Ponteggiatore con debiti: cosa fare per difendersi da fisco e banche

Introduzione

Il settore dell’edilizia vive da anni una forte instabilità. Le imprese di ponteggio e i singoli ponteggiatori – lavoratori che montano, smontano e gestiscono strutture provvisorie – sono tra i più esposti a crisi di liquidità, ritardi nei pagamenti e oneri fiscali elevati. Le imposte non versate e i finanziamenti bancari sospesi possono rapidamente trasformarsi in cartelle esattoriali, pignoramenti e revoche degli affidamenti. Difendersi in tempo è fondamentale: il rischio è la perdita dei mezzi di lavoro, l’aggressione della prima casa, il blocco dei conti e l’esclusione da appalti pubblici. Spesso la difficoltà non nasce da dolo, ma da insoluti dei committenti, crisi di mercato o sanzioni ingiuste. Conoscere gli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento consente di evitare errori e di sfruttare tutte le tutele a favore del debitore.

In questo articolo, aggiornato al gennaio 2026, analizziamo in dettaglio le difese legali e le soluzioni pratiche disponibili per un ponteggiatore indebitato. Spiegheremo quando è possibile rateizzare i debiti, come impugnare cartelle e pignoramenti, quali procedure di sovraindebitamento permettono di salvare l’azienda e la prima casa e come funzionano le ultime definizioni agevolate e rottamazioni. L’articolo attinge da fonti normative e giurisprudenziali ufficiali – leggi, decreti, sentenze della Corte di cassazione e della Corte costituzionale – per offrire un quadro affidabile e attuale.

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’autore di questa guida è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista con anni di esperienza in diritto bancario e tributario. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operativi su tutto il territorio nazionale. L’Avv. Monardo è:

  • Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • Professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC);
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021;
  • Profondo conoscitore delle procedure esecutive, delle contestazioni bancarie (anatocismo, indeterminatezza dei tassi) e delle strategie di difesa tributaria.

Grazie a questa combinazione di competenze, l’Avv. Monardo e il suo team sono in grado di analizzare gli atti ricevuti (cartelle, intimazioni, decreti ingiuntivi), valutare i vizi, predisporre ricorsi e opposizioni, negoziare piani di rientro con banche e fisco, proporre soluzioni giudiziali (piano del consumatore, ristrutturazione dei debiti) e stragiudiziali (transazioni, saldo e stralcio).

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Contesto normativo: leggi e sentenze di riferimento

Per difendersi efficacemente è indispensabile conoscere le norme che disciplinano riscossione, esecuzione e procedure di composizione delle crisi. Di seguito vengono richiamati i principali riferimenti normativi (aggiornati a gennaio 2026) con cenni alle pronunce giurisprudenziali più rilevanti.

Riscossione delle imposte e pignoramenti

Il D.P.R. 602/1973 disciplina la riscossione delle imposte mediante ruoli. L’art. 19 consente all’Agenzia delle entrate‑Riscossione di concedere dilazioni nel pagamento dei debiti. Il decreto legislativo n. 110/2024, nell’ambito del riordino del sistema nazionale della riscossione, ha modificato l’art. 19 prevedendo che, su richiesta del contribuente che dichiara una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, l’Agente della riscossione possa ripartire il pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a 84 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026 e fino a 96 o 108 rate per quelle presentate dal 2027 in poi . Per debiti superiori a 120 000 €, la dilazione può arrivare fino a 120 rate ; la valutazione della temporanea difficoltà economica si effettua, per le persone fisiche, con riferimento all’ISEE e all’entità del debito .

L’art. 76 del D.P.R. 602/1973 disciplina l’espropriazione immobiliare. Esso stabilisce che l’agente della riscossione può procedere a pignoramento immobiliare solo se il credito supera determinati importi e se il valore del bene pignorato eccede gli 8 000 € . La norma vieta di procedere all’espropriazione della sola abitazione del debitore qualora sia l’unico immobile di proprietà non di lusso; su questo punto la Corte di cassazione (ord. n. 32759/2024) ha precisato che se il procedimento esecutivo era pendente alla data di entrata in vigore del D.L. 69/2013 (“Decreto del fare”) e l’immobile costituisce l’unica casa di abitazione del debitore, la procedura deve essere cancellata.

Dilazione e definizione agevolata (“rottamazione quater” e riaperture)

La Legge 197/2022, art. 1 commi 231‑252, ha introdotto una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Il contribuente può estinguere i debiti pagando solo l’imposta e le spese di notifica, senza interessi, sanzioni e aggio . Il versamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023 o in 18 rate: le prime due del 10 % a luglio e novembre 2023 e le successive dal febbraio 2024 con interessi del 2 % annuo . Presentando la dichiarazione entro il 30 aprile 2023, il contribuente ottiene la sospensione dei termini di prescrizione e l’inibizione di nuovi pignoramenti o iscrizioni ipotecarie . La norma consente l’inclusione dei debiti inseriti in procedure di sovraindebitamento omologate, con pagamento secondo il decreto di omologa , mentre esclude risorse europee, IVA all’importazione, recupero di aiuti di Stato e multe penali .

Il legislatore ha successivamente introdotto la “rottamazione quater” con il D.L. 34/2023, convertito nella Legge 83/2023. Nel 2024 molti contribuenti sono decaduti per inadempimento; l’art. 3‑bis del D.L. 202/2024, convertito nella Legge 15/2025, ha riaperto i termini consentendo ai decaduti di presentare entro il 30 aprile 2025 una nuova istanza di riammissione. Secondo il testo di legge, gli importi non pagati sono ricalcolati e inclusi in un nuovo piano che prevede fino a 10 rate con scadenze fissate tra luglio 2025 e novembre 2027. La presentazione della domanda sospende i pagamenti in scadenza e blocca l’avvio di nuove procedure esecutive fino alla comunicazione del nuovo piano. Sebbene il testo integrale della legge sia consultabile solo sulla Gazzetta Ufficiale, l’Agenzia delle entrate‑Riscossione ha chiarito che la richiesta di riammissione comporta la sospensione di fermi amministrativi e pignoramenti in corso e consente di ottenere il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) fino all’esito della procedura.

Procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012 e Codice della crisi)

La Legge 3/2012 (come modificata dal D.Lgs. 14/2019) disciplina gli strumenti per rimediare alla situazione di sovraindebitamento. La norma definisce sovraindebitato colui che non è assoggettabile a procedure concorsuali maggiori ma versa in uno stato di squilibrio persistente tra obbligazioni e patrimonio, con definitiva incapacità di adempiere . L’obiettivo della legge è consentire la conclusione di un accordo con i creditori attraverso procedure che garantiscano l’adempimento alle “esigenze di pagamento” e la tutela dell’abitazione .

Le principali procedure sono:

  1. Accordo con i creditori: può essere proposto dal debitore, con assistenza dell’OCC, garantendo il pagamento integrale dei creditori privilegiati e l’adempimento dei tributi indispensabili. L’accordo è ammesso solo se il debitore non è assoggettabile al fallimento e non ha già beneficiato della procedura nei tre anni precedenti . Il piano può prevedere la ristrutturazione dei debiti in qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri e intervento di terzi garanti .
  2. Piano del consumatore / ristrutturazione dei debiti del consumatore: è accessibile alle persone fisiche che hanno contratto obbligazioni per scopi estranei all’attività d’impresa. Il piano è presentato con l’assistenza dell’OCC e può prevedere la falcidia dei crediti chirografari e l’adempimento rateale di quelli privilegiati. Dal deposito del piano alla sentenza di omologa è sospesa per 120 giorni ogni azione esecutiva individuale .
  3. Liquidazione controllata: quando non è possibile proporre un piano sostenibile, il debitore può chiedere la liquidazione del patrimonio: i beni sono liquidati e l’eccedenza non distribuibile viene cancellata. La Corte di cassazione ha recentemente ricordato che la liquidazione non comporta la perdita della dignità del debitore; nelle pronunce dei Tribunali di Catania (sent. 2/2024) e Brindisi (sent. 37/2025) è stato stabilito un minimo vitale mensile per il sostentamento del nucleo familiare (ad esempio 1 500 € mensili), sottratto alla massa attiva.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ha riorganizzato tali istituti. L’art. 67 disciplina la ristrutturazione dei debiti del consumatore: il debitore, con l’assistenza dell’OCC, può proporre un piano che preveda il pagamento anche parziale dei creditori chirografari, indicando beni e atti di straordinaria amministrazione . Le misure protettive impediscono l’avvio o la prosecuzione di azioni esecutive dall’apertura della procedura . Il codice stabilisce che la domanda è inammissibile se il debitore ha già ottenuto l’esdebitazione nei cinque anni precedenti o ha causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode .

Il concordato minore, disciplinato dagli art. 78–80 del Codice della crisi, è rivolto agli imprenditori minori e ai professionisti. Prevede un accordo con i creditori approvato dalla maggioranza degli stessi e omologato dal giudice; la procedura sospende i pignoramenti e può essere omologata anche senza il voto favorevole dell’Agenzia delle entrate se la proposta assicura un miglior soddisfacimento rispetto alla liquidazione .

