Introduzione
L’attività di istruttore subacqueo, pur caratterizzata da grandi soddisfazioni professionali, richiede investimenti elevati (attrezzatura costosa, barche, licenze) e una programmazione continua. Spesso chi insegna immersioni svolge la propria attività come lavoratore autonomo o titolare di una piccola impresa e si trova a dover affrontare non solo i rischi legati al mare ma anche quelli economici: imprevisti, stagionalità, ritardi nei pagamenti dei clienti e, in tempi recenti, il calo del turismo dovuto alla pandemia e all’instabilità geopolitica. Il risultato può essere un accumulo di debiti verso l’erario (IVA, contributi previdenziali) o verso gli istituti di credito per finanziamenti contratti per rinnovare l’attrezzatura o acquistare un’imbarcazione.
Ignorare le richieste del fisco o delle banche, confidando che i problemi si risolvano da soli, è uno degli errori più pericolosi. La Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER) può avviare azioni incisive: iscrizione di ipoteche, pignoramenti di conti correnti o dell’imbarcazione, fermo amministrativo del furgone usato per trasportare l’attrezzatura. Le banche, dal canto loro, possono intraprendere procedure esecutive per recuperare i mutui, con gravi conseguenze sulla continuità dell’attività e sulla reputazione professionale dell’istruttore sub. Tuttavia la normativa italiana prevede numerosi strumenti di tutela che permettono al debitore – soprattutto se persona fisica o piccolo imprenditore – di difendersi con efficacia, contestando gli atti illegittimi, sospendendo o annullando le procedure esecutive, definendo agevolmente i debiti fiscali e ristrutturando quelli bancari.
In questo articolo, aggiornato a gennaio 2026, verranno analizzati i principali strumenti giuridici a disposizione di un istruttore sub indebitato con il fisco e con le banche. Saranno illustrate, con approccio pratico e taglio professionale, le norme vigenti (Legge 3/2012 sul sovraindebitamento, Decreto Legislativo 14/2019 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, Legge di Bilancio 2026 con la rottamazione quinquies, DPR 602/1973 e D.Lgs. 546/1992 sulla riscossione, D.L. 118/2021 sulla composizione negoziata) e le più recenti pronunce della Cassazione e dei tribunali. Verranno anche forniti esempi numerici e simulazioni per comprendere l’impatto concreto dei diversi strumenti.
Presentazione dell’avvocato Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista specializzato in diritto bancario e tributario, nonché Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto presso gli elenchi del Ministero della Giustizia. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale, capace di analizzare rapidamente la situazione debitoria, impugnare atti di riscossione, sospendere pignoramenti e trattare con banche e agenzie di riscossione. È professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, dunque abilitato ad assistere anche imprese individuali e società nella procedura di composizione negoziata.
Il suo staff offre servizi che vanno dall’analisi preliminare dell’atto (cartella, intimazione di pagamento, avviso di accertamento, pignoramento) alla redazione di ricorsi tributari, impugnazioni in Commissione Tributaria e ricorsi civili contro banche, fino alla predisposizione di piani di rientro, trattative stragiudiziali, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e, se necessario, alla gestione della liquidazione del patrimonio. In molte situazioni è possibile ottenere sospensioni delle procedure esecutive, riduzioni del debito, rateazioni molto lunghe o, nei casi più gravi, l’esdebitazione totale.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
Per comprendere quali strumenti utilizzare, occorre innanzitutto individuare il quadro normativo applicabile alla situazione di un istruttore sub indebitato. La normativa italiana è ricca di disposizioni che tutelano i debitori in buona fede, distinguendo tra debiti fiscali e debiti verso banche o privati.
1.1 Riscossione dei tributi e difesa del contribuente
La riscossione delle imposte è disciplinata dal DPR 602/1973 e dal D.Lgs. 546/1992 (processo tributario). Tra gli atti più comuni notificati dall’ADER vi sono:
- Cartella di pagamento: documento con cui l’Agente della Riscossione richiede il pagamento di tributi non versati, contributi o multe. Contiene l’elenco dei tributi dovuti, le sanzioni e gli interessi. Può essere impugnata entro 60 giorni innanzi alla Commissione Tributaria se sono contestati vizi propri (ad esempio mancanza di notifica dell’atto presupposto, prescrizione del tributo, calcolo errato).
- Intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973: se la cartella non viene pagata e l’ADER non avvia l’espropriazione entro un anno, prima di procedere deve notificare un’“intimazione ad adempiere”. La Corte di Cassazione ha stabilito che questa intimazione è autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 546/1992 e la sua impugnazione non è facoltativa ma necessaria; la mancata impugnazione determina la “cristallizzazione” del debito . Pertanto, chi riceve un’intimazione deve valutarne subito la legittimità e, se del caso, ricorrere entro 60 giorni.
- Pignoramento e fermo amministrativo: se il debito rimane insoluto, l’ADER può espropriare beni mobili, immobiliare o somme presso terzi (conto corrente, crediti verso clienti) e applicare il fermo amministrativo ai veicoli. È possibile ottenere la sospensione o l’annullamento se l’atto contiene vizi o se vi sono procedure pendenti (piano del consumatore, rottamazione).
- Ipoteca legale: l’Agente della Riscossione può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore per importi superiori a 20.000 euro. Anche questo atto è impugnabile se la cartella o il ruolo sono prescritti o viziati.
Tra le norme rilevanti vanno ricordati l’art. 7 della Legge 212/2000 (Statuto del contribuente), che impone di indicare in modo chiaro e comprensibile i motivi dell’atto, e l’art. 3 della Legge 241/1990, che richiede la motivazione degli atti della Pubblica Amministrazione.
La prescrizione dei tributi varia a seconda del tipo di imposta (ad esempio cinque anni per IRPEF, IVA, contributi INPS, dieci anni per l’IMU). Secondo la Cassazione, l’intimazione di pagamento se non impugnata preclude anche la possibilità di eccepire la prescrizione successivamente , quindi è fondamentale sollevare la questione tempestivamente nel ricorso.
1.2 Legge 3/2012 sul sovraindebitamento e piani del consumatore
La Legge 3/2012 (come successivamente modificata e integrata) ha introdotto un sistema di protezione per i “debitore civile” (consumatori, professionisti, artigiani e piccoli imprenditori) che si trovano in una condizione di sovraindebitamento, definita come “situazione di crisi o di insolvenza del soggetto che rende impossibile adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni” . La legge consente di proporre tre strumenti:
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: rivolto al debitore che svolge attività d’impresa (anche agricola o professionale) e prevede un accordo con i creditori assistito dal voto favorevole della maggioranza. È seguito dall’intervento di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e richiede l’omologazione del tribunale.
