Lattoniere con debiti: cosa fare per difendersi da fisco e banche

Introduzione

Il mestiere del lattoniere è spesso svolto in forma di piccola impresa artigiana: al lavoro manuale di costruzione e manutenzione di coperture si affiancano gli adempimenti fiscali, contributivi e i rapporti con fornitori e banche. Quando entrano in gioco debiti fiscali o finanziari, un artigiano può trovarsi improvvisamente esposto a pignoramenti di conti correnti, blocchi delle commesse o ipoteche sui beni. Ignorare questi atti o improvvisare soluzioni può aggravare il debito e mettere a rischio l’intera attività. La disciplina che regola la riscossione dei tributi è complessa: oltre a leggi e regolamenti nazionali (D.P.R. 600/1973, D.P.R. 602/1973, legge 212/2000), esistono sentenze della Corte di Cassazione e circolari interpretative dell’Agenzia delle Entrate che definiscono come devono essere redatti e notificati gli atti e quali sono i diritti di chi riceve cartelle o pignoramenti.

Questo articolo nasce per rispondere alle preoccupazioni di un lattoniere che abbia accumulato debiti fiscali o bancari. Spiegheremo il funzionamento delle principali procedure di riscossione (dalle cartelle esattoriali al pignoramento del conto corrente), le difese legali disponibili e le recenti riforme normative. Riporteremo sentenze aggiornate della Cassazione, tra cui l’ordinanza n. 28520/2025 che ha esteso la durata del vincolo pignorativo a tutti gli accrediti bancari intervenuti entro 60 giorni , la sentenza n. 6/2026 che ha sancito l’inesistenza giuridica del pignoramento senza notifica al debitore e l’ordinanza n. 35019/2025 secondo cui l’inerzia rispetto all’intimazione di pagamento cristallizza definitivamente il debito . Il taglio è pratico e orientato al punto di vista del debitore: ogni sezione contiene indicazioni operative su come reagire, evitare errori frequenti e utilizzare gli strumenti di definizione agevolata e di composizione della crisi di sovraindebitamento.

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’autore di questa guida è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista molti anni di esperienza in diritto bancario e tributario. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano su tutto il territorio nazionale; è gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto nell’elenco del Ministero della Giustizia, nonché professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi). L’Avv. Monardo è anche esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Questa combinazione di competenze – legali, economiche e di gestione della crisi – gli consente di assistere i debitori sia nella fase amministrativa che in quella giudiziaria, elaborando strategie di ricorso, opposizione al pignoramento e soluzioni negoziate con fisco e banche.

Come può aiutarti concretamente

Se hai ricevuto una cartella esattoriale o un pignoramento del conto corrente, l’Avv. Monardo e il suo team possono:

  • Analizzare la legittimità dell’atto: le cartelle e le intimazioni devono essere motivate e contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 7 dello Statuto del contribuente; in mancanza, l’atto è annullabile .
  • Preparare ricorsi e opposizioni: presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro i termini (30/60 giorni) o proporre opposizione all’esecuzione (artt. 615 e 617 c.p.c.) contro pignoramenti illegittimi.
  • Chiedere sospensioni e rateizzazioni: ottenere la sospensione dell’atto esecutivo e richiedere la rateizzazione del debito in base all’art. 19 del D.P.R. 602/1973 e alle definizioni agevolate.
  • Trattare con l’agente della riscossione e le banche: stipulare piani di rientro, proporre istanze di compensazione o rottamazioni dei debiti e utilizzare strumenti di ristrutturazione previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
  • Attivare procedure di composizione della crisi: presentare piani del consumatore, concordati minori o liquidazioni controllate per ottenere la esdebitazione finale .

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1 Contesto normativo e giurisprudenziale: leggi, articoli e sentenze

1.1 Le basi della riscossione: cartella esattoriale e intimazione

Cartella di pagamento. L’agente della riscossione (Agenzia Entrate Riscossione) procede al recupero dei tributi iscritti a ruolo notificando una cartella di pagamento ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. La cartella è un atto sub-legislativo che deve contenere tutti gli elementi necessari a permettere al debitore di verificare l’esistenza e l’entità del credito. L’art. 7 dello Statuto del contribuente (legge 212/2000) stabilisce che gli atti dell’amministrazione finanziaria devono essere motivati con specifica indicazione dei presupposti di fatto e delle norme giuridiche; qualora la motivazione faccia riferimento ad altro atto non conosciuto dal contribuente, questo deve essere allegato o trascritto . Inoltre, devono essere indicati l’ufficio di provenienza, il responsabile del procedimento e i termini per l’impugnazione . La mancanza di motivazione rende la cartella annullabile.

Intimazione di pagamento. Se trascorre più di un anno tra la notifica della cartella e l’avvio dell’esecuzione forzata, l’agente della riscossione deve notificare un’intimazione di pagamento. Questo atto concede al debitore 5 giorni per regolarizzare la posizione; trascorso tale termine senza pagamento, l’agente può iscrivere fermi amministrativi, ipoteche o avviare il pignoramento. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 35019/2025 (depositata il 31 dicembre 2025), ha chiarito che ignorare l’intimazione comporta l’accettazione definitiva del debito e preclude la possibilità di contestarlo: l’inerzia del contribuente cristallizza l’obbligazione, impedendo di sollevare vizi relativi alla cartella originaria o alla prescrizione . Pertanto è fondamentale impugnare l’intimazione entro i termini.

