Palista con debiti: cosa fare per difendersi da fisco e banche

Introduzione

Quando un lavoratore autonomo o un piccolo imprenditore (come il palista, cioè l’operatore che utilizza macchine escavatrici e sollevatori per movimento terra) si trova sommerso dai debiti, la pressione del fisco e delle banche può diventare insostenibile. Cartelle di pagamento, avvisi di addebito INPS, preavvisi di ipoteca, pignoramenti su stipendi o conti e richieste di rientro immediato da parte degli istituti di credito sono strumenti che possono mettere a rischio il patrimonio personale, la casa di abitazione e la continuità dell’attività. Non conoscere le norme e i propri diritti significa spesso commettere errori irreparabili: pagare subito una cartella senza verificare la legittimità, ignorare i termini di impugnazione, credere che un’ipoteca sulla prima casa sia inevitabile o sottovalutare le opportunità offerte dalle procedure di sovraindebitamento.

L’ordinamento italiano, grazie alla stratificazione di norme tributarie, civilistiche e concorsuali, offre tuttavia molteplici tutele al debitore onesto. La Legge 3/2012 (incorporata nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs 14/2019) consente ai consumatori e ai piccoli imprenditori di proporre piani del consumatore, concordati minori e procedure familiari. Il D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 disciplina la riscossione dei tributi, stabilendo termini di notifica, limiti all’iscrizione dell’ipoteca e alla pignorabilità della casa e della pensione . Le Leggi di Bilancio 2023 e 2026 (L. 197/2022 e L. 199/2025) hanno introdotto le rottamazioni quater e quinquies, che permettono di estinguere i carichi fiscali con il solo versamento del tributo e delle spese, senza interessi né sanzioni . Le riforme più recenti (D.Lgs 110/2024 e D.Lgs 219/2023) hanno abbreviato i termini di notifica delle cartelle e imposto il contraddittorio preventivo e l’autotutela obbligatoria per gli atti manifestamente illegittimi .

In questo contesto complesso è fondamentale essere assistiti da professionisti competenti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con esperienza vasta nel diritto bancario e tributario. Coordina un team nazionale di avvocati e commercialisti specializzati ed è:

  • Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia (Legge 3/2012, ora confluita nel Codice della crisi). In questa veste può predisporre piani del consumatore, concordati minori e pratiche di esdebitazione.
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), garanzia di neutralità e trasparenza.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, abilitato ad assistere le imprese nella composizione negoziata della crisi.

L’Avv. Monardo e il suo staff multidisciplinare possono aiutare concretamente il lettore in diversi modi: analizzano gli atti ricevuti (cartelle di pagamento, avvisi INPS, intimazioni, preavvisi di ipoteca), verificano la presenza di vizi formali o sostanziali, predispongono ricorsi davanti al giudice tributario o al giudice dell’esecuzione, richiedono la sospensione delle procedure, negoziano con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione piani di rateizzazione o adesione alle rottamazioni, trattano con le banche per rinegoziare mutui e prestiti, e studiano soluzioni giudiziali e stragiudiziali (piani del consumatore, concordati minori e liquidazioni controllate). Grazie alla qualifica di cassazionista, l’avvocato può rappresentare i clienti anche davanti alla Corte di Cassazione.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Riscossione dei tributi: cartelle, intimazioni e ipoteche

La riscossione coattiva delle imposte è disciplinata in gran parte dal D.P.R. 602/1973. Alcune delle norme più rilevanti per il debitore sono:

TemaNorma e contenutoCitazione
Notifica della cartellaL’art. 25 prevede che la cartella di pagamento sia notificata entro tre anni per i controlli automatizzati, entro quattro anni per i controlli formali e entro due anni per gli accertamenti definitivi . Il debitore ha 60 giorni per pagare o impugnare l’atto .
Notifica dell’avviso INPSDal 2011 l’INPS emette un avviso di addebito immediatamente esecutivo; se non pagato entro 60 giorni, l’agente della riscossione può procedere al pignoramento . L’avviso si impugna entro 40 giorni davanti al giudice del lavoro.
Intimazione di pagamentoL’art. 50 obbliga l’Agente della riscossione a notificare una intimazione di pagamento entro un anno dalla cartella. L’intimazione invita a pagare entro 5 giorni e preannuncia l’esecuzione forzata. Se manca o è carente, il pignoramento può essere annullato .
Iscrizione di ipotecaL’art. 77 consente l’iscrizione di ipoteca sui beni immobili del debitore solo se il debito supera 20 000 €. È necessario notificare un preavviso con 30 giorni di anticipo. L’ipoteca è una misura cautelare e può colpire anche la prima casa, ma l’espropriazione non può essere avviata se il debito è inferiore a 120 000 € .
Espropriazione immobiliareL’art. 76 vieta l’espropriazione dell’unica abitazione non di lusso se il debito totale non supera 120 000 € . È sempre necessaria la notifica dell’avviso di intimazione.
Pignoramento presso terziGli artt. 72‑bis e 72‑ter disciplinano il pignoramento dei crediti verso terzi: stipendi, pensioni e conti correnti. È previsto un ordine di pagamento diretto al terzo con quote pignorabili ridotte (1/10 per pensioni fino a 2 500 €, 1/7 per pensioni tra 2 500 € e 5 000 €, 1/5 oltre 5 000 €) .
Limiti per l’ipoteca e l’esproprioLa giurisprudenza ha chiarito che l’ipoteca è una misura cautelare ma strumentale all’espropriazione. Pertanto, non può essere iscritta se il debito è inferiore a 20 000 € e non può portare all’espropriazione dell’unica casa se il debito è inferiore a 120 000 € .

1.2 Termini di decadenza e prescrizione

Il rispetto dei termini di notifica e di prescrizione è uno dei punti cardine della difesa del debitore. La decadenza riguarda il tempo massimo entro cui l’Agenzia della riscossione deve notificare la cartella; la prescrizione è il periodo entro cui il credito fiscale deve essere esercitato, altrimenti si estingue.

  • Decadenza della cartella – L’art. 25 D.P.R. 602/1973 stabilisce che la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla dichiarazione per i controlli automatizzati, entro il quarto anno per i controlli formali e entro il secondo anno per i ruoli straordinari . Dal 2025 il Decreto Riscossione 2024 (D.Lgs 110/2024) ha introdotto un limite generale di 9 mesi dal mese di consegna del ruolo . Se la cartella è notificata oltre questi termini, il debito è decaduto e l’atto può essere annullato.
  • Prescrizione del tributo – Se l’ente creditore non esercita il diritto di riscossione entro un certo periodo, il credito si estingue. Per i tributi locali (IMU, TARI) la prescrizione è di cinque anni, mentre per le imposte erariali (IRPEF, IVA) è di dieci anni . È il debitore a dover eccepire la prescrizione nel ricorso: se non viene sollevata, il giudice non la rileva d’ufficio .

1.3 Contraddittorio preventivo e autotutela

Le recenti riforme hanno rafforzato le garanzie procedimentali del contribuente:

  • Contraddittorio preventivo – Il d.lgs. 219/2023 ha introdotto l’art. 6‑bis nello Statuto del contribuente. Prima di emettere un atto impugnabile, l’ufficio deve comunicare al contribuente una bozza dell’atto e concedergli 60 giorni per presentare osservazioni. In questo periodo i termini di decadenza sono sospesi . Il contraddittorio è obbligatorio salvo casi di urgenza.
  • Autotutela obbligatoria – Gli articoli 10‑quater e 10‑quinquies, introdotti dallo stesso d.lgs. 219/2023, impongono all’amministrazione di annullare d’ufficio gli atti manifestamente illegittimi (errore di persona, doppia imposizione, prescrizione, pagamento già avvenuto) . Il contribuente può impugnare anche il diniego di autotutela dinanzi al giudice tributario.
  • Sospensione della cartella per vizi evidenti – L’art. 1, comma 538, della L. 228/2012 consente al debitore di presentare una dichiarazione entro 60 giorni dal primo atto esecutivo (preavviso di fermo, intimazione) dimostrando che il debito è prescritto, pagato o sospeso. In tal caso l’agente deve sospendere l’esecuzione e trasmettere la richiesta all’ente che, se non risponde entro 60 giorni, vede cancellato il carico .

1.4 Procedure di sovraindebitamento e Codice della crisi

La Legge 3/2012 è stata assorbita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), in vigore dal 15 luglio 2022. Il codice definisce il sovraindebitamento come la situazione di crisi o insolvenza di un debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale . Gli articoli 65‑83 disciplinano tre procedure:

  1. Piano del consumatore (art. 67 CCII) – Riservato alle persone fisiche non imprenditrici. Consente di proporre un piano di rimborso che può prevedere il pagamento parziale dei creditori privilegiati purché ricevano almeno quanto otterrebbero in una liquidazione . Il giudice può omologare il piano anche senza il consenso dei creditori.
  2. Concordato minore (artt. 74‑83 CCII) – Destinato a imprenditori minori, professionisti e società agricole. Prevede la suddivisione dei creditori in classi, il voto della maggioranza e può contemplare la continuazione dell’attività o la liquidazione dei beni .
  3. Liquidazione controllata (artt. 268‑283 CCII) – Comporta la vendita dei beni sotto il controllo del tribunale e dell’Organismo di composizione. Al termine è possibile ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui .

Il CCII prevede anche una procedura familiare (art. 66) che consente a più membri della stessa famiglia di presentare un’unica proposta, mantenendo distinti i rispettivi patrimoni .

La sentenza della Corte costituzionale n. 245/2019 ha dichiarato incostituzionale il divieto di falcidia dell’IVA previsto dalla Legge 3/2012, aprendo la strada a piani del consumatore e concordati che prevedono il pagamento parziale dell’IVA .

1.5 Rottamazioni e definizioni agevolate

Il legislatore ha introdotto varie sanatorie per permettere ai contribuenti di estinguere i debiti fiscali con forti riduzioni:

  • Rottamazione‑quater (art. 1, commi 231‑252, L. 197/2022) – Valida per i carichi affidati all’agente della riscossione fino al 30 giugno 2022 (estesi al 2023 per l’emergenza sanitaria). Prevede il pagamento del solo tributo senza interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio in un massimo di 18 rate .
  • Rottamazione‑quinquies (art. 1, commi 82‑101, L. 199/2025) – Introduce una nuova definizione agevolata per i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Il debitore può estinguere i debiti derivanti da dichiarazioni (imposte e contributi INPS) pagando il tributo e le spese di notifica, con dilazione in 54 rate bimestrali al tasso del 3 % . Sono esclusi i tributi non derivanti da dichiarazioni (registro, successioni), le risorse proprie dell’UE, le casse professionali, l’IVA doganale e le accise . La presentazione della domanda sospende le procedure cautelari ed esecutive.
  • Stralcio dei mini‑debiti – La Legge 197/2022 prevede lo stralcio automatico dei carichi fino a 1 000 € affidati dal 2000 al 2015. Gli enti locali possono decidere di non aderire .

1.6 Principali pronunce giurisprudenziali (2024‑2025)

Negli ultimi anni la Cassazione e i tribunali hanno emesso decisioni che rafforzano la posizione del debitore o chiariscono l’applicazione delle norme:

