RSPP esterno con debiti: cosa fare per difendersi da fisco e banche

Introduzione

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è una figura centrale nel sistema di sicurezza aziendale previsto dal D.Lgs. 81/2008. Quando la funzione viene affidata a un professionista esterno, questi assume non solo responsabilità organizzative e consulenziali, ma risponde anche con il proprio patrimonio delle obbligazioni fiscali e bancarie connesse alla propria attività professionale. In un periodo di crisi economica, un RSPP esterno con debiti può trovarsi esposto alle misure di riscossione coattiva del fisco e delle banche: ipoteche, pignoramenti di conti correnti, fermi amministrativi e sequestri dei beni essenziali. La posta in gioco è alta: rischiano l’abitazione principale, il conto personale, il proprio studio e persino gli strumenti di lavoro. Comprendere la normativa e le sentenze più recenti consente di evitare errori e agire tempestivamente con difese efficaci.

Nel corso dell’articolo approfondiremo:

  • La cornice normativa: norme tributarie e civilistiche che disciplinano pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche fiscali e procedure di sovraindebitamento. Richiameremo i testi ufficiali, quali il DPR 602/1973, il Codice di procedura civile, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) con le modifiche del decreto correttivo 2024, e la Legge 3/2012; citeremo anche le sentenze di Cassazione, Corte Costituzionale e pronunce di merito che interpretano tali norme.
  • La procedura e i termini: cosa accade dopo la notifica di una cartella esattoriale, di un preavviso di fermo o di ipoteca; i tempi per opporsi; le scadenze da rispettare; i diritti del contribuente-debitore a chiedere la sospensione o l’annullamento.
  • Le difese legali: ricorso in Commissione tributaria, opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, istanze di autotutela, opposizione alla cartella e alle intimazioni, sospensione giudiziale; vedremo come un RSPP può tutelare l’abitazione principale, limitare i pignoramenti su stipendi e pensioni e contestare ipoteche fiscalmente illegittime.
  • Strumenti alternativi di risanamento: rottamazione‑quater e rottamazione‑quinquies, definizioni agevolate, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, concordato minore, esdebitazione e liquidazione controllata; analizzeremo requisiti, vantaggi e procedure.
  • Errori comuni e consigli pratici: cosa evitare e come organizzare la documentazione, come dialogare con l’Agenzia Entrate Riscossione (AdER) e con le banche, come prevenire le azioni esecutive.

Alla fine troverai tabelle riepilogative, una sezione di FAQ con domande e risposte pratiche, simulazioni numeriche per capire gli effetti di un pignoramento o di un piano di rientro, e una conclusione con una call to action.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con tanti anni di esperienza nel diritto bancario e tributario. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano a livello nazionale e forniscono assistenza qualificata a professionisti, imprese e privati. Tra le sue qualifiche:

  • Cassazionista: abilitato a patrocinare innanzi alle giurisdizioni superiori, rappresenta i clienti anche in Cassazione e Corte Costituzionale.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento: iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ai sensi della Legge 3/2012, è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa: ai sensi del D.L. 118/2021, assiste imprenditori e professionisti nella procedura di composizione negoziata, aiutando a evitare il fallimento e a salvaguardare l’attività.
  • Esperienza in diritto bancario: difende debitori da anatocismo, usura, applicazione illegittima di interessi; tratta con istituti di credito per rinegoziare mutui, sospendere rate e ristrutturare i debiti.
  • Competenza in diritto tributario: contesta avvisi di accertamento e cartelle esattoriali, ottiene sospensioni giudiziali, presenta ricorsi in Commissione tributaria e negozia piani di rateizzazione con AdER.

L’Avv. Monardo e il suo staff offrono una consulenza integrata: analizzano gli atti esecutivi, valutano la legittimità delle cartelle e delle ipoteche, predispongono ricorsi, richiedono sospensioni e definizioni agevolate, gestiscono trattative con creditori e banche e, se necessario, elaborano piani del consumatore o accordi di ristrutturazione. Il punto di vista è sempre quello del debitore, con l’obiettivo di proteggere i beni essenziali e trovare soluzioni pratiche e tempestive.

👉 Call to Action: Se sei un RSPP esterno o un professionista con debiti fiscali o bancari, contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. La tempestività è fondamentale per bloccare pignoramenti, ipoteche e fermi.

Contesto normativo e giurisprudenziale

Per comprendere come difendersi da fisco e banche è necessario avere un quadro aggiornato delle norme. Di seguito analizziamo i testi legislativi e le pronunce giurisprudenziali più rilevanti.

1. Norme sui pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi

1.1 DPR 602/1973 e modifiche

Il DPR 602/1973 disciplina la riscossione coattiva delle imposte. Alcuni articoli sono centrali per chi ha debiti con il fisco:

  1. Art. 72-bis – consente all’agente della riscossione di pignorare i conti correnti senza ricorrere al giudice, notificando l’atto alla banca. Le somme presenti e quelle che si accreditano nei successivi 60 giorni restano bloccate a favore di AdER . La Cassazione, con l’ordinanza n. 28520/2025, ha stabilito che il pignoramento ex art. 72‑bis «riguarda anche le somme affluite sul conto nei 60 giorni successivi alla notifica dell’atto», quindi la banca deve trattenere le entrate successive e versarle al fisco .
  2. Art. 76 – stabilisce che l’agente della riscossione non può procedere all’espropriazione immobiliare quando l’immobile è l’unico della persona, è adibito a civile abitazione, non è di lusso (categoria catastale A/8 o A/9) e il debitore vi ha la residenza anagrafica . Questa tutela è stata confermata dalla Cassazione (ordinanza n. 32759/2024), che ha ribadito l’impignorabilità della prima casa quando coincide con l’unico immobile non di lusso .
  3. Art. 77 – riguarda la ipoteca legale che l’ente della riscossione può iscrivere sui beni del debitore come misura cautelare. La Cassazione n. 15567/2025 ha chiarito che la previsione è uno strumento di garanzia e non un atto esecutivo: l’ipoteca può essere iscritta anche se non sono ancora presenti i presupposti per l’espropriazione . Il contribuente può contestare l’iscrizione quando è sproporzionata rispetto al debito, quando l’intimazione è nulla o quando i ruoli sono prescritti.
  4. Art. 86 – disciplina il fermo amministrativo sui veicoli. La Corte di Cassazione (ordinanza n. 32062/2024) ha affermato che non esiste un limite di proporzionalità tra l’importo del debito e il valore del veicolo: è sufficiente che il fermo sia idoneo a garantire il credito; tuttavia il contribuente può proporre opposizione se sussistono vizi dell’atto o se il veicolo è strumentale all’attività professionale.