1.2 Il pignoramento presso terzi (art. 72‑bis D.P.R. 602/1973)

L’art. 72‑bis del D.P.R. 602/1973 consente all’agente della riscossione di pignorare i crediti che il debitore vanta verso terzi senza dover ricorrere all’iter ordinario previsto dagli artt. 543 e seguenti c.p.c. L’ordine di pagamento è rivolto direttamente al terzo (banca, datore di lavoro, cliente) e lo obbliga a versare le somme dovute entro 60 giorni per i crediti già maturati o alle rispettive scadenze per quelli futuri. Secondo la giurisprudenza di legittimità, questo pignoramento speciale produce un vincolo su tutte le somme presenti sul conto corrente e su quelle che maturano nei 60 giorni successivi, indipendentemente dal fatto che il conto sia in rosso; il terzo deve quindi bloccare e versare all’agente della riscossione anche gli accrediti futuri maturati entro 60 giorni .

Nel 2025, la Corte di Cassazione (ordinanza n. 28520/2025) ha precisato che il vincolo pignorativo imposto dall’art. 72‑bis si estende a tutti i versamenti registrati entro 60 giorni dalla notifica, senza distinzione tra saldo positivo o negativo . Ciò significa che se un lattoniere riceve un ordine di pignoramento sul conto corrente, la banca dovrà versare all’agente della riscossione non solo il saldo disponibile alla data di notifica, ma anche tutte le entrate (fatture, stipendi, bonifici) che arrivano nei successivi due mesi. Questa interpretazione è stata confermata da varie sentenze di merito e comporta un grave rischio di blocco della liquidità aziendale.

Il legislatore ha tuttavia previsto l’abrogazione dell’art. 72‑bis a partire dal 1° gennaio 2027, come indicato dall’art. 170 del D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33, che introdurrà nuove regole per il pignoramento dei crediti. Fino a quella data, la disciplina vigente resta applicabile .

1.3 L’obbligo di notifica al debitore: ordinanza n. 6/2026

La procedura semplificata di cui all’art. 72‑bis non esonera l’agente della riscossione dal notificare il pignoramento al debitore. Con l’ordinanza n. 6 del 1° gennaio 2026 la Corte di Cassazione ha stabilito che la mancata o tardiva notifica al debitore determina l’inesistenza giuridica del pignoramento . Il pignoramento presso terzi si sostanzia infatti in un’ingiunzione di astenersi da atti dispositivi sul bene pignorato (art. 492 c.p.c.); questa ingiunzione deve essere portata a conoscenza sia del terzo sia del debitore. Se l’avviso non viene notificato al debitore, quest’ultimo non può esercitare il diritto di difesa e di opposizione garantito dall’art. 24 Cost., con conseguente nullità radicale dell’atto . Nella prassi, l’omissione di notifica è un vizio frequente e costituisce un solido motivo per chiedere la sospensione del pignoramento e l’annullamento dell’atto esecutivo.

1.4 Motivazione degli atti e diritto di difesa

Come anticipato, l’art. 7 dello Statuto del contribuente impone che gli atti dell’amministrazione finanziaria (inclusi avvisi di accertamento, cartelle, intimazioni, pignoramenti) siano motivati e rechino l’indicazione del responsabile, dell’ufficio competente e del termine per il ricorso . Questo obbligo di motivazione è rafforzato dalla giurisprudenza della Cassazione: per esempio, la sentenza n. 560/2025 ha stabilito che la cartella deve contenere tutti gli elementi che consentono al contribuente di verificare la correttezza della pretesa; il riferimento a un provvedimento penale o a un documento non allegato non è sufficiente . La motivazione non può essere integrata successivamente; eventuali carenze rendono l’atto nullo. Inoltre la Cassazione ha più volte ribadito che l’atto deve essere notificato nella forma prescritta, pena la nullità dell’atto stesso (principio richiamato anche nelle ordinanze n. 6/2026 e n. 28520/2025).

1.5 Norme di tutela del patrimonio: limiti alla pignorabilità

Il codice civile e il codice di procedura civile prevedono limiti alla pignorabilità di alcune somme e beni. Gli stipendi e i salari sono pignorabili nei limiti stabiliti dall’art. 545 c.p.c.; contributi e assegni di sostentamento godono di protezione; le retribuzioni del dipendente pubblico o privato sono pignorabili solo oltre il triplo dell’assegno sociale. Nel caso del pignoramento presso terzi, le somme relative al lavoro subordinato e le pensioni sono pignorabili nella misura di un quinto. Alcune somme sono impignorabili (ad esempio, i crediti alimentari, gli assegni di maternità, i contributi per il sostegno della famiglia). La legge 199/2025 e il D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa) prevedono tutele particolari per i debitori in sovraindebitamento, come illustrato nei paragrafi successivi.

2 Procedura passo‑passo: cosa succede dopo la notifica di una cartella o un pignoramento

Affrontare una cartella esattoriale o un pignoramento richiede tempestività e un metodo strutturato. In questa sezione offriamo un percorso dettagliato per comprendere ogni fase della procedura, i termini per agire e i diritti da far valere.

2.1 Ricezione della cartella di pagamento

  1. Verifica del contenuto: appena ricevi la cartella, controlla la motivazione, l’importo richiesto, i riferimenti alla dichiarazione dei redditi e l’indicazione dell’ufficio responsabile. Se mancano elementi essenziali (es. estremi dell’atto presupposto, indicazione del responsabile, codice tributo), la cartella può essere impugnata per violazione dell’art. 7 L. 212/2000 .
  2. Calcolo dei termini: hai 60 giorni (30 giorni se si tratta di un avviso di accertamento esecutivo) per proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria. Oltre questo termine, la cartella diventa definitiva salvo rare eccezioni (es. motivi di nullità assoluta).
  3. Controllo della prescrizione: verifica se il tributo è prescritto. Le imposte dirette si prescrivono in 10 anni, l’IVA in 10 anni, le multe stradali in 5 anni. L’eccezione di prescrizione può essere sollevata solo se la cartella non è stata notificata o se sono trascorsi i termini per l’esercizio dell’azione.

