervento del giudice, entro 60 giorni per i crediti già scaduti o alla scadenza per gli altri . L’ordine può essere redatto anche da un dipendente non laureato dell’agente di riscossione .

La disciplina dell’art. 72‑bis va letta insieme agli articoli 543 e 546 del Codice di procedura civile (c.p.c.), che regolano il pignoramento presso terzi. L’art. 543 stabilisce che il pignoramento di crediti presso terzi si effettua mediante notifica di un atto al terzo e al debitore, con indicazione del credito, del titolo esecutivo e dell’intimazione a non disporre delle somme . L’art. 546 c.p.c. impone al terzo pignorato l’obbligo di custodire e non disporre dei beni o delle somme sino all’ordine del giudice. Per i conti correnti, il terzo deve garantire che le somme già accreditate prima del pignoramento fino a tre volte l’assegno sociale restino disponibili per il debitore; per i crediti futuri (maturati dopo il pignoramento), si applicano i limiti dell’art. 545 c.p.c. .

Nel 2025 il legislatore ha profondamente riformato la riscossione con il Decreto legislativo 26 marzo 2025, n. 33 (cd. Testo Unico della Riscossione), che riunisce e aggiorna la normativa dispersa. L’art. 1 approva il testo unico allegato e stabilisce che entra in vigore il 27 marzo 2025 . La riforma prevede un maggiore coordinamento tra Agenzia delle entrate, Agenzia delle entrate-Riscossione (AdER) e Ministero delle Finanze, introduce nuove modalità digitali e, soprattutto, norme a tutela dei contribuenti. Fra le novità principali:

  • Discarico automatico dei crediti inesigibili: l’art. 211 del d.lgs. 33/2025 consente all’AdER di cancellare automaticamente dal proprio magazzino i carichi affidati che risultino irrecuperabili perché il debitore è fallito, deceduto o nullatenente. Dal 1° gennaio 2026, se non vi sono beni aggredibili, l’agente può comunicare il discarico entro 24 mesi, liberando il contribuente .
  • Nuovi piani di rateizzazione: la riforma coordina i piani di pagamento previsti dal d.lgs. 110/2024 (vedi paragrafo 1.3) con i meccanismi di definizione agevolata.
  • Maggior tutela per i contribuenti fragili: prevede procedure semplificate per soggetti in difficoltà economica, con verifiche su ISEE e patrimonio.

1.2 Recenti pronunce giurisprudenziali sul pignoramento presso terzi

L’interpretazione dell’art. 72‑bis e delle norme sul pignoramento ha generato numerosi contenziosi. La giurisprudenza più recente della Corte di cassazione ha rafforzato il potere del fisco ma ha anche definito limiti procedurali utili al debitore.

1.2.1 Obbligo della banca di congelare i crediti futuri (Cass. 28520/2025)

Nel 2025 la Corte di cassazione ha deciso un caso importante (sentenza n. 28520/2025) che riguarda il pignoramento del conto corrente ex art. 72‑bis. Prima di questa sentenza, molte banche si limitavano a bloccare solo le somme presenti al momento della notifica. La Suprema Corte ha affermato che l’ordine di pignoramento costringe la banca a trattenere e versare all’AdER non solo le somme esistenti, ma anche tutte quelle accreditate nei 60 giorni successivi all’atto, anche se il conto era a zero o in rosso . Il termine di 60 giorni non è un periodo di grazia ma una “finestra di cattura” di ogni entrata: la banca deve girare quanto maturato entro tale termine .

Il principio è stato ripreso da numerosi commentatori: non si tratta di una misura generalizzata su tutti i conti, ma di un vincolo specifico per chi ha ricevuto un pignoramento; le norme non si applicano a chi non ha ricevuto alcuna notifica . Questo consente di rassicurare i correntisti ma al contempo obbliga chi ha ricevuto l’atto a monitorare costantemente i flussi in entrata.

1.2.2 La custodia del terzo oltre il sessantesimo giorno

La disciplina dell’art. 72‑bis è collegata all’art. 546 c.p.c. sulla custodia dei beni da parte del terzo. La Cassazione ha chiarito che l’obbligo di custodia non si esaurisce dopo 60 giorni: la banca deve custodire le somme fino all’effettivo pagamento, sebbene non sia tenuta a bloccare i crediti che maturano oltre il sessantesimo giorno . Questo significa che, decorso il termine, eventuali nuovi accrediti non sono più vincolati, ma la banca resta responsabile del versamento di quanto maturato entro 60 giorni.

1.2.3 Contenzioso sull’efficacia dei condoni e delle definizioni agevolate

Nel campo della definizione agevolata (condono), la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 30567/2025 ha affermato che l’adesione a un condono da parte di una società non estende automaticamente gli effetti ai soci o ai coobbligati: ogni soggetto deve presentare domanda di definizione per i propri ruoli . La decisione ribadisce il carattere eccezionale delle sanatorie e ricorda che la responsabilità personale dei soci non viene automaticamente estinta.

Un’altra pronuncia significativa (Cass. 29746/2025) riguarda i piani del consumatore: la Suprema Corte ha stabilito che può accedere a questa procedura soltanto chi agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale; chi presta fideiussioni per società di cui è socio di maggioranza non è considerato “consumatore” e quindi non può presentare il piano . Nel concordato minore, la Cassazione n. 28574/2025 ha precisato che il piano di rimborso deve rispettare il principio della parità di trattamento e garantire ai creditori privilegiati almeno quanto otterrebbero nella liquidazione: se il piano non assicura un pagamento adeguato, il giudice può dichiararlo inammissibile .

1.3 D.Lgs. 110/2024: nuove rateizzazioni e piani di pagamento

Il D.Lgs. 110/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, ha ampliato le possibilità di rateizzare i debiti iscritti a ruolo. Le nuove norme consentono:

  • Rateizzazione ordinaria fino a 84 rate mensili per le richieste presentate nel biennio 2025‑2026; fino a 96 rate per le domande del biennio 2027‑2028; e fino a 108 rate dal 2029 .
  • Rateizzazione straordinaria (massimo 120 rate) concessa ai contribuenti che documentano una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (ISEE o altri indicatori). Anche in questo caso i limiti sono: 85‑120 rate per le domande 2025‑2026; 97‑120 per 2027‑2028; 109‑120 dal 2029 .
  • Rate minime: ogni rata non può essere inferiore a 50 euro.
  • Decadenza: la perdita del beneficio si verifica al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive, ad eccezione delle definizioni agevolate in cui basta la mancanza di 2 rate.

Le domande si presentano tramite il servizio telematico “Rateizza adesso” dell’AdER. È importante verificare la propria situazione economica e scegliere il piano più adeguato, anche in combinazione con le rottamazioni (vedi paragrafo 2).

1.4 Le definizioni agevolate e la “rottamazione quinquies” 2026

Negli ultimi anni, il legislatore ha introdotto varie definizioni agevolate (rottamazioni) che consentono di estinguere i debiti fiscali pagando solo l’imposta e gli oneri di riscossione, con l’azzeramento di sanzioni e interessi. La Legge di bilancio 2023 (Legge 197/2022) ha introdotto la rottamazione‑quater, applicabile ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022: pagando il solo capitale e le somme accessorie si azzerano interessi, sanzioni e aggio .

Con la legge di bilancio 2026, entrata in vigore il 1° gennaio 2026, è stata varata una nuova definizione agevolata chiamata rottamazione quinquies. Le disposizioni di dettaglio sono contenute in una norma collegata al d.lgs. 33/2025; i punti salienti sono:

  • Ambito soggettivo: possono aderire tutti i contribuenti con carichi affidati all’AdER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da imposte erariali e contributi non versati. Anche chi non ha pagato precedenti rottamazioni può accedere .
  • Debiti esclusi: sono esclusi i carichi derivanti da recupero di aiuti di Stato, le sanzioni per violazioni penali e le somme dovute a titolo di risorse proprie dell’UE.
  • Benefici: pagamento del solo capitale e dei diritti di aggio e spese di notifica; interessi, sanzioni e aggio sono azzerati .
  • Modalità di pagamento: possibile in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in fino a 54 rate bimestrali (9 anni), con interessi al 3 % dal 1° agosto 2026 . Le rate devono essere almeno di 100 euro; l’AdER invia il piano entro il 30 giugno 2026.
  • Effetti: presentando la domanda, si sospendono i termini di prescrizione e decadenza, nonché le azioni esecutive (ipoteche, fermi, pignoramenti) .
  • Decadenza: il mancato pagamento dell’unica rata o di due rate comporta la perdita del beneficio, senza i 5 giorni di tolleranza, e il ripristino integrale del debito con sanzioni e interessi .

La rottamazione quinquies rappresenta una nuova opportunità per i contribuenti in arretrato. Occorre tuttavia valutare se il proprio carico è contenuto nell’ambito temporale, se si dispone delle risorse per rispettare le rate e se conviene più di una rateizzazione ordinaria.

2. Procedura passo-passo dopo la notifica di un atto esattoriale o bancario

Quando si riceve un atto di riscossione (cartella di pagamento, avviso di accertamento, intimazione di pagamento) o una comunicazione della banca relativa a un piano di rientro o a un pignoramento, il tempo è cruciale. Ecco i passaggi da seguire per tutelare i propri diritti e attivare le difese.

2.1 Verificare la regolarità della notifica e dei termini

  1. Controllare la data di notifica: la cartella esattoriale o l’avviso deve essere notificato secondo le forme di legge (posta certificata PEC o raccomandata a/r). Se la notifica è avvenuta in modo irregolare, l’atto può essere impugnato. L’art. 26 del DPR 602/1973 prevede che la cartella sia notificata “a mezzo posta” o da messo notificatore; la mancata consegna al destinatario o la mancata indicazione della relata di notifica costituisce motivo di nullità.
  2. Verificare i termini di decadenza e prescrizione:
  3. Decadenza: per le imposte dirette, l’ufficio deve notificare la cartella entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all’anno di presentazione della dichiarazione; per l’IVA entro il 31 dicembre del quinto anno. L’inosservanza determina l’annullabilità dell’atto.
  4. Prescrizione: la cartella si prescrive generalmente in 10 anni per i tributi erariali ma la notifica dell’intimazione o dell’atto successivo interrompe e fa decorrere un nuovo termine. Se sono trascorsi molti anni dall’ultima attività e non vi sono atti interruttivi, può eccepirsi la prescrizione.
  5. Esaminare la motivazione: l’atto deve contenere l’indicazione della natura del tributo, dell’anno di riferimento, della base imponibile, delle aliquote e degli interessi. La mancanza o genericità della motivazione rende l’atto impugnabile.

2.2 Analizzare l’importo e i calcoli

Molte cartelle includono interessi anatocistici, sanzioni illegittime o aggio superiore al dovuto. È essenziale richiedere all’AdER copia dell’estratto di ruolo e confrontare gli importi. Tra i principali errori:

  • Calcolo di interessi di mora superiori a quelli stabiliti dal Ministero dell’Economia (aggiornati annualmente).
  • Applicazione di sanzioni cumulate oltre il massimo consentito.
  • Duplicazione dei tributi (ad esempio, riscossione contemporanea di imposta sostitutiva e IRPEF).
  • Inserimento di spese e diritti non dovuti (spese di notifica calcolate più volte).

Un’analisi contabile permette di ridurre notevolmente il debito e di contestare eventuali vizi.

2.3 Valutare le difese procedurali e substantive

Una volta verificata la regolarità dell’atto, occorre decidere la strategia di difesa. Le principali opzioni, anche cumulabili, sono:

  • Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria: se si contesta l’imposta o l’illegittimità della cartella, si può presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica (o 30 giorni per gli atti di pignoramento ex art. 72‑bis). Il ricorso sospende la riscossione se viene chiesta la sospensione e il giudice la concede.
  • Istanza in autotutela: si richiede all’ufficio o all’AdER l’annullamento o la correzione dell’atto per vizi evidenti (errore di persona, duplicazione). Non ha termini perentori ma non sospende la riscossione salvo accoglimento.
  • Istanza di sospensione ex art. 22 D.Lgs. 472/1997: consente di sospendere l’esecuzione quando è pendente un giudizio che può annullare il debito.
  • Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.: se si eccepisce l’inesistenza del titolo o la prescrizione del credito.
  • Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.: se si contestano vizi formali dell’atto di pignoramento.

È fondamentale valutare la via più efficace in base alla natura del debito e ai motivi di contestazione.

2.4 Gestire il pignoramento del conto corrente

Se l’AdER notifica un pignoramento del conto corrente ex art. 72‑bis, occorre agire tempestivamente:

  1. Accertare la regolarità dell’ordine di pignoramento: l’atto deve indicare il credito e intimare al terzo di versare le somme entro 60 giorni o alla scadenza . Se mancano questi elementi o non vi è titolo esecutivo, si può proporre opposizione ex art. 617 c.p.c.
  2. Chiedere al giudice la riduzione o la revoca: in caso di sproporzione tra il credito e le somme pignorate, il debitore può chiedere al presidente della Corte di giustizia tributaria o al giudice dell’esecuzione di limitare il pignoramento.
  3. Presentare ricorso e chiedere la sospensione: se si impugna il debito, è possibile chiedere al giudice tributario o all’AdER la sospensione del pignoramento in attesa della decisione.
  4. Attivare le procedure di sovraindebitamento: la notifica del pignoramento non impedisce di presentare un piano del consumatore o un accordo di composizione; l’OCC può chiedere la sospensione delle procedure esecutive.

2.5 Affrontare le banche e finanziarie: difendersi da piani di rientro, anatocismo e usura

Non solo il fisco: molti debitori sono schiacciati da mutui, prestiti e linee di credito. Le banche e finanziarie possono avviare procedure di decadenza dal beneficio del termine, passare il credito a società di recupero o ottenere decreti ingiuntivi. Le tutele principali sono:

  1. Verificare i contratti: molte volte i contratti di mutuo o di leasing contengono clausole vessatorie (anatocismo, commissioni di massimo scoperto). La giurisprudenza ha dichiarato nulle le clausole che prevedono interessi usurari (art. 1815 c.c.); se gli interessi superano il tasso soglia, il debitore può chiedere la restituzione di quanto pagato indebitamente.
  2. Contestare l’anatocismo: il divieto di capitalizzazione trimestrale degli interessi, previsto per i conti correnti, è stato più volte ribadito dalla Corte di cassazione. La banca può applicare interessi composti solo se il cliente ha chiuso il saldo passivo e l’anatocismo è regolato da una convenzione scritta successiva all’apertura del conto.
  3. Verificare i tassi effettivi (TEG): un’analisi tecnica permette di calcolare il TEG e confrontarlo con il tasso soglia usuraio pubblicato trimestralmente dalla Banca d’Italia. Se il tasso supera il limite, si può chiedere la nullità degli interessi.
  4. Opposizione al decreto ingiuntivo: se la banca ottiene un decreto ingiuntivo, il debitore ha 40 giorni per proporre opposizione, contestando importo, interessi e validità del contratto.
  5. Transazioni e saldo e stralcio: con il supporto di un legale, è possibile negoziare con la banca un pagamento ridotto (saldo e stralcio) o rinegoziare il piano di rientro, sospendendo gli interessi.

2.6 Attivare le procedure di sovraindebitamento e composizione della crisi

Quando i debiti superano le possibilità di pagamento, le procedure di sovraindebitamento e di composizione della crisi offrono strumenti per ottenere l’esdebitazione totale o parziale. Dal 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della crisi e dell’insolvenza (D.lgs. 14/2019), coordinato con la Legge 3/2012 e con i successivi correttivi (d.lgs. 83/2022 e d.lgs. 149/2022). Le principali procedure sono:

  1. Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: destinato a persone fisiche che non hanno esercitato attività imprenditoriale. Il debitore propone un piano di pagamento che può prevedere una falcidia del debito e la ristrutturazione di mutui e cessioni del quinto. I creditori non votano, ma possono formulare osservazioni; il giudice omologa se il piano è conveniente rispetto alla liquidazione. La Cassazione ha precisato che chi presta fideiussioni per una società non è considerato consumatore e non può accedere al piano .
  2. Concordato minore: rivolto a imprenditori commerciali sotto soglia, lavoratori autonomi e professionisti. Prevede un accordo con i creditori con falcidia dei debiti, purché i creditori privilegiati ricevano almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione; in caso contrario, il piano è inammissibile .
  3. Accordo di composizione della crisi: simile al concordato minore ma rivolto a consumatori e piccoli imprenditori che possiedono beni. Prevede un piano concordato con la maggioranza dei creditori (60 % dei crediti) e l’omologazione del giudice.
  4. Liquidazione controllata del patrimonio: procedura di liquidazione dell’attivo del debitore con possibile esdebitazione dopo il pagamento parziale dei creditori.

Queste procedure richiedono l’intervento dell’Organismo di composizione della crisi (OCC) che nomina un gestore. L’OCC verifica la veridicità dei dati, assiste nella redazione del piano e può richiedere la sospensione delle azioni esecutive.

2.7 Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)

Il D.L. 118/2021, convertito nella legge 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, strumento destinato alle imprese non soggette a liquidazione giudiziale (fallimento) o che vogliono evitare il dissesto. Le principali caratteristiche:

  • Nomina dell’esperto negoziatore: l’imprenditore, assistito da un professionista di fiducia, presenta domanda alla CCIAA; viene nominato un esperto che facilita le trattative con i creditori e verifica la percorribilità del piano.
  • Protezione del patrimonio: durante le trattative, l’imprenditore può chiedere misure protettive che sospendono azioni cautelari e conservative dei creditori; il giudice può autorizzare il pagamento di crediti strategici e l’uso di risorse essenziali per la continuità aziendale.
  • Soluzione negoziata: l’esito può essere un accordo con i creditori, un piano attestato di risanamento, la richiesta di concordato minore o la liquidazione giudiziale. Dal 2024 la procedura è stata integrata nel Codice della crisi e coordinata con gli strumenti di allerta.

L’Avv. Monardo, come esperto negoziatore, assiste le imprese nella predisposizione della domanda, nella negoziazione con banche e fornitori e nella eventuale transizione a un concordato preventivo o minore.

3. Difese e strategie legali per contestare o definire il debito

In questa sezione analizziamo le tattiche difensive più efficaci dal punto di vista del debitore. La scelta deve tenere conto della tipologia di debito (tributario o bancario), dell’entità, della sussistenza di vizi formali o sostanziali e della condizione economica del contribuente.

3.1 Eccezioni formali e vizi dell’atto

Molti atti esattoriali e bancari presentano irregolarità che ne determinano l’annullabilità o la nullità. Tra le principali eccezioni:

  1. Notifica inesistente o nulla: se l’atto è notificato a un indirizzo errato, a un soggetto diverso o senza prova di consegna, si può chiedere l’annullamento. Ad esempio, una cartella inviata via PEC a un indirizzo non registrato nel Registro INI‑PEC non è valida.
  2. Mancanza del titolo esecutivo: il pignoramento deve indicare chiaramente il titolo; la mancanza comporta l’inesistenza dell’atto e l’opposizione ex art. 615 c.p.c.
  3. Incompetenza territoriale: per gli atti emessi da un ufficio territorialmente incompetente (diverso dal luogo di residenza del contribuente), si può eccepire la nullità.
  4. Mancata motivazione: se l’atto si limita a enunciare le somme dovute senza spiegare la ragione del debito, viola l’art. 7 dello Statuto del contribuente che impone la motivazione.
  5. Decadenza e prescrizione: come già esposto, la mancata osservanza dei termini rende l’atto nullo.

3.2 Difese sostanziali: contestare il debito

Al di là dei vizi formali, si può contestare l’inesistenza del debito o l’illegittimità degli interessi. Ecco le principali strategie:

  • Vizio di notifica dell’atto presupposto: se la cartella deriva da un avviso di accertamento mai ricevuto, si può impugnare l’intero procedimento.
  • Interessi e sanzioni illegittimi: contestare il calcolo degli interessi di mora e delle sanzioni; ad esempio, se la cartella include interessi su interessi (anatocismo) o calcola sanzioni su tributi già prescritti.
  • Anatocismo bancario e usura: contestare la legittimità delle clausole contrattuali dei mutui e dei conti correnti; chiedere la riduzione dei tassi usurari o la restituzione di interessi illegittimi.
  • Errori di calcolo e duplicazioni: richiedere la rettifica dell’estratto di ruolo se sono presenti duplicazioni di tributi o contributi.

3.3 Strategie procedurali: sospensioni e ricorsi

Una difesa efficace richiede di sospendere immediatamente l’efficacia degli atti per evitare azioni esecutive:

  • Sospensione giudiziale: nel ricorso tributario è possibile chiedere la sospensione dell’atto per grave e irreparabile danno; il giudice può concederla con decreto, imponendo eventuali garanzie.
  • Sospensione amministrativa: l’AdER può concedere la sospensione temporanea se l’atto presenta errori o se si attende l’esito di un ricorso.
  • Verifica del terzo: in caso di pignoramento presso terzi, il debitore può interpellare il tribunale perché verifichi la legittimità e limiti la misura.

3.4 Transazioni e definizioni stragiudiziali con il fisco

Oltre al contenzioso, è spesso conveniente negoziare con l’Agenzia delle entrate. Strumenti principali:

  • Accertamento con adesione: consente di definire l’atto di accertamento con uno sconto su sanzioni e interessi; richiede la presentazione della domanda entro 15 giorni dalla notifica.
  • Conciliazione giudiziale: durante il processo tributario, le parti possono transigere; le sanzioni sono ridotte al 40 % e il giudice omologa la conciliazione.
  • Saldo e stralcio (2019): procedura straordinaria introdotta dalla legge 145/2018 per i contribuenti in grave difficoltà economica (ISEE < 20.000 euro), non prorogata ma che potrebbe essere reintrodotta in legge di bilancio 2026; prevedeva il pagamento di una percentuale del debito in base al reddito.