Sentenza/ordinanzaPrincipio di dirittoImplicazioni praticheCitazione
Cass. 4619/2025L’iscrizione dell’ipoteca ex art. 77 D.P.R. 602/1973 è un atto cautelare, non esecutivo; non necessita dell’intimazione ex art. 50 e può essere iscritta anche sui beni del fondo patrimoniale se il debito riguarda bisogni familiari .Il debitore può contestare l’ipoteca dimostrando che il debito non è legato ai bisogni familiari (es. debito dell’azienda).
Cass. 25456/2025Il preavviso di iscrizione ipotecaria deve contenere solo il titolo e l’importo del credito; non è necessario indicare l’immobile . La nullità della notifica si può far valere dopo l’iscrizione.Il contribuente deve verificare l’esattezza dell’importo e può impugnare l’ipoteca se sproporzionata rispetto al valore dei beni.
Cass. 15567/2025L’ipoteca può gravare la prima casa perché è misura cautelare distinta dall’espropriazione; è legittima se il debito supera 20 000 € .Anche l’unica abitazione può essere ipotecata; occorre valutare soluzioni alternative per evitare l’esproprio.
Cass. 7636/2025Nei pignoramenti per crediti misti (tributari e sanzionatori) la giurisdizione è divisa: la commissione tributaria è competente per i tributi, il giudice ordinario per altre sanzioni; il giudice non può annullare l’intero atto ma solo la parte eccedente .Il debitore deve proporre ricorsi distinti davanti ai diversi giudici; un unico ricorso non è sufficiente.
Cass. 29746/2025La definizione di consumatore nel Codice della crisi coincide con quella della Legge 3/2012; il garante che partecipa in modo significativo a un’azienda non è consumatore e non può accedere al piano del consumatore .I soci o fideiussori che hanno ruoli imprenditoriali potrebbero non essere ammessi al piano del consumatore.
Cass. 28574/2025Nel concordato minore non è possibile privilegiare integralmente il creditore ipotecario pagando solo il 5 % agli altri creditori; tale squilibrio determina l’inammissibilità della proposta .Nei piani di ristrutturazione occorre rispettare l’ordine di preferenza dei crediti; un piano squilibrato può essere rigettato.
Cass. 20725/2025Nel reclamo contro l’omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il creditore bancario non deve sempre acquisire ulteriori informazioni oltre a quelle fornite dal consumatore; l’art. 124‑bis TUB prevede di verificare il merito creditizio solo “ove necessario” .La diligenza della banca è valutata caso per caso; il consumatore è responsabile se ha fornito informazioni false .
Cass. 21048/2025La negligenza della banca nel concedere un finanziamento che ha aggravato il sovraindebitamento non esclude la colpa grave del debitore; art. 69 CCII richiede che non abbia determinato la situazione con colpa grave, malafede o frode .La banca può essere ritenuta responsabile per concessione abusiva di credito, ma il debitore può essere escluso dal piano se ha agito con colpa grave .
Cass. 30412/2025L’erede che accetta con beneficio d’inventario non è legittimato a proporre domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore in luogo del defunto .Solo il soggetto sovraindebitato può presentare la domanda; l’erede con beneficio d’inventario non ha la qualità di sovraindebitato.
Cass. 28520/2025Nel pignoramento speciale ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973, il vincolo permane per tutto il periodo di 60 giorni (“spatium deliberandi”) e il terzo deve versare anche le somme maturate dopo il primo pagamento .La banca deve trattenere e versare tutte le disponibilità maturate sul conto del debitore per 60 giorni; il debitore può valutare di incassare su un altro conto durante questo periodo.
Cass. 25456/2025 (ordinanza)Il preavviso di fermo amministrativo è impugnabile dinanzi al giudice tributario; non richiede la preventiva intimazione di pagamento; l’assenza di atti presupposti ne comporta la nullità .Il debitore può impugnare subito il preavviso di fermo senza attendere il fermo effettivo; deve dimostrare che il veicolo è strumentale all’attività per escludere il fermo .

Queste pronunce dimostrano come la giurisprudenza sia sensibile alla tutela del debitore, pur richiedendo rigore nel rispetto delle procedure.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto

Quando un palista riceve un atto dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione o da una banca, è fondamentale seguire una procedura ordinata per non perdere diritti. Di seguito una guida in dieci passaggi elaborata sulla base delle norme vigenti e delle sentenze più recenti.

Passo 1 – Identificare l’atto

Distinguere la tipologia di atto è il primo passo. Può trattarsi di:

  • Avviso di accertamento: contiene la contestazione del tributo e si impugna direttamente dinanzi al giudice tributario.
  • Cartella di pagamento: richiede il pagamento di somme iscritte a ruolo (imposte, contributi, sanzioni). Deve indicare l’importo, il tributo e i termini per pagare o impugnare .
  • Avviso di addebito INPS: sostituisce la cartella per i contributi previdenziali e consente all’agente di procedere immediatamente in caso di mancato pagamento .
  • Intimazione di pagamento (art. 50 D.P.R. 602/1973): invita a saldare entro 5 giorni e preannuncia l’esecuzione .
  • Preavviso di fermo amministrativo o di ipoteca: annuncia la futura iscrizione di fermo o di ipoteca; è un atto autonomo e può essere impugnato .
  • Pignoramento presso terzi: ordine alla banca o al datore di lavoro di versare le somme al creditore; contiene l’importo e il termine entro cui il terzo deve adempiere.

Passo 2 – Verificare la notifica

Controllare la data e le modalità di notifica (raccomandata con avviso di ricevimento, PEC, messo comunale). Un atto notificato ad un indirizzo errato, ad un soggetto non legittimato o senza la relata di notifica è annullabile . Conservare sempre la busta o la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) per ricostruire i termini.

Passo 3 – Richiedere gli atti presupposti

Se la cartella o l’intimazione si basa su un avviso di accertamento o avviso bonario non ricevuto, il contribuente ha diritto di ottenere copia degli atti presupposti. La mancata notifica dell’atto precedente comporta la nullità della cartella .

Passo 4 – Calcolare i termini per l’impugnazione

Segnare subito in agenda la scadenza per proporre ricorso: 60 giorni per tributi erariali e locali, 30 giorni per sanzioni stradali e fermi amministrativi, 20 giorni per spese di giustizia . Non attendere l’ultimo giorno: eventuali problemi tecnici nella presentazione telematica possono far decadere il diritto.

Passo 5 – Esaminare la decadenza e la prescrizione

Verificare se la cartella è stata notificata entro i termini di decadenza previsti dall’art. 25 D.P.R. 602/1973 o entro i nove mesi introdotti dal d.lgs. 110/2024. Se la notifica è tardiva, eccepire la decadenza . Controllare anche la prescrizione: 5 anni per tributi locali e multe, 10 anni per imposte erariali .