Composizione negoziata della crisi d’impresa

Il D.L. 118/2021 ha introdotto l’istituto della composizione negoziata, pensato per aziende in squilibrio patrimoniale o economico. L’imprenditore può chiedere la nomina di un esperto indipendente che agevoli le trattative con i creditori . Durante la composizione negoziata può essere richiesta l’adozione di misure protettive; dalla pubblicazione dell’istanza e del piano non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive né acquistati diritti di prelazione , salvo casi eccezionali (crediti dei lavoratori). Il D.Lgs. 136/2024 ha perfezionato l’istituto chiarendo che la richiesta di accesso può avvenire anche in stato di insolvenza, che l’esperto deve aggiornare il proprio curriculum con l’esito delle composizioni e che le banche non possono sospendere automaticamente le linee di credito senza giustificazione .

Giurisprudenza recente (Cassazione e Corte costituzionale)

  • Cass. civ., Sez. I, ord. 4622/2024 (21 febbraio 2024) – La Corte ha confermato l’ammissibilità di piani del consumatore con dilazioni superiori a un anno per i crediti privilegiati, purché i creditori siano messi in condizione di esprimersi e la proposta offra un vantaggio rispetto alla liquidazione. Tale decisione rafforza la flessibilità della ristrutturazione dei debiti.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. 6869/2025 (14 marzo 2025) – La Suprema Corte ha precisato i confini della meritevolezza; se il debitore ha reso dichiarazioni ingannevoli alla banca, quest’ultima può contestare l’omologa, ma il provvedimento è impugnabile per cassazione perché incide sui diritti soggettivi del creditore.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. 7375/2025 (19 marzo 2025) – In tema di contenzioso bancario, la Corte ha ribadito la nullità delle clausole anatocistiche e delle commissioni di massimo scoperto indeterminate, ponendo l’onere della prova dell’inadempimento a carico della banca. Ciò è rilevante per i ponteggiatori che contestano estratti conto e interessi usurari.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. 29746/2025 (11 novembre 2025) – È stato affermato che il socio-fideiussore di una società non può accedere al piano del consumatore per debiti contratti nell’interesse dell’impresa, poiché tali obbligazioni sono strumentali all’attività imprenditoriale e non personali.
  • Cass. civ., ord. 32759/2024 – La Corte ha ribadito che l’espropriazione della sola abitazione del debitore non è possibile se l’immobile costituisce l’unica casa di proprietà non di lusso, confermando l’interpretazione dell’art. 76 D.P.R. 602/1973 introdotta dal D.L. 69/2013.
  • Corte cost., sent. 6/2024 – Ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 142, comma 2, del Codice della crisi (acquisizione di beni sopravvenuti nella procedura di liquidazione), chiarendo che non vi è disparità di trattamento e che l’assenza di un limite temporale non è incostituzionale .

La panoramica normativa e giurisprudenziale appena riassunta costituisce la base per le strategie difensive illustrate nei paragrafi successivi.

Approfondimento sulla Legge 3/2012

La Legge 27 gennaio 2012 n. 3, nota come “legge sul sovraindebitamento”, nasce come risposta alla crisi economica degli anni 2008‑2011 e alla necessità di offrire una seconda possibilità ai piccoli imprenditori, ai professionisti e ai consumatori schiacciati dai debiti. La norma non riguarda le imprese soggette a fallimento, ma coloro che, pur non rientrando tra le categorie fallibili, si trovano in un perdurante squilibrio tra entrate e uscite. L’art. 6 chiarisce che la finalità della legge è quella di “porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento attraverso la conclusione di un accordo con i creditori” ; il legislatore intende favorire il ritorno del debitore a una vita economicamente sostenibile e allo stesso tempo garantire ai creditori il massimo soddisfacimento possibile.

L’art. 7 disciplina i presupposti di ammissibilità: il debitore deve dimostrare di non essere soggetto a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta, amministrazione straordinaria) e di non aver usufruito della legge nei tre anni precedenti . Per i ponteggiatori autonomi che hanno un’unica ditta individuale e non sono soggetti a fallimento, questa è spesso l’unica procedura percorribile. L’art. 8 definisce il contenuto dell’accordo, che può prevedere la cessione di beni, la sostituzione del credito con partecipazioni o strumenti finanziari, la moratoria per i creditori privilegiati (massimo un anno) e la presenza di garanti che assicurino il pagamento . L’accordo può anche contemplare l’assegnazione ai creditori di crediti fiscali o l’attribuzione di diritti reali di garanzia su beni futuri. L’art. 9 elenca i documenti da depositare: elenco dei creditori e dei beni, atti di trasferimento compiuti negli ultimi cinque anni, dichiarazioni fiscali e documenti che attestano la situazione economica e familiare . La fase successiva è regolata dall’art. 10: il tribunale fissa l’udienza, dispone la pubblicazione del ricorso e assegna un termine ai creditori per formulare osservazioni; durante questa fase, per 120 giorni, nessuna azione esecutiva può essere iniziata o proseguita .

Dal 2012 a oggi la legge è stata più volte modificata, soprattutto con l’entrata in vigore del Codice della crisi. Le modifiche hanno semplificato la procedura, eliminando la necessità di un voto dei creditori nel piano del consumatore e introducendo la figura dell’Organismo di composizione della crisi (OCC) – professionisti iscritti presso le Camere di commercio o gli ordini professionali che assistono il debitore nella predisposizione del piano. Per un ponteggiatore indebitato, affidarsi a un OCC competente è essenziale: questi redige la relazione sulla situazione economica, valuta la completezza dei documenti, attesta la fattibilità del piano e interviene durante le eventuali contestazioni.

Un altro elemento fondamentale della legge è il concetto di meritevolezza. La procedura è preclusa al debitore che abbia causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. La giurisprudenza ha chiarito che la meritevolezza non implica l’assenza di colpa lieve, ma richiede la buona fede, cioè la dimostrazione che il debito sia nato per circostanze esterne (mancati pagamenti dei committenti, crisi del mercato, infortuni) e che il debitore abbia posto in essere comportamenti diligenti. L’onere della prova della non meritevolezza ricade sul creditore che intende contestare il piano ; ciò favorisce il debitore, soprattutto quando i rapporti con banche e fisco sono complessi.

Approfondimento sul Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – ha riorganizzato e modernizzato la disciplina, recependo la direttiva UE 2019/1023 sul quadro di ristrutturazione preventiva. Nel codice si trovano definizioni dettagliate: la “crisi” è lo stato che rende probabile l’insolvenza e la “insolvenza” è lo stato del debitore che non è più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni . Il sovraindebitamento riguarda i consumatori, i professionisti, i piccoli imprenditori, gli start‑up innovativi e gli agricoltori; per questi soggetti si applica la disciplina della ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67‑73) e del concordato minore (artt. 78‑80).

L’art. 67, come richiamato, consente al consumatore di presentare un piano di ristrutturazione che può prevedere la falcidia dei crediti chirografari e la riduzione di quelli privilegiati se è garantito un valore pari al bene oggetto di garanzia . Una novità rispetto alla Legge 3/2012 è la possibilità di continuare a pagare le rate del mutuo sulla prima casa, previa autorizzazione del giudice, se il debitore è in regola con i pagamenti e il mantenimento dell’immobile è funzionale alla continuità della vita familiare. L’art. 68 stabilisce che l’OCC deve redigere una relazione dettagliata che attesti le cause dell’indebitamento, la completezza della documentazione, la fattibilità del piano e la meritevolezza del debitore . La relazione è depositata in tribunale e inviata ai creditori e all’Agenzia delle entrate. Per le persone fisiche, la procedura si svolge in camera di consiglio, senza udienza pubblica: questo riduce i costi e i tempi.

Il concordato minore, destinato agli imprenditori minori, consente di proporre ai creditori un piano con continuazione dell’attività o con liquidazione parziale. È richiesto il voto favorevole di più della metà dei crediti ammessi. L’art. 80 prevede che il giudice possa omologare l’accordo anche senza l’adesione dell’ente pubblico, se il piano assicura un risultato migliore rispetto alla liquidazione giudiziale . Questo principio, affermato anche dalla Cassazione, favorisce i contribuenti indebitati verso il fisco o l’INPS.

Il codice introduce poi l’esdebitazione del debitore incapiente, istituto particolarmente rilevante per chi non possiede alcun bene e non può offrire ai creditori un piano di ristrutturazione. L’esdebitazione può essere richiesta una sola volta ogni cinque anni e prevede la cancellazione dei debiti residui a seguito dell’esecuzione di un piano di rimborso basato su un importo simbolico. Per i ponteggiatori che hanno perso il lavoro o sono stati coinvolti in infortuni invalidanti, questo strumento può rappresentare l’unica via per ripartire.

