Introduzione
Il mestiere del venditore ambulante è una tradizione antica e preziosa per l’economia italiana, in particolare nei piccoli comuni e nelle regioni del Sud come la Calabria. Spesso però l’attività si svolge senza grandi tutele: basta una stagione andata male, la perdita di un mercato o l’aumento delle spese per trovarsi in difficoltà. Le cartelle esattoriali e i decreti ingiuntivi non tardano ad arrivare, e il rischio di pignoramenti o addirittura di perdere l’automezzo con cui si lavora è concreto. Difendersi è possibile, ma richiede tempestività, competenza e conoscenza delle leggi che disciplinano la riscossione e la gestione dei debiti. L’obiettivo di questo approfondimento è offrire a chi fa l’ambulante una guida completa e aggiornata (gennaio 2026) su come tutelarsi da fisco e banche, sfruttare gli strumenti di legge per ristrutturare i debiti e uscire dalla spirale del sovraindebitamento.
Perché è importante conoscere le regole
I rischi per chi ignora i propri diritti sono elevati. Un atto di riscossione non impugnato nei termini diventa definitivo e può sfociare in fermo amministrativo del veicolo, ipoteca sull’abitazione o pignoramento del conto corrente. Molti ambulanti, inoltre, hanno debiti bancari garantiti da fideiussioni o mutui ipotecari: se non intervengono tempestivamente possono perdere la propria casa o essere iscritti alla Centrale dei rischi con gravi ripercussioni sul futuro. Il legislatore ha previsto diverse strade per il cittadino in difficoltà: rateazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore, accordi con i creditori, concordato minore e persino la esdebitazione per il debitore incapiente. Ogni strumento ha requisiti precisi, vantaggi e limiti che è fondamentale conoscere.
Le soluzioni principali e il ruolo del professionista
Tra le principali soluzioni che analizzeremo ci sono:
- Impugnare e sospendere gli atti dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (ad es. cartelle, intimazioni di pagamento, fermi e ipoteche) per vizi formali o sostanziali.
- Richiedere rateazioni ordinarie o documentate ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 602/1973, come modificato dal d.lgs. 110/2024. Il nuovo art. 19 prevede la possibilità di suddividere il debito fino a 84 rate mensili per richieste 2025‑2026, 96 rate per le richieste 2027‑2028 e 108 rate dal 2029, con criteri di accesso più flessibili .
- Usufruire delle definizioni agevolate (rottamazioni e stralci) introdotte dalla legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025). La “rottamazione‑quinquies” consente di estinguere i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 pagando solo il capitale e le spese di riscossione, senza sanzioni e interessi . Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali con scadenze fissate dal 2026 al 2035 .
- Accedere alle procedure di sovraindebitamento previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) per i debitori “meritevoli”. Qui rientrano la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67‑73 CCII), il concordato minore (artt. 74‑83 CCII), l’accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57‑64 CCII) e la liquidazione controllata (artt. 268‑287 CCII).
- Esdebitazione del debitore incapiente: una procedura speciale (art. 283 CCII) che permette la liberazione totale dai debiti quando il debitore non dispone di alcuna utilità da offrire ai creditori. La nozione di “debitore incapiente” richiede che il soggetto non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, neppure in prospettiva futura .
Per utilizzare efficacemente questi strumenti è spesso necessario analizzare attentamente gli atti, valutare la sussistenza dei presupposti normativi e predisporre documenti complessi (piani di rientro, ricorsi, domande al giudice). È qui che entra in gioco il supporto di un professionista.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con sede in Calabria e opera su tutto il territorio nazionale. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario, tributario e crisi da sovraindebitamento. Tra i suoi titoli più rilevanti ricordiamo:
- Cassazionista abilitato a patrocinare presso la Corte Suprema di Cassazione.
- Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ai sensi della legge 3/2012.
- Professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC), con esperienza nella redazione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e concordati minori.
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021 (composizione negoziata), in grado di assistere anche imprese individuali e società di piccole dimensioni.
Grazie a queste competenze l’Avv. Monardo può esaminare gli atti di riscossione, valutare la presenza di vizi o prescrizioni, proporre ricorsi davanti alle commissioni tributarie o al giudice ordinario, richiedere sospensioni dell’esecutività, trattare con il fisco e le banche per definire accordi o piani di rientro sostenibili, e guidare il debitore nelle procedure di sovraindebitamento, dalla stesura del piano alla sua omologazione.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
Per affrontare correttamente i debiti derivanti da imposte, contributi e finanziamenti è essenziale conoscere il quadro normativo e le sentenze più recenti. Di seguito vengono richiamati i riferimenti principali.
1.1 Definizione di sovraindebitamento e consumatore
La legge 27 gennaio 2012, n. 3, integrata e poi sostituita dal Codice della crisi, ha introdotto nell’ordinamento la nozione di sovraindebitamento, definito come uno stato di perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile che determina la significativa difficoltà di adempiere regolarmente . La stessa norma definisce consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta . Questa distinzione è cruciale perché soltanto il consumatore può accedere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
1.2 Sentenza Cass. n. 29746/2025: chi è consumatore
Nel novembre 2025 la Corte di cassazione (sez. I, sent. 29746) ha ribadito in modo autorevole che può considerarsi consumatore solo chi contrae debiti per finalità estranee all’attività professionale o imprenditoriale. La Corte ha sottolineato che chi presta fideiussioni a favore della propria società non ha scopi personali ma partecipa al rischio d’impresa e pertanto non può accedere al piano del consumatore . La pronuncia richiama la direttiva europea 1023/2019 e conferma che la nozione di consumatore nel CCII riprende quella del Codice del consumo e della legge 3/2012 . Per gli ambulanti che hanno garantito i debiti della propria ditta individuale o di società di famiglia, questa sentenza segnala la necessità di valutare attentamente la procedura più adatta (concordato minore o liquidazione controllata).