- Piano del consumatore: destinato alla persona fisica che non esercita attività d’impresa. Non richiede il voto dei creditori; il giudice verifica la fattibilità del piano e, se lo omologa, questo diventa obbligatorio per tutti i creditori. Il piano può prevedere la ristrutturazione dei debiti con qualsiasi forma (rateizzazione, falcidia, cessione di crediti futuri) e la sospensione del pagamento di creditori privilegiati fino a un anno .
- Liquidazione controllata del patrimonio: prevede la vendita dei beni del debitore sotto la supervisione del tribunale e dell’OCC, con possibile esdebitazione finale.
Il procedimento si svolge così: il debitore si rivolge a un OCC, che nomina un gestore della crisi. Il gestore verifica documenti, redige la relazione sulla situazione economica e predispone il piano o l’accordo. Il tribunale, fissata udienza, controlla la meritevolezza (assenza di dolo o colpa grave) e può sospendere le procedure esecutive. In caso di omologazione, il piano produce effetti vincolanti per tutti i creditori e impedisce avvii o prosecuzioni di azioni esecutive .
1.3 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019)
Il D.Lgs. 14/2019 ha riordinato la materia introducendo il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Tra le numerose disposizioni spiccano quelle che riguardano i soggetti sovraindebitati non imprenditori (artt. 67 ss.), in larga parte sostitutive della Legge 3/2012, e che dal 2022 sono pienamente operative.
Art. 67 – Procedura di ristrutturazione dei debiti: prevede che il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio di un OCC, possa presentare ai creditori un piano di ristrutturazione specificando modi e tempi di pagamento, eventuali garanzie di terzi e la cessione di crediti futuri; i creditori non votano ma possono sollevare contestazioni . Il piano deve evidenziare le cause del sovraindebitamento, la situazione economico-finanziaria del debitore e i mezzi per l’esecuzione.
Art. 69 – Condizioni soggettive ostative: esclude l’accesso al piano se il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. La Cassazione ha sottolineato che la negligenza della banca nel concedere un finanziamento non esclude la colpa grave del consumatore; l’esclusione si applica quando il debitore ha assunto obbligazioni in modo irresponsabile .
Art. 70 – Omologazione del piano: il tribunale verifica la fattibilità del piano, la regolarità formale e l’assenza di cause di inammissibilità. L’omologazione produce l’effetto di sospendere azioni esecutive sui beni del debitore.
Art. 150 – Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali: la norma riproduce l’art. 51 legge fallimentare. Stabilisce che, dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura . La finalità è garantire la parità di trattamento tra i creditori e proteggere i beni destinati a soddisfare il ceto creditorio. La stessa disposizione vieta ai creditori “postergati” di intervenire individualmente: essi devono concorrere secondo le regole concorsuali .
1.4 Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021 convertito in Legge 147/2021)
Il Decreto Legge 118/2021, convertito con modifiche nella Legge 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata della crisi. Si tratta di una procedura volontaria e stragiudiziale che permette all’imprenditore (anche agricolo o in forma individuale) che si trovi in difficoltà patrimoniali o finanziarie di richiedere l’intervento di un esperto indipendente attraverso una piattaforma telematica nazionale. L’esperto assiste l’imprenditore nella ricerca di soluzioni con i creditori, nell’ambito di un quadro negoziale riservato e collaborativo. La procedura, che dura al massimo 180 giorni, consente di attivare misure protettive e può sfociare in accordi di ristrutturazione, transazioni fiscali o cessioni di azienda . .
Per un istruttore sub che opera come ditta individuale e ha debiti bancari elevati, la composizione negoziata può rappresentare un’alternativa alla procedura giudiziale, consentendo di rinegoziare i finanziamenti con la banca, ottenere moratorie e riduzione degli interessi, mantenendo in vita l’attività.
1.5 Rottamazione quinquies e definizioni agevolate (Legge di Bilancio 2026)
La Legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto la rottamazione-quinquies, ossia la quinta edizione della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione. Secondo l’art. 1, commi 82–101 della legge, la rottamazione-quinquies riguarda i debiti fiscali affidati all’ADER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 . Il contribuente può estinguere il debito pagando solo il capitale e le spese di notifica/esecuzione, senza dover versare interessi, sanzioni, interessi di mora, somme aggiuntive e aggio di riscossione . È possibile rateizzare l’importo dovuto fino a 54 rate bimestrali (pari a nove anni) con applicazione di un tasso d’interesse del 3 % annuo a partire dal 1° agosto 2026 .
La rottamazione quinquies si applica ai debiti risultanti da:
- Imposte dichiarate ma non versate (controlli automatizzati ex art. 36-bis DPR 600/1973 e art. 54-bis e 54-ter DPR 633/1972);
- Omessi versamenti di contributi INPS non da accertamento;
- Sanzioni per violazioni del codice della strada.
Non sono ammessi alla definizione i carichi non collegati a dichiarazioni (es. tributi di registro e successioni), gli aiuti di Stato, i crediti derivanti da avvisi di accertamento, i debiti verso INAIL, le imposte locali (IMU, TARI, TASI salvo decisione dei Comuni), i contributi dovuti a casse professionali e i carichi affidati prima del 2000 o dopo il 2023 . Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali; le prime tre rate scadono il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026 e le restanti a seguire fino al 31 maggio 2035 . La domanda va presentata online entro il 30 aprile 2026; l’ADER comunica l’importo da pagare entro il 30 giugno 2026 e le procedure esecutive sono sospese fino alla scadenza della prima rata .
Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta la decadenza dal beneficio: i versamenti effettuati restano a titolo di acconto e riprendono le procedure di riscossione. Per questo è fondamentale pianificare attentamente la rateazione o valutare altre soluzioni come il piano del consumatore.
1.6 Giurisprudenza recente sulla ristrutturazione dei debiti e sul merito creditizio
Numerose pronunce della Corte di Cassazione e dei tribunali hanno contribuito a delineare i diritti dei debitori e i doveri delle banche. Tra le più significative:
- Cassazione sez. V civile, ordinanza 6436/2025: ha ribadito che l’intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973 è equiparabile all’avviso di mora ed è impugnabile autonomamente; la mancata impugnazione preclude la successiva contestazione della prescrizione o di altri vizi e comporta la cristallizzazione del debito .
