Mandatario marchi con debiti: cosa fare per difendersi da fisco e banche

Introduzione

Chi possiede o gestisce marchi d’impresa spesso si concentra sull’attività creativa e sull’espansione del brand senza pensare agli effetti che debiti fiscali o bancari possono avere sul proprio patrimonio immateriale. La normativa italiana prevede che i diritti di proprietà industriale (marchi, brevetti, design) siano beni a tutti gli effetti e possano essere sottoposti a esecuzione forzata: il Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale – CPI) dispone che i diritti patrimoniali di proprietà industriale possono essere oggetto di espropriazione e che il pignoramento deve essere notificato al debitore, contenere la menzione degli elementi identificativi del titolo, la data del titolo esecutivo, l’importo dovuto e i dati delle parti . Una volta notificato, il debitore assume gli obblighi del custode giudiziale e l’atto deve essere trascritto a pena di inefficacia . È quindi evidente che il marchio può essere aggredito dai creditori con le stesse modalità di altri beni.

Tuttavia, esistono strumenti di difesa per chi si trova gravato da debiti tributari o bancari. La disciplina dell’esecuzione forzata, le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, le agevolazioni fiscali (rottamazioni, definizioni agevolate) e le garanzie costituzionali offrono possibilità concrete per bloccare o sospendere pignoramenti, rateizzare i debiti e giungere a una soluzione negoziata. È fondamentale conoscere i termini per impugnare gli atti, i limiti di pignorabilità e le tutele previste dagli articoli 137 CPI, 72‑bis DPR 602/1973, 545 c.p.c. e dalle recenti pronunce della Corte di Cassazione.

Chi siamo

Questo articolo è redatto in collaborazione con Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze riconosciute a livello nazionale in diritto bancario e tributario. L’Avv. Monardo è:

  • Cassazionista, abilitato al patrocinio dinanzi alle Supreme Corti;
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC);
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021;
  • Coordinatore di professionisti specializzati nelle procedure concorsuali e nella difesa del contribuente.

L’Avv. Monardo e il suo staff offrono assistenza in:

  • Analisi degli atti notificati (cartelle di pagamento, intimazioni, pignoramenti);
  • Opposizioni e ricorsi innanzi alle Commissioni tributarie e ai Tribunali competenti;
  • Sospensioni e trattative con l’Agente della Riscossione o con le banche;
  • Piani di rientro e accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento;
  • Soluzioni giudiziali e stragiudiziali per difendere i beni aziendali e personali.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Pignoramento dei diritti di proprietà industriale

Il Codice della proprietà industriale (D.lgs. 30/2005) regola l’esecuzione forzata su marchi, brevetti e altri titoli. L’articolo 137 stabilisce che i diritti patrimoniali di proprietà industriale possono essere espropriati con le modalità previste per i beni mobili. L’atto di pignoramento deve essere notificato al debitore da un ufficiale giudiziario e deve contenere:

  1. La dichiarazione di pignoramento del titolo di proprietà industriale, con menzione degli elementi necessari a identificarlo ;
  2. La data del titolo e della sua spedizione in forma esecutiva ;
  3. L’importo per cui si procede ;
  4. Il nome, cognome e domicilio delle parti ;
  5. Il nome dell’ufficiale giudiziario .

Una volta notificato, il debitore assume gli obblighi del custode giudiziale; i frutti maturati dopo la notifica si sommano al ricavato della vendita . L’atto deve essere trascritto entro otto giorni dalla notifica, altrimenti perde efficacia . La vendita non può avvenire prima di 30 giorni dal pignoramento e il giudice può stabilire forme speciali di vendita e l’annuncio pubblico anche presso la Camera di commercio e l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi .

Gli articoli 138–140 del CPI disciplinano la trascrizione degli atti e i diritti di garanzia. Gli atti che trasferiscono o costituiscono diritti di proprietà industriale, i pignoramenti e le assegnazioni devono essere trascritti presso l’Ufficio competente . La trascrizione determina la priorità dei diritti; il grado è stabilito secondo l’ordine temporale delle trascrizioni . Il pignoramento trascritto successivamente vale come opposizione sul prezzo di vendita quando è notificato al creditore procedente .

Per quanto riguarda il pignoramento di altri beni immateriali (quote sociali, azioni), la scheda “Pignoramento di beni mobili immateriali” curata dall’European Justice Training Network precisa che i diritti di proprietà industriale rientrano nella categoria dei beni immateriali e che le regole sul pignoramento sono quelle del codice di procedura civile .

1.1.1 Limiti alla pignorabilità

Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, indennità di lavoro o pensione godono di limiti di pignorabilità previsti dall’art. 545 c.p.c. Il testo aggiornato al 2025 dispone che:

  • Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, salario o altre indennità possono essere pignorate nella misura di un quinto per tributi dovuti allo Stato, alle Province e ai Comuni, e nella stessa misura per altri crediti ;
  • In caso di più pignoramenti contemporanei, il vincolo complessivo non può superare la metà dell’ammontare delle somme dovute ;
  • Le pensioni non sono pignorabili per l’importo corrispondente al doppio dell’assegno sociale (minimo 1.000 €); la parte eccedente è pignorabile nei limiti previsti ;
  • Se lo stipendio o la pensione sono accreditati su un conto corrente, l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale può essere pignorato solo se l’accredito è avvenuto prima del pignoramento; se l’accredito avviene contestualmente o dopo, si applicano i normali limiti (1/5 o 1/10) .

1.1.2 Pignoramento dei crediti verso terzi da parte dell’Agente della Riscossione

Il DPR 602/1973 disciplina la riscossione delle imposte. L’articolo 72‑bis consente all’Agente della Riscossione di pignorare i crediti che il debitore vanta verso terzi (ad esempio un conto corrente o i compensi). Il terzo pignorato deve pagare direttamente l’Agente della Riscossione entro 60 giorni per le somme già scadute o alle rispettive scadenze future . L’atto può essere redatto anche da impiegati dell’Agente della Riscossione e non occorre l’assistenza di un ufficiale giudiziario. L’art. 72‑ter stabilisce che, per debiti tributari:

  • Le somme a titolo di stipendio o salario sono pignorabili per un decimo se l’importo netto non supera 2.500 €;
  • Sono pignorabili per un settimo se l’importo è compreso tra 2.500 € e 5.000 €;
  • Sono pignorabili per un quinto per importi superiori a 5.000 €, in conformità al limite generale dell’art. 545 c.p.c. ;
  • L’Agente della Riscossione può accedere alle banche dati dell’INPS per ottenere informazioni sui redditi e notificare il pignoramento.

