Introduzione
Ricevere una cartella esattoriale è uno degli eventi più ansiogeni che possano capitare a un contribuente. La cartella, emessa dall’agente della riscossione dopo l’iscrizione a ruolo del debito, costituisce l’atto con cui l’Amministrazione richiede formalmente il pagamento di tributi, contributi o sanzioni. Sottovalutarla significa esporsi a procedure esecutive come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. Nel 2026 la disciplina della riscossione si presenta particolarmente complessa: alle norme “storiche” del D.P.R. 602/1973, riformato in più occasioni, si affiancano il Testo unico della giustizia tributaria (d.lgs. 175/2024) che entrerà in vigore nel 2027, il nuovo Testo unico in materia di versamenti e riscossione (d.lgs. 33/2025) applicabile dal 1° gennaio 2026, le nuove norme sul sovraindebitamento (d.lgs. 14/2019) e gli istituti di “tregua fiscale” e definizione agevolata (“rottamazione‑quinquies”) introdotti dalla legge di bilancio 2026. Per questo motivo è fondamentale conoscere i propri diritti e affidarsi a professionisti qualificati.
Perché l’assistenza professionale è essenziale
L’avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021. Grazie a queste competenze coordina consulenti con anni di esperienza nella difesa dei contribuenti contro cartelle, fermi e ipoteche. L’assistenza dello studio consente di:
- Analizzare la regolarità degli atti (verifica di notifica, prescrizione, vizi formali e sostanziali, legittimità del ruolo).
- Proporre ricorsi davanti alle Corti di Giustizia Tributaria contro cartelle, intimazioni di pagamento, preavvisi di fermo e ipoteca entro i termini previsti dalla legge.
- Richiedere sospensioni o annullamenti cautelari mediante istanze all’agente della riscossione o al giudice, evitando l’iscrizione di fermi o ipoteche.
- Avviare trattative e piani di rientro per ottenere dilazioni di pagamento sino a 84 rate (o 120 rate per comprovata difficoltà) come previsto dall’art. 19 del D.P.R. 602/1973 riformato, senza necessità di presentare garanzie per debiti sotto i 120.000 euro .
- Utilizzare strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, quali il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione, il concordato minore e la liquidazione controllata, che possono condurre all’esdebitazione (la liberazione dai debiti residui) .
- Accedere a definizioni agevolate (“rottamazione‑quinquies”) e rottamazioni pregresse per estinguere il debito senza interessi, sanzioni e aggio, con possibilità di pagamento in 54 rate bimestrali .
L’introduzione di misure di “tregua fiscale” e la profonda revisione del sistema di riscossione rendono il 2026 un anno cruciale per chi vuole sanare o contestare il proprio debito. Rivolgersi all’avv. Monardo garantisce una difesa tempestiva e strategica.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1. Atti impugnabili e presupposti di nullità
Il sistema della riscossione è disciplinato principalmente dal D.P.R. 602/1973. L’art. 50 stabilisce che l’agente può avviare la procedura esecutiva soltanto dopo 60 giorni dalla notifica della cartella; decorso un anno senza che sia iniziata l’esecuzione, deve essere notificata un’intimazione di pagamento (o avviso di mora) che consente al contribuente cinque giorni per pagare . L’art. 86 consente di iscrivere il fermo amministrativo sui beni mobili registrati (es. autovetture) dopo 60 giorni dalla cartella, previa comunicazione di preavviso che dà 30 giorni per pagare o dimostrare che il bene è strumentale all’attività; la guida di un veicolo sottoposto a fermo è sanzionata dal Codice della Strada .
L’elenco degli atti impugnabili davanti al giudice tributario è contenuto nell’art. 19 del d.lgs. 546/1992, che comprende avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, provvedimenti di irrogazione sanzioni, ruoli/cartelle, avvisi di mora, iscrizione di ipoteca, fermo di beni mobili registrati e ogni atto per il quale la legge prevede l’autonoma impugnabilità. Ogni atto può essere contestato solo per i vizi propri, mentre eventuali difetti dell’atto presupposto devono essere sollevati mediante impugnazione immediata . Il nuovo Testo unico della giustizia tributaria (d.lgs. 175/2024, art. 65) conferma questa struttura: l’elenco di atti impugnabili rimane analogo e viene precisato che la mancanza di atti presupposti può essere dedotta impugnando l’atto successivo .
Tra le norme da ricordare c’è l’art. 91 del d.lgs. 33/2025 (Testo unico in materia di versamenti e riscossione) che prevede che l’estratto di ruolo non è impugnabile; il ruolo e la cartella possono essere impugnati solo se il debitore dimostra che dall’iscrizione derivano effetti pregiudizievoli come il divieto di partecipare a gare pubbliche o l’impossibilità di accedere a finanziamenti .
1.2. Prescrizione dei tributi e onere della prova
La prescrizione dei crediti iscritti a ruolo è un’arma difensiva importante ma non automatica. La legge 8 agosto 1995 n. 335, all’art. 3 commi 9 e 10, ha stabilito che i contributi previdenziali e assistenziali (salvo le pensioni) si prescrivono in cinque anni, non più in dieci . La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 398 del 8 gennaio 2026, ha ribadito che il contributo per il Servizio sanitario nazionale è soggetto a prescrizione quinquennale e che la notifica mediante raccomandata si presume conosciuta dal destinatario, il quale per contestarne l’efficacia deve provare che la busta era vuota o conteneva altri atti . La stessa decisione ha ricordato che la consegna dell’atto presso il domicilio produce l’effetto della conoscenza ai sensi dell’art. 1335 c.c.; spetta al contribuente dimostrare eventuali irregolarità .
