Introduzione
Avere un’azienda di giardinaggio o lavorare come manutentore del verde comporta costi importanti: acquisti di attrezzature e mezzi, fatture per piante e materiale, versamenti di tributi e contributi. Quando le entrate non bastano e le rate con fornitori o banche iniziano ad accumularsi, il giardiniere con debiti rischia di essere travolto dalle azioni di riscossione. Una cartella esattoriale, un preavviso di ipoteca o un decreto ingiuntivo possono portare rapidamente a pignoramenti dei conti, ipoteche sui beni o fermi amministrativi se non si reagisce per tempo. La situazione diventa ancor più delicata quando il creditore è il Fisco o una banca: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha poteri molto incisivi e gli istituti bancari possono iscrivere ipoteche o promuovere azioni esecutive con estrema rapidità.
Perché è importante conoscere le proprie difese:
- Rischio di perdere mezzi indispensabili – molti giardinieri lavorano con camion, furgoni e attrezzature costose. Un fermo amministrativo impedisce di utilizzare il veicolo e può bloccare l’attività.
- Sanzioni e interessi elevati – i carichi iscritti a ruolo comprendono spesso more e sanzioni che gonfiano il debito: sapere quando è possibile eliminarle (ad es. con una definizione agevolata) permette di risparmiare.
- Termini per le impugnazioni – la normativa fiscale prevede tempi stretti per proporre ricorso o chiedere la sospensione della riscossione; perdere i termini significa subire l’esecuzione senza poter contestare.
- Strumenti alternativi – rottamazioni, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, esdebitazione sono strumenti previsti dal diritto italiano per consentire ai debitori meritevoli di pagare il dovuto nel tempo o addirittura ottenere la cancellazione dei debiti.
L’aiuto dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
Affrontare contestazioni fiscali o pignoramenti bancari da soli può essere rischioso. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono specializzati nel tutelare debitori e contribuenti in tutta Italia:
- Avvocato cassazionista: può assistere e rappresentare i clienti anche innanzi alla Corte di Cassazione.
- Coordina un network nazionale di professionisti esperti in diritto bancario e tributario per offrire consulenze specialistiche in ogni regione.
- Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia.
- Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC): può assistere il debitore nei procedimenti di ristrutturazione dei debiti o liquidazione controllata.
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: abilitato a seguire la composizione negoziata per imprese in crisi.
Grazie a queste competenze l’Avv. Monardo può esaminare gli atti di riscossione, contestare vizi di notifica o di merito, predisporre ricorsi al giudice tributario o civile, avviare trattative con banche e Agenzia della Riscossione, studiare piani di rientro personalizzati, proporre ricorsi cautelari per sospendere pignoramenti e ipoteche e valutare soluzioni giudiziali o stragiudiziali come i piani del consumatore o la liquidazione controllata. Per ogni situazione il suo studio elabora una strategia su misura.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
Le fonti normative
Il fenomeno del sovraindebitamento del giardiniere – o, più in generale, del lavoratore autonomo con piccola impresa – è disciplinato da diverse norme:
- D.Lgs. 14/2019 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), in vigore a pieno regime dal 15 luglio 2022, che ha sostituito la legge 3/2012. L’articolo 2 definisce il sovraindebitamento come «lo stato di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore o dell’imprenditore agricolo che non è soggetto alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure concorsuali» .
- Articolo 67 CCII (procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore): consente al consumatore sovraindebitato di proporre un piano di ristrutturazione specificando tempi e modalità di pagamento. Il ricorso deve contenere l’elenco dei creditori, dei beni e dei redditi e può prevedere la soddisfazione parziale dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati con moratoria fino a due anni .
- Articolo 69 CCII (condizioni soggettive ostative): preclude l’accesso alle procedure di sovraindebitamento a chi abbia già ottenuto l’esdebitazione nei cinque anni precedenti o due volte nel complesso, o abbia causato il sovraindebitamento con colpa grave, dolo o frode. Stabilisce anche che il creditore che ha violato le regole di merito creditizio (art. 124‑bis TUB) o ha aggravato la posizione del debitore non può contestare la convenienza del piano .
- Articolo 70 CCII (apertura e omologazione del piano del consumatore): prevede la pubblicazione del piano sul sito del tribunale o del Ministero della Giustizia, la facoltà dei creditori di presentare osservazioni entro venti giorni e permette al giudice di sospendere le azioni esecutive per garantire la fattibilità del piano. L’omologazione avviene con sentenza se il piano appare idoneo a soddisfare i creditori in misura non inferiore alla liquidazione controllata .
- Articolo 71 CCII (esecuzione del piano): impone al debitore di compiere tutti gli atti necessari per l’esecuzione del piano omologato. L’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) vigila sull’esatto adempimento, segnala le difficoltà e riferisce al giudice ogni sei mesi .
- Articolo 72 CCII (revoca della sentenza di omologazione): consente al giudice di revocare l’omologazione su istanza di un creditore, dell’OCC o del pubblico ministero se il debitore ha aumentato o diminuito il passivo con dolo o colpa grave, ha sottratto o dissimulato attivo oppure non adempie agli obblighi previsti dal piano. La revoca può essere richiesta entro sei mesi dalla relazione finale e non pregiudica i diritti acquistati dai terzi .
- Articolo 283 CCII (esdebitazione dell’incapiente): consente al debitore persona fisica privo di patrimonio o redditi (debitore incapiente) di ottenere la cancellazione immediata dei debiti, a condizione che si tratti del primo tentativo e che la situazione non sia stata causata da dolo o colpa grave .
