Introduzione
Diventare un calzolaio autonomo significa affrontare spesso una concorrenza feroce, margini ridotti e la necessità di fare investimenti per macchinari e materie prime. Quando gli incassi rallentano, il rischio di accumulare debiti con le banche e con il fisco aumenta. Ignorare cartelle, intimazioni o pignoramenti può portare a gravi conseguenze: ipoteche sulla casa, blocco dei conti correnti, fermo dell’auto o addirittura la chiusura dell’attività. Per questo motivo è fondamentale sapere quali strumenti giuridici utilizzare e come impugnare ogni atto illegittimo.
In questa guida aggiornata a gennaio 2026, vedremo:
- La normativa e la giurisprudenza più recente in tema di riscossione, pignoramenti, ipoteche, prescrizione dei debiti e procedure di sovraindebitamento.
- Le procedure passo per passo dopo la notifica di una cartella, di un’intimazione di pagamento o di un atto esecutivo.
- Le strategie di difesa: opposizioni, sospensioni, rateizzazioni, rottamazioni, piani del consumatore e accordi di ristrutturazione.
- Gli errori da evitare e i consigli pratici per i debitori.
- Esempi concreti e simulazioni su come affrontare casi frequenti.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un professionista cassazionista con vasta esperienza in materia di diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti operanti su tutto il territorio nazionale e specializzati nella tutela dei debitori e dei contribuenti. È anche Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, regolarmente iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; opera come professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e come Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e del D.Lgs. 83/2022.
Grazie alla sinergia del suo staff, l’Avv. Monardo può assistere concretamente i piccoli imprenditori – come i calzolai – in:
- Analisi degli atti: verifica preliminare della legittimità delle cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento, pignoramenti e ipoteche.
- Ricorsi e opposizioni: redazione e deposito di ricorsi al giudice tributario o al giudice dell’esecuzione per contestare vizi di notifica, prescrizione, nullità dell’atto esecutivo e mancanza di prova del credito.
- Sospensioni e trattative: richiesta di sospensione degli atti esecutivi, trattative con l’Agenzia delle Entrate Riscossione (AER) o con gli istituti bancari per concordare soluzioni stragiudiziali.
- Rateizzazioni e piani di rientro: predisposizione di istanze per accedere ai piani di dilazione, alle rottamazioni quinquies o ad altre definizioni agevolate.
- Procedure di sovraindebitamento: elaborazione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e procedure di liquidazione controllata per liberare il debitore.
📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. Un colloquio preliminare può fare la differenza tra la salvezza dell’attività e l’espropriazione dei tuoi beni.
1 – Contesto normativo e giurisprudenziale
Per difendersi efficacemente dai debiti fiscali e bancari, è indispensabile conoscere la normativa vigente e le più recenti pronunce della Corte di Cassazione. Questa sezione esamina le fonti ufficiali – leggi, decreti, articoli del Codice di procedura civile e sentenze – che regolano la riscossione coattiva.
1.1 Pignoramento e riscossione delle imposte
1.1.1 Articolo 543 c.p.c.: forma del pignoramento presso terzi
Il pignoramento presso terzi è disciplinato dall’art. 543 del Codice di procedura civile. L’atto deve contenere l’indicazione del credito, dell’atto di precetto o del titolo esecutivo e la citazione del debitore e del terzo a comparire dinanzi al giudice; se il terzo non rende dichiarazione, il credito si considera non contestato. La norma stabilisce che l’atto di pignoramento deve essere notificato sia al debitore sia al terzo e deve contenere l’invito al terzo a dichiarare le somme o i beni dovuti . Questa procedura ordinaria si applica anche quando l’Agenzia delle Entrate Riscossione procede a pignorare conti correnti o crediti del contribuente.
1.1.2 Articolo 72‑bis DPR 602/1973: pignoramento “speciale” dell’agente della riscossione
Il DPR 602/1973 disciplina la riscossione coattiva delle imposte. L’art. 72‑bis prevede un procedimento speciale di pignoramento dei crediti verso terzi: l’Agenzia delle Entrate Riscossione può ordinare direttamente al terzo (ad esempio la banca o il datore di lavoro) di pagare le somme dovute al contribuente, maturate prima della notifica e quelle future che matureranno entro sessanta giorni. Il comma 1 dispone che il terzo deve versare le somme maturate prima della notifica entro 60 giorni e, per le somme future, alla rispettiva scadenza . Se l’ordine non è eseguito, l’agente procede con il pignoramento secondo le forme ordinarie degli artt. 543 e ss. c.p.c. .
Questa norma è stata oggetto di importanti sentenze recenti. Nel 2025 la Corte di Cassazione (sentenza n. 28520/2025) ha stabilito che la trattenuta di 60 giorni si riferisce non solo al saldo esistente ma anche a tutte le somme accreditate sul conto corrente durante quel periodo. La banca diventa custode e deve bloccare qualsiasi entrata affinché venga trasferita all’Agenzia. La stessa sentenza chiarisce che il termine di 60 giorni non è un “periodo di riflessione” per la banca ma una vera e propria “gabbia” che intercetta qualsiasi movimento in entrata.
1.1.3 Intimazione di pagamento e avviso di mora
Prima di procedere al pignoramento, l’Agenzia delle Entrate Riscossione deve notificare al debitore la cartella di pagamento e, trascorso il termine, può inviare un’intimazione di pagamento ai sensi dell’art. 50, comma 2, DPR 602/1973. Quest’ultima è stata equiparata all’avviso di mora; se il debitore non la impugna tempestivamente, la pretesa si cristallizza e non è più possibile far valere vizi come la prescrizione. La Corte di Cassazione (sentenza n. 6436/2025) ha ribadito che l’intimazione è un atto interruttivo e se non viene contestata produce gli stessi effetti dell’avviso di mora ; successivamente, con la sentenza n. 20476/2025, ha confermato che l’omessa impugnazione preclude la possibilità di eccepire la prescrizione maturata prima della notifica .
1.1.4 Ipoteca e fermo amministrativo
La riscossione coattiva si serve anche di misure cautelari come l’iscrizione di ipoteca sugli immobili e il fermo amministrativo sui veicoli.
- Ipoteca legale (art. 77 DPR 602/1973): trascorsi i termini di cui all’art. 50, la riscossione può procedere all’iscrizione di ipoteca per un importo pari al doppio del credito. La norma stabilisce che l’agente può iscrivere l’ipoteca anche prima dell’espropriazione, purché il debito sia superiore a 20 000 €; deve inviare un preavviso di iscrizione dando al debitore 30 giorni per pagare . Se l’immobile ha valore esiguo rispetto al credito (debito < 5% del valore), l’iscrizione è condizione necessaria per procedere con l’esecuzione .
- Fermo amministrativo (art. 86 DPR 602/1973): l’Agenzia può disporre il blocco dei veicoli intestati al debitore dopo avergli inviato un preavviso di fermo con termine di 30 giorni per regolarizzare. Il fermo è trascritto al PRA e impedisce la circolazione del mezzo fino al pagamento del debito; può essere sospeso solo se il veicolo è strumentale all’attività lavorativa o per disabili .
1.1.5 Pignoramento dello stipendio e dei conti correnti
L’art. 545 c.p.c. disciplina l’impignorabilità e i limiti di pignoramento dei crediti da lavoro e pensione. Sono impignorabili le somme destinate agli alimenti e i sussidi di welfare. I salari e stipendi possono essere pignorati nel limite di un quinto, ma quando il creditore è l’erario la legge prevede quote più favorevoli: fino a 2 500 € mensili si può pignorare un decimo, da 2 500 € a 5 000 € un settimo e oltre 5 000 € un quinto . Importante: se lo stipendio viene prima pignorato presso il datore di lavoro, la quota residua depositata sul conto corrente rimane libera; ma se la procedura riguarda direttamente il conto corrente, l’intero saldo può essere pignorato non sussistendo il vincolo di impignorabilità .
1.1.6 Prescrizione dei debiti fiscali
I termini di prescrizione variano a seconda del tipo di tributo:
- Imposte erariali (IRPEF, IVA, IRAP): il credito tributario, in quanto non periodico, si prescrive in dieci anni ai sensi dell’art. 2946 c.c.; la Cassazione (sentenza n. 4283/2010) ha confermato che le imposte dirette non seguono la prescrizione quinquennale prevista per i crediti periodici .
- Sanzioni amministrative e interessi: la riscossione di sanzioni e interessi soggiace al termine di cinque anni stabilito dall’art. 20, comma 3, del D.Lgs. 472/1997 e dall’art. 2948 c.c. (obbligazioni periodiche). Cassazione 2044/2023 e altre pronunce hanno ribadito che le sanzioni fiscali cadono in prescrizione dopo cinque anni .
- Tributi locali (IMU, TARI, TOSAP): seguono normalmente la prescrizione quinquennale per i tributi locali.
È essenziale eccepire la prescrizione nel giudizio di impugnazione della cartella o dell’intimazione; se non viene eccepita per tempo, la pretesa si cristallizza (vedi Cassazione 6436/2025) .
1.2 Procedure di sovraindebitamento e esdebitazione (Legge 3/2012 e CCII)
La Legge 3/2012 (legge sul sovraindebitamento) consente al debitore non assoggettabile alle procedure concorsuali ordinarie (fallimento) di ottenere la ristrutturazione o la cancellazione dei debiti mediante l’intervento di un Organismo di Composizione della Crisi. L’art. 6 definisce il sovraindebitamento come uno stato di perdurante squilibrio fra le obbligazioni e il patrimonio disponibile che determina l’incapacità di adempiere regolarmente i debiti ; l’art. 7 prevede che il debitore può proporre un accordo di ristrutturazione con i creditori, eventualmente prevedendo il pagamento parziale dei crediti privilegiati a condizione che non sia inferiore a quanto otterrebbero nella liquidazione .
Con l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e le modifiche apportate dal D.Lgs. 83/2022, la disciplina è stata integrata nel Codice della crisi. Tra gli strumenti previsti:
- Piano del consumatore (art. 67 CCII): consente al consumatore sovraindebitato (persona fisica che ha contratto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale) di proporre un piano di ristrutturazione omologato dal giudice. Tuttavia, per accedervi è necessario che tutti i debiti siano estranei ad attività imprenditoriali o professionali; la giurisprudenza (Tribunale di Terni, 30 ottobre 2025) ha escluso dall’ammissione ex soci e imprenditori che abbiano contratto anche un solo debito di natura aziendale.
- Accordo di composizione della crisi (art. 63 CCII): rivolto agli imprenditori minori e ai lavoratori autonomi; prevede la ristrutturazione dei debiti mediante un accordo con la maggioranza dei creditori.
