Illustrazione astratta di un programmatore freelance con debiti, rappresentato da un computer, la bilancia della giustizia e documenti finanziari sospesi nell’aria.
Introduzione
Nel mondo dell’informatica e della programmazione capita sempre più spesso che il professionista indipendente finisca schiacciato tra scadenze fiscali, richieste delle banche e tensioni finanziarie. L’attività del programmatore freelance, se da un lato garantisce libertà e possibilità di guadagno, dall’altro espone a rischi: la mancanza di un sostituto d’imposta, la gestione autonoma di IVA e imposte dirette, l’accesso al credito per l’acquisto di hardware o per avviare progetti. Le crisi economiche recenti, l’aumento della pressione fiscale e le difficoltà di incasso dai committenti hanno accentuato il fenomeno dei debiti tributari e bancari. Non intervenire rapidamente espone a cartelle esattoriali, ipoteche, pignoramenti presso terzi e iscrizioni a ruolo, con conseguenze drammatiche sulla vita professionale.
Perché questo tema è urgente:
- Rischio di azioni esecutive. Le cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle Entrate–Riscossione sono titoli esecutivi che possono trasformarsi in pignoramenti di conti, stipendi e crediti. La normativa consente all’agente della riscossione di notificare la cartella a mezzo posta o via PEC e, scaduti 60 giorni dalla notifica, di avviare l’espropriazione forzata senza ulteriori formalità . Ogni ritardo può causare la perdita dei termini per impugnare e l’aggravamento degli oneri.
- Errori e vizi degli atti. Molti atti di accertamento e riscossione contengono errori di calcolo, violazioni procedurali o prescrizioni. La giurisprudenza ha ribadito che la cartella notificata con errori (es. errori di persona o di tributo) può essere annullata in autotutela obbligatoria . Tuttavia l’amministrazione finanziaria non sempre si corregge spontaneamente, quindi è fondamentale presentare un’istanza di autotutela o un ricorso nei termini.
- Possibilità di soluzione. Il legislatore ha introdotto diversi strumenti per gestire i debiti fiscali e bancari: rateizzazioni fino a 120 rate , definizioni agevolate come la rottamazione‑quater e la nuova rottamazione‑quinquies , stralcio dei mini‑debiti fino a 1.000 euro, piani del consumatore e concordato minore per sovraindebitamento , esdebitazione dopo la liquidazione . È necessario scegliere lo strumento adatto alla propria situazione e rispettare scadenze e requisiti.
Presentazione dell’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo
Lo studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è da anni un riferimento nazionale per la difesa del debitore nel campo tributario e bancario. Cassazionista esperto, l’Avv. Monardo coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti presenti in tutta Italia. Lo studio è specializzato in diritto bancario, sovraindebitamento e contenzioso fiscale.
- Gestore della crisi da sovraindebitamento. L’Avv. Monardo è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia come gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 e del Codice della crisi d’impresa (CCII), con maturata esperienza nella predisposizione di piani del consumatore e liquidazioni controllate.
- Professionista fiduciario di un OCC. Lo studio è fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi, ciò garantisce competenza nei rapporti con tribunali, creditori e uffici fiscali.
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa. Ai sensi del D.L. 118/2021 l’Avv. Monardo svolge il ruolo di esperto negoziatore, accompagnando imprenditori e professionisti nelle procedure di composizione negoziata per prevenire l’insolvenza.
Lo staff dell’Avv. Monardo offre al programmatore freelance un’analisi degli atti fiscali e bancari, consulenze personalizzate, assistenza per ricorsi, istanze di autotutela e sospensioni, trattative per piani di rientro e soluzioni giudiziali e stragiudiziali. L’obiettivo è bloccare le azioni esecutive, ridurre o eliminare i debiti e salvaguardare la capacità professionale.
📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.
1. Contesto normativo e giurisprudenziale
Il quadro normativo che disciplina la riscossione dei tributi, la gestione del debito e le possibili tutele del contribuente è articolato. In questa sezione vengono riepilogate le norme di riferimento e le pronunce giurisprudenziali più rilevanti fino a gennaio 2026.
1.1 Riscossione coattiva: cartelle, accertamenti e pignoramenti
Notifica della cartella di pagamento. La cartella di pagamento è il titolo con cui l’Agenzia delle Entrate–Riscossione intima il pagamento di imposte, contributi e sanzioni. L’art. 26 del D.P.R. 602/1973 stabilisce che la cartella viene notificata dagli ufficiali della riscossione o da soggetti abilitati nelle forme previste per gli atti giudiziari, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento . La notifica può essere effettuata via PEC ai domicili digitali di cui all’art. 60‑ter D.P.R. 600/1973. L’atto deve indicare il ruolo, l’importo dovuto, il tributo, gli interessi e le spese di riscossione.
Termine per l’avvio dell’esecuzione. Scaduti 60 giorni dalla notifica della cartella senza che il contribuente abbia pagato o presentato ricorso, l’agente della riscossione può procedere con l’espropriazione forzata. L’art. 50 D.P.R. 602/1973 dispone che l’esecuzione può iniziare trascorsi 60 giorni e che, se non è avviata entro un anno, l’agente deve notificare un nuovo avviso di intimazione prima di procedere .
Pignoramento presso terzi e art. 72‑bis D.P.R. 602/1973. Per recuperare i crediti, l’Agente della riscossione può utilizzare lo speciale pignoramento esattoriale previsto dall’art. 72‑bis D.P.R. 602/1973. Tale norma consente di ordinare al debitore di versare al tesoro, entro 60 giorni, le somme dovute che detiene per conto del debitore (es. crediti verso clienti o depositi bancari). La Cassazione ha precisato che il terzo deve trattenere e versare solo le somme maturate entro 60 giorni e che il termine è perentorio, pena l’inefficacia del pignoramento . La stessa sentenza ha escluso l’applicabilità delle sospensioni COVID‑19 al termine di 60 giorni .
Atti impugnabili e termini. Il D.Lgs. 546/1992 (Codice del processo tributario) elenca all’art. 19 gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario: avvisi di accertamento e di liquidazione, cartelle di pagamento, avvisi di mora, atti di iscrizione di ipoteca, fermi amministrativi e altri provvedimenti . Fino al 31 dicembre 2025 il termine per proporre ricorso era di 60 giorni dalla notifica dell’atto, come previsto dall’art. 21 D.Lgs. 546/1992 ; tale disposizione è stata abrogata dal 1° gennaio 2026 nell’ambito della riforma del processo tributario, ma il termine continua ad applicarsi agli atti notificati prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina.
