Artista visivo con debiti: cosa fare per difendersi da fisco e banche

Introduzione

La vita professionale di un artista visivo è spesso scandita da ritmi irregolari: periodi di intensa creatività alternati a momenti di difficoltà economica. Le entrate derivano da commissioni, mostre, royalties, vendite di opere e insegnamento, ma non sempre le risorse incassate coprono i costi di produzione, le imposte, i contributi previdenziali e gli eventuali finanziamenti contratti. Quando si accumulano debiti verso il fisco o le banche, l’artista rischia non solo di vedere pignorati i propri beni (tra cui opere d’arte, strumenti di lavoro o la casa) ma anche di subire provvedimenti cautelari (ipoteche, fermi amministrativi), esecuzioni forzate e segnalazioni che limitano l’accesso al credito. Oltre al danno economico, si aggiunge la pressione psicologica che può bloccare la creatività.

Questa guida nasce per offrire una panoramica completa e aggiornata (gennaio 2026) delle normative italiane, delle sentenze più recenti della Corte di Cassazione e degli strumenti di tutela a disposizione del debitore. Pur essendo rivolta agli artisti visivi, le indicazioni sono utili anche a fotografi, designer, illustratori, scultori, videomaker, creativi digitali e, più in generale, a chiunque si trovi in una situazione di sovraindebitamento verso fisco e banche.

Perché è importante informarsi subito

  • Atti esattoriali e bancari non vanno ignorati: trascorsi i termini, il debito diventa immediatamente esecutivo e può portare alla perdita dei beni. L’avviso di accertamento esecutivo introdotto dall’art. 29 del D.L. 78/2010 consente la riscossione coattiva già sessanta giorni dopo la notifica, eliminando la fase della cartella .
  • Prima casa, auto e stipendio possono essere colpiti: l’art. 76 del D.P.R. 602/1973 vieta l’espropriazione dell’unico immobile non di lusso adibito a residenza ma consente la vendita se il credito supera 120 mila € . L’art. 86 consente il fermo amministrativo dei beni mobili registrati (auto, moto) trascorsi 60 giorni dalla cartella .
  • Il tempo gioca a favore del Fisco: la prescrizione dei tributi è lunga, mentre i termini per fare ricorso sono brevi (30 o 60 giorni). Molte difese possono essere sollevate solo tempestivamente.
  • Esistono soluzioni legali e stragiudiziali che permettono di ridurre il debito (rottamazione, definizione agevolata), sospendere le procedure (rateizzazione, impugnazioni) o ristrutturare l’intera posizione (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata).

Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con pluriennale esperienza in diritto tributario, bancario e crisi da sovraindebitamento. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivi in tutta Italia. È gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Inoltre è esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 .

Il suo studio assiste artisti, professionisti e imprese in tutte le fasi della gestione del debito:

  • Analisi degli atti: verifica della legittimità e della prescrizione delle cartelle, degli avvisi di accertamento, dei contratti bancari e delle fideiussioni.
  • Ricorsi e sospensioni: predisposizione di ricorsi al giudice tributario, opposizioni all’esecuzione e al pignoramento, istanze di sospensione e di sgravio.
  • Trattative e piani di rientro: negoziazione con banche e finanziarie per rinegoziazioni, rateizzazioni o saldi e stralci; gestione di transazioni fiscali.
  • Strumenti concorsuali: predisposizione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, liquidazioni controllate e richieste di esdebitazione.
  • Procedure agevolate: adesione a rottamazioni, definizioni agevolate e piani di rateizzazione secondo le ultime normative.

Contatta subito l’avv. Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata: riceverai un parere gratuito preliminare sui rimedi più adatti alla tua situazione.

1 Contesto normativo e giurisprudenziale

In questa sezione analizziamo i principali riferimenti di legge e le sentenze che disciplinano la riscossione coattiva, la tutela del patrimonio del debitore e gli strumenti per uscire dal sovraindebitamento. Le norme citate sono aggiornate alla data di redazione (gennaio 2026) e, salvo diversa indicazione, provengono da fonti ufficiali.

1.1 Cartelle di pagamento e avvisi di accertamento esecutivo

Dal 2011, per alcuni tributi erariali (imposte sui redditi, IVA e IRAP relative a periodi d’imposta dal 2007 in poi), la legge ha introdotto l’avviso di accertamento esecutivo. L’art. 29 del D.L. 78/2010 (convertito in L. 122/2010) prevede che l’avviso, una volta notificato, diventi titolo esecutivo trascorsi 60 giorni, con l’effetto di concentrare la riscossione nella fase di accertamento . Questo significa che:

  • Non è più necessario emettere la cartella di pagamento; l’atto di accertamento contiene già l’intimazione ad adempiere.
  • Dopo 60 giorni il Fisco può iscrivere ipoteca, fermo o avviare il pignoramento.
  • Il contribuente deve impugnare l’avviso entro 60 giorni dalla notifica, altrimenti l’atto diviene definitivo.

Per gli altri tributi e per le entrate previdenziali e locali resta in vigore il sistema tradizionale: gli enti creditori emettono un ruolo che l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AdER) notifica tramite cartella di pagamento. Il debitore ha 60 giorni per pagare o contestare; in mancanza, la cartella costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca e per l’esecuzione forzata.

Prescrizione e decadenza

  • Prescrizione dei tributi: varia a seconda dell’imposta e può andare da 3 a 10 anni. L’azione esattoriale si prescrive dopo cinque anni dall’iscrizione a ruolo se non interviene notifica di atti interruttivi.
  • Decadenza della cartella: l’ente impositore deve iscrivere a ruolo le somme entro termini tassativi (ad esempio 31 dicembre del terzo anno successivo alla liquidazione per i tributi dichiarati). Cartelle notificate fuori termine sono nulle.

1.2 Ipoteca fiscale e preavviso

L’iscrizione di ipoteca sui beni immobili del debitore è disciplinata dall’art. 77 del D.P.R. 602/1973. Dopo la notifica della cartella e inutilmente trascorsi 60 giorni, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca per un importo pari al doppio del credito . La norma prevede che:

  • L’agente della riscossione può iscrivere ipoteca anche prima di procedere all’espropriazione, purché l’importo complessivo del credito non sia inferiore a 20 mila € .
  • Se il credito non supera il 5 % del valore dell’immobile, prima dell’esecuzione l’agente deve iscrivere ipoteca e, decorsi sei mesi senza pagamento, procedere all’espropriazione .
  • L’agente ha l’obbligo di notificare al proprietario una comunicazione preventiva con l’avviso che, in mancanza del pagamento entro 30 giorni, sarà iscritta l’ipoteca . Tale preavviso è però un atto meramente informativo; la Cassazione ha precisato che non è necessario indicare l’immobile su cui sarà iscritta l’ipoteca e che eventuali contestazioni sulla legittimità del titolo possono essere fatte successivamente .

Sentenze rilevanti:

  • Cass. SS.UU. 4077/2010: l’iscrizione ipotecaria dell’AdER non costituisce atto dell’espropriazione forzata e può essere contestata innanzi al giudice ordinario; tuttavia la competenza sulle contestazioni relative alla cartella resta al giudice tributario.
  • Cass. n. 25456/2025: ha ribadito che il preavviso di iscrizione ipotecaria ha mera funzione informativa e non è necessaria l’indicazione dell’immobile; le contestazioni sull’atto di iscrizione vanno sollevate dopo l’iscrizione .
  • Cass. n. 23528/2024 e n. 27000/2024: hanno confermato la legittimità dell’ipoteca anche per importi inferiori ai 20 mila € quando il debito deriva da ruoli diversi cumulati e la soglia si riferisce al totale.

1.3 Espropriazione della prima casa e tutela del patrimonio immobiliare

L’art. 76 del D.P.R. 602/1973, modificato dal “decreto del fare” (D.L. 69/2013), disciplina l’espropriazione immobiliare. La norma vieta all’AdER di procedere all’espropriazione se l’immobile pignorato è l’unico di proprietà del debitore, adibito a uso abitativo e sede della sua residenza anagrafica, con esclusione delle abitazioni di lusso (categorie A/8 e A/9). In questo caso, non è mai ammessa la vendita forzata, salvo la facoltà dell’agente di intervenire nella procedura promossa da creditori privati .

Ulteriori condizioni:

  • Se il bene non rientra tra gli “essenziali” individuati dall’art. 514 c.p.c., ma costituisce l’unica casa di abitazione non di lusso, l’AdER non può procedere all’esecuzione .
  • Negli altri casi, l’AdER può procedere all’espropriazione solo se il credito supera 120 mila € e sei mesi dopo l’iscrizione di ipoteca .
  • Se il valore dei beni, al netto delle ipoteche prioritarie, è inferiore al debito, l’espropriazione non può essere avviata .

Sentenze rilevanti:

  • Cass. n. 32759/2024: ha ribadito che l’unico immobile destinato a residenza non può essere pignorato dall’AdER; anche le procedure pendenti devono essere dichiarate improcedibili e la trascrizione cancellata . La Corte ha chiarito che la norma ha efficacia retroattiva e si applica anche agli atti antecedenti al 22 giugno 2013 .
  • Cass. n. 19270/2014: ha interpretato la norma in senso estensivo, affermando che il divieto di espropriazione della prima casa si applica a tutti i processi esecutivi pendenti al momento dell’entrata in vigore del decreto, in base al principio della successione delle leggi processuali .

1.4 Fermo amministrativo di beni mobili

Il fermo amministrativo è una misura cautelare che riguarda beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili). L’art. 86 del D.P.R. 602/1973 stabilisce che, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla cartella di pagamento, l’agente della riscossione può disporre il fermo iscrivendolo nei registri. Prima dell’iscrizione deve notificare una comunicazione al debitore con l’avviso che, se non pagherà entro 30 giorni, il bene verrà bloccato .

  • Il fermo viene iscritto senza necessità di ulteriore avviso e comporta l’impossibilità di utilizzare il veicolo, pena la sanzione di cui all’art. 214, comma 8, del Codice della Strada .
  • Se il veicolo è strumentale all’attività d’impresa o professionale, il debitore può evitarne il fermo dimostrandone l’essenzialità entro 30 giorni dalla comunicazione .

Giurisprudenza recente:

  • Cass. ord. n. 32062/2024: ha stabilito che la sproporzione tra il valore del veicolo e l’importo del debito non incide sulla legittimità del fermo; tuttavia il principio di ragionevolezza e proporzione, desunto dallo Statuto del contribuente, impone all’AdER di scegliere la misura meno gravosa e di evitare un eccessivo squilibrio .
  • Cass. n. 36000/2021 e n. 23528/2024: hanno chiarito che il fermo è impugnabile solo per vizi propri (mancata notifica, difetto di motivazione) e non per contestazioni relative al merito del credito, che devono essere sollevate contro la cartella.

1.5 Pignoramento di stipendi, pensioni e conti correnti

La pignorabilità dei crediti derivanti da lavoro dipendente o da previdenza è disciplinata dall’art. 545 c.p.c. e dalle circolari INPS. La Circolare INPS n. 130/2025 ha riepilogato la disciplina evidenziando che:

  • In generale, le somme percepite a titolo di stipendio, salario o altre indennità di lavoro sono pignorabili nei limiti di un quinto quando il credito riguarda tributi o ogni altro debito . Per i crediti alimentari la quota pignorabile è determinata dal giudice e può superare il quinto; se concorrono più cause (tributi e alimenti) la quota può arrivare alla metà .
  • Alcuni crediti sono assolutamente impignorabili, come i sussidi di grazia, le indennità per maternità, malattia e funerali .
  • Il regime di impignorabilità parziale si applica anche alle prestazioni previdenziali sostitutive della retribuzione (NASpI, indennità di disoccupazione); tali somme sono pignorabili nei limiti di un quinto .
  • La Corte Costituzionale ha più volte ribadito che la tutela del credito deve essere bilanciata con il diritto del lavoratore a una vita dignitosa (sentt. n. 20/1968, n. 248/2015) .