3.5 Rottamazioni e rateizzazioni: scegliere l’opzione migliore

Le rottamazioni sono strumenti potenti ma richiedono un’accurata valutazione:

  • Rottamazione quater (2023) e rottamazione quinquies (2026): permettono di pagare solo capitale e spese. Vantaggi: azzeramento sanzioni e interessi, sospensione delle azioni esecutive, rateizzazione fino a 54 rate con interessi ridotti. Svantaggi: decadenza immediata al mancato pagamento di due rate e perdita di quanto già versato .
  • Rateizzazione ordinaria o straordinaria: consente un numero maggiore di rate (fino a 120), ma non prevede l’azzeramento di sanzioni e interessi. È indicata per debiti elevati e per chi non è in grado di rispettare le scadenze ravvicinate della rottamazione.
  • Combinazione: in alcuni casi è utile aderire alla rottamazione per i ruoli più recenti e rateizzare gli altri debiti; occorre una pianificazione analitica.

3.6 Strumenti per le imprese: composizione negoziata, piani attestati e concordato

Per le imprese in crisi, gli strumenti introdotti dal Codice della crisi e dal D.L. 118/2021 permettono di ristrutturare i debiti con le banche e con il fisco conservando la continuità aziendale:

  • Piani attestati di risanamento: accordi stipulati con le banche e gli altri creditori con l’asseverazione di un professionista indipendente. L’attestatore certifica la veridicità dei dati e la fattibilità del piano, il quale, se depositato presso il Registro delle imprese, conferisce protezione da azioni revocatorie.
  • Concordato preventivo o minore: consente all’imprenditore di proporre un piano di ristrutturazione con pagamento parziale dei creditori; il concordato minore è riservato alle imprese di piccole dimensioni e ha procedure più rapide .
  • Accordi con gli istituti bancari: negoziazione di ristrutturazione del debito bancario con riduzione di tassi, rinegoziazione delle rate, riorganizzazione delle garanzie. La presenza di un esperto negoziatore facilita l’accordo e la concessione di nuove linee di credito.

3.7 Esdebitazione e ripartenza

La esdebitazione (liberazione dai debiti residui) è l’obiettivo finale di chi affronta una procedura di sovraindebitamento. Dopo aver eseguito il piano o la liquidazione, il debitore può ottenere l’esdebitazione dal giudice, con effetto di cancellazione dei debiti non soddisfatti. È essenziale rispettare tutte le prescrizioni del piano, collaborare con il gestore della crisi e mantenere la buona fede.

4. Strumenti alternativi: definizioni agevolate e procedure speciali

Oltre alle rottamazioni e alle rateizzazioni, esistono vari strumenti alternativi per ridurre o definire i debiti e proteggere il patrimonio. In questa sezione presentiamo in modo comparativo le principali opzioni.

4.1 Rottamazioni: sintesi e confronto

StrumentoAmbito di applicazioneCarichi ammessiVantaggi principaliLimiti e svantaggi
Rottamazione-quater (Legge 197/2022)Carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022Tributi erariali, contributi Inps, somme da avvisi bonari e accertamenti esecutiviAzzeramento di sanzioni e interessi; pagamento di capitale e spese; sospensione di fermi e ipotechePagamento in 18 rate (5 anni); decadenza con il mancato pagamento di 2 rate
Rottamazione-quinquies (Legge di bilancio 2026)Carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023Tributi erariali e contributivi, anche per chi è decaduto dalle precedenti rottamazioniPagamento solo del capitale e dei diritti di aggio; azzerati interessi e sanzioni ; piani fino a 54 rate con interesse 3 %Decadenza al mancato pagamento di 2 rate ; esclusione dei carichi da aiuti di Stato
Saldo e stralcio (Legge 145/2018)Contribuenti con ISEE < 20.000 € (non attualmente vigente ma possibile nuova edizione nel 2026)Carichi affidati fino al 31 dicembre 2018Pagamento di percentuali del debito (16 %, 20 %, 35 %) in base all’ISEE; totale cancellazione del residuoMisura straordinaria soggetta a proroghe; necessita di un nuovo intervento legislativo

4.2 Rateizzazione ordinaria e straordinaria

La rateizzazione ordinaria e straordinaria consente di diluire il pagamento fino a 84, 96 o 108 rate (a seconda dell’anno di presentazione) o fino a 120 rate in caso di grave difficoltà . L’AdER richiede documentazione di reddito e patrimonio e può revocare il piano in caso di mancato pagamento di 5 rate non consecutive.

4.3 Definizione agevolata degli avvisi bonari

Dal 2024, il legislatore ha introdotto anche la definizione agevolata degli avvisi bonari per le dichiarazioni integrative e le comunicazioni di irregolarità. Con il pagamento delle imposte senza sanzioni o con sanzioni ridotte al 3 %, si chiudono le posizioni e si evita l’iscrizione a ruolo.

4.4 Piano di rateizzazione con le banche: saldo e stralcio privato

Negoziare con le banche un saldo e stralcio o un piano di rientro può essere conveniente se il debitore ha un capitale da offrire o se l’esposizione è elevata. Le banche preferiscono spesso recuperare una parte del credito piuttosto che affrontare lunghe procedure. La trattativa può portare:

  • A sconti sul debito anche del 30‑50 %, con cancellazione degli interessi maturati.
  • A piani di rientro a tasso agevolato, con abbattimento della rata.
  • Alla liberazione delle garanzie (ipoteca o pegno) a saldo del pagamento.

La trattativa deve essere condotta da un professionista esperto che valuti l’effettiva convenienza rispetto alle procedure di esdebitazione.

4.5 Transazione fiscale e contributiva nelle procedure concorsuali

Nel concordato preventivo, nel piano del consumatore e nel concordato minore è possibile proporre una transazione fiscale con l’Agenzia delle entrate e una transazione contributiva con l’INPS. La legge consente di falcidiare tributi e contributi purché il piano offra un trattamento non inferiore a quello degli altri creditori con la stessa prelazione. L’Agenzia delle entrate valuta la convenienza della proposta; se più vantaggiosa della liquidazione, il giudice può omologarla anche senza l’assenso dell’erario .

4.6 Discarico automatico dei carichi inesigibili

Come già accennato, l’art. 211 del d.lgs. 33/2025 introduce il discarico automatico dei debiti affidati all’AdER che risultano inesigibili. Dopo 5 anni di infruttuoso tentativo di riscossione, l’agente può cancellare il carico e non procedere oltre. Il discarico può essere anticipato a 24 mesi dalla presa in carico se il debitore è fallito, nullatenente o irreperibile . Questa misura alleggerisce il magazzino dei crediti e libera i contribuenti da debiti “fantasma”. Tuttavia, non comporta l’estinzione del titolo: se il debitore torna solvens (ad esempio, riceve un’eredità), l’amministrazione può iscrivere nuovamente a ruolo.

5. Errori comuni da evitare e consigli pratici

Molti debitori, per mancanza di informazione o per paura, commettono errori che aggravano la loro situazione. Di seguito un elenco di errori da evitare e consigli pratici.