Statuto del contribuente. La legge n. 212/2000 garantisce diritti fondamentali al contribuente. L’art. 12 prevede che le ispezioni fiscali siano giustificate, effettuate durante l’orario di lavoro e che il contribuente possa essere assistito da un professionista; l’Amministrazione deve motivare gli accessi e limitare l’invasività . Queste garanzie sono particolarmente importanti per professionisti che operano da casa o in coworking.
1.2 Strumenti di definizione agevolata e riforme fiscali
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie definizioni agevolate per permettere ai contribuenti in difficoltà di chiudere le posizioni debitorie con l’Erario e gli enti previdenziali.
1.2.1 Definizione agevolata (“Rottamazione‑quater”)
La legge di bilancio 2023 (l. 197/2022) ha introdotto la c.d. rottamazione‑quater (art. 1, commi 231‑252). La misura permette di estinguere i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo l’importo del tributo e le spese di notifica, con esclusione degli interessi, delle sanzioni e dell’aggio . Si applicano condizioni particolari per le sanzioni amministrative e le multe; il contribuente poteva presentare domanda entro il 30 aprile 2023 (termine prorogato con il D.L. 51/2023) e poteva pagare in massimo 18 rate. Successive proroghe hanno riaperto i termini per coloro che erano decaduti dal beneficio, consentendo il rientro entro il 2025 .
1.2.2 Rottamazione‑quinquies (Legge di bilancio 2026)
La legge di bilancio 2026 ha introdotto una nuova definizione agevolata, la “rottamazione‑quinquies”, che amplia il periodo e le modalità di pagamento. Secondo FiscoeTasse, la rottamazione‑quinquies riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di imposte (artt. 36‑bis e 36‑ter D.P.R. 600/1973; artt. 54‑bis e 54‑ter D.P.R. 633/1972) e contributi previdenziali . Essa consente di estinguere i debiti pagando solo capitale e spese di notifica e procedure, senza interessi, sanzioni e aggio, con versamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali (circa nove anni) . Sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza e sono bloccate le misure esecutive finché il contribuente rispetta i pagamenti ; la decadenza dal beneficio scatta in caso di mancato pagamento dell’unica rata o di due rate anche non consecutive .
1.2.3 Stralcio dei mini‑debiti e discarico automatico
La stessa legge di bilancio 2023 ha previsto lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2015. La circolare 2/E 2023 dell’Agenzia delle Entrate precisa che sono automaticamente annullati alla data del 31 marzo 2023 i debiti residui fino a 1.000 euro (comprensivi di capitale, interessi e sanzioni) affidati dagli enti statali e previdenziali. Per i carichi di enti locali l’annullamento riguarda solo interessi e sanzioni , mentre il capitale rimane dovuto. È prevista la sospensione della riscossione fino alla data dell’annullamento e la possibilità per gli enti locali di non applicare lo stralcio. Le somme già versate restano acquisite .
Dal 2025 la riforma fiscale ha introdotto il discarico automatico dei ruoli decorsi cinque anni dal loro affidamento. Secondo FiscoeTasse, i ruoli affidati ad AdER verranno discaricati dopo cinque anni (salvo procedure esecutive o concorsuali), ma il debito non si estingue automaticamente: l’ente creditore potrà recuperare il credito in proprio o riaffidarlo se emergono nuovi elementi reddituali . Il periodo massimo di rateizzazione delle cartelle è stato esteso da 72 a 120 rate mensili e può essere prorogato in caso di peggioramento della situazione economica .
1.2.4 Rateizzazione delle cartelle
A partire dal 1° gennaio 2025 la rateizzazione ordinaria è stata riformata. L’Agenzia delle Entrate–Riscossione può concedere piani di pagamento fino a 84 rate mensili su semplice richiesta del contribuente in temporanea difficoltà economica (importo per richiesta fino a 120.000 euro) . Con prova documentale di difficoltà economica, il piano può salire da 85 a 120 rate mensili per richieste presentate nel 2025 e 2026 . Per debiti superiori a 120.000 euro il limite massimo è comunque 120 rate, previa istruttoria. La richiesta può essere presentata online tramite l’area riservata di AdER; in caso di mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive, il piano decade e l’agente può riprendere le azioni esecutive.
1.2.5 Autotutela tributaria
Con il D.Lgs. 219/2023 la disciplina dell’autotutela tributaria è stata profondamente riformata. L’art. 10‑quater dello Statuto del contribuente (l. 212/2000) elenca i casi di autotutela obbligatoria: errori di persona, errori di calcolo, errore sull’individuazione del tributo, errori materiali facilmente riconoscibili, errori sul presupposto d’imposta, mancata considerazione di pagamenti, mancanza di documentazione successivamente sanata . L’amministrazione finanziaria ha l’obbligo di annullare l’atto viziato entro un anno dalla definitività se il vizio è manifesto ; il contribuente può presentare istanza, anche oltre l’anno, nel caso di autotutela facoltativa (art. 10‑quinquies) . La circolare 21/E del 2024 precisa che il rifiuto (espresso o tacito) dell’istanza di autotutela diventa impugnabile dinanzi al giudice tributario grazie al D.Lgs. 220/2023 .
1.3 Norme e giurisprudenza sul sovraindebitamento
Il sovraindebitamento disciplina la situazione di insolvenza del debitore non soggetto alle procedure concorsuali ordinarie. Dal 2021 la materia è regolata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e 136/2024) e dalla previgente L. 3/2012 (tuttora applicabile per procedure pendenti). Le principali procedure sono il piano del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata.
1.3.1 Piano del consumatore
Il piano del consumatore consente al debitore persona fisica di proporre un piano di ristrutturazione dei debiti senza necessità di voto dei creditori. L’art. 67 CCII prevede che il consumatore, assistito da un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), presenti al tribunale un progetto contenente l’elenco dei creditori, la situazione patrimoniale e il piano di pagamento che può prevedere la soddisfazione non integrale dei creditori privilegiati purché sia garantito il valore della liquidazione . È possibile prevedere una moratoria fino a due anni per i crediti privilegiati con pagamento degli interessi ; l’omologazione non richiede il voto dei creditori ma è subordinata alla verifica della convenienza rispetto alla liquidazione .
La Cassazione, con sentenza n. 9549/2025, ha chiarito che la moratoria di un anno prevista dall’art. 8, comma 4, L. 3/2012 (per i privilegiati) decorre dalla data di omologazione del piano e non è un termine massimo per eseguire il pagamento . La Corte ha ribadito che i creditori privilegiati non hanno diritto di voto e che devono essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto avrebbero ottenuto nella liquidazione, tenendo conto della parte di credito degradata a chirografario .
1.3.2 Concordato minore
Il concordato minore è una procedura riservata all’imprenditore individuale e al professionista che consente di evitare il fallimento (ora liquidazione giudiziale) proponendo ai creditori un accordo omologato. La Cassazione, con ordinanza n. 28574/2025, ha stabilito che la proposta di concordato minore è inammissibile se non rispetta la gerarchia dei creditori prevista dagli artt. 2740‑2741 c.c. e 84 e 112 CCII: non è consentito trattare i creditori privilegiati e chirografari alla stessa stregua . Tale inammissibilità può essere rilevata d’ufficio dal tribunale prima dell’omologa.
1.3.3 Liquidazione controllata ed esdebitazione
La liquidazione controllata è la procedura con cui il debitore mette a disposizione tutti i suoi beni per soddisfare i creditori sotto il controllo del tribunale. L’apertura richiede due documenti: la domanda del debitore e la relazione del gestore della crisi che verifica la diligenza del debitore e la possibilità di soddisfare i creditori . Il tribunale di Torino ha sottolineato che la domanda deve contenere informazioni complete sulla situazione economica, familiare e patrimoniale, poiché tali dati saranno essenziali per l’eventuale esdebitazione .
L’esdebitazione permette al debitore di liberarsi dai debiti non soddisfatti. Nell’ambito della L. 3/2012, l’art. 14‑terdecies prevede che il giudice possa dichiarare inefficaci i crediti residui se il debitore ha cooperato con la procedura, non l’ha ritardata, non ha usufruito di una precedente esdebitazione negli ultimi otto anni, non è stato condannato per reati fiscali o patrimoniali, ha cercato un’occupazione e ha soddisfatto almeno in parte i creditori . Restano esclusi dal beneficio i debiti per alimenti, danni da fatto illecito e alcuni tributi .
Il Codice della crisi ha introdotto una disciplina unitaria dell’esdebitazione: l’art. 278 definisce l’istituto come la liberazione dei debiti residui al termine della procedura di liquidazione controllata o giudiziale; i crediti non soddisfatti diventano inesigibili . L’art. 280 elenca le condizioni soggettive per ottenere l’esdebitazione: assenza di condanne per delitti tributari, assenza di dolosa creazione di debiti, collaborazione con gli organi della procedura, non aver beneficiato di esdebitazione nei cinque anni precedenti e non averne ottenute più di due complessivamente . La norma precisa che la domanda di esdebitazione può essere presentata anche da amministratori, liquidatori e soci illimitatamente responsabili .
La giurisprudenza recente ha interpretato queste norme in senso favorevole al debitore. La Cassazione (ord. n. 14835/2025) ha chiarito che l’esdebitazione può essere concessa ai debitori sottoposti a fallimento o a liquidazione ex art. 14‑ter L. 3/2012 solo se rispettano le condizioni soggettive e le procedure previste dagli artt. 142 L.F. e 14‑terdecies L. 3/2012; non è sufficiente invocare le nuove norme degli artt. 278 e 282 CCII . Una pronuncia del 2023 (Tribunale di Vercelli) ha evidenziato che l’esdebitazione può essere accordata anche se i creditori privilegiati sono soddisfatti solo in parte mentre quelli chirografari rimangono insoddisfatti, perché l’obiettivo è favorire la reintegrazione del debitore nella vita economica .
1.4 Prescrizione dei debiti fiscali e opposizioni
La prescrizione dei crediti iscritti a ruolo varia in base alla tipologia del tributo. La Cassazione (ordinanza n. 28706/2025) ha affermato che la prescrizione non opera automaticamente; il contribuente deve impugnare l’atto di intimazione entro 60 giorni per far valere la prescrizione . I termini generali sono dieci anni per le imposte erariali, cinque anni per imposte locali e tributi minori, due anni per sanzioni amministrative; l’iscrizione della cartella interrompe la prescrizione, che inizia a decorrere nuovamente dalla notifica dell’avviso di intimazione.
In presenza di vizi della notifica, mancata sottoscrizione o mancata indicazione del responsabile del procedimento, il contribuente può proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. o opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., quando la cartella è già divenuta titolo esecutivo. In sede tributaria l’opposizione può essere proposta dinanzi al giudice tributario se l’atto rientra tra quelli elencati dall’art. 19 D.Lgs. 546/1992; negli altri casi la competenza è del giudice ordinario.
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto
Quando il programmatore freelance riceve un avviso di accertamento, una cartella di pagamento, un avviso di intimazione o un pignoramento, deve adottare un percorso strutturato per valutare la validità dell’atto e scegliere la strategia difensiva. Di seguito un vademecum in dieci passi.
2.1 Verificare il contenuto della notifica
- Controllare la data di notifica. Annotare il giorno in cui la cartella o l’atto è stato consegnato; i termini per il ricorso decorrono da tale data (per la cartella 60 giorni). Per le notifiche via PEC, fa fede la ricevuta di avvenuta consegna.
- Verificare il soggetto notificatore. La cartella deve essere notificata dagli ufficiali della riscossione, da messi comunali o tramite raccomandata ; la notifica eseguita da soggetti non autorizzati o senza relata può essere contestata.
- Esaminare la completezza dell’atto. Verificare che siano indicati numero di ruolo, anno di riferimento, importo del tributo, sanzioni, interessi e spese. La mancanza di tali elementi può costituire vizio formale.
- Controllare la prescrizione. Confrontare le date di iscrizione a ruolo e di notifica per accertare se è trascorso il termine prescrizionale (ad esempio dieci anni per IRPEF e IVA). In caso di prescrizione, predisporre un’eccezione nel ricorso .