Un’altra norma rilevante è l’art. 19 DPR 602/1973, che disciplina la rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo. In base alla versione vigente nel 2026, l’Agente della Riscossione può concedere dilazioni fino a 84, 96 o 108 rate mensili (fino a 120 rate per debiti superiori a 120.000 €), a seconda dell’anno di richiesta . La domanda di rateizzazione sospende le azioni esecutive e la prescrizione; se il contribuente non paga otto rate, la rateizzazione è revocata .

1.1.3 Pronunce della Corte di Cassazione

Negli ultimi anni la giurisprudenza ha interpretato in modo rigoroso le norme sul pignoramento esattoriale. Due pronunce recenti meritano attenzione:

  • Cassazione, Sez. III Civile, sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025: riguardava il pignoramento del conto corrente ex art. 72‑bis DPR 602/1973. La Suprema Corte ha stabilito che la banca, una volta notificato il pignoramento, deve versare all’Agente della Riscossione non solo le somme presenti sul conto al momento della notifica ma anche tutti gli accrediti maturati nei 60 giorni successivi. Il periodo di 60 giorni decorre dalla notifica al terzo e si applica anche se il conto era in rosso. Anche se il saldo iniziale è già stato versato, la banca deve trattenere e trasferire le somme che entrano nel conto durante questo periodo . Questa decisione rafforza l’efficacia del pignoramento esattoriale, ma consente al debitore di impugnare l’atto se non ricorrono i requisiti o se i crediti sono impignorabili.
  • Cassazione, ordinanza n. 29422 del 14 novembre 2024: la Corte ha affrontato la questione del pignoramento plurimo di crediti presso terzi. Ha chiarito che, quando un creditore esegue un unico atto di pignoramento nei confronti di più terzi, ogni pignoramento ha effetti autonomi e ciascun terzo deve custodire le somme dovute al debitore nei limiti dell’importo precettato aumentato della metà. In caso di intervento di altri creditori, i crediti staggiti (anche se superiori all’importo richiesto) devono essere destinati al soddisfo di tutte le pretese, secondo l’ordine di graduazione previsto dalla legge . Il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti ai sensi dell’art. 546, comma 2 c.p.c. .

Queste pronunce mostrano come la Cassazione tenda a rafforzare la tutela del creditore pubblico ma riconosca al debitore la possibilità di far valere i limiti di pignorabilità e di ottenere la riduzione del vincolo.

1.2 Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. 14/2019), entrato in vigore definitivamente il 15 luglio 2022 e successivamente modificato, ha riformato la disciplina della sovraindebitamento prevista dalla L. 3/2012. Secondo l’art. 2, comma 1, lettera c) del CCII, lo stato di sovraindebitamento è la situazione di crisi o insolvenza del debitore non soggetto a liquidazione giudiziale, caratterizzata da squilibrio tra debiti e patrimonio prontamente liquidabile, incapacità di far fronte alle obbligazioni e impossibilità di accedere alle procedure concorsuali ordinarie .

L’art. 65 CCII definisce l’ambito di applicazione delle procedure di composizione della crisi: i debitori previsti dall’art. 2 (tra cui consumatori, professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli e start‑up innovative) possono proporre soluzioni della crisi secondo le norme del Capo II o del Titolo V . I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore sono svolti dagli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) ; l’OCC può accedere alle banche dati pubbliche per acquisire informazioni sulla situazione del debitore .

Fra le procedure previste dal CCII rilevanti per i debitori titolari di marchi vi sono:

  • Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67–73): sostituisce il “piano del consumatore” della L. 3/2012 e consente al consumatore di proporre al giudice un piano di ristrutturazione dei debiti con falcidia dei crediti e mantenimento dell’abitazione principale; il giudice, se ritiene la proposta ammissibile, dispone la pubblicazione del piano e la comunicazione ai creditori. I creditori possono formulare osservazioni; non vi è voto. Con il decreto di apertura, il giudice può sospendere le azioni esecutive che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e vietare nuove azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore . L’omologazione è concessa se il giudice ritiene che il credito dell’opponente può essere soddisfatto in misura non inferiore a quella della liquidazione controllata .
  • Concordato minore (artt. 74–83): rivolto all’imprenditore minore e al professionista. Prevede la presentazione di una proposta ai creditori con eventuali falcidie. L’accordo è approvato se ottiene la maggioranza dei crediti. Anche in questa procedura il giudice può disporre misure protettive e sospendere le azioni esecutive.
  • Liquidazione controllata (artt. 268–283): procedura in cui il patrimonio del debitore viene liquidato sotto il controllo del tribunale. Può essere richiesta da chi non può accedere ad altre procedure o quando la ristrutturazione fallisce. L’apertura sospende le azioni esecutive e fa cessare gli interessi sulle obbligazioni chirografarie. La procedura si chiude con l’esdebitazione (art. 283), che cancella i debiti residui.

La Legge 3/2012, sebbene superata dal CCII per le domande presentate dopo il luglio 2022, resta applicabile alle procedure pendenti e costituisce la base concettuale delle misure di sovraindebitamento. L’art. 6 definisce la finalità della legge e introduce le figure di “sovraindebitamento” e “consumatore”, indicando che la procedura mira a porre rimedio a situazioni di squilibrio permanente tra debiti e patrimonio e che il consumatore è la persona fisica che non esercita attività imprenditoriale o professionale.

1.3 Rottamazioni e definizioni agevolate

Il legislatore fiscale ha introdotto, negli ultimi anni, diverse misure di definizione agevolata delle cartelle esattoriali (“rottamazioni”). L’ultima in ordine di tempo è la Rottamazione Quinquies, prevista dalla legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025 n. 199, art. 1 commi 82–101). Secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate, i contribuenti possono estinguere i debiti relativi ai carichi affidati all’Agente della Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 pagando solo imposta e spese di riscossione, senza interessi e sanzioni . Il versamento può avvenire in un massimo di 54 rate bimestrali con interesse del 3 % annuo; la presentazione dell’istanza sospende le procedure esecutive e cautelari . Sono inclusi i debiti derivanti da imposte dirette (art. 36‑bis DPR 600/1973), IVA (art. 54‑bis e 54‑ter DPR 633/1972), contributi INPS, multe stradali; sono esclusi i crediti per aiuti di stato, i carichi affidati prima del 2000 o dopo il 2023 e i tributi locali salvo decisione degli enti .