La giurisprudenza recente si è occupata anche della intimazione di pagamento. L’ordinanza Cass. n. 28706 del 30 ottobre 2025 ha affermato che la prescrizione deve essere eccepita impugnando tempestivamente l’intimazione di pagamento entro 60 giorni; chi tace perde la possibilità di invocare la prescrizione successivamente . La stessa decisione ha chiarito che l’intimazione è un atto autonomamente impugnabile, equiparabile all’avviso di mora, e rientra nell’elenco degli atti impugnabili dell’art. 19 d.lgs. 546/1992; omettere il ricorso cristallizza il debito . Si tratta di un orientamento confermato da ulteriori pronunce (Cass. n. 6436/2025 e n. 20476/2025) e dalle Sezioni Unite (sentenze 8279/2008 e 26817/2024), che considerano l’intimazione il momento ultimo per far valere i vizi della cartella .
1.3. Preavviso di fermo e strumentalità del veicolo
Il preavviso di fermo è un atto atipico emesso ai sensi dell’art. 86 D.P.R. 602/1973 per informare il contribuente che, trascorsi 30 giorni, il veicolo potrà essere sottoposto a fermo se non avverrà il pagamento. La Cassazione ha chiarito, con l’ordinanza n. 7156/2025, che il preavviso di fermo non rientra nella sequenza dell’espropriazione forzata ma è comunque impugnabile davanti al giudice tributario perché è funzionale a rendere nota la pretesa tributaria . La stessa ordinanza ha affermato che non è necessaria la preventiva intimazione di pagamento prima del preavviso, poiché l’art. 50 del D.P.R. 602/1973 si applica solo all’esecuzione forzata . In materia di strumentalità del veicolo, la Suprema Corte ha precisato che spetta al contribuente dimostrare che il mezzo è necessario all’attività d’impresa o professionale; non basta l’iscrizione nei registri aziendali, servono prove concrete della necessità .
Anche la giurisprudenza tributaria di merito ha affrontato il tema della strumentalità. La Corte di Giustizia Tributaria del Piemonte (sentenza n. 338/2/2025) ha ritenuto che la prova dell’uso strumentale può essere fornita anche oltre il termine di 30 giorni previsto per l’istanza di annullamento del preavviso; resta però necessario impugnare il fermo o il preavviso entro 60 giorni . In altri orientamenti la Cassazione ha adottato una linea più restrittiva, richiedendo che il veicolo sia necessario (non solo utile) all’attività ; la sproporzione tra valore del bene e ammontare del debito è irrilevante .
1.4. Statuto del contribuente e principi a tutela del contribuente
Il Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000) costituisce il fondamento delle garanzie procedimentali. L’art. 6 impone all’amministrazione fiscale di assicurare la conoscibilità degli atti, comunicandoli all’indirizzo effettivo del contribuente con modalità idonee a salvaguardare la riservatezza; inoltre la Pubblica Amministrazione deve avvisare il contribuente di qualsiasi fattore che possa determinarne un pregiudizio, consentendo di correggere irregolarità . Il d.lgs. 219/2023 ha introdotto l’art. 10‑ter nel medesimo Statuto, che codifica il principio di proporzionalità: l’azione amministrativa deve essere necessaria, adeguata e non eccessiva rispetto all’obiettivo perseguito e non può limitare i diritti del contribuente più di quanto sia indispensabile . Tali principi rafforzano la possibilità di contestare cartelle e fermi sproporzionati, nonché di chiedere la riduzione delle sanzioni quando la violazione risulta lieve.
1.5. Riforme del 2025–2026 e nuove procedure di riscossione
La legge 30 dicembre 2025, n. 199 (“Legge di bilancio 2026”) ha introdotto la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, detta “rottamazione‑quinquies”. L’agevolazione riguarda i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 e consente di estinguere il debito versando le somme dovute senza sanzioni, interessi e aggio . Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali (9 anni); la prima, seconda e terza rata scadono il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026; dalla quarta alla 51ª rata si pagherà a gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre di ogni anno dal 2027; le ultime tre rate (52ª–54ª) scadranno tra gennaio e maggio 2035 . Sono ammessi anche i contribuenti che erano decaduti da precedenti rottamazioni purché i carichi rientrino nel nuovo perimetro . Sono invece esclusi i debiti già ricompresi nei piani di “rottamazione‑quater” per i quali, al 30 settembre 2025, risultino versate tutte le rate scadute . La decadenza dalla “rottamazione‑quinquies” si verifica in caso di mancato o insufficiente versamento dell’unica rata o di due rate anche non consecutive del piano .
Il nuovo d.lgs. 33/2025 (Testo unico dei versamenti e riscossione) riscrive integralmente il procedimento. L’art. 187 disciplina il fermo di beni mobili registrati in termini analoghi all’art. 86 del D.P.R. 602/1973: il preavviso deve essere inviato con preavviso di 30 giorni, il contribuente può dimostrare l’uso strumentale per evitare l’iscrizione del fermo, e condurre la procedura di cancellazione è gratuito . Con l’art. 91 è ribadito che l’estratto di ruolo non è impugnabile e che la cartella può essere contestata solo se provoca un pregiudizio specifico come l’impossibilità di partecipare a gare o l’attivazione di procedure esecutive .