- Verificare le prove di pagamento. Confrontare l’importo richiesto con i versamenti già effettuati; se il contribuente ha pagato mediante F24, RID o compensazioni, deve allegare la documentazione.
2.2 Scegliere la via dell’autotutela
Prima di avviare un contenzioso, è possibile presentare un’istanza di autotutela all’ufficio che ha emesso l’atto. In presenza di errori manifesti (es. doppia imposizione, errore di persona, mancata considerazione di un pagamento), l’Amministrazione è obbligata ad annullare l’atto . L’istanza va motivata e corredata di documenti; in caso di autotutela obbligatoria, la presentazione interrompe il termine di decadenza di un anno per l’annullamento . Se l’ufficio rigetta o non risponde entro 90 giorni, il rifiuto può essere impugnato dinanzi al giudice tributario .
2.3 Presentare ricorso al giudice tributario
Se l’atto è impugnabile ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 546/1992 (avvisi, cartelle, intimazioni, fermi, ipoteche), il programmatore può presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica (salvo termini diversi dopo il 2026). Il ricorso deve indicare:
- i dati del ricorrente e dell’atto impugnato;
- i motivi di diritto e di fatto (vizi di notifica, prescrizione, illegittimità della pretesa);
- le prove documentali (contratti, estratti conto, fatture, corrispondenza);
- la richiesta di sospensione dell’esecuzione.
Il ricorso si deposita telematicamente tramite il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT). L’udienza si svolge in contraddittorio tra contribuente e Agenzia; la sentenza può confermare, annullare o ridurre il debito. In caso di rigetto, il contribuente può appellare dinanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado e successivamente in Cassazione.
2.4 Richiedere la sospensione dell’esecutività
L’avvio del contenzioso non sospende automaticamente la riscossione. È necessario presentare un’istanza di sospensione in sede amministrativa o giudiziale. In sede amministrativa, l’agente della riscossione può sospendere il pagamento se l’atto è affetto da errori evidenti (circ. AdeR n. 12/2019). In sede giudiziale, il giudice tributario può concedere la sospensione quando la pretesa appare infondata o vi è pericolo di danno grave e irreparabile; la decisione viene adottata entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza.
2.5 Valutare le definizioni agevolate e le rateizzazioni
Se il debito è corretto ma il freelance non ha liquidità, può aderire alle definizioni agevolate (rottamazione‑quater o quinquies) o chiedere la rateizzazione. La scelta dipende dall’ammontare dovuto, dalla tipologia di tributo e dal periodo di affidamento del carico. È opportuno confrontare l’ammontare da versare nelle diverse soluzioni e considerare il risparmio su sanzioni e interessi . Nelle rateizzazioni ordinarie, il pagamento dilazionato consente di evitare l’iscrizione di fermi e ipoteche se si rispettano le scadenze.
2.6 Attivare le procedure di sovraindebitamento
Quando il debito complessivo (fiscale e bancario) supera la capacità di rimborso del professionista, può essere opportuno ricorrere alle procedure previste dal CCII e dalla L. 3/2012:
- Piano del consumatore (art. 67 CCII). È adatto ai programmatori che operano come persone fisiche non imprenditori: consente di proporre un piano di rientro al tribunale garantendo ai creditori un trattamento non inferiore alla liquidazione , con la possibilità di chiedere moratorie fino a due anni .
- Concordato minore (art. 74 CCII). È destinato a piccoli imprenditori e lavoratori autonomi; richiede il voto dei creditori e il rispetto della gerarchia dei privilegi . Permette di evitare la liquidazione giudiziale proponendo ai creditori un pagamento in percentuale e una eventuale falcidia dei debiti bancari.
- Liquidazione controllata (artt. 268‑277 CCII). Consiste nella messa a disposizione del patrimonio per il soddisfacimento dei creditori. Il tribunale nomina un liquidatore che realizza i beni; al termine il debitore può chiedere l’esdebitazione .
- Accordi di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 57‑bis L. 3/2012). Consentono di rinegoziare i debiti con i creditori mediante un accordo votato dalla maggioranza, con l’intervento dell’OCC e del tribunale. Sono utili quando i debiti bancari sono predominanti e i creditori sono disposti a una soluzione stragiudiziale.
2.7 Tutelare i rapporti con le banche
Oltre ai debiti fiscali, il programmatore freelance può accumulare debiti bancari (mutui, scoperti di conto, finanziamenti). Le banche possono iscrivere ipoteche e avviare pignoramenti. È consigliabile:
- Analizzare i contratti. Verificare se vi sono clausole usurarie, anatocistiche o costi non trasparenti; in tal caso è possibile impugnare il contratto per ridurre il debito.
- Richiedere una rinegoziazione o un saldo a stralcio. In caso di difficoltà temporanea, la banca può concedere una moratoria o un piano di rientro. Nelle procedure di sovraindebitamento, le banche devono rispettare le deliberazioni del tribunale.
- Opporsi ai pignoramenti bancari. Qualora la banca proceda a pignorare il conto corrente in assenza di titolo esecutivo valido o con notifica viziata, il debitore può proporre opposizione per far dichiarare la nullità del pignoramento.
2.8 Documentare la situazione economica
Nelle procedure concorsuali e nelle trattative con il fisco e le banche, è essenziale preparare una documentazione completa: dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni, estratti conto bancari, elenco dei creditori, fatture emesse e ricevute, contratti, beni immobili e mobili registrati, spese familiari, eventuali assegni di mantenimento. La trasparenza e l’esatta rappresentazione della situazione patrimoniale sono condizioni indispensabili per la concessione dell’esdebitazione .
2.9 Ricercare assistenza professionale
La materia tributaria e concorsuale è complessa. Rivolgersi a un professionista consente di individuare rapidamente i vizi degli atti, scegliere la procedura più vantaggiosa e ridurre i rischi. L’Avv. Monardo e il suo team offrono:
- analisi preliminare gratuita delle cartelle e dei contratti bancari;
- predisposizione di ricorsi e istanze di autotutela;
- gestione delle trattative con l’agente della riscossione, le banche e i fornitori;
- assistenza nella redazione di piani del consumatore, concordati minori e liquidazioni controllate;
- difesa in giudizio in Cassazione e nei tribunali di tutta Italia.