  1. Ignorare gli atti: non aprire la PEC, buttare le raccomandate o rifiutare la notifica non cancella il debito, anzi fa scattare i termini per proporre ricorso. È fondamentale leggere subito l’atto e annotare le scadenze.
  2. Pagare senza verificare: spesso le cartelle contengono errori; pagare immediatamente può precludere la possibilità di contestarle. Prima di versare, far analizzare l’atto da un professionista.
  3. Perdere i termini: l’opposizione al pignoramento o il ricorso tributario hanno termini perentori (30 o 60 giorni). Lasciare trascorrere questi termini equivale ad accettare l’atto.
  4. Non conservare le ricevute: per contestare una cartella è necessario provare i pagamenti già effettuati; occorre conservare ricevute, F24, bonifici e inviarli all’AdER.
  5. Accettare piani di rientro sbilanciati: firmare un piano di rientro con la banca senza aver verificato tassi e clausole può legittimare interessi usurari o anatocistici. La consulenza di un avvocato consente di negoziare condizioni eque.
  6. Rinunciare alle procedure di sovraindebitamento: molti ritengono erroneamente di non avere requisiti per il piano del consumatore o il concordato minore; al contrario, queste procedure sono accessibili a molti piccoli imprenditori, professionisti e privati. Un OCC può stabilire se sussistono i presupposti.
  7. Fidarsi di falsi “professionisti”: diffidare di chi promette cancellazione dei debiti senza fondamento legale; affidarsi a professionisti iscritti in albi e con esperienza provata.

Consigli pratici

  • Documentarsi: scaricare l’estratto di ruolo dal sito dell’AdER e verificare l’elenco dei debiti. Richiedere sempre copia degli atti presupposti.
  • Calcolare la convenienza: confrontare rottamazione, rateizzazione e procedure concorsuali con un foglio di calcolo. Tenere conto del carico economico, della durata e del rischio di decadenza.
  • Preservare il patrimonio: se si teme un pignoramento immobiliare, valutare soluzioni di tutela patrimoniale (fondo patrimoniale, trust) sempre nel rispetto della legge e delle norme antidefraudatorie.
  • Agire subito: il tempo è un fattore determinante; rivolgersi al proprio avvocato non appena si riceve un atto.

6. FAQ: domande e risposte frequenti (15 – 20)

Per chiarire i dubbi più ricorrenti, ecco una sezione di domande e risposte. Ogni risposta è orientata alla risoluzione e al punto di vista del debitore.

1. Ho ricevuto un pignoramento del conto corrente: possono bloccarmi tutte le somme in arrivo?

Sì. La Cassazione (sentenza n. 28520/2025) ha stabilito che l’ordine di pignoramento impone alla banca di congelare le somme presenti e tutti i crediti futuri che arrivano nei 60 giorni successivi . Dopo tale termine, i nuovi accrediti non sono vincolati , ma la banca deve versare all’AdER quanto maturato.

2. Se il mio conto è a zero o in negativo al momento del pignoramento, cosa succede?

La banca deve comunque trattenere e versare all’AdER qualsiasi somma che sarà accreditata entro 60 giorni, anche se all’atto il saldo era nullo . È quindi importante spostare eventuali entrate su un altro conto non pignorato (ad esempio un conto intestato a un familiare, se consentito e senza simulare donazioni).

3. Ho un pignoramento su stipendio e pensione: quanto mi possono trattenere?

Su stipendio e pensione si applicano limiti: il pignoramento non può superare 1/5 della retribuzione netta. Per le pensioni, è impignorabile la parte pari al triplo dell’assegno sociale; sul residuo si applica il 20 %. Se sussistono più pignoramenti, la quota complessiva non può superare la metà del reddito.

4. Cosa significa discarico automatico? Sarò liberato definitivamente?

Il discarico automatico previsto dall’art. 211 del d.lgs. 33/2025 consente all’AdER di cancellare le cartelle inesigibili dal proprio magazzino dopo 5 anni di inutili tentativi o dopo 24 mesi in caso di nullatenenza . Tuttavia, l’obbligazione non si estingue; se il debitore diventa solvibile, l’amministrazione può nuovamente iscrivere il debito.

5. Posso rateizzare i debiti con l’AdER senza aderire alla rottamazione?

Sì. Il d.lgs. 110/2024 consente la rateizzazione ordinaria fino a 84/96/108 rate a seconda dell’anno di presentazione, e la rateizzazione straordinaria fino a 120 rate per chi documenta difficoltà economiche . Questa opzione non azzera sanzioni e interessi, ma permette di distribuire l’onere nel tempo.

6. Se aderisco alla rottamazione quinquies e non pago una rata, cosa succede?

Perdi i benefici e ritorna l’intero debito originario con sanzioni e interessi. La decadenza scatta al mancato pagamento anche di una sola rata per il pagamento unico o di due rate per il piano rateale . Le somme versate vengono imputate a titolo di acconto.

7. Posso aderire alla rottamazione se ho già rateizzato il debito?

Sì. Puoi presentare domanda di rottamazione anche se hai un piano di rateizzazione in corso; in tal caso, le rate pagate saranno considerate a titolo di acconto del nuovo debito definito.

8. La banca può applicare interessi usurari sui mutui? Come difendermi?

No. La legge antiusura (L. 108/1996) vieta di applicare tassi superiori al tasso soglia calcolato trimestralmente. Se i tuoi contratti superano tale soglia, gli interessi sono nulli e hai diritto alla restituzione di quanto pagato in più. Occorre far esaminare i contratti da un tecnico per calcolare il TEG (Tasso effettivo globale) e proporre un’azione in via giudiziale.

9. Quando conviene avviare un piano del consumatore?

Il piano del consumatore conviene quando i debiti sono concentrati su banche e fornitori e il debitore non svolge attività imprenditoriale. Permette di falcidiare i debiti, sospendere le procedure esecutive e ottenere l’esdebitazione al termine. La Cassazione ha però escluso l’accesso a chi presta garanzie per società di cui è socio .

10. Qual è la differenza tra accordo di composizione e concordato minore?

L’accordo di composizione richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori (60 %) e può essere utilizzato da consumatori e imprenditori sotto soglia. Il concordato minore si rivolge a imprenditori e professionisti e non richiede il voto dei creditori, ma il piano deve rispettare i privilegi e garantire ai creditori privilegiati almeno il valore di liquidazione .

11. Cosa significa anatocismo bancario?

L’anatocismo è la capitalizzazione degli interessi: quando gli interessi maturati si sommano al capitale e producono a loro volta interessi. La legge vieta l’anatocismo trimestrale e prevede che gli interessi si capitalizzino solo su base annuale e con l’esplicita approvazione del cliente. In caso di illegittimo anatocismo, si può chiedere la restituzione degli interessi e la revisione del saldo.

12. Posso bloccare un pignoramento chiedendo la sospensione?

Sì. Presentando ricorso in Commissione tributaria (oggi Corte di giustizia tributaria) si può chiedere la sospensione dell’esecuzione. Se sussistono gravi e irreparabili danni, il giudice può sospendere il pignoramento fino alla decisione. Anche nel procedimento civile si può chiedere la sospensione ex art. 624 c.p.c.

13. Cos’è la transazione fiscale?

È l’accordo stipulato nell’ambito di procedure concorsuali (concordato preventivo, piano del consumatore) in cui l’Agenzia delle entrate accetta di ridurre le imposte e le sanzioni in cambio di un pagamento parziale. L’accettazione è vincolata al fatto che il piano offra un trattamento non inferiore a quello che l’erario otterrebbe nella liquidazione .

14. Se non ho reddito né patrimonio, devo comunque pagare?

In assenza di beni o redditi, l’AdER può iscrivere ipoteca e pignorare conti ma, se non ottiene nulla, può dichiarare il carico inesigibile e discaricarlo dopo 5 anni . Inoltre, puoi ricorrere alla procedura di liquidazione controllata per liberarti definitivamente dai debiti.