- Liquidazione controllata del sovraindebitato (art. 268 e ss. CCII): liquidazione del patrimonio per soddisfare i creditori; consente al debitore onesto e incapiente di ottenere la esdebitazione (cancellazione dei debiti residui) se collabora con l’OCC e dimostra di non aver commesso atti in frode. La Corte di Cassazione (sentenza n. 5678/2024) ha sottolineato che l’esdebitazione è una misura eccezionale e richiede che il debitore abbia agito in buona fede e abbia messo a disposizione dell’OCC tutta la documentazione patrimoniale .
- Concordato minore: introdotto per gli imprenditori minori, funziona come una procedura semplificata di concordato preventivo ma con costi e requisiti ridotti.
1.3 Definizioni agevolate e rottamazioni
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse misure di definizione agevolata per permettere ai contribuenti di estinguere le cartelle esattoriali con sconti su sanzioni e interessi. Tra le più recenti:
- Rottamazione quinquies (Legge 30 dicembre 2025 n. 199, art. 1 commi 82‑101): consente di definire i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Possono essere rottamati i debiti risultanti dai controlli automatizzati (art. 36‑bis DPR 600/1973 e art. 54‑bis DPR 633/1972) e i contributi INPS. Sono esclusi i debiti relativi a sentenze di condanna della Corte dei Conti, ai recuperi di aiuti di Stato, all’IVA riscossa all’importazione e alle risorse proprie dell’UE . La definizione comporta il pagamento dei soli importi dovuti a titolo di capitale e spese di notifica, con esclusione di sanzioni, interessi e aggio; è possibile saldare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali con interessi al 3% . Il mancato versamento di due rate comporta la decadenza e la ripresa integrale della riscossione .
- Rottamazione quater (D.L. 34/2023): scaduta a dicembre 2025, consentiva la definizione dei carichi 2000‑2015 con pagamento in 18 rate.
- Saldo e stralcio (L. 145/2018): prevedeva l’abbattimento di sanzioni e interessi per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica. Non è stata prorogata nel 2025.
Oltre a queste misure, l’Agenzia delle Entrate Riscossione permette dilazioni fino a 72 rate e, in caso di comprovato peggioramento della situazione economica, piani straordinari in 120 rate. Per i debiti inferiori a 120 000 €, l’istanza può essere presentata senza documentazione; oltre tale soglia è necessario dimostrare la temporanea difficoltà.
1.4 Fideiussioni bancarie e nullità antitrust
Molti piccoli imprenditori hanno acceso finanziamenti garantiti da fideiussioni bancarie. Negli ultimi anni la giurisprudenza ha dichiarato nulle le fideiussioni conformi allo schema predisposto dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) nel 2003, a seguito del provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 che ne aveva dichiarato l’illecita uniformità ai sensi dell’art. 2 della L. 287/1990 (disciplina antitrust). Secondo la Cassazione, tali fideiussioni, se integralmente conformi alle clausole vietate (art. 2, 6 e 8), sono nulle parzialmente per le sole clausole nulle; il garante può opporsi all’azione della banca chiedendo la nullità parziale. Il riconoscimento della nullità richiede un’analisi dettagliata del testo di fideiussione e spesso l’avvio di un giudizio civile.
1.5 Novità legislative 2025‑2026: D.Lgs. 33/2025 (Codice della riscossione)
Nel 2025 il legislatore ha approvato il D.Lgs. 33/2025, che riordina la materia della riscossione coattiva. La nuova disciplina (non ancora pienamente operativa a gennaio 2026) conferma l’applicabilità dell’art. 72‑bis con la “gabbia” di 60 giorni e introduce maggiori garanzie per il debitore, tra cui l’obbligo per l’agente della riscossione di notificare un preavviso prima dell’avvio dell’esecuzione forzata e la possibilità di accedere a piani di pagamento più lunghi per i debiti di modesta entità. Il decreto, ancora in fase di attuazione, dovrà essere seguito da regolamenti attuativi.
2 – Procedura passo per passo dopo la notifica degli atti
Questa sezione descrive, in ordine cronologico, cosa accade dopo la ricezione di una cartella o di un atto dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, quali sono i termini per reagire e quali diritti spettano al contribuente.
2.1 Cartella di pagamento
La cartella di pagamento è l’atto con cui l’agente della riscossione richiede il pagamento di somme iscritte a ruolo. Deve contenere gli estremi del ruolo, la motivazione del credito, il termine per il pagamento (di regola 60 giorni) e l’indicazione delle possibili impugnazioni. Dopo 60 giorni l’ente può procedere all’esecuzione. È fondamentale verificare la regolarità della notifica e la presenza di vizi formali o sostanziali (mancata indicazione del responsabile del procedimento, inesistenza del titolo, omessa sottoscrizione). Se sussistono vizi, è possibile presentare ricorso al giudice tributario entro 60 giorni dalla notifica.
2.2 Intimazione di pagamento (art. 50 DPR 602/1973)
Se la cartella non viene pagata, l’agente invia un’intimazione di pagamento (o sollecito), che costituisce la fase successiva prima del pignoramento. Deve indicare il credito residuo, le somme aggiornate e intimare il pagamento entro 5 giorni. Come visto, l’intimazione è assimilata all’avviso di mora: se non viene impugnata, non sarà più possibile eccepire vizi maturati in precedenza . Il ricorso va presentato al giudice dell’esecuzione o al giudice tributario entro 20 giorni se si contestano profili esecutivi o 60 giorni se si contestano profili tributari.
