Rullista con debiti: cosa fare per difendersi da fisco e banche

Introduzione

La posizione di “rullista” – cioè il contribuente o il debitore il cui nome compare nei ruoli esattoriali e nelle black‑list degli istituti di credito – comporta l’esposizione a pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e segnalazioni alla Centrale Rischi. Molti contribuenti sottovalutano le conseguenze della notifica di una cartella di pagamento o di un atto di precetto; altri, scoraggiati dalla complessità della normativa tributaria e bancaria, non si difendono in modo tempestivo. Questo articolo intende offrire un vademecum tecnico ma comprensibile per chi si trova alle prese con debiti fiscali, bancari o finanziari: spiegheremo le leggi e le sentenze più recenti, illustreremo le procedure passo‑passo e indicheremo strategie legali concrete per bloccare o ridurre il debito.

Perché è urgente informarsi

  • Termini stringenti. Il contribuente ha normalmente 60 giorni dalla notifica della cartella per pagare o impugnare; scaduti i termini, l’Agente della Riscossione (Agenzia delle Entrate–Riscossione) può avviare pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi .
  • Rischio di azioni esecutive. Se non si paga o non si richiede una rateizzazione, dopo un anno dall’iscrizione a ruolo l’agente deve notificare un’intimazione di pagamento; in mancanza di pagamento può procedere al pignoramento di stipendi, conti correnti o immobili .
  • Possibilità di soluzione agevolata. Diverse leggi di conversione e manovre finanziarie (rottamazione quater e quinquies) consentono di estinguere il debito con sconti su interessi e sanzioni ; è indispensabile aderire nei termini e non perdere le scadenze delle rate.
  • Procedure di sovraindebitamento. Per chi non riesce a far fronte ai debiti, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) e la legge 3/2012 consentono di proporre un piano del consumatore, un accordo di ristrutturazione dei debiti o la liquidazione controllata; tali procedure possono sospendere le esecuzioni e condurre all’esdebitazione .

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team

Per affrontare efficacemente queste tematiche occorre l’assistenza di professionisti specializzati. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista con pluriennale esperienza nel diritto bancario e tributario. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivo in tutta Italia. Tra le sue qualifiche:

  • Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi tenuti dal Ministero della Giustizia;
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), accreditato presso il Ministero;
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021;
  • Consulente in materia tributaria e bancaria, abilitato a patrocinare innanzi alle sezioni tributarie e alle sezioni civili della Corte di Cassazione.

Lo Studio dell’Avv. Monardo offre:

  1. Analisi degli atti: verifica della regolarità della cartella, della notifica, del ruolo e delle clausole contrattuali;
  2. Ricorsi e opposizioni: predisposizione di ricorsi al giudice tributario, opposizioni all’esecuzione o agli atti esecutivi e ricorsi amministrativi;
  3. Sospensioni e misure cautelari: richieste di sospensione dell’esecuzione o di cancellazione di ipoteche e fermi amministrativi;
  4. Trattative stragiudiziali: negoziazione con banche e agenti della riscossione per ottenere saldo e stralcio, dilazioni o riduzioni del debito;
  5. Piani di rientro e procedure concorsuali: predisposizione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, esdebitazione e accesso alla liquidazione controllata o al concordato minore;
  6. Difese giudiziali e stragiudiziali: affiancamento del cliente in tutte le fasi del contenzioso.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Questa sezione illustra le principali norme che regolano la riscossione dei tributi, le procedure esecutive e le soluzioni di composizione della crisi, nonché le più recenti pronunce della Cassazione e della Corte Costituzionale.

1. Le cartelle di pagamento e l’avvio dell’esecuzione

1.1 Iscrizione a ruolo e notifica della cartella

La cartella di pagamento è l’atto mediante il quale l’Agenzia delle Entrate–Riscossione richiede il pagamento di tributi, contributi o sanzioni iscritti a ruolo. Dopo la notifica della cartella, il contribuente ha sessanta giorni per pagare o per proporre ricorso. Trascorso tale termine, l’agente della riscossione può attivare la procedura di recupero forzoso.

L’articolo 50 del D.P.R. 602/1973 stabilisce che l’agente può procedere alla riscossione coattiva trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella; se non avvia l’esecuzione entro un anno dall’iscrizione a ruolo deve inviare una intimazione di pagamento con cui concede cinque giorni al debitore per pagare . Questa intimazione è condizione per iniziare il pignoramento o l’espropriazione.

Anche la Corte di Cassazione richiede la notifica della cartella o dell’intimazione entro termini ragionevoli per evitare la decadenza; in caso contrario il contribuente può eccepire la decadenza dell’azione di riscossione.

1.2 La moratoria e l’estinzione del giudizio nella rottamazione

Con la conversione del decreto legge 84/2025 nella legge 108/2025, il legislatore ha introdotto un’importante norma interpretativa (art. 12‑bis): nei giudizi pendenti avanti alle commissioni tributarie o alla Cassazione, qualora il contribuente aderisca alla definizione agevolata delle cartelle (c.d. rottamazione quater) e versi la prima o l’unica rata, il giudice dichiara estinto il processo tributario; l’importo versato rimane definitivamente acquisito all’erario . Ciò evita spese e tempi del contenzioso e consente al contribuente di ottenere la definizione del debito.

Questa disposizione è stata ulteriormente ribadita dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/2026, che chiarisce che la prova del pagamento della prima rata deve essere depositata nel fascicolo processuale.

1.3 Rottamazione quater e quinquies

La rottamazione quater (introdotta dalla legge di bilancio 2023 e prorogata dal decreto legge 84/2025) consente di pagare le cartelle riferite ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 versando solo l’imposta e gli interessi di mora ma senza sanzioni e aggio. Come visto, il pagamento della prima rata estingue il giudizio .

La rottamazione quinquies è stata introdotta dalla legge di bilancio 2026 (l. 199/2025). Essa riguarda i carichi iscritti a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 e include sia i debiti fiscali che i contributi previdenziali (compresi quelli dovuti dalle aziende all’INPS). È aperta anche a chi è decaduto dalle precedenti rottamazioni .

