Introduzione
Essere un piccolo imprenditore alimentare in Italia significa destreggiarsi ogni giorno tra produzione, adempimenti sanitari, gestione del personale e una concorrenza sempre più agguerrita. Non sorprende che molti titolari di negozi di alimentari, ristoranti, pizzerie o laboratori artigianali si ritrovino con debiti fiscali o bancari: bastano un trimestre con fatturato in calo, l’arrivo di nuove tasse o un controllo dell’Agenzia delle Entrate per mettere in crisi la cassa dell’azienda. Pignoramenti di conto corrente, iscrizioni ipotecarie, fermi amministrativi dei veicoli di consegna e intimazioni di pagamento sono strumenti di riscossione che possono bloccare l’attività, svuotare il conto o impedire la circolazione dei mezzi. Chi lavora nel settore alimentare non può permettersi di improvvisare: occorre conoscere i propri diritti, i tempi della riscossione e soprattutto le soluzioni legali per contenere i danni e ripartire.
Questo articolo, aggiornato a gennaio 2026, ha un taglio giuridico‑divulgativo e affronta in modo dettagliato (oltre diecimila parole) le regole della riscossione, le sentenze più recenti, le procedure per impugnare cartelle e pignoramenti e gli strumenti straordinari per sistemare i debiti (rottamazione, rateizzazione, piani del consumatore, concordati minori, esdebitazione del debitore incapiente, composizione negoziata). Tutte le indicazioni sono accompagnate da riferimenti normativi e giurisprudenziali tratti da fonti ufficiali (Corte di Cassazione, Corte costituzionale, D.P.R., D.Lgs., circolari dell’Agenzia delle Entrate e della riscossione) e da esempi pratici pensati per un titolare di attività alimentare.
Chi può aiutarti: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista con molti anni di esperienza, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano su tutto il territorio nazionale. Lo studio è specializzato in diritto bancario e tributario, è gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012 e Codice della crisi) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 . Grazie a queste qualifiche lo studio fornisce:
- Analisi dell’atto: verifica della regolarità delle cartelle esattoriali, degli avvisi di accertamento, dei preavvisi di fermo e dei pignoramenti. Individuazione di vizi di notifica o di prescrizione.
- Ricorsi e sospensioni: predisposizione di ricorsi al giudice tributario o all’autorità giudiziaria ordinaria per contestare cartelle, intimazioni, ipoteche, fermi e pignoramenti; richiesta di sospensione delle procedure esecutive.
- Trattative e piani di rientro: negoziazione con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e con le banche per ottenere rateizzazioni, transazioni fiscali, accordi di ristrutturazione del debito o soluzioni stragiudiziali.
- Procedure di sovraindebitamento: predisposizione di piani del consumatore, concordati minori, accordi di ristrutturazione e istanze di esdebitazione per imprenditori agricoli, imprese alimentari non fallibili e consumatori.
- Composizione negoziata della crisi d’impresa: assistenza completa nella presentazione dell’istanza, predisposizione del piano e negoziazione con i creditori.
Ricevere un atto esattoriale o un’azione della banca è un evento da non sottovalutare: la tempestività è fondamentale. Agire nei tempi giusti consente di sospendere le procedure, di contenere gli interessi e, talvolta, di azzerare il debito. Se hai ricevuto un atto di riscossione o temi di riceverlo, contatta immediatamente l’Avv. Monardo: una consulenza preliminare può evitare errori irreparabili.
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1 Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Dal pignoramento esattoriale al nuovo Codice della crisi: quadro generale
La disciplina della riscossione coattiva è contenuta principalmente nel D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. Gli articoli 72, 72‑bis e 72‑ter disciplinano il pignoramento di crediti verso terzi. L’art. 72‑bis consente all’Agente della riscossione (Agenzia delle Entrate‑Riscossione, d’ora in avanti “ADER”) di notificare al terzo (ad esempio la banca) un ordine di pagamento in favore del concessionario. Il terzo deve versare le somme già scadute entro sessanta giorni dalla notifica e pagare alle scadenze le somme future . L’atto deve essere notificato sia al terzo sia al debitore; se il terzo non adempie, l’ADR deve procedere con il pignoramento ordinario ex art. 543 c.p.c. . Questa forma speciale di pignoramento si perfeziona senza l’intervento del giudice: il pagamento del terzo esaurisce la procedura .
L’art. 72‑bis è stato oggetto di numerose sentenze della Corte di Cassazione, tra cui spiccano:
- Cass. civ., Sez. III, 27 ottobre 2025, n. 28520: la Corte ha stabilito che la banca terza pignorata deve trattenere e versare non solo il saldo presente al momento della notifica ma anche le somme che entrano nel conto nei sessanta giorni successivi, estendendo così gli effetti del pignoramento .
- Cass. civ., Sez. III, 16 novembre 2025, n. 30214: la Suprema Corte ha chiarito che il mancato pagamento entro 60 giorni da parte del terzo comporta l’automatica inefficacia del vincolo pignoratizio, senza necessità di opposizione o intervento del giudice; l’agente della riscossione deve procedere con un nuovo pignoramento ordinario . La sospensione dei termini disposta dal decreto “Cura Italia” non si applica ai pagamenti del terzo .
L’esecuzione forzata comprende anche il pignoramento ordinario disciplinato dal codice di procedura civile. L’art. 492 c.p.c. impone all’ufficiale giudiziario di intimare al debitore di astenersi da atti di disposizione sui beni pignorati e di nominare un domicilio legale . La forma del pignoramento deve rispettare requisiti sostanziali e procedurali: la mancata notifica al debitore può determinare l’inesistenza dell’atto . La Cassazione ha ribadito che l’atto di pignoramento, anche se speciale, va notificato al debitore; in mancanza l’esecuzione è nulla .
