Introduzione
Ricevere una lettera di sollecito da parte di Europa Factor S.p.A. o di altre società di recupero crediti può mettere in agitazione chiunque. Le richieste riguardano spesso finanziamenti bancari, carte di credito, prestiti personali o bollette arretrate cedute da banche, finanziarie o utility. Un’azione impulsiva – pagare immediatamente o ignorare l’avviso – può tuttavia compromettere i diritti del debitore. La normativa italiana e la giurisprudenza recente tutelano i consumatori: gli operatori devono comportarsi con correttezza, fornire informazioni chiare, non mettere in atto pressioni indebite e dimostrare la titolarità del credito . Inoltre la prescrizione ridotta per alcune utenze, le irregolarità nella cessione dei crediti o la possibilità di definizione agevolata possono permettere di ridurre o azzerare l’importo richiesto.
In questo articolo – aggiornato a gennaio 2026 – analizziamo come contestare e risolvere i debiti ceduti a società di recupero crediti, con particolare riferimento a Europa Factor. Illustreremo la normativa, la giurisprudenza più recente (compresa la cassazione del 2025 sul significato di quietanza «a saldo» ), le procedure per verificare la legittimità del credito, le difese e le strategie per ottenere un saldo e stralcio equo o approfittare di definizioni agevolate. Vedremo anche le soluzioni per chi si trova in stato di sovraindebitamento, come i piani del consumatore e gli accordi di ristrutturazione disciplinati dal Codice della crisi.
Il supporto dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
Per affrontare efficacemente un sollecito di pagamento è consigliabile affidarsi a professionisti esperti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivo su tutto il territorio nazionale, è specializzato in diritto bancario e tributario. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e da anni assiste contribuenti e aziende nella contestazione di debiti cartolarizzati e nella negoziazione di piani di rientro. Il suo studio analizza gli atti, valuta la prescrizione o l’inopponibilità della cessione, propone ricorsi e sospensioni, tratta saldo e stralcio con le società di recupero e costruisce piani del consumatore o accordi di ristrutturazione anche tramite OCC.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 La disciplina dei credit servicers
Le società come Europa Factor operano come servicer di crediti deteriorati. La direttiva europea 2021/2167, recepita in Italia con il D.Lgs. 30 luglio 2024 n. 116, ha introdotto norme stringenti sul comportamento degli acquirenti e gestori di crediti deteriorati. In particolare, l’art. 114-octies del Testo Unico Bancario – aggiunto dal decreto – impone ai cessionari e servicer di agire con correttezza, diligenza e trasparenza e di garantire la riservatezza delle informazioni, evitando ogni forma di molestia durante il recupero . L’art. 114-decies prevede che, dopo la cessione, i debitori siano informati singolarmente del trasferimento con comunicazione su supporto durevole e possano ottenere dettagli su cedente e cessionario . La Banca d’Italia vigila sul rispetto di questi obblighi . Violazioni dei principi di correttezza e trasparenza (ad es. pressioni, telefonate a orari indebiti, mancanza di prova del credito) possono essere contestate e portare all’annullamento della richiesta.
1.2 Cessione del credito e opposizione del debitore
La cessione del credito in blocco ex art. 58 TUB consente alle banche di trasferire pacchetti di crediti a società come Europa Factor, sollevandole dall’obbligo di notificare singolarmente ogni cessione. Tuttavia la legittimazione attiva del cessionario non è automatica. L’art. 1264 c.c. stabilisce che la cessione ha effetto nei confronti del debitore solo dopo l’accettazione o la notificazione, e che il pagamento effettuato al cedente prima della notifica libera il debitore solo se il cessionario non prova che egli conosceva la cessione . La giurisprudenza ha poi precisato che la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale non prova di per sé l’inclusione del singolo credito nel portafoglio ceduto: il cessionario deve produrre il contratto di cessione o estratti contabili che dimostrino l’effettiva cessione e la catena di passaggi . La Corte di Cassazione, con ordinanze nn. 23834/2025, 23849/2025 e 23852/2025, ha ribadito che il mero possesso dei documenti non dimostra la titolarità; il giudice deve verificare che la posizione sia compresa tra i crediti in sofferenza trasferiti e che non sia stata esclusa . Altre pronunce (Cass. 17944/2023; 28790/2024; 27915/2025) confermano che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e la dichiarazione del cedente hanno valore indiziario ma non sufficiente . In sede di opposizione il debitore può quindi eccepire la mancanza di prova della cessione.