15. Posso proteggere la casa con il fondo patrimoniale?

Il fondo patrimoniale tutela la casa e altri beni dagli attacchi dei creditori per debiti estranei ai bisogni della famiglia. Tuttavia, non protegge dai debiti fiscali (ipoteche dell’AdER) e dai debiti contratti per esigenze familiari. Prima di costituirlo, occorre valutare la situazione con un avvocato perché, se costituito dopo l’insorgere del debito, può essere dichiarato inefficace.

16. La rottamazione blocca i pignoramenti in corso?

La presentazione della domanda di rottamazione sospende le procedure esecutive e cautelari (pignoramenti, fermi, ipoteche). Tuttavia, se la procedura è già in fase avanzata (ad esempio, se il bene è all’asta), la sospensione non impedisce la vendita.

17. Ho ricevuto una lettera della banca per la decadenza dal beneficio del termine. Cosa devo fare?

La banca ti chiede di pagare tutto il debito residuo; se non puoi farlo, è necessario verificare i contratti e negoziare un nuovo piano. Spesso la decadenza è illegittima per mancanza di inadempimento grave o per clausole abusive. Un’azione giudiziale può sospendere l’efficacia della decadenza e impedire la segnalazione in CRIF.

18. Posso fare donazioni per evitare pignoramenti?

Le donazioni effettuate quando si è già indebitati possono essere revocate dai creditori (azione revocatoria). Inoltre, se finalizzate a sottrarre beni al fisco, costituiscono reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000). Meglio valutare soluzioni legali (fondo patrimoniale, trust) con tempi e forme corrette.

19. Quanto dura un pignoramento del conto corrente?

Il vincolo dura fino al versamento delle somme pignorate. L’obbligo di custodia del terzo si protrae oltre il sessantesimo giorno ma non si estende ai nuovi accrediti dopo i 60 giorni . In pratica, la banca versa entro 60 giorni le somme dovute; successivamente il conto torna libero.

20. Il condono della società vale anche per i soci?

No. La Cassazione ha stabilito che il condono (rottamazione o definizione agevolata) sottoscritto da una società non estende automaticamente i suoi effetti ai soci o ai fideiussori, a meno che non presentino autonoma adesione .

7. Simulazioni pratiche e numeriche

Per rendere più concreti gli strumenti descritti, presentiamo alcune simulazioni basate su scenari comuni. Le cifre sono esemplificative e non sostituiscono la consulenza personalizzata.

7.1 Simulazione 1: Debito fiscale da 20 000 euro con rottamazione quinquies

  • Situazione di partenza: Mario ha ricevuto cartelle per IRPEF e IVA per un totale di 20 000 euro, comprensivi di capitale (10 000 euro), sanzioni (6 000 euro), interessi (3 000 euro) e aggio (1 000 euro).
  • Opzione 1 – Rateizzazione ordinaria: se richiede la rateizzazione ordinaria in 84 rate, pagherà l’intero importo con interessi del 2 % annuo. La rata mensile sarà circa 240 euro. Alla fine avrà pagato circa 20 800 euro.
  • Opzione 2 – Rottamazione quinquies: aderendo alla rottamazione quinquies, Mario paga solo il capitale e l’aggio (10 000 + 1 000 = 11 000 euro), azzerando sanzioni e interessi. Se sceglie il piano in 54 rate bimestrali (9 anni), pagherà 54 rate da circa 209 euro. Grazie all’interesse al 3 % dal 1° agosto 2026, l’importo complessivo salirà a circa 11 800 euro. Risparmio totale: circa 9 000 euro.
  • Valutazione: la rottamazione conviene se Mario può rispettare le scadenze; il rischio è la decadenza al mancato pagamento di due rate .

7.2 Simulazione 2: Debito bancario da 100 000 euro con anatocismo

  • Situazione di partenza: Anna ha un affidamento bancario con saldo negativo di 100 000 euro. Il contratto prevede interessi al 10 % annuo e capitalizzazione trimestrale (anatocismo). È in ritardo con i pagamenti; la banca invia la decadenza dal beneficio del termine.
  • Analisi: un tecnico calcola il TEG e scopre che, considerando le commissioni e l’anatocismo, il tasso effettivo supera il tasso soglia usuraio (12 %). Gli interessi sono quindi nulli; Anna può chiedere la loro restituzione e proporre opposizione al decreto ingiuntivo.
  • Transazione: con il supporto dell’avvocato, Anna negozia un saldo e stralcio: offre alla banca 60 000 euro a saldo, che raccoglie con aiuto familiare. La banca accetta per evitare un contenzioso incerto. Anna risparmia 40 000 euro e chiude l’esposizione, cancellando la segnalazione in CRIF.

7.3 Simulazione 3: Sovraindebitamento di un libero professionista

  • Situazione di partenza: Luigi, libero professionista, ha debiti per 150 000 euro: 60 000 con l’AdER, 70 000 con banche e 20 000 con fornitori. I suoi redditi sono scesi causa malattia. Non può aderire al piano del consumatore perché i debiti derivano da attività professionale.
  • Scelta della procedura: presenta un concordato minore tramite l’OCC. Propone di pagare 60 000 euro in 5 anni, con l’intervento di un garante che versa 20 000 euro subito. I creditori privilegiati (INPS) riceveranno il 100 % del dovuto; gli altri il 40 %. Il tribunale omologa perché il piano offre più di quanto avrebbero in liquidazione e rispetta l’ordine delle prelazioni .
  • Risultato: Luigi paga 60 000 euro e ottiene l’esdebitazione del residuo di 90 000 euro. Mantiene la propria attività e riparte.

7.4 Simulazione 4: Debito fiscale inesigibile

  • Situazione di partenza: Carla, disoccupata, ha un debito IRPEF di 5 000 euro affidato all’AdER nel 2019. Non possiede beni né reddito. Nel 2026, dopo 7 anni di infruttuosa riscossione, l’AdER comunica il discarico automatico ai sensi dell’art. 211 d.lgs. 33/2025 .
  • Risultato: la cartella viene cancellata dal magazzino; Carla non subisce più fermi o pignoramenti. Se in futuro dovesse ereditare o ottenere un reddito, il debito potrà essere iscritto nuovamente.

8. Conclusione: agire tempestivamente con l’assistenza di un professionista

La gestione dei debiti con il fisco e le banche richiede competenze giuridiche, contabili e negoziali. Le norme cambiano rapidamente: nel 2025‑2026 sono stati introdotti il nuovo Testo Unico della riscossione, la rottamazione quinquies, i nuovi piani di rateizzazione, il discarico automatico e numerose sentenze della Cassazione che incidono sull’interpretazione di pignoramenti e procedure concorsuali. Queste novità offrono opportunità ma anche rischi: chi non conosce i termini e i requisiti rischia di perdere i benefici o di subire azioni esecutive.

In questa guida abbiamo illustrato le strategie difensive più efficaci per i debitori: contestare vizi formali, ridurre interessi e sanzioni, sospendere i pignoramenti, aderire a rottamazioni, rateizzare, negoziare con le banche, avviare procedure di sovraindebitamento o composizione negoziata. Ogni situazione è diversa e richiede un’analisi approfondita della posizione debitoria, del patrimonio, del reddito e delle prospettive future.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti esperti di diritto bancario, tributario e delle crisi di impresa, sono pronti ad assisterti. Grazie all’esperienza in Cassazione, alla qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento, di professionista fiduciario di un OCC e di esperto negoziatore della crisi d’impresa, lo studio offre soluzioni personalizzate:

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9. Pignoramento immobiliare, ipoteca e fermo amministrativo: proteggere la casa e i beni essenziali

Un tema particolarmente delicato riguarda la tutela della casa e dei beni essenziali. Nel linguaggio comune si parla di “prima casa”, ma la legge in realtà tutela l’unico immobile di proprietà del debitore. Questa sezione approfondisce le norme sulla espropriazione immobiliare, sull’ipoteca e sul fermo amministrativo, indicando i rimedi e le strategie difensive.