Principali caratteristiche della rottamazione quinquies:

  • Debiti ammessi: tributi erariali, tributi locali, contributi INPS, multe stradali e altre entrate dei comuni; esclusi i debiti relativi a condanne penali.
  • Vantaggi: stralcio totale di sanzioni e interessi di mora; stralcio parziale degli interessi delle rateazioni in corso; pagamento del solo capitale e dell’aggio.
  • Modalità di pagamento: il contribuente può scegliere tra un’unica soluzione (entro il 31 luglio 2026) o un piano di rateazione fino a 54 rate bimestrali (circa nove anni). Le prime tre rate scadono il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026; le successive scadono a partire da gennaio 2027 con periodicità bimestrale . Su tali rate si applicano interessi del 3% a partire da agosto 2026 .
  • Sospensione delle azioni esecutive: la presentazione della domanda sospende i termini di prescrizione e decadenza, blocca l’iscrizione di nuovi fermi o ipoteche e sospende le procedure esecutive fino al pagamento della prima rata .
  • Decadenza: il mancato versamento di un numero limitato di rate comporta la perdita dei benefici e la ripresa delle azioni esecutive; le somme versate non sono restituite.

La rottamazione costituisce un’opportunità per chi ha debiti con la pubblica amministrazione, ma occorre valutare la sostenibilità del piano, perché la decadenza comporta il ripristino integrale del debito residuo.

2. Rateizzazione e piani di rientro

L’articolo 19 del D.P.R. 602/1973 disciplina la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo. Il contribuente in temporanea difficoltà economica può chiedere all’Agente della riscossione di pagare in rate mensili. La normativa prevede:

  • Numero di rate: per le richieste presentate negli anni 2025–2026, il limite è di 84 rate mensili (sette anni) per debiti fino a 120 mila euro; per importi superiori può essere concessa fino a 120 rate (dieci anni) .
  • Criteri di ammissione: l’agente valuta la situazione economica del debitore (indicatore ISEE, indice di liquidità, ecc.). Se il debitore dichiara di trovarsi in grave difficoltà, può ottenere un piano “a rate crescenti” con importi più bassi all’inizio e più elevati alla fine .
  • Effetti della domanda: dal momento della presentazione della richiesta fino alla decisione, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza e non possono essere avviate o proseguite azioni esecutive né iscritti nuovi fermi o ipoteche .
  • Effetto della prima rata: il pagamento della prima rata comporta l’estinzione delle esecuzioni in corso (pignoramenti, sequestri) purché non sia già intervenuta l’aggiudicazione o l’assegnazione .
  • Decadenza dal piano: il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, provoca la decadenza automatica dal beneficio e consente all’agente di riprendere l’azione esecutiva .

La rateizzazione è quindi uno strumento flessibile, ma occorre rispettare le scadenze per non perdere l’agevolazione.

3. Ipoteca, fermo amministrativo e prelazioni

3.1 Iscrizione di ipoteca (art. 77 D.P.R. 602/1973)

L’articolo 77 attribuisce all’agente della riscossione il potere di iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore per garantire il pagamento del debito. La norma prevede che la cartella di pagamento costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca; l’agente può iscriverla anche prima che siano maturate le condizioni per procedere ad espropriazione se il debito è almeno 20 mila euro . L’ipoteca può essere iscritta per un importo fino al doppio dell’ammontare complessivo del debito. Prima di procedere, l’agente deve inviare al debitore un preavviso di iscrizione ipotecaria con cui concede 30 giorni per il pagamento o per richiedere la rateazione. Se il debitore non reagisce, l’ipoteca viene iscritta.

La giurisprudenza ha chiarito che la mancanza del preavviso determina la nullità dell’iscrizione; il preavviso consente al contribuente di contestare la legittimità dell’atto o di chiedere la sospensione, e quindi costituisce un elemento essenziale del contraddittorio.

3.2 Fermo amministrativo di veicoli (art. 86 D.P.R. 602/1973)

L’articolo 86 riguarda il fermo amministrativo dei veicoli. L’agente, dopo aver notificato un preavviso che concede al debitore 30 giorni per pagare o chiedere la rateizzazione, può disporre il fermo del veicolo. Se il contribuente non reagisce, il fermo è iscritto presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e la circolazione del mezzo è vietata, con sanzioni per chi lo utilizza .

La norma prevede alcune eccezioni: non può essere disposto il fermo se il debitore dimostra, entro 30 giorni, che il veicolo è strumentale all’attività di impresa o professionale oppure se il veicolo è utilizzato per il trasporto di persone con disabilità .

Il pagamento della prima rata di una rateizzazione o di una definizione agevolata sospende il fermo .

3.3 Prelazioni sui debiti e par condicio

La normativa sulle procedure concorsuali impone il rispetto della graduazione dei crediti. La Corte di Cassazione ha stabilito che nelle proposte di concordato minore (istituto del CCII per i debitori non fallibili) devono essere rispettate le cause legittime di prelazione (crediti privilegiati, ipotecari e chirografari). La sentenza n. 28574/2025 ha dichiarato inammissibile una proposta che equiparava i creditori privilegiati a quelli chirografari: secondo la Corte la proposta deve rispettare gli articoli 2740 e 2741 del codice civile e le regole richiamate dal CCII; la violazione della graduazione costituisce causa di inammissibilità rilevabile d’ufficio .

4. Opposizioni e rimedi processuali

4.1 Opposizione a cartella o estratto di ruolo

L’estratto di ruolo è l’estratto informatico dell’elenco dei debiti risultanti dal ruolo. L’articolo 4‑bis del D.L. 146/2021, introdotto dal decreto fiscale 2021, ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile; il contribuente può impugnare solo la cartella di pagamento o l’intimazione quando afferma che l’atto gli arreca pregiudizio, ad esempio perché impedisce la partecipazione a un appalto o perché, in sede di verifica ex art. 48‑bis del D.P.R. 602/1973, la pubblica amministrazione trattiene somme dovute. In questi casi, la Corte di Cassazione ha ammesso l’impugnazione dell’estratto .

4.2 Mancanza di motivazione negli atti dell’amministrazione

La Corte EDU nel 2023 ha condannato l’Italia per le modalità “a sorpresa” con cui la Guardia di Finanza effettuava accessi nei locali del contribuente. In seguito la Cassazione Sezioni Unite (sentenza 6782/2024) ha stabilito che la mancanza di motivazione nell’autorizzazione all’accesso della Guardia di Finanza rappresenta un vizio sostanziale dell’atto e non una mera irregolarità formale; l’atto è quindi annullabile . Questa pronuncia rafforza la tutela del contribuente nei confronti degli atti impositivi non adeguatamente motivati.

4.3 Impugnazione delle omologazioni nelle procedure di sovraindebitamento

Nel campo della composizione della crisi del consumatore, la sentenza Cass. 5157/2025 ha affrontato la legittimazione all’impugnazione della omologazione del piano del consumatore. Secondo la Corte, solo chi è stato parte del giudizio di omologazione (debitore, creditore o interessato) e ne è risultato soccombente può proporre reclamo; nel procedimento di reclamo sono litisconsorti necessari, oltre al debitore non reclamante, soltanto i soggetti che, avendo contestato la convenienza del piano, si sono costituiti nel procedimento . La decisione evita impugnazioni da parte di estranei che non hanno partecipato alla fase di omologazione.

La sentenza Cass. 14835/2025 ha chiarito che il beneficio dell’esdebitazione – cioè la liberazione dai debiti residui – può essere concesso ai falliti e ai sovraindebitati in liquidazione solo se ricorrono i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dagli articoli 142 e seguenti della Legge fallimentare e dall’art. 14‑terdecies della L. 3/2012; non si applicano le norme del CCII (artt. 278 e 282) ai procedimenti iniziati dopo il 15 luglio 2022 . La pronuncia evita interpretazioni estensive che avrebbero consentito di usare norme più favorevoli a procedure nate sotto la vecchia disciplina.

5. Procedure di sovraindebitamento e norme della L. 3/2012

La Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (come modificata) disciplina le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento per le persone fisiche e le imprese non fallibili. Le principali procedure sono: piano del consumatore, accordo con i creditori, liquidazione del patrimonio e esdebitazione dell’incapiente. La legge è stata in parte recepita e sostituita dal Codice della crisi d’impresa (d.lgs. 14/2019), ma le norme continuano ad applicarsi alle procedure iniziate sotto il regime pre‑CCII. Di seguito esponiamo gli articoli più rilevanti.

5.1 Procedimento di omologazione del piano del consumatore (art. 12‑bis)

L’articolo 12‑bis della L. 3/2012, introdotto nel 2012, regola il procedimento di omologazione del piano del consumatore. Secondo la norma:

  • Fissazione dell’udienza: se la proposta soddisfa i requisiti degli art. 7, 8 e 9, il giudice fissa immediatamente l’udienza e dispone che l’OCC comunichi a tutti i creditori la proposta e il decreto almeno 30 giorni prima; l’udienza deve avvenire entro 60 giorni dal deposito della documentazione .
  • Sospensione delle esecuzioni: se la prosecuzione di procedure esecutive potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice può sospenderle sino alla definitività dell’omologazione . Tale potere consente al debitore di bloccare pignoramenti e vendite durante la fase di trattazione.
  • Valutazione del giudice: il giudice verifica la fattibilità del piano, l’idoneità a soddisfare i crediti impignorabili e la correttezza del comportamento del debitore; omologa il piano se ritiene che il consumatore non abbia contratto debiti senza ragionevole prospettiva di adempimento . Se un creditore contesta la convenienza del piano, l’omologa è concessa se la soddisfazione offerta è almeno pari a quella ottenibile con la liquidazione .
  • Equiparazione al pignoramento: il decreto di omologazione è equiparato a un atto di pignoramento , per cui produce gli effetti conservativi sui beni.

5.2 Effetti dell’omologazione (art. 12‑ter)

L’articolo 12‑ter prevede che dalla data di omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari; gli effetti si estendono a tutti i creditori anteriori, mentre i creditori posteriori non possono procedere sui beni oggetto del piano . Tali protezioni vengono meno in caso di mancato pagamento dei crediti impignorabili .

5.3 Esdebitazione (art. 14‑terdecies)

L’esdebitazione consente al debitore persona fisica di liberarsi dai debiti residui dopo la liquidazione. L’articolo 14‑terdecies stabilisce che il beneficio è concesso se il debitore:

  • ha cooperato al regolare svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione ;
  • non ha ritardato la procedura ;
  • non ha beneficiato di un’altra esdebitazione negli otto anni precedenti ;
  • non è stato condannato per determinati reati ;
  • ha svolto un’attività lavorativa adeguata o ha cercato un’occupazione ;
  • ha soddisfatto almeno in parte i creditori .

L’esdebitazione non opera per debiti alimentari, per danni extracontrattuali e per sanzioni penali o amministrative . La domanda deve essere presentata entro un anno dalla chiusura della liquidazione e può essere revocata se emergono comportamenti fraudolenti .

6. Norme del Codice della crisi d’impresa (CCII) e giurisprudenza recente

Il D.Lgs. 14/2019 (CCII) ha riordinato la disciplina della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Il codice prevede, tra l’altro, il concordato minore, l’accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore (PRO – piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione) e la liquidazione controllata. Alcune norme sono state oggetto di interventi correttivi nel 2022 (d.lgs. 83/2022) e nel 2024 (d.lgs. 136/2024).

6.1 Concordato minore e rispetto della graduazione dei crediti

Come anticipato, la Cassazione ha ribadito che nel concordato minore non è consentito derogare alla par condicio: la proposta deve rispettare le cause legittime di prelazione previste dagli articoli 2740 e 2741 c.c. e dal CCII. La sentenza n. 28574/2025 ha dichiarato inammissibile una proposta che parificava i creditori privilegiati e chirografari; il giudice può rilevare tale vizio d’ufficio e dichiarare l’inammissibilità anche prima dell’omologazione . L’ammissibilità non è limitata ai casi tassativi dell’art. 77 CCII; la violazione dell’ordine delle cause di prelazione costituisce violazione di norme imperative.

6.2 Legittimazione all’impugnazione nelle procedure di omologazione

La Cassazione (sentenza n. 5157/2025) ha precisato chi può impugnare l’omologazione del piano del consumatore: solo le parti formalmente partecipanti al giudizio di omologazione che siano rimaste soccombenti; sono litisconsorti necessari nel reclamo il debitore non reclamante e i soli creditori che hanno contestato la convenienza del piano .

6.3 Esdebitazione e inapplicabilità delle norme CCII

Come visto, la sentenza n. 14835/2025 esclude l’applicazione degli articoli 278 e 282 del CCII alle domande di esdebitazione presentate da falliti e sovraindebitati sottoposti a procedure avviate prima del 15 luglio 2022. Le domande devono essere valutate secondo gli articoli 142 L.fall. e 14‑terdecies L. 3/2012 .

6.4 Meritevolezza e obblighi di informazione

La giurisprudenza del 2023–2025 ha posto l’accento sulla meritevolezza del debitore: per accedere a un piano del consumatore o all’esdebitazione occorre aver presentato una documentazione completa, senza occultare beni o contratti. In mancanza di trasparenza, le domande di liquidazione possono essere dichiarate inammissibili. Inoltre, la Cassazione (ordinanza n. 11448/2025) ha stabilito che l’omissione di beni nella relazione dell’OCC incide sull’ammissibilità della procedura e che la “meritevolezza” è un requisito distinto rispetto all’esdebitazione; il giudice può dichiarare la domanda inammissibile per carenze documentali .

Procedura passo‑passo: cosa fare dopo la notifica dell’atto

In questa sezione descriviamo il percorso da seguire dal momento in cui si riceve una cartella esattoriale o un atto di riscossione. Seguire correttamente i passaggi è fondamentale per evitare decadenze e per attivare tempestivamente gli strumenti difensivi.

1. Verificare la regolarità dell’atto

  1. Controllare la notifica: accertare che la cartella o l’intimazione sia stata notificata nel rispetto delle norme (es. raccomandata A/R, messo comunale, PEC). Un vizio di notifica può rendere nullo l’atto.
  2. Esaminare il ruolo: richiedere all’Agenzia delle Entrate–Riscossione l’estratto del ruolo per verificare l’ammontare dei debiti, le date di iscrizione e i riferimenti alle sentenze o alle liquidazioni. Ricordare che l’estratto di ruolo non è impugnabile se non reca pregiudizi .
  3. Verificare la prescrizione: controllare se il debito è prescritto. La prescrizione varia a seconda della natura del tributo: in genere è di 10 anni per le imposte erariali e 5 anni per contributi previdenziali e multe stradali. Se l’ente non notifica atti interruttivi entro tali termini, il debito si estingue.

2. Entro 60 giorni: pagare, rateizzare o impugnare

  • Pagamento: versare integralmente la somma richiesta entro 60 giorni dalla notifica evita l’applicazione di ulteriori interessi e aggio. È possibile pagare online, presso banche o in posta.
  • Rateizzazione: presentare domanda di rateizzazione ai sensi dell’art. 19 entro i 60 giorni; ciò sospende le azioni esecutive e blocca i termini di prescrizione . Occorre allegare la documentazione reddituale e patrimoniale.
  • Definizione agevolata (rottamazione): verificare se la cartella rientra nelle rottamazioni quater o quinquies; se sì, presentare la domanda entro le scadenze previste. Il versamento della prima rata estingue il giudizio tributario .
  • Impugnazione: proporre ricorso davanti al giudice tributario (o opposizione al giudice ordinario per multe stradali) allegando i motivi di contestazione (prescrizione, motivazione insufficiente, errata applicazione dell’imposta, ecc.). La notifica del ricorso deve avvenire entro 60 giorni; l’iscrizione a ruolo presso il tribunale tributario deve essere effettuata entro 30 giorni dalla notifica.

3. Dopo i 60 giorni: intimazione di pagamento e misure cautelari

Se non si paga o non si impugna entro 60 giorni, l’agente della riscossione può iniziare la procedura di esecuzione. Dopo un anno deve comunque notificare una intimazione di pagamento: se il debitore non ottempera entro 5 giorni, l’agente può procedere a pignoramento di conti correnti, stipendi o immobili .

Alcune misure possono intervenire in questa fase:

  • Preavviso di ipoteca: se il debito supera 20 mila euro, l’agente invia un preavviso; entro 30 giorni il debitore può pagare, rateizzare o sollevare contestazioni .
  • Preavviso di fermo: l’agente può fermare il veicolo dopo 30 giorni dalla notifica del preavviso se il debito non è saldato .
  • Verifica del pignoramento presso terzi: l’agente può pignorare stipendi e conti correnti direttamente presso il datore di lavoro o la banca; il debitore ha diritto ad essere avvisato e a contestare la misura davanti al giudice dell’esecuzione.

4. Durante l’esecuzione: opposizioni e sospensioni

Se viene avviata l’esecuzione forzata, il contribuente può agire con:

  • Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. per contestare il titolo esecutivo (es. nullità della cartella, prescrizione).
  • Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per censurare vizi di forma, difetto di notifica, errori nel pignoramento.
  • Istanza di sospensione: chiedere al giudice dell’esecuzione la sospensione dell’atto esecutivo in presenza di un ricorso pendente o di un’istanza di rateizzazione/rottamazione.

5. Avviare una procedura di sovraindebitamento

Se il debito complessivo è tale da rendere impossibile il pagamento anche rateale, il debitore può accedere alle procedure di sovraindebitamento. Ecco i passi principali:

  1. Nomina dell’OCC: presentare un’istanza al tribunale o direttamente all’Organismo di Composizione della Crisi per la nomina di un gestore che analizzi la situazione patrimoniale.
  2. Preparazione del piano o dell’accordo: insieme all’OCC e al proprio avvocato si elabora una proposta dettagliata che includa l’elenco dei creditori, dei beni e dei redditi. Il piano può prevedere la falcidia o la dilazione dei debiti; l’accordo richiede l’adesione della maggioranza dei creditori.
  3. Deposito della proposta: la domanda e la proposta vengono depositate in tribunale; il giudice fissa l’udienza, sospende eventuali esecuzioni e decide sull’omologazione.
  4. Omologazione: il giudice valuta la meritevolezza del debitore, la fattibilità del piano e l’adeguatezza dell’offerta; se non ci sono contestazioni gravi, omologa la proposta .
  5. Esecuzione e vigilanza: l’OCC vigila sull’esecuzione; in caso di inadempimenti, il piano può essere revocato. Dopo la liquidazione il debitore meritevole può chiedere l’esdebitazione .

Difese e strategie legali

1. Contestare la legittimità della cartella

Molte cartelle contengono vizi che consentono l’annullamento totale o parziale del debito. È opportuno verificare:

  • Vizi di notifica: l’atto deve essere notificato all’indirizzo corretto, nel rispetto dei termini e delle modalità (PEC o raccomandata). Notifiche a indirizzi errati o a soggetti non legittimati possono essere contestate.
  • Errata intestazione o calcolo: capita spesso che la cartella riporti importi duplicati, sanzioni inesistenti o interessi non dovuti. Occorre confrontare la cartella con la dichiarazione dei redditi e con i pagamenti effettuati.
  • Prescrizione o decadenza: verificare se sono trascorsi i termini di prescrizione o se l’agente non ha notificato alcun atto interruttivo per più di cinque o dieci anni.
  • Vizi del ruolo: la carenza di motivazione nella cartella, la mancata indicazione del responsabile del procedimento o l’assenza del provvedimento presupposto possono rendere nullo l’atto. La Cassazione SU 6782/2024 ha riconosciuto che la mancanza di motivazione nell’autorizzazione all’accesso dell’amministrazione finanziaria è un vizio sostanziale .
  • Violazione del diritto di difesa: l’amministrazione deve consentire al contribuente di partecipare alla formazione dell’atto; la mancanza di contraddittorio può essere eccepita.

2. Richiedere la sospensione e la rateizzazione

Se la cartella è legittima ma il pagamento immediato è impossibile, si può chiedere la sospensione dell’esecuzione e la rateizzazione. Come visto, la domanda di rateizzazione sospende i termini e impedisce l’iscrizione di fermi o ipoteche ; il pagamento della prima rata ferma le esecuzioni . È importante predisporre un piano realistico per evitare la decadenza dal beneficio.

3. Aderire alla definizione agevolata

Per i debiti inclusi nelle rottamazioni quater o quinquies, la definizione agevolata è conveniente perché consente di cancellare sanzioni e interessi di mora. Tuttavia bisogna valutare la capacità di rispettare le scadenze: la perdita di due rate consecutive determina la decadenza dalla rottamazione, con ripristino del debito residuo e perdita dei benefici.

4. Avviare un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione

Queste procedure sono ideali per chi ha un reddito limitato ma stabile e vuole proporre ai creditori un rimborso parziale e dilazionato. Il piano del consumatore non richiede l’approvazione dei creditori: è sufficiente l’omologazione del giudice se il piano è conveniente . L’accordo di ristrutturazione, invece, necessita dell’approvazione della maggioranza dei creditori. Entrambe le procedure sospendono le esecuzioni e, in caso di buon esito, permettono l’esdebitazione.

5. Valutare il concordato minore o il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO)

Per gli imprenditori non fallibili e i professionisti, il concordato minore e il PRO (piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) offrono strumenti di risanamento. È fondamentale rispettare la graduazione dei crediti: trattare allo stesso modo creditori privilegiati e chirografari comporta l’inammissibilità del piano . Il PRO consente di ristrutturare i debiti con l’approvazione del 60% dei creditori; l’omologazione rende obbligatorio il piano anche per i dissenzienti.

6. Richiedere l’esdebitazione

Chi ha concluso la liquidazione del patrimonio può chiedere l’esdebitazione. Occorre dimostrare di aver agito con diligenza, di non aver contratto nuovi debiti irragionevoli e di aver soddisfatto almeno in parte i creditori . La domanda va presentata entro un anno dalla chiusura della liquidazione . Nei casi di incapienza (assenza di beni) l’esdebitazione può essere concessa subito grazie all’art. 283 CCII, ma la Cassazione ha chiarito che occorre rispettare la meritevolezza e la documentazione richiesta .

7. Contestare ipoteche e fermi illeciti

È possibile ottenere la cancellazione dell’ipoteca o del fermo se:

  • l’atto non è preceduto dal preavviso previsto dagli artt. 77 e 86 D.P.R. 602/1973 ;
  • il debito è inferiore ai 20 mila euro (per l’ipoteca) ;
  • il veicolo è indispensabile per l’attività lavorativa o è utilizzato per il trasporto di persone con disabilità ;
  • è stata presentata domanda di rottamazione o di rateizzazione con pagamento della prima rata .

8. Eccepire la nullità per difetto di motivazione

Come ricordato, la Cassazione SU 6782/2024 ha affermato che la mancanza di motivazione negli atti autorizzativi della Guardia di Finanza costituisce un vizio sostanziale . Pertanto, in sede di ricorso si può eccepire la nullità degli avvisi di accertamento o dei processi verbali di constatazione se non sono adeguatamente motivati. Analoga eccezione può essere sollevata contro cartelle che non indicano il responsabile del procedimento o che non spiegano le ragioni della pretesa.

Strumenti alternativi e soluzioni di composizione della crisi

1. Rottamazioni e definizioni agevolate

Rottamazione quater (art. 1, commi 231–252, L. 197/2022 e D.L. 84/2025)

  • Applicabile alle cartelle affidate dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
  • Stralcia sanzioni e interessi di mora; l’agente riscuote l’imposta, l’interesse di dilazione e l’aggio.
  • Il pagamento può avvenire in 18 rate in cinque anni; la prima rata (o unica rata) estingue il giudizio pendente .

Rottamazione quinquies (art. 1, commi 144–221, L. 199/2025)

  • Riguarda i carichi affidati dal 2000 al 2023 .
  • Include tributi, contributi INPS e multe stradali; stralcio di sanzioni e interessi.
  • Pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali con interessi al 3% .
  • Sospende prescrizione, fermi, ipoteche e azioni esecutive fino al pagamento della prima rata .

Saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà economica

Per i contribuenti con ISEE inferiore a 20 mila euro e con debiti su imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, è possibile richiedere un saldo e stralcio: il pagamento di una percentuale del debito (variabile in base all’ISEE) con cancellazione del restante. Occorre presentare domanda all’Agenzia delle Entrate–Riscossione e allegare la DSU. Questa misura non è stata prorogata per il 2026, ma potrebbe essere reintrodotta; conviene monitorare i provvedimenti.

2. Rateizzazione ordinaria e straordinaria

Oltre alla rateizzazione standard (84 o 120 rate) dell’art. 19 D.P.R. 602/1973, l’Agenzia delle Entrate–Riscossione ha istituito piani ordinari (fino a 72 rate) e straordinari (fino a 120 rate). La differenza principale è che i piani straordinari sono riservati ai contribuenti in comprovata difficoltà economica e possono prevedere rate crescenti. Per ottenere il piano straordinario occorre presentare il modello “R4” con la documentazione reddituale.

3. Piano del consumatore (L. 3/2012, art. 12‑bis)

È destinato al consumatore non imprenditore. Caratteristiche principali:

  • Non richiede l’approvazione dei creditori; è il giudice che verifica la fattibilità e la convenienza .
  • Può prevedere la falcidia (riduzione) dei debiti chirografari e la dilazione di quelli privilegiati, purché si rispettino i crediti impignorabili e le norme di par condicio.
  • Il giudice può sospendere le esecuzioni in corso .
  • L’omologazione produce l’effetto del pignoramento e blocca le azioni esecutive .
  • Adatto a famiglie sovraindebitate con mutui, finanziamenti e cartelle.

4. Accordo di composizione della crisi (accordo con i creditori)

È una procedura destinata a debitori che svolgono attività d’impresa minore (es. artigiani, professionisti), disciplinata dalla L. 3/2012. Richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori (in base al valore dei crediti). A differenza del piano del consumatore, l’accordo non può imporre la falcidia dei creditori privilegiati senza il loro consenso. Se approvato e omologato, sospende le esecuzioni e vincola tutti i creditori anteriori.

5. Liquidazione controllata e esdebitazione dell’incapiente

La liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII) permette la vendita dei beni del debitore sotto il controllo di un liquidatore. Al termine, il debitore meritevole può chiedere l’esdebitazione (art. 283 CCII), che consente di cancellare i debiti residui. La Cassazione ha precisato che, per le procedure avviate prima del 15 luglio 2022, si applicano ancora le norme della legge fallimentare e della L. 3/2012 .

Per i debitori incapienti (che non posseggono beni), il CCII consente l’esdebitazione immediata previa verifica della meritevolezza. Tuttavia, la giurisprudenza richiede che l’OCC rediga una relazione completa; la mancanza di questa comporta l’inammissibilità della domanda .

6. Concordato minore e PRO

Il concordato minore (artt. 74 ss. CCII) consente al debitore non fallibile di proporre ai creditori un piano di risanamento con falcidia e dilazione. Deve rispettare la graduazione dei crediti, altrimenti è inammissibile . È necessario il voto favorevole della maggioranza dei creditori e l’omologazione del giudice.

Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO) è un accordo tra il debitore e i creditori che, se approvato dal 60% dei crediti, può essere omologato e diventare vincolante anche per i dissentienti. Può prevedere misure di moratoria, ristrutturazione del debito e eventuali nuove finanze.

7. Transazioni stragiudiziali con banche e finanziarie

Oltre alle procedure previste dalla legge, è spesso possibile negoziare direttamente con banche e finanziarie. In particolare:

  • Saldo e stralcio: accordo in base al quale il creditore accetta di ricevere immediatamente una percentuale del credito (es. 30‑50%) in cambio della rinuncia al residuo; indicato quando il debitore ha disponibilità liquide derivanti da parenti o vendite di beni.
  • Rinegoziazione del mutuo: con l’aumento dei tassi, molte banche accettano di rivedere le condizioni del mutuo (allungamento del piano, trasformazione da tasso variabile a fisso). La legge consente la sostituzione del mutuo con portabilità senza spese.
  • Mediazione civile e arbitrato bancario: per le controversie con gli istituti di credito, è possibile ricorrere alla mediazione o al collegio di arbitrato bancario.

8. Strumenti per le imprese in crisi

Per le piccole e medie imprese in difficoltà esistono ulteriori strumenti:

  • Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021): procedura volontaria in cui un esperto negoziatore (come l’Avv. Monardo) aiuta l’imprenditore a negoziare con i creditori. Può portare a un accordo di ristrutturazione, a un concordato semplificato o a un piano attestato di risanamento. In caso di successo, le sanzioni sono ridotte e i debiti fiscali possono essere dilazionati.
  • Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25‑sexies CCII): procedura rapida per la liquidazione della micro‑impresa con possibilità di cancellare i debiti residui.
  • Piano di risanamento attestato: accordo di natura contrattuale assistito da un professionista indipendente che attesta la veridicità dei dati e la fattibilità.

Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare la cartella: la mancata reazione entro 60 giorni comporta l’iscrizione a ruolo e consente all’agente di avviare l’esecuzione . Anche se si ritiene di non dovere nulla, è essenziale presentare ricorso o richiedere la sospensione.
  2. Pagare senza verificare: prima di versare le somme richieste, occorre verificare la legittimità della cartella, la prescrizione e l’esattezza degli importi.
  3. Presentare domande incomplete: molte rateizzazioni e piani del consumatore vengono respinti perché privi dei documenti necessari o perché non rispettano i criteri di meritevolezza . È fondamentale preparare un dossier completo con l’aiuto di un professionista.
  4. Non rispettare le scadenze: perdere le scadenze delle rate della rottamazione o della rateizzazione provoca la decadenza e l’immediata ripresa dell’esecuzione . Bisogna pianificare attentamente il calendario dei pagamenti.
  5. Sottovalutare i beni strumentali: la mancata richiesta di esenzione per i veicoli strumentali entro 30 giorni dal preavviso di fermo comporta il blocco del mezzo .
  6. Fare proposte irrealistiche: piani del consumatore o concordati che non rispettano la graduazione dei crediti o che prevedono rate insostenibili verranno dichiarati inammissibili .
  7. Tralasciare la negoziazione: spesso una trattativa diretta con l’agenzia o con la banca può portare a risultati migliori rispetto a un contenzioso lungo e costoso. È utile presentare proposte concrete supportate da un’analisi economica.
  8. Affidarsi a soluzioni miracolistiche: sono frequenti offerte di “società di consulenza” non abilitate che promettono cancellazioni immediate dei debiti. Solo professionisti iscritti agli ordini (avvocati, commercialisti, gestori della crisi) possono fornire assistenza qualificata.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Termini e strumenti di difesa

Situazione / AttoTermini ordinariStrumento di difesaRiferimenti normativi
Notifica della cartella60 giorni per pagare o impugnareRicorso al giudice tributario; domanda di rateizzazione; domanda di definizione agevolataArt. 50 D.P.R. 602/1973
Intimazione di pagamento5 giorni per pagareOpposizione all’esecuzione; domanda di rateizzazioneArt. 50 D.P.R. 602/1973
Preavviso di ipoteca30 giorniPagamento; rateizzazione; ricorso se importo < 20 000 € o se vi sono viziArt. 77 D.P.R. 602/1973
Preavviso di fermo veicoli30 giorniPagamento; rateizzazione; opposizione per veicolo strumentale o uso per disabiliArt. 86 D.P.R. 602/1973
RateizzazioneEntro 60 giorni dalla cartella o dalla notifica dell’attoDomanda fino a 84 rate (debiti ≤ 120 k€) o 120 rate; sospende prescrizione ed esecuzioniArt. 19 D.P.R. 602/1973
Rottamazione quaterDomanda nei termini stabiliti (scadenze del D.L. 84/2025)Definizione agevolata delle cartelle affidate fino al 30 giugno 2022; estinzione del giudizio con pagamento prima rataL. 108/2025 art. 12‑bis
Rottamazione quinquiesDomanda entro il 30 giugno 2026 (presunto termine); prima rata il 31 luglio 2026Pagamento di capitale e aggio senza sanzioni; rate fino a 54 bimestri ; sospensione esecuzioniL. 199/2025 commi 144–221
Procedura di sovraindebitamentoNessun termine fisso, ma occorre agire prima delle esecuzioniNomina OCC, presentazione di piano/accordo, sospensione delle esecuzioniL. 3/2012 artt. 7–14; CCII
EsdebitazioneEntro 1 anno dalla chiusura della liquidazioneRicorso al giudice; verifica dei requisiti di meritevolezzaArt. 14‑terdecies L. 3/2012

Tabella 2 – Confronto tra rottamazione quater e quinquies

CaratteristicaRottamazione quaterRottamazione quinquies
Carichi ammessiRuoli affidati dal 1/1/2000 al 30/6/2022Ruoli affidati dal 1/1/2000 al 31/12/2023
Debiti inclusiTributi erariali, entrate locali, contributiTributi, multe stradali, contributi INPS
SanzioniStralciate totalmenteStralciate totalmente
Interessi di moraStralciatiStralciati
Interessi di dilazionePagatiPagati
Modalità di pagamentoFino a 18 rate in 5 anniUnica soluzione entro 31/7/2026 o 54 rate bimestrali
Interessi sulle rateNon previsti (salvo interessi di dilazione)3% annuo a partire da agosto 2026
Effetti sul contenziosoEstinzione giudizio con pagamento prima rataSospensione esecuzioni fino alla prima rata
DecadenzaIn caso di mancato pagamento di 2 rateIn caso di mancato pagamento di 1 rata
Accesso per decadutiNon possono accedere se decaduti da precedenti rottamazioniPossono accedere anche se decaduti

Tabella 3 – Requisiti per l’esdebitazione (art. 14‑terdecies L. 3/2012)

RequisitoDescrizioneFonte
CooperazioneIl debitore deve aver collaborato al regolare svolgimento della procedura e fornito tutte le informazioniArt. 14‑terdecies, comma 1, lett. a
Nessun ritardoNon deve aver ritardato o ostacolato la proceduraArt. 14‑terdecies, lett. b
Nessuna esdebitazione precedenteIl debitore non deve aver beneficiato di un’esdebitazione negli ultimi otto anniArt. 14‑terdecies, lett. c
Assenza di condanneNon deve essere stato condannato per i reati indicati dall’art. 16Art. 14‑terdecies, lett. d
Attività lavorativaDeve aver svolto un’attività produttiva di reddito adeguata o essersi attivato per cercarlaArt. 14‑terdecies, lett. e
Soddisfacimento parziale dei creditoriDeve aver soddisfatto almeno in parte i creditoriArt. 14‑terdecies, lett. f
EsclusioniDebiti alimentari, risarcimento danni, sanzioni penali o amministrative non sono esdebitabiliArt. 14‑terdecies, comma 3

Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è la “rullista” e perché è pericoloso essere iscritti?
    La “rullista” è l’elenco dei contribuenti con debiti iscritti a ruolo presso l’Agenzia delle Entrate–Riscossione. Essere iscritti comporta l’avvio di procedure esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi) se non si paga entro i termini. È essenziale monitorare la propria posizione e reagire tempestivamente.
  2. Dopo quanti giorni dalla cartella scattano le azioni esecutive?
    Trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella senza pagamento o impugnazione, l’agente può avviare l’esecuzione; se non procede entro un anno, deve notificare un’intimazione e attendere cinque giorni .
  3. Quali sono i principali vizi delle cartelle esattoriali che posso contestare?
    Vizi di notifica, errori di calcolo, prescrizione, mancanza di motivazione, mancanza dell’indicazione del responsabile del procedimento, errata intestazione del ruolo. Anche la mancanza di motivazione degli atti di accertamento può determinare l’annullamento .
  4. Posso impugnare l’estratto di ruolo?
    L’estratto di ruolo non è impugnabile; si può impugnare solo la cartella o l’intimazione se si dimostra un concreto pregiudizio (es. partecipazione a gare pubbliche) .
  5. Come funzionano le rateizzazioni?
    Si presenta domanda all’Agenzia delle Entrate–Riscossione entro 60 giorni dalla cartella. Per debiti fino a 120 mila euro si possono ottenere fino a 84 rate mensili (2025–2026) o 120 rate se il debito è superiore . Durante l’istruttoria sono sospese le esecuzioni e la prima rata blocca i pignoramenti .
  6. Cosa succede se non pago le rate?
    Il mancato pagamento di otto rate anche non consecutive provoca la decadenza dal piano e l’immediata ripresa dell’esecuzione . Le somme versate non vengono restituite.
  7. Che differenza c’è tra rottamazione quater e quinquies?
    La quater riguarda i carichi affidati fino al 30 giugno 2022 e consente il pagamento in 18 rate; la quinquies include i carichi fino al 31 dicembre 2023, prevede fino a 54 rate bimestrali e applica interessi del 3% sulle rate a partire da agosto 2026 .
  8. Se aderisco alla rottamazione, il processo tributario si estingue?
    Sì. L’art. 12‑bis della legge 108/2025 prevede che, dopo il pagamento della prima rata, il giudice dichiari estinto il processo e le somme versate rimangono definitivamente acquisite .
  9. Quando può essere iscritta un’ipoteca?
    L’ipoteca può essere iscritta solo se il debito supera 20 mila euro; l’agente deve inviare un preavviso con 30 giorni di anticipo . L’ipoteca può coprire fino al doppio del debito.
  10. Posso evitare il fermo del mio veicolo?
    Sì. Se il veicolo è necessario per l’attività lavorativa o per il trasporto di persone con disabilità, occorre comunicarlo all’agente entro 30 giorni dal preavviso di fermo . Inoltre, il pagamento della prima rata della rottamazione o della rateizzazione sospende il fermo .
  11. Chi può impugnare l’omologazione del piano del consumatore?
    Solo chi è stato parte nel giudizio di omologazione e ha subito una decisione sfavorevole può proporre reclamo; sono litisconsorti necessari il debitore e i creditori che hanno contestato la convenienza del piano .
  12. Quali sono i requisiti per ottenere l’esdebitazione?
    Occorre aver collaborato alla procedura, non aver ritardato o ostacolato la liquidazione, non avere esdebitazioni precedenti negli ultimi otto anni, non essere condannati per determinati reati, aver svolto un’attività lavorativa adeguata e aver soddisfatto almeno in parte i creditori . La domanda va presentata entro un anno dalla chiusura .
  13. Cosa succede se nella procedura di concordato minore tratto tutti i creditori allo stesso modo?
    La proposta è inammissibile: la Cassazione n. 28574/2025 ha chiarito che bisogna rispettare la graduazione dei crediti; il giudice può dichiarare l’inammissibilità d’ufficio .
  14. Posso bloccare un pignoramento già iniziato?
    Sì, se si ottiene la rateizzazione (il pagamento della prima rata estingue l’esecuzione) , se si presenta domanda di sovraindebitamento con sospensione concessa dal giudice o se si ottiene un provvedimento di sospensione in sede di opposizione.
  15. Il piano del consumatore può essere omologato se i creditori sono contrari?
    Sì. Il giudice può omologare il piano anche in presenza di contestazioni se ritiene che la soddisfazione offerta ai creditori non sia inferiore a quella ottenibile con la liquidazione .
  16. Quali sono i costi delle procedure di sovraindebitamento?
    Sono previsti un contributo unificato (circa 98 €), i compensi del gestore OCC (commisurati al lavoro svolto) e gli onorari dell’avvocato. Tali costi possono essere inclusi nel piano e ripartiti con i creditori.
  17. Posso richiedere la cancellazione dell’ipoteca se il debito è stato estinto?
    Sì. Dopo il pagamento integrale o dopo l’omologazione del piano che prevede la cancellazione, l’agente deve procedere alla cancellazione dell’ipoteca. Occorre trasmettere la prova del pagamento e richiedere formalmente la cancellazione.
  18. La mia casa può essere pignorata per un debito fiscale?
    Sì, ma solo per debiti superiori a 120 mila euro. La casa di abitazione non è pignorabile se costituisce l’unico immobile di proprietà non di lusso e il debitore vi risiede anagraficamente (art. 76 D.P.R. 602/1973). Tuttavia, l’ipoteca può essere iscritta anche per debiti superiori a 20 mila euro .
  19. È possibile pagare le cartelle con la compensazione (crediti/debiti)?
    In generale no; ma la legge consente in alcuni casi la compensazione tra crediti verso la pubblica amministrazione e debiti iscritti a ruolo. Occorre richiedere l’autorizzazione all’ente creditore.
  20. Perché serve l’assistenza di un professionista?
    La materia è complessa, richiede conoscenze tributarie, civilistiche e processuali. Un professionista come l’Avv. Monardo può individuare i vizi dell’atto, proporre ricorsi mirati, negoziare con l’agente e predisporre piani sostenibili. Inoltre, solo i gestori iscritti agli OCC possono presentare le procedure di sovraindebitamento.

Simulazioni pratiche

Per comprendere meglio gli effetti delle diverse soluzioni, presentiamo alcune simulazioni numeriche.

1. Simulazione di rottamazione quinquies

Scenario: Mario ha cartelle per IVA e IRPEF relative agli anni 2015–2021 per un totale di 30 000 € (capitale 20 000 €, sanzioni 6 000 €, interessi di mora 4 000 €). Il debito è stato affidato all’agente nel 2022, quindi rientra nella rottamazione quinquies.

  • Senza rottamazione: Mario dovrebbe pagare l’intero importo di 30 000 € più l’aggio (9%) e ulteriori interessi. Il totale supera 33 000 €.
  • Con rottamazione quinquies: Mario paga solo il capitale (20 000 €) e l’aggio, con stralcio completo delle sanzioni e degli interessi di mora. L’aggio calcolato al 9% sul capitale è 1 800 €, quindi l’importo totale dovuto è 21 800 €. Se sceglie il pagamento rateale in 54 rate bimestrali, la rata (senza considerare gli interessi del 3%) è circa 404 € ogni due mesi; a partire da agosto 2026 si applica l’interesse annuo del 3% sugli importi residui. In 9 anni Mario risparmierà oltre 11 000 € rispetto al pagamento integrale.
  • Effetti collaterali: durante la rateizzazione le procedure esecutive sono sospese . Se Mario salta una rata, perde il beneficio e deve pagare il residuo con sanzioni.

2. Simulazione di rateizzazione ordinaria

Scenario: Laura ha un debito INPS di 60 000 € affidato all’agente nel 2024. Presenta richiesta di rateizzazione nel febbraio 2026.

  • Piano di 84 rate: l’Agente concede 84 rate mensili da approx. 714 € ciascuna (non considerati interessi di rateizzazione). Dal momento della domanda, l’agente non può avviare nuovi pignoramenti . Il pagamento della prima rata ferma l’esecuzione già in corso .
  • Decadenza: se Laura salta 8 rate, anche non consecutive, perde il piano e l’agente procede a pignorare i beni .

3. Simulazione di piano del consumatore

Scenario: Giovanni, lavoratore dipendente con stipendio netto di 1 500 € al mese, ha debiti per 70 000 € (mutuo arretrato, finanziarie e cartelle per 10 000 €). Non ha beni immobili ma possiede un’auto per recarsi al lavoro.

  • Piano proposto: prevede il pagamento di 40 000 € in 10 anni, di cui 30 000 € ai creditori privilegiati (mutuo) e 10 000 € ai chirografari (finanziarie e fisco) con falcidia del restante 30 000 €. Il piano destina 400 € al mese (il 26% del reddito) al pagamento dei debiti e lascia il resto per il sostentamento. L’auto non viene venduta perché strumentale.
  • Procedura: l’OCC predispone la relazione; il giudice fissa l’udienza e sospende il pignoramento del quinto dello stipendio . Nessun creditore oppone contestazioni rilevanti. Il giudice omologa il piano perché la soddisfazione proposta è superiore alla liquidazione (creditori avrebbero ottenuto solo 20 000 € vendendo eventuali beni) .
  • Effetti: Giovanni paga puntualmente le rate per 10 anni. Alla fine, i debiti residui vengono cancellati. Se dovesse perdere il lavoro, il piano può essere modificato o convertito in liquidazione controllata.

4. Simulazione di concordato minore inammissibile

Scenario: Un artigiano propone un concordato minore offrendo ai creditori una percentuale unica del 30% sui debiti, senza distinguere tra privilegiati (INPS) e chirografari (banche). Il tribunale dichiara l’inammissibilità perché il piano non rispetta la graduazione dei crediti . L’artigiano deve ripresentare una proposta che preveda il pagamento integrale dei privilegiati o un trattamento migliore rispetto ai chirografari.

Conclusione

Gestire debiti fiscali e bancari richiede conoscenze tecniche e un approccio strategico. La normativa è complessa, ma offre numerosi strumenti per ridurre o dilazionare il debito e per evitare misure esecutive. Abbiamo visto che:

  • Le rottamazioni consentono di cancellare sanzioni e interessi e, con la rottamazione quinquies, di dilazionare il pagamento fino a nove anni .
  • La rateizzazione permette di suddividere il debito in rate mensili fino a 84 o 120 mesi e sospende le esecuzioni .
  • Le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo, concordato minore) bloccano i pignoramenti e permettono la ristrutturazione del debito; la giurisprudenza recente ha precisato i limiti e i requisiti di ammissibilità .
  • L’esdebitazione rappresenta l’obiettivo finale per il debitore meritevole: liberarsi definitivamente dai debiti residui .

Tuttavia, per raggiungere questi risultati è fondamentale agire tempestivamente, rispettare i termini e presentare documenti completi. Ogni caso ha le proprie peculiarità: debiti diversi richiedono strategie diverse e una valutazione tecnica approfondita.

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