2.10 Tenere sotto controllo le scadenze
Ogni procedura ha scadenze precise: 60 giorni per impugnare una cartella o un avviso di accertamento; 30 giorni per versare la prima rata della rottamazione; 30 giorni per presentare la domanda di liquidazione controllata dopo la relazione dell’OCC; 120 giorni per proporre il piano del consumatore dalla nomina del gestore. Un calendario accurato, magari con l’assistenza di un professionista, evita la decadenza dai benefici.
3. Difese e strategie legali
Ogni posizione debitoria richiede una strategia mirata. Questa sezione elenca le principali difese legali disponibili per un programmatore freelance indebitato, distinguendo tra strumenti giudiziali e stragiudiziali.
3.1 Impugnazione della cartella di pagamento
La cartella può essere impugnata dinanzi al giudice tributario quando presenta vizi formali o sostanziali. Alcuni motivi tipici:
- Vizio di notifica. Se la cartella non è stata notificata secondo le forme di legge (ad esempio consegna a persona non legittimata senza raccomandata, notifica a un indirizzo errato, mancanza di relata), il contribuente può eccepire la nullità .
- Prescrizione o decadenza. La cartella notificata oltre i termini di prescrizione (dieci anni per imposte erariali, cinque per imposte locali, due per multe) può essere annullata . È necessario verificare la data di iscrizione a ruolo e le eventuali sospensioni (es. sospensione rottamazioni).
- Assenza di motivazione. L’atto deve indicare le norme violate, l’imposta dovuta, le annualità; la mancanza di motivazione può comportare l’annullamento.
- Vizi del ruolo. In alcuni casi la cartella è emessa sulla base di un ruolo annullato o viziato; il contribuente può eccepire l’inesistenza del titolo.
- Scomputo dei pagamenti. Se il contribuente ha già versato in parte il tributo o ha compensato crediti d’imposta, deve chiedere la riduzione dell’importo.
Nel ricorso è consigliabile richiedere la sospensione dell’esecuzione e la cancellazione di fermi e ipoteche in attesa della decisione.
3.2 Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi
Quando la cartella è diventata definitiva e l’agente della riscossione avvia l’espropriazione forzata, il contribuente può agire davanti al giudice ordinario con:
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.). Mira a contestare il diritto della controparte a procedere all’esecuzione. Può essere proposta quando il titolo esecutivo è inesistente, nullo o prescritto. Ad esempio, se il debito è stato estinto con la rottamazione o è stato oggetto di stralcio automatico.
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). Contestazione di singoli atti dell’esecuzione (pignoramento, avviso di vendita) per vizi formali, ad esempio notifica irregolare del pignoramento presso terzi o mancato rispetto del termine di 60 giorni per l’ordine di pagamento .
L’opposizione deve essere proposta entro 20 giorni dall’atto impugnato o dall’effettiva conoscenza; il giudice può sospendere la procedura esecutiva e decidere sul merito.
3.3 Azione di rimborso e ripetizione
Se il contribuente ha pagato indebitamente somme non dovute (ad esempio per un’errata iscrizione a ruolo, un tributo dichiarato illegittimo), può chiedere il rimborso all’Agenzia delle Entrate entro due anni dal pagamento. In caso di mancata risposta, può ricorrere al giudice tributario. La domanda di rimborso può essere abbinata all’istanza di compensazione con altri debiti fiscali.
3.4 Eccezione di usura e anatocismo nei confronti delle banche
Nei rapporti bancari è possibile verificare se il tasso di interesse applicato supera i limiti di usura previsti dalla legge n. 108/1996. In caso di usura, gli interessi sono dovuti solo nella misura legale e la banca può essere condannata alla restituzione. Nei contratti di conto corrente, l’anatocismo (capitalizzazione trimestrale degli interessi) è vietato; se presente, il cliente può chiedere la rideterminazione del saldo. Un’analisi dei contratti da parte di un tecnico (perito bancario) è utile per contestare importi eccessivi e negoziare un saldo a stralcio favorevole.
3.5 Richiesta di rateizzazione straordinaria
In presenza di debiti fiscali, è possibile chiedere una rateizzazione straordinaria con allegazione di documentazione che attesti la temporanea e obiettiva difficoltà economica. Nel 2025–2026, per debiti fino a 120.000 euro è possibile ottenere da 85 a 120 rate mensili ; per importi superiori, fino a 120 rate mensili con documentazione. La richiesta deve essere presentata online (servizio “Rateizza adesso” o via app Equiclick) e l’esito viene comunicato telematicamente. Il mancato pagamento di cinque rate determina la decadenza e la ripresa dell’esecuzione.
3.6 Adesione alle definizioni agevolate
Le definizioni agevolate come la rottamazione‑quater e quinquies prevedono la presentazione di una dichiarazione di adesione nei termini stabiliti dalla legge (30 aprile 2023 per la quater; 30 aprile 2026 per la quinquies ). Il contribuente deve accedere all’area riservata del sito AdER, selezionare i carichi da definire e inviare la domanda. L’agente comunica l’importo dovuto e i moduli di pagamento; il mancato pagamento dell’unica rata o di due rate comporta la decadenza e i versamenti versati sono considerati acconti . La definizione sospende la prescrizione e impedisce l’iscrizione di nuovi fermi .
3.7 Ricorso per prescrizione e inesigibilità dei crediti
Nella fase esecutiva il contribuente può contestare la prescrizione del debito invocando l’ordinanza della Cassazione che ha stabilito la necessità di impugnare l’avviso di intimazione entro 60 giorni . È possibile eccepire che, trascorsi cinque o dieci anni dall’iscrizione a ruolo, il credito è prescritto e non può essere richiesto. Nel 2025 la riforma fiscale ha introdotto il discarico automatico dei ruoli decorsi cinque anni, ma l’ente creditore può comunque tentare il recupero autonomo : il giudice dovrà valutare se l’azione è tempestiva.
3.8 Azione di risarcimento per danno da riscossione illegittima
In ipotesi di pignoramenti, ipoteche o iscrizioni a ruolo illegittimi che hanno causato danni patrimoniali (perdita di contratti, blocco del conto) o non patrimoniali, il contribuente può agire in sede civile per ottenere il risarcimento. Occorre provare l’illegittimità dell’atto e il danno subito. La giurisprudenza riconosce il risarcimento quando l’amministrazione o la banca agiscono con dolo o colpa grave (es. pignoramento eseguito senza titolo).
4. Strumenti alternativi: rottamazioni, piani e accordi
Per il programmatore freelance con debiti rilevanti, è spesso insufficiente limitarsi alla contestazione degli atti. Occorre considerare strumenti alternativi che consentono di ridurre o cancellare i debiti, inquadrandoli in una pianificazione finanziaria sostenibile.
4.1 Rottamazione‑quater e rottamazione‑quinquies: confronto
| Strumento | Periodo dei carichi definibili | Vantaggi principali |
|---|---|---|
| Rottamazione‑quater | Carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 | Pagamento del solo capitale e rimborso spese, esclusione di sanzioni e interessi; fino a 18 rate; possibile riapertura per i decaduti |
| Rottamazione‑quinquies | Carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 | Pagamento del solo capitale e spese, con esclusione di interessi e aggio; fino a 54 rate bimestrali (9 anni) ; sospensione dei termini di prescrizione ed esecuzione ; decadenza solo dopo due rate non pagate |
Nota: entrambe le misure escludono i debiti relativi a risorse proprie dell’UE, aiuti di Stato e altre categorie speciali. Le istanze vanno presentate telematicamente.
4.2 Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro
Il comma 222 della legge 197/2022 prevede l’annullamento automatico dei debiti residui fino a 1.000 euro (capitale, interessi e sanzioni) affidati tra il 2000 e il 2015 agli agenti della riscossione; l’annullamento opera alla data del 31 marzo 2023. Per i carichi di enti locali l’annullamento riguarda solo interessi e sanzioni, mentre il capitale resta dovuto . Il contribuente non deve presentare domanda: l’agente comunica l’elenco delle quote annullate agli enti creditori entro il 30 giugno 2023. Le somme versate prima dell’annullamento restano acquisite .
4.3 Discarico automatico dopo 5 anni
Dal 2025 entra in vigore il discarico automatico dei ruoli dopo cinque anni dal loro affidamento (salvo procedure esecutive, concorsuali o accordi di ristrutturazione). Il discarico non estingue il debito: l’ente creditore può recuperare la somma direttamente o riaffidare il ruolo se emergono nuovi elementi patrimoniali . Il contribuente deve quindi monitorare eventuali nuove intimazioni di pagamento e, in caso di prescrizione, proporre ricorso.
4.4 Piani del consumatore e ristrutturazione dei debiti
Il piano del consumatore è uno strumento potente per i programmatori che non esercitano attività d’impresa (o l’esercitano come professionisti). Il piano deve essere proposto tramite un OCC che redige la relazione, l’elenco dei creditori e verifica la fattibilità. I vantaggi:
- Nessun voto dei creditori; il tribunale omologa il piano se rispetta il principio di convenienza rispetto alla liquidazione .
- Possibilità di riduzione dei debiti e falcidia dei crediti, inclusi i debiti fiscali e contributivi, purché sia assicurato il valore minimo della liquidazione.
- Moratoria per i crediti privilegiati fino a due anni .
- Protezione dalle azioni esecutive per tutta la durata del piano.
Esempio pratico: un programmatore con debiti fiscali per 30.000 euro e debiti bancari per 20.000 euro presenta un piano proponendo di pagare 15.000 euro in cinque anni, con moratoria di due anni sui debiti fiscali privilegiati. La relazione del gestore attesta che il reddito mensile del debitore (2.000 euro) consente di versare 250 euro al mese. I creditori chirografari ricevono il 25 % del credito, i privilegiati il 60 % grazie a un contributo del partner. Il tribunale omologa il piano perché garantisce una soddisfazione superiore a quella ottenibile con la liquidazione.
4.5 Concordato minore
Il concordato minore è adatto ai programmatori titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, ma con dimensioni tali da non ricadere nelle procedure maggiori. Prevede la presentazione di una proposta ai creditori, che votano in base all’importo del credito. La Cassazione ha precisato che il rispetto della gerarchia dei crediti è requisito di ammissibilità: trattare allo stesso modo creditori privilegiati e chirografari determina l’inammissibilità . Gli accordi con le banche devono essere negoziati tenendo conto del valore di realizzo dei beni.
4.6 Liquidazione controllata ed esdebitazione
La liquidazione controllata consente di chiudere tutte le posizioni debitorie mettendo a disposizione del tribunale i beni del debitore. Una volta eseguita la liquidazione, il debitore persona fisica può chiedere l’esdebitazione. Il Codice della crisi richiede che il debitore:
- abbia agito con diligenza e non abbia creato dolosamente i debiti;
- non abbia sottratto o occultato beni;
- non sia stato condannato per reati tributari gravi;
- non abbia beneficiato di esdebitazione nei cinque anni precedenti ;
- abbia collaborato con gli organi della procedura .
La Cassazione ha ribadito che, una volta aperta la liquidazione ex art. 14‑ter L. 3/2012, il debitore non può rinunciare alla procedura; la chiusura anticipata è possibile solo se tutti i creditori rinunciano alle domande e previa soddisfazione dei crediti in prededuzione .
4.7 Accordi di ristrutturazione dei debiti
Gli accordi di ristrutturazione (art. 182‑bis L.F. e art. 63 CCII) consentono di rinegoziare i debiti con i creditori, con l’effetto di sospendere le azioni esecutive. È necessario ottenere l’adesione di creditori rappresentanti almeno il 60 % dei crediti; la procedura è assistita da un attestatore che certifica la fattibilità. Per i debiti fiscali, l’Agenzia delle Entrate può aderire con condizioni predeterminate dall’art. 7 D.L. 70/2011; in alcuni casi è possibile chiedere la transazione fiscale con riduzione delle sanzioni. Gli accordi sono utili per ristrutturare debiti bancari e fornitori, e possono essere combinati con il piano del consumatore per i debiti personali.
4.8 Saldo e stralcio e sanatorie future
Periodicamente il legislatore introduce provvedimenti straordinari di saldo e stralcio che consentono ai contribuenti in grave difficoltà economica di pagare solo una quota del debito. Nel 2019 fu prevista una misura per le persone fisiche con ISEE sotto certi limiti; nel 2025 è atteso un nuovo “saldo e stralcio” nell’ambito del pacchetto “Pace Fiscale” che dovrebbe consentire di pagare percentuali ridotte in base all’ISEE e alla composizione dei debiti. È importante monitorare l’approvazione di queste norme e rivolgersi a un professionista per non perdere la finestra di adesione.