- Decreto legislativo 13 gennaio 2025 n. 13 (correttivo ter): ha introdotto l’art. 283‑bis che permette l’esdebitazione immediata differita per il debitore incapiente: se durante i tre anni successivi alla chiusura non riceve donazioni o eredità, il giudice dichiara l’esdebitazione; in caso contrario, le somme acquisite vanno versate ai creditori .
- Legge 27/2025 (“Decreto Crisi e Rilancio”): ha introdotto la transazione fiscale agevolata permettendo la rottamazione dei debiti fiscali sotto 100 000 € fino a 144 rate ed ha digitalizzato la piattaforma presso le Camere di Commercio per la composizione negoziata .
- Legge di Bilancio 2026 (L. Bilancio 2026): ha introdotto la Rottamazione‑quinquies, nuova definizione agevolata delle cartelle per debiti affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. È possibile estinguere i debiti pagando solo capitale e spese di notifica, senza sanzioni, interessi di mora o aggio . La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026, il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in un massimo di 54 rate bimestrali con interessi del 3 % dal 1° agosto 2026 ; l’adesione sospende i termini di prescrizione ed esclude nuove azioni esecutive fino alla scadenza della prima rata .
Giurisprudenza recente
Negli ultimi anni la Cassazione e i tribunali italiani hanno delineato i confini della responsabilità del debitore e del creditore nelle procedure di sovraindebitamento e nelle controversie bancarie:
- Cass. civ. 24 luglio 2025 n. 21048 – in tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la Corte ha precisato che la negligenza della banca nell’erogazione del credito non esclude la grave colpa del consumatore. Il giudice deve valutare separatamente la condotta del creditore e quella del debitore; se quest’ultimo ha concorso con colpa grave a creare l’indebitamento, può essere escluso dall’esdebitazione .
- Cass. civ. 22 luglio 2025 n. 20725 – la Suprema Corte ha stabilito che il creditore bancario può contestare la convenienza del piano solo se ha compiuto tutte le verifiche di merito creditizio (art. 124‑bis TUB). L’omissione di ulteriori controlli non è di per sé colpevole; occorre valutare caso per caso .
- Cass. civ. 22 luglio 2025 n. 20672 – ha ribadito che il creditore che, violando le regole sul merito creditizio, abbia contribuito al sovraindebitamento del consumatore non può contestare la convenienza del piano, ma può eccepire la legittimità della procedura .
- Tribunale di Ferrara, decreto 5 novembre 2024 – applicando l’art. 283 CCII come modificato dai correttivi, il giudice ha sottolineato che l’esdebitazione immediata è alternativa alla liquidazione controllata e che occorre interpretare sistematicamente i limiti di reddito per evitare applicazioni eccessivamente restrittive .
- Tribunale di Rimini, sentenza 18 aprile 2025 – ha concesso l’esdebitazione immediata a un fideiussore incapiente, ritenendo che l’aver garantito la società familiare non integra colpa grave. La Cassazione, con ordinanza n. 22074/2025, ha confermato che la condotta del debitore va valutata con riferimento all’assenza di dolo o colpa grave .
Le novità fiscali 2025‑2026
Oltre alle procedure concorsuali, negli ultimi anni il legislatore è intervenuto con misure di “pace fiscale”:
- Definizione agevolata 2023‑2024 (Rottamazione‑quater): ha consentito di estinguere le cartelle affidate entro il 30 giugno 2022 pagando solo il capitale. Molti contribuenti, però, sono decaduti per mancato pagamento delle rate.
- Definizione agevolata 2026 (Rottamazione‑quinquies): prevista dalla Legge di Bilancio 2026, riguarda i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Consente di estinguere i debiti senza interessi e sanzioni; la domanda va inviata telematicamente entro il 30 aprile 2026 e prevede scadenze precise per il pagamento .
- Transazione fiscale agevolata (Legge 27/2025): permette di negoziare con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione per definire un debito fiscale fino a 100 000 € in 144 rate; si tratta di una transazione su crediti tributari disciplinata dall’art. 63 CCII e dagli artt. 182‑ter e 182‑quater L.F.; viene gestita attraverso la piattaforma digitale delle Camere di Commercio .
- Esdebitazione immediata e “differita” (art. 283 e 283‑bis CCII): dal 2025 un debitore incapiente può ottenere la cancellazione dei debiti senza attendere tre anni se dimostra la meritevolezza. Se, nei tre anni successivi alla chiusura della procedura, non percepisce redditi o donazioni superiori a determinate soglie, il giudice confermerà definitivamente l’esdebitazione .
Il quadro normativo è quindi ricco di strumenti che, se ben utilizzati, consentono ai giardinieri con debiti di proteggere l’attività e rientrare nel circuito produttivo.
Procedura passo‑passo: cosa fare dopo la notifica di un atto
Quando ricevi una cartella di pagamento, un avviso di addebito dell’INPS, un preavviso di ipoteca o un atto di precetto da una banca, è essenziale attivarsi immediatamente. Di seguito un percorso in fasi, con spiegazione dei termini e dei diritti del contribuente.
1. Verificare la legittimità dell’atto
- Controllo del soggetto emittente e dei riferimenti normativi. L’atto deve indicare il numero di ruolo, il titolo su cui si basa il credito (ad es. avviso di accertamento divenuto definitivo, contributi non versati, decreto ingiuntivo) e la data di affidamento all’Agente della Riscossione. Il difetto di indicazione può comportare la nullità dell’atto.
- Verifica della notifica. La notifica deve avvenire secondo le norme del D.P.R. 602/1973 e del codice di procedura civile. Per cartelle antecedenti al 2016 l’Agente doveva inviarle tramite raccomandata A/R; successivamente si usa la PEC. Se la notifica non viene effettuata secondo legge, l’atto è nullo.
- Prescrizione e decadenza. Ogni tributo o contributo ha tempi diversi: ad esempio, i contributi INPS si prescrivono in 5 anni, l’IVA in 10 anni, le sanzioni si prescrivono insieme al tributo. Verifica se sono decorse le scadenze tra l’accertamento e l’affidamento al riscossore; in caso positivo, puoi eccepire la prescrizione.
- Errori di calcolo o duplicazioni. È frequente che una cartella riporti importi già pagati o duplicazioni; esamina bene il dettaglio del debito confrontandolo con ricevute e quietanze.
2. Richiedere documentazione e sospensione
- Istanza di accesso agli atti. Se la cartella non riporta gli estremi del titolo, è possibile richiedere all’Agenzia delle Entrate-Riscossione copia degli atti presupposti (avvisi, sentenze) tramite PEC o sportello.
- Istanza in autotutela. Puoi inviare un’istanza motivata al Riscossore per ottenere la sospensione immediata della riscossione, allegando prove (ad es. pagamento già effettuato, prescrizione). L’Agente deve trasmetterla all’ente creditore, che ha 220 giorni per rispondere.
- Ricorso per sospensione giudiziale. In caso di imminente pignoramento, puoi richiedere la sospensione cautelare al giudice tributario ex art. 47 D.Lgs. 546/1992 (per tributi) o al giudice civile (per contributi o crediti bancari). Occorre allegare prova del “fumus boni iuris” (ragioni della contestazione) e del “periculum in mora” (danno grave e irreparabile).
3. Presentare ricorso o opposizione
Termini per l’impugnazione:
- 60 giorni per ricorrere contro l’avviso di accertamento o la cartella di pagamento; il termine decorre dalla notifica. Con la sospensione feriale (1° agosto–31 agosto) i termini sono prorogati.
- 30 giorni per opporsi a un decreto ingiuntivo o a un precetto (art. 615 c.p.c.); l’opposizione si propone dinanzi al tribunale.
Come si articola il ricorso:
- Individuazione del giudice competente: Commissione Tributaria Provinciale per tributi e cartelle; tribunale ordinario per contributi previdenziali INPS e per i crediti bancari.
- Motivazione del ricorso: si deducono vizi formali (notifica, mancata sottoscrizione, carenza di motivazione) o sostanziali (prescrizione, decadenza, inesistenza del titolo, errori di calcolo). Nel caso di crediti bancari, si può contestare l’usura, l’anatocismo, la mancanza di prova del saldo, la nullità del contratto.
- Domanda cautelare: è consigliabile, insieme al ricorso, chiedere la sospensione dell’esecuzione per evitare pignoramenti o iscrizioni ipotecarie.
- Mediazione tributaria (per tributi inferiori a 50 000 €): bisogna presentare istanza di reclamo-mediazione all’Agenzia delle Entrate prima di poter ricorrere. La procedura dura 90 giorni.
4. Valutare la rateizzazione o rottamazione
Se il debito è legittimo ma non può essere saldato in un’unica soluzione, la normativa prevede strumenti agevolativi:
- Rateizzazione ex art. 19 D.P.R. 602/1973: l’Agenzia della Riscossione concede fino a 72 rate mensili (o 120 rate in casi di grave difficoltà). Con la Legge di Bilancio 2026 la soglia per la rateizzazione “ordinaria” è stata innalzata e le rate oltre 120 richiedono garanzia ipotecaria. In caso di importi inferiori a 120 000 € si può ottenere un piano senza necessità di documentare lo stato di difficoltà.
- Rottamazione‑quinquies 2026: come visto, consente l’estinzione dei carichi affidati tra il 2000 e il 2023 pagando solo il capitale e le spese. Domanda entro il 30 aprile 2026 e pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in 54 rate bimestrali; il mancato pagamento di due rate comporta la decadenza .
- Transazione fiscale agevolata (Legge 27/2025): consente di definire il debito fiscale fino a 100 000 € con sconto su interessi e sanzioni e rateizzazione fino a 12 anni. Per accedere occorre presentare domanda tramite la piattaforma OCC e il piano deve essere attestato da un professionista .
5. Ricorrere agli strumenti di sovraindebitamento
Se i debiti sono troppi e non si riesce a pagarli con rateizzazione o rottamazione, il giardiniere può ricorrere alle procedure previste dal CCII. Queste richiedono la nomina di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e il supporto di un professionista qualificato (es. Avv. Monardo). Le principali sono:
- Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67‑71 CCII). Il consumatore presenta un piano in cui indica tutte le entrate, i beni e propone un pagamento parziale ai creditori. Il giudice, verificata l’ammissibilità, dispone la pubblicazione del piano e la raccolta delle osservazioni dei creditori . Il piano può prevedere la falcidia dei debiti e la moratoria per i creditori privilegiati fino a due anni . Dopo l’omologazione, l’OCC vigila sull’esecuzione .
- Accordo di composizione della crisi (artt. 57‑60 CCII). È un accordo con i creditori in cui il debitore (anche imprenditore minore o professionista) offre il pagamento parziale dei debiti; necessita dell’approvazione della maggioranza dei creditori per classi e può estendersi ai creditori estranei (accordo “ad efficacia estesa”).
- Liquidazione controllata (artt. 268‑277 CCII). Simile al vecchio fallimento del consumatore: i beni vengono liquidati da un liquidatore nominato dal tribunale. Dopo tre anni dalla chiusura della liquidazione, il debitore meritevole può chiedere l’esdebitazione (art. 278 CCII) e ottenere la cancellazione dei debiti residui.
- Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 e 283‑bis CCII). Consente la cancellazione integrale dei debiti per chi non possiede alcun bene e non ha redditi sufficienti. La giurisprudenza 2025 ha interpretato in modo flessibile il requisito della meritevolezza; il Tribunale di Rimini ha ritenuto che la garanzia prestata per un parente non è colpa grave .
6. Gestire i rapporti con la banca
Il giardiniere spesso ha mutui o leasing per l’acquisto di mezzi. Se non riesce a pagare le rate:
- Verificare la correttezza del contratto. Molti contratti contengono clausole abusive, anatocistiche o tassi usurari. Un professionista può analizzare i prospetti e contestare tassi non pattuiti o interessi illegittimi.
- Chiedere la rinegoziazione. Grazie al decreto “salva casa” e alle normative del Testo Unico Bancario, è possibile rinegoziare il mutuo con tassi più favorevoli o allungare la durata. La banca può accettare per evitare il contenzioso.
- Opporsi al decreto ingiuntivo. Se la banca ottiene un decreto ingiuntivo, si può fare opposizione entro 40 giorni contestando le clausole illegittime e chiedendo la rideterminazione del saldo.
- Far valere la corresponsabilità della banca. La Cassazione ha stabilito che la banca che eroga credito in modo negligente può essere ritenuta corresponsabile del sovraindebitamento e, in alcuni casi, è esclusa dalla facoltà di contestare la convenienza del piano . Tuttavia, la negligenza della banca non cancella automaticamente la colpa grave del debitore : è necessario dimostrare che il debitore non ha agito con grave imprudenza.
7. Considerare la composizione negoziata della crisi
Per le piccole imprese di giardinaggio (anche artigiani o ditte individuali) in stato di crisi è possibile accedere alla composizione negoziata presso la Camera di Commercio. L’esperto negoziatore nominato dal segretario generale assiste l’imprenditore nelle trattative con creditori, fornitori e banche. L’obiettivo è raggiungere un accordo che consenta la continuità aziendale. La Legge 27/2025 ha digitalizzato la piattaforma e introdotto misure premiali (es. riduzione dei debiti fiscali e contributivi) . L’Avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore, può accompagnare l’imprenditore in tutto il percorso.
Difese e strategie legali
Contestare la legittimità del titolo
Molte cartelle e pretese bancarie presentano vizi formali che possono comportare la totale nullità dell’atto. Fra le principali strategie:
- Eccezione di difetto di notifica: se l’atto non è stato notificato personalmente o mediante PEC come previsto, si può chiedere l’annullamento.
- Vizio di motivazione: un avviso o una cartella devono indicare con chiarezza la causa del debito, la normativa di riferimento, le aliquote. La Cassazione annulla gli atti carenti di motivazione.
- Prescrizione: come già accennato, la prescrizione estingue il debito. Si eccepisce in sede di ricorso, ma può essere dichiarata d’ufficio quando emerge dagli atti.
- Anatocismo e usura: nei contratti di conto corrente e mutuo è spesso presente l’anatocismo (capitalizzazione trimestrale degli interessi) o tassi superiori ai limiti usurari. La contestazione può portare alla restituzione degli interessi illegittimi e alla riduzione del debito.
- Nullità delle fideiussioni bancarie: molte fideiussioni omnibus utilizzate dalle banche contengono clausole abusive (c.d. schema ABI). Numerose sentenze di merito hanno dichiarato la nullità integrale o parziale; ciò permette di liberare il garante.
Impugnare il provvedimento in sede giudiziale
- Ricorso alla Commissione Tributaria: per contestare cartelle e avvisi di pagamento. È possibile chiedere la sospensione e, all’esito, l’annullamento dell’atto.
- Opposizione ex art. 615 o art. 617 c.p.c.: nel caso di pignoramenti o atti di precetto il debitore può proporre opposizione avanti al tribunale per contestare l’esecuzione o gli atti esecutivi.
- Azioni di responsabilità contro la banca: quando il sovraindebitamento deriva da credito erogato senza la verifica del merito creditizio, si può chiedere al giudice di dichiarare la responsabilità della banca e ridurre il debito o ottenere un risarcimento.
Sospendere o bloccare le procedure esecutive
- Istanza di sospensione amministrativa: si presenta all’Agente della Riscossione allegando i motivi di contestazione; permette di sospendere la riscossione per massimo 220 giorni.
- Istanza di sospensione giudiziale: il giudice può sospendere la riscossione se ritiene fondato il ricorso.
- Misure protettive del piano di ristrutturazione: al momento della presentazione del piano il giudice può sospendere pignoramenti, ipoteche e altre azioni esecutive .
- Effetti della Rottamazione‑quinquies: la presentazione della dichiarazione sospende i termini di prescrizione e impedisce l’iscrizione di nuovi fermi o ipoteche fino alla scadenza della prima rata .
Negoziare con i creditori
L’accordo stragiudiziale è spesso la soluzione più rapida e meno costosa. L’Avv. Monardo, sfruttando la sua esperienza e la qualifica di esperto negoziatore, può:
- Presentare alla banca un piano di rientro credibile, che preveda pagamenti sostenibili e garanzie adeguate.
- Negoziarne l’accettazione in sede di composizione negoziata, usufruendo delle misure protettive (sospensione delle azioni esecutive, riduzione degli interessi).
- Intavolare con il Fisco una transazione fiscale per ottenere sconti sulle sanzioni e sugli interessi .
Attivare la procedura di sovraindebitamento
Quando il debito è eccessivo, le procedure del CCII diventano l’unica via per ripartire. Per accedervi è necessario essere meritevoli, cioè non aver aggravato la propria posizione con comportamento doloso o gravemente colposo . Il piano del consumatore permette la falcidia dei debiti e la salvaguardia dell’abitazione principale se il credito residuo può essere soddisfatto in modo più favorevole rispetto alla liquidazione; l’accordo di composizione si rivolge invece all’imprenditore minore. L’esdebitazione del debitore incapiente offre la possibilità di una seconda opportunità in tempi rapidi .
Utilizzare la Rottamazione‑quinquies per i debiti fiscali
La Rottamazione‑quinquies introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 è particolarmente interessante per i giardinieri che hanno cartelle pregresse:
- Ambito di applicazione: riguarda i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 per omesso versamento di imposte (artt. 36‑bis e 36‑ter D.P.R. 600/1973 e artt. 54‑bis e 54‑ter D.P.R. 633/1972) e contributi previdenziali INPS, con esclusione di quelli frutto di accertamenti .
- Inclusi i decaduti dalle precedenti rottamazioni: è ammesso anche chi era decaduto dalle precedenti definizioni agevolate, purché i carichi siano quelli ricompresi nell’ambito della nuova rottamazione .
- Pagamento: il debitore paga solo capitale e spese di notifica, senza interessi di mora né sanzioni . È possibile scegliere l’unica soluzione (31 luglio 2026) o rateizzare in 54 rate bimestrali con interessi al 3 % .
- Suspension of enforcement: dopo la presentazione della domanda sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, nonché le azioni esecutive, i fermi e le ipoteche fino alla scadenza della prima rata .
- Decadenza: il mancato versamento di due rate anche non consecutive determina la decadenza .
Per aderire occorre presentare domanda telematica sul portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 aprile 2026. L’Avv. Monardo può assisterti nella compilazione e nella valutazione della convenienza, calcolando il risparmio effettivo.
Strumenti alternativi: piani, esdebitazioni e accordi
Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Il piano di ristrutturazione, disciplinato dagli artt. 67‑71 CCII, è l’erede del vecchio “piano del consumatore”. Permette al debitore non fallibile (consumatore, professionista, imprenditore minore) di proporre ai creditori un pagamento parziale, proporzionato alle sue entrate. I punti principali:
- Presentazione del ricorso: tramite un OCC; il ricorso deve indicare i debiti, i beni, i redditi e gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni .
- Misure protettive: il giudice può sospendere pignoramenti e iscrizioni ipotecarie finché non decide sull’ammissibilità .
- Falcidia dei debiti: il piano può prevedere la falcidia integrale dei debiti chirografari e la soddisfazione parziale dei crediti privilegiati con moratoria sino a due anni .
- Opposizione dei creditori: i creditori possono fare osservazioni entro venti giorni; il giudice omologa se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto meglio rispetto alla liquidazione .
- Esecuzione e vigilanza: l’OCC vigila sull’esatto adempimento e riferisce al giudice; pagamenti in violazione del piano sono inefficaci .
Accordo di composizione della crisi (accordo di ristrutturazione)
L’accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57‑61 CCII) è rivolto a imprenditori minori, professionisti e start‑up innovative. Occorrono l’intervento di un professionista (gestore della crisi) e l’approvazione dei creditori con le maggioranze stabilite dalla legge. L’accordo può essere “a efficacia estesa”, vincolando anche i creditori dissenzienti se le maggioranze sono raggiunte e il giudice ritiene conveniente la proposta. È possibile includere transazioni fiscali (art. 63 CCII) e cessioni di azienda.
Liquidazione controllata e esdebitazione
Quando non è possibile proporre un piano o un accordo, si ricorre alla liquidazione controllata. Il giudice nomina un liquidatore che vende i beni del debitore. Al termine, il debitore può ottenere l’esdebitazione dal giudice (art. 278 CCII) se è meritevole e se è trascorso almeno un anno dall’apertura della procedura.
Per il debitore incapiente è prevista l’esdebitazione immediata: il giudice, verificata l’insolvenza e l’assenza di patrimonio, cancella i debiti senza procedere alla liquidazione. La nuova norma (art. 283‑bis) introdotta dal decreto legislativo 13/2025 prevede che l’esdebitazione diventi definitiva trascorsi tre anni senza nuove entrate e stabilisce parametri di reddito per determinare l’eventuale pagamento ai creditori .
Errori comuni e consigli pratici
Nella gestione dei debiti fiscali e bancari, i giardinieri commettono spesso errori che pregiudicano la possibilità di difendersi. Ecco i più frequenti:
- Ignorare la notifica degli atti: non ritirare una raccomandata o non leggere una PEC non ferma i termini. È fondamentale aprire subito la comunicazione e verificare la legittimità dell’atto.
- Pagare senza controllare: alcune persone, per paura, pagano immediatamente la cartella o le rate scadute senza chiedere la sgravio di sanzioni. Una consulenza può chiarire se vi sono vizi che rendono il debito annullabile.
- Affidarsi a soluzioni generiche: modulistiche standard o consigli “fai da te” reperiti online possono aggravare la situazione. Ogni caso richiede analisi di prescrizione, di notifica, di meritevolezza.
- Rinviare la decisione: i termini di ricorso sono molto brevi; aspettare significa perdere il diritto di difesa. È opportuno contattare subito un professionista.
- Non considerare le nuove misure: molti contribuenti non sanno dell’esistenza della Rottamazione‑quinquies o dell’esdebitazione immediata e quindi non ne beneficiano.
Consigli operativi:
- Conserva tutta la documentazione: fatture, ricevute, notifiche, contratti. Sono essenziali per ricostruire il debito e dimostrare i pagamenti.
- Verifica la tua posizione contributiva presso INPS e Agenzia delle Entrate-Riscossione. Puoi richiedere estratti conto e verificare la presenza di ruoli prescritti.
- Consulta un professionista appena ricevi l’atto. Un avvocato o commercialista esperto può prevenire errori e attivare tempestivamente la difesa.
- Valuta tutte le soluzioni: non esiste un’unica via d’uscita. Spesso la combinazione di rateizzazione, rottamazione e piano di ristrutturazione consente di ridurre il debito e salvaguardare l’attività.
Tabelle riepilogative
Principali strumenti di difesa
| Strumento | Caratteristiche principali | Fonte normativa |
|---|---|---|
| Istanza di sospensione in autotutela | Richiesta di sospendere la riscossione per errori, pagamenti già effettuati, prescrizione. Deve essere motivata e inviata all’Agente della Riscossione che la trasmette all’ente creditore. | D.P.R. 602/1973, art. 10; D.Lgs. 546/1992 |
| Ricorso al giudice tributario o civile | Contestazione formale dell’atto (cartella, avviso, decreto ingiuntivo). Può comprendere richiesta di sospensione cautelare. | D.Lgs. 546/1992; Codice di procedura civile |
| Rateizzazione | Pagamento a rate mensili (max 72/120). Richiede presentazione della domanda all’Agente della Riscossione e dimostrazione di difficoltà economica; oltre 120 rate necessitano garanzia. | D.P.R. 602/1973, art. 19 |
| Rottamazione‑quinquies | Definizione agevolata per carichi affidati 2000‑2023; si pagano solo capitale e spese, senza sanzioni né interessi. Domanda entro 30 aprile 2026; pagamento in unica soluzione entro 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali . | Legge di Bilancio 2026 |
| Transazione fiscale agevolata | Negoziazione con l’Agenzia delle Entrate per debiti fino a 100 000 € con rate fino a 144 mesi. Gestita tramite piattaforma OCC . | Legge 27/2025; CCII art. 63 |
| Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore | Presentazione di un piano che prevede la falcidia dei debiti e la moratoria per i creditori privilegiati. Pubblicato e omologato dal giudice; l’OCC vigila sulla corretta esecuzione . | CCII artt. 67‑71 |
| Accordo di composizione della crisi | Accordo con i creditori per ridurre il debito; richiede il voto favorevole della maggioranza delle classi e può estendere gli effetti ai creditori dissenzienti. | CCII artt. 57‑61 |
| Liquidazione controllata e esdebitazione | Procedura di liquidazione dei beni con possibilità di ottenere l’esdebitazione dopo tre anni; per il debitore incapiente l’esdebitazione è immediata (art. 283 e 283‑bis) . | CCII artt. 268‑283 |
Scadenze e termini principali
| Atto/Procedura | Termine per agire | Riferimenti |
|---|---|---|
| Ricorso contro cartella/avviso | 60 giorni dalla notifica (90 in caso di comunicazioni elettroniche con PEC non consultata). Per tributi inferiori a 50 000 € occorre prima presentare istanza di reclamo-mediazione. | D.Lgs. 546/1992 art. 21 |
| Opposizione a decreto ingiuntivo | 40 giorni dalla notifica. | Art. 645 c.p.c. |
| Domanda di sospensione in autotutela | Nessun termine perentorio, ma deve essere presentata prima dell’avvio del pignoramento. Risposta dell’ente creditore entro 220 giorni. | D.P.R. 602/1973 |
| Domanda di Rottamazione‑quinquies | Entro il 30 aprile 2026; pagamento unica soluzione entro 31 luglio 2026 o 54 rate con prima rata al 31 luglio 2026 . | Legge di Bilancio 2026 |
| Domanda di transazione fiscale | Dipende dalla fase del procedimento (in sede di piano di ristrutturazione o accordo). | Legge 27/2025 |
| Presentazione del piano del consumatore | Subito dopo la redazione da parte dell’OCC; il giudice dispone la pubblicazione e concede 20 giorni ai creditori per osservazioni . | CCII art. 70 |
| Revoca dell’omologazione | Può essere chiesta entro 6 mesi dalla relazione finale dell’OCC . | CCII art. 72 |
Domande frequenti (FAQ)
- Sono un giardiniere e ho ricevuto una cartella di pagamento per imposte arretrate; posso fare ricorso?
Sì. Hai 60 giorni dalla notifica per impugnare la cartella dinanzi alla Commissione Tributaria. Nel ricorso puoi eccepire eventuali vizi di notifica, prescrizione, mancanza di motivazione o errori di calcolo. È consigliabile chiedere contestualmente la sospensione della riscossione. - Ho debiti con l’INPS per contributi non versati; si applicano le stesse regole?
I contributi previdenziali sono assimilati ai tributi: puoi contestare la cartella innanzi al giudice civile se gli importi sono già stati pagati o se vi sono errori. La prescrizione ordinaria è di cinque anni. Anche per questi debiti puoi chiedere la rateizzazione o aderire alla Rottamazione‑quinquies se i carichi rientrano nel periodo 2000‑2023 . - Cosa succede se non pago le rate della Rottamazione‑quinquies?
Se salti il pagamento dell’unica rata o di due rate anche non consecutive, perdi automaticamente i benefici e quanto hai versato viene considerato acconto sul debito originario . Inoltre riprenderanno le sanzioni e gli interessi. - Sono decaduto dalla rottamazione-quater; posso aderire alla quinquies?
Sì. La Legge di Bilancio 2026 ammette anche i contribuenti decaduti dalle precedenti rottamazioni purché i carichi rientrino nell’ambito della quinquies . - Quali debiti non rientrano nella Rottamazione‑quinquies?
Sono esclusi i debiti derivanti da accertamenti esecutivi, le multe stradali, i contributi previdenziali richiesti a seguito di accertamento e i carichi relativi all’IVA comunitaria. Non sono compresi neppure i debiti già estinti in rottamazione-quater . - È possibile rateizzare un debito bancario senza passare per il giudice?
Sì. Puoi negoziare direttamente con la banca un piano di rientro: molte banche preferiscono un accordo che eviti cause. Inoltre, puoi ricorrere alla composizione negoziata della crisi d’impresa. L’Avv. Monardo può assisterti in queste trattative. - Quando conviene chiedere l’esdebitazione immediata?
L’esdebitazione immediata (art. 283 CCII) conviene ai debitori senza beni e redditi che non hanno altre procedure aperte e che non hanno causato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave. La giurisprudenza 2025 ha adottato un criterio flessibile sulla meritevolezza . - Cosa comporta la revoca dell’omologazione del piano?
Se il giudice accerta che il debitore ha frodato i creditori o non ha eseguito il piano, può revocare la sentenza di omologazione; in tal caso decadono le misure protettive e si può aprire la liquidazione controllata . - In cosa consiste la transazione fiscale?
È un accordo con l’Agenzia delle Entrate per ridurre e rateizzare un debito fiscale. Per debiti fino a 100 000 € la Legge 27/2025 consente fino a 144 rate e l’abbattimento delle sanzioni . La proposta deve essere attestata da un professionista e approvata dal giudice se inserita in un piano di ristrutturazione. - Chi può accedere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore?
Possono accedere i consumatori, i professionisti, gli imprenditori minori e gli agricoltori sovraindebitati. È necessario dimostrare di essere meritevoli (assenza di dolo o colpa grave) e di non aver beneficiato dell’esdebitazione più di due volte . - Posso proporre un piano se sono socio di una società?
Sì, purché il debito sia personale e tu non sia assoggettabile a liquidazione giudiziale. Il socio che ha prestato fideiussioni per la società può accedere al piano; la Cassazione ha stabilito che la responsabilità solidale non esclude la meritevolezza . - È possibile salvare la casa di abitazione?
Nei piani di ristrutturazione e negli accordi di composizione il giudice può autorizzare il debitore a trattenere l’abitazione principale se l’alternativa (liquidazione) arrecherebbe un pregiudizio maggiore e i creditori possono essere soddisfatti con i redditi futuri. - Cosa succede se un creditore non partecipa al piano?
Se il creditore non presenta osservazioni entro il termine, si considera consenziente. Nel caso dell’accordo di composizione, la legge consente di estendere gli effetti anche ai creditori dissenzienti se sono state raggiunte le maggioranze e il giudice verifica la convenienza. - Come vengono trattati i debiti con garanzie reali?
Nel piano del consumatore i creditori privilegiati (banche con ipoteca) devono essere soddisfatti integralmente o con una moratoria che non può superare i due anni . In caso di liquidazione, l’immobile ipotecato verrà venduto e la banca preleverà il ricavato nei limiti del credito. - Quanto dura la procedura di ristrutturazione?
Dalla presentazione del ricorso all’omologazione possono trascorrere alcuni mesi. Dopo l’omologazione, l’esecuzione del piano può durare da tre a cinque anni. Al termine, se il piano è stato eseguito correttamente, il giudice dichiara il fresh start e i debiti residui vengono cancellati. - Cosa succede se ricevo nuove cartelle durante l’esecuzione del piano?
Le nuove cartelle relative a debiti sorti dopo la presentazione del piano devono essere pagate normalmente; se il debitore non rispetta gli obblighi fiscali successivi può perdere l’esdebitazione. Tuttavia, in sede di transazione fiscale il professionista può chiedere che i nuovi debiti vengano inseriti in un piano di rateizzazione. - Posso accedere alla ristrutturazione se sono stato già fallito?
Sì. Il nuovo CCII consente al debitore persona fisica, anche ex imprenditore fallito, di accedere alle procedure di sovraindebitamento dopo la cessazione dell’attività, come precisato dal Tribunale di Verona . - Qual è la differenza tra piano del consumatore e accordo di composizione?
Il piano è rivolto principalmente ai consumatori e non richiede l’approvazione dei creditori: il giudice omologa se ritiene la proposta conveniente. L’accordo è destinato agli imprenditori minori e richiede il voto dei creditori per classi; se approvato, vincola anche i dissenzienti. Entrambe le procedure garantiscono la sospensione delle azioni esecutive. - Cosa sono le misure protettive?
Sono provvedimenti del giudice che sospendono le azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche) per consentire la ristrutturazione o la composizione della crisi. L’art. 70 prevede che al momento dell’ammissibilità del piano il giudice possa sospendere procedure esecutive e vietare nuovi atti cautelari . - Perché affidarsi a un avvocato esperto in sovraindebitamento?
Le procedure e i termini sono complessi; un professionista esperto sa individuare i vizi degli atti, scegliere lo strumento più adatto e negoziare con i creditori. L’Avv. Monardo, in particolare, è cassazionista, gestore della crisi e negoziatore della composizione negoziata. Può offrirti un’assistenza completa dalla verifica del debito alla definizione del piano e all’eventuale ricorso in Cassazione.
Simulazioni pratiche e numeriche
Esempio 1 – Rottamazione‑quinquies per un giardiniere con debiti fiscali
Situazione:
- Un giardiniere ha tre cartelle affidate all’Agente della Riscossione nel 2018, 2020 e 2022 per un totale di 25 000 € di tributi IRPEF e IVA, 5 000 € di contributi INPS e 6 000 € di sanzioni e interessi. È decaduto dalla rottamazione-quater perché non ha pagato due rate.
Applicazione della Rottamazione‑quinquies:
- Verifica dei requisiti: i carichi sono stati affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023; rientrano nell’agevolazione. Anche i decaduti dalla rottamazione-quater possono accedere .
- Calcolo dell’importo da versare: nella definizione quinquies il contribuente paga solo il capitale e le spese. Quindi:
- Debiti tributari: 25 000 € (capitale) – sanzioni e interessi cancellati (6 000 €).
