CTU con debiti: cosa fare per difendersi da fisco e banche

Introduzione

La figura del consulente tecnico d’ufficio (CTU) ricopre un ruolo centrale nei processi civili e penali: il giudice, quando necessita di un supporto tecnico specializzato, conferisce l’incarico a un professionista iscritto all’albo dei consulenti del tribunale o ad altri esperti eccezionali. Questa nomina avviene nel rispetto degli articoli 61 e 191 del codice di procedura civile, che qualificano il CTU come ausiliario del giudice . Con la riforma Cartabia e il Testo unico spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), il legislatore ha definito con precisione i compensi spettanti agli ausiliari: gli onorari possono essere fissi, variabili o a tempo e vengono liquidati con decreto motivato del magistrato . Il CTU svolge quindi una funzione pubblicistica e il pagamento del suo compenso avviene tramite risorse pubbliche.

Dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore una nuova disciplina che impone alla pubblica amministrazione di verificare l’eventuale presenza di debiti fiscali o previdenziali in capo al professionista prima di liquidare la parcella. La legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) ha infatti modificato l’articolo 48‑bis del D.P.R. 602/1973 introducendo il comma 1‑ter: le amministrazioni pubbliche, comprese quelle giudiziarie, devono sospendere il pagamento di qualsiasi somma a favore dei professionisti (compresi CTU, interpreti e traduttori) e versare le somme dovute all’agente della riscossione quando risultano carichi pendenti di qualsiasi importo . Ciò significa che un CTU con cartelle esattoriali scadute, arretrati contributivi o debiti verso le banche rischia di non ricevere più il compenso per l’incarico: l’agenzia della riscossione potrà trattenere l’intera parcella per recuperare i crediti fiscali.

Questo scenario si somma all’inasprimento della giurisprudenza in materia di pignoramento esattoriale. La sentenza della Corte di cassazione n. 28520/2025 ha chiarito che, nel pignoramento di crediti verso terzi ai sensi dell’art. 72‑bis D.P.R. 602/1973, la banca deve trasferire all’agente della riscossione non solo il saldo presente sul conto al momento della notifica, ma anche tutte le somme che vi affluiscono nei sessanta giorni successivi . Il contribuente non è al sicuro neppure se il conto era a zero o in rosso quando riceve l’atto: qualsiasi accredito successivo sarà bloccato e destinato a saldare il debito .

La combinazione di normative e giurisprudenza rappresenta un rischio concreto per i professionisti in difficoltà: CTU con debiti potrebbero trovarsi senza compenso, con il conto corrente congelato e, di conseguenza, nell’impossibilità di adempiere agli impegni. Tuttavia, l’ordinamento offre diverse difese legali e strumenti di composizione della crisi (come la Legge 3/2012 sul sovraindebitamento e il Codice della crisi d’impresa di cui al D.Lgs. 14/2019) che consentono di sospendere le azioni esecutive, proporre piani di rientro, accedere alla rottamazione‑quinquies e, in alcuni casi, ottenere la esdebitazione.

Perché è fondamentale agire subito

Essere nominato ausiliario del giudice comporta responsabilità ma anche diritti. La parcella del CTU è un credito privilegiato e può essere recuperata, ma solo se si agisce tempestivamente. L’inerzia, la mancata presentazione di ricorsi o l’ignoranza delle scadenze possono comportare la perdita di importanti tutele. La nuova normativa infatti non prevede la preventiva notifica al professionista prima di trattenere la somma: la verifica dei debiti avviene automaticamente e la trattenuta è immediata . È quindi indispensabile conoscere le procedure per sospendere l’esecuzione, proporre opposizioni e, se necessario, rinegoziare i debiti con la banca.

In questa guida analizzeremo dettagliatamente la normativa vigente, le pronunce più recenti e le strategie legali per difendere i CTU con debiti. Illustreremo gli strumenti per la gestione del sovraindebitamento e della crisi d’impresa (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, esdebitazione), le opportunità offerte dalle sanatorie fiscali (rottamazione‑quinquies 2026), e forniremo esempi pratici con calcoli numerici.

Il supporto dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivi su tutto il territorio nazionale. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il suo studio, specializzato in diritto bancario e tributario, assiste clienti in tutta Italia per:

  • Analisi dell’atto: verifica della legittimità della cartella, della nomina del CTU e del provvedimento di liquidazione del compenso.
  • Ricorsi e opposizioni: predisposizione di ricorsi davanti alla Commissione tributaria o al giudice dell’esecuzione per contestare l’atto di pignoramento o l’applicazione dell’art. 48‑bis.
  • Sospensioni e misure cautelari: richiesta di sospensione del pagamento al giudice competente e blocco delle esecuzioni in pendenza di un piano di rientro.
  • Trattative con l’Agenzia delle entrate e le banche: negoziazione di piani di rientro, transazioni fiscali e accordi di ristrutturazione del debito.
  • Soluzioni giudiziali e stragiudiziali: accesso alla procedura di sovraindebitamento, presentazione di piani del consumatore, esdebitazione, accordi di ristrutturazione e composizione negoziata.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 La figura del CTU nel processo civile

La consulenza tecnica d’ufficio nasce come strumento per consentire al giudice di valutare aspetti tecnici, scientifici o contabili che esulano dalle sue competenze. Gli articoli 61 e 191 c.p.c. stabiliscono che:

  • Art. 61 c.p.c.: quando è necessario, il giudice può farsi assistere da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta avviene normalmente tra le persone iscritte negli albi speciali istituiti presso ogni tribunale . I consulenti sono qualificati come ausiliari del giudice, e la loro funzione è soggetta alla supervisione e alle direttive del magistrato .
  • Art. 191 c.p.c.: la consulenza tecnica è disposta con ordinanza istruttoria. Il giudice formula i quesiti, fissa l’udienza in cui il consulente deve comparire, e indica le parti che devono assistere alle operazioni peritali. In casi di particolare complessità il giudice può nominare più consulenti, ma solo in presenza di gravi necessità o se la legge lo prevede .
  • Disp. att. c.p.c. 13 e 22: prevedono l’istituzione degli albi dei CTU e stabiliscono che i giudici devono affidare gli incarichi equamente fra gli iscritti, evitando concentrazioni e motivando la scelta di consulenti non iscritti .

Il CTU presta giuramento, esegue le operazioni peritali in contraddittorio fra le parti, redige una relazione e risponde ai quesiti del giudice. La relazione è soggetta a osservazioni e note critiche delle parti; in caso di contestazioni, il giudice può convocare il CTU per chiarimenti o disporre una nuova consulenza.

