Rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali 2026: guida pratica per imprenditori

La “Rottamazione-quinquies” delle cartelle esattoriali è la nuova definizione agevolata introdotta dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026, art. 1, commi 82-101) . Essa consente ai contribuenti di estinguere determinati debiti tributari affidati all’Agenzia Entrate-Riscossione senza pagare interessi, sanzioni e aggio di riscossione, versando solo il capitale residuo e le spese esecutive . L’iniziativa – nota anche come “Rottamazione delle cartelle esattoriali 2026” – è rivolta a imprenditori, professionisti e privati con debiti fiscali e contributivi. A seguire, una guida avanzata e approfondita (con normative e giurisprudenza aggiornate al 21/01/2026) rivolta ai debitori, con tabelle riepilogative, domande e risposte, esempi pratici e riferimenti a moduli/istanze.

1. Quadro normativo di riferimento

La Rottamazione-quinquies è regolata dall’art. 1, commi 82-101, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) . In virtù di tali disposizioni, il contribuente può definire i debiti affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Il beneficio consiste nello stralcio di tutte le sanzioni e degli interessi di mora (art. 30 DPR 602/1973) e dell’aggio di riscossione (art. 17 DLgs 112/1999), pagando solo il capitale residuo e le spese di procedura . Sul piano pratico, gli aspetti chiave della norma 2026 sono:

  • Debiti definibili: si estinguono solo i debiti risultanti da imposte “dichiarate” (IRPEF, IRES, IVA e analoghe) e contributi INPS derivanti da omissioni dichiarative . Sono esclusi i debiti derivanti da atti di accertamento (avvisi bonari, accertamenti, ecc.) e tutti i contributi dovuti in seguito a controlli ispettivi .
  • Periodo di riferimento: cartelle iscritte a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 . Si tratta di un arco temporale più ampio rispetto alle rottamazioni precedenti (arriva fino al 2023 anziché metà 2022) .
  • Esclusioni speciali: Addizionali IRPEF e IRAP statali non sono menzionate e restano escluse dalla definizione agevolata nazionale; analogamente, compartecipazioni e addizionali locali a tributi erariali restano fuori .
  • Decisione locali (IMU, TARI ecc.): le imposte locali (IMU, TARI, addizionali regionali/comunali) non rientrano automaticamente nella rottamazione nazionale . Sarà compito di Comuni, Province e Regioni decidere se prevedere autonomamente una pace fiscale sui tributi di competenza . In pratica, ogni ente locale può (ma non è obbligato a) consentire ai contribuenti di rateizzare o rottamare i debiti locali, con regole proprie. Ne consigliamo pertanto la verifica diretta presso il Comune/Regione interessati .

In sintesi, lo scopo della Rottamazione-quinquies è favorire chi ha dichiarato correttamente i propri redditi/contributi ma non ha pagato: questi debiti “di dichiarato” possono essere estinti pagando solo il dovuto principale, con l’azzeramento di interessi, sanzioni e aggio . La norma mira a incentivare l’adempimento spontaneo e a svuotare il magazzino crediti “facili” (dichiarazioni semplici), mentre lascia fuori le controversie e i debiti derivanti da contenziosi fiscali o contributivi.

2. Debiti ammessi ed esclusi

2.1 Debiti ammessi

Sono ammessi alla Rottamazione-quinquies esclusivamente i debiti tributari e previdenziali derivanti da omissione di pagamento nelle dichiarazioni annuali, limitatamente ai carichi affidati in riscossione 2000-2023 . In particolare rientrano:

  • Imposte sui redditi (es. IRPEF, IRES, sostituti d’imposta) risultanti da dichiarazioni annuali o da attività di controllo automatizzate (artt. 36-bis/36-ter DPR 600/1973) .
  • Imposte indirette (es. IVA, accise) derivanti da dichiarazioni o controlli formali (artt. 54-bis/54-ter DPR 633/1972) .
  • Contributi previdenziali INPS dovuti (gestioni artigiani, commercianti, liberi professionisti) derivanti da omissioni contributive dichiarative. In altri termini, contributi omessi in dichiarazione (o indicati in una denuncia contributiva ma non versati) . Sono esclusi i contributi liquidati a seguito di accertamento INPS (es. avvisi di addebito emessi in seguito a controlli) .
  • Multe stradali (codice della strada): se affidate agli agenti della riscossione, rientrano nella definizione agevolata . Per queste contravvenzioni è previsto lo stralcio degli interessi (art. 27 legge 689/1981, art. 30 DPR 602/1973) e dell’aggio, mentre rimane dovuto il capitale della multa comminata . Verranno considerate tutte le violazioni del d.lgs. 285/92, incluse multe statali o comunali (eccesso di velocità, parcheggio vietato, cellulare al volante, ecc.) .
  • Debiti previdenziali da ammortamenti e altri tributi settoriali (es. contributo INAIL, agevolazioni edilizie) non rientrano, a meno di specifiche norme locali. Restano fuori anche le somme richieste per adempimenti diversi (consulenze, rimborsi).

