Introduzione
Le micro agenzie funebri svolgono un ruolo sociale essenziale, offrendo servizi delicati in momenti difficili. Tuttavia, la combinazione di costi elevati, margini ridotti e adempimenti fiscali complessi può mettere in crisi queste imprese. Nel contesto italiano, il fisco e il sistema bancario dispongono di strumenti incisivi – cartelle esattoriali, ipoteche, pignoramenti – che possono colpire duramente una piccola impresa funebre in difficoltà. Un piccolo errore nella dichiarazione o un ritardo nei pagamenti può generare debiti tributari o bancari che rischiano di trasformarsi in fermi, sequestri dei conti o addirittura chiusura dell’attività.
In questa guida completa analizzeremo le principali cause di indebitamento delle agenzie funebri, i rimedi normativi per difendersi e le strategie operative per continuare a lavorare nonostante debiti fiscali e bancari. L’obiettivo è fornire una visione pratica, aggiornata alle normative vigenti a gennaio 2026, e illustrare le soluzioni giudiziali e stragiudiziali a disposizione degli imprenditori del settore.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team
L’articolo è redatto con il contributo professionale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista con pluriennale esperienza nel diritto bancario e tributario. Coordinatore di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivi a livello nazionale, l’Avv. Monardo:
- È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
- È professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC);
- È Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021;
- Assiste imprese e privati nelle procedure di ristrutturazione del debito, piani del consumatore, esdebitazione e contenzioso tributario.
Grazie alla sua rete di consulenti fiscali e legali, l’Avv. Monardo può affiancare le agenzie funebri nella analisi degli atti ricevuti, nella predisposizione di ricorsi e sospensive, nelle trattative con banche e agenti della riscossione, nella redazione di piani di rientro personalizzati e nell’accesso a strumenti di composizione della crisi previsti dalla legge. Se gestisci un’agenzia funebre e hai ricevuto notifiche di cartelle, pignoramenti o solleciti dalla banca, rivolgerti tempestivamente a un professionista può fare la differenza tra la continuità aziendale e il fallimento.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
1. Impresa funebre come “impresa minore” e “impresa familiare”
Molte agenzie funebri operano come ditte individuali a conduzione familiare. È fondamentale distinguere due concetti giuridici:
- Impresa familiare (artt. 230‑bis e 230‑ter c.c.): consente a coniugi, parenti e affini che collaborano nell’impresa di ricevere una quota degli utili. Per godere del regime agevolato è necessario che l’atto costitutivo sia stipulato con scrittura pubblica o scrittura privata autenticata che indichi i partecipanti e le rispettive quote. In una recente ordinanza della Cassazione su una ditta di onoranze funebri, i giudici hanno negato l’applicazione del regime di impresa familiare poiché i familiari non avevano redatto un atto formale; la Corte ha evidenziato che l’appartenenza familiare e il contributo lavorativo non bastano, ma occorre una prova documentale delle quote di partecipazione . In assenza di atto, il fisco può riclassificare l’attività come società di fatto con conseguente imponibilità integrale.
- Impresa minore ai sensi del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). L’art. 2 definisce l’“impresa minore” come quella che negli ultimi tre anni non supera i seguenti parametri: attivo patrimoniale ≤ 300.000 euro, ricavi netti ≤ 200.000 euro, debiti ≤ 500.000 euro . Molte agenzie funebri rientrano in questi limiti e possono accedere alle procedure semplificate di composizione della crisi, che analizzeremo più avanti.
2. Procedure di composizione della crisi e sovraindebitamento
Le micro imprese, compresi i servizi funebri, possono ricorrere a diversi strumenti quando i debiti superano la capacità di pagamento. Il panorama normativo vede convivere la Legge 3/2012 (sovraindebitamento) e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) introdotto dal D.Lgs. 14/2019 e aggiornato nel 2022‑2023. Ecco le principali procedure:
2.1 Accordo con i creditori e piano del consumatore (Legge 3/2012)
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: il debitore non fallibile (come l’imprenditore individuale) propone ai creditori un accordo con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Il Ministero della Giustizia ha chiarito con una circolare che l’accordo va presentato con l’assistenza dell’OCC e depositato presso il tribunale competente; la proposta è comunicata ai creditori e si apre una procedura che può portare alla sospensione di azioni esecutive . Il giudice fissa un’udienza entro 60 giorni, acquisisce il parere dell’OCC e decide sull’omologazione . I debiti fiscali possono essere inclusi con riduzioni e dilazioni; se la proposta è omologata, le cartelle si estinguono alle condizioni stabilite nel piano.
- Piano del consumatore: riservato ai privati o imprenditori minori, prevede un programma di pagamento rateale delle esposizioni con possibile decurtazione dei debiti. L’art. 12‑bis L. 3/2012 (richiamato anche dalla circolare ministeriale) consente al giudice, in sede di omologazione, di sospendere le procedure esecutive e cautelari e di fissare un termine di pagamento【737601176500552†L47-L86】.
- Esdebitazione: consente al debitore di ottenere la liberazione dai debiti residui dopo l’esecuzione del piano. L’art. 14‑terdecies L. 3/2012 prevede che l’esdebitazione sia concessa se il debitore è meritevole, ha collaborato e non ha già beneficiato dell’esdebitazione negli ultimi otto anni . Sono esclusi i debiti derivanti da obblighi alimentari, risarcimenti da illecito extracontrattuale e sanzioni penali; alcuni debiti fiscali relativi a ritenute non versate possono sopravvivere .
- Organismo di Composizione della Crisi (OCC): l’art. 15 L. 3/2012 indica gli organismi abilitati – ordini professionali, camere di commercio, comuni, e altri soggetti iscritti presso il Ministero della Giustizia . Essi nominano un gestore che assiste il debitore nella predisposizione dell’accordo o del piano.
2.2 Procedure del Codice della crisi d’impresa (CCII)
- Composizione assistita della crisi per imprese minori: gli artt. 18‑20 del CCII prevedono che l’Organismo di Composizione della Crisi (OCRI) convochi l’imprenditore in difficoltà; possono essere adottate misure protettive e si possono negoziare accordi con i creditori . L’imprenditore può richiedere la nomina di un esperto indipendente che lo aiuti a raggiungere un’intesa stragiudiziale con il fisco e le banche.
- Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione: consente all’imprenditore di proporre ai creditori una ristrutturazione con percentuali e scadenze; dopo l’omologazione, le azioni esecutive sono precluse.
- Liquidazione controllata: procedura concorsuale per i soggetti non fallibili (tra cui le micro imprese) che comporta la liquidazione del patrimonio ma consente di liberarsi dei debiti tramite esdebitazione.
- Concordato semplificato per liquidazione: per le imprese minori che non hanno prospettive di risanamento e vogliono liquidare in modo ordinato e con esdebitazione.
2.3 Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)
Introdotta nel 2021 e confermata dal CCII, la composizione negoziata è una procedura volontaria attivabile dall’imprenditore in crisi. Come chiarito dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria, l’imprenditore deposita la domanda via piattaforma telematica; una Commissione territoriale nomina un esperto indipendente che assiste le trattative con i creditori. La procedura è riservata e confidenziale, salvo richiesta di misure protettive, e può concludersi con accordi, piani di ristrutturazione o accesso a strumenti concorsuali .
3. Definizione agevolata e rottamazione delle cartelle
Le agenzie funebri con debiti tributari possono beneficiare delle definizioni agevolate (rottamazioni) introdotte dalle leggi di bilancio. Queste misure consentono di saldare cartelle esattoriali pagando solo il capitale dovuto e gli oneri di riscossione, con esonero da interessi, sanzioni e aggio.
3.1 Rottamazione‑quater (Legge 197/2022) e riapertura 2025
La Legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha previsto la rottamazione‑quater dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022. I contribuenti potevano estinguere i debiti pagando solo il capitale e le spese; interessi e sanzioni venivano annullati . La Camera di Commercio di Reggio Calabria ha precisato che la rottamazione‑quater era accessibile anche a chi non aveva beneficiato dell’annullamento automatico per carichi fino a 1.000 euro . La Cassazione, con ordinanza 24428/2024, ha chiarito che la pendenza del giudizio tributario si estingue non al momento del pagamento integrale ma quando si perfeziona la procedura (dichiarazione di adesione, comunicazione dell’ammontare e pagamento delle rate) . Una successiva ordinanza 29574/2025 ha ribadito che è sufficiente il pagamento della prima rata e l’abbandono del contenzioso per far dichiarare estinto il processo . La rottamazione è stata riaperta nel 2025 (Legge 15/2025) per i contribuenti decaduti; era possibile presentare domanda entro il 30 aprile 2025 e il pagamento era dilazionabile in dieci rate fino al 2027 .
3.2 Rottamazione‑quinquies (Legge 199/2025 – Bilancio 2026)
Con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) è stata introdotta la rottamazione‑quinquies per i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Le principali caratteristiche sono:
- Ambito temporale: debiti affidati dal 2000 al 2023 .
- Importi dovuti: pagamento del solo capitale e delle spese di notifica ed esecuzione; sono esclusi sanzioni, interessi e aggio .
- Presentazione della dichiarazione: il contribuente deve presentare telematicamente la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2026 indicando il numero di rate (da 1 a 54) .
- Pagamento: è possibile optare per il versamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o per il pagamento rateale fino a 54 rate bimestrali (9 anni). Le prime tre rate scadono il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026; successivamente le scadenze cadono il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno . Sulle rate dal 1° agosto 2026 maturano interessi al 3% annuo .
- Effetti: la presentazione della dichiarazione sospende i termini di prescrizione e decadenza, blocca le procedure esecutive e impedisce nuovi pignoramenti e iscrizioni ipotecarie . I giudizi pendenti vengono sospesi e si estinguono con il pagamento della prima o unica rata .
- Decadenza: il mancato pagamento della rata unica o di due rate (anche non consecutive) comporta la perdita del beneficio e la reviviscenza del debito .
Queste misure offrono un’opportunità importante alle agenzie funebri per ridurre il carico fiscale. È però necessario valutare, con il supporto di un professionista, la convenienza della rottamazione rispetto ad altre soluzioni (piano del consumatore, accordo, rateizzazione), poiché la perdita anche di una sola rata può vanificare i benefici ottenuti.
3.3 Rateizzazione e riforma della riscossione (D.Lgs. 110/2024)
Il D.Lgs. 110/2024, parte della riforma della riscossione operativa dal 1° gennaio 2025, ha ampliato le possibilità di rateizzare i debiti iscritti a ruolo. Secondo la guida di Assolombarda, il numero massimo di rate varia in base all’anno di presentazione della richiesta e all’importo complessivo:
- Richieste 2025‑2026: fino a 84 rate mensili per debiti ordinari; 85‑120 rate per debiti fino a 120.000 euro .
- Richieste 2027‑2028: fino a 96 rate per i debiti di importo superiore e 97‑120 rate per importi fino a 120.000 euro .
- Richieste dal 2029: fino a 108 rate o 109‑120 rate per debiti di modesta entità .
Per importi superiori a 120.000 euro, è sempre possibile ottenere un piano fino a 120 rate . Il concessionario valuta la situazione economica del debitore tramite l’ISEE (per persone fisiche) o tramite indici di liquidità e indebitamento (per imprese) . Se il debitore non paga un certo numero di rate si verifica la decadenza dal beneficio: per le rateizzazioni concesse dal 2022 in avanti la decadenza scatta dopo il mancato pagamento di otto rate .
4. Pignoramento dei conti e fermo amministrativo
Le banche e l’agente della riscossione dispongono di poteri aggressivi per la tutela dei crediti. Comprendere come funzionano questi strumenti e quali difese sono possibili è essenziale per un’impresa funebre in difficoltà.
4.1 Pignoramento presso terzi – dinamico e futura incidenza
Il pignoramento presso terzi consente al fisco o ai creditori di obbligare banche, datori di lavoro o altri soggetti a versare direttamente le somme dovute. L’art. 72‑bis del DPR 602/1973 dispone che l’ordine di pignoramento riguarda sia i crediti già maturati sia quelli futuri, imponendo al terzo di pagare le somme “entro sessanta giorni per i crediti già scaduti e alla scadenza per le somme future” . La Cassazione ha interpretato questa norma in senso “dinamico”: la banca deve congelare non solo la somma disponibile al momento del pignoramento ma anche tutte le somme che affluiscono successivamente, fino a copertura del debito. Un’ordinanza del 2025 ha affermato che, in presenza di pignoramento su conto corrente, l’istituto deve bloccare e versare all’agente della riscossione ogni nuova entrata fino al soddisfacimento dell’intero credito. Se sul conto gravano più pignoramenti, il blocco può essere totale e impedire qualsiasi operazione. L’unica possibilità di evitare il blocco è ricorrere a procedure di composizione della crisi per ottenere una sospensione .
Per le micro imprese funebri, un pignoramento dinamico può paralizzare l’attività perché incide sui pagamenti quotidiani (pagamento dei fornitori, stipendi, tasse). È quindi fondamentale reagire subito attraverso ricorsi o istanze di sospensione, o valutare l’accesso a strumenti come la composizione negoziata o la rottamazione.
4.2 Fermo amministrativo e ipoteca
Oltre al pignoramento, l’agente della riscossione può iscrivere fermi amministrativi sui veicoli e ipoteche sugli immobili dell’imprenditore. Il fermo impedisce la circolazione dei mezzi: per un’agenzia funebre che utilizza furgoni o carri funebri, questo può essere devastante. L’iscrizione del fermo avviene dopo la notifica della cartella e la scadenza dei 60 giorni per pagare; il contribuente può impugnare il fermo se difetta la notifica o se il debito è prescritto. L’ipoteca, invece, consente all’agente della riscossione di iscrivere una garanzia su immobili per debiti superiori a 20.000 euro; se non viene impugnata, l’ipoteca può precedere il pignoramento dell’immobile.
5. Giurisprudenza bancaria: usura e anatocismo
Un’agenzia funebre spesso ricorre a finanziamenti bancari per l’acquisto di attrezzature (carri funebri, camere ardenti) o per sostenere il capitale circolante. Se i tassi applicati superano i limiti legali, il debitore può contestare la validità del contratto. La Cassazione ha chiarito che:
- L’usura si valuta al momento della stipula del contratto: la Corte ha affermato che la verifica del superamento del tasso soglia va effettuata alla data di conclusione del contratto; eventuali modifiche (ius variandi) costituiscono nuovi contratti e possono essere analizzate solo al momento dell’accettazione .
- Nel giudizio per la restituzione degli interessi usurari, il correntista deve provare di aver mantenuto il saldo invariato: una sentenza del 2024 ha stabilito che il cliente che chiede la rideterminazione del saldo per usura deve dimostrare che quel saldo si è consolidato e che le voci contestate non sono state compensate o modificate; il giudice conosce d’ufficio le soglie di tasso usurario .
Le agenzie funebri dovrebbero quindi far analizzare i contratti bancari da un consulente per verificare l’eventuale superamento dei tassi e valutare azioni di ripetizione o nullità parziale.
6. Esdebitazione giurisprudenziale
La giurisprudenza ha offerto interpretazioni favorevoli ai debitori meritevoli. Con un’ordinanza del 2024, la Cassazione ha affermato che l’esdebitazione non può essere negata per il solo fatto che i creditori ricevono un soddisfacimento ridotto; occorre valutare la meritevolezza e l’assenza di atti in frode . Nel 2025, un’altra ordinanza ha chiarito che chi non ha ottenuto l’esdebitazione nell’ambito della procedura fallimentare non può domandarla nuovamente per gli stessi debiti nell’ambito della procedura per incapiente prevista dal CCII . Questi principi mostrano la tendenza della Corte a favorire la liberazione dai debiti per chi coopera con la procedura, ma anche a evitare abusi.
7. Riforma del contenzioso tributario e Corte di Giustizia Tributaria
La Legge 130/2022 e i successivi decreti attuativi (D.Lgs. 219/2023 e 220/2023) hanno rivoluzionato il processo tributario, istituendo le Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado. Secondo l’analisi dell’Avv. Monardo, le novità principali sono:
- Introduzione del giudice monocratico per cause di valore fino a 3.000 euro;
- Procedimento interamente telematico tramite il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) o PEC;
- Contraddittorio obbligatorio: prima di emettere un atto impositivo, l’Amministrazione finanziaria deve avviare un contraddittorio con il contribuente, invitandolo a presentare osservazioni entro almeno 60 giorni; la mancata instaurazione del contraddittorio rende l’atto nullo ;
- Inversione dell’onere della prova a carico del fisco (art. 7, comma 5‑bis, D.Lgs. 546/1992);
- Ammissibilità delle prove testimoniali scritte, finora escluse nel contenzioso tributario;
- Possibilità di conciliazione e mediazione durante tutto il giudizio.
Queste norme rafforzano la tutela dei contribuenti, inclusi gli imprenditori funebri, e offrono strumenti per contestare atti illegittimi o viziati.
8. Nuovi strumenti fiscali: concordato preventivo biennale (CPB)
Il concordato preventivo biennale (CPB), introdotto dal D.Lgs. 13/2024 e modificato dai D.Lgs. 108/2024 e 81/2025, consente ai titolari di partita IVA che applicano gli indici sintetici di affidabilità (ISA) di determinare anticipatamente il reddito imponibile per due anni. Il Biblus evidenzia che nel 2025 il CPB è stato reso più flessibile: è possibile aderire entro il 30 settembre; i contribuenti forfettari sono esclusi; sono stati rimossi i limiti di volume d’affari per l’aliquota del 15% (che ora si applica anche sopra 85.000 euro); il reddito concordato può aumentare fino a un massimo del 25% per i contribuenti con alta affidabilità . Il CPB non riduce i debiti pregressi ma consente di pianificare la fiscalità futura e di evitare accertamenti, offrendo certezza alla micro impresa.
Procedura passo‑passo: come reagire alla notifica di un atto
Quando un’agenzia funebre riceve una cartella esattoriale o un atto di pignoramento è essenziale reagire tempestivamente. Di seguito un percorso operativo.
1. Verifica dell’atto
- Controllo della notifica: accertare che la cartella o l’atto sia stato notificato correttamente (via PEC o raccomandata). La mancanza di notifica valida rende l’atto nullo.
- Identificazione del titolo: verificare se si tratta di cartella di pagamento, avviso di addebito INPS, avviso di accertamento esecutivo, fermo amministrativo, intimazione di pagamento o pignoramento.
- Analisi delle voci: esaminare le somme richieste (imposta, interessi, sanzioni, aggio), confrontarle con la propria posizione contabile e verificare eventuali prescrizioni.
- Ricerca di errori: controllare se vi sono vizi formali (mancata firma, importi errati) o sostanziali (notifica dell’atto oltre i termini di prescrizione). Ad esempio, i tributi erariali si prescrivono in 10 anni, quelli locali in 5 anni; contributi previdenziali in 5 anni.
2. Scadenze e termini per agire
- Cartella di pagamento: il contribuente ha 60 giorni per pagare o presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria). Trascorso questo termine, la cartella diventa esecutiva e l’agente può avviare fermi, ipoteche e pignoramenti.
- Avviso di accertamento esecutivo: è immediatamente esecutivo, ma si può presentare ricorso entro 60 giorni e chiedere la sospensione.
- Intimazione di pagamento: preannuncia l’avvio del pignoramento se entro 5 giorni non si paga.
- Pignoramento presso terzi: può essere impugnato con opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni per vizi formali o con opposizione di terzo se il bene pignorato non appartiene al debitore.
3. Procedura di sospensione amministrativa
Prima di intraprendere un giudizio, è possibile richiedere all’Agenzia delle Entrate Riscossione la sospensione dell’atto presentando i motivi (es. pagamento già effettuato, prescrizione, sospensione per legge). L’agente deve rispondere entro 220 giorni. In attesa, i termini di pagamento e prescrizione restano sospesi.
4. Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
Se l’atto presenta vizi, l’imprenditore deve presentare ricorso e istanza di sospensione alla Corte di Giustizia Tributaria competente. L’onere della prova è in gran parte a carico dell’Amministrazione; il contribuente può produrre documenti, periti contabili, testimonianze scritte. Le procedure telematiche consentono di caricare i documenti da remoto. Un eventuale appello deve essere proposto entro 30 giorni dalla notifica della sentenza.
5. Valutazione di soluzioni alternative
Parallelamente al ricorso, è opportuno valutare con un professionista se aderire a definizioni agevolate (rottamazione), chiedere una rateizzazione o avviare una procedura di composizione della crisi. In alcuni casi, l’accesso a questi strumenti consente di sospendere le azioni esecutive e ottenere una soluzione più vantaggiosa rispetto al contenzioso.
6. Analisi dei debiti bancari
Per i debiti bancari (mutui, leasing, affidamenti di conto) si possono verificare:
- Condizioni di usura o anatocismo nelle clausole contrattuali;
- Applicazione illegittima di commissioni di massimo scoperto o spese non contrattualizzate;
- Recesso della banca che ha revocato affidamenti e richiesto il rientro immediato.
In tali situazioni è possibile proporre azioni risarcitorie e domande di accertamento delle somme dovute, oppure negoziare un piano di rientro con la banca, eventualmente nell’ambito di una composizione della crisi.
Difese e strategie legali
1. Impugnazione degli atti esattoriali
L’impugnazione è lo strumento principale per annullare o ridurre il debito richiesto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione. Le principali eccezioni riguardano:
- Mancanza o irregolarità della notifica;
- Prescrizione del credito;
- Sospensione per definizioni agevolate (rottamazioni, transazioni fiscali);
- Vizi dell’atto presupposto: ad esempio, se la cartella si basa su un avviso di accertamento annullato o non impugnabile per mancanza di contraddittorio.
Il ricorso deve essere motivato e accompagnato da un’istanza di sospensione per evitare nel frattempo fermi o pignoramenti. Le nuove norme della Corte di Giustizia Tributaria consentono anche la prova testimoniale scritta .
2. Sospensione e misure protettive nelle procedure di crisi
Quando il debito è rilevante e l’impresa non ha liquidità, un semplice ricorso può non essere sufficiente; è opportuno accedere a procedure di crisi che offrano misure protettive. Le principali sono:
- Misure protettive nella composizione assistita (artt. 18‑20 CCII): sospendono temporaneamente azioni esecutive e procedimenti cautelari fino a 3 mesi, prorogabili .
- Sospensione automatica nella composizione negoziata: l’imprenditore può chiedere al giudice la sospensione di azioni esecutive per la durata delle trattative .
- Sospensione con la presentazione della dichiarazione di rottamazione: la rottamazione‑quinquies sospende automaticamente fermi, ipoteche e pignoramenti .
Queste misure consentono di negoziare con i creditori senza l’incubo di esecuzioni imminenti.
3. Accordi con l’Agenzia delle Entrate e transazioni fiscali
Nel piano di ristrutturazione o nella composizione assistita è possibile proporre un accordo transattivo con l’Agenzia delle Entrate. La normativa consente la riduzione delle sanzioni e degli interessi e la dilazione del debito. L’esperto indipendente o il gestore dell’OCC negozia con l’ente, fornendo un piano sostenibile. Nel contenzioso tributario la conciliazione può avvenire in ogni fase del giudizio.
4. Difese contro i pignoramenti bancari
Se la banca procede al pignoramento del conto corrente o di altre somme, sono possibili diverse difese:
- Opposizione ex art. 615 c.p.c.: contestare il diritto della banca di procedere (ad esempio per illegittimità del titolo o usura);
- Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.: contestare vizi formali del pignoramento (notifica, importo, mancata indicazione del credito);
- Sospensione ex art. 623 c.p.c.: chiedere al giudice dell’esecuzione la sospensione se ricorrono gravi motivi (ad esempio se è in corso una procedura di composizione della crisi o rottamazione);
- Esdebitazione: dopo la conclusione della procedura concorsuale, il debitore può ottenere la liberazione dai debiti residui .
5. Valutazione e rinegoziazione dei contratti bancari
Per ridurre l’onere finanziario, l’imprenditore può negoziare:
- Allungamento delle scadenze e riduzione delle rate;
- Rinegoziazione dei tassi (soprattutto se si sono ridotti i tassi di mercato);
- Conversione di affidamenti a breve in prestiti a medio termine;
- Definizione stragiudiziale di contenziosi per usura o anatocismo.
In caso di contestazione per usura, è essenziale presentare un’analisi peritale che dimostri il superamento del tasso soglia al momento della stipula .
Strumenti alternativi: rottamazioni, piani del consumatore, esdebitazione, accordi di ristrutturazione
1. Rottamazioni e definizioni agevolate
Le rottamazioni (quater e quinquies) sono state illustrate nella sezione normativa. Per decidere se aderire, occorre valutare:
- Ammontare del capitale rispetto a interessi e sanzioni: se la maggior parte del debito è composta da sanzioni e interessi, la rottamazione può offrire un risparmio significativo.
- Disponibilità finanziaria: bisogna essere sicuri di poter pagare tutte le rate, poiché la decadenza fa venir meno i benefici e ripristina l’intero debito .
- Effetti su contenziosi in corso: l’adesione comporta la rinuncia agli atti e l’estinzione del processo .
2. Piano del consumatore e accordo di composizione
Quando il debito complessivo supera la capacità di pagamento in tempi brevi, il piano del consumatore e l’accordo con i creditori rappresentano soluzioni efficaci. Questi strumenti consentono di:
- Pagare in base alle possibilità: le rate sono calibrate sul reddito e sul patrimonio; una parte dei debiti può essere stralciata;
- Ottenere l’esdebitazione: al termine del piano, il residuo viene cancellato ;
- Sospendere le azioni esecutive: il giudice può sospendere pignoramenti e fermi in corso【737601176500552†L47-L86】.
È fondamentale rivolgersi a un OCC che assista nella redazione del piano e nella trattativa con i creditori.
3. Composizione negoziata e assistita
La composizione negoziata e la composizione assistita prevedono la nomina di un esperto che affianca l’imprenditore nelle trattative con i creditori e gli enti pubblici. Queste procedure sono indicate quando l’impresa è ancora in bonis ma prevede difficoltà future (crisi di liquidità, calo di fatturato). Grazie alle misure protettive, l’agenzia funebre può evitare pignoramenti mentre negozia soluzioni sostenibili .
4. Concordato preventivo biennale (CPB)
Il CPB consente di concordare il reddito imponibile con l’Agenzia delle Entrate per due anni e ottenere così stabilità fiscale. Per le agenzie funebri con redditi stabili, questa opzione può prevenire ulteriori debiti. Il Biblus segnala che dal 2025 sono state rimosse alcune limitazioni e l’adesione può essere presentata entro il 30 settembre .