Compenso e liquidazione

Il compenso del CTU è disciplinato dal Testo unico spese di giustizia (D.P.R. 115/2002). Le principali disposizioni sono:

  • Art. 49, comma 1: agli ausiliari del magistrato spettano l’onorario, l’indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico.
  • Art. 50: la misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è stabilita mediante tabelle approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. I compensi possono essere adeguati ogni tre anni (art. 54), maggiorati fino al 20 % in caso di urgenza (art. 51) o raddoppiati per prestazioni di eccezionale importanza (art. 52).
  • Art. 168: il magistrato liquida il compenso agli ausiliari con decreto motivato da comunicare al professionista e alle parti . Il decreto costituisce titolo esecutivo provvisorio; il CTU può notificarlo con atto di precetto e avviare l’esecuzione forzata . La liquidazione tardiva, dopo il deposito della sentenza, è illegittima, come affermato dalla Cassazione (ordinanza n. 37480/2021) .
  • Art. 15 D.Lgs. 150/2011: disciplina l’opposizione al decreto di liquidazione. Il ricorso deve essere proposto entro 30 giorni; il giudizio si svolge con rito sommario e può sospendere l’efficacia esecutiva del decreto .

La Cassazione ha ribadito la natura privilegiata dei crediti del CTU: il giudice che liquida il compenso può porlo provvisoriamente a carico di una o più parti e disporre la solidarietà fra le parti soccombenti. Il C.T.U. può agire nei confronti delle parti per ottenere il pagamento; tuttavia, con le nuove verifiche fiscali, il pagamento rischia di essere bloccato.

1.2 L’articolo 48‑bis D.P.R. 602/1973 e la verifica dei debiti fiscali

L’art. 48‑bis del D.P.R. 602/1973 regola la verifica di inadempienza nei confronti della pubblica amministrazione. Prima delle modifiche, la norma prevedeva che, per pagamenti superiori a 5 000 euro, le amministrazioni verificassero se il beneficiario aveva debiti iscritti a ruolo. La Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto il comma 1‑ter estendendo l’obbligo di verifica a tutti i pagamenti, senza alcuna soglia, per le somme dovute ai professionisti in base all’art. 54 del TUIR (redditi di lavoro autonomo) . La norma stabilisce che:

  1. Per i crediti professionali erogati dalla pubblica amministrazione, di qualsiasi importo, è effettuata la verifica dell’eventuale inadempimento. Se esistono debiti iscritti a ruolo, l’amministrazione deve versare l’importo dovuto, fino a concorrenza del debito, all’agente della riscossione.
  2. La verifica è obbligatoria anche per compensi dovuti a CTU, periti, interpreti e traduttori; il provvedimento si applicherà a partire dal 15 giugno 2026.
  3. La verifica comporta l’immediata sospensione del pagamento: il professionista non riceve alcuna notifica preventiva e scopre la trattenuta soltanto al momento della liquidazione.

Questa previsione, voluta per contrastare l’evasione fiscale, ha un impatto significativo sui professionisti che operano come ausiliari. Un CTU con una cartella esattoriale non regolarizzata o con contributi INPS arretrati rischia di vedersi trattenuto il compenso e di non poter disporre delle somme necessarie per la propria attività. Inoltre, l’obbligo di verifica vale per tutti i pagamenti pubblici (compresi rimborsi, compensi per incarichi a patrocinio gratuito, ecc.) .

1.3 Il pignoramento esattoriale e la sentenza 28520/2025

L’articolo 72‑bis del D.P.R. 602/1973, inserito nel 2006, disciplina il pignoramento di crediti verso terzi in favore dell’agente della riscossione. La norma consente al concessionario di notificare al terzo (es. banca) un ordine di pagamento diretto senza passare per il giudice. Il testo vigente prevede che:

  • L’atto di pignoramento può contenere l’ordine al terzo di pagare direttamente il credito all’agente della riscossione fino a concorrenza del debito .
  • Il pagamento deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notifica per le somme già maturate e alle scadenze successive per le somme future .
  • In caso di inottemperanza all’ordine di pagamento, si procede secondo le norme del pignoramento ordinario (art. 72, comma 2) .

La sentenza della Cassazione n. 28520 del 27 ottobre 2025 ha interpretato in modo rigoroso la norma: la banca, in qualità di terzo pignorato, non solo deve congelare il saldo esistente ma è obbligata a trasferire all’agente della riscossione tutte le somme che affluiscono sul conto nei sessanta giorni successivi, anche se il conto era a zero o in negativo . La Corte ha evidenziato che il periodo di sessanta giorni rappresenta un vero e proprio “spatium deliberandi” durante il quale il conto corrente diventa una “scatola vuota” destinata a ricevere e trasferire ogni accredito . Questa interpretazione amplia la portata del pignoramento speciale e rende più difficile la difesa del correntista.

1.4 La Legge 3/2012 sul sovraindebitamento

La Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (“Disposizioni in materia di usura e di estorsione nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”) offre ai soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, imprenditori sotto soglia) la possibilità di risolvere una situazione di indebitamento attraverso procedure guidate da un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Le principali disposizioni sono:

  • Art. 6: definisce il sovraindebitamento come lo stato di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile che determina l’impossibilità di adempiere regolarmente alle obbligazioni . Possono accedere alla procedura i debitori che non sono soggetti a procedure concorsuali e che si trovano in un grave e non transitorio squilibrio.
  • Art. 7: prevede che il debitore, con l’ausilio di un OCC, può proporre un accordo di composizione o un piano del consumatore. La proposta deve garantire un soddisfacimento (anche parziale) dei creditori e non può essere ripresentata se il debitore ha già beneficiato delle misure nei tre anni precedenti .
  • Art. 10: dispone che, una volta ammessa la proposta, il giudice sospende le azioni esecutive individuali per un massimo di 120 giorni e ordina la comunicazione ai creditori . Ciò significa che, durante la procedura, anche le esecuzioni esattoriali (pignoramenti presso terzi) possono essere sospese.

Il piano del consumatore

Gli articoli 12‑bis e 12‑ter, inseriti nel 2012 e più volte modificati, regolano il procedimento di omologazione del piano del consumatore:

  • Il giudice, verificati i requisiti e la fattibilità della proposta, fissa l’udienza di omologa e dispone la comunicazione ai creditori almeno trenta giorni prima . Nelle more della convocazione, può sospendere le procedure esecutive che pregiudicherebbero la realizzazione del piano .
  • Se non ci sono contestazioni o se i creditori contestatori ricevono comunque un pagamento non inferiore a quanto otterrebbero con la liquidazione, il giudice omologa il piano . L’omologazione costituisce titolo esecutivo e produce effetti simili a un pignoramento .
  • Dopo l’omologazione, i creditori anteriori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali ; i creditori posteriori non possono agire sui beni oggetto del piano .

L’esdebitazione

La legge prevede anche la procedura di esdebitazione, che consente al debitore meritevole di ottenere la cancellazione dei debiti residui. La domanda di esdebitazione si presenta tramite l’OCC e può essere concessa una sola volta; il debitore deve impegnarsi a versare eventuali utilità sopravvenute entro quattro anni . La domanda deve essere corredata dall’elenco dei creditori, dagli atti di straordinaria amministrazione, dalle dichiarazioni dei redditi e dalle entrate del nucleo familiare . L’OCC redige una relazione sulle cause dell’indebitamento e sulla meritevolezza del debitore . Se il giudice ritiene il debitore meritevole, concede l’esdebitazione con decreto; creditori e debitore possono opporsi nel termine di trenta giorni .

1.5 Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019)

Il D.Lgs. 14/2019 ha sostituito parte della Legge 3/2012 disciplinando in modo organico la crisi d’impresa e il sovraindebitamento. L’art. 67 prevede che il consumatore può proporre un piano di ristrutturazione con l’assistenza di un OCC, soddisfacendo i creditori anche parzialmente e allegando l’elenco dei creditori, l’inventario dei beni e i redditi del nucleo familiare . Il piano può includere:

  • Moratorie fino a due anni per i creditori privilegiati.
  • Falcidia dei debiti derivanti da cessioni del quinto dello stipendio o della pensione.
  • Pagamenti dilazionati per i mutui ipotecari sulla prima casa, purché siano in corso di regolarità .

Il Codice ha introdotto inoltre procedure di esdebitazione per il debitore incapiente (art. 283) e ha ampliato i poteri di sospensione delle azioni esecutive. Nel 2022 la riforma Cartabia ha coordinato queste norme con la disciplina del sovraindebitamento, rendendo più semplice l’accesso alle procedure per i professionisti e i consumatori.

1.6 Rottamazione‑quinquies 2026

La Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto la rottamazione‑quinquies, una definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Il comma 82 dell’art. 1 prevede che il debitore possa estinguere i debiti pagando solo il capitale e le spese di notifica, senza sanzioni né interessi di mora . Le somme devono essere pagate:

  • In unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure
  • In un massimo di 54 rate bimestrali: le prime tre rate scadono il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026; le successive rate bimestrali sono previste dal 2027 al 2035 . Il tasso d’interesse è del 3 % annuo per i pagamenti rateali .

Il comma 87 stabilisce che le domande devono essere presentate entro il 30 aprile 2026 ; l’agente della riscossione comunica l’ammontare delle somme dovute entro il 30 giugno 2026 . Fino al pagamento della prima rata:

  • Sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza.
  • Sono sospese le esecuzioni e non si possono iscrivere nuovi fermi o ipoteche .
  • Il debitore non è considerato inadempiente ai fini degli articoli 28‑ter e 48‑bis del D.P.R. 602/1973, potendo quindi ottenere il DURC .

La rottamazione‑quinquies offre quindi un’opportunità ai CTU per regolarizzare rapidamente la propria posizione e sbloccare i pagamenti pubblici.

1.7 Altre normative e giurisprudenza rilevanti

Oltre alle norme già richiamate, occorre considerare:

  • Cass., S.U., 18 maggio 2016, n. 10157: le Sezioni Unite hanno stabilito che la distribuzione degli incarichi fra i consulenti iscritti negli albi deve essere equa e che il limite del 10 % degli incarichi per ciascun consulente, previsto dalle disposizioni di attuazione del c.p.c., è vincolante .
  • Cass. civ. sez. II, 21 settembre 2017, n. 21963: riconosce che, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del D.P.R. 115/2002, le prestazioni di eccezionale importanza consentono l’aumento degli onorari fino al doppio, secondo un potere discrezionale del giudice che deve essere adeguatamente motivato.
  • Cass. civ. ordinanza n. 37480/2021: dichiara illegittimo il decreto di liquidazione del CTU emesso dopo la sentenza; il consulente può comunque agire per ottenere il pagamento tramite decreto ingiuntivo .
  • Cass. civ. sentenza n. 1369/2023: sul procedimento di opposizione avverso il decreto di liquidazione, la Corte ricorda che il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni e che il presidente può sospendere l’efficacia esecutiva del decreto .
  • Corte costituzionale n. 137/2025: ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della preclusione probatoria prevista dall’art. 32, commi 4 e 5, del D.P.R. 600/1973 (accertamento tributario). La Corte ha precisato che la preclusione non viola il diritto di difesa se interpretata in modo rigoroso e proporzionato .

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto di pignoramento o di verifica fiscale

La situazione di un CTU con debiti può svilupparsi secondo due filoni: la verifica fiscale ex art. 48‑bis, che blocca il pagamento del compenso, e il pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis, che congela il conto corrente. Di seguito la procedura da seguire per difendersi in ciascun caso.

2.1 Ricezione della comunicazione di verifica ex art. 48‑bis

  1. Notifica del decreto di liquidazione: dopo la conclusione della consulenza, il giudice liquida il compenso con decreto motivato e lo comunica al CTU. La comunicazione può avvenire tramite PEC o raccomandata; contiene l’importo dovuto e le parti obbligate.
  2. Verifica automatica della PA: prima di pagare, la pubblica amministrazione effettua la verifica dei debiti tramite il servizio telematico dell’agente della riscossione. Non c’è una notifica preventiva: se il sistema rileva debiti, l’amministrazione sospende il pagamento e versa le somme dovute all’agente fino a copertura dell’importo . I CTU scoprono l’esito solo quando non vedono accreditata la parcella.
  3. Richiesta di informazioni: appena emerge la mancata liquidazione, è fondamentale richiedere chiarimenti all’ufficio amministrativo della cancelleria o all’Agenzia delle entrate‑Riscossione (AER). L’AER fornirà l’elenco delle cartelle esattoriali pendenti e degli importi.
  4. Pagamento o definizione agevolata: il professionista può:
  5. Pagare integralmente il debito (anche tramite compensazione con il compenso dovuto) per ottenere la regolarizzazione immediata;
  6. Chiedere una rateizzazione dell’importo dovuto all’AER (piano di dilazione fino a 72 rate, estendibile a 120 in casi di grave difficoltà);
  7. Aderire alla rottamazione‑quinquies 2026, se il debito rientra nei carichi definibili ; ciò consente di pagare solo il capitale e le spese, senza sanzioni né interessi, con rate fino a 54 bimestri .
  8. Richiesta di sospensione del pagamento: se il debitore ha proposto o sta per proporre un piano del consumatore o un accordo di composizione della crisi, può chiedere alla pubblica amministrazione la sospensione del pagamento in forza dell’art. 10 della Legge 3/2012 . È consigliabile allegare la domanda depositata in tribunale e l’attestazione dell’OCC.
  9. Impugnazione dell’atto: qualora la PA abbia applicato la procedura di verifica in assenza dei presupposti (ad esempio debiti già pagati o prescritti), il professionista può proporre ricorso alla Commissione tributaria provinciale per l’annullamento della cartella e chiedere la sospensione giudiziale dell’atto.