Procedura passo per passo dopo la notifica di un atto

Quando un ponteggiatore riceve un atto di riscossione (cartella, avviso di accertamento esecutivo, intimazione di pagamento) o un atto giudiziario bancario (decreto ingiuntivo, atto di pignoramento), è fondamentale seguire una procedura ordinata. Ecco i passaggi essenziali.

1. Verifica della notifica e dei vizi formali

  • Controllare la data di notifica: le impugnazioni hanno termini perentori (30 giorni per gli avvisi d’accertamento, 60 giorni per le cartelle di pagamento e 40 giorni per le ingiunzioni bancarie). Notifiche effettuate a mezzo posta devono riportare la relata di notifica e l’indicazione del messo notificatore; notifiche digitali devono provenire da un indirizzo PEC ufficiale.
  • Verificare la legittimazione dell’ente: la cartella deve indicare l’ente impositore e il ruolo; l’Agente della riscossione non può esigere somme non portate da un titolo esecutivo. L’atto deve contenere la firma digitale e l’indicazione del responsabile del procedimento.
  • Individuare i vizi di forma: errori nella descrizione del contribuente, mancata indicazione della legge su cui si basa la pretesa, prescrizione e decadenza (ad esempio, tributi locali prescritti in 5 anni, IVA in 10 anni). Questi vizi possono comportare l’annullamento in autotutela o in sede giudiziale.

2. Analisi del merito del debito fiscale

  • Somme iscritte a ruolo: distinguere imposta (capital), sanzioni, interessi e aggio di riscossione. La definizione agevolata consente di pagare solo il capitale e le spese di notifica ; la rottamazione quater consente di eliminare anche aggio e interessi.
  • Prescrizione: verificare il decorso dei termini; ad esempio l’IVA si prescrive in 10 anni, le sanzioni amministrative in 5 anni, i contributi previdenziali in 5 anni. La prescrizione può essere interrotta solo da atti notificati correttamente.
  • Cumulo materiale: in molte cartelle sono accumulati carichi diversi; per contestare efficacemente occorre esaminare ogni voce, chiedendo all’Agente estratti di ruolo aggiornati.

3. Strategie di impugnazione

  • Ricorso al giudice tributario: per impugnare cartelle di pagamento, avvisi di addebito e atti di pignoramento su crediti tributari, si propone ricorso entro 60 giorni dalla notifica davanti alla Corte di giustizia tributaria competente. È possibile eccepire la nullità per vizio di notifica, carenza di motivazione, prescrizione, o violazione del contraddittorio. L’esistenza di un piano di rateazione in corso o di una procedura di definizione agevolata deve essere portata a conoscenza del giudice per ottenere la sospensione.
  • Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi (art. 615 e 617 c.p.c.): per contestare un pignoramento o un decreto ingiuntivo bancario si ricorre al tribunale ordinario entro 20 giorni. È possibile eccepire l’inefficacia del precetto se il credito è viziato da anatocismo, usura o indeterminatezza dei tassi (come affermato dalla Cass. 7375/2025), oppure se è pendente una procedura di sovraindebitamento che sospende le azioni esecutive .
  • Sospensione ex art. 2 D.L. 118/2021: durante la composizione negoziata l’imprenditore può chiedere al tribunale misure protettive per sospendere le azioni esecutive; la corte decide entro cinque giorni e può confermarle fino a 120 giorni prorogabili .
  • Istanza di sospensione amministrativa (art. 19 DPR 602/1973): in caso di presentazione di una richiesta di rateazione o di adesione alla rottamazione, l’Agente della riscossione deve sospendere le esecuzioni fino alla decisione sull’istanza. La sospensione è automatica anche in caso di riammissione alla rottamazione quater (Legge 15/2025).

4. Richiesta di rateizzazione o definizione agevolata

  • Rateizzazione ordinaria: mediante domanda motivata, il ponteggiatore può ottenere fino a 84 rate per debiti fino a 120 000 € . Per i debiti superiori, il nuovo art. 19 consente fino a 120 rate , previo accertamento della temporanea difficoltà economica. È prevista la possibilità di richiedere la rateazione anche dopo la scadenza del termine di impugnazione.
  • Rateazione straordinaria: in caso di comprovata situazione di grave difficoltà, l’Agente della riscossione può concedere un numero maggiore di rate (fino a 120) anche per debiti inferiori; la valutazione tiene conto dell’ISEE e degli indici di liquidità .
  • Definizione agevolata (rottamazione quater): il ponteggiatore può aderire alla rottamazione per eliminare sanzioni, interessi e aggio . La domanda deve essere presentata telematicamente indicando il numero di rate; il pagamento della prima rata determina la cancellazione di fermi e ipoteche e sospende le esecuzioni . Con la Legge 15/2025 la riammissione è possibile entro il 30 aprile 2025.
  • Stralcio dei carichi fino a 1 000 €: la Legge 197/2022 ha previsto lo stralcio automatico, al 31 marzo 2023, dei singoli debiti di importo residuo fino a 1 000 € affidati tra il 2000 e il 2015. Ciò può ridurre il totale dei carichi esecutivi.

5. Valutazione di procedure di sovraindebitamento

Quando la mole dei debiti verso fisco, banche e fornitori supera la capacità di pagamento, il ponteggiatore può ricorrere alle procedure di sovraindebitamento descritte sopra. La scelta dipende dalla natura del debito (privato o imprenditoriale), dal patrimonio e dal reddito. Ad esempio:

  • Piano del consumatore: adatto se il ponteggiatore è un lavoratore autonomo senza partita IVA o se i debiti hanno natura personale. Consente di falcidiare i debiti chirografari e di proporre pagamenti dilazionati per i crediti privilegiati . È necessaria la nomina di un OCC e l’omologa del tribunale.
  • Ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII): applicabile alle persone fisiche che hanno debiti estranei all’attività d’impresa; la procedura è accessibile anche senza l’assistenza di un avvocato .
  • Accordo con i creditori (ex Legge 3/2012 / concordato minore): se il ponteggiatore gestisce un’impresa individuale o una società e i debiti sono principalmente connessi all’attività lavorativa, può proporre un accordo che prevede rimborsi parziali e la continuazione dell’attività. La maggioranza dei creditori deve approvare; l’omologa può avvenire anche in mancanza di consenso della banca o dell’Agenzia delle entrate se il piano offre un miglior soddisfacimento .
  • Liquidazione controllata: in mancanza di redditi sufficienti, si attiva la liquidazione del patrimonio; una volta terminata, il residuo debito viene cancellato (esdebitazione). Il giudice può fissare un importo da destinare al mantenimento del debitore e della sua famiglia.

6. Attività successive: verifica dell’esecuzione e tutela della prima casa

  • Controllo degli atti esecutivi: dopo la concessione della rateizzazione o dell’omologa del piano, è fondamentale verificare che l’Agente della riscossione o le banche cancellino le iscrizioni ipotecarie e i fermi amministrativi. In caso di inadempimento è possibile diffidare l’ente e, se necessario, proporre ricorso per l’ottemperanza.
  • Tutela della prima casa: ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 602/1973, l’espropriazione immobiliare non può avvenire se l’immobile è l’unica abitazione non di lusso del debitore . Per i debiti bancari, le clausole di decadenza dal beneficio del termine devono essere valutate attentamente e può essere proposto un piano di rientro o un accordo di ristrutturazione del mutuo. La Cassazione ha confermato che il giudice può sospendere l’esecuzione se il piano di sovraindebitamento prevede la continuità del pagamento del mutuo ipotecario.

Difese e strategie legali

In questa sezione vengono descritte le principali difese legali che un ponteggiatore può adottare contro fisco e banche. La strategia varia in base al tipo di debito, al valore del patrimonio e alla volontà di continuare l’attività.

Impugnazione delle cartelle e ricorsi tributari

  1. Vizi di notifica e decadenza: come già accennato, la notifica deve essere effettuata nel rispetto del codice di rito. Una cartella notificata oltre i termini decadenziali (ad esempio oltre cinque anni per imposte erariali già accertate) può essere annullata. Inoltre, è invalida la notifica a soggetti diversi dal destinatario o senza relata di notifica.
  2. Difetti di motivazione: l’atto deve contenere l’indicazione della legge che giustifica la pretesa, la specifica del periodo d’imposta e dell’importo. In mancanza, l’atto è nullo per violazione dell’art. 7 della Legge 212/2000 (Statuto del contribuente).
  3. Mancata sottoscrizione: la cartella esattoriale priva di firma digitale o non emanata dal funzionario competente è illegittima; la giurisprudenza considera la firma elemento essenziale a pena di nullità.
  4. Prescrizione: l’eccezione di prescrizione è sempre rilevabile; se l’Agenzia della riscossione non dimostra la notificazione degli atti interruttivi, il debito si estingue.
  5. Sovrapposizione di procedure: se il ponteggiatore ha aderito alla definizione agevolata o ha un piano di rateizzazione in corso, l’emissione di un’ulteriore cartella per gli stessi carichi viola il divieto di duplicazione e può essere impugnata.

