Badante con Partita IVA con debiti: cosa fare per difendersi da fisco e banche

Introduzione

Gestire una partita IVA da badante comporta obblighi fiscali e contributivi particolarmente gravosi. La figura dell’assistente familiare che lavora in proprio, pur essendo sempre più richiesta in un mercato del lavoro frammentato, si trova spesso a dover fronteggiare cartelle di pagamento, ipoteche, pignoramenti e debiti con il fisco o con le banche. L’accumulo di debiti può derivare da errori amministrativi, dalla mancata conoscenza delle normative oppure da eventi eccezionali come la perdita temporanea del lavoro, malattie o la crisi economica. Chi opera come badante autonomo, inoltre, è privo di un sostituto d’imposta: l’articolo 23 del D.P.R. 600/1973 stabilisce che i datori di lavoro domestico non sono tenuti a trattenere e versare l’IRPEF per i collaboratori domestici , perciò il lavoratore deve occuparsi personalmente della dichiarazione dei redditi e del versamento delle imposte.

La mancata compilazione della dichiarazione o il mancato versamento delle imposte comportano sanzioni, accertamenti e, nei casi più gravi, procedimenti penali. La gestione autonoma della previdenza attraverso la Gestione Separata INPS incide anch’essa sul budget mensile: per il 2025 l’aliquota per i professionisti senza altra copertura pensionistica è del 26,07 % e si stima che rimarrà invariata nel 2026. A questo si sommano eventuali contributi aggiuntivi se la badante è iscritta ad altre casse o se svolge altre attività.

Nel contesto di sofferenza debitoria, comprendere gli strumenti di difesa è fondamentale. La normativa italiana offre diverse soluzioni legali, sia giudiziali sia stragiudiziali: dall’impugnazione degli atti illegittimi alla richiesta di sospensione, dai piani di rateizzazione alle procedure di sovraindebitamento introdotte dalla Legge 3/2012 e poi confluite nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Allo stesso tempo la legge di bilancio 2026 prevede una nuova definizione agevolata dei debiti (Rottamazione Quinquies) che consente di estinguere le cartelle pagando solo il capitale e le spese di notifica .

Perché rivolgersi a professionisti esperti

Affrontare da soli il fisco e gli istituti di credito può rivelarsi pericoloso. Per questo l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, offre la propria esperienza decennale nella difesa dei contribuenti. L’Avvocato coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario, tributario e crisi d’impresa. È anche professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che consente all’imprenditore in crisi di chiedere alla Camera di Commercio la nomina di un esperto indipendente per rinegoziare i debiti .

Come può aiutare concretamente il team dell’Avv. Monardo?

  • Analisi degli atti per verificare la legittimità delle cartelle e degli avvisi di accertamento.
  • Ricorsi tributari dinanzi alle Corti di giustizia tributaria per contestare vizi formali e sostanziali.
  • Sospensioni e opposizioni agli atti cautelari (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi).
  • Trattative e piani di rientro con Agenzia delle Entrate-Riscossione, banche e finanziarie.
  • Procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, esdebitazione) con l’assistenza di un OCC.
  • Soluzioni stragiudiziali come saldo e stralcio, transazioni fiscali e definizione agevolata.

Se sei una badante con partita IVA alle prese con cartelle o debiti, non rimandare: ogni giorno può compromettere i tuoi diritti. 📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

1 Contesto normativo e giurisprudenziale

La gestione del debito fiscale e bancario richiede di conoscere le norme che disciplinano la riscossione, le tutele del contribuente e gli strumenti di composizione delle crisi. Le principali fonti sono:

1.1 Codice della crisi d’impresa e della insolvenza (D.Lgs. 14/2019)

Il Codice della crisi ha riordinato la disciplina delle procedure concorsuali e, dopo diversi rinvii, è pienamente operativo dal 15 luglio 2022. Contiene anche le regole sulle procedure di sovraindebitamento per consumatori, professionisti, imprese minori e start‑up innovative. Alcuni articoli chiave:

  • Articolo 63 (Transazione fiscale): consente al debitore di proporre un accordo con l’Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali nell’ambito di un piano di ristrutturazione. Il professionista indipendente deve attestare la convenienza della proposta per l’erario; l’adesione deve avvenire entro 60 giorni e la mancata esecuzione entro 90 giorni causa la decadenza .
  • Articoli 65 e 66: ampliano l’accesso alle procedure di sovraindebitamento anche ai familiari conviventi e introducono l’istituto della liquidazione controllata, permettendo di presentare un unico piano per più membri della famiglia .
  • Articolo 283 (Esdebitazione): prevede la possibilità per il debitore “incapiente” (senza beni né redditi disponibili) di ottenere la cancellazione dei debiti residui dopo la chiusura della procedura di liquidazione. Una sentenza del Tribunale di Rimini del 18 aprile 2025 ha riconosciuto l’esdebitazione a un fideiussore privo di patrimonio, e la Corte di Cassazione (ordinanza 5157/2025) ha confermato che l’omologazione di un piano del consumatore non può essere impugnata da chi non ha partecipato al procedimento .
  • Articolo 8 della Legge 3/2012 (confluito nel Codice): stabilisce una moratoria fino a un anno per il pagamento dei creditori privilegiati. La Cassazione, sentenza 4622/2024, ha chiarito che tale termine non è rigido: se il piano del consumatore garantisce una tutela maggiore ai creditori, si può prevedere un pagamento dilazionato anche oltre cinque anni .
  • Principio dell’alternativa liquidatoria: nelle procedure di accordo con i creditori, l’importo offerto ai creditori con privilegio deve essere almeno pari a quanto otterrebbero in caso di liquidazione. La Cassazione ha ribadito, con ordinanza 4613/2023, che il confronto va fatto tenendo conto anche di eventuali beni donati dal debitore a terzi .

1.2 D.P.R. 602/1973: riscossione delle imposte sul reddito

Il decreto regola la riscossione coattiva dei tributi attraverso ruoli e prevede vari strumenti cautelari:

  • Articolo 36: disciplina la responsabilità dei liquidatori e degli amministratori per i debiti fiscali della società. Se i liquidatori non utilizzano i beni per pagare i tributi prima di distribuire l’attivo, rispondono personalmente dei debiti tributari; la responsabilità si estende agli amministratori quando mancano i liquidatori e ai soci che hanno ricevuto somme nei due anni precedenti fino al valore ricevuto .
  • Articolo 72‑bis: consente all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione di ordinare al terzo debitore (per esempio la banca) di versare direttamente quanto dovuto al contribuente debitore entro 60 giorni, comprensivo delle somme che maturano nel periodo . La Cassazione (sentenza 28520/2025) ha stabilito che il pignoramento del conto corrente resta efficace per 60 giorni anche se il saldo è negativo: la banca deve trattenere e girare alla riscossione sia le somme già esistenti sia quelle accreditate successivamente . L’articolo 72‑ter limita però la pignorabilità di stipendi e pensioni: un decimo per somme fino a 2.500 €, un settimo per importi tra 2.500 e 5.000 € e le regole ordinarie dell’art. 545 c.p.c. oltre i 5.000 € .
  • Articolo 77 (Iscrizione di ipoteca): dopo 60 giorni dalla notifica della cartella, l’agente della riscossione può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore. Se il debito supera 20.000 €, l’ipoteca può essere iscritta anche prima dell’espropriazione e, trascorsi sei mesi senza pagamento, può procedere l’esecuzione .
  • Articolo 86 (Fermo amministrativo): prevede il blocco del veicolo mediante iscrizione al PRA dopo un preavviso. Il contribuente ha 30 giorni per pagare o chiedere la rateizzazione; se dimostra che il veicolo è strumentale all’attività professionale o destinato al trasporto di persone disabili, il fermo non è iscritto .

1.3 D.P.R. 600/1973 e obblighi IRPEF per i lavoratori domestici

L’art. 23 del D.P.R. 600/1973 stabilisce che il datore di lavoro domestico non è sostituto d’imposta, per cui non effettua ritenute IRPEF . Pertanto i redditi percepiti dalla badante con partita IVA o come collaboratrice domestica devono essere dichiarati autonomamente, con eventuale obbligo di presentare il modello 730 o RED. Il lavoratore deve verificare se rientra nelle soglie di esonero (8.000 € annui circa) e, in caso contrario, provvedere al pagamento delle imposte.

1.4 DL 118/2021: composizione negoziata della crisi d’impresa

Il decreto convertito in legge ha introdotto una procedura stragiudiziale per la prevenzione della crisi: l’imprenditore in difficoltà può chiedere alla Camera di Commercio la nomina di un esperto indipendente che assista le trattative con i creditori. L’art. 2 del DL prevede che l’imprenditore commerciale o agricolo in squilibrio economico‑finanziario possa richiedere la nomina quando esiste una prospettiva di risanamento . L’esperto, iscritto in appositi elenchi presso le Camere di Commercio, facilita la negoziazione e verifica la sostenibilità del piano .

1.5 Legge di Bilancio 2026: Rottamazione Quinquies

La bozza della legge di bilancio 2026, approvata in via preliminare il 18 ottobre 2025, introduce una nuova rottamazione quinquies, rivolta a chi non è riuscito a saldare le cartelle con la precedente rottamazione quater. L’articolo 23 del disegno di legge prevede che possano essere definiti i carichi affidati ad Agenzia Entrate‑Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 . La misura consente di estinguere i debiti versando solo il capitale e le spese di notifica, escludendo sanzioni, interessi e aggio .

Le principali caratteristiche sono:

  • Ambito temporale ampliato: rispetto alla rottamazione quater, che riguardava i carichi fino al 30 giugno 2022, la quinquies include anche quelli del 2023 .
  • Piano di rientro lungo: è possibile pagare in un massimo di 54 rate bimestrali (circa nove anni), con interessi al 4 % a partire dal 1° agosto 2026 .
  • Decadenza più flessibile: la perdita del beneficio scatta solo in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata .
  • Riammissione dei decaduti: il comma 18 consente di definire anche i debiti per i quali si sia già decaduti da precedenti definizioni agevolate, a condizione che la decadenza sia avvenuta entro il 30 settembre 2025 .
  • Presentazione telematica: la domanda deve essere inviata online entro il 30 aprile 2026 e l’ADER comunicherà l’importo entro il 30 giugno 2026. Il pagamento potrà avvenire in unica soluzione o in rate bimestrali .
  • Benefici immediati: con la presentazione della domanda si sospendono automaticamente le azioni esecutive (fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti) e i termini di prescrizione .

1.6 Altri riferimenti normativi utili

Oltre ai testi principali, meritano attenzione:

  • Tasso di interesse legale: il decreto MEF 11 dicembre 2025 ha fissato il tasso legale al 1,60 % dal 1° gennaio 2026, in calo rispetto al 2 % del 2025 . Questo incide sul calcolo degli interessi di mora nelle cartelle.
  • INPS Gestione Separata: l’aliquota per i professionisti senza altra forma pensionistica obbligatoria è pari al 26,07 % nel 2025 e dovrebbe restare invariata nel 2026 . La contribuzione ridotta al 24 % si applica a chi ha un’altra cassa o è già pensionato .
  • Sostituto d’imposta nei rapporti domestici: i datori di lavoro domestico non sono sostituti d’imposta, quindi i lavoratori (colf e badanti) devono versare direttamente l’IRPEF .

2 Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica di un atto di riscossione

La notifica di una cartella esattoriale o di un avviso di accertamento rappresenta l’inizio della riscossione coattiva. Per chi esercita la professione di badante in proprio, ogni atto può mettere a rischio il patrimonio e la possibilità di lavorare. È quindi fondamentale conoscere le scadenze e i rimedi.

2.1 Notifica dell’atto

  1. Avviso bonario o avviso di accertamento: l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente eventuali differenze rispetto a quanto dichiarato. In caso di inadempimento, emette l’avviso di accertamento con annessa intimazione a pagare entro 60 giorni.
  2. Cartella di pagamento: dopo l’iscrizione a ruolo, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invia la cartella. Dal momento della notifica, il contribuente dispone di 60 giorni per pagare, richiedere la rateizzazione o presentare ricorso. Il mancato pagamento consente all’agente della riscossione di procedere con gli atti cautelari e esecutivi.
  3. Atti cautelari ed esecutivi: trascorsi 60 giorni senza pagamento, possono essere iscritti fermi amministrativi sui veicoli , ipoteche sugli immobili o avviati pignoramenti dei conti correnti .

2.2 Controllo del termine di prescrizione e decadenza

Prima di pagare o impugnare, occorre verificare se il credito è prescritto. In generale:

  • IRPEF, IVA e tributi erariali: prescrizione di 10 anni dalla notifica dell’avviso di accertamento.
  • Contributi previdenziali INPS: 5 anni, ridotti a 3 anni in alcuni casi.
  • Sanzioni amministrative: 5 anni.
  • Debiti iscritti a ruolo: l’azione esecutiva deve essere intrapresa entro cinque anni dalla notifica della cartella, pena la decadenza. Anche i singoli atti cautelari, come la riscossione mediante pignoramento, devono essere fatti entro questo termine.

Verificare la notifica: spesso le cartelle sono notificate a indirizzi errati o a soggetti diversi. Una notifica inesistente o nulla può essere contestata per chiedere l’annullamento dell’atto.

2.3 Impugnazione dell’atto

Il ricorso avverso la cartella va presentato entro 60 giorni dalla notifica all’ufficio che ha emesso l’atto e depositato presso la Corte di giustizia tributaria competente. Nel ricorso si possono sollevare eccezioni quali:

  • Prescrizione o decadenza del credito.
  • Notifica inesistente o nulla.
  • Mancanza di motivazione: la cartella deve indicare l’origine e la natura del debito.
  • Difetto di legittimazione: spesso le cartelle vengono emesse quando il credito è già stato rateizzato o condonato.
  • Errori di calcolo: importi già pagati, interessi applicati in eccesso (ad esempio uso di un tasso di mora superiore al tasso legale che per il 2026 è dell’1,60 % ).

La presentazione del ricorso non sospende automaticamente la riscossione. Per evitare pignoramenti e ipoteche è necessario chiedere, contestualmente al ricorso, la sospensione dell’esecuzione. L’Avv. Monardo e il suo staff verificano la sussistenza dei requisiti e predispongono istanza motivata.

2.4 Rateizzazione del debito

Se il debito è corretto ma non è possibile pagare in un’unica soluzione, è possibile chiedere la rateizzazione ordinaria ex art. 19 DPR 602/1973. Le principali caratteristiche:

  • Importo massimo: fino a 120.000 € di debito senza necessità di documentare lo stato di difficoltà; per importi superiori è richiesta la documentazione della situazione economica.
  • Numero di rate: fino a 72 rate mensili ordinariamente, estendibili a 120 in situazioni di grave difficoltà.
  • Decadenza: si decade in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive. Dopo la decadenza, l’agente della riscossione procede in via esecutiva.

La rottamazione quinquies (analizzata nel § 7) rappresenta una rateizzazione speciale con condizioni più favorevoli: 54 rate bimestrali, interessi al 4 % e possibilità di riammissione dopo la decadenza .

2.5 Pignoramento del conto corrente

Quando il debito non viene pagato, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può ordinare alla banca di versare le somme presenti sul conto corrente del debitore. Ai sensi dell’art. 72‑bis DPR 602/1973, l’ordine si estende alle somme già esistenti e a quelle che matureranno entro 60 giorni . La Cassazione, con la sentenza 28520/2025, ha precisato che l’effetto si prolunga per 60 giorni, anche se il conto è in rosso . Pertanto è fondamentale intervenire tempestivamente per chiedere la sospensione e valutare la possibilità di rateizzare o rottamare il debito.

2.6 Pignoramento dello stipendio o della pensione

Se il debitore percepisce un reddito da lavoro dipendente o una pensione (anche come integrazione alla prestazione autonoma), l’Agenzia può pignorare una parte delle somme presso il datore di lavoro o l’INPS. L’art. 72‑ter DPR 602/1973 stabilisce limiti più favorevoli rispetto al pignoramento ordinario: un decimo delle somme fino a 2.500 €, un settimo per somme da 2.500 a 5.000 €, e i limiti generali dell’art. 545 c.p.c. per importi superiori .

2.7 Ipoteca e fermo amministrativo

Decorso il termine per il pagamento senza che il contribuente abbia pagato o rateizzato, l’Agente della riscossione può iscrivere ipoteca sugli immobili (art. 77 DPR 602/1973) per debiti superiori a 20.000 € . L’iscrizione di ipoteca prelude all’espropriazione se il debito non viene saldato entro sei mesi. Nei confronti dei professionisti che utilizzano l’auto per lavorare, il fermo amministrativo può paralizzare l’attività. È possibile evitarlo dimostrando che il veicolo è strumentale all’attività o destinato al trasporto di disabili .

2.8 Procedura di sovraindebitamento

Se la badante ha debiti insostenibili, può ricorrere alle procedure di sovraindebitamento disciplinate dal Codice della crisi:

  • Piano del consumatore: riservato al debitore persona fisica senza partita IVA o con attività di modeste dimensioni. Prevede la ristrutturazione dei debiti mediante un piano che può ridurre le somme dovute e dilazionare i pagamenti. La Cassazione ha stabilito che l’omologazione è impugnabile solo da chi ha partecipato al procedimento e che il termine di moratoria per i creditori privilegiati può essere derogato se il piano è più vantaggioso .
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: richiede l’adesione della maggioranza dei creditori e permette di ridurre i debiti anche verso l’erario, se si dimostra la convenienza della proposta ai sensi dell’art. 63 del Codice .
  • Liquidazione controllata: il debitore mette a disposizione il proprio patrimonio da liquidare sotto il controllo del tribunale; al termine può chiedere l’esdebitazione (cancellazione dei debiti) se non possiede beni sufficienti .

L’accesso a queste procedure richiede l’assistenza di un Gestore della crisi e la presentazione di un ricorso al tribunale. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore e professionista fiduciario di un OCC, può valutare l’idoneità del cliente e predisporre il piano.

3 Difese e strategie legali

Per proteggere il patrimonio e continuare a lavorare non basta conoscere le leggi: è necessario pianificare una strategia. Di seguito le principali difese a disposizione della badante con partita IVA che accumula debiti.

3.1 Impugnare la cartella esattoriale

L’impugnazione della cartella è possibile quando l’atto presenta vizi di notifica, di motivazione o di calcolo. Il ricorso va presentato alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni. Tra le difese più efficaci:

  1. Vizi formali: notifica inesistente (per esempio recapito a un indirizzo errato o con modalità non ammesse), difetto di sottoscrizione, mancanza di indicazione del responsabile del procedimento.
  2. Sospensione del debito per causa di forza maggiore: malattia grave, calamità naturale o eventi imprevedibili possono giustificare la sospensione.
  3. Errori di calcolo e interessi illegittimi: verifica del tasso legale; l’interesse legale per il 2026 è dell’1,60 % . Anche l’applicazione di interessi di mora o sanzioni cancellate dalla legge di bilancio può essere contestata.
  4. Prescrizione e decadenza: come illustrato nel § 2.2.
  5. Difetto di legittimazione passiva: se il debito è stato ceduto o se l’obbligazione è estinta, l’atto può essere annullato.
  6. Responsabilità degli amministratori o soci: qualora il debito derivi da una società di cui la badante è socia o amministratrice, occorre verificare l’applicazione dell’art. 36 DPR 602/1973 per limitare la responsabilità .

3.2 Opposizione agli atti cautelari: fermo, ipoteca e pignoramento

Fermo amministrativo: è possibile presentare opposizione al giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica del preavviso o dell’iscrizione, contestando la proporzionalità della misura o l’utilizzo strumentale del veicolo per la professione. In caso di morosità modesta, la sospensione può essere richiesta con rateizzazione.

Ipoteca: l’opposizione si propone al tribunale ordinario. È possibile contestare l’omissione del preavviso di iscrizione (30 giorni prima), la mancata verifica della proporzionalità tra il valore dell’immobile e il debito (l’ipoteca è vietata se il debito è inferiore a 20.000 € ) o l’assenza di notifica della cartella.

Pignoramento del conto: si può ricorrere al giudice dell’esecuzione per contestare l’illegittimità del pignoramento ex art. 72‑bis, ad esempio per violazione dei limiti di pignorabilità o perché il pignoramento riguarda somme non ancora esigibili. Inoltre, si può chiedere la conversione del pignoramento (pagamento rateale) oppure la riduzione delle somme sequestrate quando si dimostra che il conto è destinato all’attività professionale e contiene somme non pignorabili.

3.3 Sospensione della riscossione e misure cautelari

Quando si presenta ricorso o si aderisce a un piano di rateizzazione/rottamazione, è possibile ottenere la sospensione della riscossione:

  • Istanza di sospensione in autotutela: da presentare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, allegando la prova dei vizi dell’atto.
  • Sospensione giudiziale: la Corte di giustizia tributaria può sospendere l’esecutività della cartella quando sussistono gravi e irreparabili danni e fumus boni iuris (probabilità di vittoria).
  • Sospensione automatica: con la presentazione della domanda di rottamazione quinquies si sospendono le azioni esecutive e i termini di prescrizione ; la sospensione permane fino al pagamento della prima rata.

3.4 Trattative con la banca o la finanziaria

Molti badanti con partita IVA finanziano l’acquisto di auto o attrezzature attraverso prestiti. Se si accumulano rate impagate e la banca minaccia il pignoramento, è possibile intraprendere trattative per ristrutturare il debito:

  • Piano di rientro volontario: accordo con rate più sostenibili e, talvolta, riduzione degli interessi o degli oneri di mora. È necessario dimostrare la propria solvibilità futura.
  • Saldo e stralcio: proposta di pagamento immediato di una somma ridotta rispetto al debito complessivo. Le banche accettano quando temono di non recuperare l’intero credito.
  • Contestazione delle clausole abusive: gli interessi usurari, le commissioni anatocistiche o le polizze accessorie possono essere contestati con un ricorso presso il tribunale.

L’assistenza di un avvocato esperto di diritto bancario è imprescindibile per valutare la legittimità del contratto e negoziare con l’istituto di credito.

3.5 Responsabilità del datore di lavoro e cooperativa

Alcune badanti operano tramite cooperative o agenzie che fatturano per loro conto. In questi casi la ripartizione delle responsabilità fiscali può essere complessa. Se il rapporto è configurabile come lavoro subordinato, la cooperativa potrebbe essere responsabile dei contributi e delle imposte. Occorre valutare la possibilità di richiedere l’intervento dell’Ispettorato del Lavoro per la corretta qualificazione del rapporto.

4 Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore ed esdebitazione

Affrontare il debito non significa sempre dover pagare tutto in un’unica soluzione. Le normative italiane mettono a disposizione strumenti per ridurre il carico debitorio.

4.1 Rottamazione Quater e Rottamazione Quinquies

La Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha introdotto la rottamazione quater, permettendo ai contribuenti di estinguere i debiti iscritti a ruolo tra il 2000 e il 30 giugno 2022 pagando solo il capitale e le spese di notifica. La Legge di bilancio 2026 amplia l’intervallo temporale al 31 dicembre 2023 e crea la rottamazione quinquies . Di seguito una sintesi delle differenze principali.

Tabella 1 – Confronto fra Rottamazione Quater e Quinquies

CaratteristicaRottamazione Quater (Legge 197/2022)Rottamazione Quinquies (DDL Legge di bilancio 2026)
Periodo dei carichi1 gennaio 2000 – 30 giugno 20221 gennaio 2000 – 31 dicembre 2023
Numero massimo di rate18 rate (prevalentemente trimestrali)54 rate bimestrali (durata circa 9 anni)
Tasso di interesse sulle rate2 % annuo dal 1° novembre 20234 % annuo dal 1° agosto 2026
Causa di decadenzamancato pagamento di una rata oltre 5 giornimancato pagamento di due rate, anche non consecutive
Riammissione decadutinon prevista per i debiti già rottamatiammessa: possono aderire i decaduti dalle rottamazioni precedenti se la decadenza è avvenuta entro il 30 settembre 2025
Procedura di adesionedomanda entro il 30 aprile 2023; prime rate 31 ottobre e 30 novembre 2023domanda entro il 30 aprile 2026; comunicazione importi entro il 30 giugno 2026; prima rata 31 luglio 2026

Vantaggi: entrambe le definizioni consentono di versare solo il capitale, cancellando sanzioni, interessi di mora e aggio . Per le badanti con partita IVA, ciò può significare un risparmio fino al 60 % del debito e la sospensione immediata delle azioni esecutive .

Quando conviene aderire? La definizione agevolata conviene quando il debito è elevato rispetto al capitale e le sanzioni e gli interessi costituiscono una quota significativa. Occorre però valutare la capacità di sostenere i pagamenti, soprattutto per la rottamazione quinquies che prevede un tasso di interesse più alto. L’Avv. Monardo può simulare il piano di rientro e consigliare se aderire o presentare ricorso.

4.2 Saldo e stralcio e transazione fiscale (art. 63 CCII)

Il saldo e stralcio è un accordo con il fisco o con i creditori privati per estinguere il debito pagando una somma inferiore. Si applica soprattutto ai debiti deteriorati delle banche e agli avvisi di accertamento in fase di riscossione. Per il fisco, l’art. 63 CCII consente la transazione fiscale nell’ambito di un piano di ristrutturazione: il debitore può proporre la riduzione delle imposte, contributi e sanzioni; l’Agenzia delle Entrate deve esprimersi entro 60 giorni e l’accordo è efficace solo se il debitore rispetta i pagamenti .

4.3 Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione dei debiti

Quando la badante non riesce a pagare i debiti anche dopo la rottamazione, può accedere alle procedure di sovraindebitamento:

  1. Piano del consumatore: riservato alla persona fisica che ha contratto debiti per esigenze personali o familiari. Permette di proporre ai creditori un piano con falcidie e dilazioni. L’omologazione può essere impugnata solo da chi ha partecipato al procedimento ; la Cassazione ha anche stabilito che il termine di moratoria di un anno per i creditori privilegiati può essere derogato se il piano è più vantaggioso .
  2. Accordo di ristrutturazione: richiede l’adesione della maggioranza dei creditori (almeno il 60 %) e prevede l’approvazione del giudice. I creditori pubblici (fisco e INPS) possono aderire se l’offerta è più conveniente del risultato della liquidazione .
  3. Liquidazione controllata: il debitore mette a disposizione il proprio patrimonio, che viene liquidato sotto la supervisione del tribunale. Dopo la chiusura della procedura, il debitore può ottenere l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti residui .

Queste procedure richiedono la nomina di un Gestore della crisi da parte dell’OCC. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore iscritto, guida il debitore dalla predisposizione del piano all’omologazione, garantendo il rispetto delle formalità.

4.4 Composizione negoziata della crisi (DL 118/2021)

Per i badanti che hanno organizzato la propria attività sotto forma di impresa (per esempio cooperative individuali o micro-imprese), il DL 118/2021 consente di attivare la composizione negoziata. L’imprenditore in squilibrio patrimoniale può chiedere alla Camera di Commercio la nomina di un esperto indipendente. Il professionista facilita le trattative con i creditori per rinegoziare i debiti e consentire il proseguimento dell’attività . La procedura è stragiudiziale, volontaria e può essere attivata anche in presenza di insolvenza imminente. È particolarmente utile quando il badante gestisce altri collaboratori o è titolare di una micro‑impresa.

4.5 Esdebitazione per il debitore incapiente

Il Codice della crisi prevede una misura innovativa: l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII). Se il debitore non dispone di beni o redditi sufficienti e la situazione non dipende da dolo o colpa grave, può ottenere la cancellazione integrale dei debiti residui . La procedura prevede la nomina di un OCC, la verifica del requisito di meritevolezza e l’attestazione della situazione patrimoniale. Una volta concessa, l’esdebitazione permette al debitore di ripartire senza fardelli, ma non impedisce la prosecuzione dei procedimenti penali per eventuali reati tributari.

5 Errori comuni e consigli pratici

Molti contribuenti aggravano la propria situazione per mancanza di informazioni o per errori procedurali. Ecco i principali errori da evitare e alcuni consigli utili:

  1. Ignorare le notifiche: la mancata apertura delle lettere o delle PEC contenenti cartelle e avvisi è uno degli errori più diffusi. Anche quando non si è in grado di pagare, è sempre bene leggere l’atto e rivolgersi a un professionista per verificare i termini e i rimedi.
  2. Pagare senza verificare: spesso le cartelle contengono errori o debiti prescritti. Pagare senza contestare comporta la rinuncia a eventuali annullamenti.
  3. Confondere rateizzazione ordinaria e rottamazione: la rateizzazione ordinaria prevede 72 o 120 rate ma non cancella sanzioni e interessi; la rottamazione consente lo sconto ma richiede il rispetto delle scadenze. Valutare sempre quale opzione è più conveniente.
  4. Non aggiornare l’indirizzo PEC: dal 2023 l’Agenzia delle Entrate può notificare gli atti via PEC. È fondamentale mantenere attiva una casella PEC e comunicare eventuali variazioni.
  5. Sottovalutare l’obbligo di dichiarazione: il datore di lavoro domestico non è sostituto d’imposta , quindi la badante deve compilare e presentare il modello 730 (o il modello PF) anche se i redditi sono modesti. L’omesso versamento dell’IRPEF comporta sanzioni.
  6. Mancata iscrizione alla Gestione Separata: chi esercita la professione come autonomo deve versare i contributi alla Gestione Separata INPS con aliquota 26,07 % . Il mancato versamento genera debiti contributivi e impedisce l’accesso all’assistenza (malattia, maternità, ISCRO).
  7. Trascurare la documentazione: nella procedura di sovraindebitamento è essenziale fornire tutti i documenti: elenco dei creditori, dichiarazioni fiscali, estratti conto, spese familiari. La Cassazione ha stabilito che l’omologazione del piano presuppone che l’OCC e il giudice abbiano verificato la completezza della documentazione , quindi eventuali lacune non possono essere imputate al debitore.
  8. Aspettare l’ultimo momento: le rottamazioni e le definizioni agevolate hanno scadenze rigide. Occorre aderire entro i termini (30 aprile 2026 per la quinquies ) per evitare la perdita del beneficio.

Consigli pratici

  • Conservare tutte le ricevute di pagamento e le comunicazioni ricevute; saranno utili per contestare eventuali duplicazioni.
  • Calcolare la capacità di pagamento prima di aderire a una rateizzazione; in caso di difficoltà, optare per una procedura di sovraindebitamento.
  • Chiedere una pre‑istruttoria presso l’OCC per valutare l’ammissibilità al piano del consumatore o all’accordo di ristrutturazione.
  • Non affidarsi a soluzioni fai‑da‑te: la normativa è complessa e richiede competenze legali e contabili. Rivolgersi sempre a un avvocato specializzato.

6 Domande frequenti (FAQ)

Di seguito una serie di quesiti ricorrenti tra i badanti che operano con partita IVA. Le risposte forniscono indicazioni pratiche e richiamano le fonti normative.