2.2 Notifica del pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis

  1. Ricezione dell’atto: l’Agente della riscossione notifica al debitore e alla banca (terzo pignorato) un atto di pignoramento che contiene l’ordine alla banca di versare le somme dovute. L’atto deve indicare l’importo del debito, i dati del contribuente e l’elenco delle cartelle esattoriali.
  2. Blocco del conto: la banca, in applicazione della sentenza 28520/2025, congela il saldo presente e custodisce tutte le somme che arriveranno nei successivi 60 giorni . Se il conto era a zero o in rosso, verranno bloccati i futuri accrediti. La banca non può opporsi, pena la sua responsabilità come custode; il correntista potrebbe trovarsi improvvisamente senza liquidità.
  3. Verifica degli importi: è essenziale richiedere alla banca e all’AER l’elenco dettagliato delle cartelle sottese al pignoramento. Occorre verificare la legittimità della cartella (notificata correttamente? Prescritta? Autenticità delle firme?) e l’esistenza di eventuali sospensioni.
  4. Opposizione al pignoramento: entro 20 giorni dalla notifica, il debitore può proporre opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi (art. 615 e 617 c.p.c.), per contestare la legittimità del pignoramento. Motivi frequenti sono:
  5. Prescrizione del credito: i tributi possono essere prescritti dopo 10 anni (o 5 anni per alcune imposte minori);
  6. Cartelle non notificate o già pagate;
  7. Inapplicabilità dell’art. 72‑bis (ad esempio per crediti pensionistici o oltre le somme effettivamente dovute );
  8. Violazione delle soglie di pignorabilità ex art. 545 c.p.c. e 72‑ter D.P.R. 602/1973 (per pensioni e stipendi);
  9. Violazione dei principi di proporzionalità o dell’obbligo motivazionale.
  10. Ricorso per incostituzionalità o illegittimità: se l’atto è fondato su una disposizione sospettata di incostituzionalità (ad esempio per violazione del principio di ragionevolezza), è possibile sollevare questione di legittimità costituzionale in giudizio.
  11. Domanda di sospensione: parallelamente al ricorso, il debitore può chiedere la sospensione del pignoramento per gravi motivi (es. necessità di sopravvivenza, pericolo di danno irreparabile), allegando documentazione sulle proprie spese e sulla finalità di pagamento (stipendi a dipendenti, spese mediche ecc.).
  12. Procedura di composizione della crisi: se il debitore accede a un piano del consumatore o a un accordo di ristrutturazione, il giudice può sospendere l’esecuzione ex art. 10 L. 3/2012 . La banca dovrà restituire le somme pignorate non ancora trasferite all’AER.

2.3 Tempi e scadenze da rispettare

FaseTermineRiferimento normativo
Opposizione al decreto di liquidazione30 giorni dalla comunicazioneArt. 15 D.Lgs. 150/2011
Opposizione al pignoramento20 giorni dalla notifica (art. 617 c.p.c.)Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973, art. 617 c.p.c.
Presentazione della domanda di rottamazione‑quinquiesEntro il 30 aprile 2026L. 199/2025, art. 1, commi 86–89
Pagamento prima rata rottamazione31 luglio 2026L. 199/2025, art. 1, comma 83
Durata del vincolo nel pignoramento esattoriale60 giorniCass. 28520/2025
Sospensione delle azioni esecutive nella procedura di sovraindebitamentoFino a 120 giorniArt. 10 L. 3/2012
Termine per l’omologazione del piano del consumatore6 mesi dalla propostaArt. 12‑bis L. 3/2012

3. Difese e strategie legali per CTU con debiti

3.1 Prevenire la verifica ex art. 48‑bis

La strategia migliore consiste nel mettersi in regola prima della liquidazione del compenso. Alcuni consigli pratici:

  • Verificare la propria posizione debitoria: è possibile consultare il proprio estratto di ruolo sul sito dell’Agenzia delle entrate‑Riscossione (area riservata) o attraverso l’intermediario (commercialista, consulente). Con la nuova normativa non esistono soglie: anche debiti di poche centinaia di euro possono bloccare pagamenti .
  • Chiedere la rateizzazione: se non si può saldare il debito in un’unica soluzione, si può chiedere la dilazione (fino a 72 rate mensili). Una volta ottenuto il piano, l’AER comunica l’avvenuta regolarizzazione alla pubblica amministrazione e il pagamento può essere sbloccato. È importante rispettare le rate per non decadere.
  • Aderire alla rottamazione‑quinquies: questa sanatoria consente di risparmiare su sanzioni e interessi. Per aderire è necessario presentare la domanda entro il 30 aprile 2026 . Durante la fase di definizione le azioni esecutive sono sospese e il professionista può ottenere il DURC .
  • Controllare la data di affidamento delle cartelle: rientrano nella rottamazione solo i carichi affidati fino al 31 dicembre 2023. Debiti più recenti possono essere rateizzati; per quelli inferiori a 1 000 euro la legge di bilancio prevede lo stralcio automatico se affidati prima del 2015.

3.2 Impugnare la verifica in caso di errori

L’Agenzia delle entrate‑Riscossione può commettere errori nell’aggiornamento delle posizioni debitorie. I principali motivi di contestazione sono:

  • Prescrizione: se la cartella esattoriale è stata notificata più di cinque o dieci anni fa, a seconda dell’imposta, e non ci sono stati atti interruttivi, il debito è prescritto. È possibile chiedere l’annullamento in autotutela e presentare ricorso alla Commissione tributaria.
  • Cartella mai notificata: se non si è ricevuta la cartella o se la notifica è stata effettuata a un indirizzo errato, l’atto è nullo. Occorre richiedere copia della relata di notifica all’AER e contestare il vizio.
  • Pago in corso: se si è in regola con la rateizzazione o con un precedente saldo e stralcio, il debito non doveva essere considerato inadempiente. Occorre esibire le ricevute di pagamento.
  • Sanzioni e interessi non dovuti: in alcuni casi l’AER calcola importi non dovuti (ad esempio interessi di mora prescritti). Può essere necessario proporre istanza di sgravio.

3.3 Contestare il pignoramento esattoriale

Le difese contro il pignoramento ex art. 72‑bis sono più articolate:

  • Verificare i limiti di pignorabilità: l’art. 545 c.p.c. stabilisce che le somme derivanti da stipendi, pensioni e salari sono pignorabili solo nei limiti stabiliti (½ o 1/5 a seconda dei casi). L’art. 72‑bis richiama queste limitazioni ; se la banca ha trasferito l’intero stipendio o pensione, l’atto è illegittimo.
  • Eccepire la nullità dell’atto: il pignoramento deve contenere tutte le indicazioni previste dalla legge (numero delle cartelle, importo, indicazione del debitore). La mancanza di dati essenziali ne determina la nullità.
  • Sostenere l’inefficacia del vincolo dopo 60 giorni: decorso il termine di sessanta giorni, il conto deve essere sbloccato. Se la banca continua a trattenere fondi, si può agire in giudizio contro l’istituto per responsabilità contrattuale e chiedere il risarcimento dei danni.
  • Impugnare l’atto di segnalazione alla Centrale Rischi: dopo il versamento all’AER, alcune banche segnalano il cliente come cattivo pagatore. La Corte di cassazione ha ritenuto legittimo l’operato della banca, ma è possibile contestare la segnalazione se il debito era contestato o prescritto .

