Custode con debiti: cosa fare per difendersi da fisco e banche

Introduzione

Quando un contribuente o un imprenditore cade in difficoltà economiche e accertamenti fiscali o bancari mettono a rischio il suo patrimonio, non si tratta solo di numeri su un conto corrente: un pignoramento può paralizzare l’attività, bloccare stipendi e bonifici in entrata e far vacillare la serenità familiare. Da anni gli organi di riscossione e le banche utilizzano strumenti sempre più efficaci per recuperare i crediti; la legge riconosce però al debitore una serie di tutele e strumenti difensivi che possono arrestare o ribaltare l’azione esecutiva, purché tempestivamente attivati.

La giurisprudenza più recente ha infatti confermato che, in caso di pignoramento fiscale, la banca agisce come custode per l’Agenzia delle Entrate‐Riscossione: deve bloccare e versare al fisco non solo le somme presenti al momento della notifica ma anche quelle che maturano nei 60 giorni successivi . Una tesi analoga è stata ribadita dalla Corte di cassazione n. 28520/2025, secondo cui la banca, quale terzo pignorato, deve custodire e trasferire al fisco tutti gli accrediti sopraggiunti entro il termine di 60 giorni . È quindi essenziale conoscere le proprie facoltà di opposizione e sospensione per evitare che il conto vada in rosso.

Allo stesso tempo, il legislatore ha introdotto strumenti per la composizione delle crisi da sovraindebitamento e procedure agevolate per estinguere i debiti fiscali (come la rottamazione‑quinquies della Legge di bilancio 2026) che consentono di ridurre o cancellare interessi, sanzioni e aggio . L’entrata in vigore, nel settembre 2024, del terzo correttivo al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 136/2024) ha ampliato la platea dei beneficiari ed esteso la possibilità di concedere una moratoria fino a due anni ai creditori privilegiati , introducendo inoltre il comma 5 dell’art. 67 CCII che tutela la prima casa ipotecata quando il debitore è in ritardo con le rate .

In questa guida affronteremo, dal punto di vista del debitore, come difendersi legalmente quando sulla propria situazione pende la nomina di un custode giudiziario o quando fisco e banche intraprendono azioni esecutive:

  • analizzeremo il quadro normativo (Codice di procedura civile, d.P.R. 602/1973, d.lgs. 14/2019 e successivi correttivi) e la giurisprudenza più recente;
  • descriveremo i passi da compiere dopo la notifica di un pignoramento o di una cartella, i termini per l’opposizione e i diritti del contribuente;
  • illustreremo le difese giuridiche e le strategie pratiche: impugnazioni, conversione del pignoramento, sospensioni, accordi transattivi e soluzioni stragiudiziali;
  • esamineremo gli strumenti alternativi (rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione dei debiti, esdebitazioni, ecc.);
  • forniremo tabelle sintetiche, FAQ e simulazioni numeriche per rendere operativo ogni concetto.

Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team: una competenza multidisciplinare al servizio dei debitori

Per affrontare situazioni complesse come pignoramenti esattoriali, contestazioni bancarie o procedure di sovraindebitamento è fondamentale affidarsi a professionisti esperti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista con consolidata esperienza nazionale nel diritto bancario, tributario e nella gestione della crisi da sovraindebitamento, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti . È iscritto nell’elenco dei Gestori della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012 ed è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). È inoltre Esperto negoziatore della crisi d’impresa (d.l. 118/2021) .

Lo studio Monardo assiste i debitori con:

  • Analisi preliminare degli atti (cartelle, intimazioni, pignoramenti, ipoteche) e della posizione debitoria;
  • Predisposizione di ricorsi, opposizioni e istanze di sospensione per bloccare o annullare atti esecutivi;
  • Trattative con banche, finanziarie e Agenzia delle Entrate‐Riscossione per concordare piani di rientro e transazioni ;
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale: regole e sentenze che il custode deve conoscere

L’attività del custode giudiziario e la posizione del debitore nei confronti di fisco e banche sono disciplinate da una pluralità di norme. In questa sezione forniremo una panoramica dei principali testi normativi, evidenziando le novità più recenti e le decisioni della Corte di cassazione che hanno delineato l’interpretazione delle regole.

1.1. Pignoramento fiscale: art. 72‑bis d.P.R. 602/1973 e art. 546 c.p.c.

Il pignoramento presso terzi esattoriale, disciplinato dall’art. 72‑bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, consente all’Agenzia delle Entrate‐Riscossione di notificare alla banca un ordine di pagamento. La norma richiama l’art. 546 c.p.c. e dispone che il terzo (la banca) “è costituito custode” delle somme presenti sul conto del debitore e di quelle che vi affluiranno nel periodo di 60 giorni successivi. La Corte di cassazione ha specificato che:

  • la banca deve bloccare e trasferire all’Agenzia delle Entrate‐Riscossione tutti gli accrediti maturati nel periodo di 60 giorni, anche se al momento del pignoramento il saldo era pari a zero ;
  • la funzione del custode, prevista dall’art. 546 c.p.c., impone alla banca di custodire i fondi e non consentire al correntista di prelevarli, ma non attribuisce alla banca facoltà discrezionali: la banca funge da semplice esecutore dell’ordine ;
  • il termine di 60 giorni non è un semplice spatium deliberandi: costituisce il periodo entro il quale tutti i crediti esigibili e futuri legati al rapporto di conto corrente sono soggetti a pignoramento .

La sentenza della Cassazione n. 28520/2025 ha confermato tali principi affermando che la banca, quale custode, deve versare al fisco le somme accreditate anche successivamente alla notifica, indipendentemente dal saldo iniziale .
In tal modo, la giurisprudenza ha riconosciuto la validità del pignoramento di crediti futuri quando derivano da un rapporto giuridico già esistente (il conto corrente): il fatto che il saldo sia zero o negativo non incide sulla legittimità del pignoramento .

Implicazioni per il debitore – Il pignoramento esattoriale può azzerare il conto e trattenere anche stipendi e pensioni che arrivano nei due mesi successivi . Il debitore deve quindi reagire immediatamente verificando la regolarità della notifica, l’esistenza e la validità delle cartelle sottostanti e valutando se proporre opposizione o accedere a una procedura di composizione della crisi.

1.2. Sequestro giudiziario e ruolo del custode: le pronunce sulla capacità processuale

Può accadere che, nell’ambito di un contenzioso bancario o societario, venga disposto il sequestro giudiziario di un’azienda o di un compendio immobiliare, con la nomina di un custode giudiziario. La Corte di cassazione, ordinanza n. 12696/2022, ha precisato che il sequestro e la nomina del custode non spossessano totalmente il proprietario: il contribuente conserva la capacità di stare in giudizio e di proporre impugnazioni relative ai debiti maturati prima del sequestro . Il custode, infatti, ha la funzione di amministrare il bene sotto sequestro ma non diventa parte sostanziale dei rapporti tributari; il soggetto debitore resta titolare dei diritti e degli obblighi fiscali .

Questa pronuncia è utile per i contribuenti che, pur avendo un custode nominato nell’ambito di un sequestro, ricevano cartelle esattoriali o atti di pignoramento: essi possono e devono proporre autonomamente ricorsi e opposizioni, eventualmente con l’assistenza del custode per la gestione dei beni ma senza essere privati della loro legittimazione.

1.3. Privilegio processuale delle banche nelle procedure di sovraindebitamento

Il Testo Unico Bancario (TUB), all’art. 41, riconosce alle banche un privilegio processuale: esse possono proseguire l’azione esecutiva sulla casa ipotecata anche se il debitore ha avviato una procedura di liquidazione controllata. La Cassazione n. 22914/2024 ha confermato che, in caso di liquidazione controllata, la banca può procedere alla vendita della casa oggetto di ipoteca, non essendo obbligata a sospendere l’azione .
Questa sentenza ha destato preoccupazione tra i debitori: se si sceglie la liquidazione controllata anziché un piano del consumatore, l’immobile ipotecato può essere venduto dalle banche senza attendere la chiusura della procedura . È quindi fondamentale valutare, con il supporto di un avvocato, quale strumento di sovraindebitamento utilizzare per proteggere l’abitazione.

1.4. Definizione di “consumatore” e accesso ai piani di ristrutturazione dei debiti

Il terzo correttivo al Codice della crisi (d.lgs. 136/2024) ha riformulato varie definizioni. In particolare, l’art. 2, lettera e CCII definisce il consumatore come la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale ed “accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore” . La relazione illustrativa spiega che la precisazione è stata introdotta per eliminare dubbi: solo i debiti contratti al di fuori dell’attività produttiva possono essere ristrutturati tramite il piano del consumatore .
La Cassazione n. 29746/2025 ha ribadito che un soggetto che rilascia fideiussioni per una società non è automaticamente qualificabile come consumatore; occorre valutare se la garanzia sia funzionalmente scollegata dall’attività d’impresa . Questo implica che i garanti e i soci devono dimostrare che i propri debiti non sono legati all’attività aziendale per accedere al piano del consumatore.

1.5. Moratoria sui crediti privilegiati e tutela della prima casa (art. 67 CCII)

L’art. 67 CCII (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore) consente al giudice di approvare un piano che preveda la dilazione o il pagamento parziale dei crediti. Con il correttivo del 2024, è stato reintrodotto espressamente il diritto di moratoria: i creditori privilegiati possono essere pagati solo dopo un periodo di grazia fino a 24 mesi dall’omologa del piano . In precedenza la giurisprudenza (Cass. 22291/2020) ammetteva già dilazioni pluriennali; ora l’intervallo massimo di due anni è fissato dalla legge.

La stessa riforma ha aggiunto il comma 5 all’art. 67: se il debitore ha un mutuo ipotecario sulla prima casa ed è in ritardo con alcune rate, il giudice può autorizzare che il piano includa modalità di rimborso delle rate scadute, permettendo di mantenere l’abitazione . Questa tutela evita che la casa venga immediatamente venduta e consente al debitore di recuperare le rate arretrate all’interno del piano.

1.6. Definizione agevolata dei carichi fiscali: rottamazione‑quinquies (Legge 199/2025)

La Legge di bilancio 2026 (30 dicembre 2025 n. 199) ha introdotto una nuova edizione della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, chiamata rottamazione‑quinquies.
Il comma 82 dell’art. 1 della legge stabilisce che i debiti inclusi nei ruoli affidati all’Agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 – derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dagli articoli 36‑bis e 36‑ter del d.P.R. 600/1973, dagli articoli 54‑bis e 54‑ter del d.P.R. 633/1972 o dall’omesso versamento di contributi previdenziali (tranne quelli da accertamento) – possono essere estinti senza versare interessi, sanzioni e aggio, pagando solo la sorte capitale .
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica entro il 30 aprile 2026 . Il debito residuo potrà essere versato:

  • in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026;
  • oppure in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, con scadenze fissate al 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026 e poi al 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno, fino al 31 maggio 2035 .

Il mancato o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata comporta la decadenza dai benefici della rottamazione .
Tra gli effetti premiali previsti dal comma 91:

  • sospensione delle procedure esecutive già avviate dall’Agente della riscossione (salvo che la vendita sia già stata conclusa);
  • divieto di iscrizione di nuovi fermi amministrativi o ipoteche esattoriali;
  • regolarità del DURC e possibilità per la P.A. di pagare importi superiori a 5.000 € senza effettuare il c.d. blocco del pagamento previsto dall’art. 48 bis d.P.R. 602/73 .

Questa definizione agevolata rappresenta un’importante occasione per i debitori fiscali: elimina sanzioni e interessi, sospende le azioni esecutive e permette di rateizzare in un periodo molto più lungo rispetto alle precedenti edizioni.

1.7. Esdebitazione e novità del correttivo 2024

Il correttivo 2024 ha previsto un percorso facilitato verso l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti residui al termine della procedura. Sono state eliminate rigidità come la durata minima di quattro anni della liquidazione controllata e si è introdotto l’obbligo di esdebitazione automatica dopo tre anni . Inoltre, le misure protettive sono state ampliate: il giudice può vietare o sospendere qualsiasi iniziativa, anche semplice condotta, che possa pregiudicare l’esito della ristrutturazione .

2. Procedura passo per passo: cosa accade dopo la notifica del pignoramento e quali sono i termini

Quando l’Agenzia delle Entrate‐Riscossione invia un atto di pignoramento a un soggetto inadempiente (ad esempio per cartelle esattoriali non pagate) o quando un creditore bancario ottiene un sequestro giudiziario, il custode diventa protagonista della vicenda. Di seguito esponiamo le fasi principali, i termini per reagire e i diritti del debitore.