In precedenza vi erano state la Rottamazione Quater (2023), il Saldo e Stralcio (2019) e la Definizione agevolata delle liti pendenti. Questi istituti hanno permesso a molti debitori di chiudere la posizione con il fisco con sconti significativi e possono essere richiamati nel piano del debitore per giustificare la riduzione del carico.

1.4 Altre fonti normative

Oltre alle norme sopra citate, nel corso dell’articolo verranno richiamati:

  • Gli articoli 2740 e 2741 c.c. (responsabilità patrimoniale del debitore e par condicio creditorum);
  • Le norme del codice di procedura civile relative all’esecuzione mobiliare (artt. 491 ss.), al pignoramento dei beni mobili registrati e al pignoramento presso terzi;
  • Il Testo unico bancario (D.lgs. 385/1993) e il Testo unico della finanza (D.lgs. 58/1998), per le norme sugli impegni patrimoniali dei professionisti;
  • La legislazione antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007) in materia di segnalazioni di operazioni sospette;
  • Le circolari dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e del Ministero della Giustizia che interpretano e attuano le normative sulla riscossione e sulla crisi d’impresa.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto

2.1 Notifica dell’atto di pignoramento del marchio o del conto corrente

Il punto di partenza è la notifica dell’atto di pignoramento al debitore e, nel caso di crediti presso terzi, anche al terzo pignorato (banche, clienti, datori di lavoro). L’atto deve essere notificato da un ufficiale giudiziario (per i marchi) o dall’Agente della Riscossione (per le cartelle) e deve contenere gli elementi prescritti dall’art. 137 CPI o dagli articoli 72‑bis e 543 c.p.c.:

  1. Indicazione del credito per cui si procede e del titolo esecutivo;
  2. Dati del creditore e del debitore;
  3. Avvertimento al debitore circa i termini per opporsi e gli obblighi di custodia;
  4. Intimazione al terzo (nel pignoramento presso terzi) di non disporre delle somme dovute al debitore e di versarle entro 60 giorni all’Agente della Riscossione .

Dal momento della notifica:

  • Nel caso di pignoramento del marchio, il debitore assume gli obblighi del custode e non può più disporre del titolo o concederlo in licenza ;
  • Nel caso di pignoramento del conto corrente, la banca deve bloccare il conto e trattenere le somme esistenti e quelle che arriveranno nei successivi 60 giorni ;
  • Nel pignoramento di stipendi e pensioni, il datore di lavoro deve accantonare la quota pignorabile e versarla al creditore a scadenze predeterminate .

Il debitore deve prestare attenzione alla data di notifica, perché da essa decorrono i termini per proporre opposizione o ricorso (in genere 20 giorni per l’opposizione ex art. 617 c.p.c.; 30 giorni per l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 615 c.p.c.; 60 giorni per il ricorso in Commissione tributaria contro l’iscrizione a ruolo e la cartella).

2.2 Controllo formale e sostanziale dell’atto

Non raramente l’atto di pignoramento presenta vizi formali o sostanziali. Le principali irregolarità che possono portare all’annullamento o alla riduzione del pignoramento sono:

  • Difetto di notifica: l’atto non è stato notificato al domicilio corretto oppure manca la relata di notifica;
  • Mancanza del titolo esecutivo: il creditore procede senza aver notificato previamente una cartella di pagamento, un avviso di accertamento esecutivo o un decreto ingiuntivo;
  • Errata indicazione della somma o computo di interessi e sanzioni non dovuti;
  • Pignoramento su somme impignorabili (sussidi, crediti alimentari, minimi vitali ecc.) ;
  • Violazione dei termini: l’atto non è stato trascritto entro otto giorni (per i marchi) o non contiene l’indicazione delle somme dovute entro 60 giorni (per i conti correnti);
  • Ammontare sproporzionato: nel pignoramento di crediti plurimi, il creditore non ha tenuto conto della riduzione proporzionale prevista dall’art. 546 c.p.c. .

Una volta individuati i vizi, è possibile presentare:

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) se si contesta il diritto del creditore di procedere (ad esempio, perché il debito è prescritto o già pagato);
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) se si contestano vizi formali del pignoramento (mancanza di notifica, errori nella quantificazione, violazione dei limiti);
  • Ricorso in Commissione tributaria contro l’iscrizione a ruolo o l’estratto di ruolo entro 60 giorni dalla notifica.

È consigliabile farsi assistere da un professionista esperto per valutare la strategia più efficace. L’Avv. Monardo e il suo staff esaminano gratuitamente l’atto e verificano i profili di illegittimità.

2.3 Sospensione del pignoramento e misure protettive

Esistono più strumenti per sospendere l’esecuzione e ottenere una tregua che consenta di definire il debito:

  1. Istanza di sospensione al Giudice dell’Esecuzione: presentata con l’opposizione ex art. 615 o 617 c.p.c., può ottenere la sospensione immediata del pignoramento in presenza di gravi motivi (ad es., errori nella notifica, importo eccessivo).
  2. Istanza di rateizzazione: la presentazione della domanda di dilazione all’Agente della Riscossione (art. 19 DPR 602/1973) sospende le azioni esecutive e la prescrizione . Per i debiti fino a 120.000 € è possibile chiedere fino a 84 rate se la domanda è presentata nel 2025–2026, 96 rate nel 2027–2028 e 108 rate dal 2029; per importi superiori a 120.000 € si può ottenere fino a 120 rate . La rateizzazione può essere in rate costanti o a importo variabile e richiede la verifica dell’ISEE o del indice di liquidità dell’impresa. Il mancato pagamento di otto rate comporta la decadenza.
  3. Richiesta di misure protettive nell’ambito della ristrutturazione dei debiti del consumatore o del concordato minore. L’art. 70 CCII prevede che il giudice, con il decreto di apertura della procedura, possa disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata e il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore . Tali misure durano fino all’omologa del piano e possono essere revocate su richiesta dei creditori se sussistono atti in frode .
  4. Adesione alla rottamazione o definizione agevolata: la presentazione della domanda di rottamazione quinquies entro i termini (indicati dalla legge 199/2025) sospende le procedure; il pagamento dilazionato consente di estinguere i debiti senza interessi e sanzioni .
  5. Accordi transattivi con le banche: per i debiti bancari, è possibile negoziare un accordo di ristrutturazione del mutuo o del finanziamento. La legge concede la possibilità di sospendere temporaneamente le esecuzioni in presenza di un piano di rientro credibile. In tali negoziati è utile dimostrare la possibilità di incassare royalties dal marchio o di cedere il marchio in garanzia.