1.3 Dilazione del pagamento dei ruoli – Art. 19 D.P.R. 602/1973 riformato
La riscossione dei tributi avviene tramite l’iscrizione a ruolo e la successiva notifica di cartelle di pagamento. L’art. 19 del D.P.R. 602/1973 disciplina la rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo. Il d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110, ha modificato radicalmente l’art. 19, consentendo di ottenere rateazioni più lunghe e introducendo criteri basati sull’entità del debito e sulla difficoltà economica. La norma ora prevede che:
- su semplice richiesta del contribuente che dichiara una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico‑finanziaria, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può concedere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo (fino a 120.000 euro per ciascuna richiesta) fino a 84 rate mensili per le domande presentate nel 2025‑2026, 96 rate per quelle presentate nel 2027‑2028 e 108 rate per le richieste dal 2029 ;
- su richiesta documentata, quando l’importo da rateizzare è superiore a 120.000 euro, l’Agenzia può concedere fino a 120 rate mensili indipendentemente dalla data di presentazione ;
- per somme fino a 120.000 euro ma con istanza documentata, le rate possono andare da 85 a 120 per le richieste 2025‑2026, da 97 a 120 per quelle 2027‑2028 e da 109 a 120 dal 2029 ;
- durante l’esame dell’istanza sono sospesi i termini di prescrizione e non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche, né avviate procedure esecutive ;
- il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione e la riscossione immediata del saldo .
Questa forma di dilazione rappresenta uno strumento importante per gli ambulanti che hanno cartelle accumulate ma possono dimostrare difficoltà momentanee. Tuttavia non comporta alcun abbuono di sanzioni o interessi; si tratta pur sempre di pagare tutto il debito nel tempo.
1.4 Rottamazione‑quinquies (legge di Bilancio 2026)
La legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026) ha introdotto la definizione agevolata denominata “rottamazione‑quinquies”. Le norme sono contenute nell’art. 1, commi da 82 a 101, e consentono ai contribuenti di regolarizzare i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. In sintesi la misura prevede che:
- il contribuente paghi solo l’imposta e i rimborsi spese, escludendo sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione ;
- l’adesione deve avvenire entro il 30 aprile 2026 attraverso modalità telematiche; l’agente della riscossione mette a disposizione un modello di dichiarazione e i carichi definibili ;
- il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali (con scadenze fisse: 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026 per le prime tre rate, e poi da gennaio 2027 al 2035) ;
- in caso di rateazione sono dovuti interessi del 3 % annuo a decorrere dall’agosto 2026 ma non gli interessi per la dilazione previsti dall’art. 19 ;
- sono escluse dalla rottamazione alcune categorie di tributi, tra cui gli aiuti di Stato, le imposte da accertamento e i contributi fissi INPS, l’IVA in dogana, l’IMU non derivante da dichiarazioni, i debiti verso INAIL e i tributi locali (salvo decisione del comune) .
La rottamazione‑quinquies è vantaggiosa perché azzera sanzioni e interessi e consente un pagamento molto dilazionato. Tuttavia non sono inclusi debiti affidati dopo il 31 dicembre 2023 e quelli relativi a tributi non erariali; inoltre l’omesso pagamento di una sola rata comporta la revoca dei benefici.
1.5 Fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti
L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione dispone di potenti strumenti cautelari e esecutivi. È fondamentale conoscerli per verificare se siano stati attivati correttamente e, se necessario, impugnarli.
Fermo amministrativo – è disciplinato dall’art. 86 del D.P.R. 602/1973. La legge prevede che, trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l’agente della riscossione possa iscrivere il fermo sul veicolo del debitore. Prima dell’iscrizione deve essere inviato un preavviso che concede 30 giorni per pagare, chiedere la rateizzazione o contestare il debito. Sono escluse dal fermo le auto utilizzate per l’attività professionale, per il trasporto di persone disabili o per uso pubblico . Il fermo limita la circolazione e la disponibilità del bene: trascorsi 180 giorni senza regolarizzare, chi utilizza il veicolo può essere sanzionato e il mezzo può essere sequestrato .
Ipoteca esattoriale – è regolata dall’art. 77 D.P.R. 602/1973. L’ipoteca può essere iscritta se il debito supera 20.000 euro, ma l’espropriazione dell’immobile non può avvenire finché il debito non supera 120.000 euro e non siano trascorsi almeno sei mesi dall’iscrizione . La giurisprudenza più recente è divisa: alcune pronunce (Cass. 17234/2023, 24714/2025, 15567/2025) considerano l’ipoteca valida anche sopra i 20.000 euro; altre (Cass. 17234/2023, 15567/2025) ritengono necessario il limite di 120.000 euro, considerando l’ipoteca strumentale all’espropriazione . È quindi opportuno impugnare l’ipoteca quando non ricorrono i presupposti o quando si tratta dell’unica abitazione non di lusso.
Pignoramento presso terzi – l’art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 consente all’agente di ordinare al terzo (ad esempio la banca) di pagare direttamente all’erario entro 60 giorni il credito del contribuente. L’ordine può riguardare somme già maturate e future . Pur essendo un procedimento rapido, il debitore può opporsi se l’atto è viziato, ad esempio per difetto di motivazione o per violazione dei limiti di impignorabilità (ad es. trattamenti pensionistici).
1.6 Cassazione n. 4201/2025: la dilazione non annulla la soglia di fallibilità
In una importante sentenza del 18 febbraio 2025 (Cass. civ., n. 4201/2025), la Corte di cassazione ha affrontato il caso di una società che aveva chiesto il fallimento (oggi liquidazione giudiziale) e sosteneva che il debito erariale non dovesse essere considerato “scaduto e non pagato” perché era stata ottenuta una rateizzazione. La Corte ha respinto l’argomento e stabilito che la concessione di una rateizzazione non ha natura novativa: l’amministrazione finanziaria si limita a concedere la possibilità di pagare a rate senza modificare l’ammontare dovuto o il titolo del credito . Pertanto il debito resta scaduto e rileva ai fini della soglia di 30.000 euro richiesta dall’art. 49 CCII per aprire la liquidazione giudiziale. La motivazione della Corte afferma che l’istanza di dilazione non impedisce l’esercizio dell’azione di recupero da parte dell’agente della riscossione . Questa decisione è significativa per gli ambulanti soci di società o ditte individuali che si trovano a rischio di fallimento: la rateizzazione del debito fiscale non li mette al riparo dall’apertura della procedura liquidatoria.