5. Errori comuni e consigli pratici
Molti contribuenti commettono errori che aggravano la loro posizione. Di seguito alcuni errori da evitare e consigli utili per il programmatore freelance.
- Ignorare le notifiche. Non aprire raccomandate o PEC per timore peggiora la situazione; i termini decorrono comunque e le azioni esecutive arriveranno. Verificare sempre la natura dell’atto e consultare un professionista.
- Pagare senza verificare. Pagare immediatamente la cartella senza controllare prescrizione, importi e vizi può far perdere il diritto a contestare. Valutare sempre se impugnare.
- Confondere definizioni agevolate. Le rottamazioni e gli stralci hanno requisiti diversi; aderire alla misura sbagliata può causare la decadenza. Confrontare i periodi di affidamento e le scadenze .
- Non richiedere la rateizzazione in tempo. La richiesta di rateizzazione va presentata prima che l’agente avvii il pignoramento; la decadenza dalle rate comporta il ripristino della riscossione.
- Tralasciare la situazione bancaria. Concentrarsi solo sui debiti fiscali e dimenticare i debiti con le banche porta a pignoramenti improvvisi. Monitorare l’esposizione bancaria e negoziare accordi.
- Non fornire documenti nelle procedure di sovraindebitamento. L’omissione di informazioni patrimoniali può impedire la concessione dell’esdebitazione .
- Fidarsi di soluzioni “miracolose” proposte online. In rete proliferano pseudo‑consulenti che promettono di cancellare i debiti senza procedure legali; affidarsi a professionisti qualificati evita truffe e aggravamenti.
6. Domande frequenti (FAQ)
- Ho ricevuto una cartella di pagamento tramite PEC: quanti giorni ho per impugnarla? – Se la cartella rientra tra gli atti impugnabili ex art. 19 D.Lgs. 546/1992, il termine ordinario è di 60 giorni dalla notifica . Dal 2026 il termine potrà essere modificato dalla riforma del processo tributario, ma resta valido per gli atti notificati prima.
- Posso impugnare una cartella notificata molti anni fa? – Se non hai mai ricevuto l’avviso di intimazione di pagamento, puoi eccepire la prescrizione e l’inefficacia della cartella. Tuttavia, devi impugnare l’atto di intimazione entro 60 giorni .
- La notifica mediante raccomandata è valida senza firma del consegnatario? – Sì. L’art. 26 D.P.R. 602/1973 stabilisce che la notifica si considera perfezionata con la firma dell’avviso di ricevimento da parte di una persona di famiglia o del portiere; non è richiesta la firma sull’originale .
- Cosa succede se aderisco alla rottamazione‑quinquies e non pago due rate? – La rottamazione quinquies prevede la decadenza dal beneficio in caso di omesso o insufficiente versamento di due rate anche non consecutive . Le somme versate sono considerate acconti e il debito residuo torna riscossibile con interessi e sanzioni.
- Posso accedere alla rateizzazione se ho già un piano decaduto? – Sì. Il nuovo piano può essere richiesto anche se sei decaduto dal precedente; tuttavia, devi versare le rate scadute per essere riammesso e la durata massima dipende dall’importo del debito .
- L’autotutela obbligatoria è sempre dovuta? – Sì, quando sussistono i vizi elencati dall’art. 10‑quater: errore di persona, di calcolo, sul tributo, mancata considerazione di pagamenti, errori sul presupposto d’imposta . L’istanza va presentata entro un anno dalla definitività dell’atto .
- Nel piano del consumatore i creditori possono opporsi? – I creditori privilegiati non votano, ma possono contestare la convenienza in sede di omologa. Il tribunale omologa il piano se la soddisfazione proposta è almeno pari a quella della liquidazione .
- Posso includere i debiti bancari nella rottamazione? – No, le rottamazioni riguardano solo debiti iscritti a ruolo (tributi, contributi, multe). I debiti bancari possono essere inseriti nei piani del consumatore, nei concordati minori o in un accordo di ristrutturazione.
- Cosa succede ai debiti esdebitati? – I debiti esdebitati diventano inesigibili; il creditore non può più pretenderne il pagamento e non può iscrivere ipoteche . Tuttavia, l’esdebitazione non libera dai debiti per alimenti, danni da illecito e tributi che non possono essere oggetto di falcidia .
- Se ho un ISEE basso posso usufruire del saldo e stralcio? – Attualmente non è operativo un saldo e stralcio permanente; il “saldo e stralcio 2019” prevedeva percentuali variabili in base all’ISEE. Ulteriori misure potrebbero essere introdotte dalla legge di bilancio 2026. È consigliabile monitorare le norme e consultare un professionista.
- Cosa succede se vendo un bene durante la liquidazione controllata? – È vietato. Il debitore non può compiere atti di disposizione non autorizzati dopo l’apertura della liquidazione. Tali atti sono inefficaci e possono comportare la revoca dell’esdebitazione .
- Posso ottenere l’esdebitazione se ho versato poco ai creditori? – Sì, secondo il Tribunale di Vercelli l’esdebitazione può essere concessa anche se i privilegiati sono soddisfatti solo in parte e i chirografari non ricevono nulla, purché il debitore abbia cooperato e messo a disposizione il proprio patrimonio . Il Codice della crisi ha eliminato il requisito del soddisfacimento parziale, introducendo l’esdebitazione dell’incapiente.
- I crediti ceduti a società di recupero possono essere rottamati? – Se il credito è stato affidato all’Agente della riscossione (anche se ceduto), può rientrare nella rottamazione; se è gestito privatamente, occorre negoziare direttamente con la società.
- Quanto dura la moratoria sui crediti privilegiati nel piano del consumatore? – La moratoria può arrivare fino a due anni a partire dall’omologazione, con pagamento degli interessi legali .
- La legge prevede agevolazioni per i tributi locali? – Alcuni comuni hanno deliberato l’adesione allo stralcio dei mini‑debiti e a sanatorie locali; occorre consultare il regolamento del proprio comune e verificare le delibere entro i termini previsti .
- È possibile sospendere le procedure esecutive con la rottamazione? – Sì. La presentazione della domanda di rottamazione quinquies sospende i termini di prescrizione e blocca le nuove procedure esecutive fino al pagamento della prima rata .