1.2 Codice di procedura civile: articoli 514–515 e pignorabilità dei beni

Nel pignoramento mobiliare, gli articoli 514 e 515 c.p.c. stabiliscono quali beni non possono essere pignorati:

  • Art. 514 c.p.c. – elenca i beni assolutamente impignorabili, ossia quei beni che non possono essere sequestrati neppure in caso di debiti fiscali: vestiti, letti, tavoli, credenze, utensili di casa, alimenti, strumenti religiosi e animali da affezione . Fino al 2006 comprendeva anche gli strumenti essenziali per la professione; questa tutela è stata abrogata e oggi tali beni sono solo relativamente impignorabili.
  • Art. 515 c.p.c. – prevede l’impignorabilità relativa di strumenti, oggetti e libri indispensabili per l’esercizio della professione o dell’arte. Essi possono essere pignorati solo in mancanza di altri beni utilmente pignorabili e comunque nei limiti di un quinto del loro valore . La regola non si applica quando il debitore è una società o quando il capitale investito prevale sul lavoro umano, ipotesi in cui gli strumenti possono essere sequestrati integralmente.

Per un RSPP esterno che possiede attrezzature tecniche (computer, software, dispositivi di misurazione), l’art. 515 c.p.c. consente di proteggere tali beni in parte, invocando la limitazione al quinto e dimostrando che sono indispensabili per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

1.3 Limiti al pignoramento di stipendi e pensioni

L’art. 545 c.p.c. e l’art. 72-ter del DPR 602/1973 disciplinano i limiti di pignorabilità di salari e pensioni. Nel 2022 un decreto (D.L. 152/2021 convertito dalla L. 233/2021) ha ridotto le quote pignorabili quando la riscossione avviene mediante l’agente della riscossione:

  • 1/10 della somma netta mensile per salari o pensioni fino a 2 500 €;
  • 1/7 per importi compresi fra 2 500 € e 5 000 €;
  • 1/5 per somme oltre 5 000 € .

Tali limiti si applicano solo quando l’agente della riscossione notifica il pignoramento presso il datore di lavoro o l’INPS. Se lo stipendio o la pensione è già accreditato sul conto bancario, la normativa ex art. 72-bis consente di pignorare l’intero saldo, sicché le quote protette non valgono . Per evitare il blocco totale del conto, conviene quindi chiedere il sequestro presso terzi da parte del giudice, ove possibile, o assicurarsi che l’accredito avvenga su un conto non pignorabile (ad esempio cointestato con saldo minimo prelevabile).

1.4 Pignoramento dei conti correnti (art. 72‑bis)

L’art. 72‑bis DPR 602/1973 consente all’agente della riscossione di pignorare direttamente il conto bancario senza autorizzazione del giudice. Con l’ordinanza n. 28520/2025 la Cassazione ha ribadito che la banca deve bloccare non solo il saldo esistente ma anche le somme che si verseranno nei 60 giorni successivi alla notifica . Ciò comporta che un professionista potrà ritrovarsi senza risorse per due mesi. La tutela per il debitore consiste nell’opporre l’atto per vizi formali, eccepire la prescrizione del credito, dimostrare la sussistenza di condizioni di impignorabilità (stipendi o pensioni) o chiedere la conversione del pignoramento in rate.

1.5 Iscrizione di ipoteca fiscale (art. 77)

L’ipoteca fiscale è una misura cautelare: l’art. 77 DPR 602/1973 attribuisce all’agente della riscossione il potere di iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore. La Cassazione, con l’ordinanza n. 15567/2025, ha chiarito che l’iscrizione non costituisce atto esecutivo e può essere effettuata anche se non ricorrono i presupposti per l’espropriazione . Tuttavia, l’ipoteca deve essere proporzionata al credito e alla situazione patrimoniale del debitore; un’ipoteca sproporzionata può essere impugnata. L’art. 77 impone anche di notificare al contribuente il preavviso di ipoteca; la mancata notifica rende nullo l’atto.

1.6 Fermo amministrativo (art. 86)

Il fermo amministrativo è l’iscrizione di un vincolo sul veicolo che impedisce la circolazione. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 32062/2024, ha precisato che il fermo può essere iscritto senza necessità di proporzionalità tra il valore del veicolo e il debito, purché l’atto rispetti i requisiti formali. Tuttavia, se il veicolo è strumentale all’attività professionale (ad esempio, l’automobile di un RSPP che viaggia per eseguire sopralluoghi), il fermo può essere impugnato eccependo la violazione dell’art. 515 c.p.c. e dimostrando che non esistono altri beni pignorabili.

2. Norme sulla composizione della crisi da sovraindebitamento

Il RSPP esterno può rientrare nella categoria dei debitori civili o professionisti che non sono assoggettati alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare. Per queste persone si applicano la Legge 3/2012 e, dal 15 luglio 2022, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) di cui al D.Lgs. 14/2019.

2.1 Definizione di sovraindebitamento (Legge 3/2012, art. 6)

La Legge 3/2012 definisce il sovraindebitamento come «la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente ai propri obblighi» . Tale condizione è tipica dei professionisti che, pur avendo redditi, non riescono a coprire le passività, spesso a causa di interessi bancari, cartelle esattoriali o debiti con i fornitori.

