Introduzione
Essere una guida turistica in Italia significa accompagnare viaggiatori nella scoperta di paesaggi, monumenti e tradizioni. Tuttavia il lavoro autonomo o la piccola impresa nel settore turistico espone a rischi di mercato e, in determinati periodi dell’anno, a contrazione dei flussi di visitatori. Se a ciò si aggiungono carichi tributari, contributivi o bancari, è facile accumulare debiti e ritrovarsi sotto la minaccia di cartelle esattoriali, pignoramenti o ipoteche. Capire come reagire alle pretese degli agenti della riscossione e delle banche è fondamentale per evitare errori, proteggere il proprio patrimonio e cercare di ripartire senza essere schiacciati dai debiti.
Questo articolo, aggiornato a gennaio 2026, vuole offrire a guide turistiche, lavoratori autonomi e piccole imprese nel settore dei servizi un vademecum giuridico completo. Verrà spiegato cosa prevedono le principali leggi (come la Legge 3/2012 e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), quali sentenze recenti hanno definito limiti e opportunità per i debitori, quali sono i termini per impugnare o sospendere gli atti esattoriali e quali strumenti alternativi (rottamazioni, piani del consumatore, concordati, esdebitazione) possono consentire un’uscita dal sovraindebitamento.
Chi siamo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team
L’articolo è redatto in collaborazione con Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista specializzato in diritto bancario e tributario. L’Avv. Monardo coordina un team multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti distribuiti su tutto il territorio nazionale, in grado di assistere professionisti e privati in materia di crisi da sovraindebitamento e difesa da cartelle esattoriali. Tra le sue qualifiche:
- Cassazionista: abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
- Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, con esperienza nell’applicazione della Legge 3/2012 e del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
- Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC): opera come referente di un OCC, ente autorizzato dal tribunale a gestire la procedura di composizione.
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, in grado di assistere aziende e lavoratori autonomi nella composizione negoziata della crisi.
Grazie alla collaborazione con commercialisti, consulenti del lavoro e psicologi del lavoro, il team dell’Avv. Monardo offre un servizio completo: analisi degli atti ricevuti, predisposizione di ricorsi dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria, assistenza nelle trattative con banche e agenzia della riscossione, piani di rientro personalizzati e soluzioni giudiziali o stragiudiziali per superare la crisi.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
Per comprendere come difendersi, occorre conoscere il quadro normativo che disciplina la riscossione dei tributi, i poteri dell’agente della riscossione e le procedure di composizione della crisi. Di seguito vengono analizzate le norme principali.
1. Riscossione coattiva e diritti del contribuente
La riscossione dei debiti tributari in Italia è disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che contiene norme in tema di cartelle esattoriali, pignoramenti e fermi amministrativi. Alcune disposizioni fondamentali sono:
- Art. 50 DPR 602/1973 – decorso dei termini prima dell’espropriazione: l’agente della riscossione può procedere all’espropriazione solo decorso un termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Se non vi è azione esecutiva entro un anno, l’agente deve notificare un nuovo “intimazione ad adempiere” con termine di 5 giorni .
- Art. 86 DPR 602/1973 – fermo di beni mobili registrati: trascorso il termine di cui all’art. 50, il concessionario può disporre il fermo di un veicolo, informando il debitore con un preavviso di 30 giorni. Se il debitore non paga, l’iscrizione del fermo viene eseguita presso il PRA e il veicolo non può circolare. Con il preavviso il debitore può chiedere rateazione o sollevare eccezioni . La circolazione di un veicolo sottoposto a fermo è sanzionata con multa tra 1.984 e 7.937 euro.
- Art. 72‑bis e art. 72‑ter DPR 602/1973 – pignoramento crediti verso terzi e limiti su stipendi/pensioni: l’art. 72‑bis consente all’agente di ordinare a banche o datori di lavoro di versare le somme dovute direttamente all’erario, senza autorizzazione del giudice . L’art. 72‑ter limita la quota pignorabile dello stipendio: un decimo per stipendi fino a 2.500 €, un settimo per stipendi tra 2.500 e 5.000 €, un quinto per stipendi superiori . Il prelievo dal conto è consentito entro tali limiti e l’ultima mensilità accreditata è impignorabile.
Oltre alla legge sulla riscossione, il Codice della Strada sanziona la circolazione dei veicoli sottoposti a fermo (art. 213‑214 C.d.S.).
2. Statuto dei diritti del contribuente
La Legge 212/2000, nota come Statuto del contribuente, riconosce diritti fondamentali al contribuente. Tra questi:
- Art. 3: stabilisce che le norme tributarie non hanno effetto retroattivo e non possono imporre obblighi prima di 60 giorni dalla loro entrata in vigore .
- Art. 6: impone all’amministrazione di informare il contribuente con mezzi idonei e tempestivi, indicando le irregolarità riscontrate e come sanarle . La notifica deve essere effettuata nel domicilio reale del contribuente; in caso di irreperibilità vanno utilizzati mezzi che garantiscano l’effettiva conoscenza dell’atto.
Questi principi sono spesso richiamati dalla giurisprudenza in tema di nullità delle cartelle emesse senza adeguata motivazione o notifica.
3. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII)
Dal 15 luglio 2022 la disciplina delle procedure concorsuali per i non fallibili è contenuta nel D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – CCII), come modificato dal D.Lgs. 147/2020, dal D.L. 118/2021 e dal D.Lgs. 136/2024. Le principali procedure destinate ai soggetti non fallibili (consumatori, imprenditori sotto soglia e professionisti) sono:
3.1. Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento
L’art. 65 CCII (che corrisponde all’art. 6 della precedente Legge 3/2012) delimita l’ambito di applicazione delle procedure: possono accedere coloro che non sono assoggettabili alle procedure concorsuali maggiori, ossia consumatori, imprenditori minori, professionisti e start‑up innovative. La norma rinvia alle disposizioni generali del Titolo III per la struttura della procedura, eccetto l’art. 44, e prevede che l’Organismo di composizione della crisi (OCC) svolga i compiti del commissario giudiziale o del liquidatore . Il comma 4‑bis, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, consente all’OCC di accedere ai dati delle banche dati fiscali e creditizie per verificare la situazione del debitore .
3.2. Piano del consumatore (art. 67 CCII)
Il piano del consumatore permette al debitore persona fisica, che ha contratto debiti solo per bisogni familiari o personali, di proporre un piano di ristrutturazione con l’ausilio dell’OCC. Il piano deve contenere l’elenco dei creditori, l’esposizione delle cause dell’indebitamento, le entrate del nucleo familiare e le spese, e può prevedere:
- La falcidia (pagamento parziale) dei creditori chirografari.
- Una moratoria fino a due anni per i creditori privilegiati (mutui ipotecari, tributi) e il pagamento dilazionato dell’intero capitale con gli interessi .
- La possibilità di continuare il pagamento dei mutui per la prima casa.
Il giudice omologa il piano se ritiene che il soddisfacimento dei creditori sia maggiore o pari a quanto otterrebbero nella liquidazione controllata e che il debitore sia meritevole. La meritevolezza richiede che il sovraindebitamento non derivi da colpa grave o malafede.
3.3. Concordato minore (art. 74 CCII)
Destinato agli imprenditori sotto soglia e professionisti, il concordato minore consente di proporre ai creditori un accordo sul pagamento, che può essere in continuità o liquidatorio. La proposta può prevedere classi di creditori e richiede l’apporto di risorse esterne per il pagamento di coloro che abbiano privilegi o garanzie. La norma stabilisce che i creditori della stessa posizione devono essere trattati in modo uniforme e vieta discriminazioni tra creditori privilegiati salvo che la legge lo consenta . Ciò significa che, ad esempio, non è possibile pagare integralmente la banca e ridurre drasticamente l’imposta dovuta al fisco se entrambi sono muniti della medesima causa di prelazione, come confermato dalla giurisprudenza (Cass. civ. n. 28574/2025).
3.4. Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII)
L’esdebitazione del debitore incapiente (o “fresh start”) è prevista per chi non dispone di redditi o patrimoni sufficienti a soddisfare i creditori. L’art. 283 stabilisce che il debitore che ha avuto una condotta meritevole e non ha risorse future, può essere completamente liberato dai debiti una sola volta. Occorre depositare presso l’OCC un elenco dei debiti, dei creditori, dei redditi percepiti e un inventario dell’eventuale patrimonio. Se entro tre anni dalla concessione dell’esdebitazione il debitore entra in possesso di nuovi beni, questi saranno destinati ai creditori .
La giurisprudenza ha chiarito che il giudice deve verificare l’assenza di colpa grave e la meritevolezza. La procedura offre una seconda chance a chi si trova in condizioni di totale indigenza.
3.5. Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)
Il D.L. 118/2021, convertito nella Legge 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa. Essa consente all’imprenditore in difficoltà di chiedere la nomina di un esperto indipendente che assista nella ricerca di un accordo con i creditori. La procedura prevede misure protettive contro le azioni esecutive e un piano di risanamento da negoziare con l’ausilio dell’esperto. È un istituto volontario, alternativo al procedimento giudiziale, e applicabile anche alle imprese turistiche. L’esperienza dell’Avv. Monardo come Esperto negoziatore della crisi d’impresa rappresenta un valore aggiunto per le guide turistiche che gestiscono attività ricettive (ad esempio B&B o agenzie di viaggi).
4. Misure deflative e definizioni agevolate
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto numerose misure per agevolare la definizione dei ruoli affidati all’agente della riscossione. La più recente, introdotta con la Legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), è la rottamazione‑quinquies.
4.1. Rottamazione‑quinquies (Legge 199/2025)
La rottamazione‑quinquies consente di estinguere i debiti affidati all’agente della riscossione tra l’1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 pagando solo il capitale e le spese di procedura, con l’azzeramento di interessi, sanzioni e aggio. Possono rientrare carichi relativi a:
- Imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (art. 36‑bis e 36‑ter DPR 600/1973; art. 54‑bis e 54‑ter DPR 633/1972).
- Contributi previdenziali dovuti all’INPS (esclusi quelli da accertamento).
- Debiti residui da rottamazioni precedenti decadute.
L’adesione deve essere presentata entro il 30 aprile 2026; il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in un piano fino a 54 rate bimestrali (prima rata 31 luglio 2026, seconda 30 settembre 2026, terza 30 novembre 2026; le successive sei rate all’anno fino al 2035). Dal 1° agosto 2026 maturano interessi al 3% annuo . Restano esclusi i carichi già definiti con la rottamazione‑quater per i quali siano state pagate tutte le rate entro settembre 2025.
Questa agevolazione rappresenta un’opportunità per le guide turistiche che hanno debiti fiscali datati e vogliono chiudere le posizioni a costi ridotti. È tuttavia necessario presentare la domanda entro il termine e rispettare il piano di pagamento per non decadere.
5. Giurisprudenza significativa (2024‑2025)
Le pronunce di Cassazione e delle Corti di Giustizia Tributarie negli ultimi anni hanno affinato i criteri di accesso alle procedure di sovraindebitamento e difesa da riscossione. Di seguito le principali.
5.1. Definizione di consumatore: Cass. civ., 11 novembre 2025, n. 29746
La Suprema Corte ha ribadito che può accedere al piano del consumatore solo chi ha contratto debiti per scopi estranei all’attività professionale o imprenditoriale. Nel caso di specie la ricorrente era amministratrice e fideiussore di una società e aveva assunto debiti per esigenze aziendali; la Corte ha escluso che potesse qualificarsi “consumatore” e ha respinto la domanda . Si conferma quindi l’interpretazione restrittiva: il piano del consumatore non è uno strumento per ripulire debiti aziendali mascherati da privati.
5.2. Pari trattamento dei creditori privilegiati: Cass. civ., 28 ottobre 2025, n. 28574
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un concordato minore che prevedeva il pagamento integrale di un creditore (la banca) e solo una minima percentuale a Fisco e INPS, pur essendo tutti creditori privilegiati. La decisione richiama la regola dell’art. 74 CCII che impone il par condicio creditorum e vieta discriminazioni senza giustificazione legale . Questa pronuncia è particolarmente rilevante per gli imprenditori turistici che intendono proporre concordati: le proposte devono rispettare l’ordine delle prelazioni.
5.3. Legittimazione ad appellare i decreti di omologa: Cass. civ., 27 febbraio 2025, n. 5157
Con questa sentenza la Cassazione ha chiarito che il decreto di omologazione del piano del consumatore può essere impugnato solo dalle parti che hanno partecipato alla procedura e sono risultate soccombenti. I creditori che non hanno preso parte al procedimento non hanno titolo per appellare . Tale principio evita impugnazioni tardive da parte di creditori rimasti inerti.
5.4. Moratoria e falcidia dei creditori privilegiati: Cass. civ., 11 aprile 2025, n. 9549
La Corte ha precisato che la moratoria di un anno per i creditori privilegiati prevista dalla Legge 3/2012 è solo un dies a quo: il pagamento può essere posticipato ulteriormente e può essere proposta una falcidia, senza che i creditori votino, purché il giudice valuti la convenienza . Questa interpretazione è stata recepita nel nuovo art. 67 CCII, che consente una moratoria fino a due anni. Per i debitori questo significa maggiore flessibilità nel pianificare i pagamenti.
5.5. Colpa grave e meritevolezza: Tribunale di Torino, 26 settembre 2025
Il Tribunale ha riconosciuto che la colpa grave nel sovraindebitamento va valutata rapportando la condotta del debitore a quella di una persona media con diligenza minima. Se il sovraindebitamento è causato da eventi esterni e dalla pressione di banche che concedono crediti irresponsabilmente, la colpa può essere esclusa. Ciò amplia l’accesso ai benefici della Legge 3/2012 e del CCII.
5.6. Decadenza della rateizzazione per cause di forza maggiore: CGT di Roma, sentenza 15671/2025
La Corte di Giustizia Tributaria di Roma ha affermato che il piano di rateizzazione non può decadere automaticamente se il contribuente dimostra che l’inadempimento è dovuto a forza maggiore, come malattia grave . L’Amministrazione deve considerare il principio di proporzionalità e il Statuto del contribuente prima di dichiarare la decadenza. Per i lavoratori autonomi questo significa poter chiedere il ripristino della rateazione in presenza di impedimenti gravi.
5.7. Prescrizione e reazione alle intimazioni: Cass. civ., ord. 20476/2025
È stato stabilito che l’inerzia del debitore a fronte di una richiesta di pagamento può far rivivere il debito prescritto, se l’intimazione viene ignorata. Occorre quindi contestare immediatamente gli atti viziati e far valere l’avvenuta prescrizione .
6. Altre norme rilevanti
6.1. Art. 36‑bis e 36‑ter DPR 600/1973; art. 54‑bis e 54‑ter DPR 633/1972
Queste disposizioni regolano il controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali (liquidazione delle imposte sui redditi e dell’IVA). Gli avvisi emessi ai sensi di tali articoli costituiscono titoli per il recupero dei tributi. In caso di errori, il contribuente può chiedere il ricalcolo o la sgravio dell’imposta.
6.2. D.L. 193/2016 e D.L. 148/2017
Con questi decreti sono state introdotte la rottamazione delle cartelle (rottamazione bis e ter) e la definizione agevolata delle liti fiscali. Anche se superate da misure più recenti, molte guide turistiche hanno aderito a queste definizioni; chi è decaduto può aderire alla rottamazione‑quinquies per i carichi non estinti.
6.3. D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) e D.L. 137/2020 (Decreto Ristori)
Durante l’emergenza pandemica sono state previste sospensioni dei termini di riscossione e procedure straordinarie per la rateizzazione. Sebbene non più attuali, costituiscono precedenti di riferimento per eventuali richieste di sospensione in casi di calamità o emergenze settoriali.
Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto
Quando una guida turistica riceve una cartella di pagamento, un avviso di accertamento esecutivo o una comunicazione di fermo/pignoramento, è fondamentale seguire un percorso ordinato per tutelare i propri diritti. Di seguito descriviamo i principali passi, i termini e le scadenze.
1. Verificare la regolarità dell’atto
- Controllare la notifica: la cartella o l’avviso devono essere consegnati al domicilio fiscale del contribuente o mediante PEC (per i titolari di partita IVA). Se l’atto arriva a un indirizzo errato o non viene recapitato al destinatario, la notifica può essere nulla. Ricordiamo che l’art. 6 dello Statuto del contribuente impone all’amministrazione di garantire la conoscenza effettiva .
- Verificare i dati: controllare il codice fiscale, la descrizione del tributo, l’anno di riferimento e l’importo. Se esistono errori evidenti, è possibile chiedere lo sgravio.
- Verificare i termini di prescrizione: le imposte dirette e l’IVA si prescrivono in 10 anni; contributi INPS in 5 anni; imposte di registro, catasto e successioni in 3 anni. Se sono trascorsi questi termini senza atti interruttivi, il debito può essere prescritto. Occorre tuttavia contestare l’atto, altrimenti, come stabilito dall’ordinanza n. 20476/2025, l’inerzia può far rivivere il debito .
- Verificare la decadenza della cartella: l’art. 25 DPR 602/1973 prevede che la cartella deve essere notificata entro termini specifici (normalmente 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata). Se l’atto è tardivo, è impugnabile.
2. Entro 60 giorni: scegliere se pagare o impugnare
Il contribuente ha 60 giorni dalla notifica per:
- Pagare l’importo dovuto, eventualmente chiedendo la rateizzazione ordinaria all’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER). La rateizzazione può arrivare fino a 72 rate mensili ordinariamente o fino a 120 rate in casi di comprovata difficoltà economica.
- Impugnare l’atto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria (CGT), se ritiene illegittima l’imposta o la procedura. L’impugnazione sospende gli effetti del ruolo; la sospensione cautelare deve essere richiesta contestualmente.
3. Richiedere la sospensione amministrativa
Se l’atto presenta vizi manifesti (somme già pagate, doppia iscrizione a ruolo, errore di persona, prescrizione, mancata notifica dell’atto presupposto), è possibile presentare all’AdER una istanza di sospensione amministrativa, allegando la documentazione. L’agente è tenuto a sospendere la riscossione entro 220 giorni se riconosce l’errore.
4. Ottenere la rateizzazione
Le guide turistiche possono richiedere la rateizzazione presentando apposita domanda tramite il portale dell’AdER. Come anticipato, la decadenza dal piano di rateizzazione può avvenire solo dopo il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, per le rateizzazioni concesse dal 2022. Con la sentenza della CGT di Roma del 2025 è stato stabilito che, in caso di causa di forza maggiore (ad esempio malattia grave), la rateizzazione non può essere revocata automaticamente .
5. Evitare fermi e pignoramenti
Trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella senza pagamento, l’AdER può adottare misure cautelari o esecutive:
- Fermo amministrativo: l’AdER invia un preavviso di fermo con cui invita a pagare entro 30 giorni . Se non si paga o non si ottiene la rateizzazione, l’auto viene iscritta a fermo e non può circolare. È possibile ottenere la cancellazione del fermo pagando o rateizzando il debito.
- Pignoramento dei crediti: l’art. 72‑bis consente al concessionario di notificare a banche, datori di lavoro o committenti l’ordine di versare a lui le somme dovute al debitore . Il pignoramento avviene senza autorizzazione del giudice; per stipendi e pensioni si applicano i limiti dell’art. 72‑ter .
- Pignoramento immobiliare: il pignoramento di beni immobili è consentito per debiti superiori a 100.000 €; l’AdER deve notificare un preavviso di 6 mesi. È possibile chiedere la conversione del pignoramento in rate.
6. Ricorso alla procedura di sovraindebitamento
Se i debiti sono numerosi e non è possibile pagarli né rateizzarli, si può valutare l’accesso al piano del consumatore o al concordato minore. È necessario rivolgersi a un OCC e depositare un’istanza presso il tribunale del luogo di residenza o sede. La procedura prevede:
- Nomina dell’OCC: l’Organismo esamina la situazione patrimoniale, reddituale e familiare del debitore.
- Relazione particolareggiata: l’OCC redige una relazione sulle cause dell’indebitamento, sulla meritevolezza e sulla fattibilità del piano. Può accedere ai dati fiscali e creditizi grazie al comma 4‑bis dell’art. 65 CCII .
- Proposta ai creditori: per il piano del consumatore non è richiesto il voto dei creditori; per il concordato minore, invece, i creditori votano sulla proposta con maggioranza specifiche.
- Omologa del tribunale: il giudice verifica la conformità legale, la meritevolezza e la convenienza del piano; se lo omologa, gli atti esecutivi sono bloccati.
- Esecuzione del piano: il debitore effettua i pagamenti secondo le modalità previste; se rispetta integralmente il piano, ottiene la liberazione dai debiti residui.
Difese e strategie legali
Una guida turistica sovraindebitata deve adottare una strategia difensiva integrata per proteggersi da fisco e banche. Di seguito proponiamo le principali opzioni.
1. Opposizioni in sede giurisdizionale
- Ricorso avverso cartella di pagamento: entro 60 giorni si può presentare ricorso alla CGT contestando l’imposta o i vizi dell’atto (notifica, prescrizione, mancanza di motivazione). È consigliabile allegare la richiesta di sospensione.
- Opposizione agli atti esecutivi ex art. 57 DPR 602/1973: se il contribuente contesta la legittimità del pignoramento o del fermo, può ricorrere al giudice dell’esecuzione presso il tribunale ordinario per far dichiarare la nullità dell’atto.
- Opposizione al ruolo per estratti di ruolo: tramite istanza al giudice di pace o alla CGT si può chiedere la declaratoria di inesigibilità in base a vizi formali.
- Impugnazione del decreto di omologa: come chiarito dalla Cassazione n. 5157/2025, solo i creditori che hanno partecipato alla procedura e sono risultati soccombenti possono impugnare il decreto .
2. Strumenti negoziali con le banche
Le guide turistiche spesso hanno finanziamenti aperti con banche per acquistare attrezzature o gestire strutture. In caso di difficoltà, è possibile:
- Rinegoziare il mutuo: chiedere la sospensione delle rate o l’allungamento del piano. Alcuni contratti prevedono la possibilità di sospendere le rate fino a 18 mesi; occorre valutare l’incidenza dei nuovi interessi.
- Consolidamento dei debiti: accorpare più prestiti in un unico finanziamento con rata più sostenibile.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.fall.: procedure di natura concorsuale destinate alle imprese; possono essere utilizzate da guide che gestiscono agenzie con personalità giuridica.
3. Rateizzazioni e definizioni agevolate
Oltre alla rateizzazione ordinaria, esistono definizioni agevolate come la rottamazione delle cartelle. Il vantaggio è la cancellazione di sanzioni e interessi e la sospensione delle procedure esecutive. È però fondamentale rispettare i termini di adesione e i pagamenti, altrimenti si decade e gli importi residui diventano immediatamente esigibili.
4. Accesso al piano del consumatore o al concordato minore
Queste procedure consentono di proporre ai creditori un piano sostenibile. La scelta dipende dalla qualifica del debitore:
- Piano del consumatore se tutti i debiti derivano da esigenze personali/familiari (ad esempio un prestito per ristrutturare casa); non è accessibile a chi ha contratto debiti per la propria attività, come chiarito dalla Cassazione n. 29746/2025 .
- Concordato minore per imprenditori sotto soglia e professionisti; richiede il voto dei creditori ed è soggetto alla regola del pari trattamento dei privilegiati .
Il team dell’Avv. Monardo supporta il debitore nella predisposizione del piano e nel dialogo con l’OCC.
5. Esdebitazione (fresh start)
Se il debitore non dispone di alcun patrimonio e ha redditi inferiori al reddito di cittadinanza o al reddito di inclusione, può chiedere l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente. Questo permette di cancellare completamente i debiti ma è accessibile una sola volta e richiede la meritevolezza .
6. Composizione negoziata
Per guide turistiche che gestiscono piccole aziende (ad esempio agenzie di viaggi con dipendenti), la composizione negoziata consente di avviare un dialogo con i creditori con l’assistenza di un esperto. È possibile ottenere misure protettive, come la sospensione degli atti esecutivi, e definire accordi di ristrutturazione con le banche, l’INPS e i fornitori. L’Avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore, può redigere il piano, condurre le trattative e ottenere eventuali finanziamenti ponte.
7. Difesa penale e responsabilità amministrativa
Se l’eccesso di debiti deriva da reati (ad esempio indebito ottenimento di contributi, appropriazione indebita o bancarotta fraudolenta), occorre tutelarsi anche in sede penale. La Legge 3/2012 prevede che l’accesso alle procedure di composizione non è consentito a chi è stato condannato per reati finanziari se non è stato riabilitato. Inoltre, in caso di irregolarità fiscali sanzionate in via penale (ad esempio omesso versamento Iva), il debitore può beneficiare dell’esdebitazione solo dopo aver estinto il reato o pagato la sanzione. Un’assistenza legale integrata è quindi indispensabile.
Strumenti alternativi per risolvere i debiti
1. Rottamazioni e definizioni agevolate
Riassumiamo in una tabella le principali definizioni agevolate degli ultimi anni. Notare che l’adesione alle definizioni estingue le sanzioni e gli interessi ma non i tributi dovuti, i quali vanno integralmente versati.
| Misura | Anni di carichi | Termini di adesione | Carichi esclusi | Condizioni principali |
|---|---|---|---|---|
| Rottamazione‑quater (Legge n. 197/2023) | Debiti affidati fino al 30 giugno 2022 | Domanda entro 30 aprile 2023; pagamento entro luglio 2023 in 18 rate | Carichi ricompresi in definizioni precedenti; contributi INAIL; debiti da risorse proprie dell’UE | Azzeramento sanzioni e interessi. Pagamento di aggio e spese esecutive. |
| Rottamazione‑quinquies (Legge 199/2025) | Debiti affidati dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 | Domanda entro 30 aprile 2026; pagamento dal 31 luglio 2026 in unica soluzione o in 54 rate | Carichi definiti con rottamazione quater regolarmente pagata | Annullamento di interessi, sanzioni e aggio; pagamento di capitale e spese; interessi al 3% annuo dal 1 agosto 2026. |
| Saldo e stralcio (Legge 145/2018) | Debiti derivanti da imposte non versate da soggetti con ISEE ≤ 20.000 € | Domanda entro aprile 2019 | Debiti superiori a 1.000 € di carichi non previdenziali | Pagamento dal 16 giugno 2019 al 2021 con percentuali variabili dal 35% al 10%. |
2. Piani del consumatore e concordati: comparazione
Per aiutare la guida turistica a scegliere lo strumento più idoneo, la seguente tabella mette a confronto i due principali istituti di sovraindebitamento:
| Caratteristica | Piano del consumatore | Concordato minore |
|---|---|---|
| Destinatari | Persone fisiche con debiti non riconducibili ad attività imprenditoriale/professionale | Imprenditori sotto soglia, professionisti, start‑up |
| Voto dei creditori | Non necessario; il giudice valuta convenienza | Necessario; i creditori votano sulla proposta |
| Falcidia | Ammissibile per creditori chirografari; limitata per privilegiati con moratoria di due anni | Possibile, ma deve rispettare il pari trattamento dei privilegiati |
| Risultato | Omologa giudiziale; eventuale liberazione residua | Accordo giudiziale; liberazione residua a fine piano |
| Requisiti | Meritevolezza; elencazione dettagliata di entrate e spese | Meritevolezza; apporto di risorse esterne per il pagamento privilegiati |
| Durata | Variabile, fino a 6 anni in media | Variabile, spesso 3‑5 anni |
3. Simulazioni pratiche e numeriche
Per illustrare l’impatto degli strumenti, proponiamo alcune simulazioni basate su casi tipici di guide turistiche.
Simulazione 1 – Rottamazione‑quinquies
Situazione: Un’accompagnatrice turistica ha debiti con l’AdER per 30.000 € (capitale 15.000 €, sanzioni e interessi 15.000 €), affidati nel 2015, e altri 8.000 € relativi a contributi INPS del 2022. Il reddito annuo è 20.000 €. Vuole aderire alla rottamazione‑quinquies.
Opzione rottamazione: Può includere entrambi i carichi (affidati nel 2015 e nel 2022) perché rientrano tra il 2000 e il 2023 . Pagherà solo il capitale (15.000 €) e le spese di notifica. Supponiamo spese per 600 €. Totale 15.600 €. Se sceglie il pagamento rateale in 54 rate bimestrali, pagherà 54 rate da circa 289 € (con interessi al 3% a partire dal 1 agosto 2026). Per un reddito di 20.000 €, la rata rappresenta circa l’17% del reddito mensile. È quindi una soluzione sostenibile.
Simulazione 2 – Piano del consumatore
Situazione: Guida turistica freelance con debiti chirografari (prestito personale per 20.000 €, carta di credito 5.000 €), debiti tributari per 10.000 € (cartelle dal 2018) e reddito mensile di 1.500 €. Non possiede immobili ma vive in affitto.
Piano: Con l’aiuto dell’OCC, propone di destinare al pagamento 300 € al mese per 5 anni (18.000 € complessivi). La falcidia permette di pagare solo 18.000 € su 35.000 €. Il piano prevede una moratoria di 12 mesi per il debito tributario con rate a seguire. Il giudice valuta la sostenibilità: il reddito netto (1.500 €) meno spese vive (900 €) consente il versamento di 300 €; la percentuale offerta ai creditori (circa 51%) è superiore a quanto otterrebbero dalla liquidazione (pochi beni). Il piano può quindi essere omologato.
Simulazione 3 – Concordato minore con piani di rientro diversificati
Situazione: Piccola agenzia turistica con forma societaria (S.r.l.), debiti fiscali per 80.000 € con privilegio (IVA e ritenute), debiti bancari per 120.000 €, debiti verso fornitori 30.000 €. Patrimonio: un immobile da 150.000 € ipotecato e flusso di cassa di 5.000 €/mese. Desidera continuare l’attività.
Proposta di concordato: Classe A: creditori privilegiati (Fisco e banca) riceveranno il 60% in tre anni con risorse provenienti dalla vendita parziale di attività secondarie e immissione di denaro da un socio. Classe B: fornitori riceveranno il 20% in cinque anni. La proposta rispetta il pari trattamento dei creditori privilegiati (tutti al 60%) e prevede l’apporto di 40.000 € di risorse esterne da parte dei soci, come richiesto dall’art. 74. L’esecuzione del piano permette all’agenzia di proseguire l’attività e di uscire dal sovraindebitamento.
4. Errori comuni e consigli pratici
Molti debitori, presi dalla paura o dalla disinformazione, commettono errori che compromettono la loro posizione. Di seguito gli errori più frequenti e i consigli per evitarli:
- Ignorare le comunicazioni: non aprire le raccomandate o non consultare la PEC è un grave errore. Spesso i termini decorrono dalla notifica e il mancato intervento può pregiudicare la difesa, come insegna l’ordinanza 20476/2025 .
- Rivolgersi a professionisti improvvisati: la gestione del sovraindebitamento richiede competenze legali, contabili e finanziarie. Affidarsi a sedicenti consulenti può aggravare la situazione.
- Pagare un debito prescritto: se non si verifica la prescrizione, si rischia di riconoscere il debito e riattivare la procedura. Occorre sempre verificare prima di versare.
- Sottoscrivere accordi svantaggiosi con le banche: la rinegoziazione deve essere valutata considerando tassi, commissioni e garanzie. È meglio farsi assistere da un professionista.
- Perdere i termini per le definizioni agevolate: rottamazioni, saldo e stralcio o definizione agevolata delle liti hanno scadenze precise. Segnale le date sul calendario e presentare la domanda tempestivamente.
- Omettere documenti nell’istanza di sovraindebitamento: l’OCC richiede documentazione completa (contratti, estratti conto, spese mensili). Una documentazione incompleta può portare al rigetto.
Consigli pratici:
- Organizzare l’archivio: creare un dossier con tutti i documenti (cartelle, avvisi, contratti di finanziamento, estratti conto). Questo aiuta a identificare i debiti e a predisporre il piano.
- Monitorare i termini: segnare le scadenze per l’impugnazione, la rateizzazione e la presentazione delle definizioni agevolate. L’Avv. Monardo e il suo staff offrono un servizio di agenda elettronica per non dimenticare le date.
- Calcolare il budget familiare: analizzare entrate e uscite mensili per stabilire quanto può essere destinato al rimborso. Nel piano del consumatore il giudice verifica che rimangano risorse sufficienti per vivere.
- Richiedere un incontro gratuito: molti OCC offrono incontri preliminari senza impegno per valutare la fattibilità di un piano. L’Avv. Monardo può fornire orientamenti anche a distanza.
Domande frequenti (FAQ)
Di seguito rispondiamo alle domande più comuni che le guide turistiche in difficoltà finanziaria ci rivolgono. Le risposte sono di carattere generale e non sostituiscono la consulenza legale personalizzata.
- Cosa succede se non pago una cartella esattoriale?
- Dopo 60 giorni l’AdER può avviare azioni esecutive: fermo, ipoteca, pignoramento . Può iscrivere l’ipoteca sugli immobili per debiti superiori a 20.000 € e procedere al pignoramento immobiliare per debiti sopra 100.000 €.
- Posso contestare un fermo amministrativo?
- Sì, se il fermo è illegittimo (ad esempio per notifica errata o debito prescritto) è possibile presentare opposizione. In ogni caso, prima del fermo l’AdER deve inviare un preavviso di 30 giorni .
- Quanto possono pignorarmi sullo stipendio?
- Per debiti fiscali l’agente può trattenere 1/10 del netto se lo stipendio è entro 2.500 €, 1/7 tra 2.500 e 5.000 € e 1/5 oltre 5.000 €. Per pensioni si applicano regole simili .
- È vero che un avviso bonario non può essere impugnato?
- L’avviso bonario è un invito al pagamento e non è impugnabile. Tuttavia, se non si paga e l’atto si trasforma in cartella esattoriale, questa può essere impugnata dinanzi alla CGT.
- Cosa significa “esdebitazione”?
- È la liberazione dai debiti residui al termine della procedura. Nel CCII è prevista per chi completa il piano del consumatore o il concordato minore e, in casi particolari, anche per chi non può offrire nulla ai creditori .
- Posso accedere al piano del consumatore se ho garantito un prestito per la mia agenzia?
- No. Come stabilito dalla Cassazione n. 29746/2025, chi ha contratto debiti in qualità di garante o amministratore di una società non è considerato consumatore .
- Posso chiedere il concordato minore se ho solo debiti con il fisco?
- Sì, l’istituto si applica anche se il debito principale è verso il fisco. Tuttavia occorrerà rispettare il pari trattamento tra creditori con la stessa causa di prelazione .
- Che differenza c’è tra rateizzazione con l’AdER e piano del consumatore?
- La rateizzazione è un accordo amministrativo che non prevede la falcidia; occorre pagare per intero capitale e interessi. Nel piano del consumatore è possibile offrire una percentuale ridotta ai creditori e chiedere l’esdebitazione per la parte eccedente.
- È possibile evitare l’iscrizione di ipoteca sulla casa?
- Sì, pagando o rateizzando il debito prima che l’ipoteca sia iscritta. L’AdER è tenuto a inviare un preavviso di iscrizione ipotecaria; se il debito è inferiore a 20.000 € l’ipoteca non può essere iscritta.
- Come funziona la composizione negoziata?
- Si presenta un’istanza alla camera di commercio con un progetto di risanamento; viene nominato un esperto che assiste nelle trattative. La procedura consente di ottenere misure protettive e di concordare piani di ristrutturazione con le banche.
- Se aderisco alla rottamazione‑quinquies posso rateizzare ulteriormente?
- Sì, la legge consente fino a 54 rate bimestrali. Tuttavia se salti cinque rate si decade e l’intero importo diventa immediatamente esigibile .
- Cosa succede se non rispetto il piano del consumatore?
- In caso di inadempimento grave, il giudice revoca l’omologa e i creditori riacquistano il diritto di agire. È possibile chiedere una modifica del piano se sopravvengono circostanze imprevedibili.
- È necessario il notaio per presentare la domanda di sovraindebitamento?
- No, ma è obbligatorio rivolgersi a un OCC. L’assistenza di un avvocato o di un commercialista esperto è fortemente consigliata per redigere il piano e la relazione.
- Quanto costa la procedura di sovraindebitamento?
- Le tariffe degli OCC sono stabilite dal Ministero della Giustizia; variano in base all’entità del passivo e alla durata della procedura. In genere si tratta di poche migliaia di euro, rateizzabili. Gli onorari dell’avvocato sono liberi ma negoziabili.
- I debiti bancari possono essere contestati per usura?
- In alcuni casi sì, se il tasso applicato supera quello soglia rilevato trimestralmente dal MEF. Le guide turistiche che hanno sottoscritto finanziamenti con interessi usurari possono agire giudizialmente per chiedere l’annullamento o la riduzione delle somme dovute.
- È possibile sospendere il pignoramento del conto corrente?
- Tramite ricorso ex art. 615 c.p.c. si può chiedere la sospensione se si dimostrano vizi dell’atto. Inoltre, l’art. 72‑ter tutela l’ultima mensilità accreditata, che non può essere pignorata .
- La procedura di sovraindebitamento prevede la cessione del quinto?
- No. Nelle procedure concorsuali i prelievi su stipendi devono rispettare i limiti di legge e i piani devono tenere conto del reddito residuo.
- Che documenti devo preparare per la domanda di sovraindebitamento?
- Documento d’identità; codice fiscale; stato di famiglia; contratti di finanziamento; estratti conto bancari ultimi 6 mesi; busta paga o dichiarazione dei redditi; elenco dei beni; elenco dei creditori; descrizione delle cause del sovraindebitamento.
- Posso richiedere l’esdebitazione immediatamente se non ho nulla da offrire?
- Sì, l’art. 283 CCII permette l’esdebitazione per l’incapiente . Tuttavia deve dimostrare di non possedere beni e di percepire redditi inferiori a una soglia determinata.
- La prescrizione decorre anche durante la rateizzazione?
- No, la rateizzazione interrompe la prescrizione. In caso di decadenza, l’AdER potrà recuperare integralmente il debito residuo.
Conclusioni
Le guide turistiche e i lavoratori del settore, spesso soggetti a redditi variabili e stagionali, possono trovarsi in breve tempo in una situazione di sovraindebitamento. La normativa italiana offre numerosi strumenti per difendersi da fisco e banche, ma occorre conoscere tempi, diritti e obblighi. L’applicazione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e delle sue innovazioni (come la moratoria di due anni per i creditori privilegiati o la possibilità di accesso ai dati per l’OCC ) rende possibile proporre piani equilibrati; le pronunce della Cassazione hanno chiarito i limiti (definizione di consumatore , pari trattamento dei creditori , legittimazione all’impugnazione ) e offrono certezze interpretative.
I piani del consumatore, i concordati minori e l’esdebitazione sono strumenti potenti ma richiedono meritevolezza e trasparenza; le rottamazioni offrono opportunità di riduzione dei carichi fiscali ma richiedono attenzione alle scadenze; la composizione negoziata consente di evitare il contenzioso e preservare l’attività. In ogni passaggio, la presenza di un professionista qualificato è decisiva.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team sono a disposizione per analizzare gli atti, individuare le eccezioni più efficaci, impugnare le cartelle illegittime, predisporre piani di rientro o concordati e negoziare con le banche. Con un’esperienza pluriennale nella difesa dei contribuenti e nella gestione della crisi da sovraindebitamento, il team garantisce un approccio concreto, mirato alla salvaguardia del patrimonio e alla rinascita economica.
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