2.1. Notifica del pignoramento esattoriale e costituzione del custode

  1. Notifica del pignoramento presso terzi – L’Agenzia delle Entrate‐Riscossione notifica al debitore e al terzo (banca, datore di lavoro, committente) un atto di pignoramento, nel quale specifica l’importo per cui si procede. Nel caso della banca, il pignoramento è finalizzato a bloccare le somme presenti e quelle future sul conto corrente.
  2. Costituzione del custode – Ai sensi dell’art. 546 c.p.c. il terzo pignorato diventa custode dei beni o crediti pignorati. La banca deve immediatamente vincolare le somme presenti e, nel caso di pignoramento esattoriale, ha l’obbligo di versare all’Agente della riscossione tutte le somme disponibili entro 60 giorni . Se il terzo è un datore di lavoro o l’INPS, dovrà detrarre la quota pignorata e versarla al creditore.
  3. Dichiarazione del terzo – Nel pignoramento ordinario la banca o il datore di lavoro devono rendere dichiarazione ex art. 547 c.p.c. indicando l’ammontare dei crediti e dei conti. Nel pignoramento fiscale la dichiarazione è sostituita dall’obbligo di versamento previsto dall’art. 72‑bis.
  4. Conto bloccato per 60 giorni – Durante il periodo di 60 giorni la banca deve riversare al fisco ogni bonifico in entrata . Il debitore può tuttavia depositare sul conto somme destinate a spese indispensabili (stipendi o pensioni) solo entro i limiti di impignorabilità previsti dall’art. 545 c.p.c. (ad esempio, una parte dello stipendio). Se la banca non esegue il versamento, rischia responsabilità patrimoniale e sanzioni per inadempimento.
  5. Notifica della dichiarazione di terzo – Nel pignoramento ordinario, se il terzo non rende dichiarazione, il giudice può condannarlo al pagamento dell’intero credito. Nel pignoramento fiscale la banca non deve attendere l’ordinanza di assegnazione: trascorsi 60 giorni trasferisce le somme direttamente.

2.2. Termini per l’opposizione e impugnazioni

Il debitore che ritiene illegittimo il pignoramento o le cartelle sottostanti deve attivarsi rapidamente:

  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): può essere proposta entro 20 giorni dalla notifica del pignoramento se si contestano vizi formali (mancata indicazione della cartella, errori di notifica, prescrizione, ecc.). In materia fiscale la giurisprudenza ha ammesso la competenza del giudice tributario quando si contesta la cartella sottostante .
  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): si propone entro 30 giorni (o alla prima udienza) per contestare la sussistenza del titolo (ad esempio, perché il debito è stato pagato o prescritto).
  • Ricorso alla Commissione tributaria: se si contestano le cartelle sottostanti per vizi di merito (insussistenza del debito, errori di calcolo, prescrizione), occorre impugnarle entro 60 giorni dalla notifica (o 150 giorni se l’atto è stato notificato all’estero) dinanzi al giudice tributario.
  • Istanza di sospensione: parallelamente al ricorso si può chiedere la sospensione dell’esecuzione al giudice competente (civile o tributario), dimostrando il periculum in mora (prejudice irreparabile) e il fumus boni iuris (motivi fondati). Una sospensione può interrompere il trasferimento delle somme e, se concessa, obbliga la banca a non versare gli importi fino alla decisione.

2.3. Sequestro giudiziario e custodia dei beni

Quando un giudice dispone il sequestro giudiziario di beni mobili o immobili (ad esempio su istanza di una banca o di un socio) viene nominato un custode giudiziario. Le regole principali sono:

  • Gestione neutrale: il custode deve amministrare i beni sequestrati nell’interesse di tutte le parti, conservandone il valore e percependo gli eventuali frutti (affitti, incassi), ma non può alienarli senza autorizzazione.
  • Non perde capacità processuale: come stabilito dalla Cassazione 12696/2022, il proprietario dei beni sequestrati mantiene la capacità di agire in giudizio per i propri diritti e obblighi fiscali . Pertanto può proporre ricorsi e opposizioni relativamente ai debiti, senza necessità di autorizzazione del custode.
  • Delega limitata: il custode può agire solo nell’ambito del mandato ricevuto; se deve gestire cartelle esattoriali riferite alla società sequestrata, deve coordinarsi con il proprietario per valutare la strategia difensiva.

2.4. La conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.)

Il debitore può chiedere la conversione del pignoramento, cioè la sostituzione dei beni pignorati con una somma di denaro rateizzata. La domanda deve essere presentata prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione e richiede:

  1. Deposito di una somma non inferiore a un quinto dell’importo pignorato;
  2. Pagamento del resto in un massimo di 18 rate mensili (o 36 mensili se il titolo è tributario);
  3. Pagamento integrale delle spese di esecuzione.

Se accolta, la conversione evita che il bene sia venduto all’asta e consente al debitore di dilazionare il debito sotto il controllo del giudice. Questa opzione è particolarmente utile per salvare l’immobile ipotecato dalle aste bancarie.

2.5. Procedure concorsuali e termini

Oltre alle opposizioni civili e tributarie, il debitore può ricorrere agli strumenti di regolazione della crisi previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza:

  • Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67‑73 CCII): riservato ai consumatori che hanno debiti contratti per scopi non imprenditoriali. Il piano non necessita del voto dei creditori ma richiede l’approvazione del giudice; grazie al correttivo 2024 può prevedere una moratoria fino a 2 anni per i crediti privilegiati e consente di rimborsare le rate scadute del mutuo prima casa .
  • Concordato minore (artt. 74‑83 CCII): destinato a imprenditori minori e professionisti. Prevede la presentazione ai creditori di un piano con falcidia dei debiti e pagamento dilazionato. Occorre il voto dei creditori rappresentanti la maggioranza e l’omologa del tribunale. È possibile proporre una moratoria, ma in misura coerente con la convenienza per i creditori.
  • Liquidazione controllata (artt. 268‑277 CCII): comporta la liquidazione del patrimonio del debitore sotto la supervisione del tribunale e del liquidatore. Dal 2024 non esiste più una durata minima di quattro anni e l’esdebitazione può essere concessa anche entro tre anni . Tuttavia, come evidenziato dalla Cassazione 22914/2024, la banca può comunque procedere alla vendita della casa ipotecata ; pertanto questa procedura non sempre protegge l’abitazione.
  • Esdebitazione del debitore incapiente (art. 278 e ss. CCII): consente di cancellare i debiti residui quando il debitore non possiede beni sufficienti a soddisfare i creditori. Il giudice verifica la meritevolezza e l’assenza di colpa grave.

2.6. Tempi e coordinamento con la rottamazione‑quinquies

Quando si riceve un pignoramento esattoriale è necessario verificare se i debiti rientrano tra quelli definibili con la rottamazione‑quinquies. Per i carichi affidati dal 2000 al 2023, la domanda di definizione deve essere trasmessa entro il 30 aprile 2026 . In attesa della risposta dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (che arriverà entro il 30 giugno 2026), l’atto di pignoramento resta efficace; tuttavia, la presentazione della domanda sospende le procedure esecutive e impedisce l’iscrizione di nuovi fermi e ipoteche .
È quindi opportuno presentare la domanda quanto prima per beneficiare degli effetti sospensivi e poi valutare se proporre opposizione o aderire a un piano di ristrutturazione.

3. Difese e strategie legali: strumenti per impugnare, sospendere o definire il debito

Affrontare un pignoramento o una procedura esecutiva richiede un approccio strategico. In questa sezione elenchiamo le principali difese utilizzabili, distinguendo tra rimedi giudiziali e strumenti stragiudiziali.

3.1. Contestazione della validità dell’atto e delle cartelle

Verificare la legittimità degli atti è la prima regola. Numerosi pignoramenti sono viziati per difetti formali o sostanziali. Tra i motivi più frequenti:

  • Mancata notifica o notifica irregolare delle cartelle: se il debitore non ha ricevuto le cartelle presupposte, l’atto esecutivo è nullo. La Cassazione ha stabilito che l’opposizione contro l’atto esecutivo per vizi delle cartelle va proposta davanti al giudice tributario, anche se il pignoramento è un atto della procedura esecutiva .
  • Prescrizione del credito: i tributi si prescrivono in cinque o dieci anni a seconda della natura (tributi locali, Iva, Irpef). Se il pignoramento è notificato dopo il decorso dei termini senza atti interruttivi validi, si può chiedere l’annullamento.
  • Difetto di motivazione o di sottoscrizione dell’atto: il pignoramento deve indicare il titolo esecutivo (cartelle o avvisi di accertamento) e l’autorità che lo emette; l’assenza di firma digitale o di delega può invalidare l’atto.
  • Notifica mediante posta elettronica certificata (PEC) irregolare: spesso l’Agenzia delle Entrate utilizza un indirizzo PEC sbagliato o invia l’atto in formato non immodificabile, circostanze che possono essere fatte valere in giudizio.

La sospensione dell’atto può essere richiesta sia al giudice tributario (ex art. 19 d.lgs. 546/1992) sia al giudice civile (art. 624 c.p.c.). La sospensione blocca l’esecuzione in attesa della decisione nel merito. Se i vizi sono evidenti, il giudice può annullare l’atto e ordinare la restituzione delle somme pignorate.

3.2. Conversione e rateizzazione

Come visto al §2.4, la conversione del pignoramento permette di sostituire il bene pignorato con una somma versata in rate. È uno strumento utile per evitare la vendita di immobili o veicoli. In alternativa, si può chiedere una rateizzazione del debito tributario direttamente all’Agenzia delle Entrate‐Riscossione. La normativa prevede:

  • Rateazione ordinaria fino a 72 rate mensili (6 anni) per debiti fino a 120.000 €, con possibilità di proroga a 120 rate in caso di temporanea situazione di difficoltà;
  • Rateazione straordinaria fino a 120 rate per debiti superiori, con necessità di documentare lo stato di difficoltà;
  • Decadenza dopo il mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive. È possibile rateizzare sia in corso di riscossione che dopo la notifica del pignoramento, ma la presentazione della rateizzazione non sospende automaticamente l’esecuzione, salvo decisione dell’Agente della riscossione.

La rottamazione‑quinquies, trattata al §1.6, rappresenta una forma di definizione agevolata alternativa alla rateizzazione: elimina sanzioni e interessi e consente un pagamento in 54 rate biennali .

3.3. Accertamento e rinegoziazione del debito bancario

Spesso la posizione debitoria nei confronti di banche e finanziarie è gonfiata da interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto e spese non dovute. La Cassazione n. 7375/2025 ha ribadito la nullità delle clausole anatocistiche e l’onere della banca di provare l’inadempimento per i titoli scontati . Pertanto:

  • conviene richiedere un conteggio analitico del saldo, verificare la corretta applicazione del tasso (Tasso Annuo Nominale e Tasso Annuo Effettivo Globale) e contestare eventuali addebiti illegittimi;
  • è possibile attivare procedure di mediazione bancarie o inviare reclami all’Arbitro Bancario Finanziario per ottenere rimborsi;
  • in caso di contenzioso si può chiedere la sospensione dell’esecuzione bancaria se il saldo contestato appare manifestamente errato.

3.4. Scelta della procedura di sovraindebitamento più adatta

Decidere quale procedimento attivare dipende da vari fattori: natura del debitore (consumatore, imprenditore minore, professionista), tipologia di debiti (fiscali, bancari, privati), presenza di beni immobili e disponibilità di reddito. Di seguito i criteri principali:

Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

  • Destinatari: persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività d’impresa (consumatori) . Sono ammessi anche soci di società di persone limitatamente ai debiti personali .
  • Vantaggi: non richiede il voto dei creditori; il giudice approva se il piano è conforme alla legge e la soddisfazione dei creditori è almeno pari a quella ottenibile in liquidazione. Può prevedere moratoria fino a due anni per i crediti privilegiati e rimborsare le rate scadute del mutuo prima casa .
  • Svantaggi: il debitore deve dimostrare la propria meritevolezza (assenza di colpa grave o frode) e l’origine non imprenditoriale dei debiti. Se un creditore dimostra la natura imprenditoriale del debito o l’interesse del garante, il piano può essere rigettato .

Concordato minore

  • Destinatari: imprenditori minori, professionisti, start‐up innovative e altri soggetti non fallibili ma che non rientrano nella categoria dei consumatori.
  • Vantaggi: consente di proporre ai creditori una falcidia parziale del debito e di mantenere l’azienda in attività. La presenza del voto dei creditori rende il piano più flessibile ma anche più complesso. Può essere utilizzato per ristrutturare debiti fiscali e bancari.
  • Svantaggi: occorre ottenere il voto favorevole delle classi di creditori; i creditori privilegiati hanno diritto a un trattamento non inferiore a quello della liquidazione giudiziale; la banca ipotecaria può mantenere l’azione esecutiva ai sensi dell’art. 41 TUB .

Liquidazione controllata

  • Destinatari: debitori meritevoli che non possono accedere ai piani per mancanza di reddito o per eccessivo indebitamento.
  • Vantaggi: permette di cancellare i debiti residui dopo la liquidazione e prevede l’esdebitazione automatica entro tre anni ; non richiede il voto dei creditori.
  • Svantaggi: comporta la vendita di tutti i beni non necessari al sostentamento. I creditori privilegiati (banche) possono esercitare il proprio privilegio sulla casa ipotecata e procedere alla vendita .

Esdebitazione del debitore incapiente

  • Destinatari: debitori che non dispongono di alcun bene liquidabile e hanno reddito insufficiente. È una procedura residuale che consente di cancellare tutti i debiti, anche fiscali, previo controllo del giudice.
  • Vantaggi: permette di ripartire da zero quando non esistono alternative;
  • Svantaggi: il debitore deve dimostrare di aver cooperato con l’OCC e di non aver aggravato dolosamente la propria situazione. Non è possibile avvalersi nuovamente dell’esdebitazione per cinque anni.

3.5. Accordi stragiudiziali e negoziazione assistita

Oltre alle procedure formali, è possibile risolvere la crisi mediante accordi stragiudiziali:

  • Transazione con il fisco: l’art. 6 del d.lgs. 218/1997 consente di definire in via amministrativa alcune controversie fiscali con riduzione delle sanzioni. Con la transazione fiscale ex art. 182‑ter l.f. (richiamato dal CCII) è possibile trattare la posizione fiscale all’interno di un concordato o di un accordo di ristrutturazione.
  • Accordo con la banca: se la posizione è controversa (ad esempio per anatocismo) o se la vendita all’asta comporterebbe una perdita, la banca può accettare una transazione con pagamento ridotto o dilazionato. La presenza di un professionista negoziatore (ad es. Avv. Monardo) favorisce la buona riuscita.
  • Negoziazione assistita: per i debiti non superiori a 50.000 € è possibile concludere un accordo di composizione fuori dalle procedure formali; la negoziazione, ai sensi del d.l. 132/2014, comporta la sottoscrizione di un accordo con valore esecutivo.

3.6. Cram‑down fiscale e voto dei creditori pubblici

Il correttivo 2024 ha rafforzato il cram‑down fiscale: nelle procedure di concordato minore e piani del consumatore i creditori pubblici (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.) non possono impedire l’omologa se la proposta assicura loro un trattamento non inferiore a quello della liquidazione. Il giudice può omologare il piano anche senza il loro consenso, purché sia rispettato il principio di convenienza. È quindi possibile proporre ai creditori pubblici un pagamento ridotto e dilazionato, mentre per i creditori privilegiati (banche) resta il limite della moratoria massima di due anni.

4. Strumenti alternativi e soluzioni operative

In questa sezione analizziamo in dettaglio gli strumenti a disposizione del debitore per uscire dalla morsa di fisco e banche, fornendo schede operative, vantaggi e criticità.

4.1. Rottamazione‑quinquies: come richiedere la definizione agevolata

La rottamazione‑quinquies consente di estinguere i debiti fiscali pagando solo l’imposta principale e le spese di notifica . Ecco come procedere:

  1. Verifica dei carichi definibili – Occorre richiedere il prospetto informativo all’Agenzia delle Entrate‐Riscossione, accedendo alla propria area riservata con SPID/CIE, per conoscere le cartelle affidate tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.
  2. Presentazione della domanda – La domanda si presenta dal sito dell’Agenzia, compilando il modulo e indicando se si preferisce il pagamento in unica soluzione o a rate. Il termine è il 30 aprile 2026 .
  3. Ricezione della comunicazione – Entro il 30 giugno 2026 l’Agenzia comunica l’accoglimento o il rigetto. In caso di accoglimento indica l’importo da pagare e la scadenza delle rate.
  4. Pagamento – Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione (31 luglio 2026) o in 54 rate bimestrali. Le scadenze delle rate sono fisse e il mancato pagamento di due rate o dell’ultima rata comporta la decadenza .
  5. Effetti – Con la presentazione della domanda si sospendono le procedure esecutive, non si iscrivono nuovi fermi o ipoteche e il contribuente è considerato regolare ai fini del DURC . Dopo il pagamento integrale si estinguono i debiti compresi nella definizione e l’Agente della riscossione rilascia attestazione di estinzione.

Attenzione: i debiti esclusi dalla rottamazione (ad esempio Iva all’importazione, somme recuperate per aiuti di Stato, pronunce della Corte dei conti) restano integralmente dovuti. Inoltre, la rottamazione è incompatibile con le rateazioni in corso se non si pagano tutte le rate scadute entro la domanda; è dunque opportuno chiedere la consulenza di un avvocato per valutare se convenga aderire.

4.2. Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: requisiti e contenuto

Il piano del consumatore è lo strumento più utilizzato per proteggere la prima casa e ottenere una riduzione significativa dei debiti. Di seguito una scheda pratica:

ElementoDescrizione
Requisiti soggettiviIl debitore deve essere consumatore nel senso dell’art. 2 lett. e CCII: persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale e che contrae debiti nella qualità di consumatore . Anche i soci di società di persone possono accedervi per debiti personali .
MeritevolezzaOccorre dimostrare di non aver aggravato dolosamente la situazione (es. spese voluttuarie quando già insolventi, frodi). La Cassazione 27843/2022 ha alleggerito l’onere della prova a carico del debitore: spetta al creditore provare la colpa grave .
Contenuto del pianoPrevede la soddisfazione dei creditori secondo un ordine che può derogare alle cause legittime di prelazione; deve garantire ai creditori un trattamento non inferiore a quello della liquidazione. Può includere: 1) Moratoria fino a 24 mesi per i crediti privilegiati ; 2) Rimborso delle rate scadute del mutuo prima casa per evitare la risoluzione del contratto ; 3) utilizzo dei redditi futuri e di eventuali beni superflui.
Voto dei creditoriNon previsto: il giudice omologa il piano se ne accerta la fattibilità e la convenienza rispetto alla liquidazione. I creditori possono presentare osservazioni ma non possono bloccare l’omologa.
EffettiDalla data di presentazione si applicano le misure protettive (sospensione delle azioni esecutive) ed è possibile ottenere l’esdebitazione al termine del piano.

4.3. Concordato minore

ElementoDescrizione
SoggettiImprenditori minori, professionisti, imprenditori agricoli, start‑up innovative e altri non soggetti a liquidazione giudiziale.
PropostaIl debitore presenta un piano attestato dall’OCC con indicazione delle risorse e della convenienza rispetto alla liquidazione. Può prevedere anche cessioni di beni e moratorie.
VotoNecessario il voto favorevole di creditori rappresentanti la maggioranza dei crediti ammessi.
MoratoriaÈ possibile proporre una moratoria, ma la durata dipende dall’accordo dei creditori; i creditori privilegiati devono ricevere almeno l’equivalente della liquidazione.
OmologaIl tribunale omologa se sussistono requisiti di meritevolezza, fattibilità e convenienza.

4.4. Liquidazione controllata ed esdebitazione

ElementoDescrizione
AperturaPuò essere richiesta sia dal debitore sia dai creditori o dal P.M. (dal 2024 l’istanza può provenire anche dai creditori ).
GestioneUn liquidatore nominato dal tribunale dispone la vendita dei beni; i creditori presentano domanda di ammissione entro 90 giorni ; non esiste più una durata minima di quattro anni e la procedura può chiudersi prima se il patrimonio è esaurito .
EffettiL’apertura sospende tutte le azioni esecutive e cautelari; il debitore conserva una somma mensile necessaria al mantenimento (quantificata dal giudice).
EsdebitazioneDopo tre anni dalla apertura il tribunale provvede all’esdebitazione d’ufficio . È possibile ottenere l’esdebitazione anticipata se la procedura si chiude prima.
RischiI creditori con privilegio ipotecario (banche) possono agire separatamente per vendere l’immobile ipotecato .

4.5. Accordi di ristrutturazione e convenzioni di moratoria

Oltre ai piani e ai concordati, il CCII prevede gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57‑64). Questi accordi sono stipulati con creditori rappresentanti almeno il 60 % dei crediti e devono essere omologati dal tribunale. Il correttivo 2024 ha introdotto un cram‑down sui creditori pubblici: l’accordo può essere omologato anche contro il loro dissenso se garantisce un trattamento non inferiore alla liquidazione e se l’Agenzia delle Entrate ha espresso un parere negativo motivato dal solo interesse erariale.

La convenzione di moratoria (art. 62 CCII) consente al debitore di concludere un accordo con i creditori (anche alcuni, non necessariamente la maggioranza) per sospendere temporaneamente i pagamenti. Il correttivo ha specificato che la convenzione può essere impugnata dai creditori dissenzienti e ha previsto regole procedurali (competenza e riunione delle opposizioni) . È uno strumento flessibile per ottenere tempo e ristrutturare il debito con l’assistenza dell’OCC.

4.6. Piano del consumatore vs liquidazione controllata: come scegliere

Quando un debitore persona fisica possiede un immobile ipotecato e altri debiti, la scelta tra piano del consumatore e liquidazione controllata è cruciale. Il piano del consumatore protegge l’abitazione: permette di inserire la moratoria sul mutuo e di rimbor¬sare le rate scadute mantenendo la casa . Invece, nella liquidazione controllata la banca può vendere la casa ipotecata esercitando il privilegio . Pertanto, la liquidazione controllata dovrebbe essere scelta solo quando non vi sono beni da salvare o quando la persona non ha redditi sufficienti a proporre un piano.

Un’altra differenza riguarda la durata: il piano del consumatore dura quanto necessario per eseguire il piano (fino a 5 anni o più se c’è moratoria), mentre la liquidazione controllata può chiudersi anche prima di tre anni; l’esdebitazione è automatica a fine procedura .

5. Errori comuni e consigli pratici

Gestire una situazione di sovraindebitamento richiede prudenza e tempestività. Di seguito elenchiamo i principali errori commessi dai debitori e le relative raccomandazioni.

  1. Ignorare le notifiche – Molti debitori lasciano scadere i termini per l’opposizione alle cartelle, rendendo il debito definitivo. Occorre invece monitorare la propria PEC o domicilio fiscale e reagire entro 60 giorni alla notifica della cartella.
  2. Trascurare la normativa sul pignoramento – Alcuni credono che, se il conto è vuoto al momento della notifica, il pignoramento non avrà effetti. In realtà, la banca deve girare al fisco anche i bonifici futuri nei successivi 60 giorni . Conviene quindi aprire un nuovo conto su banca non pignorata o incassare stipendi in contanti (nel rispetto delle norme) durante questo periodo.
  3. Pagare spontaneamente somme non dovute – A volte i contribuenti pagano l’intero importo richiesto senza verificare eventuali sanzioni prescritti o interessi illegittimi. Prima di pagare, chiedere sempre un controllo del titolo esecutivo e delle cartelle.
  4. Non valutare la rottamazione – La rottamazione‐quinquies consente di pagare solo il capitale e di ottenere la sospensione delle procedure . Non aderirvi può comportare la perdita di un’opportunità unica di riduzione del debito.
  5. Scegliere la procedura sbagliata – Optare per la liquidazione controllata senza considerare il rischio di perdere la casa ipotecata è un errore grave. È fondamentale valutare, con un professionista, la procedura più adatta alla propria situazione.
  6. Presentare piani irrealistici – Nei piani del consumatore o nei concordati minori, proporre pagamenti superiori alle proprie capacità porta al rigetto del piano. Meglio definire un progetto sostenibile, con l’ausilio di un professionista e con la verifica dell’OCC.
  7. Non tutelare il patrimonio familiare – Spesso si sottovaluta la possibilità di proteggere il patrimonio con strumenti legali (fondo patrimoniale, trust, vincolo di destinazione). Tuttavia, queste soluzioni devono essere adottate prima della crisi e non devono recare pregiudizio ai creditori (altrimenti sono revocabili). È consigliabile farsi assistere da un esperto.
  8. Ritardare la consulenza – Rivolgersi all’avvocato solo quando il pignoramento è già in corso limita le opzioni. Il professionista può invece intervenire prima, contestare gli atti, predisporre ricorsi e predisporre un piano di rientro o una procedura di sovraindebitamento tempestiva.

6. Tabelle riepilogative

6.1. Norme e strumenti

Normativa / strumentoOggettoPrincipali regole e novità
Art. 72‑bis d.P.R. 602/73Pignoramento presso terzi in materia fiscaleLa banca è custode delle somme del conto e deve versarle al fisco entro 60 giorni, includendo gli accrediti futuri .
Art. 546 c.p.c.Pignoramento presso terziCostituisce il terzo (banca, datore di lavoro) custode; prevede l’obbligo di consegnare i beni/cred 1.
Cass. n. 28520/2025Pignoramento esattorialeConferma l’obbligo della banca di versare al fisco le somme future entro 60 giorni .
Cass. n. 12696/2022Sequestro giudiziarioIl debitore conserva la capacità processuale nonostante la nomina del custode .
Art. 2 lett. e CCIIDefinizione di “consumatore”Con il correttivo 2024 è chiarito che il consumatore può accedere agli strumenti solo per debiti contratti nella qualità di consumatore .
Art. 67 CCIIPiano del consumatoreIntroduce la moratoria fino a 2 anni per i crediti privilegiati e tutela la prima casa con rimborso delle rate scadute .
Legge n. 199/2025 (rottamazione‑quinquies)Definizione agevolata dei carichi fiscaliPermette di estinguere i debiti affidati dal 2000 al 2023 pagando solo la sorte capitale e le spese; domanda entro il 30 aprile 2026 .
Art. 48 bis d.P.R. 602/73Blocco dei pagamenti da P.A.La P.A. non può pagare importi >5.000 € se il beneficiario ha cartelle per pari importo; con la domanda di rottamazione il contribuente torna ad essere considerato adempiente .

6.2. Scadenze e termini

Termine / dataDescrizione
20 giorniOpposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
30 giorniOpposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.
60 giorniImpugnazione della cartella di pagamento davanti al giudice tributario; periodo in cui la banca deve versare al fisco i bonifici futuri .
30 aprile 2026Termine per presentare la domanda di rottamazione‑quinquies .
30 giugno 2026Data entro la quale l’Agenzia comunica l’esito della domanda.
31 luglio 2026Scadenza per il pagamento in unica soluzione o della prima rata della rottamazione.
31 gennaio / 31 marzo / 31 maggio / 31 luglio / 30 settembre / 30 novembreDate delle rate bimestrali della rottamazione (dal 2027 al 2035) .
24 mesiMoratoria massima sui crediti privilegiati nel piano del consumatore .
3 anniTermine minimo per l’esdebitazione automatica nella liquidazione controllata .

7. Domande frequenti (FAQ)

Di seguito rispondiamo a 20 domande ricorrenti di debitori e contribuenti.

7.1. Il conto corrente pignorato è vuoto. La banca può trattenere i bonifici futuri?

Sì. L’art. 72‑bis d.P.R. 602/1973 prevede che la banca, quale custode, blocchi e trasferisca al fisco i fondi presenti e quelli che si accreditano entro 60 giorni . La Cassazione ha confermato che il pignoramento di crediti futuri è legittimo se deriva da un rapporto esistente , quindi anche i bonifici futuri sono vincolati.

7.2. Posso spostare lo stipendio su un nuovo conto per evitare il pignoramento?

Se il pignoramento è già stato notificato, gli stipendi in arrivo nei 60 giorni successivi sono vincolati. Tuttavia, è possibile aprire un nuovo conto presso un’altra banca e chiedere al datore di lavoro di versare lo stipendio su quel conto; in tal modo i nuovi accrediti non transitano sul conto pignorato. Occorre agire tempestivamente e rispettare i limiti di tracciabilità del denaro (es. utilizzo del contante entro i limiti di legge).

7.3. Dopo la nomina di un custode giudiziario la mia azienda è sequestrata. Posso presentare ricorso?

Sì. La Cassazione ha affermato che il proprietario dei beni sottoposti a sequestro conserva la capacità di stare in giudizio e può proporre ricorsi e opposizioni relativi ai debiti maturati prima del sequestro . La nomina del custode non priva il soggetto della legittimazione processuale.

7.4. Cosa accade se la banca non versa le somme pignorate al fisco?

La banca, quale custode, è responsabile in solido. Se non versa le somme, l’Agenzia delle Entrate può agire direttamente contro la banca per il pagamento del dovuto e possono essere applicate sanzioni. Inoltre, la banca rischia responsabilità civile nei confronti del fisco e del debitore.

7.5. Posso oppormi al pignoramento se la cartella è prescritta?

Sì. La prescrizione del credito (5 anni per tributi locali, 10 anni per tributi erariali) è un motivo di opposizione all’esecuzione. Occorre dimostrare che non vi sono stati atti interruttivi validi. Se il giudice accoglie l’opposizione, annulla il pignoramento e ordina la restituzione delle somme.

7.6. Se presento la domanda di rottamazione‑quinquies, devo pagare le rate della rateazione in corso?

Per aderire alla rottamazione è necessario essere in regola con le rate scadute delle eventuali rateazioni. Se si hanno rate scadute non pagate, queste devono essere saldate prima di presentare la domanda. Dopo la presentazione, le rate della rottamazione sostituiranno le precedenti.

7.7. Quali debiti sono esclusi dalla rottamazione‑quinquies?

Sono esclusi i debiti relativi a Iva all’importazione, risorse proprie dell’Unione Europea, somme recuperate per aiuti di Stato, crediti derivanti da pronunce della Corte dei conti e sanzioni penali o amministrative non tributarie. Tali debiti devono essere pagati integralmente o mediante rateazione ordinaria.

7.8. Cosa succede se salto due rate della rottamazione?

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata, comporta la decadenza . Le sanzioni e gli interessi cancellati tornano ad essere dovuti e le somme versate non vengono restituite; l’Agente della riscossione riprende l’esecuzione.

7.9. Posso proporre un piano del consumatore se ho garantito un prestito per l’azienda?

Solo se il debito del garante è completamente separato dall’attività imprenditoriale. La Cassazione ha chiarito che il garante non è automaticamente consumatore e che occorre dimostrare l’estraneità del debito alla sfera professionale . Se vi è un interesse diretto o indiretto nella società garantita, non si può accedere al piano del consumatore ma si deve ricorrere al concordato minore.

7.10. È possibile mantenere il mutuo prima casa all’interno della procedura?

Sì. L’art. 67 CCII, come modificato nel 2024, prevede che il debitore possa continuare a pagare il mutuo sulla prima casa e includere nel piano il rimborso delle rate scadute . In questo modo evita la risoluzione del contratto e la vendita dell’immobile. Tuttavia deve essere in regola con le rate o essere rimesso in bonis dal giudice.

7.11. Cosa comporta la moratoria fino a due anni sui crediti privilegiati?

Nel piano del consumatore il debitore può chiedere che i creditori privilegiati (es. banche con ipoteca) siano pagati solo dopo un periodo massimo di 24 mesi . Durante questo periodo non percepiscono alcun pagamento ma il piano deve prevedere il pagamento integrale o almeno pari a quanto avrebbero ottenuto in liquidazione.

7.12. Se scelgo la liquidazione controllata perderò sicuramente la casa?

Non sempre, ma bisogna sapere che i creditori ipotecari mantengono la facoltà di vendere l’immobile . Se l’obiettivo è salvare la casa, è preferibile optare per il piano del consumatore. Nella liquidazione controllata, l’immobile potrebbe comunque essere escluso se è l’unica abitazione e il valore è molto basso rispetto al mutuo, ma la banca può opporsi.

7.13. È possibile inserire nella procedura i debiti con fornitori e privati?

Sì. Tutti i debiti (fiscali, bancari e privati) possono essere ricompresi nei piani di ristrutturazione o nel concordato minore. Per i debiti non privilegiati si può prevedere una falcidia anche consistente, purché il trattamento non pregiudichi la convenienza per i creditori.

7.14. Cosa succede ai debiti sorti dopo l’omologa del piano?

I debiti sorti successivamente all’omologa restano a carico del debitore e non sono coperti dalle procedure precedenti. Il debitore dovrà pagarli regolarmente per non rischiare la risoluzione del piano.

7.15. Cos’è il cram‑down fiscale?

È il meccanismo che consente al giudice di omologare il piano o l’accordo anche senza il consenso dei creditori pubblici (Agenzia delle Entrate, INPS) se la proposta prevede per loro un trattamento almeno pari a quanto riceverebbero in caso di liquidazione. È una forma di riequilibrio che evita che il fisco blocchi piani di risanamento complessivamente convenienti.

7.16. Il piano del consumatore può essere revocato?

Sì. Se il debitore non rispetta le scadenze o occulta beni, il giudice può revocare l’omologa; in tal caso il piano cessa e i creditori possono riprendere le azioni esecutive. In caso di adempimento integrale, invece, il debitore ottiene l’esdebitazione.

7.17. Posso proporre la transazione fiscale all’interno di un concordato minore?

Sì. L’art. 63 CCII rinvia alla disciplina della transazione fiscale: il debitore può proporre un pagamento ridotto e dilazionato dei tributi, comprendendo anche gli interessi e le sanzioni. L’Agenzia delle Entrate esprime un parere motivato; se è contrario ma la proposta è più conveniente della liquidazione, il giudice può applicare il cram‑down.

7.18. È possibile sospendere l’asta della casa con il piano del consumatore?

Sì. La presentazione del piano del consumatore comporta l’applicazione delle misure protettive: sospende le aste in corso e impedisce l’avvio di nuove azioni. Tuttavia, se la banca ha già venduto l’immobile (incanto con esito positivo), la sospensione non annulla la vendita. Conviene depositare il piano prima della vendita per bloccare l’asta.

7.19. Se non ho beni, posso ottenere l’esdebitazione?

Sì. La procedura di esdebitazione del debitore incapiente consente la cancellazione dei debiti quando non ci sono beni da liquidare e il debitore è meritevole. Il giudice verifica che il debitore abbia cooperato lealmente, dopodiché dichiara l’esdebitazione immediata.

7.20. Quanto costa una procedura di sovraindebitamento?

I costi variano a seconda della procedura e comprendono il compenso del Gestore (OCC), le spese di giustizia e, se ci si avvale di un avvocato, l’onorario professionale. Solitamente il compenso dell’OCC è determinato sulla base del patrimonio e dei crediti; l’onorario dell’avvocato può essere concordato a forfait o proporzionale al valore della pratica. Gli onorari sono generalmente rateizzabili all’interno del piano.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per rendere più concrete le nozioni esposte, proponiamo alcune simulazioni che mostrano l’impatto economico delle diverse procedure.

8.1. Pignoramento di un conto corrente

Scenario – Un imprenditore riceve un pignoramento esattoriale per un debito di 20.000 €. Al momento della notifica il saldo del conto è 1.000 €. Nei 60 giorni successivi riceve bonifici per 5.000 € (pagamenti di clienti). La banca, quale custode, dovrà:

  • bloccare i 1.000 € e versarli immediatamente all’Agenzia delle Entrate;
  • nei 60 giorni successivi, trasferire i 5.000 € di bonifici al fisco ;
  • trascorso il termine, eventuali nuovi accrediti tornano nella disponibilità del correntista (salvo ulteriori atti).

Risultato – Il debitore si trova senza liquidità per due mesi. Se non presenta opposizione o non attiva una procedura (es. rottamazione), l’Agenzia potrà proseguire con altri beni (pignoramento della casa, fermo amministrativo). È quindi consigliabile verificare la legittimità delle cartelle e, se possibile, presentare domanda di rottamazione per sospendere l’esecuzione.

8.2. Rottamazione‑quinquies con pagamento rateizzato

Scenario – Un contribuente ha cartelle per imposte e contributi per un totale di 15.000 €, affidate all’Agente della riscossione tra il 2002 e il 2018. Con la rottamazione‑quinquies può estinguere il debito pagando solo il capitale (15.000 €), senza sanzioni e interessi . Sceglie di pagare in 54 rate bimestrali:

  • Importo per rata: 15.000 € ÷ 54 = circa 277,78 €;
  • Scadenze: 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre 2026; poi ogni 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre fino al 31 maggio 2035 .

Se il contribuente salta due rate, decade dai benefici e dovrà pagare anche interessi e sanzioni residue . Per evitare la decadenza è consigliabile domiciliare il pagamento e monitorare le scadenze.

8.3. Piano del consumatore con moratoria e salvaguardia della prima casa

Scenario – Una famiglia con debiti complessivi di 120.000 € (70.000 € di mutuo ipotecario sulla prima casa, 30.000 € di debiti fiscali e 20.000 € di prestiti personali) non riesce più a sostenere le rate. Il mutuo è in ritardo di tre rate per un totale di 3.600 €.

Soluzione – Presentano un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore che prevede:

  • Moratoria di 24 mesi sul pagamento del mutuo ipotecario ; durante i due anni la famiglia paga solo le spese correnti (condominio, assicurazione) e risparmia reddito per accumulare un fondo;
  • Rimborso delle tre rate scadute del mutuo in 18 mesi, inserendo il debito nel piano ;
  • Pagamento ai creditori chirografari di un importo pari al 20 % delle somme dovute, finanziato con la vendita di un’auto e con risorse esterne (contributo dei familiari);
  • Pagamento all’Agenzia delle Entrate del 40 % dei tributi (con dilazione di 5 anni) e applicazione del cram‑down fiscale.

Il piano viene omologato dal giudice perché garantisce ai creditori un trattamento superiore a quello della liquidazione controllata. La famiglia mantiene la casa e, al termine della procedura, ottiene l’esdebitazione del residuo.

9. Conclusione

La figura del custode nelle procedure esecutive e concorsuali costituisce un nodo cruciale della tutela dei creditori, ma non priva il debitore dei suoi diritti di difesa. Le norme vigenti obbligano la banca a comportarsi come custode dei fondi pignorati e a trasferire al fisco anche i crediti futuri , mentre la giurisprudenza sottolinea che il sequestro non spossessa il debitore né lo priva della capacità di agire . Per chi è in difficoltà con fisco e banche, la tempestività è fondamentale: entro pochi giorni dalla notifica del pignoramento vanno verificati i titoli esecutivi, valutate le impugnazioni e, se opportuno, attivata una procedura di ristrutturazione o di definizione agevolata.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, aggiornato al 2024, offre oggi strumenti più flessibili e adeguati: il piano del consumatore permette di ottenere moratorie fino a due anni e salvaguardare la prima casa ; la liquidazione controllata consente l’esdebitazione in tempi più brevi ; il concordato minore e gli accordi di ristrutturazione forniscono soluzioni per imprenditori e professionisti. La rottamazione‑quinquies prevista dalla Legge di bilancio 2026 consente infine di cancellare sanzioni e interessi su carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2023, con la possibilità di pagare in 54 rate .

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