Legge di bilancio 2025 e dipendenti pubblici: La L. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) ha introdotto un nuovo regime che dal 2026 consente all’amministrazione di bloccare parte dello stipendio dei dipendenti pubblici con debiti fiscali. Le principali novità sono:

  • Controllo sui dipendenti che percepiscono stipendi superiori a 2.500 € lordi: prima di erogare la retribuzione l’amministrazione verifica se esistono debiti fiscali non saldati superiori a 5.000 € .
  • Se il debito sussiste, l’erogazione viene parzialmente bloccata e segnalata all’AdER.
  • La quota pignorata varia in base allo stipendio: per stipendi oltre 3.500 €, il blocco è pari a 500 € al mese; per importi inferiori la quota è proporzionalmente ridotta .

1.6 Rateizzazione e dilazione del debito

L’art. 19 del D.P.R. 602/1973 consente al contribuente in difficoltà economica di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo. Il D.Lgs. 110/2024 ha modificato la norma, prevedendo dal 1° gennaio 2025 nuove durate:

  • Su semplice richiesta e per debiti fino a 120 mila €, l’AdER concede:
  • 84 rate mensili per le istanze presentate nel 2025-2026;
  • 96 rate mensili per quelle presentate nel 2027-2028;
  • 108 rate mensili per quelle presentate dal 1° gennaio 2029 .
  • Con documentazione della difficoltà economica, le rate possono arrivare fino a 120 mensilità. Per debiti superiori a 120 mila €, la dilazione può essere concessa fino a 120 rate indipendentemente dall’anno .
  • Durante la rateizzazione sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza e non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche . Il pagamento della prima rata estingue le procedure esecutive in corso purché non sia già avvenuto l’incanto .
  • La decadenza dal beneficio si verifica in caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive .

1.7 Definizioni agevolate (rottamazioni) e saldo e stralcio

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse definizioni agevolate (rottamazioni) che consentono di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo il capitale e le spese di riscossione, con stralcio di sanzioni, interessi e aggio. La “rottamazione-quater” del 2023‑2026 consente di definire carichi affidati ad AdER dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022; i pagamenti devono essere effettuati in un’unica soluzione o in 18 rate con scadenze prolungate fino al 28 febbraio 2026 .

La Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto la rottamazione-quinquies, una quinta edizione della definizione agevolata rivolta ai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Le principali caratteristiche sono:

  • Possono essere definiti solo debiti derivanti da omesso versamento di imposte dichiarate (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973 e 54-bis e 54-ter DPR 633/1972), omesso versamento di contributi INPS (con esclusione degli accertamenti), somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, spese di notifica e spese esecutive .
  • Sono escluse le somme derivanti da avvisi di accertamento, imposte di registro, successioni e donazioni .
  • L’adesione alla rottamazione-quinquies comporta il pagamento solo del capitale e delle spese, con stralcio totale di sanzioni, interessi e aggio .
  • La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026. Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in un massimo di 54 rate bimestrali (oltre otto anni) con interessi al 3 % .
  • La decadenza scatta se non si paga una rata (anche non consecutiva); non sono previste tolleranze .
  • Possono aderire anche i contribuenti decaduti dalle precedenti rottamazioni (quater inclusa), salvo chi è in regola con i versamenti al 30 settembre 2025 .
  • La rottamazione è compatibile con le procedure di crisi del consumatore e con gli strumenti del Codice della crisi d’impresa; il piano del consumatore può includere il debito in rottamazione .

Per i contribuenti con ISEE basso e situazioni di particolare difficoltà esiste anche il saldo e stralcio (non trattato dettagliatamente qui poiché non oggetto di aggiornamenti recenti), che prevede il pagamento di una percentuale ridotta del debito in base al reddito.

1.8 Procedure di sovraindebitamento e crisi d’impresa

La Legge 3/2012 e il Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, successivamente correttivo D.Lgs. 136/2024) disciplinano gli strumenti per le persone fisiche, i professionisti, gli imprenditori sotto soglia e gli artisti che si trovano in sovraindebitamento. Le principali procedure sono:

  1. Piano del consumatore: rivolto al debitore persona fisica non imprenditore. Il piano viene predisposto con l’assistenza dell’OCC e deve assicurare ai creditori un pagamento almeno equivalente a quello che otterrebbero nella liquidazione. Non richiede il voto dei creditori.
  2. La Cassazione n. 9549/2025 ha chiarito che la presenza di una moratoria superiore a un anno o la falcidia di crediti privilegiati non impone il voto dei creditori: la decisione finale è del giudice, che valuta la convenienza del piano .
  3. La moratoria oltre un anno è ammessa se motivata e se il piano è più conveniente della liquidazione .
  4. La Corte ha ribadito che il piano del consumatore non è assimilabile al concordato preventivo e che la tutela dei creditori è garantita dal controllo giudiziale .
  5. Accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore: richiede il consenso dei creditori che rappresentano almeno il 60 % dei debiti; prevede un pagamento anche parziale dei crediti e può contenere falcidie. È utilizzato per ristrutturare debiti bancari e fiscali con l’assenso dell’Erario.
  6. Concordato minore: destinato a imprenditori “sotto soglia” (piccole imprese, professionisti con partita IVA). Prevede la votazione dei creditori e consente la continuità dell’attività.
  7. Liquidazione controllata: comporta la vendita di tutti i beni del debitore per soddisfare i creditori. Dopo la chiusura, il debitore può chiedere l’esdebitazione dell’incapiente: l’esonero dai debiti non pagati. La Cassazione n. 30108/2025 ha precisato che la concessione dell’esdebitazione richiede la verifica della meritevolezza del debitore e l’assenza di frodi o comportamenti dolosi .
  8. Esdebitazione dell’incapiente: prevista dall’art. 282 CCII, consente al debitore che, dopo la liquidazione, non abbia ricavato somme sufficienti per pagare almeno il 10 % dei crediti chirografari, di ottenere la cancellazione dei debiti residui.

