Introduzione
Ricevere un avviso bonario da parte dell’Agenzia delle Entrate o da un agente della riscossione può generare ansia e incertezza, perché si tratta di una comunicazione con la quale l’amministrazione fiscale segnala errori, omissioni o irregolarità emerse dai controlli automatizzati o formali della dichiarazione. Nel 2026, in un contesto normativo in continua evoluzione, le sanzioni e gli interessi possono crescere rapidamente se non si interviene tempestivamente. Molti contribuenti commettono due errori ricorrenti: ignorano l’avviso o pagano senza verificare la legittimità della pretesa. Entrambi i comportamenti possono avere gravi conseguenze, come l’iscrizione a ruolo del debito, l’avvio di procedure esecutive o la perdita delle agevolazioni previste dalla legge.
L’obiettivo di questo articolo è spiegare come difendersi da un avviso bonario nel 2026 partendo dalle norme vigenti, dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione e dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate. Il taglio sarà professionale ma divulgativo, con un punto di vista orientato al debitore: saranno illustrati i rimedi per impugnare la comunicazione, le strategie per sospendere o ridurre le somme dovute e gli strumenti di definizione agevolata attualmente in vigore.
Il supporto dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff
Per evitare errori e affrontare correttamente la procedura è fondamentale affidarsi a un professionista esperto. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina un team multidisciplinare formato da avvocati e commercialisti specializzati in diritto tributario e bancario a livello nazionale. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) ed Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie alla sua esperienza può analizzare il tuo avviso bonario, individuare vizi di notifica o di motivazione, proporre ricorsi e opposizioni, gestire trattative con gli uffici fiscali e predisporre piani di rientro o accordi di ristrutturazione per proteggere il patrimonio.
Se hai ricevuto un avviso bonario o una comunicazione di irregolarità, non aspettare: i termini per reagire sono stringenti. A seconda dell’anno in cui è stata elaborata la comunicazione avrai generalmente 60 giorni per pagare o fornire chiarimenti (per le comunicazioni emesse dal 1° gennaio 2025 in poi), 30 giorni per quelle antecedenti e 90 giorni se la notifica è avvenuta in modalità telematica. 📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.
Contesto normativo e giurisprudenziale
In questa sezione vengono illustrati i principali riferimenti normativi e giurisprudenziali che disciplinano le comunicazioni di irregolarità e gli avvisi bonari. Conoscere le fonti è indispensabile per impostare la difesa.
1. La liquidazione automatizzata e l’art. 36‑bis del DPR 600/1973
L’avviso bonario nasce dall’attività di liquidazione automatizzata delle imposte, disciplinata dall’articolo 36‑bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600. La norma stabilisce che l’amministrazione, avvalendosi di procedure informatiche, verifica le dichiarazioni entro l’inizio del periodo di presentazione di quelle successive; sulla base dei dati desumibili dalle dichiarazioni e dall’Anagrafe tributaria, può correggere errori materiali e di calcolo, ridurre detrazioni o deduzioni esposte in misura superiore a quella prevista e controllare la tempestività dei versamenti . Quando dai controlli emerge un risultato diverso da quello indicato, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente per consentire la regolarizzazione entro 60 giorni . I dati contabili risultanti dalla liquidazione sono considerati, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente .
Va ricordato che l’art. 36‑bis è stato oggetto di numerose modifiche. La Legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha chiarito che il termine indicato al primo comma ha carattere ordinatorio e non è previsto a pena di decadenza . Più recentemente, il D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108, ha previsto che le nuove disposizioni si applicano alle comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025 , ampliando i termini per fornire chiarimenti e rendendo più flessibile il contraddittorio.
2. Il controllo formale e l’art. 36‑ter del DPR 600/1973
Oltre al controllo automatizzato, gli uffici possono svolgere il controllo formale previsto dall’art. 36‑ter dello stesso DPR. La norma consente di verificare la sussistenza delle detrazioni, delle deduzioni e delle ritenute d’imposta sulla base dei documenti. Il comma 4 impone all’amministrazione di comunicare l’esito del controllo, indicando i motivi della rettifica e dando al contribuente 30 giorni per fornire chiarimenti; per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025 il termine è stato esteso a 60 giorni dal D.Lgs. 108/2024 . Secondo la Corte di Cassazione, la mancata comunicazione rende nulla la cartella di pagamento. Con l’ordinanza 16 giugno 2025, n. 16163, la Suprema Corte ha affermato che anche se il contribuente non collabora all’istruttoria, l’amministrazione deve comunque inviare la comunicazione dell’esito del controllo formale prima dell’emissione della cartella a pena di nullità . Ciò ribadisce l’importanza del contraddittorio preventivo e del rispetto delle garanzie procedimentali.