9.1 Divieto di pignoramento dell’unico immobile ex art. 76 DPR 602/1973

L’art. 76 del DPR 602/1973, come modificato dal “decreto del fare” (DL 69/2013) e dalle leggi successive, prevede un divieto di espropriazione immobiliare da parte dell’agente della riscossione quando l’immobile è l’unico di proprietà del debitore, è adibito a uso abitativo e costituisce la residenza anagrafica del contribuente. Il divieto si applica a meno che l’immobile rientri tra le categorie catastali di lusso (A/8, A/9 e, secondo la giurisprudenza, A/1) .

La norma stabilisce inoltre che il pignoramento può essere avviato solo se il debito erariale complessivo supera 120 000 euro e solo dopo che sia stata iscritta ipoteca sull’immobile e siano trascorsi almeno sei mesi senza che il debito sia estinto . In altre parole, l’agente della riscossione deve prima notificare l’avviso di iscrizione ipotecaria e, se il debitore non paga, può procedere con il pignoramento trascorsi sei mesi. Se l’immobile è l’unico e non di lusso e il debito è inferiore a 120 000 euro, il pignoramento è vietato.

È importante notare che la legge parla di “unico immobile di proprietà” e non di “prima casa”: per fruire della protezione il contribuente non deve possedere altri immobili o quote di immobili. Se si possiede un box, un terreno o una quota di un altro immobile, il divieto non opera . Inoltre, la soglia di 120 000 euro si riferisce al debito complessivo; se esistono più carichi esattoriali, vanno sommati .

La giurisprudenza ha confermato l’interpretazione estensiva della norma: la Cassazione ha affermato che il divieto di pignoramento è retroattivo e si applica anche alle procedure esecutive già in corso al 21 agosto 2013 (sentenza n. 19270/2014 e successive ordinanze). Pertanto, se l’agente della riscossione aveva pignorato l’immobile prima della riforma e questo è l’unico bene del debitore, la procedura deve essere cancellata .

Come difendersi

Se il contribuente riceve un atto di precetto o di pignoramento immobiliare, deve verificare:

  • Unicità dell’immobile: se possiede altri immobili, il pignoramento può essere legittimo; in caso contrario, va impugnato.
  • Importo del debito: se inferiore a 120 000 euro, l’esecuzione è vietata; si può chiedere la cancellazione al giudice.
  • Iscrizione dell’ipoteca: l’Agente deve dimostrare di aver iscritto ipoteca da almeno sei mesi . Se non l’ha fatto, l’espropriazione è nulla.
  • Categoria catastale: gli immobili di lusso non godono della tutela; per gli immobili “signorili” (A/1) la giurisprudenza estende la categoria di lusso .

Per contestare un pignoramento illegittimo si può proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., chiedendo al giudice di dichiarare l’inesistenza del diritto di procedere. È consigliabile allegare documentazione (visura catastale, certificato di residenza, estratto di ruolo) e richiedere contestualmente la sospensione dell’esecuzione.

9.2 Iscrizione di ipoteca ex art. 77 DPR 602/1973

L’ipoteca è una misura cautelare che l’Agente della riscossione può adottare per debiti superiori a 20 000 euro . Non comporta immediata vendita del bene, ma attribuisce al fisco un diritto di prelazione: in caso di alienazione volontaria o espropriazione, l’Agenzia riceverà il ricavato prima degli altri creditori.

L’iscrizione ipotecaria deve essere preceduta da un preavviso e deve rispettare i principi di proporzionalità (la garanzia deve essere adeguata all’importo). Se l’ipoteca è iscritta su immobile di valore molto superiore al debito, il debitore può contestarla per eccesso di garanzia.

9.3 Fermo amministrativo ex art. 86 DPR 602/1973

Il fermo amministrativo (o fermo auto) è una misura cautelare prevista dall’art. 86 del DPR 602/1973: l’Agente può disporre il fermo dei beni mobili registrati (ad esempio veicoli) quando il contribuente non paga entro i termini. Il fermo comporta l’impossibilità di utilizzare il veicolo: circolare con un’auto sottoposta a fermo è vietato e comporta sanzioni amministrative.

Il procedimento prevede la notifica di un preavviso di fermo (almeno 30 giorni prima) che consente al debitore di regolarizzare la posizione o chiedere la rateizzazione. Il fermo non si applica se il veicolo è strumentale all’attività professionale e l’agente della riscossione è tenuto a dimostrarne l’utilità. La Corte di cassazione ha stabilito che il fermo può essere annullato se non è proporzionato all’entità del debito e se non è stato preceduto da adeguata motivazione.

Rimedi contro l’ipoteca e il fermo

  • Istanza di annullamento in autotutela: si chiede all’AdER di cancellare l’ipoteca o il fermo se il debito è prescritto, se l’atto manca dei requisiti formali o se il bene è essenziale per l’attività.
  • Ricorso al giudice: entro 60 giorni dalla notifica del preavviso si può ricorrere alla Corte di giustizia tributaria o al giudice ordinario, chiedendo l’annullamento per vizi formali o sostanziali.
  • Procedura di sovraindebitamento: presentare un piano del consumatore, un accordo o un concordato minore sospende le misure cautelari; l’OCC può chiedere la cancellazione del fermo al giudice.

9.4 Beni impignorabili

Oltre alla casa, la legge tutela una serie di beni impignorabili elencati nell’art. 514 c.p.c. e richiamati dall’art. 76 DPR 602/1973 . Tra questi vi sono: abiti, letti, mobili indispensabili, utensili per la professione, animali da lavoro, documenti personali. La tutela è stata estesa dalla riforma del 2013 che ha introdotto la lettera “a‑bis” nell’art. 76 . Il debitore può opporsi a pignoramenti che riguardano tali beni.

10. Diritti del contribuente e Statuto del contribuente

Al di là delle norme di riscossione e delle misure cautelari, è fondamentale conoscere i diritti garantiti dallo Statuto del contribuente (Legge 212/2000) e dalle altre leggi che tutelano il contribuente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. Il rispetto di questi diritti consente di far valere eccezioni, richiedere l’annullamento di atti illegittimi e ottenere trattamenti equi.

10.1 Principio di trasparenza e motivazione degli atti

L’art. 7 della legge 212/2000 stabilisce che gli atti dell’amministrazione finanziaria devono essere motivati. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione, in modo da consentire al contribuente di comprendere e difendersi. Un atto privo di motivazione o con motivazione apparente è nullo e può essere impugnato.

10.2 Divieto di aggravio eccessivo e principio di proporzionalità

L’art. 2 della legge 212/2000 vieta l’adozione di adempimenti e oneri patrimoniali non previsti per legge e impone alla pubblica amministrazione di scegliere, tra le diverse opzioni, quella meno gravosa per il contribuente. Questo principio può essere invocato per contestare pignoramenti sproporzionati o ipoteche su beni di valore elevato.