1.9 Negoziazione assistita e transazione fiscale

Il D.L. 118/2021 ha introdotto l’istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, esteso anche ai lavoratori autonomi e ai professionisti. Il debitore può attivare una procedura confidenziale con l’assistenza di un esperto negoziatore (nel nostro caso l’avv. Monardo), finalizzata a individuare soluzioni di risanamento e ad evitare l’apertura della procedura giudiziale. Nel corso della composizione si possono proporre piani di ristrutturazione, transazioni fiscali e accordi con i creditori.

La transazione fiscale è lo strumento con cui, nell’ambito di un accordo di ristrutturazione o di un concordato minore, il debitore chiede all’Erario la falcidia delle imposte e la dilazione del pagamento. La compatibilità tra transazione fiscale e rottamazione‑quinquies è espressamente riconosciuta dalla L. 199/2025 .

2 Procedura passo‑passo: cosa succede dopo la notifica dell’atto

Per un artista indebitato è fondamentale comprendere quali atti può ricevere, quali sono i termini di difesa e quali strumenti può azionare. Di seguito una guida cronologica.

2.1 Notifica dell’avviso o della cartella

  1. Ricezione dell’avviso di accertamento esecutivo o della cartella di pagamento.
  2. Verifica della regolarità della notifica: l’atto deve essere spedito mediante posta raccomandata A/R, PEC o ufficiale giudiziario; eventuali vizi (indirizzo errato, mancata firma, carenza di motivazione) possono comportare la nullità.
  3. Controllo del contenuto: assicurarsi che siano indicati il tributo, l’annualità, la motivazione e gli interessi. Nel caso della cartella devono essere indicati aggio e spese.

2.2 Tempi per agire

Atto ricevutoTermine per pagareTermine per il ricorsoEffetti della scadenza
Avviso di accertamento esecutivo (imposte dirette, IVA, IRAP)60 giorni dalla notifica60 giorni per ricorso innanzi al giudice tributarioscatta l’esecutività: AdER può iscrivere ipoteca, fermo o avviare pignoramento
Cartella di pagamento (ruolo ordinario)60 giorni dalla notifica60 giorni per impugnare gli atti presupposti (avviso, liquidazione)la cartella diventa titolo esecutivo; l’AdER può iscrivere ipoteca e fermo dopo 60 giorni, e, trascorsi altri 6 mesi, procedere alla vendita se il debito supera 120 mila €
Preavviso di fermo o ipoteca30 giorni per pagare o contestarericorso entro 60 giorni se si contestano vizi propri dell’attose non si paga, l’AdER iscrive fermo o ipoteca; il preavviso non comporta obbligo di ricorrere

2.3 Cosa fare entro i primi 60 giorni

  1. Contattare un professionista: l’avv. Monardo può analizzare l’atto, verificare la legittimità, calcolare la prescrizione e valutare la strategia migliore.
  2. Valutare se pagare o impugnare: se l’atto è fondato ma insostenibile economicamente, si può chiedere rateizzazione o aderire a rottamazioni. Se presenta vizi (mancata notifica dell’atto presupposto, errori nell’intimazione, prescrizione), conviene impugnare.
  3. Presentare istanza di autotutela: prima di ricorrere, si può chiedere all’ente impositore lo sgravio per evidente errore.
  4. Ricorso al giudice tributario: per contestare la legittimità della cartella o dell’avviso. Il ricorso va notificato all’ente impositore e depositato entro 30 giorni dalla notifica.
  5. Istanza di sospensione: durante il giudizio si può chiedere la sospensione della riscossione per evitare ipoteche e pignoramenti.

2.4 Dopo 60 giorni: misure cautelari e pignoramenti

Trascorsi i 60 giorni senza pagamento né ricorso:

  • Iscrizione dell’ipoteca: l’AdER può iscrivere ipoteca su immobili per un importo pari al doppio del debito . La notifica del preavviso di 30 giorni serve solo a informare; l’atto non è impugnabile se non per vizi propri.
  • Iscrizione del fermo amministrativo: per i beni mobili registrati, l’AdER notifica la comunicazione preventiva e, trascorsi 30 giorni, iscrive il fermo . Il debitore non può circolare con il veicolo; la violazione comporta la sanzione di cui all’art. 214 C.d.S. .
  • Pignoramento presso terzi: l’AdER può pignorare crediti del debitore (stipendi, pensioni, conti correnti) entro i limiti dell’art. 545 c.p.c. (pignorabile fino a un quinto del netto) . La notifica avviene direttamente al terzo (datore di lavoro, banca).

2.5 Procedura di espropriazione immobiliare

Se il debito supera 120 mila € e dopo aver iscritto l’ipoteca per almeno 6 mesi, l’AdER può promuovere la vendita forzata dell’immobile non rientrante tra i beni impignorabili . La procedura si svolge presso il Tribunale competente e prevede:

  1. Atto di pignoramento: indicazione dell’immobile, del credito e dell’udienza di comparizione.
  2. Trascrizione nei registri immobiliari e notifica al debitore.
  3. Delegato alla vendita: gestione delle offerte e aggiudicazione all’asta.
  4. Assegnazione del ricavato: il ricavato viene distribuito ai creditori.

È possibile opporsi all’esecuzione per contestare la legittimità dell’atto o per far valere l’impignorabilità dell’immobile (ad esempio se costituisce l’unica casa di abitazione).

2.6 Strumenti difensivi in sede esecutiva

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): si contesta il diritto dell’AdER a procedere all’espropriazione (ad esempio per mancanza di titolo, estinzione del debito, impignorabilità della prima casa).
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): riguarda vizi formali del pignoramento (mancata indicazione dell’immobile, irregolarità nella notificazione).
  • Sospensione dell’esecuzione: il giudice può sospendere la vendita se ritiene fondate le contestazioni.

3 Difese e strategie legali

3.1 Contestazione della cartella e dell’avviso di accertamento

L’artista debitore può eccepire numerosi vizi degli atti esattoriali. Tra i più frequenti:

  • Mancata notifica dell’atto presupposto: la cartella dev’essere preceduta da un avviso di accertamento o liquidazione; se l’avviso non è stato notificato, la cartella è nulla.
  • Prescrizione del tributo: se l’AdER notifica la cartella oltre i termini di prescrizione (ad esempio cinque anni per IVA e IRPEF), l’atto è impugnabile.
  • Errore di persona o mancata motivazione: l’intimazione deve indicare chiaramente l’oggetto e la motivazione; la carenza di motivazione viola l’art. 7 dello Statuto del Contribuente.
  • Ruolo non esecutivo: per le cartelle notificate dopo l’entrata in vigore dell’accertamento esecutivo, può accadere che il Fisco abbia emesso un avviso esecutivo e poi, per errore, anche la cartella. In tal caso si può chiedere l’annullamento.

Il ricorso avviene presso la Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria) e deve essere notificato entro 60 giorni all’ente impositore e all’AdER. L’assistenza di un avvocato è obbligatoria oltre i 3 mila €.

3.2 Impugnazione di ipoteca e fermo

  • Ipoteca: può essere impugnata per assenza dei requisiti dell’art. 77 (mancato decorso di 60 giorni dalla cartella, debito inferiore a 20 mila €, mancanza di preavviso, importo ipotecato superiore al doppio del credito). È inoltre annullabile se l’immobile è l’unico bene del debitore e la somma non supera 120 mila €.
  • Fermo amministrativo: può essere contestato se non vi è stata la comunicazione preventiva di 30 giorni, se il debito è prescritto o se il bene è strumentale all’attività artistica (ad esempio il furgone utilizzato per trasportare opere alle mostre). Anche l’assenza di motivazione integra vizio.

3.3 Opposizione al pignoramento

Quando l’AdER pignora un conto corrente, uno stipendio o un bene immobile, il debitore può proporre opposizione per:

  • Vizi formali del titolo: ad esempio, mancata notifica della cartella, prescrizione, errori nell’importo.
  • Impignorabilità del bene: la prima casa è impignorabile nei confronti dell’AdER ; alcune somme sono impignorabili (sussidi, indennità di maternità) .
  • Sospensione dell’esecuzione: in presenza di un ricorso pendente è possibile chiedere al giudice la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto.

3.4 Analisi dei contratti bancari e difese contro gli istituti di credito

Molti artisti si finanziano con mutui, prestiti e fidi bancari. È essenziale verificare se i contratti contengono clausole abusive o interessi usurari. Le principali contestazioni riguardano:

  • Anatocismo e ammortamento alla francese: la Cassazione ha chiarito che l’ammortamento alla francese (rate costanti con progressiva riduzione degli interessi) non comporta anatocismo; per contestare l’usura bisogna indicare gli errori di calcolo e produrre i tassi soglia; se manca tale prova, l’allegazione è infondata .
  • Fideiussioni omnibus: molte garanzie bancarie sono nulle se conformi allo schema ABI dichiarato illecito dall’Antitrust; la nullità può essere fatta valere anche dai fideiussori.
  • Usura sopravvenuta: tassi effettivi superiori al tasso soglia usura (pubblicato trimestralmente dal MEF) comportano la gratuità del contratto.

In presenza di irregolarità si può agire per la rideterminazione degli interessi, la restituzione delle somme pagate indebitamente o la nullità parziale del contratto.

3.5 Moratoria e falcidia nei piani del consumatore

La Cassazione n. 9549/2025 ha segnato un importante orientamento: la previsione di una moratoria oltre un anno per il pagamento dei crediti privilegiati o la falcidia di tali crediti non richiede il voto dei creditori. Il giudice valuta la convenienza del piano e può approvarlo anche se i creditori sono contrari . Questa decisione rafforza la natura giurisdizionale del piano del consumatore e tutela il diritto alla “seconda opportunità” .

L’avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi e negoziatore, assiste il debitore nella predisposizione di piani sostenibili, individuando la migliore soluzione (moratoria, falcidia, rate variabili) e curando l’interlocuzione con i creditori e l’OCC.

3.6 Esdebitazione e fresh start

L’esdebitazione consente al debitore onesto ma sfortunato di ottenere la cancellazione dei debiti rimasti dopo la chiusura della liquidazione o dopo l’adempimento del piano. La Cass. 30108/2025 ha chiarito che il giudice deve valutare la meritevolezza del debitore: l’esdebitazione è negata se emergono comportamenti fraudolenti o dilatori .

Nel caso dell’esdebitazione dell’incapiente, il debitore che, dopo la liquidazione, non riesca a pagare neppure il 10 % dei crediti, può ottenere la liberazione completa purché provi di aver cooperato lealmente e di non aver sottratto beni. È uno strumento fondamentale per l’artista che, dopo la vendita dell’unico immobile, resta privo di mezzi.

3.7 Mediazione e negoziazione con le banche

Per i debiti bancari l’approccio stragiudiziale spesso è più efficace di una lite. L’avv. Monardo e il suo staff:

  • esaminano i contratti alla ricerca di irregolarità;
  • negoziano saldi e stralci con le banche, ottenendo riduzioni significative del debito in cambio di pagamenti immediati;
  • propongono rinegoziazioni del mutuo con riduzione del tasso o allungamento della durata;
  • assistono nella mediazione civile obbligatoria, necessaria per controversie bancarie;
  • valutano l’accesso a fondi pubblici e misure a supporto dell’artigianato e della cultura.