3.4 Fare ricorso al giudice dell’esecuzione

In caso di pignoramento illegittimo o sproporzionato, il debitore può rivolgersi al giudice dell’esecuzione per:

  • Chiedere l’estinzione del pignoramento se dimostra la nullità dell’atto o il pagamento del debito.
  • Domandare la riduzione del pignoramento: se l’importo sequestrato è superiore al dovuto, si chiede la riduzione delle somme pignorate.
  • Opporsi alle operazioni del terzo: se la banca agisce in maniera difforme dalla legge, il debitore può proporre reclamo e chiedere la restituzione delle somme trattenute illegittimamente.

Il ricorso deve essere motivato e supportato da documenti (cartelle, ricevute, estratti conto). È consigliabile farsi assistere da un avvocato specializzato.

3.5 Utilizzare gli strumenti di composizione della crisi

Quando i debiti sono ingenti e non possono essere soddisfatti con strumenti ordinari, conviene ricorrere a procedure strutturate che consentono di sospendere le azioni esecutive e ottenere riduzioni del debito.

Accordo di composizione e piano del consumatore

Il piano del consumatore è adatto a privati e professionisti con debiti prevalentemente personali. Con l’aiuto dell’OCC, il debitore propone un piano di ristrutturazione che può prevedere pagamenti parziali, moratorie e falcidie, anche sui debiti con cessione del quinto . Durante la procedura:

  • Il giudice sospende le esecuzioni fino a 120 giorni .
  • Se il piano è omologato, i creditori anteriori non possono procedere individualmente .
  • È possibile salvare la casa di abitazione continuando a pagare il mutuo.

L’accordo di composizione è simile ma richiede l’adesione dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti. Può essere utilizzato anche da imprenditori agricoli, lavoratori autonomi e imprenditori sotto soglia.

Procedura di liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio)

Se il patrimonio del debitore non consente una ristrutturazione, è possibile optare per la liquidazione controllata prevista dal Codice della crisi d’impresa. Tutti i beni vengono liquidati sotto la supervisione di un professionista nominato dal tribunale e il ricavato viene distribuito tra i creditori. Dopo la chiusura, il debitore può ottenere l’esdebitazione.

Esdebitazione per incapiente

Il Codice della crisi prevede la esdebitazione del debitore incapiente: se il patrimonio non consente alcun pagamento ai creditori, il giudice può dichiarare l’esdebitazione immediata, liberando il debitore da ogni obbligo. Questa misura è concessa solo se il debitore non ha beni sufficienti, non dispone di un reddito eccedente e non è in grado di offrire una quota significativa ai creditori; la procedura può essere attivata una sola volta ogni dieci anni.

3.6 Rinegoziare il debito bancario

Spesso i CTU hanno debiti derivanti da mutui ipotecari, prestiti personali o scoperti di conto. Le banche possono intraprendere azioni esecutive (pignoramenti, segnalazioni in centrale rischi) che si sommano ai debiti fiscali. Alcuni strumenti per rinegoziare:

  • Opposizione all’anatocismo: molte linee di credito applicano interessi anatocistici (calcolo degli interessi sugli interessi) in violazione dell’art. 1283 c.c. e delle delibere CICR. È possibile chiedere la riduzione del debito e la restituzione degli interessi illegittimi.
  • Contestazione dell’usura: se il tasso effettivo globale (TEG) supera il tasso soglia usura stabilito trimestralmente dal Ministero dell’economia, il contratto è nullo in parte qua e il debitore può pretendere la restituzione degli interessi. La Cassazione ha più volte riconosciuto la nullità delle clausole usurarie.
  • Rinegoziazione del mutuo o ristrutturazione del debito: nei casi di difficoltà, è possibile chiedere alla banca la rinegoziazione delle condizioni, l’allungamento del piano, l’abbassamento del tasso o la sospensione delle rate (moratoria). La banca può essere interessata a un accordo per evitare procedure lunghe e costose.
  • Opposizione al decreto ingiuntivo: se la banca ottiene un decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione entro 40 giorni, facendo valere le eccezioni di anatocismo, usura, prescrizione o mancanza di prova del credito.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 57 D.Lgs. 14/2019): consente agli imprenditori sotto soglia di concludere con i creditori un accordo con efficacia anche per i creditori dissenzienti se omologato dal tribunale. Prevede la riduzione e la falcidia dei debiti bancari, inclusi mutui e leasing.

3.7 Esempi pratici di difesa

Esempio 1 – CTU con cartella esattoriale da 6 000 €

  • Situazione: un CTU riceve il decreto di liquidazione di 3 500 € per un incarico. Ha una cartella esattoriale di 6 000 € affidata all’AER nel 2022. La PA blocca il pagamento.
  • Strategia: il professionista aderisce alla rottamazione‑quinquies, pagando solo il capitale (6 000 €) senza sanzioni. Versa la prima rata il 31 luglio 2026 e ottiene la sospensione dell’esecuzione . La pubblica amministrazione, una volta ricevuta la comunicazione dall’AER, sblocca il pagamento della parcella.

Esempio 2 – Pignoramento esattoriale su conto con saldo zero

  • Situazione: un CTU ha un debito fiscale di 20 000 €. L’AER notifica il pignoramento ex art. 72‑bis; il conto corrente è a zero. Due settimane dopo riceve un bonifico di 4 000 € per un’altra consulenza.
  • Conseguenze: la banca, applicando la sentenza 28520/2025, deve congelare l’intero importo e versarlo all’AER. Non importa che il saldo fosse zero al momento della notifica .
  • Strategia: entro 20 giorni il professionista presenta opposizione all’esecuzione, eccependo la prescrizione di alcune cartelle. Chiede al giudice la sospensione del pignoramento in attesa della definizione del ricorso. Contemporaneamente avvia la procedura di sovraindebitamento con un piano del consumatore, ottenendo la sospensione delle azioni esecutive .

Esempio 3 – Rinegoziazione del mutuo con anatocismo

  • Situazione: il CTU ha un mutuo ipotecario con tasso variabile; l’analisi del piano di ammortamento mostra che la banca ha applicato interessi composti, facendo lievitare il debito.
  • Strategia: tramite un perito di parte, si ricostruisce il piano di ammortamento privo di anatocismo. Si presenta reclamo alla banca e, in caso di rifiuto, si avvia una causa per la restituzione degli interessi illegittimi. La banca accetta di rinegoziare il mutuo, riducendo la rata di 200 € al mese e sospendendo due rate.