2.3 Atto di pignoramento (art. 72‑bis e 543 c.p.c.)
Trascorsi i termini dell’intimazione, l’agente può procedere al pignoramento dei beni. Nel pignoramento presso terzi ex art. 72‑bis, l’Agenzia invia un ordine di pagamento alla banca o al datore di lavoro, che blocca il saldo o le somme future fino a concorrenza del credito. Nella procedura ordinaria ex art. 543 c.p.c., l’atto deve essere notificato al terzo e al debitore; contiene l’ingiunzione a non disporre delle somme e la citazione a comparire davanti al giudice .
Il debitore può proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) per contestare l’inesistenza del titolo o opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per vizi formali (es. notifica irregolare). L’opposizione va depositata entro 20 giorni dalla notifica. Può chiedere al giudice di sospendere gli effetti dell’atto fino alla decisione.
2.4 Iscrizione di ipoteca e fermo amministrativo
Dopo la notifica della cartella e dell’intimazione e decorsi i termini, l’agente può iscrivere ipoteca sugli immobili per un importo pari al doppio del credito . Prima della iscrizione deve inviare un preavviso con termine di 30 giorni. Se il debito non è superiore a 20 000 €, l’ipoteca non può essere iscritta; se è inferiore al 5% del valore dell’immobile, è obbligatorio procedere prima all’ipoteca e solo dopo, trascorsi 6 mesi, all’espropriazione .
Il fermo amministrativo può essere adottato per debiti di importo anche modesto. L’ente notifica un preavviso di fermo; se entro 30 giorni non si effettua il pagamento o non si dimostra che il veicolo è strumentale all’attività, il fermo viene iscritto al PRA . È possibile impugnare il fermo entro 30 giorni innanzi al giudice di pace o al giudice tributario.
2.5 Termini e notifiche
- Notifica della cartella: 60 giorni per il pagamento; 60 giorni per proporre ricorso.
- Intimazione di pagamento: 5 giorni per pagare; 60 giorni (tributario) o 20 giorni (esecuzione) per impugnare.
- Pignoramento: il ricorso per opposizione va proposto entro 20 giorni; si può chiedere la sospensione.
- Preavviso di ipoteca/fermo: 30 giorni per pagare o impugnare.
- Decadenza della rottamazione: in caso di mancato pagamento di due rate .
3 – Difese e strategie legali
Ogni atto della riscossione va analizzato attentamente. Esistono diverse strategie per contestare o definire il debito; scegliere la più adatta dipende dalla situazione patrimoniale e dallo stato di salute dell’attività. Di seguito alcune delle principali difese.
3.1 Verifica dei vizi di notifica e del titolo
La prima difesa consiste nel controllo formale dell’atto:
- Notifica inesistente o nulla: se la cartella o l’intimazione non sono state notificate correttamente (ad esempio mediante posta semplice o a soggetti non legittimati), l’atto è nullo. Occorre verificare l’avviso di ricevimento e la relata del messo notificatore.
- Mancanza di prova del titolo: il pignoramento deve basarsi su un titolo esecutivo valido (cartella, avviso di addebito Inps, sentenza). Se la cartella è nulla o prescritta, anche gli atti successivi sono privi di efficacia. Con l’opposizione ex art. 615 c.p.c. si può far valere l’inesistenza del titolo.
- Omessa indicazione del responsabile del procedimento: in alcune pronunce, la mancanza di tale indicazione è stata considerata causa di nullità dell’atto.
Una volta rilevati i vizi, l’avvocato può proporre ricorso al giudice tributario per la cartella o opposizione all’esecuzione per il pignoramento. In caso di notifica irregolare dell’intimazione di pagamento, occorre agire tempestivamente prima che si cristallizzi il debito .
3.2 Eccezione di prescrizione e decadenza
Se il debito è prescritto (5 o 10 anni a seconda del tributo ) o se l’ente è decaduto dai termini per la notifica dell’avviso di accertamento, è possibile proporre ricorso. Occorre verificare le date di notifica degli atti e le interruzioni della prescrizione (notifiche valide). È importante sollevare l’eccezione nel primo atto difensivo; altrimenti, come affermato dalla Cassazione, la pretesa si cristallizza .
3.3 Sospensione dell’esecuzione
In presenza di ricorso, è possibile chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione (art. 47 del D.Lgs. 546/1992 per le controversie tributarie; art. 618 c.p.c. in sede esecutiva). Occorre dimostrare il periculum (danno grave e irreparabile) e il fumus boni iuris (probabilità di vittoria). La sospensione impedisce all’agente di proseguire con il pignoramento o con la vendita dei beni fino alla decisione.
3.4 Rateizzazioni e rottamazioni
Se il debito è dovuto e non contestabile, si può comunque ottenere una dilazione:
- Rateizzazione ordinaria: l’Agenzia delle Entrate Riscossione concede dilazioni fino a 72 rate mensili senza necessità di documentazione se l’importo è sotto 120 000 €. Per importi superiori serve dimostrare la temporanea difficoltà. È possibile richiedere un piano straordinario fino a 120 rate. Il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive comporta la revoca.
- Definizione agevolata (rottamazione quinquies): come spiegato al par. 1.3, consente di pagare il solo capitale entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate . Per aderire è necessario presentare domanda entro il 30 aprile 2026, impegnandosi a rinunciare ai contenziosi pendenti.