1.7 Cassazione n. 28574/2025: rispetto dell’ordine delle prelazioni nel concordato minore
Un’altra sentenza centrale per le procedure di sovraindebitamento è la Cass. civ., n. 28574/2025 (28 ottobre 2025). La Corte ha annullato una proposta di concordato minore di un professionista che prevedeva il pagamento integrale del debito ipotecario e il pagamento al 5 % dei crediti privilegiati e chirografari. La Cassazione ha affermato il principio secondo cui la proposta di concordato minore deve rispettare gli artt. 2740 e 2741 c.c., nonché la graduazione delle cause legittime di prelazione come disciplinate per il concordato preventivo; il mancato rispetto di tali regole costituisce causa di inammissibilità rilevabile d’ufficio . In altre parole, anche nei piani di ristrutturazione dell’ambulante non è possibile trattare i creditori privilegiati (fisco, INPS, banche con garanzia) allo stesso livello dei chirografari se ciò viola l’ordine di prelazione.
1.8 Esdebitazione del debitore incapiente – art. 283 CCII e limitazioni
L’art. 283 CCII disciplina la esdebitazione del debitore incapiente, una procedura che consente al debitore persona fisica di essere liberato dai debiti senza dover offrire alcun soddisfacimento ai creditori. Secondo la norma, può beneficiare della misura il “debitore incapiente”, cioè colui che non è in grado di offrire ai creditori nessuna utilità, diretta o indiretta, neppure in prospettiva futura . La dottrina evidenzia che la valutazione dell’incapienza deve considerare non soltanto l’assenza di beni immediatamente liquidabili ma anche l’assenza di redditi futuri e di azioni giudiziarie suscettibili di procurare utilità . Se nei quattro anni successivi alla concessione dell’esdebitazione sopravvengono utilità rilevanti in grado di soddisfare i creditori almeno al 10 %, l’obbligo di pagamento permane e il debitore deve presentare apposita dichiarazione . L’esdebitazione è dunque una misura “a costo zero” ma riservata ai casi di totale mancanza di risorse.
1.9 Altre norme rilevanti
- Art. 67‑73 CCII – disciplinano la ristrutturazione dei debiti del consumatore, stabilendo i requisiti di accesso (debito contratto da un consumatore meritevole) e prevedendo la possibilità di proporre ai creditori un piano che può includere la moratoria dei debiti e il pagamento di crediti privilegiati secondo percentuali più elevate rispetto ai chirografari. L’art. 67, comma 5, prevede che il piano possa rimodulare i pagamenti dei mutui purché non si peggiori il trattamento dei creditori (rimando ai principi generali, poiché il codice non è integralmente riprodotto qui).
- Art. 74‑83 CCII – regolano il concordato minore, procedura riservata agli imprenditori minori, ai professionisti e agli artisti che non rientrano nella nozione di consumatore. La proposta deve assicurare un apporto esterno di risorse e rispettare la par condicio creditorum; in caso contrario è inammissibile .
- Art. 57‑64 CCII – riguardano l’accordo di ristrutturazione dei debiti, aperto anche agli imprenditori minori e alle ditte individuali, che prevede un accordo con i creditori rappresentanti almeno il 60 % dei crediti e l’omologazione da parte del tribunale.
- Art. 268‑287 CCII – disciplinano la liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio), procedura destinata a chi non può offrire un piano di rientro e consente la vendita dei beni al fine di ripartire il ricavato tra i creditori.
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto di riscossione
Quando l’ambulante riceve una cartella di pagamento, un avviso di accertamento esecutivo, un atto di intimazione o un preavviso di fermo è fondamentale seguire alcune regole per non perdere diritti. In questa sezione descriviamo la procedura standard, i termini e le scadenze.
2.1 Verifica dell’atto e termini di impugnazione
- Controllo dei dati: al ricevimento dell’atto verificate l’intestazione, il codice fiscale, l’importo, la data e la firma digitale. Un errore può rendere nullo l’atto.
- Prescrizione: molti tributi si prescrivono in cinque o dieci anni. Se dall’ultimo atto interruttivo (notifica precedente) sono trascorsi oltre cinque anni per imposte locali o dieci anni per imposte erariali, il debito può essere dichiarato prescritto.
- Motivazione: gli avvisi di accertamento devono contenere le ragioni della pretesa; le intimazioni di pagamento devono specificare le cartelle a cui si riferiscono. L’omessa motivazione può giustificare l’annullamento.
- Termini di ricorso:
- contro un avviso di accertamento o di addebito: 60 giorni dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (oggi Corte di giustizia tributaria di primo grado) per imposte, 40 giorni per contributi INPS.
- contro una cartella di pagamento non preceduta da avviso: 60 giorni se si contestano vizi della cartella (estratto di ruolo), altrimenti 20 giorni se si tratta di opposizione agli atti esecutivi.
- contro un preavviso di fermo: 30 giorni per pagare o presentare istanza di rateazione; in caso di mancata risposta, il fermo diventa esecutivo.
- contro un pignoramento presso terzi: 20 giorni per proporre opposizione agli atti esecutivi dinanzi al giudice dell’esecuzione.
L’assistenza di un avvocato consente di individuare i vizi più facilmente e di presentare un ricorso completo. L’Avv. Monardo e il suo staff eseguono un’analisi dell’estratto di ruolo e dei documenti per verificare prescrizione, decadenza, errata notifica o calcolo errato degli interessi.
2.2 Richiesta di sospensione
Se l’atto viene impugnato, è possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione al giudice tributario o al giudice ordinario (a seconda del tipo di atto). In mancanza di sospensione, l’agente della riscossione può comunque procedere alla cautela (fermo, ipoteca) o al pignoramento. L’istanza deve dimostrare il periculum (danno grave e irreparabile) e il fumus boni iuris (validità della contestazione). Un tempestivo ricorso con richiesta di sospensiva può bloccare un pignoramento sul conto corrente o il fermo del furgone.
2.3 Rateazione o definizione agevolata
Mentre si attende l’esito del ricorso è possibile presentare domanda di rateazione ai sensi dell’art. 19. Come visto, la domanda può essere semplice (autocertificazione della difficoltà) o documentata (con ISEE o indicatori di liquidità) e, se accolta, sospende le procedure esecutive . In alternativa, se si rientra nei termini della rottamazione‑quinquies, si può aderire alla definizione agevolata; ciò comporta la rinuncia ai ricorsi pendenti per le cartelle oggetto della rottamazione .