Passo 6 – Valutare l’autotutela

Verificare se ricorrono vizi che consentono l’annullamento d’ufficio: errore sulla persona, doppia imposizione, prescrizione, pagamento già avvenuto, o difetti formali evidenti . Presentare una richiesta motivata all’Agente e all’ente creditore allegando le prove. L’amministrazione deve rispondere entro 60 giorni; in caso di silenzio, trascorsi 220 giorni, il ruolo viene annullato .

Passo 7 – Richiedere la sospensione

Se l’atto contiene vizi manifesti o il debito è prescritto o decaduto, è possibile presentare al concessionario una dichiarazione di sospensione entro 60 giorni dal primo atto esecutivo (intimazione, preavviso di fermo). L’agente sospenderà immediatamente l’esecuzione e trasmetterà la richiesta all’ente creditore .

Passo 8 – Valutare la rateizzazione

L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione concede piani di rateizzazione ordinari (fino a 72 rate mensili) o straordinari (fino a 120 rate) in caso di grave difficoltà economica. Dal 2025 il numero massimo di rate non pagate prima della decadenza è stato elevato da 5 a 8 . La rateizzazione blocca le azioni esecutive se si rispettano le scadenze; tuttavia, l’omissione di otto rate determina la decadenza.

Passo 9 – Verificare la rottamazione o la definizione agevolata

Analizzare se il debito rientra tra i carichi ammissibili alla rottamazione‑quater o quinquies. Per la rottamazione‑quater la domanda è scaduta il 30 novembre 2024, ma è stata riaperta per i decaduti fino al 30 aprile 2025. La rottamazione‑quinquies (Legge 199/2025) consente di estinguere i debiti affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 pagando solo il tributo e le spese, con la possibilità di dilazionare in 54 rate . Presentare la domanda sospende le procedure cautelari ed esecutive.

Passo 10 – Valutare le procedure di sovraindebitamento

Se i debiti sono troppo elevati e il palista non riesce a far fronte neanche con la rateizzazione o la rottamazione, è il momento di valutare l’accesso al piano del consumatore, al concordato minore o alla liquidazione controllata. Con l’assistenza di un OCC e di professionisti qualificati come l’Avv. Monardo si può elaborare un piano sostenibile, proporre la falcidia dei debiti e ottenere l’esdebitazione finale .

3. Difese e strategie legali

Le strategie difensive si modulano in base alla tipologia di atto ricevuto e alle circostanze personali del debitore. Di seguito le principali, con un focus sul punto di vista del palista/debitore.

3.1 Contestare la validità della cartella o dell’avviso

  • Vizi di notifica – Un atto notificato a un indirizzo sbagliato, a un destinatario errato o senza relata di notifica è annullabile. Le cartelle inviate via PEC senza firma digitale non sono inesistenti, ma bisogna verificare l’autenticità del mittente e la completezza degli allegati .
  • Omissione degli atti presupposti – Se non è stato notificato l’avviso di accertamento o l’avviso bonario, si deve eccepire la nullità della cartella .
  • Decadenza – Verificare il rispetto dei termini di notifica di cui all’art. 25 D.P.R. 602/1973; se la cartella è tardiva, eccepire la decadenza . Ricordare che l’art. 25 non si applica alle spese di giustizia .
  • Prescrizione – Eccepire la prescrizione (5 anni per IMU/TARI, 10 anni per IRPEF) nel ricorso; il giudice non può rilevarla d’ufficio .
  • Motivazione insufficiente – Un atto privo di motivazione (cartella senza dettaglio degli importi, preavviso di ipoteca senza titolo) è annullabile. Tuttavia, per la Cassazione il preavviso di ipoteca deve contenere solo titolo e importo, non l’indicazione del bene .

3.2 Difendersi dal pignoramento presso terzi

Il pignoramento presso terzi consente all’agente della riscossione di bloccare le somme presenti sul conto corrente, gli stipendi o le pensioni del debitore. Ecco le principali difese:

  • Spatium deliberandi – Controllare che la banca versi all’erario solo le somme maturate nei 60 giorni successivi all’ordine di pignoramento. La Cassazione (ord. 28520/2025) ha stabilito che il vincolo permane per tutto il periodo di 60 giorni e che anche le somme maturate successivamente al primo pagamento devono essere versate . Il debitore può depositare la pensione o i proventi su un altro conto durante questo periodo.
  • Fascia impignorabile – Le somme accreditate prima del pignoramento sono impignorabili fino a tre volte l’assegno sociale (≈1 616 €). Sulle pensioni la quota pignorabile è 1/10 fino a 2 500 €, 1/7 tra 2 500 € e 5 000 €, e 1/5 oltre 5 000 € . Verificare che la banca non abbia trattenuto importi eccedenti.
  • Esenzioni – Alcune somme (contributi Covid, indennità di maternità) sono impignorabili; occorre provare la loro destinazione.
  • Opposizione al pignoramento – Se si contesta il diritto del creditore a procedere (pignoramento su debito prescritto, importi sbagliati) o la regolarità formale dell’atto, si può proporre opposizione ex art. 615 o 617 c.p.c. davanti al giudice dell’esecuzione.

3.3 Difendersi dal fermo amministrativo

  • Impugnabilità del preavviso – Il preavviso di fermo amministrativo è impugnabile dinanzi al giudice tributario e non richiede la preventiva intimazione . Occorre verificare la regolarità della notifica e la sussistenza dell’atto presupposto.
  • Strumentalità del bene – L’art. 86 D.P.R. 602/1973 esclude il fermo se il veicolo è strumentale all’attività di impresa o professionale. Spetta al debitore dimostrare, con documenti e prove, che il mezzo è indispensabile per il lavoro .
  • Proporzionalità – Anche se la legge non richiede un rapporto di proporzionalità tra valore del bene e debito, la giurisprudenza ritiene che in caso di sproporzione evidente si possa invocare il principio di ragionevolezza .