2.4 Trascrizione e vendita del marchio pignorato

Dopo la notifica e l’eventuale opposizione, se il pignoramento del marchio prosegue si passa alla fase della trascrizione e della vendita:

  • Trascrizione: l’atto di pignoramento deve essere trascritto entro otto giorni presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) o l’EUIPO per marchi europei . Senza trascrizione il pignoramento è inefficace.
  • Comunicazione ai creditori: il creditore procedente deve notificare l’atto di pignoramento e il decreto di fissazione della vendita ai titolari di diritti di garanzia (ad es., chi ha iscritto privilegi sul marchio) almeno 10 giorni prima della vendita . I creditori privilegiati devono presentare le domande di collocazione entro 15 giorni dalla vendita .
  • Vendita: la vendita non può essere fissata prima che siano trascorsi 30 giorni dal pignoramento . Il giudice può stabilire modalità particolari di pubblicità (affissione negli uffici camerali, pubblicazione nel Bollettino dei diritti di proprietà industriale). La vendita può avvenire tramite asta o trattativa privata; in alcuni casi il giudice può prevedere la vendita all’incanto o l’assegnazione al creditore.

Il debitore può proporre alternative alla vendita, come la costituzione di pegno su un altro bene o il versamento di una somma a garanzia. Se il marchio ha un valore strategico per l’azienda, è consigliabile cercare un accordo con il creditore per evitare la dispersione dell’asset.

2.5 Distribuzione del ricavato

Dopo la vendita, il ricavato è distribuito tra i creditori secondo l’ordine di graduazione. I creditori ipotecari o privilegiati sono soddisfatti per primi; i creditori chirografari seguono. In caso di pignoramenti plurimi, la Cassazione ha ribadito che ogni terzo pignorato deve custodire le somme nei limiti dell’importo precettato aumentato della metà e che i crediti ultrasatisfattivi possono essere destinati al soddisfo di tutti i creditori .

Nel contesto dei debiti tributari, l’Agente della Riscossione ha preferenza rispetto ai creditori chirografari e, in taluni casi, rispetto ai creditori ipotecari. Tuttavia l’art. 70 CCII permette la falcidia dei crediti privilegiati nei limiti del valore del bene su cui grava il privilegio .

3. Difese e strategie legali

3.1 Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi

La difesa più immediata consiste nel presentare opposizione al pignoramento. Bisogna distinguere:

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): si propone quando si contesta il diritto del creditore a procedere, ad esempio perché il debito è inesistente, prescritto, già estinto per pagamento o condonato. La domanda può essere proposta prima dell’inizio dell’esecuzione o nei termini stabiliti dal giudice dell’esecuzione dopo la notifica del pignoramento. L’opposizione è introdotta con atto di citazione dinanzi al giudice competente.
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): riguarda vizi formali dell’atto (mancata indicazione del titolo, errata quantificazione, mancanza di notifica al terzo, violazione dei limiti di pignorabilità). Deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica dell’atto o dall’esecuzione dell’atto stesso, con ricorso al giudice dell’esecuzione.

In entrambi i casi è possibile chiedere la sospensione del pignoramento; il giudice la concede se ricorrono gravi motivi.

3.2 Ricorsi in Commissione tributaria e Corte di Cassazione

Per i debiti erariali, oltre al giudice dell’esecuzione, è possibile agire dinanzi alla giurisdizione tributaria. Il contribuente può presentare:

  • Ricorso contro l’iscrizione a ruolo o la cartella di pagamento entro 60 giorni dalla notifica. Si contesta la legittimità del titolo (difetto di motivazione, prescrizione del tributo, mancanza di notifiche). La Commissione tributaria provinciale può sospendere la riscossione se sussiste il periculum in mora.
  • Ricorso contro l’estratto di ruolo quando la cartella non è stata notificata ma l’Agente della Riscossione pretende il pagamento. La giurisprudenza ammette l’impugnazione dell’estratto di ruolo in presenza di vizi del ruolo e della cartella.
  • Ricorso per Cassazione avverso le sentenze delle Commissioni tributarie, se ricorrono violazioni di legge. L’assistenza di un avvocato cassazionista è obbligatoria. L’Avv. Monardo, in quanto cassazionista, può proporre ricorso e difendere il contribuente dinanzi alla Suprema Corte.

3.3 Riduzione e conversione del pignoramento

È possibile chiedere la riduzione del pignoramento quando il valore dei beni pignorati supera l’importo del credito aumentato delle spese. L’istanza si presenta al giudice dell’esecuzione e può essere accolta se la riduzione non pregiudica il credito. Nel pignoramento presso terzi, l’art. 546, comma 2 c.p.c. consente al debitore di chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti .

Il conferimento della somma necessaria per estinguere il debito in sostituzione del bene pignorato è una forma di conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.). Versando l’importo pari al capitale, agli interessi e alle spese, il debitore può ottenere la liberazione del bene (ad esempio il marchio). Questa opzione richiede liquidità immediata ma evita la vendita forzata.

3.4 Rateizzazione e accordi con l’Agente della Riscossione

Come anticipato, l’art. 19 DPR 602/1973 consente la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, sospendendo le azioni esecutive. La domanda va presentata online tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e deve contenere l’ISEE (per persone fisiche) o l’indice di liquidità (per imprese). Per debiti inferiori a 120.000 € è possibile ottenere un piano fino a 84 rate se la domanda è presentata nel 2025–2026; 96 rate nel 2027–2028; 108 rate dal 2029; per importi superiori a 120.000 € si può arrivare a 120 rate . In caso di peggioramento della situazione, il piano può essere rinegoziato. È possibile scegliere rate a importo crescente (rate variabili) per pagare meno all’inizio e di più alla fine, al fine di dare respiro alla liquidità aziendale.

3.5 Procedure concorsuali e di sovraindebitamento

I proprietari di marchi che esercitano attività imprenditoriale o professionale possono accedere a procedure più articolate per risolvere la crisi:

3.5.1 Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67–73 CCII)

È riservata alle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa. I requisiti di ammissibilità includono l’assenza di procedimenti concorsuali pendenti e la buona fede. Il consumatore presenta, tramite un OCC, una proposta di ristrutturazione al Tribunale del luogo in cui ha il centro degli interessi principali (COMI). Il giudice valuta l’ammissibilità, dispone la pubblicazione della proposta e comunica ai creditori. Con il decreto di apertura, può ordinare misure protettive sospendendo le azioni esecutive . I creditori non votano ma possono presentare osservazioni; il giudice può omologare il piano se ritiene che la soddisfazione dei creditori sia almeno pari a quella che otterrebbero nella liquidazione controllata .