Dal 2022 le procedure di sovraindebitamento originariamente previste dalla Legge 3/2012 sono state integralmente recepite nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), d.lgs. 14/2019. La normativa si applica a consumatori, lavoratori autonomi e piccoli imprenditori non assoggettabili alle procedure concorsuali. L’art. 65 CCII consente ai debitori non fallibili (individuati nell’art. 2, comma 1, lettera c) di proporre soluzioni per il sovraindebitamento; l’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) svolge le funzioni di commissario o liquidatore e può accedere alle banche dati per redigere le relazioni . Il d.lgs. 136/2024 (c.d. “Correttivo Ter”) ha ulteriormente semplificato le procedure e confermato il principio del favor debitoris, superando le restrizioni iniziali e ampliando la tutela dei debitori .
1.2 Cartelle, avvisi e intimazioni: quali atti impugnare
L’avviso di accertamento e la cartella di pagamento sono gli atti con cui l’Agenzia delle Entrate e l’ADER formalizzano la pretesa fiscale. In caso di mancato pagamento della cartella trascorsi 60 giorni, l’ADER può iniziare l’esecuzione forzata (pignoramento, ipoteca, fermo). Se l’esecuzione non viene avviata entro un anno, l’agente deve notificare un avviso di intimazione (art. 50 D.P.R. 602/1973), concedendo al contribuente 5 giorni per pagare . Questa intimazione cristallizza la pretesa: la Cassazione (ordinanze n. 6436/2025, 20476/2025 e 28706/2025) ha affermato che la mancata impugnazione dell’intimazione impedisce al contribuente di eccepire la prescrizione o altri vizi . L’intimazione, pur non espressamente citata nell’elenco degli atti impugnabili di cui all’art. 19 D.Lgs. 546/1992, è equiparata all’avviso di mora: deve essere impugnata entro 60 giorni .
L’elenco degli atti impugnabili davanti alla Corte di giustizia tributaria comprende l’avviso di accertamento, l’avviso di liquidazione, il provvedimento irrogativo di sanzioni, la cartella di pagamento, l’avviso di mora, l’iscrizione di ipoteca, il fermo amministrativo e altri atti che incidono sul rapporto tributario . Dal 2025 l’orientamento giurisprudenziale ha incluso anche l’intimazione di pagamento . Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica (art. 21 D.Lgs. 546/1992) ; la riforma del processo tributario (D.Lgs. 175/2024) abrogherà l’art. 21 dal 1° gennaio 2026, ma per tutto il 2025 continua a valere il termine di 60 giorni .
1.3 Misure cautelari: ipoteca, fermo amministrativo e pignoramento
Ipoteca – L’art. 77 D.P.R. 602/1973 prevede che, decorso inutilmente il termine di cui all’art. 50, l’ADER possa iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio del credito . L’agente può iscrivere l’ipoteca anche per finalità meramente cautelari (art. 77, comma 1‑bis), purché il debito complessivo non sia inferiore a 20.000 € . Prima di procedere deve inviare una comunicazione preventiva con un termine di 30 giorni per pagare . La Cassazione ha affermato che l’iscrizione ipotecaria è impugnabile ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera e‑bis del D.Lgs. 546/1992; è sospesa dalla presentazione di una domanda di rateizzazione o definizione agevolata, fino al suo rigetto o alla decadenza per mancato pagamento .
Fermo amministrativo – L’art. 86 D.P.R. 602/1973 consente all’ADER di iscrivere un fermo sui beni mobili registrati (auto, moto, veicoli commerciali). Prima di iscriverlo deve inviare un preavviso che concede 30 giorni per regolarizzare la posizione . Il preavviso indica la targa e le cartelle/avvisi in sospeso e invita espressamente il debitore a pagare . Se il contribuente non paga o non rateizza entro 30 giorni, il fermo è iscritto al Pubblico registro automobilistico . Sono previste esclusioni: non si può iscrivere il fermo se il veicolo è strumentale all’attività d’impresa o se è utilizzato per trasportare persone con disabilità . Il pagamento della prima rata di un piano di rateizzazione o definizione agevolata sospende l’efficacia del fermo . La Corte costituzionale, con la sentenza n. 52/2024, ha dichiarato incostituzionale la revoca automatica della patente per la circolazione con veicolo sottoposto a fermo .
Pignoramento esattoriale e ordinario – La procedura speciale di pignoramento ex art. 72‑bis richiede la notifica dell’atto al debitore e al terzo, con ordine di pagamento entro 60 giorni . L’atto può essere redatto da un dipendente dell’ADER e produce gli effetti di un pignoramento: obbliga il terzo a versare le somme dovute alle scadenze e crea un vincolo conservativo sui crediti . In caso di inottemperanza, l’agente deve ricorrere al pignoramento ordinario (art. 72, comma 2) . La Cassazione ha precisato che la mancata notifica al debitore determina l’inesistenza del pignoramento e che il termine di 60 giorni è perentorio: decorso inutilmente, il vincolo perde efficacia .
1.4 Rottamazioni e definizioni agevolate (Legge di Bilancio 2026)
La legge di bilancio 2026 ha introdotto la rottamazione‑quinquies, un nuovo strumento di definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione. Possono aderire i contribuenti con debiti affidati all’ADER tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 . La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026; nelle 20 giorni successive l’ADER pubblicherà i moduli e, dopo la scadenza, comunicherà l’importo dovuto e il piano di pagamento . Il contribuente può scegliere fino a 54 rate bimestrali (circa 9 anni): le prime tre rate scadranno il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026; dall’anno successivo si pagheranno sei rate l’anno; l’interesse è fissato al 3% . La rottamazione sospende i termini di prescrizione e le procedure esecutive: l’ADER non può intraprendere nuovi pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi e deve sospendere quelli in corso . È fondamentale notare che la decadenza scatta in caso di mancato pagamento di due rate (non più cinque giorni come nel precedente rottamazione‑quater) .
Rispetto alla rottamazione‑quater introdotta dalla legge 197/2022 (che riguardava i debiti affidati fino al 30 giugno 2022), la quinquies estende l’arco temporale fino al 31 dicembre 2023 e aumenta il numero delle rate da 18 a 54 . Il decreto fiscale del 2023 e i provvedimenti del 2024 hanno prorogato diverse scadenze: la legge 18/2024 ha differito al 15 marzo 2024 il pagamento delle prime due rate della rottamazione‑quater e la legge 100/2023 ha concesso una proroga di tre mesi per i contribuenti delle zone alluvionate .
1.5 Rateizzazione e discarico automatico dei ruoli
L’art. 19 D.P.R. 602/1973 consente di rateizzare i debiti iscritti a ruolo. Il decreto legislativo 110/2024 ha ampliato le facoltà di rateizzazione: oggi il contribuente può richiedere fino a 72 rate mensili per debiti fino a 120.000 €, 84 rate per debiti tra 120.000 e 500.000 € e 120 rate (10 anni) per importi superiori . La rateizzazione ordinaria (72 rate) è concessa in presenza di temporanea situazione di obiettiva difficoltà; quella straordinaria (120 rate) richiede gravi difficoltà economiche documentate. Il mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio .
Il medesimo D.Lgs. 110/2024 ha introdotto il discarico automatico dei carichi non riscossi: dal 1° gennaio 2025 l’agente deve discaricare d’ufficio i carichi non recuperati entro cinque anni dall’affidamento (salvo crediti assistiti da pronuncia giudiziale favorevole), impedendo ulteriori azioni esecutive e lasciando all’ente creditore la possibilità di riscuotere autonomamente . Inoltre, l’estratto di ruolo non è più impugnabile se non si dimostra un pregiudizio concreto (fermo, ipoteca, pignoramento) .
1.6 Procedimenti di sovraindebitamento e strumenti giudiziari
Il Codice della crisi prevede tre principali procedure per i debitori non fallibili: piano del consumatore, concordato minore e esdebitazione del debitore incapiente. Tutte richiedono l’intervento dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e l’omologazione del giudice.
Piano del consumatore – È rivolto a persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale. Gli articoli 12‑bis e 12‑ter CCII disciplinano la procedura: il debitore presenta una proposta di pagamento parziale dei debiti, asseverata da un professionista; il giudice verifica meritevolezza e fattibilità e può sospendere le procedure esecutive . Se omologato, il piano diventa vincolante per tutti i creditori e impedisce nuove azioni esecutive.
Concordato minore – È destinato a piccoli imprenditori non soggetti a fallimento. La Cassazione ha chiarito che non si può derogare all’ordine di preferenza tra i creditori: un piano che paga il creditore ipotecario al 100 % e gli altri privilegiati al 5 % è inammissibile, in quanto viola gli artt. 2740 e 2741 c.c. e la parità di trattamento . L’art. 74 CCII non consente deroghe se non espressamente previste dalla legge. .
Esdebitazione – L’art. 14‑terdecies CCII permette la liberazione dai debiti residui dopo la liquidazione dei beni, a condizione che il debitore abbia cooperato e non abbia beneficiato di esdebitazione nei precedenti otto anni. Il debitore incapiente, privo di patrimonio o reddito, può ottenere l’esdebitazione immediata una sola volta (art. 14‑quaterdecies). Requisiti essenziali sono la meritevolezza (assenza di dolo o colpa grave) e la incapienza; anche un piccolo reddito non esclude l’accesso se resta al di sotto dell’assegno sociale . Il debitore deve destinare ai creditori almeno il 10 % di eventuali utilità sopravvenute nei quattro anni successivi e non può aver già ottenuto l’esdebitazione .
1.7 Composizione negoziata e transazione fiscale
Il D.L. 118/2021 (convertito nella L. 147/2021) ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa, ora inserita nel Codice della crisi agli artt. 12‑25 CCII. L’istituto è accessibile a imprenditori in crisi o in semplice squilibrio patrimoniale e mira a trovare un accordo con i creditori sotto la guida di un esperto nominato dalla Camera di commercio. Le modifiche del d.lgs. 136/2024 hanno:
- esteso l’accesso anche in caso di squilibrio patrimoniale e non solo di crisi (art. 12);
- imposto all’esperto l’aggiornamento del curriculum (art. 13);
- vietato alle banche di revocare automaticamente le linee di credito per il solo fatto della composizione (artt. 16 e 18);
- ampliato i documenti da presentare con l’istanza (art. 17);
- ridotto il quorum per gli accordi al 60 % e introdotto la transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate (art. 23) .
Il tribunale può omologare l’accordo anche contro il voto contrario dell’Erario (cram down fiscale) se la proposta è più conveniente della liquidazione. La Sezione I civile della Cassazione ha riconosciuto la possibilità di omologare un accordo nonostante l’opposizione dell’Agenzia delle Entrate, purché siano rispettate condizioni quali: non essere un piano meramente liquidatorio; la rilevanza dei voti del fisco ai fini del raggiungimento del quorum; il pagamento di almeno il 40 % dei crediti fiscali o il sostegno dei creditori privati per almeno il 25 %; e la convenienza rispetto alla liquidazione .
2 Cosa accade dopo la notifica di un atto: procedura passo‑passo
Ricevere una cartella di pagamento, un’intimazione di pagamento, un preavviso di fermo, un ipoteca o un pignoramento è un momento delicato per qualsiasi imprenditore alimentare. In questa sezione descriviamo le fasi successive alla notifica e i relativi termini, distinguendo i vari atti.
2.1 Cartella di pagamento
- Verifica della notifica – Controlla la data di notifica (raccomandata, PEC o consegna a mani). I 60 giorni per pagare o impugnare decorrono dalla ricezione . Se la notifica è avvenuta a un indirizzo errato o a una persona non autorizzata, il provvedimento è nullo.
- Controllo dei dati – Verifica che la cartella indichi l’imposta dovuta, gli interessi, le sanzioni e le spese. Accertati che il ruolo sia stato formato correttamente e che la cartella non sia prescritta. La prescrizione varia: 10 anni per imposte erariali, 5 anni per tributi locali e contributi previdenziali, 3 anni per il bollo auto .
- Valutazione delle difese – In presenza di vizi (mancata notifica dell’avviso di accertamento, errori nei calcoli, prescrizione, decadenza), è possibile proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni . Il ricorso deve contenere i fatti, i motivi di diritto e l’eventuale richiesta di sospensione .
- Richiesta di sospensione – Per evitare l’avvio di pignoramenti o ipoteche durante il giudizio, chiedi al giudice tributario la sospensione dell’atto (art. 47 D.Lgs. 546/92) oppure presenta un’istanza di sospensione in autotutela all’ADER.
