Insegnante privato con debiti: cosa fare per difendersi da fisco e banche

Introduzione: perché questo tema è cruciale

L’Italia sta attraversando un periodo di grande trasformazione normativa: negli ultimi anni il legislatore ha introdotto nuovi strumenti di definizione agevolata dei debiti fiscali (rottamazioni, stralci parziali) e ha modernizzato le procedure di composizione della crisi per i soggetti che non rientrano nelle procedure concorsuali tradizionali. Per un insegnante privato – ovvero un professionista che opera in regime di Partita IVA, spesso con ricavi fluttuanti e senza un’organizzazione d’impresa strutturata – l’equilibrio tra entrate e uscite può diventare fragile. Le cause sono molteplici: l’aumento delle spese (utenze, affitto dello studio, materiali), eventuali periodi di inattività dovuti a malattie o vacanze, ritardi nei pagamenti da parte degli allievi, oppure l’elevato carico fiscale e contributivo richiesto per il regime ordinario.

Un debito con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione o con una banca non va mai trascurato. La normativa tributaria prevede tempi stringenti per impugnare avvisi e cartelle: decorso il termine di 60 giorni, il debito si cristallizza e diventa definitivo . Inoltre, la riscossione può sfociare in pignoramenti sui conti correnti o fermi amministrativi sui veicoli, strumenti rapidi e con poche garanzie difensive se non si interviene tempestivamente. La Cassazione ha recentemente ribadito che il pignoramento eseguito senza notifica al debitore è inesistente e quindi invalido , ma per far valere tale vizio occorre agire subito.

Per chi ha sottoscritto finanziamenti bancari le difficoltà si amplificano: l’inadempimento comporta l’iscrizione a sofferenza in centrale rischi, la decadenza dal beneficio del termine, l’apertura di azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche) e l’applicazione di interessi moratori spesso elevati. La giurisprudenza ha recentemente riaffermato alcuni principi in materia di anatocismo (capitalizzazione degli interessi) e usura: per i vecchi contratti la capitalizzazione richiede una pattuizione espressa e l’usura si valuta al momento dell’accordo . Conoscere questi orientamenti consente di contestare importi illegittimi.

Di fronte a tali rischi, è fondamentale rivolgersi a professionisti specializzati che sappiano individuare la strategia più efficace e, soprattutto, sfruttare gli strumenti di legge che permettono di concordare rateazioni, sospendere le procedure esecutive e, nei casi di sovraindebitamento, arrivare persino all’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui). È qui che entra in gioco l’esperienza multidisciplinare dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff.

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e come può aiutarti

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un cassazionista con oltre vent’anni di esperienza nel diritto bancario e tributario. Coordina un team di avvocati e commercialisti dislocati in tutta Italia, specializzati nella difesa dei contribuenti e dei privati contro le pretese dell’erario e delle banche. Tra le qualifiche che lo rendono un punto di riferimento nel settore segnaliamo che:

  • è cassazionista, quindi abilitato ad assistere i clienti anche dinanzi alla Corte di Cassazione;
  • è Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), soggetto pubblico preposto a supervisionare le procedure di sovraindebitamento;
  • è Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 (Composizione negoziata della crisi d’impresa), istituto che favorisce il risanamento tramite trattative guidate con i creditori.

Lo studio affianca l’insegnante privato con un approccio multidisciplinare: commercialisti e fiscalisti analizzano la posizione contabile, gli avvocati individuano i vizi degli atti e predispongono le impugnazioni. In concreto, l’Avv. Monardo può:

  • analizzare l’atto notificato (avviso di accertamento, cartella, intimazione di pagamento, pignoramento) per verificare la legittimità formale e sostanziale;
  • proporre ricorso dinanzi alle Commissioni Tributarie o al giudice ordinario;
  • richiedere la sospensione della riscossione e l’annullamento dell’atto per vizi di notifica o di merito;
  • gestire trattative stragiudiziali con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e con le banche, finalizzate a ottenere rateazioni, stralci o saldo e stralcio;
  • predisporre piani del consumatore e concordati minori attraverso gli OCC per i casi di sovraindebitamento ;
  • attivare la composizione negoziata della crisi per gli insegnanti con attività d’impresa (Partita IVA), come previsto dal D.L. 118/2021;
  • difendere il cliente in cause per anatocismo e usura, contestando capitalizzazioni illegittime e interessi usurari .

L’obiettivo è proteggere il patrimonio del professionista e salvaguardare la continuità della sua attività didattica.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Per affrontare un debito tributario o bancario è necessario conoscere l’evoluzione normativa e gli orientamenti giurisprudenziali. In questa sezione analizziamo le fonti legislative aggiornate al gennaio 2026 che interessano un insegnante privato debitore, partendo dalle norme sulla riscossione e arrivando ai meccanismi di sovraindebitamento e alle più recenti riforme.

1. Riscossione delle imposte e tutela del contribuente

1.1 Notifica della cartella e intimazione di pagamento

La riscossione dei tributi erariali avviene tramite cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’art. 26 del D.P.R. 602/1973 stabilisce che la cartella può essere notificata dagli ufficiali della riscossione o da soggetti abilitati mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC). Il concessionario deve conservare la copia della cartella per cinque anni e, su richiesta, esibirla all’interessato . La norma prevede che la notifica si effettui presso il domicilio eletto o la residenza; in mancanza, si procede secondo le regole del Codice di procedura civile.

In caso di omessa notifica della cartella, il successivo avviso di intimazione di pagamento (art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973) non può sanare il vizio: la Cassazione ha chiarito che, se l’intimazione non viene impugnata entro 60 giorni, il contribuente non può più sollevare eccezioni relative alla cartella . L’intimazione è un atto che riassume i carichi insoluti e concede al debitore cinque giorni per pagare, pena l’avvio di pignoramenti o ipoteche .

1.2 Pignoramenti e sequestri presso terzi

La legge consente al concessionario di procedere al pignoramento dei beni mobili o del conto corrente ai sensi dell’art. 72‑bis del D.P.R. 602/1973. La Cassazione, con ordinanza n. 6 del 2026, ha affermato che il pignoramento presso terzi deve essere notificato anche al debitore: se la notifica avviene soltanto al terzo (per esempio alla banca), l’atto è inesistente e non produce effetti . Questa pronuncia ribadisce che, pur trattandosi di una procedura semplificata, il diritto di difesa del contribuente non può essere sacrificato.

Quanto ai fermi amministrativi sui veicoli, la Cassazione (ordinanza n. 7156/2025) ha riconosciuto che il preavviso di fermo è impugnabile di fronte al giudice tributario; esso non fa parte della procedura esecutiva e quindi non richiede la preventiva intimazione di pagamento . Il contribuente, però, deve provare che il veicolo è strumento indispensabile per l’attività professionale (ad esempio, per recarsi dagli allievi) al fine di chiedere la revoca del fermo .

Per quanto riguarda l’iscrizione ipotecaria sugli immobili, la Cassazione ha ritenuto sufficiente che il preavviso indichi la esistenza e l’ammontare del debito: non è necessario specificare quale bene sarà colpito dall’ipoteca . L’identificazione del bene avviene solo al momento dell’iscrizione vera e propria .

1.3 Notifica mediante PEC e validità del file PDF

La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione ha introdotto la notifica degli atti via PEC. Un dubbio ricorrente riguarda la validità della cartella inviata in formato PDF non firmato digitalmente. La Cassazione, con ordinanza n. 29048/2025, ha adottato un principio “sostanzialistico”: la notifica tramite PEC di un file PDF è valida se l’atto raggiunge il suo scopo, cioè se il destinatario può leggerlo e difendersi. Non è necessario l’invio del file in formato p7m firmato digitalmente, salvo che il contribuente contesti specificamente la mancanza di autenticità .

1.4 Nullità e sanatoria della notifica

La giurisprudenza opera un bilanciamento fra formalismo e tutela effettiva. La Cassazione (ordinanza n. 18274/2025) ha precisato che la notifica della cartella è valida anche se consegnata al numero civico errato o a persona diversa dal destinatario, purché l’atto sia pervenuto e sia stato ricevuto da un soggetto comunque legato al destinatario (familiare o dipendente). L’errore di indicazione non comporta nullità quando l’atto ha raggiunto il suo scopo . In assenza di specifiche contestazioni del contribuente, la presunzione di conoscenza prevista dall’art. 1335 c.c. si applica e l’atto resta efficace .

2. Strumenti di definizione agevolata dei debiti tributari

Negli ultimi anni il legislatore ha previsto varie definizioni agevolate delle cartelle per favorire la riscossione e alleggerire la posizione dei contribuenti. Vediamo le misure attualmente in vigore aggiornate al 2026.

2.1 Rottamazione‑quinquies (Legge 199/2025 – Legge di Bilancio 2026)

La Legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto la cosiddetta rottamazione‑quinquies per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Possono aderire i contribuenti che non hanno pagato totalmente o parzialmente cartelle derivanti da imposte, IVA, IRAP o contributi previdenziali e assistenziali. L’agevolazione consiste nel pagare solo l’imposta e le spese di notifica, con l’azzeramento di interessi, sanzioni e somme aggiuntive .

Le domande devono essere presentate entro il 30 aprile 2026. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o mediante rateazione fino a 54 rate bimestrali: la prima rata scade il 31 luglio, la seconda il 30 settembre e la terza il 30 novembre 2026 . Le restanti rate proseguono fino al 2035 e sono assoggettate ad interessi al tasso del 3 % annuo a partire dal 1° agosto 2026 . In caso di mancato pagamento di una o due rate si decade dal beneficio; non è concessa la facoltà di pagamento tardivo oltre cinque giorni .

L’agevolazione è aperta anche a chi è decaduto dalla rottamazione‑quater (ex DL 83/2023 convertito dalla Legge 108/2025); sono escluse soltanto le somme già interamente saldate in base alla rottamazione‑quater . Per i debiti concernenti risorse proprie dell’UE e l’IVA all’importazione, nonché quelli di recupero aiuti di Stato, non sono ammessi stralci.

2.2 Saldo e stralcio e definizioni successive

In passato il legislatore aveva introdotto il saldo e stralcio (Legge di Bilancio 2019) destinato ai contribuenti con ISEE inferiore a 20.000 euro, poi prorogato con la Legge di Bilancio 2021. Le procedure hanno permesso di pagare una percentuale del debito (pari al 16, 20 o 35 %), con condono di sanzioni e interessi. Al gennaio 2026 il saldo e stralcio non è stato riproposto, ma chi aveva aderito ed è decaduto ha potuto rientrare tramite rottamazione‑quater e quinquies.

2.3 Stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 euro (Legge 197/2022)

La Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha previsto l’annullamento automatico dei carichi fino a 1.000 euro affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015. I debiti vengono cancellati senza necessità di domanda. Lo stralcio non si applica a multe stradali, somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato e alle risorse proprie dell’UE.

2.4 Piani di rateazione ordinaria

I contribuenti che non rientrano nelle definizioni agevolate possono chiedere la rateizzazione ordinaria delle cartelle: fino a 120 rate mensili se il debito supera 120.000 euro, 72 rate per importi inferiori. La domanda va presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. La rateizzazione sospende le procedure esecutive ma non ferma l’iscrizione del fermo o dell’ipoteca fino al completo pagamento.

3. Crisi da sovraindebitamento: Legge 3/2012 e Codice della Crisi

Il sovraindebitamento è la situazione in cui un debitore non fallibile (consumatore, professionista, piccolo imprenditore) non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. La Legge 3/2012, nota come “Legge anti-usura”, ha introdotto strumenti per la composizione delle crisi da sovraindebitamento; successivamente il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”) ha abrogato e riorganizzato le procedure. Le principali soluzioni sono:

  1. Concordato minore: rivolto a professionisti, imprenditori minori, start-up innovative e società tra professionisti. Consente di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione con pagamento anche parziale e in più anni, con eventuale apporto di risorse esterne. Il tribunale approva il piano se garantisce una soddisfazione non inferiore a quella ottenibile dalla liquidazione e rispetta il principio di parità tra creditori privilegiati e chirografari .
  2. Ristrutturazione dei debiti del consumatore (piano del consumatore): destinata ai privati e ai professionisti senza organizzazione d’impresa. Consente di presentare al tribunale un piano di pagamento sostenibile; non richiede l’approvazione dei creditori se il giudice valuta la convenienza rispetto alla liquidazione .
  3. Liquidazione controllata del sovraindebitato: analoga al fallimento ma per soggetti non fallibili. Prevede la vendita dei beni del debitore con esdebitazione residua.
  4. Esdebitazione del debitore incapiente: introdotta dal CCII, consente al debitore meritevole senza patrimonio di ottenere la cancellazione dei debiti residui subito dopo l’omologazione .

La Legge 3/2012 prevede che i debitori si rivolgano a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) che nomina un gestore. Tale figura, iscritto in appositi elenchi (come l’Avv. Monardo), aiuta a predisporre la proposta e certifica la veridicità dei dati . La procedura si svolge davanti al tribunale e garantisce la sospensione delle azioni esecutive e cautelari.

4. Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)

Introdotta dal Decreto-legge 118/2021, convertito dalla Legge 147/2021, la composizione negoziata della crisi d’impresa è uno strumento di natura preventiva rivolto a imprenditori (anche non fallibili) che intravedono segnali di crisi. L’imprenditore può richiedere alla Camera di Commercio la nomina di un esperto indipendente che assiste nelle trattative con i creditori. L’obiettivo è trovare un accordo che consenta la continuità aziendale o, in alternativa, la cessione dell’azienda. L’esperto è scelto tra avvocati, dottori commercialisti o consulenti del lavoro con specializzazione nella materia.

Per un insegnante privato titolare di Partita IVA (micro-imprenditore) la composizione negoziata può essere utile qualora il volume d’affari e il numero di dipendenti giustifichi la procedura. Tuttavia, per la maggior parte dei professionisti individuali risultano più indicati i piani del consumatore e i concordati minori.

5. Anatocismo e usura nei rapporti bancari

5.1 Anatocismo (capitalizzazione degli interessi)

L’anatocismo consiste nel calcolare gli interessi su interessi scaduti. La questione è stata a lungo controversa. La Corte costituzionale, con sentenza 425/2000, ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 25, comma 3, del D.lgs. 342/1999, nella parte in cui consentiva di derogare all’art. 1283 c.c. (che vieta la capitalizzazione salvo pattuizione espressa) per i contratti bancari anteriori alla delibera del CICR del 9 febbraio 2000.

La Cassazione ha recentemente ribadito che, per i contratti stipulati prima del 2000, la capitalizzazione è valida solo se prevista da una pattuizione chiara e scritta: la semplice adesione del correntista alle variazioni unilaterali operate dalla banca non basta . Per i contratti successivi, la delibera CICR consente la capitalizzazione purché avvenga con la stessa periodicità per interessi attivi e passivi e sia comunicata in modo trasparente .

5.2 Usura e usura sopravvenuta

L’usura si realizza quando il tasso di interesse supera il “tasso soglia” stabilito trimestralmente dal Ministero dell’Economia. La Legge 108/1996 e il successivo D.L. 394/2000 hanno introdotto le definizioni normative. La Cassazione, con ordinanza 32706/2025, ha ricordato che l’usurarietà va valutata al momento della pattuizione: non rileva il superamento del tasso soglia nel corso del rapporto (cosiddetta usura sopravvenuta) . Analoga impostazione è stata confermata in altre decisioni che escludono la nullità per sopravvenuta usura e precisano che la mancata indicazione del piano di ammortamento “alla francese” non comporta nullità, essendo un sistema noto e di uso diffuso . L’usura viene valutata anche in riferimento agli interessi di mora, ma occorre sommare tutti gli oneri collegati al credito per verificare il superamento del tasso soglia.

6. Giurisprudenza in materia di riscossione e difesa del contribuente

In questa sezione sintetizziamo le principali sentenze della Cassazione e degli altri organi giurisdizionali utili alla difesa dell’insegnante privato indebitato.

6.1 Doppia verifica nel pignoramento presso terzi

La Cassazione, con ordinanza n. 6 del 2026, ha affermato che il pignoramento presso terzi ex art. 72‑bis DPR 602/1973 deve essere notificato sia al terzo sia al debitore. La notifica al solo terzo (ad esempio, alla banca) rende l’atto inesistente e insanabile . Tale principio rafforza la tutela del debitore e permette l’annullamento dei pignoramenti non correttamente notificati.

6.2 Preavvisi di fermo e ipoteca

Con ordinanza n. 7156/2025 la Cassazione ha chiarito che il preavviso di fermo amministrativo non è un atto dell’esecuzione forzata ma un invito a regolarizzare; perciò può essere impugnato dinanzi al giudice tributario. Il contribuente può chiedere la sospensione e dimostrare che il mezzo è essenziale per l’attività . L’ordinanza n. 25456/2025 ha invece riconosciuto la validità del preavviso di iscrizione ipotecaria anche se non individua l’immobile da colpire: è sufficiente l’indicazione del debito , mentre la scelta del bene è rimandata all’esecuzione .

6.3 Notifica della cartella e vizi formali

L’ordinanza n. 18274/2025 ha stabilito che una cartella di pagamento può essere valida anche se notificata al numero civico sbagliato, purché il destinatario ne abbia avuto conoscenza effettiva . La stessa decisione ammette che l’atto non debba essere prodotto integralmente in giudizio: è sufficiente l’avviso di ricevimento per provare la notifica. Sempre in tema di notifica, l’ordinanza n. 29048/2025 afferma la validità della cartella inviata via PEC in formato PDF anche se non firmata digitalmente .