- Saldo e stralcio: non attivo per il 2026, ma potrebbe essere riproposto in futuri provvedimenti.
L’avvocato può assistere nella scelta tra la definizione agevolata e la rateizzazione ordinaria; spesso conviene rottamare i carichi con sanzioni elevate e rateizzare quelli con sanzioni più basse.
3.5 Accordi con le banche e contestazione delle fideiussioni
Per i debiti bancari, è possibile avviare trattative per la ristrutturazione dei finanziamenti, anche mediante strumenti di rinegoziazione o saldo e stralcio. Bisogna verificare se la banca ha rispettato la normativa sulla trasparenza, se sono stati applicati interessi usurari o anatocistici e se la fideiussione contiene clausole nulle. Le fideiussioni conformi al modello ABI possono essere contestate perché colpite da nullità parziale; l’azione giudiziaria può portare alla riduzione del debito garantito. Un avvocato esperto può negoziare con la banca un piano di rientro sostenibile e, in caso di contenzioso, far valere le clausole nulle.
3.6 Procedure di sovraindebitamento e piano del consumatore
Quando i debiti sono insostenibili e non è possibile far fronte alle rate neppure con la dilazione, si può ricorrere alle procedure di sovraindebitamento. Con l’assistenza di un OCC e di un legale:
- Valutazione della situazione: si analizzano debiti, patrimonio e reddito per scegliere lo strumento idoneo (piano del consumatore, accordo di composizione o liquidazione controllata).
- Redazione del piano: si propone ai creditori un pagamento parziale o dilazionato; il piano deve garantire la soddisfazione dei crediti privilegiati almeno in misura pari alla liquidazione .
- Deposito e omologazione: il tribunale nomina un giudice delegato e fissa l’udienza; se il piano è omologato, diventa vincolante. Il tribunale può rigettare l’istanza se il debitore ha debiti di natura imprenditoriale, come affermato dal Tribunale di Terni nel 2025.
- Esecuzione del piano: se il debitore rispetta i pagamenti, ottiene l’esdebitazione totale alla fine della procedura; diversamente, può accedere alla liquidazione controllata. La Cassazione ha ricordato che l’esdebitazione richiede la massima collaborazione e buona fede del debitore .
3.7 Negoziazione assistita della crisi d’impresa
Il D.L. 118/2021, convertito nella L. 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa, ora confluita nel Codice della crisi. L’imprenditore (anche artigiano) può chiedere la nomina di un esperto negoziatore iscritto al registro delle Camere di commercio; l’esperto affianca imprenditore e creditori per trovare un accordo di ristrutturazione. L’Avv. Monardo, in qualità di Esperto negoziatore della crisi, assiste i debitori artigiani nella presentazione dell’istanza, nella redazione del piano e nelle trattative con banche e fornitori.
3.8 Impugnazioni e rimedi giudiziali
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): per contestare la mancanza o l’inesistenza del titolo esecutivo. Si propone entro 20 giorni dalla notifica del pignoramento presso il giudice dell’esecuzione; sospende la procedura se il giudice lo ritiene opportuno.
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): per vizi formali o irregolarità della notifica; si propone entro 20 giorni.
- Ricorso in materia tributaria (D.Lgs. 546/1992): contro la cartella o l’intimazione; si propone entro 60 giorni e può essere accompagnato da domanda cautelare di sospensione.
- Autotutela: istanza all’ente impositore per l’annullamento dell’atto in via amministrativa; utile in caso di errori evidenti (omesso pagamento già eseguito, doppia imposizione).
3.9 Soluzioni stragiudiziali e mediazione
Spesso è possibile evitare la causa con una mediazione stragiudiziale: l’avvocato contatta l’agente della riscossione o la banca e negozia un saldo e stralcio o un piano di rientro. In alcuni casi la banca preferisce chiudere il contenzioso accettando un pagamento ridotto piuttosto che avviare una causa costosa. La presenza di un professionista esperto e di un commercialista aumenta le possibilità di successo.
4 – Strumenti alternativi di risoluzione dei debiti
Oltre alle opposizioni e alle rateizzazioni, esistono altri strumenti legali per risolvere o ridurre il carico debitorio. Di seguito una panoramica.
4.1 Rottamazione e definizione agevolata
Come visto, la rottamazione quinquies consente di definire i carichi affidati dal 2000 al 2023 pagando soltanto il capitale e le spese di notifica . Per aderire occorre:
- Presentare l’istanza sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione entro il 30 aprile 2026.
- Indicare le cartelle da includere e rinunciare ai ricorsi pendenti.
- Ricevere dall’ente il prospetto con l’importo dovuto.
- Pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in 54 rate bimestrali (prima e seconda rata nel 2026; le restanti entro il 2028) .
Per i debiti residui non rottamabili si può presentare istanza di rateizzazione ordinaria o straordinaria. È possibile cumulare rottamazione e rateizzazione: i carichi compresi nella rottamazione non vengono sospesi se si perde il beneficio per due rate non pagate .
4.2 Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione
Il piano del consumatore è destinato alle persone fisiche con debiti contratti per scopi estranei all’attività d’impresa. Per i calzolai che svolgono attività artigianale, questa procedura è accessibile solo se i debiti oggetto del piano sono personali (ad esempio mutuo per la casa) e non riguardano l’attività. La giurisprudenza del 2025 ha ribadito che anche un solo debito di natura imprenditoriale preclude l’accesso al piano.