3. L’obbligo di comunicazione nello Statuto dei diritti del contribuente
Lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212) tutela il contribuente nelle fasi del controllo e della riscossione. L’articolo 6 stabilisce che l’amministrazione finanziaria deve assicurare l’effettiva conoscenza degli atti destinati al contribuente e che questi siano comunicati nel luogo di effettivo domicilio . Il comma 5 impone che prima di procedere all’iscrizione a ruolo, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti o produrre documenti entro un termine congruo non inferiore a 30 giorni . La disposizione si applica anche se emerge la spettanza di un minor rimborso e prevede che sono nulli i provvedimenti emessi in violazione di tali obblighi . La norma, quindi, sancisce la nullità (e, a seguito delle modifiche del D.Lgs. 219/2023, l’annullabilità) delle iscrizioni a ruolo senza previo contraddittorio in caso di incertezze.
4. La riscossione e il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462
Il D.Lgs. 462/1997 disciplina la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali. L’articolo 2 stabilisce che il contribuente può regolarizzare la propria posizione versando quanto richiesto con sanzioni ridotte o fornendo chiarimenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il D.Lgs. 108/2024 ha esteso tale termine a 60 giorni per le comunicazioni elaborate a partire dal 1° gennaio 2025, mentre rimane di 90 giorni se l’avviso è trasmesso in modalità telematica . In caso di mancato pagamento, le somme sono iscritte a ruolo con sanzioni piene . È quindi essenziale rispettare i termini per evitare l’iscrizione a ruolo e l’aggravio dei costi.
5. Le novità normative 2025‑2026: proroga dei termini e riforma del contraddittorio
Il Decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108 rappresenta una svolta per i contribuenti perché, nell’ottica del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), amplia i termini per regolarizzare le comunicazioni di irregolarità e rafforza il contraddittorio. In sintesi:
- Estensione del termine di pagamento e di presentazione delle osservazioni – Nel comma 3 dell’art. 36‑bis e nel comma 4 dell’art. 36‑ter del DPR 600/1973, così come negli articoli 2 e 3 del D.Lgs. 462/1997, la parola “trenta” viene sostituita con “sessanta”: il contribuente dispone quindi di 60 giorni per pagare o chiarire le irregolarità . Il pagamento della prima rata nella rateizzazione resta invece fissato a 30 giorni .
- Modifica degli articoli relativi all’IVA – All’art. 54‑bis del DPR 633/1972 e all’art. 2‑bis del DL 203/2005 il termine è uniformato: 60 giorni per le comunicazioni ordinarie e 90 giorni per quelle trasmesse telematicamente .
- Decorrenza – Le disposizioni si applicano alle comunicazioni elaborate a partire dal 1° gennaio 2025 . Fino al 31 dicembre 2024 resta valido il termine di 30 giorni.
- Coordinamento con le definizioni agevolate – La riforma non incide sul regime delle sanzioni: rimane la riduzione a un terzo (o al 3 % in caso di definizione agevolata) per chi paga entro il nuovo termine e persiste la possibilità di rateizzare le somme dovute.
Queste novità si affiancano alle misure di definizione agevolata introdotte dalla Legge di bilancio 2023 e dalle successive “rottamazioni” delle cartelle, confermando l’intenzione del legislatore di favorire la collaborazione con il contribuente e di ridurre il contenzioso. Tuttavia, è bene ricordare che i termini restano perentori e che il mancato rispetto comporta l’iscrizione a ruolo con sanzioni piene.
5. Le interpretazioni giurisprudenziali più recenti
La Corte di Cassazione e la giustizia tributaria hanno prodotto un notevole numero di pronunce sulla natura dell’avviso bonario e sui limiti dell’obbligo di contraddittorio.
- Obbligo di comunicazione solo in presenza di errori: con la sentenza n. 17396/2010, la Suprema Corte ha precisato che la comunicazione dell’esito del controllo automatico è obbligatoria solo quando il risultato è diverso da quello indicato nella dichiarazione . Fuori da tali ipotesi, i dati della liquidazione sono considerati come dichiarati e non vi è obbligo di comunicare la regolarità della dichiarazione .
- Contraddittorio limitato ai casi di incertezza: la stessa pronuncia, richiamando l’art. 6, comma 5, dello Statuto, ha puntualizzato che l’obbligo di inviare l’avviso, a pena di nullità, sussiste solo quando emergono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione . In assenza di questioni incerte o interpretative, l’iscrizione a ruolo non preceduta da avviso bonario è legittima.
- Nullità della cartella per mancanza di comunicazione nel controllo formale: la Cassazione ha però statuito che l’omessa comunicazione nel controllo formale ex art. 36‑ter rende nulla la cartella, salvo che l’errore sia evidente “ictu oculi” . Ciò conferma che nel controllo formale il contraddittorio è sempre richiesto.
- Avviso bonario come atto impugnabile: con la sentenza n. 24390/2022 la Corte di Cassazione ha riconosciuto la autonoma impugnabilità dell’avviso bonario, qualificandolo come un atto impositivo che può essere contestato senza attendere la cartella. Sebbene questa sentenza non sia riportata integralmente nelle nostre fonti, è stata richiamata dalle circolari e dagli articoli di dottrina per legittimare la proposizione del ricorso immediato.
- Ordinanza n. 16163/2025: già citata, ha ribadito che la mancata comunicazione dell’esito del controllo formale comporta la nullità della cartella di pagamento . Questa pronuncia sottolinea la tendenza della giurisprudenza a rafforzare il diritto al contraddittorio.
Queste sentenze costituiscono una bussola per orientare la difesa: occorre verificare se l’avviso è stato notificato quando dovuto e se è stato rispettato il contraddittorio preventivo.
6. Le circolari dell’Agenzia delle Entrate e le definizioni agevolate
L’Agenzia delle Entrate ha emanato numerose circolari che chiariscono la disciplina degli avvisi bonari e le possibili definizioni agevolate. La circolare 13 gennaio 2023, n. 1/E, ad esempio, ha spiegato che l’articolo 1, commi da 153 a 159, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) consente di definire in modo agevolato le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni per i periodi 2019‑2021 . La comunicazione degli esiti ha natura di invito, non di atto impositivo, e offre al contribuente la possibilità di pagare con sanzioni ridotte al terzo, oppure di chiedere il riesame . Il comma 153 consente di ridurre le sanzioni al 3 % (anziché al 10 %) e di includere nella definizione le comunicazioni il cui termine non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023 .
Nel 2024 e nel 2025 sono state introdotte altre misure di definizione agevolata (cosiddette “rottamazioni” delle cartelle), ma le principali novità per gli avvisi bonari si concentrano sulla rottamazione‑quater prevista dall’art. 1, commi 231‑252, della L. 197/2022 e successive modifiche. Essa consente di estinguere i debiti affidati all’Agente della riscossione fino al 30 giugno 2022 senza pagare interessi e sanzioni, con rateazione fino a 18 rate. Per i contribuenti che hanno ricevuto avvisi bonari scaduti, la rottamazione‑quater rappresenta un’ulteriore possibilità di sistemare la posizione.
Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’avviso bonario
Ricevuto l’avviso bonario (o comunicazione di irregolarità), il contribuente dispone di un tempo limitato per valutare e agire. Di seguito vengono illustrati i passaggi fondamentali.
1. Lettura e verifica dell’atto
- Controllare i dati: verificare che la comunicazione si riferisca effettivamente alla propria dichiarazione e che non vi siano errori di codice fiscale, anno d’imposta o importi. Prestare attenzione al numero di protocollo e alla data di emissione.
- Verificare i motivi dell’irregolarità: l’avviso deve specificare gli errori o le omissioni individuate; se manca la motivazione o se il motivo non è chiaro, è possibile contestare l’atto per difetto di motivazione (art. 7 dello Statuto del contribuente ).
- Controllare il termine di pagamento: solitamente 30 giorni dal ricevimento (90 giorni se l’avviso è emesso in forma telematica), ai sensi del D.Lgs. 462/1997 . Dal 2024, per le comunicazioni elaborate dall’1 gennaio 2025, il termine per fornire chiarimenti può arrivare a 60 giorni .
- Verificare la correttezza della notifica: l’avviso deve essere notificato nel domicilio eletto o nel domicilio digitale; la mancata notifica rende l’atto inesistente e consente di impugnarlo.
2. Reazione entro i termini
- Pagare con sanzioni ridotte: se si riconosce l’errore e non si desidera contestare, è possibile versare l’importo indicato con sanzioni ridotte a un terzo, oppure al 3 % se rientra nella definizione agevolata prevista dalla legge 197/2022 .
- Chiedere il riesame: il contribuente può inviare chiarimenti e documenti all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni per le comunicazioni antecedenti al 2025 oppure entro 60 giorni per quelle elaborate dal 1° gennaio 2025; se la comunicazione è telematica il termine è di 90 giorni . È consigliabile inviare la documentazione con raccomandata A/R o tramite PEC per comprovare la data di invio.
- Presentare ricorso: se si ritiene che la comunicazione sia illegittima, è possibile proporre ricorso davanti al giudice tributario. In seguito alla sentenza della Cassazione n. 24390/2022, l’avviso bonario è ritenuto autonomamente impugnabile. Il ricorso deve essere notificato entro 60 giorni dalla data di ricezione dell’avviso.
3. Attendere l’esito o la cartella
Se non si effettua alcuna azione entro il termine, l’amministrazione iscriverà a ruolo le somme dovute con applicazione delle sanzioni piene e degli interessi. La cartella di pagamento sarà notificata dal concessionario della riscossione. Se, invece, si inviano chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate deve comunicare l’esito del riesame prima di procedere all’iscrizione a ruolo. In caso di mancato riscontro, è consigliabile sollecitare l’ufficio o valutare un ricorso per la tutela del diritto.
Difese e strategie legali
Difendersi da un avviso bonario significa adottare strategie idonee a tutelare i propri diritti e, ove possibile, evitare l’iscrizione a ruolo. Ecco le principali.
1. Verificare la legittimità dell’atto
- Vizi formali: l’avviso deve riportare i dati del contribuente, i riferimenti alla dichiarazione, la motivazione della rettifica e l’indicazione del responsabile del procedimento (art. 7 dello Statuto ). L’assenza di tali elementi può comportare la nullità.
- Mancata comunicazione nel controllo formale: come precisato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 16163/2025, la cartella emessa senza la previa comunicazione dell’esito del controllo formale è nulla . Prima di pagare o contestare, verificare se l’avviso deriva da un controllo formale e se sia stata rispettata la procedura.
- Contraddittorio preventivo e art. 6, comma 5: se l’amministrazione iscrive a ruolo somme derivanti dalla liquidazione in presenza di incertezze, senza invitare il contribuente a fornire chiarimenti, il provvedimento è annullabile . Questa difesa è spesso invocata quando l’irregolarità non è aritmetica ma riguarda interpretazioni della norma.
2. Presentare istanza di autotutela
L’istanza di autotutela è una richiesta all’ufficio per l’annullamento totale o parziale dell’avviso. Può essere presentata anche oltre il termine di 30 giorni (o 60 giorni se la comunicazione è stata elaborata dal 1° gennaio 2025), ma è consigliabile agire tempestivamente per evitare l’iscrizione a ruolo. L’ufficio può annullare l’atto se riconosce l’errore (es. versamento già effettuato, doppia imposizione, errata applicazione di detrazioni). In caso di diniego, il contribuente può impugnare la cartella.
3. Proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria
Se l’istanza di autotutela non viene accolta o se l’avviso è illegittimo, è possibile proporre ricorso. Dal 2022 il termine decorre dalla notifica dell’avviso bonario. L’impugnazione consente di contestare sia gli aspetti formali (mancata motivazione, notifica inesistente) sia quelli sostanziali (errata interpretazione, inesistenza del presupposto). La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 24390/2022, ha riconosciuto l’avviso bonario come atto impugnabile; pertanto il ricorso è ammissibile anche prima dell’emissione della cartella.
4. Chiedere la sospensione della riscossione
In presenza di vizi gravi o di pagamento in corso, è possibile chiedere la sospensione dell’iscrizione a ruolo. La sospensione può essere concessa dall’Agenzia delle Entrate o dal giudice, in sede cautelare, se sussiste fumus boni iuris (probabilità di fondatezza) e pericolo di danno grave e irreparabile. Questa misura evita l’avvio di azioni esecutive (pignoramento, ipoteca, fermo amministrativo) durante il contenzioso.
5. Rateizzazione e piani di rientro
Qualora il contribuente riconosca il debito ma non possa versare in un’unica soluzione, può richiedere la rateizzazione. Le rate variano in base all’importo del debito: fino a 8 rate trimestrali per importi inferiori a 5.000 € e fino a 20 rate trimestrali per debiti superiori. La rateazione blocca gli interessi di mora e consente di evitare azioni esecutive se rispettata. Nel caso di definizione agevolata, la legge consente fino a 18 rate.
6. Eccepire la prescrizione
Anche gli avvisi bonari sono soggetti alla prescrizione. Le somme dovute in seguito a controllo automatizzato si prescrivono in 5 anni dalla notifica dell’avviso; se non viene emessa la cartella entro tale termine, il debito si estingue. È quindi utile verificare la data di notifica e confrontarla con quella della cartella.
Strumenti alternativi e definizioni agevolate
Oltre al ricorso giudiziale, esistono strumenti che permettono di risolvere il debito in modo agevolato.
1. Definizione agevolata degli avvisi bonari (Legge 197/2022 e succ. mod.)
L’articolo 1, commi 153‑159, della L. 197/2022 consente di definire le somme dovute a seguito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni per i periodi 2019‑2021 con il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni ridotte al 3 % . Possono accedere alla definizione i contribuenti il cui termine di pagamento non sia scaduto al 1° gennaio 2023, nonché coloro che abbiano rateazioni in corso. La circolare 1/E 2023 ha chiarito che la definizione si realizza con il versamento integrale o rateizzato; non è necessario ricevere una nuova comunicazione .
2. Rottamazione‑quater delle cartelle (commi 231‑252 della L. 197/2022)
La cosiddetta rottamazione‑quater permette di estinguere i debiti affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 senza pagare sanzioni e interessi, versando solo le imposte, gli interessi legali e l’aggio. Anche gli avvisi bonari per i quali è già stata emessa la cartella possono essere inclusi. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate (le prime due pari al 10 % del totale). Con la domanda di adesione si deve rinunciare ai contenziosi pendenti e le procedure esecutive vengono sospese .
3. Piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e esdebitazione (Legge 3/2012)
La Legge 3/2012 (modificata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) offre soluzioni per il sovraindebitamento del contribuente non fallibile. Tra queste vi sono:
- Piano del consumatore: consente al debitore persona fisica di proporre ai creditori (compresa l’Agenzia delle Entrate) un piano di pagamento rateizzato commisurato alle proprie capacità, con possibile falcidia dell’importo. Richiede l’assistenza di un Gestore della crisi iscritto all’OCC.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: rivolto a professionisti e imprenditori in difficoltà, consente di ristrutturare il debito con il consenso della maggioranza dei creditori e l’omologazione del tribunale.
- Esdebitazione: all’esito positivo della procedura di sovraindebitamento, il debitore onesto ma sfortunato può ottenere la liberazione residua dai debiti non soddisfatti.
L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, può assistere il contribuente nella predisposizione di questi piani, valutando quando includere avvisi bonari e cartelle.
4. Concordato preventivo biennale e altri istituti
Il concordato preventivo biennale introdotto dalla riforma fiscale consente alle partite IVA di concordare con l’Agenzia delle Entrate un’imposta forfettaria per due anni, evitando i controlli. Anche se non riguarda direttamente gli avvisi bonari, è uno strumento di pianificazione che può prevenire irregolarità future. Altri istituti utili sono il ravvedimento operoso speciale, la definizione delle liti pendenti e l’adesione agli accertamenti.
Errori comuni e consigli pratici
Ecco alcuni errori frequenti che contribuenti e imprenditori commettono quando ricevono un avviso bonario, seguiti da consigli pratici per evitarli:
| Errore comune | Perché è pericoloso | Consiglio pratico |
|---|---|---|
| Ignorare la comunicazione | se non si risponde entro il termine, le somme vengono iscritte a ruolo con sanzioni piene; inoltre si perde la possibilità di chiarire errori o di ottenere le riduzioni | Leggere immediatamente l’avviso, annotare la data di ricezione e calendarizzare la scadenza. Contattare un professionista per valutare la situazione |
| Pagare senza verificare | si rischia di versare somme non dovute, di pagare sanzioni maggiori o di perdere il diritto a contestare eventuali errori | Confrontare l’avviso con la dichiarazione, controllare versamenti già effettuati e chiedere chiarimenti all’ufficio; se necessario, presentare ricorso |
| Confondere avviso bonario e cartella di pagamento | l’avviso bonario non è un titolo esecutivo ma un invito a regolarizzare; la cartella, invece, è immediatamente esecutiva | Sapere che l’avviso può essere impugnato e che il pagamento può essere rateizzato con sanzioni ridotte; non attendere l’arrivo della cartella |
| Non allegare documenti nel riesame | la mancanza di documenti può portare all’iscrizione a ruolo; l’ufficio considera solo quanto fornito | Inviare copia dei documenti giustificativi (ricevute, certificazioni, contratto di mutuo) con PEC o raccomandata A/R, indicando i riferimenti dell’avviso |
| Perdere i termini | il termine di 30 giorni (esteso a 60 giorni per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025) è perentorio per il pagamento ridotto o per presentare ricorso | Tenere traccia delle scadenze e inviare l’istanza o il pagamento con un margine di sicurezza. Valutare la sospensione della riscossione in caso di ricorso |
Tabelle riepilogative
Principali norme relative agli avvisi bonari
| Norma | Oggetto | Contenuto essenziale |
|---|---|---|
| Art. 36‑bis DPR 600/1973 | Liquidazione automatizzata | L’amministrazione corregge errori di calcolo nelle dichiarazioni, riduce detrazioni e deduzioni, controlla i versamenti e comunica l’esito al contribuente entro l’anno successivo |
| Art. 36‑ter DPR 600/1973 | Controllo formale | Gli uffici verificano la documentazione e devono comunicare l’esito con motivazione; il contribuente ha 30 giorni per replicare (estesi a 60 giorni per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025); la mancata comunicazione comporta la nullità della cartella |
| Art. 6, comma 5, L. 212/2000 | Statuto del contribuente | In caso di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti entro un termine non inferiore a 30 giorni; in mancanza, l’iscrizione a ruolo è annullabile |
| D.Lgs. 462/1997, art. 2 | Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli | Il contribuente può pagare entro 30 giorni (estesi a 60 giorni per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025 e a 90 giorni se l’avviso è telematico) con sanzioni ridotte o chiedere il riesame; se non paga, le somme sono iscritte a ruolo |
| Circolare 1/E 2023 | Definizione agevolata delle somme dovute (L. 197/2022) | Prevede la possibilità di definire le somme dovute a seguito di controlli automatizzati per i periodi 2019‑2021 con sanzioni ridotte al 3 %, fornendo chiarimenti sulle modalità e sui termini |
Termini e sanzioni
| Fase | Termine ordinario | Sanzioni applicabili |
|---|---|---|
| Pagamento ridotto dopo l’avviso bonario | 30 giorni dalla ricezione, estesi a 60 giorni per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025 e a 90 giorni se l’avviso è telematico | Sanzione ridotta a 1/3 (10 % per IVA) o al 3 % se rientra nella definizione agevolata |
| Presentazione di chiarimenti | 30 giorni (estesi a 60 giorni dal 1° gennaio 2025 e a 90 giorni se la comunicazione è telematica) | Nessuna sanzione, possibilità di annullamento totale o parziale |
| Ricorso alla Corte di giustizia tributaria | 60 giorni dalla notifica dell’avviso bonario | In caso di soccombenza il giudice può applicare le spese di giudizio; l’iscrizione a ruolo è sospesa se viene concessa la sospensiva |
| Rottamazione‑quater | Termine stabilito dalla legge (es. 30 aprile 2023 per la presentazione, 31 ottobre 2023 per il pagamento iniziale) | Esclusione di interessi e sanzioni; pagamento dell’imposta e dell’aggio |
Domande e risposte (FAQ)
1. Cos’è un avviso bonario?
L’avviso bonario è una comunicazione di irregolarità emessa dall’Agenzia delle Entrate a seguito di controlli automatizzati (art. 36‑bis) o formali (art. 36‑ter) della dichiarazione. Non è un titolo esecutivo ma un invito a regolarizzare gli errori o le omissioni, permettendo al contribuente di pagare con sanzioni ridotte o di fornire chiarimenti.
2. Quanto tempo ho per rispondere?
Il termine di risposta dipende dall’anno di elaborazione della comunicazione. Per gli avvisi elaborati fino al 31 dicembre 2024 hai 30 giorni dalla ricezione per pagare con sanzioni ridotte o per inviare chiarimenti . Il D.Lgs. 108/2024 ha esteso tale termine a 60 giorni per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025 in avanti ; se l’avviso viene trasmesso in modalità telematica i giorni diventano 90 . In ogni caso la scadenza è perentoria e occorre agire tempestivamente.
3. È obbligatorio ricevere l’avviso bonario prima della cartella?
Solo in parte. La Cassazione ha chiarito che l’avviso è obbligatorio quando dai controlli automatici emerge un risultato diverso rispetto alla dichiarazione o quando esistono incertezze su aspetti rilevanti . Nel controllo formale la comunicazione è sempre necessaria e la sua mancanza rende nulla la cartella .
4. Posso impugnare direttamente l’avviso bonario?
Sì. La sentenza della Corte di Cassazione n. 24390/2022 ha riconosciuto che l’avviso bonario è un atto impugnabile autonomamente. Pertanto puoi proporre ricorso entro 60 giorni dalla sua notifica senza attendere la cartella. Questa possibilità è particolarmente utile per contestare vizi formali o sostanziali.
5. Che succede se non pago né rispondo?
Se non reagisci entro il termine, l’Agenzia delle Entrate iscriverà a ruolo le somme dovute con sanzioni piene e interessi. La cartella di pagamento arriverà tramite l’Agenzia delle entrate-Riscossione e avrà efficacia esecutiva. Oltre agli interessi moratori potresti subire pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi.
6. Come posso contestare le somme richieste?
Puoi inviare una richiesta di riesame all’Agenzia delle Entrate entro il termine, allegando i documenti che dimostrano la correttezza della dichiarazione. In alternativa puoi presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni, eccependo i vizi formali (mancata motivazione, notifica inesistente) e sostanziali (errori di calcolo, interpretazione errata).
7. La sanzione ridotta viene applicata anche alle addizionali regionali e comunali?
Sì. Nel pagamento entro 30 giorni la sanzione ridotta a un terzo (o al 3 % nella definizione agevolata) si applica anche alle addizionali e agli altri tributi liquidati nella comunicazione. Il calcolo è effettuato dall’Agenzia delle Entrate e riportato nell’avviso.
8. Posso rateizzare il pagamento dell’avviso bonario?
Il D.Lgs. 462/1997 consente la rateizzazione delle somme dovute dopo la comunicazione. Normalmente la rateizzazione prevede 8 rate trimestrali per importi fino a 5.000 € e 20 rate per importi superiori. In caso di definizione agevolata (L. 197/2022) sono possibili fino a 18 rate, con le prime due pari al 10 % del totale .
9. Qual è la differenza tra avviso bonario e avviso di accertamento?
L’avviso bonario deriva da controlli automatizzati o formali e invita a regolarizzare. L’avviso di accertamento è un atto impositivo vero e proprio, emesso a seguito di verifica o accesso, che liquida una maggiore imposta e può contenere irrogazione di sanzioni. L’avviso di accertamento è immediatamente impugnabile e, se definitivo, dà luogo alla cartella. L’avviso bonario, invece, mira ad evitare la cartella.
10. Devo pagare l’intero importo indicato nell’avviso?
No. L’avviso indica sia le imposte dovute sia le sanzioni e gli interessi. Se paghi entro il termine, la sanzione è ridotta; se effettui la definizione agevolata la sanzione scende al 3 %. Inoltre, puoi versare in forma rateizzata, ma dovrai comunque pagare l’imposta e gli interessi.
11. Cosa succede se ricevo un avviso bonario relativo ad anni molto vecchi?
Le somme dovute a seguito di comunicazione di irregolarità si prescrivono in cinque anni. Se ricevi un avviso relativo a periodi d’imposta oltre i cinque anni e non è stata emessa una cartella, puoi eccepire la prescrizione. Tuttavia, se l’avviso è stato notificato regolarmente entro il termine, la prescrizione si interrompe.
12. L’avviso bonario può riguardare anche l’IVA?
Sì. L’art. 54‑bis del DPR 633/1972 disciplina il controllo automatizzato dell’IVA. Anche in questo caso l’amministrazione comunica l’esito al contribuente con sanzioni ridotte e la possibilità di fornire chiarimenti. Le regole sono analoghe a quelle previste dall’art. 36‑bis per le imposte dirette.
13. Posso inserire l’avviso bonario in una procedura di sovraindebitamento?
Sì. Nell’ambito della Legge 3/2012 puoi includere gli avvisi bonari e le cartelle nella proposta di piano del consumatore o accordo di ristrutturazione. La procedura consente di diluire il pagamento o ridurre l’importo in base alle tue capacità. L’Avv. Monardo, come Gestore della crisi, può assisterti nel predisporre la proposta e nell’interloquire con l’Agenzia delle Entrate.
14. Che differenza c’è tra ravvedimento operoso e definizione agevolata?
Il ravvedimento operoso permette al contribuente di regolarizzare spontaneamente le violazioni versando l’imposta, gli interessi e la sanzione ridotta (dal 10 % al 5 % o ancora meno, a seconda del ritardo). La definizione agevolata invece è prevista dalla legge e consente di ridurre le sanzioni su comunicazioni già emesse; riguarda periodi d’imposta specifici e richiede la presentazione della domanda. Il ravvedimento non necessita di domanda e può essere effettuato prima della notifica.
15. Se ho già pagato una parte dell’avviso bonario posso ancora presentare ricorso?
Sì. Il pagamento parziale non preclude il ricorso, ma potrebbe essere interpretato come acquiescenza rispetto alla parte pagata. È opportuno, prima di versare, consultare un professionista per valutare se conviene impugnare l’intero importo o solo una parte.
16. Quando conviene accedere alla rottamazione‑quater?
Conviene aderire quando il debito derivante dagli avvisi bonari e dalle cartelle include sanzioni e interessi elevati. La rottamazione consente di pagare solo l’imposta e l’aggio, azzerando le sanzioni. Tuttavia bisogna essere in regola con i pagamenti delle rate; in caso di decadenza si perde il beneficio. Inoltre, occorre rinunciare ai contenziosi pendenti per i debiti inclusi.
17. Cosa posso fare se l’avviso bonario riguarda un errore commesso dal mio commercialista?
Puoi contestare la pretesa chiedendo la riduzione delle sanzioni se dimostri la tua buona fede e l’affidamento nelle indicazioni del professionista (art. 10 dello Statuto del contribuente ). In alcuni casi è possibile ottenere l’annullamento totale o la riduzione delle sanzioni. Inoltre potresti rivalerti nei confronti del professionista per il danno subito.
18. Come si calcolano gli interessi sull’avviso bonario?
Gli interessi sono calcolati dall’Agenzia delle Entrate in base ai tassi legali vigente nel periodo di riferimento. Decorrono dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata fino al pagamento. Se accedi alla definizione agevolata o alla rottamazione, gli interessi di mora vengono azzerati o ridotti.
19. Se impugno l’avviso bonario, devo comunque pagare?
Non obbligatoriamente. Con il ricorso puoi chiedere la sospensione dell’atto; se il giudice la concede, l’iscrizione a ruolo e le procedure esecutive sono sospese. In caso contrario, potresti dover pagare le somme per evitare azioni cautelari e recuperarle in seguito se vinci il giudizio.
20. L’avviso bonario fa decorrrere i termini di accertamento?
No. L’invio dell’avviso bonario non interrompe i termini di accertamento dell’imposta. Tuttavia, se il contribuente paga o accetta la comunicazione, la pretesa si consolida e non può essere contestata successivamente.
Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio l’impatto economico di un avviso bonario, presentiamo alcune simulazioni.
Esempio 1 – Irregolarità nei versamenti
Supponiamo che un contribuente dichiari un’imposta Irpef di 5.000 € ma versi solo 4.000 €. Il controllo automatizzato rileva l’omissione di 1.000 €. L’Agenzia delle Entrate invia l’avviso bonario con i seguenti importi:
- Imposta dovuta: 1.000 €
- Interessi: 50 € (ipotesi di 5 % annuo per 1 anno)
- Sanzione ordinaria: 300 € (30 % dell’imposta omessa)
Se il contribuente paga entro 30 giorni beneficia della sanzione ridotta a un terzo: paga solo 100 € di sanzione. Pertanto l’importo totale da versare sarà 1.000 € + 50 € + 100 € = 1.150 €. Se aderisce alla definizione agevolata (ad esempio perché rientra nei periodi 2019‑2021), la sanzione si riduce al 3 %, quindi paga solo 30 € e l’importo totale scende a 1.080 €.
Esempio 2 – Detrazione non spettante
Un contribuente indica una detrazione per spese mediche pari a 2.500 €, ma l’Agenzia rileva che la detrazione massima spettante è 1.000 €. La differenza di 1.500 € genera un maggiore imposta di 450 € (aliquota ipotetica del 30 %). L’avviso bonario riporterà:
- Maggiore imposta: 450 €
- Sanzione ordinaria: 135 € (30 %)
- Interessi: 10 €
Pagando entro 30 giorni la sanzione si riduce a 45 €; totale 505 €. Se il contribuente dimostra con documenti che alcune spese erano deducibili, può chiedere il riesame e ottenere l’annullamento parziale.
Esempio 3 – Rottamazione‑quater
Immaginiamo di avere tre cartelle derivanti da avvisi bonari per un totale di 10.000 € (imposte 6.500 €, sanzioni 2.500 €, interessi 1.000 €). Aderendo alla rottamazione‑quater si versano solo le imposte e gli interessi legali, senza sanzioni. Supponendo interessi legali per 500 €, l’importo da pagare sarà 7.000 € suddiviso in 18 rate. Le prime due rate (10 % ciascuna) saranno di 700 € l’una e le restanti 16 rate saranno di circa 375 €. Se il contribuente rinuncia al contenzioso e rispetta i pagamenti, i debiti residui saranno cancellati.
Sentenze aggiornate da fonti istituzionali
Prima di concludere, riportiamo alcune sentenze recenti rilevanti per gli avvisi bonari, con i riferimenti ufficiali.
| Data/numero sentenza | Organo | Principio | Fonte |
|---|---|---|---|
| Cass. ord. 16 giugno 2025 n. 16163 | Corte di Cassazione, Sez. V | Anche se il contribuente non collabora all’istruttoria, l’Agenzia delle Entrate deve comunicare l’esito del controllo formale ex art. 36‑ter, comma 3, prima di emettere la cartella; in mancanza la cartella è nulla | Massima pubblicata sul sito della Giustizia tributaria |
| Cass. 23 luglio 2010 n. 17396 | Corte di Cassazione | La comunicazione degli esiti del controllo automatico è obbligatoria solo quando il risultato differisce dalla dichiarazione; in assenza di errori non occorre avviso e l’iscrizione a ruolo senza contraddittorio non è nulla | Commento su Fisco e Tasse con citazione della sentenza |
| Cass. 14 gennaio 2011 n. 795 | Corte di Cassazione | L’avviso bonario deve essere inviato a pena di nullità solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione | Id. |
| Cass. ord. 14 gennaio 2014 n. 545 | Corte di Cassazione | La cartella emessa senza previa comunicazione dell’avviso bonario è nulla quando il controllo richiede un accertamento motivato; la comunicazione serve a consentire la difesa del contribuente | Id. |
| Cass. Sez. Trib., sentenza n. 24390/2022 | Corte di Cassazione | L’avviso bonario è un atto impugnabile e produce effetti immediati; il contribuente può proporre ricorso anche prima della cartella | Sentenza richiamata nelle circolari dell’Agenzia e nella dottrina (non riprodotta integralmente) |
Conclusione
Gli avvisi bonari sono strumenti con cui l’amministrazione finanziaria invita i contribuenti a correggere o pagare le somme dovute in esito ai controlli. Comprendere le norme (art. 36‑bis e 36‑ter del DPR 600/1973, art. 6 dello Statuto del contribuente, D.Lgs. 462/1997) e conoscere le pronunce più recenti della giurisprudenza è fondamentale per difendersi efficacemente. Le sentenze della Corte di Cassazione hanno chiarito che l’avviso bonario è impugnabile, che il contraddittorio è obbligatorio nei casi di incertezza e nel controllo formale, e che la mancata comunicazione può comportare la nullità della cartella.
Dal punto di vista del debitore, è essenziale agire tempestivamente: leggere attentamente la comunicazione, verificare le irregolarità, inviare chiarimenti o presentare ricorso entro i termini. Le recenti definizioni agevolate e la rottamazione‑quater offrono opportunità concrete per ridurre le sanzioni e rateizzare il pagamento. In presenza di debiti complessi o situazioni di sovraindebitamento, la Legge 3/2012 consente di accedere a piani del consumatore o accordi di ristrutturazione.
In questo percorso, il supporto di un professionista è determinante. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti, grazie alla competenza maturata nel diritto bancario e tributario, alla qualifica di cassazionista e al ruolo di Gestore della crisi da sovraindebitamento, possono:
- Analizzare la legittimità dell’avviso bonario, identificando vizi formali e sostanziali;
- Redigere istanze di riesame, ricorsi giudiziali e memorie difensive;
- Negoziare con l’Agenzia delle Entrate piani di rientro, sospensioni e definizioni agevolate;
- Assistere nei procedimenti di sovraindebitamento, predisponendo piani del consumatore o accordi di ristrutturazione;
- Difendere il contribuente da azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi) e tutelare il patrimonio.
Agire da soli può essere rischioso.
📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff sapranno valutare la tua posizione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive. Non lasciare che un avviso bonario si trasformi in un debito esecutivo: informati, difendi i tuoi diritti e scegli l’assistenza di un professionista specializzato.