  1. Sono una badante con partita IVA e non ho dichiarato i compensi degli ultimi anni. Posso regolarizzare la mia posizione?
    Sì. Puoi presentare le dichiarazioni omesse e versare le imposte dovute con sanzioni ridotte tramite il ravvedimento operoso. Tuttavia, se hai ricevuto avvisi di accertamento, potresti aderire alla rottamazione quinquies pagando solo il capitale e le spese . È importante farti assistere da un professionista per calcolare l’importo e rispettare le scadenze.
  2. Il datore di lavoro domestico deve versare l’IRPEF per la badante?
    No. L’art. 23 DPR 600/1973 stabilisce che il datore di lavoro domestico non è sostituto d’imposta . Pertanto la badante deve dichiarare e pagare autonomamente le imposte.
  3. Cosa succede se non pago le cartelle esattoriali?
    Dopo 60 giorni dalla notifica, l’agente della riscossione può iscrivere fermo amministrativo, ipoteca e avviare il pignoramento . È quindi fondamentale chiedere la rateizzazione o presentare ricorso entro i termini.
  4. Posso oppormi al pignoramento del conto corrente?
    Sì. Puoi contestare l’atto per vizi formali o per violazione dei limiti di pignorabilità. La Cassazione ha affermato che il pignoramento resta efficace per 60 giorni , quindi è indispensabile intervenire prima che la banca versi le somme all’erario.
  5. Il pignoramento dello stipendio o della pensione ha limiti?
    Sì. L’art. 72‑ter DPR 602/1973 prevede che per somme fino a 2.500 € la quota pignorabile è un decimo; per somme da 2.500 a 5.000 € è un settimo; sopra i 5.000 € valgono i limiti generali .
  6. Ho debiti con la banca per un prestito auto. Posso ridurre gli interessi?
    È possibile negoziare un piano di rientro o un saldo e stralcio. Verifica se ci sono clausole abusive (interessi usurari, anatocismo); in tal caso puoi ricorrere al tribunale per chiederne la nullità.
  7. Posso aderire alla rottamazione quinquies se ho aderito alla quater e sono decaduto?
    Sì. La bozza della legge di bilancio 2026 prevede la riammissione dei decaduti dalle precedenti rottamazioni per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2023, purché la decadenza sia avvenuta entro il 30 settembre 2025 .
  8. Se rateizzo il debito, posso comunque lavorare con la mia auto?
    Sì. Con la rateizzazione o la rottamazione si ottiene la sospensione dei fermi amministrativi . Tuttavia, se il fermo è già iscritto e si è provveduto alla vendita del veicolo, la revoca non è possibile.
  9. Come si calcola la prescrizione per le cartelle?
    La prescrizione dipende dal tipo di tributo. Per l’IRPEF e l’IVA è di 10 anni; per i contributi INPS di 5 anni. Se la cartella non è seguita da atti esecutivi entro cinque anni, si può eccepire la decadenza.
  10. Una badante con redditi bassi può essere esonerata dalla dichiarazione dei redditi?
    Sì, se il reddito complessivo non supera circa 8.000 € annui e non sono state operate ritenute d’acconto . Tuttavia è consigliabile presentare comunque la dichiarazione per recuperare eventuali detrazioni.
  11. Che differenza c’è fra piano del consumatore e accordo di ristrutturazione?
    Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche e non richiede il voto dei creditori; l’accordo di ristrutturazione richiede l’adesione di almeno il 60 % dei creditori e può includere la transazione fiscale .
  12. Posso ottenere l’esdebitazione se non ho beni?
    Sì. L’art. 283 CCII consente l’esdebitazione del debitore incapiente dopo la chiusura della liquidazione controllata . Occorre dimostrare di aver agito con buona fede e che la situazione di insolvenza non deriva da colpa grave o frode.
  13. Cosa prevede il DL 118/2021 per l’imprenditore individuale?
    Introduce la composizione negoziata della crisi: l’imprenditore in squilibrio patrimoniale può chiedere alla Camera di Commercio la nomina di un esperto indipendente per rinegoziare i debiti e prevenire l’insolvenza .
  14. Quali sono i costi delle procedure di sovraindebitamento?
    Varia in base alla complessità del piano e all’entità del debito. Ci sono i costi dell’OCC, i compensi del gestore della crisi e gli onorari legali. Spesso sono rateizzabili e possono essere inseriti nel piano stesso.
  15. L’INPS applica interessi sulle rate dei contributi non pagati?
    Sì. In caso di rateizzazione dei contributi, gli interessi di mora vengono calcolati sul tasso legale (1,60 % nel 2026 ). Per i contributi della Gestione Separata non esiste un minimo contributivo: si versa solo sul reddito effettivo .
  16. Esistono agevolazioni contributive per le badanti?
    Le badanti in regime forfettario versano contributi ridotti rispetto al regime ordinario e possono dedurre dal reddito imponibile parte dei contributi versati. Inoltre, la detrazione fiscale del 19 % per i costi delle badanti sostenuti dai familiari assistiti resta valida.
  17. Posso pagare l’IRPEF tramite F24 online?
    Sì. Puoi utilizzare l’home banking o il sito dell’Agenzia delle Entrate. Attenzione però alle scadenze (saldo e primo acconto entro il 30 giugno; secondo acconto entro il 30 novembre ).
  18. È possibile sospendere il fermo amministrativo se l’auto è strumentale?
    Sì. Bisogna presentare all’Agente della riscossione una dichiarazione (modello F2/F3) dimostrando che il veicolo è essenziale per l’attività professionale o per la mobilità di un disabile .
  19. Devo pagare l’aggi di riscossione con la rottamazione?
    No. La rottamazione quinquies prevede il versamento del solo capitale e delle spese di notifica, escludendo aggio e interessi .
  20. Cosa succede se perdo il lavoro durante la rateizzazione?
    Puoi chiedere una sospensione dei pagamenti o rideterminare la rata in base al nuovo reddito. In alternativa puoi valutare l’accesso alla procedura di sovraindebitamento per proteggere i beni e ottenere condizioni di pagamento più adatte.