- Rateizzazione o rottamazione – Se la cartella è corretta ma l’importo è elevato, valuta la rateizzazione (art. 19) o la rottamazione (quinquies/quater). Chiedere la rateizzazione sospende le procedure cautelari ; aderire alla rottamazione sospende i termini di prescrizione e le azioni esecutive .
2.2 Avviso di intimazione (art. 50 D.P.R. 602/73)
- Tempistiche – L’intimazione viene notificata quando la cartella non è stata pagata e l’ADER deve avviare l’esecuzione. Concede 5 giorni per adempiere .
- Impugnazione – Nonostante non sia espressamente elencata tra gli atti impugnabili, la giurisprudenza la equipara all’avviso di mora: la Cassazione ha stabilito che deve essere impugnata entro 60 giorni, altrimenti il debito si cristallizza .
- Verifiche preliminari – Controlla se la cartella originaria è stata notificata, se il termine annuale tra cartella e intimazione è rispettato e se l’importo non è prescritto. È possibile eccepire la decadenza se l’intimazione è stata notificata oltre un anno dopo la cartella .
- Azioni – Presenta ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni; richiedi la sospensione dell’esecuzione; valuta rateizzazione o rottamazione.
2.3 Preavviso di fermo e fermo amministrativo
- Ricezione del preavviso – L’ADER invia un preavviso che contiene targa, importi dovuti e cartelle. Il debitore ha 30 giorni per pagare, rateizzare o impugnare . Se il debito non supera 20.000 €, l’agenzia può iscrivere solo il fermo; per importi superiori può iscrivere ipoteca .
- Verifica della strumentalità – Se il veicolo è necessario all’attività (ad esempio furgone per consegne o auto per trasporto a domicilio), si può richiedere la non iscrizione del fermo dimostrando la strumentalità entro 30 giorni . Il fermo non si applica ai veicoli per disabili.
- Impugnazione – Il preavviso e il fermo sono impugnabili ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 546/1992. Occorre contestare entro 60 giorni il preavviso (o il fermo se già iscritto) deducendo vizi di notifica, prescrizione o strumentalità del veicolo. Ricorda che l’omessa impugnazione comporta la cristallizzazione del debito.
- Rateizzazione e rottamazione – La presentazione di un piano di rateizzazione o di una domanda di rottamazione sospende l’efficacia del fermo e consente la circolazione del veicolo . Pagata la prima rata, l’ADER deve annotare la sospensione al PRA.
2.4 Ipoteca esattoriale
- Comunicazione preventiva – L’ADER deve inviare una comunicazione con un termine di 30 giorni per pagare, rateizzare o contestare . L’ipoteca può essere iscritta per debiti superiori a 20.000 € o a titolo cautelare se l’importo complessivo non è inferiore a tale soglia .
- Verifiche – Controlla se il termine di 60 giorni dalla cartella è decorso, se la somma non supera i 20.000 € e se il preavviso è stato notificato correttamente. Se l’importo totale non supera il 5 % del valore dell’immobile, l’iscrizione è obbligatoria ma la procedura deve seguire le regole di espropriazione immobiliare .
- Impugnazione – L’ipoteca è impugnabile davanti alla Corte di giustizia tributaria (art. 19, comma 1, lettera e‑bis). È sospesa dalla richiesta di rateizzazione o rottamazione . Occorre allegare la prova dell’eventuale strumentalità dell’immobile all’attività (ad esempio magazzino o negozio) per contestare la sproporzione della misura.
2.5 Pignoramento esattoriale (art. 72‑bis)
- Notifica dell’atto – L’ADER invia al terzo debitore (banca, datore di lavoro, committente) un ordine di pagamento, notificato anche al contribuente. L’atto contiene l’indicazione del credito e l’ordine di pagare entro 60 giorni per le somme già esigibili e alle scadenze per quelle future . Deve contenere il riferimento al ruolo e alla cartella.
- Controllo della notifica – La mancata notifica al debitore rende l’atto inesistente . Se non hai ricevuto la notifica, puoi contestare l’esistenza stessa del pignoramento.
- Effetti – Il terzo deve pagare entro 60 giorni le somme disponibili e versare alle scadenze quelle future. La Cassazione ha confermato che l’obbligo riguarda anche gli accrediti successivi alla notifica e che il pignoramento resta efficace fino allo spirare del termine .
- Inefficacia per mancato pagamento – Se il terzo non paga, il vincolo si estingue automaticamente e l’ADER deve attivare un pignoramento ordinario . Non è necessario presentare opposizione per far valere l’inefficacia, ma è consigliabile proporre reclamo ex art. 630 c.p.c. per evitare contestazioni .
- Difese – È possibile contestare il pignoramento per vizi di notifica, per mancanza del titolo, per errata indicazione dell’importo o per prescrizione. Per i pignoramenti di stipendio o pensione è possibile chiedere al giudice dell’esecuzione di ridurre la quota pignorata nei limiti di legge (art. 545 c.p.c.).
3 Difese e strategie legali
Di fronte a cartelle, intimazioni, fermi, ipoteche e pignoramenti, il titolare di un’attività alimentare dispone di diverse strategie di difesa. La scelta dipende dalla tipologia di debito, dall’entità dell’importo, dalla presenza di vizi procedurali e dalla capacità di pagamento. In questa sezione approfondiamo le principali difese e i relativi fondamenti normativi.
3.1 Impugnazione degli atti e opposizione all’esecuzione
Ricorso tributario – Gli atti tributari (avviso di accertamento, cartella, intimazione, ipoteca, fermo) si impugnano davanti alla Corte di giustizia tributaria. Il termine per il ricorso è di 60 giorni dalla notifica . Il ricorso deve contenere i motivi di fatto e di diritto, essere notificato all’ente impositore tramite PEC o servizio postale e depositato telematicamente. In caso di vizi della cartella (prescrizione, decadenza, errore di persona, mancanza di motivazione) il giudice può annullare totalmente l’atto.
Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) – Quando il debitore contesta il diritto del creditore a procedere (ad esempio contesta l’esistenza del debito o la prescrizione), può proporre opposizione all’esecuzione. L’opposizione si propone con citazione avanti al giudice competente prima dell’inizio dell’esecuzione, oppure con ricorso al giudice dell’esecuzione se il pignoramento è già iniziato . Il giudice può sospendere l’esecuzione se ricorrono gravi motivi.
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) – Se l’atto di pignoramento contiene vizi formali (mancata notifica, errori di trascrizione, mancanza di firma), occorre proporre opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni dalla notifica o dalla conoscenza del vizio . Questa azione consente di far dichiarare la nullità del pignoramento o dell’atto esecutivo.
Reclamo ex art. 630 c.p.c. – Alcuni vizi (ad esempio il mancato deposito degli atti entro i termini nei pignoramenti immobiliari) comportano l’inefficacia del pignoramento. La Cassazione ha chiarito che il rimedio è il reclamo ex art. 630 c.p.c., non l’opposizione ex art. 617 .
3.2 Sospensione e annullamento in autotutela
L’ADER e l’Agenzia delle Entrate hanno il potere di annullare o correggere in autotutela atti illegittimi. L’istanza di autotutela non sospende i termini per il ricorso ma può risultare utile per ottenere rapidamente l’annullamento di cartelle palesemente errate (ad esempio cartelle pagate o prescritte). È possibile chiedere la sospensione amministrativa dell’atto: l’ADER può sospendere l’esecuzione se il contribuente dimostra la sussistenza di un errore, la presenza di una pronuncia giudiziale favorevole o l’adesione a una definizione agevolata. La sospensione può durare fino alla definizione della controversia.
3.3 Rateizzazione
La rateizzazione consente di diluire il debito nel tempo e di sospendere le misure cautelari. Come visto, l’art. 19 D.P.R. 602/1973 prevede 72 rate per importi fino a 120.000 €, 84 rate per debiti fino a 500.000 € e 120 rate per importi superiori . Il pagamento di cinque rate anche non consecutive comporta la decadenza e il ripristino delle misure cautelari. È possibile richiedere una rateizzazione straordinaria presentando documentazione che attesti la grave difficoltà economica (bilanci, dichiarazioni fiscali, estratti conto). La rateizzazione può essere combinata con la sospensione del fermo o dell’ipoteca .
3.4 Rottamazione e definizioni agevolate
La rottamazione‑quinquies consente di estinguere i debiti affidati all’ADER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 senza versare sanzioni né interessi di mora. Il contribuente paga l’imposta e un interesse ridotto al 3 %; il numero massimo di rate è 54 . L’istanza deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 e il mancato pagamento di due rate comporta la decadenza . È possibile scegliere un pagamento in unica soluzione; in questo caso il debito è estinto più velocemente e si evitano interessi. La rottamazione sospende le procedure esecutive e gli interessi di mora, consente il rilascio del DURC e l’annotazione di regolarità .
La rottamazione si affianca ad altre definizioni agevolate: ad esempio, la definizione agevolata delle liti pendenti (art. 1, commi 186‑205, L. 197/2022) che consente di chiudere i contenziosi tributari pagando una percentuale variabile dell’imposta, e la definizione agevolata degli avvisi bonari (art. 1, commi 153‑159, L. 197/2022). Questi strumenti riducono sanzioni e interessi e possono essere valutati con il supporto di un professionista.
3.5 Transazione fiscale e cram down
Nell’ambito delle procedure di composizione negoziata e del concordato minore è possibile proporre una transazione fiscale. La legge consente al tribunale di approvare la transazione anche contro il voto contrario del fisco (cram down) se la proposta è più conveniente rispetto alla liquidazione . Questa opzione è particolarmente utile per le imprese alimentari che intendono proseguire l’attività e che necessitano della continuità aziendale. La proposta deve prevedere un pagamento adeguato dei crediti fiscali (almeno il 40 %) o l’approvazione di una quota qualificata di creditori privati (25 % del totale). La documentazione da predisporre è complessa e richiede il supporto di un professionista esperto in diritto tributario e fallimentare.
3.6 Procedimenti di sovraindebitamento
I piccoli imprenditori del settore alimentare possono accedere alle procedure di sovraindebitamento per ottenere la ristrutturazione o l’esdebitazione. Le principali alternative sono:
- Piano del consumatore – Consente di proporre ai creditori un piano di pagamento sostenibile. È riservato ai debitori che hanno contratto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale. La Cassazione ha escluso che il socio garante dei debiti della propria società possa accedere al piano del consumatore, perché il debito è funzionale all’attività e non personale .
- Concordato minore – Riservato alle imprese non fallibili e ai lavoratori autonomi. Deve rispettare l’ordine di prelazione tra i creditori; la Cassazione ha dichiarato inammissibile un piano che prevede il pagamento integrale del creditore ipotecario e solo il 5 % degli altri privilegiati . Il giudice può omologare il concordato nonostante l’opposizione del fisco se la proposta è conveniente (cram down).
- Accordo di ristrutturazione – Prevede la conclusione di un accordo con i creditori assistito dall’OCC. Può includere la transazione fiscale e deve essere approvato dal giudice.
- Liquidazione controllata – Alternativa alla procedura, consente la liquidazione dell’intero patrimonio con successiva esdebitazione.
- Esdebitazione del debitore incapiente – Il debitore persona fisica privo di patrimonio può ottenere l’esdebitazione immediata una sola volta. È necessario dimostrare la meritevolezza e la incapienza; eventuali utilità sopravvenute entro quattro anni devono essere destinate per almeno il 10 % ai creditori .
3.7 Composizione negoziata della crisi d’impresa
Per l’imprenditore alimentare che gestisce un ristorante, un bar o un’attività commerciale organizzata, la composizione negoziata può rappresentare una via per evitare il fallimento e mantenere l’attività. La procedura è volontaria e prevede:
- Nomina dell’esperto – Il debitore presenta domanda sul portale designato; la Camera di commercio nomina un esperto che assiste le parti .
- Documentazione – Occorre depositare bilanci degli ultimi tre esercizi, elenco dei creditori, elenco dei contratti in corso, plan di risanamento e ogni documento previsto dall’art. 17 CCII .
