UI designer con debiti: cosa fare per difendersi da fisco e banche

Introduzione

Gestire i debiti in Italia è complesso e può trasformarsi in un labirinto di norme, scadenze e atti esecutivi. Per un UI designer, che spesso opera come lavoratore autonomo o freelance, la mancanza di regolarità degli incassi e la pressione fiscale rendono il terreno ancor più accidentato. Errori nella gestione delle imposte, fatture non incassate o ritardi nei pagamenti possono generare cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento, fermi amministrativi, ipoteche e persino pignoramenti dei crediti maturati verso committenti. In poco tempo la situazione può degenerare, con il rischio di compromissione del conto corrente, impossibilità di ottenere credito e una spirale di sanzioni e interessi di mora.

Questa guida legale è stata pensata per fornire al UI designer indebitato un percorso chiaro e aggiornato a gennaio 2026, basato su fonti normative e giurisprudenziali ufficiali. Analizzeremo il nuovo Testo Unico in materia di versamenti e riscossione approvato con il D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33, le regole sul calcolo, sospensione e rateizzazione dei debiti, nonché le nuove misure di «discarico automatico» dei carichi non riscossi entro cinque anni . Illustreremo le procedure di riscossione (cartella di pagamento, intimazione, preavviso di fermo e di ipoteca, pignoramento), i tempi e le modalità di impugnazione, richiamando le più recenti sentenze della Corte di Cassazione, come la sentenza n. 20476/2025 che ha ribadito l’obbligo di impugnare l’intimazione di pagamento per evitare la cristallizzazione del debito , e l’ordinanza n. 25456/2025 sulla validità del preavviso di iscrizione ipotecaria .

Anticiperemo, inoltre, le soluzioni legali e negoziali a disposizione del debitore: dalla rateizzazione ordinaria (art. 105 del nuovo testo unico) alla rottamazione quinquies prevista dalla legge di bilancio 2026, dalla definizione agevolata alle procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo del debitore e liquidazione del patrimonio) disciplinate dalla Legge 3/2012 e dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) . Analizzeremo i requisiti di accesso, le differenze e le tutele previste, fornendo esempi numerici e suggerimenti pratici per scegliere la strategia più adatta.

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

Per affrontare una materia così articolata serve un supporto professionale di alto livello. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, specialista in diritto bancario e tributario, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale in contenzioso tributario, diritto bancario, contratti, procedure esecutive e legislazione d’impresa. È inoltre Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura che affianca imprenditori e professionisti nell’anticipare e risolvere la crisi aziendale.

Il team dell’Avv. Monardo analizza gli atti della riscossione, verifica la legittimità e la prescrizione dei crediti, propone ricorsi davanti alle corti di giustizia tributaria, negozia piani di rientro e sospensioni con banche e fisco, elabora piani del consumatore e accordi con i creditori nell’ambito delle procedure da sovraindebitamento, proteggendo il patrimonio personale e professionale del cliente.

Se ti trovi in difficoltà con le imposte o con il pagamento di finanziamenti e desideri un’analisi personalizzata, contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale immediata.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Il Testo Unico sulla riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33)

La grande innovazione normativa degli ultimi anni è rappresentata dal Testo Unico in materia di versamenti e riscossione introdotto con il D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2025. Il decreto, entrato in vigore il 27 marzo 2025, racchiude e coordina oltre duecento norme disseminate tra il D.P.R. 602/1973, il D.P.R. 600/1973 e varie leggi speciali. L’obiettivo è semplificare e rendere più chiaro il sistema di pagamento, riscossione e recupero coattivo dei tributi. Il provvedimento avrà effetto pieno a partire dal 1 gennaio 2026, quando sostituirà integralmente le norme previgenti .

Il decreto si compone di sette titoli; tra i temi più rilevanti per i debitori vi sono:

  • Discarico automatico e anticipato dei carichi non riscossi (artt. 211‑213). L’art. 211 dispone che i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2025 e non riscossi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo sono automaticamente discaricati, con obbligo per l’agente di comunicare l’esito all’ente creditore . Lo stesso articolo consente il discarico anticipato quando, entro 24‑30 mesi, l’agente accerta la chiusura di procedure concorsuali, l’assenza di beni aggredibili o la nullità dell’atto . Il successivo art. 212 individua circostanze che impediscono la cancellazione automatica (es. sospensione giudiziale, procedure concorsuali, piani di rientro, accertamenti per responsabilità del debitore) . L’art. 213 prevede che i carichi discaricati possano essere comunque recuperati direttamente dall’ente creditore o nuovamente affidati, per un biennio, all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione se emergono nuove informazioni patrimoniali .
  • Rateizzazione e dilazioni (art. 105). Il decreto unifica i diversi regimi di rateizzazione disciplinati dal D.P.R. 602/73. I contribuenti in temporanea difficoltà possono richiedere piani fino a 84 rate mensili per debiti fino a € 120 000 se la richiesta è presentata nel biennio 2025‑2026, 96 rate per domande nel biennio 2027‑2028 e 108 rate per domande dal 2029 . Per debiti superiori a € 120 000 è previsto un massimo di 120 rate; per debiti inferiori, il numero minimo di rate varia da 85 a 120 in base all’anno della richiesta . Durante l’esame della domanda sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza e l’agente non può attivare nuove misure esecutive come fermi o ipoteche .
  • Procedure di recupero coattivo. Il nuovo testo riprende e riscrive le norme sulle modalità di notifica, le intimazioni di pagamento, i preavvisi di ipoteca e di fermo, i pignoramenti, uniformando le procedure e introducendo termini per la produzione di copie analogiche degli atti, obblighi di conservazione e misure di tutela del contribuente. Ad esempio, l’art. 207 richiede all’agente di conservare copia della cartella per cinque anni e di esibirla su richiesta .

La conoscenza del Testo Unico è fondamentale perché dal 2026 molte disposizioni di leggi precedenti saranno abrogate. Tuttavia, fino al 31 dicembre 2025 rimangono applicabili le norme del D.P.R. 602/1973 e del D.Lgs. 46/1999.

1.2 Art. 50 D.P.R. 602/1973: cartella di pagamento e intimazione

Fino al 31 dicembre 2025 il rapporto tra cartella di pagamento, intimazione e avvio dell’esecuzione è regolato dall’art. 50 del D.P.R. 602/1973. Questa norma stabilisce che l’agente della riscossione può procedere all’espropriazione forzata trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, a condizione che abbia notificato un’intimazione di pagamento quando sia passato più di un anno dalla notifica della cartella . Se l’esecuzione non viene iniziata entro l’anno successivo all’intimazione, quest’ultima perde efficacia . L’intimazione quindi è un atto autonomo e imprescindibile che annuncia l’avvio di procedure esecutive; la mancata impugnazione entro 60 giorni rende definitiva la pretesa tributaria.

La Corte di Cassazione ha confermato la natura impugnabile dell’intimazione. Nella sentenza n. 20476 del 27 giugno 2025 (Sezione Tributaria) la Suprema Corte ha affermato che l’intimazione di pagamento prevista dall’art. 50 del D.P.R. 602/73 è un atto ricompreso tra quelli indicati dall’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 e deve essere impugnata entro i termini, pena la cristallizzazione del debito. La Cassazione osserva che «se il debitore non contesta l’intimazione, non potrà successivamente eccepire la prescrizione o altri vizi della cartella» ; la sentenza aggiunge che il debito si consolida e che eventuali irregolarità della notifica o dell’atto originario non possono essere fatte valere in un secondo momento . Questa pronuncia ribadisce l’obbligo del contribuente di agire tempestivamente.

Il nuovo Testo Unico conferma l’obbligo di intimazione (artt. 196‑197) e prevede la perdita di efficacia dopo un anno se l’esecuzione non inizia, mantenendo la stessa ratio.

1.3 Preavviso di fermo e di ipoteca: art. 77 D.P.R. 602/73 e giurisprudenza 2025

Prima di iscrivere un fermo amministrativo o un’ipoteca sui beni del debitore, l’agente della riscossione deve notificare un preavviso (artt. 86 e 77 D.P.R. 602/1973). L’ordinanza n. 25456/2025 della Cassazione ha chiarito che il preavviso di iscrizione ipotecaria è un atto meramente informativo‑sollecitatorio; deve contenere solo l’indicazione della natura e dell’ammontare del credito tributario, senza l’obbligo di individuare gli immobili su cui sarà iscritta l’ipoteca . La Corte ha enunciato il principio secondo cui la notifica è valida purché indichi titolo e importo del debito e che la mancata indicazione del bene non costituisce vizio. Questa decisione ribadisce che l’impugnazione del preavviso deve essere fondata su vizi sostanziali del credito (inesistenza del debito, prescrizione, difetto di motivazione), non sulla mancanza di riferimenti catastali.

1.4 Pignoramento speciale ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 e art. 169‑176 del D.Lgs. 33/2025

Il pignoramento dei crediti verso terzi consente all’agente della riscossione di bloccare i pagamenti dovuti al contribuente da parte di clienti, committenti, banche o datori di lavoro. Finora tale procedura era disciplinata dagli articoli 72 e 72‑bis del D.P.R. 602/73. Con l’entrata in vigore del Testo Unico, dal 1 gennaio 2026 questa disciplina sarà trasferita negli artt. 169‑176 del D.Lgs. 33/2025 , ma il contenuto sostanziale resterà analogo.

L’art. 72‑bis consente all’agente di ordinare direttamente al terzo debitore (es. la banca o il cliente) di pagare le somme dovute al debitore iscritto a ruolo entro 60 giorni (per le somme già maturate) o alle scadenze future . La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28520/2025, ha ribadito che il pignoramento ex art. 72‑bis ha natura di processo esecutivo speciale; il pagamento da parte del terzo, anche per somme maturate dopo la notifica, equivale ad assegnazione . La Cassazione ha inoltre chiarito che le norme del pignoramento speciale saranno sostituite dal Testo Unico, pur rimanendo sostanzialmente sovrapponibili .

1.5 Sovraindebitamento e Codice della crisi d’impresa

Per i debitori non fallibili (professionisti, consumatori, imprenditori sotto soglia) l’art. 7 della Legge 3/2012 e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) offrono tre procedure concorsuali per superare la crisi:

  1. Accordo del debitore: il debitore propone ai creditori un piano di ristrutturazione, assistito da un professionista (gestore della crisi), che deve essere omologato dal tribunale e accettato dalla maggioranza dei creditori.
  2. Piano del consumatore: riservato a persone fisiche con debiti di natura non professionale, consente di proporre un piano anche senza l’assenso dei creditori, purché il giudice verifichi la meritevolezza e la fattibilità del piano.
  3. Liquidazione del patrimonio: procedura con la quale il debitore mette a disposizione tutti i suoi beni per pagare i crediti in proporzione, ottenendo l’esdebitazione per i debiti residui.

Il sito della Camera di Commercio di Trapani ricorda che queste procedure sospendono le azioni esecutive individuali, sono di natura concorsuale e possono condurre alla cancellazione del debito residuo (esdebitazione) . L’art. 69 del Codice della crisi (condizioni soggettive ostative) vieta l’accesso al piano del consumatore se il debitore ha già ottenuto l’esdebitazione negli ultimi cinque anni o più di due volte, o se ha provocato la propria insolvenza per dolo o colpa grave . L’art. 70 disciplina l’apertura e l’omologazione: se il piano è ammissibile, il tribunale ordina la pubblicazione dell’avviso e la comunicazione ai creditori; se il piano non è ammissibile, il giudice emette decreto motivato di rigetto .

Queste norme sono fondamentali per coloro che non possono onorare i propri debiti con il fisco o con le banche e cercano un percorso legale per ricominciare.

1.6 Rottamazione e definizione agevolata (Legge 199/2025)

La Legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025) ha introdotto la rottamazione quinquies (quinta edizione della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione). Sebbene il testo completo della norma sia disponibile solo sulla Gazzetta Ufficiale, la redazione Brocardi illustra i punti principali: la rottamazione si applica ai carichi affidati ad ADER tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, consente di pagare solo imposta e somme dovute eliminando sanzioni, interessi di mora e aggio, con possibilità di rateizzare fino a 54 rate bimestrali (9 anni); la domanda va presentata entro il 30 aprile 2026; per chi ha aderito a precedenti rottamazioni e non ha pagato, i debiti sono nuovamente inclusi . La rottamazione quinquies dunque rappresenta un’opportunità per ridurre il carico debitorio fiscale.

Nonostante la mancanza di accesso diretto al testo normativo, si può dedurre che l’istituto sia analogo alle edizioni precedenti (rottamazione ter e quater) e che rimanga subordinato all’integrale pagamento delle rate; in caso di ritardi o omissioni, i benefici decadono e i debiti residui tornano integralmente dovuti con sanzioni e interessi.

2. Procedure dopo la notifica di un atto: cosa succede e quali sono i termini

Quando ricevi un atto dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione o dalla banca (ad esempio per un mutuo o un finanziamento in sofferenza), è essenziale agire rapidamente. Ogni atto ha termini specifici per la contestazione e per l’eventuale pagamento, e l’inerzia può comportare la perdita delle difese.

2.1 Cartella di pagamento

Cos’è: la cartella di pagamento è l’atto con cui l’agente della riscossione richiede il pagamento di somme dovute in base a un avviso di accertamento o un avviso di liquidazione (per tributi diretti, IVA, contributi previdenziali, multe stradali, ecc.). La cartella indica l’importo da pagare (imposta, interessi, sanzioni), gli oneri di riscossione e i termini per l’adempimento.

Cosa fare:

  • Verifica la notifica: la cartella deve essere notificata a mezzo PEC o posta raccomandata. Verifica che la notifica sia avvenuta all’indirizzo corretto e che vi sia la relata di notifica o la ricevuta di consegna.
  • Controlla i termini di decadenza: per alcune imposte (es. IRPEF, IVA) la cartella deve essere notificata entro specifici termini dall’accertamento. Un ritardo può determinare l’annullamento.
  • Esamina i singoli debiti: può contenere più ruoli; verifica la prescrizione di ciascun tributo. Ad esempio, per le imposte dirette la prescrizione è di dieci anni, per le multe stradali cinque anni.
  • Valuta la rateizzazione: se non contesti il debito ma non puoi pagare subito, puoi chiedere la rateizzazione (art. 105 Testo Unico). Preparati a fornire l’ISEE e altri dati sulla tua capacità finanziaria per ottenere 84‑108 rate.
  • Termine per il pagamento o ricorso: hai 60 giorni dalla notifica per pagare oppure presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado.

2.2 Intimazione di pagamento (art. 50 D.P.R. 602/73)

Quando trascorre più di un anno dalla notifica della cartella senza che l’agente abbia avviato l’esecuzione, l’ente deve inviarti un’intimazione di pagamento con cui ti concede cinque giorni per saldare il debito. La Cassazione ha affermato che l’intimazione è un atto autonomo impugnabile e che, se non viene contestata, consolida la pretesa tributaria . Pertanto:

  • Se ricevi un’intimazione, verifica i debiti in essa richiamati e valuta se sono prescritti o se la cartella non è stata notificata regolarmente.
  • Presenta ricorso entro 60 giorni al giudice tributario per contestare l’intimazione e, di conseguenza, i vizi della cartella (ad esempio: notifica inesistente, doppia iscrizione). Se non impugni, non potrai più far valere vizi relativi alla cartella e alla prescrizione .
  • Puoi richiedere la rateizzazione anche dopo l’intimazione; la presentazione della domanda sospende i termini e blocca le azioni esecutive .

2.3 Preavviso di fermo amministrativo

Il fermo amministrativo blocca la circolazione del veicolo e viene iscritto dal PRA (Pubblico registro automobilistico). Prima dell’iscrizione, l’agente deve notificare un preavviso di fermo in cui indica il debito e concede 30 giorni per il pagamento. Per contestare il preavviso occorre impugnarlo entro 60 giorni evidenziando vizi del debito o l’eventuale violazione del diritto al contraddittorio.

Il nuovo Testo Unico conferma questa disciplina e prevede che il fermo non si possa iscrivere su veicoli strumentali all’attività di impresa o professionale se il contribuente presenta un’istanza con documenti che provino l’uso strumentale del mezzo.

2.4 Preavviso di iscrizione ipotecaria

Prima di iscrivere un’ipoteca su un immobile, l’agente deve inviare un preavviso e attendere 30 giorni. Secondo l’ordinanza 25456/2025 della Cassazione, la comunicazione preventiva deve indicare solo il titolo e l’ammontare del credito; non è obbligatoria l’indicazione dell’immobile . Tuttavia, il debitore può impugnare l’avviso dimostrando la prescrizione del debito o la mancanza di un titolo esecutivo. Se l’ipoteca viene iscritta senza il preavviso, l’atto è nullo.

2.5 Pignoramento presso terzi (art. 72‑bis D.P.R. 602/73)

Il pignoramento presso terzi consente all’agente di bloccare e prelevare crediti del debitore verso i propri clienti o verso la banca (saldo del conto corrente). L’atto di pignoramento viene notificato al debitore e al terzo (cliente o banca), con ordine di pagare direttamente all’ente entro 60 giorni per le somme già maturate e alle successive scadenze per le somme future .

La Cassazione (sentenza n. 28520/2025) ha stabilito che il pignoramento speciale costituisce un vero processo esecutivo, anche se si svolge senza l’intervento del giudice; il terzo pignorato diventa custode delle somme e deve versarle direttamente all’ente . Il nuovo Testo Unico riporta la disciplina negli artt. 169‑176, mantenendone le caratteristiche. Se ricevi un atto di pignoramento:

  • Verifica che la cartella e l’intimazione siano state notificate regolarmente; in caso contrario puoi impugnare l’atto per invalidità derivata.
  • Ricorda che il pignoramento blocca anche le somme future; ad esempio, un UI designer con conto corrente professionale vedrà prelevati i bonifici dei clienti fino alla concorrenza del debito.
  • Puoi opporre l’atto al giudice dell’esecuzione entro 20 giorni dalla notifica se l’importo pignorato supera quanto dovuto o se sono presenti vizi di procedura.
  • L’istanza di rateizzazione non sospende automaticamente il pignoramento, ma in molti casi l’agente può sospendere il prelievo se il piano di pagamento viene accettato.

2.6 Mutuo bancario e titolo esecutivo

Molti UI designer stipulano mutui o finanziamenti per acquistare strumentazione o immobili. La sentenza n. 5968/2025 della Cassazione, Sezioni Unite, ha chiarito che il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo quando l’istituto di credito rende le somme immediatamente disponibili al mutuatario e quest’ultimo assume l’obbligo incondizionato di restituirle . Il titolo resta valido anche se il denaro viene depositato in un conto vincolato o in pegno irregolare. Ciò significa che la banca può procedere a precetto e pignoramento sulla base del mutuo senza dover ottenere ulteriori sentenze. Tuttavia, se il mutuatario dimostra che le somme non sono state effettivamente erogate, l’esecuzione è illegittima. È quindi fondamentale esaminare attentamente i contratti e le modalità di erogazione.

2.7 Prescrizione e decadenza dei crediti tributari

Prima di pagare un debito o presentare un ricorso occorre verificare la prescrizione (estinzione del diritto per decorso del tempo) e la decadenza (perdita del potere impositivo per mancata notifica entro termini prefissati). La prescrizione varia a seconda del tributo (10 anni per IRPEF e IVA, 5 anni per multe, 3 anni per contributi INPS), mentre la decadenza per la notifica delle cartelle dipende dall’anno d’imposta e dalle proroghe normative. Occorre tenere conto che la presentazione di una domanda di rateizzazione sospende i termini di prescrizione e decadenza .

3. Difese e strategie legali

3.1 Impugnazione degli atti della riscossione

Gli atti che possono essere impugnati davanti alle corti di giustizia tributaria sono elencati nell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 e comprendono, tra gli altri, l’avviso di accertamento, l’avviso di liquidazione, la cartella di pagamento, l’intimazione e l’iscrizione ipotecaria. La giurisprudenza 2025 ha ribadito che l’intimazione e il preavviso di ipoteca rientrano tra questi atti .

Le difese possibili includono:

  • Vizi della notifica: la cartella o l’avviso devono essere notificati al domicilio fiscale corretto. Una notifica inesistente o nulla (ad esempio, effettuata a un indirizzo errato o senza relata) comporta l’annullamento degli atti successivi.
  • Estinzione per prescrizione: se il tributo si prescrive prima della notifica della cartella o se trascorrono più di cinque anni tra la cartella e l’intimazione senza atti interruttivi, il debito si estingue. Ricorda che la sospensione opera durante le rateizzazioni e le procedure concorsuali .
  • Nullità dell’atto per difetto di motivazione: le cartelle devono indicare analiticamente le somme iscritte a ruolo, la norma violata e gli interessi; un’errata indicazione o la mancata allegazione degli avvisi di accertamento può comportare l’annullamento.
  • Contestazione della legittimità del pignoramento: il pignoramento ex art. 72‑bis deve essere notificato anche al debitore; la mancata notifica o un importo eccedente rispetto al debito può essere contestato in sede di opposizione .
  • Verifica del titolo esecutivo bancario: se la banca procede a esecuzione in base a un contratto di mutuo, verifica che le somme siano state effettivamente erogate come sancito dalla Cassazione .

È consigliabile affidarsi a un professionista per valutare le eccezioni e predisporre un ricorso. Le difese devono essere articolate con precisione, allegando documenti e indicando i vizi in modo specifico; eccezioni generiche (ad esempio, contestare genericamente la mancanza di allegazione dei documenti) non sono ammesse .

3.2 Sospensione e annullamento delle procedure esecutive

Durante l’iter di riscossione il debitore può ottenere la sospensione delle misure esecutive:

  • Istanza in autotutela all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione per chiedere lo sgravio del ruolo in caso di errori materiali (pagamenti già effettuati, duplicazioni). L’ente può sospendere l’esecuzione e richiedere conferma all’ente creditore.
  • Istanza di rateizzazione: la presentazione della domanda sospende il fermo, l’ipoteca e il pignoramento, se in corso, fino alla decisione della stessa . Una volta concesso il piano, l’adempimento delle rate blocca le misure esecutive.
  • Ricorso cautelare al giudice tributario: in caso di impugnazione della cartella o dell’intimazione, è possibile chiedere la sospensione degli effetti esecutivi se sussistono fondati motivi e pericolo irreparabile. La sospensione dura fino alla decisione di merito.

3.3 Strategie negoziali con la banca

Un UI designer indebitato può trovarsi con mutui ipotecari, finanziamenti per attrezzature o anticipi su fatture. In caso di difficoltà:

  • Richiedi la rinegoziazione del mutuo: l’istituto può concedere l’allungamento della durata o la trasformazione del tasso variabile in fisso; talvolta la rinegoziazione consente una riduzione della rata.
  • Accordi di saldo e stralcio: quando il debito è stato ceduto a società di recupero crediti, è possibile trattare un pagamento parziale a fronte della rinuncia all’azione. È necessario valutare le conseguenze fiscali (la differenza può essere tassata come reddito) e verificare eventuali garanzie (ipoteca) che rimangono attive fino al pagamento.
  • Accordi ex art. 67, comma 3, lettera d), L.F. per imprenditori: consente accordi con creditori qualificati con attestazione di un professionista sulla fattibilità del piano (strumento utilizzabile in parallelo con gli accordi di ristrutturazione del CCII).

3.4 Consolidamento e prescrizione nel sistema bancario

Le banche segnalano i debitori in ritardo alla Centrale dei Rischi. Le segnalazioni a sofferenza devono essere cancellate quando il debito è integralmente pagato o prescritto. La Cassazione ha più volte sancito l’illegittimità di segnalazioni tardive o non aggiornate. È possibile proporre reclamo alla banca e ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario. La verifica del termine di prescrizione (10 anni per i mutui, 5 anni per le rate di prestiti personali) è essenziale per richiedere la cancellazione.

4. Strumenti alternativi per risolvere l’indebitamento

4.1 Rateizzazione e dilazioni (art. 105 D.Lgs. 33/2025)

Il nuovo Testo Unico ridefinisce le regole per la rateizzazione dei carichi affidati all’agente della riscossione. I principali elementi sono:

Tipo di debitoImporto debitoAnno richiestaNumero massimo di rateNote
Debiti fino a € 120 000≤ 120 000 €2025‑202684 rate mensiliValutazione semplificata con ISEE e liquidità.
Debiti fino a € 120 000≤ 120 000 €2027‑202896 rate
Debiti fino a € 120 000≤ 120 000 €Dal 2029108 rate
Debiti oltre € 120 000> 120 000 €Qualsiasi120 rateNecessaria documentazione contabile più articolata.

Durante l’esame della domanda, i termini di prescrizione e decadenza sono sospesi e l’agente non può iscrivere fermi o ipoteche . Il pagamento in regola delle rate evita l’esecuzione; il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive determina la decadenza dal piano e il ripristino della riscossione.

Esempio numerico

Un UI designer riceve una cartella per un debito IVA di € 90 000. Presenta istanza di rateizzazione il 15 febbraio 2026. Poiché il debito è inferiore a € 120 000 e la richiesta avviene nel 2026, potrà ottenere 84 rate (7 anni). La rata mensile (esclusi interessi legali) sarà € 90 000 / 84 ≈ € 1 071. Se il reddito familiare dimostra temporanea difficoltà, l’agente può concedere un piano con importo ridotto nelle prime rate e maggiore nelle successive. Durante l’esame della domanda, eventuali fermi sul veicolo saranno sospesi; se il piano viene approvato e rispettato, l’ipoteca non sarà iscritta.

4.2 Rottamazione quinquies (Legge 199/2025)

Come anticipato, la rottamazione quinquies consente di versare solo l’imposta senza sanzioni e interessi per i carichi affidati dal 2000 al 2023 . I punti principali, secondo le informazioni disponibili, sono:

  • Scadenze: domanda entro il 30 aprile 2026; comunicazione degli importi da pagare entro il 30 giugno 2026; versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in 54 rate bimestrali (durata massima 9 anni) .
  • Ambito: rientrano imposte dirette (IRPEF, IRES, IRAP), IVA, contributi INPS, tributi locali e multe per la parte accessoria . Sono escluse le risorse proprie UE, le sanzioni penali e le sanzioni principali delle multe stradali【416697444924925†L94-L122】.
  • Benefici: cancellazione delle sanzioni, degli interessi di mora e dell’aggio. Le somme da pagare sono dilazionabili; il mancato pagamento di una sola rata comporta la perdita del beneficio e il ripristino integrale del debito.

Questa misura può offrire un notevole sollievo per chi ha arretrati fiscali di vecchia data. Tuttavia è opportuno simulare l’importo da pagare e confrontarlo con altre soluzioni (rateizzazione ordinaria o sovraindebitamento), tenendo presente che la rottamazione non copre i debiti successivi al 2023 né quelli derivanti da accertamenti già impugnati.

4.3 Definizioni agevolate e stralcio parziale

Oltre alla rottamazione quinquies, altre misure di definizione agevolata possono essere introdotte con provvedimenti annuali (ad esempio, il cosiddetto «stralcio dei piccoli debiti»). È consigliabile monitorare le circolari dell’Agenzia delle Entrate e i decreti attuativi.

4.4 Piano del consumatore, accordo del debitore e liquidazione (Legge 3/2012)

Le procedure di sovraindebitamento rappresentano la vera ancora di salvezza per chi non riesce a saldare i debiti, inclusi quelli fiscali, bancari e verso fornitori. Di seguito vengono approfonditi i tre strumenti principali.

4.4.1 Accordo del debitore

L’accordo del debitore è accessibile a imprenditori commerciali non fallibili (sotto le soglie per il fallimento), professionisti, lavoratori autonomi e consumatori. Il debitore, assistito da un gestore della crisi, predispone un piano di ristrutturazione proponendo ai creditori il pagamento parziale o dilazionato dei debiti. Il piano viene depositato presso l’OCC e trasmesso al tribunale; se approvato dalla maggioranza dei creditori (almeno il 60 % dei crediti ammessi al voto), il giudice lo omologa e le azioni esecutive individuali restano sospese. La procedura consente la ristrutturazione di debiti fiscali con riduzione degli importi (salvo l’obbligo di pagamento integrale dell’IVA e delle ritenute, se non diversamente previsto da norme speciali). Alla fine del piano, le eventuali eccedenze vengono cancellate.

4.4.2 Piano del consumatore

Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche con debiti contratti per esigenze non professionali (es. prestiti personali, carte di credito, mutuo casa) e può essere omologato dal tribunale senza il voto dei creditori. Il giudice valuta la meritevolezza del debitore (assenza di colpa grave o dolo nella formazione del debito) e la fattibilità del piano. L’art. 69 del Codice della crisi prevede che il debitore non possa accedere al piano se ha già beneficiato dell’esdebitazione negli ultimi cinque anni o più di due volte, o se ha determinato il sovraindebitamento per dolo o colpa grave . L’art. 70 stabilisce che, una volta dichiarato ammissibile, il piano viene pubblicato e comunicato ai creditori; se non ci sono opposizioni o se il giudice le rigetta, viene omologato e diventa vincolante .

Il piano può prevedere:

  • Pagamento di una quota dei debiti in base alla capacità reddituale.
  • Cessione di parte del patrimonio (es. vendita di un’auto non strumentale).
  • Eventuale finanziamento da terzi (es. prestito da familiari) per estinguere i debiti con un’unica soluzione.
  • Previsione dell’esdebitazione finale, ovvero la cancellazione dei debiti residui una volta adempiuto il piano.

4.4.3 Liquidazione del patrimonio ed esdebitazione dell’incapiente

Se il debitore non dispone di redditi sufficienti per proporre un piano, può accedere alla liquidazione del patrimonio: tutti i beni (tranne quelli impignorabili) vengono liquidati e distribuiti ai creditori. Al termine, il debitore ottiene l’esdebitazione per i debiti non soddisfatti. Questa procedura è più drastica ma consente una riabilitazione completa.

Dal 2021 è stata introdotta la esdebitazione del debitore incapiente: il debitore persona fisica che non abbia beni né redditi ulteriori rispetto a quelli necessari al mantenimento può chiedere la cancellazione dei debiti fiscali e non fiscali pagando soltanto quanto può. Ciò rappresenta una svolta per i soggetti totalmente privi di mezzi.

4.5 Conciliazioni e negoziazione assistita con le banche

Il D.L. 118/2021 ha introdotto la figura dell’esperto negoziatore per assistere le imprese e i professionisti nella prevenzione delle crisi. L’Avv. Monardo, in qualità di esperto, può attivare la procedura di composizione assistita con banche e fornitori, finalizzata a negoziare ristrutturazioni del debito e ottenere moratorie, riduzioni degli interessi e piani di rientro. Questa procedura si svolge in sede extragiudiziale, è riservata e consente di evitare il fallimento.

5. Errori comuni da evitare e consigli pratici

Gestire i debiti richiede attenzione e tempestività. Ecco gli errori più frequenti che mettono a rischio la posizione del UI designer e i consigli pratici per evitarli.

  1. Ignorare le notifiche: non aprire la PEC o non ritirare le raccomandate può portare alla formazione del debito definitivo e all’avvio dell’esecuzione. Apri sempre le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e della banca.
  2. Pagare senza verificare: molti contribuenti pagano cartelle e intimazioni senza controllare la prescrizione o eventuali errori. Fatti assistere da un professionista per valutare se il debito è effettivamente dovuto.
  3. Confondere intimazione e precetto: l’intimazione fiscale è diversa dal precetto in ambito civile; scadenze e rimedi sono diversi. Ricorda che l’intimazione perde efficacia dopo un anno .
  4. Non impugnare il preavviso di ipoteca: credere che il preavviso sia solo informativo e non impugnabile è sbagliato. Devi contestare entro 60 giorni gli eventuali vizi, perché dopo la cristallizzazione non potrai più farlo.
  5. Trascurare la rateizzazione: molti attendono di avere la somma per pagare in un’unica soluzione e nel frattempo subiscono il pignoramento. Presentare subito l’istanza di rateizzazione sospende le procedure .
  6. Non valutare le procedure di sovraindebitamento: spesso si ignora la possibilità di proporre un piano del consumatore o un accordo del debitore che consente di pagare solo una parte dei debiti e ottenere l’esdebitazione.
  7. Continuare a utilizzare il conto pignorato: una volta notificato il pignoramento ex art. 72‑bis, i versamenti sul conto vengono assorbiti; aprire un altro conto in una banca diversa può essere necessario per gestire l’operatività.
  8. Non trattare con la banca: rinegoziare il mutuo o proporre un saldo e stralcio può essere più vantaggioso che subire la procedura esecutiva.
  9. Presentare ricorsi generici: la giurisprudenza richiede che i motivi di ricorso siano specifici e supportati da documenti .
  10. Tralasciare il supporto di professionisti: la materia fiscale e bancaria è complessa; affidarti a un avvocato e a un commercialista esperti evita errori procedurali.

6. Tabelle riepilogative

Le tabelle seguenti sintetizzano le principali norme, termini e strumenti difensivi. Utilizzare queste schede come promemoria per orientarsi tra le scadenze.

6.1 Norme principali in materia di riscossione e difesa

AmbitoRiferimento normativoPrincipio rilevanteFonte ufficiale
Cartella di pagamentoArt. 25 D.P.R. 602/73; artt. 196‑206 D.Lgs. 33/2025La cartella richiede il pagamento entro 60 giorni; deve essere notificata regolarmente.Testo Unico sulla riscossione; Cassazione.
Intimazione di pagamentoArt. 50 D.P.R. 602/73; artt. 196‑197 D.Lgs. 33/2025L’intimazione è un atto autonomo impugnabile; se non impugnata, il debito si consolida .Cass. 20476/2025 .
Preavviso di ipotecaArt. 77 D.P.R. 602/73; artt. 199‑200 D.Lgs. 33/2025Il preavviso deve indicare titolo e importo; non occorre indicare l’immobile .Cass. 25456/2025 .
Pignoramento crediti verso terziArtt. 72‑72 bis D.P.R. 602/73; artt. 169‑176 D.Lgs. 33/2025Il pignoramento è un processo esecutivo; il terzo deve pagare entro 60 giorni le somme maturate e alle scadenze future .Cass. 28520/2025 .
Mutuo come titolo esecutivoArt. 474 c.p.c.; Sentenza Cass. 5968/2025Il mutuo è titolo esecutivo se la somma è resa disponibile e l’obbligo di restituzione è incondizionato .Cass. Sez. Unite 5968/2025.
RateizzazioneArt. 105 D.Lgs. 33/2025Fino a 84/96/108/120 rate; sospensione della prescrizione e blocco delle misure esecutive .Testo Unico.
Discarico automaticoArtt. 211‑213 D.Lgs. 33/2025Carichi affidati dal 2025 non riscossi entro cinque anni sono discaricati; possibile discarico anticipato .Testo Unico.
SovraindebitamentoLegge 3/2012; D.Lgs. 14/2019 (artt. 65‑83)Tre procedure: accordo del debitore, piano del consumatore, liquidazione. Accesso negato a chi ha ottenuto esdebitazione negli ultimi 5 anni o per dolo .Codice della crisi; C.C.I.I.

6.2 Termini per impugnare gli atti e intervenire

Atto / proceduraTermine per impugnareSospensione terminiRiferimenti
Cartella di pagamento60 giorni dalla notificaSospensione feriale dei termini (1‑31 agosto)Art. 21 D.Lgs. 546/92.
Intimazione di pagamento (art. 50 D.P.R. 602/73)60 giorni dalla notificaNo sospensione; deve essere impugnata subitoCassazione 20476/2025.
Preavviso di fermo o ipoteca60 giorniNo sospensione; si può chiedere sospensione in autotutelaArtt. 86 e 77 D.P.R. 602/73.
Pignoramento ex art. 72‑bisOpposizione entro 20 giorni al giudice dell’esecuzioneLa rateizzazione non sospende automaticamente, ma l’ente può sospendereArtt. 72‑72 bis D.P.R. 602/73; Cass. 28520/2025.
Domanda di rateizzazioneDa presentare prima dell’esecuzione o entro l’avvioSospende prescrizione e decadenzaArt. 105 D.Lgs. 33/2025.
Domanda di rottamazione quinquies30 aprile 2026Legge 199/2025 .
Procedura di sovraindebitamentoVariabile; la domanda può essere presentata in qualsiasi momento di insolvenzaSospende le azioni esecutive dalla presentazioneLegge 3/2012; D.Lgs. 14/2019.

7. Domande frequenti (FAQ)

Questa sezione raccoglie alcune delle domande più ricorrenti che i contribuenti pongono agli avvocati e fornisce risposte chiare e pratiche. Le risposte hanno valore informativo e non sostituiscono la consulenza personalizzata.

  1. Ho ricevuto una cartella di pagamento per contributi INPS non pagati. Posso oppormi?
    Sì. La cartella è impugnabile entro 60 giorni davanti alla corte di giustizia tributaria. Verifica che l’avviso di addebito sia stato notificato correttamente e che non siano decorsi i termini di prescrizione (che per i contributi sono generalmente 5 anni). Puoi anche chiedere la rateizzazione o valutare un piano del consumatore.
  2. La mia cartella è stata notificata tramite PEC, ma non ho firmato la ricevuta. È valida?
    La notifica a mezzo PEC è valida se inviata all’indirizzo PEC risultante dall’INI‑PEC o dai registri ufficiali. La notifica si considera perfezionata quando il sistema genera la ricevuta di avvenuta consegna; non è necessaria la tua firma.
  3. Cosa succede se non impugno l’intimazione di pagamento entro 60 giorni?
    L’intimazione diventa definitiva e non potrai contestare né la cartella né la prescrizione . L’ente potrà procedere all’espropriazione (fermo, ipoteca, pignoramento) senza ulteriori avvisi.
  4. Posso fare ricorso contro un preavviso di ipoteca che non indica l’immobile?
    La Cassazione ha chiarito che il preavviso deve indicare solo il titolo e l’importo del credito . Puoi impugnarlo se ritieni che il debito sia prescritto o nullo, ma la mancata indicazione del bene non è motivo di annullamento.
  5. Mi è stato pignorato il conto corrente per debiti fiscali. Posso continuare a utilizzare il conto?
    Il pignoramento ex art. 72‑bis consente all’ente di incassare il saldo e tutte le somme che arrivano sul conto fino alla concorrenza del debito . È consigliabile aprire un altro conto in un istituto non pignorato per la gestione ordinaria; il pignoramento non colpisce somme successive solo se eccedono l’ammontare pignorato e a patto che il debito venga saldato.
  6. Il mutuo per la mia casa è stato affidato a una società di recupero crediti. Possono pignorarmi subito?
    Il mutuo è titolo esecutivo se la somma è stata erogata; la banca o la società cessionaria può procedere a precetto e pignoramento . Prima di procedere, però, devono notificarti il precetto (atto civile) e attendere 10 giorni. È possibile negoziare un saldo e stralcio o una rinegoziazione.
  7. Quali sono i requisiti per accedere alla rateizzazione?
    Dipende dall’importo del debito. Per debiti fino a € 120 000 il piano varia da 84 a 108 rate in base all’anno della richiesta; per debiti superiori il massimo è 120 rate . Occorre dimostrare la temporanea difficoltà (es. ISEE basso, ridotta liquidità).
  8. Quanto tempo ho per aderire alla rottamazione quinquies?
    Devi presentare la domanda entro il 30 aprile 2026. L’agenzia comunicherà l’importo da versare entro il 30 giugno, e dovrai pagare la prima rata (o l’unica soluzione) entro il 31 luglio 2026 .
  9. Se salto una rata della rottamazione perdo tutto?
    Sì. La rottamazione prevede il pagamento puntuale; la mancanza anche di una sola rata fa decadere i benefici, e i debiti tornano dovuti con sanzioni e interessi.
  10. Qual è la differenza tra piano del consumatore e accordo del debitore?
    Il piano del consumatore è riservato a persone fisiche con debiti non professionali e può essere omologato anche senza il consenso dei creditori se il giudice ritiene il debitore meritevole . L’accordo del debitore richiede l’approvazione di almeno il 60 % dei creditori ed è rivolto anche a imprenditori commerciali minori e professionisti. Entrambi sospendono le azioni esecutive e prevedono l’esdebitazione.
  11. Posso accedere alla procedura di sovraindebitamento se ho già ottenuto l’esdebitazione tre anni fa?
    No. L’art. 69 del Codice della crisi nega l’accesso a chi ha ottenuto l’esdebitazione nei cinque anni precedenti o più di due volte . Dovrai attendere il decorso di cinque anni o valutare strumenti extragiudiziali.
  12. Devo includere tutti i miei debiti nel piano del consumatore?
    Sì. Le procedure di sovraindebitamento richiedono l’indicazione completa di tutti i debiti (fiscali, bancari, personali) per garantire l’universalità del concorso. La mancata inclusione può comportare l’inammissibilità del piano o l’impossibilità di ottenere l’esdebitazione.
  13. Ho un fermo amministrativo su un’auto che utilizzo per lavorare. Posso farlo revocare?
    Sì. Se dimostri che il veicolo è strumentale all’attività professionale (ad esempio un UI designer che si reca presso i clienti), puoi presentare istanza al PRA tramite l’agente della riscossione allegando documenti che provino l’uso professionale. In attesa della decisione, puoi richiedere una sospensione del fermo.
  14. Se presento una domanda di rateizzazione, devo comunque pagare subito qualcosa?
    No. Durante l’esame della domanda non devi effettuare pagamenti; tuttavia è consigliabile mettere da parte un importo per le eventuali prime rate. Ricorda che la domanda sospende i termini di prescrizione e decadenza .
  15. Quando conviene ricorrere alla procedura di liquidazione del patrimonio?
    La liquidazione è indicata quando non disponi di redditi sufficienti per proporre un accordo o un piano e non hai prospettive di miglioramento nel breve termine. La procedura comporta la vendita dei beni, ma al termine otterrai l’esdebitazione e potrai ripartire.
  16. L’agente della riscossione deve conservare gli atti per un certo periodo?
    Sì. L’art. 207 del Testo Unico impone all’agente di conservare copia della cartella per cinque anni e di esibirla su richiesta . Se l’ente non riesce a produrre l’atto, il debito può essere annullato.
  17. Posso oppormi a un atto di pignoramento se la cartella è prescritta?
    Sì. La prescrizione è un’eccezione inoppugnabile; se il debito era già estinto, anche il pignoramento è nullo. Presenta opposizione al giudice dell’esecuzione entro 20 giorni.
  18. Se devo più imposte in anni diversi, posso chiedere un’unica rateizzazione?
    In generale le domande di rateizzazione vengono presentate per carichi iscritti a ruolo nella stessa cartella. Tuttavia l’Agente può concedere un unico piano per più cartelle cumulativamente se il debito complessivo non supera le soglie e se la situazione economica lo giustifica.
  19. La rateizzazione sospende l’iscrizione dell’ipoteca già esistente?
    No. L’ipoteca già iscritta rimane come garanzia; tuttavia l’ente non potrà procedere a ulteriori atti esecutivi se paghi regolarmente le rate. Puoi comunque valutare l’estinzione dell’ipoteca con accordi stragiudiziali.
  20. Posso salvare la mia prima casa dall’espropriazione?
    Sì. L’agente della riscossione non può pignorare la prima casa se non di lusso e se è l’unico immobile di proprietà del debitore. Per le banche, la protezione è minore ma è sempre possibile proporre un piano o un accordo di saldo e stralcio prima della vendita.

8. Simulazioni pratiche

Per rendere più concreto l’argomento, proponiamo due simulazioni numeriche che mostrano come un UI designer possa utilizzare gli strumenti descritti.

8.1 Simulazione: rateizzazione con sospensione del pignoramento

Situazione: Marco, UI designer freelance, riceve nel gennaio 2026 una cartella di pagamento per un debito fiscale (IRPEF e IVA) di € 70 000 derivante dagli anni 2019‑2021. Non ha impugnato gli avvisi di accertamento e non dispone della liquidità per pagare.

Azioni:

  1. Verifica dei termini: Marco verifica che la cartella è stata notificata correttamente tramite PEC e che non siano decorsi i termini di decadenza.
  2. Verifica prescrizione: poiché la cartella risale a dicembre 2025, la prescrizione decennale non è maturata.
  3. Istanza di rateizzazione: nel febbraio 2026, presenta richiesta di rateizzazione. In base all’art. 105 può ottenere 84 rate (poiché il debito è < € 120 000 e la richiesta è nel 2026). La rata sarà di circa € 833 al mese, più interessi legali.
  4. Sospensione: durante l’esame della domanda, l’Agenzia non può iscrivere fermi o ipoteche . Marco riceve una comunicazione favorevole a marzo 2026; inizia il pagamento da aprile 2026. Il pignoramento presso terzi non viene attivato.

Risultato: grazie alla rateizzazione, Marco diluisce il debito su 7 anni, preserva il conto corrente dai pignoramenti e continua l’attività professionale. È importante che paghi le rate puntualmente per non decadere dal beneficio.

8.2 Simulazione: procedura di sovraindebitamento per debiti bancari e fiscali

Situazione: Laura, UI designer con partita IVA, ha debiti per € 150 000: € 60 000 di imposte (cartelle esattoriali), € 50 000 di mutuo residuo per la casa, € 20 000 di finanziamenti per computer e software, € 20 000 di carte di credito. Le rate mensili superano il suo reddito; la banca minaccia il pignoramento dell’immobile.

Scelta della procedura: Laura non è un’imprenditrice commerciale e quindi può accedere al piano del consumatore. Assiste un gestore della crisi e predispone un piano della durata di 5 anni:

  • propone di vendere l’automobile non strumentale ricavando € 8 000;
  • destina il 30 % del reddito netto annuo (circa € 12 000) al pagamento del piano per 5 anni (totale € 60 000);
  • chiede a un parente un prestito di € 10 000 per coprire parte dei debiti bancari;
  • prevede l’esdebitazione per le somme residue a fine piano.

Il piano viene presentato al tribunale; il giudice lo dichiara ammissibile, ordina la comunicazione ai creditori e lo omologa nonostante l’opposizione della banca. Durante la procedura sono sospese tutte le azioni esecutive e la banca non può pignorare la casa. Dopo 5 anni, una volta pagate le somme, le quote residue dei debiti vengono cancellate.

Risultato: la procedura consente a Laura di mantenere la casa e la propria attività di UI designer, pagando solo una parte dei debiti con un piano sostenibile.

9. Conclusione

Essere un UI designer con debiti verso il fisco o verso le banche non significa essere senza via d’uscita. La normativa italiana offre numerosi strumenti per difendersi: la possibilità di impugnare le intimazioni di pagamento e i preavvisi di ipoteca, di rateizzare i debiti su lungo periodo , di azzerare sanzioni e interessi attraverso la rottamazione quinquies , di accedere a piani del consumatore o accordi con i creditori con la sospensione delle azioni esecutive e l’eventuale esdebitazione . Le più recenti sentenze della Cassazione hanno rafforzato le tutele, ma hanno anche evidenziato l’importanza di agire tempestivamente: non impugnare l’intimazione entro i termini preclude la possibilità di far valere la prescrizione , mentre contestare il preavviso di ipoteca su basi infondate è inutile .

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