4 Strumenti alternativi per la risoluzione dei debiti

In aggiunta alle impugnazioni e alle difese giurisdizionali, l’ordinamento offre procedure agevolate e strumenti concorsuali che consentono al debitore di ristrutturare la propria posizione.

4.1 Rateizzazione (art. 19 D.P.R. 602/1973)

La rateizzazione è lo strumento più semplice per diluire il debito. Presentando una richiesta (anche online) all’AdER:

  1. Si blocca immediatamente ogni procedura cautelare e esecutiva: i termini di prescrizione si sospendono e non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche .
  2. L’AdER valuta la situazione economica attraverso l’ISEE (per persone fisiche) o l’indice di liquidità (per imprese) .
  3. Si può ottenere fino a 84 rate per le richieste 2025-2026 (96 nel biennio successivo, 108 dal 2029) o fino a 120 rate con documentazione .
  4. La dilazione può essere prorogata una sola volta e la mancata osservanza di otto rate comporta la decadenza .
  5. Il pagamento della prima rata estingue le esecuzioni in corso .

4.2 Rottamazione e definizione agevolata

Le rottamazioni sono opportunità periodiche introdotte dal legislatore.

  • Rottamazione‑quater (Legge 18/2024): consente la definizione di carichi 2000‑2022. Pagamento in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 o in 18 rate (scadenze fino al febbraio 2026). È possibile la riammissione per chi è decaduto, facendo domanda entro il 30 aprile 2025 .
  • Rottamazione‑quinquies (Legge 199/2025): riguarda i carichi 2000‑2023 e si caratterizza per un perimetro più selettivo: solo debiti derivanti da omesso versamento di imposte dichiarate e contributi INPS .
  • Stralcia completamente sanzioni, interessi e aggio .
  • Domanda entro il 30 aprile 2026; pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali .
  • In caso di decadenza non sono previste tolleranze; anche il pagamento di una sola rata oltre la scadenza comporta la perdita dei benefici .
  • La rottamazione‑quinquies è compatibile con i piani del consumatore e con gli strumenti del CCII .

4.3 Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione

StrumentoSoggettiCaratteristicheVantaggi
Piano del consumatorePersone fisiche non imprenditriciPredisposto con l’OCC; non richiede voto dei creditori; il giudice valuta convenienza e meritevolezza; possibile moratoria fino a 2 anni e falcidia dei crediti privilegiatiProtegge la prima casa; blocca pignoramenti; consente ristrutturazione sostenibile; al termine possibile esdebitazione
Accordo di ristrutturazione dei debitiConsumatori con debiti verso più creditoriRichiede consenso del 60 % dei crediti; può prevedere falcidia e moratoria; necessaria transazione fiscale per crediti erarialiSospende azioni esecutive; stralcia parte del debito con accordo; riduce esposizione verso banche
Concordato minorePiccole imprese, professionisti con P.IVAÈ una procedura concorsuale semplificata; prevede voto dei creditori; può includere transazione fiscaleSalvaguarda la continuità dell’attività artistica/professionale; consente falcidia del debito e dilazione
Liquidazione controllataTutti i soggetti sovraindebitatiVendita di tutti i beni; al termine è possibile la esdebitazione dell’incapienteCancella i debiti residui; permette un “fresh start”

4.4 Transazione fiscale e contributiva

Nell’ambito di un accordo o di un piano del consumatore, il debitore può proporre all’Erario la transazione fiscale: una proposta di pagamento parziale dei tributi e dei contributi con dilazione. La Legge 199/2025 prevede la compatibilità tra transazione fiscale e rottamazione‑quinquies , consentendo di definire i carichi a ruolo nella misura ridotta e di includere l’operazione nel piano di ristrutturazione.

4.5 Saldo e stralcio e fondi di solidarietà

Per i contribuenti con ISEE molto basso e situazioni di grave difficoltà, in passato è stato previsto il saldo e stralcio (Legge 145/2018), che permetteva di pagare una percentuale del debito variabile dal 16 % al 35 %. Al momento non vi sono nuove edizioni, ma non si esclude che vengano riproposte.

Sono presenti anche fondi regionali di prevenzione del sovraindebitamento e dell’usura che concedono garanzie sui prestiti rinegoziati. L’avv. Monardo può fornire supporto per accedere a tali fondi.

4.6 Rinegoziazioni e saldi stragiudiziali con le banche

Spesso le banche sono disposte a rinegoziare i mutui o a concedere saldi e stralci quando il debitore dimostra di trovarsi in sovraindebitamento. Il vantaggio per l’artista è liberarsi da un debito insostenibile, evitando la segnalazione a sofferenza. L’assistenza di un professionista consente di ottenere riduzioni significative e di monitorare i tassi usurari.

5 Errori comuni da evitare e consigli pratici

5.1 Non ignorare gli atti

Molti artisti lasciano le cartelle nel cassetto per timore o mancanza di liquidità. Errore gravissimo: trascorsi i termini, l’atto diventa definitivo e si apre la strada all’ipoteca e al pignoramento. È sempre meglio affrontare il problema subito: anche se non si dispone delle somme, la legge consente di rateizzare o aderire a definizioni agevolate.

5.2 Verificare sempre la notifica

La notifica irregolare dell’avviso o della cartella rende nullo l’atto. Controllate che l’indirizzo sia corretto, che vi sia la firma dell’agente notificatore e che l’atto sia stato consegnato a un soggetto abilitato. Conservate le ricevute di consegna.

5.3 Non trasferire i beni a familiari

Talvolta si pensa di evitare il pignoramento trasferendo l’immobile o le opere ad un familiare. Questa scelta è pericolosa: in caso di debiti già esistenti l’atto può essere revocato come “simulato” o “in frode ai creditori”. Le cause di revocatoria possono comportare costi elevati e responsabilità per entrambi.

5.4 Non aspettare la decadenza della rateizzazione

Se avete ottenuto la rateizzazione, rispettate le scadenze: il mancato pagamento di otto rate comporta la decadenza e l’intero debito diventa immediatamente esigibile . Se non riuscite a pagare, contattate tempestivamente l’AdER o il professionista per chiedere la proroga (una sola volta).