6.4 Concorrenza di accertamenti e definizioni

Con ordinanza n. 788/2025 la Cassazione ha ricordato che, dopo un accertamento parziale definito con adesione, l’amministrazione finanziaria può comunque eseguire un ulteriore accertamento nei termini di decadenza previsti dagli articoli 43 del DPR 600/1973 e 57 del DPR 633/1972, anche senza sopravvenute circostanze . Ciò significa che l’adesione ad un precedente invito non preclude future verifiche, salvo che l’atto definito abbia natura integrale.

6.5 Ordinanze su anatocismo e usura

Nel 2025 la Cassazione ha emesso diverse pronunce sulla capitalizzazione degli interessi. L’ordinanza n. 27460/2025 ha ribadito che, per i contratti antecedenti al 2000, l’anatocismo richiede pattuizione espressa ; l’ordinanza n. 32706/2025 ha affermato che l’usurarietà si valuta al momento della pattuizione ; le ordinanze n. 18838/2025 e n. 24197/2025 hanno escluso la nullità per usura sopravvenuta e ribadito la non equivalenza tra ammortamento alla francese e anatocismo .

6.6 Esdebitazione e concorso tra procedure concorsuali

La Sezioni Unite e successive pronunce hanno stabilito che chi è stato dichiarato fallito (o oggi “liquidazione giudiziale”) e non ha ottenuto l’esdebitazione ai sensi dell’art. 142 della legge fallimentare non può chiedere l’esdebitazione incardinata nel CCII per debiti pregressi: lo chiarisce l’ordinanza n. 30108/2025 . Ciò evita il doppio beneficio e tutela l’interesse dei creditori.

7. Evoluzione normativa dal 2024 al 2026: sintesi cronologica

Per fornire un quadro temporale, riportiamo una sintesi delle principali riforme e provvedimenti che riguardano la riscossione e il sovraindebitamento dal 2024 al 2026:

  • 2024: Entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e avvio delle procedure di concordato minore e piano del consumatore. Ampliata la possibilità di accedere all’esdebitazione del debitore incapiente.
  • 2025: Conversione in legge del DL 84/2025 con l’introduzione della rottamazione‑quater; la Legge 108/2025 ha inserito l’art. 12‑bis nella legge di conversione stabilendo che la definizione si perfeziona col pagamento della prima rata .
  • 2025/2026: Legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) e rottamazione‑quinquies, con estensione ai carichi fino al 2023 . Contemporaneamente è stata confermata la possibilità di rientrare anche per i decaduti dalle precedenti rottamazioni .

Questa evoluzione conferma la tendenza del legislatore a favorire la definizione agevolata dei carichi, ma richiede una pianificazione attenta per evitare decadenze e cumuli di procedure.

Procedura passo–passo: cosa succede dopo la notifica dell’atto

Quando un insegnante privato riceve un atto del fisco o di una banca, è fondamentale seguire una procedura ordinata. Di seguito una guida pratica, passo per passo, che tiene conto delle regole processuali e dei termini perentori.

Step 1: esaminare l’atto e segnare le scadenze

  1. Verifica la natura dell’atto: può trattarsi di un avviso bonario, un avviso di accertamento, una cartella di pagamento, un’intimazione di pagamento, un preavviso di fermo o di ipoteca, un pignoramento. Ogni atto ha termini diversi per l’impugnazione.
  2. Controlla la data di notifica: la decorrenza del termine per ricorrere inizia dalla data di effettiva ricezione. Se l’atto viene inviato via PEC, la notifica si presume ricevuta al momento di avvenuta consegna certificata dal gestore.
  3. Segna la scadenza per il ricorso: in generale l’impugnazione va proposta entro 60 giorni (avvisi di accertamento e cartelle), mentre l’opposizione a pignoramento e fermo si propone entro 30 giorni dall’atto.
  4. Conserva documenti e ricevute: l’avviso di ricevimento o la ricevuta di consegna PEC sono fondamentali per contestare eventuali vizi.

Step 2: fare un’analisi preliminare con un professionista

  1. Esamina la legittimità formale: errori di notifica, mancanza di firma, assenza di motivazione o di allegati possono comportare la nullità. Ad esempio, l’ordinanza 18274/2025 consente la sanatoria dell’errore di domicilio ma solo se l’atto è pervenuto .
  2. Verifica la prescrizione: il tributo può essere prescritto se è trascorso il termine (8 o 10 anni per le imposte, 5 anni per i contributi) senza atti interruttivi validi.
  3. Calcolo degli interessi: per i debiti bancari, verifica se sono stati applicati interessi anatocistici non pattuiti o tassi usurari ; per i debiti fiscali, controlla la corretta applicazione degli interessi di mora.
  4. Determina la convenienza di aderire a una definizione agevolata: la rottamazione può far risparmiare sanzioni e interessi, ma potrebbe non essere vantaggiosa per debiti di entità modesta già quasi prescritte.

Step 3: scegliere la strategia difensiva

Le possibili strade sono diverse e dipendono dalla tipologia di debito e dal valore economico:

Ricorso giudiziale

Se l’atto contiene vizi di notifica o di merito, si può presentare ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria) entro 60 giorni. Il ricorso sospende l’esecutività solo se il contribuente chiede e ottiene la sospensione cautelare; altrimenti le azioni cautelari possono proseguire.

Impugnazione del pignoramento o del fermo

Il pignoramento presso terzi notificato senza avviso al debitore è inesistente e può essere impugnato con ricorso al giudice ordinario (se eseguito da Equitalia per debiti tributari ci si rivolge al giudice tributario). Lo stesso vale per il preavviso di fermo amministrativo, che è impugnabile .

Adesione alla rottamazione o rateizzazione

Se il debito è certo e non vi sono vizi di notifica, può risultare più conveniente aderire a una definizione agevolata (rottamazione-quinquies). In tal caso occorre presentare domanda entro il termine stabilito (30 aprile 2026) e pagare le rate nei termini . In alternativa, si può chiedere una rateizzazione ordinaria.

Composizione della crisi da sovraindebitamento

Quando il debito complessivo è tale da non poter essere affrontato con le risorse disponibili e compromette la prosecuzione dell’attività, occorre valutare la procedura di sovraindebitamento. Grazie alla Legge 3/2012 e al CCII, un insegnante può proporre un piano del consumatore o un concordato minore che consenta di pagare solo una parte dei debiti e di ottenere l’esdebitazione. È necessaria l’assistenza di un OCC e di un gestore della crisi .

Step 4: monitorare l’esecuzione e rispettare i termini

  1. Pagamento delle rate: se si aderisce a rottamazione o rateizzazione, è fondamentale rispettare le scadenze. La legge prevede la decadenza dal beneficio per il mancato pagamento di due rate .
  2. Aggiornamento dell’anagrafe: comunicare l’eventuale cambio di residenza o domicilio digitale (PEC) evita problemi di notifica.
  3. Tenere traccia delle nuove normative: leggi come la Legge di Bilancio vengono aggiornate ogni anno, quindi conviene verificare se ci sono nuove definizioni agevolate o stralci automatici.

Difese e strategie legali nel dettaglio

In questa sezione approfondiamo le difese disponibili e le strategie per impugnare o definire il debito, con un focus sul punto di vista del contribuente insegnante.

A. Impugnazione degli atti di riscossione

A.1 Avviso di accertamento e avviso bonario

Gli avvisi di accertamento (emessi dall’Agenzia delle Entrate) devono contenere l’indicazione della motivazione, dei presupposti di fatto e di diritto, del tributo, delle sanzioni e degli interessi. Il contribuente può aderire alla conciliazione o all’accertamento con adesione entro 15 giorni dalla notifica, ottenendo una riduzione delle sanzioni. In mancanza di accordo, si può presentare ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni.

Per gli avvisi bonari (comunicazioni di irregolarità a seguito di controllo automatizzato), è possibile pagare entro 30 giorni con riduzione delle sanzioni. Se l’avviso bonario non viene pagato o impugnato, segue l’iscrizione a ruolo.

A.2 Cartella di pagamento

La cartella è un atto esecutivo che segue l’iscrizione a ruolo. Va impugnata entro 60 giorni per motivi di merito (inesistenza del debito, prescrizione, competenza) o formali (omessa notifica della cartella precedente). È opportuno contestare subito l’assenza di delega del funzionario o l’omissione della firma. La Cassazione ha legittimato l’uso della cartella non firmata se spedita via PEC, ma le eccezioni vanno sollevate tempestivamente .

A.3 Intimazione di pagamento

L’intimazione di pagamento è l’atto che precede le procedure esecutive e riunisce più cartelle. Va impugnata entro 60 giorni; in caso contrario i vizi precedenti non possono più essere fatti valere . L’impugnazione permette di chiedere la sospensione.

A.4 Pignoramento presso terzi

Il pignoramento presso terzi va notificato al debitore e al terzo (banca, datore di lavoro). Se manca la notifica al debitore, l’atto è inesistente . Il contribuente può impugnare il pignoramento innanzi al giudice dell’esecuzione entro 20 giorni dalla notifica. Le somme pignorate sono indisponibili e il terzo deve versarle all’Agente della Riscossione. È possibile chiedere la riduzione del pignoramento dimostrando che incide in maniera eccessiva sui mezzi di sussistenza.

A.5 Fermo amministrativo e ipoteca

Il preavviso di fermo può essere contestato perché non costituisce atto esecutivo e perché il veicolo può essere strumento indispensabile . La stessa contestazione vale per l’iscrizione ipotecaria quando l’atto non indica il debito in modo sufficiente o non sono rispettati i limiti di proporzionalità.

B. Contestazioni bancarie: anatocismo, usura e clausole vessatorie

B.1 Verifica del TAEG e del tasso soglia

Nei contratti di finanziamento e mutuo, l’insegnante deve verificare che il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) non superi il tasso soglia usurario. Il calcolo include tutti gli oneri connessi (commissioni, spese di istruttoria, premi assicurativi); se il tasso pattuito supera il limite, l’art. 1815 c.c. prevede che non sono dovuti interessi e il mutuatario deve restituire solo il capitale. La Corte ha ribadito che l’usurarietà si valuta al momento della pattuizione .

B.2 Clausole di capitalizzazione degli interessi

Se il contratto prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi senza una clausola espressa e precedente al 2000, questa è nulla e può essere contestata . Anche per i contratti successivi, la delibera CICR del 2000 richiede che la periodicità sia la stessa per interessi attivi e passivi; in mancanza la clausola è nulla .

B.3 Ammortamento alla francese e anatocismo

L’ammortamento “alla francese” (quota di interessi decrescente e quota capitale crescente) non costituisce anatocismo. La Cassazione ha chiarito che gli interessi inclusi nelle rate sono calcolati solo sul capitale residuo e non su interessi non pagati . Pertanto, non si può chiedere la nullità del contratto per questo motivo.

C. Strategie stragiudiziali

C.1 Trattativa con l’Agente della Riscossione

Il debitore può richiedere una rateizzazione straordinaria se dimostra un temporaneo stato di difficoltà e allega la documentazione reddituale. In presenza di più cartelle, si può proporre un piano di rientro che preveda rate crescenti fino a 10 anni. L’adesione sospende le procedure cautelari.

C.2 Saldo e stralcio o transazione fiscale

In sede stragiudiziale è possibile negoziare con il fisco un saldo e stralcio fuori dalle previsioni normative, proponendo il pagamento in unica soluzione di una percentuale del debito. Questa soluzione è più comune nelle procedure concorsuali (piano del consumatore, concordato minore), dove il giudice omologa la transazione fiscale. La transazione fiscale consente di ridurre tributi, sanzioni e interessi, ma deve essere approvata dall’Agenzia delle Entrate.

C.3 Accordo con la banca: rinegoziazione, saldo e stralcio, piani di rientro

Con gli istituti di credito si possono avviare trattative per rinegoziare il tasso d’interesse o la durata del finanziamento, sospendere temporaneamente le rate (moratoria) o proporre un saldo e stralcio. Alcune banche accettano la chiusura della posizione a fronte del pagamento di una somma inferiore al debito nominale, soprattutto se il rischio di insolvenza è elevato. È consigliabile farsi assistere da un esperto per ottenere condizioni vantaggiose.

D. Strumenti alternativi e procedure di sovraindebitamento

D.1 Piano del consumatore

Il piano del consumatore permette di proporre al giudice un progetto di pagamento dei debiti sostenibile, basato sul reddito futuro. È destinato a persone fisiche che non svolgono attività d’impresa o che svolgono attività professionale senza un’organizzazione d’impresa. Non richiede l’approvazione dei creditori; il giudice omologa il piano se ritiene che garantisca una soddisfazione maggiore rispetto alla liquidazione . Ad esempio, un insegnante privato può proporre di pagare il 50 % del debito in cinque anni, dimostrando la propria capacità reddituale e offrendo garanzie (come un sostegno familiare).

D.2 Concordato minore

Il concordato minore si rivolge a imprenditori minori e professionisti con Partita IVA che svolgono attività in forma organizzata. Consiste in un accordo con i creditori che prevede la soddisfazione, anche parziale, dei debiti mediante risorse interne o esterne. Le proposte devono rispettare l’ordine delle cause legittime di prelazione: non si possono trattare nello stesso modo creditori privilegiati e chirografari . La Cassazione ha ritenuto inammissibile un concordato che non rispetta le priorità, con conseguente revoca dell’omologazione .

D.3 Liquidazione controllata e esdebitazione

Quando non è possibile proporre un piano sostenibile, il debitore può chiedere la liquidazione controllata, analoga alla liquidazione dei beni nel fallimento. In questo caso i beni del debitore vengono venduti per soddisfare i creditori; al termine il debitore meritevole può ottenere l’esdebitazione che cancella i debiti residui. La Cassazione ha precisato che chi non ha beneficiato dell’esdebitazione nella precedente procedura fallimentare non può ottenerla nuovamente tramite il CCII .

D.4 Composizione negoziata della crisi d’impresa

Per gli insegnanti che svolgono attività d’impresa in forma più strutturata (ad esempio scuole private, centri di formazione), la composizione negoziata è un percorso finalizzato a evitare l’insolvenza. Con l’assistenza di un esperto nominato dalla Camera di Commercio, l’imprenditore avvia trattative con i creditori per ristrutturare il debito, cedere l’azienda o stipulare accordi. La procedura è volontaria e non prevede l’automatico blocco delle azioni esecutive, ma consente di chiedere al tribunale misure protettive.

Errori comuni da evitare e consigli pratici

  1. Ignorare gli atti di riscossione: non aprire una PEC o una raccomandata può costare caro. Se scadono i termini per impugnare, il debito diventa definitivo.
  2. Pagare senza verificare: prima di versare è opportuno controllare se l’atto contiene errori formali, se l’imposta è prescritta o se sono applicati tassi usurari.
  3. Aspettare l’ultimo giorno: la presentazione di un ricorso o di una domanda di rottamazione richiede documenti e dati; ridurre i tempi aumenta il rischio di errori.
  4. Non aggiornare la residenza o la PEC: un cambio di domicilio non comunicato può comportare notifiche presso il vecchio indirizzo, con perdita della possibilità di difesa.
  5. Affrontare la banca da soli: la rinegoziazione o l’opposizione alle clausole illegittime necessita di competenze tecniche. Le banche dispongono di uffici legali specializzati: è consigliabile essere assistiti da un professionista.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Principali termini e norme della riscossione

Atto/ProceduraRiferimento normativoTermine per agireNote
Avviso di accertamentoart. 43 DPR 600/1973 (imposte dirette); art. 57 DPR 633/1972 (IVA)Ricorso entro 60 ggPossibile adesione con riduzione sanzioni
Cartella di pagamentoart. 25 e 26 DPR 602/1973Ricorso entro 60 ggNotifica tramite ufficiale, posta o PEC
Intimazione di pagamentoart. 50 DPR 602/1973Ricorso entro 60 ggRiassume più cartelle; mancata impugnazione cristallizza il debito
Pignoramento presso terziart. 72‑bis DPR 602/1973Ricorso entro 20 ggDeve essere notificato a debitore e terzo; omissione rende l’atto inesistente
Fermo amministrativoart. 86 DPR 602/1973Ricorso entro 30 ggImpugnabile subito; il veicolo può essere sbloccato se strumento necessario
Iscrizione ipotecariaart. 77 DPR 602/1973Ricorso entro 30 ggPreavviso valido anche senza indicare l’immobile
Rottamazione‑quinquiesLegge 199/2025Domanda entro 30 aprile 2026Pagamento in un’unica soluzione o fino a 54 rate

Tabella 2 – Tipologie di procedura di sovraindebitamento

ProceduraDestinatariNecessità di approvazione creditoriDurata indicativaEffetto finale
Piano del consumatoreConsumatori e professionisti senza organizzazione d’impresaNon è richiesta approvazione; il giudice valuta la convenienza3–5 anni (di norma)Esdebitazione residua
Concordato minoreProfessionisti con Partita IVA, micro-imprenditoriServe l’approvazione dei creditori secondo il principio di maggioranzaVariabile (solitamente 5 anni)Liberazione parziale o totale dal debito
Liquidazione controllataDebitori senza piano sostenibileNon applicabile (si vendono i beni)1–2 anniEsdebitazione dopo vendita dei beni
Esdebitazione del debitore incapienteDebitori senza beni né redditiNon prevista; richiede meritevolezzaImmediataCancellazione totale del debito residuale

Tabella 3 – Giurisprudenza recente di interesse

PronunciaOggettoPrincipio stabilitoRiferimento
Cass. ord. 6/2026Pignoramento presso terziDeve essere notificato anche al debitore, pena inesistenzaIusletter (2026)
Cass. ord. 7156/2025Preavviso di fermoÈ impugnabile; il veicolo strumentale può essere sbloccatoDirittoPratico (2025)
Cass. ord. 25456/2025Preavviso di ipotecaNon occorre indicare l’immobile; basta indicare il debitoAvvocatoAndreani (2025)
Cass. ord. 18274/2025Notifica cartellaLa notifica è valida anche con errori di indirizzo se l’atto è conosciutoBrocardi (2025)
Cass. ord. 29048/2025Notifica via PECLa cartella in PDF è valida; non serve p7mAvvocatoAndreani (2025)
Cass. ord. 27460/2025Anatocismo bancarioPer i contratti pre-2000 serve pattuizione espressaStudio Scognamiglio (2025)
Cass. ord. 32706/2025UsuraL’usura si valuta al momento della pattuizioneDiritto del Risparmio (2025)
Cass. ord. 24197/2025Ammortamento alla franceseNon costituisce anatocismoDirittobancario (2025)
Cass. ord. 30108/2025Esdebitazione post fallimentoNon si può chiedere nuova esdebitazione per debiti di precedente proceduraUnijuris (2025)

FAQ: domande frequenti (15 +) e risposte

Di seguito una selezione di domande frequenti che gli insegnanti privati indebitati rivolgono ai professionisti dello Studio Monardo.

1. Ho ricevuto un’intimazione di pagamento: ho soltanto cinque giorni per pagare?
L’intimazione concede cinque giorni per pagare o per richiedere una rateizzazione. Tuttavia, il termine per impugnare l’atto e contestare i vizi è di 60 giorni . È consigliabile consultare subito un professionista per valutare se fare ricorso o aderire alla rottamazione.

2. Posso ancora impugnare la cartella se non ho mai ricevuto l’avviso?
Se non hai ricevuto la cartella o se la notifica presenta gravi irregolarità (ad esempio indirizzo sbagliato e mancanza di conoscenza dell’atto), puoi impugnare la successiva intimazione e dedurre l’omessa notifica . Devi però rispettare il termine di 60 giorni dalla notifica dell’intimazione.

3. Cos’è la rottamazione‑quinquies e come posso aderire?
È una definizione agevolata introdotta dalla Legge 199/2025 per i debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Presenti domanda entro il 30 aprile 2026 e paghi solo il capitale e le spese, in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali . È aperta anche a chi è decaduto dalle precedenti rottamazioni.

4. Posso aderire alla rottamazione se ho già una rateizzazione in corso?
Sì, puoi estinguere la rateizzazione ordinaria e aderire alla rottamazione, beneficiando dello stralcio di interessi e sanzioni. Tuttavia, dovrai pagare integralmente la nuova definizione nei termini previsti.

5. Se salto una rata della rottamazione cosa succede?
La decadenza dalla rottamazione avviene al mancato pagamento di una rata con un ritardo superiore a cinque giorni; in tal caso, l’intero debito residuo viene recuperato con interessi e sanzioni, senza possibilità di rientrare .

6. Ho un’auto che utilizzo per raggiungere i miei allievi: come posso evitare il fermo amministrativo?
Se ricevi un preavviso di fermo, puoi impugnarlo sostenendo che il veicolo è strumentale alla tua attività lavorativa. Devi dimostrarlo con prove concrete (contratti, fatture, dichiarazioni dei clienti) e chiedere al giudice la sospensione .

7. La banca ha applicato anatocismo sul mio conto professionale: è legittimo?
Dipende dalla data del contratto. Per i rapporti anteriori al 2000 l’anatocismo è nullo se non c’è un’espressa clausola scritta . Per i contratti successivi occorre che interessi attivi e passivi siano capitalizzati con la stessa periodicità .

8. L’ammortamento alla francese è usurario o illegittimo?
No, la Cassazione ha stabilito che l’ammortamento alla francese non costituisce anatocismo e che l’usura va valutata al momento dell’accordo . È comunque opportuno verificare il TAEG e confrontarlo con il tasso soglia.

9. Posso presentare un piano del consumatore se ho debiti sia con il fisco sia con la banca?
Sì, il piano del consumatore consente di comprendere tutti i debiti (tributari, bancari, personali). Occorre rivolgersi a un OCC e presentare al giudice un piano che garantisca ai creditori una soddisfazione maggiore rispetto alla liquidazione .

10. Come si svolge il concordato minore?
Si presenta al tribunale, tramite un OCC, una proposta di ristrutturazione che indica le percentuali di pagamento e l’apporto di eventuali terzi. I creditori votano; se la maggioranza accetta e il piano rispetta le prelazioni , il giudice omologa il concordato.

11. La liquidazione controllata comporta la perdita di tutti i beni?
La liquidazione prevede la vendita dei beni del debitore, ma sono esclusi i beni indispensabili per la vita familiare e l’esercizio della professione. Al termine, se il debitore è meritevole, ottiene l’esdebitazione totale dei debiti residui.

12. Posso ottenere l’esdebitazione se sono già fallito in passato?
No: secondo la Cassazione, chi non ha beneficiato dell’esdebitazione nella precedente procedura concorsuale non può ottenerla di nuovo per gli stessi debiti .

13. È possibile impugnare una cartella ricevuta via PEC in PDF?
In generale la notifica tramite PEC di un file PDF non firmato digitalmente è valida . Puoi contestare la notifica solo se dimostri che il file è alterato o non proveniente dall’ente.

14. Cosa succede se non impugno l’intimazione di pagamento entro 60 giorni?
Il debito diventa definitivo e non potrai più contestare le cartelle sottostanti . Potrai chiedere solo rateizzazione o definizione agevolata.

15. Posso unire più debiti in un’unica procedura di sovraindebitamento?
Sì: sia il piano del consumatore sia il concordato minore permettono di raggruppare tutti i debiti. È necessario includere l’elenco completo dei creditori e indicare l’importo dovuto. L’OCC verifica la correttezza dei dati.

16. I miei debiti sono inferiori a 1.000 euro: possono essere annullati automaticamente?
Se il debito è stato affidato alla riscossione tra il 2000 e il 2015 e rientra nei criteri della legge di Bilancio 2023, può essere annullato d’ufficio (salvo eccezioni) . Occorre verificare se si tratta di tributi esclusi (multe stradali, aiuti di Stato, IVA all’importazione).

17. In caso di difficoltà temporanea, posso chiedere alla banca una sospensione delle rate?
Molte banche prevedono la possibilità di sospendere fino a 12 mesi il pagamento delle rate (moratoria), soprattutto in presenza di eventi eccezionali. La richiesta deve essere motivata e corredata da documenti che attestino la riduzione del reddito.

18. Come funziona la composizione negoziata della crisi per un micro-imprenditore?
Si presenta domanda alla Camera di Commercio tramite il portale nazionale. Viene nominato un esperto che assiste l’imprenditore nelle trattative con creditori e banche. L’obiettivo è stipulare accordi per la ristrutturazione del debito o la cessione dell’azienda.

19. Che differenza c’è tra saldo e stralcio e rottamazione?
Il saldo e stralcio prevede il pagamento di una percentuale del debito (in base all’ISEE) con stralcio del residuo. La rottamazione invece consente di pagare l’intero importo dovuto a titolo di imposta senza interessi e sanzioni . Attualmente è attiva solo la rottamazione‑quinquies.

20. Quali documenti servono per avviare un piano del consumatore o un concordato minore?
Bisogna fornire: elenco dei creditori, descrizione analitica dei debiti, documentazione reddituale e patrimoniale, ultime dichiarazioni dei redditi, elenco delle spese essenziali, eventuali garanzie offerte. Un OCC assiste nella redazione e nella presentazione al tribunale.

Simulazioni pratiche e esempi numerici

Per comprendere meglio l’impatto delle soluzioni illustrate, analizziamo alcune simulazioni realistiche.

Caso 1: Debito fiscale da 15.000 euro con cartelle dal 2018 al 2022

Un insegnante privato riceve più cartelle per complessivi 15.000 euro tra IRPEF non pagata e contributi INPS. La notifica dell’intimazione di pagamento avviene il 15 febbraio 2026. Il professionista consulta lo Studio Monardo che effettua le seguenti valutazioni:

  1. Verifica che tutte le cartelle siano state notificate regolarmente e che il debito non sia prescritto.
  2. Analizza la possibilità di aderire alla rottamazione‑quinquies: il debito rientra nel periodo 2000‑2023; quindi, si può presentare la domanda entro il 30 aprile 2026. Il calcolo mostra che su 15.000 euro circa 4.500 euro sono interessi e sanzioni. Aderendo alla rottamazione, l’insegnante dovrà pagare solo il capitale (10.500 euro) più le spese di notifica, con risparmio di 4.500 euro.
  3. Piani di pagamento: l’insegnante sceglie di pagare in 54 rate bimestrali (27 rate annuali) da circa 400 euro ciascuna, con interessi annui del 3 % dal 1° agosto 2026.
  4. Lo studio prepara la domanda online e richiede la sospensione delle procedure esecutive.

Caso 2: Pignoramento del conto corrente per debito di 8.000 euro

Un insegnante con debito IRAP riceve, il 10 gennaio 2026, un avviso dalla banca di avvenuto pignoramento del conto. Lo studio verifica che non è stata notificata alcuna copia del pignoramento al debitore. Grazie all’ordinanza 6/2026 della Cassazione , si propone immediatamente ricorso al giudice tributario per far dichiarare l’inesistenza dell’atto. Il giudice accoglie il ricorso e annulla il pignoramento. Di conseguenza, le somme tornano disponibili e si procede a una rateizzazione ordinaria del debito.

Caso 3: Sovraindebitamento con debiti misti (fisco e banca)

Un insegnante privato accumula 40.000 euro di debiti fiscali e 30.000 euro di debiti bancari. I redditi annuali si attestano sui 18.000 euro. Dopo aver pagato una rottamazione precedente è decaduto e non riesce più a far fronte ai pagamenti. Lo studio avvia una procedura di piano del consumatore:

  1. Si presentano tutte le cartelle e le posizioni bancarie all’OCC.
  2. Si formula un piano quinquennale che prevede il pagamento del 30 % del debito complessivo (21.000 euro), grazie al supporto di un familiare che versa 5.000 euro come contributo esterno.
  3. Il giudice valuta che la proposta è più conveniente della liquidazione e la omologa. Tutte le azioni esecutive sono sospese e, al termine, i debiti residui vengono cancellati.

Caso 4: Contratto di mutuo con tasso usurario

Un insegnante stipula nel 2020 un mutuo a tasso fisso con TAEG del 9 %, in un periodo in cui il tasso soglia era dell’8 %. Il professionista si accorge dell’irregolarità e, con l’assistenza dello studio, avvia un’azione di nullità della clausola per usura. Secondo la giurisprudenza, l’usura si valuta al momento della stipula ; il tasso supera il limite e dunque si chiede la restituzione degli interessi pagati e l’applicazione del tasso legale. La banca preferisce transare riconoscendo un rimborso di 3.000 euro.

Conclusione e call to action

La posizione di un insegnante privato indebitato non è mai semplice. L’insieme di normative fiscali, bancarie e concorsuali rende difficile orientarsi senza una guida qualificata. Abbiamo visto che:

  • gli atti di riscossione devono rispettare forme e tempi precisi; la notifica irregolare può annullare pignoramenti e fermo ;
  • gli strumenti di definizione agevolata come la rottamazione‑quinquies consentono di ridurre notevolmente l’esposizione, ma richiedono attenzione ai termini ;
  • in presenza di difficoltà economiche profonde esistono soluzioni di sovraindebitamento (piano del consumatore e concordato minore) che permettono di chiudere con tutti i debiti, salvaguardando la dignità e la continuità dell’attività ;
  • la giurisprudenza recente offre spunti per contestare anatocismo, usura, preavvisi di fermo e ipoteca .

Agire tempestivamente è l’unico modo per difendersi efficacemente e tutelare il proprio patrimonio. Ricordiamo che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff hanno maturato una lunga esperienza nel diritto bancario e tributario e sono in grado di:

  • analizzare gli atti in tempi rapidi;
  • proporre ricorsi e richieste di sospensione;
  • trattare con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e con le banche;
  • predisporre piani del consumatore e concordati minori;
  • assistere nelle procedure di composizione negoziata della crisi.

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La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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