- Cassazione, Sez. I civ., 18 novembre 2025, n. 30418: ha stabilito che l’erede che accetta l’eredità con beneficio d’inventario non può proporre una domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore per conto del de cuius; manca in capo all’erede il presupposto oggettivo del sovraindebitamento perché la responsabilità è limitata all’attivo ereditario .
- Cassazione, Sez. I civ., 22 luglio 2025, n. 20725: ha chiarito che la banca finanziatrice può opporsi all’omologazione del piano del consumatore solo se ha omesso gli accertamenti necessari sulla situazione finanziaria del cliente (art. 124-bis TUB). Non è richiesto un controllo eccessivo: l’obbligo di consultare banche dati si applica solo quando necessario, e la valutazione sulla diligenza della banca spetta al giudice di merito .
- Cassazione, Sez. I civ., 24 luglio 2025, n. 21048: ha escluso che la negligenza della banca nell’erogare un finanziamento (non valutando il merito creditizio) possa automaticamente escludere la colpa grave del consumatore. L’art. 69 CCII prevede che è inammissibile il piano quando il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; la negligenza della banca non elimina la possibile colpa del debitore .
- Cassazione, ordinanza 30108/2025: ha precisato che la esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII) non può essere utilizzata per ottenere una “seconda chance” quando il debitore è già stato dichiarato fallito e non ha ottenuto l’esdebitazione secondo la legge fallimentare. L’istituto non può sostituire decisioni definitive prese in sede fallimentare .
- Tribunale di Lecce, decreto 10 settembre 2025: ha affermato che la banca che non valuta il merito creditizio del cliente (art. 124-bis TUB) non può opporsi all’omologazione del piano del consumatore; questa omissione riduce o esclude la colpa del consumatore . Il creditore che non rispetta l’obbligo di valutare la solvibilità concorre ad aggravare il sovraindebitamento.
La giurisprudenza dimostra che, sebbene le banche abbiano l’onere di verificare la solvibilità, il debitore non può assumere obbligazioni in maniera irresponsabile. L’istruttore sub che abbia contratto più finanziamenti senza un adeguato piano di rimborso potrebbe essere ritenuto “gravemente colpevole” e perdere l’accesso alle procedure agevolate; è quindi importante agire tempestivamente e assistersi di un professionista.
2. Procedura passo per passo dopo la notifica di un atto di riscossione
Per un istruttore sub indebitato, sapere cosa avviene dopo la notifica di un atto di riscossione (cartella, intimazione, preavviso di fermo) è essenziale per evitare la cristallizzazione del debito e sfruttare i termini di impugnazione. Di seguito viene delineata una procedura generale applicabile alla maggioranza dei casi fiscali. Ogni situazione presenta particolarità; per questo è opportuno rivolgersi a un esperto.
2.1 Ricezione della cartella di pagamento
- Verifica dei dati: al momento della notifica occorre controllare la regolarità dell’atto (identità del debitore, importi, riferimenti ai ruoli, motivazione). La cartella deve riportare gli estremi dell’atto presupposto (avviso di accertamento, verbale di contestazione) e indicare le somme iscritte a ruolo, le sanzioni e gli interessi.
- Controllo della prescrizione: confrontare la data di notifica con i termini di prescrizione previsti per ogni tributo. Ad esempio, per i contributi INPS la prescrizione è quinquennale, mentre per alcune imposte locali può essere triennale.
- Richiesta di copia degli atti presupposti: se la cartella si basa su un accertamento mai ricevuto, è possibile richiedere all’ente creditore e all’ADER la documentazione. La mancata consegna o la notifica nulla dell’atto presupposto costituisce vizio da eccepire in ricorso.
- Decidere se pagare o impugnare: se l’istruttore sub ritiene fondate le pretese può rateizzare il debito (fino a 72 rate ex art. 19 DPR 602/1973) o aderire a definizioni agevolate. Se invece ravvisa vizi o prescrizione deve proporre ricorso entro 60 giorni al giudice tributario competente. L’assistenza di un avvocato o commercialista è consigliabile.
2.2 Notifica dell’intimazione di pagamento (art. 50 DPR 602/1973)
Trascorso un anno dalla notifica della cartella senza che l’Agente della Riscossione abbia avviato l’esecuzione, prima di procedere deve notificare un avviso di intimazione. Questo atto non contiene nuovi importi ma è un sollecito finale; se non viene impugnato in 60 giorni rende il debito definitivo. Secondo la Cassazione, l’intimazione deve essere impugnata (non è facoltativa), altrimenti è preclusa ogni successiva contestazione .
Il destinatario dell’intimazione può:
- Pagarla integralmente o chiedere un piano di rateazione entro 60 giorni;
- Impugnarla davanti alla Commissione Tributaria contestando i vizi propri della cartella o l’illegittimità della notifica;
- Adesione alla rottamazione quinquies: se il debito rientra nei carichi ammissibili, presentando domanda entro il 30 aprile 2026.
2.3 Atti successivi: preavviso di fermo, fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento
Se né la cartella né l’intimazione vengono saldate o annullate, l’ADER può procedere con l’esecuzione. Gli atti tipici sono:
- Preavviso di fermo amministrativo: invia un preavviso al debitore, che ha 30 giorni per pagare o chiedere rateazione. Il fermo impedisce l’utilizzo del veicolo (e quindi dell’attrezzatura da sub) e viene annotato al PRA. Può essere sospeso con ricorso o con la presentazione di un’istanza di rottamazione o di piano del consumatore.
- Fermo amministrativo definitivo: se il pagamento non avviene, l’auto o il furgone rimangono immobilizzati. È possibile presentare opposizione in caso di vizi o se il mezzo è strumentale all’attività professionale: diversi tribunali hanno riconosciuto la illegittimità del fermo su veicoli indispensabili allo svolgimento dell’attività (utili, barche, furgoni per trasporto attrezzature).
- Ipoteca legale: per debiti superiori a 20.000 euro l’ADER può iscrivere ipoteca sugli immobili. L’atto può essere impugnato entro 60 giorni se manca la notifica della cartella, se l’importo è inferiore ai limiti, se l’immobile è prima casa (in parte i tribunali hanno riconosciuto la nullità dell’ipoteca su casa con valore inferiore al debito o su immobili non suscettibili di ipoteca).