5.5 Attenzione ai tassi usurari e alle fideiussioni

Molti contratti bancari presentano tassi elevati o clausole nulle. Verificate con un esperto che i tassi applicati non superino il tasso soglia usura; in caso contrario potete chiedere la nullità delle clausole e la restituzione degli interessi indebiti. Le fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI del 2002 sono state dichiarate anticoncorrenziali dall’Antitrust e possono essere annullate.

5.6 Usare le rottamazioni in modo consapevole

Le rottamazioni sono occasioni da sfruttare, ma occorre valutare se si ha la capacità di rispettare le scadenze. La rottamazione‑quinquies non ammette tolleranze: saltare una rata comporta la perdita definitiva dei benefici . Prima di aderire, fate verificare la sostenibilità del piano e valutate la compatibilità con eventuali procedure concorsuali.

5.7 Non trascurare l’IVA e i contributi previdenziali

Gli artisti che lavorano con partita IVA devono versare l’IVA e i contributi INPS. L’omesso versamento genera debiti che non vengono mai cancellati nelle rottamazioni se derivano da accertamenti. Pianificate con l’aiuto di un commercialista le imposte da accantonare per evitare cartelle e sanzioni.

6 FAQ – Domande frequenti

  1. Che differenza c’è tra avviso di accertamento esecutivo e cartella di pagamento?
    L’avviso di accertamento esecutivo, introdotto dall’art. 29 D.L. 78/2010, contiene già l’intimazione a pagare e diventa esecutivo dopo 60 giorni ; la cartella è l’atto con cui l’AdER notifica il ruolo e concede 60 giorni per pagare.
  2. Se ricevo una cartella di 15.000 €, l’AdER può iscrivere ipoteca?
    No. L’art. 77 prevede che l’ipoteca possa essere iscritta solo per debiti superiori a 20 mila € . Tuttavia, se vi sono più cartelle cumulativamente superiori a 20 mila €, l’ipoteca è possibile.
  3. Posso salvare la mia unica casa anche se ho più debiti?
    Sì. L’art. 76 D.P.R. 602/1973 vieta l’espropriazione dell’unico immobile adibito a residenza, non di lusso, indipendentemente dal numero di debiti. L’AdER può solo intervenire nelle procedure esecutive promosse da creditori privati .
  4. Cosa accade se ignoro il preavviso di fermo amministrativo?
    Trascorsi 30 giorni il fermo viene iscritto e non serve un ulteriore avviso . Potrai recuperare il veicolo solo pagando il debito o dimostrando che è strumentale alla tua attività.
  5. Il mio stipendio può essere pignorato per intero?
    No. L’art. 545 c.p.c. stabilisce che gli stipendi sono pignorabili fino a un quinto per debiti fiscali e crediti ordinari ; per i crediti alimentari la quota può essere maggiore, ma è autorizzata dal giudice.
  6. Sono un dipendente pubblico con stipendio di 3.000 € e debiti fiscali di 6.000 €: cosa succede dal 2026?
    In base alla L. 207/2024, l’amministrazione verifica i debiti sopra 5.000 € e blocca una parte dello stipendio: per retribuzioni superiori a 2.500 €, la quota trattenuta può essere fino a 500 € al mese .
  7. Posso rateizzare anche se ho già una rateizzazione decaduta?
    Sì. La decadenza da una rateizzazione non preclude di chiedere una nuova dilazione per carichi diversi .
  8. Se perdo la rateizzazione, l’AdER può pignorare subito?
    Dopo la decadenza (mancato pagamento di otto rate), l’intero importo diventa immediatamente esigibile e l’AdER può iscrivere ipoteca, fermo e procedere a pignoramenti .
  9. Cosa comporta aderire alla rottamazione-quinquies?
    Pagherai solo il capitale e le spese, con stralcio di sanzioni, interessi e aggio . Dovrai rispettare rigorosamente le scadenze: la domanda si presenta entro il 30 aprile 2026 e il pagamento può essere dilazionato fino a 54 rate .
  10. Posso includere il debito in rottamazione nel piano del consumatore?
    Sì. La legge consente la compatibilità tra rottamazione‑quinquies e procedure di sovraindebitamento .
  11. Quanto dura la moratoria per i crediti privilegiati nel piano del consumatore?
    La Cassazione ha chiarito che la moratoria può durare oltre un anno; l’art. 8 CCII prevede un termine minimo di un anno, ma il giudice può concedere termini più lunghi se motivati .
  12. Cosa succede se i creditori votano contro il mio piano del consumatore?
    Nel piano del consumatore il voto dei creditori non è richiesto. È il giudice che valuta la convenienza del piano e può omologarlo anche in caso di dissenso .
  13. Posso ottenere l’esdebitazione senza pagare nulla?
    Sì, in caso di esdebitazione dell’incapiente: se dopo la liquidazione non sei riuscito a soddisfare almeno il 10 % dei crediti, puoi chiedere la liberazione totale, ma devi dimostrare la tua buona fede .
  14. È possibile sospendere un pignoramento in corso?
    Puoi chiedere la sospensione se presenti ricorso avverso il titolo o se aderisci a una rateizzazione: il pagamento della prima rata estingue le procedure esecutive in corso .
  15. La banca può chiedere il pagamento immediato del mutuo se sono in ritardo con le rate?
    Il mutuo prevede un termine di tolleranza (generalmente due rate); la banca può risolvere il contratto e chiedere l’immediato pagamento solo dopo il ritardo grave. Tuttavia, se hai debiti con l’AdER, la banca può essere coinvolta in un piano di ristrutturazione per ridurre l’importo e allungare i termini.
  16. Cosa succede se vendo le mie opere d’arte mentre sono pignorato?
    I beni pignorati non possono essere alienati; l’atto sarebbe inefficace e potresti essere sanzionato per sottrazione di beni pignorati. È preferibile depositare le opere presso il custode nominato o proporre la sostituzione del bene con il versamento di una somma.
  17. Le mie opere d’arte possono essere considerate beni strumentali non pignorabili?
    Dipende. Gli strumenti indispensabili per l’esercizio dell’arte (ad esempio cavalletti, macchinari, computer, apparecchi fotografici) rientrano nei beni indispensabili e sono impignorabili entro i limiti stabiliti dall’art. 514 c.p.c. Le opere finite, invece, sono beni commerciabili e possono essere pignorate.
  18. Posso aderire alla rottamazione se ho un contenzioso pendente?
    Sì. Devi indicare nella domanda i carichi interessati e impegnarti a rinunciare al giudizio; l’atto di rinuncia va depositato entro il termine indicato dall’AdER.
  19. Sono titolare di partita IVA: la rateizzazione sospende anche i contributi previdenziali?
    La rateizzazione sospende l’esazione dei contributi iscritti a ruolo ma non elimina l’obbligo di versare i contributi correnti. Per evitare nuove cartelle occorre versare regolarmente gli acconti.
  20. In cosa consiste la negoziazione assistita per la crisi d’impresa?
    È una procedura volontaria in cui un esperto indipendente aiuta l’imprenditore (anche artista con partita IVA) a negoziare con i creditori. L’obiettivo è prevenire l’insolvenza attraverso accordi che possono prevedere dilazioni, riduzioni e moratorie. Durante la procedura, il debitore gode di protezioni analoghe a quelle del concordato (sospensione delle azioni esecutive).