7 Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere l’impatto delle diverse soluzioni, proponiamo alcune simulazioni. I numeri sono indicativi e vanno adattati alla situazione personale. Si considerano debiti relativi a imposte, contributi e cartelle, ipotizzando che la badante abbia un reddito da partita IVA e non abbia altre forme di previdenza.

7.1 Simulazione 1 – Debito fiscale di 15 000 € con rottamazione quinquies

Situazione iniziale: Debito di 15 000 € (capitale 10 000 €, sanzioni e interessi 5 000 €).

Senza rottamazione: la badante dovrebbe pagare l’intero importo, oltre agli interessi di mora (1,60 % nel 2026). Supponendo che paghi in 5 anni con rateazione ordinaria, il costo totale potrebbe superare 17 000 €.

Con rottamazione quinquies: pagando solo il capitale (10 000 €) e le spese di notifica, con rateizzazione in 54 rate bimestrali. Ogni rata sarebbe circa 10 000 € / 54 = 185,19 € più gli interessi del 4 % annuo dal 1° agosto 2026. Il tasso di interesse è più alto di quello legale ma l’importo complessivo risparmiato rispetto alla somma originaria (17 000 €) resta notevole. La sospensione delle azioni esecutive consente di continuare a lavorare.

7.2 Simulazione 2 – Debito INPS Gestione Separata e piano del consumatore

Situazione: Debiti contributivi pari a 8 000 € (anni 2023‑2024) e debiti fiscali per 6 000 €. La badante non dispone di beni significativi.

Piano del consumatore: Si elabora un piano con pagamento integrale dei contributi INPS (preferiti) e falcidia del 50 % sui debiti fiscali, da pagare in 5 anni con rata mensile di 175 €. La Cassazione consente di dilazionare i creditori privilegiati oltre la moratoria annuale se il piano offre garanzie migliori . Dopo l’omologazione, i creditori non possono espropriare i beni e, se la badante è incapiente, potrebbe ottenere l’esdebitazione finale .

7.3 Simulazione 3 – Pignoramento del conto corrente

Situazione: Debito di 5 000 €. Agenzia Entrate-Riscossione notifica l’atto di pignoramento il 1° marzo 2026. Il conto corrente presenta un saldo di 1 000 €.

Ai sensi dell’art. 72‑bis DPR 602/1973, la banca è tenuta a bloccare le somme e a versarle all’ente riscossore entro 60 giorni . Se nel corso dei 60 giorni vengono accreditati stipendi o pagamenti, anche queste somme vengono bloccate . Il debitore presenta ricorso e chiede la sospensione; il giudice concede la sospensione in presenza di vizi nella notifica. Nel frattempo, la badante aderisce alla rottamazione quinquies, ottenendo la sospensione automatica dell’azione esecutiva .

7.4 Simulazione 4 – Fermo amministrativo

Situazione: Il 10 maggio 2025 viene notificato un preavviso di fermo per un debito di 3 000 €. La badante utilizza l’auto per spostarsi tra le abitazioni degli assistiti.

Entro 30 giorni la badante presenta la domanda di rateizzazione e allega la dichiarazione che attesta l’uso professionale del veicolo . Il fermo non viene iscritto. Se avesse ignorato il preavviso, avrebbe rischiato il blocco del veicolo con conseguenze lavorative.

7.5 Simulazione 5 – Esdebitazione dell’incapiente

Situazione: Una badante con partita IVA ha chiuso l’attività e non possiede beni. I debiti ammontano a 30 000 €, di cui 15 000 € verso l’erario e 15 000 € verso le banche.

Si presenta ricorso per liquidazione controllata. Dopo la vendita dei pochi beni personali si soddisfano i creditori per 5 000 €. Alla chiusura della procedura, la badante richiede l’esdebitazione ai sensi dell’art. 283 CCII. Il tribunale concede la cancellazione dei 25 000 € residui, poiché la situazione non è dovuta a dolo o colpa grave .

Conclusione

La gestione del debito per una badante con partita IVA richiede competenze giuridiche e fiscali approfondite. La normativa italiana offre numerosi strumenti per difendere i contribuenti e consentire loro di uscire dalla spirale dei debiti: ricorsi, sospensioni, rateizzazioni, rottamazioni, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, esdebitazione. Ogni strumento ha requisiti e scadenze precise; conoscerle e applicarle correttamente è essenziale per evitare pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi.

In questo articolo abbiamo visto come la Legge di bilancio 2026 introduce la Rottamazione Quinquies, offrendo un piano fino a 54 rate bimestrali con interessi al 4 % e riammettendo chi è decaduto dalle precedenti definizioni ; come la Cassazione tutela il diritto di difesa nelle procedure di sovraindebitamento e consente deroghe ai limiti di moratoria ; e come l’art. 23 DPR 600/1973 obbliga i lavoratori domestici a gestire da soli l’IRPEF , rendendo ancora più importante una corretta gestione fiscale.

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