Difesa contro banche e finanziarie

  1. Nullità delle clausole anatocistiche: la Cassazione (ord. 7375/2025) ha ribadito la nullità delle clausole che prevedono l’anatocismo (capitalizzazione degli interessi) e delle commissioni di massimo scoperto non specificamente pattuite. Il debitore può contestare gli estratti conto e chiedere la rideterminazione del saldo.
  2. Usura e indeterminatezza dei tassi: se i tassi pattuiti superano i limiti previsti dalla Legge 108/1996, gli interessi sono sostituiti con il tasso legale; il finanziamento può essere rinegoziato. Anche l’indeterminatezza del tasso (mancanza di parametri oggettivi) comporta la nullità della clausola.
  3. Fideiussioni e garanzie: la sentenza n. 29746/2025 ha stabilito che il socio garante non può accedere al piano del consumatore per debiti contratti nell’interesse della società. Tuttavia, in sede giudiziale è possibile eccepire la nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI del 2003, dichiarato contrario alla concorrenza dalla Banca d’Italia; ciò può comportare la liberazione del garante.
  4. Opposizione a decreto ingiuntivo: se la banca richiede il pagamento tramite decreto ingiuntivo, il ponteggiatore può proporre opposizione allegando perizie contabili sulle irregolarità contrattuali (anatocismo, CMS, interessi ultralegali) o la pendenza di un piano di rientro.
  5. Accordi di ristrutturazione del mutuo: i debitori proprietari della prima casa possono negoziare con la banca una sospensione delle rate o un allungamento della durata. Il Fondo Gasparrini consente la sospensione del mutuo per i lavoratori autonomi in difficoltà; i fondi di solidarietà regionali possono concedere contributi a fondo perduto.

Strumenti amministrativi e negoziali

  1. Istanza in autotutela: prima del ricorso si può chiedere all’ente impositore l’annullamento o la rettifica dell’atto; l’amministrazione è tenuta a rispondere. È utile per vizi evidenti (notifica errata, pagamento già effettuato).
  2. Transazione fiscale: nell’ambito dell’accordo con i creditori o del concordato minore è possibile proporre all’Agenzia delle entrate una riduzione del debito tributario; la Cassazione ha riconosciuto che la mancata adesione del fisco può essere superata dal giudice se la proposta è più conveniente della liquidazione.
  3. Saldo e stralcio stragiudiziale: con l’assistenza di professionisti si può negoziare con banche e finanziarie la chiusura di debiti con pagamento parziale immediato; tali accordi evitano pignoramenti e salvano l’immagine creditizia.
  4. Composizione negoziata: come visto, consente di gestire la crisi dell’impresa evitando l’apertura di procedure concorsuali; l’esperto aiuta a predisporre un piano di risanamento condiviso con banche e fornitori. Le misure protettive bloccano i pignoramenti .

Strumenti alternativi e opportunità di esdebitazione

Oltre alle difese processuali, l’ordinamento offre strumenti alternativi per ridurre o estinguere i debiti in maniera ordinata. Di seguito vengono esaminati i principali.

Rottamazioni e definizioni agevolate

StrumentoPeriodo di riferimentoBenefici principaliLimiti ed esclusioni
Definizione agevolata (Legge 197/2022)Carichi affidati dal 1/1/2000 al 30/6/2022Pagamento solo di imposta e spese di notifica; eliminazione di interessi, sanzioni e aggioEsclude risorse UE, IVA all’importazione, recupero aiuti di Stato, multe penali
Rottamazione quater (Legge 83/2023)Carichi affidati dal 2000 al 2022Pagamento in 18 rate con interessi al 2 %; sospensione di esecuzioni e cancellazione di fermi e ipotecheDecadenza per mancato pagamento di una rata; non riguarda debiti successivi al 2022
Riammissione rottamazione quater (Legge 15/2025)Debitori decaduti entro il 31/12/2024Presentazione domanda entro 30/4/2025; nuovo piano fino a 10 rate; sospensione di pagamenti e azioni esecutiveOccorre essere decaduti da precedente rottamazione; non sono prorogati i benefici per chi è in regola
Stralcio carichi fino a 1 000 €Ruoli fino al 2015Cancellazione automatica al 31/3/2023; riduzione del passivoValido solo per importi residui inferiori a 1 000 €

Dilazioni e rateazioni

Tipologia di rateazioneImporto debitoNumero massimo di rateRequisiti
Rateizzazione ordinaria (art. 19 DPR 602/1973)Fino a 120 000 €84 rate (richieste 2025‑2026); 96 rate (richieste 2027‑2028); 108 rate (dal 2029)Dichiarazione di temporanea difficoltà; nessuna prova richiesta
Rateizzazione straordinariaQualsiasi importoFino a 120 rateNecessaria documentazione sulla situazione economica e parametri ISEE, indici di liquidità
Rateazione per debiti bancariVariabileDefinita con accordo privatoOccorre negoziare con l’istituto; possibile garanzia ipotecaria

Procedure di sovraindebitamento e crisi d’impresa

ProceduraDestinatariVantaggiCondizioni
Piano del consumatore / ristrutturazione dei debiti del consumatorePersone fisiche che hanno contratto debiti per scopi personaliFalcidia dei crediti chirografari; pagamento rateale dei privilegiati; tutela della prima casaDebitore meritevole; assenza di colpa grave; presentazione di un piano fattibile; assistenza dell’OCC
Accordo con i creditori / concordato minoreImprenditori minori, professionisti, autonomiPossibilità di mantenere l’attività; riduzione dei debiti; omologa anche senza voto del fisco se il piano è più convenienteApprovazione della maggioranza dei creditori; relazione dell’OCC; assenza di preclusioni ex art. 69 CCII
Liquidazione controllataChi non può proporre un piano sostenibileCancellazione del debito residuo (esdebitazione) al termine della liquidazione; minimo vitale per il sostentamentoTutte le risorse vengono liquidate; occorre dimostrare l’impossibilità di soddisfare i creditori
Composizione negoziata (D.L. 118/2021)Imprese in squilibrio patrimoniale o economicoNomina di un esperto; misure protettive che bloccano le esecuzioni ; mantenimento dell’attivitàPresentazione dell’istanza presso la Camera di commercio; predisposizione di un piano di risanamento; collaborazione leale con i creditori

Esdebitazione del debitore incapiente

Una novità del Codice della crisi è la esdebitazione del debitore incapiente (art. 283‑284 CCII), che consente alle persone fisiche che non dispongono di alcun patrimonio né di reddito sufficiente di liberarsi dai debiti residui dopo aver messo a disposizione le risorse eventualmente rinvenute. Questa misura è concessa una sola volta ogni cinque anni e richiede la dimostrazione della buona fede e della cooperazione con i creditori. Per i ponteggiatori che hanno perso la capacità lavorativa a causa di infortuni o malattia, può rappresentare una via d’uscita.

Errori comuni da evitare e consigli pratici

Di seguito vengono elencati gli errori più frequenti commessi dai debitori e i consigli pratici per evitare di aggravare la situazione:

  1. Ignorare le notifiche: non aprire o non ritirare le raccomandate non ferma la decorrenza dei termini. È fondamentale ritirare gli atti per poter impugnare nei termini.
  2. Pagare spontaneamente senza verifiche: prima di versare somme a banche o all’Agente della riscossione, bisogna controllare se esistono vizi di nullità o prescrizione. Un pagamento può precludere la possibilità di contestare successivamente.
  3. Accettare piani di rientro troppo onerosi: spesso le banche propongono piani che non tengono conto della reale capacità di rimborso. È preferibile negoziare con l’aiuto di un consulente, anche proponendo soluzioni di saldo e stralcio.
  4. Trascurare la prima rata della rateizzazione: il ritardato pagamento della prima rata può comportare la decadenza dal beneficio e la revoca dell’intera dilazione. Occorre attivarsi immediatamente per chiedere il ripristino se il ritardo è minimo e giustificabile, come sottolineato in un recente decreto del Vice Ministro dell’Economia .
  5. Non attivare procedure di sovraindebitamento per tempo: molti debitori ricorrono a queste procedure quando la situazione è ormai irreversibile. Presentare un piano prima dell’arrivo dei pignoramenti consente di salvare la prima casa e la propria attività.
  6. Sottovalutare l’assistenza professionale: il fai‑da‑te in materia tributaria e bancaria può essere pericoloso. Avvocati e commercialisti esperti sanno individuare vizi, proporre ricorsi e negoziare con le controparti, evitando errori procedurali.