5. Rateizzazione ordinaria
Se l’imprenditore ritiene di poter pagare il debito ma necessita di più tempo, può richiedere una rateizzazione in base al D.Lgs. 110/2024. Le nuove regole consentono piani fino a 120 rate in base all’importo e al periodo di richiesta . È necessario dimostrare la propria situazione economica e rispettare le scadenze per evitare la decadenza .
Errori comuni e consigli pratici
Gestire un’agenzia funebre con debiti è complesso. Di seguito gli errori più comuni e i consigli pratici per evitarli.
Errori frequenti
- Ignorare le notifiche: non prendere in considerazione avvisi e cartelle nella speranza che “passino da sole” porta solo all’aggravarsi della situazione.
- Affidarsi al fai-da-te: contestare atti senza l’assistenza di un professionista può comportare errori procedurali o l’inammissibilità del ricorso.
- Pagare subito senza verifiche: versare le somme richieste senza controllare prescrizione o vizi; spesso parte del debito può essere annullata.
- Non rispettare le scadenze: dimenticare di pagare una rata di rottamazione o di rateizzazione comporta la decadenza e il ripristino del debito integrale .
- Non separare i conti: gestire i pagamenti dell’impresa sul conto personale espone anche il patrimonio familiare al rischio di pignoramenti.
- Trascurare i contratti bancari: non controllare tassi e clausole può far pagare più del dovuto; la verifica di usura e anatocismo è essenziale .
Consigli pratici
- Tenere una contabilità aggiornata: monitorare incassi e pagamenti, conservare tutte le ricevute e verificare periodicamente le scadenze fiscali.
- Richiedere assistenza professionale: rivolgersi a un avvocato specializzato e a un commercialista per analizzare la posizione debitoria e scegliere la strategia migliore.
- Utilizzare gli strumenti telematici: registrarsi alla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e al SIGIT per monitorare la situazione e presentare istanze online.
- Valutare l’adesione a rottamazioni e rateizzazioni: confrontare i benefici con i rischi di decadenza e scegliere solo se si è certi di poter rispettare le scadenze.
- Proteggere il patrimonio familiare: costituire un’impresa individuale con conti separati o considerare la trasformazione in società a responsabilità limitata semplificata per limitare l’esposizione personale.
- Pianificare il futuro: se i debiti attuali sono in via di definizione, aderire al CPB può prevenire nuovi contenziosi .
- Mantenere il dialogo con banche e fornitori: spiegare la situazione e negoziare termini più favorevoli può evitare azioni aggressive.
Tabelle riepilogative
Tabella 1 – Strumenti di composizione della crisi
| Strumento | Destinatari | Benefici | Normativa/giurisprudenza |
|---|---|---|---|
| Accordo di ristrutturazione (Legge 3/2012) | Imprenditori non fallibili | Riduzione e dilazione dei debiti; sospensione delle azioni esecutive | Circolare Min. Giust. 2017 |
| Piano del consumatore | Consumatori e micro imprenditori | Piano di pagamento sostenibile e esdebitazione finale | Art. 12‑bis L. 3/2012【737601176500552†L47-L86】 |
| Esdebitazione | Debitori meritevoli dopo liquidazione o piano | Cancellazione dei debiti residui | Art. 14‑terdecies L. 3/2012 ; Cass. 2024 |
| Composizione assistita (CCII) | Imprese minori | Misure protettive, negoziazione con creditori | CCII artt. 18‑20 |
| Composizione negoziata | Tutti gli imprenditori | Esperto indipendente, riservatezza, sospensione su richiesta | D.L. 118/2021 |
| Liquidazione controllata | Debitori non fallibili incapienti | Liquidazione ordinata e possibile esdebitazione | CCII |
| Concordato preventivo biennale (CPB) | Soggetti ISA | Fissazione preventiva del reddito, certezza fiscale | D.Lgs. 13/2024; D.Lgs. 81/2025 |
Tabella 2 – Definizioni agevolate e rateizzazioni
| Strumento | Periodo coperto | Scadenze principali | Condizioni | Riferimenti |
|---|---|---|---|---|
| Rottamazione‑quater | Carichi affidati 2000‑2022 | Domanda entro 30/06/2023; pagamenti fino 2027 | Pagamento solo capitale e spese; estinzione giudizio con pagamento prima rata | L. 197/2022; Cass. 2024 |
| Riapertura rottamazione‑quater | Carichi 2000‑2022 | Domanda entro 30/04/2025; 10 rate fino 2027 | Riapertura per chi era decaduto | L. 15/2025 |
| Rottamazione‑quinquies | Carichi affidati 2000‑2023 | Domanda entro 30/04/2026; rata unica 31/07/2026 o 54 rate bimestrali | Solo capitale e spese; sospensione azioni esecutive; decadenza con 1 rata mancata | L. 199/2025 |
| Rateizzazione ordinaria | Tutti i debiti iscritti a ruolo | Fino a 120 rate; richieste variabili per anno | Valutazione ISEE o indici aziendali; decadenza dopo 8 rate non pagate | D.Lgs. 110/2024 |
Tabella 3 – Termini per l’impugnazione degli atti
| Atto | Termini ricorso | Azioni esecutive se non si agisce | Note |
|---|---|---|---|
| Cartella di pagamento | 60 giorni | Decorso il termine, avvio di fermi, ipoteche, pignoramenti | Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria |
| Avviso di accertamento esecutivo | 60 giorni | Diventa esecutivo subito; riscossione coattiva dopo 60 giorni | Possibilità di impugnare e chiedere sospensione |
| Intimazione di pagamento | 60 giorni per ricorso; 5 giorni per evitare pignoramento | Pignoramento dei conti o dei beni | Spesso precede il pignoramento |
| Pignoramento presso terzi | 20 giorni per opposizione | Blocca somme presenti e future | Possibile opposizione ex art. 615 o 617 c.p.c. |
Domande frequenti (FAQ)
- Cos’è un’agenzia funebre “impresa minore”?