- Pignoramento immobiliare o mobiliare: l’ultimo passo dell’esecuzione. Per i professionisti e i piccoli imprenditori, il pignoramento può pregiudicare la continuazione dell’attività. È possibile chiedere la sospensione del pignoramento se il debitore ha presentato istanza di piano del consumatore, accordo di ristrutturazione o rottamazione quinquies e dimostrare l’utilità della sospensione per i creditori.
2.4 Azioni contro gli istituti di credito
Il rapporto con la banca è regolato principalmente dal Testo Unico Bancario (TUB) e dal Codice Civile. Un istruttore sub potrebbe trovarsi ad affrontare:
- Mutui ipotecari e chirografari: contratti con cui la banca finanzia l’acquisto di attrezzature o immobili. È importante verificare se il tasso applicato supera la soglia di usura e se il piano di ammortamento “alla francese” è correttamente strutturato. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che il mutuo solutorio, cioè il finanziamento concesso per estinguere debiti preesistenti, è valido purché il denaro sia effettivamente accreditato e utilizzato . Le contestazioni per usura o anatocismo devono essere fondate su perizie tecniche.
- Cessione del quinto dello stipendio: molti istruttori sub lavorano come dipendenti stagionali e possono aver sottoscritto prestiti con cessione del quinto. Il Codice del consumo impone alla finanziaria di valutare il merito creditizio del cliente; la mancata valutazione può comportare la perdita del diritto di opporsi al piano del consumatore .
- Scoperto di conto e fideiussioni: la banca può concedere linee di credito che spesso sono garantite da fideiussioni dei familiari. La nullità delle fideiussioni omnibus predisposte secondo lo schema ABF (condizioni contrarie alla disciplina antitrust) è stata più volte riconosciuta dal Tribunale di Milano e da altri fori: chi ha prestato garanzia può ottenere la liberazione.
Il cliente può presentare reclamo all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per contestare comportamenti scorretti della banca (ad es. mancata concessione di moratoria emergenziale, addebito di spese illegittime) e successivamente agire in giudizio per la restituzione degli interessi indebitamente percepiti.
3. Difese e strategie legali per il debitore
Ogni caso richiede una strategia personalizzata. Di seguito vengono illustrate le principali difese per bloccare o ridurre l’azione di fisco e banche.
3.1 Impugnazione degli atti di riscossione
Ricorso contro cartelle e intimazioni: l’atto può essere impugnato davanti alla Commissione Tributaria provinciale competente. Nel ricorso si possono dedurre vizi di notifica, decadenza, prescrizione, mancanza di motivazione e difetto di notifica dell’atto presupposto. L’intimazione di pagamento è considerata un atto autonomamente impugnabile e la sua impugnazione è indispensabile per evitare la cristallizzazione del debito . L’Avv. Monardo e il suo staff analizzano l’atto per individuare eventuali vizi procedurali; ad esempio, la mancanza dell’indicazione del responsabile del procedimento, la notifica via PEC da casella non autorizzata, la carenza di firma digitale, la notifica mediante messo notificatore non competente.
Sospensione dell’esecuzione: contestualmente al ricorso, è possibile chiedere la sospensione dell’atto impugnato. Il giudice tributario può sospendere la riscossione se ritiene sussistenti gravi motivi, ad esempio quando la cartella si basa su un ruolo prescritto o vi sono fondati dubbi sulla notifica. La sospensione blocca pignoramenti e ipoteche e restituisce liquidità all’istruttore sub.
Pignoramento mobiliare e immobiliare: contro il pignoramento di beni mobili o dell’imbarcazione si può agire con l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) quando si deducono vizi formali del titolo esecutivo o si contesta la procedura. È fondamentale depositare l’opposizione entro i termini (20 giorni dall’atto) e chiedere la sospensione dell’esecuzione.
3.2 Rateizzazioni e rottamazione quinquies
Se l’istruttore non può contestare il debito, può chiedere una rateizzazione ordinaria (72 rate mensili) o straordinaria (fino a 120 rate se dimostra temporanea difficoltà economica). La domanda deve essere presentata all’ADER, allegando documenti reddituali. Il mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, comporta la revoca del piano.
La rottamazione quinquies è spesso più conveniente perché cancella sanzioni e interessi. Per accedere bisogna presentare la domanda entro il 30 aprile 2026 attraverso l’area riservata dell’ADER, indicando i debiti da definire e il numero di rate prescelto. Entro il 30 giugno 2026 l’Agenzia comunica l’importo dovuto e le scadenze . Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in 54 rate bimestrali; in quest’ultimo caso gli interessi del 3 % iniziano a maturare dal 1° agosto 2026 . La domanda comporta la sospensione delle procedure esecutive, ma il mancato pagamento di due rate fa perdere il beneficio. È consigliabile verificare l’esatto ammontare del debito iscritto a ruolo prima di aderire.
Esempio pratico di rottamazione: un istruttore sub riceve cartelle per IVA e contributi INPS per 30.000 euro riferiti al periodo 2017–2022. La cartella include 8.000 euro di sanzioni e 3.500 euro di interessi. Con la rottamazione quinquies dovrà pagare solo 30.000 euro + spese di notifica (circa 100 euro), risparmiando 11.500 euro. Può pagare in 54 rate bimestrali da circa 560 euro ciascuna con interessi ridotti al 3 %.
3.3 Piano del consumatore e ristrutturazione dei debiti ex CCII
Se il debito complessivo (fiscale e bancario) è troppo elevato rispetto al reddito e ai beni posseduti, l’istruttore sub può valutare il piano del consumatore o la ristrutturazione dei debiti previsti dal CCII. Questi strumenti consentono di ridurre o cancellare i debiti in eccesso in maniera controllata.
Procedura:
- Accesso all’OCC: l’istruttore presenta domanda all’Organismo di Composizione della Crisi competente, allegando dichiarazione dei redditi, bilanci (se impresa), elenco dei creditori, elenco dei beni e un piano di rientro proposto. L’OCC nomina un gestore della crisi.
- Redazione del piano: con il supporto di consulenti (avvocato, commercialista), il debitore elabora un piano che prevede la percentuale di soddisfazione dei creditori in base alle proprie capacità. Il piano può prevedere la vendita di beni non essenziali, la cessione di una quota del reddito futuro, l’intervento di un garante (ad esempio un familiare) e una moratoria fino a un anno per i creditori privilegiati .
- Relazione dell’OCC: il gestore verifica la veridicità dei dati, accerta la meritevolezza (assenza di colpa grave) e relaziona al giudice. Se il debitore ha contratto debiti in modo imprudente o ha omesso informazioni essenziali, il giudice può dichiarare l’inammissibilità.
- Udienza e omologazione: il tribunale convoca i creditori e verifica la fattibilità del piano. I creditori non votano ma possono contestare la convenienza. Il giudice può sospendere le procedure esecutive e, se ritiene il piano attuabile, lo omologa . Da quel momento nessuna azione esecutiva può essere iniziata o proseguita .
- Esecuzione: il debitore adempie al piano per il periodo stabilito (generalmente 4–6 anni). Se rispetta gli impegni ottiene la esdebitazione: i debiti residui vengono cancellati e può ripartire da zero. In caso di inadempimento, il piano viene revocato e riprendono le azioni esecutive.
Simulazione numerica: un istruttore sub con debiti complessivi per 100.000 euro (40.000 euro verso il fisco e 60.000 euro verso banche) dispone di un reddito annuo netto di 18.000 euro e possiede solo l’attrezzatura e una piccola imbarcazione (valore 15.000 euro). Presenta un piano del consumatore in cui offre la vendita dell’imbarcazione (15.000 euro), l’utilizzo di un garante (un familiare che versa 20.000 euro) e la cessione del 20 % del reddito per 5 anni (18.000 × 0,2 = 3.600 euro annui → 18.000 euro in 5 anni). Il totale destinato ai creditori sarà 15.000 + 20.000 + 18.000 = 53.000 euro. Il tribunale omologa il piano; i creditori riceveranno il 53 % del loro credito e la parte residua (47.000 euro) sarà cancellata al termine dell’esecuzione. Durante il piano, nessun pignoramento potrà essere eseguito sui beni essenziali.
3.4 Composizione negoziata con i creditori
Se l’istruttore sub gestisce un’attività d’impresa con contabilità ordinaria o semplificata (immersioni organizzate, noleggio attrezzature) e riscontra difficoltà di pagamento ma possiede ancora potenzialità di ripresa, può ricorrere alla composizione negoziata. La procedura viene attivata online sul portale nazionale e prevede la nomina di un esperto indipendente. L’obiettivo è negoziare con banche, fornitori e fisco un accordo che eviti l’insolvenza.
Vantaggi:
- Protezione dagli atti esecutivi: si possono richiedere al tribunale misure protettive che impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive per la durata delle trattative.
- Rinegoziazione dei debiti: l’esperto supporta l’imprenditore nel convincere la banca ad allungare le scadenze, ridurre gli interessi, concedere moratorie. Spesso gli istituti di credito preferiscono un accordo che preservi l’attività piuttosto che un’esecuzione forzata che non porterebbe alla piena soddisfazione.
- Transazioni fiscali: è possibile proporre all’Agenzia delle Entrate e agli enti previdenziali un pagamento parziale del debito con una falcidia, in linea con l’art. 63 CCII.
3.5 Accordi stragiudiziali con le banche e revisione del merito creditizio
Prima di ricorrere alle procedure concorsuali, spesso è opportuno tentare una ristrutturazione del debito bancario in via stragiudiziale. L’Avv. Monardo negozia con la banca proponendo un piano di rientro sostenibile. Elementi utili per la trattativa:
- Valutazione del merito creditizio: verificare se la banca ha rispettato l’obbligo di valutare la solvibilità (art. 124-bis TUB). In caso contrario, la banca potrebbe essere responsabile per concessione abusiva del credito e obbligata a rinunciare agli interessi; la Cassazione ha affermato che l’omissione degli accertamenti non esclude la colpa del debitore ma può incidere sulla quantificazione del dovuto .
- Rinegoziazione delle condizioni: chiedere l’abbattimento o la riduzione degli interessi moratori, allungamento delle scadenze, sospensione temporanea delle rate (piano di rientro). Molte banche prevedono procedure interne di “work out” per clienti in difficoltà.
- Mediazione civile e arbitrato bancario: la mediazione è obbligatoria prima di agire contro le banche per contratti bancari e finanziari. L’ABF (Arbitro Bancario Finanziario) offre un percorso rapido ed economico per risolvere controversie fino a 100.000 euro. Il ricorso all’ABF è utile in caso di addebiti ingiustificati, erronea segnalazione in Centrale Rischi o mancanza di trasparenza.
3.6 Esdebitazione e fresh start
La esdebitazione è il provvedimento con cui il giudice, al termine della procedura di liquidazione o del piano del consumatore, dichiara il debitore liberato dai debiti residui. La Legge 3/2012 e il CCII prevedono diversi tipi di esdebitazione:
- Esdebitazione del sovraindebitato: al termine del piano del consumatore o della liquidazione controllata, se il debitore ha rispettato gli obblighi, il giudice dichiara estinti i debiti non soddisfatti.
- Esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII): consente al debitore privo di patrimonio di ottenere la cancellazione dei debiti residui dopo tre anni di comportamento corretto. La Cassazione ha precisato che questo istituto non può essere utilizzato come seconda chance per chi è già stato dichiarato fallito e non ha ottenuto l’esdebitazione nel procedimento fallimentare; non si può bypassare la disciplina fallimentare .
L’esdebitazione consente al debitore onesto di ripartire senza lo stigma dell’insolvenza, ma richiede la cooperazione con l’autorità giudiziaria e il rispetto scrupoloso del piano.
4. Strumenti alternativi: definizioni agevolate, piani del consumatore e altre procedure
Di seguito si presentano in modo strutturato gli strumenti alternativi a disposizione dell’istruttore sub indebitato.
4.1 Schema riepilogativo delle procedure principali
| Strumento | Destinatari | Caratteristiche principali | Fonti normative |
|---|---|---|---|
| Rateazione ordinaria | Tutti i contribuenti con debiti iscritti a ruolo | Piano di max 72 rate mensili; decadenza dopo 8 rate non pagate | Art. 19 DPR 602/1973 |
| Rateazione straordinaria | Contribuenti in temporanea situazione di difficoltà (dimostrabile) | Fino a 120 rate; documentazione reddituale necessaria; decadenza dopo 8 rate | Art. 19 DPR 602/1973 |
| Rottamazione quinquies | Debiti affidati all’ADER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 per imposte dichiarate, contributi INPS non accertati, multe stradali | Pagamento del solo capitale e spese di notifica/esecuzione; 54 rate bimestrali; domanda entro 30 aprile 2026; sospensione delle procedure; perdita beneficio se non si pagano due rate | Legge 199/2025, art. 1 commi 82–101 |
| Piano del consumatore (Legge 3/2012) | Persone fisiche non imprenditori in sovraindebitamento | Piano senza voto dei creditori, verifica della meritevolezza, possibilità di falcidia dei debiti e moratoria di un anno per i crediti privilegiati . Omologazione del giudice; sospensione delle azioni esecutive | Legge 3/2012 (artt. 6–14) |
| Accordo di ristrutturazione dei debiti | Debitori che esercitano attività d’impresa o professione | Richiede il voto favorevole della maggioranza dei creditori; approvazione del giudice; sospensione delle azioni esecutive | Legge 3/2012; artt. 7–13 |
| Procedura di ristrutturazione dei debiti ex CCII (Art. 67 ss.) | Consumatori sovraindebitati | Piano preparato con OCC; i creditori non votano ma possono contestare; condizioni ostative (colpa grave, malafede); esdebitazione finale | D.Lgs. 14/2019 |
| Composizione negoziata | Imprenditori commerciali, agricoli e professionisti | Procedura volontaria e riservata con nomina di esperto; misure protettive; negoziazione con creditori; durata max 180 giorni | D.L. 118/2021 conv. in L. 147/2021 |
| Liquidazione del patrimonio | Debitori sovraindebitati che non possono presentare un piano | Vendita dei beni con supervisione del giudice; possibile esdebitazione; azioni esecutive sospese | Legge 3/2012; CCII art. 273 ss. |
| Esdebitazione dell’incapiente | Debitori privi di beni e reddito al termine della liquidazione | Cancel lala i debiti residui dopo tre anni di comportamento corretto; non applicabile se già fallito | Art. 283 CCII |
4.2 Domande frequenti (FAQ)
- Cos’è il sovraindebitamento e chi può accedere agli strumenti della Legge 3/2012?
Il sovraindebitamento è lo stato di crisi o insolvenza del debitore civile che non riesce a far fronte alle proprie obbligazioni in modo sostenibile . Può trattarsi di persone fisiche, professionisti, piccoli imprenditori e imprenditori agricoli. Chi è in sovraindebitamento può ricorrere a uno dei tre strumenti: accordo di ristrutturazione, piano del consumatore o liquidazione del patrimonio.
- Qual è il termine per impugnare una cartella di pagamento?
La cartella di pagamento può essere impugnata entro 60 giorni dalla notifica davanti alla Commissione Tributaria. Trascorso tale termine, la cartella diventa definitiva, salvo vizi inesistenti (nullità radicale). Attenzione: il ricorso deve essere notificato anche all’ente creditore oltre che all’ADER.
- Cosa succede se non impugno l’intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973?
L’intimazione è un atto autonomo impugnabile; la Cassazione ha stabilito che la sua impugnazione è obbligatoria per evitare la cristallizzazione del debito . Se non viene impugnata entro 60 giorni, non sarà più possibile eccepire la prescrizione o la decadenza del debito e l’ADER potrà procedere con l’esecuzione.
- È possibile sospendere il fermo amministrativo o il pignoramento del mezzo con cui svolgo l’attività subacquea?
Sì. Se il veicolo o l’imbarcazione è strumentale all’attività professionale, è possibile ottenere la sospensione del fermo amministrativo dimostrando l’indispensabilità dello strumento. Inoltre, la presentazione di un piano del consumatore, di un accordo di ristrutturazione o di una domanda di rottamazione sospende le procedure esecutive fino alla decisione del giudice o al pagamento della prima rata.
- Quali debiti rientrano nella rottamazione quinquies?
Rientrano i debiti affidati all’ADER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 relativi a imposte dichiarate (IRPEF, IRES, IVA), contributi previdenziali INPS non da accertamento e sanzioni per violazioni del codice della strada. Si paga solo il capitale e le spese di notifica/esecuzione, senza interessi né sanzioni . Sono esclusi i debiti derivanti da avvisi di accertamento e da tributi locali non connessi alle dichiarazioni .
- La rottamazione quinquies sospende automaticamente le azioni esecutive?
Sì. Dal momento della presentazione della domanda, fino alla scadenza della prima rata, le procedure esecutive sono sospese . Tuttavia, se il debitore non paga due rate anche non consecutive, decade dal beneficio e l’ADER riprende immediatamente l’esecuzione con tutte le sanzioni e gli interessi originari.
- Cosa posso fare se la banca non ha valutato correttamente il mio merito creditizio?
È possibile contestare la concessione di credito irresponsabile ex art. 124-bis TUB. Secondo la Cassazione e alcuni tribunali, la banca che non verifica la solvibilità del cliente non può opporsi all’omologazione del piano del consumatore . Tuttavia, ciò non esclude che il debitore possa essere considerato colpevole se ha contratto debiti in modo avventato . Si può avviare un reclamo presso l’ABF o un’azione giudiziaria per ridurre o annullare gli interessi.
- Qual è la differenza tra piano del consumatore ex Legge 3/2012 e procedura di ristrutturazione dei debiti ex CCII?
Entrambi permettono di ridurre e rateizzare i debiti, ma il CCII ha integrato e sostituito in parte la Legge 3/2012. Nel piano del consumatore ex CCII (artt. 67 ss.) i creditori non votano ma possono contestare la legittimità; il piano deve essere omologato dal tribunale. La Legge 3/2012 rimane applicabile alle procedure avviate prima dell’entrata in vigore del CCII; oggi la procedura di riferimento è quella del CCII.
- Cosa accade se non riesco a rispettare le rate di un piano di ristrutturazione o della rottamazione?
In caso di rottamazione il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta la decadenza dal beneficio: gli importi versati restano a titolo di acconto e tornano dovuti gli interessi e le sanzioni originarie. Nel piano del consumatore la mancata esecuzione comporta la revoca del piano e la ripresa delle azioni esecutive; tuttavia è possibile chiedere una modifica del piano se sopravvengono circostanze imprevedibili.
- Posso perdere l’accesso al piano del consumatore se ho agito con colpa grave?
Sì. L’art. 69 CCII esclude l’accesso se il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. La Cassazione ha ribadito che la negligenza della banca non esclude automaticamente la colpa del consumatore .
- È possibile sanare i debiti con l’INPS relativi ai contributi dei lavoratori stagionali?
Sì. I contributi INPS omessi rientrano nella rottamazione quinquies se derivano da dichiarazioni. In alternativa, è possibile rateizzare direttamente presso l’INPS o ricorrere al piano del consumatore. Se i debiti derivano da accertamento, occorre verificare la legittimità dell’accertamento e, se necessario, impugnarlo.
- Come si calcola la convenienza tra rottamazione e piano del consumatore?
La scelta dipende dall’ammontare del debito, dal patrimonio e dal reddito. La rottamazione consente di pagare tutto il capitale senza interessi; il piano del consumatore permette di ridurre anche il capitale a una percentuale ragionevole. Se il patrimonio e il reddito non consentono di pagare integralmente il capitale, il piano del consumatore è più vantaggioso. È opportuno farsi assistere da un professionista che elabori simulazioni.
- Quanto tempo dura la procedura di ristrutturazione dei debiti?
Il tempo dipende dalla complessità del caso. In media, dalla presentazione della domanda all’omologazione trascorrono 6–9 mesi. L’esecuzione del piano può durare da 3 a 6 anni, periodo durante il quale il debitore deve rispettare i versamenti. Al termine viene concesso il beneficio dell’esdebitazione.
- Posso vendere i miei beni durante la procedura?
Durante la procedura di ristrutturazione o del piano del consumatore è possibile vendere beni solo se previsto nel piano e autorizzato dal giudice. La vendita spontanea prima dell’apertura della procedura potrebbe essere considerata atto di frode e precludere l’accesso agli strumenti.
- Chi è l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e come si accede?
L’OCC è un organismo pubblico o privato iscritto in un registro presso il Ministero della Giustizia. È composto da professionisti esperti (avvocati, commercialisti) che assistono i debitori nel predisporre la domanda, nel redigere il piano e nella gestione della procedura. Per accedere occorre rivolgersi all’OCC competente per territorio allegando documentazione relativa alla propria situazione patrimoniale e reddituale.
- Se ho solo debiti bancari posso accedere al piano del consumatore?
Sì. Il piano del consumatore riguarda tutti i debiti, non solo quelli tributari, purché il debitore sia una persona fisica non imprenditrice. Se l’attività di istruttore sub è svolta come ditta individuale, potrebbe essere necessario utilizzare l’accordo di ristrutturazione dei debiti o la composizione negoziata.
- È possibile sanare le fideiussioni firmate dai miei familiari?
In molti casi le fideiussioni omnibus predisposte dalle banche sono contrarie alla normativa antitrust e quindi nulle. Inoltre, il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione può prevedere che i creditori rinuncino alla escussione dei garanti o limitino la loro responsabilità. È opportuno far esaminare il testo della fideiussione da un legale specializzato.
- Cosa succede ai debiti dopo la mia morte?
I debiti del sovraindebitato si trasmettono agli eredi nei limiti dell’attivo ereditario. Se l’erede accetta con beneficio d’inventario, risponde solo entro il valore dei beni ereditati. La Cassazione ha precisato che l’erede non può presentare una domanda di ristrutturazione dei debiti in luogo del defunto .
- Posso rivolgermi all’Avvocato Monardo se vivo lontano dal suo studio?
Sì. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff operano su tutto il territorio nazionale grazie alla telematizzazione dei procedimenti tributari e civili. È possibile richiedere una consulenza via videoconferenza, inviare i documenti via PEC e firmare gli atti digitalmente.
- Quanto costa avviare una procedura di ristrutturazione o un ricorso?
I costi dipendono dalla complessità del caso e dall’ammontare dei debiti. Sono previsti onorari per il professionista, spese di bollo e contributo unificato per i ricorsi. Tuttavia, i vantaggi derivanti dalla sospensione delle azioni esecutive e dalla riduzione del debito superano di gran lunga i costi. Molti clienti riescono a ripagare i debiti con rate sostenibili grazie alla consulenza di un professionista.
5. Errori comuni e consigli pratici
Gli istruttori sub e, più in generale, i piccoli imprenditori commettono spesso errori che possono aggravare la loro situazione debitoria. Conoscere questi errori permette di evitarli:
- Ignorare le notifiche: molti ritengono che le cartelle “spariscano” se non vengono ritirate o se si cambia residenza. In realtà, la notifica si considera perfezionata anche con il deposito dell’atto presso il comune o tramite PEC. Non ritirare una raccomandata non annulla l’atto.
- Pagare senza verificare: pagare una cartella senza aver controllato la prescrizione o la presenza di vizi comporta la perdita di somme che potevano essere contestate. È sempre opportuno fare analizzare il ruolo e richiedere gli atti presupposti.
- Confondere rateazione e rottamazione: la rateazione ordinaria non cancella interessi e sanzioni; la rottamazione quinquies sì. Chi richiede la rateazione e poi vuole aderire alla rottamazione deve pagare tutte le rate dovute fino alla presentazione della domanda.
- Richiedere finanziamenti aggiuntivi per pagare debiti: accendere nuovi mutui o prestiti per ripagare debiti fiscali può peggiorare la situazione. Prima di accettare un nuovo finanziamento, occorre valutare se la banca ha rispettato l’obbligo di valutare il merito creditizio e se esistono soluzioni concorsuali più vantaggiose.
- Non considerare il patrimonio del coniuge: in regime di comunione legale dei beni, i beni acquistati durante il matrimonio sono pignorabili per i debiti contratti da un coniuge. È importante valutare con un professionista la separazione dei beni o la costituzione del fondo patrimoniale.
- Rivolgersi a soggetti non qualificati: solo avvocati, commercialisti e consulenti iscritti negli albi possono assistere nella predisposizione dei piani e nella rappresentanza in giudizio. È fondamentale scegliere un professionista con esperienza specifica in materia di sovraindebitamento e diritto bancario.
6. Simulazioni pratiche e casi reali
Per comprendere meglio l’applicazione pratica degli strumenti giuridici descritti, proponiamo alcune simulazioni basate su situazioni ricorrenti tra gli istruttori sub.
6.1 Caso A: Debiti fiscali e rottamazione quinquies
Situazione iniziale: Mario è istruttore sub in Calabria. Negli anni 2019–2022 non ha versato regolarmente IVA e contributi INPS. Gli sono state notificate tre cartelle per un totale di 35.000 euro (25.000 euro di tributo e 10.000 euro di sanzioni e interessi). Nel 2024 riceve un’intimazione di pagamento che non impugna, convinto di poter rateizzare più avanti.