Come scegliere la procedura più adatta

La quantità di strumenti disponibili può generare confusione. Scegliere la procedura giusta implica considerare la natura dei debiti, la tipologia del soggetto (consumatore, imprenditore, professionista) e l’obiettivo da raggiungere (continuare l’attività o liquidare i beni). In generale:

  1. Valuta il peso dei debiti fiscali vs. debiti privati: se la maggior parte dei debiti riguarda cartelle fiscali e contributi, conviene sfruttare la rottamazione e la rateizzazione prima di ricorrere alle procedure di sovraindebitamento. Se, invece, i debiti verso banche e fornitori superano quelli tributari, può essere necessario un piano complessivo.
  2. Considera la dimensione dell’impresa: per un ponteggiatore individuale o un piccolo artigiano con una ditta sotto soglia, l’accordo con i creditori o il concordato minore sono strumenti idonei perché permettono la continuazione dell’attività. Per un lavoratore dipendente o pensionato che ha debiti personali e finanziamenti al consumo, il piano del consumatore è la scelta naturale.
  3. Verifica la presenza di beni aggredibili: se il debitore possiede beni immobili secondari o partecipazioni societarie, un accordo di ristrutturazione può prevedere la loro vendita per soddisfare i creditori. Se l’unico bene è la prima casa, è preferibile un piano che mantenga il mutuo e preveda la falcidia dei debiti chirografari.
  4. Esamina la meritevolezza e la presenza di colpe gravi: chi ha contratto debiti con dolo o ha falsificato documenti difficilmente potrà accedere alle procedure di sovraindebitamento. In questi casi è preferibile una trattativa stragiudiziale con i creditori.
  5. Proietta i flussi di cassa futuri: un ponteggiatore deve valutare le commesse in corso, i pagamenti attesi e i costi operativi. Un piano di ristrutturazione sostenibile non può basarsi su previsioni irrealistiche. È opportuno farsi assistere da un commercialista per redigere un business plan attendibile.

Ruolo degli organismi di composizione della crisi e degli esperti

Gli Organismi di composizione della crisi (OCC) sono enti istituiti presso le Camere di commercio, gli ordini professionali e le associazioni di categoria. Ogni OCC è composto da professionisti (avvocati, commercialisti, notai) che hanno ricevuto una specifica formazione e sono iscritti in un registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il loro ruolo comprende:

  • Analisi preliminare: valutano la documentazione fornita, identificano i creditori, la natura dei debiti e la consistenza del patrimonio. Ai sensi dell’art. 9 Legge 3/2012 devono esaminare gli atti di disposizione degli ultimi cinque anni per evitare frodi ai creditori.
  • Predisposizione del piano: redigono o assistono il debitore nella stesura del piano di ristrutturazione, indicando tempi e modalità di pagamento, eventuali cessioni di beni e la percentuale di soddisfazione dei creditori. Nel caso del consumatore, redigono la relazione particolareggiata prevista dal Codice della crisi .
  • Attestazione di fattibilità: l’OCC deve attestare che il piano è fattibile e che i flussi di reddito stimati sono sufficienti a coprire le proposte. L’attestazione è un requisito essenziale per l’omologa.
  • Gestione delle comunicazioni: provvedono a comunicare ai creditori l’avvio della procedura, raccolgono le osservazioni e le eventuali opposizioni, redigono verbali delle adunanze e assistono il debitore in udienza.
  • Controllo dell’esecuzione: una volta omologato il piano, l’OCC vigila sull’adempimento, segnala inadempienze e propone eventuali modifiche. Il ruolo di “controllore” è fondamentale per garantire la correttezza e la trasparenza.

Negli strumenti introdotti dal D.L. 118/2021, l’esperto indipendente svolge un ruolo analogo ma con un approccio maggiormente negoziale. L’esperto, nominato dalla Camera di commercio, facilita le trattative tra imprenditore e creditori, propone soluzioni e redige un rapporto finale sulle trattative. La riforma del 2024 ha previsto che l’esperto aggiorni periodicamente il proprio curriculum con le esperienze maturate e gli esiti delle composizioni . Ciò serve a garantire la professionalità e la trasparenza del sistema.

Aspetti fiscali e contabili per i ponteggiatori

I ponteggiatori operano spesso come imprese artigiane o lavoratori autonomi con partita IVA. Gli adempimenti fiscali sono numerosi: versamento dell’IVA, ritenute d’acconto su dipendenti e collaboratori, contributi previdenziali INPS e premi assicurativi INAIL. La crisi di liquidità può portare a omessi versamenti e alla formazione di cartelle esattoriali. Per evitare sanzioni:

  1. Gestione dell’IVA: l’IVA deve essere versata entro il 16 del mese successivo. Il legislatore prevede la possibilità di compensare l’IVA a credito con debiti tributari. In caso di mancato versamento, si applicano sanzioni e interessi; tuttavia, il ravvedimento operoso consente di ridurre le sanzioni se il versamento avviene prima della notifica dell’atto.
  2. Ritenute d’acconto: i ponteggiatori che impiegano operai devono versare le ritenute Irpef entro il 16 del mese. La mancata presentazione del modello F24 è considerata un reato tributario solo se l’omissione supera la soglia penale (150 000 € di ritenute non versate). È consigliabile monitorare i flussi di cassa per non incorrere in violazioni penali.
  3. Contributi previdenziali e premi INAIL: l’omesso versamento dei contributi INPS è accertato dall’INPS e iscritto a ruolo. Le cartelle relative ai contributi possono essere impugnate davanti al giudice del lavoro; la rateizzazione ex art. 19 si applica anche ai contributi. È importante comunicare immediatamente eventuali infortuni sul lavoro per evitare indennità non coperte.
  4. Contabilità ordinaria o semplificata: il regime contabile incide sulla valutazione della temporanea difficoltà nella rateizzazione. Per le ditte in regime semplificato l’Agenzia delle entrate si basa sull’ISEE; per le imprese in contabilità ordinaria, il debitore deve fornire bilanci e indici di liquidità .
  5. Credit checking e gestione dei committenti: molti ponteggiatori lavorano come subappaltatori e sono esposti all’insolvenza delle imprese appaltatrici. È buona pratica verificare la solidità dei clienti, prevedere clausole di pagamento anticipate e utilizzare strumenti come la cessione dei crediti pro solvendo o pro soluto per finanziare la liquidità.

Simulazione 3 – Composizione negoziata e ristrutturazione aziendale

Scenario: La società “Ponteggi Calabria S.r.l.”, con 12 dipendenti, ha subito una diminuzione del fatturato a causa del blocco dei cantieri e del superbonus 110 % terminato. Il passivo ammonta a 800 000 €, di cui 200 000 € di debiti fiscali, 300 000 € di debiti bancari (mutui e finanziamenti per l’acquisto di attrezzature), 100 000 € di debiti verso fornitori e 200 000 € di debiti verso soci finanziatori. L’impresa ha un capannone con valore stimato di 400 000 € e macchinari per 200 000 €. Il fatturato previsto per il 2026 è di 350 000 € con margine operativo del 15 %.

  1. Accesso alla composizione negoziata: la società presenta domanda di composizione negoziata ai sensi del D.L. 118/2021. La Camera di commercio nomina un esperto. La domanda include bilanci, elenco dei debiti, flussi di cassa previsti e proposte di ristrutturazione. Dopo la pubblicazione dell’istanza, l’azienda richiede misure protettive che sospendono i pignoramenti: fisco e banche non possono avviare nuove procedure .
  2. Negoziazione con i creditori: l’esperto convoca banche e fornitori. Con le banche si negozia la ristrutturazione dei finanziamenti: allungamento dei mutui da 5 a 10 anni, riduzione degli interessi e sospensione di 12 mesi delle rate capitali. Con l’Agenzia della riscossione si concorda la rateizzazione del debito in 84 rate e l’inserimento dei carichi nella definizione agevolata ove possibile. Con i fornitori si concorda la conversione di parte del credito in fornitura futura di materiali.
  3. Piano di risanamento: l’azienda propone la vendita di macchinari non strategici (valore 50 000 €) e la cessione della metà del capannone in leasing a una società collegata. Prevede inoltre di concentrare l’attività in nuovi segmenti (ponteggi per energie rinnovabili). Il piano dimostra che, con la riduzione degli oneri finanziari e la ripresa della domanda, l’azienda può generare un flusso di cassa positivo di 100 000 € annui sufficienti a coprire il piano in 8 anni. L’esperto attesta la fattibilità.
  4. Esito: grazie alla composizione negoziata l’azienda evita la liquidazione giudiziale, mantiene i posti di lavoro e ottiene il consenso dei creditori. Le misure protettive impediscono pignoramenti e fermi; la banca mantiene la linea di credito grazie alla garanzia di un miglior ritorno. Se la composizione non fosse stata avviata, l’impresa avrebbe rischiato la liquidazione e la vendita all’asta del capannone.

Questa simulazione evidenzia come la composizione negoziata non sia riservata alle grandi imprese, ma possa essere applicata anche alle società di ponteggi. La chiave è predisporre un piano realistico e trasparente, supportato da professionisti capaci di mediare tra le diverse esigenze.

FAQ aggiuntive

21. In quali casi è preferibile il concordato minore rispetto al piano del consumatore?
Il concordato minore è indicato per imprenditori minori e professionisti che intendono proseguire l’attività. Permette di coinvolgere attivamente i creditori nella negoziazione e di ottenere l’omologa anche senza il voto del fisco se la proposta è più vantaggiosa . Il piano del consumatore, invece, si rivolge a persone fisiche con debiti personali e non richiede il voto dei creditori.

22. Cosa succede se scopro nuovi debiti dopo l’omologa del piano?
Se emergono debiti preesistenti che non sono stati inseriti nel piano, questi possono essere integrati previa istanza al tribunale e con il consenso dell’OCC, purché non siano stati volutamente occultati. I debiti sorti dopo l’omologa devono invece essere pagati regolarmente; il mancato pagamento può determinare la revoca dell’esdebitazione.

23. Posso partecipare alle gare d’appalto pubbliche se ho debiti con il fisco?
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è richiesto per partecipare a gare pubbliche. Presentare una domanda di rateizzazione o di definizione agevolata sospende temporaneamente la condizione di irregolarità e consente il rilascio del DURC. Anche la riammissione alla rottamazione quater consente di ottenere un DURC regolare fino alla definizione del nuovo piano.

24. Quali sono le responsabilità penali legate ai debiti fiscali?
L’omesso versamento di IVA superiore a 250 000 € annui o di ritenute di oltre 150 000 € configura un reato tributario punito con la reclusione. Tuttavia, la regolarizzazione spontanea tramite pagamento integrale del debito e sanzioni prima della dichiarazione di apertura del dibattimento estingue il reato. Per i ponteggiatori è importante monitorare la soglia penale e, se necessario, accedere alla rateizzazione per evitare la consumazione del reato.

25. È possibile contestare la nullità di un atto sulla base della mancata indicazione della normativa europea applicabile?
Sì. Gli atti di accertamento e le cartelle che applicano direttive o regolamenti europei (ad esempio in materia di IVA intracomunitaria) devono indicare la normativa di riferimento. La mancanza di motivazione, anche in riferimento al diritto europeo, può comportare l’annullamento. Ciò è particolarmente rilevante nei cantieri transfrontalieri.

Misure cautelari e procedure esecutive

Quando il debitore non adempie spontaneamente, l’Agenzia delle entrate‑Riscossione e le banche possono adottare diverse misure cautelari prima di procedere al pignoramento vero e proprio. Comprenderne la natura aiuta a reagire tempestivamente.

Ipoteca e fermo amministrativo

  • Ipoteca legale: l’Agente della riscossione può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore per garantire il credito. La legge prevede che l’iscrizione sia possibile soltanto per debiti superiori a 20 000 €. Se l’immobile è l’unica abitazione, l’ipoteca non consente l’espropriazione ma rappresenta comunque un vincolo che impedisce la vendita o l’accesso a nuovi finanziamenti. In caso di accesso alla rottamazione o alla rateizzazione l’ipoteca deve essere cancellata una volta pagata la prima rata.
  • Fermo amministrativo (ganasce fiscali): si tratta del blocco del veicolo intestato al debitore. Scatta per debiti superiori a 800 € e impedisce la circolazione del mezzo, con rischio di sequestro e multa. Il fermo non può essere iscritto se l’unico veicolo è strumentale all’attività professionale (ad esempio un furgone usato per montare ponteggi) o se è necessario per il trasporto di disabili. Per i ponteggiatori è essenziale dimostrare l’uso professionale del mezzo.

Pignoramento presso terzi e sul conto corrente

Il pignoramento presso terzi consente al creditore di aggredire crediti che il debitore vanta verso terzi: stipendi, pensioni, crediti verso clienti. La legge limita la quota pignorabile: per gli stipendi fino a 2 500 € netti, la quota è un settimo; per gli stipendi superiori, la quota è fino a un quinto. Per i conti correnti, l’Agente della riscossione può pignorare le somme depositate, ma con un preavviso di almeno 60 giorni mediante “intimazione di pagamento”; entro tale termine il debitore può saldare o rateizzare il debito, evitando il pignoramento.

L’esecuzione presso terzi deve rispettare il principio di proporzionalità: non può essere pignorata l’indennità di disoccupazione, il reddito di cittadinanza o altre somme assistenziali. La giurisprudenza ha inoltre chiarito che il pignoramento del conto corrente deve tener conto della natura delle somme depositate; se il conto contiene sia stipendi sia somme personali, il prelievo deve limitarsi alla quota pignorabile dello stipendio.

Espropriazione immobiliare e aste

Se il debito persiste nonostante le misure cautelari, si può avviare l’espropriazione immobiliare. Per i crediti fiscali, l’espropriazione è disciplinata dall’art. 76 D.P.R. 602/1973: può avvenire solo per debiti superiori a 8 000 € e a condizione che l’immobile non sia l’unica casa di abitazione del debitore. Per i debiti bancari, il pignoramento immobiliare è regolato dal codice di procedura civile. In entrambi i casi, l’espropriazione segue la procedura delle aste giudiziarie: il giudice dell’esecuzione nomina un custode, stabilisce il valore del bene e fissa le date delle aste. Per evitare l’espropriazione occorre agire prima: rateizzare, rottamare, aderire a un piano di ristrutturazione o, se la casa è l’unica, eccepire l’applicazione dell’art. 76.

Difese specifiche durante l’esecuzione

  1. Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): se il pignoramento presenta vizi formali (mancanza di indicazione del titolo, notifica irregolare), si può proporre opposizione entro 20 giorni. È un rimedio rapido per sospendere la procedura.
  2. Sospensione dell’esecuzione: è possibile chiedere al giudice dell’esecuzione la sospensione se sono stati presentati ricorsi tributari o se è pendente un piano di ristrutturazione che può soddisfare i creditori in modo adeguato. La giurisprudenza ha riconosciuto che il giudice può sospendere l’esecuzione se la procedura di sovraindebitamento è in corso e garantisce un risultato migliore.
  3. Conversione del pignoramento: il debitore può chiedere di sostituire il bene pignorato con una somma di denaro da versare in rate entro un anno. Questo istituto permette di riscattare l’immobile o il conto pignorato, ma richiede disponibilità economica.
  4. Tutela della prima casa nelle procedure bancarie: per i mutui ipotecari, la banca può agire in esecuzione se il debitore ritarda più di 7 rate; tuttavia, l’espropriazione è subordinata alla mora decennale o altra condizione prevista nel contratto. Anche qui è possibile proporre un piano di rientro o un accordo di ristrutturazione.

Dettagli pratici sulla rottamazione quater e sulla Legge 15/2025

La rottamazione quater, prevista inizialmente dalla Legge 83/2023, è stata uno strumento molto utilizzato dai contribuenti per alleggerire i carichi fiscali. Nel 2024 molti debitori sono decaduti per il mancato pagamento di una rata; il legislatore è intervenuto con l’art. 3‑bis del D.L. 202/2024, convertito nella Legge 15/2025, riaprendo i termini per la riammissione. È importante comprendere come funziona la procedura di riammissione.

Presentazione della domanda di riammissione

I contribuenti decaduti devono presentare entro il 30 aprile 2025 una nuova domanda sul portale dell’Agenzia delle entrate‑Riscossione. La domanda deve contenere: – i riferimenti alle pratiche di definizione agevolata decadute; – la scelta sul numero di rate (fino a un massimo di 10); – l’impegno a rinunciare ai contenziosi pendenti relativi ai carichi inclusi.

Nella domanda non è necessario allegare documenti di reddito; l’ammissione è automatica per chi era già stato ammesso alla rottamazione quater e non ha pagato le rate. Dopo il 30 aprile l’AdER elabora un nuovo piano di pagamento e lo comunica entro il 30 giugno 2025. Il piano conterrà le scadenze, l’importo di ogni rata e l’ammontare degli interessi (pari al 2 % annuo). Il contribuente dovrà pagare la prima rata entro il 31 luglio 2025.

Effetti della riammissione

La presentazione della domanda blocca automaticamente: 1. l’avvio di nuovi pignoramenti e ipoteche; 2. le procedure esecutive già avviate, che restano sospese fino alla scadenza della prima rata; 3. i termini di prescrizione e decadenza dei carichi, che restano congelati fino al pagamento della prima rata .

Se il contribuente paga regolarmente tutte le rate, alla scadenza del piano i debiti residui vengono cancellati definitivamente e l’Agente della riscossione deve informare gli enti creditori dell’intervenuto pagamento . È importante ricordare che, in caso di mancato pagamento di una rata oltre i 5 giorni di tolleranza, la riammissione viene revocata e i pagamenti effettuati vengono acquisiti a titolo di acconto.

Vantaggi e criticità

Il principale vantaggio della riammissione consiste nel recuperare i benefici della rottamazione senza dover pagare sanzioni e interessi. Tuttavia, occorre valutare attentamente la propria capacità di pagamento: le 10 rate previste dal nuovo piano hanno importi più elevati rispetto alle rate originarie (18 rate). Chi non dispone di liquidità sufficiente può incorrere nuovamente nella decadenza. Inoltre, la riammissione riguarda solo i carichi affidati fino al 30 giugno 2022; eventuali debiti successivi devono essere gestiti con la rateizzazione ordinaria.

