Come difendersi da un atto di contestazione dell’Agenzia delle Entrate nel 2026 con l’avvocato specializzato

Introduzione

Ricevere un atto di contestazione dall’Agenzia delle Entrate rappresenta uno dei momenti più delicati per un contribuente o per un imprenditore. In tale atto l’Amministrazione elenca le violazioni contestate, le norme applicate e le sanzioni proposte; se non si reagisce in modo tempestivo, l’atto diventa definitivo con conseguenze pesanti (accertamenti esecutivi, iscrizione a ruolo, pignoramenti e ipoteche). Le riforme fiscali degli ultimi anni – dalla legge delega n. 111/2023 alla legge di bilancio 2026 – hanno rivoluzionato sanzioni, contraddittorio, termini processuali e strumenti di definizione agevolata. Dal 1° gennaio 2026 è entrato in vigore il Testo unico della giustizia tributaria (d.lgs. 14 novembre 2024 n. 175), che ha abrogato e riordinato il D.Lgs. 546/1992, e si applicano le novità sul contraddittorio introdotte dall’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente . Per questo motivo è fondamentale conoscere diritti, termini e strategie difensive aggiornate alla normativa vigente.

Questa guida, scritta dal punto di vista del debitore/contribuente, illustra passo per passo come comportarsi dopo la notifica di un atto di contestazione nel 2026. Verranno analizzati i riferimenti normativi più recenti (leggi, decreti, circolari e sentenze), le modalità con cui impugnare l’atto e gli strumenti alternativi (accertamento con adesione, rottamazione quinquies, ravvedimento operoso e procedure da sovraindebitamento). Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, coordina un team nazionale di avvocati e commercialisti che operano quotidianamente nel contenzioso tributario e bancario. Lo studio vanta competenze trasversali: analisi dei provvedimenti, predisposizione di ricorsi, richieste di sospensione dell’atto, trattative con l’Agenzia, piani di rientro e proposte giudiziali e stragiudiziali. L’avv. Monardo è gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi e esperto negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021).

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Contesto normativo e giurisprudenziale

1. Statuto dei diritti del contribuente

  • Art. 7 L. 212/2000 – Chiarezza e motivazione degli atti. Gli atti della pubblica amministrazione finanziaria devono essere motivati indicando “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche” della decisione . Se l’atto si richiama a un documento non conosciuto dal destinatario, tale documento deve essere allegato o riprodotto nell’essenziale . L’atto deve contenere l’ufficio responsabile, l’autorità a cui proporre ricorso e il termine per farlo . La mancanza di motivazione rende nullo il provvedimento.
  • Art. 6‑bis (principio del contraddittorio) introdotto dal D.Lgs. 219/2023 (in vigore dal 2024 e aggiornato al 20 dicembre 2025): tutti gli atti impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo, pena l’annullabilità . Sono escluse solo le procedure automatizzate e i casi di fondato pericolo per la riscossione . L’amministrazione deve comunicare al contribuente lo schema di atto e concedere almeno 60 giorni per presentare memorie; se l’adozione dell’atto cadrebbe in decadenza, il termine di decadenza è prorogato di 120 giorni . L’atto definitivo deve motivare le ragioni per cui le osservazioni del contribuente non sono state accolte .
  • Art. 12 comma 7 (per i tributi armonizzati): prima della riforma lo Statuto prevedeva che, a seguito di accesso o ispezione, la Guardia di Finanza consegnasse al contribuente un processo verbale di constatazione (PVC) con concessione di 60 giorni per controdedurre. Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 21271/2025) hanno chiarito che, per le verifiche “a tavolino” su tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio comporta l’invalidità dell’accertamento solo se il contribuente dimostra “concretamente” quali eccezioni avrebbe sollevato e che non sono pretestuose . Per i tributi non armonizzati l’obbligo non ha portata generale .

2. Procedimento sanzionatorio (D.Lgs. 472/1997)

  • Art. 16 – Atto di contestazione. L’ufficio competente notifica un atto che indica i fatti, le prove raccolte, le norme applicate e i criteri di determinazione delle sanzioni . Il contribuente, entro il termine per proporre ricorso (60 giorni), può estinguere la lite pagando un terzo della sanzione e presentare deduzioni difensive; in mancanza, l’atto di contestazione diventa provvedimento definitivo . L’articolo è stato aggiornato dai D.Lgs. 87/2024 e 81/2025, che hanno ridotto le sanzioni e introdotto misure premiali .
  • Ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997, modificato dal D.Lgs. 87/2024). Dal 1° settembre 2024 il contribuente può regolarizzare violazioni anche durante il procedimento accertativo. Le sanzioni sono ridotte secondo la tempestività: 1/7 del minimo edittale se la regolarizzazione avviene oltre l’anno ma prima del contraddittorio obbligatorio; 1/6 se avviene dopo la comunicazione dello schema di atto in assenza di PVC; 1/5 se avviene dopo il PVC ma prima della comunicazione dello schema . Inoltre è stato introdotto il cumulo giuridico: quando vi sono più violazioni relative allo stesso tributo o periodo, si paga una sanzione unica e ridotta . La riduzione non è ammessa se la dichiarazione è presentata con ritardo oltre 90 giorni .

3. Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997)

  • Art. 7 – Atto di accertamento con adesione. L’accordo è redatto in duplice esemplare e firmato sia dal contribuente sia dal responsabile dell’ufficio. Nell’atto sono indicati, per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione della definizione nonché le somme dovute (imposte, sanzioni e interessi), anche rateizzabili . L’articolo è stato modificato dal D.Lgs. 13/2024 con il nuovo comma 1‑quater, che prevede che, se l’atto contestato era stato preceduto da contraddittorio ex art. 6‑bis, l’ufficio non deve considerare elementi diversi da quelli dedotti nella fase di contraddittorio .
  • Art. 6 – Istanza del contribuente. Chi ha ricevuto un avviso di accertamento può presentare istanza di adesione entro il termine di proposizione del ricorso . Se l’avviso è stato preceduto dal contraddittorio preventivo (art. 6‑bis Statuto), l’istanza deve essere presentata entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto; la presentazione sospende per 30 giorni il termine per impugnare . L’istanza determina una sospensione del termine di impugnazione e di pagamento per 90 giorni .

4. Processo tributario (d.lgs. 175/2024)

Dal 1° gennaio 2026 il processo tributario è disciplinato dal Testo unico della giustizia tributaria (d.lgs. 14 novembre 2024 n. 175). Le disposizioni della parte processuale del D.Lgs. 546/1992 sono state abrogate; le norme di riferimento per i ricorsi sono le seguenti:

Normativa TU 175/2024ContenutoCitazione
Art. 67 (Termine per la proposizione del ricorso)Il ricorso va proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato . La notifica della cartella vale come notifica del ruolo. In caso di rifiuto tacito (mancata risposta a domanda di rimborso), si può ricorrere dopo 90 giorni dalla richiesta e non oltre la prescrizione .TU 175/2024, art. 67 commi 1‑2
Art. 68 (Costituzione in giudizio del ricorrente)Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso il contribuente deve depositare telematicamente il ricorso notificato presso la segreteria della Corte . L’inammissibilità è rilevabile d’ufficio .TU 175/2024, art. 68
Art. 69 (Costituzione della parte resistente)L’ente impositore o l’agente della riscossione si costituiscono entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso . Devono depositare telematicamente controdeduzioni e documenti .TU 175/2024, art. 69
Art. 70 (Produzione di documenti e motivi aggiunti)I documenti devono essere elencati e depositati in copie. Eventuali motivi aggiunti per documenti nuovi sono ammessi entro 60 giorni dal deposito .TU 175/2024, art. 70

Le norme abrogate (artt. 21‑24 D.Lgs. 546/92) restano applicabili ai giudizi pendenti con ricorsi notificati prima del 1° gennaio 2026. Gli articoli sull’assistenza tecnica, la sospensione e la conciliazione sono confluiti in altre disposizioni del Testo unico.

5. Misure di definizione agevolata

  • Rottamazione quinquies (art. 1 commi 82‑101 della legge 30 dicembre 2025 n. 199 – legge di bilancio 2026). La norma consente di estinguere i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 pagando solo l’imposta (o il tributo); vengono azzerati sanzioni, interessi e aggio . Sono inclusi i debiti derivanti da dichiarazioni annuali (artt. 36‑bis e 36‑ter del DPR 600/1973 per le imposte dirette e art. 54‑bis e 54‑ter del DPR 633/1972 per l’IVA) . È possibile rateizzare fino a 54 rate bimestrali (9 anni) , ma in caso di ritardo si perdono i benefici. La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 e il pagamento integrale deve avvenire entro il 31 luglio 2026 (o rateizzato con interessi del 3% dal 2026) . Adesione comporta la rinuncia alle eventuali controversie pendenti su quei carichi, secondo la giurisprudenza di legittimità .
  • Altre definizioni agevolate. Oltre alla rottamazione, la legge di bilancio 2026 prevede lo stralcio dei mini‑ruoli fino a 1.000 € per i debiti affidati dal 2000 al 2015. Inoltre il decreto fiscale 2025 ha riaperto i termini dell’acquiescenza (versamento con riduzione delle sanzioni), mentre il ravvedimento operoso rafforzato consente riduzioni elevate come visto sopra . È necessario valutare caso per caso l’opportunità di aderire a queste procedure in relazione alla prescrizione e ai contenziosi pendenti.

6. Sovraindebitamento e Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII)

La crisi fiscale può innestarsi in una situazione più ampia di insolvenza. Dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi (d.lgs. 14 gennaio 2019 n. 14 e successive modifiche), la legge 3/2012 è stata integrata e oggi si parla di procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento per soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, imprese agricole, start‑up innovative). In sintesi:

  • Liquidazione controllata del sovraindebitato: consente di liquidare i beni del debitore sotto controllo dell’OCC per soddisfare i creditori, prevedendo la possibile esdebitazione residua.
  • Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: sostituisce il “piano del consumatore” ex legge 3/2012. Si tratta di una proposta presentata tramite un organismo di composizione della crisi (OCC) per ristrutturare i debiti sulla base delle effettive capacità reddituali del consumatore. La guida aggiornata 2026 precisa che lo Stato consente al consumatore di pagare in base alle proprie possibilità, cancellando il debito residuo dopo il corretto adempimento .
  • Concordato minore (ex accordo di composizione): destinato a imprenditori commerciali, artigiani o professionisti, permette di proporre ai creditori un piano di pagamento sotto forma di ristrutturazione; l’omologazione del tribunale lo rende vincolante anche per i creditori dissenzienti. La riforma 2024–2025 ha introdotto una moratoria fino a due anni per i crediti privilegiati e consente modifiche del piano prima dell’omologa . La Cassazione (sentenza 576/2024) ha ribadito che la dilazione è ammissibile se più conveniente della liquidazione .
  • Esdebitazione (cancellazione dei debiti): può essere ottenuta sia a conclusione della liquidazione sia come “esdebitazione dell’incapiente” per chi non ha beni né redditi sufficienti. La legge dà così una “seconda chance” al debitore .

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Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto di contestazione

  1. Verifica della regolarità della notifica e dei termini. Occorre controllare se l’atto è stato notificato correttamente (via PEC o a mezzo posta) e annotare la data di ricezione. Il termine di 60 giorni per proporre ricorso decorre dalla data di consegna nella PEC o dalla ricezione effettiva . Se l’atto non è notificato regolarmente, il termine non decorre .
  2. Analisi della motivazione e allegati. L’atto deve motivare in modo chiaro i fatti contestati e allegare gli atti richiamati . La mancanza di motivazione o la non allegazione di documenti essenziali costituisce vizio di nullità. Verificare inoltre se l’atto è stato preceduto dal contraddittorio: se manca, l’atto è annullabile quando la violazione incide sui diritti difensivi e il contribuente può dimostrare quali argomentazioni avrebbe potuto proporre .
  3. Richiesta di accesso agli atti e presentazione di memorie. Entro 60 giorni dalla comunicazione dello schema di atto (art. 6‑bis), il contribuente può accedere al fascicolo e presentare memorie. Questa fase è cruciale per contestare le irregolarità e fornire elementi che possano ridurre o annullare la pretesa.
  4. Valutazione dell’accertamento con adesione. In alternativa al ricorso, entro il termine per impugnare si può presentare istanza di adesione (art. 6 D.Lgs. 218/1997). L’istanza sospende per 90 giorni i termini di impugnazione . Se si raggiunge l’accordo, si pagano le imposte con una riduzione delle sanzioni (1/3) e l’atto diventa definitivo. Per gli atti preceduti dal contraddittorio, l’istanza deve essere presentata entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema .
  5. Valutazione del ravvedimento operoso. Se la violazione è evidente e si vuole chiudere rapidamente la posizione, il ravvedimento può essere una soluzione. Occorre calcolare la sanzione ridotta in base al momento: 1/7, 1/6 o 1/5 del minimo . L’importo va versato unitamente agli interessi legali.
  6. Valutazione della rottamazione quinquies. Se il debito è già iscritto a ruolo e rientra nei carichi affidati fino al 31 dicembre 2023, la definizione agevolata consente di versare solo l’imposta originaria senza sanzioni né interessi . Occorre verificare se conviene aderire e se si è disposti a rinunciare ai contenziosi pendenti .
  7. Predisposizione e notifica del ricorso. Se non si opta per la definizione, occorre presentare ricorso entro 60 giorni (art. 67 TU 175/2024). Il ricorso deve contenere i dati del ricorrente, l’atto impugnato, l’oggetto della controversia, i motivi di diritto e l’eventuale domanda cautelare (sospensione). Deve essere notificato all’Agenzia delle Entrate via PEC o posta e poi depositato telematicamente entro 30 giorni . In caso di danno grave e irreparabile, è possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto; il giudice decide entro breve termine.
  8. Conciliazione e discussione. Durante il processo il contribuente può proporre conciliazione (artt. 68‑70 TU) oppure avvalersi della prova testimoniale scritta ammessa dal 2022. La decisione può essere impugnata in secondo grado entro 6 mesi dalla pubblicazione se la sentenza non è notificata.

Difese e strategie legali

Affrontare un atto di contestazione non significa limitarsi a impugnare l’atto; occorre costruire una strategia difensiva basata su elementi di fatto e norme applicabili:

  1. Eccepire la nullità per difetto di motivazione o violazione del contraddittorio. Se l’atto non indica con precisione i fatti, le prove e le norme, o non allega gli atti richiamati, si può chiedere l’annullamento . In caso di mancata attivazione del contraddittorio, l’onere della prova è a carico del contribuente: occorre dimostrare quali difese avrebbero potuto modificare l’esito .
  2. Proporre il ravvedimento operoso o l’acquiescenza quando la violazione è minore e non conviene sostenere il giudizio. La riforma consente riduzioni significative (da 1/7 a 1/5 della sanzione), soprattutto se si interviene prima della comunicazione dello schema di atto .
  3. Utilizzare l’accertamento con adesione per ottenere una riduzione delle sanzioni (1/3) e rateizzare il debito fino a 8 anni. È particolarmente vantaggioso quando le prove contro il contribuente sono solide e si vuole evitare l’escalation del contenzioso. Lo studio Monardo assiste nella negoziazione con l’ufficio e nella predisposizione del verbale di adesione.
  4. Impugnare l’atto e chiedere la sospensione. Se la pretesa è infondata o sproporzionata, la difesa giudiziale è doverosa. L’istanza di sospensione permette di fermare l’esecuzione in attesa della sentenza; il giudice valuta il fumus boni iuris (probabilità di vittoria) e il periculum in mora (danno grave e irreparabile).
  5. Sfruttare la rottamazione quinquies per i carichi già affidati all’agente della riscossione. La definizione consente di liberarsi dei debiti fiscali pagando solo l’imposta originaria con rate fino a nove anni . È particolarmente interessante per chi ha subito azioni esecutive (pignoramenti, fermi amministrativi) e ha difficoltà a far valere vizi formali nell’atto.
  6. Attivare procedure di sovraindebitamento se la posizione debitoria è insostenibile. Il piano del consumatore o il concordato minore permettono di ridurre e ristrutturare i debiti, comprese imposte e cartelle, sulla base della capacità reddituale. La moratoria per i crediti privilegiati (fino a due anni) e la flessibilità nelle modifiche del piano offrono respiro . L’esdebitazione finale consente di ripartire senza pendenze .

Tabelle riepilogative

Principali norme applicabili all’atto di contestazione

ArgomentoNorma di riferimentoContenuto sintetico
Motivazione dell’attoArt. 7 L. 212/2000L’atto deve indicare fatti, prove, norme e allegare gli atti richiamati .
Contraddittorio preventivoArt. 6‑bis L. 212/2000Comunicazione dello schema di atto e concessione di almeno 60 giorni per controdedurre .
Atto di contestazione delle sanzioniArt. 16 D.Lgs. 472/1997Atto motivato che indica fatti, prove e sanzioni; possibilità di chiudere con pagamento di un terzo .
Ravvedimento operosoArt. 13 D.Lgs. 472/1997 (modif. D.Lgs. 87/2024)Riduzione delle sanzioni (1/7, 1/6, 1/5) in base al momento della regolarizzazione .
Accertamento con adesioneArtt. 6 e 7 D.Lgs. 218/1997Il contribuente può presentare istanza entro il termine di ricorso e raggiungere un accordo con riduzione delle sanzioni .
Termine per ricorsoArt. 67 D.Lgs. 175/202460 giorni dalla notifica; 90 giorni in caso di rifiuto tacito .
Deposito del ricorsoArt. 68 D.Lgs. 175/2024Deposito telematico entro 30 giorni dalla proposizione .
Sospensione dell’attoArt. 47 D.Lgs. 546/1992 (per i giudizi pendenti)Il giudice può sospendere l’atto su istanza motivata se vi è danno grave e irreparabile; la disposizione è confluita nel TU 175/2024.
Rottamazione quinquiesLegge 199/2025, commi 82‑101Estinzione dei carichi affidati tra 2000 e 2023 pagando solo l’imposta; rateizzazione fino a 54 rate .

Scadenze principali

FaseTermineRiferimento
Presentazione del ricorso60 giorni dalla notificaArt. 67 TU 175/2024
Deposito telematico del ricorso30 giorni dalla proposizioneArt. 68 TU 175/2024
Presentazione istanza di adesioneEntro il termine di ricorso (o 30 giorni se vi è contraddittorio)Art. 6 D.Lgs. 218/1997
Sospensione del termine per ricorso dopo istanza90 giorniArt. 6 D.Lgs. 218/1997
Domanda rottamazione quinquies30 aprile 2026Legge 199/2025
Pagamento unico rottamazione31 luglio 2026Legge 199/2025
Rateizzazione rottamazionefino a 54 rate bimestrali (9 anni)Legge 199/2025

Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è l’atto di contestazione dell’Agenzia delle Entrate? È un atto con cui l’ufficio contesta al contribuente violazioni amministrative (fiscali o contributive) e applica le relative sanzioni. Deve indicare i fatti contestati, la normativa, le prove e l’importo delle sanzioni .
  2. Il contraddittorio preventivo è sempre obbligatorio? Sì per tutti gli atti autonomamente impugnabili; l’amministrazione deve inviare al contribuente lo schema di atto e concedere almeno 60 giorni per presentare osservazioni . Sono escluse le procedure automatizzate o i casi di fondato pericolo per la riscossione .
  3. Cosa posso fare se l’atto non è stato preceduto dal contraddittorio? Si può eccepire la nullità in giudizio. Tuttavia la Cassazione ha precisato che per i tributi non armonizzati l’obbligo non è generalizzato e che il contribuente deve dimostrare quali difese avrebbe potuto proporre (prova di resistenza) .
  4. Quanto tempo ho per presentare ricorso? 60 giorni dalla notifica dell’atto (art. 67 TU 175/2024) . Se si presenta istanza di accertamento con adesione, il termine è sospeso per 90 giorni .
  5. Che differenza c’è tra ricorso e accertamento con adesione? Con il ricorso si impugna l’atto davanti alla Corte di Giustizia Tributaria; con l’adesione si avvia un dialogo con l’ufficio per concordare il debito. In caso di accordo si paga l’imposta e una sanzione ridotta (1/3) e non si può più impugnare l’atto .
  6. Le sanzioni sono sempre dovute? No. È possibile ridurle tramite l’adesione o il ravvedimento operoso. La riforma del 2024 ha introdotto riduzioni più ampie: la sanzione può essere ridotta a 1/7, 1/6 o 1/5 del minimo a seconda del momento della regolarizzazione .
  7. Posso rateizzare il debito? Sì. Nell’accertamento con adesione si possono ottenere fino a 8 anni di rate. Nella rottamazione quinquies sono previste fino a 54 rate bimestrali (9 anni) .
  8. Che cosa succede se non rispetto le rate della rottamazione? Si perdono i benefici: tornano dovuti sanzioni e interessi e l’agente della riscossione può riprendere le azioni esecutive .
  9. La rottamazione riguarda anche le multe stradali o le sanzioni dell’INPS? Sì per i carichi affidati all’AdER fino al 31 dicembre 2023; sono incluse imposte dirette, IVA, tributi locali riscossi dall’AdER, contributi previdenziali e multe stradali . Sono escluse le rate in regola della rottamazione quater e i debiti di altri enti non affidati all’AdER .
  10. Se aderisco alla rottamazione posso continuare il ricorso? No. La giurisprudenza ritiene che l’adesione comporta la rinuncia alle liti pendenti sui carichi definibili . Occorre valutare la convenienza con il proprio avvocato.
  11. È possibile sospendere l’esecuzione dell’atto? Sì. Con il ricorso si può chiedere la sospensione dell’atto per danno grave e irreparabile; il presidente fissa l’udienza entro 30 giorni e il collegio decide con ordinanza.
  12. In caso di pignoramento o fermo amministrativo già in corso, cosa posso fare? Presentare ricorso e chiedere la sospensione dell’atto impugnato. In presenza di procedure esecutive avanzate può essere utile aderire alla rottamazione o avviare una procedura di sovraindebitamento per bloccare le azioni.
  13. Chi può assistermi nel processo tributario? Per controversie fino a 3.000 € il contribuente può difendersi da solo; oltre tale limite è obbligatoria l’assistenza di un professionista abilitato (avvocato, commercialista, consulente del lavoro). L’avv. Monardo e il suo staff offrono consulenza in tutta Italia e sono abilitati al patrocinio in Cassazione.
  14. Il contraddittorio deve sempre durare 60 giorni? Sì, ma la legge consente all’amministrazione di prorogare il termine di decadenza di 120 giorni per consentire un contraddittorio effettivo .
  15. Quali sono gli errori più comuni quando si riceve un atto di contestazione? I più frequenti sono: ignorare le comunicazioni di contraddittorio; non verificare la regolarità della notifica; presentare memorie generiche; trascurare le scadenze; sottovalutare l’importanza dell’assistenza di un professionista; non valutare opzioni alternative come l’adesione o la rottamazione; pagare senza verificare l’esistenza di vizi formali; confondere i termini di pagamento con quelli per impugnare.
  16. Cosa significa “prova di resistenza”? È l’onere del contribuente di dimostrare che, se avesse avuto la possibilità di partecipare al contraddittorio, avrebbe potuto far valere argomenti non pretestuosi che avrebbero potuto cambiare l’esito dell’accertamento .
  17. Posso sanare violazioni relative a più tributi con un’unica procedura? Sì. Il cumulo giuridico introdotto dal D.Lgs. 87/2024 consente di applicare una sanzione unica, ridotta, per più violazioni relative allo stesso tributo e periodo .
  18. Il Testo unico della giustizia tributaria modifica i termini per impugnare? No. Il termine di 60 giorni resta invariato . Cambiano invece le modalità di deposito (telematico obbligatorio) e la denominazione degli organi (Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado).
  19. Se ricevo un avviso di accertamento emesso nel 2025, quale legge si applica? Per gli atti emessi prima del 1° gennaio 2026 continuano ad applicarsi le norme previgenti del D.Lgs. 546/1992 e il termine di 60 giorni (art. 21). Il Testo unico si applica ai ricorsi notificati dal 1° gennaio 2026.
  20. Quando conviene avviare una procedura di sovraindebitamento? Quando il debito fiscale si inserisce in una situazione di crisi più ampia e non è possibile far fronte ai pagamenti con le ordinarie definizioni. Il piano del consumatore, la liquidazione controllata o il concordato minore consentono di azzerare i debiti residui e ripartire . È consigliabile rivolgersi subito a un professionista iscritto agli elenchi del Ministero della Giustizia.

Simulazione pratica

Esempio: Una società riceve il 15 febbraio 2026 un atto di contestazione per irregolare applicazione dell’IVA nel 2023 con sanzione di 30.000 €. L’atto non era preceduto da contraddittorio. La società valuta le seguenti strade:

  1. Verifica preliminare: accertare la data di notifica (15/02/2026) e verificare che l’atto indichi i fatti, le prove e gli articoli applicati. L’atto fa riferimento a un PVC non allegato: la società può eccepire la nullità per difetto di motivazione.
  2. Contraddittorio ex art. 6‑bis: l’atto non era preceduto da contraddittorio; la società potrà dimostrare quali elementi avrebbe dedotto (es. documenti attestanti la reale operazione) e che la violazione del contraddittorio ha leso il diritto di difesa, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite .
  3. Accertamento con adesione: il termine per impugnare scade il 15 aprile 2026; entro tale data si può presentare istanza di adesione (sospensione di 90 giorni). In sede di adesione si può ottenere una riduzione della sanzione a 10.000 € (1/3) e rateizzarla. La società considera la convenienza economica rispetto al rischio di perdere in giudizio.
  4. Ricorso e sospensione: se decide di impugnare, deve notificare il ricorso entro 60 giorni e depositarlo telematicamente entro 30 giorni. Nel ricorso chiede la sospensione dell’atto per evitare l’iscrizione a ruolo.
  5. Ravvedimento e rottamazione: essendo trascorso più di un anno dalla violazione, la regolarizzazione oltre il termine di dichiarazione consente la riduzione a 1/7 della sanzione (4.285 €). Tuttavia il ravvedimento non elimina l’imposta evasa; bisogna valutare se conviene rispetto all’adesione. Se il carico viene affidato all’AdER prima della definizione, la società potrà aderire alla rottamazione quinquies nel 2026.
  6. Sovraindebitamento: qualora la società sia una PMI non fallibile e si trovi in crisi, potrà ricorrere a un concordato minore per ristrutturare l’intero debito fiscale, ottenendo la moratoria sui privilegi e l’esdebitazione residua.

Conclusione

Il 2026 segna una svolta per il contenzioso tributario: l’entrata in vigore del Testo unico della giustizia tributaria, la riforma delle sanzioni e del ravvedimento operoso, l’obbligo generalizzato del contraddittorio preventivo e la nuova rottamazione quinquies offrono al contribuente strumenti inediti per difendersi e per definire le pendenze. Tuttavia il sistema resta complesso: i termini sono stringenti, le opzioni molteplici e la giurisprudenza evolve costantemente. Agire con tempestività e con l’assistenza di un avvocato specializzato è la chiave per evitare errori e sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla legge.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo – cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e negoziatore della crisi d’impresa – insieme al suo team di avvocati e commercialisti offre consulenza immediata e personalizzata su tutto il territorio nazionale. Lo studio analizza l’atto, verifica la sussistenza di vizi, predispone memorie e ricorsi, assiste nelle trattative con l’Agenzia delle Entrate, cura la presentazione di istanze di accertamento con adesione e ravvedimento operoso, e supporta i clienti nell’accesso a rottamazione, concordati minori e piani del consumatore. La capacità di coordinare la difesa tributaria con le procedure di sovraindebitamento consente di proteggere il patrimonio e di ottenere una vera ripartenza.

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