- Misure protettive – L’imprenditore può chiedere la pubblicazione nel registro delle imprese e ottenere l’interruzione delle azioni esecutive; durante la negoziazione le banche non possono revocare linee di credito . L’esperto redige relazioni periodiche; la durata massima della procedura è 240 giorni, prorogabile.
- Esiti – La composizione può sfociare in un accordo con i creditori, in un concordato minore, in un accordo di ristrutturazione o, se fallisce, nella liquidazione controllata. Il d.lgs. 136/2024 ha abbassato il quorum per l’accordo al 60 % e ha introdotto la possibilità di transazioni fiscali .
3.8 Errori comuni da evitare
- Ignorare le notifiche – Non ritirare una raccomandata o un atto notificato via PEC non fa scomparire il problema. La notifica si perfeziona comunque e i termini per impugnare decorrono.
- Trascurare i termini – I ricorsi tributari, le opposizioni e le domande di rottamazione hanno termini perentori (in genere 60 giorni). Un giorno di ritardo comporta l’inammissibilità.
- Pagare parzialmente senza accordo – Versare spontaneamente un acconto senza rateizzazione o rottamazione non sospende l’esecuzione e può essere considerato semplice acconto . È necessario un piano formalizzato.
- Trasferire beni a familiari – Gli atti di disposizione compiuti in pendenza di debiti possono essere revocati come atti in frode ai creditori. Meglio valutare procedure legittime come i piani del consumatore o l’esdebitazione.
- Sottovalutare la strumentalità – Non dimostrare la strumentalità del veicolo o dell’immobile può portare alla conferma del fermo o dell’ipoteca. È essenziale raccogliere prove (contratti, fatture, registri di carico/scarico) e allegarle al ricorso.
- Confondere le procedure – Rateizzazione, rottamazione, accordi di ristrutturazione, composizione negoziata e sovraindebitamento hanno regole e effetti diversi. Una valutazione errata può comportare la decadenza o l’insuccesso della procedura.
4 Strumenti alternativi alla riscossione coattiva
4.1 Rateizzazione (Art. 19 D.P.R. 602/73)
La rateizzazione permette di diluire il debito con l’ADER e di sospendere le azioni cautelari. La tabella seguente sintetizza i limiti introdotti dal D.Lgs. 110/2024 .
| Importo del debito | Numero massimo di rate mensili | Normativa |
|---|---|---|
| Fino a 120.000 € | 72 (6 anni) | Art. 19 D.P.R. 602/73, come modificato dal D.Lgs. 110/2024 |
| 120.000 € – 500.000 € | 84 | Art. 19 D.P.R. 602/73 |
| Oltre 500.000 € | 120 (10 anni) | Art. 19 D.P.R. 602/73 |
Il contribuente deve dimostrare la temporanea o grave situazione di difficoltà economica; la decadenza scatta se si omettono cinque rate. La richiesta può essere presentata telematicamente e comporta la sospensione di fermi e ipoteche .
4.2 Rottamazione‑quinquies e altre definizioni agevolate
La tabella seguente riepiloga le principali caratteristiche della rottamazione‑quinquies .
| Aspetto | Descrizione |
|---|---|
| Debiti ammessi | Carichi affidati all’ADER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 |
| Scadenza della domanda | 30 aprile 2026 |
| Numero massimo di rate | 54 rate bimestrali (9 anni) |
| Interessi | 3 % annuo |
| Sanzioni e interessi di mora | Cancellati |
| Decadenza | Mancato pagamento di due rate |
| Effetti sulla riscossione | Sospensione delle azioni esecutive; DURC regolare |
Oltre alla rottamazione, restano in vigore la definizione agevolata delle liti pendenti, degli avvisi bonari e l’adesione a transazioni fiscali. Ogni misura ha requisiti specifici; è opportuno valutare con un professionista la convenienza e le tempistiche.
4.3 Piani del consumatore e concordati minori (CCII)
Per i titolari di attività alimentari non fallibili, il piano del consumatore e il concordato minore rappresentano strumenti per ristrutturare i debiti preservando l’attività. La tabella seguente sintetizza le differenze.
| Procedura | Destinatari | Caratteristiche principali | Sentenze rilevanti |
|---|---|---|---|
| Piano del consumatore | Persone fisiche con debiti contratti per scopi non imprenditoriali | Presentazione di un piano con pagamento parziale dei debiti; omologazione obbligatoria per i creditori; sospensione delle esecuzioni . | Cass. 29746/2025: il socio garante di debiti societari non può accedere al piano del consumatore . |
| Concordato minore | Piccoli imprenditori non fallibili e lavoratori autonomi | Piano di ristrutturazione dei debiti; rispetto dell’ordine di prelazione (artt. 2740‑2741 c.c.); necessita del voto dei creditori e dell’omologazione del giudice. | Cass. 28574/2025: il piano che privilegia il creditore ipotecario al 100 % e offre solo il 5 % agli altri privilegiati è inammissibile . |
| Esdebitazione del debitore incapiente | Debitori privi di patrimonio o reddito | Permette la cancellazione totale dei debiti; richiede meritevolezza e incapacità di pagamento; obbligo di destinare parte delle utilità future ai creditori . | Tribunale di Brindisi 2 aprile 2025: solo la colpa grave esclude l’accesso all’esdebitazione . |
4.4 Composizione negoziata e transazione fiscale
Le imprese alimentari che vogliono preservare la continuità dell’attività possono attivare la composizione negoziata. La procedura permette di negoziare con i creditori sotto la supervisione di un esperto nominato dalla Camera di commercio, di accedere a misure protettive e di proporre una transazione fiscale. Il d.lgs. 136/2024 ha esteso l’accesso, vietato la revoca automatica di linee di credito e facilitato la transazione . Se l’accordo è più conveniente della liquidazione, il tribunale può omologarlo nonostante l’opposizione dell’Erario . Questa procedura è consigliata per imprese strutturate (es. ristoranti, panifici con personale) che vogliono continuare l’attività.
5 Domande frequenti (FAQ)
- Cosa succede se non pago entro 60 giorni dalla cartella di pagamento?
- Trascorso il termine, l’ADER può avviare l’esecuzione forzata (pignoramento, ipoteca o fermo). Se non intraprende azioni entro un anno, deve notificare un avviso di intimazione .
- L’intimazione di pagamento è sempre impugnabile?
- Sì. La Cassazione ha equiparato l’intimazione all’avviso di mora: deve essere impugnata entro 60 giorni, altrimenti il credito si cristallizza e non si possono più eccepire vizi .
- Posso contestare un pignoramento ex art. 72‑bis senza aver ricevuto la notifica?
- Sì. La mancata notifica al debitore rende l’atto inesistente. È possibile proporre opposizione agli atti esecutivi o reclamo per far dichiarare l’inesistenza e ottenere la restituzione delle somme .
- La banca può trattenere solo il saldo disponibile al momento del pignoramento?
- No. La Cassazione ha stabilito che la banca deve trattenere e versare all’ADER anche gli accrediti che entrano nel conto entro 60 giorni dalla notifica .
- Cosa accade se il terzo non paga entro 60 giorni nel pignoramento ex art. 72‑bis?
- Il vincolo perde efficacia automaticamente e l’ADER deve procedere con pignoramento ordinario .
- Quanto tempo ho per impugnare un preavviso di fermo?
- Il preavviso concede 30 giorni per pagare, rateizzare o impugnare. È consigliabile contestare l’atto entro 60 giorni dalla notifica, deducendo vizi di notifica o l’esclusione per veicolo strumentale .
- Il fermo si applica anche ai veicoli utilizzati per le consegne?
- No, se si dimostra che il veicolo è strumentale all’attività. La legge prevede l’esclusione per i veicoli indispensabili all’impresa o al lavoro professionale .
- Quando posso chiedere la rateizzazione?
- In qualsiasi momento dopo la notifica della cartella o dell’intimazione. La richiesta sospende le azioni cautelari; il numero massimo di rate dipende dall’importo del debito .
- Cosa devo fare per aderire alla rottamazione‑quinquies?
- Presentare la domanda entro il 30 aprile 2026, indicando i debiti da definire e le eventuali pendenze giudiziarie. L’ADER comunicherà l’importo e il piano di pagamento. Pagata la prima rata, si sospendono le procedure .
- Cosa succede se salto due rate della rottamazione?
- Perdi i benefici della definizione agevolata; le somme versate sono considerate acconto e riprendono le procedure esecutive .
- Le procedure di sovraindebitamento si applicano anche agli imprenditori alimentari?
- Sì, se non sono soggetti a fallimento (es. ditte individuali, piccole società artigiane). Possono accedere al piano del consumatore (se i debiti sono personali) o al concordato minore (se i debiti sono aziendali). Possono ottenere la sospensione delle esecuzioni e, in caso di incapienza, l’esdebitazione .
- Il socio che ha prestato garanzia per un debito societario può accedere al piano del consumatore?
- No. La Cassazione ha precisato che il debito derivante da una garanzia prestata per finalità imprenditoriali non può essere qualificato come debito da consumatore .
- Il preavviso di ipoteca è impugnabile?
- Sì. L’art. 77 prevede un preavviso di 30 giorni. La Cassazione ha riconosciuto l’impugnabilità del preavviso e dell’ipoteca ex art. 19 D.Lgs. 546/92; la misura è sospesa dalla presentazione della domanda di rateizzazione .
- Posso cumulare rateizzazione e rottamazione?
- È possibile chiedere la rateizzazione per i carichi che non rientrano nella rottamazione; per i carichi inclusi nella rottamazione la rateizzazione è già prevista. Se si decade dalla rateizzazione, si può aderire alla rottamazione se i termini lo consentono.
- Cosa succede se l’ADER non deposita gli atti nei termini?
- Secondo la Cassazione (sentenza n. 28513/2025), l’omesso deposito delle copie conformi dei titoli entro i termini nei pignoramenti immobiliari rende l’atto inefficace; il rimedio è il reclamo ex art. 630 c.p.c. .
- Come dimostrare la strumentalità del veicolo o dell’immobile?
- Occorre fornire documenti che attestino l’utilizzo del bene per l’attività (libro cespiti, fatture di acquisto, polizza assicurativa a uso professionale, autorizzazioni sanitarie, contratto di locazione del magazzino). La prova va presentata con il ricorso o in sede amministrativa entro 30 giorni dalla notifica del preavviso .
- Qual è la differenza tra pignoramento ordinario e pignoramento esattoriale?
- Nel pignoramento ordinario (art. 543 c.p.c.) il creditore deve citare in giudizio il terzo e il debitore; il giudice fissa un’udienza e, con ordinanza, assegna le somme. Nel pignoramento esattoriale (art. 72‑bis) l’ADER invia un ordine di pagamento diretto al terzo e il pignoramento si perfeziona con il pagamento; non è richiesta l’udienza .
- Posso sospendere un fermo già iscritto?
- Sì. Il pagamento della prima rata di un piano di rateizzazione o di una definizione agevolata sospende il fermo . È possibile chiedere al giudice la sospensione per gravi motivi (es. veicolo strumentale).
- Cosa devo fare per attivare la composizione negoziata?
- Occorre presentare un’istanza sul portale istituzionale, allegando bilanci, elenco dei creditori e un piano di risanamento. La Camera di commercio nominerà un esperto; durante la procedura è possibile chiedere misure protettive e proporre una transazione fiscale .
- Come funziona l’esdebitazione del debitore incapiente?
- Il debitore persona fisica privo di patrimonio o reddito può chiedere l’esdebitazione immediata; deve dimostrare la meritevolezza (niente frodi o colpa grave) e non aver già beneficiato della misura. Se entro quattro anni ottiene un’eredità o altri beni, deve destinare almeno il 10 % ai creditori .
6 Simulazioni pratiche per un alimentarista indebitato
Per comprendere meglio l’applicazione delle regole, proponiamo alcune simulazioni basate su situazioni comuni per un titolare di attività alimentare. Le cifre sono indicative.
6.1 Pignoramento esattoriale su conto corrente
Scenario: la signora Carla gestisce una bottega alimentare e ha un debito fiscale di 12.000 € relativo all’IVA. Non avendo pagato la cartella, riceve un pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis notificato alla banca e a lei stessa. Al momento della notifica il saldo del conto è 5.000 €; nei 60 giorni successivi l’attività incassa altri 4.000 €.
Analisi:
- La banca deve bloccare e versare all’ADER i 5.000 € presenti e anche i successivi 4.000 €, fino a concorrenza del credito .
- Se la banca non versa entro 60 giorni, il pignoramento perde efficacia e l’ADER deve procedere con pignoramento ordinario .
- Carla può contestare il pignoramento se non ha ricevuto la notifica o se la cartella è prescritta, proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. entro 20 giorni dalla notifica. Può anche chiedere una rateizzazione per sospendere la procedura.
6.2 Preavviso di fermo su veicolo aziendale
Scenario: la società “Sapori di Calabria Srl”, che gestisce un negozio di gastronomia con consegna a domicilio, riceve un preavviso di fermo per un debito di 15.000 €. Il fermo riguarda un furgone refrigerato utilizzato per le consegne.
Analisi:
- Il preavviso concede 30 giorni per pagare o rateizzare . La società può dimostrare che il furgone è strumentale all’attività alimentare: l’iscrizione del fermo non è consentita per i veicoli indispensabili .
- Presentando documenti (libro cespiti, fatture di carburante, autorizzazioni sanitarie) la società può evitare il fermo. In alternativa, può richiedere la rateizzazione; il pagamento della prima rata sospende il fermo .
- Se il fermo viene comunque iscritto, è impugnabile entro 60 giorni. Durante il contenzioso è possibile chiedere al giudice la sospensione urgente per evitare la paralisi dell’attività.
6.3 Adesione alla rottamazione‑quinquies
Scenario: il signor Marco, titolare di un bar, ha diversi ruoli iscritti a ruolo per un totale di 40.000 € (IVA e contributi INPS) affidati all’ADER tra il 2015 e il 2022. Vuole aderire alla rottamazione‑quinquies.
Calcolo dei costi:
- Marco presenta la domanda entro il 30 aprile 2026. L’ADER comunica che l’imposta dovuta (al netto di sanzioni e interessi di mora) è 28.000 €. Marco sceglie di pagare in 54 rate bimestrali. L’interesse del 3 % annuo si applica sul debito residuo; il piano dura 9 anni.
- Le prime tre rate (31 luglio, 30 settembre, 30 novembre 2026) saranno di circa 1.200 € ciascuna. Dall’anno successivo pagherà sei rate l’anno, con importo decrescente man mano che il debito si riduce .
- Se salta due rate, perde i benefici e i versamenti fatti sono considerati acconto . Per questo è essenziale valutare la sostenibilità del piano prima di aderire.
6.4 Accesso al piano del consumatore
Scenario: la signora Luisa, che gestisce una piccola rosticceria, ha debiti personali per 20.000 € (prestiti personali e arretrati di imposte) e debiti aziendali per 10.000 €. I debiti personali derivano da spese familiari e non da investimenti aziendali.
Soluzione:
- Luisa può accedere al piano del consumatore per i debiti personali. Prepara con l’OCC una proposta che prevede il pagamento del 40 % dei debiti in cinque anni. Il giudice verifica la meritevolezza, sospende eventuali procedure esecutive e omologa il piano .
- I debiti aziendali possono essere gestiti tramite un concordato minore o con un piano di rientro con l’ADER. Se i debiti sono modesti, potrebbe integrarne il pagamento nel piano del consumatore.
6.5 Esdebitazione del debitore incapiente
Scenario: il signor Roberto, ex titolare di un negozio di frutta, ha chiuso l’attività e non possiede beni né redditi significativi. Ha debiti fiscali per 8.000 € e bancari per 5.000 €. Vive con un modesto reddito di lavoro occasionale.
Analisi:
- Roberto può chiedere l’esdebitazione del debitore incapiente: deve dimostrare di non avere patrimonio e di non aver agito con dolo o colpa grave . Il tribunale, con l’ausilio dell’OCC, può concedere la cancellazione dei debiti. Se nei quattro anni successivi ottiene un’eredità o un premio, dovrà destinare almeno il 10 % ai creditori .
7 Conclusione
Per un alimentarista con debiti il contesto normativo della riscossione è complesso ma offre numerose vie di uscita. L’analisi delle norme e delle pronunce più recenti ha evidenziato alcuni punti fermi:
- Il pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis consente all’ADER di agire rapidamente, ma richiede la notifica al debitore e al terzo e perde efficacia se il terzo non paga entro 60 giorni .
- L’intimazione di pagamento è un atto impugnabile: chi non reagisce entro 60 giorni non potrà più contestare la cartella .
- Il preavviso di fermo e l’ipoteca sono preceduti da comunicazioni che concedono 30 giorni per mettersi in regola ; i veicoli strumentali e gli immobili indispensabili all’attività hanno tutele speciali .
- La rottamazione‑quinquies e le rateizzazioni offrono piani di pagamento dilazionati e consentono di sospendere le azioni esecutive .
- Le procedure di sovraindebitamento e la composizione negoziata permettono di ristrutturare i debiti e continuare l’attività, ma richiedono il rispetto delle regole e l’assistenza di un professionista .
L’esperienza dimostra che la peggiore strategia è l’inazione. Ignorare cartelle, intimazioni o pignoramenti porta alla cristallizzazione del debito, alla perdita dei diritti di difesa e all’aggravamento delle misure cautelari. Agire tempestivamente, verificare i vizi degli atti, valutare le soluzioni più adatte (rateizzazione, rottamazione, piani del consumatore, concordati minori, esdebitazione, composizione negoziata) e farsi affiancare da professionisti esperti sono i passi indispensabili per difendersi da fisco e banche.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare sono al tuo fianco in ogni fase: dalla semplice analisi dell’atto alla predisposizione del ricorso, dalla richiesta di sospensione alla negoziazione con l’ADER e le banche, fino alla presentazione di piani del consumatore o concordati minori. Il suo studio, grazie al ruolo di Gestore della crisi da sovraindebitamento, professionista fiduciario di un OCC ed esperto negoziatore della crisi d’impresa , offre competenze uniche e soluzioni concrete.
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