- Quando è obbligatorio il voto dei creditori? – Nel concordato minore e negli accordi di ristrutturazione i creditori votano; nel piano del consumatore non c’è voto, ma i creditori possono contestare l’omologa .
- Qual è il limite massimo per la rateizzazione delle cartelle? – Dal 2025 la rateizzazione può arrivare fino a 120 rate mensili per debiti documentati .
- Le spese di notifica sono dovute nella rottamazione? – Sì. Anche nelle rottamazioni, il contribuente deve pagare le spese di notifica e di esecuzione, che non vengono condonate .
- Se un debito è stato annullato con lo stralcio, può riapparire? – No, l’annullamento è definitivo e l’ente creditore aggiorna le proprie scritture . Tuttavia, il discarico automatico dopo 5 anni non estingue il debito: potrebbe riemergere se l’ente riaffida la riscossione in presenza di nuovi elementi .
7. Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio l’impatto delle diverse soluzioni, proponiamo alcune simulazioni numeriche ispirate a casi reali (dati di fantasia) di programmatori freelance con debiti fiscali e bancari.
7.1 Caso A: Debito fiscale di 20.000 euro affidato nel 2021
- Situazione iniziale. Il programmatore riceve una cartella di 20.000 euro per IVA non versata relativa al 2019 (capitale 12.000 euro, sanzioni 4.000 euro, interessi 4.000 euro). La cartella è stata affidata all’Agente della riscossione nel 2021 e notificata nel febbraio 2022.
- Opzione 1 – Rottamazione‑quater. Poiché il carico rientra nel periodo 2000‑2022, la cartella può essere rottamata. Il contribuente pagherà solo il capitale (12.000 euro) e le spese di notifica (300 euro), ottenendo l’abbuono di 8.000 euro (sanzioni e interessi). Può pagare in 18 rate da circa 680 euro ciascuna. Se aderisce entro il termine e paga regolarmente, le procedure esecutive sono sospese.
- Opzione 2 – Rateizzazione ordinaria. In assenza di definizioni agevolate, il contribuente può chiedere la rateizzazione per 84 rate (in quanto l’importo è sotto 120.000 euro). L’importo mensile sarebbe di circa 240 euro più interessi. Tuttavia, dovrà pagare anche sanzioni e interessi.
- Opzione 3 – Piano del consumatore. Se il contribuente ha altri debiti e non riesce a pagare neppure la rottamazione, può proporre un piano del consumatore che preveda il pagamento di 8.000 euro in cinque anni, con moratoria sui crediti privilegiati. I creditori ottengono una percentuale superiore rispetto alla liquidazione, quindi il tribunale può omologare.
7.2 Caso B: Debito bancario di 50.000 euro e debito fiscale di 10.000 euro
- Situazione iniziale. Il programmatore ha contratto un prestito personale di 50.000 euro per acquistare attrezzature e ha maturato un debito fiscale di 10.000 euro (capitale 7.000 euro, sanzioni e interessi 3.000 euro) affidato nel 2020. Non riesce più a pagare le rate del prestito; la banca minaccia il pignoramento del conto.
- Opzione 1 – Rinegoziazione bancaria. Con l’assistenza dello studio, il debitore negozia un piano di rientro con la banca: allunga il finanziamento a 10 anni e riduce la rata mensile a 400 euro. In cambio, la banca rinuncia agli interessi moratori. La rinegoziazione sospende l’azione esecutiva.
- Opzione 2 – Rottamazione‑quater del debito fiscale. Il debitore aderisce alla rottamazione quater e paga 7.000 euro in 18 rate (circa 390 euro a rata), risparmiando 3.000 euro.
- Opzione 3 – Concordato minore. Poiché esercita attività professionale come titolare di partita IVA, può accedere al concordato minore. Presenta una proposta ai creditori: pagare 20.000 euro complessivi in cinque anni (375 euro mensili) grazie al contributo dei genitori e alla vendita di un bene. I creditori votano a maggioranza e il tribunale omologa. La restante parte del debito viene falcidiata.
7.3 Caso C: Sovraindebitamento grave con debiti vari per 150.000 euro
- Situazione iniziale. Il programmatore ha debiti fiscali per 40.000 euro (vari anni), debiti bancari per 70.000 euro e debiti con fornitori e carte di credito per 40.000 euro. Il reddito mensile è 2.500 euro, ma le spese familiari (mutuo, figli) sono elevate. Il patrimonio consta di un’automobile e di una piccola quota di appartamento.
- Opzione – Liquidazione controllata. Il debitore decide di avviare la liquidazione controllata perché non può sostenere alcun piano di rientro. Deposita domanda al tribunale con la relazione del gestore della crisi; il liquidatore vende l’automobile e la quota di appartamento, ricavando 30.000 euro. Dopo tre anni, il debitore chiede l’esdebitazione. Il tribunale verifica che ha collaborato, non ha occultato beni e non è stato condannato; concede l’esdebitazione e i debiti residui sono dichiarati inesigibili . Grazie a tale misura, il programmatore può ricominciare l’attività senza essere perseguito dai creditori.
Conclusione
Il mondo della programmazione freelance offre opportunità ma espone anche al rischio di sovraindebitamento. Conoscere i propri diritti e le norme sulla riscossione, le definizioni agevolate, le rateizzazioni e le procedure di sovraindebitamento è fondamentale per evitare che un debito diventi un problema insormontabile. La normativa italiana, aggiornata al gennaio 2026, mette a disposizione strumenti efficaci: dalla rottamazione‑quinquies alle rateizzazioni fino a 120 rate, dallo stralcio dei mini‑debiti alla rinegoziazione con le banche, fino ai piani del consumatore, concordati minori, liquidazioni controllate ed esdebitazione.
Agire tempestivamente, valutare ogni atto ricevuto, presentare istanze di autotutela e ricorsi, e soprattutto farsi assistere da professionisti esperti è la chiave per difendersi da fisco e banche. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti hanno maturato una lunga esperienza nella tutela dei debitori, bloccando pignoramenti, ipoteche, cartelle esattoriali e trattando con le banche per soluzioni eque.
📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo team sapranno analizzare la tua posizione, individuare i vizi degli atti, scegliere la procedura migliore e difenderti con strategie legali concrete e tempestive.