4. Strumenti alternativi: sanatorie, piani di rientro e accordi

La legge offre numerosi strumenti alternativi per chi è indebitato. Di seguito una panoramica sintetica dei principali strumenti, con vantaggi e svantaggi.

StrumentoBeneficiRequisiti e limitazioni
Rottamazione‑quinquies (L. 199/2025)– Azzeramento di sanzioni e interessi .
– Possibilità di rateizzare fino a 54 rate bimestrali .
– Sospensione delle esecuzioni e ottenimento del DURC .– Debiti affidati all’AER dal 1/01/2000 al 31/12/2023.
– Domanda entro il 30/04/2026 .
– Decadenza se si saltano due rate anche non consecutive.
Rateizzazione ordinaria– Consente di dilazionare il debito fino a 72 rate (120 in casi gravi).
– Gli interessi sono più bassi rispetto al debito in un’unica soluzione.– Necessaria la presentazione dell’ISEE per rate oltre le 72.
– Decadenza se non si pagano 5 rate anche non consecutive.
Stralcio automatico (art. 1, commi 639‑654, L. 197/2022)– Cancellazione automatica dei carichi inferiori a 1 000 € affidati entro il 2015.– Non si applica a multe per violazioni del codice della strada e a debiti per risorse proprie UE.
Piano del consumatore (L. 3/2012)– Sospensione delle azioni esecutive .
– Possibilità di pagamento parziale e moratoria .
– Tutela della casa di abitazione.– Necessità di un OCC e dell’approvazione del giudice.
– Devi essere meritevole e senza dolo o colpa grave nell’indebitamento.
Accordo di composizione (L. 3/2012)– Coinvolge anche creditori professionali (banche).
– Può prevedere la cancellazione di ipoteche e fermi.– Richiede il consenso dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti.
– Il giudice può rigettare la proposta se non garantisce un soddisfacimento adeguato.
Liquidazione controllata (D.Lgs. 14/2019)– Liberazione completa dai debiti al termine della procedura.– Vendita di tutti i beni; perdita del patrimonio.
– Può durare alcuni anni e comporta spese procedurali.
Esdebitazione del debitore incapiente– Cancellazione immediata dei debiti senza pagamento .– Concessa solo una volta; riservata a chi non ha beni né redditi.
– Il debitore deve cedere eventuali utilità sopravvenute oltre il minimo di sussistenza .

4.1 Sanatorie e definizioni agevolate a confronto

Oltre alla rottamazione‑quinquies, nel biennio 2023‑2025 il legislatore ha introdotto altre definizioni agevolate (rottamazione‑quater, definizione liti pendenti, conciliazione agevolata). Sebbene non più aperte, è utile ricordarle per comprendere l’evoluzione del sistema:

  1. Rottamazione‑quater (L. 197/2022): permetteva di estinguere i debiti affidati fino al 30 giugno 2022 pagando il capitale e un interesse al 2 %. Scaduta nel 2024, molti contribuenti sono decaduti per mancato pagamento.
  2. Definizione liti pendenti (art. 1, commi 186‑205, L. 197/2022): consentiva di chiudere le controversie fiscali pendenti pagando una percentuale del tributo. Non riguardava i debiti INPS né le cartelle esattoriali.
  3. Conciliazione agevolata e remissione in bonis: hanno permesso di regolarizzare violazioni formali con sanzioni ridotte. Queste misure non sono applicabili ai CTU ma dimostrano l’orientamento del legislatore verso strumenti di emersione.

4.2 Piano di rientro con le banche

Le banche, a differenza del fisco, sono generalmente disponibili a negoziare se il debitore dimostra trasparenza e concretezza. Un piano di rientro prevede:

  1. Analisi del debito: verifica del tasso di interesse applicato, verifica dell’eventuale usura o anatocismo. Spesso, tramite una perizia, si scopre che la banca ha calcolato interessi illegittimi e che il capitale residuo è inferiore.
  2. Proposta di ristrutturazione: definizione di un nuovo piano di rimborso con rate sostenibili. Si può proporre l’allungamento della durata, la sospensione temporanea del pagamento del capitale, la riduzione del tasso o la capitalizzazione di arretrati.
  3. Accordo transattivo: se il debito è diventato inesigibile (es. per mutui ipotecari con immobili svalutati), si può proporre una transazione con saldo e stralcio: la banca accetta un pagamento inferiore pur di chiudere la posizione.
  4. Procedura di composizione negoziata (D.L. 118/2021): per le imprese, è prevista una procedura assistita da un esperto negoziatore (come l’Avv. Monardo) che analizza la situazione aziendale e propone soluzioni ai creditori. Pur non applicandosi direttamente ai CTU, la procedura può essere utile per i professionisti titolari di studi associati o piccole imprese.

4.3 Adempiere agli obblighi contributivi

Un altro aspetto che può determinare il blocco del compenso riguarda i debiti previdenziali (INPS e casse professionali). La verifica ex art. 48‑bis riguarda anche i contributi non versati; quindi è essenziale:

  • Controllare la propria posizione INPS tramite il cassetto previdenziale.
  • Rateizzare i contributi arretrati: l’INPS consente piani fino a 60 rate. Per i liberi professionisti iscritti alle casse (avvocati, commercialisti, ingegneri), le casse prevedono regimi sanzionatori più elevati, ma permettono di rateizzare con interessi contenuti.
  • Verificare i periodi prescritti: i contributi INPS si prescrivono in cinque anni. Se non c’è stata notifica, si può eccepire la prescrizione.

4.4 Strumenti per proteggere il patrimonio

Il CTU può valutare strumenti di protezione del patrimonio (entro i limiti della legge) come:

  • Fondo patrimoniale: consente di destinare beni immobili alla famiglia, rendendoli impignorabili per debiti estranei ai bisogni familiari. Attenzione: non protegge dal fisco né dai debiti contratti antecedentemente alla costituzione.
  • Trust interno: trasferisce beni a un trustee per finalità specifiche (es. mantenimento dei figli). Se istituito in periodo non sospetto e con beneficiari differenti, può offrire protezione; tuttavia l’amministrazione finanziaria può aggredire il trust se considera la costituzione fraudolenta.
  • Assicurazione sulla vita: i capitali delle polizze vita sono impignorabili e insequestrabili ai sensi dell’art. 1923 c.c. (salvo premi sproporzionati). Sono un valido strumento per accantonare risorse a favore dei familiari.
  • Società di famiglia: trasferire beni immobili a una società di famiglia può proteggere il patrimonio; occorre però rispettare le norme antielusive e la fiscalità.