3.4 Difendersi dall’ipoteca e dall’espropriazione

  • Soglie quantitative – L’agente della riscossione può iscrivere ipoteca solo se il debito supera 20 000 € (art. 77 D.P.R. 602/1973). Per avviare l’espropriazione dell’unica abitazione non di lusso il debito deve superare 120 000 € . Se il debito è inferiore, l’ipoteca è illegittima e va impugnata .
  • Preavviso insufficiente – Il preavviso di ipoteca deve contenere il titolo e l’importo del credito. Se manca l’indicazione del credito o l’importo è errato, l’atto è nullo .
  • Mutui bancari e usura – Nei contratti di mutuo occorre verificare se il tasso applicato supera il tasso soglia usura. Le ordinanze della Cassazione n. 24197/2025 e 27460/2025 hanno chiarito che l’ammortamento alla francese non costituisce anatocismo, ma per contestare l’usura occorre produrre i decreti ministeriali con i TEGM (tassi effettivi globali medi) . In caso di usura, il palista può chiedere la restituzione degli interessi indebitamente pagati o l’annullamento delle clausole.

3.5 Casi pratici

Per comprendere meglio l’applicazione delle difese, si riportano alcuni esempi di situazioni reali (i dati sono indicativi e utili solo a fini illustrativi):

  • Esempio 1 – Decadenza – Un palista presenta la dichiarazione dei redditi 2019. Nel novembre 2023 riceve una cartella di pagamento per IRPEF da controllo automatico. L’art. 25 prevede che la cartella debba essere notificata entro il 31 dicembre 2022 (terzo anno successivo). Poiché l’atto è tardivo, può eccepire la decadenza .
  • Esempio 2 – Prescrizione – Un palista non versa la TARI 2017 e nel 2025 riceve un’intimazione. La TARI si prescrive in cinque anni; se l’ente non ha interrotto la prescrizione, il debito è estinto e può essere contestato .
  • Esempio 3 – Vizi di notifica – La cartella è notificata via PEC ad un indirizzo ormai inattivo. Il contribuente può eccepire la nullità della notifica per inesistenza del domicilio digitale .
  • Esempio 4 – Fermo amministrativo – L’Agente invia un preavviso di fermo per un debito di 5 000 €. Il palista dimostra che l’autocarro è strumentale all’attività di movimento terra (produce contratti e registri). Il giudice annulla il fermo per violazione dell’art. 86 D.P.R. 602/1973 .
  • Esempio 5 – Ipoteca illegittima – Per un debito di 18 000 € l’Agenzia iscrive ipoteca sull’unica abitazione del palista. Il contribuente impugna l’atto perché il debito è inferiore a 20 000 € e l’immobile è la sola casa di residenza. Il giudice annulla l’ipoteca per violazione degli artt. 76 e 77 D.P.R. 602/1973 .

3.6 Negoziazione e transazione con le banche

I debiti bancari (mutui, leasing, prestiti) possono essere rinegoziati. Le banche sono tenute a rispettare la normativa sull’usura e sull’anatocismo e a valutare correttamente il merito creditizio del cliente. Le decisioni della Cassazione 2025 hanno stabilito che l’ammortamento “alla francese” non comporta anatocismo e che, per contestare l’usura, il cliente deve dimostrare il superamento del tasso soglia . In sede di trattativa è possibile chiedere:

  • la sospensione temporanea delle rate (moratoria);
  • la riduzione del tasso di interesse;
  • l’allungamento della durata del piano;
  • il consolidamento di più debiti in un unico finanziamento;
  • l’accollo del debito a un terzo.

L’Avv. Monardo assiste i clienti nelle trattative con le banche, verifica l’eventuale applicazione di tassi usurari e calcola il tasso effettivo globale (TEG) per confrontarlo con i TEGM pubblicati dal Ministero dell’Economia.

4. Strumenti alternativi e soluzioni pratiche

4.1 Definizioni agevolate (rottamazioni)

Le rottamazioni consentono di estinguere i carichi fiscali con un forte sconto, pagando solo il tributo e le spese. Di seguito un riepilogo delle ultime due misure:

MisuraCarichi ammessiBeneficiPagamentoEsclusioniRiferimenti
Rottamazione‑quater (L. 197/2022)Carichi affidati entro il 30 giugno 2022 (prorogati al 2023 per l’emergenza). Comprende debiti da dichiarazioni, accertamenti definitivi e avvisi di addebito INPS .Pagamento del solo tributo, senza interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio .In 18 rate in 5 anni. La mancata rata oltre 5 giorni comporta la decadenza .Tributi locali salvo decisione dell’ente, risorse UE, IVA all’importazione, accise, aiuti di Stato .Art. 1 commi 231‑252 L. 197/2022
Rottamazione‑quinquies (L. 199/2025)Carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 . Sono ammessi debiti da dichiarazioni (IRPEF, IVA, contributi INPS) e sanzioni del codice della strada .Pagamento del tributo e delle spese di notifica/esecuzione; si eliminano sanzioni, interessi e aggio .Fino a 54 rate bimestrali con interesse al 3 %; la domanda sospende le procedure .Debiti da registro, successioni, IVA doganale, accise, aiuti di Stato; carichi anteriori al 2000 o successivi al 2023; contributi a casse professionali .Art. 1 commi 82‑101 L. 199/2025

Prima di aderire è opportuno valutare la convenienza: se il debito è prescritto o viziato, potrebbe essere preferibile contestarlo; se è certo e difficilmente contestabile, la rottamazione può azzerare sanzioni e interessi.

4.2 Rateizzazione e transazione fiscale

Se la rottamazione non è possibile, il palista può chiedere la rateizzazione ordinaria (fino a 72 rate) o straordinaria (fino a 120 rate). Dal 2024 il numero di rate non pagate che comportano la decadenza è aumentato a 8 . Per importi fino a 120 000 € non è richiesta garanzia; oltre tale soglia l’Agenzia può chiedere fideiussioni o ipoteche.

Nel contesto di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti, è possibile proporre una transazione fiscale: l’Erario accetta una falcidia dei crediti tributari in cambio di un pagamento anticipato e proporzionale. La riforma del CCII stabilisce che se l’Erario non vota ma riceve almeno quanto otterrebbe in caso di liquidazione, si considera acquisito il suo consenso .

4.3 Piano del consumatore

Il piano del consumatore è uno strumento potente per le persone fisiche non imprenditrici che hanno accumulato debiti per esigenze personali o familiari. Permette di presentare al giudice una proposta di rimborso, anche parziale, che può prevedere la falcidia dei creditori privilegiati purché ricevano almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione . Il giudice può omologare il piano anche senza l’accordo di tutti i creditori. Requisiti fondamentali sono:

  1. Qualifica di consumatore: essere persona fisica che ha contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale. I piccoli imprenditori non rientrano e devono ricorrere al concordato minore .
  2. Meritevolezza: non aver causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode .
  3. Documentazione completa: elenco dei debiti, dei beni, delle entrate e delle spese; l’OCC redige una relazione e attesta la fattibilità .
  4. Pagamento dei crediti alimentari e da lavoro entro 30 giorni .

I vantaggi del piano del consumatore sono la sospensione delle azioni esecutive, la riduzione o la dilazione dei debiti e la possibilità di ottenere l’esdebitazione finale.

4.4 Concordato minore

Il concordato minore si rivolge a imprenditori minori, professionisti e società agricole. Consente di presentare ai creditori un piano suddividendo i creditori in classi e prevedendo il pagamento anche parziale dei privilegiati . Per essere omologato è necessario il voto favorevole della maggioranza delle classi e la convenienza rispetto alla liquidazione . Il concordato può prevedere la continuità aziendale o la liquidazione dei beni; in caso di inadempimento o frode, la procedura può essere revocata e trasformata in liquidazione controllata .

4.5 Liquidazione controllata ed esdebitazione

La liquidazione controllata comporta la vendita dei beni del debitore sotto la vigilanza del tribunale e dell’OCC. Dopo la chiusura, il debitore può ottenere l’esdebitazione se ha collaborato con l’OCC, non ha commesso frodi e non ricorrono le cause ostative previste dall’art. 282 CCII . La Cassazione ha chiarito che chi era già fallito o in liquidazione prima del 15 luglio 2022 deve applicare la normativa previgente (art. 14‑terdecies L. 3/2012) per ottenere l’esdebitazione .

4.6 Procedure familiari

L’art. 66 CCII consente ai membri della stessa famiglia (coniugi, parenti entro il quarto grado, conviventi) di presentare un piano familiare. Ogni membro mantiene la propria autonomia patrimoniale, ma la proposta è unitaria e i costi dell’OCC sono ripartiti . Questa soluzione è utile quando i debiti sono stati contratti per esigenze comuni (ad esempio, un mutuo per l’abitazione familiare o per l’acquisto di attrezzature). Il piano può prevedere la conservazione della casa, la rateizzazione dei debiti e l’esdebitazione finale.

5. Errori comuni e consigli pratici

Molti debitori commettono errori che compromettono la difesa. Ecco i più frequenti, con i relativi consigli pratici:

  1. Ignorare la notifica – Pensare che la cartella vada in prescrizione da sola è un grave errore. Leggere l’atto, verificare i termini e attivarsi tempestivamente.
  2. Pagare subito senza verifiche – Pagare immediatamente impedisce di eccepire vizi di notifica o di fruire delle rottamazioni. Prima di pagare occorre verificare la legittimità del debito.
  3. Confondere decadenza e prescrizione – La decadenza riguarda i termini di notifica (3 o 4 anni), la prescrizione estingue il debito dopo 5 o 10 anni. Sono eccezioni diverse e vanno sollevate correttamente .
  4. Credere che ipoteca o fermo siano inevitabili – L’ipoteca è illegittima se il debito è inferiore a 20 000 € o se l’immobile è l’unica casa e il debito non supera 120 000 € . Il fermo non può colpire i beni strumentali .
  5. Non richiedere il contraddittorio – Molte cartelle sono emesse senza contraddittorio; il d.lgs. 219/2023 lo rende obbligatorio . Presentare osservazioni può evitare l’iscrizione a ruolo.
  6. Non valutare le procedure di sovraindebitamento – Spesso i debitori non sanno che possono azzerare i debiti attraverso piani del consumatore o concordati minori. Rivolgersi a un professionista permette di analizzare tutte le opzioni .
  7. Non documentare la strumentalità del bene – Per evitare il fermo occorre provare che il veicolo è indispensabile per l’attività. Conservare contratti, fatture, registri e dimostrare l’uso esclusivo .
  8. Affidarsi a consulenti improvvisati – La materia tributaria e bancaria è complessa. È indispensabile rivolgersi a professionisti qualificati che possano curare sia il contenzioso sia la negoziazione con il fisco e le banche .

6. Tabelle riepilogative

6.1 Termini di notifica delle cartelle

Tipo di controllo/attoTermine di notifica (entro il 31 dicembre)Norma di riferimento
Controlli automatizzati3° anno successivo alla dichiarazioneArt. 25 DPR 602/1973
Controlli formali4° anno successivo alla dichiarazioneArt. 25 DPR 602/1973
Ruoli straordinari2° anno successivo alla notifica del provvedimentoArt. 25 DPR 602/1973
Procedure concorsuali3° anno successivo all’evento (revoca, omologazione, annullamento)Art. 25 c. 1‑bis DPR 602/1973
Nuovo limite generale9 mesi dal mese di consegna del ruolo (dal 2025)D.Lgs. 110/2024

6.2 Limiti di pignoramento della pensione (2025‑2026)

Soggetto creditoreFascia di impignorabilitàPercentuale pignorabile sulla parte eccedenteNorma
Creditori privatiDoppio assegno sociale (≈ 1 077 €) o minimo 1 000 €1/5 (20 %)Art. 545 c.p.c.
Agenzia delle Entrate‑Riscossione (pensione ≤ 2 500 €)Doppio assegno sociale1/10 (10 %)Art. 72‑ter DPR 602/1973
Agenzia delle Entrate‑Riscossione (2 500 € < pensione ≤ 5 000 €)Doppio assegno sociale1/7 (≈ 14,29 %)Art. 72‑ter DPR 602/1973
Agenzia delle Entrate‑Riscossione (pensione > 5 000 €)Doppio assegno sociale1/5 (20 %)Art. 72‑ter DPR 602/1973

6.3 Limiti per ipoteca ed espropriazione immobiliare

MisuraSoglia minima del debitoRiferimento normativo
Iscrizione di ipoteca≥ 20 000 €Art. 77 DPR 602/1973
Espropriazione dell’unica abitazione non di lusso≥ 120 000 €Art. 76 DPR 602/1973
Indicazione dell’immobile nel preavvisoNon necessariaCass. 25456/2025

6.4 Percentuali di trattenuta sulla pensione con cessione del quinto e pignoramento

Importo netto della pensionePercentuale pignorabile (oltre la cessione del quinto)Note
≤ 2 500 €10 % (1/10)La quota pignorabile è calcolata sulla parte eccedente il doppio dell’assegno sociale .
2 500 € – 5 000 €≈ 14,29 % (1/7)Idem.
> 5 000 €20 % (1/5)La cessione del quinto ha priorità; la somma delle trattenute (cessione + pignoramento) non può superare la metà della parte pignorabile .

6.5 Carichi ammessi ed esclusi dalla rottamazione‑quinquies

CategoriaAmmessiEsclusiCitazione
Debiti da dichiarazioniOmessi versamenti IRPEF, IVA, IRES derivanti da dichiarazioni annuali; debiti da controlli automatizzati e formaliDebiti da avvisi di accertamento e da recuperi di crediti d’imposta inesistenti
Contributi previdenzialiContributi INPS risultanti da dichiarazioniContributi dovuti a casse professionali o da accertamento
Sanzioni stradaliAmmesse; non si pagano interessi né mora
Tributi locali (IMU, TARI)Ammessi solo se l’ente locale aderisceEsclusi se l’ente non aderisce
Altri tributiTributi di registro, successioni, ipotecari, IVA doganale, accise, aiuti di Stato
PeriodoCarichi affidati dal 1/1/2000 al 31/12/2023Carichi prima del 2000 o dopo il 2023

6.6 Procedure di sovraindebitamento (CCII)

ProceduraSoggetti ammessiCaratteristiche principaliBase normativa
Piano del consumatoreConsumatori (persone fisiche non imprenditrici)Piano di rimborso con possibile falcidia dei creditori privilegiati; omologazione anche senza consenso; sospende azioni esecutiveArt. 67 CCII
Concordato minoreImprenditori minori, professionisti, società agricoleSuddivisione dei creditori in classi; richiede voto della maggioranza; può prevedere continuità o liquidazioneArtt. 74‑83 CCII
Procedura familiareFamiglie (membri conviventi o legati da parentela entro il IV grado)Piano unitario; patrimoni distinti; ripartizione dei costi dell’OCCArt. 66 CCII
Liquidazione controllataTutti i soggetti non fallibiliVendita dei beni; esdebitazione finale se ricorrono i requisitiArtt. 268‑283 CCII

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è la cartella di pagamento? È l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione richiede il pagamento di somme iscritte a ruolo; contiene l’importo, il tributo, gli interessi e le spese, e indica il termine di 60 giorni per pagare .
  2. Quanto tempo ho per impugnare una cartella? Per i tributi erariali e locali il ricorso va proposto entro 60 giorni; per le sanzioni stradali entro 30 giorni alla Prefettura o 60 giorni al giudice di pace; per le spese di giustizia entro 20 giorni .
  3. Cosa succede se non impugno nei termini? L’atto diventa definitivo e il debito non è più contestabile nel merito. Sarà possibile solo chiedere la rateizzazione o la rottamazione, salvo i casi di autotutela per errori manifesti .
  4. Posso chiedere la sospensione della cartella? Sì. Entro 60 giorni dalla notifica puoi presentare una dichiarazione al concessionario indicando che il debito è prescritto, pagato o sospeso. Il concessionario deve sospendere l’esecuzione e trasmettere la richiesta all’ente .
  5. Cos’è il contraddittorio preventivo? È la comunicazione che l’ufficio deve inviarti prima di emettere un atto impugnabile; hai almeno 60 giorni per presentare osservazioni e il termine di decadenza resta sospeso .
  6. Cosa posso fare se la cartella è stata notificata via PEC senza firma digitale? La Cassazione ha stabilito che la cartella notificata via PEC non necessita di firma digitale; puoi però eccepire eventuali vizi nella trasmissione (es. invio a un indirizzo errato) .
  7. Quando posso impugnare un fermo amministrativo? Puoi impugnare il preavviso o il fermo entro 30 giorni al giudice tributario; se il veicolo è strumentale all’attività devi dimostrarne l’uso esclusivo .
  8. Esistono limiti al fermo? Il fermo non può essere disposto su veicoli strumentali all’attività professionale o imprenditoriale. Non sono previsti limiti di proporzionalità tra valore del bene e valore del debito, ma in caso di sproporzione palese si può invocare il principio di ragionevolezza .
  9. Quando l’ipoteca è illegittima? L’Agente può iscrivere ipoteca solo per debiti superiori a 20 000 €. Se l’immobile è l’unica casa di residenza e non di lusso, non può procedere all’espropriazione se il debito non supera 120 000 € .
  10. È necessario indicare l’immobile nel preavviso di ipoteca? No. La Cassazione ha chiarito che nel preavviso basta indicare il titolo e l’importo del credito; l’immobile sarà individuato al momento dell’iscrizione .
  11. Quanto posso perdere sulla pensione? La pensione è impignorabile fino al doppio dell’assegno sociale (≈ 1 077 €) con un minimo di 1 000 €; la parte eccedente può essere pignorata nel limite del quinto per i creditori ordinari e in percentuali ridotte per l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione .
  12. È possibile cumulare cessione del quinto e pignoramento? Sì, ma la cessione ha priorità. La somma delle trattenute (cessione + pignoramento) non può superare la metà della parte pignorabile .
  13. Che succede se aderisco alla rottamazione? La presentazione della domanda sospende le azioni esecutive; se paghi tutte le rate il debito si estingue con il pagamento del solo tributo e delle spese. Il mancato pagamento di una rata oltre il termine di tolleranza comporta la decadenza .
  14. Posso includere tutti i debiti nella rottamazione? No. Sono esclusi i tributi non derivanti da dichiarazioni (registro, successioni), i crediti da aiuti di Stato, l’IVA all’importazione e i carichi consegnati prima del 2000 o dopo il 2023 .
  15. Che differenza c’è tra piano del consumatore e concordato minore? Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche non imprenditrici e può essere omologato anche senza il consenso dei creditori; il concordato minore si applica agli imprenditori minori e richiede il voto dei creditori .
  16. Cos’è la liquidazione controllata? È la procedura che prevede la vendita dei beni del debitore sotto la vigilanza del tribunale e dell’OCC; al termine, se il debitore è meritevole, ottiene l’esdebitazione .
  17. Posso accedere alle procedure di sovraindebitamento se ho debiti bancari? Sì. Nel piano del consumatore o nel concordato minore puoi includere anche i debiti bancari e chiedere la riduzione degli interessi, la dilazione o la riduzione del capitale, previa trattativa con gli istituti di credito .
  18. Cosa significa esdebitazione? È la liberazione dai debiti residui dopo la conclusione della procedura. La Cassazione 14835/2025 ha chiarito che per le procedure aperte prima del 15 luglio 2022 si applica la normativa previgente .
  19. Posso rateizzare le imposte senza garanzie? Sì, per debiti fino a 120 000 € l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione concede rateizzazioni senza garanzie. Per importi superiori può richiedere fideiussioni o ipoteche .
  20. Come posso evitare il pignoramento del conto nei 60 giorni? Durante lo spatium deliberandi (60 giorni dalla notifica dell’ordine) è consigliabile far accreditare la pensione o i proventi su un altro conto o ricevere pagamenti in contanti. La Cassazione 28520/2025 ha stabilito che la banca deve trasferire all’erario tutte le somme maturate sul conto durante questo periodo .