2.4 Trattative con le banche
Molti ambulanti hanno anche debiti bancari garantiti da ipoteche o da fideiussioni. Qui è opportuno richiedere la ristrutturazione del mutuo o un piano di rientro stragiudiziale. Le banche, soprattutto se il cliente ha avviato una procedura di sovraindebitamento, possono accettare di sospendere le rate, ridurre il tasso o concedere una moratoria. È consigliabile rivolgersi a un professionista che conosca la giurisprudenza in materia di anatocismo, usura e trasparenza bancaria per verificare eventuali illegittimità nei contratti e utilizzare queste eccezioni nella negoziazione.
2.5 Scelta della procedura di sovraindebitamento più adatta
Se il debito complessivo è tale da non poter essere gestito con rateazioni o definizioni agevolate, occorre valutare l’accesso alle procedure di sovraindebitamento. La scelta dipende da vari fattori: la qualifica di consumatore o imprenditore, la presenza di un immobile, la tipologia di debiti (tributari, bancari, privati), l’esistenza di garanti, l’attività futura. Le principali alternative sono:
2.5.1 Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67‑73 CCII)
Rivolta al soggetto che riveste la qualifica di consumatore, quindi persona fisica che ha contratto debiti per scopi non professionali . Il piano può prevedere:
- il pagamento parziale dei debiti chirografari;
- la moratoria fino a 12 mesi dei debiti con garanzia ipotecaria;
- l’estensione delle rate di mutuo anche oltre i termini originari, purché non si riduca il livello di garanzia dei creditori ;
- la cessione di quote di stipendio o pensione per un periodo determinato.
È necessario il voto favorevole dei creditori pari alla maggioranza dei crediti e l’omologazione del tribunale. Con l’omologazione i debiti residui non pagati si estinguono.
2.5.2 Concordato minore (artt. 74‑83 CCII)
Destinato agli imprenditori minori, ai liberi professionisti e agli imprenditori agricoli. Richiede che il debitore offra ai creditori un apporto esterno di risorse (finanza esterna) e che rispetti l’ordine delle cause legittime di prelazione . Il piano prevede la suddivisione dei creditori in classi e la proposta deve essere migliore della liquidazione controllata. Se la maggioranza delle classi (o, in mancanza, dei crediti) approva, il tribunale omologa il concordato; in caso di rigetto si può passare alla liquidazione controllata.
2.5.3 Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57‑64 CCII)
È una procedura negoziale che richiede l’accordo con creditori rappresentanti almeno il 60 % dei crediti. È particolarmente utile per i piccoli imprenditori ambulanti con alcuni debiti bancari o fornitori che accettano di essere soddisfatti parzialmente. L’accordo deve essere omologato dal tribunale ma non prevede un gestore della crisi; la gestione è quindi meno onerosa.
2.5.4 Liquidazione controllata (artt. 268‑287 CCII)
Procedura residuale che comporta la vendita dei beni del debitore e la distribuzione del ricavato ai creditori. Può essere richiesta dal debitore o dai creditori. È adatta quando il debitore non è in grado di proporre un piano o un accordo soddisfacente. Al termine si può ottenere l’esdebitazione. L’esdebitazione è automatica se al termine non residuano utilità; tuttavia se sopravvengono utilità rilevanti nei quattro anni successivi, il debitore deve corrisponderle ai creditori .
2.5.5 Esdebitazione del debitore incapiente
Quando il venditore ambulante non possiede beni né entrate e non ha prospettive future di lavoro o di attivo, può rivolgersi al tribunale per ottenere l’esdebitazione ex art. 283 CCII. Come già visto, la norma richiede la totale mancanza di utilità e prevede che, in caso di sopravvenienze nei quattro anni successivi, il debitore debba comunque destinare ai creditori la parte di reddito eccedente il fabbisogno minimo . La procedura è rapida e poco onerosa ma riservata a situazioni di estrema povertà.
3. Difese e strategie legali contro fisco e banche
3.1 Impugnare le cartelle e gli atti di riscossione
L’atto può essere impugnato per numerosi motivi: prescrizione, decadenza, mancanza di motivazione, notifica irregolare, computo errato degli interessi, mancata allegazione degli atti precedenti. L’Avv. Monardo, dopo aver analizzato l’estratto di ruolo, verifica se le cartelle sono sorrette da titoli validi e se i termini sono rispettati. Un ricorso tempestivo può portare all’annullamento totale o parziale del debito e alla cancellazione dei fermi e delle ipoteche.
3.2 Richiedere la rateizzazione ex art. 19
La rateizzazione consente di diluire il debito in un arco fino a 7 anni (84 rate) o più per i casi documentati . La domanda si presenta online sul sito dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e viene esaminata entro circa 30 giorni. È essenziale non decadere: la decadenza scatta con il mancato pagamento di otto rate anche non consecutive, e non è possibile rateizzare di nuovo lo stesso carico .
Nel caso di più carichi, è preferibile presentare più istanze per separare i debiti in base all’importo (entro o oltre 120.000 euro) così da ottenere condizioni di pagamento più favorevoli. Inoltre chi ha rateizzazioni già in corso può chiedere una proroga (art. 19, comma 1‑bis) in caso di peggioramento della situazione economica .
3.3 Valutare la rottamazione‑quinquies e altre definizioni agevolate
Se i debiti rientrano nei carichi affidati fino al 31 dicembre 2023, conviene valutare l’adesione alla rottamazione‑quinquies. I vantaggi sono notevoli: cancellazione di sanzioni e interessi, pagamento dilazionato fino al 2035 , sospensione delle procedure esecutive e dei fermi in essere. Tuttavia l’adesione comporta la rinuncia alle impugnative in corso per quei carichi , quindi è necessario valutare caso per caso se il ricorso avrebbe maggiori possibilità di successo. In alternativa, possono essere disponibili altre definizioni agevolate locali (ad esempio, per tributi comunali) o stralci di mini‑cartelle per importi inferiori a 1.000 euro.
3.4 Proteggere l’abitazione e i beni strumentali
La legge limita i poteri dell’Agente della riscossione: non può pignorare l’unica abitazione non di lusso se il debitore vi risiede anagraficamente , né può ipotecarla se il debito non supera 120.000 euro . Inoltre non possono essere sottoposti a fermo i veicoli utilizzati per l’attività professionale . Se tali beni vengono colpiti, l’Avv. Monardo può proporre opposizione per farli liberare. È importante distinguere i beni personali dai beni strumentali dell’attività: spesso l’ambulante utilizza il furgone per lavoro ma lo intesta a se stesso; un corretto assetto patrimoniale (ad esempio, intestazione all’impresa individuale o in leasing) può prevenire i fermi.
3.5 Far valere la giurisprudenza sul consumatore e sull’imprenditore minore
Come evidenziato dalla Cassazione n. 29746/2025, il socio che garantisce i debiti della propria società non è consumatore . Per gli ambulanti che operano tramite società (s.r.l. o cooperative), può essere opportuno utilizzare il concordato minore invece della ristrutturazione dei debiti del consumatore. Inoltre, nel concordato minore occorre rispettare l’ordine delle cause di prelazione (Cass. 28574/2025) , pena l’inammissibilità. Un avvocato specializzato può strutturare la proposta in modo conforme.
3.6 Sfruttare la composizione negoziata della crisi e la transazione fiscale
Il d.l. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi, una procedura stragiudiziale assistita da un esperto che aiuta l’imprenditore a negoziare con creditori e fisco. Per le imprese ambulanti con un giro d’affari non elevato, la composizione negoziata può consentire di ottenere la sospensione di fermi e pignoramenti e l’approvazione di un piano di risanamento con l’adesione del fisco. La transazione fiscale (art. 63 CCII) consente di proporre al fisco una riduzione del debito tributario entro certi limiti. L’Avv. Monardo, come esperto negoziatore, può assistere l’imprenditore in queste trattative.
3.7 Usare la procedura di sovraindebitamento per liberarsi dai debiti residui
Quando l’ambulante non è in grado di pagare i debiti residui, la procedura di ristrutturazione del consumatore o il concordato minore (o, in mancanza, la liquidazione controllata) possono azzerare i debiti non soddisfatti. Al termine del piano, infatti, il giudice dichiara l’esdebitazione e i crediti non pagati si estinguono. Se, invece, il debitore non dispone di alcuna utilità, può chiedere la esdebitazione dell’incapiente .
4. Strumenti alternativi e complementari
4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate pregresse
Negli anni scorsi sono state introdotte diverse rottamazioni (definizione agevolata 2016, 2018, “saldo e stralcio” 2020, rottamazione‑ter, quater) che hanno consentito di estinguere i debiti pagando solo il capitale. Se l’ambulante ha aderito ma non ha saldato tutte le rate, può essere decaduto; tuttavia può presentare una nuova istanza di rottamazione‑quinquies se i carichi rientrano nel periodo previsto e i pagamenti precedenti vengono scomputati dal nuovo importo . È necessario valutare la convenienza confrontando l’importo residuo con le spese e gli interessi condonati.
4.2 Piani del consumatore e concordati con garanzia ipotecaria
Molti ambulanti hanno acceso mutui ipotecari per acquistare l’abitazione o il furgone. Il piano del consumatore e il concordato minore consentono di rimodulare il pagamento dei mutui, ad esempio prevedendo il pagamento integrale del debito ipotecario secondo l’ammortamento originario e il pagamento parziale degli altri debiti (come riconosciuto dal caso del medico esaminato dalla Cassazione n. 28574/2025). È possibile anche chiedere una moratoria delle rate fino a 12 mesi o l’estensione del piano a fronte della rinuncia del creditore alla risoluzione del contratto. La banca conserva la garanzia ipotecaria ma non può escutere l’immobile se il piano è omologato.
4.3 Accordi stragiudiziali con i fornitori e le finanziarie
Oltre ai procedimenti formali, è possibile raggiungere accordi stragiudiziali con fornitori, concessionari di mercati e società finanziarie. Con l’aiuto di un avvocato si può proporre un piano di pagamento che preveda un saldo a stralcio (pagamento di una percentuale del debito) o una dilazione. Questi accordi sono particolarmente utili per i debiti non rientranti nelle procedure di rottamazione o sovraindebitamento.
4.4 Soluzioni per l’automezzo: leasing, renting e noleggio a lungo termine
Poiché il veicolo con cui si esercita l’attività ambulante è essenziale, conviene proteggerlo da fermi e pignoramenti. Una soluzione è stipulare un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, in modo che il mezzo non sia di proprietà dell’ambulante. Il fisco non può iscrivere il fermo su un bene di proprietà altrui. In caso di finanziamento per l’acquisto, è opportuno stipulare clausole di riservato dominio a favore del venditore, così che il veicolo resti di proprietà del fornitore fino al saldo del prezzo.
4.5 Previdenza e contributi: verificare i ruoli e richiedere sospensioni
Spesso gli ambulanti hanno debiti contributivi INPS o INAIL. È possibile chiedere la rateizzazione o la sospensione anche di questi contributi. I contributi INPS non da accertamento possono essere definibili tramite rottamazione, mentre i contributi fissi (come quelli per artigiani e commercianti) sono esclusi . In alcuni casi, l’INPS concede la sospensione delle rate contributive per eventi calamitosi o crisi di settore; occorre monitorare i bandi e presentare domanda.
5. Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare gli atti: molti ambulanti non aprono le raccomandate dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Questo è l’errore più grave: i termini decorrono dalla notifica e, una volta scaduti, è molto più difficile difendersi.
- Pagare senza controllare: pagare la cartella integralmente senza verificare la legittimità degli addebiti può far perdere il diritto al rimborso. È sempre bene far esaminare l’estratto di ruolo.
- Sottovalutare la prescrizione: molti debiti sono prescritti; occorre tuttavia eccepirla con un ricorso o con un’istanza di autotutela. Non basta attendere che passi il tempo.
- Decadere dalla rateazione: la rateizzazione è utile, ma bisogna rispettare le scadenze. Per evitare la decadenza si può attivare la domiciliazione bancaria e monitorare i versamenti.