10.3 Diritto alla tutela in autotutela

Lo Statuto riconosce il diritto del contribuente di presentare istanze in autotutela per chiedere l’annullamento o la correzione di atti palesemente illegittimi (ad esempio per errore di persona o omonimia). L’amministrazione può procedere anche d’ufficio alla correzione e la presentazione dell’istanza non pregiudica il ricorso giurisdizionale.

10.4 Dovere di collaborazione e buona fede

L’art. 10 dello Statuto stabilisce il principio di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente. Questo comporta che l’amministrazione deve fornire tutte le informazioni utili, rispondere ai quesiti e non trarre indebito vantaggio da errori o ritardi attribuibili alla propria negligenza. Il contribuente, a sua volta, deve presentare dichiarazioni veritiere e tempestive.

10.5 Protezione dei dati e segnalazioni alla Centrale rischi

I dati del contribuente devono essere trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del Codice della privacy. Le banche devono rispettare i principi di minimizzazione e correttezza; la segnalazione alla Centrale dei rischi (CRIF) o alla Centrale di allarme interbancaria deve essere preceduta da preavviso. In caso di segnalazione illegittima, il debitore può chiedere il risarcimento dei danni.

11. Ulteriori FAQ

Per completare la sezione delle domande frequenti, aggiungiamo ulteriori quesiti utili per i contribuenti e i debitori.

21. Il fisco può iscrivere ipoteca anche se il debito è inferiore a 20 000 euro?

No. L’art. 77 del DPR 602/1973 consente l’iscrizione di ipoteca solo per debiti superiori a 20 000 euro . Se il debito è inferiore, la misura è illegittima e può essere impugnata.

22. Devo essere informato prima che venga iscritto un fermo amministrativo?

Sì. L’Agente deve notificare un preavviso di fermo con un preavviso di almeno 30 giorni, dando la possibilità di pagare o rateizzare. Se il fermo viene iscritto senza preavviso, può essere annullato.

23. Posso impedire la vendita della casa se non ho altri immobili ma il debito supera 120 000 euro?

Se l’unico immobile è adibito a residenza e non è di lusso, la vendita è comunque possibile dopo l’iscrizione ipotecaria e il decorso di sei mesi . In questo caso è consigliabile presentare un piano di rientro o aderire a un procedura di sovraindebitamento per evitare la vendita.

24. Che differenza c’è tra ipoteca del fisco e ipoteca della banca?

L’ipoteca del fisco è una misura cautelare disciplinata dall’art. 77 DPR 602/1973 e conferisce all’AdER un privilegio sul bene immobile per debiti tributari. L’ipoteca della banca invece deriva da un contratto di mutuo: se il debitore non paga, la banca può espropriare in via giudiziaria. Per i debiti bancari non esiste il divieto di pignoramento dell’unico immobile, quindi l’espropriazione è più agevole.

25. Come si calcola il valore massimo pignorabile per il conto corrente?

Nel pignoramento ex art. 72‑bis DPR 602/1973 non esiste un minimo impignorabile per le somme sui conti correnti (ad eccezione della tripla dell’assegno sociale per gli stipendi accreditati). La banca deve trattenere tutte le somme presenti e quelle accreditate nei 60 giorni successivi . Se il conto è intestato a più cointestatari, viene pignorata solo la quota di competenza del debitore.

26. È possibile estinguere i debiti vendendo l’unico immobile?

Sì, ma bisogna fare attenzione. Se l’immobile è gravato da ipoteca, il ricavato della vendita andrà in primo luogo all’AdER o alla banca. In caso di trasferimento volontario, l’agente può intervenire con un sequestro conservativo se ritiene che la vendita sia finalizzata a sottrarre il bene. È opportuno vendere l’immobile nell’ambito di un piano concordato con i creditori.

27. Se pago la rottamazione e la rateizzazione insieme, posso scegliere l’ordine di imputazione?

Sì. Il contribuente può indicare all’AdER l’ordine con cui imputare i pagamenti: ad esempio, saldare prima il debito più antico o quello con tasso di interesse maggiore. È utile per evitare di decadere dalla rottamazione.

28. I debiti con Equitalia (oggi AdER) possono essere ceduti a società private di recupero?

No. I carichi iscritti a ruolo restano di competenza dell’AdER; non possono essere ceduti a società di recupero crediti. Tuttavia, l’amministrazione può affidare la gestione a concessionari locali previa autorizzazione.

29. La procedura di composizione negoziata sospende le azioni esecutive del fisco?

Sì. Una volta presentata l’istanza e ottenute le misure protettive, tutte le azioni esecutive e cautelari restano sospese. Il giudice può autorizzare l’imprenditore a pagare fornitori strategici e a proseguire l’attività; l’AdER non può iscrivere nuovi fermi o procedere a pignoramenti durante le trattative.

30. Se aderisco al piano del consumatore, i miei garanti sono liberati?

No. I garanti (ad esempio i fideiussori) restano obbligati; la Cassazione ha precisato che l’adesione al piano o al condono non estende i benefici ai terzi, a meno che non presentino loro stessi un piano o una definizione .

12. Simulazioni aggiuntive

Per completare le simulazioni già presentate, proponiamo altri due scenari che illustrano la gestione del pignoramento immobiliare e del fermo amministrativo.

12.1 Simulazione 5: Pignoramento immobiliare per debiti superiori a 120 000 euro

  • Situazione di partenza: Giovanni possiede un unico appartamento non di lusso del valore di 200 000 euro, in cui vive con la famiglia. Ha debiti erariali per 130 000 euro. L’AdER iscrive un’ipoteca sull’immobile ai sensi dell’art. 77 DPR 602/1973 e, trascorsi sei mesi, notifica l’atto di pignoramento .
  • Analisi: poiché il debito supera la soglia dei 120 000 euro, l’Agente può procedere all’espropriazione. Giovanni non ha altri immobili; la casa è impignorabile per debiti inferiori a 120 000 euro ma non in questo caso. Tuttavia, prima della vendita può proporre un piano del consumatore o un accordo di composizione; può anche richiedere una rateizzazione straordinaria per bloccare l’esecuzione.
  • Strategia: Giovanni, assistito dall’OCC, presenta un piano del consumatore in cui si impegna a pagare 80 000 euro in 8 anni, con il supporto di un parente garante. La Corte omologa il piano perché il valore di liquidazione (circa 150 000 euro al netto dei costi e dell’ipoteca) è inferiore a quanto offerto. Il pignoramento viene sospeso e alla fine del piano Giovanni ottiene l’esdebitazione del residuo.

12.2 Simulazione 6: Fermo amministrativo su veicolo strumentale

  • Situazione di partenza: Sofia, artigiana, utilizza un furgone per la sua attività. Ha debiti con l’AdER per 15 000 euro. Riceve un preavviso di fermo sul furgone. Senza il mezzo non può lavorare e rischia di perdere clienti.
  • Analisi: il fermo amministrativo può essere disposto per debiti di qualsiasi importo, ma l’art. 86 DPR 602/1973 prevede che il veicolo utilizzato per l’attività lavorativa non sia sottoposto a fermo se l’uso è necessario per il lavoro e se il bene è strumentale.
  • Strategia: Sofia presenta un’istanza in autotutela allegando documenti che dimostrano che il furgone è l’unico mezzo per l’attività (fatture di trasporto, iscrizione all’albo artigiani). Chiede la rateizzazione del debito e ottiene la sospensione del fermo. In alternativa, avrebbe potuto proporre ricorso al giudice contestando la violazione dell’art. 86.

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