8. Simulazioni pratiche

8.1 Calcolo della parte pignorabile della pensione

Scenario: un palista in pensione percepisce un assegno netto di 2 000 € al mese nel 2026 e ha debiti fiscali per 15 000 € verso l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione.

  1. Calcolo del minimo impignorabile: doppio assegno sociale = 1 077 € nel 2025 (può essere rivalutato nel 2026). La quota impignorabile minima è quindi 1 077 € .
  2. Parte eccedente: 2 000 € – 1 077 € = 923 €.
  3. Percentuale pignorabile: per pensioni fino a 2 500 € l’Agente può pignorare 1/10 (10 %) della parte eccedente .
  4. Quota mensile trattenibile: 923 € × 10 % = 92,30 €.
  5. Effetto della cessione del quinto: se il palista ha già una cessione del quinto di 200 €, la quota pignorabile si riduce perché la somma delle trattenute non può superare la metà della parte pignorabile (923 € / 2 = 461,50 €). Pertanto la quota di pignoramento potrà essere ridotta o azzerata .

8.2 Rottamazione‑quinquies: simulazione di un debito IRPEF

Scenario: una ditta individuale di movimento terra ha debiti IRPEF e addizionali per 30 000 € derivanti dalla dichiarazione 2018. L’Agenzia delle Entrate ha iscritto il debito a ruolo nel 2020 e notificato la cartella nel 2021. Gli interessi e le sanzioni ammontano a 12 000 €, l’agio a 1 000 €.

  1. Verifica dell’ammissibilità: il debito rientra tra i carichi affidati dal 2000 al 2023 e deriva da omesso versamento di imposte dichiarate. Può quindi essere definito con la rottamazione‑quinquies .
  2. Debito da pagare: il contribuente paga solo il tributo (30 000 €) e le spese di notifica/esecutive (ipotizziamo 500 €). Non paga sanzioni, interessi e aggio .
  3. Dilazione: può scegliere il pagamento in 54 rate bimestrali al tasso del 3 %. L’interesse totale su 30 500 € per circa 9 anni è di circa 8 235 € . La rata bimestrale sarà (30 500 € + 8 235 €) ÷ 54 ≈ 715 € .
  4. Attenzione alle scadenze: il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dalla definizione e la ripresa delle azioni esecutive . È quindi indispensabile valutare la sostenibilità delle rate prima di aderire.

8.3 Piano del consumatore per un palista con famiglia

Scenario: un palista coniugato gestisce una piccola impresa familiare di movimento terra. Ha debiti fiscali per 70 000 €, debiti bancari per 50 000 € e un mutuo residuo di 150 000 € sulla casa di abitazione. Il reddito familiare mensile è 2 500 € e le spese di mantenimento ammontano a 1 800 €.

  1. Proposta di piano familiare (art. 66 CCII): la coppia presenta un piano familiare con l’assistenza dell’OCC .
  2. Durata: 6 anni.
  3. Offerta ai creditori: pagamento complessivo di 60 000 €, pari a 500 € al mese (2 500 € – 1 800 € = 700 €; si riserva una quota per imprevisti). I debiti fiscali (70 000 €) sono soddisfatti per 40 000 €; i creditori bancari ricevono 20 000 € con falcidia degli interessi .
  4. Conservazione della casa: la casa resta nel patrimonio; il mutuo continua a essere pagato regolarmente .
  5. Omologazione: l’OCC attesta la fattibilità e il giudice omologa il piano. Tutte le procedure esecutive sono sospese; al termine la famiglia ottiene l’esdebitazione .

9. Conclusione

Essere un palista con debiti fiscali o bancari non significa essere condannati a perdere tutto. L’ordinamento prevede numerose tutele: termini di notifica per evitare cartelle tardive, limiti all’ipoteca e all’espropriazione, protezioni sulla pensione e sui beni strumentali, rottamazioni che consentono di pagare solo il tributo, rateizzazioni fino a dieci anni e procedure di sovraindebitamento che permettono di ristrutturare o cancellare i debiti. La giurisprudenza recente ha ribadito che l’ipoteca è una misura cautelare, che il preavviso non deve indicare l’immobile, che la banca non può trattenere somme oltre i limiti legali e che il consumatore deve essere meritevole per accedere ai piani . Inoltre, il contraddittorio preventivo e l’autotutela obbligano l’amministrazione a confrontarsi con il contribuente prima di iscrivere il ruolo .

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