- Confondere i ruoli: la ristrutturazione dei debiti del consumatore è diversa dal concordato minore. Confondere le procedure può portare all’inammissibilità.
- Non allegare l’ISEE o i documenti: per le rateazioni documentate è necessario allegare ISEE, bilanci o indicatori; la mancanza di documenti può portare al rigetto dell’istanza.
- Firmare fideiussioni: prestare garanzie per la società o per terzi può precludere l’accesso al piano del consumatore . È opportuno valutare se la garanzia è realmente necessaria e, se possibile, negoziare limitazioni di responsabilità.
6. Tabelle riepilogative
6.1 Principali norme e strumenti
| Strumento/norma | Contenuto essenziale | Riferimenti e note |
|---|---|---|
| Rateizzazione ex art. 19 D.P.R. 602/1973 | Consente di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a 84 rate (richieste 2025‑2026), 96 rate (richieste 2027‑2028) o 108 rate (dal 2029); fino a 120 rate se documentata . Sospende i termini di prescrizione e le procedure esecutive . | Presentare l’istanza online; allegare ISEE o indicatori per richieste documentate; decadenza dopo 8 rate impagate . |
| Rottamazione‑quinquies (L. 199/2025) | Definizione agevolata per carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Si pagano solo imposta e spese, senza sanzioni e interessi . Pagamento in unica soluzione o in 54 rate bimestrali con interesse al 3 % . | Domanda entro il 30 aprile 2026; moduli sul sito dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione . |
| Pignoramento presso terzi (art. 72‑bis D.P.R. 602/1973) | L’agente della riscossione ordina al terzo di pagare entro 60 giorni le somme dovute dal debitore; riguarda crediti esistenti e futuri . | Possibile opporsi per vizi di notifica o per violazione dei limiti di impignorabilità. |
| Fermo amministrativo (art. 86 D.P.R. 602/1973) | Iscrizione del fermo sul veicolo dopo 60 giorni dalla cartella; preavviso di 30 giorni. Esclusi i veicoli strumentali all’attività e per disabili . | Limita l’utilizzo del veicolo; trascorsi 180 giorni comporta sanzioni e sequestro . |
| Ipoteca esattoriale (art. 77 D.P.R. 602/1973) | Iscrizione dell’ipoteca sui beni immobili per debiti superiori a 20.000 euro; espropriazione ammessa solo oltre 120.000 euro e dopo 6 mesi . | Giurisprudenza contrastante sul limite di 120.000 euro . |
| Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67‑73 CCII) | Piano proposto dal consumatore che prevede il pagamento parziale dei crediti, la moratoria dei mutui e la rimodulazione delle rate. Richiede l’approvazione dei creditori e l’omologazione del tribunale. | Accessibile solo a chi non ha contratto debiti per scopi imprenditoriali; la Cass. 29746/2025 esclude i soci‑fideiussori . |
| Concordato minore (artt. 74‑83 CCII) | Procedura per imprenditori minori e professionisti; richiede un apporto esterno di risorse e il rispetto dell’ordine delle prelazioni . | In caso di violazione delle prelazioni, la proposta è inammissibile. |
| Accordo di ristrutturazione (artt. 57‑64 CCII) | Accordo con creditori rappresentanti almeno il 60 % dei crediti; implica l’omologazione del tribunale. | Adatto per imprese con pochi creditori concordi; non richiede un gestore della crisi. |
| Liquidazione controllata (artt. 268‑287 CCII) | Procedura liquidatoria con vendita dei beni e distribuzione ai creditori. Al termine è prevista l’esdebitazione. | Utilizzabile quando non sono possibili piano o concordato; può essere richiesta anche dai creditori. |
| Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII) | Libera il debitore da tutti i debiti se non dispone di alcuna utilità presente o futura. Il giudice valuta l’incapienza; in caso di sopravvenienze, l’obbligo di pagamento permane . | Riservata ai casi di estrema povertà; non può essere richiesta da chi ha avuto fallimenti o procedure concorsuali negli ultimi cinque anni. |
6.2 Termini principali per le impugnazioni e le procedure
| Atto o procedura | Termine di impugnazione/presentazione | Note |
|---|---|---|
| Ricorso contro avviso di accertamento o avviso di addebito | 60 giorni (imposte) o 40 giorni (contributi) | Presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado; possibile sospensione dell’atto. |
| Ricorso contro cartella di pagamento non preceduta da avviso | 60 giorni (vizi della cartella) | Se si contesta l’estratto di ruolo; termine ridotto a 20 giorni per opposizione agli atti esecutivi. |
| Opposizione a pignoramento presso terzi | 20 giorni | Dinanzi al giudice dell’esecuzione; sospende l’assegnazione. |
| Impugnazione preavviso di fermo o ipoteca | 30 giorni | Permette di evitare l’iscrizione del fermo o dell’ipoteca se il debito non sussiste o mancano i presupposti. |
| Presentazione domanda di rateazione ex art. 19 | Sempre possibile; sospende l’esecuzione | Richiesta “semplice” o “documentata”; possibile proroga. |
| Adesione rottamazione‑quinquies | Entro il 30 aprile 2026 | Pagamento in unica soluzione o in 54 rate; rinuncia alle impugnative relative ai carichi rottamati. |
| Presentazione piano del consumatore o concordato minore | Su istanza del debitore; i termini dipendono dal procedimento | Il piano deve essere predisposto con l’aiuto di un gestore della crisi e depositato presso il tribunale competente. |
| Dichiarazione di esdebitazione incapiente | Dopo l’apertura della liquidazione controllata o a seguito del piano | Il debitore deve dimostrare l’assenza totale di utilità; eventuali sopravvenienze entro 4 anni comportano obbligo di pagamento . |
7. Domande frequenti (FAQ)
1. Sono un venditore ambulante con un furgone a uso professionale: possono mettermi il fermo amministrativo?
No. L’art. 86 D.P.R. 602/1973 esclude dal fermo i veicoli destinati all’attività professionale o al trasporto di persone disabili . Tuttavia è necessario dimostrare l’uso professionale (ad esempio, indicando l’attività nel libretto o nel contratto di leasing). È comunque consigliabile saldare o rateizzare il debito prima che scadano i 30 giorni del preavviso di fermo.
2. Ho ricevuto un preavviso di ipoteca per un debito di 25.000 euro; cosa posso fare?
L’ipoteca esattoriale può essere iscritta per debiti superiori a 20.000 euro. Tuttavia l’espropriazione dell’immobile è vietata se il debito non supera 120.000 euro . Alcune sentenze hanno ritenuto illegittima l’iscrizione dell’ipoteca in mancanza della soglia di 120.000 euro . Si può quindi impugnare l’atto entro 30 giorni, contestando la violazione della legge e chiedendo la cancellazione. In ogni caso, conviene valutare la rateizzazione del debito per evitare che gli interessi facciano superare la soglia.
3. Ho fideiussioni per i debiti della mia società di vendita ambulante: posso accedere al piano del consumatore?
Probabilmente no. La Cassazione ha stabilito che il socio che presta garanzie per la propria società non agisce come consumatore ma come imprenditore; quindi non può usufruire della ristrutturazione dei debiti del consumatore . Può invece ricorrere al concordato minore o alla liquidazione controllata.
4. Quali vantaggi offre la rottamazione‑quinquies rispetto alla rateizzazione ordinaria?
La rottamazione cancella sanzioni e interessi, permettendo di pagare solo il capitale e le spese di notifica. Inoltre prevede un piano di pagamento più lungo (fino a 9 anni in 54 rate bimestrali) . La rateizzazione ordinaria, invece, prevede il pagamento integrale del debito, compresi interessi e aggio, sebbene diluito nel tempo. Tuttavia con la rateizzazione non si rinuncia ai ricorsi pendenti.
5. Posso chiedere la rateizzazione se ho già una rottamazione in corso?
Sì. I carichi esclusi dalla rottamazione possono essere rateizzati. È anche possibile prorogare una rateizzazione preesistente se la situazione economica peggiora . Tuttavia per i carichi rottamati decaduti non è possibile ottenere nuova rateizzazione; occorre attendere eventuali future rottamazioni.
6. Cosa succede se non pago alcune rate della rateizzazione?
Il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione . In tal caso l’intero debito residuo torna immediatamente esigibile e non può essere nuovamente rateizzato. È quindi fondamentale rispettare le scadenze o chiedere una proroga prima di decadere.
7. Posso chiedere la sospensione del pignoramento del conto corrente?
Sì, tramite l’opposizione agli atti esecutivi da presentare entro 20 giorni dalla notifica dell’atto. È possibile ottenere la sospensione se si dimostra l’illegittimità del pignoramento o l’esistenza di un ricorso pendente con istanza di sospensiva. Anche la presentazione di un’istanza di rateazione ex art. 19 sospende le procedure esecutive .
8. Quali documenti servono per la rateizzazione documentata?
Per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali è richiesto l’ISEE del nucleo familiare e l’indicazione del debito residuo . Per le società e gli altri soggetti occorre presentare l’indice di liquidità e il rapporto tra debito e fatturato . Per i condomini, si applica l’indice Beta. In caso di eventi eccezionali (calamità naturali, incendi) è sufficiente la certificazione di inagibilità dell’immobile .
9. È vero che si può ottenere un piano del consumatore senza il voto dei creditori?
No. Per la ristrutturazione dei debiti del consumatore è necessario il voto favorevole della maggioranza dei creditori ammessi al voto. Tuttavia se i creditori rappresentanti il 10 % dei debiti contestano il piano, il giudice può comunque omologarlo se ritiene che il piano non sia manifestamente inidoneo a soddisfare i crediti e non provochi pregiudizio ingiustificato ai creditori dissenzienti (cram‑down).
10. Come si sceglie tra concordato minore e liquidazione controllata?
Se si dispone di un patrimonio o di un flusso di reddito che consente di offrire ai creditori un pagamento superiore a quello che otterrebbero dalla liquidazione, conviene il concordato minore. In caso contrario è preferibile la liquidazione controllata, che comporta la vendita dei beni ma permette l’esdebitazione finale. È consigliabile valutare con un professionista quale opzione dia risultati migliori.
11. Se ho un debito bancario con ipoteca posso comunque vendere l’immobile?
In presenza di ipoteca, l’immobile può essere venduto solo con il consenso della banca e del fisco (se l’ipoteca è esattoriale). Nel piano del consumatore o nel concordato minore si può prevedere la sostituzione dell’ipoteca con il pagamento del debito in percentuale, ma la banca ha diritto di voto come creditore privilegiato .
12. Posso mantenere il mio furgone se accedo alla liquidazione controllata?
In linea di principio tutti i beni del debitore vengono venduti. Tuttavia il giudice può escludere dalla liquidazione i beni strumentali indispensabili per l’esercizio dell’attività lavorativa, purché il loro valore sia proporzionato alle esigenze dell’attività e non pregiudichi eccessivamente i creditori. È quindi possibile chiedere di conservare il furgone se è essenziale per l’attività ambulante.
13. Quanto dura la procedura di ristrutturazione del consumatore o del concordato minore?
La durata varia in base alla complessità del piano e ai tempi del tribunale. Generalmente occorrono 6‑12 mesi per l’omologazione e alcuni anni per l’esecuzione del piano. Durante l’esecuzione l’ambulante può continuare a lavorare e a generare reddito; alla fine, ottenuta l’esdebitazione, i debiti residui si estinguono.
14. Devo rinunciare alla mia attività per ottenere l’esdebitazione dell’incapiente?
La nozione di “debitore incapiente” richiede l’assenza di utilità sia presenti che future . Se si continua a svolgere un’attività che genera reddito o si possiede un automezzo di valore, difficilmente si potrà ottenere l’esdebitazione dell’incapiente. In tal caso la soluzione più realistica è il piano del consumatore o la liquidazione controllata.
15. Cosa succede se dopo il piano del consumatore ricevo un’eredità?
Le sopravvenienze rilevanti (donazioni, eredità, vincite) percepite entro quattro anni dalla chiusura della procedura devono essere comunicate all’OCC e al giudice; se consentono di soddisfare i creditori almeno al 10 %, il debitore è tenuto a destinarle ai creditori . Trascorso il quadriennio, non si ha più obbligo di destinare le sopravvenienze.
16. È possibile proporre un saldo e stralcio ai creditori senza avviare procedure formali?
Sì. L’ambulante può negoziare con il fisco e le banche un pagamento in unica soluzione a fronte della rinuncia agli interessi o a parte del capitale. Tale accordo può essere più rapido ma non è disciplinato da norme specifiche; conviene farlo assistere da un professionista per evitare clausole sfavorevoli.
17. Cosa accade ai debiti verso i fornitori dei mercati comunali (tasse di posteggio)?
Le tasse di posteggio e i tributi locali rientrano tra i carichi affidati all’agente della riscossione e possono essere rateizzati o rottamati se ricadono nel periodo 2000‑2023. Tuttavia sono escluse dalla rottamazione IMU, TARI e TASI salvo decisione del comune . È possibile trattare direttamente con l’ente locale per sconti o rateazioni ulteriori.
18. Posso chiedere la rateizzazione per un debito superiore a 120.000 euro?
Sì. L’art. 19, comma 1.1, prevede la rateazione fino a 120 rate mensili anche per debiti superiori a 120.000 euro, purché si presenti la documentazione comprovante la difficoltà economica . In questo caso non ci sono limiti al numero di rate in base all’anno di presentazione.
19. Se aderisco alla rottamazione posso rateizzare i debiti residui non rottamati?
Certamente. La rottamazione riguarda solo i carichi affidati fino al 31 dicembre 2023. I carichi successivi o esclusi possono essere rateizzati secondo l’art. 19. È possibile avere contemporaneamente rateazioni ordinarie e rottamazioni; occorrerà però rispettare tutte le scadenze.
20. Come posso proteggere il mio patrimonio familiare?
È consigliabile adottare un piano di protezione patrimoniale: intestare l’abitazione a un terzo (ad esempio con fondo patrimoniale o trust familiare), stipulare contratti di leasing per i beni strumentali, evitare di cumulare sul proprio nome debiti personali e aziendali, e ridurre le fideiussioni personali. Questi strumenti devono essere predisposti con anticipo e non in presenza di debiti già scaduti per evitare contestazioni di revocatoria.
8. Simulazioni pratiche e numeriche
Esempio 1 – Rateizzazione semplice
Scenario: un venditore ambulante riceve cartelle per un totale di €24.000 affidate all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione nel 2024. Non rientra nelle rottamazioni e decide di chiedere la rateizzazione.
Soluzione: essendo l’importo inferiore a 120.000 euro e la richiesta presentata nel 2026, l’art. 19 prevede fino a 84 rate mensili . Supponendo di optare per 84 rate costanti senza interessi di dilazione (l’art. 19 prevede interessi legali), l’importo mensile sarebbe €285,71. Se l’ambulante salta 8 rate, decadrà dalla rateazione . In alternativa, potrebbe chiedere 60 rate per un importo mensile di €400. La scelta va calibrata in base al reddito.
Esempio 2 – Rottamazione‑quinquies
Scenario: un ambulante ha cartelle relative a IRPEF, IVA e contributi iscritti a ruolo per €18.000 (imposta €12.000, sanzioni €3.000, interessi e aggio €3.000) affidate nel 2019 e 2021. Decide di aderire alla rottamazione‑quinquies.
Calcolo: con la definizione agevolata paga solo il capitale (12.000 €) e le spese di notifica (supponiamo €50). Le sanzioni e gli interessi sono condonati . Se opta per il pagamento in 54 rate bimestrali, l’importo totale di €12.050 viene suddiviso in 54 rate da circa €223,15 (al netto degli interessi al 3 %). In alternativa può pagare entro il 31 luglio 2026 in unica soluzione.
Esempio 3 – Concordato minore con finanza esterna
Scenario: un ambulante individuale ha debiti per €180.000 (40 % verso il fisco, 30 % verso banche, 30 % verso fornitori). Possiede un immobile non di lusso del valore di €100.000 e un furgone. Decide di proporre un concordato minore offrendo €60.000 di finanza esterna (prestito di un familiare) da distribuire ai creditori e di continuare a pagare il mutuo ipotecario sul furgone.
Proposta: il piano prevede il pagamento del debito ipotecario al 100 % (rata secondo l’ammortamento), il pagamento del debito fiscale al 20 % (€14.400) e dei debiti chirografari al 10 % (€5.400), con il restante importo destinato alle spese di procedura e al gestore della crisi. I creditori votano a favore poiché il ritorno economico è superiore a quello che otterrebbero dalla liquidazione (valore dell’immobile). La Cassazione ha chiarito che la proposta non può sacrificare l’ordine delle prelazioni , quindi il pagamento del debito ipotecario deve essere integrale prima di soddisfare i chirografari.
Esempio 4 – Esdebitazione del debitore incapiente
Scenario: un ambulante ultrasessantenne, senza patrimonio né reddito, vive in affitto e ha debiti per €45.000 con il fisco e le banche. Non ha prospettive di trovare lavoro né di ricevere eredità.
Soluzione: può chiedere l’esdebitazione ex art. 283 CCII. Il tribunale verificherà che non disponga di utilità presenti o future . Se concederà l’esdebitazione, i debiti si estinguono subito. Se nei quattro anni successivi l’ambulante ricevesse un’eredità o vincite tali da soddisfare i creditori per almeno il 10 %, dovrà versare quella quota .
Conclusione
Il venditore ambulante che oggi si trova sommerso dai debiti non è senza speranza. L’ordinamento offre una gamma di strumenti per difendersi dalle aggressioni del fisco e delle banche, rinegoziare i debiti e, nei casi più gravi, liberarsene definitivamente. Conoscere le procedure di impugnazione delle cartelle, i tempi di prescrizione, i diritti in materia di fermi e ipoteche, e sfruttare rateizzazioni e rottamazioni può fare la differenza tra il recupero e il tracollo. Le procedure di sovraindebitamento – piano del consumatore, concordato minore, accordo di ristrutturazione e liquidazione controllata – consentono di proporre soluzioni sostenibili e di ripartire dopo la crisi. Persino l’esdebitazione dell’incapiente offre una seconda possibilità a chi non ha più nulla.
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