Il piano può prevedere la falcidia dei debiti tributari e previdenziali, la proroga dei termini e l’utilizzo di risorse future, comprese le royalties derivanti dal marchio. Può anche consentire la falcidia dei crediti derivanti da finanziamenti con cessione del quinto e la conservazione del mutuo sull’abitazione principale se i pagamenti sono regolari .

3.5.2 Concordato minore (artt. 74–83 CCII)

Rivolto agli imprenditori minori, ai professionisti, ai soci di società di persone. Prevede la presentazione di una proposta di concordato che deve essere approvata dalla maggioranza dei creditori (per testa e per capitale). Il giudice può disporre misure protettive analoghe a quelle dell’art. 70 CCII. La proposta può prevedere la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio. Anche qui le royalties sul marchio possono costituire una fonte per il pagamento dei creditori.

3.5.3 Liquidazione controllata (artt. 268–283 CCII)

Se non è possibile la ristrutturazione, il debitore può ricorrere alla liquidazione controllata. L’OCC redige un inventario dei beni, compresi i diritti di proprietà industriale. L’apertura sospende le azioni esecutive e fa cessare gli interessi chirografari. Il liquidatore procede alla vendita dei beni; al termine, il giudice può concedere l’esdebitazione che libera il debitore dai debiti residui.

3.5.4 Esdebitazione del debitore incapiente

L’art. 283 CCII prevede l’esdebitazione del debitore incapiente che abbia concluso la liquidazione senza soddisfare integralmente i creditori. Il tribunale, su istanza del debitore, può dichiarare l’esdebitazione se il debitore ha cooperato con l’OCC, non ha frodato i creditori e non ha ottenuto altra esdebitazione nei cinque anni precedenti. L’effetto è la liberazione da tutti i debiti anteriori alla chiusura della liquidazione.

3.6 Soluzioni transattive e contrattuali con banche e finanziarie

Oltre alle procedure legali, è spesso opportuno negoziare direttamente con le banche e le società di leasing o factoring. Le banche, per evitare lunghe procedure giudiziarie, possono accettare:

  • Rinegoziazione del mutuo o del finanziamento con prolungamento della durata, riduzione del tasso o sospensione temporanea delle rate;
  • Accordo transattivo con pagamento di una somma a saldo e stralcio anche attraverso la cessione del marchio o la concessione di un pegno sul marchio;
  • Prestazione di garanzie alternative (fideiussioni, pegni su crediti futuri).

In questa fase è importante valutare il valore economico del marchio: se il marchio ha una forte reputazione, può essere utilizzato come leva negoziale per ottenere condizioni più favorevoli. La due diligence dell’Avv. Monardo consente di presentare alle banche un piano credibile e documentato.

3.7 Protezione del patrimonio del professionista mandatario

Chi esercita l’attività di mandatario marchi (attorney at law o consulente in proprietà industriale) è spesso un professionista con partita IVA. In presenza di debiti, il professionista rischia:

  • Pignoramento dei crediti derivanti dalle parcelle non ancora incassate;
  • Iscrizione di ipoteca legale sui beni mobili registrati (auto) o immobili;
  • Segnalazione nelle banche dati come cattivo pagatore.

Per proteggere il proprio patrimonio, il mandatario può:

  • Costituire un fondo patrimoniale (se non svolge attività d’impresa) o un trust per isolare beni personali;
  • Utilizzare società di capitali (srl, srls) per esercitare l’attività, separando il patrimonio aziendale da quello personale;
  • Stipulare assicurazioni di responsabilità professionale che coprano eventuali danni e riducano il rischio di escussione;
  • Valutare la cartolarizzazione dei crediti professionali cedendoli a società di factoring, in modo da ottenere liquidità immediata e ridurre l’esposizione verso i creditori.

4. Strumenti alternativi per definire i debiti

4.1 Rottamazione quater e quinqquies

Come visto, la rottamazione quinquies consente di estinguere i debiti affidati alla riscossione fino al 31 dicembre 2023 pagando solo imposta e oneri di notifica . È necessario presentare l’istanza entro la data fissata dall’Agenzia (generalmente fine aprile) e scegliere tra il pagamento in unica soluzione o in 54 rate bimestrali. Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dal beneficio e la ripresa delle azioni esecutive.

La rottamazione quater (art. 3 L. 197/2022) ha riguardato i carichi affidati entro il 30 giugno 2022; la rottamazione ter e il saldo e stralcio hanno interessato periodi precedenti. Anche se scadute, queste rottamazioni sono utili come precedente giurisprudenziale per sostenere la possibilità di falcidiare sanzioni e interessi nel piano di ristrutturazione.

4.2 Transazioni fiscali e definizione agevolata delle liti

L’art. 48 bis del D.lgs. 546/1992 consente la transazione fiscale nell’ambito delle procedure concorsuali: il debitore può proporre all’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia della Riscossione un accordo per il pagamento parziale dei tribiti con rinuncia alle sanzioni. Questo strumento è stato esteso dal CCII anche alle procedure di sovraindebitamento.

La definizione agevolata delle liti pendenti (art. 17 bis D.lgs. 546/1992, modificato nel 2023) permette ai contribuenti di chiudere i giudizi tributari pagando il valore della controversia ridotto secondo il grado del giudizio (90 % in primo grado, 50 % in secondo grado, 5 % in Cassazione) e rinunciando alla lite. Anche questa definizione sospende le azioni esecutive.

4.3 Mediazione bancaria e rinegoziazione del debito

Il Testo unico bancario e le norme sul credito al consumo offrono strumenti per rinegoziare il debito bancario. L’Arbitro bancario finanziario (ABF) e l’Ombudsman consentono di risolvere controversie con gli istituti di credito in modo più rapido ed economico rispetto al giudizio ordinario. Le banche sono spesso disponibili a rinegoziare mutui e prestiti in presenza di una procedura di sovraindebitamento, poiché un’eventuale vendita del marchio potrebbe non coprire interamente il credito.

4.4 Pegno e cessione del marchio come garanzia

Per evitare la vendita all’asta del marchio a un prezzo di realizzo, si può valutare:

  • Costituire un pegno volontario sul marchio in favore del creditore con patto di rotatività; il pegno deve essere trascritto presso l’UIBM e garantisce al creditore una prelazione sul ricavato del marchio. In cambio, il creditore può concedere dilazioni o ridurre il tasso di interesse.
  • Cedere temporaneamente l’uso del marchio a un terzo (licenza), destinando le royalties alla copertura del debito. Questa soluzione richiede il consenso del creditore ma può preservare la titolarità del marchio.