Le riforme introdotte inoltre modificano l’art. 19 del D.P.R. 602/1973 in materia di rateizzazione. Dal 1° gennaio 2025 la dilazione si estende sino a 84 rate mensili per debiti fino a 120.000 euro su semplice richiesta e senza documenti . Per importi superiori o per richieste di piani più lunghi occorre documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Il nuovo art. 19, comma 1, prevede per i debiti fino a 120.000 euro piani di 84 rate per le richieste presentate nel 2025‑2026, 96 rate per il biennio 2027‑2028 e 108 rate a partire dal 2029 . Il comma 1.1 consente, per importi superiori a 120.000 euro o per piani oltre le 84 rate, un massimo di 120 rate mensili; per i debiti inferiori a 120.000 euro il contribuente può chiedere da 85 a 120 rate (2025‑26), da 97 a 120 rate (2027‑28) e da 109 a 120 rate dal 2029 . La verifica della temporanea difficoltà avviene in base all’ISEE per persone fisiche e ditte individuali semplificate, oppure all’indice di liquidità e al rapporto debito/produzione per le imprese .
2. Procedura passo‑passo: dalla notifica alla difesa
Comprendere come si forma e si esegue una cartella esattoriale è il primo passo per predisporre una difesa efficace. Questa sezione descrive il ciclo di vita del debito, le scadenze e i diritti del contribuente.
2.1. Nascita del debito: accertamento e iscrizione a ruolo
- Avviso di accertamento o liquidazione: l’Agenzia delle Entrate (o altro ente creditore) emette un avviso di accertamento per tributi evasi o un avviso di liquidazione per imposte dovute in base a dichiarazioni. L’atto deve essere notificato al contribuente. In molti casi può essere impugnato entro 60 giorni (per imposte dirette, IVA, registro) o 30 giorni (per sanzioni amministrative). In difetto di impugnazione, l’accertamento diventa definitivo.
- Iscrizione a ruolo: una volta definitivo, il tributo viene iscritto in un elenco (ruolo). L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, ma la cartella o l’avviso di mora possono essere contestati se si dimostra un pregiudizio specifico .
- Notifica della cartella di pagamento: l’agente della riscossione notifica la cartella al contribuente mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento o via posta elettronica certificata (PEC) al domicilio eletto. La notifica si presume conosciuta alla consegna; per contestarla occorre dimostrare vizi concreti (es. busta vuota) .
2.2. Termini successivi alla cartella
- 60 giorni per pagare o impugnare: dopo la notifica il contribuente può pagare, chiedere una rateizzazione o impugnare la cartella per vizi propri (prescrizione, difetto di notifica dell’atto presupposto, difetto di motivazione). Decorso il termine, l’agente può avviare il pignoramento dei beni .
- Preavviso di fermo (art. 86 D.P.R. 602/1973): trascorsi 60 giorni senza pagamento, l’agente invia un preavviso che concede 30 giorni per pagare, rateizzare o dimostrare la strumentalità del veicolo. In questa fase è possibile presentare istanza motivata allegando documenti (licenza, fatture, libri cespiti). Alcuni orientamenti ammettono la prova anche oltre i 30 giorni purché il ricorso avvenga entro 60 giorni .
- Intimazione di pagamento: se l’agente non avvia l’esecuzione entro un anno dalla cartella, deve notificare una intimazione (o avviso di mora) che costituisce l’ultimo avvertimento prima dell’esecuzione. L’intimazione va impugnata entro 60 giorni; trascorso il termine, la pretesa si cristallizza e non è più possibile far valere la prescrizione .
- Iscrizione del fermo o ipoteca: scaduto il termine di 30 giorni dal preavviso senza che il debitore abbia pagato o dimostrato la strumentalità, l’agente iscrive il fermo al Pubblico registro automobilistico. Per debiti superiori a 5.000 euro può iscrivere ipoteca su immobili; l’iscrizione è impugnabile ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 546/1992.
2.3. Ricorso e sospensione
Se l’atto presenta vizi, il contribuente può presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado entro 60 giorni (o 30 giorni per sanzioni amministrative). Il ricorso deve essere depositato mediante PEC sul portale della giustizia tributaria. È possibile chiedere contestualmente la sospensione dell’esecuzione se il pagamento immediato causerebbe danni irreparabili. La Corte decide sulla sospensione con decreto motivato.
Nel ricorso è fondamentale indicare tutti i motivi: difetti di notifica, prescrizione, illegittimità della pretesa, violazione di principi dello Statuto del contribuente o della normativa europea (proporzionalità, trasparenza). Non è ammesso impugnare i vizi dell’atto presupposto dopo il decorso del termine di impugnazione .