2.2 Organismi di Composizione della Crisi (OCC)

La stessa legge prevede la costituzione degli OCC, organismi pubblici o privati iscritti in un registro presso il Ministero della Giustizia. Gli OCC svolgono un ruolo centrale nel guidare il debitore: verificano l’esattezza dei dati, assistono nella redazione del piano, convocano i creditori e trasmettono la proposta al giudice . Possono accedere alle banche dati pubbliche e devono rispettare la privacy . L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della Crisi, collabora con OCC per elaborare soluzioni personalizzate e trasparenti.

2.3 Piano del consumatore

Il piano del consumatore è un istituto destinato a persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale. Con l’entrata in vigore del CCII, esso è confluito nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67–80). La giurisprudenza, come la sentenza del Tribunale di Brindisi del 2 aprile 2025, ha ribadito che il piano può essere omologato anche quando i creditori dissenzienti si oppongono, se la proposta è più conveniente della liquidazione. Inoltre, l’esclusione per comportamento non meritevole riguarda solo l’ipotesi di dolo o colpa grave; la colpa lieve non impedisce l’accesso . Il piano può superare i cinque anni se necessario e se proporzionato alla capacità di rimborso del debitore.

2.4 Accordo di ristrutturazione dei debiti

L’accordo di ristrutturazione (artt. 57–64 CCII) permette al debitore professionista o impresa minore di proporre ai creditori un piano di pagamento con tempistiche e percentuali ridotte. Deve essere approvato da almeno il 60% dei crediti ammessi e omologato dal tribunale. L’OCC garantisce la correttezza dei dati. Se i creditori dissenzienti appartengono alla categoria dei creditori pubblici (AdER, INPS, Agenzia Dogane), il decreto correttivo 2024 ha introdotto la possibilità di cram‑down fiscale, cioè l’omologazione forzata dell’accordo anche senza consenso dell’ente pubblico. Ciò favorisce la chiusura delle liti tributarie.

2.5 Concordato minore (art. 74 CCII)

Il concordato minore è riservato a imprenditori commerciali, artigiani e professionisti non soggetti a liquidazione giudiziale. La proposta deve prevedere la continuazione dell’attività o, se ciò non è possibile, l’apporto di risorse esterne a beneficio dei creditori . I creditori possono essere divisi in classi e devono essere trattati con parità all’interno di ciascuna classe. La procedura è assistita dall’OCC e si conclude con l’omologazione giudiziale. Il decreto correttivo 2024 ha modificato alcuni requisiti, ad esempio eliminando l’obbligo di un esperto indipendente e semplificando la presentazione della domanda .

2.6 Liquidazione controllata ed esdebitazione (artt. 282–283 CCII)

Quando il professionista non può proporre un piano sostenibile, può optare per la liquidazione controllata: i beni vengono venduti e il ricavato distribuito ai creditori. Dopo la chiusura della procedura, il debitore meritevole può ottenere l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui) con decreto del giudice . L’art. 282 prevede che la liberazione dai debiti intervenga trascorsi tre anni dalla chiusura della procedura. Per i soggetti totalmente incapienti esiste l’esdebitazione immediata (art. 283), concessa una sola volta, che consente al debitore di essere liberato subito se dimostra meritevolezza e assenza di attivi .

3. Rottamazione‑quater e rottamazione‑quinquies

Le definizioni agevolate sono strumenti introdotti da varie leggi di bilancio che consentono di saldare le cartelle esattoriali con sconti su sanzioni e interessi. La rottamazione‑quater (Legge 197/2022) era valida fino al 2024; dal 2026 è stata sostituita dalla rottamazione‑quinquies, prevista dalla Legge di Bilancio 2026.

Secondo la disciplina, possono aderire i contribuenti con debiti affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 . L’istanza deve essere presentata online entro il 30 aprile 2026; AdER risponderà con l’ammontare dovuto, applicando uno sconto su sanzioni e interessi, ma con interessi di mora del 3% sul capitale . Il pagamento può avvenire in un massimo di 54 rate bimestrali (9 anni) o in un’unica soluzione; le prime tre rate scadono il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026 . Dal momento della domanda, sono sospese le azioni esecutive e cautelari, inclusi pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi . Se il debitore non paga due rate, perde il beneficio e il debito viene ripristinato . La rottamazione non è ammessa per i contribuenti che non hanno presentato dichiarazioni dei redditi.

4. Misure legislative 2024–2025 in materia di crisi d’impresa

Il D.Lgs. 14/2019 è stato integrato dal Decreto correttivo 13 settembre 2024, n. 136, che ha introdotto numerose novità:

  • Maggiore flessibilità nella composizione negoziata della crisi, consentendo l’accesso anche in presenza di squilibrio patrimoniale.
  • Estensione per un anno dell’accesso alla liquidazione controllata dopo la cessazione dell’attività, facilitando l’esdebitazione .
  • Possibilità di cram‑down fiscale, ovvero l’omologazione degli accordi di ristrutturazione anche senza il voto dei creditori pubblici .
  • Riduzione degli obblighi formativi per i gestori e maggiore digitalizzazione delle procedure.

Queste modifiche rendono le procedure più accessibili e rapide per i professionisti che vogliono liberarsi dai debiti e mantenere l’attività.

Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto

Un RSPP esterno può trovarsi destinatario di diversi atti: cartella esattoriale, avviso di intimazione, preavviso di fermo o ipoteca, atto di pignoramento presso terzi, ecc. Ecco una guida operativa.

1. Cartella esattoriale o avviso di intimazione

La cartella esattoriale è notificata quando un debito tributario o contributivo è iscritto a ruolo. Contiene l’importo dovuto, la causale, le sanzioni e gli interessi. Se il contribuente non paga entro 60 giorni, l’agente può procedere con azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi). In caso di avviso di intimazione, il termine può essere ridotto a 5 giorni.