1.3 La prescrizione dei crediti
Prima di pagare è essenziale verificare se il credito sia prescritto. La prescrizione estingue il diritto del creditore a esigere la prestazione e varia a seconda del tipo di servizio. Per le utenze domestiche la legge di bilancio 2018 (L. 205/2017, art. 1 commi 4 e 10) e la delibera ARERA 569/2018/R/com hanno ridotto a due anni la prescrizione dei crediti relativi a bollette di energia elettrica, gas e acqua; la prescrizione decorre dalla data di scadenza della fattura e non dall’erogazione del servizio . Per telefonia fissa, mobile e internet, invece, continua ad applicarsi la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948 c.c., come confermato dalle linee guida ARERA . La Cassazione (ord. 15102/2024) ha chiarito che il termine biennale non ha efficacia retroattiva: si applica solo alle fatture emesse dopo l’entrata in vigore della legge .
Altre tipologie di crediti (prestiti personali, finanziamenti bancari, carte di credito) sono generalmente soggette a prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., salvo il decorso sia interrotto da atti di costituzione in mora, riconoscimento del debito o atti giudiziali. È dunque fondamentale accertare se siano trascorsi i termini, diffidare da richieste relative a posizioni molto datate e ricordare che un pagamento anche parziale può interrompere la prescrizione.
1.4 Cassazione 17033/2025: il valore della quietanza «a saldo»
Nel corso di trattative per il saldo e stralcio le società di recupero spesso chiedono al debitore di firmare una quietanza liberatoria «a saldo». La Corte di Cassazione, con sentenza 17033/2025, ha stabilito che una quietanza indicata «a saldo» è semplice dichiarazione di avvenuto pagamento e non comporta rinuncia ai diritti residui o transazione, salvo che il testo o le circostanze esterne manifestino chiaramente la volontà di rinunciare . In mancanza di clausole transattive espresse, l’intermediario non può opporsi a ulteriori pretese del professionista. Questa pronuncia – richiamata anche nella nota di commento dello Studio Monopoli – offre ai debitori un importante strumento di tutela: le liberatorie devono essere analizzate con attenzione e non hanno automatico effetto transattivo.
1.5 Definizioni agevolate: rottamazione‑quater e quinquies
Per i debiti fiscali affidati all’agente della riscossione (Agenzia delle Entrate‑Riscossione) esistono misure di definizione agevolata che permettono di chiudere le posizioni senza corrispondere interessi e sanzioni.
Rottamazione‑quater (Legge 197/2022 e successive modifiche)
Introdotta dalla legge di bilancio 2023 (L. 197/2022, art. 1 commi 231‑252), la rottamazione‑quater consente di estinguere i carichi affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 pagando solo l’imposta o il contributo e le spese di notifica, con esclusione di sanzioni, interessi e aggio. La legge 15/2025 (conversione del D.L. 202/2024) ha riaperto i termini per chi non aveva versato le rate del 2024: i contribuenti potevano presentare domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025 e pagare le rate scadute entro il 30 novembre 2025 (con tolleranza di cinque giorni), a pena di decadenza .
Rottamazione‑quinquies (Legge di bilancio 2026)
La Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (legge di bilancio 2026) ha introdotto una quinta edizione della definizione agevolata. L’art. 1 commi 82‑101 stabilisce che i debiti affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 possono essere estinti pagando soltanto il tributo e le spese esecutive, senza interessi, sanzioni, somme aggiuntive sui contributi previdenziali né aggio . Il pagamento può essere effettuato in 54 rate bimestrali con un tasso d’interesse del 3%, e la presentazione della domanda sospende automaticamente le procedure cautelari ed esecutive . Possono essere definiti solo gli omessi versamenti delle imposte da dichiarazione (art. 36‑bis DPR 600/1973, art. 54‑bis e 54‑ter DPR 633/1972), dei contributi INPS dovuti ma non versati e delle sanzioni per violazioni del codice della strada . Non rientrano invece i tributi da avvisi di accertamento, gli aiuti di Stato, le imposte di registro e successione, i tributi locali (IMU, TARI, TASI), i contributi dovuti a casse professionali, i carichi anteriori al 1° gennaio 2000 o successivi al 31 dicembre 2023 e l’IVA doganale .
Queste definizioni non riguardano direttamente i crediti ceduti a Europa Factor, ma possono essere utili per chi ha cartelle esattoriali o bolloni pendenti insieme ai debiti con la società. Lo studio legale potrà valutare l’adesione e proporre piani congiunti.
1.6 Crisi da sovraindebitamento e piani del consumatore
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ha riformato le procedure di sovraindebitamento introdotte dalla L. 3/2012. L’art. 67 prevede che il consumatore in stato di sovraindebitamento, con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), possa presentare al tribunale un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Il piano deve contenere l’elenco dei creditori, del patrimonio e dei redditi, le cause di preferenza e gli atti compiuti negli ultimi cinque anni . È possibile proporre il pagamento parziale e differenziato dei debiti, anche con riduzione e dilazione dei crediti privilegiati, purché si garantisca ai creditori almeno quanto otterrebbero nella liquidazione . Per i crediti privilegiati può essere concessa una moratoria fino a due anni con interessi legali . L’art. 69 esclude l’accesso alla procedura per chi è stato già esdebitato nei cinque anni precedenti o ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave o frode ; inoltre i creditori che hanno concorso al sovraindebitamento violando i principi di correttezza non possono contestare la convenienza del piano .
Il percorso viene gestito da un gestore della crisi nominato dall’OCC, spesso un avvocato o un commercialista. Il decreto 118/2021 ha introdotto la figura dell’esperto negoziatore della crisi e la lista dei professionisti abilitati: vi possono accedere avvocati, dottori commercialisti e consulenti del lavoro con almeno cinque anni di esperienza nella ristrutturazione aziendale ; il compenso dell’esperto è predeterminato in percentuale sul valore dell’attivo, con aumenti o riduzioni in base al numero di creditori .
2. Procedura dopo la ricezione di una lettera di Europa Factor
Di seguito riportiamo una guida operativa su come comportarsi quando arriva un sollecito di pagamento:
- Non ignorare né pagare subito. L’atto va esaminato con calma. Pagare senza verifiche può interrompere la prescrizione e precludere azioni difensive.
- Verificare il mittente. Accertarsi che la comunicazione provenga da Europa Factor (verificare il numero di protocollo e l’eventuale iscrizione nell’albo della Banca d’Italia) e che vi sia indicato l’originario creditore e l’importo. In caso di telefonate o email sospette, pretendere comunicazioni scritte.
- Richiedere la documentazione completa. È un diritto del debitore pretendere, prima di qualsiasi pagamento:
- copia del contratto originario firmato con la banca/finanziaria;
- lettera di cessione del credito o estratto del contratto di cessione comprovante l’inclusione della propria posizione;
- estratto conto con dettaglio di capitale, interessi, sanzioni e spese;
- elenco degli atti interruttivi della prescrizione (diffide, decreti ingiuntivi, atti giudiziali);
- eventuale notifica della cartella esattoriale e prove del passaggio intermedio.
- Valutare la prescrizione e la legittimazione. Confrontare la data dell’ultima fattura o dell’ultimo pagamento con i termini prescrizionali di cui al §1.3; se il credito è prescritto, la richiesta può essere contestata. Verificare se la cessione sia dimostrata da documenti idonei (non basta la pubblicazione in G.U.) .
- Contestare formalmente. Se emergono irregolarità (mancanza di prova del credito, importi errati, prescrizione), inviare una lettera di contestazione tramite PEC o raccomandata A/R. Nella lettera chiedere la sospensione delle azioni di recupero, diffidare da contatti telefonici e invitare la società a fornire la documentazione entro un termine (es. 30 giorni). È consigliabile farsi assistere da un avvocato per redigere la contestazione.
- Valutare l’eventuale saldo e stralcio. Se il credito è effettivamente dovuto ma non si dispone dell’intera somma, è possibile negoziare un accordo transattivo. In genere il debitore offre una somma in unica soluzione inferiore al totale; la società rinuncia al residuo. Prima di firmare una quietanza verificare con il legale che contenga una clausola transattiva chiara e non generica; ricordare che la quietanza «a saldo» non preclude future pretese se non esprime espressamente la rinuncia .
- Considerare la definizione agevolata o la rateazione. Per debiti fiscali valutare la rottamazione‑quater o quinquies (vedi §1.5), che sospende le procedure esecutive e consente pagamenti dilazionati . Per i crediti gestiti da Europa Factor si può tentare una rateazione stragiudiziale; la società spesso accetta piani di rientro a condizione che il debitore versi una caparra.
- Sovraindebitamento e piani del consumatore. Se i debiti sono molteplici e si è nell’impossibilità di farvi fronte, rivolgersi a un OCC per avviare una procedura di composizione della crisi. Il gestore della crisi elaborerà un piano che, se omologato dal tribunale, blocca pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi e prevede la falcidia dei crediti non privilegiati .
3. Difese e strategie legali
3.1 Eccepire la prescrizione
Accertata l’assenza di atti interruttivi, il debitore può invocare la prescrizione con un atto di costituzione in mora o con un’opposizione giudiziale. Per le bollette luce, gas e acqua la prescrizione è di due anni ; per telefonia fissa/mobile è di cinque anni ; per finanziamenti personali e carte di credito è decennale (art. 2946 c.c.). Nel caso di mutui ipotecari la prescrizione è ventennale, ma la banca deve comunque agire nei termini previsti dal piano.
3.2 Contestare la legittimazione di Europa Factor
Se la società non produce la documentazione che prova l’inclusione del credito nella cessione in blocco, si può contestare la legittimazione attiva. Cassazione e corti di merito affermano che il cessionario deve dimostrare la catena completa di trasferimenti: dall’originario creditore alla società di cartolarizzazione e da questa al servicer . Il giudice può dichiarare l’inammissibilità del ricorso monitorio o dell’azione esecutiva.
3.3 Fare leva sulle violazioni della disciplina sui servicer
Il D.Lgs. 116/2024 impone ai servicer di comportarsi correttamente, informare i debitori e astenersi da pressioni . Se Europa Factor utilizza linguaggio minaccioso, telefona a orari inappropriati, contatta persone diverse dal debitore o omette di inviare la comunicazione individuale di cessione , il comportamento può essere denunciato all’Autorità Garante della Privacy o all’Arbitro Bancario Finanziario. La violazione può costituire anche fatto illecito ex art. 2043 c.c. e legittimare una domanda di risarcimento danni.
3.4 Impugnare decreti ingiuntivi e pignoramenti
Se Europa Factor ottiene un decreto ingiuntivo sulla base del titolo ceduto, il debitore può proporre opposizione entro quaranta giorni, eccependo la prescrizione, il difetto di legittimazione o l’erronea quantificazione del credito. In presenza di un pignoramento, si può chiedere la sospensione dell’esecuzione se sussistono gravi motivi o se si avvia una procedura di sovraindebitamento. Il tribunale può concedere la sospensione in attesa dell’esito della composizione della crisi.
3.5 Negoziare il saldo e stralcio
Il saldo e stralcio è un accordo transattivo attraverso il quale il debitore paga una somma inferiore al capitale dovuto; il creditore rinuncia al residuo e rilascia una quietanza. La buona riuscita dipende da vari fattori: grado di prescrizione, importo effettivo recuperabile, costi della procedura, volontà del creditore di chiudere la posizione rapidamente. Per evitare contestazioni future:
- concordare una somma sostenibile, proporzionata alle proprie possibilità;
- ottenere una proposta scritta che indichi chiaramente la somma totale, la tempistica e la rinuncia a ogni residua pretesa;
- versare l’importo con bonifico tracciabile e conservare la ricevuta;
- far inserire nel verbale di accordo una clausola che dichiari l’atto di transazione e la rinuncia reciproca a ulteriori pretese (per evitare l’effetto limitato della quietanza «a saldo» evidenziato dalla Cassazione ).
3.6 Sfruttare gli strumenti di definizione agevolata
Se il debito è una cartella esattoriale (ad esempio per imposte non pagate, contributi INPS o sanzioni stradali) si può aderire alla rottamazione‑quater o rottamazione‑quinquies. In tal caso occorre presentare domanda entro i termini fissati dalla legge (per la quinquies, al 30 aprile 2026 secondo il Ddl di bilancio 2026) e versare le somme dovute alle scadenze. L’adesione sospende le procedure esecutive . Il vantaggio è l’eliminazione di interessi, sanzioni e aggio; l’inconveniente è che la decadenza comporta la perdita dei benefici e la ripresa delle azioni di riscossione.
3.7 Accedere alle procedure di sovraindebitamento
Quando i debiti sono numerosi e le entrate insufficienti, il ricorso al piano del consumatore, all’accordo di ristrutturazione o alla liquidazione controllata può fornire una soluzione strutturale. Il debitore deve rivolgersi a un OCC; il gestore redige la proposta, verifica la meritevolezza e la sostenibilità, deposita il ricorso e assiste alle udienze. Con l’omologazione del piano i crediti chirografari possono essere falcidiati e le procedure esecutive sospese . Alla fine, se il debitore adempie, può ottenere l’esdebitazione, cioè la cancellazione del debito residuo. Non possono accedere alle procedure coloro che hanno ottenuto l’esdebitazione negli ultimi cinque anni o hanno causato il proprio dissesto con dolo o colpa grave .
4. Strumenti alternativi e tutele complementari
4.1 Contestazione dei costi illegittimi (usura e anatocismo)
Molti crediti ceduti derivano da contratti di mutuo o apertura di credito con tassi elevati. È possibile far analizzare il contratto da un consulente tecnico per verificare la presenza di usura (superamento dei tassi soglia fissati periodicamente) o anatocismo (capitalizzazione degli interessi). Se accertate, tali clausole possono rendere nullo il contratto o ridurre sensibilmente il debito.
4.2 Reclamo all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
Per controversie di importo non superiore a 200.000 euro con banche, finanziarie e servicer, è possibile ricorrere gratuitamente all’Arbitro Bancario Finanziario. Il ricorso può riguardare l’illegittimità del credito, la mancanza di trasparenza nelle comunicazioni, l’erronea contabilizzazione degli interessi. L’ABF decide entro 90 giorni e le decisioni, pur non vincolanti, vengono generalmente rispettate dagli intermediari.
4.3 Conciliazioni e mediazione civile
Per ottenere un accordo senza ricorrere al giudice è possibile attivare una mediazione civile presso organismi accreditati o tentare la conciliazione paritetica con associazioni di consumatori. La negoziazione assistita da avvocato, prevista dal D.L. 132/2014, può essere utilizzata per risolvere controversie con banche e finanziarie, con la possibilità di attribuire esecutività all’accordo.
4.4 Tutela della privacy e del marketing aggressivo
Le società di recupero sono soggette al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al Codice della Privacy. I debitori possono richiedere di non essere contattati telefonicamente e di ricevere solo comunicazioni scritte; possono esercitare i diritti di accesso, rettifica e cancellazione dei propri dati e, in caso di violazioni, presentare reclamo al Garante Privacy. Telefonate insistenti e minacciose possono integrare il reato di molestie (art. 660 c.p.).
5. Errori comuni e consigli pratici
Errori da evitare:
- Pagare subito senza verifiche: un versamento, anche minimo, interrompe la prescrizione e costituisce riconoscimento del debito.
- Ignorare gli avvisi: lasciare scadere i termini può portare all’emissione di decreto ingiuntivo o pignoramento.
- Trattare al telefono: le proposte orali non hanno valore legale; occorre sempre farsi inviare una proposta scritta.
- Affidarsi a mediatori improvvisati: solo professionisti abilitati (avvocati, commercialisti iscritti all’OCC) possono assistere nelle procedure di composizione della crisi.
- Firmare liberatorie ambigue: evitare quietanze che non contengano clausole transattive chiare, perché potrebbero non estinguere il debito .
Consigli pratici:
- Raccogliere la documentazione: conservare tutte le comunicazioni, estratti conto, ricevute di pagamento e atti giudiziari.
- Documentare la situazione patrimoniale: preparare un elenco di beni e redditi per poter proporre un piano realistico.
- Comunicare per iscritto: inviare sempre PEC o raccomandate A/R; non affidarsi a messaggi o telefonate.
- Valutare l’assistenza professionale: un avvocato esperto può analizzare le normative, redigere opposizioni e trattare riduzioni consistenti.
6. Tabelle riepilogative
Tabella 1 – Prescrizione dei principali crediti
| Tipologia di credito | Normativa | Termine di prescrizione |
|---|---|---|
| Bollette luce/gas/acqua | L. 205/2017, ARERA delib. 569/2018 | 2 anni |
| Telefonia e internet | Art. 2948 c.c. | 5 anni |
| Prestiti personali e carte di credito | Art. 2946 c.c. | 10 anni |
| Mutui ipotecari | Art. 2946 c.c.; art. 150 c.c. | 20 anni |
| Tasse e contributi INPS (cartelle esattoriali) | Art. 1 commi 231‑252 L. 197/2022; L. 199/2025 | Variabile (definizioni agevolate quater e quinquies) |
Tabella 2 – Definizione agevolata quinquies (L. 199/2025)
| Elemento chiave | Descrizione |
|---|---|
| Carichi ammessi | Debiti affidati all’Agente della riscossione tra 1° gennaio 2000 e 31 dicembre 2023 |
| Debiti oggetto | Omessi versamenti di imposte da dichiarazione, contributi INPS e sanzioni stradali |
| Importi esclusi | Interessi, sanzioni, interessi di mora, somme aggiuntive sui contributi previdenziali e aggio |
| Rate | Fino a 54 rate bimestrali al tasso del 3% |
| Esclusioni | Carichi anteriori al 1° gennaio 2000 o successivi al 31 dicembre 2023; tributi da accertamenti; imposte di registro e successione; tributi locali; contributi a casse professionali |
Tabella 3 – Soluzioni di sovraindebitamento
| Procedura | Caratteristiche principali |
|---|---|
| Piano del consumatore (art. 67 Codice crisi) | Elaborato con l’OCC; pagamento parziale e falcidia dei crediti chirografari; possibile moratoria fino a due anni per crediti privilegiati . |
| Accordo di ristrutturazione | Necessita l’approvazione della maggioranza dei creditori; prevede falcidia e suddivisione; omologato dal tribunale. |
| Liquidazione controllata | Il patrimonio del debitore viene liquidato sotto il controllo del giudice; al termine si ottiene l’esdebitazione se si è cooperato lealmente. |
| Esdebitazione del debitore incapiente | Procedura per chi non possiede beni o redditi; consente la liberazione dai debiti residui senza pagamento, previo giudizio di meritevolezza. |
7. Domande Frequenti (FAQ)
- Chi è Europa Factor e cosa fa? È una società iscritta all’albo dei servicer presso la Banca d’Italia che acquista o gestisce crediti deteriorati ceduti da banche e finanziarie. Il suo compito è recuperare i crediti per conto proprio o di società veicolo.
- Posso essere contattato telefonicamente? Sì, ma la società deve rispettare gli orari e non può usare minacce o molestie. In caso di comportamenti aggressivi si può diffidare la società e segnalare l’accaduto alla Banca d’Italia o al Garante Privacy .
- Europa Factor deve dimostrare di essere titolare del mio credito? Assolutamente sì. La Corte di Cassazione ha stabilito che la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale non è sufficiente: il servicer deve produrre il contratto di cessione o estratti contabili che includano la posizione .
- Cosa devo fare se non riconosco il debito? Inviare immediatamente una richiesta di documenti per iscritto e contestare la pretesa. Non fornire dati personali o copie di documenti via telefono.
- Cosa succede se ignoro la lettera di sollecito? Dopo solleciti informali la società può attivare una procedura legale (ingiunzione, pignoramento). Ignorare significa perdere l’occasione per contestare la prescrizione o la legittimazione.
- Come verifico la prescrizione? Controllando la data dell’ultima fattura o rata pagata e confrontandola con i termini prescrizionali (2, 5 o 10 anni). Occorre richiedere anche gli atti interruttivi come raccomandate o decreti ingiuntivi.
- È rischioso pagare un acconto? Sì. Il pagamento parziale interrompe la prescrizione e costituisce riconoscimento del debito, rendendo più difficile contestare la pretesa.
- Qual è la differenza tra saldo e stralcio e rottamazione? Il saldo e stralcio è un accordo tra privati (ad esempio con Europa Factor) per estinguere il credito a un importo ridotto; la rottamazione è una definizione agevolata introdotta per le cartelle esattoriali con legge dello Stato .
- La quietanza «a saldo» estingue il debito? No, secondo la Cassazione 17033/2025 la quietanza a saldo è solo un’attestazione di pagamento e non un accordo di transazione, salvo che contenga espressa rinuncia ai diritti .
- Posso rateizzare il debito con Europa Factor? Sì, spesso la società accetta piani di rientro mensili o trimestrali, ma conviene formalizzare l’accordo per iscritto e farsi assistere da un avvocato.
- Ho anche cartelle esattoriali: posso sommare tutto in un unico piano? Sì, la procedura di sovraindebitamento consente di trattare globalmente tutti i debiti e proporre un piano del consumatore . Per i debiti fiscali si può aderire alla rottamazione-quinquies, mentre per i crediti privati si può proporre un saldo e stralcio.
- Chi paga le spese dell’OCC e del gestore? Le spese sono a carico del debitore e vengono determinate secondo tariffe ministeriali; una quota deve essere anticipata all’inizio e il saldo alla fine. I costi variano in base al valore del patrimonio e al numero di creditori .
- L’OCC può rigettare la mia domanda? Sì, se mancano i requisiti di meritevolezza o la documentazione. In tal caso sarà necessario presentare integrazioni o valutare altre soluzioni.
- Posso presentare ricorso da solo? È possibile ma sconsigliabile. L’assistenza di un professionista esperto aumenta le probabilità di individuare vizi procedurali e ottenere riduzioni significative.
- Come scelgo un professionista affidabile? Verifica che sia iscritto all’albo, che abbia esperienza in diritto bancario e sovraindebitamento e, se agisce come gestore, che sia accreditato presso un OCC. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team offrono queste garanzie.
8. Simulazioni pratiche
Esempio 1 – Debito da finanziamento con interessi e prescrizione
Mario ha ricevuto da Europa Factor una richiesta di 5 000 € relativa a un prestito personale del 2014. Dal prospetto emerge che ha rimborsato le rate fino al 2016 e poi non ha più pagato. La società gli propone di versare 3 000 € in un’unica soluzione come saldo e stralcio. Analizzando la documentazione con l’avvocato risulta che non esistono comunicazioni interruttive dal 2016; quindi il credito è prescritto (5 anni). Invia una lettera di contestazione chiedendo l’annullamento della pretesa. Europa Factor, non potendo dimostrare di aver interrotto la prescrizione, rinuncia al recupero. Mario chiude la posizione senza pagare.
Esempio 2 – Debito da carta di credito con cessione non provata
Lucia riceve un sollecito di 2 500 € per un saldo residuo su carta di credito, ceduto da una banca a una società veicolo e poi a Europa Factor. La lettera non allega il contratto di cessione. Lucia, assistita dal suo legale, richiede il contratto di cessione o un estratto che dimostri l’inclusione della sua posizione. Europa Factor produce solo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e un estratto generico. In giudizio, il tribunale respinge il ricorso monitorio della società rilevando che, secondo la Cassazione, la pubblicazione non dimostra di per sé la cessione . Lucia ottiene la cancellazione della pretesa e il rimborso delle spese.
Esempio 3 – Piano del consumatore per debiti multipli
Giovanni è un artigiano con debiti: 40 000 € di finanziamenti, 10 000 € di cartelle esattoriali e 7 000 € per bollette arretrate. Le richieste di Europa Factor e dell’Agenzia delle Entrate gli impediscono di lavorare serenamente. Con l’aiuto dell’Avv. Monardo si rivolge a un OCC. Il gestore analizza i redditi di Giovanni (1 500 € mensili) e propone un piano del consumatore di 6 anni: pagamento totale delle cartelle (rate con rottamazione-quinquies) e saldo e stralcio del 35% sui crediti chirografari gestiti da Europa Factor. Il tribunale omologa il piano, sospende i pignoramenti e, grazie alla moratoria di due anni per i crediti privilegiati, Giovanni riprende l’attività. Al termine ottiene l’esdebitazione dei debiti residui.
Conclusione
Affrontare i debiti ceduti a società di recupero come Europa Factor richiede consapevolezza normativa, analisi della documentazione e strategie mirate. Le leggi recenti tutelano i consumatori: i servicer devono agire con correttezza e trasparenza ; la cessione deve essere provata con documenti concreti ; molte bollette cadono in prescrizione ; la quietanza «a saldo» non estingue automaticamente il credito . Esistono strumenti per ridurre o azzerare l’importo dovuto: il saldo e stralcio, le rottamazioni quater e quinquies , i piani del consumatore e gli accordi di ristrutturazione . Tuttavia ogni caso è diverso e richiede un’analisi personalizzata.
Per proteggere i propri diritti è essenziale agire tempestivamente, raccogliere documenti, contestare gli importi ingiustificati e affidarsi a professionisti qualificati. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team, grazie all’esperienza nel diritto bancario e tributario, al ruolo di gestore della crisi da sovraindebitamento e di esperto negoziatore, possono affiancarti in ogni fase: dalla verifica della legittimità del credito alla sospensione delle azioni esecutive, dalla trattativa per il saldo e stralcio alla predisposizione di piani del consumatore.
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