2.4. Rateizzazione del debito
La rateizzazione è uno strumento per prevenire fermi e pignoramenti, consentendo il pagamento dilazionato. Dal 2025 le regole sono state riformate:
| Importo del debito | Periodo di richiesta | N. massimo di rate mensili (senza documentazione) | N. massimo di rate con documentazione |
|---|---|---|---|
| Fino a 120.000 € | 2025–2026 | 84 (7 anni) | 85–120 |
| Fino a 120.000 € | 2027–2028 | 96 (8 anni) | 97–120 |
| Fino a 120.000 € | dal 2029 | 108 (9 anni) | 109–120 |
| Oltre 120.000 € | Qualsiasi periodo | Non previsto | 120 |
Per importi inferiori a 120.000 euro la richiesta “libera” non richiede documenti; basta una dichiarazione di temporanea difficoltà. Per piani superiori o debiti oltre 120.000 euro occorre dimostrare la difficoltà economica con l’ISEE per le persone fisiche o con l’indice di liquidità per le imprese . La decadenza dal piano avviene se non si pagano 8 rate anche non consecutive (per i piani concessi dal 16 luglio 2022) .
Le domande di rateizzazione per il 2025‑2026 vanno presentate online tramite i modelli RS (fino a 120.000 €), RDF/RDG (importi oltre 120.000 € o richieste documentate) o RDP (proroga di piano) . La concessione del piano sospende le procedure esecutive e blocca nuovi fermi; tuttavia, se si decade dal piano per mancato pagamento, il carico residuo torna immediatamente esigibile.
2.5. Definizioni agevolate (rottamazione‑quinquies e altre)
La definizione agevolata (“rottamazione‑quinquies”) consente di estinguere i carichi affidati entro il 31 dicembre 2023 pagando solo le somme dovute (imposte e contributi) senza sanzioni, interessi e aggio. Possono aderire anche i soggetti decaduti dalle precedenti definizioni purché i carichi siano compresi nell’ambito della nuova legge . Sono esclusi invece i debiti ricompresi in piani di “rottamazione‑quater” per i quali, al 30 settembre 2025, siano state saldate tutte le rate .
Procedura di adesione
- Domanda telematica entro il 30 aprile 2026 sul sito dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, indicando i carichi da definire e scegliendo se pagare in unica soluzione o in rate.
- Comunicazione dell’agente: entro il 30 giugno 2026 l’agente comunica l’importo dovuto, il numero e l’importo delle rate e le scadenze .
- Pagamento: rata unica entro il 31 luglio 2026 oppure 54 rate bimestrali, con interesse al 3 % annuo dal 1° agosto 2026 . La decadenza si verifica per mancato pagamento dell’unica rata o di due rate anche non consecutive .
- Effetti: la definizione agevolata comporta l’estinzione delle sanzioni, interessi, interessi di mora e aggio; sospende le procedure esecutive e non consente rimborsi di somme già versate .
Altre definizioni agevolate
La legge di bilancio prevede che regioni ed enti locali possano introdurre forme di definizione agevolata per i tributi di propria competenza (art. 1, commi 102‑110 l. 199/2025) . È inoltre possibile definire i debiti risultanti da violazioni del Codice della strada limitatamente agli interessi .
2.6. Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
Quando il debitore non è in grado di far fronte alle obbligazioni, può attivare le procedure di sovraindebitamento previste dal d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi). L’OCC (Organismo di composizione della crisi) valuta la situazione e propone soluzioni. Le procedure sono quattro :
- Concordato minore: è un accordo con i creditori proposto dal debitore per pagare integralmente o parzialmente i debiti; è necessario il voto favorevole dei creditori che rappresentano almeno il 50 % dei crediti .
- Ristrutturazione dei debiti del consumatore (piano del consumatore): simile al concordato ma riservato ai debiti del consumatore non legati all’attività d’impresa; non richiede l’approvazione dei creditori e viene omologato dal giudice .
- Liquidazione controllata: prevede la vendita dei beni del debitore sotto la guida di un gestore per soddisfare i creditori .
- Esdebitazione del debitore incapiente: consente a chi non dispone di beni di ottenere la totale liberazione dai debiti; la procedura resta aperta per quattro anni durante i quali si monitora la situazione economica .
L’avv. Monardo, quale gestore della crisi, può assistere nel predisporre un piano sostenibile, negoziare con i creditori e ottenere l’omologa del giudice. In molti casi la procedura consente di bloccare fermi, pignoramenti e ipoteche, inserendo i debiti tributari nel piano. La legge prevede che le somme necessarie per aderire alla “rottamazione‑quinquies” siano considerate crediti prededucibili nelle procedure di sovraindebitamento, facilitando l’accesso alla definizione agevolata .
3. Difese e strategie legali
3.1. Controllo della notifica e vizi formali
Il primo controllo riguarda la validità della notifica. La cartella deve essere consegnata all’indirizzo di residenza o domicilio fiscale mediante raccomandata A/R o PEC. La notifica tramite posta si presume valida se l’avviso di ricevimento è firmato; il contribuente che contesta la notifica deve provare l’assenza dell’atto o la busta vuota . Se l’atto è stato notificato a un indirizzo errato o a persona diversa dal destinatario senza delega, la notifica è nulla e la cartella è impugnabile. Anche la notifica tramite PEC deve provenire da un indirizzo certificato dell’agente della riscossione; la mancanza della firma digitale o del file allegato rende l’atto inesistente.
3.2. Eccezione di prescrizione e decadenza
La prescrizione si calcola in base alla natura del tributo: 10 anni per imposte erariali, 5 anni per tributi locali e contributi previdenziali, 3 anni per il bollo auto . Il termine decorre dal giorno in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato e si interrompe con la notifica di atti idonei (avviso di accertamento, cartella, intimazione). È essenziale eccepire la prescrizione nel ricorso contro l’atto più recente: la Cassazione richiede di contestare la prescrizione impugnando immediatamente l’intimazione di pagamento, pena la cristallizzazione del debito . Allo stesso modo, la decadenza (termine per l’amministrazione per notificare gli atti) deve essere eccepita tempestivamente.
3.3. Vizi dell’atto presupposto
Se la cartella deriva da un avviso di accertamento mai notificato o notificato irregolarmente, si può contestare la cartella per mancanza dell’atto presupposto. Tuttavia, il vizio va dedotto entro il termine di impugnazione dell’atto successivo; non è possibile attendere l’esecuzione per sollevare vizi dell’atto presupposto . Occorre quindi verificare la catena degli atti (avviso di accertamento, iscrizione a ruolo, cartella, intimazione) e contestare tempestivamente ogni irregolarità.
3.4. Eccesso di potere e proporzionalità
Grazie all’art. 10‑ter dello Statuto del contribuente, è possibile censurare gli atti di riscossione che siano eccessivi o sproporzionati rispetto al fine pubblico. Ad esempio, l’iscrizione di ipoteca su un immobile di valore elevato per un debito minimo potrebbe essere ritenuta sproporzionata; allo stesso modo un fermo su un veicolo necessario all’attività può essere contestato per violazione del principio di proporzionalità . La giurisprudenza più recente riconosce l’applicabilità dei principi generali del diritto dell’Unione (proporzionalità, buona amministrazione, tutela dell’affidamento) anche alla riscossione nazionale.
3.5. Ricorso contro il preavviso di fermo e il fermo
Come visto, il preavviso di fermo è impugnabile perché produce effetti lesivi immediati: consente all’Agente di iscrivere il fermo dopo 30 giorni. Il ricorso deve essere notificato all’agente della riscossione entro 60 giorni. Nel ricorso si possono dedurre vizi della cartella presupposta (se impugnata tempestivamente) e l’inesistenza della pretesa. Inoltre, il contribuente può chiedere la sospensione cautelare del provvedimento. Per evitare il fermo è essenziale dimostrare la strumentalità del veicolo: l’onere della prova spetta al debitore e richiede l’indicazione dell’uso concreto del bene (licenze, contratti, fatture); la mera iscrizione del mezzo tra i cespiti non basta . In caso di fermo già iscritto, è possibile chiedere la cancellazione presentando documenti che attestino l’uso strumentale o impugnando l’iscrizione per vizi formali.
3.6. Ricorso contro l’ipoteca
L’ipoteca esattoriale (art. 77 D.P.R. 602/1973) è una misura cautelare per debiti superiori a 5.000 €. Deve essere preceduta dalla notifica della cartella e, se sono trascorsi più di 60 giorni, dall’intimazione. Può essere impugnata se la cartella o l’intimazione non sono valide o se la pretesa è prescritta. Inoltre, l’ipoteca deve rispettare il principio di proporzionalità: l’importo garantito non può superare di un certo multiplo (abitualmente il doppio) il credito. La nuova normativa prevede che l’ipoteca sia cancellata d’ufficio al momento dell’estinzione del debito; in caso contrario, occorre presentare istanza.
3.7. Sospensione amministrativa e autotutela
Oltre al ricorso giudiziario, esistono strumenti di autotutela che permettono di sospendere o annullare l’atto senza contenzioso. Ai sensi dell’art. 6 del Statuto del contribuente l’Agenzia delle Entrate deve informare il contribuente degli errori riscontrati e consentire la rettifica . È possibile presentare un’istanza di sospensione motivata all’agente della riscossione allegando prove di pagamento già effettuati, prescrizione, sgravio, sentenze favorevoli o altre cause di inesigibilità. L’agente deve rispondere entro 220 giorni; in caso di accoglimento l’atto viene sospeso. Nel frattempo le procedure esecutive rimangono sospese. Qualora l’Agenzia non accolga l’istanza, si può procedere con il ricorso.
4. Strumenti alternativi e soluzioni giudiziali/stragiudiziali
4.1. Rateizzazione del debito e gestione dei piani
La rateizzazione rimane il rimedio più utilizzato per evitare l’esecuzione. Per ottenere un piano adeguato è consigliabile elaborare una strategia che tenga conto della propria capacità reddituale. Lo studio dell’avv. Monardo analizza la situazione patrimoniale e reddituale del cliente per scegliere tra:
- Piano ordinario: fino a 84 rate mensili (7 anni) senza documentazione per debiti fino a 120.000 euro .
- Piano lungo documentato: da 85 a 120 rate mensili con necessità di dimostrare la temporanea difficoltà (ISEE per privati; indice di liquidità per imprese) .
- Proroga di un piano in corso: possibile una sola volta per un periodo fino a 72 mesi se la situazione economica peggiora .
Il mancato pagamento di otto rate comporta la decadenza dal beneficio, rendendo immediatamente esigibile il debito residuo . Per evitare decadenze è possibile chiedere la rimodulazione del piano o la sospensione per eventi eccezionali (es. calamità naturali) ai sensi del D.M. 27 dicembre 2024 .
4.2. Definizione agevolata (“rottamazione‑quinquies”)
La rottamazione consente un rilevante risparmio perché elimina sanzioni e interessi. Tuttavia bisogna valutare se l’importo da pagare è sostenibile e se rientra nel perimetro applicativo (carichi affidati 2000–2023). Lo studio offre un servizio di calcolo personalizzato con simulazioni: si confrontano l’importo residuo, le sanzioni e gli interessi, si verifica la presenza di eventuali procedure esecutive e si valuta se convenga aderire alla rottamazione o richiedere la rateizzazione ordinaria. Ad esempio, un debito di 20.000 euro derivante da omesso versamento IVA 2018 potrebbe ridursi a 12.000 euro senza sanzioni e interessi; il pagamento in 54 rate bimestrali da circa 222 euro mensili (con interessi al 3 %) può essere più sostenibile rispetto a un piano di 84 rate mensili.
4.3. Pianificazione con la procedura di sovraindebitamento
Per debitori che non riescono a far fronte a una pluralità di debiti (tributari e non), l’istituto del sovraindebitamento offre un percorso per ristrutturare o cancellare il debito. L’avv. Monardo, quale Gestore della crisi, aiuta a:
- Predisporre un piano del consumatore: si elaborano proposte di rientro con pagamenti parziali o moratorie; il giudice può approvare il piano anche senza l’assenso dei creditori. Al termine, il debitore beneficia dell’esdebitazione dei debiti residui .
- Proporre un concordato minore o accordo di ristrutturazione: serve il voto favorevole dei creditori che rappresentano almeno il 50 % del debito .
- Chiedere la liquidazione controllata: i beni del debitore sono destinati alla soddisfazione dei creditori; il debitore viene liberato dai debiti residui al termine.
- Accedere all’esdebitazione del debitore incapiente: il giudice può concedere la cancellazione totale dei debiti a chi non possiede beni o redditi sufficienti; la procedura dura quattro anni .
I debiti tributari e contributivi possono essere inclusi nei piani; le somme necessarie per aderire alla “rottamazione‑quinquies” sono prededucibili nelle procedure concorsuali, facilitandone il pagamento .
4.4. Soluzioni giudiziali e contenzioso strategico
Quando la pretesa è infondata o sproporzionata e non vi sono convenienze per definizioni agevolate, il contenzioso può portare all’annullamento totale o parziale del debito. Lo studio formula ricorsi in base ai motivi più ricorrenti:
- Nullità della notifica: cartella mai notificata, notificata a indirizzo errato o mediante PEC non certificata.
- Vizio di motivazione: cartella che non indica la base imponibile o non specifica gli interessi e le sanzioni.
- Prescrizione o decadenza: contestazione della pretesa oltre il termine quinquennale o decennale applicabile.
- Mancanza di contraddittorio: richiesta di annullamento per violazione del contraddittorio preventivo (art. 6 dello Statuto del contribuente) quando obbligatorio .
- Violazione del principio di proporzionalità: atti esecutivi sproporzionati rispetto al credito (fermo su veicolo usato per lavorare, ipoteca su immobile di valore elevato) .
- Erronea imputazione di pagamenti: contestazione di interessi e aggio già versati; richiesta di compensazione con crediti fiscali.
Nei casi in cui si discute la strumentalità del veicolo o del bene, la difesa può allegare contratti, licenze, fatture e ogni documento utile. Se l’esecuzione minaccia la continuità aziendale, si può chiedere la sospensione cautelare con provvedimento d’urgenza.
5. Errori comuni e consigli pratici
Di seguito una panoramica degli errori più frequenti commessi dai contribuenti e dei consigli per evitarli:
- Ignorare la cartella o l’intimazione: aspettare un pignoramento per eccepire la prescrizione è inutile. È necessario impugnare subito l’intimazione entro 60 giorni .
- Confondere preavviso e intimazione: il preavviso di fermo è facoltativo ma impugnabile. Anche se non rientra nell’elenco dell’art. 19, la giurisprudenza lo ritiene autonomamente impugnabile .
- Non dimostrare la strumentalità entro i termini: la prova dell’uso lavorativo del veicolo deve essere documentata con elementi concreti; la semplice affermazione non basta .
- Rinunciare alla rateizzazione: anche chi ha un debito superiore a 120.000 euro può chiedere fino a 120 rate dimostrando la temporanea difficoltà .
- Non considerare il sovraindebitamento: chi ha debiti multipli deve valutare la procedura di composizione della crisi che consente l’esdebitazione .
- Aspettare l’ultimo giorno per agire: i termini sono perentori; contattare subito un professionista permette di predisporre la difesa.
- Sottovalutare la proporzionalità: contestare atti sproporzionati può portare all’annullamento o alla riduzione delle pretese .
- Dimenticare le definizioni agevolate: la “rottamazione‑quinquies” rappresenta un’opportunità per ridurre il debito; tuttavia bisogna valutare la sostenibilità del piano e l’inclusione dei carichi .
6. FAQ (Domande e risposte)
6.1. Ho ricevuto una cartella esattoriale nel 2026: cosa devo fare subito?
Entro 60 giorni dovrai decidere se pagare, chiedere la rateizzazione o impugnare la cartella. Verifica la corretta notifica, controlla se sono decorsi i termini di prescrizione e se la cartella contiene vizi formali. Contatta un avvocato per valutare le opzioni. Decorso il termine, l’agente potrà avviare l’esecuzione .
6.2. Qual è la differenza tra intimazione di pagamento e preavviso di fermo?
L’intimazione di pagamento (o avviso di mora) è un atto obbligatorio che l’agente deve notificare se non avvia l’esecuzione entro un anno dalla cartella . Il preavviso di fermo, invece, è la comunicazione con cui l’agente annuncia l’iscrizione del fermo dopo 30 giorni; non è previsto dalla legge come obbligatorio ma è considerato atto impugnabile .
6.3. Posso contestare un preavviso di fermo se non ho ricevuto l’intimazione?
Sì. L’ordinanza n. 7156/2025 ha affermato che il preavviso può essere impugnato e che non è necessaria la previa intimazione di pagamento . Tuttavia, se l’intimazione era dovuta (perché è trascorso più di un anno dalla cartella), si può eccepire il vizio e impugnare cumulativamente l’intimazione e il preavviso.
6.4. Come si calcola la prescrizione di una cartella esattoriale?
Dipende dal tributo: 10 anni per imposte statali (IRPEF, IVA, IRES), 5 anni per tributi locali e contributi previdenziali, 3 anni per il bollo auto . Il termine decorre dalla data in cui il tributo andava versato e si interrompe con la notifica di atti idonei. Se ritieni che sia prescritto, devi impugnare l’intimazione o la cartella.
6.5. Che cosa succede se non impugno la cartella entro 60 giorni?
La cartella diventa definitiva. Potrai contestarla solo per vizi propri dell’esecuzione (es. errori nei conteggi) ma non potrai più eccepire vizi dell’atto presupposto .
6.6. Posso ottenere la rateizzazione se ho altri debiti in corso?
Sì, l’Agenzia può concedere la rateizzazione anche se hai altre rate in corso, purché l’importo complessivo non superi i limiti e tu rispetti i parametri di difficoltà economica. Per debiti fino a 120.000 € puoi ottenere fino a 84 rate senza documentazione .
6.7. Come dimostro la temporanea difficoltà economica?
Per le persone fisiche e ditte individuali in regime semplificato, la difficoltà si dimostra attraverso l’ISEE e l’entità del debito da rateizzare; per le imprese si considera l’indice di liquidità e il rapporto tra debito e valore della produzione . Un decreto del Ministero dell’economia individua anche eventi eccezionali che presumono la difficoltà (calamità naturali, crisi settoriali) .
6.8. Posso aderire alla rottamazione‑quinquies se sono decaduto da una precedente rottamazione?
Sì. La legge consente di aderire anche se sei decaduto da rottamazioni precedenti, purché i carichi rientrino nella nuova definizione . Non possono aderire solo i debitori che hanno già versato tutte le rate della “rottamazione‑quater” al 30 settembre 2025 .
6.9. In quante rate posso pagare con la rottamazione‑quinquies?
Puoi scegliere di pagare in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in 54 rate bimestrali (9 anni) con interessi al 3 % annuo a partire dal 1° agosto 2026 .
6.10. Cosa succede se non pago una rata della rottamazione?
La decadenza si verifica se non paghi l’unica rata o se ometti il versamento di due rate, anche non consecutive . I versamenti effettuati saranno considerati acconto e l’agente potrà richiedere l’intero importo residuo.
6.11. L’estratto di ruolo è impugnabile?
No. L’art. 91 del d.lgs. 33/2025 dispone che l’estratto di ruolo non è impugnabile; lo sono la cartella, l’intimazione, l’ipoteca e il fermo se causano un pregiudizio concreto .
6.12. Posso utilizzare un veicolo gravato da fermo amministrativo?
No. L’art. 86 D.P.R. 602/1973 (e il nuovo art. 187 d.lgs. 33/2025) stabilisce che la guida di un veicolo sottoposto a fermo costituisce violazione del Codice della Strada e comporta sanzioni . È possibile chiedere la sospensione o la cancellazione dimostrando la strumentalità del mezzo.
6.13. È possibile vendere un veicolo sottoposto a fermo?
Sì, ma il fermo rimane gravante sul bene e l’acquirente non potrà utilizzarlo. È quindi sconsigliato vendere un veicolo con fermo. È preferibile ottenere la cancellazione dimostrando la strumentalità o estinguere il debito.
6.14. Quali sono i costi di un ricorso in Commissione (Corte) Tributaria?
È dovuto il contributo unificato tributario, il cui importo varia in base al valore della causa. Si paga anche il bollo per la notifica. Rivolgendosi a un professionista, si dovrà considerare l’onorario dell’avvocato; tuttavia, in caso di vittoria, le spese possono essere compensate al contribuente.
6.15. Posso compensare il debito con crediti fiscali o bonus?
In linea generale i crediti fiscali possono essere utilizzati per compensare i debiti iscritti a ruolo tramite F24, a condizione che non superino determinate soglie e che il contribuente non abbia irregolarità fiscali. La legge di bilancio 2026 introduce norme più severe sulle compensazioni per debiti superiori a 50.000 euro .
6.16. Cosa devo fare se ricevo un atto pignorativo?
È possibile impugnare il pignoramento solo per vizi propri (mancanza di notifica degli atti presupposti, prescrizione del credito) entro 20 giorni. Si può chiedere al giudice la sospensione se il pignoramento riguarda beni strumentali indispensabili. In caso di accoglimento, l’esecuzione viene sospesa.
6.17. Posso sanare i debiti inseriti in procedure concorsuali?
Sì. Le procedure di sovraindebitamento consentono di comprendere anche debiti tributari; le somme destinate alla rottamazione sono prededucibili .
6.18. Se non ho beni, posso ottenere l’esdebitazione?
Sì. La procedura di esdebitazione del debitore incapiente consente a chi non dispone di beni di ottenere la liberazione dai debiti dopo un periodo di monitoraggio di quattro anni . Occorre dimostrare di non aver compiuto atti in frode e di aver collaborato con i creditori.
6.19. Posso chiedere il rimborso di somme già pagate?
La definizione agevolata non prevede rimborsi dei versamenti già effettuati . Tuttavia, se la cartella viene annullata in contenzioso è possibile chiedere la ripetizione di quanto pagato.
6.20. Quanto incide la nuova Legge di bilancio 2026 sulle cartelle esattoriali?
La legge introduce l’ulteriore definizione agevolata (rottamazione‑quinquies), amplia la rateizzazione fino a 84 rate e prevede nuovi poteri di contrasto all’evasione (estensi del patrimonio informativo dell’Agenzia) . Inoltre differisce al 2027 alcune imposte (plastic tax, sugar tax) e modifica l’IRPEF; tali misure non incidono direttamente sulle cartelle ma possono influire sul reddito disponibile.
7. Simulazioni pratiche
7.1. Esempio di ricorso contro una cartella prescritta
Un imprenditore riceve nel febbraio 2026 un’intimazione di pagamento per contributi INPS relativi al 2017. Il tributo era soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 3 comma 9 della legge 335/1995 . Poiché l’ultima notifica utile era del 2018, il credito è prescritto dal 2023. L’imprenditore presenta ricorso entro 60 giorni impugnando l’intimazione e deducendo la prescrizione. L’agente non dimostra atti interruttivi successivi; il giudice annulla la cartella. Se l’imprenditore avesse ignorato l’intimazione, la pretesa si sarebbe cristallizzata .
7.2. Simulazione di rateizzazione ordinaria
Una ditta individuale riceve due cartelle per un totale di 80.000 euro nel 2026. Chiede la rateizzazione ordinaria. Poiché l’importo è inferiore a 120.000 €, può ottenere 84 rate senza documentazione. L’Agenzia approva un piano da 84 rate mensili da circa 952 € più interessi. Dopo tre anni la ditta subisce un calo di fatturato; dimostra la temporanea difficoltà con l’ISEE e chiede la proroga di 36 mesi. L’Agenzia concede la proroga e la rata scende a 650 €. La ditta rispetta i pagamenti e al termine è libera dai debiti.
7.3. Simulazione di rottamazione‑quinquies
Un privato ha tre cartelle riferite a IVA, IRPEF e contributi per un totale di 30.000 €. Applicando la rottamazione‑quinquies, le sanzioni e gli interessi sono eliminati; l’importo dovuto si riduce a 18.000 €. Il contribuente opta per il pagamento in 54 rate bimestrali. Le prime tre rate sono di 1.000 €, 1.000 € e 1.000 € (31 luglio, 30 settembre, 30 novembre 2026). Le restanti rate sono di circa 380 € al mese, con interessi al 3 % . Se il contribuente salta due rate, perde i benefici e quanto versato diventa acconto .
7.4. Esempio di piano del consumatore
Un consumatore ha debiti per 100.000 €: 40.000 € di tributi e contributi, 30.000 € di finanziamenti bancari, 30.000 € di carte di credito. Le entrate mensili non consentono di pagare. Lo Studio Monardo predispone un piano del consumatore proponendo ai creditori il pagamento di 50.000 € in 5 anni. Il piano è omologato dal giudice; l’importo residuo viene cancellato grazie all’esdebitazione . I debiti tributari sono inclusi; le somme per la rottamazione quinquies (per i carichi ante 2023) sono considerate prededucibili .
Conclusione
Difendersi da una cartella esattoriale nel 2026 richiede conoscenze aggiornate e un approccio tempestivo. Le riforme normative introducono nuove opportunità (rateizzazione estesa, rottamazione‑quinquies, procedure di sovraindebitamento) ma anche obblighi stringenti (impugnare l’intimazione entro 60 giorni, dimostrare la strumentalità del veicolo). La giurisprudenza più recente della Corte di cassazione rafforza l’esigenza di agire prontamente: la prescrizione va eccepita nell’immediato , il preavviso di fermo è impugnabile , l’onere della prova grava sul contribuente .
L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti offrono un supporto completo: analisi degli atti, ricorsi, rateizzazioni, definizioni agevolate, trattative e procedure di sovraindebitamento. Grazie alla qualifica di cassazionista, al ruolo di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di esperto negoziatore, l’avv. Monardo può assistere in ogni fase del contenzioso e fornire soluzioni concrete per bloccare azioni esecutive, fermi, ipoteche e pignoramenti. Non attendere che la situazione peggiori: contatta subito l’avv. Monardo per una consulenza personalizzata e per difendere i tuoi diritti.
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