Simulazione 4 – Esdebitazione del debitore incapiente

Scenario: Giovanni è un ponteggiatore di 55 anni che ha cessato l’attività a seguito di un grave incidente sul lavoro. Ha debiti per 20 000 € con l’INPS, 5 000 € con l’Agenzia delle entrate e 10 000 € di finanziamenti bancari. Non possiede immobili, vive in affitto e percepisce un assegno di invalidità di 900 € mensili. Non ha la possibilità di lavorare e non può offrire alcuna garanzia.

  1. Valutazione della procedura: in questa situazione Giovanni non può proporre un accordo con i creditori né un piano del consumatore, poiché non ha redditi sufficienti per pagare neppure una minima percentuale del debito. Con l’assistenza dell’OCC può presentare istanza di esdebitazione del debitore incapiente ai sensi degli art. 283‑284 CCII.
  2. Domanda e requisiti: l’istanza deve indicare tutti i debiti e dimostrare l’assenza di patrimonio. L’OCC redige una relazione che attesta la meritevolezza del debitore e la circostanza che i creditori non riceverebbero alcun pagamento neppure in caso di liquidazione forzata. Giovanni deve anche fornire la documentazione medica che attesta l’inabilità al lavoro.
  3. Provvedimento del tribunale: il giudice, verificati i requisiti, dichiara l’esdebitazione e cancella tutti i debiti. I creditori non possono più agire nei suoi confronti. Giovanni può così ricominciare una vita senza debiti, mantenendo l’assegno di invalidità. È importante ricordare che l’esdebitazione può essere concessa solo una volta ogni cinque anni e non si applica ai debiti per alimenti, risarcimento da fatto illecito, multe penali o contributi previdenziali non versati per dolo.

Questa simulazione mostra che l’ordinamento tutela anche chi, per cause indipendenti dalla propria volontà, non può lavorare né saldare i propri debiti. Tuttavia, l’esdebitazione non deve essere confusa con una sanatoria generalizzata; occorrono i requisiti di buona fede e meritevolezza.

FAQ supplementari

26. È possibile includere nella rateizzazione anche i debiti per multe stradali?
Sì, i carichi affidati all’Agente della riscossione per sanzioni amministrative (come le multe) possono essere rateizzati e rottamati. Tuttavia, la definizione agevolata per le sanzioni amministrative elimina solo gli interessi di mora e l’aggio, non la multa in sé .

27. Cosa accade ai versamenti effettuati prima della presentazione della domanda di rottamazione?
I pagamenti già effettuati non vengono restituiti né costituiscono acconto sulle somme dovute per la definizione agevolata. Pertanto è consigliabile valutare la convenienza della rottamazione prima di effettuare pagamenti spontanei.

28. Il piano del consumatore deve prevedere il pagamento integrale dei debiti tributari?
No. La Cassazione ha chiarito che anche i debiti tributari possono essere falcidiati, purché il piano assicuri all’erario un recupero superiore a quello ottenibile dalla liquidazione. Tuttavia l’Agenzia delle entrate mantiene un potere di controllo sul rispetto delle norme fiscali e può opporsi all’omologa.

29. Può la banca rifiutare un accordo di ristrutturazione se il piano riduce gli interessi?
La banca ha facoltà di rifiutare, ma il giudice può omologare il concordato minore o l’accordo di ristrutturazione anche senza l’adesione della banca se il piano offre un soddisfacimento maggiore rispetto alla liquidazione . Ciò è stato affermato dalle pronunce dei tribunali di merito e confermato dalla Cassazione.

30. È possibile ottenere la cancellazione dell’ipoteca dopo il pagamento della prima rata?
Sì, per i debiti fiscali l’Agente della riscossione deve cancellare l’ipoteca non appena viene versata la prima rata della definizione agevolata o della rateizzazione. In caso contrario è possibile presentare una diffida e, se necessario, un ricorso per ottemperanza.

Domande frequenti (FAQ)

1. Cosa devo fare se ricevo una cartella di pagamento per contributi previdenziali non versati?
Devi verificare la data di notifica e il contenuto. Se la cartella è viziata (notifica irregolare, mancanza di motivazione) puoi presentare ricorso entro 60 giorni al giudice tributario. Se il debito è corretto ma troppo elevato, puoi chiedere la rateazione ex art. 19 DPR 602/1973 o aderire alle definizioni agevolate.

2. È vero che l’Agenzia della riscossione può pignorare subito la mia abitazione?
No. L’art. 76 DPR 602/1973 vieta di procedere all’espropriazione dell’unica abitazione non di lusso del debitore . Tuttavia, possono essere iscritti fermi e ipoteche. Per evitare il pignoramento di altri beni è consigliabile rateizzare il debito o presentare una procedura di sovraindebitamento.

3. Posso aderire alla rottamazione quater se ho già un piano di rateizzazione in corso?
Sì, puoi accedere alla definizione agevolata anche se stai pagando a rate. Tuttavia, devi indicare nella domanda i carichi che intendi definire; la rateizzazione decade per le somme incluse nella rottamazione. È opportuno valutare la convenienza economica.

4. Cos’è la riammissione alla rottamazione quater prevista dalla Legge 15/2025?
È la possibilità concessa ai contribuenti che erano decaduti dal piano per mancato pagamento delle rate entro il 31 dicembre 2024 di presentare una nuova istanza entro il 30 aprile 2025. La domanda sospende i pagamenti scaduti e le azioni esecutive, e consente di ottenere un nuovo piano fino a 10 rate.

5. Quanto tempo ho per impugnare un atto di pignoramento da parte di una banca?
Il termine per proporre opposizione all’esecuzione è di 20 giorni dall’atto di pignoramento. Se vuoi contestare il titolo (es. decreto ingiuntivo), puoi proporre opposizione a decreto ingiuntivo entro 40 giorni dalla notifica.

6. Sono socio di una s.r.l. e ho firmato fideiussioni per la società. Posso accedere al piano del consumatore?
No. Secondo la Cassazione (ord. 29746/2025) il socio‑fideiussore non è qualificabile come consumatore se la garanzia è strumentale all’attività d’impresa. Puoi invece proporre un concordato minore o un accordo di ristrutturazione dei debiti.

7. Ho un debito bancario con tassi che mi sembrano usurari: cosa posso fare?
Puoi far analizzare il contratto da un esperto. Se i tassi superano i limiti usurari o se gli interessi sono capitalizzati in modo illegittimo (anatocismo), puoi impugnare il contratto in tribunale. La Cassazione ha confermato la nullità delle clausole anatocistiche e il diritto del debitore a vedersi restituita la somma indebitamente pagata (ord. 7375/2025).

8. Quali documenti servono per presentare un piano del consumatore?
Devi allegare l’elenco dei creditori e dei debiti, l’inventario dei beni, le dichiarazioni fiscali, gli estratti conto e le spese familiari degli ultimi tre anni . L’OCC redigerà una relazione attestando la completezza e l’attuabilità del piano .

9. Posso salvare la mia impresa di ponteggi aderendo alla composizione negoziata?
Sì. Se la tua ditta è in squilibrio patrimoniale o economico, puoi richiedere la nomina di un esperto e negoziare con i creditori. Durante la composizione negoziata puoi chiedere misure protettive che sospendono i pignoramenti .

10. Durante la procedura di sovraindebitamento posso continuare a lavorare?
Generalmente sì. Il piano del consumatore e l’accordo con i creditori sono progettati per consentire la prosecuzione dell’attività e la generazione di reddito. Nel concordato minore è possibile inserire clausole che garantiscano la continuità dell’impresa e il pagamento regolare dei fornitori.

11. Cosa succede se non rispetto una rata della rateizzazione?
La legge concede 5 giorni di tolleranza; trascorso tale termine la rateizzazione si intende decaduta e il debito torna immediatamente esigibile. Tuttavia, la revoca può essere contestata se sproporzionata o se il ritardo è minimo e giustificato – ad esempio per problemi bancari – secondo l’orientamento amministrativo recente.

12. Sono proprietario di più immobili: il fisco può pignorare la seconda casa?
Sì. Il divieto di pignorare l’unica abitazione non di lusso non si applica se il debitore possiede più immobili. Tuttavia, l’espropriazione può essere sospesa se il debitore aderisce alla rateizzazione, alla rottamazione o a una procedura di sovraindebitamento.

13. Posso includere i debiti verso fornitori e banche nella definizione agevolata?
No. La definizione agevolata riguarda solo carichi affidati all’Agenzia della riscossione (imposte, contributi, multe). I debiti verso fornitori e banche devono essere gestiti mediante accordi privati, piani di rientro o procedure di sovraindebitamento.

14. Quali sono le principali esclusioni dalla rottamazione quater?
Sono esclusi i debiti relativi a risorse proprie dell’UE, IVA all’importazione, recupero di aiuti di Stato e multe penali . Inoltre, non possono essere rottamati i carichi già integralmente pagati o affidati dopo il 30 giugno 2022.

15. Come si calcola l’ISEE per ottenere la rateizzazione straordinaria?
L’ISEE deve includere tutti i componenti del nucleo familiare; l’Agente della riscossione valuterà l’entità del debito da rateizzare e quello residuo già in rateazione, insieme al valore della produzione per le imprese .

16. È vero che la Corte costituzionale ha bocciato la ristrutturazione dei debiti?
No. La Corte costituzionale con sentenza 6/2024 ha respinto le questioni di legittimità sollevate contro l’art. 142, comma 2, del Codice della crisi, confermando la validità delle procedure e sottolineando che non vi è disparità di trattamento tra i debitori .

17. Cosa succede se ho fatto domanda di composizione negoziata e ricevo un pignoramento?
Se l’istanza è stata pubblicata e il tribunale ha concesso le misure protettive, nessun creditore può iniziare o proseguire azioni esecutive senza autorizzazione . Puoi quindi far valere la sospensione davanti al giudice dell’esecuzione.

18. Posso cedere la mia impresa durante la procedura di concordato minore?
È possibile cedere l’azienda o rami d’azienda se previsto nel piano e se garantisce un miglior soddisfacimento dei creditori. Tuttavia, le operazioni straordinarie richiedono l’autorizzazione del tribunale e devono essere valutate dall’OCC.

19. Quanto dura la procedura di sovraindebitamento?
La durata varia: la ristrutturazione dei debiti del consumatore può concludersi in pochi mesi, mentre un accordo con i creditori può richiedere un anno. Il rispetto dei termini di pagamento è fondamentale per mantenere i benefici della procedura. La liquidazione controllata dura in media 4–5 anni.

20. Come posso calcolare se mi conviene la definizione agevolata o la rateizzazione?
Occorre confrontare l’importo complessivo dovuto (imposta + sanzioni + interessi) con il solo capitale e le spese di notifica previste dalla rottamazione . Se le sanzioni e gli interessi sono elevati, la definizione agevolata è più vantaggiosa; se invece il debito consiste prevalentemente nell’imposta, può convenire la rateizzazione ordinaria.

Simulazioni pratiche

Per rendere più concreti i concetti esposti, proponiamo due simulazioni numeriche basate su ipotetici ponteggiatori, con l’obiettivo di evidenziare le differenze tra le varie soluzioni.

Simulazione 1 – Rottamazione quater vs. rateizzazione ordinaria

Scenario: Marco, titolare di una ditta di ponteggi, ha accumulato debiti fiscali per 50 000 € (capitale 30 000 € e sanzioni/interessi 20 000 €) relativi a IVA e contributi INPS, affidati alla riscossione nel 2021. Ha ricevuto una cartella a febbraio 2023. Marco ha anche un mutuo con la banca sul capannone aziendale regolarmente in corso.

  1. Definizione agevolata (rottamazione quater): Marco presenta la domanda entro il termine e sceglie 18 rate. Deve versare solo il capitale (30 000 €) e le spese di notifica (ad es. 500 €). Le prime due rate (10 %) saranno di 3 050 € ciascuna (30 500 € × 10 %) da pagare nel 2023; le successive sedici rate saranno di circa 1 750 € ciascuna, comprensive di interessi al 2 % annuo. Il risparmio rispetto al debito originario è di circa 20 000 € (sanzioni e interessi eliminati).
  2. Rateizzazione ordinaria (art. 19): Marco può chiedere una rateizzazione fino a 84 rate (7 anni) perché la richiesta sarebbe presentata nel 2026. L’importo totale dovuto rimane 50 000 € più l’aggio di riscossione (3 % circa). Con 84 rate da circa 610 € al mese, Marco pagherebbe interessi di rateizzazione (circa 4–5 % annuo) e l’aggio. Il costo complessivo supera i 52 000 €. Tuttavia, la rateizzazione consente di mantenere eventuali sgravi fiscali futuri e di evitare di dover pagare subito l’intero capitale.
  3. Confronto: nel caso di Marco, la rottamazione quater appare più conveniente perché elimina oltre 20 000 € di sanzioni e interessi. Tuttavia, richiede una maggiore capacità di pagamento nelle prime rate; se Marco non dispone di liquidità immediata, può optare per la rateizzazione ordinaria e successivamente valutare la riammissione alla rottamazione se le scadenze vengono riaperte (come avvenuto con la Legge 15/2025).

Simulazione 2 – Accordo con i creditori e tutela della prima casa

Scenario: Luisa è una ponteggiatrice autonoma con debiti per 70 000 € verso fornitori e banche e per 40 000 € di imposte arretrate. Possiede un’abitazione (prima casa) dal valore di 120 000 € e due furgoni necessari per il lavoro. Ha subito un pignoramento della seconda casa e teme per la prima.

  1. Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore: Luisa non può accedere perché la maggior parte dei debiti deriva dall’attività lavorativa. Può però proporre un accordo con i creditori (concordato minore). Con l’aiuto dell’OCC, presenta un piano in cui offre ai creditori chirografari (fornitori e banche) il 30 % del credito in cinque anni grazie ai futuri utili della ditta e alla vendita della seconda casa; prevede il pagamento integrale delle imposte e del mutuo sulla prima casa. Il piano viene approvato dalla maggioranza e omologato. Le misure protettive sospendono i pignoramenti e impediscono l’aggressione della prima casa .
  2. Rateizzazione fiscale: per il debito erariale di 40 000 € Luisa chiede la rateizzazione ordinaria in 84 rate (dalla richiesta 2026). Pagherà circa 480 € al mese, importo sostenibile grazie alla prosecuzione dell’attività.
  3. Risultato: attraverso il concordato minore Luisa mantiene la ditta, evita il pignoramento della prima casa, ottiene la cancellazione del restante 70 % dei debiti chirografari e paga le imposte con un piano sostenibile. Se non avesse agito per tempo, la banca avrebbe potuto vendere la seconda casa e aggredire il resto del patrimonio.

Sentenze aggiornate (fonti istituzionali)

Di seguito si riportano le più recenti pronunce in materia di sovraindebitamento e riscossione, consultabili sui siti ufficiali delle corti o nelle raccolte istituzionali:

SentenzaCorte/TribunalePrincipio affermatoAnno
Ord. Cass. civ. Sez. I n. 4622/2024Corte di cassazioneAmmissibilità di piani del consumatore con dilazioni superiori a un anno per crediti privilegiati; necessità di coinvolgere i creditori e valutare la convenienza rispetto alla liquidazione2024
Ord. Cass. civ. Sez. I n. 32759/2024Corte di cassazioneImpossibilità di espropriare l’unica abitazione non di lusso del debitore; estinzione delle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del D.L. 69/20132024
Ord. Cass. civ. Sez. I n. 6869/2025Corte di cassazioneChiarimenti sui criteri di meritevolezza e sulla legittimazione ad impugnare l’omologa; ricorso per cassazione ammesso contro il decreto di omologa2025
Ord. Cass. civ. Sez. I n. 7375/2025Corte di cassazioneNullità delle clausole di anatocismo e commissioni di massimo scoperto indeterminate; onere della prova dell’inadempimento a carico della banca2025
Ord. Cass. civ. Sez. I n. 29746/2025Corte di cassazioneIl fideiussore che ha garantito debiti nell’interesse dell’impresa non può accedere al piano del consumatore; la natura imprenditoriale del debito prevale2025
Sent. Corte cost. n. 6/2024Corte costituzionaleLegittimità dell’art. 142 comma 2 del Codice della crisi, che prevede l’acquisizione di beni sopravvenuti alla procedura; nessuna disparità di trattamento2024
Trib. Brindisi, sent. 37/2025TribunaleOmologa del piano di ristrutturazione con dilazioni pluriennali; rispetto del favor debitoris; fissazione di un minimo vitale per il debitore2025
Trib. Catania, sent. 2/2024TribunaleNella liquidazione controllata è necessario garantire al debitore un reddito minimo per il sostentamento (1 500 € mensili nel caso esaminato)2024
Trib. Lecce, sent. 108/2024TribunaleL’omologa del piano è possibile anche in presenza di contestazioni, purché il piano sia fattibile e offra un soddisfacimento non inferiore alla liquidazione2024

Conclusione

La gestione dei debiti fiscali e bancari per un ponteggiatore richiede un approccio tempestivo e strategico. L’ordinamento italiano offre numerosi strumenti per difendersi, dalla rateizzazione alla definizione agevolata, dalle procedure di sovraindebitamento alla composizione negoziata della crisi. Le norme richiamate e le sentenze recenti dimostrano un orientamento volto a tutelare il debitore meritevole e a privilegiare soluzioni che consentano di ripartire e continuare a lavorare.

Agire subito consente di evitare pignoramenti, ipoteche e il blocco degli strumenti di lavoro. Un’analisi accurata degli atti, la verifica dei vizi e la scelta della procedura più adatta sono passaggi indispensabili. L’assistenza di professionisti esperti in materia tributaria e bancaria è determinante per individuare le strategie legali più efficaci e negoziare con successo con fisco e banche.

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