Problema: nel 2025 l’ADER iscrive fermo amministrativo sul suo furgone. Mario scopre che l’intimazione non impugnata ha cristallizzato il debito e non può eccepire la prescrizione. Tuttavia, grazie alla rottamazione quinquies introdotta dalla Legge 199/2025, può estinguere il debito pagando solo il capitale (25.000 euro) e le spese di notifica. Decide di presentare domanda il 20 aprile 2026. L’ADER comunica che potrà versare l’importo in 54 rate bimestrali da circa 470 euro, con interessi del 3 % a partire da agosto 2026. Durante la procedura, il fermo amministrativo viene sospeso .
Risultato: Mario paga regolarmente le rate, recupera il furgone e risparmia 10.000 euro di sanzioni. Se avesse continuato con la rateazione ordinaria, avrebbe dovuto pagare l’intero importo più interessi.
6.2 Caso B: Piano del consumatore con ristrutturazione dei debiti bancari
Situazione iniziale: Lucia, istruttrice sub freelance, ha acceso un mutuo ipotecario di 60.000 euro per acquistare una barca e un prestito di 15.000 euro per l’attrezzatura. A causa del calo del turismo, non riesce a pagare le rate. Ha anche un debito fiscale di 10.000 euro. La banca minaccia di pignorare l’imbarcazione.
Strategia: Lucia si rivolge all’Avv. Monardo, che consiglia di presentare un piano del consumatore. Il piano prevede la vendita dell’attrezzatura di minor valore (5.000 euro) e la cessione del 20 % del suo reddito (15.000 euro annui) per cinque anni (totale 15.000 euro). Un familiare si offre come garante versando 10.000 euro. Il valore della barca (50.000 euro) viene messo a disposizione ma resta in uso a Lucia perché è strumentale alla sua attività. Il piano offre ai creditori 5.000 + 15.000 + 10.000 = 30.000 euro, pari al 38 % del debito complessivo (85.000 euro). Il resto viene falcidiato.
Procedura: L’OCC redige la relazione e il tribunale, verificata l’assenza di colpa grave, omologa il piano. Le azioni esecutive della banca e dell’ADER vengono sospese . Lucia versa le somme dovute in cinque anni e ottiene l’esdebitazione per il residuo di 55.000 euro.
Risultato: Lucia mantiene l’imbarcazione e può continuare a lavorare. Senza il piano avrebbe rischiato la vendita forzata del bene e l’impossibilità di ripianare i debiti.
6.3 Caso C: Composizione negoziata per impresa di diving center
Situazione iniziale: “BlueDepth SAS” è un diving center con tre dipendenti. Nel 2025 accumula debiti per 80.000 euro verso fornitori e 50.000 euro verso la banca. Le prenotazioni sono crollate. L’amministratore teme la chiusura.
Strategia: Con l’assistenza dell’Avv. Monardo, la società attiva la composizione negoziata prevista dal D.L. 118/2021. Tramite la piattaforma nazionale viene nominato un esperto. Le trattative con la banca portano a un accordo di sospensione delle rate del mutuo per 12 mesi e alla riduzione degli interessi. Con i fornitori si concorda un pagamento del 70 % del credito in 24 mesi. Allo stesso tempo viene presentata un’istanza di transazione fiscale all’Agenzia delle Entrate per ridurre le sanzioni. Il tribunale concede misure protettive che sospendono i pignoramenti.
Risultato: “BlueDepth” recupera liquidità, ristruttura i costi e, grazie alla ripresa del turismo nel 2026, onora l’accordo. La composizione negoziata evita la liquidazione giudiziale e il licenziamento dei dipendenti.
6.4 Caso D: Concessione abusiva del credito e responsabilità della banca
Situazione iniziale: Paolo, istruttore sub, ha sottoscritto nel 2023 tre prestiti con la stessa banca per un totale di 45.000 euro. La banca non gli ha chiesto documenti sul reddito né ha consultato banche dati, limitandosi alle sue dichiarazioni verbali. Nel 2024 Paolo non riesce più a pagare le rate e chiede la ristrutturazione dei debiti. La banca rifiuta e avvia un pignoramento della sua imbarcazione.
Strategia: L’Avv. Monardo eccepisce la concessione abusiva del credito: la banca ha violato l’obbligo di valutare il merito creditizio (art. 124-bis TUB). In base alla giurisprudenza, la banca che non effettua le verifiche necessarie non può opporsi all’omologazione del piano del consumatore . Paolo presenta un piano del consumatore offrendo la cessione del 15 % del reddito per quattro anni e l’aiuto di un garante per 8.000 euro. Il giudice, preso atto dell’omissione della banca, omologa il piano e sospende il pignoramento. La banca non può contestare la convenienza ma solo eventuali cause di inammissibilità.
Risultato: Paolo paga una parte del debito (circa 20.000 euro) e ottiene l’esdebitazione per il resto. La banca non riesce a recuperare l’intero importo a causa della propria negligenza.
Conclusione
L’istruttore sub che si trova a fronte di debiti verso il fisco e le banche non è senza difese. Il sistema italiano prevede numerose tutele giuridiche: dalla rottamazione quinquies, che consente di estinguere i debiti fiscali con il pagamento del solo capitale , alle rateizzazioni e piani del consumatore che permettono di ridurre e dilazionare i debiti in base alla reale capacità di pagamento. La recente giurisprudenza ha chiarito che l’intimazione di pagamento deve essere impugnata per evitare la definitività del debito , che l’erede con beneficio d’inventario non può attivare la procedura di ristrutturazione e che la banca che concede credito senza adeguata verifica non può opporsi al piano del consumatore , pur non escludendo la responsabilità del debitore .
Agire tempestivamente è fondamentale. Ogni giorno di ritardo può comportare l’iscrizione di ipoteche, il fermo di veicoli essenziali, la perdita dei termini per aderire a rottamazioni o per proporre ricorsi. Affidarsi a un professionista competente come l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare significa poter contare su una analisi puntuale degli atti, sulla capacità di individuare i vizi della procedura, di sospendere le azioni esecutive e di predisporre piani di rientro sostenibili, con possibili interventi stragiudiziali o giudiziali.
Se sei un istruttore sub o un professionista indebitato e vuoi difenderti efficacemente da fisco e banche, non aspettare che la situazione peggiori. Rivolgiti subito a un esperto per valutare la tua posizione, evitare errori e sfruttare le opportunità offerte dalla legge.
Conclusioni
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