4.5 Procedure internazionali

Se il marchio è registrato nell’Unione europea, la procedura di esecuzione forzata segue il regolamento (UE) 1215/2012 sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie. Il pignoramento deve essere trascritto anche presso l’EUIPO. In presenza di debiti transnazionali, è possibile ricorrere al concordato preventivo per gruppi di imprese previsto dal CCII o all’Insolvency Regulation (Reg. 2015/848).

5. Errori comuni e consigli pratici

5.1 Trascurare le comunicazioni

Molti debitori ignorano le cartelle di pagamento o gli avvisi bonari ritenendoli di poca importanza. Ciò comporta la formazione del ruolo e il successivo pignoramento. È essenziale aprire e conservare tutta la corrispondenza dell’Agenzia delle Entrate e del Comune, verificare le notifiche via PEC e rispondere entro i termini.

5.2 Non controllare i vizi formali

Spesso gli atti presentano vizi che solo un occhio esperto può cogliere: errori nell’indicazione del codice fiscale, carenza di motivazione, prescrizione del tributo. Un controllo accurato può portare all’annullamento del debito.

5.3 Fare affidamento solo sui condoni

Le rottamazioni sono strumenti utili ma non sempre risolutivi. È sbagliato aspettare la prossima rottamazione senza adottare altre iniziative. Il legislatore potrebbe non riproporre condoni per anni; nel frattempo maturano interessi e sanzioni.

5.4 Trascurare le procedure di sovraindebitamento

Molti professionisti non conoscono le procedure di ristrutturazione del debito introdotte dal CCII. Queste procedure consentono di sospendere i pignoramenti e di rinegoziare i debiti con banche e fisco. È un errore non valutarle tempestivamente.

5.5 Non chiedere supporto specialistico

La materia è complessa: pignoramenti, rateizzazioni, procedure concorsuali coinvolgono norme di diritto civile, commerciale, tributario e bancario. Un approccio fai‑da‑te rischia di compromettere i propri diritti. L’Avv. Monardo mette a disposizione un team di avvocati e commercialisti che analizza la situazione e propone la strategia più vantaggiosa.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Norme e termini principali

AmbitoNormativa e riferimentoPunti chiave
Pignoramento dei marchiArt. 137 CPIIl pignoramento deve essere notificato al debitore; contiene dati identificativi del titolo, data del titolo esecutivo, importo; il debitore diventa custode; trascrizione entro 8 giorni; vendita non prima di 30 giorni.
Trascrizione e garanzieArtt. 138–140 CPIGli atti che trasferiscono diritti, pignoramenti e assegnazioni devono essere trascritti; la trascrizione determina la priorità; il grado dei diritti di garanzia si determina secondo l’ordine di trascrizione.
Limiti di pignorabilitàArt. 545 c.p.c.Stipendi, salari e pensioni pignorabili nella misura di 1/5 per tributi e altri crediti; concorso di pignoramenti fino a metà dell’ammontare; pensioni impignorabili fino al doppio dell’assegno sociale; somme accreditate su conto corrente pignorabili oltre il triplo dell’assegno sociale.
Pignoramento crediti verso terziArt. 72‑bis, 72‑ter DPR 602/1973L’Agente della Riscossione può ordinare al terzo di versare le somme dovute al debitore entro 60 giorni; pignorabilità di stipendi: 1/10 fino a 2.500 €, 1/7 tra 2.500 € e 5.000 €, 1/5 oltre 5.000 €.
Rateizzazione dei debitiArt. 19 DPR 602/1973Possibile dilazione fino a 84/96/108 rate a seconda del periodo; fino a 120 rate per importi superiori a 120.000 €; sospensione delle esecuzioni durante l’istruttoria; revoca per otto rate non pagate.
Procedure di sovraindebitamentoArtt. 65–83 CCIIConsumatori, professionisti, imprenditori minori possono accedere alla ristrutturazione dei debiti o al concordato minore; misure protettive sospendono le azioni esecutive; falcidia dei crediti anche tributari.
Rottamazione quinquiesL. 199/2025 art. 1 commi 82‑101Estinzione dei debiti affidati dal 2000 al 2023 pagando solo imposta e spese; rate fino a 54; sospensione delle azioni esecutive durante l’adesione; esclusioni per aiuti di stato e carichi successivi al 2023 .
Cassazione 2025Sentenza n. 28520/2025La banca deve versare al Fisco le somme presenti e future (per 60 giorni) sul conto pignorato; anche se il conto è scoperto; principio di efficacia del pignoramento esattoriale.
Cassazione 2024Ordinanza n. 29422/2024Nei pignoramenti plurimi presso terzi ogni pignoramento ha effetti autonomi; i terzi devono custodire le somme fino a concorrenza dell’importo precettato aumentato della metà; possibilità di riduzione proporzionale.

6.2 Strumenti difensivi e benefici

StrumentoBenefici per il debitoreRiferimenti
Opposizione all’esecuzioneContesta il diritto del creditore di procedere (prescrizione, nullità del titolo)Art. 615 c.p.c.
Opposizione agli atti esecutiviContesta vizi formali (notifica, importo, limiti di pignorabilità); possibile sospensioneArt. 617 c.p.c.
Rateizzazione del ruoloSospende l’esecuzione; consente pagamento dilazionato fino a 120 rate; riduce l’importo mensileArt. 19 DPR 602/1973
Ristrutturazione dei debiti del consumatoreSospende le azioni esecutive; consente falcidia dei debiti e mantenimento dell’abitazione; omologa senza voto dei creditoriArtt. 67–73 CCII
Concordato minorePermette all’imprenditore di proporre ai creditori un piano con falcidia; misure protettive analogheArtt. 74–83 CCII
Liquidazione controllata ed esdebitazioneLiquidazione del patrimonio con cancellazione dei debiti residui; sospensione delle azioniArtt. 268–283 CCII
Rottamazione e condoniAzzerano sanzioni e interessi; sospendono l’esecuzione durante la proceduraL. 199/2025
Transazioni fiscaliPossibilità di accordo con il Fisco per il pagamento parziale dei debitiArt. 48 bis D.lgs. 546/1992
Accordi con bancheRinegoziazione dei mutui e riduzione dei tassi; pegno sul marchio; saldo e stralcioTesto Unico Bancario, pratiche negoziali

7. FAQ – Domande frequenti

7.1 Un marchio può essere pignorato per debiti fiscali?

Sì. Il Codice della proprietà industriale prevede che i diritti patrimoniali di proprietà industriale (marchi, brevetti, design) possano essere pignorati e venduti come beni mobili. L’atto di pignoramento deve essere notificato al debitore e trascritto entro otto giorni .

7.2 La banca può svuotare il mio conto se riceve un pignoramento esattoriale?

Secondo la Cassazione (sentenza n. 28520/2025), la banca deve trattenere e versare all’Agente della Riscossione non solo le somme presenti al momento della notifica ma anche gli accrediti che arrivano nei 60 giorni successivi . Puoi però impugnare il pignoramento se sono state violate le garanzie o i limiti di pignorabilità.

7.3 Quali sono i limiti di pignoramento dello stipendio?

L’art. 545 c.p.c. stabilisce che le somme dovute a titolo di stipendio o salario sono pignorabili nella misura di un quinto per tributi e altri crediti. Per debiti tributari, l’art. 72‑ter DPR 602/1973 prevede una pignorabilità di un decimo per importi fino a 2.500 €, un settimo tra 2.500 e 5.000 € e un quinto oltre 5.000 € .

7.4 Cosa fare se l’atto di pignoramento contiene errori?

È possibile presentare opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni dalla notifica, contestando la mancanza di titoli, errori di notifica, importi errati o violazione dei limiti. Il giudice può sospendere l’esecuzione e annullare l’atto.

7.5 Posso salvare il marchio concedendolo in pegno?

Sì. È possibile concordare con il creditore un pegno volontario sul marchio, trascrivendolo presso l’UIBM. In questo modo il creditore ottiene una garanzia reale e potrebbe rinunciare al pignoramento. Occorre tuttavia valutare il valore economico del marchio e le eventuali licenze in corso.

7.6 Quali documenti servono per la ristrutturazione dei debiti del consumatore?

La domanda deve contenere la relazione dell’OCC, l’elenco dei creditori, la descrizione delle cause della crisi, l’indicazione dei beni (compresi i marchi), le proposte di soddisfazione dei crediti e l’ISEE. Il giudice può richiedere integrazioni entro 15 giorni .

7.7 Quanto dura la procedura di ristrutturazione?

La durata varia. Dopo la presentazione, il giudice dispone la pubblicazione e concede 30 giorni ai creditori per le osservazioni. Il piano viene omologato se il giudice lo ritiene fattibile. L’intero procedimento può durare da 6 a 12 mesi. Durante la procedura le azioni esecutive sono sospese .

7.8 Cosa succede se non pago le rate della rateizzazione?

Se non paghi otto rate, anche non consecutive, perdi il beneficio della rateizzazione e l’Agente della Riscossione riprende le azioni esecutive . È quindi importante rispettare il piano o chiedere una rimodulazione in caso di difficoltà.

7.9 Le rottamazioni eliminano tutti i debiti?

No. Le rottamazioni eliminano interessi e sanzioni, ma non il capitale e le spese di notifica. Inoltre non tutti i debiti sono inclusi (sono esclusi aiuti di Stato, carichi dopo il 2023, tributi locali salvo adesione) .

7.10 Posso accedere alle procedure di sovraindebitamento se sono titolare di una ditta individuale?

Sì, se rientri nella categoria di imprenditore minore (ricavi inferiori ai limiti del fallimento) o se sei un professionista. In tal caso puoi accedere al concordato minore o alla liquidazione controllata. Se sei consumatore puoi accedere alla procedura di ristrutturazione.

7.11 Che differenza c’è tra ristrutturazione dei debiti e liquidazione controllata?

La ristrutturazione consente di mantenere i beni e pagare i creditori secondo un piano; la liquidazione controllata prevede la vendita dei beni e la successiva esdebitazione. La ristrutturazione richiede la buona fede e la fattibilità del piano; la liquidazione è l’ultima ratio quando non vi sono altre soluzioni.

7.12 Cosa si intende per esdebitazione?

L’esdebitazione è la cancellazione dei debiti residui dopo la chiusura della procedura di sovraindebitamento. Può essere concessa anche in caso di debitore incapiente (art. 283 CCII), se il debitore ha cooperato con l’OCC e non ha commesso atti in frode.

7.13 Posso impugnare la pronuncia della Commissione tributaria?

Sì. È possibile proporre ricorso per Cassazione per violazione di legge. L’assistenza di un avvocato cassazionista è obbligatoria; l’Avv. Monardo può redigere il ricorso e rappresentarti dinanzi alla Suprema Corte.

7.14 Quando conviene costituire una società per proteggere il marchio?

Costituire una società di capitali (s.r.l.) può isolare il patrimonio personale del professionista e proteggere il marchio, ma non elimina i debiti pregressi. Occorre valutare l’opportunità con un commercialista.

7.15 Cosa fare se ricevo più pignoramenti da creditori diversi?

Puoi chiedere la riduzione proporzionale dei pignoramenti ai sensi dell’art. 546, comma 2 c.p.c. e valutare l’accesso alla procedura di sovraindebitamento per sospendere tutti i procedimenti .

7.16 Le royalties maturate dopo il pignoramento vanno ai creditori?

Sì. L’art. 137 CPI prevede che i frutti derivanti dalla concessione d’uso del marchio maturati dopo la notifica del pignoramento si cumulano con il ricavato della vendita e vengono distribuiti ai creditori .

7.17 Posso partecipare alla rottamazione se ho già una rateizzazione in corso?

Sì. È possibile aderire alla rottamazione per i carichi residui, ma occorre essere in regola con il pagamento delle rate precedenti. In alcuni casi la rateizzazione preesistente viene assorbita nella rottamazione.

8. Simulazioni pratiche

8.1 Caso 1 – Professionista mandatario con debiti tributari e marchio pignorato

Scenario: un consulente in proprietà industriale (mandatario marchi) accumula debiti fiscali per 80.000 € (imposte, contributi INPS) e riceve una cartella di pagamento. Non paga entro i termini; l’Agenzia della Riscossione notifica un pignoramento del marchio registrato a suo nome e del conto corrente.