7 Simulazioni pratiche

Per comprendere meglio come funzionano i vari strumenti, proponiamo alcune simulazioni numeriche. Le cifre sono ipotetiche ma basate su parametri reali.

7.1 Rateizzazione art. 19 per un debito di 30 mila € (richiesta 2025)

  • Debito originario: 30 000 € (ruolo fiscale).
  • Durata massima: 84 rate (7 anni) per richieste 2025-2026 .
  • Prima rata: per ottenere la sospensione delle esecuzioni basta pagare la prima rata.

Calcolo rata: 30 000 € / 84 = circa 357 € al mese (escluse maggiorazioni per interessi legali).

Effetti: il debitore evita l’ipoteca e il fermo; se rispetta le rate, non subirà pignoramenti. Se però salta 8 rate (anche non consecutive), decade e deve pagare l’intero debito.

7.2 Rottamazione‑quinquies per un debito di 40 mila €

  • Debito iscrizione a ruolo (capitale): 40 000 €; sanzioni e interessi ammontano a ulteriori 15 000 €.
  • Beneficio: con la rottamazione‑quinquies si pagano solo i 40 000 € e le spese; si risparmiano 15 000 €.
  • Pagamento: in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali (oltre 8 anni) .
  • Esempio rate bimestrali: 40 000 € / 54 ≈ 740 € ogni due mesi.

Se il debitore non paga anche una sola rata entro la scadenza, perde il beneficio e dovrà versare l’intero debito comprensivo di sanzioni e interessi .

7.3 Piano del consumatore con moratoria

  • Debiti totali: 100 000 € (60 000 € erariali iscritti a ruolo, 40 000 € bancari).
  • Patrimonio: unica casa del valore di 150 000 €; reddito da lavoro 1 500 € al mese.
  • Proposta: piano del consumatore con pagamento complessivo di 50 000 € in 8 anni; moratoria di 2 anni per i crediti privilegiati (tributari) e falcidia al 50 %.
  • Vantaggi: la casa non viene venduta; il giudice valuta la convenienza del piano; i creditori non votano; al termine il debitore ottiene l’esdebitazione della quota residua.

7.4 Esempio di pignoramento dello stipendio

  • Stipendio netto: 2 000 €.
  • Pignoramento per tributi: fino a un quinto (20 %) → 400 € mensili.
  • Se concorre anche un credito alimentare: il giudice può aumentare la quota fino alla metà dello stipendio (1 000 €).

Dal 2026, per i dipendenti pubblici con stipendi superiori a 2 500 € e debiti fiscali oltre 5 000 €, l’amministrazione trattiene una somma fissa (fino a 500 € per stipendi sopra 3 500 €) .

Conclusione

Gestire i debiti verso il fisco e le banche è una sfida complessa, soprattutto per gli artisti visivi, che spesso devono affrontare ritardi nei pagamenti, compensi variabili e mancati incassi. L’ordinamento italiano offre però numerosi strumenti di difesa e di ristrutturazione.

L’articolo ha illustrato il contesto normativo (D.P.R. 602/1973, Codice della crisi, Leggi di bilancio), le sentenze più recenti che tutelano il debitore (dalla impignorabilità della prima casa alla moratoria nel piano del consumatore ), e le soluzioni operative: ricorsi, opposizioni, rateizzazioni, rottamazioni, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, transazioni fiscali e esdebitazione.

Per l’artista indebitato è fondamentale agire tempestivamente: i termini di ricorso sono brevi, mentre i procedimenti del Fisco sono veloci. Ignorare gli atti significa esporsi a ipoteche, fermi e pignoramenti. Al contrario, rivolgersi a un professionista consente di individuare vizi, bloccare le esecuzioni e negoziare soluzioni sostenibili.

L’avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto al Ministero della Giustizia, esperto negoziatore e professionista fiduciario di un OCC , dispone di un team di avvocati e commercialisti in grado di offrirti una difesa a 360°. Che si tratti di contestare una cartella, di aderire a una rottamazione, di ristrutturare i debiti bancari o di predisporre un piano del consumatore, lo studio Monardo può aiutarti a proteggere la tua casa, le tue opere d’arte e la tua attività.

Conclusioni

Se hai ricevuto un avviso di accertamento, una cartella di pagamento o un preavviso di ipoteca, non aspettare che parta l’ipoteca o il pignoramento.

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