L’accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore permette di concordare con i creditori un pagamento rateale o parziale. È necessario il voto favorevole della maggioranza dei creditori, calcolata per valore.
4.3 Liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente
Se non è possibile pagare neppure in parte i debiti, il debitore può ricorrere alla liquidazione controllata (ex art. 268 CCII). Il tribunale nomina un liquidatore che vende i beni del debitore; al termine, se il debitore ha collaborato in buona fede, può ottenere la esdebitazione (cancellazione) di tutti i debiti residui. Secondo la Cassazione, la concessione dell’esdebitazione richiede che il debitore abbia dichiarato tutti i suoi beni e non abbia commesso atti in frode .
La esdebitazione dell’incapiente consente al debitore totalmente privo di beni di cancellare i debiti subito dopo la chiusura della procedura: l’art. 283 CCII stabilisce che il giudice, su richiesta, può esonerare il debitore dal pagamento residuo se non è stato possibile realizzare alcunché.
4.4 Concordato minore e ristrutturazione del debito del consumatore
Per gli imprenditori minori, il concordato minore consente di ristrutturare l’indebitamento con costi contenuti; serve l’assenso della maggioranza dei creditori e l’omologazione del tribunale. L’accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore è rivolto alle persone fisiche che non possono accedere al piano del consumatore. Entrambi gli strumenti sono gestiti con l’assistenza di un gestore della crisi e di un avvocato.
4.5 Nuove rateizzazioni 2026 e riforma della riscossione
Il D.Lgs. 33/2025 introdurrà a regime dal 2026 un nuovo sistema di rateizzazioni; si ipotizza l’estensione fino a 120 rate anche per importi inferiori a 120 000 € e la previsione di rateizzazioni ad importo crescente per i primi anni. Inoltre, verrà previsto un sistema di alert per avvisare il contribuente prima del pignoramento. Essendo norme in fase di attuazione, è opportuno monitorare i regolamenti e affidarsi a un professionista per essere aggiornati.
5 – Errori comuni e consigli pratici
Molti debitori commettono errori che aggravano la situazione. Conoscere quali sono gli sbagli ricorrenti può evitare conseguenze irreversibili.
- Ignorare gli atti: non aprire la cartella o l’intimazione non ferma la procedura. I termini decorrono comunque; trascorso il termine, non si potrà più eccepire la prescrizione o altri vizi.
- Pagare senza verificare: alcuni debiti possono essere prescritti o annullati. Pagare senza consultare un esperto può comportare la perdita del diritto di opposizione.
- Affidarsi a professionisti non specializzati: la materia della riscossione è complessa e richiede competenze sia tributarie sia bancarie. Rivolgersi a un avvocato generico può portare a errori procedurali.
- Non conservare le prove dei pagamenti: occorre conservare ricevute e estratti conto per dimostrare l’avvenuto pagamento ed evitare duplicazioni.
- Trascurare le comunicazioni bancarie: nei pignoramenti ex art. 72‑bis la banca agisce come sostituto d’imposta; è fondamentale monitorare il conto corrente e chiedere copia degli atti.
- Trasferire beni a parenti: cedere la proprietà di beni per sottrarli alla riscossione è atto in frode e può comportare la revocatoria o addirittura responsabilità penale.
I migliori consigli pratici sono: agire tempestivamente, documentare la propria situazione e affidarsi a un professionista esperto.
6 – Tabelle riepilogative
Le tabelle che seguono sintetizzano i principali riferimenti normativi, i termini e gli strumenti difensivi. Le colonne sono ridotte per agevolare la lettura.
6.1 Norme e termini della riscossione
| Strumento | Normativa | Termini principali |
|---|---|---|
| Cartella di pagamento | DPR 602/1973 art. 25 | Pagamento entro 60 giorni; ricorso entro 60 giorni |
| Intimazione di pagamento | DPR 602/1973 art. 50 | Pagamento entro 5 giorni; ricorso entro 20 o 60 giorni |
| Pignoramento presso terzi | Art. 72‑bis DPR 602/1973 e art. 543 c.p.c. | Banca/datore paga entro 60 giorni le somme esistenti e future |
| Ipoteca | DPR 602/1973 art. 77 | Preavviso 30 giorni; iscrizione per debiti > 20 000 € |
| Fermo amministrativo | DPR 602/1973 art. 86 | Preavviso 30 giorni; iscrizione in PRA |
6.2 Prescrizione dei principali tributi
| Tipo di debito | Durata della prescrizione | Fonte |
|---|---|---|
| Imposte erariali (IRPEF, IVA, IRAP) | 10 anni | Art. 2946 c.c.; Cass. 4283/2010 |
| Sanzioni amministrative e interessi | 5 anni | D.Lgs. 472/1997 art. 20 comma 3; Cass. 2044/2023 |
| Tributi locali (IMU, TARI, etc.) | 5 anni | Art. 2948 c.c. |
6.3 Limiti di pignoramento dello stipendio
| Reddito mensile netto | Quota pignorabile se il creditore è l’erario | Fonte |
|---|---|---|
| Fino a 2 500 € | 1/10 | Art. 545 c.p.c. |
| 2 500 € – 5 000 € | 1/7 | Art. 545 c.p.c. |
| Oltre 5 000 € | 1/5 | Art. 545 c.p.c. |
6.4 Rottamazione quinquies (Legge 199/2025)
| Carichi ammessi | Carichi esclusi | Rate e scadenze |
|---|---|---|
| Debiti affidati dal 2000 al 2023; controlli automatizzati (art. 36‑bis DPR 600/1973; art. 54‑bis DPR 633/1972); contributi INPS | Debiti da aiuti di Stato, IVA all’importazione, risorse UE, sentenze Corte dei Conti | Pagamento unico entro 31/7/2026 o 54 rate bimestrali con interessi 3%; decadenza dopo 2 rate non pagate |
7 – Domande frequenti (FAQ)
Per concludere, rispondiamo alle domande più comuni poste dai calzolai e dai piccoli artigiani alle prese con debiti fiscali e bancari.
