Consulente e‑commerce con debiti: cosa fare per difendersi da fisco e banche

Introduzione

Il mondo dell’e‑commerce consente a consulenti, imprenditori e professionisti digitali di raggiungere clienti in ogni parte del mondo. Tuttavia la facilità con cui si possono concludere affari on‑line non garantisce immunità dai rischi legati a debiti fiscali, bancari e contributivi. Un consulente che offre servizi e‑commerce può trovarsi esposto a cartelle di pagamento dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AdER), a pignoramenti del conto corrente, a iscrizioni ipotecarie sugli immobili o al fermo amministrativo del veicolo strumentale; la sua attività rischia di bloccarsi per l’impossibilità di accedere a fido bancario o ottenere finanziamenti. La gestione del debito diventa ancora più delicata se si aggiungono controlli fiscali, verifiche bancarie e pressioni dei fornitori. Difendersi richiede conoscenze normative e l’assistenza di professionisti esperti.

Perché l’argomento è urgente

  • Pignoramento del conto corrente – la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025, ha stabilito che, in caso di pignoramento speciale (art. 72‑bis del D.P.R. 602/1973), la banca deve bloccare non solo il saldo presente al momento della notifica ma anche tutte le somme che affluiscono nei 60 giorni successivi . Ciò consente all’Agente della riscossione di intercettare stipendi e bonifici futuri e rende più stringente l’azione del fisco.
  • Ipoteca e prima casa – la Cassazione (ord. n. 32759/2024) ha ribadito l’impignorabilità dell’unica abitazione non di lusso di proprietà del contribuente, a condizione che vi risieda e che il debito non superi € 120.000 . L’iscrizione ipotecaria è legittima solo oltre determinate soglie e con la previa comunicazione . Conoscere questi limiti è essenziale per impedire misure esecutive abusive.
  • Rottamazioni e definizioni agevolate – la Legge n. 197/2022 e le leggi successive hanno introdotto la “rottamazione‑quater”, consentendo di estinguere i debiti affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 senza pagare interessi e sanzioni: si paga solo il capitale e le spese . La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto la “rottamazione‑quinquies”, che permette di regolarizzare i debiti affidati sino al 31 dicembre 2023 con pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in massimo 54 rate bimestrali . Conoscere i requisiti e le scadenze delle sanatorie evita l’avvio di procedure esecutive.
  • Sovraindebitamento e procedure di esdebitazione – il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ha integrato la previgente Legge 3/2012 offrendo strumenti per i debitori “civili” (professionisti, consumatori, piccoli imprenditori) quali il piano del consumatore e l’accordo di ristrutturazione dei debiti. I requisiti d’accesso, le limitazioni e gli effetti dell’esdebitazione sono regolati dagli artt. 65‑73 e 57 e ss. del CCII . È quindi possibile ottenere la liberazione dai debiti residui con l’approvazione del tribunale .

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e dello staff

Per affrontare efficacemente queste problematiche è fondamentale affidarsi a professionisti specializzati. Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e consulente legale con esperienza ventennale, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario. Lo Studio, con sedi in tutta Italia, offre:

  • Qualifiche professionali – l’avv. Monardo è gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; è professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 .
  • Assistenza completa – analisi degli atti, predisposizione di ricorsi alla Corte di giustizia tributaria, sospensione di ipoteche e pignoramenti, trattative con banche e finanziarie, elaborazione di piani di rientro, accesso a rottamazioni e definizioni agevolate, predisposizione di piani del consumatore e accordi di ristrutturazione. L’obiettivo è salvaguardare il patrimonio del debitore e garantire la continuità della sua attività e‑commerce.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

La disciplina della riscossione e delle misure esecutive

Pignoramento presso terzi (art. 72‑bis del D.P.R. 602/1973)

L’art. 72‑bis del D.P.R. 602/1973 (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) consente all’Agente della riscossione di ordinare a un terzo (banca, datore di lavoro, cliente) di pagare direttamente il credito dovuto al debitore. Il legislatore prevede che l’ordine di pagamento venga eseguito:

  • entro 60 giorni dalla notifica per le somme maturate fino alla data della notifica;
  • alle rispettive scadenze per le somme che maturano successivamente .

Questa norma introduce il cosiddetto pignoramento esattoriale speciale: il terzo non è citato in giudizio ma riceve un ordine di pagamento che, se non eseguito, lo espone a responsabilità. La norma è stata oggetto di dibattito perché permette di bloccare e incamerare somme future senza l’intervento del giudice.

Sentenza Cassazione n. 28520/2025

Con la sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025 la Corte di Cassazione ha chiarito i dubbi interpretativi: i giudici hanno precisato che, a seguito della notifica del pignoramento, la banca deve considerare anche le somme accreditate nei 60 giorni successivi. La pronuncia ha stabilito che il periodo di sessanta giorni non è un semplice termine di pagamento ma uno spatium deliberandi durante il quale la banca diventa custode delle somme dovute . Pertanto, non è più sufficiente avere il conto corrente “a zero” al momento della notifica: qualsiasi accredito (stipendio, bonifico) che pervenga nei successivi due mesi deve essere integralmente girato al Fisco . La Cassazione ha sottolineato che il vincolo si applica anche ai crediti futuri, purché scaturiscano da un rapporto giuridico già esistente (conto corrente) .

Per i consulenti e‑commerce, spesso pagati tramite bonifici e piattaforme digitali, questa sentenza impone attenzione: in caso di pignoramento, i proventi futuri possono essere automaticamente prelevati, rendendo impossibile sostenere le spese ordinarie dell’attività. È quindi necessario agire subito per contestare il pignoramento illegittimo, richiedere la sospensione o ricorrere alla definizione agevolata.

Testo Unico 2025 e nuova disciplina del pignoramento dei crediti verso terzi

Le novità sul pignoramento esattoriale non si esauriscono con l’interpretazione giurisprudenziale. Con il decreto legislativo 24 marzo 2025 n. 33 (Testo unico in materia di versamenti e di riscossione), entrato in vigore il 27 marzo 2025 con applicazione piena dal 1º gennaio 2026, il legislatore ha riorganizzato le disposizioni contenute negli artt. 72‑bis e 72‑ter del D.P.R. 602/1973. Gli artt. 170 e 171 del nuovo testo precisano che:

  • Ordine al terzo di pagamento – il nuovo art. 170 consente all’Agente della riscossione di ordinare al terzo (banca o datore di lavoro) di versare direttamente le somme pignorate. L’ordine si estende alle somme già esistenti e a quelle future che maturano durante il periodo di custodia .
  • Termini di versamento – le somme maturate prima della notifica devono essere versate entro sessanta giorni; le somme future devono essere versate alle rispettive scadenze naturali. La banca o il datore di lavoro diventa custode delle somme per 60 giorni e non può restituirle al correntista .
  • Inottemperanza del terzo – se il terzo non esegue il pagamento, l’art. 169 del testo unico prevede la conversione della procedura in pignoramento ordinario .
  • Quote pignorabili per stipendi e pensioni – l’art. 171 fissa i limiti di pignorabilità: un decimo per importi fino a € 2.500, un settimo tra € 2.500 e € 5.000 e un quinto oltre tale soglia . Inoltre l’ultimo emolumento accreditato sul conto resta impignorabile .
  • Opposizioni e cessazione – il nuovo art. 150 stabilisce che il pignoramento cessi se entro 200 giorni non è stato effettuato il primo incanto; gli artt. 154 e 155 disciplinano le opposizioni del debitore e dei terzi .

Questa riforma conferma l’impostazione delineata dalla Cassazione e ribadisce che il pignoramento colpisce anche le somme future. Per i conti cointestati, la presunzione di contitolarità può essere superata con prove contrarie (Cass., ord. n. 1643/2025) , proteggendo le quote dei co‑intestatari che dimostrano di non essere debitori.

Ipoteca esattoriale e tutela della prima casa

La iscrizione ipotecaria è una misura cautelare che consente all’Agente della riscossione di iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore per garantire il credito. L’ipoteca non comporta la vendita immediata ma grava sull’immobile, rendendone difficile la vendita o la richiesta di mutuo . La legittimità dell’iscrizione dipende dal rispetto di condizioni:

  • il debito deve superare determinati limiti;
  • deve essere inviata una comunicazione preventiva che consenta al contribuente di difendersi;
  • deve essere rispettato il contraddittorio e il termine per proporre ricorso .

L’art. 52 del D.L. 69/2013 (“decreto del fare”), modificando l’art. 76 del D.P.R. 602/1973, ha introdotto il principio per cui l’Agente della riscossione non può pignorare l’unica abitazione di proprietà del debitore se non è di lusso e se il contribuente vi risiede anagraficamente . Secondo la stessa norma, il pignoramento può avvenire solo se il debito supera 120.000 € e se è stata preventivamente iscritta ipoteca . La Cassazione, con l’ordinanza n. 32759/2024, ha confermato che, qualora alla data del 21 agosto 2013 (data di entrata in vigore della norma) un pignoramento immobiliare fosse già pendente, l’azione esecutiva non può proseguire se riguarda l’unico immobile del contribuente . L’ordinanza richiama l’art. 76, specificando che l’espropriazione immobiliare è ammessa solo se il debito supera € 120.000 e dopo sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca .

Per i consulenti che lavorano da casa o possiedono un solo immobile, conoscere questo limite è essenziale: l’Agenzia non può procedere alla vendita della prima casa in assenza dei presupposti, ma può comunque iscrivere ipoteca se il debito supera la soglia; tale ipoteca è impugnabile se non sono stati rispettati i requisiti .

Fermo amministrativo dei veicoli

Il fermo amministrativo è il blocco dell’autovettura registrata al PRA; l’auto non può circolare e perde valore. Può essere disposto dall’Agente della riscossione dopo la notifica di una cartella e il mancato pagamento. Alcune ipotesi rendono illegittimo il fermo:

  • Mancata notifica del preavviso di fermo: se AdER non invia la comunicazione preventiva prima dell’iscrizione, il fermo è nullo .
  • Veicolo strumentale all’attività lavorativa: il fermo non può essere iscritto se il veicolo è necessario per l’attività professionale o imprenditoriale .
  • Veicolo destinato a persone con disabilità: l’auto utilizzata per la mobilità di soggetti disabili non può essere fermata .
  • Prescrizione o vizi di notifica: se le cartelle che hanno portato al fermo sono prescritte o viziate, il fermo è impugnabile .

La giurisprudenza recente ha ribadito che il preavviso di fermo è un atto impugnabile: la Cassazione con le ordinanze n. 34813/2024 e 7156/2025 ha chiarito che il preavviso, pur non rientrando nella sequenza dell’espropriazione forzata, è una comunicazione che può essere contestata se priva di motivazione. L’impugnazione deve essere proposta entro 60 giorni dalla notifica presso la Corte di giustizia tributaria competente.

Cartelle di pagamento e termini di ricorso

La cartella di pagamento è l’atto con cui AdER richiede il pagamento di tributi, contributi, sanzioni o multe. La Legge n. 130/2022 ha riformato il contenzioso tributario, istituendo le Corti di giustizia tributaria (primo e secondo grado) e mantenendo il termine di 60 giorni dalla notifica per proporre ricorso. Un articolo divulgativo ricorda che il ricorso contro una cartella che richiede tributi (IMU, IRPEF, IVA) deve essere proposto entro 60 giorni dinanzi al giudice tributario; per le multe stradali il termine può essere di 20 o 30 giorni .

Il ricorso è inammissibile se non è preceduto da un’istanza di autotutela (richiesta di annullamento in via amministrativa) nei casi previsti; tuttavia la presentazione dell’istanza non sospende il termine per il ricorso, per cui è necessario agire tempestivamente.

Prescrizione dei debiti fiscali e contributivi

I debiti tributari non sono eterni. Un approfondimento di Brocardi spiega che nel 2025 la legislazione ha previsto l’estinzione automatica delle cartelle di pagamento non più esigibili da oltre cinque anni . In generale:

  • Sanzioni e interessi si prescrivono in 5 anni .
  • Imposte principali (IRPEF, IVA, IRES, imposta di registro, bollo) si prescrivono in 10 anni .
  • Alcune imposte locali e contributi hanno termini più brevi (5 o 3 anni) .

La prescrizione decorre dall’ultimo atto interruttivo: una cartella notificata interrompe il termine che ricomincia a decorrere dalla notifica. Per questo è fondamentale verificare la data di notifica e valutare se i crediti sono ormai prescritti.

Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012 e CCII)

Il legislatore ha previsto strumenti specifici per i debitori che non sono soggetti alle procedure concorsuali (fallimentari) – tra cui professionisti, artigiani, società di persone, start‑up e, a certe condizioni, imprese agricole o microimprese. Dal 15 luglio 2022 le procedure introdotte dalla Legge 3/2012 (nota come “salva suicidi”) sono confluite nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Gli articoli 65‑83 del CCII disciplinano le tre procedure disponibili:

  1. Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore – riservato alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale. La normativa prevede che il piano sia omologato dal tribunale senza il voto dei creditori; il giudice ne valuta l’ammissibilità, la fattibilità e la convenienza . Il piano consente la esdebitazione (liberazione dai debiti residui) a condizione che il consumatore adempia alle obbligazioni previste . Il consumatore non deve aver già ottenuto un’esdebitazione nei cinque anni precedenti e non deve aver determinato il proprio indebitamento con colpa grave o malafede .
  2. Accordo di composizione della crisi – strumento negoziale per imprenditori individuali e professionisti. Il decreto legislativo 14/2019, agli artt. 57 e seguenti, disciplina l’accordo di ristrutturazione dei debiti, che combina negoziazione privata e omologazione giudiziaria . L’accordo richiede l’adesione di una percentuale qualificata di creditori (in genere 60 % dei crediti), l’attestazione di un professionista indipendente e l’omologazione del tribunale. L’omologa rende l’accordo opponibile anche ai creditori non aderenti e consente la sospensione delle azioni esecutive.
  3. Liquidazione controllata del sovraindebitato – procedura residuale per il debitore incapiente, in cui il patrimonio viene liquidato sotto la supervisione di un giudice; alla fine è possibile ottenere l’esdebitazione dell’incapiente (c.d. esdebitazione del debitore incapiente). È destinata ai soggetti che non possono proporre un accordo o un piano, oppure in caso di insuccesso delle altre procedure.

Nell’ambito di queste procedure il Gestore della crisi (professionista nominato dall’OCC) assiste il debitore, redige la relazione particolareggiata, monitora l’esecuzione del piano e interagisce con il tribunale. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi iscritto al Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC , può assumere questo ruolo per seguire il procedimento.

Rottamazioni, definizioni agevolate e misure di tregua fiscale

Rottamazione‑quater (Definizione agevolata 2023‑2026)

La rottamazione‑quater è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi 231‑252 della L. 197/2022) e consente di estinguere i debiti affidati ad AdER tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. La misura è stata prorogata e modificata da successive leggi, consentendo di pagare:

  • solo capitale e spese di notifica/esecutive, senza interessi, sanzioni e aggio ;
  • in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 oppure in un massimo di 18 rate (5 anni). Le prime due rate, pari al 10 % ciascuna, scadevano il 31 ottobre e il 30 novembre 2023; le successive scadono il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno dal 2024 al 2026 .

Il sito di Confcommercio evidenzia che la prossima scadenza per i contribuenti che hanno aderito è il 28 febbraio 2026, con tolleranza di cinque giorni . La legge consente inoltre ai contribuenti decaduti nel 2024 di presentare domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025 . In caso di adesione, l’Agente della riscossione sospende le nuove procedure cautelari ed esecutive e non considera il contribuente inadempiente ai fini del DURC .

Rottamazione‑quinquies (Legge di Bilancio 2026)

La rottamazione‑quinquies è la nuova definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026. Essa riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 e consente di estinguere i debiti senza versare interessi di mora, sanzioni e aggio . La norma specifica che rientrano tra i carichi definibili:

  • Imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali o dagli accertamenti automatizzati di cui agli artt. 36‑bis e 36‑ter del D.P.R. 600/1973 e agli artt. 54‑bis e 54‑ter del D.P.R. 633/1972 ;
  • Contributi previdenziali dovuti all’INPS, ad esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento .

Sono ammessi all’agevolazione anche i contribuenti che hanno aderito a precedenti rottamazioni ma sono decaduti, purché i carichi rientrino nell’ambito di applicazione della quinquies . Restano invece esclusi i debiti già inclusi in piani di pagamento della rottamazione‑quater regolarmente eseguiti fino al 30 settembre 2025 .

Modalità e termini di pagamento – la domanda di adesione deve essere presentata entro il 30 aprile 2026, esclusivamente in via telematica. Il pagamento può avvenire:

  • In unica soluzione entro il 31 luglio 2026 ;
  • In un massimo di 54 rate bimestrali (9 anni). Il piano prevede che le prime tre rate scadano il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026; dalla quarta alla cinquantunesima rate sono previste sei scadenze annuali (31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre) dal 2027 al 2034; le ultime tre rate scadono il 31 gennaio, 31 marzo e 31 maggio 2035 . In caso di rateazione si applicano interessi al 3 % annuo a decorrere dal 1º agosto 2026 .