In pratica, la definizione agevolata premia chi ha dichiarato (dichiarazioni fiscali, denunce contributive) anche se non ha versato. Rientrano anche i “resterà dei residui” dei crediti ERARIO tra 2000-2023 affidati in riscossione.

2.2 Debiti esclusi

Non possono essere oggetto di rottamazione quinquies i seguenti debiti:

  • Debiti derivanti da atti di accertamento (come avvisi bonari, avvisi di accertamento, ingiunzioni fiscali o contributive). In pratica non si includono imposte e contributi non dichiarati su cui l’ente ha già notificato atti di valutazione o contestazione.
  • Contributi INPS da attività ispettiva o accertativa. Come detto, l’agevolazione vale solo per contributi “spontaneamente” non versati, non per quelli contestati dall’INPS.
  • Altri tributi locali (IMU, TASI, addizionali locali) in assenza di adesione esplicita dell’ente locale. La rottamazione nazionale non comprende automaticamente tributi comunali o regionali . Ciascun Comune/Regione potrà decidere se estenderla ai tributi di competenza (e in quali termini). È quindi prudente verificare presso gli uffici tributi locali eventuali piani di definizione agevolata specifici.
  • Sanzioni amministrative non tributarie (ad esempio multe comunali non affidate agli agenti statali, sanzioni penali pecuniarie, multe autostradali estere) non rientrano. A eccezione delle sole multe stradali affidate (vedi sopra) .
  • Debiti già definanziati: sono esclusi i carichi già estinti o in rateizzazioni in corso, salvo i casi di decadenza (vedi oltre). Ad esempio, i debiti in piano Rottamazione-quater per i quali tutte le rate scadute al 30/09/2025 sono regolarmente pagate non si possono rientrare .
  • Debiti con la UE o crediti non fiscali: non rientrano i debiti verso la UE (fatture IVA comunitaria, etc.) o somme erariali non tributarie.

Riepilogo (tabella dei debiti ammessi/esclusi):

Tipologia di debitoAmmesso / Escluso
Imposte da dichiarazioni (IRPEF, IRES, IVA, ecc.)Ammesso, se affidati fino al 31/12/2023 .
Contributi INPS da omissioni dichiarativeAmmesso, se dovuti all’INPS e non già oggetto di accertamento .
Contributi INPS da accertamento o verifiche ispettiveEscluso (non rientrano nella rottamazione) .
Multe del Codice della Strada (artt. 285/92) affidate al FiscoAmmesso: si pagano solo interessi e aggio; resta dovuta la multa originaria .
Altre sanzioni amministrative (non stradali)Escluso (non rientrano) .
Tributi locali (IMU, TARI, addizionali locali, ecc.)Non automatico: possono aderire solo se il Comune/Regione introduce una rottamazione locale .
Debiti già inseriti in piani di Rottamazione-quater regolarmente pagatiEscluso (non si può ridefinire) .

3. Requisiti soggettivi e casi particolari

  • Chi può aderire: Chiunque sia debitore dei carichi sopra elencati può presentare domanda, sia persona fisica che giuridica, imprenditore, libero professionista o privato. Non sono previsti limiti di reddito o altre condizioni soggettive .
  • Precedenti pace fiscale: Possono aderire anche contribuenti che erano già decaduti da una precedente rottamazione/definizione agevolata (es. rottamazione-ter, quarto, saldo e stralcio, ecc.), purché i debiti ricadano nell’ambito temporale (2000-2023) e non siano esclusi dalle regole attuali . In altre parole, anche chi si era “perso” le precedenti sanatorie può riprovarci con la nuova definizione, se i debiti rimangono tra quelli ammessi.
  • Esclusione casi Rott.Quater: Non possono accedere alla quinques le posizioni già in pagamento secondo la Rottamazione-quater con tutte le rate regolarmente saldate fino al 30/09/2025 . Chi invece è in quota ritardo (ad esempio ha due rate mancanti) o non aveva chiesto la quater può fare domanda di quinques (e, se rientra, definire tutti i carichi ).
  • Procedure concorsuali e sovraindebitamento: Anche i debiti compresi in procedure di concordato preventivo, liquidazione giudiziale o accordi da sovraindebitamento possono aderire; in tali casi, le somme per la rottamazione (capitale delle cartelle) sono crediti prededucibili . Questo significa che il pagamento agevolato delle cartelle ha priorità sul piano di riparto in caso di insolvenza.
  • Debito esattoriale già prescritto: Attenzione al termine di prescrizione quinquennale dei crediti fiscali. Non vi è alcuna estinzione automatica dei debiti prescritti: se il debito è già caduto in prescrizione, di regola non si può essere obbligati a pagarlo o rottamarlo . In tale situazione (ad es. se una cartella del 2005 è prescritta), è consigliabile impugnare l’intimazione di pagamento o comunque tutelarsi prima di aderire (vedi § 9 sulle sentenze). Va però ricordato che, se si decide di rottamare comunque un debito prescritto, pagando il capitale, l’ente non può poi pretendere ulteriori somme .