Un’agenzia funebre rientra nell’impresa minore se, negli ultimi tre anni, ha un attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro, ricavi netti non superiori a 200.000 euro e debiti non superiori a 500.000 euro . Questa qualifica consente di accedere a procedure di crisi semplificate.
- Cosa succede se non pago una cartella esattoriale?
Dopo 60 giorni dalla notifica, la cartella diventa esecutiva e l’Agenzia delle Entrate Riscossione può iscrivere fermi amministrativi, ipoteche e avviare pignoramenti. È possibile chiedere una rateizzazione o presentare ricorso.
- Posso rateizzare i debiti fiscali?
Sì. Secondo il D.Lgs. 110/2024, si può chiedere un piano di rate fino a 120 rate mensili; il numero massimo dipende dall’anno di richiesta e dall’importo dovuto . È necessario dimostrare la propria situazione economica.
- Che differenza c’è tra rottamazione e rateizzazione?
La rottamazione permette di pagare solo il capitale e le spese, eliminando interessi e sanzioni, ma richiede di rispettare scadenze rigide e comporta la rinuncia ai giudizi pendenti . La rateizzazione consente di suddividere il debito complessivo (capitale, interessi, sanzioni) in rate mensili. La scelta dipende dalla capacità di pagamento e dalla composizione del debito.
- Cosa accade se salto una rata della rottamazione‑quinquies?
Il mancato pagamento della rata unica o di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio. Tutti gli importi originari tornano dovuti e riprendono le azioni esecutive .
- La rottamazione sospende i pignoramenti?
Sì. La presentazione della dichiarazione di adesione alla rottamazione‑quinquies sospende le azioni esecutive e cautelari, inclusi i pignoramenti e le ipoteche . Lo stesso vale per la rottamazione‑quater e la sua riapertura.
- Cos’è la composizione negoziata?
È una procedura volontaria in cui un esperto indipendente, nominato tramite la piattaforma della Camera di Commercio, assiste l’imprenditore nelle trattative con i creditori e consente di ottenere misure protettive .
- In cosa consiste il piano del consumatore?
Il piano del consumatore è un programma di rientro su misura rivolto a consumatori e micro imprenditori, che prevede pagamenti in base alle possibilità del debitore e comporta l’esdebitazione del residuo al termine .
- Se l’azienda è un’impresa familiare, posso dividere i debiti tra i familiari?
Per beneficiare del regime di impresa familiare occorre un atto scritto autenticato che indichi i partecipanti e le quote. In mancanza, il fisco può considerare tutti i redditi in capo al titolare e contestare l’esistenza di una società di fatto . Ciò non consente la divisione dei debiti tra i familiari.
- Un pignoramento blocca anche i versamenti futuri sul conto?
- Sì. L’art. 72‑bis DPR 602/1973 dispone che il pignoramento si estende alle somme future e la banca deve versarle al creditore alla scadenza . La Cassazione ha chiarito che il blocco riguarda anche le entrate successive fino alla completa soddisfazione del credito .
- È possibile opporsi a un pignoramento su conto corrente?
- È possibile presentare opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per vizi formali o opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) per contestare il diritto del creditore. Inoltre, se si avvia una procedura di crisi (composizione assistita, negoziata o rottamazione), si può chiedere la sospensione del pignoramento .
- La banca può applicare interessi usurari durante il rapporto?
- No. La Cassazione ha chiarito che la verifica dell’usura si effettua al momento della stipula del contratto; eventuali variazioni unilaterali danno vita a un nuovo contratto. Se il tasso pattuito supera il tasso soglia, le clausole sono nulle e si può chiedere la restituzione degli interessi .
- Posso ottenere l’esdebitazione se ho pagato solo una piccola parte dei debiti?
- Sì, se si dimostra la propria meritevolezza e se la soddisfazione dei creditori non è solo simbolica. La Cassazione ha riconosciuto che l’esdebitazione non può essere negata per il solo fatto di aver soddisfatto in misura minima i creditori .
- Esiste un limite di valore per rivolgersi al giudice monocratico?
- Sì. Con la riforma del contenzioso tributario, le cause fino a 3.000 euro possono essere decise da un giudice monocratico . Per importi superiori vi è un collegio.
- Cos’è il concordato preventivo biennale e conviene aderire?
- Il CPB consente ai contribuenti ISA di concordare il reddito imponibile per due anni con l’Agenzia delle Entrate, evitando accertamenti futuri e garantendo certezza fiscale. Non riduce i debiti pregressi ma può prevenire nuovi debiti. Dal 2025 il termine per aderire è il 30 settembre, i forfettari sono esclusi e sono state rimosse le soglie di volume d’affari per l’aliquota del 15% .
- Posso includere i debiti con la banca in un piano del consumatore?
- Sì, i debiti bancari possono essere inseriti nel piano del consumatore o nell’accordo con i creditori. La banca partecipa come creditore e, se il piano viene omologato, è obbligata ad attenersi alle condizioni approvate. È consigliabile coinvolgere un consulente per negoziare tassi più favorevoli.
- Cosa succede se ho già aderito a una precedente rottamazione e sono decaduto?
- Si può aderire alla rottamazione‑quinquies includendo anche i debiti dei vecchi piani decaduti. La normativa consente l’inclusione dei carichi già oggetto di definizioni agevolate precedenti .
- Qual è la differenza tra OCC e OCRI?
- L’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) è previsto dalla Legge 3/2012 e assiste il debitore nelle procedure di sovraindebitamento. L’OCRI è istituito dal CCII per le imprese minori e si occupa di convocare l’imprenditore e applicare misure protettive .
- Le sanzioni amministrative derivanti da violazioni stradali possono essere rottamate?
- Sì, le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada possono essere incluse nella rottamazione; tuttavia, l’importo dovuto non può essere ridotto sotto il valore delle somme previste dall’art. 202 del Codice della Strada e dunque si paga almeno la metà della sanzione originaria .
- Un imprenditore che ha subito una procedura fallimentare può accedere alla composizione della crisi?
- Dipende. Chi è stato dichiarato fallito e non ha ottenuto l’esdebitazione in quella procedura non può richiedere nuovamente l’esdebitazione per gli stessi debiti nell’ambito delle procedure per incapiente del CCII . Tuttavia, per debiti diversi o sopravvenuti può accedere a nuovi strumenti.
Simulazioni pratiche
Per comprendere meglio l’impatto degli strumenti presentati, proponiamo alcune simulazioni numeriche. Si tratta di esempi ipotetici che non sostituiscono una consulenza personalizzata.
Simulazione A: adesione alla rottamazione‑quinquies
- Debito complessivo: 30.000 euro (di cui 20.000 euro capitale, 6.000 euro interessi, 4.000 euro sanzioni).
- Adesione: l’agenzia funebre presenta la dichiarazione entro il 30 aprile 2026.
- Importo da pagare: solo il capitale (20.000 euro) più spese di notifica (supponiamo 1.000 euro) = 21.000 euro. Risparmio: 9.000 euro.
- Rateizzazione: scelta di 20 rate bimestrali. Pagamento prima rata il 31 luglio 2026. Rate successive di circa 1.050 euro al netto degli interessi. Al 3% annuo dal 1° agosto 2026, l’interesse totale sarà di circa 630 euro.
- Effetto: sospese le procedure esecutive. Se la società paga tutte le rate, il debito si estingue; se salta due rate, perde il beneficio e deve pagare l’importo originario (30.000 euro) più i nuovi interessi .
Simulazione B: piano del consumatore
- Debiti totali: 50.000 euro (30.000 euro verso il fisco, 20.000 euro verso la banca).
- Entrate annuali: 35.000 euro; spese fisse: 25.000 euro. Margine disponibile: 10.000 euro.
- Proposta di piano: pagamento del 40% del debito fiscale (12.000 euro) e del 50% del debito bancario (10.000 euro) in 5 anni; esdebitazione del restante.
- Rate: 22.000 euro / 60 mesi = circa 367 euro al mese.
- Beneficio: riduzione del debito da 50.000 a 22.000 euro; sospensione delle azioni esecutive; liberazione residua a fine piano .
Simulazione C: rateizzazione ordinaria
- Debito da cartella: 15.000 euro (comprensivo di imposte, interessi e sanzioni).
- Richiesta di rateizzazione nel 2026.
- Numero massimo di rate: fino a 84 rate, poiché la richiesta avviene nel biennio 2025‑2026 .
- Rate mensili: 15.000 / 84 ≈ 178,57 euro + interessi. Se la società non paga otto rate (anche non consecutive), decade dal beneficio .
Questi esempi dimostrano come gli importi e le scadenze influiscano sulla scelta della procedura. Un’analisi personalizzata deve considerare il cash flow dell’agenzia funebre, i beni pignorabili, la composizione del debito (capitale vs sanzioni) e la presenza di contenziosi.
Conclusione
Gestire un’agenzia funebre comporta non solo capacità organizzativa e sensibilità verso le famiglie, ma anche un’attenta gestione fiscale e finanziaria. Debiti tributari o bancari possono mettere a rischio la sopravvivenza di un’impresa così delicata. In questo articolo abbiamo esaminato il quadro normativo aggiornato a gennaio 2026, illustrando gli strumenti difensivi disponibili: dalla contestazione degli atti esattoriali alle procedure di composizione della crisi, dalle rottamazioni ai piani del consumatore, dalla rateizzazione alla verifica dell’usura nei contratti bancari. Abbiamo analizzato le novità legislative (riforma del contenzioso tributario, rottamazione‑quinquies, riforma della riscossione) e le principali sentenze che favoriscono i debitori meritevoli .
La chiave per difendersi è agire tempestivamente, affidandosi a professionisti esperti che sappiano valutare la strategia più adatta. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare offrono assistenza completa: analisi degli atti, ricorsi, sospensioni, trattative con fisco e banche, redazione di piani di rientro e accesso a procedure concorsuali. La loro esperienza in diritto bancario e tributario, unita alla qualifica di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa, garantisce soluzioni concrete e tempestive.
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