2.2 Impugnazione della cartella: ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria

Il ricorso tributario si propone alla Commissione di primo grado (ora denominata Corte di Giustizia Tributaria). È consigliabile farsi assistere da un avvocato o commercialista:

  1. Termine e forma: il ricorso deve essere notificato all’Ufficio che ha emesso l’atto entro 60 giorni dalla notifica della cartella e depositato presso la segreteria entro 30 giorni dalla notifica. Deve contenere i motivi di opposizione, l’indicazione del ricorrente, del legale e dell’atto impugnato. L’istanza di sospensione dell’esecuzione può essere proposta nella stessa sede.
  2. Motivi di ricorso: puoi eccepire la nullità per omessa o insufficiente motivazione, per difetto di notifica (mancata allegazione dell’atto presupposto) , per prescrizione, per errore nel calcolo dell’imposta, per violazione del contraddittorio. Puoi anche contestare la legittimità degli interessi di mora, delle sanzioni e dell’aggio.
  3. Esecutività dell’atto: la proposizione del ricorso non sospende automaticamente la riscossione. Per evitare il pignoramento è necessario ottenere la sospensione dal giudice tributario. Occorre dimostrare il fumus boni iuris (ragioni fondate) e il periculum in mora (rischio di danno grave in assenza di sospensione).

2.3 Dopo la cartella: l’intimazione di pagamento

Se entro un anno dalla notifica della cartella non viene avviata la procedura esecutiva, l’agente della riscossione deve notificare un’intimazione di pagamento. Questo atto richiama i debiti iscritti a ruolo e concede 5 giorni per saldare. La sua funzione è duplice: costituisce l’ultimo avviso prima del pignoramento e rappresenta un nuovo atto impugnabile. L’ordinanza n. 35019/2025 ha sottolineato che chi non contesta l’intimazione nei termini accetta implicitamente il debito . Pertanto, se la ritieni illegittima (perché il debito è prescritto o la cartella è nulla), impugnala subito.

2.4 Notifica del pignoramento presso terzi

Quando il debitore non paga entro i termini dell’intimazione, l’agente della riscossione può procedere con il pignoramento presso terzi ai sensi dell’art. 72‑bis. La procedura segue questi passaggi:

  1. Ordine al terzo: l’agente invia al terzo (banca o cliente) un ordine di pagamento con cui intima di versare le somme dovute. L’ordine deve indicare l’ammontare del debito, il codice tributo, l’IBAN su cui accreditare le somme e i termini (60 giorni) entro cui pagare i crediti maturati.
  2. Notifica al debitore: contestualmente, l’atto deve essere notificato anche al debitore. L’assenza di notifica comporta l’inesistenza del pignoramento, come precisato dalla Cassazione .
  3. Blocco dei crediti: dal momento della notifica, il terzo deve bloccare le somme presenti sul conto e trattenere anche quelle future per 60 giorni . Se il terzo non versa entro i 60 giorni, l’ordine perde efficacia e il creditore deve procedere con il pignoramento ordinario (art. 543 c.p.c.).
  4. Opposizioni: il debitore può proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) per contestare il diritto dell’agente alla riscossione o opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per vizi procedurali (mancata notifica, omessa motivazione, erronea determinazione delle somme). L’opposizione va proposta entro 20 giorni dalla notifica o dal primo atto successivo.

2.5 Altri atti cautelari e procedure esecutive

Oltre al pignoramento, l’agente della riscossione può adottare:

  • Fermo amministrativo sui veicoli: dopo l’intimazione, può iscrivere un fermo sui veicoli registrati al PRA. Il fermo impedisce la circolazione e la vendita del veicolo fino al pagamento del debito.
  • Ipoteca sugli immobili: per debiti superiori a 20 000 € l’agente può iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore. L’iscrizione deve essere preceduta da una comunicazione di preavviso; in assenza, l’ipoteca è nulla.
  • Pignoramento immobiliare: se il debitore non paga, si può procedere con il pignoramento degli immobili. Tuttavia, l’art. 76 del D.P.R. 602/1973 impedisce di pignorare l’unico immobile adibito ad abitazione principale del debitore, purché non classificato come di lusso (cat. A1, A8, A9).

3 Difese e strategie legali contro fisco e banche

La difesa del debitore si articola su più fronti: impugnare gli atti viziati, richiedere sospensioni o rateizzazioni, negoziare con creditori e, quando necessario, ricorrere agli strumenti di composizione della crisi. In questa sezione illustriamo le strategie più efficaci.

3.1 Impugnazione degli atti e opposizioni

  1. Ricorso tributario: impugna cartelle, avvisi, intimazioni o estratti di ruolo dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria. Le principali ragioni di annullamento sono:
    omessa motivazione o carenza di motivazione (violazione dell’art. 7 Statuto del contribuente );
    mancata notifica o notifica irregolare (mancanza della relata, notifica a indirizzo errato, prova della ricezione insufficiente);
    prescrizione del credito;
    vizi degli atti presupposti (annullamento dell’accertamento originario, mancata allegazione dell’atto richiamato );
    errore nella determinazione delle somme (interessi, sanzioni o aggio non dovuti).
  2. Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): utile quando si contesta il diritto dell’agente ad agire (ad esempio, perché il debito è stato pagato o annullato, o perché non vi è titolo esecutivo). Questa opposizione può essere proposta anche dopo la notifica del pignoramento.
  3. Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): serve a censurare vizi formali dell’atto di pignoramento, come la mancata notifica al debitore , l’inesattezza nell’indicazione del terzo pignorato o l’omessa indicazione delle somme dovute. Deve essere presentata entro 20 giorni dalla notificazione.
  4. Azione di accertamento negativo: in alcuni casi (ad esempio, quando l’ente di riscossione sostiene che la cartella sia definitiva ma il contribuente non la ha mai ricevuta) è possibile promuovere un’azione di accertamento presso il giudice ordinario per far dichiarare l’inesistenza del debito.
  5. Tutela davanti al giudice amministrativo: se l’atto contiene profili di illegittimità nell’esercizio del potere amministrativo, si può ricorrere al Tar; tuttavia la competenza in materia tributaria è prevalentemente del giudice speciale.

3.2 Istanza di sospensione e sgravio

Quando viene impugnata la cartella o l’atto esecutivo, il contribuente può chiedere la sospensione della riscossione; si tratta di un provvedimento cautelare che impedisce l’esecuzione fino alla decisione di merito. L’istanza può essere presentata:

  • All’Agenzia delle Entrate: nei casi di manifesta illegittimità o errore evidente, l’ente può sospendere l’atto e procedere allo sgravio. Occorre presentare l’istanza motivata indicando i motivi di nullità e allegando i documenti. La legge consente la sospensione anche in caso di incidente giudiziario (art. 39 D.L. 98/2011).
  • Alla Corte di Giustizia Tributaria: contestualmente al ricorso, si può chiedere la sospensione dell’atto. Il giudice verifica la fumosità del ricorso e il pericolo di danno.
  • Al giudice dell’esecuzione: in caso di pignoramento presso terzi, l’opposizione ex art. 615 c.p.c. permette di chiedere la sospensione immediata.

3.3 Rateizzazione e dilazione dei debiti

L’art. 19 del D.P.R. 602/1973 consente al contribuente di richiedere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili, eventualmente estendibili a 120 rate in caso di comprovata difficoltà economica. La domanda va presentata all’Agenzia delle Entrate Riscossione e, se accolta, blocca le procedure esecutive purché le rate vengano pagate puntualmente. Esistono inoltre definizioni agevolate periodiche (rottamazioni) che permettono di estinguere i debiti pagando solo il capitale e le spese di notifica.

3.4 Definizioni agevolate: rottamazione‑quater e rottamazione‑quinquies

Rottamazione‑quater (Legge 15/2025). La legge di conversione del D.L. 119/2023 (legge 15/2025) ha riaperto i termini della definizione agevolata per i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Il contribuente può estinguere il debito versando solo capitale e spese di notifica, senza pagare sanzioni, interessi di mora e aggio. È possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate (5 anni). La legge ha previsto un periodo di riapertura per chi non aveva pagato le rate precedenti, con domanda entro il 30 aprile 2025 . La decadenza dal beneficio avviene con il mancato pagamento di due rate anche non consecutive, ma è prevista una tolleranza di 5 giorni.

Rottamazione‑quinquies (Legge 199/2025). La legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025 n. 199, commi 82–110) ha introdotto una nuova definizione agevolata per i debiti affidati al concessionario dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. L’art. 1 comma 82 stabilisce che il contribuente può estinguere i carichi derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dall’attività di controllo automatizzato (artt. 36‑bis, 36‑ter DPR 600/1973; art. 54‑bis, 54‑ter DPR 633/1972) pagando solo il capitale e le spese . Il comma 83 prevede che il pagamento avvenga in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in 54 rate bimestrali di pari importo; le prime tre rate scadono il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026 . In caso di rateizzazione, sono dovuti interessi al 3 % annuo a partire dal 1° agosto 2026 . Il contribuente deve presentare dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2026, indicando il numero di rate desiderato . I commi 91–97 prevedono che, a seguito della domanda, siano sospesi i termini di prescrizione e decadenza, non possano essere iscritti nuovi fermi o ipoteche e non possano essere avviate nuove procedure esecutive .

Vantaggi: riduzione del debito (cancellazione di sanzioni e interessi), blocco delle procedure esecutive, possibilità di rateizzare in nove anni.
Svantaggi: applicazione limitata ai carichi per omesso versamento; decadenza immediata in caso di mancato pagamento; esclusione delle cartelle già inserite nella rottamazione‑quater non pagate .

3.5 Compensazione e definizione delle somme con versamenti e crediti

Un’altra strada per ridurre i debiti è la compensazione. Ai sensi dell’art. 8 della legge 146/1998, il contribuente può compensare i debiti iscritti a ruolo con crediti commerciali verso la pubblica amministrazione. Inoltre, l’art. 30 D.Lgs. 241/1997 consente di compensare crediti d’imposta con debiti fiscali, ma con limiti (ad esempio, il visto di conformità per crediti oltre 5 000 €). Un artigiano che vanta crediti per lavori eseguiti per enti pubblici può richiedere la compensazione con i debiti fiscali prima che l’ente liquidi la fattura.

3.6 Trattative con le banche: rinegoziazione e consolidamento

Spesso, oltre ai debiti fiscali, un lattoniere accumula debiti bancari (mutui, scoperti di conto, leasing). Le banche sono obbligate a rispettare le norme del Testo unico bancario e le direttive di vigilanza di Banca d’Italia; un debitore in difficoltà può chiedere:

  • Rinegoziazione del finanziamento: modifica delle condizioni contrattuali (tasso di interesse, durata, forma di garanzia). La banca può richiedere un business plan aggiornato. Una solida consulenza legale aiuta a negoziare riduzioni di spread o allungamento della durata.
  • Consolidamento: riunire più prestiti in un unico finanziamento per ridurre la rata mensile. È opportuno fare attenzione ai costi accessori (penale di estinzione, commissioni bancarie).
  • Piano di rientro stragiudiziale: accordo tra debitore e banca con rate più sostenibili e possibile rinuncia a una parte degli interessi. Se la banca rifiuta, si può valutare la procedura giudiziale di opposizione al decreto ingiuntivo o la conversione del pignoramento.

Una trattativa efficace richiede la predisposizione di una documentazione completa (bilanci, business plan, stato patrimoniale) e spesso l’intervento di un consulente specializzato.

3.7 Errori da evitare

  1. Ignorare gli atti: non rispondere a cartelle o intimazioni comporta la cristallizzazione del debito . Anche se si ritiene di non dover nulla, bisogna impugnare l’atto nei termini.
  2. Pagare senza verificare: versare l’importo richiesto senza verificare l’esattezza della pretesa può far perdere il diritto alla restituzione. Prima di pagare, controlla motivazione, prescrizione e calcolo degli interessi.
  3. Spostare denaro sul conto di un familiare: trasferire somme per evitare il pignoramento può costituire atto di frode ai creditori e comportare sanzioni penali. I giudici possono revocare gli atti di disposizione compiuti negli ultimi anni.
  4. Affidarsi a soluzioni miracolose: alcune società promettono di cancellare i debiti pagando commissioni elevate. Rivolgiti a professionisti abilitati (avvocati, commercialisti, OCC) che utilizzano procedure legali riconosciute.
  5. Non comunicare con le banche: in caso di difficoltà nei pagamenti, è meglio contattare subito la banca per negoziare; l’inadempimento prolungato porta alla revoca del fido e all’iscrizione a sofferenza.

4 Strumenti alternativi: soluzioni di sovraindebitamento e ristrutturazione

Quando i debiti superano la capacità di pagamento, le procedure di riscossione ordinarie non sono più sufficienti. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), aggiornato al 2024, offre diversi strumenti per persone fisiche, microimprese e professionisti che si trovano in sovraindebitamento (condizione in cui il debitore non è in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni). Di seguito ne esaminiamo le principali tipologie, con indicazione dei soggetti destinatari, delle caratteristiche e del funzionamento.

4.1 Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Il piano del consumatore è disciplinato dagli artt. 65–73 del CCII e consente a chi ha debiti contratti per scopi personali (non imprenditoriali) di proporre un piano di pagamento ai creditori. Il consumatore è definito come la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale . Secondo la Cassazione (sentenza n. 22699/2023), possono essere inseriti solo i debiti contratti per bisogni personali o familiari; se vi sono debiti misti (ad es. garanzie per l’azienda), il piano è inammissibile . Il piano deve essere omologato dal giudice e consente la falcidia dei debiti anche senza l’assenso di tutti i creditori. In caso di adempimento, il debitore ottiene l’esdebitazione.

Caratteristiche principali:

  • Soggetti ammessi: consumatori in stato di sovraindebitamento (non imprenditori).
  • Contenuto del piano: proposta ai creditori di pagamento anche parziale, individuando modalità e tempi. Può prevedere la suddivisione dei creditori in classi e la falcidia dei debiti; deve garantire una utilità maggiore rispetto alla liquidazione.
  • Attestazione dell’OCC: un professionista nominato dall’Organismo di Composizione della Crisi verifica la veridicità dei dati e la fattibilità del piano.
  • Omologazione del giudice: il tribunale valuta il rispetto dei requisiti e omologa il piano, che diventa vincolante.
  • Effetti: sospensione delle azioni esecutive, cristallizzazione del debito e possibilità di ottenere l’esdebitazione al termine .

4.2 Concordato minore

Il concordato minore (art. 74 CCII) è destinato a imprenditori non fallibili, artigiani e professionisti che svolgono attività d’impresa ma non possiedono i requisiti per l’accesso alla procedura concorsuale ordinaria (dimensioni ridotte, debiti inferiori a 500 000 €). Il debitore in stato di sovraindebitamento presenta una proposta di soddisfacimento parziale ai creditori, anche con forme alternative (cessione di beni, conversione in partecipazioni). La proposta deve assicurare la par condicio e può prevedere la suddivisione dei creditori in classi . L’OCC attesta la fattibilità del piano e il giudice lo omologa se ritiene che la proposta sia più conveniente della liquidazione. È una procedura flessibile che permette di continuare l’attività d’impresa e, una volta eseguito il piano, consente l’esdebitazione.

4.3 Liquidazione controllata

La liquidazione controllata (art. 268 CCII) è destinata ai soggetti in sovraindebitamento che non possono accedere al piano del consumatore o al concordato minore. Può essere richiesta dal debitore o da un creditore; il procedimento consente di liquidare tutto il patrimonio (ad esclusione dei beni impignorabili e dei crediti vitali) per soddisfare i creditori . Non può essere avviata per debiti inferiori a 50 000 € o quando il patrimonio non consente alcuna utilità. La presentazione dell’istanza sospende gli interessi sui debiti chirografari e blocca le azioni individuali; il giudice nomina un liquidatore che realizza i beni e ripartisce il ricavato. Al termine, il debitore persona fisica può chiedere l’esdebitazione.

4.4 Esdebitazione

L’esdebitazione è prevista dall’art. 278 CCII e libera il debitore persona fisica dalle obbligazioni non soddisfatte al termine della procedura di liquidazione o del concordato . L’effetto liberatorio opera nei confronti di tutti i creditori chirografari; sono esclusi i debiti alimentari, quelli da risarcimento danni per fatto illecito e le sanzioni penali/amministrative. L’esdebitazione consente al debitore di ripartire senza il peso dei debiti pregressi. Per ottenerla occorre avere agito in buona fede, non aver distratto beni e aver collaborato con gli organi della procedura.

5 Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione, riportiamo alcune tabelle sintetiche con le principali norme, termini e strumenti di difesa. Le tabelle non sostituiscono il testo ma aiutano a orientarsi nei diversi istituti.

5.1 Norme e termini della riscossione

Tipologia di attoNormativa di riferimentoTermini per agireOsservazioni
Cartella di pagamentoArt. 25 D.P.R. 602/1973; art. 7 L. 212/2000Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni; termine ridotto a 30 giorni per avvisi di accertamento esecutiviDeve contenere motivazione, estremi dell’atto presupposto, responsabile; la mancanza rende nullo l’atto
Intimazione di pagamentoArt. 50 D.P.R. 602/1973Impugnazione entro 60 giorni dal ricevimentoSe non impugnata, cristallizza definitivamente il debito
Pignoramento presso terziArt. 72‑bis D.P.R. 602/1973 (in vigore fino al 31 dicembre 2026); abrogato dal D.Lgs. 33/2025 dal 1° gennaio 2027Opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni; opposizione all’esecuzione senza limiti di tempo se manca il titoloDeve essere notificato al debitore; la mancata notifica lo rende inesistente ; estende il vincolo su tutte le somme maturate entro 60 giorni
Fermo amministrativoArt. 86 D.P.R. 602/1973Ricorso entro 60 giorni dalla notificaImpedisce la circolazione del veicolo; non si applica al veicolo adibito al trasporto di disabili
Ipoteca immobiliareArt. 77 D.P.R. 602/1973Ricorso entro 60 giorniL’ipoteca deve essere preceduta da preavviso; non si può iscrivere su unico immobile adibito a prima casa (cat. non di lusso)

5.2 Definizioni agevolate e rateizzazioni

StrumentoDebiti ammissibiliTermini e scadenzeVantaggi
Rottamazione‑quater (Legge 15/2025)Carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, inclusi tributi e contributiDomanda entro il 30 aprile 2025; pagamento in un’unica soluzione o in max 18 rate; 5 giorni di tolleranza per i pagamentiConsente di pagare solo capitale e spese di notifica; annulla sanzioni, interessi e aggio.
Rottamazione‑quinquies (Legge 199/2025)Carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023; omessi versamenti ex art. 36‑bis/ter DPR 600/1973 e art. 54‑bis/ter DPR 633/1972; contributi INPS (esclusi quelli da accertamento)Domanda entro il 30 aprile 2026 ; pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali; interessi al 3% dal 1° agosto 2026Cancella sanzioni, interessi e aggio; sospende le procedure esecutive finché si è in regola
Rateizzazione ordinariaQualunque debito iscritto a ruoloDomanda all’ADER; massimo 72 rate, estendibili a 120 rate con comprovata difficoltàSospende le procedure esecutive se si pagano puntualmente le rate.
Piano del consumatore (artt. 65–73 CCII)Debiti personali, non imprenditorialiPresentazione del piano all’OCC; omologazione del tribunaleConsente di pagare solo in base alle proprie possibilità; sospende le azioni esecutive; falcidia i debiti
Concordato minore (art. 74 CCII)Debiti di imprenditori non fallibili (microimprese)Presentazione di proposta di concordato; omologazione giudizialePossibilità di continuare l’attività, riduzione dei debiti, par condicio creditorum
Liquidazione controllata (art. 268 CCII)Debiti di soggetti sovraindebitati che non possono accedere a piani o concordatiRichiesta dal debitore o da un creditore; liquidazione del patrimonioEstinzione di tutti i debiti chirografari; esdebitazione finale

6 Domande e risposte (FAQ)

In questa sezione rispondiamo ai dubbi più frequenti dei lattonieri e degli artigiani in difficoltà. Le risposte sono di carattere generale e non sostituiscono la consulenza personalizzata.

6.1 Ho ricevuto una cartella esattoriale, quanto tempo ho per impugnarla?

Di norma 60 giorni dalla notifica. Se si tratta di un avviso di accertamento esecutivo (contenente già intimazione al pagamento), il termine è 30 giorni. È importante non confondere la data di ricezione con la data di spedizione; fa fede la data in cui il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario consegna l’atto.

6.2 Posso impugnare una cartella che non è stata motivata?

Sì. L’art. 7 dello Statuto del contribuente richiede che la cartella specifichi i presupposti di fatto e di diritto e indichi gli estremi degli atti presupposti . Se la motivazione è assente o si limita a richiamare altri atti non allegati, la cartella è annullabile .

6.3 Cosa succede se ignoro l’intimazione di pagamento?

L’ordinanza n. 35019/2025 ha stabilito che il silenzio del contribuente rispetto all’intimazione cristallizza il debito, precludendo ogni contestazione futura . Pertanto occorre impugnare l’intimazione entro 60 giorni per evitare di perdere il diritto di difesa.

6.4 Quali somme possono essere pignorate dal conto corrente?

In base all’art. 72‑bis, l’agente della riscossione può bloccare tutte le somme presenti sul conto corrente alla data della notifica e tutti gli accrediti maturati entro 60 giorni . Sono escluse le somme impignorabili (stipendi entro il limite di un quinto, assegni di maternità, contributi). Dal 2027 la disciplina verrà riformata dal D.Lgs. 33/2025.

6.5 La banca può prelevare i soldi dal conto in rosso?

Sì. La Cassazione (ordinanza n. 28520/2025) ha chiarito che il vincolo pignorativo opera anche quando il conto presenta saldo negativo; il terzo (banca) deve trasferire all’agente tutte le somme accreditate nei 60 giorni successivi . Pertanto, i futuri versamenti saranno trattenuti fino a concorrenza del debito.

6.6 Il pignoramento deve essere notificato anche a me o basta la notifica alla banca?

Deve essere notificato anche a te. La Cassazione, con l’ordinanza n. 6/2026, ha affermato che l’omessa notifica al debitore rende il pignoramento inesistente . L’obbligo di notifica deriva dall’art. 492 c.p.c. e non può essere derogato dall’art. 72‑bis.

6.7 Posso oppormi al pignoramento se non sono stato avvisato?

Sì. Puoi proporre opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto, deducendo la nullità per mancata notifica. In alternativa puoi chiedere al giudice dell’esecuzione la sospensione immediata del pignoramento.

6.8 Che differenza c’è tra opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi?

L’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) contesta il diritto del creditore di procedere (es. quando non esiste il titolo esecutivo o il debito è prescritto). L’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) contesta i vizi formali dell’atto (notifica, motivazione, errori di calcolo). La prima può essere proposta anche dopo l’espropriazione; la seconda entro 20 giorni dalla notifica dell’atto.

6.9 Posso chiedere la rateizzazione dopo che è iniziato il pignoramento?

Sì, la rateizzazione può essere richiesta anche dopo l’avvio dell’esecuzione; se accolta, sospende le procedure esecutive. Tuttavia, l’agente della riscossione può subordinare l’accoglimento al pagamento di una somma iniziale e le somme già pignorate rimangono acquisite.

6.10 Le rottamazioni cancellano tutti i debiti?

No. Le definizioni agevolate riguardano solo i debiti affidati alla riscossione entro determinate date. Debiti da accertamento esecutivo o quelli relativi a contributi previdenziali derivanti da accertamento INPS restano esclusi . Inoltre, per aderire è necessario presentare domanda nei termini.

6.11 Posso includere debiti bancari in una procedura di sovraindebitamento?

Sì. Nel piano del consumatore o nel concordato minore puoi inserire anche debiti verso banche, purché rientrino tra quelli contratti per scopi personali o aziendali consentiti. Sarà necessario ottenere il consenso della banca o l’omologazione giudiziale della falcidia.

6.12 Che requisiti devo avere per accedere al piano del consumatore?

Devi essere una persona fisica con debiti contratti per scopi personali (non imprenditoriali) e trovarti in stato di sovraindebitamento. Non devi aver già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti né aver commesso atti di frode ai creditori.

6.13 Qual è la soglia per accedere al concordato minore?

Il concordato minore è destinato a imprenditori non fallibili; non esiste una soglia minima, ma tipicamente viene utilizzato per debiti inferiori a 500 000 €. Devi presentare un piano che assicuri un trattamento equo dei creditori e dimostrare di poter proseguire l’attività .

6.14 Cosa succede se il mio patrimonio è insufficiente per una liquidazione controllata?

Se il tuo patrimonio non consente di soddisfare in modo significativo i creditori (ad esempio, valore inferiore a 50 000 €), l’art. 268 CCII prevede che la procedura di liquidazione controllata non possa essere aperta . Potresti valutare l’accesso all’esdebitazione del debitore incapiente (procedura speciale per debitori senza patrimonio), che consente di cancellare i debiti senza liquidazione previa.

6.15 L’esdebitazione cancella anche le sanzioni e i debiti verso l’erario?

Sì, l’esdebitazione libera il debitore dalle obbligazioni residue nei confronti dei creditori chirografari, comprese le sanzioni e i debiti fiscali non soddisfatti . Restano esclusi i debiti per mantenimento, danni da fatto illecito e sanzioni penali.

6.16 Posso continuare a lavorare durante le procedure di sovraindebitamento?

Sì. Le procedure come il piano del consumatore e il concordato minore sono concepite per favorire il rilancio dell’attività. Nel concordato minore, la prosecuzione dell’impresa è espressamente prevista e il piano può prevedere la suddivisione dei creditori in classi e l’apporto di nuovi capitali .

6.17 Cosa rischio se trasferisco i beni a un parente per evitare il pignoramento?

Gli atti di disposizione compiuti dal debitore nei cinque anni precedenti l’apertura della procedura di liquidazione o l’avvio del pignoramento possono essere revocati come atti in frode ai creditori. Il trasferimento fraudolento comporta responsabilità civile e, nei casi gravi, penale. È sempre sconsigliato sottrarre beni: meglio avvalersi delle procedure legali.

6.18 La mia casa è al sicuro dal pignoramento?

L’agente della riscossione non può pignorare l’unico immobile adibito a abitazione principale del debitore, a condizione che non sia classificato in categoria catastale di lusso (A1, A8, A9) e che il debito complessivo non superi 120 000 € (art. 76 D.P.R. 602/1973). Per altri immobili o in presenza di più case, è possibile il pignoramento.

6.19 Posso utilizzare il Durc durante la rottamazione‑quinquies?

Sì. L’art. 1 comma 97 della legge 199/2025 stabilisce che, durante la definizione agevolata, il contribuente non è considerato inadempiente ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) . Ciò significa che potrai partecipare a gare o ottenere crediti d’imposta anche se non hai ancora pagato tutte le rate.

6.20 Sono un artigiano: posso accedere alla rottamazione‑quinquies se ho un accertamento esecutivo?

No. La rottamazione‑quinquies esclude i debiti derivanti da accertamenti esecutivi e da contributi previdenziali richiesti a seguito di accertamento . Tuttavia puoi valutare la rateizzazione ordinaria o le procedure di sovraindebitamento.

7 Simulazioni pratiche e casi numerici

Per comprendere meglio l’impatto delle procedure di riscossione e delle strategie difensive, presentiamo alcune simulazioni con dati numerici. I valori sono indicativi e servono solo a illustrare il funzionamento delle norme.

7.1 Simulazione di pignoramento del conto corrente

Scenario: Un lattoniere ha un debito fiscale di 20 000 € derivante da IVA e IRPEF non pagate. L’agente della riscossione notifica un pignoramento ex art. 72‑bis il 10 febbraio 2026 al terzo pignorato (banca) e al debitore. Il conto corrente presenta un saldo di 5 000 €. Nei 60 giorni successivi (fino al 10 aprile 2026) vengono accreditate sul conto le seguenti somme: 10 000 € per pagamento di una fattura e 3 000 € di stipendio del coniuge. Vediamo come opera il pignoramento.

DataEventoSomma accreditataSomma pignorata
10/02/2026Notifica pignoramentoVengono bloccati i 5 000 € presenti sul conto
15/02/2026Accredito fattura10 000 €La banca deve trattenere e versare all’ADER l’intero importo perché rientra nel periodo di 60 giorni
01/03/2026Accredito stipendio coniuge3 000 €Lo stipendio del coniuge è pignorabile nei limiti di un quinto (600 €); la restante parte resta sul conto
10/04/2026Scadenza 60 giorniDopo questa data i nuovi accrediti non sono vincolati
Totale11 600 € pignorati (5 000 € + 10 000 € + 600 €), da imputare al debito

Risultato: Il debitore subisce il blocco integrale delle somme maturate nel bimestre; solo la parte dello stipendio eccedente il quinto è pignorata. Dopo il 10 aprile, gli ulteriori accrediti non sono più vincolati. Se ritiene l’atto illegittimo (es. mancata notifica), può proporre opposizione per ottenere la restituzione.

7.2 Simulazione di adesione alla rottamazione‑quinquies

Scenario: Una microimpresa artigiana con debiti fiscali per 50 000 € affidati alla riscossione tra il 2005 e il 2015 decide di aderire alla rottamazione‑quinquies. Il debito comprende 30 000 € di capitale, 10 000 € di sanzioni, 5 000 € di interessi di mora e 5 000 € di aggio. Vuole pagare in 54 rate bimestrali.

  1. Calcolo dell’importo dovuto: Si pagano solo capitale (30 000 €) e spese di notifica (si ipotizzano 500 €). Le sanzioni, gli interessi e l’aggio (20 000 €) sono cancellati . L’importo complessivo da pagare è quindi 30 500 €.
  2. Numero di rate: 54 rate bimestrali. Importo di ciascuna rata = 30 500 € / 54 = circa 564 €. Dal 1° agosto 2026 maturano interessi al 3 % annuo , quindi le rate successive saranno leggermente superiori.
  3. Scadenze: 
    – 1ª rata: 31 luglio 2026 (564 €);
    – 2ª rata: 30 settembre 2026;
    – 3ª rata: 30 novembre 2026;
    – 4ª–51ª rate: 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno dal 2027;
    – 52ª–54ª rate: 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio 2035 .
  4. Effetti: La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026 . Con la presentazione si sospendono le azioni esecutive e non si può essere considerati inadempienti ai fini del Durc .

Risultato: La rottamazione‑quinquies permette di ridurre il debito a 30 500 € da versare in nove anni. Se l’impresa paga puntualmente, risparmia oltre 20 000 € di sanzioni, interessi e aggio e può continuare a ottenere il Durc.

7.3 Simulazione di concordato minore

Scenario: Un lattoniere individuale con debiti complessivi per 200 000 € (120 000 € verso l’Agenzia Entrate Riscossione e 80 000 € verso una banca) non riesce più a sostenere le rate. Dopo aver verificato di non avere i requisiti per la procedura fallimentare, decide di accedere al concordato minore.

  1. Analisi patrimoniale: Il debitore possiede una casa (valore 150 000 €) gravata da mutuo residuo di 100 000 €, un’automobile e attrezzature per 30 000 €. Il reddito medio annuo è di 25 000 €.
  2. Proposta ai creditori: Il concordato prevede la cessione dell’automobile e di parte delle attrezzature (valore netto 20 000 €) e un piano di pagamento a 5 anni con versamenti annuali di 6 000 € (totale 30 000 €) a titolo di utilità aggiuntiva. Il totale destinato ai creditori è 50 000 €.
  3. Classe dei creditori: I crediti fiscali e contributivi sono privilegiati; la banca è creditore chirografario. Nel piano si propone il pagamento integrale del mutuo ipotecario (100 000 €), mentre i creditori privilegiati ricevono 20 000 € (da liquidazione di beni) e quelli chirografari 30 000 € in 5 anni.
  4. Attestazione dell’OCC: Il professionista certifica la fattibilità del piano e la convenienza rispetto alla liquidazione; ritiene che, senza il piano, la vendita forzata della casa porterebbe a ricavare solo 50 000 € per i creditori dopo il saldo del mutuo.
  5. Omologazione: Il tribunale omologa il concordato minore in assenza di opposizioni. Durante l’esecuzione del piano, tutte le azioni esecutive sono sospese.

Risultato: Il debitore salva la propria abitazione e ottiene la falcidia di oltre 150 000 € di debiti, impegnandosi a versare 50 000 € in cinque anni. Al termine, dopo l’integrale adempimento, ottiene l’esdebitazione e può proseguire l’attività.

8 Conclusione

Affrontare i debiti fiscali e bancari non è mai semplice, specialmente per un artigiano come il lattoniere, che spesso opera in solitudine e con margini di guadagno ridotti. Tuttavia, la legge offre numerosi strumenti per difendersi e ristrutturare la propria posizione debitoria. Comprendere la procedura di riscossione e i termini per agire è il primo passo: la cartella di pagamento va analizzata nel merito e impugnata entro 60 giorni se presenta vizi; l’intimazione di pagamento non può essere ignorata perché cristallizza il debito ; il pignoramento deve essere notificato al debitore e può essere contestato in caso di omissioni .

Le difese legali spaziano dai ricorsi tributari alle opposizioni civili, passando per le istanze di sospensione e le rateizzazioni. Le definizioni agevolate come la rottamazione‑quater e la rottamazione‑quinquies consentono di ridurre notevolmente l’onere del debito, cancellando sanzioni e interessi . Quando la situazione è più grave, il Codice della crisi mette a disposizione strumenti di composizione della crisi (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata) che consentono di riequilibrare i debiti, proteggere il patrimonio indispensabile e ripartire dopo l’esdebitazione .

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