4. Presentazione della domanda di adesione

  • Termine: la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies va presentata entro il 30 aprile 2026 . Si tratta di un termine perentorio: oltre tale data non sarà più possibile aderire.
  • Modalità: la legge prevede modalità esclusivamente telematiche . In particolare, dal 20 gennaio 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibile sul proprio sito (Area Riservata del servizio “Definizione agevolata – Rottamazione-quinquies”) il form online per presentare l’istanza . Non esistono moduli cartacei in PDF da inviare: tutta la procedura è gestita via Internet.
  • Compilazione dell’istanza (mod. R-DA-2026): nella domanda il contribuente dichiara di voler definire i debiti menzionati . Occorre inserire i riferimenti delle cartelle/avvisi che si vogliono includere (tutte da ruolo 2000-2023) , specificare se si paga in unica soluzione o a rate (e in quanti anni, fino a 9 anni/54 rate) . Vanno inoltre indicati i dati anagrafici e il codice fiscale (o data di nascita) del soggetto debitore.
  • Documenti richiesti: per chi accede tramite l’Area Riservata (SPID/CIE/Fisconline) non serve allegare documenti: il sistema ricava l’identità dal profilo telematico. Chi, invece, sceglie di accedere senza autenticazione (area pubblica), deve allegare un documento di riconoscimento valido . In ogni caso è fondamentale indicare un indirizzo e-mail (non PEC) dove ricevere la conferma di presentazione. La ricevuta telematica (istanza R-DA-2026) sarà inviata via e-mail all’atto dell’invio .
  • Richiami e rinunce: nella domanda il debitore dichiara anche l’eventuale pendenza di giudizi tributari relativi ai carichi definiti e si impegna a rinunciarvi . Dal deposito dell’istanza e fino al versamento della prima rata (o unica soluzione) i procedimenti pendenti vengono sospesi . L’estinzione dei giudizi viene dichiarata automaticamente dal giudice una volta verificato il pagamento, con dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse .

5. Calcolo del debito e delle rate

  • Importo da pagare: l’ammontare complessivo dovuto è calcolato sommando il capitale residuo di ogni cartella (cioè le imposte/contributi ancora dovuti) e le spese di riscossione esecutiva (spese di notifica, procedure, etc.), escludendo totalmente sanzioni e interessi . In pratica si paga solo il debito principale (quota capitale); ad esempio, per una cartella originaria con capitale €10.000, interessi mora €2.000 e aggio €400, il contribuente verserà solo €10.000.
  • Versamento in unica soluzione: il contribuente può scegliere di saldare tutto in un’unica rata, con scadenza 31 luglio 2026 . In tal caso non sono dovuti interessi aggiuntivi (poiché l’agevolazione cancella anche quelli maturati).
  • Rateazione: in alternativa si può rateizzare in max 54 rate bimestrali (9 anni) . Le prime tre rate scadono entro il 2026 (31 lug, 30 set, 30 nov 2026); poi, dal 2027 al 2034 le rate scadranno a cadenza bimestrale (31 gen, 31 mar, 31 mag, 31 lug, 30 set, 30 nov di ogni anno) . Le ultime tre rate (52ª-54ª) scadono nei primi 5 mesi del 2035 (31 gen, 31 mar, 31 mag 2035) . Il valore minimo di ciascuna rata è fissato a € 100 . Per comodità di pianificazione si consiglia di scaricare o annotare subito il calendario completo delle scadenze.

Tabella 1 – Scadenze rate (bimestrali):

Rata/VersamentoScadenzaDescrizione
Unica soluzione (o 1ª rata)31 luglio 2026Versamento in unica soluzione o prima rata
2ª rata30 settembre 2026Seconda rata (bimestrale)
3ª rata30 novembre 2026Terza rata (bimestrale)
4ª – 51ª rata (6 per anno)Gennaio-Novembre 2027-2034Ciclo bimestrale dal 2027 (gen, mar, mag, lug, set, nov)
52ª rata31 gennaio 2035Ultimo anno (gennaio)
53ª rata31 marzo 2035Ultimo anno (marzo)
54ª rata31 maggio 2035Ultimo anno (maggio)
  • Interessi sul rateizzo: se si sceglie di rateizzare, si applica un tasso d’interesse fisso del 3% annuo sui debiti residui, a decorrere dal 1° agosto 2026 . L’interesse è calcolato in modo semplice sull’importo residuo ogni anno; ad esempio, su €10.000 residui nel 2027 si pagheranno circa €300 di interessi annui (ridotti nel piano man mano che si rimborsano quote di capitale). Non si applica l’ulteriore interesse di dilazione del DPR 602/1973, art. 19 (che sarebbe del 4,5% annuo) . In sintesi, oltre al capitale definito si pagheranno gli interessi 3% annui solo sui periodi di dilazione.
  • Modalità di pagamento: la legge prevede varie opzioni: domiciliazione bancaria (addebito SEPA sul conto corrente indicato) , moduli di pagamento precompilati messi a disposizione dall’Agenzia (simili ai MAV) , o pagamento presso gli sportelli dell’agente della riscossione . In ogni caso, entro il 30 giugno 2026 l’agente riscuotitore comunicherà al debitore (in area riservata o via email, a seconda della modalità di accesso scelta) l’importo totale da pagare e il piano rateale stabilito (determinando l’importo di ogni rata, non inferiore a €100) .

6. Sospensione delle azioni esecutive

A seguito della presentazione della domanda (e quindi della “manifestazione di volontà di definire”), entrano in vigore importanti misure di sospensione della riscossione :

  • Sospensione della prescrizione/decadenza: i termini di prescrizione e decadenza delle cartelle definibili vengono sospesi finché dura la procedura . In altre parole, la domanda interrompe il decorso del termine quinquennale prescritto dalla legge . Ciò protegge il contribuente dall’eventuale completamento della prescrizione durante la definizione.
  • Sospensione degli obblighi precedenti: fino alla scadenza della prima (o unica) rata, sono sospesi solo i versamenti dovuti in precedenti piani di rateazione sulla stessa cartella . Ad esempio, se una cartella era dilazionata al 602/1973, non è più necessario pagare le vecchie rate finché non scade la prima rata quinquies.
  • Blocchi a fermi e pignoramenti: non possono essere iscritte nuove ipoteche o fermi amministrativi sui beni del contribuente per i debiti definiti . Inoltre, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sulle cartelle oggetto di domanda . Qualora una procedura (fermo, pignoramento, ecc.) fosse già in corso al momento della domanda, essa viene sospesa finché non si paga la prima rata . Se il contribuente paga l’intera prima rata entro la scadenza, le azioni sospese vengono definitivamente estinte .
  • Durc regolare: ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), per i debiti definibili si applica l’art. 54 del DL 50/2017 . In pratica, il contribuente che ha presentato la domanda non è considerato inadempiente durante il procedimento, il che consente di ottenere o mantenere regolare il DURC , necessario per contratti con la PA o appalti.

Grazie a queste misure, dal deposito dell’istanza fino al versamento della prima rata non si incorre in ulteriore responsabilità esecutiva. Solo dopo l’invio telematico della domanda “scatta” la sospensione effettiva di ipoteche/pignoramenti e prescrizioni . Per il debitore, ciò consente di guadagnare tempo per pagare la definizione senza subire incalzanti misure coattive.

7. Perdita del beneficio (decadenza)

Il vantaggio della rottamazione quinquies è condizionato all’effettivo pagamento delle rate secondo il piano scelto. La legge stabilisce che la definizione agevolata decade (e perde efficacia) in due casi :

  • Pagamento unico: se si sceglie di saldare in un’unica soluzione e il pagamento non avviene per intero (o non avviene affatto) entro il 31 luglio 2026, l’adesione decade. In tal caso, le somme eventualmente versate diventano un semplice acconto sui debiti originari, che restano interamente dovuti con interessi e sanzioni .
  • Pagamento rateale: se si opta per la rateazione, si perde il beneficio se manca il pagamento di due rate (anche non consecutive) o se non viene versata l’ultima rata prevista dal piano . Anche in questo scenario, quanto già versato non annulla il debito: è considerato un acconto sui carichi residui e le rimanenti somme (capitali e oneri) torneranno a scadere in riscossione ordinaria .

In pratica, la definizione consente fino a due “errori” (ovvero due rate saltate) senza estinguersi, ma al terzo “insuccesso” viene annullata. Dopo la decadenza, l’agente della riscossione riprende la riscossione coattiva sui debiti originari, applicando tutti gli interessi e le sanzioni non corrisposte fino a quel momento .

È dunque cruciale rispettare le scadenze di pagamento. Tuttavia, la norma non prevede sanzioni aggiuntive specifiche per ritardi oltre il secondo mancato pagamento: semplicemente decade la definizione e si torna alla situazione debitoria originale.

8. Vantaggi e aspetti pratici della definizione

La definizione agevolata quinquies offre numerosi vantaggi pratici al contribuente-debitore:

  • Sblocco immediato: con la presentazione dell’istanza si ottiene subito la sospensione di ogni azione esecutiva . Ciò consente all’imprenditore di concentrarsi sui pagamenti senza il peso di pignoramenti o fermi che possano compromettere l’attività aziendale.
  • Durc regolare: finché si adempie alla rottamazione, il DURC resta regolare , permettendo di partecipare a gare e appalti senza interruzioni.
  • Equo trattamento: il debitore paga solo il dovuto originario. In particolare non versa alcuna sanzione amministrativa (ad es. per ritardi di pagamento) né interessi di mora pregressi. Ciò si traduce in un risparmio economico tangibile: l’ammontare complessivo dei debiti si riduce notevolmente.
  • Casi concreti (simulazione): ad esempio, un imprenditore con una cartella da € 10.000 di IRPEF e € 2.000 di interessi e sanzioni dovrà versare solo € 10.000 con la rottamazione (risparmio di € 2.000) . Se scegliesse di saldare in 10 rate bimestrali (20 mesi), pagherebbe l’interesse del 3% annuo su 20 mesi: circa € 300 aggiuntivi totali (nella simulazione del 3% mensile semplice si ottengono ~€ 1000/annui, per un totale di ~€ 600), portando il totale a ~€ 10.600 distribuiti in rate da circa € 530 cadauna. Nel complesso, la definizione estingue un debito di € 12.000 pagando circa € 10.600 in più anni, mentre senza rottamazione si sarebbe dovuto saldare subito € 12.000 più ulteriori interessi coattivi.
  • Rassicurazioni pratiche: l’applicativo ADER per l’istanza effettua automaticamente i calcoli delle rate sulla base dell’importo selezionato , semplificando le simulazioni. È però consigliabile prepararsi un preventivo di massima, per esempio dividendo l’importo capitale per il numero di rate desiderate e aggiungendo il 3%/anno di interessi sulle quote residue. Alcuni siti di assistenza fiscale mettono a disposizione tool Excel o calcolatori online per stimare il piano di rientro (ved. fonti).

In breve, l’occasione della rottamazione quinquies può togliere dal magazzino di riscossione cartelle e crediti di difficile esazione, alleggerendo notevolmente il debito effettivo. L’imprenditore che si trova in ritardo con il fisco trova così una “boccata d’ossigeno” per regolarizzarsi con condizioni vantaggiose.

9. Domande frequenti (FAQ)

D: Quali cartelle posso definire con la Rottamazione-quinquies?
R: Possono essere definiti i carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2023 che derivano da omissione di versamento di imposte dichiarate (IRPEF, IRES, IVA, ecc.) e da omissione contributiva INPS . In pratica, rientrano le cartelle per tasse e contributi correttamente dichiarati ma non pagati. Sono compresi anche i contributi previdenziali (gestioni artigiani, commercianti, ecc.) derivanti da errori o omissioni dichiarative . Inoltre, rientrano le multe stradali affidate (con stralcio degli interessi) . Restano esclusi i debiti da accertamenti, gli interessi di mora e le spese che invece vanno a carico dell’agente .

D: Devo pagare l’IRPEF, l’IVA e gli acconti?
R: Nella rottamazione quinquies si estingue solo il debito residuo delle imposte già accertate o dichiarate; non si versa nulla in più per sanzioni o interessi pregressi . Ad esempio, per una cartella IRPEF da €10.000 con €2.000 di interessi/pene, si pagano €10.000; le imposte (IRPEF, IVA, ecc.) non versate nel passato concorrono al calcolo del capitale. Gli acconti versati in passato sono già conteggiati nella cartella e quindi già scomputati.

D: Si possono definire anche le tasse locali (IMU, TARI, addizionali)?
R: No, la rottamazione nazionale non vale automaticamente per i tributi locali . Ogni Comune/Regione può, a proprio discrezione, introdurre definizioni agevolate per tasse di sua competenza . In assenza di una scelta locale, i debiti IMU/TARI non saranno definiti con la rottamazione quinquies. Si consiglia di verificare presso gli enti locali: alcuni potrebbero adottare piani di rateizzazione o sanatorie indipendenti.

D: La Rottamazione-quinquies include anche le cartelle di multate?
R: Sì: la normativa 2026 ricomprende le cartelle relative alle sanzioni per violazioni del Codice della Strada . In pratica, le multe affidate agli agenti della riscossione (Polizia, Carabinieri, Polizia Locale) beneficiano dello stralcio degli interessi e dell’aggio . Tuttavia, rimane dovuta la somma originaria della multa, che il contribuente continua a pagare. Quindi, per una multa di €500 con €50 di interessi, pagherà solo €500. In questo caso il vantaggio è la cancellazione degli oneri aggiuntivi.

D: Posso definire anche più cartelle insieme?
R: Sì, la domanda consente di selezionare tutte le cartelle e avvisi che si desidera definire (entro i parametri normativi) . Non c’è un limite teorico al numero di posizioni; in pratica l’ufficio rischiesta metterà a disposizione nell’area riservata un elenco dei “carichi definibili” . È importante elencare esattamente tutti i carichi presi in considerazione, perché l’adesione vale solo per essi.

D: Come si paga la rottamazione?
R: Si può saldare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o a rate fino a 54 rate bimestrali . Le prime tre rate scadono nel 2026, le successive dal 2027 al 2035 come indicato in Tabella 1. Gli interessi (3% annuo) si applicano da 1° agosto 2026 solo sui piani rateali . Il pagamento può avvenire tramite domiciliazione bancaria SEPA, attraverso moduli MAV precompilati messi online dall’Agenzia, oppure presso gli sportelli del concessionario . Il contribuente riceve dal riscossore un piano di pagamenti dettagliato con l’importo di ogni rata .

D: Cosa succede se salto una rata?
R: Se si salta una rata (o due rate non consecutive), la definizione non decade subito: il contribuente ha diritto a due “tolleranze” . Ma se si salta due rate (anche non consecutive) O l’ultima rata, decade il beneficio . Questo significa che, dopo il mancato secondo pagamento, l’agevolazione si annulla e i versamenti fatti diventano acconti sul debito originario . Conviene dunque non eccedere nei ritardi. In ogni caso, gli importi già versati non vanno restituiti, ma sono conservati come pagamento parziale dei debiti .

D: Cosa succede ai procedimenti giudiziari in corso?
R: La domanda determina la sospensione di quei giudizi tributari che riguardano i medesimi carichi oggetto di definizione . Se il contribuente effettua il versamento della prima (o unica) rata, il giudice dichiara automaticamente estinto il processo per sopravvenuta mancanza di interesse . In pratica, aderendo alla rottamazione si ritirano implicita­mente i ricorsi pendenti sui debiti interessati . Anche la Cassazione ha confermato che, una volta perfezionata la definizione agevolata, il giudizio va dichiarato estinto . Va però prestare attenzione: se un giudizio viene abbandonato senza aver effettivamente pagato la definizione (o senza prova certa della stessa), i giudici potrebbero considerare il ricorso inammissibile per difetto di interesse .

D: Cosa devo fare se ho già ricevuto un’intimazione di pagamento?
R: Qualora sia già stata notificata un’intimazione di pagamento ex art.50 DPR 602/1973 (atto con cui l’agente invita a pagare prima di espropriare), è fondamentale impugnarla tempestivamente (entro 60 giorni) . La Cassazione (sent. 20476/2025) ha stabilito che il silenzio del debitore di fronte all’intimazione cristallizza il debito, impedendo di invocare dopo la prescrizione . In sostanza, non è possibile ignorare l’intimazione sperando di invocare poi la prescrizione: se l’atto non viene impugnato in tempo, il debito diventa definitivo. Pertanto, conviene sempre opporsi a ogni atto di riscossione che si ritiene illegittimo (avviso di accertamento, intimazione, ecc.) prima di aderire alla rottamazione. In questo modo non si rischia di perdere diritti di difesa.

D: Cosa succede se il debito è già prescritto?
R: Se la prescrizione quinquennale del credito è già maturata (ad esempio la cartella ha più di 5 anni dalla notifica e non è stata interrotta), in linea di principio il contribuente non dovrebbe pagare. Se inavvertitamente si accede alla rottamazione per un debito prescritto e si paga il capitale, i giudici (Cass. SS.UU. 23367/2016) impongono all’INPS/fisco di restituire quanto indebitamente versato . In pratica, l’ente non può trattenere somme dovute a debiti non più prescrivibili. Tuttavia, per evitare complicazioni, è meglio accertarsi prima che il debito sia effettivamente dovuto e non prescritto. Se lo fosse, l’opzione migliore sarebbe opporsi all’intimazione o alla cartella prima di aderire alla rottamazione .

10. Tabelle riepilogative

Tabella 2 – Debiti ammessi vs esclusi

Debiti tributi/contributiAmmessiEsclusi
Omiss. versamento IRPEF/IRES da dichiarazioni✔️ (affidate 2000-2023)
Omiss. versamento IVA da dichiarazioni✔️ (affidate 2000-2023)
Omiss. versamento altri tributi erariali (accise, ect.)✔️ (rif. DPR 600/73, 633/72)
Omiss. versamento contributi INPS (autonomi, artigiani)✔️ (fuori controlli, solo omessi)No (se da accertamenti INPS)
Contributi INPS ex art.30 DL 78/2010 (avviso di addebito)✔️ (valido come titolo esecutivo)
Multe codice strada (violazioni)✔️ (paghi solo capitale; interessi stralciati)
Altre sanzioni amministrative (non fiscali)❌ (non incluse)
Rimborsi INPS/INAIL già prescritti❓ (non effettivamente dovuti)
Tributi locali (IMU, TARI, addizionali)Optional locale❌ (se non previste a livello comunale/reg.)

Tabella 3 – Effetti dell’istanza di adesione

EffettoDescrizione
Sospensione prescrizione/decadenzaPrescrizione e decadenze dei debiti definiti sono sospese .
Sospensione obblighi precedentiPrecedenti rateizzazioni (ex art.19 DPR 602/73) sospese fino a 1ª rata .
Blocchi ipoteche e fermiNon si iscrivono nuovi fermi/ippoteche sui debiti definiti .
Nuove esecuzioniNon si avviano nuovi pignoramenti/espropri per tali debiti .
Espropri in corsoEspropri attivi sospesi; cancellati al pagamento 1ª rata (salvo 1° incanto positivo) .
DURCDurc regolare in base art.54 DL 50/2017 (stato contributivo sospeso positivamente) .

Le tabelle aiutano a visualizzare chiaramente quali debiti rientrano o meno nella definizione agevolata e quali effetti ottenere presentando l’istanza.

11. Simulazioni pratiche

Esempio 1 – Azienda con debito IRPEF: la Società Alfa ha una cartella per imposte sui redditi di € 12.000 (capitale residuo) maturata da omissione pagamento, con € 3.000 di interessi e sanzioni. Con la rottamazione quinquies paga solo € 12.000 entro il 31/7/2026 o dilazionandoli. Se l’impresa opta per 12 rate bimestrali (2 anni), verserebbe 12 rate di circa € 1.000 ciascuna (senza considerare interessi), aggiungendo un 3% annuo sul residuo. In concreto, in 24 mesi paga un po’ più di € 12.000 in totale (circa € 13.000 comprensivi di interessi di dilazione). Senza rottamazione avrebbe dovuto versare € 15.000 entro fine 2025.

Esempio 2 – Ditta individuale con contributi: la Ditta Beta non ha versato contributi INPS del 2019 per € 8.000, soggetti a € 2.000 di aggio e interessi. Può includere questo debito nella rottamazione quinquies e corrispondere solo € 8.000. Se paga in 8 rate (16 mesi), pagherà circa € 1.000 ad ogni scadenza più interessi 3%.

Esempio 3 – Multa stradale: il sig. Rossi ha una multa del 2020 da € 500 con € 50 di interessi di mora. Con la rottamazione quinquies paga solo € 500 (la multa), risparmiando € 50. Può saldare il tutto in un’unica rata o in minimo 5 rate bimestrali (di almeno €100) con 3% di interessi.

Questi esempi evidenziano come la definizione consenta di ridurre sensibilmente il debito complessivo. In ogni caso, è sempre opportuno simulare il piano di rateizzazione considerato il tasso di interesse e il numero di rate disponibili. Alcuni software fiscali e commercialisti offrono calcolatori dedicati (vedi il tool Excel di supporto ) per valutare l’importo di ogni rata e i risparmi ottenuti.

12. Moduli e documenti

Non esiste un “modulo” cartaceo tradizionale da compilare: l’istanza R-DA-2026 si compila online . Tuttavia, il contribuente deve avere a portata di mano: – Documenti d’identità del dichiarante (per upload in caso d’accesso senza SPID) .
Elenco cartelle da definire: si può verificare nell’area riservata (o chiedere i dati al concessionario) quali carichi sono definibili .
Mandati di pagamento: dopo l’invio della domanda, il sistema genera moduli precompilati (MAV o altro) per il pagamento . È buona norma conservare la ricevuta (R-DA-2026) e copia della comunicazione dei debiti dovuti (art.92 legge 199/2025) quale prova dell’adesione.

In sostanza, non servono moduli a parte: l’operazione è gestita interamente via applicativo telematico. È però consigliabile stampare o salvare una copia PDF della domanda e della ricevuta, per documentare l’adesione. Al termine, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione invierà comunicazioni sulle modalità di pagamento (scadenzario e importi rate) .

Fonti normative e giurisprudenziali

  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), art. 1, commi 82-101 (definizione agevolata carichi 2000-2023).
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (decreto riscossione) – art. 30 (interessi di mora), art. 28-ter, 48-bis (comportamento omissivo del debitore).
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (TUIR) – artt. 36-bis e 36-ter (controlli fiscali).
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA) – artt. 54-bis e 54-ter (controlli formali IVA).
  • D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 – art. 27, c.1 (sanzioni tributarie per il settore accise).
  • D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 – art. 17 (aggio di riscossione).
  • D.L. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) – norme sulle sanzioni stradali.
  • Corte di Cassazione, sez. trib., sent. n. 20476/2025 (intimazione di pagamento e prescrizione) .
  • Corte di Cassazione, ordinanza 17 dicembre 2025, n. 32879 (decadenza del giudizio per intervenuta rottamazione-ter) .
  • Corte di Cassazione, sez. trib., sent. n. 6436/2025 (impugnabilità dell’intimazione INPS e cristallizzazione del debito) .
  • Cass. SS.UU. n. 23367/2016 (prescrizione contributi; rimborsi INPS su contributi prescritti) .
  • Corte di Cassazione, sez. trib., sent. n. 4900/2021 (estinzione del giudizio per definizione agevolata) .

Hai cartelle esattoriali aperte e temi pignoramenti, fermi o blocchi operativi? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai cartelle esattoriali aperte e temi pignoramenti, fermi o blocchi operativi? La Rottamazione quinquies 2026 rappresenta per molti imprenditori l’ultima vera occasione di rientro sostenibile dai debiti fiscali.

Nel 2026, il legislatore introduce una nuova definizione agevolata pensata per:

– imprese in difficoltà finanziaria,
– imprenditori con più carichi pendenti,
– soggetti già decaduti da precedenti rottamazioni,
– contribuenti con ruoli stratificati negli anni,
– aziende che devono tornare operative senza l’assillo della riscossione.

La domanda decisiva è questa:
come funziona davvero la rottamazione quinquies e come usarla in modo strategico?

Devi saperlo subito:

👉 consente forti riduzioni del debito,
👉 blocca le azioni esecutive,
👉 permette piani di pagamento più lunghi,
👉 va gestita con attenzione tecnica,
👉 può salvare la continuità aziendale.


Cos’è la Rottamazione Quinquies 2026

La rottamazione quinquies è una procedura di definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione.

In pratica consente di:

– pagare solo il capitale,
– eliminare sanzioni e interessi,
– ridurre drasticamente l’importo complessivo,
– rateizzare il debito in modo sostenibile.

👉 Non è un condono totale, ma una riduzione strutturata del debito fiscale.


Quali Debiti Possono Essere Rottamati

Nel 2026 la rottamazione può includere:

– cartelle esattoriali tributarie (IRPEF, IRES, IVA),
– contributi INPS,
– addizionali e ritenute,
– sanzioni amministrative tributarie,
– carichi di anni precedenti anche molto risalenti.

👉 Spesso anche chi è decaduto da precedenti rottamazioni può rientrare.


Cosa NON Si Paga con la Rottamazione

Uno dei vantaggi principali è questo:

👉 sanzioni e interessi vengono azzerati.

In concreto NON paghi:

– sanzioni tributarie,
– interessi di mora,
– aggio di riscossione (in gran parte).


Rateizzazione: Il Vero Vantaggio per l’Imprenditore

La rottamazione quinquies introduce:

– piani di pagamento più lunghi,
– rate sostenibili,
– scadenze meno aggressive,
– maggiore tolleranza sui ritardi (entro certi limiti).

👉 Questo è decisivo per chi deve proteggere la liquidità aziendale.


Cosa Succede se Aderisci

Dal momento dell’adesione:

👉 vengono sospese le azioni esecutive,
👉 stop a pignoramenti,
👉 stop a fermi amministrativi,
👉 stop a ipoteche (nei limiti di legge),
👉 stop alle procedure di recupero coattivo.

👉 L’azienda può tornare a lavorare senza pressione immediata.


Il Rischio Nascosto: Decadenza dalla Rottamazione

Attenzione però:

👉 saltare anche una sola rata può far decadere i benefici.

In caso di decadenza:

– il debito torna pieno,
– sanzioni e interessi rivivono,
– ripartono le azioni esecutive.

👉 Ecco perché non va gestita “da soli”.


Quando la Rottamazione NON Conviene

Non sempre la rottamazione è la scelta migliore.

Può NON convenire se:

– il debito è contestabile o nullo,
– esistono vizi nelle cartelle,
– il contribuente può ottenere annullamenti,
– è preferibile una rateizzazione ordinaria,
– è in corso o possibile un contenzioso vincente.

👉 Prima di aderire serve un’analisi tecnica completa.


Le Strategie Migliori per Imprenditori nel 2026

🔹 1. Analisi Preventiva delle Cartelle

Prima di aderire bisogna verificare:

– legittimità delle cartelle,
– prescrizioni,
– vizi di notifica,
– carichi realmente dovuti.

👉 Spesso parte del debito è già annullabile.


🔹 2. Scelta del Piano di Pagamento Sostenibile

Non basta aderire.

Serve:

– simulazione dei flussi di cassa,
– scelta del numero di rate corretto,
– protezione della liquidità aziendale.

👉 Qui si evita la decadenza.


🔹 3. Coordinamento con Altre Procedure

La rottamazione può essere integrata con:

– rateizzazioni residue,
– definizioni di contenziosi,
– transazioni fiscali,
– piani di risanamento aziendale.

👉 L’approccio deve essere strategico, non automatico.


Il Punto Chiave: Rottamare Non Basta, Serve Pianificare

Un principio essenziale è questo:

👉 la rottamazione è uno strumento, non una soluzione in sé.

Questo significa che:

– va inserita in una strategia complessiva,
– deve essere sostenibile nel tempo,
– va gestita con controllo rigoroso.

👉 Chi improvvisa rischia di perdere tutto.


Il Ruolo dell’Avvocato Tributarista

La gestione della rottamazione quinquies è tecnica e strategica.

L’avvocato:

– analizza la posizione debitoria,
– verifica cosa rottamare e cosa contestare,
– imposta un piano di pagamento sostenibile,
– protegge l’imprenditore da errori irreversibili.

👉 Qui la competenza fa la differenza.


Cosa Può Fare Concretamente l’Avvocato

Con assistenza qualificata puoi:

– ridurre il debito reale,
– evitare cartelle illegittime,
– bloccare azioni esecutive,
– rientrare in modo sostenibile,
– salvaguardare l’attività.

👉 Agire prima significa pagare meno e rischiare meno.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

La gestione del debito fiscale richiede competenze avanzate.

Giuseppe Monardo è:

– Avvocato Cassazionista
– Esperto in contenzioso tributario e riscossione
– Specializzato in rottamazioni e definizioni agevolate
– Difensore di imprenditori e società
– Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti


Conclusione

Nel 2026, la rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali:

👉 è una grande opportunità,
👉 ma va gestita con attenzione,
👉 richiede analisi preventiva,
👉 deve essere sostenibile,
👉 non va affrontata da soli.

La regola è chiara:

👉 analizzare prima di aderire,
👉 rottamare solo ciò che conviene,
👉 pianificare i pagamenti,
👉 agire subito con un professionista esperto.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata.
Nel 2026, usare correttamente la rottamazione quinquies può fare la differenza tra il risanamento dell’impresa e il ritorno alla crisi.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

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