4.5 Evitare gli errori più comuni

  1. Ignorare le notifiche: molti professionisti non aprono la PEC o non ritirano le raccomandate. Una cartella non impugnata diventa definitiva e non potrà più essere contestata.
  2. Pagare a rate senza controllo: aderire a un piano di rateizzazione senza verificare i conteggi può comportare il pagamento di importi maggiori rispetto al dovuto. È fondamentale chiedere un estratto di ruolo aggiornato e confrontarlo con le dichiarazioni fiscali.
  3. Confondere rottamazione e rateizzazione: la rottamazione consente di risparmiare su sanzioni e interessi; la rateizzazione no. Molti contribuenti scelgono la rateizzazione senza considerare la possibilità di un saldo e stralcio.
  4. Sovrastimare i beni: nella procedura di sovraindebitamento, occorre dichiarare correttamente il valore dei beni. Sopravvalutare gli immobili o nascondere beni può comportare il rigetto della proposta e la responsabilità penale per falsa attestazione.
  5. Non consultare un professionista: il fai‑da‑te in materia fiscale e bancaria è rischioso. Le normative cambiano rapidamente; l’assistenza di un avvocato e di un commercialista specializzati può evitare errori e sanzioni.

5. Domande frequenti (FAQ)

1. A partire da quando verrà applicata la verifica del debito per i CTU?

L’obbligo di verificare i debiti fiscali e previdenziali prima di pagare i professionisti entrerà in vigore il 15 giugno 2026. Da quella data tutte le pubbliche amministrazioni, compresi i tribunali, dovranno effettuare la verifica per qualsiasi importo .

2. La verifica riguarda solo i debiti superiori a 5 000 €?

No. La Legge di bilancio 2026 ha eliminato la soglia di 5 000 € prevista originariamente dall’art. 48‑bis. Dal 15 giugno 2026 la verifica si applica a qualsiasi importo, anche per compensi di poche centinaia di euro .

3. Posso ricevere il compenso se ho una rateizzazione in corso?

Sì, se il debitore è in regola con le rate della dilazione. La rateizzazione sospende l’inadempimento e consente alla PA di pagare il compenso. È importante non saltare le rate per evitare la decadenza e il ritorno della sospensione del pagamento.

4. La rottamazione‑quinquies copre anche i debiti INPS?

No. La definizione agevolata riguarda soltanto i carichi affidati all’agente della riscossione per tributi e contributi previdenziali Inps derivanti da omessi versamenti . Non rientrano i contributi determinati a seguito di accertamento; quelli vanno rateizzati secondo la disciplina ordinaria.

5. Cosa succede se non presento la domanda di rottamazione entro il 30 aprile 2026?

Si perde la possibilità di aderire alla rottamazione‑quinquies. Il debito rimane integralmente dovuto con sanzioni e interessi. È consigliabile quindi presentare la domanda anche se si è incerti: si potrà sempre rinunciare entro il pagamento della prima rata.

6. È possibile proporre un piano del consumatore senza OCC?

No. Il Organismo di Composizione della Crisi è obbligatorio. L’OCC valuta la meritevolezza, redige la relazione sulle cause dell’indebitamento e assiste il debitore nella redazione del piano . Senza OCC la proposta è inammissibile.

7. Posso chiedere l’esdebitazione se ho un patrimonio immobiliare?

L’esdebitazione è concessa solo se il debitore non possiede beni sufficienti per soddisfare i creditori. Se possiede immobili, dovrebbe prima ricorrere alla liquidazione controllata o al piano del consumatore. L’esdebitazione per incapiente è riservata a chi non ha beni né redditi significativi .

8. La banca può segnalarmi alla Centrale Rischi se i fondi vengono prelevati dall’AER?

Sì. La Cassazione ha ritenuto che la banca, dopo aver versato i fondi all’AER, può segnalare la situazione di scoperto alla Centrale Rischi. Tuttavia, se il debito era contestato o prescritto, è possibile chiedere la cancellazione della segnalazione .

9. Il pignoramento esattoriale vale anche per le pensioni?

Sì, ma nei limiti previsti dall’art. 545 c.p.c. (1/5 della pensione oltre il minimo vitale). L’art. 72‑bis non si applica ai crediti pensionistici; per questi si segue il pignoramento ordinario .

10. Posso oppormi al pignoramento dopo il termine di 20 giorni?

In teoria no. L’opposizione agli atti esecutivi deve essere presentata entro 20 giorni; tuttavia, se vi sono vizi radicali (mancanza di sottoscrizione, inesistenza della notifica), si può sollevare l’eccezione in ogni stato e grado. È opportuno comunque rispettare il termine per evitare preclusioni.

11. Cosa succede se il giudice liquida il compenso dopo la sentenza?

Secondo la Cassazione, il decreto di liquidazione emesso dopo il deposito della sentenza è illegittimo . Il CTU può agire per il pagamento tramite decreto ingiuntivo o giudizio ordinario.

12. Il compenso del CTU è pignorabile dai creditori?

Sì, il compenso può essere pignorato dai creditori (banche, privati) mediante ordinaria procedura di pignoramento presso terzi. Tuttavia, il credito del CTU è privilegiato e soggetto a una procedura di liquidazione pubblicistica; il pignoramento deve essere autorizzato dal giudice.

13. Come si calcola il TEG per verificare l’usura?

Il TEG (tasso effettivo globale) si calcola sommando tutti gli oneri (interessi, commissioni, spese di istruttoria, premi assicurativi obbligatori) rapportati all’importo effettivamente erogato. Se il TEG supera il tasso soglia usura (pubblicato trimestralmente dal MEF), la clausola è nulla e si applica il tasso legale; in alcuni casi l’intero contratto può essere annullato.

14. Posso proteggere la mia abitazione dall’esecuzione?

Sì, se la casa è l’unico immobile di proprietà e il debitore dimostra che è destinata a civile abitazione e non di lusso. Con il piano del consumatore è possibile continuare a pagare il mutuo e evitare la vendita . Inoltre, per debiti fiscali inferiori a 120 000 € l’Agente della riscossione non può iscrivere ipoteca sull’unico immobile adibito ad abitazione principale.

15. L’OCC può respingere la mia domanda?

Sì. L’OCC valuta la meritevolezza del debitore e la completezza della documentazione. Può rifiutare l’istanza se ritiene che il debitore abbia agito con dolo o colpa grave, abbia omesso beni o abbia già beneficiato dell’esdebitazione più volte .

16. È possibile richiedere la nomina di un nuovo CTU se il compenso è sospeso?

No. Il giudice può nominare un nuovo consulente soltanto per motivi tecnici o di incompatibilità; il blocco del compenso non incide sulla validità della consulenza resa. Tuttavia, il professionista potrebbe essere meno disponibile a ulteriori incarichi se non viene pagato.

17. Quali sono i costi della procedura di sovraindebitamento?

Oltre alle spese vive, è previsto il compenso dell’OCC, che dipende dalla complessità della procedura e dal valore dei debiti. In molti casi i costi sono sostenuti attraverso il piano stesso; per i debitori incapienti il compenso può essere ridotto .

18. La verifica ex art. 48‑bis si applica anche ai rimborsi fiscali?

Sì. La norma si applica a tutti i pagamenti dovuti dalla pubblica amministrazione: rimborsi fiscali, contributi, premi, compensi professionali. Se si hanno debiti iscritti a ruolo, il rimborso verrà trattenuto a copertura del debito.

19. Se pago il debito dopo la verifica, riceverò il compenso?

Sì. Una volta che l’AER certifica l’assenza di debiti o la regolarità del piano di dilazione, la pubblica amministrazione può procedere al pagamento. È importante comunicare tempestivamente l’avvenuta regolarizzazione.

20. Cosa succede se aderisco alla rottamazione ma poi non pago le rate?

Si decade dal beneficio: il debito ritorna al valore originario comprensivo di sanzioni e interessi, le somme versate vengono trattenute a titolo di acconto e riprendono le azioni esecutive. Inoltre, non si potrà aderire a ulteriori sanatorie per gli stessi carichi.

6. Simulazioni pratiche e calcoli numerici

Per comprendere meglio l’impatto delle normative sui CTU con debiti, presentiamo due simulazioni numeriche: una relativa alla rottamazione‑quinquies e una legata al pignoramento esattoriale.

6.1 Simulazione di adesione alla rottamazione‑quinquies

Supponiamo che un CTU abbia i seguenti debiti iscritti a ruolo:

CartellaCapitaleSanzioniInteressi di moraSpeseTotale originario
IRPEF 2018€ 4 000€ 1 200€ 800€ 100€ 6 100
IVA 2019€ 6 000€ 1 800€ 1 200€ 150€ 9 150
INPS 2020€ 2 500€ 500€ 300€ 80€ 3 380
Totale€ 12 500€ 3 500€ 2 300€ 330€ 18 630

Con la rottamazione‑quinquies, il debitore paga solo il capitale e le spese di notifica: la somma da versare è quindi € 12 500 + € 330 = € 12 830. Le sanzioni (€ 3 500) e gli interessi di mora (€ 2 300) vengono annullati .

Il pagamento può avvenire:

  1. In unica soluzione: € 12 830 entro il 31 luglio 2026.
  2. In 54 rate bimestrali:
  3. Importo rata: € 12 830 / 54 ≈ € 237,59
  4. Interessi al 3 % annuo:
    L’interesse totale su 54 rate (9 anni) è circa € 1 732.
    La rata bimestrale diventa quindi € 237,59 + € 32,04 ≈ € 269,63.

Con la definizione agevolata, il debitore risparmia complessivamente € 3 500 + € 2 300 − € 1 732 = € 4 068 rispetto all’importo originario. Inoltre, durante la procedura sono sospese le esecuzioni e il CTU può ottenere il DURC .

6.2 Simulazione di pignoramento esattoriale

Consideriamo un debitore con un debito fiscale di € 15 000 e un conto corrente con saldo di € 2 000. L’AER notifica un pignoramento ex art. 72‑bis il 1° febbraio 2026. Nei 60 giorni successivi affluiscono sul conto:

  • 15 febbraio: bonifico di € 3 000 (parcella da CTU)
  • 10 marzo: accredito di € 2 500 (altro incarico)
  • 25 marzo: accredito di € 1 500 (rimborso fiscale)

L’istituto bancario è obbligato a trattenere e versare all’AER:

  • Saldo iniziale: € 2 000
  • Accreditamenti successivi entro 60 giorni: € 3 000 + € 2 500 + € 1 500 = € 7 000

Totale da versare: € 9 000. Il 1° aprile la banca versa l’intero importo all’AER. Se il debito è pari a € 15 000, rimangono ancora € 6 000 da recuperare; l’AER potrà avviare ulteriori pignoramenti. Se il debitore avesse presentato una domanda di sovraindebitamento il 10 marzo, il giudice avrebbe potuto sospendere l’esecuzione e salvare le somme accreditate successivamente .

6.3 Valutazione della convenienza del piano del consumatore

Un CTU con debiti complessivi di € 50 000 (20 000 verso il fisco, 30 000 verso le banche) possiede un appartamento con mutuo residuo di € 80 000 e un reddito mensile di € 2 500. Presenta un piano del consumatore che prevede:

  • Pagamento di € 300 al mese per 5 anni (totale € 18 000) destinati a soddisfare parzialmente i creditori fiscali e bancari; il resto dei debiti viene falcidiato.
  • Continuazione del pagamento del mutuo sulla prima casa.

Con questo piano il debitore pagherebbe il 36 % del debito fiscale e il 24 % del debito bancario. I creditori, valutando la liquidazione alternativa (vendita della casa), accettano la proposta. Il giudice omologa il piano e sospende le esecuzioni. Al termine dei 5 anni, se il debitore ha rispettato il piano, i debiti residui vengono cancellati. Tale soluzione consente al professionista di preservare la casa e ripartire.

7. Conclusioni e call to action

La normativa vigente, aggiornata al gennaio 2026, si mostra severa nei confronti dei professionisti che hanno debiti fiscali o bancari. L’estensione dell’art. 48‑bis D.P.R. 602/1973 rende possibile il blocco automatico del compenso anche per somme minime ; la sentenza della Cassazione n. 28520/2025 consente il pignoramento dei crediti futuri e rende i conti correnti una “scatola vuota” per sessanta giorni . Tuttavia, il legislatore ha previsto strumenti di tutela: la Legge 3/2012 e il D.Lgs. 14/2019 consentono di sospendere le azioni esecutive e proporre piani di rientro; la rottamazione‑quinquies 2026 offre la possibilità di cancellare sanzioni e interessi e rateizzare i debiti .

Per un CTU con debiti è essenziale agire tempestivamente:

  1. Verificare la propria posizione presso l’Agenzia delle entrate‑Riscossione e le casse previdenziali.
  2. Aderire alle definizioni agevolate entro le scadenze per evitare il blocco dei compensi.
  3. Proporre opposizioni e ricorsi contro cartelle illegittime o pignoramenti sproporzionati.
  4. Accedere alle procedure di sovraindebitamento con l’assistenza di un OCC per ottenere la sospensione delle esecuzioni e la riduzione dei debiti.
  5. Rinegoziare i debiti bancari e verificare l’eventuale presenza di anatocismo o usura.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti possono guidarti in ogni fase: dall’analisi delle cartelle alla redazione del piano del consumatore, dalla trattativa con le banche alla difesa in giudizio. Come cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, l’Avv. Monardo dispone dell’esperienza e delle certificazioni necessarie per affiancarti in un percorso di risanamento, assicurandoti il rispetto dei tuoi diritti e il recupero della serenità.

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