Analisi:

  1. Verifica del pignoramento: l’atto deve contenere la dichiarazione di pignoramento, l’identificazione del marchio, l’ammontare del debito, i dati delle parti e la firma dell’ufficiale giudiziario .
  2. Limiti di pignorabilità: se sul conto confluiscono compensi professionali assimilati a stipendio, si applicano i limiti di cui all’art. 72‑ter DPR 602/1973 (1/10 o 1/7). Il pignoramento del marchio deve essere trascritto entro 8 giorni .
  3. Strategia: presentare opposizione agli atti esecutivi per contestare eventuali vizi di notifica e chiedere la sospensione. Contestualmente presentare domanda di rateizzazione ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973 per dilazionare il debito; oppure presentare una istanza di ristrutturazione dei debiti del consumatore (se non svolge attività d’impresa) chiedendo al giudice la sospensione delle azioni .
  4. Outcome: il giudice sospende la vendita del marchio; l’Agente della Riscossione sospende il pignoramento in attesa dell’esito della rateizzazione. Il professionista presenta un piano di rientro in 96 rate e destina parte delle royalties del marchio al pagamento.

8.2 Caso 2 – Impresa individuale con più pignoramenti

Scenario: una ditta individuale titolare di un marchio nazionale riceve tre pignoramenti da Agenzia delle Entrate, banca e fornitore. Il credito complessivo pignorato è di 200.000 €; il valore del marchio è stimato in 150.000 €. Il conti correnti aziendali sono bloccati.

Analisi:

  1. Pignoramenti plurimi: secondo la Cassazione 2024, ogni pignoramento ha effetti autonomi; i terzi devono custodire le somme dovute nei limiti dell’importo precettato aumentato della metà . Il debitore può chiedere la riduzione proporzionale.
  2. Procedura concorsuale: l’imprenditore può accedere al concordato minore, presentando una proposta di pagamento ai creditori con falcidia e suddivisione del ricavato della cessione del marchio. Con il decreto di apertura, il giudice sospende tutti i pignoramenti.
  3. Trattativa con la banca: in parallelo, la ditta negozia con la banca la rinegoziazione del mutuo concedendo un pegno sul marchio.
  4. Esdebitazione: al termine della liquidazione controllata, l’imprenditore ottiene l’esdebitazione dei debiti residui e può ricominciare l’attività liberamente.

8.3 Caso 3 – Consumatore con stipendio pignorato

Scenario: una persona fisica, titolare di un marchio amatoriale registrato a nome proprio, subisce il pignoramento dello stipendio per un debito fiscale di 10.000 €.

Analisi:

  1. Limiti di pignorabilità: lo stipendio netto mensile è di 2.000 €; pertanto l’Agente della Riscossione può pignorarne 1/10 (200 €) perché l’importo è inferiore a 2.500 € .
  2. Ristrutturazione dei debiti del consumatore: il consumatore può presentare domanda ex art. 67 CCII, chiedendo la sospensione delle azioni esecutive . Nel piano può proporre di pagare il debito in 48 rate da 250 € usando le royalties del marchio e parte dello stipendio; il giudice, se ritiene il piano fattibile, lo omologa.
  3. Esito: la procedura sospende il pignoramento dello stipendio; il debitore versa la quota concordata senza vedere il marchio venduto.

8.4 Caso 4 – Procedura internazionale con marchio UE

Scenario: un imprenditore titolare di un marchio dell’Unione europea (EUTM) registra un pignoramento da parte di una banca tedesca. La procedura deve essere avviata in Italia perché il debitore ha il COMI a Roma.

Analisi:

  1. Competenza: la procedura di esecuzione deve rispettare il Regolamento UE 1215/2012 (Bruxelles I bis) e il Regolamento 2015/848 sull’insolvenza. Il pignoramento va trascritto sia presso l’UIBM che presso l’EUIPO.
  2. Sovraindebitamento: l’imprenditore può accedere al concordato minore o alla liquidazione controllata in Italia. Le misure protettive disposte dal tribunale italiano sono riconosciute negli altri Stati membri ai sensi del Regolamento 2015/848.
  3. Transazione: la banca tedesca può essere coinvolta nel piano di ristrutturazione. Si può prevedere la concessione in licenza del marchio su alcuni mercati in cambio della riduzione del credito.

8.5 Caso 5 – Mandatario marchi con società di capitali

Scenario: un avvocato mandatario marchi opera tramite una s.r.l. unipersonale. La società accumula debiti bancari per 150.000 €; il socio amministratore ha dato garanzia personale. La banca minaccia il pignoramento del marchio registrato dalla società.

Analisi:

  1. Distinzione tra patrimonio personale e sociale: poiché il marchio è intestato alla società, i creditori personali del socio non possono pignorarlo; solo i creditori sociali possono agire sul marchio. Il socio rischia la responsabilità per la garanzia prestata.
  2. Negoziazione con la banca: il socio propone un piano di rientro e la costituzione di pegno sul marchio; la banca accetta perché il marchio ha valore e preferisce evitare la procedura esecutiva.
  3. Concordato minore: la società, essendo microimpresa, può proporre un concordato minore. Con l’apertura della procedura, la banca non può procedere all’esecuzione e il socio può contenere il rischio di escussione personale.

9. Conclusione

I marchi rappresentano un asset strategico per imprese e professionisti, ma sono anche suscettibili di espropriazione come qualsiasi altro bene. La disciplina italiana sull’esecuzione forzata (artt. 137 CPI, 72‑bis DPR 602/1973, 545 c.p.c.) consente ai creditori, soprattutto al Fisco e alle banche, di pignorare e vendere i diritti di proprietà industriale. Tuttavia, il debitore dispone di numerosi strumenti di difesa: opposizioni, rateizzazioni, rottamazioni, procedure di sovraindebitamento, concordati minori, liquidazione controllata, esdebitazione, transazioni fiscali e accordi bancari. La recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha rafforzato la tutela del creditore ma ha anche chiarito i limiti e le modalità del pignoramento, consentendo ai debitori di invocare la riduzione proporzionale e i limiti di pignorabilità .

Agire tempestivamente è determinante: dopo la notifica del pignoramento scattano termini brevi per le opposizioni e per le domande di rateizzazione. È fondamentale verificare la regolarità degli atti e individuare la procedura più adatta (ristrutturazione, concordato, liquidazione) in base alla tipologia del debitore e alla composizione del patrimonio. In presenza di un marchio di valore, è opportuno negoziare con i creditori la concessione di un pegno o la cessione in licenza per evitare la vendita forzata.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti offrono un’assistenza completa e personalizzata: analisi della documentazione, opposizioni, ricorsi in Commissione tributaria e in Cassazione, redazione di piani di ristrutturazione, concordati e accordi con banche e Fisco. La loro esperienza in materia di diritto bancario, tributario e della crisi d’impresa consente di individuare la strategia più efficace e di bloccare pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e cartelle esattoriali.

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