Passi da seguire:

  1. Verifica dei vizi formali: controllare la regolarità della notifica, la sottoscrizione, la motivazione e i riferimenti ai ruoli. La mancanza di uno di questi elementi può comportare l’annullamento.
  2. Controllo della prescrizione: le imposte si prescrivono generalmente in 5 o 10 anni; se la cartella è notificata oltre il termine, si può eccepire la prescrizione. Ad esempio, per i contributi INPS il termine è quinquennale.
  3. Istanza di autotutela: si può presentare ad AdER una richiesta di annullamento totale o parziale basata su evidenti errori materiali; l’ente ha facoltà (non obbligo) di accoglierla.
  4. Ricorso in Commissione Tributaria: entro 60 giorni dalla notifica, si può proporre ricorso; la Commissione può sospendere l’esecuzione previo deposito di istanza cautelare. È fondamentale depositare tutti i documenti fiscali e probatori e motivare le eccezioni.
  5. Richiesta di rateizzazione: se il debito è certo e non contestabile, si può chiedere la rateizzazione; per importi fino a 120 mila euro sono consentite rate fino a 72 mensilità, mentre per importi superiori serve dimostrare la temporanea difficoltà economica.

2. Preavviso di fermo o di ipoteca

Prima di iscrivere un fermo amministrativo (sui veicoli) o un’ipoteca (sugli immobili), AdER deve notificare un preavviso che concede al debitore 30 giorni per pagare o presentare osservazioni. Se il preavviso non è notificato, l’atto è nullo. Il professionista deve:

  • Verificare l’ammontare del debito: talvolta il preavviso contiene importi già pagati o prescritti.
  • Contestare l’atto quando il bene è essenziale all’attività lavorativa (auto usata per recarsi nelle aziende, ufficio/studio dove si conserva la documentazione) o quando la somma è inficiata da errori.
  • Richiedere la sospensione mediante ricorso o tramite istanza di rateizzazione. Con la rottamazione‑quinquies, la presentazione della domanda sospende il fermo .

3. Atto di pignoramento presso terzi

Se il debito non viene pagato, AdER può procedere con il pignoramento presso terzi, rivolgendosi direttamente alla banca (conti correnti) o al datore di lavoro (stipendi). Grazie all’art. 72‑bis, la procedura può avvenire senza passare dal tribunale. Cosa fare:

  1. Verificare la correttezza dell’atto: deve indicare il credito, gli interessi e le spese e deve essere notificato al debitore.
  2. Controllare il termine di 60 giorni: se si presenta ricorso o istanza di rateizzazione entro 60 giorni dalla notifica della cartella, il pignoramento non può essere eseguito.
  3. Eccepire l’impignorabilità: lo stipendio e la pensione sono pignorabili solo nei limiti di cui all’art. 545 c.p.c.; in banca tali limiti non si applicano, ma il debitore può chiedere la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) pagando una somma pari al valore dei beni pignorati.
  4. Chiedere la conversione in rate: il tribunale può autorizzare il pagamento rateale della somma pignorata, evitando il blocco totale del conto.
  5. Ricorso per opposizione all’esecuzione: se il pignoramento è illegittimo (es. debito prescritto, notifica mancante, violazione dell’impignorabilità), si può proporre opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice competente.

4. Notifica di ipoteca fiscale o fermo amministrativo

Quando la notifica riguarda l’iscrizione di ipoteca o di fermo, è essenziale agire rapidamente:

  • Impugnazione del preavviso: entro 30 giorni dalla ricezione, con ricorso al giudice tributario o con richiesta di sospensione ad AdER.
  • Proposta di definizione agevolata: rottamazione‑quinquies; la domanda sospende le procedure .
  • Dimostrazione dell’uso strumentale del bene: se l’auto o l’immobile è indispensabile per l’attività, l’iscrizione può essere illegittima; è necessario fornire documenti (contratti di consulenza, perizie) che dimostrino il legame tra il bene e la professione.

5. Attivazione delle procedure di sovraindebitamento

Se i debiti sono superiori alla capacità di rimborso, il RSPP esterno può valutare con l’Avv. Monardo l’accesso a una procedura di sovraindebitamento. Passaggi chiave:

  1. Nomina dell’OCC: bisogna rivolgersi all’Organismo di Composizione della Crisi del proprio tribunale o ad altri OCC accreditati. Il debitore presenta una relazione sull’attività, l’elenco dei creditori e dei beni.
  2. Redazione del piano/accordo: con l’assistenza del gestore (ad esempio l’Avv. Monardo), si predispone il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione o il concordato minore. Il piano deve rispettare l’ordine delle cause legittime di prelazione, prevedere la continuità aziendale (se possibile) o l’apporto di risorse esterne e garantire una percentuale ai creditori.
  3. Deposito in tribunale: l’OCC trasmette al tribunale la proposta, la relazione particolareggiata e la documentazione. Il giudice valuta l’ammissibilità e può fissare un’udienza per l’omologazione.
  4. Omologazione e esecuzione: se omologato, il piano o l’accordo diventa obbligatorio per i creditori. In caso di concordato minore o accordo, se i creditori pubblici dissentono, il tribunale può comunque procedere al cram‑down fiscale introdotto dalla riforma 2024 . Dopo la conclusione, il debitore può ottenere l’esdebitazione .

Difese e strategie legali

Un RSPP esterno con debiti può sfruttare varie strategie per difendersi dalle azioni di fisco e banche. Di seguito esaminiamo le principali.

1. Verifica della legittimità degli atti e opposizione

Opposizione alla cartella esattoriale: entro 60 giorni dalla notifica è possibile impugnare la cartella davanti alla Commissione tributaria, eccependo vizi di notifica, prescrizione, incompetenza o duplicazione del credito. La sospensione può essere concessa se il ricorso è fondato e si dimostra il danno grave e irreparabile.

Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): quando il pignoramento o l’ipoteca sono illegittimi, perché fondati su crediti inesistenti, prescritti o già pagati, si può ricorrere al giudice dell’esecuzione. L’atto deve essere proposto prima del momento in cui il bene viene venduto o assegnato. È utile allegare documenti che provino il pagamento o la prescrizione.

Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): utilizzabile per contestare vizi formali dell’atto (mancata notifica, mancanza di sottoscrizione, errore nell’indicazione del credito). Deve essere proposta entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto.

Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.): il debitore può chiedere di sostituire il bene pignorato con una somma di denaro, da versare anche a rate, ottenendo la cancellazione del pignoramento. Nel pignoramento presso terzi, la richiesta può evitare il blocco del conto.

Transazione fiscale: nelle procedure concorsuali (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione) è possibile proporre a AdER e all’Agenzia delle Entrate una transazione con pagamento parziale del credito, rateizzazioni o abbattimento delle sanzioni. La transazione deve essere approvata dal giudice.

2. Protezione della prima casa

Come visto, l’art. 76 DPR 602/1973 vieta l’espropriazione della prima casa quando essa è l’unico immobile non di lusso e vi è la residenza del contribuente . La Cassazione ha confermato che la tutela si applica anche alle procedure pendenti al 21 agosto 2013 . Per proteggere la propria abitazione occorre dimostrare:

  • che l’immobile non appartiene alle categorie catastali di lusso A/8 o A/9;
  • che è l’unica proprietà residenziale del debitore;
  • che vi è la residenza anagrafica.

In caso di minacce di pignoramento dell’abitazione principale da parte della banca per un mutuo ipotecario, è possibile attivare la procedura di ristrutturazione del mutuo o il fondo Gasparrini (sospensione delle rate per chi è in difficoltà). Se il debito è verso l’Agenzia Entrate Riscossione, ci si opporrà facendo valere l’art. 76.

3. Limitazione del pignoramento di stipendi, pensioni e beni strumentali

Per proteggere i redditi derivanti da lavoro dipendente o da pensione, si invoca l’applicazione delle percentuali previste dall’art. 545 c.p.c. e dal DPR 602/1973: 1/10 per importi fino a 2 500 €, 1/7 per somme fra 2 500 € e 5 000 €, 1/5 per redditi superiori . Quando lo stipendio è già accreditato sul conto bancario, bisogna dimostrare la natura del versamento; se si tratta di salario o pensione, è possibile chiedere al giudice di svincolarlo dal pignoramento.

Per i beni strumentali (computer, attrezzature), si invoca l’art. 515 c.p.c., che ne consente il pignoramento solo fino a un quinto del valore e solo se non esistono altri beni pignorabili . Bisogna allegare documenti che provino l’indispensabilità dell’attrezzatura all’attività professionale.

4. Contestazione dell’ipoteca e del fermo

Ipoteca: per impugnare l’iscrizione occorre verificare se è stato notificato il preavviso; se il debito supera 20 000 € (soglia minima per l’iscrizione), se l’immobile è la prima casa; se l’ipoteca è sproporzionata rispetto al debito. La Cassazione n. 15567/2025 ha affermato che l’ipoteca è strumento cautelare e può essere iscritta anche in assenza di presupposti per l’espropriazione ; tuttavia il giudice può valutarne la legittimità caso per caso .

Fermo: il fermo amministrativo è impugnabile dinanzi al giudice ordinario per vizi formali o per violazione del principio di proporzionalità. Se il veicolo è indispensabile per l’esercizio della professione, è possibile chiederne la cancellazione facendo riferimento agli articoli 514–515 c.p.c. e alla giurisprudenza sull’uso strumentale del mezzo.

5. Pianificazione finanziaria e prevenzione

La migliore difesa è prevenire l’insorgere di debiti eccessivi. Un professionista dovrebbe:

  • Monitorare regolarmente la propria posizione tributaria: verificare online sul sito dell’Agenzia delle Entrate e di AdER eventuali ruoli pendenti; presentare in tempo le dichiarazioni.
  • Rinegoziare i debiti bancari: contattare la banca per rinegoziare il mutuo o ottenere una sospensione; valutare la possibilità di surroga o di consolidamento dei debiti.
  • Creare un fondo di riserva: destinare una percentuale dei ricavi a un conto separato non pignorabile (ad esempio cointestato con quote minime o intestato alla società) per far fronte alle emergenze.
  • Affidarsi a professionisti: avvalersi di un commercialista e di un avvocato esperto in diritto bancario e tributario per evitare errori formali e scegliere il percorso migliore.

Strumenti alternativi: rottamazioni, piani del consumatore, esdebitazione, accordi

Oltre alle difese immediate, esistono strumenti legali per ridurre o cancellare i debiti, spesso combinabili fra loro.

1. Rottamazione‑quater e rottamazione‑quinquies

La rottamazione consente di estinguere i debiti fiscali pagando solo l’importo del capitale e le somme residue per spese di notifica e aggio. Sanzioni e interessi di mora sono abbuonati. Con la rottamazione‑quinquies, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, chi ha debiti affidati a AdER fra il 2000 e il 2023 può presentare domanda entro il 30 aprile 2026 . L’istanza online è semplice: occorre inserire il codice fiscale e l’elenco delle cartelle; AdER invierà l’elenco degli importi dovuti. Il pagamento può essere diluito fino a 54 rate bimestrali con un interesse del 3% . Dalla presentazione dell’istanza, sono sospese le azioni esecutive .

Vantaggi:

  • annullamento di sanzioni e interessi;
  • sospensione immediata di pignoramenti, fermi e ipoteche;
  • possibilità di definire posizioni con molte cartelle pendenti;
  • rateazione lunga (fino a 9 anni).

Svantaggi:

  • la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi preclude l’accesso;
  • il mancato pagamento di due rate comporta la perdita del beneficio ;
  • restano dovuti i contributi previdenziali e le somme non ammesse alla rottamazione (ad esempio debiti per recupero aiuti di Stato).

2. Definizione agevolata degli avvisi bonari

Oltre alle rottamazioni, la legge consente di definire gli avvisi bonari (comunicazioni di irregolarità). Le sanzioni vengono ridotte al 3% e il pagamento può essere rateizzato in 20 rate trimestrali. È un’opportunità per chi non ha ancora ricevuto la cartella esattoriale.

3. Transazione fiscale e accordi con i creditori

Negli accordi di ristrutturazione o nel concordato minore, la transazione fiscale consente di proporre a AdER un pagamento parziale dei tributi e di diluire il resto. Il decreto correttivo 2024 ha introdotto il cram‑down fiscale, che permette al giudice di omologare l’accordo anche senza il consenso dell’erario . Per la riuscita dell’operazione è fondamentale predisporre un business plan, dimostrare la capacità di generare flussi di cassa e l’apporto di risorse esterne.

4. Piano del consumatore e ristrutturazione dei debiti del consumatore

Il piano del consumatore consente di ridurre i debiti contratti per fini personali (non professionali) mediante un pagamento parziale definito. Il tribunale, assistito dall’OCC, valuta la sostenibilità del piano; i creditori non possono opporsi se la proposta è più conveniente della liquidazione e se il debitore è meritevole . È uno strumento utile per RSPP che hanno contratto finanziamenti personali, carte di credito o prestiti al consumo.

5. Accordo di ristrutturazione dei debiti

Il professionista con debiti verso fornitori, banche e fisco può proporre un accordo di ristrutturazione ai sensi degli artt. 57–64 CCII. L’accordo prevede un pagamento percentuale e la diluizione del saldo. Deve essere approvato da almeno il 60% dei creditori per valore. Con la riforma 2024, è possibile omologare l’accordo anche se l’Agenzia Entrate dissente (cram‑down fiscale). L’accordo consente di bloccare le azioni esecutive e ripartire.

6. Concordato minore

Il concordato minore (art. 74 CCII) consente al professionista o all’imprenditore sotto soglia di ripianare i debiti dando continuità all’attività o apportando risorse esterne . Può prevedere la cessione o l’affitto dell’azienda, la ristrutturazione dei mutui e l’intervento di un investitore. È necessario dimostrare ai creditori la convenienza rispetto alla liquidazione.

7. Liquidazione controllata ed esdebitazione

Quando i debiti sono insostenibili e non ci sono prospettive di continuità, il professionista può chiedere la liquidazione controllata e successivamente l’esdebitazione. Dopo la vendita dei beni, se il debito residuo persiste, il giudice può emettere un decreto di esdebitazione trascorsi tre anni . Per i debitori incapienti è prevista l’esdebitazione immediata . Questa procedura consente di ripartire da zero ma comporta la perdita del patrimonio, per cui va valutata attentamente.

8. Composizione negoziata della crisi

Il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata, che consente agli imprenditori di cercare un accordo con i creditori con l’aiuto di un esperto negoziatore. Il RSPP titolare di una ditta individuale può accedervi se ha segni di squilibrio patrimoniale e finanziario. Il decreto correttivo 2024 ha ampliato l’accesso, permettendo di avviare la procedura anche con modesta insolvenza . L’esperto (ad esempio l’Avv. Monardo) assiste nelle trattative, evita l’avvio di azioni esecutive e, se l’accordo riesce, lo formalizza. È una procedura riservata che salvaguarda la reputazione.

Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare gli atti notificati: non rispondere a una cartella o a un preavviso può portare a pignoramenti immediati. Occorre sempre verificare e reagire nei termini previsti.
  2. Non conservare la documentazione: ricevute di pagamento, notifiche, PEC e raccomandate sono fondamentali per dimostrare la prescrizione o il pagamento. È consigliabile archiviarle digitalmente.
  3. Confondere i ruoli: a volte i debiti con le banche vengono gestiti attraverso società di recupero crediti; altri ruoli riguardano tributi locali. Bisogna distinguere e contattare il creditore giusto.
  4. Rinunciare a difendersi per timore dei costi: affidarsi a un professionista non è un costo inutile; spesso comporta risparmi grazie a rottamazioni, riduzione di interessi e sospensione di procedure.
  5. Non analizzare l’intero debito: molti debitori si concentrano su una cartella alla volta; è invece opportuno chiedere l’estratto di ruolo completo e considerare una soluzione globale (accordo o piano del consumatore).
  6. Non comunicare con le banche: la banca può concedere moratorie, sospensioni o rinegoziazioni se tempestivamente informata; ignorare le comunicazioni può portare alla segnalazione in centrale rischi.
  7. Aspettare la vendita dei beni: spesso si interviene quando il bene sta per essere messo all’asta. Agire prima permette di chiedere la conversione o l’estinzione del pignoramento.
  8. Fare affidamento su consigli non qualificati: internet è pieno di suggerimenti errati; è essenziale rivolgersi a professionisti qualificati.

Tabelle riepilogative

Le tabelle sintetizzano norme, termini e strumenti difensivi. Ricorda che i termini sono indicativi e possono variare in base al caso concreto.

Tabella 1 – Beni impignorabili e limiti

CategoriaDescrizioneNormativa
Beni assolutamente impignorabiliVestiti, mobili essenziali, utensili di casa, cibo, animali da compagniaart. 514 c.p.c.
Strumenti indispensabili per la professioneComputer, attrezzature, libri professionali: pignorabili solo se non esistono altri beni e fino a 1/5 del valoreart. 515 c.p.c.
Stipendi e pensioniPignorabili in misura del 1/10 (fino a 2 500 €), 1/7 (2 500–5 000 €), 1/5 (> 5 000 €)art. 545 c.p.c., art. 72-ter DPR 602/73
Prima casaImpignorabile se è l’unico immobile non di lusso e residenza del debitoreart. 76 DPR 602/73

Tabella 2 – Procedura dopo la cartella esattoriale

FaseTermineAzioni da intraprendere
Notifica cartelladata della notificaVerificare vizi, prescrizione; valutare l’istanza in autotutela
Ricorso in Commissione Tributaria60 giorniPresentare ricorso e chiedere sospensione; allegare documentazione
Rateizzazioneentro 60 giorniRichiedere a AdER; fino a 72 rate per importi ≤ 120 mila €
Preavviso di ipoteca/fermo30 giorniContestare vizi; richiedere sospensione; valutare rottamazione
Pignoramento presso terzidopo 60 giorniOpporsi se vizi; eccepire impignorabilità; richiedere conversione

Tabella 3 – Confronto tra procedure di sovraindebitamento

ProceduraDestinatariCaratteristiche principaliDurata indicativa
Piano del consumatorepersone fisiche (debiti personali)Pagamento parziale, meritevolezza richiesta3–5 anni (possibile estensione)
Accordo di ristrutturazioneimprenditori, professionisti, societàApprovazione creditori ≥ 60%; possibile cram‑down fiscale4–7 anni
Concordato minoreimprenditori minori, professionistiContinuità aziendale o risorse esterne4–5 anni
Liquidazione controllatatutti i debitori sovraindebitatiVendita beni; esdebitazione dopo 3 annivariabile
Esdebitazione immediatadebitori incapientiLiberazione immediata con meritevolezzaimmediata

Domande e risposte frequenti (FAQ)

1. Cos’è un RSPP esterno e perché è rilevante parlare dei suoi debiti?
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno è un professionista che supporta le aziende nell’adempimento degli obblighi di sicurezza. Spesso opera come libero professionista e risponde con il proprio patrimonio. Un eventuale sovraindebitamento, generato da tasse non pagate, sanzioni o mutui, può compromettere la sua capacità di lavorare. Sapere come difendersi è fondamentale.

2. Un RSPP esterno può opporsi al pignoramento del conto corrente?
Sì. Anche se l’art. 72‑bis consente il pignoramento diretto, il professionista può contestare l’atto per vizi di notifica, prescrizione del debito, o perché le somme pignorate sono stipendi o pensioni e quindi impignorabili nei limiti . È possibile chiedere al giudice la conversione del pignoramento in rate.

3. Cosa succede se l’unico immobile è ipotecato per debiti fiscali?
L’iscrizione di ipoteca non comporta automaticamente l’espropriazione. L’immobile resta protetto se è la prima casa non di lusso e sede della residenza . Se la banca minaccia la vendita, si può chiedere la sospensione o la rinegoziazione del mutuo.

4. Posso mantenere l’auto se ricevo un fermo amministrativo?
Il fermo limita la circolazione, ma il veicolo resta di proprietà. Se l’auto è indispensabile per l’attività di RSPP, si può impugnare il fermo eccependo l’uso strumentale e la violazione dell’art. 515 c.p.c. Inoltre, aderendo a una definizione agevolata la misura viene sospesa.

5. È vero che i professionisti possono aderire alla rottamazione‑quinquies?
Sì. Chi ha debiti affidati a AdER fino al 31 dicembre 2023 può presentare domanda entro il 30 aprile 2026 . L’adesione sospende pignoramenti e ipoteche .

6. Cosa accade se non pago due rate della rottamazione?
La legge prevede la decadenza dal beneficio: gli importi residui si sommano al debito originario con sanzioni e interessi . È consigliabile programmare i pagamenti e, se non si riesce a rispettare le scadenze, valutare un piano di ristrutturazione.

7. Che cos’è l’esdebitazione e quali sono i requisiti?
L’esdebitazione è la liberazione dai debiti residui dopo la liquidazione controllata. L’art. 282 CCII prevede che il giudice la conceda dopo tre anni dalla chiusura della procedura . Il debitore deve essere meritevole e non aver commesso reati fiscali. Esiste anche una esdebitazione immediata per chi è incapiente e meritevole .

8. Cosa si intende per meritevolezza nel piano del consumatore?
La meritevolezza consiste nell’aver contratto i debiti senza dolo o colpa grave. La giurisprudenza più recente ammette la procedura anche in presenza di colpa lieve . Il giudice valuta il comportamento complessivo del debitore.

9. Quali documenti sono necessari per accedere a un accordo di ristrutturazione?
Serve l’elenco dei creditori, l’indicazione dei debiti con distinzione tra privilegiati e chirografari, i bilanci degli ultimi tre anni, la dichiarazione dei redditi, il business plan con previsione di flussi di cassa e l’attestazione dell’OCC. I creditori devono essere convocati e informati con anticipo.

10. È possibile integrare la definizione agevolata con un piano del consumatore?
Sì. La presentazione della domanda di rottamazione sospende le procedure esecutive, mentre parallelamente si può elaborare un piano del consumatore per i debiti non rientranti nella rottamazione. Serve una pianificazione coordinata per evitare sovrapposizioni.

11. Posso cedere l’attrezzatura professionale per evitare il pignoramento?
La vendita di beni può essere considerata atto di frode se serve a sottrarli ai creditori. Tuttavia, ai sensi dell’art. 515 c.p.c., gli strumenti indispensabili sono comunque pignorabili solo fino a un quinto del valore . È meglio ricorrere alla conversione del pignoramento o a un accordo.

12. Se la banca pignora il conto, posso aprire un nuovo conto?
Sì, non è vietato. È consigliabile aprire un conto presso un’altra banca per ricevere incassi futuri; tuttavia l’agente della riscossione potrebbe procedere anche su quel conto. Occorre quindi risolvere alla radice il debito (ad esempio con rateizzazione o definizione agevolata).

13. Che cos’è il cram‑down fiscale?
È la possibilità, introdotta dal decreto correttivo 2024, di omologare un accordo di ristrutturazione o un concordato minore anche senza il consenso dei creditori pubblici. Il tribunale può imporre l’accordo se ritiene che i creditori ricevano un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione .

14. Cosa succede ai debiti dopo l’esdebitazione?
Il debito residuo viene cancellato e non può più essere preteso. Restano esclusi i debiti per alimenti, danni da reato, multe e tributi derivanti da condanne penali. Il debitore non potrà accedere nuovamente alla procedura di esdebitazione per almeno dieci anni.