- Cos’è una cartella di pagamento?
È l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate Riscossione richiede il pagamento di somme iscritte a ruolo. Contiene il dettaglio del credito e i termini per il pagamento. - Cosa accade se non pago la cartella entro 60 giorni?
Il debito diventa esigibile e l’agente può notificare un’intimazione di pagamento e avviare pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi. - Posso oppormi alla cartella?
Sì, presentando ricorso al giudice tributario entro 60 giorni dalla notifica. È possibile eccepire vizi di notifica, prescrizione o errori di calcolo. - Cos’è l’intimazione di pagamento?
È un atto successivo alla cartella che invita a pagare entro 5 giorni. Se non viene impugnato, il debito si cristallizza, impedendo di far valere la prescrizione . - Come funziona il pignoramento del conto corrente?
L’Agenzia invia alla banca un ordine di pagamento ex art. 72‑bis DPR 602/1973; la banca blocca il saldo esistente e le somme future entro 60 giorni. - È vero che lo stipendio accreditato sul conto può essere pignorato integralmente?
Sì, se il pignoramento è indirizzato direttamente al conto, le somme accreditate perdono il vincolo di impignorabilità e possono essere prelevate interamente . - Quando scatta la prescrizione delle tasse?
Per le imposte statali la prescrizione è decennale ; per sanzioni e interessi è quinquennale . Per i tributi locali è quinquennale. - Posso chiedere una rateizzazione dei debiti?
Sì, è possibile ottenere piani di 72 rate ordinarie o 120 rate straordinarie. È necessario essere in regola con i pagamenti pregressi e, per importi oltre 120 000 €, dimostrare la temporanea difficoltà. - Cos’è la rottamazione quinquies?
È una definizione agevolata introdotta dalla Legge 199/2025 che consente di estinguere i carichi affidati dal 2000 al 2023 pagando solo il capitale e le spese . - Posso rottamare tutte le cartelle?
No. Sono escluse le somme relative a IVA all’importazione, aiuti di Stato e sentenze della Corte dei Conti . - Cosa succede se non pago due rate della rottamazione?
Si decade dal beneficio e il debito torna integralmente esigibile . - Quali sono i limiti di pignoramento dello stipendio?
L’erario può pignorare fino a 1/10 per redditi fino a 2 500 €, 1/7 tra 2 500 € e 5 000 € e 1/5 oltre 5 000 € . - Quando posso accedere al piano del consumatore?
Solo se i debiti sono estranei all’attività imprenditoriale. Anche un solo debito d’impresa preclude l’accesso. - Che differenza c’è tra accordo di ristrutturazione e concordato minore?
L’accordo di ristrutturazione è rivolto a consumatori e necessita del consenso della maggioranza dei creditori; il concordato minore riguarda imprenditori minori e segue regole simili al concordato preventivo ma con procedure semplificate. - Cos’è l’esdebitazione?
È la liberazione dai debiti residui al termine della procedura di sovraindebitamento o liquidazione controllata. È concessa se il debitore ha agito in buona fede e collaborato . - È possibile impugnare un’ipoteca iscritta dall’agente della riscossione?
Sì, se il debito è inferiore a 20 000 € o se non è stato notificato il preavviso di 30 giorni . - Il fermo amministrativo può essere annullato?
Può essere impugnato se il preavviso non è stato notificato, se il veicolo è strumentale all’attività lavorativa o per ragioni di disabilità . - Le fideiussioni bancarie possono essere annullate?
Sì, se conformi al modello ABI dichiarato illecito dalla Banca d’Italia; la nullità colpisce le clausole vietate e può ridurre l’esposizione del garante. - Cosa succede se trasferisco beni a parenti per evitare il pignoramento?
Tali atti possono essere revocati e considerati fraudolenti, con possibili conseguenze penali. È meglio rivolgersi a un professionista per trovare soluzioni legali. - Come posso contattare l’Avv. Monardo?
In fondo a questa guida trovi il modulo di contatto. Puoi spiegare la tua situazione e ricevere una consulenza personalizzata.
8 – Simulazioni pratiche
Per rendere più concreto quanto finora esposto, presentiamo alcune simulazioni basate su casi reali affrontati dallo studio dell’Avv. Monardo. Le cifre sono indicative e hanno lo scopo di illustrare le procedure.
8.1 Simulazione n. 1: Pignoramento del conto corrente
Scenario: un calzolaio riceve una cartella da 15 000 € per IVA non pagata relativa al 2017. Ignora la cartella; dopo due anni riceve un’intimazione di pagamento che non impugna. Pochi mesi dopo, l’Agenzia invia alla banca un ordine ex art. 72‑bis: il conto corrente, con saldo di 2 000 €, viene bloccato. Nei 60 giorni successivi entrano due bonifici (500 € e 800 €) e la banca li trattiene.
