Introduzione
Ricevere una lettera di sollecito da Fire S.p.A. o da un’altra società di recupero crediti può generare stress e panico. Spesso il debitore non conosce i propri diritti, non sa se la pretesa è legittima, se esistono alternative alla richiesta integrale del debito né quali strumenti la legge mette a disposizione per difendersi o ridurre l’esposizione. A gennaio 2026 la materia del recupero dei crediti è influenzata da novità normative (Legge di Bilancio 2026, D.Lgs. 14/2019, D.Lgs. 118/2021 ecc.), da sentenze recenti e dalla disciplina speciale applicabile ai crediti cartolarizzati affidati a servicer come Fire S.p.A.
Perché è importante affrontare subito la situazione
- Decadenza e prescrizione: se non si reagisce, il creditore può ottenere un decreto ingiuntivo e procedere a pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi. L’intimazione scritta interrompe i termini di prescrizione (art. 2943 c.c.) .
- Errori e illegittimità: molte richieste di pagamento sono viziate perché la società non ha la prova della cessione del credito, non è iscritta all’albo ex art. 106 TUB o chiede importi non dovuti. Diversi Tribunali hanno annullato decreti ingiuntivi per nullità della procura conferita a soggetti non iscritti ; altre decisioni, invece, hanno ritenuto valida l’attività del sub‑servicer se delegato dal servicer . Solo un’analisi tecnica può individuare la strategia migliore.
- Opportunità di definizione agevolata: il legislatore offre strumenti per ridurre il debito (saldi e stralci, definizioni agevolate, rottamazioni). La Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto la rottamazione quinquies, consentendo di estinguere i ruoli 2000‑2023 pagando solo il capitale entro il 31 luglio 2026 o in un massimo di 54 rate bimestrali .
Chi può aiutarti: Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff
- Cassazionista: l’avv. Monardo è abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione.
- Coordinatore di professionisti esperti in diritto bancario, tributario e del sovraindebitamento in tutta Italia. Il team include avvocati e commercialisti in grado di analizzare conti, contratti e atti di riscossione.
- Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Questo permette allo studio di assistere privati, imprenditori e professionisti nelle procedure di composizione della crisi e di proporre piani del consumatore, accordi di ristrutturazione o concordati minori.
- Cosa può fare per te: verifica della legittimità della pretesa, ricorsi contro cartelle e decreti ingiuntivi, sospensione di azioni esecutive, trattative per saldo e stralcio con Fire S.p.A., predisposizione di piani di rientro e accesso a definizioni agevolate, ricorsi in tribunale e in commissione tributaria.
📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. Ogni situazione è diversa e richiede soluzioni su misura.
1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 La cartolarizzazione dei crediti e l’albo ex art. 106 TUB
La cartolarizzazione (L. 130/1999) permette agli istituti di credito di cedere in blocco portafogli di crediti a società veicolo (SPV) che emettono titoli per reperire liquidità. L’operazione si articola in ruoli:
- Originator: banca che cede il credito.
- Società veicolo (SPV): società di cartolarizzazione che emette titoli.
- Servicer (master servicer): intermediario finanziario incaricato della riscossione. Deve essere iscritto nell’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB .
- Sub‑servicer o special servicer: società cui il servicer può subdelegare la riscossione se dotata di licenza ex art. 115 TULPS .
L’art. 2 commi 3 e 6 della L. 130/1999 dispone che i servizi di riscossione dei crediti cartolarizzati possono essere svolti solo da banche o intermediari finanziari iscritti nell’albo ex art. 106 TUB . L’art. 106 TUB riserva a tali soggetti l’attività di finanziamento e sancisce che “l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati” ; la violazione dell’art. 132 TUB sanziona l’esercizio senza autorizzazione .
1.2 Orientamenti giurisprudenziali sulla legittimità dei servicer
La legittimità della riscossione da parte di società non iscritte è controversa:
- Orientamento restrittivo (nullità). Il Tribunale di Firenze (sent. 3212/2025) ha affermato che la riscossione di crediti cartolarizzati è riservata ai servicer iscritti e che conferire la procura a un soggetto non iscritto comporta nullità della procura per violazione di norma imperativa, con conseguente difetto di rappresentanza . Analogamente, il Tribunale di Benevento (sent. 1793/2025) ha evidenziato che la prova della cessione deve essere completa (pubblicazione in G.U. non basta) e che l’assenza di iscrizione comporta nullità del contratto .
- Orientamento permissivo. La Cassazione (S.U. n. 13749/2024 e sent. 7243/2024) ha stabilito che la mancata iscrizione del servicer o del sub‑servicer non invalida gli atti di riscossione, trattandosi di disciplina regolamentare a tutela dell’ordine pubblico economico. L’art. 2 comma 6 L. 130/1999 non ha valenza civilistica; l’omessa iscrizione rileva solo nei confronti dell’autorità di vigilanza . Il Tribunale di Pescara (sent. 469/2025) ha precisato che il master servicer può delegare a soggetti non vigilati, restando responsabile del controllo, e che l’attività del sub‑servicer è legittima se prevista dal contratto .
Chi riceve un sollecito da Fire S.p.A. potrà quindi opporsi eccependo la nullità se la procura proviene direttamente dalla SPV e la società non è iscritta all’albo; ma deve considerare che la Cassazione ha riconosciuto la validità delle deleghe rilasciate dal servicer. È fondamentale verificare chi ha conferito la procura (SPV o servicer), la data e se la società è iscritta o ha licenza ex art. 115 TULPS.
1.3 La costituzione in mora e l’interruzione della prescrizione
Ricevere una lettera di sollecito o diffida di pagamento equivale, in molti casi, a una costituzione in mora ai sensi dell’art. 1219 c.c.; il debitore è costituito in mora con una richiesta scritta di adempiere entro un termine e con la chiara manifestazione di voler far valere il diritto. La costituzione in mora interrompe la prescrizione: l’art. 2943 c.c. stabilisce che “la prescrizione è interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore” . Affinché l’atto interrompa la prescrizione deve essere scritto, provenire dal titolare del diritto o da un suo rappresentante e indicare in maniera precisa il credito e il termine concesso . Chi riceve una lettera di sollecito deve verificare se essa rispetta tali requisiti; in caso contrario la prescrizione potrebbe non essere interrotta e il credito estinguersi (ad esempio dopo 10 anni per i contratti bancari o dopo 5 anni per canoni di locazione, imposte indirette ecc.).
1.4 La rateizzazione dei debiti fiscali (art. 19 DPR 602/1973)
I debiti iscritti a ruolo possono essere pagati a rate. L’art. 19 DPR 602/1973, modificato dalla Legge di Bilancio 2024, consente di suddividere il debito in:
- Fino a 120.000 euro: 84 rate per domande presentate nel 2025‑2026; 96 rate nel 2027‑2028; 108 rate dal 2029 .
- Importi superiori: fino a 120 rate mensili se il contribuente dimostra la temporanea difficoltà economica (valutata mediante indici di liquidità e sostenibilità) .
Presentare l’istanza sospende i termini di prescrizione e impedisce l’attivazione di nuove procedure cautelari o esecutive fino alla definizione dell’istanza .
1.5 Il saldo e stralcio delle cartelle (Legge 145/2018 – saldo e stralcio 2019)
La Legge 30 dicembre 2018 n. 145 ha introdotto il cd. saldo e stralcio dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 per contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica. Possono accedervi le persone fisiche con ISEE fino a 20.000 euro e con carichi relativi a imposte dovute dalle persone fisiche, contributi previdenziali ecc. Le somme si determinano applicando le seguenti percentuali al capitale e interessi:
| Fascia ISEE | Quota di debito da pagare | Norma |
|---|---|---|
| fino a 8.500 € | 16% delle somme dovute | art. 1 commi 184‑187 L. 145/2018 |
| tra 8.500 e 12.500 € | 20% delle somme dovute | commi 184‑187 L. 145/2018 |
| tra 12.500 e 20.000 € | 35% delle somme dovute | commi 184‑187 L. 145/2018 |
È necessario presentare la richiesta all’Agenzia Entrate‑Riscossione e rispettare le scadenze previste dal decreto attuativo (nel 2019 era il 30 aprile per la domanda e il 31 luglio per il pagamento). Anche se la disciplina è riferita agli anni 2000‑2017, le pronunce e le istruzioni dell’Agenzia costituiscono un precedente per le definizioni agevolate successive.
1.6 Rottamazione quater e riapertura termini (Legge 15/2025)
La rottamazione quater, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, consente di definire i ruoli consegnati dal 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo imposte e spese. Con la Legge n. 15/2025 (decreto Milleproroghe) il legislatore ha riaperto i termini: chi era decaduto dalla rottamazione quater può essere riammesso presentando la domanda entro il 30 aprile 2025 e pagando la prima rata entro il 31 luglio 2025; le rate possono arrivare fino a 10 .
1.7 Rottamazione quinquies (Legge di Bilancio 2026, art. 1 commi 82‑101 L. 199/2025)
La Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Bilancio 2026) ha introdotto una nuova definizione agevolata delle cartelle esattoriali, detta rottamazione quinquies. Le principali caratteristiche sono:
- Ambito soggettivo: riguarda i contribuenti (persone fisiche e imprese) con debiti affidati all’Agente della Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 .
- Debiti definibili: omessi versamenti di imposte (IRPEF, IRES, IVA) risultanti dalle dichiarazioni, carichi da liquidazione automatica e controllo formale, contributi previdenziali dichiarati e non versati, violazioni del Codice della strada . Restano escluse le sanzioni penali, gli aiuti di Stato da recuperare e i tributi locali non affidati all’Agenzia .
- Beneficio: stralcio integrale di sanzioni, interessi di mora e aggio. Si paga solo il capitale e le spese di notifica ed esecutive .
- Presentazione della domanda: esclusivamente via telematica dal 1° marzo al 30 aprile 2026 . La domanda deve indicare i carichi e l’eventuale pendenza di giudizi, con impegno a rinunciare ai ricorsi .
- Comunicazione dell’Agente: entro il 30 giugno 2026 l’Agente della Riscossione comunica l’ammontare delle somme dovute e il piano di pagamento .
- Pagamento: in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in un massimo di 54 rate bimestrali (piano fino al 2035) con interessi del 3% dal 1° agosto 2026 . Nel caso di rateazione, le prime tre rate scadono il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026; le successive rate bimestrali proseguono fino al 31 maggio 2035 .
- Effetti della domanda: la presentazione sospende prescrizioni e decadenze, blocca nuove azioni esecutive e sospende gli obblighi di pagamento delle rateazioni in corso . Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza e il recupero coattivo .
- Accesso dei decaduti: possono aderire anche soggetti decaduti da precedenti definizioni agevolate, purché i carichi rientrino nei nuovi requisiti .
La rottamazione quinquies è un’importante opportunità per i debitori che vogliono liberarsi dei carichi pregressi senza pagare sanzioni e interessi. Tuttavia, occorre una valutazione attenta: chi ha rateizzazioni in corso deve considerare i costi, l’effettiva sostenibilità delle rate e la compatibilità con altre procedure di sovraindebitamento.
1.8 Il piano del consumatore e la ristrutturazione dei debiti (D.Lgs. 14/2019)
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ha riscritto la disciplina della L. 3/2012 sul sovraindebitamento. Le principali procedure sono:
- Ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore): prevista dagli artt. 67 e 68 CCII. È riservata alle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa e consente di proporre ai creditori, tramite un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), un piano di rimborso anche parziale e differenziato senza necessità del consenso dei creditori. Il giudice verifica la meritevolezza del debitore (assenza di colpa grave) e, se omologa il piano, questo diventa vincolante. La proposta deve indicare le cause dell’indebitamento, l’elenco dei creditori e i tempi di pagamento; l’apertura della procedura sospende azioni esecutive e cautelari . La ristrutturazione consente l’esdebitazione (cancellazione del debito residuo) al termine del piano.
- Accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 60 ss. CCII): aperti a professionisti, imprenditori minori e società, prevedono un piano da sottoporre ai creditori che devono approvarlo con la maggioranza del 60%. È prevista la transazione fiscale (art. 63 CCII) che consente di proporre il pagamento parziale dei tributi e contributi; l’Agenzia delle Entrate può aderire oppure il giudice può omologare ugualmente (c.d. cram down fiscale).
- Liquidazione controllata del patrimonio (artt. 268 ss. CCII): consente di liquidare il patrimonio per liberarsi dai debiti. È simile al vecchio fallimento civile; al termine il debitore può essere esdebitato.
Il D.Lgs. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi per le imprese in difficoltà: si nomina un esperto indipendente che assiste l’imprenditore nelle trattative con i creditori; è previsto l’accesso alle misure protettive e, quando il piano è approvato, i debiti possono essere ridotti.
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica del sollecito di Fire S.p.A.
2.1 Valutare la legittimità della pretesa
- Verifica del mittente: accertare se la lettera proviene da Fire S.p.A. come mandataria di una società veicolo o come servicer. Richiedere copia della procura e del contratto di cessione. In base alle sentenze restrittive, la procura conferita direttamente dalla SPV a un soggetto non iscritto ex art. 106 TUB può essere nulla . Viceversa, se la delega proviene da un master servicer iscritto, l’operazione è legittima .
- Prova della cessione: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione è solo indiziaria; il servicer deve dimostrare che il credito contestato rientra nel portafoglio ceduto. La sentenza di Benevento ha dichiarato nullo l’atto per mancanza di prova della cessione .
- Prescrizione e decadenza: calcolare l’epoca dell’ultima interruzione (lettera, pagamento, decreto ingiuntivo). Se sono trascorsi oltre 10 anni (contratti bancari) o 5 anni (rate di mutuo già scadute, imposte locali), il debito potrebbe essere prescritto. Se la lettera non costituisce formalmente in mora (manca la richiesta scritta o il termine di adempimento), la prescrizione non si interrompe .
- Importo richiesto: verificare se vengono richiesti interessi di mora, sanzioni o spese di riscossione non dovute. Per i debiti cartolarizzati si paga solo il capitale e, eventualmente, interessi contrattuali; le penali bancarie (ad es. anatocismo) possono essere contestate.
2.2 Come rispondere al sollecito
- Richiesta di documentazione: inviare a Fire S.p.A. una richiesta di documenti (contratto di cessione, procura, estratto conto analitico) tramite PEC o raccomandata. Questo atto interrompe la prescrizione e dimostra la volontà di collaborare.
- Diffida / messa in mora del creditore: se il credito non è dovuto o l’importo è errato, l’avvocato può inviare una diffida a cessare la pretesa infondata e sollecitare l’aggiornamento del saldo.
- Accordo stragiudiziale: se il debito è dovuto ma il debitore non può pagare, proporre a Fire S.p.A. un saldo e stralcio: l’offerta, supportata da documentazione reddituale, prevede il pagamento immediato di una percentuale del capitale con rinuncia al residuo. La società può accettare per chiudere il dossier rapidamente.
- Contestazione giudiziale: se la società non fornisce prova della cessione o se mancano i requisiti della costituzione in mora, è possibile proporre opposizione al decreto ingiuntivo entro 40 giorni, eccependo la nullità della procura e la prescrizione.
- Valutare il ricorso al giudice di pace per importi inferiori a 5.000 € o al tribunale; se il creditore è un ente pubblico (cartella esattoriale), si procede davanti alla commissione tributaria.
2.3 Accesso alle definizioni agevolate e agli strumenti alternativi
- Rateizzazione (art. 19 DPR 602/73): presentare domanda entro 60 giorni dalla notifica della cartella. Indicare l’importo da rateizzare e allegare l’ISEE o i bilanci per importi superiori a 120.000 €. L’istanza si presenta online sul sito dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. L’accettazione sospende azioni cautelari e esecutive .
- Rottamazione quater: verificare se il debito rientra nei ruoli 2000‑2022 e se si è decaduti da precedenti definizioni. Presentare domanda (nuova riapertura 2025) entro il 30 aprile 2025 e pagare entro il 31 luglio 2025 .
- Rottamazione quinquies: per debiti 2000‑2023, presentare domanda dal 1° marzo al 30 aprile 2026 via SPID/CIE/CNS. Indicare i carichi, la modalità di pagamento (unica soluzione o 54 rate) e le eventuali controversie da estinguere . L’Agente comunica l’importo dovuto entro il 30 giugno 2026; pagare la prima rata entro il 31 luglio 2026 .
- Saldo e stralcio (L. 145/2018): se si rientra nelle fasce ISEE e il debito è relativo a carichi 2000‑2017, valutare il pagamento ridotto (16‑35%) . La procedura non è più attiva ma può essere riaperta con nuove normative; è comunque un precedente per eventuali proposte di stralcio.
- Piani del consumatore e ristrutturazione dei debiti (CCII): chi si trova in sovraindebitamento e non può pagare i propri debiti (privati, professionisti o imprenditori minori) può rivolgersi a un OCC. L’organismo predispone un piano di rimborso che, una volta omologato dal giudice, consente di pagare una parte dei debiti e ottenere l’esdebitazione . Questa procedura sospende le azioni esecutive.
- Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021): per imprese in stato di crisi, consente di negoziare con i creditori e con il fisco un piano di rientro e di continuare l’attività. L’avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore, può assistere l’imprenditore nella procedura.
3. Difese e strategie legali
3.1 Contestare la carenza di legittimazione di Fire S.p.A.
- Verificare l’iscrizione all’albo: se Fire S.p.A. opera come servicer senza essere iscritta all’albo ex art. 106 TUB e riceve la procura direttamente dalla SPV, è possibile eccepire la nullità della procura. Il Tribunale di Firenze ha annullato il decreto ingiuntivo per questo motivo . Si chiede al giudice di revocare il decreto e condannare il creditore alle spese.
- Evidenziare l’assenza di prova della cessione: la mancanza dell’atto notarile, della pubblicazione in G.U. e della prova che il proprio credito rientri nel lotto ceduto è motivo di rigetto della domanda . Si può chiedere la produzione di tali documenti e, in mancanza, l’estinzione del processo.
- Utilizzare l’orientamento favorevole della Cassazione: se la procura è conferita da un master servicer iscritto, si deve essere consapevoli che la Cassazione ritiene valida la delega anche a sub‑servicer non iscritti . Tuttavia, si può ancora discutere sull’assenza di prova di delega, sulla mancata vigilanza o sul superamento dei limiti del mandato.
3.2 Opposizione a decreto ingiuntivo e ricorso in commissione tributaria
- Termini: l’opposizione al decreto ingiuntivo deve essere proposta entro 40 giorni dalla notifica. Nel ricorso si possono far valere la prescrizione, la nullità della procura, l’inesistenza del credito e l’illegittimità di interessi e spese.
- Cartella esattoriale: se si riceve una cartella relativa a tributi, è possibile impugnarla entro 60 giorni per vizi formali o sostanziali (mancata motivazione, iscrizione a ruolo illegittima). L’impugnazione sospende la riscossione e può essere integrata con richiesta di definizione agevolata.
3.3 Negoziare il saldo e stralcio
La trattativa stragiudiziale con Fire S.p.A. è spesso la soluzione più rapida. Ecco i passaggi:
- Analisi della situazione: raccogliere documentazione (contratto originario, estratti conto, lettere ricevute, ISEE, reddituale). Calcolare il capitale effettivamente dovuto.
- Definire l’offerta: proporre un importo tra il 20% e il 60% del capitale, a seconda dell’anzianità del credito, della solvibilità personale e delle spese legali che l’alternativa giudiziale comporterebbe. Portare prove di difficoltà economica (ISEE, perdita di lavoro, salute).
- Negoziazione assistita: l’avvocato contatta la società, illustra la fragilità dell’azione (nullità della procura, prescrizione) e il rischio di incasso nullo. Molte società preferiscono accettare un saldo immediato rispetto a un contenzioso dall’esito incerto.
- Formalizzazione dell’accordo: l’accordo deve prevedere: importo concordato, termini e modalità di pagamento, rinuncia al residuo, rinuncia a future pretese. Il pagamento andrà effettuato con bonifico tracciabile e la società dovrà rilasciare quietanza liberatoria.
- Cancellazione di segnalazioni: se il creditore ha segnalato il debitore in Centrale Rischi o nelle banche dati dei cattivi pagatori, occorre richiedere la cancellazione dopo il pagamento.
3.4 Accedere al piano del consumatore o all’accordo di ristrutturazione
Quando i debiti sono molti, il saldo e stralcio può non bastare. In tal caso:
- Piano del consumatore: tramite un OCC si presenta un piano al giudice che prevede il pagamento dei creditori in base alle proprie capacità. Il giudice, verificate la meritevolezza e l’adeguatezza del piano, lo omologa; i creditori sono vincolati senza poter impedire la procedura . È utile per ex imprenditori, lavoratori dipendenti, pensionati.
- Accordo di ristrutturazione: per professionisti e imprese in difficoltà. Richiede l’approvazione dei creditori (60% dei crediti) e può includere una transazione fiscale (art. 63 CCII) con riduzione o dilazione delle imposte. Grazie al cram down fiscale, il giudice può omologare l’accordo anche contro il parere dell’Agenzia delle Entrate.
- Liquidazione controllata: soluzione estrema per chi non ha reddito o patrimonio sufficiente. Consente di liberarsi definitivamente dai debiti tramite la liquidazione dei beni e l’esdebitazione finale.
4. Strumenti alternativi e aggiornamenti normativi
4.1 Conciliazione e transazione
Il D.Lgs. 28/2010 prevede la mediazione civile per le controversie in materia contrattuale e bancaria. In molti casi la mediazione è condizione di procedibilità (ad esempio per controversie su contratti bancari o assicurativi). Attraverso la mediazione si può ottenere un accordo di saldo e stralcio con la garanzia di un organismo di mediazione.
4.2 Transazione fiscale nella composizione negoziata
Dal 2024 l’art. 63 CCII, riformato dal D.Lgs. 136/2024, disciplina la transazione fiscale e contributiva nella composizione negoziata. Il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari e contributivi; la proposta è presentata all’Agenzia delle Entrate e all’INPS. Se gli enti non rispondono o rifiutano senza motivazione, il giudice può comunque omologare l’accordo. Questa norma offre un ulteriore strumento per ridurre il carico fiscale in presenza di crisi d’impresa.
4.3 Misure a tutela del debitore
- Sospensione delle azioni esecutive: la presentazione della domanda di rottamazione o di piano del consumatore sospende pignoramenti, fermi e ipoteche .
- Durc regolare e rimborsi fiscali: chi presenta la domanda di rottamazione quinquies non è considerato inadempiente per l’erogazione di rimborsi e il rilascio del DURC .
- Interessi e sanzioni ridotti: la rottamazione quinquies elimina sanzioni e interessi di mora, mentre la rateizzazione ex art. 19 DPR 602/73 applica solo interessi di dilazione inferiori .
5. Errori comuni e consigli pratici
| Errore da evitare | Perché è pericoloso | Consiglio pratico |
|---|---|---|
| Ignorare il sollecito | Il creditore può ottenere facilmente un decreto ingiuntivo o avviare pignoramenti. Il tempo gioca a favore dell’ente. | Reagisci subito: chiedi documenti, verifica la prescrizione e valuta una risposta. |
| Pagare senza verificare | Molti debiti sono prescritti o non supportati da prove. Potresti pagare somme non dovute. | Controlla contratto, data di ultimo pagamento e legittimità della cessione. |
| Non richiedere l’atto di cessione | Senza la prova di cessione la società non può agire. | Invia una richiesta scritta: se non rispondono, contesta la pretesa in giudizio. |
| Accettare accordi verbali | Le promesse telefoniche non sono vincolanti; potresti pagare senza ricevere la quietanza. | Formalizza sempre l’accordo per iscritto con quietanza liberatoria. |
| Non valutare le definizioni agevolate | Potresti perdere l’opportunità di azzerare interessi e sanzioni (es. rottamazione quinquies). | Verifica se i carichi rientrano nei periodi ammessi e se puoi aderire. |
| Rivolgersi a mediatori non qualificati | Professionisti improvvisati possono peggiorare la situazione. | Affidati a un avvocato cassazionista e a un team multidisciplinare come l’avv. Monardo e il suo staff. |
6. Domande frequenti (FAQ)
- Chi è Fire S.p.A. e cosa fa?
Fire S.p.A. è una società italiana che opera come servicer nel mercato dei crediti deteriorati (NPL). Gestisce la riscossione dei crediti per conto di banche, società veicolo o fondi; talvolta agisce come sub‑servicer per i master servicer iscritti all’albo ex art. 106 TUB. - Perché ho ricevuto una lettera di sollecito da Fire S.p.A.?
Probabilmente il tuo credito è stato ceduto a un veicolo di cartolarizzazione e Fire S.p.A. è incaricata della riscossione. La lettera costituisce in mora e interrompe la prescrizione se redatta correttamente . Serve a farti pagare o a preparare un’eventuale azione giudiziaria. - Sono obbligato a pagare subito?
No. Prima verifica la legittimità della pretesa: esistenza e titolo del credito, documenti di cessione, importo. Se ci sono vizi, puoi contestare o proporre un saldo e stralcio. Pagare senza controllare potrebbe pregiudicare i tuoi diritti. - Cosa succede se ignoro la lettera?
Il creditore può richiedere un decreto ingiuntivo e avviare il pignoramento di stipendi, conti, immobili. Inoltre, l’atto potrebbe costituire in mora e interrompere la prescrizione . - Come posso verificare se Fire S.p.A. è legittimata a riscuotere?
Chiedi la copia della procura che attesti chi ha conferito l’incarico (SPV o servicer), il numero di iscrizione all’albo ex art. 106 TUB e l’atto di cessione. Se la procura proviene direttamente dalla SPV a un soggetto non iscritto, alcuni Tribunali ritengono la procura nulla ; altri ritengono valida la delega se conferita da un servicer iscritto . - Qual è la differenza tra servicer e sub‑servicer?
Il servicer è l’intermediario finanziario iscritto ex art. 106 TUB che gestisce la cartolarizzazione; può subdelegare la riscossione a un sub‑servicer con licenza ex art. 115 TULPS . Quest’ultimo agisce sotto la responsabilità del servicer . - Cos’è il saldo e stralcio?
È un accordo con cui il debitore paga una parte del debito e il creditore rinuncia al residuo. Può essere stragiudiziale (negoziato direttamente con Fire S.p.A.) o previsto dalla legge (es. saldo e stralcio 2019 per soggetti con ISEE fino a 20.000 € ). - Quanto posso offrire in un saldo e stralcio?
Dipende da molti fattori (anzianità del debito, importo, solvibilità del debitore, difficoltà di riscossione). In genere le società accettano tra il 20% e il 60% del capitale. Un avvocato esperto può negoziare condizioni migliori evidenziando i rischi legati alla nullità della procura o alla prescrizione. - Posso pagare a rate il saldo e stralcio?
Sì, ma è raro. Le società preferiscono il pagamento in un’unica soluzione. Se accettano le rate, il debito non viene stralciato finché non si paga l’intero importo. È importante formalizzare l’accordo e prevedere la liberatoria solo dopo l’ultimo pagamento. - Cosa succede se il mio debito è un credito fiscale?
Per debiti fiscali (cartelle) puoi accedere alla rateizzazione ex art. 19 DPR 602/73 , alla rottamazione quater (scadenza 2025) o alla rottamazione quinquies (domanda entro il 30 aprile 2026 ). In questi casi si paga solo il capitale; interessi e sanzioni sono cancellati. - La rottamazione quinquies sospende i pignoramenti?
Sì. La domanda presentata all’Agente della Riscossione sospende le azioni esecutive (pignoramenti, fermi, ipoteche) sui carichi inclusi . Se si paga regolarmente, al termine si ottiene la cancellazione delle misure. - Posso aderire alla rottamazione quinquies se sono decaduto da quella quater?
Sì, purché i tuoi carichi rientrino nei requisiti della quinquies (debiti 2000‑2023). La Legge 199/2025 ammette anche i decaduti da precedenti rottamazioni . - Che differenza c’è tra piano del consumatore e accordo di ristrutturazione?
Il piano del consumatore (artt. 67‑68 CCII) è riservato a persone fisiche non imprenditori e non richiede il consenso dei creditori: il giudice lo omologa se ritiene meritevole il debitore . L’accordo di ristrutturazione (artt. 60 ss. CCII) è destinato a imprese e professionisti e richiede l’approvazione dei creditori; consente di ridurre o dilazionare i debiti tributari tramite transazione fiscale. - Cosa succede se non pago le rate della rottamazione quinquies?
Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio e il recupero coattivo del debito residuo . Le somme già versate restano acquisite e non sono rimborsabili . - Posso combinare diversi strumenti (rateizzazione + rottamazione + saldo e stralcio)?
In linea di principio no: bisogna scegliere lo strumento più adatto. Chi aderisce alla rottamazione non può ottenere ulteriori dilazioni per gli stessi carichi. Tuttavia, è possibile negoziare un saldo e stralcio per i debiti non definibili con le rottamazioni, oppure presentare un piano del consumatore che includa anche debiti fiscali, ottenendo l’esdebitazione. - Le lettere di sollecito interrompono sempre la prescrizione?
Solo se costituiscono formalmente in mora: devono essere scritte, provenire dal creditore o dal suo rappresentante e indicare chiaramente il credito e il termine di adempimento . Una telefonata o un sollecito generico senza richiesta specifica non interrompe la prescrizione. - Quando conviene ricorrere al giudice?
Se il creditore non accetta il saldo e stralcio e hai argomenti forti (prescrizione, nullità della procura, importo inesatto), l’opposizione giudiziale può portare alla revoca del decreto ingiuntivo e alla condanna del creditore alle spese. Tuttavia, i tempi possono essere lunghi e servono prove documentali. - Chi paga le spese legali in caso di vittoria?
Il giudice può porre le spese di lite a carico del creditore se l’opposizione è accolta. Nella sentenza di Firenze le spese sono state compensate per l’incertezza giurisprudenziale ; ciò dimostra la necessità di valutare la convenienza economica. - Cosa succede se ho già pagato parte del debito?
Gli importi pagati rimangono acquisiti. Nella rottamazione quinquies eventuali somme versate a titolo di capitale e spese vengono sottratte dall’importo dovuto, ma non sono rimborsabili . - L’avv. Monardo può aiutare anche se non sono in Italia?
Sì. Lo studio assiste cittadini residenti all’estero con debiti in Italia. È possibile conferire mandato tramite PEC o posta; le consulenze possono avvenire a distanza. Lo staff multidisciplinare segue ogni pratica fino alla chiusura.
7. Simulazioni pratiche
7.1 Saldo e stralcio stragiudiziale con Fire S.p.A.
Scenario: Debito originario da carta di credito ceduto a Fire S.p.A. – capitale 8.000 €, interessi moratori 2.000 €, spese di recupero 800 € (totale richiesto 10.800 €). Il debitore ha perso il lavoro e non può pagare l’intero importo.
- Analisi del contratto: il credito risale al 2017, ultima rata pagata nel 2018. La prescrizione decennale non è ancora maturata ma il creditore non ha fornito il contratto di cessione.
- Offerta di stralcio: tramite avvocato si chiede la prova della cessione e si contesta l’assenza di iscrizione ex art. 106 TUB. Si evidenzia che la pubblicazione in G.U. è indiziaria . Si propone il pagamento immediato di 2.400 € (30% del capitale) in un’unica soluzione.
- Esito probabile: Fire S.p.A. valuta la scarsa documentazione, il rischio di un giudizio sfavorevole e accetta l’offerta. Il debito residuo (8.400 €) è cancellato e il debitore ottiene la quietanza liberatoria. In caso contrario si può proseguire con l’opposizione giudiziale.
7.2 Accesso alla rottamazione quinquies
Scenario: Un imprenditore individuale ha debiti tributari affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione per 40.000 € di imposte, 8.000 € di sanzioni e 6.000 € di interessi (totale 54.000 €). Ha già perso la rottamazione quater per mancato pagamento.
- Presentazione domanda: entro il 30 aprile 2026, tramite area riservata, l’imprenditore chiede di definire i carichi. Dichiara l’eventuale contenzioso (una causa pendente) e si impegna a rinunciare.
- Calcolo dell’importo: l’Agente comunica che il capitale e le spese sono pari a 40.000 € (capitale) + 0,00 € sanzioni + spese di notifica 120 € = 40.120 € (gli 8.000 € di sanzioni e 6.000 € di interessi vengono cancellati ).
- Piano di pagamento: il debitore sceglie la rateazione massima (54 rate bimestrali). Pagherà 740 € a rata circa, con interessi del 3% dal 1° agosto 2026 . Il mancato pagamento di due rate comporterà la decadenza e il recupero coattivo .
- Effetti: durante la procedura sono sospesi i pignoramenti già avviati e il DURC viene rilasciato . Una volta pagate tutte le rate, il debito è estinto e i carichi scompaiono.
7.3 Piano del consumatore
Scenario: Una famiglia ha debiti per 150.000 € (mutuo residuo, finanziamenti, cartella INPS) e un reddito mensile complessivo di 2.200 €. Non riesce più a pagare le rate.
- Accesso al piano del consumatore: tramite un OCC l’avvocato presenta un piano che prevede:
- vendita di un’auto e di beni non essenziali per 15.000 €;
- pagamento del mutuo con un ritardo ridotto (proposta di decurtazione degli interessi);
- pagamento del 30% dei debiti chirografari (creditori senza garanzia) in cinque anni, pari a 20.000 €;
- saldo del debito fiscale pari al 20% grazie alla transazione fiscale.
- Omologazione: il tribunale verifica che la famiglia è meritevole (nessun comportamento doloso) e omologa il piano. I creditori sono obbligati ad accettare anche se non hanno espresso consenso .
- Esdebitazione: dopo aver pagato quanto previsto per cinque anni, la famiglia ottiene l’esdebitazione: il residuo (circa 80.000 €) è cancellato e può ripartire senza debiti.
Conclusione
Le lettere di sollecito di Fire S.p.A. o di altri servicer non devono essere sottovalutate. Dietro di esse può celarsi una richiesta legittima, ma spesso vi sono profili di illegittimità: mancanza di prova della cessione del credito, procura rilasciata da soggetti non iscritti all’albo, importi non dovuti o prescrizione. Solo un’analisi approfondita consente di scegliere tra opporre resistenza e negoziare un accordo.
In questo articolo abbiamo illustrato:
- le norme che regolano la cartolarizzazione e il ruolo dei servicer (L. 130/1999, art. 106 TUB) ;
- gli orientamenti giurisprudenziali contrapposti sulla nullità della procura ;
- i principi della costituzione in mora e della prescrizione ;
- gli strumenti messi a disposizione dalla legge per ridurre o saldare il debito: rateizzazione , saldo e stralcio , rottamazione quater , rottamazione quinquies ;
- le procedure di sovraindebitamento, dal piano del consumatore alla composizione negoziata .
Agire tempestivamente è fondamentale per evitare pignoramenti e approfittare delle definizioni agevolate. L’avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi, può analizzare la tua situazione, contestare le pretese illegittime, negoziare un saldo e stralcio efficace e guidarti attraverso rottamazioni o piani del consumatore. Non aspettare che la situazione peggiori: un intervento professionale tempestivo può salvaguardare il tuo patrimonio e ridarti serenità.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua posizione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive.