Introduzione
Gestire un’attività di catering o di ristorazione richiede costanza, pianificazione finanziaria e capacità di navigare un complesso quadro normativo. Nel contesto economico attuale, segnato da crisi pandemiche, inflazione crescente e instabilità dei flussi di cassa, non è raro che imprenditori e liberi professionisti accumulino debiti significativi nei confronti del fisco, degli istituti bancari o di fornitori. Ignorare l’arrivo di una cartella esattoriale, di un avviso di accertamento o di un pignoramento presso terzi può comportare pesanti conseguenze: fermo amministrativo dei veicoli, ipoteche sui beni immobili, blocco dei conti correnti e addirittura la sospensione delle licenze indispensabili per continuare a lavorare.
Questa guida è stata elaborata per fornire un quadro completo e aggiornato delle norme vigenti al gennaio 2026, con un focus particolare sulle soluzioni legali più efficaci per il debitore nel settore del catering. Attraverso l’analisi della legislazione (D.Lgs. 14/2019, L. 3/2012, D.Lgs. 118/2021, D.Lgs. 33/2025, Leggi di Bilancio 2024/2025/2026, circolari dell’Agenzia delle Entrate, ecc.), della giurisprudenza (sentenze della Corte di Cassazione, della Corte Costituzionale e dei tribunali di merito) e degli strumenti di composizione della crisi (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, definizioni agevolate), l’articolo propone strategie pratiche per difendersi da fisco e banche.
Presentazione dell’avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff
Per affrontare efficacemente un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate o con la banca è essenziale affidarsi a professionisti specializzati. L’avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario. Il suo studio collabora con un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) autorizzato dal Ministero della Giustizia ed è abilitato a proporre piani del consumatore e accordi di ristrutturazione nell’ambito del Codice della crisi d’impresa. L’avv. Monardo è inoltre professionista fiduciario di un OCC e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Grazie a competenze integrate, lo studio può offrire un’assistenza completa che spazia dall’analisi di atti, cartelle e contratti bancari alla redazione di ricorsi e memorie difensive, fino alla negoziazione di piani di rientro e di accordi stragiudiziali. La prospettiva è sempre quella del debitore, sia esso imprenditore, artigiano, professionista o privato: l’obiettivo è bloccare in tempi rapidi azioni esecutive, fermi amministrativi, pignoramenti e ipoteche, ridurre l’ammontare dei debiti attraverso gli strumenti agevolativi vigenti e salvaguardare la continuità dell’attività.
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1 – Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 La crisi d’impresa e il quadro normativo
Negli ultimi anni la disciplina delle crisi d’impresa e dell’insolvenza è stata profondamente riformata. La Legge 3/2012 («Disposizioni in materia di usura e di sovraindebitamento») ha introdotto la figura del sovraindebitato civile consentendo anche a piccoli imprenditori, artigiani, professionisti e consumatori di ottenere la ristrutturazione o, nei casi più gravi, l’esdebitazione. La norma è stata definita “salva suicidi” perché consente di cancellare parte dei debiti e ripartire attraverso l’intervento dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC). La legge prevede tre strumenti principali:
- Accordo con i creditori: simile a un concordato preventivo in miniatura, richiede l’adesione di almeno il 60 % dei creditori chirografari. L’OCC svolge un ruolo di garante e sovrintende alla predisposizione del piano .
- Piano del consumatore: rivolto al consumatore indebitato che non svolge attività imprenditoriale; non necessita di adesione dei creditori ma deve essere omologato dal giudice. La Corte di Cassazione ha precisato che il periodo di moratoria concesso ai creditori privilegiati (ad esempio l’erario) ha natura iniziale, non finale .
- Liquidazione del patrimonio: il patrimonio del debitore viene liquidato per soddisfare i creditori; eventuali debiti residui possono essere cancellati.
Nel 2019 è stato emanato il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), il quale avrebbe dovuto sostituire la Legge fallimentare, ma la sua entrata in vigore è stata più volte rinviata. Secondo la Gazzetta Ufficiale, il D.L. 118/2021 ha posticipato l’entrata in vigore del Codice al 16 maggio 2022, poi ulteriormente rinviato al 15 luglio 2022 . Il codice è ora pienamente operativo e ha introdotto meccanismi preventivi, come l’allerta e la composizione negoziata assistita da un esperto.
1.2 La composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)
Il D.L. 118/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 147/2021, ha istituito la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. Si tratta di una procedura volontaria che consente all’imprenditore in difficoltà di richiedere l’ausilio di un esperto indipendente con l’obiettivo di proseguire l’attività, salvaguardare la continuità aziendale e, se possibile, evitare l’insolvenza. Tra le misure che possono essere adottate vi sono:
- la dilazione del pagamento dei debiti;
- la sospensione delle azioni esecutive individuali e delle procedure di recupero;
- l’accordo con i creditori che può prevedere moratorie o riduzioni del debito;
- la possibilità di rendere l’accordo opponibile anche ai creditori dissenzienti qualora sia raggiunto il 75 % di adesioni nella categoria e l’esperto certifichi che l’accordo consenta di superare la crisi .
Nel settore della ristorazione, questo strumento può aiutare un’impresa di catering che attraversa difficoltà temporanee a negoziare con fornitori, istituti di credito e fisco, ottenendo la sospensione delle esecuzioni ed evitando il fallimento.
1.3 Il Testo unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025)
Il D.Lgs. 33/2025, in vigore dal 1º gennaio 2026, riordina le norme sulla riscossione e i versamenti introducendo un “Testo unico in materia di versamenti e riscossione”. Il provvedimento, che raccoglie 243 articoli, punta a semplificare le procedure, ridurre i costi giudiziari, facilitare la rateizzazione e disciplinare il c.d. “discarico automatico” dei ruoli inesigibili dopo cinque anni . Le principali novità includono:
- Discarico automatico dei ruoli: l’agente della riscossione non dovrà più attendere l’autorizzazione ministeriale per eliminare i carichi inesigibili; il discarico avverrà automaticamente decorsi cinque anni dall’affidamento .
- Riduzione dei costi giudiziari: le imposte di registro, le spese per notifiche e gli oneri per l’iscrizione a ruolo sono dimezzati nella riscossione coattiva .
- Rateazione più lunga: l’art. 105 consente di ottenere piani di pagamento fino a 120 rate per importi superiori a 120.000 euro e introduce soglie progressive (84 rate per richieste nel 2025-2026, 96 rate nel 2027-2028, 108 rate dal 2029) .
- Possibilità di sospendere le azioni esecutive durante la valutazione della richiesta di dilazione, purché il debitore sia in regola con i requisiti.
1.4 Le definizioni agevolate: rottamazione-quater e rottamazione-quinquies
Per favorire la riscossione e dare respiro ai contribuenti, le leggi di bilancio degli ultimi anni hanno previsto la possibilità di definire i debiti con modalità agevolate. L’art. 1 commi 231-252 della Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha introdotto la rottamazione-quater, consentendo di estinguere i debiti affidati all’Agente della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022 versando solo l’imposta e le spese di notifica, mentre interessi, sanzioni e agio sono stralciati . Sono esclusi dalla definizione alcuni debiti (come l’IVA riscossa all’importazione, i recuperi di aiuti di Stato, le sanzioni penali, ecc.), mentre è possibile includere tributi locali se l’ente impositore aderisce all’agevolazione .
La Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025), con l’art. 23, ha introdotto la rottamazione-quinquies: un nuovo piano agevolativo destinato ai carichi affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2023. Questa misura consente di versare il debito in massimo 54 rate bimestrali (nove anni) con un interesse ridotto (3 %) e la sospensione immediata di pignoramenti, fermi e ipoteche una volta presentata la domanda . La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026 e la prima rata scade il 31 luglio 2026 . Può aderire chi ha presentato le dichiarazioni fiscali per gli anni interessati ; chi non ha dichiarato i redditi potrà accedere solo ai piani ordinari della riscossione. Una differenza rispetto alla rottamazione-quater consiste nell’arco temporale più ampio e nella tolleranza: sono ammessi fino a due ritardi nel pagamento delle rate (non più di cinque giorni) prima di decadere dal beneficio .
Le due misure vanno analizzate attentamente: la rottamazione-quater prevede un numero di rate (max 18) inferiore ma un costo complessivo più basso perché non sono dovuti interessi; la rottamazione-quinquies consente di rateizzare fino a nove anni ma comporta il pagamento di un interesse del 3 %. L’avv. Monardo può valutare quale strumento sia più vantaggioso in base alla situazione del singolo contribuente.
1.5 Sentenze recenti sulla riscossione e sui diritti del debitore
1.5.1 Pignoramento presso terzi e regola dei 60 giorni
La giurisprudenza di legittimità ha fornito indicazioni importanti sulla procedura di pignoramento presso terzi (artt. 72 e 72-bis del D.P.R. 602/1973). La Corte di Cassazione, Sez. Trib., sentenza 28520/2025, ha affermato che in caso di pignoramento del conto corrente da parte dell’Agenzia delle Entrate, la banca deve versare all’agente della riscossione non solo le somme disponibili al momento della notifica ma anche quelle accreditate nei 60 giorni successivi, a condizione che siano entrate nella disponibilità del debitore durante quel periodo . La Corte ha chiarito che il pignoramento resta efficace per 60 giorni e che gli accrediti successivi devono essere tempestivamente trasferiti, anche se il conto era in rosso al momento della notifica . L’art. 72-bis, comma 1, prevede infatti che i soggetti terzi debbano eseguire il pagamento nel termine di 60 giorni dal momento in cui ricevono l’ordine .
Dal 1º gennaio 2026, alcune disposizioni del D.P.R. 602/1973 saranno sostituite dalle norme del D.Lgs. 33/2025; tuttavia, il principio dei 60 giorni rimane una garanzia fondamentale per il debitore, perché evita l’azione esecutiva immediata e offre il tempo per valutare ricorsi o per attivare strumenti di composizione.
1.5.2 Piano del consumatore e moratoria dei crediti privilegiati
La Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sentenza 9549/2025, chiamata a interpretare l’art. 8, comma 4, della Legge 3/2012, ha stabilito che il periodo di moratoria concesso ai creditori privilegiati (come l’erario o gli enti previdenziali) nei piani del consumatore non costituisce un limite finale per il pagamento, ma solo un termine iniziale entro cui tali crediti non vengono soddisfatti . Dopo tale periodo, il debitore è tenuto a pagare l’intero importo privilegiato con eventuali interessi. La stessa sentenza sottolinea che, con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 136/2024, la moratoria può essere estesa fino a due anni, allineando i piani del consumatore al regime del Codice della crisi .
1.5.3 Indagini bancarie e presunzione di reddito (art. 32 D.P.R. 600/1973)
L’Agenzia delle Entrate può utilizzare i dati bancari del contribuente per accertare redditi non dichiarati. L’art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. 600/1973 stabilisce che i versamenti e i prelievi dai conti correnti non giustificati possono essere considerati ricavi o compensi, salvo prova contraria. Le somme prelevate sopra 1.000 euro giornalieri o 5.000 euro mensili, se non annotate nelle scritture contabili, sono presunte come redditi e il contribuente deve dimostrarne la liceità . Tuttavia, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 228/2014 ha dichiarato incostituzionale l’applicazione automatica di questa presunzione ai professionisti, ritenendo irragionevole presumere che ogni prelievo sia reinvestito nell’attività professionale . La Corte ha affermato che la norma violava il principio di ragionevolezza e imponeva un onere di prova impossibile al contribuente .
1.5.4 Anatocismo bancario e usura
Molti imprenditori si trovano a dover fronteggiare debiti bancari gonfiati da interessi anatocistici (c.d. “interessi sugli interessi”) e da tassi usurari. La Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sentenza 27460/2025, ha ribadito che dopo l’intervento della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale l’art. 25, comma 3, del D.Lgs. 342/1999, qualsiasi clausola contrattuale di anatocismo relativa a periodi anteriori alla delibera CICR del 2000 è nulla. La banca può reintrodurre la capitalizzazione solo con un pattuizione espressa firmata dal cliente; le modifiche unilaterali sono inefficaci e i versamenti devono essere imputati prima a interessi e poi a capitale . La sentenza specifica inoltre che, nel calcolo dei rimborsi dovuti dal correntista, è compito della banca provare che le rimesse erano effettivamente a saldo del debito e non mere restituzioni di somme indebite . Tale principio consente al debitore di contestare gli estratti conto e richiedere la restituzione di interessi illegittimi.
1.5.5 Esdebitazione e crisi d’impresa
L’esdebitazione è un beneficio che permette al debitore insolvente di ottenere l’esclusione dai debiti residui dopo la chiusura di una procedura concorsuale. La Corte di Cassazione 30108/2025 ha stabilito che un fallito che non ha richiesto l’esdebitazione in sede di procedura fallimentare non può successivamente invocare l’art. 283 del Codice della crisi per ottenere la liberazione dai debiti pregressi . Pertanto, chi è già stato dichiarato fallito deve attivarsi tempestivamente per beneficiare degli strumenti di esdebitazione previsti dalla Legge fallimentare o dal Codice della crisi.
1.6 La digitalizzazione della riscossione e la Legge di Bilancio 2026
La Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025) introduce un radicale passo avanti nella digitalizzazione della riscossione. L’art. 1, comma 117, prevede che l’Agenzia delle Entrate utilizzerà i dati delle fatture elettroniche degli ultimi sei mesi per individuare i clienti del debitore ed emettere ordini di pagamento digitali nei loro confronti, senza la necessità di ricorrere al giudice . Questo pignoramento digitale, ancora in fase di attuazione (è previsto un decreto ministeriale entro marzo 2026), consente all’agente della riscossione di aggredire in modo rapido i crediti futuri del contribuente. La misura si basa sull’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973 e sulla regola dei 60 giorni: il terzo (cliente) deve effettuare il pagamento entro due mesi dalla notifica; in caso contrario, scattano sanzioni . La Legge di Bilancio prevede anche la possibilità di sospendere la procedura se il debitore presenta domanda di rottamazione-quinquies o avvia un percorso di composizione negoziata.
2 – Procedura passo per passo dopo la notifica di un atto
Quando un imprenditore del catering riceve un atto (cartella esattoriale, accertamento esecutivo, avviso di addebito, pignoramento), è fondamentale conoscere i termini per impugnare, le autorità competenti e le strategie difensive. Di seguito una procedura in fasi:
2.1 Verifica dell’atto e raccolta documentale
- Identificare la tipologia di atto: può trattarsi di una cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, di un avviso di accertamento esecutivo (che diventa titolo idoneo all’esecuzione trascorsi 60 giorni), di un avviso di addebito INPS o di un pignoramento presso terzi.
- Controllare la data di notifica: i termini decorrono dalla notifica (che può avvenire via PEC, raccomandata o consegna a mano). È essenziale determinare la scadenza per il pagamento o l’impugnazione.
- Richiedere gli estratti di ruolo e l’estratto cronologico: consentono di verificare gli importi dovuti, eventuali sospensioni e l’origine del debito. In caso di dubbio sulla legittimità dell’atto, è opportuno richiedere copia conforme dei ruoli.
- Raccogliere documentazione bancaria e fiscale: estratti conto, contratti di apertura di credito, dichiarazioni dei redditi, bilanci, fatture. Nel caso di presunzioni da indagini bancarie, è necessario dimostrare la provenienza delle somme .
2.2 Valutazione della legittimità e prescrizione
- Prescrizione dei tributi: i debiti tributari si prescrivono generalmente in cinque o dieci anni. Ad esempio, l’IVA e i contributi previdenziali hanno un termine di prescrizione di cinque anni, l’IRPEF, l’IRES e le imposte sul reddito in dieci anni. L’avv. Monardo verificherà se sono decorsi tali termini dalla scadenza originaria del versamento o dalla notifica dell’atto.
- Decadenza dell’atto: alcune cartelle potrebbero essere illegittime se l’Agenzia delle Entrate ha emesso il ruolo oltre i termini previsti dalla legge (ad esempio entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione per gli avvisi bonari, e entro il 31 dicembre del quinto anno per gli avvisi di accertamento).
- Notifica viziata: la cartella deve essere notificata correttamente. Errori nella notifica (indirizzo errato, mancata consegna, omessa indicazione dei motivi) possono renderla nulla. È possibile eccepire l’illegittimità della notifica davanti al giudice tributario.
- Nullità per difetto di motivazione: l’atto deve indicare l’imposta, le sanzioni e gli interessi con chiarezza. Una motivazione insufficiente può essere censurata.
2.3 Azioni da intraprendere entro 60 giorni
Cartella di pagamento e avviso di accertamento esecutivo: il contribuente può:
- Pagare l’importo dovuto entro il termine (in unica soluzione o chiedendo una rateizzazione).
- Presentare istanza di rateizzazione: la nuova disciplina consente rate fino a 84 rate (per richieste 2025-2026) e fino a 120 rate in caso di difficoltà documentata . La domanda può essere inoltrata tramite il servizio online “Rateizza adesso” o mediante modulistica (RS o RDF) .
- Impugnare l’atto davanti al giudice tributario: il ricorso va depositato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (30 giorni per gli avvisi del lavoro). È fondamentale allegare documentazione e dedurre tutte le eccezioni (prescrizione, decadenza, nullità, difetto di motivazione, ecc.). La difesa deve essere affidata a un avvocato o a un commercialista abilitato.
Pignoramento presso terzi: se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica un pignoramento del conto corrente o dei crediti verso clienti, il debitore ha 60 giorni per:
- Proporre opposizione all’esecuzione davanti al giudice dell’esecuzione (art. 615 c.p.c.) qualora contestasse la legittimità del titolo esecutivo o la misura.
- Proporre opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per vizi formali della procedura.
- Richiedere la sospensione in sede amministrativa (per motivi gravi) o giudiziaria.
- Comunicare al terzo pignorato (banca o cliente) la presentazione di un’istanza di definizione agevolata: in presenza di domanda di rottamazione-quinquies, il pignoramento è sospeso .
Avviso di addebito INPS: l’opposizione va presentata davanti al giudice del lavoro entro 40 giorni. È possibile chiedere la sospensione se vi sono irregolarità contributive.
2.4 Difesa in caso di indagini bancarie
Se l’Agenzia delle Entrate avvia un accertamento sulla base delle movimentazioni bancarie, il contribuente deve dimostrare che i versamenti e i prelievi non costituiscono reddito. Le linee guida sono:
- Tenere traccia dei clienti e dei fornitori: fornire fatture, scontrini e prove documentali che attestino la provenienza delle somme.
- Spiegare i prelievi: i prelievi servono per pagare dipendenti, materie prime e spese correnti; è utile indicare i giustificativi. La presunzione non si applica ai professionisti dopo la sentenza della Corte Costituzionale 228/2014 .
- Impugnare l’accertamento: eventuali avvisi di accertamento basati su presunzioni infondate possono essere contestati davanti alla giustizia tributaria.
3 – Difese e strategie legali
3.1 Contestazione delle cartelle esattoriali e degli avvisi di accertamento
Controllare la legittimità di ogni atto è il primo passo per ridurre il debito. Le principali eccezioni sono:
- Prescrizione e decadenza: se il tributo è prescritto o l’atto è decaduto, l’obbligazione si estingue. La giurisprudenza ha riconosciuto la prescrizione quinquennale per molti tributi locali e contributi INPS.
- Vizi di notifica: la notificazione deve rispettare il domicilio fiscale. La notifica via PEC è valida se la casella del destinatario è attiva e il file dell’atto è firmato digitalmente.
- Cumulo di ruoli: è frequente che nella stessa cartella siano iscritti ruoli eterogenei (es. Irpef, Iva, contributi INPS) senza indicazione dei singoli atti presupposti. Questo può comportare la nullità.
- Sanzioni illegittime: talvolta l’Agenzia applica sanzioni non dovute o duplicative. L’analisi di un avvocato specializzato consente di stralciare le voci non dovute.
3.2 Opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi
In presenza di un pignoramento, il debitore può proporre:
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): si contesta il diritto dell’Agenzia a procedere, ad esempio per invalidità del titolo o per avvenuta estinzione del credito.
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): si contesta la regolarità formale del pignoramento (es. mancata indicazione del responsabile del procedimento, vizi nella notifica dell’atto di pignoramento).
- Istanza di sospensione: il giudice può sospendere l’esecuzione se sussistono gravi motivi; questo consente di guadagnare tempo per presentare la domanda di definizione agevolata o un accordo di ristrutturazione.
3.3 Strategie nei confronti delle banche
Nel settore della ristorazione, l’accesso al credito bancario è fondamentale per finanziare l’acquisto di attrezzature e materie prime. Tuttavia, tassi usurari e clausole di anatocismo possono compromettere la sostenibilità del debito. Le strategie includono:
- Analisi dei contratti bancari: verificare la presenza di clausole di capitalizzazione trimestrale o annuale e il rispetto del tasso soglia antiusura. Se le clausole sono nulle, si può rideterminare il saldo del conto.
- Richiesta di restituzione degli interessi illegittimi: sulla scorta della sentenza della Cassazione 27460/2025, il cliente può chiedere la restituzione degli interessi pagati indebitamente e delle commissioni di massimo scoperto .
- Contestazione del saldo dare-avere: la banca deve dimostrare che le rimesse del cliente erano solutorie; in mancanza, il saldo va ricalcolato dal primo movimento. È possibile chiedere una CTU (Consulenza tecnica d’ufficio) in giudizio.
- Rinegoziazione o ristrutturazione del debito: con la mediazione del legale, si può tentare di ridefinire le condizioni del prestito, sostituendo tassi variabili con fissi o concordando moratorie.
3.4 Crisi da sovraindebitamento e strumenti di composizione
Per l’imprenditore del catering oberato da debiti tributari e bancari, gli strumenti di composizione della crisi costituiscono una via d’uscita per salvare l’attività e il patrimonio personale.
3.4.1 Piano del consumatore
È destinato al consumatore o all’imprenditore agricolo non fallibile. Si presenta un piano all’OCC che prevede la soddisfazione dei creditori con percentuali e scadenze che tengono conto del reddito disponibile e del patrimonio. Il giudice omologa il piano, che può prevedere anche la falcidia dei debiti fiscali, purché siano rispettati i crediti privilegiati. Con le novità del 2024-2025, la moratoria per i privilegiati può essere di due anni . Nel piano si possono inserire quote da versare grazie ai proventi futuri dell’attività di catering.
3.4.2 Accordo con i creditori
Richiede l’adesione di almeno il 60 % dei creditori chirografari. Prevede la ristrutturazione del debito e può essere usato anche da imprenditori commerciali sotto i limiti di fallibilità. L’OCC certifica la fattibilità del piano. È uno strumento idoneo per imprese che mantengono una certa capacità di generare cassa.
3.4.3 Liquidazione del patrimonio ed esdebitazione
Consiste nella vendita dei beni del debitore sotto la supervisione di un liquidatore nominato dal giudice. Al termine, il debitore può ottenere l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti residui. È l’ultima ratio ma può essere utile per chi non ha capacità di pagamento e desidera ripartire.
3.4.4 Composizione negoziata
Come visto, è un percorso volontario introdotto dal D.L. 118/2021. L’esperto negoziatore assiste l’imprenditore nella ricerca di accordi con creditori e nella predisposizione di misure come la moratoria, la sospensione delle azioni esecutive e la ristrutturazione del debito . Per un’attività di catering in crisi, può rappresentare un’occasione per evitare l’insolvenza e conservare avviamento e licenze.
3.5 Definizioni agevolate e piani di pagamento
Quando la cartella esattoriale è legittima ma l’importo è troppo alto per essere saldato in unica soluzione, occorre valutare le misure agevolative:
- Rottamazione-quater (L. 197/2022): consente di estinguere debiti affidati dal 2000 al 30 giugno 2022 pagando imposta e spese, senza interessi né sanzioni . Le rate (max 18) devono essere pagate in cinque anni; il primo versamento coincide con l’omissione.
- Rottamazione-quinquies (L. 199/2025): estende la definizione ai carichi fino al 2023, prevede 54 rate bimestrali (nove anni) con interesse 3 % . Adatta a chi ha debiti elevati ma limitata liquidità; con la domanda le procedure esecutive sono sospese .
- Rateizzazioni ordinarie: fino a 84 rate (96 nel 2027-2028, 108 dal 2029) senza documentazione; fino a 120 rate con dimostrazione di temporanea difficoltà . Ogni rata deve essere almeno di 50 euro; il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive comporta decadenza dal piano.
- Saldo e stralcio per debiti inferiori a 1.000 euro: diverse leggi di bilancio hanno previsto lo stralcio automatico dei debiti sotto una certa soglia (ad esempio 1.000 euro), salvo per Iva e risorse proprie dell’Unione europea. È importante verificare se il proprio carico rientra in tali disposizioni.
3.6 Soluzioni stragiudiziali e negoziazioni private
Spesso è possibile raggiungere un accordo con i creditori prima di arrivare in tribunale. L’avv. Monardo e il suo team assistono i clienti in:
- Trattative con la banca: per ridurre gli interessi, ottenere una moratoria o un saldo e stralcio del debito con pagamento una tantum inferiore al nominale.
- Accordi con i fornitori: per riscadenzare i pagamenti e continuare la collaborazione commerciale.
- Mediazione tributaria: in sede di giudizio tributario, prima dell’udienza di merito, è possibile proporre una mediazione con l’Agenzia delle Entrate per definire la lite con un abbattimento delle sanzioni.
- Concordato preventivo (per le società di capitali): consente di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione e, se approvato dal 50 % dei creditori, ottenere l’omologazione.
3.7 Focus sui rischi penali
Nel gestire i debiti fiscali bisogna prestare attenzione ai reati tributari (d.lgs. 74/2000), come l’omessa dichiarazione, l’occultamento o la distruzione di scritture contabili e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti. L’estinzione del debito tramite definizioni agevolate non esclude automaticamente la responsabilità penale, ma in alcuni casi il pagamento integrale delle imposte e delle sanzioni può comportare il non luogo a procedere. Un consulente legale può valutare la posizione e consigliare la miglior condotta.
4 – Strumenti alternativi: rottamazioni, piani del consumatore, esdebitazione e accordi di ristrutturazione
In questa sezione presentiamo in modo approfondito i principali strumenti alternativi a disposizione del debitore per risolvere i debiti con l’erario e con la banca.
4.1 Rottamazione-quater in dettaglio
La rottamazione-quater, introdotta dalla Legge 197/2022, è stata la quarta definizione agevolata degli ultimi anni. Prevede i seguenti requisiti:
- Debiti ammessi: carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022, inclusi tributi erariali, contributi INPS, multe e tributi locali se l’ente ha aderito .
- Debiti esclusi: recuperi di aiuti di Stato, risorse proprie dell’UE, Iva all’importazione, debiti derivanti da sentenze penali, sanzioni per violazioni penali e importi affidati dopo il 30 giugno 2022 .
- Pagamento: versamento dell’imposta e delle spese; stralcio totale di interessi, sanzioni e agio.
- Rateizzazione: fino a 18 rate in cinque anni; decadenza dopo il mancato pagamento di una sola rata.
- Vantaggi: riduzione significativa del debito complessivo; sospensione delle procedure esecutive dopo la presentazione dell’istanza; possibilità di compensare con crediti d’imposta.
4.2 Rottamazione-quinquies in dettaglio
L’art. 23 della Legge di Bilancio 2026 ha introdotto la rottamazione-quinquies, con caratteristiche diverse:
- Periodo di riferimento: debiti affidati dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 .
- Richiedenti: contribuente che ha presentato la dichiarazione fiscale relativa ai periodi interessati. Chi non l’ha presentata non può accedere alla definizione .
- Domanda: da presentarsi entro il 30 aprile 2026; per chi ha debiti di importo modesto è possibile la procedura semplificata via portale.
- Piano di pagamento: massimo 54 rate bimestrali; interessi al 3 % .
- Sospensione delle procedure: una volta presentata la domanda, si sospendono pignoramenti, fermi, ipoteche e altre azioni esecutive .
- Decadenza: tolleranza di due ritardi di massimo cinque giorni ciascuno prima di decadere .
4.3 Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione
Abbiamo visto i tratti essenziali dei piani del consumatore e degli accordi con i creditori. Entrambi richiedono l’intervento dell’OCC e la valutazione della sostenibilità del piano. Il piano del consumatore è più semplice, non necessita dell’adesione dei creditori e può prevedere la falcidia di gran parte dei debiti. L’accordo con i creditori richiede un maggior consenso ma può includere anche imprenditori non fallibili.
Esempio pratico: l’azienda di catering “Bontà Eventi S.r.l.” ha debiti verso l’erario per 150.000 euro (Iva e Irpef arretrata) e un mutuo bancario per 200.000 euro. Presentando un piano del consumatore tramite l’OCC, la società propone di pagare il 50 % del debito erariale in 5 anni e di rinegoziare il mutuo con la banca portandolo da 10 a 15 anni. Il giudice omologa il piano perché consente la continuità aziendale e garantisce una migliore soddisfazione dei creditori rispetto alla liquidazione.
4.4 Esdebitazione a fine procedura
Con la liquidazione del patrimonio o con il concordato minore il debitore può ottenere la esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti non soddisfatti al termine della procedura. Come ricordato dalla Cassazione 30108/2025, chi era già fallito e non ha chiesto l’esdebitazione nel procedimento fallimentare non può ricorrere al nuovo istituto previsto dal Codice della crisi . È dunque necessario attivarsi tempestivamente e, se la situazione lo consente, richiedere l’esdebitazione alla chiusura della procedura.
4.5 Altre forme di definizione agevolata
Oltre alle rottamazioni e alle rateizzazioni ordinarie, il legislatore ha introdotto altre misure:
- Saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà: rivolto a persone fisiche con ISEE basso e con debiti derivanti dall’omesso versamento di imposte dichiarate. Prevede la possibilità di pagare in percentuale variabile (16 %, 20 %, 35 %) in base al reddito.
- Stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 euro: previsto da vari decreti legge; il debito viene cancellato d’ufficio senza presentare domanda.
- Transazione fiscale: nell’ambito del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione, consente di proporre all’Erario un pagamento parziale del debito; l’Agenzia può accettare se la proposta garantisce una migliore soddisfazione rispetto alla liquidazione.
5 – Errori comuni e consigli pratici
Molti imprenditori e professionisti commettono errori che aggravano la situazione debitoria. Ecco i più frequenti e i consigli per evitarli:
- Ignorare la notifica degli atti: la mancata apertura di una PEC o il ritiro tardivo di una raccomandata non ferma i termini. È fondamentale controllare quotidianamente la casella PEC aziendale e ritirare gli atti in posta.
- Pagare immediatamente senza verificare: molti contribuenti, impauriti, pagano senza controllare la legittimità dell’atto. È sempre consigliabile consultare un professionista prima di versare.
- Rimandare la gestione del debito: aspettare che la situazione si aggravi può portare a pignoramenti e ipoteche. Meglio attivarsi subito per una definizione agevolata o un piano di rientro.
- Sottovalutare l’importanza dei documenti: per difendersi dalle presunzioni fiscali è essenziale conservare fatture, ricevute, contratti e prove dei pagamenti. Una contabilità ordinata permette di rispondere efficacemente alle richieste dell’Agenzia delle Entrate .
- Firmare contratti bancari senza leggere: clausole abusive, capitalizzazioni trimestrali e spese occulte possono gonfiare il debito. Prima di firmare è opportuno far valutare il contratto da un consulente.
- Non comunicare con i creditori: spesso una telefonata o un incontro può evitare la escalation a procedure esecutive. Il dialogo con la banca o il fornitore, supportato dal legale, è fondamentale.
6 – Tabelle riepilogative
Le tabelle seguenti riassumono alcuni elementi chiave delle procedure e degli strumenti di difesa. Le informazioni sono esposte in forma sintetica per agevolare la consultazione.
6.1 Termini principali per l’impugnazione e la rateizzazione
| Atto/Procedura | Termine per impugnare/pagare | Possibilità di rateizzazione | Normativa di riferimento |
|---|---|---|---|
| Cartella di pagamento | 60 gg dalla notifica | Sì, fino a 84-120 rate | D.P.R. 602/1973; D.Lgs. 33/2025 |
| Avviso di accertamento | 60 gg (ricorso) | Sì (piano in 8 rate via avviso bonario) | D.Lgs. 546/1992 |
| Avviso di addebito INPS | 40 gg (ricorso) | Sì, secondo regole INPS | Legge 449/1997 |
| Pignoramento presso terzi | 60 gg per opposizione | No, ma possibile sospensione con rottamazione-quinquies | D.P.R. 602/1973 |
| Rottamazione-quater | Domanda entro 30/04/2023 (scaduto) | Max 18 rate | Legge 197/2022 |
| Rottamazione-quinquies | Domanda entro 30/04/2026 | Max 54 rate bimestrali (9 anni) | Legge 199/2025 |
6.2 Strumenti di composizione della crisi
| Strumento | Requisiti principali | Durata e rate | Vantaggi |
|---|---|---|---|
| Piano del consumatore | Consumatore o imprenditore agricolo; assenza di attività imprenditoriale; relazione OCC | Fino a 5-6 anni (moratoria fino a 2 anni) | Falcidia dei debiti chirografari, sospensione azioni, non serve adesione creditori |
| Accordo con i creditori | Adesione 60 % creditori chirografari; relazione OCC; capacità di pagamento | Variabile in base al piano | Ristrutturazione debiti, continuazione attività |
| Liquidazione del patrimonio | Per chi non ha reddito sufficiente; nomina di un liquidatore | Vendita beni e possibile esdebitazione | Liberazione dai debiti residui |
| Composizione negoziata | Impresa in crisi; nomina di un esperto; piano con creditori | Durata variabile; misure protettive | Sospensione azioni esecutive, moratorie |
6.3 Rottamazione-quater vs rottamazione-quinquies
| Caratteristica | Rottamazione-quater | Rottamazione-quinquies |
|---|---|---|
| Periodo debiti | 01/01/2000 – 30/06/2022 | 01/01/2000 – 31/12/2023 |
| Numero massimo di rate | 18 (5 anni) | 54 bimestrali (9 anni) |
| Tasso | Nessun interesse | 3 % su saldo |
| Debiti esclusi | Aiuti di Stato, risorse UE, Iva all’importazione, sanzioni penali | Identici, ma periodo esteso |
| Tolleranza ritardi | Nessuna (decadenza immediata) | 2 ritardi di 5 gg |
| Sospensione delle procedure | Con presentazione domanda | Immediata dal deposito domanda |
7 – Domande frequenti (FAQ)
- Ho ricevuto una cartella di pagamento per Iva arretrata: posso chiedere la rottamazione-quinquies?
Se il debito è stato affidato all’agente della riscossione tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 e hai regolarmente presentato le dichiarazioni fiscali, puoi aderire alla rottamazione-quinquies presentando domanda entro il 30 aprile 2026 . Pagherai l’imposta e una quota di interessi al 3 % suddivisa in 54 rate bimestrali. Se il debito include Iva all’importazione, questa non può essere rottamata . - La banca ha bloccato il mio conto per un pignoramento fiscale: posso prelevare?
Dopo la notifica del pignoramento, la banca deve versare all’Agenzia delle Entrate le somme presenti sul conto e quelle accreditate nei 60 giorni successivi . Durante questo periodo il conto è bloccato. Puoi evitare l’esecuzione aderendo a una definizione agevolata (rottamazione-quinquies) o chiedendo la sospensione al giudice. - Cosa succede se non pago due rate della rottamazione-quinquies?
Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, entro la tolleranza di cinque giorni comporta la decadenza dal beneficio . In tal caso, le somme versate sono considerate acconto e l’agente della riscossione riprende la procedura esecutiva. - Posso includere i debiti bancari nella procedura di sovraindebitamento?
Sì. Nel piano del consumatore o nell’accordo con i creditori puoi inserire anche mutui, affidamenti bancari e prestiti. L’OCC e il giudice valuteranno la sostenibilità del piano. Inoltre, potrai contestare eventuali interessi usurari o anatocistici . - Ho in corso una verifica fiscale: l’Agenzia può controllare il mio conto corrente?
Sì. L’art. 32 D.P.R. 600/1973 consente all’Amministrazione di ottenere dai terzi dati bancari e presumerli ricavi se non sono giustificati . Tuttavia, dopo la sentenza della Corte Costituzionale 228/2014, tale presunzione non si applica ai prelievi dei professionisti . - Cos’è la composizione negoziata e come mi aiuta?
La composizione negoziata è un percorso volontario introdotto dal D.L. 118/2021 per le imprese in crisi che permette, con l’assistenza di un esperto, di negoziare con i creditori misure come dilazioni, moratorie e sospensioni delle azioni esecutive . È utile per imprese di catering con momentanee difficoltà di liquidità. - Sono un imprenditore individuale: posso accedere al piano del consumatore?
No. Il piano del consumatore è riservato ai consumatori che non svolgono attività imprenditoriale o ai piccoli imprenditori agricoli. Se eserciti un’attività commerciale o artigianale, puoi proporre un accordo con i creditori o la liquidazione del patrimonio tramite l’OCC. - Posso proporre un accordo di ristrutturazione dopo aver avviato la procedura esecutiva?
Sì. La presentazione di un accordo con i creditori o di un piano del consumatore può essere effettuata anche dopo l’avvio dell’esecuzione. In tal caso, il giudice può sospendere le procedure per consentire la definizione stragiudiziale. - Le sanzioni tributarie vengono sempre annullate con le rottamazioni?
Con la rottamazione-quater e la rottamazione-quinquies vengono stralciate le sanzioni amministrative relative ai tributi inclusi . Restano dovute le sanzioni penali e le sanzioni per violazioni non rientranti nel periodo o nel tipo di tributo. - È possibile impugnare una cartella anche dopo aver aderito alla rottamazione?
In via generale, aderendo alla definizione agevolata si rinuncia a impugnare gli atti relativi ai carichi inclusi. Tuttavia, se emergono vizi gravi (es. difetto di notifica), si può valutare un ricorso con l’assistenza di un professionista. - Come si calcola la prescrizione dei contributi INPS?
I contributi previdenziali si prescrivono in cinque anni. Se dopo l’iscrizione a ruolo l’INPS non notifica l’atto entro cinque anni, il credito si estingue. In caso di emissione di avviso di addebito, la prescrizione è interrotta. È consigliabile verificare le date di emissione e notifica con un professionista. - Un socio garante può beneficiare della rottamazione?
Sì, se il socio è coobbligato nel ruolo può aderire autonomamente alla rottamazione per la propria quota. Tuttavia, se la società aderisce, anche le garanzie del socio si estinguono in base al pagamento complessivo. - Cosa succede ai pignoramenti in corso durante la rottamazione?
Con la presentazione della domanda di rottamazione-quinquies, i pignoramenti sono sospesi fino all’esito della definizione . La banca o il datore di lavoro deve essere informata della domanda per bloccare i versamenti all’agente della riscossione. - È possibile cumulare rottamazione e rateizzazione?
No. Per i debiti inclusi nella rottamazione non è possibile richiedere contestualmente la rateizzazione ordinaria. Invece, per i debiti non inclusi puoi chiedere la rateizzazione secondo le regole generali. - Una volta ottenuta l’esdebitazione, posso contrarre nuovi finanziamenti?
Sì, l’esdebitazione cancella i debiti pregressi e non è un ostacolo legale alla concessione di nuovi prestiti. Tuttavia, banche e finanziarie potranno valutare l’affidabilità creditizia in base alla storia del soggetto. - Cosa devo fare se ricevo un controllo dell’Agenzia delle Entrate sulle fatture elettroniche?
La Legge di Bilancio 2026 prevede l’uso dei dati delle fatture elettroniche per incrociare i clienti del debitore e procedere al pignoramento digitale . Se ricevi una richiesta di comunicare la posizione dei clienti o un ordine di pagamento, contatta immediatamente un legale per verificare la legittimità e valutare la sospensione tramite definizione agevolata. - Posso chiedere l’annullamento di un contratto bancario con tasso usurario?
Se il tasso (comprensivo di spese e commissioni) supera il tasso soglia usura pubblicato trimestralmente dal MEF, il contratto può essere dichiarato nullo e la banca deve restituire gli interessi percepiti. Bisogna procedere con una perizia econometrica e un’azione giudiziaria. - Le sanzioni della Corte dei Conti sono rottamabili?
No. Le sanzioni irrogate dalla Corte dei Conti e quelle relative a reati penali sono escluse dalle definizioni agevolate. È possibile solo chiedere la rateizzazione ordinaria. - Cosa succede se la mia attività di catering chiude durante la procedura?
Se cessi l’attività, puoi comunque proseguire il piano del consumatore o la rottamazione utilizzando altre fonti di reddito (ad esempio un nuovo lavoro o pensione). È importante comunicare tempestivamente la variazione al professionista che ti assiste. - Quanto dura una composizione negoziata della crisi?
Dipende dalla complessità della situazione e dalla disponibilità dei creditori a negoziare. In media può durare da 3 a 12 mesi. Durante questo periodo, se vengono attivate le misure protettive, le azioni esecutive sono sospese .
8 – Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio l’applicazione concreta delle strategie illustrate, proponiamo alcune simulazioni basate su casi reali nel settore del catering. I dati sono esemplificativi e non sostituiscono la consulenza personalizzata.
8.1 Simulazione di rottamazione-quinquies
Scenario: “Delizie di Calabria S.r.l.” è una società di catering con debiti fiscali (Iva, Irpef, Ires) per 120.000 euro relativi agli anni d’imposta 2018-2021. I carichi sono stati affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel 2022 e 2023. La società ha sempre presentato le dichiarazioni fiscali.
Soluzione: Può aderire alla rottamazione-quinquies entro il 30 aprile 2026. Presenta una domanda tramite il portale dell’agente della riscossione, includendo tutti i carichi 2000-2023. L’importo da versare comprende l’imposta dovuta (120.000) più un interesse del 3 %. Supponendo che il 3 % sia calcolato su base annuale per 9 anni, l’onere totale sarà circa 120.000 × 1,27 ≈ 152.400 euro. Dividendo per 54 rate bimestrali si ottiene una rata di circa 2.823 euro ogni due mesi. La società avrà un flusso di cassa costante e potrà sospendere i pignoramenti in corso. Se non paga due rate, decadrà dal beneficio .
8.2 Simulazione di piano del consumatore per un lavoratore autonomo
Scenario: Il signor Giorgio è un cuoco freelance che presta servizi di catering e ha accumulato debiti tributari per 30.000 euro (Irpef e Iva), contributi INPS per 8.000 euro e un prestito bancario di 15.000 euro con tassi considerati usurari. Il reddito netto annuo attuale è 24.000 euro.
Soluzione: Giorgio, non essendo imprenditore commerciale, può accedere al piano del consumatore tramite l’OCC. Presenta un piano che prevede:
- pagamento di 20.000 euro all’erario in 5 anni;
- pagamento di 5.000 euro all’INPS;
- contestazione degli interessi usurari con richiesta di restituzione (10.000 euro) e pagamento del solo capitale residuo di 5.000 euro alla banca ;
- moratoria di 1 anno per i debiti privilegiati come previsto dalla Cassazione .
Il giudice omologa il piano e sospende le azioni esecutive. Giorgio versa 6.000 euro l’anno, pari a 500 euro al mese, mantenendo la sua attività.
8.3 Simulazione di opposizione al pignoramento bancario
Scenario: L’Agenzia delle Entrate notifica a “Sapori d’Estate S.n.c.” un pignoramento presso terzi sull’unico conto corrente aziendale per un debito di 50.000 euro. Il conto è in rosso di 10.000 euro al momento della notifica, ma nei giorni successivi viene accreditato un pagamento di 15.000 euro da un cliente.
Soluzione: In base alla Cassazione 28520/2025, la banca deve versare all’agente della riscossione solo gli importi accreditati nei 60 giorni successivi, anche se il conto era negativo . Lo studio legale contesta la legittimità del pignoramento per mancata indicazione del responsabile del procedimento e propone opposizione agli atti esecutivi. Nel frattempo, la società presenta domanda di rottamazione-quinquies per sospendere la procedura. La banca trattiene i fondi fino all’esito.
8.4 Simulazione di analisi anatocismo e ricalcolo del debito bancario
Scenario: “Eventi Gourmet S.r.l.” ha un fido bancario con saldo debitore di 80.000 euro. Dall’analisi degli estratti conto emerge l’applicazione di clausole di anatocismo trimestrale e di commissioni di massimo scoperto non pattuite.
Soluzione: Lo studio legale incarica un consulente tecnico di esaminare le movimentazioni e determinare l’entità degli interessi illegittimi. In base alla Cassazione 27460/2025, le clausole di capitalizzazione antecedenti al 2000 sono nulle e la banca deve dimostrare la validità delle rimesse . Il ricalcolo produce un saldo corretto di 50.000 euro anziché 80.000. Si avvia una trattativa con la banca per riconoscere il nuovo saldo e rateizzarlo in 10 anni; in caso di diniego si propone causa per la restituzione degli interessi.
Conclusione
Gestire un’attività di catering con debiti non è semplice, ma esistono strumenti legali efficaci per difendersi da fisco e banche, ridurre l’esposizione e salvaguardare il proprio lavoro. Questa guida, aggiornata a gennaio 2026, ha illustrato il quadro normativo (dalla Legge 3/2012 al D.Lgs. 33/2025), le più recenti sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, e le varie soluzioni pratiche: rottamazione-quater e quinquies, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, composizione negoziata, opposizioni giudiziarie e negoziazioni bancarie.
Per un imprenditore del catering, la chiave è agire tempestivamente: appena ricevi un atto di riscossione, non ignorarlo. Analizzane la legittimità, verifica i termini, conserva la documentazione e chiedi il supporto di un professionista. Attraverso piani di pagamento, rottamazioni, contestazioni delle clausole bancarie e strumenti di composizione della crisi potrai ristrutturare il debito e continuare a svolgere la tua attività.
L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti sono a disposizione per offrirti un’assistenza completa. Grazie alla competenza in diritto bancario, tributario e nella gestione della crisi d’impresa, possono analizzare la tua situazione, bloccare pignoramenti e ipoteche, predisporre ricorsi e piani di rientro e negoziare con creditori e fisco. Non aspettare che la situazione peggiori: contatta subito l’avv. Monardo per una consulenza personalizzata.
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