15. È necessario un avvocato per presentare ricorso contro un pignoramento?
Pur non essendo obbligatoria l’assistenza legale per le opposizioni davanti al giudice ordinario sotto una certa soglia, è fortemente consigliata, soprattutto per questioni tecniche come la prescrizione o la verifica dei ruoli. Inoltre, in Commissione tributaria è richiesto un difensore abilitato (avvocato, commercialista, consulente del lavoro) se il valore è superiore a 3 000 €.

16. Quali sono i tempi della composizione negoziata?
La durata dipende dalle trattative con i creditori. In media 3–6 mesi, ma può prolungarsi se le parti faticano a trovare un accordo. L’esperto negoziatore coordina gli incontri e monitora i risultati.

17. Un RSPP può avviare la composizione negoziata?
Sì, se svolge attività d’impresa (es. ditta individuale) e presenta indizi di crisi patrimoniale. Deve nominare un esperto e predisporre un piano di risanamento. Il decreto correttivo 2024 ha ampliato l’accesso anche per situazioni di squilibrio lieve .

18. Che differenza c’è tra concordato minore e accordo di ristrutturazione?
Entrambi sono rivolti a imprenditori e professionisti, ma nel concordato minore è necessaria la continuità aziendale o l’apporto di risorse esterne ; nell’accordo di ristrutturazione si negozia con i creditori un pagamento percentuale senza obbligo di continuità. Nel concordato minore si possono suddividere i creditori in classi.

19. I debiti bancari possono essere inclusi nel piano del consumatore?
Sì, se il finanziamento è stato contratto per finalità personali (es. mutuo per la casa, prestito per l’auto). Se invece il debito bancario è legato all’attività professionale, dovrà essere trattato nell’accordo di ristrutturazione o nel concordato minore.

20. Cosa succede se il mio debitore non paga il saldo della transazione fiscale?
Se dopo la transazione il contribuente non rispetta i pagamenti, AdER può riprendere le azioni esecutive e iscrivere ipoteca o fermo. In alcuni casi si può chiedere una proroga motivata; è comunque consigliabile evitare ritardi.

Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere l’impatto delle azioni esecutive e delle soluzioni alternative, presentiamo alcune simulazioni.

Simulazione 1 – Pignoramento del conto corrente di un RSPP

Scenario: Un RSPP esterno riceve un atto di pignoramento del conto corrente da 20 000 € per debiti fiscali. Il saldo sul conto al momento della notifica è 3 000 €. Nei 60 giorni successivi incassa 4 000 € da un cliente.

Effetto della normativa: secondo la Cassazione 28520/2025, la banca deve congelare sia i 3 000 € sia i 4 000 € entrati dopo . Entro il termine di 60 giorni, la banca versa ad AdER l’intera somma di 7 000 €, fino a copertura del debito. Gli eventuali futuri accrediti dopo i 60 giorni saranno nuovamente disponibili.

Difesa: L’Avv. Monardo impugna il pignoramento eccependo che parte delle somme si riferiscono a rimborsi spese (impignorabili), richiede la conversione del pignoramento in rate e deposita ricorso per sospensione. Nel frattempo, propone la rottamazione‑quinquies. La presentazione della domanda sospende l’atto . La banca, informata della sospensione, restituisce i fondi.

Simulazione 2 – Rinegoziazione del debito bancario e tutela della prima casa

Scenario: Un RSPP ha un mutuo residuo di 100 000 € con rata mensile di 900 €. Per difficoltà economiche ha accumulato 6 mesi di ritardo; la banca minaccia di iscrivere ipoteca di secondo grado e avviare la procedura di pignoramento. L’immobile è l’unica casa di residenza.

Norma applicabile: art. 76 DPR 602/73 (impignorabilità della prima casa per debiti fiscali) non si applica ai mutui bancari; la banca può pignorare. Tuttavia, in forza della legge sul fondo di solidarietà per i mutui prima casa (Fondo Gasparrini), il debitore può chiedere la sospensione delle rate fino a 18 mesi. Inoltre, può proporre alla banca un piano di rinegoziazione (allungamento della durata o riduzione dell’interesse).

Difesa: Con l’assistenza dell’Avv. Monardo si presenta domanda al Fondo Gasparrini ottenendo la sospensione per 12 mesi. Contestualmente si propone un piano di ristrutturazione con rate ridotte. La banca, valutata la capacità di rimborso, accetta. Si evita così il pignoramento e si mantiene l’abitazione.

Simulazione 3 – Accordo di ristrutturazione dei debiti

Scenario: Il professionista ha debiti complessivi per 300 000 € (150 000 € con fornitori, 80 000 € con la banca, 70 000 € con AdER). Ha un reddito netto annuo di 50 000 € e beni immobili per 120 000 €. Non riesce a far fronte alle richieste.

Soluzione: Con l’OCC predispone un accordo di ristrutturazione. Propone ai creditori:

  • pagamento del 40% dei debiti chirografari (fornitori) in 5 anni;
  • saldo del 60% del debito con la banca mediante dilazione di 10 anni con interesse agevolato;
  • pagamento al fisco del 30% mediante 54 rate, richiedendo il cram‑down fiscale se AdER si oppone .

Il piano viene approvato dal 65% dei creditori e omologato dal giudice. Il professionista paga rate sostenibili e salva l’attività.

Conclusione

La figura del RSPP esterno è fondamentale per la sicurezza sui luoghi di lavoro, ma l’esposizione debitoria può compromettere la sua libertà d’azione. Come abbiamo visto, esistono numerosi strumenti legali per difendersi dalle pretese del fisco e delle banche. La normativa italiana tutela l’abitazione principale , limita il pignoramento di stipendi e pensioni , consente di impugnare ipoteche e fermi , prevede la rottamazione e la definizione agevolata , e offre procedure di sovraindebitamento flessibili, come piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, concordati minori ed esdebitazione . La giurisprudenza recente ha chiarito l’efficacia del pignoramento dei conti e la necessità di tutelarsi in tempo .

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