- Contributi INPS: 5 000 € (capitale).
- Spese di notifica e aggio: supponiamo 800 €.
Totale da pagare: 30 800 €. - Pagamento: il giardiniere può scegliere di versare l’intero importo entro il 31 luglio 2026 oppure optare per il pagamento a rate:
- Unica soluzione: versa 30 800 € entro il 31 luglio 2026 e chiude definitivamente i debiti.
- Rateizzazione quinquies: massimo 54 rate bimestrali (9 anni). L’importo mensile, con interessi del 3 % dal 1° agosto 2026, sarà pari a circa 607 € (calcolo semplificato).
- Effetti: durante la rateizzazione sono sospesi i pignoramenti, i fermi e le ipoteche sui mezzi di lavoro . Se salta più di due rate, il giardiniere perde il beneficio e l’Agenzia riscuote l’intero debito maggiorato di sanzioni e interessi .
Vantaggio: la Rottamazione‑quinquies consente di risparmiare i 6 000 € di sanzioni e interessi e di diluire il pagamento su nove anni, con rata sostenibile.
Esempio 2 – Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Situazione:
- Un lavoratore autonomo proprietario di una piccola azienda di giardinaggio accumula debiti per 70 000 € con l’Agenzia delle Entrate (IVA e IRPEF), 20 000 € con l’INPS e 40 000 € con la banca per un mutuo su un furgone. Possiede un’abitazione del valore di 150 000 €, un furgone (30 000 €) e guadagna 1 800 € al mese.
Proposta di piano:
- Valutazione della meritevolezza: il debitore ha smesso di pagare le imposte a causa del calo degli incassi e dell’aumento dei costi del carburante; non vi è colpa grave. Può accedere al piano.
- Redazione del piano con OCC: l’Avv. Monardo, come gestore della crisi, redige un piano che prevede:
- Vendita del furgone con ricavo stimato 20 000 € (dopo rimborso alla banca).
- Pagamento del 40 % dei debiti tributari e del 50 % dei contributi INPS (es. 28 000 € + 10 000 €), con moratoria di due anni per i creditori privilegiati .
- Estinzione del mutuo con il ricavato della vendita (la banca è soddisfatta integralmente come creditore privilegiato).
- Rateizzazione residua su cinque anni utilizzando 500 € al mese dei suoi redditi.
- Pubblicazione e osservazioni: il piano viene pubblicato sul portale del tribunale; i creditori presentano osservazioni entro 20 giorni. La banca non può contestare la convenienza se ha concorso con colpa alla concessione del mutuo (art. 124‑bis TUB) ; i creditori fiscali possono contestare la legittimità ma non la convenienza perché la soddisfazione è superiore a quella della liquidazione.
- Omologazione: il giudice omologa il piano se ritiene che i creditori ricevano una somma non inferiore a quella ricavabile dalla liquidazione .
- Esecuzione: il debitore versa 500 € al mese per cinque anni; l’OCC vigila sull’esecuzione . Al termine, il giudice dichiara l’esdebitazione e i debiti residui (circa 32 000 €) vengono cancellati.
Vantaggi: il piano evita il pignoramento della casa e riduce il debito complessivo; consente al giardiniere di proseguire l’attività con un pagamento sostenibile.
Esempio 3 – Esdebitazione immediata per il debitore incapiente
Situazione:
- Un giardiniere in pensione, rimasto senza lavoro e senza proprietà, ha 15 000 € di debiti fiscali e 10 000 € di debiti bancari. Non possiede beni, vive con una pensione minima e ha già cercato di rateizzare senza successo.
Applicazione dell’esdebitazione:
- Presentazione della domanda: assistito dall’Avv. Monardo, il debitore presenta ricorso per esdebitazione ai sensi dell’art. 283 CCII, dichiarando di essere incapiente (niente beni e redditi oltre la pensione minima) e di non aver causato l’indebitamento con dolo o colpa grave .
- Nomina dell’OCC: l’OCC verifica la documentazione, accerta l’assenza di patrimonio e redige relazione sulla meritevolezza.
- Decisione del giudice: il giudice concede l’esdebitazione immediata; i debiti vengono cancellati. Ai sensi dell’art. 283‑bis, nei tre anni successivi il debitore dovrà comunicare eventuali entrate straordinarie. Se non riceve donazioni o eredità, l’esdebitazione diventa definitiva .
Vantaggio: il debitore viene liberato dai debiti senza dover affrontare una procedura di liquidazione e può vivere con la sua pensione.
Conclusione
Il giardiniere con debiti non è condannato a subire passivamente pignoramenti, fermi e ipoteche. L’ordinamento italiano, grazie alle norme del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, alle novità introdotte dalle leggi del 2025 e 2026 e alla giurisprudenza più recente, offre numerosi strumenti di difesa: dal ricorso contro gli atti irregolari alla rateizzazione, dalla Rottamazione‑quinquies ai piani di ristrutturazione, dalla composizione negoziata all’esdebitazione del debitore incapiente. Ogni soluzione comporta termini rigorosi e requisiti specifici: conoscere i propri diritti e agire tempestivamente è fondamentale per evitare l’aggravamento del debito.
Affidarsi a un professionista esperto consente di valutare correttamente la propria situazione e di scegliere la strategia più efficace. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista, gestore della crisi e esperto negoziatore, coordina un team di avvocati e commercialisti che operano a livello nazionale. Lo studio fornisce assistenza completa: dall’analisi degli atti alla predisposizione dei ricorsi, dalle trattative con banche e Fisco alla predisposizione dei piani di ristrutturazione e delle istanze di esdebitazione. La loro esperienza permette di bloccare azioni esecutive, proteggere i beni strumentali, ridurre il debito e riconquistare la serenità economica.
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