Effetti protettivi – la presentazione della dichiarazione di adesione genera un vero e proprio scudo: sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, sono sospesi i pagamenti di dilazioni già concesse, non possono essere iscritte nuove ipoteche o fermi amministrativi, non possono essere avviate o proseguite procedure esecutive e il debitore non è considerato inadempiente ai fini del DURC . Questa tutela opera automaticamente dalla data di presentazione della domanda .

Decadenza e tolleranza – il mancato pagamento della rata unica o di due rate (anche non consecutive) comporta la perdita dei benefici e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto . Tuttavia la Legge di Bilancio 2026 introduce una tolleranza più ampia rispetto alla rottamazione‑quater: è possibile non pagare fino a otto rate senza decadere dal beneficio . Se il contribuente decade dalla quinquies, le rateazioni precedenti si estinguono e il debito diventa immediatamente esigibile .

La rottamazione‑quinquies rappresenta quindi un’opportunità per i consulenti e‑commerce in difficoltà, poiché consente di regolarizzare la posizione, cancellare sanzioni e interessi e ottenere la sospensione delle azioni esecutive. È consigliabile presentare l’istanza prima che il procedimento esecutivo giunga a compimento per evitare la perdita della disponibilità delle somme pignorate .

Saldo e stralcio e altre sanatorie

Oltre alle rottamazioni, la normativa prevede il saldo e stralcio delle cartelle, riservato ai contribuenti in grave difficoltà economica. Il sito di Confcommercio ricorda che il saldo e stralcio consente di pagare una quota ridotta del debito in relazione all’ISEE familiare . Alcune norme speciali (ad esempio la Legge n. 100/2023, “Decreto Alluvione”, e la Legge n. 18/2024) hanno prorogato le scadenze e differito alcune rate . Nel 2024 il Decreto legislativo n. 108/2024 ha rinviato al 15 settembre 2024 il termine per il pagamento della quinta rata .

Procedura passo‑passo: cosa succede dopo la notifica

1. Ricezione della cartella di pagamento

Quando un consulente e‑commerce riceve una cartella di pagamento, deve innanzitutto verificare la data di notifica e controllare:

  • i tributi e le somme richieste;
  • l’atto presupposto (avviso di accertamento, liquidazione, sanzione, contributi previdenziali ecc.);
  • la correttezza della notifica (luogo di domiciliazione, modalità – raccomandata A/R, PEC) e l’eventuale prescrizione.

Se ritiene che la cartella sia illegittima (perché prescritto, già pagato, viziato l’atto presupposto o errati i calcoli), il debitore può presentare istanza di annullamento in autotutela all’ufficio che ha emesso l’atto. L’istanza non sospende il termine per proporre ricorso e deve contenere le motivazioni e la documentazione a supporto (ricevute di pagamento, visure, contratti). In parallelo, se si tratta di tributi, è necessario valutare la proposizione del ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni , a pena di decadenza.

2. Scelta dello strumento difensivo

A seconda del tipo di atto (cartella di pagamento, avviso di intimazione, preavviso di fermo, comunicazione di ipoteca, pignoramento) il consulente può intraprendere diverse azioni:

  1. Ricorso tributario – contro cartelle, avvisi di accertamento e intimazioni. Il ricorso deve essere depositato nella forma telematica (processo tributario telematico) attraverso il portale SIGIT o PTT, allegando l’atto impugnato e la prova della notifica. Occorre indicare i motivi (incompetenza, prescrizione, violazione di legge, mancanza di motivazione). È possibile richiedere la sospensione cautelare dell’esecuzione se la riscossione può arrecare danni gravi e irreparabili.
  2. Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi – per contestare un pignoramento già in corso (ad esempio un pignoramento presso terzi ex art. 72‑bis). L’opposizione si propone davanti al giudice dell’esecuzione ex art. 615 c.p.c.; l’ordinanza della Cassazione 28520/2025 rende indispensabile contestare l’estensione del pignoramento anche alle somme future . È possibile chiedere la sospensione ai sensi dell’art. 624 c.p.c., dimostrando l’illegittimità dell’atto (vizi di notifica, carenza dei presupposti, sproporzione).
  3. Ricorso per l’annullamento dell’ipoteca – nei casi in cui l’ipoteca sia illegittima (debito inferiore alle soglie, mancanza di comunicazione preventiva, violazione del contraddittorio). Il ricorso si propone alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni dalla comunicazione; in alternativa, si può ricorrere al giudice ordinario con l’opposizione agli atti esecutivi. È importante evidenziare se l’immobile è l’unica casa non di lusso, poiché in tal caso l’espropriazione è vietata .
  4. Impugnazione del fermo amministrativo – il preavviso di fermo o il fermo iscritto possono essere impugnati per motivi di illegittimità. È opportuno agire entro 60 giorni (o 30 giorni per le multe) presentando ricorso alla Corte di giustizia tributaria o al giudice di pace. In caso di veicolo strumentale, mobilità per disabili o mancanza di preavviso, il ricorso ha buone probabilità di accoglimento .
  5. Richiesta di rateizzazione – se la cartella è corretta ma il consulente non riesce a pagarla in unica soluzione, può chiedere la dilazione del pagamento. Per debiti fino a € 120.000, il pagamento può essere dilazionato fino a 72 rate (6 anni) senza necessità di documentare la situazione economica; per importi superiori occorre dimostrare il temporaneo stato di difficoltà. La Legge n. 18/2024 ha introdotto la possibilità di arrivare a 120 rate in casi eccezionali e, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, sono previste 84 rate mensili .
  6. Adesione a rottamazione o saldo e stralcio – valutare se il debito rientra tra quelli “definibili” (cartelle dal 2000 al 2022 per la rottamazione‑quater o 2023 per la quinquies) . In caso positivo è possibile presentare la domanda on‑line e sospendere le azioni esecutive .

3. Notifica di pignoramento del conto corrente

Se il consulente non paga o non impugna la cartella, AdER può procedere al pignoramento del conto corrente ai sensi dell’art. 72‑bis. L’ordine di pagamento viene inviato alla banca con contestuale notifica al debitore e al terzo. A seguito della sentenza 28520/2025:

  • la banca blocca immediatamente il saldo disponibile e incamera tutte le somme accreditate nei successivi 60 giorni ;
  • la banca assume il ruolo di custode delle somme per il Fisco ;
  • il debitore non può contare sull’arrivo del prossimo stipendio o dei compensi per l’attività e‑commerce .

È fondamentale controllare la correttezza del pignoramento: spesso la notifica è viziata (mancata notifica degli atti precedenti, debiti prescritti) o il debito è oggetto di procedura di definizione agevolata, nel qual caso il pignoramento è sospeso. L’avvocato potrà proporre l’opposizione e richiedere la restituzione delle somme indebitamente prelevate.

4. Iscrizione di ipoteca e pignoramento immobiliare

Se il debito supera la soglia di € 120.000, AdER può iscrivere ipoteca sugli immobili. La comunicazione di iscrizione deve indicare l’importo, gli estremi delle cartelle e il termine entro cui proporre ricorso. L’ipoteca è illegittima quando:

  • il debito non supera la soglia minima prevista dalla legge;
  • non è stata inviata la comunicazione preventiva oppure la notifica è viziata;
  • non sono decorsi i termini per difendersi;
  • l’atto presupposto è viziato o impugnato con sospensione .

Se l’immobile ipotecato è l’unica casa non di lusso e adibita a residenza, l’ipoteca non può trasformarsi in pignoramento immobiliare . Tuttavia l’ipoteca resta un grave pregiudizio per la reputazione creditizia; per questo conviene impugnarla tempestivamente e, se possibile, estinguere o ridurre il debito tramite accordo di ristrutturazione o definizione agevolata.

5. Fermo amministrativo

Dopo il mancato pagamento, AdER può iscrivere il fermo amministrativo sul veicolo. Come indicato nella guida, il fermo è annullabile se manca il preavviso, se il veicolo è strumentale al lavoro o è utilizzato per la mobilità di persone disabili . Il ricorso deve essere presentato al giudice competente (giudice di pace o Corte tributaria) entro i termini. È possibile anche chiedere la rateizzazione del debito o l’adesione a rottamazione per far sospendere il fermo.

6. Aggiornamenti normativi 2024‑2026

Il legislatore è intervenuto più volte negli ultimi anni per introdurre misure di tregua fiscale e riforme della riscossione. Le novità principali sono:

  • Decreto Riscossione 2024 (D.L. 110/2024 e D.M. 27 dicembre 2024): consente la cancellazione d’ufficio delle cartelle non riscossi da oltre 5 anni e la possibilità di saldare cartelle fino a 10 anni con piani di pagamento più lunghi (84, 96 o 108 rate a seconda del periodo di presentazione della richiesta). Prevede nuove forme di discarico automatico e riaffidamento dei ruoli.
  • D.Lgs. 33/2025 (attuativo della delega fiscale): a decorrere dal 1° gennaio 2027 sostituirà l’art. 72‑bis con l’art. 170 del nuovo Testo Unico Riscossione, confermando l’estensione del pignoramento ai crediti futuri .
  • Legge di Bilancio 2026: oltre alla rottamazione‑quinquies ha previsto la esdebitazione di chi ha completato la liquidazione controllata, riducendo da otto a cinque anni il periodo necessario per chiedere una nuova esdebitazione.

Tali novità rendono indispensabile affidarsi a un professionista aggiornato, capace di scegliere la soluzione più adatta.

Difese e strategie legali: come tutelare il consulente e‑commerce

1. Analisi preliminare e due diligence

Il primo passo consiste nell’analizzare la situazione debitoria con l’aiuto di un avvocato e di un commercialista. Occorre verificare:

  • Tipo di debito: tributi, contributi INPS, sanzioni amministrative, finanziamenti bancari o leasing.
  • Presenza di garanzie: fideiussioni, ipoteche, pegni, garanzie personali e bancarie.
  • Scadenze: termine per l’impugnazione, prescrizione, rottamazioni disponibili.
  • Vizi formali: errori di notificazione, mancanza di motivazione, calcoli errati.

Questa fase consente di predisporre una strategia personalizzata, scegliendo tra ricorso, sospensione, rateizzazione o accesso alle procedure di crisi.

2. Ricorsi e opposizioni

Ricorso alla Corte di giustizia tributaria

Il ricorso tributario è lo strumento principale per contestare l’atto impositivo. È necessario:

  1. Depositare il ricorso telematico entro 60 giorni (o 20/30 per le multe) .
  2. Indicare i motivi di impugnazione, tra cui: nullità della notifica, prescrizione, decadenza, errata qualificazione dei compensi, indebito cumulo di interessi e sanzioni, violazione del contraddittorio.
  3. Richiedere la sospensione del carico: in presenza di danno grave e irreparabile, il giudice può sospendere la riscossione sino alla decisione di merito.

Opposizione agli atti esecutivi (art. 615 c.p.c.)

Se AdER avvia il pignoramento presso terzi, è possibile proporre opposizione per contestare la legittimità dell’atto. I principali motivi sono:

  • Inesistenza o invalidità del titolo esecutivo (cartella nulla o prescritta);
  • Violazione dell’art. 72‑bis (mancanza di requisiti, erronea applicazione della sentenza 28520/2025);
  • Pignoramento sproporzionato rispetto al debito, soprattutto se colpisce l’unico mezzo o i compensi futuri indispensabili per l’attività.

L’opposizione si propone dinanzi al giudice dell’esecuzione (tribunale) entro 20 giorni dalla notifica o dal primo atto di esecuzione; è possibile chiedere la sospensione ai sensi dell’art. 624 c.p.c.

Ricorso contro l’iscrizione ipotecaria

L’ipoteca può essere contestata se non sussistono i requisiti: debito inferiore a € 8.000 (ex art. 77 D.P.R. 602/1973), mancanza di comunicazione preventiva, notifica irregolare, debito prescritto o già pagato, violazione dell’impignorabilità della prima casa . La procedura prevede:

  1. Richiesta di sospensione urgente alla Corte di giustizia tributaria o al giudice ordinario;
  2. Ricorso avverso la comunicazione di iscrizione entro 60 giorni;
  3. Valutazione di accesso alle procedure di composizione della crisi per ottenere la cancellazione dell’ipoteca a seguito di omologa del piano o accordo.

Impugnazione del preavviso di fermo e del fermo amministrativo

Come indicato, il preavviso di fermo è impugnabile: occorre contestare la mancata notifica, la strumentalità del veicolo, la mobilità dei disabili o i vizi di notificazione delle cartelle . È consigliabile depositare ricorso entro 30/60 giorni, allegare la documentazione che dimostra l’utilizzo del veicolo per l’attività e richiedere la sospensione immediata.

3. Rateizzazione e piani di rientro

La rateizzazione consente di frazionare il debito in più rate, ottenendo la sospensione delle procedure esecutive. Le regole principali sono:

  • Fino a € 120.000: fino a 72 rate mensili senza documentare la difficoltà. In caso di temporanea difficoltà è possibile chiedere fino a 120 rate (10 anni) o, per le richieste 2025‑2026, 84 rate .
  • Per importi superiori occorre presentare la documentazione economico‑patrimoniale che dimostri la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. In caso di peggioramento della situazione economica, è possibile richiedere la proroga.

La rateizzazione è compatibile con la definizione agevolata (rottamazione) solo per i carichi non inclusi nella domanda. In caso di mancato pagamento di cinque rate (anche non consecutive) la dilazione decade e le somme versate sono considerate acconto.

4. Rottamazioni e saldo e stralcio

Per i consulenti con più debiti, aderire alle rottamazioni può rappresentare la soluzione più rapida ed economica. È necessario verificare:

  • Se il debito è stato affidato a AdER entro le date previste (30 giugno 2022 per la quater, 31 dicembre 2023 per la quinquies);
  • L’assenza di cause ostative (ad esempio debiti superiori a € 500.000 con processi penali per reati tributari);
  • La compatibilità con eventuali procedure giudiziarie pendenti (ricorsi, piani del consumatore) – la domanda di definizione implica rinuncia al contenzioso .

Per inoltrare la domanda occorre utilizzare la procedura telematica sul sito di AdER; è necessario possedere SPID, CIE o CNS. In area pubblica è possibile inoltrare la richiesta compilando il modulo e allegando la copia del documento . Una volta presentata la domanda, AdER invia la comunicazione delle somme dovute con i moduli di pagamento . Il mancato pagamento nei termini comporta la decadenza, ma spesso la legge consente la riammissione (come accaduto con la Legge n. 15/2025)

Esempio pratico di rottamazione‑quater

Un consulente e‑commerce riceve cinque cartelle per un totale di € 50.000 (capitale € 30.000, sanzioni e interessi € 20.000). Presenta la domanda di rottamazione‑quater e sceglie il pagamento rateale in 18 rate. Paga le prime due rate di € 3.000 ciascuna (10 % del debito) entro il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate saranno di circa € 1.875 ciascuna pagabili da febbraio 2024 a novembre 2026. Con la definizione, il consulente risparmia € 20.000 di sanzioni e interessi e ottiene la sospensione delle procedure esecutive.

5. Procedure di sovraindebitamento e strumenti alternativi

Quando la situazione debitoria è complessa e include anche debiti bancari o con fornitori, potrebbe essere necessario ricorrere alle procedure di composizione della crisi. Di seguito sono sintetizzati gli strumenti, con i relativi requisiti e vantaggi.

Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

  • Destinatari: persone fisiche che agiscono per scopi non imprenditoriali (inclusi consulenti autonomi quando i debiti riguardano la sfera privata); non devono aver ottenuto l’esdebitazione nei cinque anni precedenti e non devono aver causato il sovraindebitamento con colpa grave .
  • Caratteristiche: non è richiesto il voto dei creditori; il giudice valuta la fattibilità e convenienza; al termine consente la esdebitazione .
  • Procedura: si presenta la domanda all’OCC con proposta di pagamento sostenibile; il gestore redige la relazione; il tribunale fissa l’udienza e, se ritiene la proposta corretta, la omologa. Le azioni esecutive sono sospese e gli eventuali interessi e sanzioni cessano.

Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 ss. CCII)

  • Destinatari: imprenditori individuali, professionisti e, in alcune varianti, microimprese o società. È necessario trovarsi in stato di crisi o insolvenza e possedere una contabilità regolare.
  • Caratteristiche: è un accordo negoziato con una parte qualificata dei creditori (in genere almeno il 60 %); deve essere attestato da un professionista indipendente e omologato dal tribunale . L’omologazione lo rende efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti. Permette di ridurre i debiti, dilazionarli o convertirli in strumenti di partecipazione.
  • Vantaggi: sospensione delle azioni esecutive, salvaguardia della continuità aziendale, trattamento differenziato dei creditori, protezione dei soci e degli amministratori.

Liquidazione controllata e esdebitazione dell’incapiente

  • Destinatari: debitori che non possono proporre un piano o un accordo perché privi di risorse sufficienti.
  • Procedura: il tribunale apre la liquidazione, nomina un liquidatore e dispone la vendita dei beni; al termine, se il ricavato non copre l’intero debito, il debitore può ottenere l’esdebitazione (liberazione dai debiti residui). Il CCII prevede la esdebitazione del debitore incapiente per chi, avendo un patrimonio modesto, non dispone di beni da liquidare; la liberazione è concessa una sola volta e non riguarda i debiti derivanti da alimenti o risarcimento da illecito.

Piano del consumatore vs accordo di ristrutturazione: confronti

StrumentoDestinatariCaratteristiche essenzialiVantaggi
Piano del consumatorePersone fisiche per scopi non imprenditorialiOmologa senza voto dei creditori; valutazione del giudice; esdebitazione al termineSospensione delle azioni esecutive, riduzione/stralcio del debito, tutela della prima casa
Accordo di ristrutturazioneImprenditori, professionisti, microimpreseAccordo negoziato con i creditori (60 %); attestazione e omologazione; efficacia estesaContinuità aziendale, dilazione e riduzione, protezione da revocatorie
Liquidazione controllataDebitori privi di risorseLiquidazione dei beni sotto controllo del giudice; possibilità di esdebitazioneLiberazione da debiti non soddisfatti, tutela minima del patrimonio

6. Strategie negoziali con banche e fornitori

Un consulente e‑commerce può trovarsi indebitato anche con banche e fornitori. È consigliabile:

  • Rinegoziare i finanziamenti con la banca: proporre piani di rientro, riduzione dei tassi, consolidamento dei debiti o estensione delle durate. Alcune banche aderiscono a programmi di ristrutturazione per imprese in difficoltà; è utile presentare un piano industriale che dimostri la sostenibilità del nuovo debito.
  • Accordi stragiudiziali con i fornitori: definire un saldo e stralcio, concordare dilazioni o scambi merceologici. Molti fornitori preferiscono recuperare almeno una parte del credito piuttosto che avviare azioni legali.
  • Confronto con l’Agenzia delle Entrate: valutare l’adesione a rottamazioni, definizioni, transazioni fiscali (art. 63‑bis del CCII) in ambito di accordi di ristrutturazione. La transazione fiscale prevede la riduzione di imposta, interessi e sanzioni se il piano offre un trattamento non inferiore a quello ottenibile in caso di liquidazione.
  • Tutela del patrimonio personale: separare il patrimonio personale da quello aziendale (costituzione di società, trust, fondo patrimoniale) e stipulare polizze assicurative. L’art. 2645‑ter c.c. consente di costituire un vincolo di destinazione per beni immobili destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

7. Ruolo dell’Avv. Monardo e dello staff multidisciplinare

Nelle operazioni di difesa e negoziazione è determinante affidarsi a un professionista preparato. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, è in grado di:

  • analizzare gli atti ricevuti e individuare vizi e illegittimità;
  • elaborare ricorsi e opposizioni, depositarli presso la Corte tributaria competente e richiedere sospensioni urgenti;
  • negoziare con banche, finanziarie e fornitori per ridurre o ristrutturare il debito;
  • predisporre piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, domande di liquidazione controllata ed esdebitazione;
  • presentare le domande di rottamazione e definizione agevolata, verificando le scadenze e i requisiti;
  • coordinare un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti esperti in contenzioso fiscale e bancario .

Strumenti alternativi: rottamazione, definizioni agevolate e procedure concorsuali

Rottamazione‑quater: calendario 2024‑2026

ScadenzaDescrizioneRiferimento normativo
31 ottobre 2023Termine per il pagamento in unica soluzione o della prima rata (10 %)L. 197/2022, art. 1, commi 231‑252
30 novembre 2023Scadenza della seconda rata (10 %)Idem
28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre (2024‑2026)Scadenze per le rate successive; tolleranza di 5 giorniConfcommercio
30 aprile 2025Termine per presentare la domanda di riammissione alla rottamazione per chi è decadutoConfcommercio
28 febbraio 2026Prossima scadenza per il pagamento (con tolleranza 5 giorni)Confcommercio

Rottamazione‑quinquies: calendario 2026‑2034

ScadenzaDescrizioneRiferimento
30 aprile 2026Presentazione della domandaLegge di Bilancio 2026
31 luglio 2026Pagamento in unica soluzione oppure prima rataIdem
31 luglio 2026 – 30 novembre 2026Prime tre rate (31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026)FiscoeTasse
31 gennaio 2027 – 30 novembre 2034Rate bimestrali (31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre) dalla 4ª alla 51ª rataFiscoeTasse
31 gennaio – 31 maggio 2035Ultime tre rate (31 gennaio, 31 marzo e 31 maggio 2035)FiscoeTasse
Interessi e tolleranzaInteressi al 3 % annuo dal 1º agosto 2026; tolleranza di otto rate prima della decadenzaFiscoeTasse ; Brocardi

Saldo e stralcio

Il saldo e stralcio consente di pagare una percentuale del debito, calcolata in base all’ISEE e alla situazione economica. È riservato alle persone fisiche e professionisti in grave difficoltà. Le aliquote variano dal 16 % al 35 % del debito a seconda del reddito familiare; per ISEE fino a € 8.500 si paga il 16 %, per ISEE fino a € 12.500 si paga il 20 %, e così via. Occorre presentare domanda e allegare il modello ISEE; se accettata, le azioni esecutive sono sospese.

Piano del consumatore: esempio pratico

Un consulente e‑commerce, persona fisica con debiti complessivi di € 80.000 (tribu nello, INPS, finanziarie), dispone di reddito mensile da lavoro autonomo di € 2.000 e possiede un appartamento unico per abitazione. Il professionista presenta domanda di piano del consumatore proponendo di versare € 300 al mese per 5 anni (totale € 18.000) e cedere un’auto del valore di € 4.000. Il gestore redige la relazione; i creditori non votano. Il tribunale omologa il piano ritenendo la proposta fattibile e conveniente rispetto alla liquidazione. Al termine dei 5 anni, il consulente ottiene la esdebitazione e la cancellazione del restante debito di € 58.000. Grazie all’art. 76 D.P.R. 602/1973, l’immobile non viene pignorato perché è la prima casa .

Accordo di ristrutturazione dei debiti: esempio pratico

Una microimpresa di consulenza e‑commerce (ditta individuale) accumula debiti per € 300.000 tra banche, fornitori e Fisco. Presenta proposta di accordo di ristrutturazione con i seguenti elementi:

  • Pagamento del 40 % ai creditori chirografari in 5 anni;
  • Conversione di un debito bancario di € 50.000 in capitale (equity swap);
  • Transazione fiscale con riduzione del 50 % delle sanzioni e il pagamento dilazionato delle imposte;
  • Cessione di un ramo d’azienda non strategico.

Il piano è attestato da un professionista indipendente e ottiene l’adesione del 65 % dei creditori. Il tribunale omologa l’accordo ai sensi degli artt. 57 e ss. CCII . Con l’omologazione, l’accordo diventa efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti; le azioni esecutive sono sospese; la ditta prosegue l’attività on‑line.

Liquidazione controllata: esempio pratico

Se il consulente non ha redditi sufficienti e possiede solo beni modesti (ad esempio auto usata e modesto conto corrente), può accedere alla liquidazione controllata. Vende i beni (incassando € 5.000), che vengono ripartiti tra i creditori. Dopo la liquidazione, chiede la esdebitazione del debitore incapiente: il giudice concede la liberazione dai debiti residui, consentendo al consulente di ripartire da zero. Questa procedura si applica a chi non può presentare un piano né un accordo e offre una seconda chance.

Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare le notifiche – molti contribuenti non aprono la PEC o la posta raccomandata; la decorrenza dei termini inizia dalla notifica, anche se non si ritira l’atto. Verificare sempre la corrispondenza e, in caso di dubbi, contattare immediatamente un avvocato.
  2. Sottovalutare i 60 giorni – il termine per il ricorso alla Corte tributaria è perentorio; la sentenza 28520/2025 ha dimostrato quanto possa essere dannoso aspettare: in 60 giorni la banca può versare al Fisco tutte le somme presenti e future .
  3. Contare sul saldo zero – la convinzione che un conto vuoto sia al sicuro è sbagliata; la banca deve bloccare anche gli accrediti futuri .
  4. Trascurare la prescrizione – molti debiti sono prescritti dopo 5 o 10 anni , ma è necessario far valere la prescrizione con un atto formale. Le cartelle non esigibili possono essere cancellate; tuttavia un versamento o un riconoscimento del debito interrompe il termine.
  5. Non verificare la legittimità dell’ipoteca – talvolta l’ipoteca è iscritta senza comunicazione o per importi inferiori alle soglie; occorre impugnarla entro 60 giorni .
  6. Dimenticare le scadenze delle rottamazioni – non rispettare le rate o presentare la domanda fuori termine comporta la perdita dei benefici . Seguire il calendario e sfruttare la riammissione ove prevista.
  7. Non considerare le procedure di crisi – molti consulenti ignorano la possibilità di accedere al piano del consumatore o all’accordo di ristrutturazione, che permettono la liberazione dai debiti residui .
  8. Procrastinare – agire tempestivamente è fondamentale. Ogni giorno perso può significare l’iscrizione di ipoteca, il blocco del conto o il fermo del veicolo.

FAQ (Domande frequenti)

  1. Sono un consulente e‑commerce e ho ricevuto una cartella di pagamento per IVA non versata. Posso rateizzare?
    Sì. Puoi chiedere la rateizzazione fino a 72 rate senza documentare la tua situazione economica se l’importo totale non supera € 120.000. Per importi maggiori dovrai dimostrare la temporanea difficoltà; la legge consente dilazioni fino a 120 rate o, per le richieste presentate nel 2025‑2026, fino a 84 rate .
  2. La banca mi ha pignorato il conto corrente ma era quasi vuoto. Possono prendere gli accrediti futuri?
    Sì. La Cassazione n. 28520/2025 ha stabilito che, nel pignoramento ex art. 72‑bis, la banca deve versare al Fisco anche le somme accreditate entro 60 giorni dalla notifica . Pertanto stipendio e bonifici successivi sono vincolati.
  3. Posso salvare lo stipendio se trasferisco il denaro su un altro conto?
    No. Il vincolo segue il rapporto contrattuale con la banca notificata; trasferire le somme altrove può essere considerato atto di sottrazione fraudolenta. È meglio impugnare il pignoramento e chiedere la sospensione.
  4. Ho un solo appartamento dove vivo. L’Agenzia può venderlo?
    No, se si tratta dell’unica casa non di lusso e vi risiedi. L’art. 76 D.P.R. 602/1973, modificato dal “decreto del fare”, vieta l’espropriazione della prima casa per debiti fiscali . L’ipoteca può essere iscritta ma la vendita è vietata salvo debiti superiori a € 120.000.
  5. Cos’è il preavviso di fermo?
    È la comunicazione che AdER deve inviare prima di iscrivere il fermo sul veicolo. Serve a permettere al contribuente di regolarizzare la posizione o di impugnare l’atto. In mancanza, il fermo è nullo .
  6. Il mio veicolo è necessario per consegnare prodotti e‑commerce. Posso evitare il fermo?
    Sì. Il fermo non può essere iscritto sui veicoli strumentali all’attività professionale . È necessario dimostrare tale strumentalità (ad esempio con fatture di consegna, iscrizione alla Camera di Commercio) e presentare ricorso.
  7. Quando si prescrive una cartella esattoriale?
    Le imposte principali (IRPEF, IVA, IRES, imposta di registro, bollo) si prescrivono in 10 anni; le sanzioni e gli interessi in 5 anni . Alcune imposte locali e contributi hanno termini più brevi (3 o 5 anni). Tuttavia ogni atto interruttivo (notifica di avviso, sollecito) fa ripartire il termine.
  8. Cosa succede se non pago le rate della rottamazione?
    La rottamazione decade e le somme versate sono considerate acconto. Saranno ripristinate sanzioni e interessi e AdER potrà riprendere le azioni esecutive . Talvolta la legge consente la riammissione entro termini precisi (ad esempio il 30 aprile 2025 per la rottamazione‑quater ).
  9. Ho aderito alla rottamazione ma ho ricevuto un preavviso di fermo. È legittimo?
    No. Presentando la domanda di definizione agevolata, AdER non può avviare nuove procedure cautelari o esecutive sui debiti “definibili” e non proseguirà quelle in corso . Occorre segnalare l’errore e, se il fermo è già iscritto, impugnarlo.
  10. Quali documenti servono per il piano del consumatore?
    Serve la lista completa dei creditori, l’elenco dei beni e dei redditi, l’indicazione delle spese mensili per vivere, la dichiarazione dei redditi, eventuali contratti di finanziamento e la documentazione bancaria. Il gestore verifica la documentazione e redige una relazione per il tribunale .
  11. Posso ottenere l’esdebitazione se ho agito con colpa?
    No. Il CCII prevede che non può accedere all’esdebitazione il consumatore che ha causato il proprio indebitamento con colpa grave, malafede o frode . La colpa grave deve essere provata dal creditore.
  12. Cosa succede se i creditori non aderiscono all’accordo di ristrutturazione?
    Se è raggiunta la maggioranza richiesta (60 %) e il tribunale omologa l’accordo, esso diventa efficace anche per i creditori dissenzienti . Tuttavia il piano deve garantire un trattamento non inferiore a quello ricavabile in caso di liquidazione.
  13. È possibile tutelare l’azienda e‑commerce e allo stesso tempo il patrimonio familiare?
    Sì. È consigliabile separare i patrimoni attraverso forme societarie (s.r.l.), creare fondi patrimoniali o trust, stipulare assicurazioni. Inoltre, l’impignorabilità della prima casa consente di proteggere l’abitazione dai debiti fiscali .
  14. Posso continuare la mia attività durante la procedura di liquidazione controllata?
    In generale, la liquidazione comporta la vendita dei beni ma non vieta l’esercizio della professione. Il giudice può autorizzare il debitore a proseguire l’attività se genera reddito utile a soddisfare i creditori; in tal caso il reddito eccedente le spese vive verrà conferito alla procedura.
  15. Come posso evitare errori nella gestione fiscale futura?
    Tenere una contabilità regolare, registrare tutte le operazioni e‑commerce, emettere fatture elettroniche corrette, versare tempestivamente IVA e ritenute. Ricordarsi che l’Agenzia può effettuare indagini finanziarie sui conti correnti e la violazione di obblighi fiscali può portare a sanzioni penali. Affidarsi a un commercialista esperto in e‑commerce riduce il rischio di errori.
  16. Cos’è la transazione fiscale?
    È un istituto previsto dall’art. 63‑bis del CCII e dall’art. 182‑ter della Legge fallimentare; consente al contribuente di proporre all’Amministrazione finanziaria la riduzione o la dilazione del debito fiscale all’interno di un piano o accordo di ristrutturazione. Richiede il parere dell’Agenzia delle Entrate e l’omologazione del giudice.
  17. Posso accedere alla procedura di sovraindebitamento se ho un’azienda?
    Le imprese soggette a fallimento (società di capitali sopra determinate soglie) non possono accedere alle procedure di sovraindebitamento. Tuttavia le microimprese (ricavi inferiori a € 700.000, passivo non superiore a € 500.000 e debiti non superiori a € 350.000) possono accedervi in quanto non fallibili. In caso di dubbio è necessario verificare i requisiti con un professionista.
  18. Come si calcola la soglia di € 120.000 per l’ipoteca e l’espropriazione?
    La soglia si riferisce al debito complessivo per cui si procede alla riscossione; comprende tributi, sanzioni e interessi. L’Agente può iscrivere ipoteca anche per importi inferiori ma non può procedere al pignoramento immobiliare se il debito è sotto € 120.000 e l’immobile è l’unica casa .
  19. È possibile bloccare il pignoramento del conto in assenza di preavviso?
    Sì. Se AdER non ha notificato gli atti presupposti (avviso di accertamento, intimazione) o se il pignoramento è eseguito senza informare il debitore, l’atto è nullo. Inoltre, l’atto deve contenere l’indicazione delle somme dovute e dei termini per l’opposizione; la mancanza comporta la nullità.
  20. Cos’è la riammissione alla rottamazione e come si ottiene?
    La riammissione consente ai contribuenti decaduti per mancato pagamento di una rata di recuperare i benefici della definizione agevolata. La Legge n. 15/2025 ha previsto che chi non ha pagato le rate 2023 e 2024 può presentare domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025 . Occorre regolarizzare i pagamenti arretrati entro il termine fissato; il piano riprende dalla rata successiva.

Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio l’applicazione pratica delle normative descritte e le possibili strategie difensive, è utile analizzare alcuni casi concreti. Le simulazioni che seguono riproducono situazioni tipiche di un consulente che opera nell’e‑commerce e si trova a dover gestire debiti fiscali o bancari. I valori sono indicativi, ma le procedure rispecchiano la normativa vigente e permettono di valutare costi, tempi e benefici delle varie opzioni.

Caso 1: Pignoramento del conto e adesione alla rottamazione

Scenario – Il consulente Luca riceve una cartella di pagamento per IVA e contributi non versati per un totale di € 25.000 (capitale € 20.000, interessi e sanzioni € 5.000). Non potendo pagare in tempi brevi, Luca non reagisce; dopo alcune settimane riceve la notifica di pignoramento del conto corrente da parte di AdER. La banca blocca l’intero saldo (10 000 €) e gli accrediti futuri per 60 giorni, come previsto dall’art. 72‑bis e confermato dal Testo unico della riscossione .

Problema – Luca ha in agenda diversi incassi dai clienti e‑commerce, ma per due mesi non potrà disporre di tali somme. Per evitare che il saldo residuo venga interamente prelevato, decide di aderire alla rottamazione‑quinquies. Presenta domanda on‑line entro il 30 aprile 2026 e sceglie il pagamento in 54 rate.

Calcolo delle rate – Il suo debito rientra tra i carichi definibili (affidati tra il 2000 e il 2023) e grazie alla rottamazione vengono cancellati i € 5.000 di interessi e sanzioni. Il capitale di € 20.000 viene diviso in 54 rate bimestrali con interessi al 3 %. Le prime tre rate (luglio, settembre e novembre 2026) sono pari a circa € 385 ciascuna. Le rate dalla quarta alla cinquantunesima (sei rate all’anno) ammontano a € 382, mentre le ultime tre rate del 2035 saranno leggermente superiori a causa degli interessi. Pagando regolarmente le rate, Luca eviterà nuovi pignoramenti: la domanda di adesione sospende la riscossione e blocca l’azione della banca .

Outcome – Se Luca salta due rate, perde il beneficio e dovrà pagare di nuovo sanzioni e interessi. La normativa concede una tolleranza di otto rate non pagate prima della decadenza , ma è prudente non abusarne. Grazie alla rottamazione Luca può continuare la sua attività e‑commerce, preservando il conto corrente e dilazionando il debito.

Caso 2: Accesso al piano del consumatore

Scenario – Maria è una consulente freelance con debiti fiscali, contributivi e bancari per un totale di € 90.000. Possiede una casa di abitazione del valore di € 150.000, che costituisce l’unico immobile di famiglia. I suoi redditi derivano principalmente da servizi di consulenza e‑commerce per piccole imprese. Negli ultimi anni ha subito un calo di fatturato e ha accumulato debiti con l’erario e con la banca, che minaccia la procedura esecutiva. Maria teme di perdere la casa e decide di rivolgersi a un OCC per accedere alla procedura di piano del consumatore.

Procedura – Con l’assistenza del gestore della crisi, Maria redige un piano che prevede il pagamento di € 50.000 ai creditori nell’arco di 6 anni. La restante parte del debito (€ 40.000) sarà oggetto di esdebitazione, cioè verrà cancellata dopo l’adempimento del piano . Per la casa non è previsto il pignoramento perché l’immobile è l’unica abitazione e il debito fiscale non supera € 120.000 . Tuttavia la banca aveva iscritto ipoteca; con l’omologa del piano l’ipoteca viene sostituita dall’obbligo di pagamento secondo la percentuale concordata.

Calcolo delle risorse – Il piano si basa sulle entrate mensili (3.500 €) di Maria e sulle spese familiari (2.200 €). Ogni anno Maria versa € 8.333 al fondo destinato ai creditori. Al termine del sesto anno avrà pagato € 50.000, ottenendo l’esdebitazione dei restanti € 40.000. Durante la procedura non potrà contrarre nuovi debiti senza l’autorizzazione del gestore e del tribunale. Se non rispetta le scadenze, il piano può essere revocato.

Benefici – Grazie al piano del consumatore, Maria evita il pignoramento della casa, protegge la famiglia e continua a lavorare. Può inoltre chiedere la sospensione di eventuali pignoramenti in corso presentando un’istanza al giudice dell’esecuzione. Il piano consente un riequilibrio sostenibile tra debiti e capacità reddituale.

Caso 3: Ipoteca illegittima su immobile strumentale

Scenario – L’Agente della riscossione iscrive ipoteca su un capannone industriale di proprietà della società di consulenza “E‑Solution S.r.l.”, il cui socio unico è Giovanni. Il debito fiscale ammonta a € 95.000, importo inferiore alla soglia di € 120.000 prevista dall’art. 76 D.P.R. 602/1973 . L’immobile è l’unico bene strumentale della società ed è gravato da un mutuo ipotecario con la banca.

Contestazione – Giovanni, assistito dall’Avv. Monardo, impugna l’iscrizione di ipoteca davanti alla Corte di giustizia tributaria. Deduce che:

  1. L’importo del debito non raggiunge la soglia legale per l’espropriazione, pertanto l’iscrizione di ipoteca è sproporzionata ;
  2. Non è stato inviato il preavviso, impedendo l’esercizio del diritto di difesa ;
  3. L’immobile è funzionale all’attività e la sua perdita paralizzerebbe l’impresa.

Decisione – La Corte accoglie il ricorso e annulla l’ipoteca. In alternativa, avrebbe potuto ridurre il debito tramite una definizione agevolata (rottamazione‑quater o quinquies) e chiedere la cancellazione dell’ipoteca dopo il versamento delle prime rate. La sentenza riafferma l’importanza di verificare i limiti di legge prima di adottare misure cautelari.

Caso 4: Debiti bancari e trattativa stragiudiziale

Scenario – La società “Digital Advisors” ha un fido bancario di € 50.000 con la banca X, garantito personalmente dal socio Alessandro. A causa del calo delle vendite on‑line, la società non riesce a rientrare dal fido, accumulando sconfinamenti per € 15.000. La banca minaccia l’azione legale e chiede l’ipoteca sull’immobile personale di Alessandro.

Strategia – Alessandro si rivolge allo Studio dell’Avv. Monardo per una trattativa stragiudiziale. Viene elaborato un piano di rientro che prevede:

  • la cessione di una parte dei crediti commerciali futuri alla banca;
  • il pagamento di € 5.000 alla firma dell’accordo;
  • la dilazione del restante importo (€ 10.000) in 24 rate mensili da circa € 417.

Contestualmente lo Studio verifica che la banca non può iscrivere ipoteca sulla prima casa di Alessandro per il debito fiscale (non superando € 120.000) e propone la stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII .

Risultato – La banca accetta l’accordo in quanto l’alternativa sarebbe una procedura esecutiva di incerto esito. Alessandro mantiene la proprietà dell’immobile, continua l’attività e restituisce gradualmente il debito. Questo caso dimostra che, anche per debiti bancari, è possibile trovare soluzioni negoziate che evitano l’espropriazione.

Tabella riassuntiva delle simulazioni

CasoDebito inizialeStrumento utilizzatoDurata/RateEsito
1. Pignoramento e rottamazione€ 25.000 (capitale € 20.000 + sanzioni € 5.000)Rottamazione‑quinquies con 54 rate9 anni; prime 3 rate € ≈385, successive € ≈382Cancellazione delle sanzioni e sospensione del pignoramento; tolleranza 8 rate
2. Piano del consumatore€ 90.000Piano del consumatore (CCII)6 anni; pagamento € 50.000 su 6 anniEsdebitazione di € 40.000; salvaguardia della casa
3. Ipoteca illegittima€ 95.000Ricorso contro l’ipotecaTermine legale (ricorso entro 60 giorni)Annullamento dell’ipoteca per debito sotto soglia
4. Trattativa con banca€ 15.000 sconfinamento; fido € 50.000Accordo stragiudiziale e accordo di ristrutturazione24 rate mensiliRientro dal debito bancario; nessuna ipoteca sulla prima casa

Queste simulazioni evidenziano come l’applicazione puntuale della normativa e l’assistenza professionale possano trasformare situazioni critiche in soluzioni sostenibili. Ogni caso richiede l’analisi degli atti, la verifica dei presupposti di legge e la scelta dello strumento più adatto. L’Avv. Monardo e il suo staff forniscono supporto personalizzato per valutare se optare per una definizione agevolata, un piano del consumatore, un ricorso contro misure illegittime o una trattativa con la banca.

Errori comuni e consigli pratici

La gestione dei debiti e la difesa da fisco e banche richiedono attenzione. Molti contribuenti commettono errori che aggravano la situazione e rendono più difficile accedere alle agevolazioni. Di seguito si elencano i principali errori e le soluzioni consigliate.

Errori frequenti

  1. Ignorare la notifica degli atti – molti contribuenti non ritirano la raccomandata o non leggono la PEC. Tuttavia, la notifica si considera comunque perfezionata e i termini decorrono . Soluzione: ritirare sempre la posta e affidarsi a un professionista per valutare l’atto.
  2. Non verificare la prescrizione – spesso le cartelle sono prescritte (5 o 10 anni a seconda del tributo) . Ignorare la prescrizione significa pagare debiti non dovuti. Soluzione: controllare la data dell’ultimo atto interruttivo e, se decorso il termine, eccepire la prescrizione.
  3. Trascurare il preavviso di fermo o ipoteca – il preavviso è impugnabile ed è l’ultimo momento per agire . Soluzione: proporre ricorso entro i termini contro il preavviso, soprattutto se il veicolo è strumentale o se il debito è sotto soglia.
  4. Evitare il confronto con l’Agente della riscossione – molti contribuenti ignorano i solleciti sperando che il debito si estingua. In realtà, gli interessi maturano e l’Agente procede con pignoramenti e ipoteche. Soluzione: contattare subito AdER o il proprio avvocato per valutare rateizzazioni, rottamazioni o saldo e stralcio.
  5. Non predisporre un budget per le rate – aderire a rottamazioni o piani del consumatore senza valutare la reale capacità di pagamento porta a decadenza. Soluzione: elaborare un piano finanziario con il supporto di un commercialista, tenendo conto di entrate e spese.
  6. Confondere debiti fiscali e bancari – i debiti con la banca seguono regole diverse rispetto a quelli fiscali. Ad esempio, la soglia di € 120.000 per l’impignorabilità della prima casa riguarda solo la riscossione tributaria . Soluzione: analizzare separatamente le obbligazioni e negoziare con la banca un piano di rientro.
  7. Pensare che il cambio di banca blocchi il pignoramento – come già spiegato, trasferire i soldi su un altro conto non evita il pignoramento se la procedura è stata notificata . Soluzione: impugnare l’atto e chiedere la sospensione al giudice.
  8. Non sfruttare le sanatorie – la rottamazione‑quater e quinquies permettono di risparmiare su interessi e sanzioni e di sospendere le esecuzioni . Non aderire entro i termini significa rinunciare a un’opportunità unica.
  9. Non tutelare il patrimonio personale – molti professionisti operano come ditte individuali e confondono il patrimonio aziendale con quello personale. Soluzione: valutare la costituzione di una società di capitali, creare un fondo patrimoniale o un trust, o stipulare assicurazioni per proteggere la famiglia.
  10. Rivolgersi a professionisti improvvisati – solo avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario e bancario possono individuare i vizi degli atti e proporre ricorsi efficaci. Soluzione: scegliere un professionista con competenze certificate (cassazionista, gestore della crisi, fiduciario OCC) .

Consigli operativi

  • Analisi preventiva – appena ricevi un atto, verifica la sua legittimità: controlla la data di notifica, l’importo, gli atti presupposti, la prescrizione. Una buona analisi evita contenziosi inutili.
  • Adesione tempestiva alle definizioni agevolate – se il tuo debito rientra nelle rottamazioni, presenta la domanda entro la scadenza. Questo sospende l’esecuzione e riduce gli interessi .
  • Predisposizione di documentazione completa – per accedere a piani del consumatore o accordi di ristrutturazione occorre fornire un quadro dettagliato del patrimonio, dei redditi e dei debiti. La mancanza di documenti può portare all’inammissibilità della domanda.
  • Monitoraggio delle rate – segna in agenda le scadenze. Anche con la tolleranza di otto rate non pagate nella rottamazione‑quinquies , il ritardo può causare problemi con la banca e con il fisco.
  • Negoziazione con i creditori – in molti casi la banca o i fornitori sono disponibili a rinegoziare le condizioni di pagamento. Una trattativa ben condotta può ridurre gli interessi e allungare i tempi.
  • Separazione dei patrimoni – se gestisci un’attività e‑commerce, valuta la costituzione di una s.r.l. o l’adozione di un regime forfettario. In questo modo il rischio imprenditoriale non si estende automaticamente al patrimonio personale.
  • Consulenza continuativa – pianifica incontri periodici con il commercialista per aggiornare la contabilità, verificare i versamenti e prevenire errori. Tenere la situazione sotto controllo è il miglior modo per evitare l’intervento di AdER.

FAQ aggiuntive

Proponiamo alcune ulteriori domande frequenti per chiarire dubbi specifici relativi alle ultime novità normative e alle situazioni particolari dei consulenti e‑commerce.

  1. Cosa succede se ricevo un pignoramento dopo aver presentato la domanda di rottamazione‑quinquies?
    Se il pignoramento riguarda debiti inclusi nella rottamazione‑quinquies, l’Agente della riscossione deve sospendere immediatamente l’azione esecutiva, come previsto dagli effetti protettivi della definizione agevolata . Occorre comunicare alla banca e all’Agente l’avvenuta presentazione della domanda.
  2. È possibile includere debiti bancari nella rottamazione?
    No. La rottamazione riguarda solo i carichi affidati all’Agente della riscossione relativi a tributi e contributi . I debiti contratti con banche o finanziarie devono essere gestiti con accordi di ristrutturazione o trattative separate.
  3. Come si calcola l’interesse del 3 % nelle rate della rottamazione‑quinquies?
    L’interesse si applica dal 1º agosto 2026 sulla quota di capitale residua . Ad esempio, se residuano € 10.000, l’interesse annuo è € 300 (3 %); diviso per le rate bimestrali corrisponde a € 50 al bimestre. Gli interessi sono progressivamente decrescenti man mano che il capitale diminuisce.
  4. Qual è la differenza tra rottamazione‑quater e quinquies?
    La rottamazione‑quater riguarda i carichi affidati fino al 30 giugno 2022, consente il pagamento in massimo 18 rate e prevede la possibilità di riammissione entro il 30 aprile 2025 . La quinquies invece copre i carichi fino al 31 dicembre 2023, permette fino a 54 rate bimestrali, applica un interesse del 3 % e offre una tolleranza di otto rate non pagate .
  5. Sono socio di una S.r.l. e ho debiti personali: posso accedere al piano del consumatore?
    Sì, se i debiti sono personali e non derivano dall’attività della società. Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa in maniera significativa. Se sei amministratore o socio unico di una società, potresti invece ricorrere all’accordo di composizione della crisi o alla liquidazione controllata. In ogni caso, occorre separare i debiti societari da quelli personali.

Conclusione

La complessità del sistema di riscossione italiano e le frequenti modifiche normative rendono la gestione dei debiti un compito arduo per i consulenti e‑commerce. La recente giurisprudenza, come la sentenza della Cassazione n. 28520/2025 che estende il pignoramento alle somme future , mostra un crescente potere dell’Agente della riscossione. Allo stesso tempo il legislatore ha introdotto importanti strumenti di tregua fiscale – rottamazione‑quater e rottamazione‑quinquies – e procedure di sovraindebitamento che permettono al debitore di ristrutturare o cancellare i propri debiti . In particolare, la rottamazione‑quinquies offre la possibilità di regolarizzare i carichi affidati fino al 31 dicembre 2023, pagando solo il capitale, con rate fino a nove anni, interessi al 3 % e una tolleranza di otto rate prima della decadenza .

Per difendersi efficacemente è necessario:

  • Agire tempestivamente dopo la notifica degli atti, rispettando i termini per i ricorsi e le domande di definizione agevolata;
  • Verificare la legittimità di ogni misura esecutiva (pignoramento, ipoteca, fermo) identificando vizi di notifica, prescrizione o eccesso di potere;
  • Valutare le agevolazioni disponibili (rottamazione, saldo e stralcio, rateizzazione) e scegliere quella più conveniente;
  • Considerare le procedure di crisi (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata) per ottenere l’esdebitazione e ripartire;
  • Negoziare con banche e fornitori per ristrutturare il debito e salvaguardare la continuità dell’attività e‑commerce;
  • Affidarsi a professionisti specializzati che conoscano la normativa più recente e la giurisprudenza.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare offrono un servizio integrato per la difesa del debitore: analisi degli atti, ricorsi, trattative con banche e Agenzia delle Entrate, accesso alle procedure di sovraindebitamento e alle definizioni agevolate. In qualità di cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento, fiduciario OCC ed esperto negoziatore della crisi d’impresa , l’Avv. Monardo garantisce un’assistenza professionale ad alto livello su tutto il territorio nazionale.

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Nota finale

Il cammino verso la soluzione dei problemi di indebitamento non è mai lineare: ogni decisione ha effetti sulla vita professionale e personale. Una gestione accorta dei debiti richiede non solo conoscenza delle norme ma anche pianificazione finanziaria, capacità di negoziazione e uso corretto degli strumenti giuridici disponibili. La recentissima riforma della riscossione e le misure di tregua fiscale offrono opportunità significative ma anche insidie per chi non rispetta i termini o sottovaluta la portata degli atti. Per questo è fondamentale non attendere l’ultimo momento: l’analisi tempestiva di cartelle e pignoramenti permette di attivare ricorsi, rottamazioni o piani del consumatore prima che le azioni esecutive diventino irreversibili. Con l’assistenza di un team multidisciplinare come quello coordinato dall’Avv. Monardo – che integra competenze legali, fiscali e aziendali – il debitore può trasformare un momento di crisi in un’occasione per riorganizzare la propria attività, tutelare il patrimonio e ripartire su basi più solide. L’esperienza professionale, la conoscenza aggiornata delle leggi e la capacità di interloquire con istituti di credito e amministrazioni pubbliche sono armi decisive per chi vuole difendersi da fisco e banche e continuare a crescere nel mercato dell’e‑commerce.

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