Analisi: avendo omesso di impugnare l’intimazione, il debito si è cristallizzato . Il pignoramento ex art. 72‑bis è legittimo; la banca doveva bloccare anche le somme future entro 60 giorni. Tuttavia, lo studio rileva che la cartella è prescritta: sono trascorsi più di 5 anni dalla notifica della cartella per quanto riguarda le sanzioni e 10 anni per il capitale . Si propone opposizione all’esecuzione per far dichiarare la prescrizione e sospendere il pignoramento. Il giudice sospende il procedimento; la causa viene vinta e le somme vengono restituite.
Conclusione: è fondamentale controllare sempre la prescrizione e opporsi anche dopo l’intimazione, se emergono vizi del titolo.
8.2 Simulazione n. 2: Rateizzazione e rottamazione
Scenario: una calzolaia ha debiti tributari per 40 000 € (IRPEF e contributi INPS) affidati tra il 2018 e il 2022. Non potendo pagare in un’unica soluzione, chiede la rateizzazione ordinaria in 72 rate. Dopo 15 rate perde il lavoro e non riesce a pagare le rate successive.
Analisi: grazie alla perdita di lavoro, la contribuente dimostra l’aggravamento della situazione economica e presenta istanza per un piano straordinario di 120 rate. Nel 2026 aderisce alla rottamazione quinquies per i carichi del 2018–2020; ciò riduce il debito residuo a 28 000 €, escludendo sanzioni e interessi . I restanti carichi (2021–2022) vengono rateizzati; la dilazione è mantenuta con il pagamento puntuale. La perdita di due rate non consecutive non comporta decadenza perché la contribuente ha ottenuto la sospensione ex art. 19 DPR 602/1973.
Conclusione: la combinazione di rateizzazione e rottamazione consente di gestire il debito nel lungo periodo. È fondamentale rispettare i termini della definizione agevolata per non decadere.
8.3 Simulazione n. 3: Piano del consumatore
Scenario: un artigiano calzolaio ha debiti misti: 25 000 € con l’Agenzia delle Entrate, 20 000 € per un prestito bancario e 10 000 € di debiti personali (mutuo casa). Le entrate sono scarse; l’azienda è in perdita.
Analisi: l’artigiano non può accedere al piano del consumatore per l’intera esposizione, poiché i debiti fiscali e bancari derivano dalla sua attività imprenditoriale. Tuttavia, può utilizzare l’accordo di ristrutturazione come imprenditore minore. Con l’aiuto dell’OCC e dell’Avv. Monardo, propone ai creditori un pagamento del 40% in 5 anni. L’accordo ottiene l’approvazione dei creditori rappresentanti il 60% dei crediti; il tribunale omologa. Al termine, l’artigiano ottiene l’esdebitazione del residuo.
Conclusione: l’individuazione corretta dello strumento (accordo di ristrutturazione anziché piano del consumatore) è essenziale per ottenere l’omologazione e la cancellazione dei debiti.
8.4 Simulazione n. 4: Nullità di fideiussione bancaria
Scenario: un calzolaio ha ottenuto un prestito di 30 000 € garantito da una fideiussione standard ABI firmata dal padre. Dopo alcuni anni non riesce più a pagare e la banca chiama in causa il garante.
Analisi: l’Avv. Monardo esamina il testo della fideiussione e rileva che riproduce fedelmente le clausole dello schema ABI del 2003 (clausole di reviviscenza, pagamento a semplice richiesta ecc.). Cita il provvedimento della Banca d’Italia che ne ha dichiarato l’illecita uniformità e le pronunce della Cassazione che hanno riconosciuto la nullità parziale. Promuove azione civile per far dichiarare la nullità delle clausole. Il giudice accoglie la domanda, ritenendo invalide le clausole a causa dell’illecito anticoncorrenziale. La garanzia viene ridotta, consentendo al calzolaio di rinegoziare il debito.
Conclusione: la verifica della fideiussione può portare a riduzioni importanti del debito garantito. È necessario un avvocato specializzato in diritto bancario.
9 – Conclusione
La gestione dei debiti con il fisco e le banche richiede competenza, tempestività e visione strategica. Come abbiamo visto, la normativa è complessa e in continua evoluzione: dal pignoramento speciale ex art. 72‑bis alla cristallizzazione del debito derivante dall’intimazione ; dalla prescrizione decennale delle imposte alla riforma della riscossione e alle nuove definizioni agevolate . Ogni passo offre possibilità di difesa, ma occorre agire entro i termini previsti e con una corretta impostazione giuridica.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti sono specializzati nella tutela dei debitori e hanno un’ampia esperienza in materia di diritto bancario e tributario. Offrono servizi che vanno dall’analisi degli atti al ricorso in giudizio, dalla negoziazione con l’Agenzia delle Entrate Riscossione alla predisposizione di piani del consumatore e accordi di ristrutturazione. Come Gestore della crisi da sovraindebitamento, professionista fiduciario di un OCC e Esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’Avv. Monardo può indicare la strategia più idonea in base alla situazione del singolo contribuente.
Non rimandare: ogni giorno di ritardo può comportare l’iscrizione di un’ipoteca o il fermo del veicolo. Agisci ora per salvare il tuo patrimonio e la tua attività.
📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive.